Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91

Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea. (14G00105) 

(GU n.144 del 24-6-2014)

 

 Vigente al: 25-6-2014

 

TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 
RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di   adottare
disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei  controlli  e  a
semplificare i  procedimenti  amministrativi,  nonche'  di  prevedere
disposizioni finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini; 
 
RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di   adottare
disposizioni  per  rilanciare  il  comparto  agricolo,  quale   parte
trainante dell'economia nazionale, e la competitivita'  del  medesimo
settore, incidendo in particolar modo sullo  sviluppo  del  "made  in
Italy", nonche' misure per sostenere le imprese agricole condotte dai
giovani anche incentivando  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  o,
comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura; 
 
RITENUTA  la  straordinaria  necessita'   e   urgenza   di   adottare
disposizioni volte a  superare  alcune  criticita'  ambientali,  alla
immediata mitigazione del rischio idrogeologico e  alla  salvaguardia
degli  ecosistemi,  intervenendo  con  semplificazioni   procedurali,
promuovendo interventi di incremento dell'efficienza energetica negli
usi finali dell'energia nel settore  pubblico  e  razionalizzando  le
procedure in materia di impatto ambientale; 
 
CONSIDERATA  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
adottare disposizioni per semplificare i procedimenti per la bonifica
e la messa in sicurezza dei siti contaminati  e  per  il  sistema  di
tracciabilita' dei rifiuti, per superare  eccezionali  situazioni  di
crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi  urbani,  nonche'  di
adeguare l'ordinamento interno agli obblighi  derivanti,  in  materia
ambientale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 giugno 2014; 
 
SULLA PROPOSTA del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri   delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la semplificazione
e  la  pubblica  amministrazione,  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, del lavoro e delle  politiche  sociali,  della  giustizia,
dell'interno,  della  salute,  dell'economia  e   delle   finanze   e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               ART. 1 
 
(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole,
istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e
potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare) 
 
1.  Al  fine  di  assicurare  l'esercizio   unitario   dell'attivita'
ispettiva nei confronti delle imprese  agricole  e  l'uniformita'  di
comportamento degli organi di  vigilanza,  nonche'  di  garantire  il
regolare  esercizio  dell'attivita'  imprenditoriale,   i   controlli
ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati  dagli
organi di vigilanza  in  modo  coordinato,  tenuto  conto  del  piano
nazionale integrato di cui all'articolo 41 del  regolamento  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,
e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  evitando  sovrapposizioni  e
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli.  I
controlli sono predisposti anche utilizzando  i  dati  contenuti  nel
registro  di  cui  al  comma  2.  controlli  ispettivi  esperiti  nei
confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi  verbali,
da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei  casi  di
attestata regolarita',  ovvero  di  regolarizzazione  conseguente  al
controllo  ispettivo  eseguito,   gli   adempimenti   relativi   alle
annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non  possono
essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle
stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle  determinate
da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero  nel
caso emergano atti,  fatti  o  elementi  non  conosciuti  al  momento
dell'ispezione. La presente  disposizione  si  applica  agli  atti  e
documenti esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  del
controllo ispettivo. 
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti
di  controllo  e  di  recare  il   minore   intralcio   all'esercizio
dell'attivita' d'impresa e' istituito,  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro
unico dei controlli  ispettivi  di  cui  al  comma  1  sulle  imprese
agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al  comma
1, del coordinamento dell'attivita' di  controllo  e  dell'inclusione
dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati  concernenti  i
controlli effettuati da parte di organi di polizia e  dai  competenti
organi di vigilanza e di controllo a carico  delle  imprese  agricole
sono  resi  disponibili   tempestivamente   in   via   telematica   e
rendicontati   annualmente,   anche   ai   fini   della    successiva
riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del  regolamento  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29  aprile  2004,
alle altre pubbliche amministrazioni secondo  le  modalita'  definite
con Accordo tra le amministrazioni interessate  sancito  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con  il  medesimo
accordo. 
3. Per le violazioni alle norme in materia  agroalimentare  di  lieve
entita', per le quali e' prevista l'applicazione della sola  sanzione
amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso
in  cui  accerta  l'esistenza   di   violazioni   sanabili,   diffida
l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine
di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad 
elidere   le   conseguenze   dannose   o   pericolose   dell'illecito
amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si  applicano
anche ai prodotti gia' posti in vendita al  consumatore  finale,  con
esclusione  delle  violazioni  relative  alle  norme  in  materia  di
sicurezza  alimentare.  In  caso   di   mancata   ottemperanza   alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui  al  periodo  precedente,
entro  il  termine  indicato,  l'organo  di  controllo   procede   ad
effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In  tale  ipotesi  e'  esclusa  l'applicazione
dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.  Ferme  restando
le disposizioni di cui all'articolo 8-bis della citata legge  n.  689
del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni di  cui
al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi
successivi alla diffida, non si applica la diffida. 
4. Per le violazioni alle norme  in  materia  agroalimentare  per  le
quali e' prevista l'applicazione della sola  sanzione  amministrativa
pecuniaria, se gia' consentito il pagamento  in  misura  ridotta,  la
somma, determinata ai sensi  dell'articolo  16,  primo  comma,  della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento  se  il
pagamento e' effettuato entro cinque  giorni  dalla  contestazione  o
dalla notificazione. 
                               ART. 2 
 
   (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo) 
 
  1 Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  E'
altresi' ammessa, la produzione  di  mosto  cotto,  denominato  anche
saba, saga o similari, previa  comunicazione  al  competente  Ufficio
territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari,  da  eseguirsi
secondo le  modalita'  stabilite  nell'articolo  5,  comma  1,  della
presente legge.»; 
b) all'articolo 5, comma 1: 
  1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La preparazione di
mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di  vini
aromatizzati, di bevande aromatizzate a base  di  vino,  di  cocktail
aromatizzati di prodotti  vitivinicoli  e  di  spumanti,  nonche'  la
preparazione  delle  bevande  spiritose,  di  cui   all'articolo   2,
paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e  punto  ii)  del
regolamento (CE) n, 110/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 15 gennaio 2008 relativo  alla  definizione,  alla  designazione,
alla  presentazione,  all'etichettatura  e  alla   protezione   delle
indicazioni geografiche delle  bevande  spiritose  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 1576/89  del  Consiglio,  puo'  essere  eseguita
anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella  cui
preparazione non e' ammesso l'impiego di  saccarosio,  dell'acquavite
di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal  regolamento
(UE) n. 251/2014 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26
febbraio 2014,  e  successive  modificazioni,  a  condizione  che  le
lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto  giorno
antecedente alla  lavorazione,  al  competente  ufficio  territoriale
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.»; 
  2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono sostituite
dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»; 
  c) all'articolo 6, dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. Nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli
in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, e'
consentita anche la detenzione  dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,
lettere da a) a d),  se  ottenuti  esclusivamente  dall'attivita'  di
coltivazione,  silvicoltura  e  di  allevamento  svolte  dall'impresa
oppure  impiegati   nella   preparazione   di   alimenti   costituiti
prevalentemente  da  prodotti  agricoli   ottenuti   dalle   medesime
attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad  una  preventiva
comunicazione da  inviarsi  al  competente  ufficio  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti agroalimentari.»; 
d) all'articolo 14: 
  1) al comma 3, primo periodo, le  parole:  «autorizzazione,  valida
per una campagna  vitivinicola,  rilasciata  dal  competente  ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve
essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione  della
sede  e  dell'ubicazione  dei   locali   interessati,   nonche'   del
quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto  di  richiesta.»  sono
sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da inviarsi al  competente
ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»; 
  2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il  quinto
giorno    antecedente»    sono     sostituite     dalla     seguente:
«antecedentemente»; 
e) all'articolo 25: 
  1) al comma 1, le parole: « , che rispondono ai  requisiti  e  alle
caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  il  Ministro
della salute, da emanare entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge» sono soppresse; 
  2) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
  i) l'articolo 26 e' abrogato; 
g) all'articolo 28: 
  l) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente  numerati
e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al  luogo  di
detenzione,  e  annotarvi  tutte  le  introduzioni  e  le  estrazioni
all'atto in cui si verificano» sono soppresse; 
  2) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
h) all'articolo 35: 
  1) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Salvo che il  fatto
costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo
25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500  euro
a 15.000 euro.»; 
  2) il comma 12 e' abrogato; 
  i) l'articolo 43 e' abrogato. 
 
                               ART. 3 
 
           (Inter enti per il sostegno del Made in Italy) 
 
  1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato
I del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  nonche'  alle
piccole e medie  imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti
agroalimentari non ricompresi  nel  predetto  Allegato  I,  anche  se
costituite  in  forma  cooperativa  o   riunite   in   consorzi,   e'
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera  a),  un
credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi
investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000  euro,  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due  successivi,
per la realizzazione e l'ampliamento di  infrastrutture  informatiche
finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. 
  2. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale
e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio. 
  3. Al fine di incentivare la creazione di  nuove  reti  di  imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di' imprese
gia' esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli  di  cui
all'Allegato I del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
nonche' alle piccole e medie imprese, come definite  dal  regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che  producono
prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto  Allegato  I,  e'
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera  b),  un
credito d'imposta nella misura del 40 per cento  delle  spese  per  i
nuovi investimenti sostenuti  per  lo  sviluppo  di  nuovi  prodotti,
pratiche, processi e  tecnologie,  nonche'  per  la  cooperazione  di
filiera, e  comunque  non  superiore  a  400.000  curo,  nel  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. 
  4. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  3  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale
e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2: 
a) nel limite di 500.000 curo per l'anno 2014, di 1 milione  di  euro
   per ciascuno degli  anni  2015  e  2016,  per  l'attuazione  delle
   disposizioni di cui al comma 1; 
b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 9 milioni di
   curo per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per  l'attuazione  delle
   disposizioni di cui al comma 3. 
  6. Il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 e'
subordinato all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al collima 3, il secondo periodo e' soppresso; 
  b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi  degli  articoli  26,
paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25  ottobre  2011,
n.1169/2011, il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali svolge,  attraverso  il  proprio  sito  istituzionale,  una
consultazione pubblica  tra  i  consumatori  per  valutare  in  quale
misura, nelle informazioni relative  ai  prodotti  alimentari,  venga
percepita come  significativa  l'indicazione  relativa  al  luogo  di
origine o di provenienza dei  prodotti  alimentari  e  della  materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli
stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni  sia  ritenuta
ingannevole. Ai sensi  dell'articolo  39,  paragrafo  2,  del  citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il  Centro  di  ricerca
per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,
su scala territoriale, i legami  tra  talune  qualita'  dei  prodotti
alimentari e  la  loro  origine  o  provenienza.  I  risultati  delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici  e
trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni
di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
  8. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
svolge  la  consultazione  pubblica  tra   i   consumatori   di   cui
all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4,  come
introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,  n.
4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma
3. 
  10. All'articolo 58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  al
comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «E'  istituito  presso
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le
seguenti: «per 1' efficientamento della filiera  della  produzione  e
dell'erogazione e». 
 
                               ART. 4 
 
(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della  Mozzarella
                       di Bufala Campana DOP) 
 
  1.  La  produzione  della  "Mozzarella  di  Bufala  campana"   DOP,
registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi  del
regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione  del  12  giugno  1996,
deve avvenire in uno spazio in cui e' lavorato  esclusivamente  latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema  di  controllo  della
DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo' avvenire  anche
la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche'  realizzati
esclusivamente con latte  proveniente  da  allevamenti  inseriti  nel
sistema di controllo della  DOP  Mozzarella  di  Bufala  Campana.  La
produzione di prodotti realizzati anche o  esclusivamente  con  latte
differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo
della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in  uno
spazio differente. 
  2. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli  interessi  dei
consumatori e di  garantire  la  concorrenza  e  la  trasparenza  del
mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori
e gli intermediari di latte di bufala  sono  obbligati  ad  adottare,
nelle rispettive attivita', sistemi idonei a garantire la rilevazione
e la tracciabilita' del latte prodotto, dei quantitativi di latte  di
bufala trasformato e delle  quantita'  di  prodotto  derivante  dalla
trasformazione del latte di bufala utilizzato. 
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il  Ministro  della  salute,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  definite  le   modalita'   per   l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2. 
  4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque  viola
le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000  a
euro  13.000  e  alla  sanzione  accessoria  della   chiusura   dello
stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un  periodo
da un minimo di dieci ad un massimo  di  trenta  giorni.  Si  applica
altresi' la sanzione accessoria  della  sospensione  del  diritto  di
utilizzare la denominazione  protetta  dalla  data  dell'accertamento
della violazione fino  a  quando  l'organo  di  controllo  non  abbia
verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione
e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo seguente. Della sanzione
della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta
e' data tempestiva pubblicita' attraverso la pubblicazione, a cura  e
spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel
caso di reiterazione delle violazioni di cui al  comma  1,  accertata
con provvedimento esecutivo nei sei mesi  successivi  all'irrogazione
delle sanzioni, la chiusura dello stabilimento  e'  disposta  per  un
periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e  gli
importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente
comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento
nel quale si e' verificata  la  violazione  e'  altresi'  disposta  a
carico di coloro che utilizzano latte o cagliata  diversi  da  quelli
della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella
di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento e'
disposta per un periodo da un minimo di un giorno  a  un  massimo  di
dieci giorni, ovvero di trenta giorni in caso di reiterazione di tale
comportamento accertato entro sei mesi. 
  5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque  viola
le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 
  euro 750 ad euro 4.500. Qualora  la  violazione  riguarda  prodotti
inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette di cui
al  regolamento  (UE)  n.   1151/2012,   si   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. Gli addetti al
controllo, nel caso di prima violazione delle disposizioni di cui  al
comma 2, procedono a diffidare  il  responsabile  ad  adempiere  alle
prescrizioni previste entro un termine massimo  di  quindici  giorni.
Decorso  inutilmente  tale  termine,  gli  importi   delle   sanzioni
amministrative  pecuniarie   previste   dal   presente   comma   sono
raddoppiati. 
  6. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   e'
designato quale autorita' competente all'applicazione delle  sanzioni
di cui ai commi 4 e 5. 
  7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre  2008,
n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,
n. 205, e' abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n.  4,
e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto
di cui al comma 3. 
  8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  viola
i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in  via
cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del  regolamento  (CE)  n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio  2002,
e' punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con  la  multa  da
euro 10.000 a euro 30.000. L'autore del delitto di  cui  al  presente
comma e' tenuto altresi' a rimuovere, a propria cura e spese, secondo
le prescrizioni del competente organo  di  vigilanza,  nell'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria,  le  coltivazioni  di  sementi
vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria  e
compensativa nei termini e con le modalita'  definiti  dalla  regione
competente per territorio. 
 
