Quale sistema di sanzioni nella scuola primaria e dell’infanzia

Quale sistema di sanzioni nella scuola primaria e dell’infanzia

di Cinzia Olivieri

 

Le sanzioni alla scuola primaria. Il Regio Decreto del 1928. La scuola dell’infanzia

 

A proposito di regole di disciplina e sospensioni di alunni della scuola primaria e persino dell’infanzia, la nota esplicativa del luglio 2008 ha precisato che i “destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti sono gli alunni delle scuole secondarie  di 1° e 2° grado. Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990”.  Infatti la comminazione di una sanzione costituisce l’esito di un procedimento amministrativo che deve essere informato ai principi della legge n. 241/1990. (1) Nessuna menzione invece di un modello sanzionatorio per la scuola dell’infanzia.

Nella scuola primaria operano dunque le norme ancora compatibili del Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare) che all’art. 412 individua la possibilità di utilizzare “secondo la gravità delle mancanze, i seguenti mezzi disciplinari:

I ammonizione;

II censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire vistata;

III sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione;

IV esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione;

V espulsione dalla scuola con la perdita dell’anno scolastico.”

Non è chiaro il vantaggio della scelta di cercare di attualizzare (operazione posta a carico delle singole istituzioni scolastiche) disposizioni tanto vetuste, piuttosto che adattare le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria alle scuole di ogni ordine e grado.

Le profonde differenze da tra vecchio e nuovo. L’attualizzazione del Regio Decreto

 

L’elencazione del suddetto art. 412 è tassativa e sono vietate punizioni diverse.

Le prime tre tipologie di sanzioni sono inflitte dal maestro (Art. 413), le ultime due, quelle più gravi, dal direttore didattico governativo o comunale con provvedimento motivato.

Le pene che comportano l’allontanamento anche temporaneo dalla scuola possono essere eseguite solo previo avviso per iscritto alla famiglia (Art. 414).

Dunque non c’è coinvolgimento degli organi collegiali (inesistenti nel 1928) e solo per l’esclusione e l’espulsioneè stabilita la motivazione del provvedimento che con l’avviso alla famiglia costituiscono l’unica garanzia di pubblicità e trasparenza riconosciuta. Non è previsto contradditorio e diritto di difesa (principi garantiti dalla Costituzione – artt. 24 e 111 – approvata successivamente nel 1947), né il ricorso all’organo di garanzia interno e manca la previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare e la previsione di un percorso di recupero educativo.

Peraltro le sanzioni dell’esclusione e dell’espulsionepossono essere assimilate, nel sistema delineato dal dpr 235/07, a quelle adottate dal Consiglio d’istituto, contemplate nei casi C (Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo  superiore a 15 giorni), D (Sanzioni che comportano l’allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico), E (Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi )della nota esplicativa del 2008 per fatti tali per la loro violenza e gravità da configurare una fattispecie astratta di reato e/o determinanti una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone.

È opportuno precisare che l’art. 97 c.p. dispone che «non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni». Trattasi di una presunzione assoluta ed insuperabile – in ragione della giovanissima età – di non imputabilità, che prescinde dall’accertamento della concreta capacità di intendere e di volere e che importa l’impossibilità di adozione nel minore di 14 anni di misure penali che implichino un addebito di responsabilità. Quindi bisogna essere prudenti nella concreta applicazione di tali sanzioni.

Inoltre sempre solo avverso l’esclusione e l’espulsione è ammesso “entro quindici giorni, reclamo all’ispettore scolastico, contro la cui decisione non è consentito alcun ricorso”. La figura andrà quindi adattata. Ma, ragionando analogicamente, questa possibilità può essere assimilata al ricorso al solo organo di garanzia regionale.

Insomma, è palese che trattasi di disposizioni ormai anacronistiche la cui attualizzazione richiede l’impegno degli organi scolastici.

Soluzioni per superare ed evitare conflitti tra norme e non solo

La questione a questo punto richiede una doppia riflessione: de iure condendo, per quanto attiene gli sviluppi normativi, e de iure condito, con riferimento alla disciplina esistente, anche perché la cronaca ci ha dimostrato quanto sia necessario regolare l’ambito disciplinare sin dalla scuola dell’infanzia.

Perciò, confrontando l’impianto normativo del Regio Decreto del 1928 e quello dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, per evitare una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei piccoli studenti della primaria e le inevitabili contestazioni avverso eventuali provvedimenti assunti, occorre tenere conto dell’evoluzione giuridica, come previsto dalla nota esplicativa del 2008.

Le disposizioni del regio decreto devono quindi essere integrate e coordinate con le successive modifiche normative ed in particolare: i principi costituzionali del diritto di contraddittorio e difesa; la potestà regolamentare, riconosciuta già dal Dpr 416/74 e quindi dal dlgs 297/94; il sistema partecipativo dei decreti delegati (poi dlgs 297/94) con il coinvolgimento necessario degli organi collegiali; i principi ispiratori del dpr 249/98 e successive modifiche adeguati a quelli di pubblicità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione della L 241/90; l’autonomia introdotta dall’art. 21 della L 59/97 e regolata dal dpr 275/99.

La verticalizzazione rende opportuna poi l’adozione in materia di una disciplina uniforme trasparente ed esaustiva in tutti i gradi di scuola, a partire da quella dell’infanzia, sebbene non contemplata d’obbligo nell’impianto dello Statuto, che tenga conto delle diverse età degli alunni.

La corresponsabilità educativa ha senso se condivisa con le famiglie sin dall’ingresso degli alunni nella scuola e non solo dalla secondaria di primo grado, escludendola così nella primissima infanzia.

E ciò è possibile proprio attraverso l’elaborazione e l’adozione di un regolamento di disciplina che tenga conto delle norme in vigore, elaborato con il coinvolgimento di tutte le componenti, che riguardi le istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, compresa quella dell’infanzia, come del resto già avviene in alcuni istituti. Questo per quanto attiene il diritto esistente.

Sotto il profilo delle possibili riforme invece esemplarmente va ribadito che a Bolzano lo Statuto e dello Studente e della Studentessa è già norma generale valida per tutti i gradi di scuola.

Da quanto premesso se ne desume quindi che non solo sia in primo luogo auspicabile una modifica normativa che uniformi la disciplina dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, estendendola così come a Bolzano, ed affronti la questione disciplinare anche nella scuola dell’infanzia dirimendo qualsiasi dubbio in merito alla possibilità di irrogare anche qui sanzioni, ma altresì che si preveda uno Statuto dei genitori (2) che definisca i rapporti tra scuola e famiglia in maniera più chiara (in termini di diritto e dovere) di quanto abbia fatto l’ormai effimero “Patto educativo di corresponsabilità”.

12.06.14

 

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(1)  per le sanzioni disciplinari in generale: Sanzioni, regolamenti e cellulari: spesso più occasioni di conflitto che opportunità di condivisione

(2)  40 anni di partecipazione; da lettera a una professoressa a lettera (aperta) a un genitore …