20 ottobre Parere 7a Senato su CPIA

Il 20 ottobre la settima Commissione del Senato esprime parere favorevole con condizioni sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali.

PARERE APPROVATO SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 194

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

premesso che il provvedimento si propone di compiere una generale revisione dell’organizzazione scolastica nel settore, improntata a principi di efficacia, efficienza ed economicità, e di realizzare il contenimento della spesa pubblica specificamente imposta dalla legge di autorizzazione;

tenuto conto che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in risposta ai rilievi del Consiglio di Stato, ha chiarito che gli obiettivi economici fondanti della disciplina adottata si ravvisano essenzialmente negli articoli 3, 9 e 11, commi 8 e 9. Infatti:

– l’articolo 3 stabilisce che ai Centri possono iscriversi gli adulti in età lavorativa (da 16 a 65 anni), anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o non sono in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore. Queste disposizioni si applicano anche ai Centri territoriali permanenti (CTP) e ai corsi serali attualmente funzionanti, ai sensi dell’articolo 11;

– l’articolo 9 dispone che dall’anno scolastico 2010-2011 l’organico dei docenti ha carattere funzionale ed è definito, nei limiti dell’organico determinato a legislazione vigente, sulla base della serie storica degli alunni scrutinati (e non di quelli iscritti), di quelli ammessi agli esami finali e di quelli che hanno conseguito una certificazione. Si prevede, inoltre, che il decreto annuale rechi anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase transitoria; ai sensi dell’articolo 11, infine, le disposizioni dell’articolo 9 si applicano ai CTP e ai corsi serali attualmente funzionanti;

– l’articolo 11 prevede la cessazione del funzionamento dei Centri territoriali permanenti (CTP) e dei corsi serali il 31 agosto 2011, sicché gli studenti iscritti proseguiranno il percorso nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);

considerato che la Conferenza unificata, nella seduta del 6 maggio 2010, ha reso parere favorevole al provvedimento;

preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo in Commissione e in particolare che:

· la riorganizzazione dei corsi non è volta ad impoverire l’attuale offerta formativa, bensì a potenziarla e valorizzarla, strutturandola in maniera organica e articolandola per livelli anziché per classi;

· la determinazione effettiva del numero di Centri è rimessa alla competenza esclusiva delle Regioni;

· l’organizzazione in rete dei corsi, lungi dal pregiudicare il numero effettivo delle sedi, renderà l’offerta del servizio più vicina alle persone;

· la riduzione del numero delle ore di lezione si inscrive nell’ottica di valorizzare i saperi e le competenze già possedute dagli adulti, secondo le indicazioni europee in materia di apprendimento permanente e in linea con alcune esperienze dell’istruzione tecnica e professionale già realizzate in ambito nazionale (progetti Sirio e Aliforti);

· la personalizzazione dei percorsi consentirà un’offerta formativa più adeguata ai reali fabbisogni degli adulti,

condivisi i rilievi del Consiglio di Stato,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1. il riordino sia attuato salvaguardando il livello e la qualità complessivi dell’offerta formativa attuale, affinché non si risolva in una intollerabile penalizzazione delle fasce più deboli della popolazione;

2. sia riconosciuta ampia autonomia ai Centri nella definizione dei percorsi individuali, anche superando il limite del 20 per cento per la fruizione del servizio a distanza di cui all’articolo 4, comma 7, lettera c);

3. sia abbassata a 15 anni l’età di accesso ai Centri;

4. nell’ambito degli accordi di rete di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 tra i licei e i Centri, sia prevista la possibilità, nei limiti delle dotazioni organiche definite in applicazione dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, di realizzare percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico di cui all’articolo 4, comma 6;

5. siano fatti salvi i centri già istituiti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’anno scolastico 2009-2010, ai sensi del decreto ministeriale 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

6. sia previsto che la Regione autonoma Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del regolamento nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti;

7. siano indicate esplicitamente le disposizioni del precedente decreto ministeriale superate dalla nuova disciplina, eventualmente rimettendo a un successivo atto amministrativo l’elencazione delle ordinanze e circolari non più attuali.

Un commento su “20 ottobre Parere 7a Senato su CPIA”

I commenti sono chiusi.