Ordinanza Consiglio di Stato 4413/10

N. 04413/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 07723/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7723 del 2010, proposto da:

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Snals – Confsal (Sindacato Autonomo Lavoratori della Scuola), …omissis…;

per la riforma

dell’ ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 03363/2010, resa tra le parti, concernente della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 03363/2010, resa tra le parti, concernente RIDEFINIZIONE ORARIO COMPLESSIVO ANNUALE DELLE SECONDE, TERZE E QUARTE CLASSI DEGLI ISTITUTI TECNICI PER A.S. 2010/2011 – MCP.

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Snals – Confsal (Sindacato Autonomo Lavoratori della Scuola) e di …omissis…;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale, presentata dalla parte ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2010 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e udito per le parti l’avv. Mirenghi;

Considerato che l’appello cautelare non appare assistito da fumus boni iuris, tenuto conto anche del fatto che alla luce del sopravvenuto parere emesso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione l’Amministrazione scolastica non potrebbe esimersi dal rideterminarsi sulla definizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali;

considerato quanto alle spese della presente fase cautelare che le stesse possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Respinge l’appello (Ricorso numero: 7723/2010).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Domenico Cafini, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/09/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi’ ……… copia conforme del presente provvedimento e’ trasmessa a: …………