Decreto Ministeriale 14 luglio 2014, n. 553

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390” e, in particolare, l’art. 5, commi 9 e 11;

VISTA la legge  30 dicembre 2010, n. 240, relativa a “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, concernente “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e  d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera  f), e al comma 6” e, in particolare, gli articoli 7 e 8;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riguardante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e in particolare l’articolo 8 e l’articolo 14, comma 5, in cui si prevede che “Le prestazioni sociali agevolate, in corso di  erogazione  sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata  in  vigore  del presente  decreto,  continuano   ad   essere   erogate   secondo   le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti  anche normativi che disciplinano  l’erogazione  in  conformità  con   le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre  dodici  mesi dalla data di cui al comma 1, nel  rispetto degli equilibri di bilancio programmati”.

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 26 marzo 2013, n. 222, con il quale, ai sensi della richiamata  normativa, sono stati aggiornati per l’anno accademico 2013/2014 i limiti massimi degli Indicatori relativi alla situazione economica equivalente e alla situazione patrimoniale equivalente, nonché gli importi minimi delle borse di studio;

CONSIDERATO
che non sono ancora stati emanati i provvedimenti attuativi di cui all’articolo 14, comma 5, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e 7 e 8 del citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

RAVVISATA
la necessità, nelle more dell’attuazione degli articoli 7 e 8 del suddetto decreto legislativo n. 68/2012, di aggiornare per l’anno 2014 gli importi minimi delle borse di studio in relazione alle intervenute variazioni del costo della vita, di cui all’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l’anno 2014;

VISTA la nota trasmessa dall’Istituto Nazionale di Statistica in data 19 febbraio 2014, prot. n. 2246;

CONSIDERATA la necessità di consentire tempestivamente alle amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti universitari per l’a.a. 2014/15;

DECRETA:

Art. 1

1.    Per l’anno accademico 2014/2015 i limiti massimi dell’Indicatore della situazione economica equivalente, stabiliti per l’anno accademico 2013/2014 tra i 15.546,34 ed i 20.728,45 euro, sono aggiornati per effetto della variazione dell’Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, corrispondente al valore del + 1,1 per cento, e pertanto sono stabiliti tra i 15.717,35  ed i 20.956,46 euro.

2.    Per l’anno accademico 2014/2015 i limiti massimi dell’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, stabiliti per l’anno accademico 2013/2014 tra 27.206,11 ed i 34.979,27 euro, sono aggiornati con riferimento alla variazione dell’Indice generale ISTAT, di cui al comma 1, tra  i  27.505,38 ed i 35.364,05.

3.    Per l’anno accademico 2014/2015 gli importi minimi delle borse di studio, stabiliti per l’anno accademico 2013/2014 secondo la tipologia degli studenti in € 5.052,56, in € 2.785,40 e  in € 1.904,42 sono aggiornati per effetto della variazione dell’Indice generale ISTAT di cui al comma 1 e,  pertanto, sono così definiti:

a) studenti fuori sede € 5.108,14
b) studenti pendolari € 2.816,04
c) studenti in sede € 1.925,37
Roma, 14 luglio 2014

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini