Nota 31 agosto 2010, Prot. n.2665

Dipartimento per l’istruzione

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c.

Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica

Al Direttore generale per il personale scolastico

Al Direttore generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

SEDE

Oggetto: Ordinamento dei corsi serali per l’istruzione degli adulti – Risposta ai quesiti

Si fa riferimento ai quesiti formulati in relazione all’argomento in oggetto che riguardano, in particolare, il funzionamento delle prime classi dei corsi serali degli istituti secondari superiori nell’anno scolastico 2010/2011.

In attesa della definizione del regolamento concernente il nuovo assetto organizzativo e didattico dei corsi di istruzione per gli adulti, ancora all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, la circolare n. 59 del 23 luglio 2010 ha indicato che “i docenti permangono in servizio presso i centri territoriali permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di secondo grado come già previsto dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009”.

Ciò stante si fa presente comunque che le prime classi dei corsi serali degli anzidetti istituti devono far riferimento ai nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore di cui ai dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89/2010 e, per gli istituti tecnici e professionali, alle linee guida di cui rispettivamente alle direttive n. 57 e 65/2010. Tali indicazioni si applicano anche ai progetti di sperimentazione didattica e organizzativa “Sino” e “Aliforti” rispettivamente per gli istituti tecnici e professionali. Resta inteso che le classi successive alla prime proseguono sulla base dei previgenti ordinamenti.

Ai fini dell’adattamento dei corsi serali ai nuovi ordinamenti, le SS.LL. vorranno comunicare ai dirigenti scolastici degli istituti interessati che possono utilizzare le quote di autonomia previste dai nuovi ordinamenti.

Il Capo del Dipartimento

Giuseppe Cosentino