                               ART. 5 
 
(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione  di  giovani  lavoratori
    agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura) 
 
  1.  Al  fine  di  promuovere  forme  di  occupazione   stabile   in
agricoltura di giovani di eta' compresa tra i 18 e i  35  anni  e  in
attesa  dell'adozione  di  ulteriori  misure  da   realizzare   anche
attraverso  il  ricorso  alle  risorse  della  nuova   programmazione
comunitaria 2014-2020, e' istituito, nel  limite  delle  risorse  del
fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per  i  datori  di
lavoro che hanno i requisiti di  cui  all'articolo  2135  del  codice
civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato
o con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  che  presenta  i
requisiti di  cui  al  comma  3,  lavoratori  che  si  trovano  nelle
condizioni di cui al comma 4. 
  2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al  comma  1,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole il  fondo  per  gli  incentivi  all'assunzione  dei  giovani
lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per
l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9  milioni  di  euro
per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018. 
  3. Ai fini della concessione  dell'incentivo  di  cui  al  presente
articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve: 
a) avere durata almeno triennale; 
b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione  minima  di  102
   giornate all'anno; e) essere redatto in forma scritta. 
  4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori  di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che  si  trovano  in  una  delle
seguenti condizioni: 
a) essere privi di impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno  sei
   mesi; 
b) essere privi di un diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
   grado. 
  5.  Le  assunzioni  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
effettuate tra il 1° luglio  2014  e  il  30  giugno  2015  e  devono
comportare un incremento occupazionale  netto  calcolato  sulla  base
della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli  anni
successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate  nell'anno
precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con 
  contratto di lavoro a tempo parziale  sono  computati  in  base  al
rapporto tra le  ore  pattuite  e  l'orario  normale  di  lavoro  dei
lavoratori a tempo pieno. L'incremento della  base  occupazionale  va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi  in
societa' controllate o collegate  ai  sensi  dell'articolo  2359  del
codice civile o facenti capo,  anche  per  interposta  persona,  allo
stesso soggetto. 
  6. L'incentivo di cui al presente articolo e' pari a un terzo della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per  un  periodo
complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di  lavoro  unicamente
mediante compensazione dei contributi dovuti e con  le  modalita'  di
seguito illustrate: 
a) per le assunzioni a tempo determinato: 
  1) 6 mensilita' a decorrere dal completamento  del  primo  anno  di
assunzione; 
  2) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del secondo  anno  di
assunzione; 
  3) 6 mensilita' a decorrere dal completamento  del  terzo  anno  di
assunzione; 
  b) per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato:  18  mensilita'  a
decorrere dal completamento del primo armo di assunzione. 
  7. All'incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92. 
  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all'incentivo  e
di consentire la fruizione  dell'incentivo  stesso,  comunicando  sul
proprio sito intemet istituzionale la data a decorrere dalla quale e'
possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro il
medesimo  termine  l'Inps,  con  propria  circolare,  disciplina   le
modalita' attuative dell'incentivo di cui  al  comma  1,  nonche'  le
modalita' di controllo per il rispetto da parte dei datori di  lavoro
degli  impegni  assunti  nei  contratti  per  i  quali  e'   previsto
l'incentivo  ai  sensi  del  presente  articolo  e  per  la  verifica
dell'incremento occupazionale. 
  9.  L'incentivo  di  cui  al  presente  articolo  e'   riconosciuto
dall'Inps in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata
anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il  proprio  sito  internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate  valutate  con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministero
dell'economia e delle fmanze. 
  10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  effettua  la
comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008. 
  11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE)
n. 800/2008, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
verifica la compatibilita' delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione  dalla
notifica  in  corso  di  adozione  e  propone  le  misure  necessarie
all'eventuale adeguamento. 
  12. A decorrere dalla  data  in  cui  e'  possibile  presentare  le
domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo,  per
le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non  trova
piu' applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  99.  Restano  salve  le  domande   di   ammissione
all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
99, presentate fino a tale data. 
  13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni  di
cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3)  e  4),  per  i  produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  si  applicano,
nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti,  anche  per
ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel
periodo di imposta purche' abbia lavorato almeno 150  giornate  e  il
contratto abbia almeno una durata triennale.». 
  14. La disposizione del comma 13 si applica, previa  autorizzazione
della Commissione  europea  richiesta  a  cura  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2013.  Della
medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale,  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 
 
                               ART. 6 
 
               (Rete del lavoro agricolo di qualita') 
 
  1. E' istituita presso  l'INPS  la  Rete  del  lavoro  agricolo  di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese  agricole  di  cui
all'articolo  2135  del  codice  civile  in  possesso  dei   seguenti
requisiti: 
a) non avere riportato  condanne  penali  e  non  avere  procedimenti
   penali in corso per  violazioni  della  normativa  in  materia  di
   lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui  redditi
   e sul valore aggiunto; 
b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni,  di  sanzioni
   amministrative definitive per le violazioni di  cui  alla  lettera
   a); 
c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali  e
   dei premi assicurativi. 
  2. Alla Rete del  lavoro  agricolo  di  qualita'  sovraintende  una
cabina di regia composta  da  un  rappresentante  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  del  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali, del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano designati  entro  30  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia  anche
tre rappresentanti dei lavoratori subordinati  e  tre  rappresentanti
dei datori di  lavoro  e  dei  lavoratori  autonomi  dell'agricoltura
nominati con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto,  su  designazione  delle  organizzazioni
sindacali a  carattere  nazionale  maggiormente  rappresentative.  La
cabina di regia e' presieduta dal rappresentante dell'INPS. 
  3. Ai fini della partecipazione alla Rete del  lavoro  agricolo  di
qualita', le imprese di cui al comma  1  presentano  istanza  in  via
telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di  regia
definisce  con  apposita  determinazione  gli   elementi   essenziali
dell'istanza.   
  4. La cabina di regia ha i seguenti compiti: 
  a) delibera sulle istanze di partecipazione alla  Rete  del  lavoro
agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla presentazione; 
  b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di  qualita'  le  imprese
agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1. 
  c)  redige  e  aggiorna  l'elenco  delle   imprese   agricole   che
partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e  ne  cura  la
pubblicazione sul sito internet dell'INPS; 
d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
   e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia  di
   lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo. 
  5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo gratuito e ai
componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di  spese
o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si  avvale
per il suo funzionamento delle risorse umane e  strumentali  messe  a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al
comma 8. 
  6. Al fine di realizzare un piu' efficace  utilizzo  delle  risorse
ispettive disponibili, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano
l'attivita' di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi  di  richiesta
di 
  intervento  proveniente  dal   lavoratore,   dalle   organizzazioni
sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da autorita' amministrative. 
  7. E' fatta salva comunque la possibilita' per  le  amministrazioni
di cui al comma 6 di effettuare  controlli  sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni in base alla disciplina vigente. 
  8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste  a  legislazione
vigente. 
 
                               ART. 7 
 
(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure  di
                         carattere fiscale) 
 
  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1-quinguies, e' inserito il seguente: 
  «1-quinguies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola di eta' inferiore ai
trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola  de  minimis  di
cui al regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento  delle
spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni  agricoli,  entro
il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a  un
massimo di euro 1.200 annui.»; 
  b) al comma 1-sexies, dopo le  parole:  «la  detrazione  spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo». 
  2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere  dal  periodo
d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto  relativo
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e'  calcolato  senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1. 
  3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato. 
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, m 228, il comma 512
e' sostituito dal seguente: «512. Ai soli fini  della  determinazione
delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015,
nonche' a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale
e agrario sono rivalutati rispettivamente del  15  per  cento  per  i
periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il  periodo  di
imposta 2015, nonche' del 7 per cento  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta  2016.  Per  i  terreni  agricoli,  nonche'  per  quelli  non
coltivati, posseduti e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli
imprenditori  agricoli  professionali   iscritti   nella   previdenza
agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per cento per  i  periodi  di
imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.
L'incremento si applica sull'importo risultante  dalla  rivalutazione
operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge  23  dicembre
1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte
sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e  2016,  si  tiene  conto
delle disposizioni di cui al presente comma.». 
 
  ART. 8 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e
13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente  articolo,  pari  a  5
milioni di curo per l'anno 2014, a 67,4 milioni di  euro  per  l'anno
2015, a 50,6 milioni di curo per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di curo
per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per  l'anno  2018  e  a  29,4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
a) quanto a 6 milioni di curo per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a
   4,5 milioni per l'anno  2018,  mediante  corrispondente  riduzione
   delle proiezioni dello stanziamento del fondo 
  speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
medesimo; 
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2014  e  2015
   mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa  di
   cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499,  come  da
   ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera
   e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
c) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a  8,6  milioni  di
   euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,
   mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo   per   interventi
   strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,  comma
   5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015  e  7,6  milioni  di
   euro a decorrere dall'anno 2016 mediante utilizzo  delle  maggiori
   entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto; 
e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno  2015,  28,4  milioni  di
   curo per l'armo 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere  dall'anno
   2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui  all'articolo
   7, comma 4, del presente decreto; 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L’EFFICACIA DELL’AZIONE PUBBLICA DI TUTELA
AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA
AMBIENTALE E PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL’APPARTENENZA ALL’UNIONE EUROPEA

                               ART. 9 
 
(Interventi urgenti per l 'efficientamento energetico  degli  edifici
                 scolastici e universitari pubblici) 
 
  1. A valere sul Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  1110,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  nel  limite  di  trecentocinquanta
milioni di  euro,  possono  essere  concessi  finanziamenti  a  tasso
agevolato ai soggetti pubblici competenti ai  sensi  della  normativa
vigente  in  materia  di  immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti
all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche'  di
edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica  (AFAM),
al  fine  di  realizzare  interventi  di  incremento  dell'efficienza
energetica degli edifici scolastici e universitari negli  usi  finali
dell'energia, avvalendosi della  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.
quale soggetto gestore del predetto fondo. 
  2. I finanziamenti a  tasso  agevolato  di  cui  al  comma  1  sono
concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni. 
  3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si  applica
la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  17  novembre
2009. 
  4. Il fondo di cui al comma l puo' altresi' concedere finanziamenti
a tasso agevolato a fondi  immobiliari  chiusi  costituiti  ai  sensi
dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per interventi
sul  patrimonio  immobiliare  pubblico  per  l'efficienza  energetica
dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i
fondi  immobiliari  chiusi  presentano  i  progetti  di  investimento
dimostrando la convenienza economica e  l'efficacia  nei  settori  di
intervento. 
  5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e
4  avviene  sulla  base  di  diagnosi   energetica   comprensiva   di
certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente. 
  6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire  un
miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di
almeno  due  classi  in  un  periodo  massimo  di  tre   anni.   Tale
miglioramento e' oggetto di certificazione da parte di  un  organismo
tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8.  La  mancata
produzione di  idonea  certificazione  attestante  la  riduzione  del
consumo energetico determina la  revoca  del  finanziamento  a  tasso
agevolato. 
  7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo non potra' essere superiore a venti anni. Per gli interventi
di  efficienza  energetica  relativi   esclusivamente   ad   analisi,
monitoraggio, audit,  diagnosi,  certificazione  e  progettazione  la
durata massima del finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo
del finanziamento non puo' essere superiore a  cinquecentomila  euro.
L'importo di ciascun  intervento  non  puo'  essere  superiore  a  un
milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli  impianti
e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e  alla
q,   lalificazione   energetica   a   pieno   edificio,   comprensivo
dell'involucro. 
  8. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e  con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione  e
di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di  cui  al  presente
articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione  dei  fondi  e
delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4  al
fine della compatibilita' delle stesse con gli equilibri  di  finanza
pubblica. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
e maggiori oneri a carico della fmanza pubblica. 
  10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia
scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente  articolo,  e'
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla  Presidenza
del Consiglio dei  Ministri  anche  mediante  apposita  struttura  di
missione, alle cui attivita' si  fa  fronte  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
                               ART. 10 
 
(Misure straordinarie  per  accelerare  l'utilizzo  delle  risorse  e
l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del  rischio  idrogeologico  nel  territorio  nazionale  e   per   lo
svolgimento  delle  indagini  sui  terreni  della  Regione   Campania
                     destinati all'agricoltura) 
 
