Legge 2 maggio 2014, n. 68

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Legge 2 maggio 2014, n. 68

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (14G00082)

(GU n.102 del 5-5-2014)

 

 Vigente al: 6-5-2014

 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
                         la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 6  marzo  2014,  n.  16,  recante  disposizioni
urgenti  in  materia  di  finanza  locale,  nonche'  misure  volte  a
garantire la  funzionalita'  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni
scolastiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge. 
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati
nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante  disposizioni  di
carattere  finanziario  indifferibili  finalizzate  a  garantire   la
funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in  tema  di
infrastrutture, trasporti ed opere  pubbliche  nonche'  a  consentire
interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali. 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 2 maggio 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                  Giannini, Ministro dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16

Testo del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 54 del 6 marzo 2014), coordinato con la legge  di
conversione 2 maggio 2014, n. 68 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in  materia  di  finanza
locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi
svolti nelle istituzioni scolastiche». (14A03580) 

(GU n.102 del 5-5-2014)

 

 Vigente al: 5-5-2014

 

 
Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
               Disposizioni in materia di TARI e TASI 
 
  1. All'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo  «Per  lo
stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a
condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni
principali e alle  unita'  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul
carico di imposta  TASI  equivalenti  ((  o  inferiori  a  ))  quelli
determinatisi  con  riferimento  all'IMU  relativamente  alla  stessa
tipologia  di  immobili,  anche  tenendo  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 
  (( b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: «688. Il  versamento
della TASI e' effettuato,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto
legislativo  n.  446  del  1997,  secondo  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
tramite apposito bollettino di conto corrente  postale  al  quale  si
applicano le disposizioni di cui al citato  articolo  17,  in  quanto
compatibili. Il versamento della  TARI  e  della  tariffa  di  natura
corrispettiva di cui ai commi 667 e  668  e'  effettuato  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  n.  241
del 1997, ovvero tramite  bollettino  di  conto  corrente  postale  o
tramite  le  altre  modalita'  di  pagamento  offerte   dai   servizi
elettronici di incasso e di pagamento  interbancari  e  postali.  Con
decreto del Direttore generale del  Dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'
per la  rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  riscossione,
distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  comune  stabilisce  le
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate
a scadenza semestrale e in modo anche differenziato  con  riferimento
alla TASI.  Il  versamento  della  TASI  e'  effettuato  nei  termini
individuati dall'articolo 9, comma  3,  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI
in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il  versamento
della prima rata della TASI e' eseguito sulla  base  dell'aliquota  e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il  versamento
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito,
a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel  sito  informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare
l'invio delle deliberazioni di approvazione delle  aliquote  e  delle
detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via
telematica,  entro  il  21  ottobre  dello   stesso   anno   mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del  Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti
adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel
predetto sito informatico. I comuni sono altresi' tenuti ad  inserire
nella  suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle  delibere,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e  delle
finanze  -  Dipartimento  delle   finanze,   sentita   l'Associazione
nazionale   dei   comuni   italiani.   Per   gli   immobili   diversi
dall'abitazione principale, per il primo anno di  applicazione  della
TASI, il versamento della prima rata e'  effettuato  con  riferimento
all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia
deliberato una diversa  aliquota  entro  il  31  maggio  2014,  e  il
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per  l'intero  anno
e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio
comunale, fermo restando il rispetto delle modalita'  e  dei  termini
indicati  nei  periodi  precedenti.  Per  gli  immobili  adibiti   ad
abitazione principale, per il primo anno di applicazione della  TASI,
il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata,  entro  il
termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data  del  31
maggio 2014 sia pubblicata nel sito  informatico  di  cui  al  citato
decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di  approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, determinando  in  questo  caso  le
relative modalita' e aliquote. Ai fini di  quanto  previsto  dai  due
periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare  l'invio  della
predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23
maggio  2014,   mediante   inserimento   del   testo   della   stessa
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale» )). 
  c) il comma 691 e' sostituito dal seguente: «691. I comuni possono,
in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del  1997,
affidare, fino alla scadenza  del  relativo  contratto,  la  gestione
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel  caso  di
adozione della tariffa di cui ai commi 667  e  668,  ai  soggetti  ai
quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato  il  servizio
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione  del  tributo
comunale sui rifiuti  e  sui  servizi  di  cui  all'articolo  14  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»; 
  (( c-bis) dopo il comma 728 e' inserito il seguente: 
  «728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili
sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo  parziale,  di
cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  successive
modificazioni,  il  versamento  dell'imposta  municipale  propria  e'
effettuato da  chi  amministra  il  bene.  Questi  e'  autorizzato  a
prelevare l'importo necessario al pagamento  dell'imposta  municipale
propria dalle disponibilita' finanziarie comuni attribuendo le  quote
al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto  annuale»
)). 
    d) il comma 731 e' sostituito  dal  seguente:  «731.  Per  l'anno
2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni  di  euro.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo  una  metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie  locali,  la
quota del contributo di cui al periodo  precedente  di  spettanza  di
ciascun comune, tenendo  conto  dei  gettiti  standard  ed  effettivi
dell'IMU e della TASI.». 
  ((  1-bis.  Per  l'anno  2013,  in  deroga   a   quanto   stabilito
dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo  14
marzo 2011,  n.  23,  e  successive  modificazioni,  sono  valide  le
delibere  di  istituzione  o  variazione  dell'addizionale   comunale
all'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  approvate  entro  i
termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013 )). 
  2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si  provvede,  quanto  a
118,156 milioni  di  euro  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a  6,844  milioni  di  euro
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Sono esenti dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,  dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali. (( Sono altresi' esenti i rifugi alpini non
custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi )). Si applicano, inoltre,
le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b),  c),  d),
e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504;  ai
fini dell'applicazione della lettera i)  resta  ferma  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. 
  4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2013, n.  147,  si  applicano  a  tutti  i  tributi
locali. Con decreto del (( Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno )), sentita la Conferenza Stato
citta' ed autonomie locali, sono stabilite le  modalita'  applicative
delle predette disposizioni. 
                               Art. 2 
 
