Sentenza TAR Lazio 20 marzo 2014, n. 3838

N. 03838/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07665/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7665 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Isetta Barsanti Mauceri, Corrado Mauceri, Fausto Buccellato, con domicilio eletto presso Fausto Buccellatolo studio di quest’ultimo in Roma, viale Angelico, 45;

contro

-OMISSIS- di Roma, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del provvedimento adottato nella seduta del 13 giugno 2013 di mancata ammissione dell’alunno alla classe -OMISSIS- di Roma nonché delle relative operazioni di scrutinio finale;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- di Roma e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso in epigrafe i signori -OMISSIS- , nella loro qualità di genitori esercenti la potestà ex artt. 315 e ss. cod. civ. sul minore -OMISSIS-, contestano – deducendone l’illegittimità sotto vari profili- gli atti che hanno portato alla mancata promozione di quest’ultimo alla classe successiva al termine dell’anno scolastico 2012/2013, nel corso del quale ha frequentato la I-OMISSIS- di Roma.

I ricorrenti evidenziano, in particolare, che in sede di scrutinio finale, tenutosi il 13 giugno (con l’attribuzione dei voti, rispettivamente, di 3 in matematica, 4 in fisica e 3 in storia dell’arte), la delibera di non ammissione alla classe successiva, adottata a maggioranza (6 voti contro 4), vedeva la docente di materia alternativa, assente, sostituita nel voto dalla docente di religione cattolica, a ciò delegata dalla Dirigente scolastica, in violazione dell’art.2 del DPR 122/09 e del principio del c.d.”collegio perfetto”.

Contestano, inoltre, che a tale votazione non avrebbe dovuto partecipare la stessa Dirigente scolastica, in ossequio al dettato dell’art.5 D.lvo 297/94 che attribuisce ai soli docenti la valutazione periodica e finale degli alunni; che, in ogni caso, i genitori durante l’anno sono stati notiziati di carenze nella preparazione dello studente, ma non così gravi da comportare la mancata ammissione alla classe successiva, la cui determinazione sarebbe stata comunque adottata sulla base di un mero calcolo matematico dei voti riportati durante l’anno, senza alcuna valutazione complessiva e con violazione dei criteri predeterminati nel P.0.F., che prevede la sospensione del giudizio di non promozione per gli studenti che pur avendo accumulato carenze gravi in una o più discipline, a giudizio del Cdc siano ritenuti in grado di colmare le lacune e di affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo.

L’amministrazione si è costituita per avversare il ricorso.

Con ordinanza cautelare n.23366/13 del 29.09.2013 il Collegio ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ritenuto che” ad un sommario esame, il ricorso non appare prima facie infondato sotto il profilo della violazione del principio del collegio perfetto nonché sotto il profilo della carenza di motivazione circa la non percorribilità della sospensione del giudizio per le materie di matematica, fisica e storia dell’arte ai sensi del DM n.80 del 3.10.2007, tenendo conto sia dei voti riportati nelle altre materie (tra cui emerge il voto 8 in italiano) sia dell’indirizzo classico del corso di studi in oggetto”.

L’amministrazione ha pertanto provveduto ad ammettere con riserva il ragazzo alla classe successiva.

Nell’udienza pubblica del 20 marzo 2014, vista la documentazione depositata da parte ricorrente con cui si attesta che il minore è stato ammesso ad attività di recupero delle insufficienze riportate, con raggiungimento degli obiettivi previsti- la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

Risulta fondata, infatti, la censura con cui si lamenta violazione e carenza di motivazione circa il rispetto dei criteri predeterminati nel P.O.F., che prevede la sospensione del giudizio di non promozione per gli studenti che pur avendo accumulato carenze gravi in una o più discipline, a giudizio del Cdc siano ritenuti in grado di colmare le lacune e di affrontare proficuamente l’anno scolastico successivo.

Dagli atti di causa emerge infatti come, in occasione dello scrutino di giugno, il consiglio di classe non abbia in alcun modo operato la dovuta valutazione complessiva del grado di preparazione conseguito dallo studente né sulla capacità di recupero.

Detta verifica sarebbe stata necessaria, tenuto conto dei voti conseguiti dallo studente (ben oltre la sufficienza nella materia di italiano) e che le più gravi insufficienze riportate (matematica e fisica) attenevano comunque a materie scientifiche, a fronte dell’indirizzo classico seguito dallo studente.

Ciò imponeva al consiglio di classe un approfondimento della posizione del ricorrente, esaminata invece solo con una mera “presa d’atto” dei voti e dalla constatazione che lo stesso non aveva recuperato le insufficienze in matematica e storia dell’arte registrate nello scrutinio trimestrale, senza alcuna valutazione sulla capacità di recupero con percorso individuale (peraltro concretamente dimostrata dalla documentazione depositata dal difensore agli atti di causa).

In tali circostanze, il consiglio di classe non avrebbe potuto limitarsi a recepire acriticamente i voti proposti dagli insegnanti, ma avrebbe dovuto fare compiuta applicazione del principio secondo cui la valutazione ha ad oggetto il processo d’apprendimento e il rendimento scolastico complessivo dell’alunno, e non s’arresta, senza approfondita motivazione, di fronte al giudizio negativo sulla singola materia (cfr. T.A.R. Liguria, II, n. 514/2013), sebbene, effettivamente, il comportamento dello studente nel corso dell’anno scolastico – evidentemente sintomo di un malessere che non è dato al Collegio valutare, più che di scarse capacità di apprendimento smentite e dai voti nelle altre materie e dai risultati raggiunti a seguito del corso di recupero – non si sia caratterizzato per disciplina, rispetto degli orari, presenza alle lezioni e attenzione, laddove avrebbe dovuto e fornire adeguata motivazione circa la determinazione adottata rispetto a quella, più favorevole per lo studente, di sospensione del giudizio.

In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa fondato e va dunque accolto, con assorbimento delle restanti censure.

Tuttavia, come già rilevato dal Tar Liguria nella sentenza n. 514/2013, l’annullamento retroattivo degli atti impugnati non gioverebbe al ricorrente, che nelle more del giudizio ha proseguito la carriera scolastica e frequenta attualmente iln quinto anno del liceo classico.

Ed invero, l’eventuale pronuncia d’annullamento sic et simpliciter degli atti impugnati non solo sarebbe inutiliter data, ma potrebbe addirittura mettere in dubbio la validità della carriera scolastica percorsa dal ricorrente nelle more del giudizio.

Per garantire l’effettività di tutela il collegio ritiene quindi – richiamando l’arresto giurisprudenziale (cfr. C.S., VI, 10 maggio 2011 n. 2755) che, in ragione della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, ammette una opportuna “modulazione” del tipo e degli effetti della sentenza d’accoglimento – di dichiarare l’illegittimità degli atti impugnati e di annullarli solo con effetto ex nunc, fatta salva la successiva carriera scolastica dello studente.

Le spese di causa seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla ili provvedimento in epigrafe.

Condanna l’amministrazione alle spese di lite, nella misura di euro 2.000,00 (duemila), oltre Iva e Cpa come per legge.

Manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento dei dati ai sensi dell’art.52 comma 5 D.lgs.196/03 per il caso di diffusione del presente provvedimento a mezzo web.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Giuseppe Chine’, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)