  1. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
Presidenti della regioni subentrano relativamente  al  territorio  di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il
sollecito espletamento delle procedure  relative  alla  realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli  accordi   di   programma   sottoscritti   tra   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  le  regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e nella titolarita'  delle  relative  contabilita'  speciali.  I
commissari  straordinari  attualmente   in   carica   completano   le
operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per  lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.
In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente  della  regione
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  sentito  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al 
  quale  spettano  i  poteri  indicati  nel  presente  articolo  fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento. 
  3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine  finale  del
30 aprile 2014, sono  ultimati  entro  trenta  giorni  dall'effettivo
subentro. 
  4. Per le attivita'  di  progettazione  degli  interventi,  per  le
procedure di affidamento dei lavori, per le  attivita'  di  direzione
dei lavori e  di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra  attivita'  di
carattere   tecnico-amministrativo   connessa   alla   progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi  inclusi  servizi  e
forniture, il Presidente della  regione  puo'  avvalersi,  oltre  che
delle strutture e degli uffici  regionali,  degli  uffici  tecnici  e
amministrativi dei comuni,  dei  provveditorati  interregionali  alle
opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi  di
bonifica e delle autorita'  di  distretto.  Le  relative  spese  sono
ricomprese nell'ambito degli incentivi per la  progettazione  di  cui
all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207. 
  5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  il  Presidente
della  regione  e'  titolare  dei  procedimenti  di  approvazione   e
autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione  e
di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e  cura  tutte  le
attivita' di competenza delle  amministrazioni  pubbliche,  necessari
alla realizzazione degli  interventi,  nel  rispetto  degli  obblighi
internazionali e di  quelli  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea. 
  6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi  del  comma  5  sostituisce
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento     abilitativo     necessario     per     l'esecuzione
dell'intervento,  comporta  dichiarazione  di  pubblica  utilita'   e
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti  di  pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti  salvi  i  pareri  e  gli  atti  di
assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta  giorni  dalla
richiesta,  decorso  inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente
provvede comunque alla conclusione  del  procedimento,  limitatamente
agli interventi individuati negli accordi  di  programma  di  cui  al
comma 1. 
  7. Ai fini delle attivita' di  coordinamento  delle  fasi  relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di  cui  al
comma 1, fermo  restando  il  numero  degli  uffici  dirigenziali  di
livello  generale  e  non  generale  vigenti,  l'Ispettorato  di  cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
e' trasformato in una direzione generale individuata dai  regolamenti
di organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  e,  pertanto,  l'Ispettorato  e'  soppresso.
Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge
n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture  anche  vigilate»
a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto  2009,  n.  140»
sono sostituite dalle seguenti: «una direzione  generale  individuata
dai regolamenti di organizzazione del Ministero  nel  rispetto  della
dotazione  organica  vigente  che  subentra   nelle   funzioni   gia'
esercitate dall'Ispettorato generale». 
  8. Al fine di preordinare un risparmio di spesa,  all'articolo  17,
comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  secondo
periodo, le parole: «almeno uno e'» sono sostituite  dalle  seguenti:
«uno puo' essere». 1 soggetti 
  titolari dei corrispondenti  incarichi  alla  data  di  entrata  in
vigore  dei  presente  decreto  conservano  l'incarico   dirigenziale
generale fino alla data di cessazione dello stesso. 
  9. Fermo restando  il  termine  del  31  dicembre  2014,  stabilito
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli
interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali  o
regionali entro il  30  giugno  2014  sono  completati  entro  il  31
dicembre 2015. I Presidenti delle  regioni  provvedono,  con  cadenza
almeno trimestrale, ad aggiornare  i  dati  relativi  allo  stato  di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento  in  un
sistema 077 line specificate  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e deI mare. 
  10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 23  febbraio  2010,  n.  49,  dopo  le  parole:  «di  cui
all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)». 
  11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate  al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del  rischio
idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con
il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  A  tal  fine  la
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  puo'  avvalersi  di  apposita
struttura di missione, alle cui attivita'  si  fara'  fronte  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  12. Al decreto-legge 10 dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta
giorni  successivi  all'emanazione   del   decreto   medesimo»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «da  svolgere,  secondo   l'ordine   di
priorita' definito nei  medesimi  decreti,  entro  i  novanta  giorni
successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dei  predetti
decreti peri terreni classificati, sulla base delle  indagini,  nelle
classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi centottanta  per
i restanti terreni. Con i medesimi  decreti,  puo'  essere  disposto,
nelle more dello svolgimento delle indagini dirette,  il  divieto  di
commercializzazione dei prodotti  derivanti  dai  terreni  rientranti
nelle classi di rischio piu'  elevato,  ai  sensi  del  principio  di
precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento  (CE)  n.  178/2002
del 28 gennaio 2002, del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»; 
  b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:  «6.1.
Le indagini di cui al presente articolo possono  essere  estese,  nei
limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione   vigente,   con
direttiva  dei  Ministri  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione  Campania,  ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi  del
comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto  di
sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di
cui al comma 5.  Nelle  direttive  di  cui  al  presente  comma  sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui  terreni  di
cui al primo periodo e la  presentazione  delle  relative  relazioni.
Entro i quindici giorni  dalla  presentazione  delle  relazioni  sono
emanati i decreti di cui al comma 6.»; 
  c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e'  inserito  il  seguente:
«5-ter, Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva  del  Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro  per  l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque,  nella
concessione di contributi  e  finanziamenti  previsti  dai  programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita  priorita'
assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue  e  di  bonifica
finalizzati a privilegiare l'uso 
  collettivo della  risorsa  idrica,  in  sostituzione  del  prelievo
privato di acque da falde superficiali e profonde nelle  province  di
Napoli e Caserta.» 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                               ART. 11 
 
(Misure urgenti per la protezione di  specie  animali,  il  controllo
delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operativita' del Parco
nazionale delle  Cinque  Terre,  la  riduzione  dell'inquinamento  da
sostanze ozono lesive contenute nei  sistemi  di  protezione  ad  uso
antincendio  e  da  onde  elettromagnetiche,  nonche'  parametri   di
              verifica per gli impianti termici civili) 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare promuove intese e accordi con  i  Ministri  competenti,  con  le
regioni e con altri soggetti pubblici  e  privati  titolati,  per  lo
sviluppo e l'attuazione di piani d'azione  per  la  conservazione  di
specie di particolare interesse a rischio di  estinzione,  anche  per
adempiere  tempestivamente  alle  direttive   ed   atti   d'indirizzo
dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche'  alla
Strategia  Nazionale  per  la   Biodiversita',   adottata   in   base
all'articolo 6  della  Convenzione  Internazionale  sulla  Diversita'
Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124. 
  2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n.  125,  dopo  le  parole:  «e  rimborsi  spese»,  sono
aggiunte le seguenti: «, fatti salvi  gli  oneri  di  missione.  Agli
oneri   derivanti   dall'applicazione   del    precedente    periodo,
quantificati  in  euro  ventimila   annui,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione, a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, dell'autorizzazione di spesa  recata  dall'articolo
6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179». 
  3. All'articolo 12  della  legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e'
aggiunto,  in  fine,  il   seguente   comma:   «Nei   casi   in   cui
l'amministrazione fa eseguire  le  misure  necessarie  ai  sensi  del
secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti
del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico
stesso quando, in relazione all'evento, si  dimostri  il  dolo  o  la
colpa grave del medesimo.». 
  4. Al fine di conseguire con immediatezza i  necessari  livelli  di
operativita' e  consentire  lo  svolgimento  stabile  delle  primarie
funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema  di
salvaguardia  degli  ecosistemi  naturali  e  di   promozione   della
sostenibilita',   nella   specifica   cornice    di    vulnerabilita'
territoriale messa a rischio da  ricorrenti  eventi  alluvionali,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
proprio decreto da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  ne   nomina   il
direttore, scegliendolo  in  una  terna  motivatamente  proposta  dal
Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione
effettuata avuto riguardo alle attitudini,  alle  competenze  e  alle
capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico
incarico. Alla  selezione  possono  partecipare  dirigenti  pubblici,
funzionari  pubblici  con  almeno  dieci  anni  di  anzianita'  nella
qualifica nonche' esperti anche tra coloro che  abbiano  gia'  svolto
funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno  due
anni. Il  presidente  dell'ente  parco  stipula  col  direttore  cosi
nominato un contratto di diritto privato di durata  non  superiore  a
cinque anni. Il  direttore,  se  dipendente  pubblico,  e'  posto  in
aspettativa senz'assegni  dall'amministrazione  di  appartenenza  per
tutta la durata dell'incarico. 
  5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I  di  cui  all'allegato  1  al
presente decreto; 
  b) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente  «2-bis.
Il termine di sei mesi di cui al comma  precedente  e'  differito  di
ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti
sostanze  controllate,  di  cui  all'articolo  3,   punto   4),   del
regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre  2014,
ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico, indicando  l'ubicazione  dell'impianto,  la
natura e la quantita'  della  sostanza  secondo  il  formato  di  cui
all'allegato I al presente decreto.». 
  6. All'articolo 14, comma  8,  lettera  d),  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, le  parole:  «apposito  decreto  dirigenziale»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «uno  o  piu'  appositi   decreti
dirigenziali». 
  7. Agli  adempimenti  relativi  all'integrazione  dei  libretto  di
centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo  284,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  8. All'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, relativa al  Parco  nazionale  dello  Stelvio,
partecipa anche la Regione Lombardia. 
  9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 285 
 
                     (Caratteristiche tecniche) 
 
  1.  Gli  impianti  termici  civili  di  potenza  termica   nominale
superiore al valore di soglia devono  rispettare  le  caratteristiche
tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte
pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i  programmi
di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla  vigente  normativa  possono
imporre  ulteriori  caratteristiche  tecniche,  ove   necessarie   al
conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di  qualita'
dell' aria.». 
  10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata  in  vigore
della presente disposizione, sono  stati  autorizzati  ai  sensi  del
titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e che, a partire da tale data, ricadono  nel  successivo  titolo
II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II  entro  il
1° settembre 2017 purche' sui  singoli  terminali,  siano  e  vengano
dotati di elementi  utili  al  risparmio  energetico,  quali  valvole
termostatiche   e/o    ripartitori    di    calore.    Il    titolare
dell'autorizzazione produce, quali atti  autonomi,  le  dichiarazioni
previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa  parte  quinta  nei
novanta   giorni   successivi   all'adeguamento   ed   effettua    le
comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi  stabiliti.  Il
titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288, 
  11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Restano  altresi'  fermi
gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 
  12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo  il
comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Nel  caso  delle  specie
alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1,  comma
3, e'  finalizzata  ove  possibile  all'eradicazione  o  comunque  al
controllo delle popolazioni.». 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                               ART. 12 
 
(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la  trasparenza
degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per  la
                 programmazione unitaria 2007/2013) 
 
  1. All'articolo  7,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,
sono apportatele seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «  Ai
fini  del  contenimento  della  spesa  pubblica   e   dell'incremento
dell'efficienza  procedimentale,  il  numero   dei   commissari   che
compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica  14
maggio 2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a  quaranta,  inclusi  il
presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma
di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi
settori di congruente attivita', all'atto  della  nomina,  di  almeno
cinque anni.»; 
  b) al comma 1, iI secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
procede, con proprio decreto, a  ripartire  le  quaranta  unita'  per
profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.». 
  2. Il decreto di cui al comma 1,  lettera  b),  e'  adottato  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
componenti  della  Commissione  tecnica  di   verifica   dell'impatto
ambientale, che sono in carica alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro
dei nuovi componenti nominati,  con  successivo  decreto,  secondo  i
criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b). 
  3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione  di
cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo  restando  ogni  altro  profilo  di
responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico  con
effetto dalla data dell'accertamento.  Il  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  segnala  la  violazione
all'ordine  professionale  di   appartenenza   per   le   conseguenti
determinazioni. 
  4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente  utilizzo  delle
risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi
finanziati, in tutto o in  parte,  con  risorse  dell'Unione  europea
nell'ambito del Quadro Comunitario  di  Sostegno  (QCS)  2007/2013  e
destinate dai Programmi nazionali, interregionali  e  regionali  alla
riqualificazione e messa in sicurezza di edifici  pubblici,  compresi
gli interventi  di  efficientamento  energetico  degli  stessi,  sono
attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i  poteri  derogatori  previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi
dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
 
                               ART. 13 
 
(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di  messa  in
sicurezza e per il  recupero  di  rifiuti  anche  radioattivi.  Norme
urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica  delle
aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze  armate.  Norme
                  urgenti per gli scarichi in mare) 
 
  1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
 
                           «Art. 242-bis. 
 
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di  messa  in
                             sicurezza). 
 
  I.  L'operatore  interessato  a  effettuare,   a   proprie   spese,
interventi di bonifica del suolo con riduzione 
  della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori  di
concentrazione soglia di 
  contaminazione, puo' presentare  all'amministrazione  di  cui  agli
articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo  degli  interventi
programmati sulla base dei dati dello  stato  di  contaminazione  del
sito,  nonche'  del  cronoprogramma  di   svolgimento   dei   lavori.
L'operatore e'  responsabile  della  veridicita'  dei  dati  e  delle
informazioni forniti, ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  21
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2.  Per  il  rilascio  degli  atti  di   assenso   necessari   alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal
progetto di bonifica l'interessato  presenta  gli  elaborati  tecnici
esecutivi  di  tali  impianti  e  attivita'  alla  regione  nel   cui
territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle  attivita',
che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi, ai sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  delle
discipline regionali applicabili in  materia.  Entro  novanta  giorni
dalla convocazione, la regione adotta  la  determinazione  conclusiva
che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione,  concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato.  Non  oltre  trenta
giorni  dalla  comunicazione  dell'atto  di  assenso,   il   soggetto
interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di
cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio  dell'esecuzione  della
bonifica che si deve concludere nei  successivi  dodici  mesi,  salva
eventuale proroga non superiore a sei  mesi;  decorso  tale  termine,
salvo motivata  sospensione,  deve  essere  avviato  il  procedimento
ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252. 
  3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato  presenta  il
piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli  242  o
252  al  fine  di  verificare  il   conseguimento   dei   valori   di
concentrazione soglia di contaminazione della matrice  suolo  per  la
specifica destinazione d'uso. Il piano e'  approvato  nei  successivi
quarantacinque  giorni.  In  via  sperimentale,  per  i  procedimenti
avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine  di
cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione  si  intende
approvato.   L'esecuzione   di   tale   piano   e'   effettuata    in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente,  che  procede
alla  validazione  dei  relativi  dati   e   ne   da'   comunicazione
all'autorita'   titolare   del   procedimento   di   bonifica   entro
quarantacinque giorni. 
  4. La validazione dei risultati della  caratterizzazione  da  parte
dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori  di  concentrazione
soglia  di  contaminazione  nei  suoli,  costituisce   certificazione
dell'avvenuta bonifica del suolo.  I  costi  della  caratterizzazione
della validazione sono a carico  dell'operatore  interessato.  Ove  i
risultati della  caratterizzazione  dimostrino  che  non  sono  stati
conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione  nella
matrice   suolo,   l'ARPA   notifica   le   difformita'   riscontrate
all'operatore  interessato,  il  quale  deve  presentare,   entro   i
successivi  quarantacinque  giorni,  le  necessarie  integrazioni  al
progetto di bonifica che e' istruito  nel  rispetto  delle  procedure
ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252. 
  5. Resta fermo l'obbligo di  adottare  le  misure  di  prevenzione,
messa in sicurezza e bonifica delle acque di  falda,  se  necessarie,
secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252. 
  6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia  di  contaminazione
del suolo,  il  sito  puo'  essere  utilizzato  in  conformita'  alla
destinazione  d'uso  prevista  secondo  gli   strumenti   urbanistici
vigenti, salva la valutazione di  eventuali  rischi  sanitari  per  i
fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti  nelle
acque di falda.». 
  2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui  agli
articoli 242 o 252 in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. I procedimenti di approvazione degli interventi  di  bonifica  e
messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa
alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  definiti
secondo le procedure e i criteri di cui alla  parte  IV  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152. 
  4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 8-ter, e' inserito il seguente: 
  «8-quater. Le attivita' di trattamento delle  specifiche  tipologie
di rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo  2,  della
direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate 
  disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione
che, ferme le quantita' massime stabilite dai  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio  1998,
12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano  rispettati
tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive
previsti  dagli  atti   dell'Unione   europea   adottati   ai   sensi
dell'articolo  6,  paragrafo  2,   della   suddetta   direttiva   con
particolare riferimento: 
  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
  b) alle condizioni specifiche che devono  essere  rispettate  nello
svolgimento delle attivita'; 
e) alle prescrizioni necessarie per assicurare che  i  rifiuti  siano
   trattati senza pericolo per la  salute  dell'uomo  e  senza  usare
   procedimenti  o   metodi   che   potrebbero   recare   pregiudizio
   all'ambiente con specifico riferimento  agli  obblighi  minimi  di
   monitoraggio; 
  d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di  essere  tali  agli
utilizzi individuati.». 
  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 184, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle   norme
dell'Unione europea e del presente decreto legislativo,  le  speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la  custodia,  nonche'  per
l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti  per  il
trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai  mezzi,  dai
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati  alla  difesa
militare ed alla sicurezza  nazionale,  cosi'  come  individuati  con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento
e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina  delle
navi militari  da  guerra,  delle  navi  militari  ausiliarie  e  del
naviglio dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza e del Corpo delle Capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare  dello
Stato.»; 
  b) dopo l'articolo 241 e' inserito il seguente: 
 
                            «ART. 241-bis 
 
                          (Aree Militari). 
 
  1. Ai fini dell'individuazione delle misure di  prevenzione,  messa
in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da
realizzare nelle aree del demanio destinate ad  uso  esclusivo  delle
forze  armate  per  attivita'  connesse  alla  difesa  nazionale,  si
applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di  cui  alla
Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V,  del
presente decreto. 
  2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al  comma  1  sono
determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio  sito
specifica che deve  tenere  conto  dell'effettivo  utilizzo  e  delle
caratteristiche ambientali di dette aree o  di  porzioni  di  esse  e
delle aree limitrofe, al fine di prevenire,  ridurre  o  eliminare  i
rischi per la salute dovuti alla potenziale  esposizione  a  sostanze
inquinanti  e  la  diffusione  della  contaminazione  nelle   matrici
ambientali. 
  3. Resta fermo che in caso di declassificazione  del  sito  da  uso
militare a destinazione  residenziale  dovranno  essere  applicati  i
limiti di concentrazione di soglia  di  contaminazione  di  cui  alla
Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V  del
presente decreto. 
  4.  Le  concentrazioni  soglia  di  contaminazione  delle  sostanze
specifiche delle attivita'  militari  non  incluse  nella  Tabella  l
dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del  presente  decreto  sono
definite  dall'Istituto  Superiore  di  Sanita'  sulla   base   delle
informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa. 
  5.  Per  le  attivita'  di  progettazione  e  realizzazione   degli
interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si
puo' avvalere, con apposite  convenzioni,  di  organismi  strumentali
dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con
propria determinazione le relative modalita' di attuazione.». 
  6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  al  primo  periodo,
del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, cosi' come sostituito dal  comma  5,  lettera  a),  del
presente articolo, le disposizioni recate dal  decreto  del  Ministro
della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15
aprile 2010,  n.  87,  si  applicano  anche  al  trattamento  e  allo
smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle  navi
militari da guerra, delle navi militari  ausiliarie  e  del  naviglio
dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza  e  del
Corpo delle Capitanerie di porto  -  Guardia  costiera  iscritti  nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 
  7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5  alla  Parte  Terza  del  decreto
legislativo  3  aprile  2005,  n.  152,  recante  «Valori  limiti  di
emissione in acque superficiali e in fognatura», al  parametro  n.  6
«solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota: 
  «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli  scarichi  in  mare  delle
installazioni di cui all'allegato VIII  alla  parte  seconda,  per  i
quali i rispettivi documenti di riferimento sulle  migliori  tecniche
disponibili  di  cui  all'articolo  5,  lettera  1-ter.2),  prevedano
livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite.
In tal caso, le Autorizzazioni Integrate  Ambientali  rilasciate  per
l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di
emissione  anche  piu'  elevati  e  proporzionati   ai   livelli   di
produzione, comunque in conformita' ai medesimi documenti europei.». 
  8.  Per  il  carattere  di  specificita'  delle   lavorazioni   che
richiedono il trattamento di materiali e rifiuti  radioattivi,  nelle
more  dell'emanazione  delle  disposizioni   regolamentari   di   cui
all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.  80,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  della
salute, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, e' individuata una apposita categoria di
lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere  di
smantellamento e messa in  sicurezza  di  impianti  nucleari  e  sono
contestualmente  individuate  le  modalita'  atte  a  comprovare   il
possesso dei requisiti di ordine speciale  necessari  ai  fini  dell'
acquisizione della qualificazione nella predetta categoria. 
  9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
dopo le parole: «di bonifica  di  siti  d'interesse  nazionale»  sono
inserite le seguenti parole: «  ,  di  bonifica  di  beni  contenenti
amianto». 
 
                               ART. 14 
 
(Ordinanze contingibili e urgenti,  poteri  sostitutivi  e  modifiche
urgenti per semplificare il sistema di  tracciabilita'  dei  rifiuti.
Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010  -
                             C 27/2010) 
 
  1. All'articolo 191, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a)  le  parole:  «necessita'  di  tutela»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «necessita' ovvero di grave  e  concreto  pericolo  per  la
tutela»; 
  b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela
della  salute  e  dell'ambiente»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle  disposizioni  vigenti,  garantendo  un  elevato
livello di tutela della  salute  e  dell'ambiente.  L'ordinanza  puo'
disporre la  requisizione  in  uso  degli  impianti  e  l'avvalimento
temporaneo del personale che vi  e'  addetto  senza  costituzione  di
rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri
a carico di quest'ultimo». 
  2. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto  legislativo  6
aprile  2006,  n.  152,  in  via  prioritaria,   con   l'applicazione
dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi  token  usb,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole:  "30  giugno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
novembre". 
  4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare  la
gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte
di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 - Causa 297/08, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e'
nominato  un   commissario   straordinario   per   la   realizzazione
dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al  bando  di
gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2  novembre  2010
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione   Europea.   Il   commissario
straordinario, con i poteri di cui  all'articolo  20,  comma  4,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  all'articolo  13
del  decreto-legge  25   marzo   1997,   n.   67,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, esercita tutte  le
funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e,
in particolare, stipula il contratto con il  soggetto  aggiudicatario
in  via  definitiva  dell'affidamento  delle   concessione   per   la
progettazione, costruzione e gestione di detto  termovalorizzatore  e
provvede a tutte le altre  attivita'  necessarie  alla  realizzazione
delle opere. 
  5.  Nell'espletamento  dei  compiti   conferiti,   il   commissario
straordinario si avvale  del  Provveditorato  interregionale  per  le
opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
e degli uffici delle Amministrazioni interessate  alla  realizzazione
dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse  stanziate
per la realizzazione dell'opera. 
  6. Con il  decreto  di  cui  al  comma  1  e'  indicata  la  durata
dell'incarico del commissario straordinario, che  non  puo'  comunque
superare  i  tempi  per   l'ultimazione   dell'opera   previsti   dal
cronoprogramma approvato. 
  7. Al Commissario  straordinario  non  spetta  alcun  compenso  per
l'opera prestata in tale qualita', fermo  restando  il  compenso  per
l'eventuale direzione dei lavori che grava  sulle  risorse  stanziate
per la realizzazione dell'opera. 
  8.  Al  decreto  legislativo  n.  152   del   2006   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto  con
il Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali»  sono
inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»; 
  b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto  il  seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non
si applicano al materiale agricolo e forestale derivante  da  sfalci,
potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in  loco  delle
stesse. Di tale materiale e' consentita  la  combustione  in  piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza
del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio
per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di
residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.». 
 
                               ART. 15 
 
Disposizioni finalizzate  al  corretto  recepimento  della  direttiva
2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di  impatto
ambientale.  Procedura  di  infrazione  2009/2086  e   procedura   di
                        infrazione 2013/2170. 
 
  1. Al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 5, comma 1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di  altri
impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o  sul
paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle  risorse
del suolo. Ai fini della valutazione ambientale,  gli  elaborati  del
progetto preliminare e del progetto definitivo sono  predisposti  con
un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo
93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile
2006, n.. 163»; 
  b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e' abrogata; 
  c)  all'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),   dopo   le   parole:
«nell'allegato IV;»  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «per  tali
progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del  turismo  e,  per  i  profili  connessi  ai
progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  Ministero  per  io
sviluppo economico e, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni  e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per  materia,
sono definiti i criteri e le soglie da applicare  all'assoggettamento
alla  procedura  di  cui  all'articolo  20  dei   progetti   di   cui
all'allegato rsr sulla base dei  criteri  stabiliti  all'Allegato  V.
Tali disposizioni individuano, altresi',  le  modalita'  con  cui  le
Regioni e le Province autonome,  tenuto  conto  dei  criteri  di  cui
all'Allegato V e  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nello  stesso
decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle  specifiche
situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data  di  entrata  in
vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo  20  e'
effettuata  caso  per  caso,  sulla  base   dei   criteri   stabiliti
all'Allegato V.»; 
  d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a  partire  dalla
data di entrata in vigore del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c),
le soglie  dell'allegato  IV,  ove  previste,  sono  integrate  dalle
disposizioni contenute nel medesimo decreto»; 
  e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',  comprese  le
motivazioni, e' pubblicato integralmente sul sito web  dell'autorita'
competente»; 
  I)  all'articolo  17,  comma  1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  I) il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  decisione
finale  e'  pubblicata  sui  siti  web  delle  autorita'  interessate
indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma
adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.»; 
  2) al secondo periodo la parola: «anche» e' soppressa; 
  g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: • - 
  «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato  sintetico
avviso  sul  sito  web  dell'autorita'  competente.  Tale  forma   di
pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7  ed
ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
Nell'avviso sono indicati il proponente, la  procedura,  la  data  di
trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione
del progetto, la localizzazione,  una  breve  descrizione  delle  sue
caratteristiche, le sedi e le modalita' per  la  consultazione  degli
atti nella loro interezza ed i termini entro  i  quali  e'  possibile
presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli  atti  e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato.  Nel  caso
dei progetti di competenza statale la  documentazione  e'  depositata
anche presso la sede delle regioni e delle province ove  il  progetto
e' localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi  eventuali
dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato  digitale
e lo studio preliminare ambientale,  sono  pubblicati  sul  sito  web
dell'autorita' competente»; 
  h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3, La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente,
la procedura, la data di present27ione dell'istanza, la denominazione
del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto
e dei suoi possibili principali impatti  ambientali,  le  sedi  e  le
modalita' per la consultazione degli atti nella loro interezza  ed  i
termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni»; 
  i) all'articolo 32, comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito
web dell'autorita' competente.»; 
  /) al punto 3) dell'Allegato II alla parte seconda e' aggiunto dopo
l'ultimo trattino il seguente: 
  « - al  trattamento  ed  allo  stoccaggio  di  residui  radioattivi
(impianti non compresi  tra  quelli  gia'  individuati  nel  presente
punto),   qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20»; 
  m)  il  punto  7-ter)  dell'Allegato  II  alla  parte  seconda   e'
sostituito dal seguente: 
  «7 -ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla  terraferma  per
lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di  cui  all'articolo
3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 
  settembre 2011, n. 162, di recepimento della  direttiva  2009/31/CE
relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»; 
  n) al punto  10),  terzo  trattino,  dell'Allegato  II  alla  parte
seconda la parola: «extraurbane» e' soppressa; 
  o) il punto 17) dell'Allegato II e' sostituito dal seguente: 
  «17)  Stoccaggio  di  gas  combustibile  in  serbatoi   sotterranei
naturali in unita'  geologiche  profonde  e  giacimenti  esauriti  di
idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva
2009/31/CE  relativa  allo  stoccaggio  geologico  del  biossido   di
carbonio»; 
  p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente: 
  «h) costruzione di strade urbane di  scorrimento  o  di'  quartiere
ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie  con
lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»; 
  q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda e'
sostituita  dalla  seguente:  «o)  opere  di  canalizzazione   e   di
regolazione dei corsi d'acqua». 
  r) la lettera n) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente: 
  «n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli  impianti
di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita'  superiore  a
10.000 metri cubi». 
  2. Il decreto di cui all'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal  comma
1, lettera c), del  presente  articolo,  e'  adottato  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, non si applicano a partire dalla data di entrata in  vigore  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio  e
del mare introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo. 
  4. Nei  casi  in  cui  debbano  essere  sottoposti  a  verifica  di
assoggettabilita'  postuma,   anche   a   seguito   di   annullamento
dell'autorizzazione   in   sede   giurisdizionale,   impianti    gia'
autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo
tempo  ritenuta  esclusa  sulla   base   delle   soglie   individuate
nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile
2006, n.  152,  e  nella  legislazione  regionale  di  attuazione  la
procedura  di  verifica  di  assoggettabilita'  e'  svolta  a   norma
dell'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),   del   predetto   decreto
legislativo,  ferma  restando  la  prosecuzione  dell'attivita'  fino
all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorita'  competente
e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato. 
 