 
                       Ulteriori modificazioni 
                 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.  147  sono  ((
apportate )) le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 33 e' abrogato; 
  (( a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti: 
  «568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate  nell'elenco
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e  successive  modificazioni,  e  le  societa'  da  esse  controllate
direttamente o indirettamente possono procedere: 
  a) allo scioglimento  della  societa'  controllata  direttamente  o
indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero  e'  deliberato
non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in  favore  di
pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa'
sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi  e
l'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,   ad   eccezione
dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro,  ipotecarie
e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in
forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono
ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563  a  568  del
presente  articolo.  Ove  lo  scioglimento  riguardi   una   societa'
controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate  in  capo  alla
societa' controllante non concorrono alla formazione  del  reddito  e
del valore della produzione netta e le minusvalenze  sono  deducibili
nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; 
  b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a
evidenza pubblica deliberata non oltre  dodici  mesi  ovvero  sia  in
corso alla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,
delle partecipazioni detenute alla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione e alla contestuale  assegnazione  del  servizio
per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di  societa'
mista, al socio privato detentore di una quota di almeno  il  30  per
cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve
essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini  delle  imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  le
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e  del  valore
della  produzione   netta   e   le   minusvalenze   sono   deducibili
nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. 
  568-ter. Il personale in esubero delle societa' di cui al comma 563
che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo
di occupazione ha titolo di precedenza, a parita' di  requisiti,  per
l'impiego  nell'ambito  di  missioni   afferenti   a   contratti   di
somministrazione di  lavoro  stipulati,  per  esigenze  temporanee  o
straordinarie, proprie o  di  loro  enti  strumentali,  dalle  stesse
pubbliche amministrazioni» )); 
  b) al comma 569 le parole: «quattro  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi». 
  c) al comma  620  le  parole  «Entro  il  28  febbraio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti (( «Entro il 31 maggio 2014» )); 
  (( c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole:  «entro  il  30
giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  31  ottobre
2014»; 
  c-ter) al comma 622, le parole: «Entro  il  30  giugno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2014» )); 
  d) al comma  623  le  parole  «Entro  il  28  febbraio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti «entro il 31 maggio 2014» e le  parole  «15
marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti «15 giugno 2014»; 
  (( d-bis) al comma 645 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«L'utilizzo delle superfici  catastali  per  il  calcolo  della  TARI
decorre dal 1° gennaio successivo  alla  data  di  emanazione  di  un
apposito provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
previo accordo da sancire  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, che attesta l'avvenuta  completa  attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 647» )); 
  (( e) al comma 649, il secondo periodo e' sostituito dai  seguenti:
«Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli  urbani,  nella
determinazione  della  TARI,  il  comune   disciplina   con   proprio
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali
alle quantita' di  rifiuti  speciali  assimilati  che  il  produttore
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite  soggetti
autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le  aree
di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i  magazzini  di
materie prime e di merci funzionalmente ed  esclusivamente  collegati
all'esercizio di dette attivita' produttive, ai quali si  estende  il
divieto di assimilazione. Al conferimento  al  servizio  pubblico  di
raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali  non  assimilati,  in
assenza di convenzione  con  il  comune  o  con  l'ente  gestore  del
servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma  2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» )); 
  (( e-bis) al comma 652 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di
semplificare  l'individuazione   dei   coefficienti   relativi   alla
graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014
e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a
e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento  e  puo'  altresi'
non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del
medesimo allegato 1»; 
  e-ter) il comma 660 e' sostituito dal seguente: 
  «660.  Il  comune  puo'  deliberare,   con   regolamento   di   cui
all'articolo 52 del citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto  a  quelle  previste  dalle
lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura  puo'  essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa  e  deve  essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita'
generale del comune»; 
  e-quater) il comma 661 e' abrogato )); 
  f) il comma 669 e' sostituito dal  seguente  «669.  Il  presupposto
impositivo della TASI e' il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi
titolo, di fabbricati, ivi compresa  l'abitazione  principale,  e  di
aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.»; 
  g) il comma 670 e' abrogato. 
  h) al comma 679 la lettera f) e' (( abrogata )). 
  (( 1-bis. Il comma 12-bis  dell'articolo  1  del  decreto-legge  30
novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio 2014, n. 5, e' abrogato )). 
                            (( Art. 2 bis 
 
 
                       Bilancio di previsione 
 
  1.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di
previsione  degli  enti  locali  per   l'esercizio   2014,   di   cui
all'articolo 151 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
successive modificazioni, e' ulteriormente  differito  al  31  luglio
2014. 
                               Art. 3 
 
