Legge 5 giugno 2014, n. 87

Legge 5 giugno 2014, n. 87

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico (14G00099)

(GU n.130 del 7-6-2014)

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58,  recante  misure  urgenti
per garantire il regolare svolgimento  del  servizio  scolastico,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 5 giugno 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Giannini,    Ministro    dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
Visto, Il Guardasigilli: Orlando 

 

Testo del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2014), coordinato con  la  legge
di conversione 5 giugno  2014,  n.  87  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure  urgenti  per  garantire  il
regolare svolgimento del servizio scolastico.». (14A04306) 

(GU n.130 del 7-6-2014)

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti  per  il  corretto  svolgimento  dell'attivita'
                             scolastica 
 
  1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione  dirigenziale  a
seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a
posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del  13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale
- n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto  a
tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico,  a  seguito
della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie
funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta  rinnovazione  della
procedura concorsuale ((e comunque, nel caso in cui la  procedura  si
concluda ad anno scolastico iniziato, fino al  termine  del  medesimo
anno scolastico,)) nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Sono  fatti  salvi  gli  atti
adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi  di
cui al presente comma. 
  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  ((2-bis.  All'articolo  17,  comma  1-bis,  del  decreto-legge   12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, al  secondo  periodo,  le  parole:  «che  deve
avvenire  prima  dell'indizione  del  nuovo  corso-concorso  di   cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  come
da  ultimo  sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo»  sono
soppresse. 
  2-ter. Entro il 31 dicembre 2014, e' bandita ai sensi dell'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.  128,  la  prima
tornata  del  corso-concorso  nazionale  per  il   reclutamento   dei
dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle
regioni per le quali si e' esaurita la graduatoria di  cui  al  comma
1-bis del medesimo articolo 17. In sede  di  prima  applicazione,  il
bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto  della  normativa
vigente, sia riservata ai soggetti gia'  vincitori  ovvero  utilmente
collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate  in
sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso  pendente,
che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo  grado  di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  alcuna  sentenza
definitiva,  nel  limite  della  suddetta  riserva  di   posti   gia'
autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso  legato  ai
concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto  direttoriale  22
novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,   4a   serie
speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  76  del  6  ottobre  2006,  ovvero
avverso la rinnovazione della procedura concorsuale  ai  sensi  della
legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche' ai soggetti che hanno avuto la
conferma degli incarichi di presidenza di cui  all'articolo  1-sexies
del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43.  Lo  stesso  bando
disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le  funzioni
di dirigente scolastico.)) 
                               Art. 2 
 
Disposizioni urgenti per  il  regolare  svolgimento  dei  servizi  di
                  pulizia e ausiliari nelle scuole 
 
  1. Al fine di consentire la regolare conclusione ((delle  attivita'
didattiche nell'anno 2014)) in ambienti in  cui  siano  garantite  le
idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora
attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi  di
pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 e comunque fino
a non oltre il ((31 dicembre)) 2014, le  istituzioni  scolastiche  ed
educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari
dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del
31 marzo 2014. 
  2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa  di
cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
alle condizioni tecniche previste dalla  convenzione  Consip  e  alle
condizioni  economiche  pari  all'importo   del   prezzo   medio   di
aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle  regioni  in  cui  e'
attiva la convenzione Consip. 
  ((2-bis.  Nei  territori  ove  non  e'  stata  ancora  attivata  la
convenzione-quadro Consip, le istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e  della
funzionalita'  degli  immobili  adibiti   a   sede   di   istituzioni
scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo  le  modalita'
di cui alla successiva delibera del CIPE, nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  acquistando   il
relativo  servizio  dai  medesimi  raggruppamenti   e   imprese   che
assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data  del  30
aprile 2014, alle  condizioni  tecniche  previste  dalla  convenzione
Consip ed alle condizioni  economiche  pari  all'importo  del  prezzo
medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle  regioni  in
cui e' attiva la convenzione. 
  2-ter. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
                               Art. 3 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

2 commenti su “Legge 5 giugno 2014, n. 87”

I commenti sono chiusi.