                               ART. 16 
 
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio.  Procedura  di   infrazione   2014/2006,   Caso   EU-Pilot
4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot  5391/13/E1TE1  -  Modifiche  al  decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  recante  attuazione   della
direttiva   2007/2/CE,   che   istituisce    un'infrastruttura    per
l'informazione territoriale nella Comunita'  europea.  Caso  EU-Pilot
                            4467/13/ENVI) 
 
  1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Non
e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei
casi previsti dall'articolo 19-bis.»; 
  b) all'articolo 4, il comma 4 e' abrogato; 
  c) all'articolo 5,  al  comma  2,  le  parole:  «di  cattura»  sono
soppresse e le  parole:  «di  cui  all'articolo  4,  comma  4»,  sono
sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo  sassello;  tordo
bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio» 
  2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio  1992,  n.157,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori  dei  fucili
ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati  nella  caccia
non possono contenere piu' di due cartucce.». 
  3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna  selvatica;
che non appartengano alle seguenti  specie:»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti  a  tutte  le
specie di uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato  selvatico  nel
territorio  europeo  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,   ad
eccezione delle seguenti:»; 
  b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di
specie di uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato  selvatico  nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione  europea  anche  se
importati dall'estero.». 
  4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la  parola:
«terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere  alla  rete
ai sensi dell'articolo 7 e»; 
  b) all'articolo 1, comma 3, dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «c-bis)  riguardano  un   territorio   soggetto   alla   sovranita'
italiana»; 
  c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera e)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettera b)»; 
  d) all'articolo 1, comma 7,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati  territoriali
detenuti dai comuni o per conto di essi  soltanto  nei  casi  in  cui
l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e'
espressamente previsto dalle norme vigenti.»; 
  e) all'articolo 2, comma 1, dopo  la  lettera  i)  e'  inserita  la
seguente: «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa
da un'autorita' pubblica»; 
  f) all'articolo 4; comma 1,  dopo  le  parole:  «i  metadati»  sono
inserite  le  seguenti:  «in  conformita'  con  le  disposizioni   di
esecuzione adottate a livello europeo e»; 
  g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato; 
  h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «l-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo  7,  comma  1,
lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui  al  medesimo
comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformita'  alle
disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»; 
  i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del  mare,  sentita  la   Consulta   nazionale   per   l'informazione
territoriale e ambientale di cui  all'articolo  11,  per  il  tramite
della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   135,   provvede   affinche'   le
informazioni,  compresi  i  dati,  i  codici  e  le   classificazioni
tecniche, necessarie per garantire la conformita'  alle  disposizioni
di esecuzione di cui al comma 1, siano  messe  a  disposizione  delle
autorita' pubbliche o dei terzi a  condizioni  che  non  ne  limitino
l'uso a tal fine.»; 
  1)  all'articolo  7,  comma  4,  le  parole:  «Il  servizio»   sono
sostituite dalle seguenti: «Un servizio»; 
  m) all'articolo 7, comma 5,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Tale  servizio  sara'  inoltre   reso   disponibile,   su
richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad  essi
relativi siano conformi alle disposizioni di  esecuzione  adottate  a
livello europeo che definiscono,  in  particolare,  gli  obblighi  in
materia di metadati, servizi di rete  e  interoperabilita',  comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
  n) all'articolo 8, comma 3, le  parole  da:  «in  coerenza  con  le
regole tecniche» a:  «legislazione  vigente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA  o  di  altra  struttura
tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione
vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai  decreti  di
cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, e  con  le  disposizioni  di  esecuzione  adottate  a  livello
europeo. In caso di disallineamento delle regole  tecniche  nazionali
rispetto  alle  disposizioni  di  esecuzione   europee   si   procede
all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di  cui  al  medesimo
articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
  o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o»
sono sostituite dalla seguente: «alle»; 
  p) all'articolo  9,  comma  5,  dopo  le  parole:  «la  limitazione
dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»; 
  q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantita'
particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»; 
  r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche  degli  altri
Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai  set
di  dati  territoriali  e  servizi  ad  essi  relativi  a  condizioni
armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a  livello
europeo. I set di dati territoriali e i  servizi  ad  essi  relativi,
forniti sia ai  fini  delle  funzioni  pubbliche  che  possono  avere
ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere 
  agli obblighi informativi in virtu' della legislazione  europea  in
materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»; 
  s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le autorita' pubbliche  forniscono,  su  base  reciproca  e
equivalente, agli organismi istituiti da  accordi  internazionali  di
cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di  dati
territoriali  e  ai  servizi  ad  essi  relativi.  I  set   di   dati
territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini  delle
funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente  sia
al fine di  adempiere  agli  obblighi  informativi  in  virtu'  della
legislazione europea in materia  ambientale,  non  sono  soggetti  ad
alcuna tariffa.»; 
  t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole:  «del  pubblico»  sono
inserite le seguenti: «, in via permanente,»; 
  u) l'allegato IV e' abrogato. 
  5,  Sono  sempre  assicurati   la   partecipazione   del   pubblico
nell'elaborazione   e   istituzione    di    un'infrastruttura    per
l'informazione territoriale nell'Unione europea  e,  in  particolare,
l'accesso con le modalita' di cui al decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale. 
 
                               ART. 17 
 
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010,  n.  190,  recante
attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce  un  quadro  per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino -
Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche  alla  Parte  Terza  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
         modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680) 
 
  1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in  essere
in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione«
sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e  le
caratteristiche transfrontaliere.»; 
  b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale  tenga
conto» sono sostituite con le seguenti: «che  comprenda  gli  aspetti
qualitativi e  quantitativi  delle  diverse  pressioni  e  che  tenga
conto»; 
  c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti  di  cui
all'allegato III» sono aggiunte le seguenti:  «e  segnatamente  delle
caratteristiche  fisico  chimiche,  dei  tipi   di   habitat,   delle
caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle  tabelle
1 e 2 del medesimo allegato III»; 
  d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e
integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono  aggiunte
le seguenti: «e, per  quanto  possibile,  tenuto  anche  conto  degli
impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»; 
  e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce»  e'  sostituita
con le seguenti: «elabora ed attua»; 39 all'articolo 11, comma 4,  la
parola: «avvio» e'  sostituita  con  la  seguente:  «attuazione»;  g)
all'articolo 12, comma 2, lettera a): 
  1) dopo le parole: «ricognizione dei  programmi  di  misure,»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «tenendo  conto  delle   pertinenti   misure
prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, 
  dalla normativa relativa a  standard  di  qualita'  ambientale  nel
settore della politica delle acque adottata a livello  comunitario  o
da accordi internazionali,»; 
  2) la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»; 
  3) dopo le parole: «decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,»
sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  relativa  alla  gestione  della
qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 116, e dalla  normativa  relativa  a  standard  di
qualita' ambientale nel settore  della  politica  delle  acque  o  da
accordi internazionali.». 
  2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i
risultati  dell'attivita'   di   monitoraggio   condotta   ai   sensi
dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti
diffuse, le Autorita' competenti  individuano  misure  vincolanti  di
controllo  dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di  gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti  nell'acqua
o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione   preventiva   o   di
registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure  di
controllo  sono  riesaminate  periodicamente  e   aggiornate   quando
occorre.». 
  3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, e successive modificazioni,  alla  lettera  A.3.7  "Aree
protette" del punto A.3 "Monitoraggio dello stato ecologico e chimico
delle acque superficiali" le parole "fino al 22 dicembre  2013"  sono
soppresse. 
 

CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

                               ART. 18 
 
   (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi) 
 
  1.  Ai  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa  che  effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi compresi  nella  divisione  28
della  tabella  ATECO,  di  cui  al   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  16  novembre  2007,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30  giugno  2015,
e' attribuito un credito d'imposta nella  misura  del  15  per  cento
delle  spese  sostenute  in  eccedenza  rispetto  alla  media   degli
investimenti in beni  strumentali  compresi  nella  suddetta  tabella
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta'  di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore. 
  2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in  attivita'
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  anche  se
con  un'attivita'  d'impresa  inferiore  ai  cinque  anni.  Per  tali
soggetti la  media  degli  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi
compresi nella divisione 28 della tabella  ATECO  da  considerare  e'
quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta
precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto-legge  o  a  quello  successivo,  con  facolta'  di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito  d'imposta
si applica con riguardo  al  valore  complessivo  degli  investimenti
realizzati in ciascun periodo d'imposta. 
  3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di  importo
unitario inferiore a 10.000 euro. 
  4. Il credito d'imposta va  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre
quote annuali di pari importo  e  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e
nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi   d'imposta
successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla
formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni.  Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e' soggetto al  limite  di  cui  al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  La
prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal  1°  gennaio  del
secondo periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato
effettuato l'investimento. I  fondi  occorrenti  per  la  regolazione
contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del   periodo
precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  il
successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia
delle Entrate - Fondi di bilancio. 
  5. I soggetti  titolari  di  attivita'  industriali  a  rischio  di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  21
settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta  solo
se e' documentato l'adempimento degli obblighi e  delle  prescrizioni
di cui al citato decreto. 
  6. Il credito d'imposta e' revocato: 
  a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i  beni  oggetto  degli
investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima  del
secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; 
b) se i beni oggetto degli investimenti  sono  trasferiti,  entro  il
   termine  di  cui  all'articolo  43,  comma  1,  del  decreto   del
   Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   in
   strutture produttive  situate  al  di  fuori  dello  Stato,  anche
   appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione. 
  7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma
6 e' versato entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le
ipotesi ivi indicate. 
  8.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli,  si  accerti   l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a  causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. 
  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  204
milioni di euro per il 2016, 408 milioni di curo per gli anni 2017  e
2018, e 204 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione della  quota  nazionale  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1,  comma  6,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Ai  sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto  alle  previsioni,  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede
alla riduzione della  dotazione  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione in modo da garantire la compensazione  degli  effetti  dello
scostamento finanziario riscontrato, su  tutti  i  saldi  di  finanza
pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla  riprogrammazione
degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro 
  dell'economia e delle finanze riferisce alle  Camere  con  apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
misure di cui al precedente periodo 
 
                               ART. 19 
 
      (Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica) 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per le societa'
le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di  Stati  membri
della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo  di
imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi,  la
variazione  in  aumento  del  capitale  proprio  rispetto  a   quello
esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a  quelli  in
corso nei suddetti periodi  d'imposta  e'  incrementata  del  40  per
cento. Per i periodi d'imposta successivi la  variazione  in  aumento
del capitale proprio e' determinata senza tenere conto  del  suddetto
incremento."; 
  b) al comma 4, dopo le parole: "periodi d'imposta successivi"  sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero si puo' fruire di un  credito
d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui  agli
articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  Il
credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di
pari importo.". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle
societa' la cui ammissione alla  quotazione  avviene  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  e  sono  subordinate  alla
preventiva  autorizzazione  della  Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
richiesta  a  cura  del  Ministero  dello  sviluppo   economico.   La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha  effetto  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3  milioni
di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro
nel 2017, 112,3 milioni di curo nel 2018, 140,7 milioni di  euro  nel
2019, 146,4 milioni di euro nel  2020  e  148,3  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2021, si provvede come segue: 
a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo
   e la coesione, programmazione 2014-2020, di  cui  all'articolo  1,
   comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  l'importo  di
   27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3
   milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018; 
  b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei  Monopoli
da adottare entro il  30  novembre  2018,  dell'aliquota  dell'accisa
sulla benzina e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'  dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato  I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, in misura tale  da  determinare  maggiori
entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4
milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro  a  decorrere  dal
2021; il provvedimento e' efficace dalla data  di  pubblicazione  sul
sito internet dell'Agenzia. 
 