 
     Disposizioni per gli enti locali in difficolta' finanziarie 
 
  1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e' aggiunto  il  seguente:
«Fino alla  scadenza  del  termine  per  impugnare  e,  nel  caso  di
presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.». 
  (( 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma
573 e' sostituito dai seguenti: 
  «573. Per l'esercizio 2014, gli enti  locali  che  hanno  avuto  il
diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del  piano  di
riequilibrio finanziario,  come  previsto  dall'articolo  243-quater,
comma 7, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai
sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre,
entro il termine  perentorio  di  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  la  procedura  di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis  del
citato testo unico, e successive  modificazioni,  qualora  sia  stato
certificato, nell'ultimo rendiconto  approvato,  che  l'ente  non  si
trova  nella  condizione  di  deficitarieta'  strutturale,   di   cui
all'articolo   242   del   medesimo   testo   unico,   e   successive
modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del  Ministro
dell'interno previsto dallo stesso  articolo  242.  In  pendenza  del
predetto  termine  di  centoventi  giorni  non   trova   applicazione
l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico. 
  573-bis.  Per  l'esercizio  2014,  agli  enti  locali  che  abbiano
presentato, nell'anno  2013,  i  piani  di  riequilibrio  finanziario
previsti dall'articolo 243-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i
quali sia intervenuta una deliberazione di  diniego  da  parte  della
competente sezione regionale  della  Corte  dei  conti  ovvero  dalle
sezioni riunite, e' data facolta' di riproporre  un  nuovo  piano  di
riequilibrio,  previa  deliberazione  consiliare,  entro  il  termine
perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.  Tale  facolta'  e'  subordinata  all'avvenuto
conseguimento  di  un  miglioramento,   inteso   sia   come   aumento
dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo  di
amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto  approvato.  Nelle
more del termine previsto per la presentazione  del  nuovo  piano  di
riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si
applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico. 
  573-ter. Nelle more del termine previsto per la  presentazione  del
nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi 573  e  573-bis,  e  sino
alla conclusione della relativa procedura,  le  procedure  esecutive,
intraprese nei confronti dell'ente, sono sospese» )). 
  (( 2-bis. Al primo periodo del comma  10-bis  dell'articolo  1  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,  dopo  le  parole:  «anche  se
riconosciuti  in  bilancio  in  data  successiva»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
modificazioni, approvato con  delibera  della  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti» )). 
  3.   All'articolo   243-bis   del   testo   unico    delle    leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La
predetta procedura non puo' essere iniziata qualora  sia  decorso  il
termine assegnato dal prefetto, con  lettera  notificata  ai  singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di  cui  all'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 »; 
  b) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d),
del presente articolo e all'articolo  243-ter,  i  comuni  che  fanno
ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale
prevista dal presente  articolo  possono  contrarre  mutui,  oltre  i
limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla  copertura
di spese  di  investimento  relative  a  progetti  e  interventi  che
garantiscano l'ottenimento di  risparmi  di  gestione  funzionali  al
raggiungimento degli obiettivi  fissati  nel  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle  quote  di
0capitale dei mutui e  dei  prestiti  obbligazionari  precedentemente
contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.». 
  3-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 243-bis del testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  parole:  «60  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». 
  3-ter.  All'articolo  243-quater  del  testo  unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
  «7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del  piano,  dovesse
emergere, in sede di monitoraggio, un grado di  raggiungimento  degli
obiettivi  intermedi  superiore  rispetto  a  quello   previsto,   e'
riconosciuta  all'ente   locale   la   facolta'   di   proporre   una
rimodulazione dello stesso,  anche  in  termini  di  riduzione  della
durata del  piano  medesimo.  Tale  proposta,  corredata  del  parere
positivo dell'organo di  revisione  economico-finanziaria  dell'ente,
deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. 
  7-ter. In caso di esito positivo della procedura di  cui  al  comma
7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano  di  riequilibrio
approvato, in funzione della minore durata dello stesso.  Restano  in
ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di  revisione
economico-finanziaria previsti dal comma 6.». 
  3-quater. Al capo I del titolo VIII della parte seconda  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   dopo   l'articolo
243-quinquies e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 243-sexies (Pagamento di  debiti).  -  1.  In  considerazione
dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in  attuazione
dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo
di rotazione di cui all'articolo 243-ter  del  presente  testo  unico
sono destinate esclusivamente al pagamento dei  debiti  presenti  nel
piano di riequilibrio finanziario  pluriennale  di  cui  all'articolo
243-bis. 
  2. Non sono ammessi atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  sulle
risorse di cui al comma 1.» )). 
  4. All'articolo 259 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel
caso in cui  il  riequilibrio  del  bilancio  sia  significativamente
condizionato dall'esito delle misure di riduzione (( di almeno il  20
per cento )) dei costi dei servizi, nonche'  dalla  razionalizzazione
di tutti gli organismi e societa' partecipati,  laddove  presenti,  i
cui costi incidono sul bilancio dell'ente,  l'ente  puo'  raggiungere
l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in  cui
si  completa  la  riorganizzazione  dei   servizi   comunali   e   la
razionalizzazione di tutti  gli  organismi  partecipati,  e  comunque
entro tre anni,  compreso  quello  in  cui  e'  stato  deliberato  il
dissesto. Fino al raggiungimento  dell'equilibrio  ((  e  per  i  tre
esercizi successivi )), l'organo di  revisione  economico-finanziaria
dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni  dalla
scadenza di ciascun esercizio,  una  relazione  sull'efficacia  delle
misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.». 
  ((  4-bis.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  piani  di  riequilibrio
pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e  3,  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione  del
disavanzo e per  il  riequilibrio  strutturale  di  bilancio  di  cui
all'articolo  16,  comma  2,  del  presente  decreto,   le   societa'
controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano  le
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  563,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al  principio  della  coerenza
con il rispettivo ordinamento professionale )). 
                            (( Art. 3 bis 
 
 
                     Fondo svalutazione crediti 
 
  1.  Per  l'anno  2014  il  fondo  svalutazione   crediti   di   cui
all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e
successive modificazioni, non puo' essere inferiore al 20  per  cento
dei residui attivi, di cui ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,
aventi anzianita' superiore a cinque anni )). 
                               Art. 4 
 
