Fare chiarezza su una sentenza relativa a scrutini (TAR Lazio 3838/14)
di Salvatore Nocera
Il TAR Lazio con la sentenza n° 3838 del 20 marzo 2014, depositata il 9 aprile, ha annullato lo scrutinio dell’anno precedente con il quale un alunno allora frequentante la 4 classe di un liceo classico era stato bocciato.
La famiglia aveva proposto ricorso al TAR denunciando vizi relativi al procedimento di scrutinio.
Il TAR il 29/09/2013 accoglieva l’istanza sospensiva ammettendo con riserva l’alunno alla frequenza della 5 classe. Nel corso del procedimento la famiglia depositava ampia documentazione circa la effettuazione di attività di recupero dell’alunno nelle materie di carattere scientifico che avevano determinato la bocciatura.
La sentenza accoglie il ricorso poichè:
- il Consiglio di classe non era collegio perfetto essendovi stata la sostituzione di un docente disciplinare con altro,
- mancava adeguata motivazione circa la valutazione negativa di alcune discipline per le quali non era stata prevista neppure la valutazione sul possibile recupero prevista dal POF,
- non si era valutata la circostanza che le discipline con esito negativo erano scientifiche, mentre l’alunno nelle discipline letterarie, fondamentali per un liceo ad indirizzo classico, aveva risultati più che buoni.
- Conseguentemente la sentenza conferma la sospensiva e quindi la validità di ammissione alla 5 classe dell’alunno.
OSSERVAZIONI
Alcuni hanno ritenuto la sentenza lesiva della discrezionalità tecnica di giudizio dei docenti che, per costante giurisprudenza, non è sindacabile nel merito da parte della magistratura.
Invero, leggendo attentamente la motivazione, il TAR non ha per nulla invaso tale discrezionalità tecnica, si è limitato a constatare delle violazioni di legge con riguardo al rispetto della normativa sul “collegio perfetto”, sul rispetto del POF e sulla carenza di motivazione dell’atto amministrativo di scrutinio che, come tutti gli atti amministrativi, deve essere motivato ed in modo coerente con i dati di fatto oggetto di giudizio di scrutinio (L. n° 241/90 e successive modificazioni).
Infatti la motivazione del TAR sul punto è molto chiara:
“In tali circostanze, il consiglio di classe non avrebbe potuto limitarsi a recepire acriticamente i voti proposti dagli insegnanti, ma avrebbe dovuto fare compiuta applicazione del principio secondo cuila valutazione ha ad oggetto il processo d’apprendimento e il rendimento scolastico complessivo dell’alunno, e non s’arresta, senza approfondita motivazione, di fronte al giudizio negativo sulla singola materia (cfr. T.A.R. Liguria, II, n. 514/2013).”
Interessante pure un successivo passaggio della motivazione della sentenza nel quale il TAR spiega perchè l’accoglimento del ricorso non abbia prodotto, come normalmente avviene, l’annullamento dello scrutinio sin dalla sua data. Infatti in tal caso l’alunno avrebbe dovuto essere sottoposto a nuovo scrutinio pur essendo ormai stato ammesso, sia pure con riserva, alla frequenza della classe successiva:
“Per garantire l’effettività di tutela il collegio ritiene quindi – richiamando l’arresto giurisprudenziale (cfr. C.S., VI, 10 maggio 2011 n. 2755) che, in ragione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, ammette una opportuna “modulazione” del tipo e degli effetti della sentenza d’accoglimento – di dichiarare l’illegittimità degli atti impugnati e di annullarli solo con effetto ex nunc, fatta salva la successiva carriera scolastica dello studente.”
Casi simili potrebbero riguardare anche alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori con un PEI uguale alla classe o semplificato (per obiettivi minimi) la cui valutazione comporta vera e propria promozione alla classe successiva con conseguimento finale del diploma di maturità a differenza di un PEI differenziato che invece sono ammessi solo alla frequenza della classe successiva ed al conseguimento finale di un attestato (vedi scheda n° 274. Chiarimenti sui diversi tipi di programmazione didattica (PSP) da inserire nel PEI)