                               ART. 20 
 
(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese  e
                          misure contabili) 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater,  e'  inserita
la seguente:  "w-quater.1  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,  emittenti  azioni
quotate,  che  abbiano,  in  base  al  bilancio  approvato   relativo
all'ultimo   esercizio,   anche   anteriore    all'ammissione    alla
negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di
euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato  nell'ultimo  anno
solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano  PMI  gli
emittenti azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi."; 
  b) all'articolo 104-bis,  comma  2,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "I diritti di voto assegnati ai sensi  dell'articolo
127-quinquies  non  si   computano   nell'assemblea   convocata   per
deliberare su eventuali misure di difesa."; nel comma 3 dell'articolo
104-bis, dopo la lettera b), e'  aggiunta  la  seguente:  "b-bis)  le
maggiorazioni  di  voto  spettanti  ai   sensi   dell'articolo   127-
quinquies"; 
c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
   parole: "ovvero  nelle  ipotesi  in  cui  lo  statuto  preveda  la
   maggiorazione del diritto di voto."; 
  d) all'articolo 106, il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:"/.
Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione  dei  diritti
di voto, venga a detenere una partecipazione  superiore  alla  soglia
del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto  in  misura
superiore al  trenta  per  cento  dei  medesimi  promuove  un'offerta
pubblica di acquisto rivolta a tutti i  possessori  di  titoli  sulla
totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un   mercato
regolamentato in loro possesso."; 
  e) all'articolo 106, dopo il comma  l,  e'  inserito  il  seguente:
"1-bis Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa  da
quella indicata nel comma 1, comunque  non  inferiore  al  venti  per
cento ne' superiore al quaranta  per  cento.  Se  la  modifica  dello
statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in  un
mercato regolamentato, i soci che non hanno  concorso  alla  relativa
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o  parte  dei  loro
titoli; si applicano gli articoli 2437-bis,  2437-ter  e  2437-quater
del codice civile."; 
  f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole "Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti  a  un
prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia relativa  ai
diritti  di  voto  per   effetto   della   maggiorazione   ai   sensi
dell'articolo 127- quinquies."; 
g) nei commi 3, lettere a) e b), 3-bis, 4, 5 e 6, dell'articolo  106,
   le parole: "nel comma 1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nei
   commi 1 e 1-bis"; 
h) nel comma  3,  lettera  a),  dell'articolo  106  dopo  le  parole:
   "l'acquisto di partecipazioni" sono aggiunte le  seguenti:  "o  la
   maggiorazione dei diritti di voto,"; 
i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo  le  parole:  "al
   cinque per cento" sono inserite le seguenti: "o alla maggiorazione
   dei diritti di voto in misura superiore al cinque  per  cento  dei
   medesimi,"; 
  1) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 e' inserito  il  seguente:
"3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non
si applica alle MI, a condizione che cio' sia previsto dallo statuto,
sino alla data dell'assemblea convocata  per  approvare  il  bilancio
relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione."; 
  m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106  e'  sostituita  dalla
seguente: "d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere
temporaneo;"; 
n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
   parole: "I medesimi obblighi  sussistono  in  capo  a  coloro  che
   agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche  a  favore
   di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi  vengano  a
   disporre di diritti di voto in misura superiore  alle  percentuali
   indicate nell'articolo 106."; 
o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: "Il comma  1"  sono
   aggiunte le seguenti: " , primo periodo,"; 
  p) all'articolo 113-te•, comma 3, e all'articolo 114, comma  1,  le
parole: "ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite  mezzi
di informazione su giornali quotidiani nazionali" sono soppresse; 
  q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del
diritto di voto, per capitale si intende il  numero  complessivo  dei
diritti di voto."; 
  r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari
al cinque per cento."; 
  s) all'articolo 120, comma 4, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: "b) i criteri per il calcolo delle  partecipazioni,  avendo
riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente  detenute,  alle
ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito  a  soggetto
diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione  dei  diritti  di
voto;"; 
  t) all'articolo 121, il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Il
limite richiamato nel comma 1 e' elevato al cinque per cento, ovvero,
nei casi previsti dall'articolo 120, comma  2,  secondo  periodo,  al
dieci per cento, a condizione che  il  superamento  della  soglia  da
parte di entrambe le societa' abbia luogo a  seguito  di  un  accordo
preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria  delle  societa'
interessate."; 
u) all'articolo 121, comma 3, le parole: "superiore al due per  cento
   del capitale" sono sostituite dalle seguenti:"in misura  superiore
   alla soglia indicata nel comma 2"; 
  v) all'articolo 122, comma 1, le lettere b) e  c)  sono  sostituite
dalle seguenti: "b) pubblicati per estratto sul sito  Internet  della
societa' con azioni quotate; c) comunicati anche  per  estratto  alla
societa' con azioni quotate; "; 
z) all'articolo  125-bis,  comma  I,  le  parole:  "ivi  inclusa   la
   pubblicazione  per  estratto   sui   giornali   quotidiani"   sono
   soppresse; 
  aa) dopo l'articolo 127 -quater e' inserito il seguente: 
 
                        "Art. 127-quinquies. 
 
                       Maggiorazione del voto. 
 
  1. In  deroga  all'articolo  2351,  quarto  C0171172a,  del  codice
civile,  gli  statuti  possono  disporre  che  sia  attribuito   voto
maggiorato, fino a un  massimo  di  due  voti,  per  ciascuna  azione
appartenuta al medesimo soggetto  per  un  periodo  continuativo  non
inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla  data  di  iscrizione
nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso,  gli  statuti  possono
altresi' prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa
irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato. 
  2. Gli statuti stabiliscono le  modalita'  per  l'attribuzione  del
voto  maggiorato  e  per  l'accertamento  dei  relativi  presupposti,
prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce  con
proprio  regolamento  le  disposizioni  di  attuazione  del  presente
articolo  al  fine  di  assicurare  la  trasparenza   degli   assetti
proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo H, capo  II,
sezione IL Restano fermi gli obblighi di  comunicazione  previsti  in
capo ai titolari di partecipazioni rilevanti. 
  3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta  la
perdita della maggiorazione del  voto.  Se  lo  statuto  non  dispone
diversamente, il diritto di voto maggiorato: 
  a)  viene  meno  in  caso  di  cessione  diretta  o  indiretta   di
partecipazioni di controllo in societa' o enti che detengono azioni a
voto  maggiorato   in   misura   superiore   alla   soglia   prevista
dall'articolo 120, comma 2; 
  b) e' conservato in caso di successione per causa di morte  nonche'
in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; 
c) si estende alle azioni di nuova emissione in caso  di  aumento  di
   capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile. 
  4. Il progetto di fusione o di scissione di  una  societa'  il  cui
statuto prevede la maggiorazione  del  voto  puo'  prevedere  che  il
diritto di voto maggiorato spetti  anche  alle  azioni  spettanti  in
cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Lo statuto puo'
prevedere che la maggiorazione del voto si estenda alle azioni emesse
in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.. 
  5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma  1  non
costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo
2348 del codice civile. 
  6. La  deliberazione  di  modifica  dello  statuto  con  cui  viene
prevista la maggiorazione del voto  non  attribuisce  il  diritto  di
recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. 
  7. Qualora la deliberazione di modifica dello  statuto  di  cui  al
comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione  in  un
mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante  da
una fusione  che  coinvolga  una  societa'  con  azioni  quotate,  la
relativa  clausola  puo'  prevedere  che   ai   fini   del   possesso
continuativo previsto dal comma 1 sia  computato  anche  il  possesso
anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. 
  8. Se lo statuto non dispone  diversamente,  la  maggiorazione  del
diritto di voto si computa anche per  la  determinazione  dei  quorum
costitutivi e deliberativi che  fanno  riferimento  ad  aliquote  del
capitale sociale.  La  maggiorazione  non  ha  effetto  sui  diritti,
diversi dal voto, spettanti in  forza  del  possesso  di  determinate
aliquote di capitale. "; 
  bb) l'articolo 134, comma 1, e' soppresso. 
  2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 4, comma 6,  le  parole:  "a  partire  dall'esercizio
   individuato con decreto del 
  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  della
giustizia" sono soppresse; 
  b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti: 
 
                             "ART 9-bis. 
 
     (Ruolo e funzioni dell' Organismo Italiano di Contabilita') 
 
  1. L 'organismo Italiano di Contabilita', istituto nazionale per  i
principi contabili: 
a) emana i  principi  contabili  nazionali,  ispirati  alla  migliore
   prassi  operativa,  per  la  redazione  dei  bilanci  secondo   le
   disposizioni del codice civile; 
  b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento  e  degli  Organi
Governativi in materia di  normativa  contabile  cd  esprime  pareri,
quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o  dietro
richiesta di altre istituzioni pubbliche; 
c) partecipa al  processo  di  elaborazione  dei  principi  contabili
   internazionali adottati  in  Europa,  intrattenendo  rapporti  con
   l'International Accounting Standards Board (L4SB), con l 'European
   Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)  e  con  gli  organismi
   contabili di altri paesi. 
  Con riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina
con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile. 
  2. Nell'esercizio delle proprie funzioni  l'Organismo  Italiano  di
Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo
indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di
economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e
delle finanze sull 'attivita' svolta. 
 
                              ART 9-ter 
 
       (Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilita') 
 
  1. Al  finanziamento  dell  'Organismo  italiano  di  contabilita',
fondazione di diritto  privato  avente  piena  autonomia  statutaria,
concorrono    le    imprese    attraverso    contributi     derivanti
dall'applicazione di una  maggiorazione  dei  diritti  di  segreteria
dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre  1993,
n. 580. 
  2.  11  Collegio   dei   fondatori   dell'Organismo   Italiano   di
Contabilita' stabilisce annualmente il  fabbisogno  di  finanziamento
dell'Organismo   Italiano   Contabilita'   nonche'   le   quote    di
finanziamento di  cui  al  comma  1  da  destinare  all'International
Accounting Standards Board (L4SB) e all 'European Financial Reporting
Advisor3) Group (EFRAG). 
  3. 11  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  provvede  con  decreto,  ai
sensi dell'articolo 18, colma 2, della legge  29  dicembre  1993,  n.
580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma I sulla
base  delle  indicazioni  di  fabbisogno   trasmesse   dall'Organismo
Italiano Contabilita'. Con lo  stesso  decreto  sono  individuate  le
modalita'  di  corresponsione  delle  relative  somme   all'Organismo
Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale."; 
c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre  2007,
   n. 244, sono abrogati. 
  3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola:
"esclusivamente" e' soppressa e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "Lo statuto delle societa' con azioni quotate in 
  mercati regolamentati puo' prevedere che il valore di  liquidazione
sia determinato secondo i criteri  indicati  dai  commi  2  e  4  del
presente articolo, fermo restando che in ogni caso  tale  valore  non
puo' essere inferiore al valore che sarebbe  dovuto  in  applicazione
del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.". 
  4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile,  dopo
le parole: "di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario
ha  sede  la  societa'",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero   la
documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e  secondo  comma";
al terzo comma dell'articolo  2343-bis  del  codice  civile  dopo  le
parole  "dell'esperto  designato  dal  tribunale"  sono  aggiunte  le
seguenti: "ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter". 
  5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
  "Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della  societa'
risultante dalla trasformazione deve essere  determinato  sulla  base
dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del  passivo  e  deve
risultare da relazione di stima redatta a  norma  dell'articolo  2343
ovvero dalla documentazione  di  cui  all'articolo  2343-ter  ovvero,
infine,  nel   caso   di   societa'   a   responsabilita'   limitata,
dell'articolo 2465. Si applicano altresi', nel caso di  societa'  per
azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo  e,  in  quanto
compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di
cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il  terzo  comma
del medesimo articolo.". 
  6. Il secondo  comma  dell'articolo  2441  del  codice  civile,  e'
sostituito dal seguente: 
  "L'offerta di opzione deve essere depositata presso  l'ufficio  del
registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso
pubblicato sul sito internet della societa',  con  modalita'  atte  a
garantire  la  sicurezza  del  sito  medesimo,   l'autenticita'   dei
documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in  mancanza,
mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio  del
diritto di opzione deve essere concesso un termine  non  inferiore  a
quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta". 
  7. All'articolo 2327 del codice civile la parola:  "centoventimila"
e' sostituita dalla seguente: "cinquantamila"; 
  8.  All'articolo  2477  del  codice  civile  il  secondo  comma  e'
abrogato; nel terzo comma la parola: "altresi'" e'  soppressa  e  nel
sesto comma le parole: "secondo e" sono soppresse. 
 
                               ART. 21 
 
    (Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie) 
 
  1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo  1°  aprile
1996, n. 239, dopo le parole: "sistemi multilaterali di  negoziazione
emessi da societa' diverse dalle prime," sono aggiunte  le  seguenti:
"o,  qualora  tali  obbligazioni  e  titoli   similari   e   cambiali
finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o  piu'  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58"; 
  2. Il comma 9-bis dell'articolo 32  del  decreto  legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' sostituito dal seguente: 
  "9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma  1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  non  si
applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni  e  titoli
similari e delle cambiali  finanziarie  corrisposti  a  organismi  di
investimento 
  collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro
dell'Unione europea,  il  cui  patrimonio  sia  investito  in  misura
superiore al 50 per cento  in  tali  titoli  e  le  cui  quote  siano
detenute  esclusivamente  da   investitori   qualificati   ai   sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
composizione del  patrimonio  e  la  tipologia  di  investitori  deve
risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si
applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la
cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30  aprile  1999,  n.
130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e
il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50  per  cento
in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.". 
 
                               ART. 22 
 
             (Misure a fcrvore del credito alle imprese) 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi
e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e  lungo  termine
alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli  Stati  membri
dell'Unione  europea,   imprese   di   assicurazione   costituite   e
autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione
europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che  non
fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita'
tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi
nella lista di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.". 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: "le cessioni di
credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,"  sono  inserite
le seguenti: "nonche' alle successive cessioni dei relativi contratti
o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi"; 
  b) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
 
                            "ART. 17-bis 
 
       (Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione). 
 