Misure conseguenti al mancato rispetto di  vincoli  finanziari  posti
  alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi 
  1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i  vincoli
finanziari posti  alla  contrattazione  collettiva  integrativa  sono
obbligati  a  recuperare  integralmente,  a  valere   sulle   risorse
finanziarie  a  questa  destinate,   rispettivamente   al   personale
dirigenziale e  non  dirigenziale,  le  somme  indebitamente  erogate
mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si
e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti  casi,  le
regioni (( adottano )) misure di  contenimento  della  spesa  per  il
personale, ulteriori rispetto a quelle gia'  previste  dalla  vigente
normativa,  mediante  l'attuazione  di  piani   di   riorganizzazione
finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti  di  uffici
con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del  personale
dirigenziale (( in misura )) non inferiore al 20 per  cento  e  della
spesa complessiva del personale non dirigenziale (( in misura ))  non
inferiore al 10 per cento. Gli enti  locali  adottano  le  misure  di
razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la  riduzione
delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal  decreto  di
cui all'articolo 263, comma 2,  del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267. Al fine di conseguire  l'effettivo  contenimento  della
spesa,  alle  unita'  di  personale   eventualmente   risultanti   in
soprannumero   all'esito   dei   predetti   piani   obbligatori    di
riorganizzazione si applicano le disposizioni previste  dall'articolo
2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  nei  limiti
temporali della vigenza  della  predetta  norma.  Le  cessazioni  dal
servizio conseguenti alle misure di cui  al  precedente  periodo  non
possono  essere  calcolate  come   risparmio   utile   per   definire
l'ammontare  delle  disponibilita'  finanziarie  da  destinare   alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili  in  relazione  alle
limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti  locali  trasmettono
entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato e al Ministero dell'interno -  Dipartimento  per
gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio,
una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria  che,
con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto
dell'adozione dei  piani  obbligatori  di  riorganizzazione  e  delle
specifiche misure previste dai medesimi  per  il  contenimento  della
spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo. 
  2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato  il  patto  di
stabilita' interno possono compensare le somme da recuperare  di  cui
al primo  periodo  del  comma  1,  anche  attraverso  l'utilizzo  dei
risparmi effettivamente derivanti dalle misure  di  razionalizzazione
organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma  1  nonche'
di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi  4  e  5,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  (( 3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi  1  e
2, non si applicano le disposizioni di  cui  al  quinto  periodo  del
comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, agli atti di costituzione  e  di  utilizzo  dei  fondi,
comunque  costituiti,  per  la  contrattazione  decentrata   adottati
anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del
decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150,   e   successive
modificazioni,  che  non   abbiano   comportato   il   riconoscimento
giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle  regioni  e
dagli enti  locali  che  hanno  rispettato  il  patto  di  stabilita'
interno, la vigente disciplina in materia di spese  e  assunzione  di
personale, nonche' le disposizioni di cui all'articolo  9,  commi  1,
2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni. 
  3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere  di  contenziosi  a  carico
delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli  enti  locali  che,
nel periodo 2010-2013, hanno attivato,  anche  attraverso  l'utilizzo
dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli  previsti
dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo  della
spesa di personale limitatamente alla  parte  di  spesa  coperta  dai
finanziamenti regionali, iniziative di  politica  attiva  del  lavoro
finalizzate  alla  creazione  di  soluzioni  occupazionali  a   tempo
determinato dei lavoratori  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3,  comma
1,  del  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.   280,   possono,
limitatamente al medesimo  periodo,  provvedere  al  pagamento  delle
competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilita'
interno e nei limiti  delle  disponibilita'  finanziarie,  garantendo
comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che  cio'
determini l'applicazione delle sanzioni previste  dalla  legislazione
vigente. 
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai  soli
aspetti retributivi  e  non  possono  in  alcun  modo  comportare  il
consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei
vincoli di finanza pubblica. 
  3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo  1,  comma  209,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 )). 
                               Art. 5 
 
 
                          Mutui enti locali 
 
  1. Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per  gli
anni 2014 e 2015, i medesimi enti  possono  assumere  nuovi  mutui  e
accedere ad altre forme  di  finanziamento  reperibili  sul  mercato,
oltre i limiti di cui  al  comma  1  dell'articolo  204  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle
quote  di  capitale  dei  mutui   e   dei   prestiti   obbligazionari
precedentemente  contratti  ed   emessi   rimborsate   nell'esercizio
precedente. 
                               Art. 6 
 
 
                        Contabilizzazione IMU 
 
  1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di
cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre
2012, n. 228, i Comuni iscrivono  la  quota  dell'imposta  municipale
propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio  dello
Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono  effettuare
eventuali rettifiche contabili  per  l'esercizio  2013,  in  sede  di
approvazione del rendiconto  di  cui  all'articolo  227  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                               Art. 7 
 
 
                   Verifica gettito IMU anno 2013 
 
  1. Alla legge 27 dicembre 2013, n.  147  dopo  il  comma  729  sono
inseriti i seguenti: 
  «729-bis. Al fine di assicurare la piu'  precisa  ripartizione  del
fondo di solidarieta' comunale, ferme restando le dotazioni del fondo
previste a legislazione vigente, entro  il  mese  di  marzo  2014  il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base  di  una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed  autonomie
locali, alla verifica del  gettito  dell'imposta  municipale  propria
dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione  degli
incassi relativi ai fabbricati di categoria D. 
  729-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo
2014 previa intesa presso  la  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie
locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni  del  fondo
di solidarieta' comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di
cui al comma 729-bis. 
  729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualita'
2013, di cui al comma 729-ter, per  i  soli  comuni  interessati,  il
termine previsto dall'articolo 227, del decreto  legislativo  n.  267
del 2000 e' differito al 30 giugno 2014. Nel caso in  cui,  all'esito
delle verifiche di cui al comma  729-bis,  il  Comune  sia  tenuto  a
versare ulteriori importi  al  fondo  di  solidarieta'  comunale,  in
assenza di impegni di spesa gia' contabilizzati dal comune  stesso  a
tale titolo,  tali  somme  possono  essere  imputate  quale  apposito
impegno di spesa sull'annualita' 2014.». 
                               Art. 8 
 
 
         Anticipazione pagamento fondo di solidarieta' 2014 
 
  1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni
delle  Regioni  a  statuto  ordinario  ed  ai  comuni  della  Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo  di  anticipo
su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di
solidarieta'  comunale.  Ai  fini  di  cui  al  presente   comma   si
considerano validi i dati relativi agli importi spettanti  pubblicati
sul sito  internet  del  Ministero  dell'interno  alla  data  del  31
dicembre 2013. 
                               Art. 9 
 
 
           Disposizioni in materia di contributo ordinario 
                     spettante agli enti locali 
 