  1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano  altresi'
alle operazioni di  finanziamento  la  cui  durata  contrattuale  sia
stabilita in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle societa'  di
cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n.  130,  nonche'
da imprese di assicurazione costituite  e  autorizzate  ai  sensi  di
normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi  di
investimento collettivo del risparmio costituiti negli  Stati  membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo  168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.". 
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis.  Non  configura  esercizio  nei  confronti   del   pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi  forma
l'operativita', diversa dal rilascio di garanzie, effettuata 
  esclusivamente nei confronti  di  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche  e  dalle  microimprese,  come  definite   dall'articolo   2,
paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea, del 6  maggio  2003,  da  parte  di  imprese  di
assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla  presente
legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS.  I
soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca  d'Italia,  con  le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento  richiesto,  e  partecipano  alla
centrale dei Rischi della Banca d'Italia,  secondo  quanto  stabilito
dalla Banca d'Italia.". 
  4. L'articolo 38, comma 2,  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) dopo  la  parola:  "derivati"  sono  inserite  le   seguenti:   "e
   fmanziamenti concessi nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle
   persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 
  2, paragrafo  1,  dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione europea"; 
  b) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Nel  caso  di
finanziamenti  concessi  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche e dalle microimprese, 1'IVASS stabilisce condizioni e
limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: 
  a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca  o
da  un  intermediario   finanziario   iscritto   nell'albo   di   cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni; 
b) la banca o l'intermediario finanziario  di  cui  alla  lettera  a)
   trattenga un  significativo  interesse  economico  nell'operazione
   fino alla scadenza dell'operazione; 
c) il  sistema  dei  controlli  interni   e   gestione   dei   rischi
   dell'impresa sia adeguato e consenta  di  comprendere  a  pieno  i
   rischi, in particolare di credito, connessi a  tale  categoria  di
   attivi; 
d) l'impresa   sia    dotata    di    un    adeguato    livello    di
   patrimonializzazione.". 
  5. AI decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola "crediti" sono
   inserite le seguenti: ",  inclusi  quelli  erogati  a  valere  sul
   patrimonio dell'OICR,"; 
  b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale
dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca
d'Italia.". 
  6. Alla legge del  30  aprile  1999,  n.  130,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il  comma  1-bis,  e'
inserito il seguente: 
  "1-ter. Le societa' di  cartolarizzazione  di  cui  all'articolo  3
possono concedere finanziamenti nei  confronti  di  soggetti  diversi
dalle  persone  fisiche   e   dalle   microimprese,   come   definite
dall'articolo 2,  paragrafo  1,  dell'allegato  alla  raccomandazione
2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6  maggio  2003,  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
  a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca  o
da  un  intermediario   finanziario   iscritto   nell'albo   di   cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti
indicati all'articolo 2, comma 
  3, lettera c); 
b) i titoli emessi  dalle  stesse  per  finanziare  l'erogazione  dei
   finanziamenti siano  destinati  ad  investitori  qualificati  come
   definiti ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
   febbraio 1998, n. 58; 
  c) la banca o l'intermediario finanziario di cui  alla  lettera  a)
trattenga un significativo interesse economico  nell'operazione,  nel
rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni  di  attuazione
della Banca d'Italia."; 
  b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "I crediti  relativi  a
ciascuna  operazione"  sono  inserite   le   seguenti:   "(per   tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore  o  dei
debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato  dalla  societa'  di
cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le
attivita' finanziarie acquistate con i medesimi"; 
  c) all'articolo 3, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  "2-bis. Non sono ammesse azioni da parte  di  soggetti  diversi  da
quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al  comma  1
aperti presso la banca depositaria ovvero presso i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, lettera  c),  dove  vengono  accreditate  le
somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata
o comunque di spettanza della  societa'  ai  sensi  delle  operazioni
accessorie   condotte   nell'ambito   di   ciascuna   operazione   di
cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti  dell'operazione.
Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1
esclusivamente  per  il  soddisfacimento  di'  crediti  vantati   dai
soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati
con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli
ceduti, nonche' per il pagamento degli altri  costi  dell'operazione.
In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al  titolo  IV  del  testo  unico  bancario,  nonche'  di   procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite  in
corso di procedura non sono soggette a sospensione  dei  pagamenti  e
vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza
la necessita' di deposito di domanda di ammissione al  passivo  o  di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto  o  di  restituzione  di
somme."; 
  d) all'articolo 3, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  "2-ter. Sui  conti  correnti  dove  vengono  accreditate  le  somme
incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte  dai
debitori ceduti - aperti dai soggetti  che  svolgono  nell'ambito  di
operazioni di cartolarizzazione dei  crediti,  anche  su  delega  dei
soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  i  servizi   indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c),  non  sono  ammesse  azioni  da
parte dei creditori di tali soggetti se  non  per  l'eccedenza  delle
somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso  di
avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali,  le
somme accreditate su  tali  conti  e  quelle  affluite  in  corso  di
procedura, per un importo pari alle somme  incassate  e  dovute  alle
societa' di cui al comma 1, vengono  immediatamente  e  integralmente
restituite alle societa' di cui al comma 1  senza  la  necessita'  di
deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e  al  di
fuori dei piani riparto o di restituzione di somme."; 
e) all'articolo 5,  comma  2-bis,  le  parole:  "comma  1-bis,"  sono
   soppresse; 
f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
  "2-quater. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di
cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di  uno  o  piu'
finanziamenti da parte della societa' emittente i titoli. Nel caso di
operazioni  realizzate  mediante  concessione  di  finanziamenti,   i
richiami al cedente e  al  cessionario  devono  intendersi  riferiti,
rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore  e
i richiami ai debitori  ceduti  si  intendono  riferiti  ai  soggetti
finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 
  2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta  erogazione,  anche  in
parte,   del    finanziamento    relativo    alle    operazioni    di
cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle
somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a  tutela
dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b). 
  2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi
dalle  societa'  per  finanziare  l'erogazione  dei  fmanziamenti   o
l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori  qualificati  ai
sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n
58. 
  2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6,  in  aggiunta
agli altri obblighi previsti  dalla  presente  legge,  verificano  la
correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi  del  comma  2-
quater e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.". 
  7. L'articolo 11, comma 3-quater,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e' abrogato. 
 
                               ART. 23 
 
(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti  in
                       media e bassa tensione) 
 
  1. Al fine di pervenire a una piu' equa distribuzione  degli  oneri
tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori
oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30  del  presente
decreto-legge,  laddove  abbiano  effetti  su  specifiche  componenti
tariffarie, sono destinati alla riduzione  delle  tariffe  elettriche
dei clienti di energia elettrica in media tensione  e  di  quelli  in
bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW, diversi
dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica. 
  2. Alla stessa finalita' sono destinati i  minori  oneri  tariffari
conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi  da  3  a  5,  del
decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni,
in legge 21 febbraio 2014 n. 9. 
  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente  decreto-legge,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico  adotta  i  provvedimenti
necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i
medesimi  benefici  siano  ripartiti  in  modo  proporzionale  tra  i
soggetti- che ne hanno diritto e assicurando che i  benefici-previsti
agli stessi commi 1  e  2  non  siano  cumulabili  a  regime  con  le
agevolazioni  in  materia  di  oneri  generali  di  sistema,  di  cui
all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
 
                               ART. 24 
 
(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi  e  oneri  del
sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione
                             e consumo) 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i  corrispettivi  tariffari  di
trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonche' quelli
a copertura degli oneri generali di sistema di  cui  all'articolo  3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri
ai sensi dell' articolo 4, comma 1,  del  decreto-legge  14  novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre
2003, n. 368,  sono  determinati  facendo  esclusivo  riferimento  al
consumo di  energia  elettrica  dei  clienti  finali  o  a  parametri
relativi al punto di connessione dei medesimi clienti  finali,  fatto
salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
  2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge
23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i  sistemi  di
cui al secondo periodo del  comma  2  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 30 maggio  2008,  n.  115,  e  successive  modificazioni,
nonche' per i sistemi efficienti di utenza di  cui  al  comma  1  del
medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,
i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al
comma  1,  limitatamente   alle   parti   variabili,   si   applicano
sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti
sull'energia prelevata dalla rete. 
  3.  Per  i  sistemi  efficienti  di  utenza,  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115,  e
successive modificazioni, entrati in esercizio dopo  il  31  dicembre
2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema  di
cui al comma 1, limitatamente  alle  parti  variabili,  si  applicano
sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti
sull'energia prelevata dalla rete. 
  4. Al  fine  di  non  ridurre  l'entita'  complessiva  dei  consumi
soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere  dal
1°  gennaio  2016,  le  quote  di  cui  al  comma  3  possono  essere
aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico. 
  5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai commi 2 e 3,  1'
Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  adotta
i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia  consumata  e
non prelevata dalla rete. 
  6. In via transitoria, per l'anno 2015, 1' Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico definisce,  per  le  reti  e  i
sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile  misurare
l'energia consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  mi  sistema  di
maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti  a  copertura
degli oneri generali di sistema, di  effetto  stimato  equivalente  a
quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. 
  7. Sono fatti salvi gli effetti dei  provvedimenti  adottati  dall'
Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema  idrico  in
attuazione dell'articolo 33 della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto  legislativo
30 maggio 2008, n. 115, e  successive  modifidazioni,  per  le  parti
compatibili con le disposizioni dei precedenti commi. 
 
                               ART. 25 
 
(Modalita' di copertura di oneri sostenuti dal  Gestore  dei  Servizi
                       Energetici GSE S.p.A.) 
 
  1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento  delle  attivita'
di gestione, di verifica e di controllo,  inerenti  i  meccanismi  di
incentivazione e di sostegno, sono a  carico  dei  beneficiari  delle
medesime attivita', ivi incluse quelle in corso. 
  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, e successivamente ogni tre anni,  il  GSE  propone  al
Ministro dello sviluppo economico  l'entita'  delle  tariffe  per  le
attivita' di cui al comma I da applicare a decorrere dal  1°  gennaio
2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla
base dei costi, della programmazione e delle previsioni  di  sviluppo
delle  medesime  attivita'.  La  proposta  include  le  modalita'  di
pagamento delle tariffe. 
  3. La proposta di tariffe di  cui  al  comma  2  e'  approvata  dal
Ministro dello sviluppo economico con decreto da  adottare  entro  60
giorni dalla comunicazione. 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
provvede alle compensazioni ove necessario. 
 
ART. 26 
 
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta  da
                       impianti fotovoltaici) 
 
  1. Al fine di ottimizzare la gestione  dei  tempi  di  raccolta  ed
erogazione degli incentivi e  favorire  una  migliore  sostenibilita'
nella politica di  supporto  alle  energie  rinnovabili,  le  tariffe
incentivanti  sull'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  solari
fotovoltaici,  riconosciute  in  base  all'articolo  7  del   decreto
legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del  decreto
legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalita' previste
dal presente articolo. 
  2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il  Gestore  dei  servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui  al  comma  1,
con rate mensili costanti, in misura  pari  al  90  per  cento  della
producibilita' media annua stimata  di  ciascun  impianto,  nell'anno
solare di produzione ed effettua il  conguaglio,  in  relazione  alla
produzione effettiva, entro il 30  giugno  dell'armo  successivo.  Le
modalita' operative sono definite  dal  GSE  entro  15  giorni  dalla
pubblicazione del  presente  decreto  e  approvate  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  la  tariffa  incentivante  per
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW e' rimodulata secondo la percentuale di riduzione  indicata  nella
tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed e'  erogata  per
un periodo di 24 anni, decorrente  dall'entrata  in  esercizio  degli
impianti. 
  4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  le  riduzioni  di  cui
all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola  componente
incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto. 
  5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4
puo' accedere a finanziamenti bancari per  un  importo  massimo  pari
alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014  e
l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4.  Tali  finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente,  sulla  base
di apposite convenzioni con  il  sistema  -  bancario,  di  provvista
dedicata o di garanzia concessa,  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A (Cdp) a valere sui  fondi  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),
dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n
326. L'esposizione di Cdp e'  garantita  dallo  Stato  ai  sensi  del
articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte  di
competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai  sensi  dei
commi 3 e 4 la validita' temporale dei permessi rilasciati,  comunque
denominati,  per  la  costruzione  e   l'esercizio   degli   impianti
fotovoltaici  ricadenti  nel  campo  di  applicazione  del   presente
articolo.
  7.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  3  a  6  non  trovano
applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici
di potenza nominale superiore a 200 kW optino per  una  riduzione  di
una quota pari all'8 per cento dell'incentivo riconosciuto alla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  per  la  durata
residua  del  periodo  di  incentivazione.  L'opzione   deve   essere
esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30  novembre  2014  e  la
riduzione dell'incentivo decorre dal 1° gennaio 2015. 
 
                               ART. 27 
 
(Rimodulazione del sistema  tariffario  dei  dipendenti  del  settore
                             elettrico) 
 
  1. A decorrere  dal  1°  luglio  2014,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  esclude  dall'applicazione  dei  corrispettivi
tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti  dal  Contratto
collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico. 
 
                               ART. 28 
 
(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le  isole  minori  non
                           interconnesse) 
 
  1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto  dall'articolo  1,
comma  6-octies,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9, con
riferimento alla progressiva copertura  del  fabbisogno  delle  isole
minori non interconnesse attraverso  energia  da  fonti  rinnovabili,
l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro
60 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  -
legge, adotta una revisione della regolazione dei  sistemi  elettrici
integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio  1991,
n.10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti  e
che sia di  stimolo  all'efficienza  energetica  nelle  attivita'  di
distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando  soluzioni
alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilita' economica
ed ambientale del servizio. 
 
                               ART. 29 
 
(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie  dello
                               Stato) 
 
  1.  Il  regime  tariffario  speciale  al  consumo  di  RFI  -  Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015 ai soli consumi di energia  elettrica  impiegati  per  i
trasporti  rientranti  nel  servizio  universale.  Con  decreto   del
Ministero dello  sviluppo  economico  da  adottare  entro  60  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  -  legge,   sentite
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  i  servizi  idrici  e
l'Autorita'  per  i  trasporti,  sono  definite   le   modalita'   di
individuazione dei consumi  rilevanti  ai  fini  dell'attuazione  del
regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le
medesime modalita' previste per la sua adozione . 
  2.  Fino   all'entrata   in   operativita'   delle   modalita'   di
individuazione  dei  consumi  di  cui  al  comma  1,  la   componente
tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del  regime
tariffario speciale di cui al medesimo  comma  1,  e'  ridotta  sulla
parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh  di  un  importo  di  120
milioni di euro. 
  3.  E'  fatto  divieto  di  traslare  i  maggiori  oneri  derivanti
dall'applicazione  della  presente  disposizione  sui  prezzi  e  sui
pedaggi praticati nell'ambito del  servizio  universale.  L'Autorita'
per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di  cui  al
primo periodo, anche  mediante  accertamenti  a  campione,  e  vigila
altresi' sulla corretta applicazione della norma sul mercato. 
 