  1. A decorrere  dall'anno  2014,  l'ammontare  delle  riduzioni  di
risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge  23  dicembre
2009 n. 191 e' fissato in 7 milioni di euro per le province e in  118
milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a  tutti  gli  enti,  in
proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi  il  quinto  e
sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge  23  dicembre
2009, n. 191. 
                               Art. 10 
 
 
          Proroga delle modalita' di riparto alle province 
               del fondo sperimentale di riequilibrio 
 
  1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalita'  di  riparto  alle
province del fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate ((  con
decreto del Ministro dell'interno 4  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012  )).  Alla  ricognizione
delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a  ciascuna  provincia  si
provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo  quanto  previsto  dal
comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni  di
risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi
indicati nell'allegato 1 al presente decreto. 
  2.  Per  l'anno  2014  i  trasferimenti  erariali  non  oggetto  di
fiscalizzazione corrisposti  dal  Ministero  dell'interno  in  favore
delle province appartenenti alla regione  Siciliana  e  alla  regione
Sardegna  sono  determinati  in   base   alle   disposizioni   recate
dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e
alle modifiche dei fondi successivamente intervenute. 
                               Art. 11 
 
 
                   Relazione fine mandato Sindaci 
                     e Presidenti delle province 
 
  1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo  6
settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. La relazione di fine  mandato,  redatta  dal  responsabile  del
servizio finanziario o dal segretario generale, e'  sottoscritta  dal
presidente della provincia o dal sindaco non  oltre  il  sessantesimo
giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre
quindici giorni dopo la sottoscrizione  della  relazione,  essa  deve
risultare certificata dall'organo di revisione  dell'ente  locale  e,
nei tre giorni successivi la relazione  e  la  certificazione  devono
essere trasmesse dal presidente della provincia o  dal  sindaco  alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di
fine  mandato  e  la  certificazione   sono   pubblicate   sul   sito
istituzionale della provincia o del comune da  parte  del  presidente
della provincia o del sindaco entro i sette  giorni  successivi  alla
data di certificazione effettuata dall'organo di revisione  dell'ente
locale, con l'indicazione della data  di  trasmissione  alla  sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. 
  3. In caso di scioglimento  anticipato  del  Consiglio  comunale  o
provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti  giorni
dal provvedimento di indizione  delle  elezioni  e,  nei  tre  giorni
successivi la  relazione  e  la  certificazione  sono  trasmesse  dal
presidente della provincia o dal sindaco alla  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti. (( La relazione di fine  mandato  e'
pubblicata )) sul sito istituzionale della  provincia  o  del  comune
entro  e  non  oltre  i  sette  giorni  successivi   alla   data   di
certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente  locale,
con l'indicazione della data di trasmissione alla  sezione  regionale
di controllo della Corte dei conti.». 
                               Art. 12 
 
 
                      Contributo straordinario 
 
  (( 1. All'articolo  15,  comma  3,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, le parole:  «successivi  alla»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decorrenti dalla». 
  1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2014  sul
fondo istituito dall'articolo 41,  comma  16-sexiesdecies.1,  secondo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.  14,  sono  destinate
alla regione  Emilia-Romagna  quale  contributo  straordinario  di  2
milioni di euro da impiegare per il finanziamento  di  interventi  di
completamento del  passaggio  dei  comuni  di  San  Leo,  Pennabilli,
Novafeltria, Sant'Agata  Feltria,  Talamello,  Casteldelci  e  Maiolo
dalla  regione  Marche,  provincia  di  Pesaro-Urbino,  alla  regione
Emilia-Romagna, provincia di Rimini )). 
                               Art. 13 
 
 
                            Isole minori 
 
  1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa  e  Linosa  a
valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori,  per  le  annualita'
2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13  viene  interamente  erogato  e
destinato  alla  realizzazione  di  interventi  urgenti  del   Comune
destinati  a  far  fronte  alla  situazione  di  emergenza   connessa
all'accoglienza dei profughi e ai  bisogni  primari  della  comunita'
isolana. 
                               Art. 14 
 
 
           Applicazione fabbisogni standard per il riparto 
                 del Fondo di solidarieta' comunale 
 
  1. All'articolo 1, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 380-quater e' sostituito dal seguente: «380-quater. Con
riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario,  il  10  per
cento dell'importo attribuito  a  titolo  di  Fondo  di  solidarieta'
comunale  di  cui  al  comma  380-ter  e'  accantonato   per   essere
redistribuito, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui alla lettera b) del medesimo  comma  380-ter,  tra  i
comuni sulla base delle  capacita'  fiscali  nonche'  dei  fabbisogni
standard  approvati  dalla   Commissione   tecnica   paritetica   per
l'attuazione del federalismo fiscale  di  cui  all'articolo  4  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento. Per  la  quota  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente  non
operano  i  criteri  di  cui  alla  lettera  b)  del  predetto  comma
380-ter.»; 
  b)  dopo   il   comma   380-quater   e'   inserito   il   seguente:
«380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del  comma  380-quater,  le
modalita' e i criteri di attuazione (( sono stabiliti mediante intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro il 15 aprile 2014 )). In caso di  mancata  intesa,  le  risorse
corrispondenti sono distribuite  per  l'anno  2014  con  la  medesima
metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarieta' di cui
al comma  380-ter  e,  a  decorrere  dall'anno  2015,  in  base  alle
disposizioni del predetto comma 380-quater.». 
                               Art. 15 
 
 
              (( Disposizioni in materia di province )) 
 
  1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 12  novembre
2011, n. 183 e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini  del  presente
comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel
2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.». 
  (( 1-bis. In vista della futura trasformazione  delle  province  in
enti di secondo  livello,  nel  caso  in  cui  il  comparto  province
consegua  l'obiettivo  di  patto  di  stabilita'  interno   ad   esso
complessivamente assegnato  per  l'anno  2013,  la  sanzione  di  cui
all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre  2011,
n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che  non
rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo  e'
assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per  cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo )). 
                               Art. 16 
 
 
               Disposizioni concernenti Roma Capitale 
 
  1. Roma Capitale, (( entro  centoventi  giorni  ))  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  trasmette  al  Ministero
dell'interno, al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ((  alle
Camere e alla Corte dei conti )) un rapporto che  evidenzi  le  cause
della formazione del disavanzo di bilancio di  parte  corrente  negli
anni precedenti, (( anche con riferimento alle societa' controllate e
partecipate da Roma Capitale )), nonche' l'entita' e la natura  della
massa debitoria da trasferire alla gestione  commissariale  ai  sensi
del comma 5. 
  2.   Roma   Capitale   trasmette   contestualmente   al   Ministero
dell'interno, al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ((  alle
Camere e alla Corte dei conti )) un piano triennale per la  riduzione
del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di  bilancio  al  cui
interno sono indicate le misure per il contenimento dei  costi  e  la
valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a  tali  fini
l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a: 
  a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio,  nonche'  i
vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di  assunzioni  di
personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte  le
societa' controllate con esclusione di  quelle  quotate  nei  mercati
regolamentati; 
  (( a-bis) operare la ricognizione di tutte le societa'  controllate
e  partecipate  da  Roma  Capitale,  evidenziando   il   numero   dei
consiglieri e degli amministratori nonche' le somme  complessivamente
erogate a ciascuno di essi; 
  a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria
e tariffaria )); 
  b) operare la ricognizione dei costi unitari  della  fornitura  dei
servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai
livelli standard dei grandi comuni italiani; 
  c) operare una  ricognizione  dei  fabbisogni  di  personale  nelle
societa' partecipate, prevedendo per quelle in perdita il  necessario
riequilibrio   con   l'utilizzo   degli   strumenti   legislativi   e
contrattuali esistenti, (( ivi inclusa  la  mobilita'  interaziendale
)), nel quadro degli accordi  con  le  organizzazioni  sindacali,  ((
nonche' dello strumento del  distacco  di  cui  all'articolo  30  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni. Il distacco e  l'utilizzo  di  dirigenti  e  personale
possono avvenire esclusivamente nei limiti  della  spesa  consolidata
accertata  con  riferimento  all'anno  precedente  nel  quadro  degli
accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali )); 
  d) adottare modelli innovativi  per  la  gestione  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e  di  spazzamento
delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione; 
  e)  procedere,  ove  necessario  per  perseguire  il   riequilibrio
finanziario del comune, (( alla fusione  delle  societa'  partecipate
che svolgono funzioni omogenee, alla  dismissione  o  alla  messa  in
liquidazione delle societa' partecipate che non risultino avere  come
fine  sociale  attivita'   di   servizio   pubblico,   nonche'   alla
valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare  del
comune; 
  e-bis) responsabilizzare i dirigenti  delle  societa'  partecipate,
legando le indennita' di risultato a specifici obiettivi di  bilancio
)). 
  3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo  18  aprile  2012,  n.  61,  esprime
parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di  cui
al comma 2 (( del presente articolo e dei piani pluriennali di cui al
sesto periodo del  comma  196-bis  dell'articolo  2  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del  presente  articolo
)), e ne verifica l'attuazione,  tenendo  anche  conto  dei  maggiori
oneri connessi  al  ruolo  di  Capitale  della  Repubblica  ove  gia'
determinati ai sensi  dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  18
aprile  2012,  n.  61.  Ove  i  maggiori  oneri   siano   determinati
successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4,  il
tavolo di cui al primo periodo esprime  il  proprio  parere  ai  fini
della eventuale revisione del piano stesso. 
  (( 4. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione  capitolina,
il piano triennale di cui al comma  2  e'  approvato  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  trasmissione  del  medesimo   al   Ministero
dell'interno, al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  alle
Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte  a  realizzare  gli
obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale  puo'  utilizzare  le
entrate  straordinarie,  comprese  le  eventuali  sanzioni  ad   esse
collegate,  per  il  riequilibrio  di  parte  corrente,   in   deroga
all'articolo 162 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  4-bis.  Il  comune  di  Roma  Capitale  provvede   alle   eventuali
variazioni del bilancio  di  previsione  in  coerenza  con  il  piano
triennale  approvato  dalla  giunta,  nonche'  con  il  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  emanato  successivamente  ai
sensi del comma 4. 
  4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione  capitolina,
sono approvate, previo parere  del  tavolo  di  cui  al  comma  3,  a
condizione che  siano  prive  di  effetti  sui  saldi  della  finanza
pubblica, modifiche al documento predisposto ai  sensi  dell'articolo
14,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni. 
  4-quater.  All'articolo  1,  comma  10-bis,  primo   periodo,   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al  comma  2
dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16» )). 
  5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Il  medesimo
Commissario straordinario e' autorizzato ad inserire, per un  importo
complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui
al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le  eventuali  ulteriori  partite
debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma , ((
ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di  cui  all'articolo
42-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, )) anteriori  al  28  aprile  2008,
alla cui individuazione si procede con  determinazioni  dirigenziali,
assunte  con  l'attestazione   dell'avvenuta   assistenza   giuridico
amministrativa  del   Segretario   comunale.   Roma   Capitale   puo'
riacquisire l'esclusiva titolarita' di crediti, inseriti nella  massa
attiva di cui al documento predisposto ai sensi del  citato  articolo
14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  verso  le
societa' dalla medesima partecipate anche  compensando  totalmente  o
parzialmente gli stessi con partite a  debito  inserite  nella  massa
passiva di cui al citato documento. Roma Capitale e'  autorizzata  ad
avvalersi di appositi piani pluriennali per il  rientro  dai  crediti
verso  le  proprie  partecipate  cosi'   riacquisiti.   Il   medesimo
Commissario straordinario e' autorizzato, altresi', ad inserire nella
massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi  dell'articolo
14,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
somme introitate dalla gestione commissariale in forza del  contratto
di servizio di cui all'articolo 5  del  Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri in data 5  dicembre  2008,  in  attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, ai fini del loro  reintegro  a  favore  di  Roma
Capitale, dedotte le  somme  a  qualsiasi  titolo  inserite,  dal  31
ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore  ((  della  presente
disposizione )), nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a
favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilita'
della stessa.  Le  somme  di  cui  ai  periodi  precedenti  non  sono
considerate tra le entrate finali di cui all'articolo  31,  comma  3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto  di
stabilita' interno.». 
  (( 5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto
nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune
di  Roma  Capitale,  per  assicurare  l'attuazione  degli  interventi
previsti dal Protocollo d'intesa «Patto per Roma» del 4 agosto  2012,
previa validazione da  parte  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare del programma  di  lavoro  triennale
«Raccolta differenziata»,  ivi  previsto,  opportunamente  rimodulato
sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate: 
  a) nel limite di 6,5 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  di  7,5
milioni di euro per l'anno 2015, le risorse  iscritte  nel  bilancio,
per i medesimi esercizi, ai sensi  dell'articolo  10,  comma  1,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni
di euro per l'anno 2015, le  risorse  finanziarie  disponibili  nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  per  i   medesimi   esercizi,   a   valere
sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari, in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto,  derivanti  dall'attuazione  del
comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e
a  7,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni )). 
                               Art. 17 
 