                               ART. 30 
 
(Semplificazione  amministrativa  e  di  regolazione  a   favore   di
 interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili) 
 
  1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'
inserito il seguente: 
 
                             «ART. 7-bis 
 
(Semplificazione delle procedure autorizzative per  la  realizzazione
di interventi di efficienza energetica e  piccoli  impianti  a  fonti
                            rinnovabili) 
 
  1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la  realizzazione,  la
connessione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11
dell'articolo  6,  viene  effettuata  utilizzando  un  modello  unico
approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita  l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  ed  il  sistema  idrico,   che
sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai  gestori
di rete  e  dal  GSE  SpA.  Con  riferimento  alle  comunicazioni  di
competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, con-uni
1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente: 
a) i dati anagrafici del proprietario  o  di  chi  abbia  titolo  per
   presentare  la  comunicazione,  l'indirizzo  dell'immobile  e   la
   descrizione sommaria dell'intervento; 
  b) la dichiarazione del proprietario di essere  in  possesso  della
documentazione  rilasciata  dal  progettista  circa  la   conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. 
  2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1
sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e  le  autorita'
competenti effettuano i controlli sulla  veridicita'  delle  predette
dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo  76  del
medesimo decreto. 
  3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi  di
assenso, comunque denominati, l'interessato puo': 
a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero 
  b) richiedere allo sportello unico  per  l'edilizia  di  acquisirli
d'ufficio, allegando la documentazione strettamente  necessaria  allo
scopo.  In  tale  caso,  il  Comune  provvede  entro  il  termine  di
quarantacinque  giorni  dalla  presentazione   della   comunicazione,
decorsi inutilmente i-quali si applica l'articolo  20,  comma  5-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380.
L'inizio dei lavori e' sospeso  fino  all'acquisizione  dei  medesimi
atti. Lo sportello  unico  per  l'edilizia  comunica  tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. 
  4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con  il  modello
unico di  cui  al  comma  8  non  possono  richiedere  documentazione
aggiuntiva. 
  5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sull'energia   elettrica,   l'installazione   di   impianti    solari
fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non  ricadenti
fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  non  e'  subordinata
all'acquisizione  di  atti  amministrativi   di   assenso,   comunque
denominati.». 
  2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del  2011
e' inserito il seguente: 
 
                             «ART. 8-bis 
 
      (Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano) 
 
  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sul  gas  naturale,   per   l'autorizzazione   alla   costruzione   e
all'esercizio degli impianti  di  produzione  di  biometano  e  delle
relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le  infrastrutture
connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli  5  e  6.  A
tali fini si utilizza: 
  a) la procedura abilitativa semplificata per i  nuovi  impianti  di
capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21,  comma
2, non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonche' per le  opere
di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione
alla produzione di biometano di impianti  di  produzione  di  energia
elettrica alimentati a biogas, gas di discarica,  gas  residuati  dai
processi di depurazione, che  non  comportano  aumento  e  variazione
delle matrici biologiche in ingresso; 
b) l'autorizzazione unica nei casi diversi  da  quelli  di  cui  alla
   lettera a). 
  2. Nel comma 4-bis dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003 n. 387, dopo la  parola  "biomassa,  sono  inserite  le
seguenti: ", ivi inclusi gli impianti a biogas  e  gli  impianti  per
produzione di biometano di nuova costruzione,". 
 
                               ART. 31 
 
(Modifiche all'articolo 120  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e  calcolo  degli
                             interessi) 
 
  1.  11  comma  2  dell'articolo  120  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seeuente: 
  "2. 11 CICR stabilisce modalita' e criteri per la  produzione,  con
periodicita' non inferiore a un anno, di  interessi  sugli  interessi
maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente  Titolo.
Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di  pagamento  e'
assicurata, nei confronti della  clientela,  la  stessa  periodicita'
nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono  conteggiati
il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine  del  rapporto
per cui sono dovuti interessi; per i contratti   conclusi  nel  corso
dell'anno il conteggio degli interessi e' comunque effettuato  il  31
dicembre". 
  2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista  dal
comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 
  febbraio 2000, recante "Modalita' e criteri per  la  produzione  di
interessi sugli interessi scaduti nelle . 
  operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria e
finanziaria  (art.  120,  comma  del   Testo   unigep,bgncario,   cbm
modificato dall'art. 25 del cligs. 342/99)",  fermo  restando  quanto
stabilito dal comma 3 del presente articolo. 
  3. La periodicita' di cui al comma 2 dell'articolo 120 del  decreto
legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  si  applica  comunque  ai
contratti conclusi dopo che sono  decorsi  due  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; i  contratti  in  corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi  nei
due mesi successivi sono  adeguati  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con  l'introduzione  di
clausole conformi alla predetta periodicita', ai sensi  dell'articolo
118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
 
                               ART. 32 
 
(Garanzia dello Stato  in  favore  di  SACE  per  operazioni  non  di
                              mercato) 
 
  1.   Al   fine   di   rafforzare   il   supporto    all'export    e
all'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  di   assicurare
certezza e trasparenza al rapporto tra lo  Stato  e  Sace  S.p.A.  in
materia di assicurazione  e  garanzia  dei  rischi  non  di  mercato,
all'articolo  6  del  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
  "9-bis. La garanzia dello Stato per  rischi  non  di  mercato  puo'
altresi' operare in favore di  Sace  S.p.A.  rispetto  ad  operazioni
riguardanti  settori  strategici  per  l'economia   italiana   ovvero
societa' di rilevante  interesse  nazionale  in  termini  di  livelli
occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per  il  sistema
economico produttivo del Paese, che sono in grado di  determinare  in
capo a Sace S.p.A. elevati rischi  di  concentrazione  verso  singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di  destinazione.
In tal caso, la garanzia  opera  a  copertura  di  eventuali  perdite
eccedenti determinate soglie  e  fino  ad  un  ammontare  massimo  di
capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni assurnibili
in garanzia.  Tale  garanzia  e'  rilasciata  a  prima  domanda,  con
rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme
con la normativa di riferimento dell'Unione  europea  in  materia  di
assicurazione e garanzia per rischi non di  mercato.  Su  istanza  di
Sace S.p.a., la garanzia  e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle fmanze, tenuto conto della dotazione del fondo,
previo parere dell'Istituto per  la  vigilrn7,a  sulle  assicurazioni
(Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un  elevato
rischio di concentrazione e alla congruita' del  premio  riconosciuto
allo Stato; il parere dell'Ivass e' espresso entro  15  giorni  dalla
relativa richiesta.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo  a  copertura  delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi della  presente  disposizione,
con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al
relativo  onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  37,  comma  6,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66.  Tale  fondo  e'  ulteriormente
alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A.,  che  a  tal  fine
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per  la  successiva
riassegnazione.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da  emanare  entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,  e'
definito l'ambito di applicazione della presente disposizione. 
  9=ter.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   enti°
quarantadnque  giorni   dall'entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, stipula con Sace S.p.A. uno schema di  convenzione  che
disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per rischi  non
di  mercato  di  cui  ai  commi  9  e  9-bis,  e  specificamente   il
funzionamento della garanzia di cui al comma  9-bis,  ivi  inclusi  i
parametri per la determinazione della concentrazione del rischio,  la
ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri  di
quantificazione  del  premio  riconosciuto  allo  Stato,  nonche'  il
livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A  e'  tenuta  ad
assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi  criteri  di
misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di
convenzione e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.  Ai
fini della predisposizione dello schema di convenzione, il  Ministero
dell'economia e delle finanze puo' affidare  a  societa'  di  provata
esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere un  incarico  di
studio, consulenza, valutazione e assistenza  operativa,  nei  limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.". 
  3. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 9-ter) della  legge
24  novembre  2003,  n.326,  e'  approvato  entro   sessanta   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
 
                               ART.33 
 
(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli  della  Corte  dei
                               conti) 
 
  1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il comma l e' sostituito dal seguente: "1. Le sezioni regionali della
Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito  del  controllo  di
legittimita'   e   regolarita'   delle   gestioni,   verificano    il
funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole
contabili e dell'equilibrio di bilancio di  ciascun  ente  locale.  A
tale fine,  il  sindaco,  relativamente  ai  comuni  con  popolazione
superiore ai  15.000  abitanti,  o  il  presidente  della  provincia,
avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario
negli enti in cui non e' prevista la figura del  direttore  generale,
trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti un referto sul  sistema  dei  controlli  interni,  adottato
sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie
della Corte dei conti e sui  controlli  effettuati  nell'anno,  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione; il referto e',  altresi',  inviato  al  presidente  del
consiglio comunale o provinciale.". 
  2. Al decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 1: 
  1) al comma 2, le parole "Ogni  sei  mesi"  sono  sostituite  dalla
parola "annualmente" e le parole "nel semestre" sono sostituite dalle
parole "nell'anno"; 
  2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:"6.  Il  presidente  della
regione  trasmette  ogni  dodici  mesi  alla  Sezione  regionale   di
controllo della  Corte  dei  conti  una  relazione  sul  sistema  dei
controlli interni, adottata sulla base delle linee  guida  deliberate
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e  sui  controlli
effettuati nell'anno."; 
  3) al comma  12  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Avverso  le
delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei  conti,
di cui al presente comma,  e'  ammessa  l'impugnazione  alle  Sezioni
riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le  forme
e i termini di cui all'articolo  243-quater,  comma  5,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267."; 
b) all'articolo 6, comma 4, le  parole  da:  "In  presenza"  fino  a:
   "delle  norme"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Al  fine   di
   prevenire o risolvere contrasti interpretativi". 
  3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera c) del comma 6 e'  aggiunto  il  seguente  periodo:
«gli obblighi di controllo,  attribuiti  alla  Sezione  regionale  di
controllo della  Corte  dei  conti,  si  riferiscono  ai  comuni  con
popolazione superiore a 30.000 abitanti;»; 
b) al comma 7, dopo la parola: "liste", sono  aggiunte  le  seguenti:
   "per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.". 
  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Gli atti  di  cui  al
comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita'
da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 
  14  gennaio  2014,  n.  20,  sono  inviati  dalle   amministrazioni
contestualmente agli Uffici di  controllo,  per  l'effettuazione  del
controllo preventivo di regolarita' contabile, e  agli  uffici  della
Corte dei conti  competenti  per  l'effettuazione  del  controllo  di
legittimita'. Gli atti soggetti al controllo  preventivo  di  cui  al
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono  inviati  agli
Uffici di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa  e
contabile." 
 
                               ART. 34 
 
               (Abrogazioni e invarianza finanziaria) 
 
  1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati: 
a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  e
   successive modificazioni; 
b) il  primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  10  del  decreto
   legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni; 
c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto  del  Ministro
   dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella  Gazzetta
   Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012; 
d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto  del  Ministro
   dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella  Gazzetta
   Ufficiale n.159 del 10 luglio 2012; 
e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto
   legislativo 3 marzo 2011 n. 28; 
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013,
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014; 
g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
   dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  1  del  2
   gennaio 2013. 
  2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  le
Amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
 
 
                              Art. 35. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 24 giugno 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Martina,   Ministro    delle    politiche
                            agricole alimentari e forestali 
 
                            Galletti, Ministro dell'ambiente e  della
                            tutela del territorio e del mare 
 
                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Madia, Ministro per la semplificazione  e
                            la pubblica amministrazione 
 
                            Lanzetta,   Ministro   per   gli   affari
                            regionali e le autonomie 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali  
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Alfano, Ministro dell'interno 
 
                            Lorenzin, Ministro della salute 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
                            Giannini,    Ministro    dell'istruzione,
                            dell'universita' e della ricerca 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

 

 
                                                Allegato 1            
                                    (articolo 11, comma 5, lettera a) 
 
 
  « Allegato I - Formato per la denuncia degli utenti finali  di  cui
all'articolo 5, comma 2-bis. 
  Da inviare a: 
  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
  Direzione  generale  per  lo  sviluppo  sostenibile,  il  clima   e
l'energia 
  Divisione  TV   Ricerca,   Innovazione   ambientale   e   mobilita'
sostenibile in ambito nazionale ed europeo 
  Via Cristoforo Colombo, 44 
  00147 ROMA (RM) 
  Ministero dello sviluppo economico 
  Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' 
  Divisione XV Politiche ambientali 
  Via Molise, 2 
  00187 ROMA- (RM) 
 
    

 Da compilare a cura del detentore:

|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione                  |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Indirizzo                      |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| C.a.p.                         |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Comune                         |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Provincia                      |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Telefono                       |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fax                            |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Cod. Ateco (1)                 |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Partita I.V.A.                 |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|

 Tipologie d'impianti antincendio:

|---|----------------------------|----------------------------------|
|   | Tipo (2)                   | Quantita' d'impianti (numero)    |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Impianti fissi             |                                  |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| 2 | Impianti mobili (estintori)|                                  |
|---|----------------------------|----------------------------------|

 Tipologia delle sostanze controllate

|---------------------------|---------------------------------------|
|                           | Quantita' di estinguente (chilogrammi)|
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 1211                |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 1301                |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 2402                |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Idroclorofluorocarburi    |                                       |
|(HCFC)                     |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|

 Note:

 (1) Codice delle attivita' economiche Istat.
 (2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.
 (3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito,
 sono escluse quindi le dichiarazioni che includono
 tipologie di macchine distribuite in piu' siti.».

    
 
 
                                                      Allegato 2      
                                                (articolo 26, comma 3 
 
    

 Tabella

|================================|==================================|
|         Periodo residuo        |     Percentuale di riduzione     |
|             (anni)             |         dell'incentivo           |
|================================|==================================|
|               12               |                 25%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               13               |                 24%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               14               |                 22%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               15               |                 21%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               16               |                 20%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               17               |                 19%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               18               |                 18%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|         oltre 19               |                 17%              |
|================================|==================================|