 
          Disposizioni in materia di trasporto ferroviario 
                  nelle regioni a statuto speciale 
 
  1. Per favorire il completamento  del  passaggio  delle  competenze
relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato  e  la
Regione  Valle  d'Aosta,  ai  sensi  dell'articolo  2   del   decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo  fra  lo
Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11  novembre  2010
come recepito dall'articolo 1, comma 160,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia
dell'importo  di  13,4  milioni  di   euro,   nell'anno   2014,   per
corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014. 
  2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di  cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013  n.  147  non
sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e  comunque  il  trasferimento
delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di
non aggravare la posizione debitoria nei confronti  del  gestore  del
servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio,
garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo
che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico
della Regione Valle  d'Aosta  e'  escluso  dal  patto  di  stabilita'
interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 (( e di  23
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 )). 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  13,4
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4  milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero e, quanto a 9,4 milioni di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  Finanze   e'   altresi'
autorizzato, nelle more del trasferimento completo  delle  competenze
alle  Regioni  a  Statuto  Speciale  e  dei   servizi   indivisi,   a
corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuita',
le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese. 
  (( 4-bis. Al fine di consentire la  prosecuzione  degli  interventi
sulla  rete  ferroviaria  nazionale  e  l'attuazione   dei   relativi
programmi di investimento, fino alla conclusione della  procedura  di
approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016,
da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti
tra lo Stato e il  gestore  dell'infrastruttura  sono  regolati,  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla  base  di  quanto
stabilito dal contratto di programma 2007-2011 )). 
  5. Al fine di  consentire  l'avvio  dell'esecuzione  del  piano  di
rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014,  non  e'  consentito
intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche  concorsuali,  nei
confronti delle societa' di cui all'articolo 16, comma 7, del  citato
decreto-legge n. 83 del 2012, ne' sulle risorse di  cui  all'articolo
11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013,  n.  76,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16,
comma  9,  del  citato  decreto-legge  n.  83   del   2012,   nonche'
all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla (( legge 7  dicembre  2012,
n.  213  )),  destinate  alla  Regione   Campania.   I   pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli  enti  debitori  e  i  terzi
pignorati, i quali possono disporre  delle  somme  per  le  finalita'
istituzionali delle societa' di cui al primo periodo. 
                               Art. 18 
 
Disposizioni  in  favore  dei  comuni   assegnatari   di   contributi
  pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.
  798 
  1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali
stanziati per le finalita' di cui  all'articolo  6,  della  legge  29
novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del  patto
di stabilita' interno non si applica la sanzione di cui al comma  26,
lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183  e,
la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato  articolo  31,
si applica nel senso che  l'ente  medesimo  e'  assoggettato  ad  una
riduzione del fondo di solidarieta'  comunale  in  misura  pari  alla
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di
incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
  (( 1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali  antecedentemente
al 1° gennaio 2005  con  oneri  a  totale  carico  dello  Stato,  ivi
compresi quelli  in  cui  e'  l'ente  locale  a  pagare  le  rate  di
ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare  le  rate
medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale  beneficiario  puo'
iscrivere  il  ricavato  dei  predetti  mutui   nelle   entrate   per
trasferimenti in conto capitale, con  vincolo  di  destinazione  agli
investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto  operato  fino
al 31  dicembre  2013,  a  decorrere  dall'anno  2014,  nel  caso  di
iscrizione del ricavato dei mutui di cui  al  primo  periodo  tra  le
entrate  per  trasferimenti  in  conto  capitale   con   vincolo   di
destinazione agli investimenti, il rimborso delle  relative  rate  di
ammortamento da parte dello Stato non e' considerato tra  le  entrate
finali rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno )). 
                               Art. 19 
 
 
            Disposizioni in materia di servizi di pulizia 
          e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica 
 
  1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui  all'articolo  1,  comma
748, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  sia  nei  territori  nei
quali non e' attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei  servizi
di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia  nei  territori  in  cui  la
suddetta convenzione e' attiva, e' prorogato al  31  marzo  2014,  in
deroga al limite di spesa  di  cui  all'articolo  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite  di  spesa  di
cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, e'  incrementato
di euro 20 milioni per  l'esercizio  finanziario  2014.  Al  relativo
onere    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4  della  legge  18
dicembre 1997, n. 440. 
  (( 1-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «degli anni 2014, 2015 e 2016»
sono inserite le seguenti: «, in relazione all'articolo 2, comma 329,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «sono definiti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono definite» e le parole:  «nonche'  gli  istituti
cui sono affidate tali attivita'» sono soppresse )). 
  2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole «28 febbraio 2014» , (( ovunque ricorrono  )),
sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2014». 
                               Art. 20 
 
Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle  conseguenze
  del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009 
  1. Con riferimento all'esercizio finanziario  2013,  nei  confronti
del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma  26
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  e  successive
modificazioni, ne' le ulteriori misure sanzionatorie  previste  dalle
vigenti disposizioni in materia di patto di stabilita' interno. 
  2.  Al   fine   di   concorrere   ad   assicurare   la   stabilita'
dell'equilibrio  finanziario  nel  comune  dell'Aquila,  negli  altri
comuni del cratere di cui ai decreti del commissario  delegato  n.  3
del  16  aprile  2009  e  n.  11  del  17  luglio  2009,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009  e
n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, per  l'anno
2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate
dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste. 
                           (( Art. 20 bis 
 
 
         Finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali 
 
  1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, dopo le parole: «programmazione  2007-2013,»  sono  inserite  le
seguenti: «una quota di 50 milioni  di  euro  a  valere  sulla  quota
nazionale e' destinata al Fondo per le emergenze nazionali  istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, e» e dopo le  parole:  «dall'anno  2009»  sono
aggiunte le seguenti: «, individuati con provvedimento del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri» )). 
                               Art. 21 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' pre-sentato alle Camere per la conversione in legge. 
                                                     Allegato 1       
 
                                               (articolo 10, comma 1) 
    

|================================|==================================|
|           Provincia            |             Anno 2014            |
|================================|==================================|
|           AGRIGENTO            |             6.309.436            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          ALESSANDRIA           |            11.090.439            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            ANCONA              |            10.613.324            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            AREZZO              |             8.732.333            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|        ASCOLI PICENO           |             4.929.274            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|             ASTI               |             5.370.186            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           AVELLINO             |             7.962.256            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            BARI                |            30.125.857            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|    BARLETTA-ANDRIA-TRANI       |             7.243.728            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           BELLUNO              |             5.160.365            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          BENEVENTO             |             6.967.338            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           BERGAMO              |            15.187.126            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           BIELLA               |             4.764.707            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           BOLOGNA              |            20.018.556            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           BRESCIA              |            21.228.877            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           BRINDISI             |             9.966.073            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           CAGLIARI             |            16.619.769            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|         CALTANISSETTA          |             5.416.452            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          CAMPOBASSO            |             8.190.033            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|      CARBONIA-IGLESIAS         |             3.861.369            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            CASERTA             |            17.682.418            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            CATANIA             |            26.605.724            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           CATANZARO            |            14.005.792            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            CHIETI              |             7.757.366            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            COMO                |            11.176.134            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           COSENZA              |            14.905.603            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           CREMONA              |             7.137.419            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           CROTONE              |             5.599.452            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            CUNEO               |            14.190.484            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            ENNA                |             3.312.504            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            FERMO               |             2.960.207            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           FERRARA              |             5.953.442            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           FIRENZE              |            24.018.671            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           FOGGIA               |            12.315.090            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|        FORLI'-CESENA           |             7.460.049            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          FROSINONE             |            16.998.042            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           GENOVA               |            20.257.707            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          GROSSETO              |             6.266.195            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          IMPERIA               |             4.904.282            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          ISERNIA               |             3.691.583            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          LA SPEZIA             |             5.118.081            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           LATINA               |            13.346.321            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           LECCE                |            15.482.196            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           LECCO                |             7.960.884            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          LIVORNO               |             7.575.953            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           LODI                 |             5.363.183            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           LUCCA                |            10.780.136            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          MACERATA              |             7.163.679            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          MANTOVA               |             9.244.508            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           MASSA                |             4.919.702            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           MATERA               |             4.154.843            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|      MEDIO CAMPIDANO           |             3.613.485            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          MESSINA               |            10.428.821            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           MILANO               |            53.848.308            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           MODENA               |            11.069.091            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|     MONZA E DELLA BRIANZA      |             8.799.152            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           NAPOLI               |            43.732.934            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           NOVARA               |             8.548.660            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           NUORO                |             5.241.107            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          OGLIASTRA             |             2.433.739            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|         OLBIA-TEMPIO           |             5.206.277            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           ORISTANO             |             5.354.321            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PADOVA               |            14.266.771            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PALERMO              |            25.861.029            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PARMA                |             8.985.546            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PAVIA                |            13.449.267            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PERUGIA              |            12.939.020            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|       PESARO E URBINO          |            10.785.563            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PESCARA              |             5.946.576            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PIACENZA             |             8.476.195            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            PISA                |            12.682.941            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PISTOIA              |             4.742.177            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           POTENZA              |            16.020.608            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           PRATO                |             6.381.401            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           RAGUSA               |             6.071.930            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           RAVENNA              |             6.282.730            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|        REGGIO CALABRIA         |            12.823.780            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|         REGGIO EMILIA          |             9.927.689            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            RIETI               |             6.573.931            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            RIMINI              |             6.733.372            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            ROMA                |            79.332.441            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            ROVIGO              |             4.033.488            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            SALERNO             |            28.283.796            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            SASSARI             |             9.027.167            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            SAVONA              |             6.856.430            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            SIENA               |            10.561.909            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|           SIRACUSA             |            10.452.508            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            SONDRIO             |             4.370.112            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            TARANTO             |            12.101.354            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            TERAMO              |             5.641.401            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            TERNI               |             4.749.010            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            TORINO              |            39.391.981            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            TRAPANI             |             8.055.923            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            TREVISO             |            15.246.615            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            VARESE              |            15.433.375            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            VENEZIA             |            15.941.283            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|      VERBANO-CUSIO-OSSOLA      |             6.793.328            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|            VERCELLI            |             6.101.547            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|             VERONA             |            13.604.320            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|          VIBO VALENTIA         |             5.139.635            |
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|             VICENZA            |            15.008.825            |
|--------------------------------|----------------------------------|
|             VITERBO            |             8.581.983            |
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