Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98

Regolamento  di   organizzazione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. (14G00109) 

(GU n.161 del 14-7-2014)

 

 Vigente al: 29-7-2014

 

 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed,  in
particolare,  il  comma  3,   dell'articolo   75,   come   modificato
dall'articolo unico, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014); 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione,  in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale; 
  Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto
decreto-legge  n.  95  del  2012  secondo  il  quale  «Al   fine   di
semplificare ed accelerare  il  riordino  previsto  dal  comma  10  e
dall'articolo 23-quinquies, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31
dicembre 2012, i regolamenti di  organizzazione  dei  Ministeri  sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente  comma
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti
decreti cessa di avere  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il
regolamento di organizzazione vigente»; 
  Visto l'articolo 1, comma 406, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) che, tra  l'altro,
dispone  la  proroga  al  28  febbraio  2013  del  termine   di   cui
all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
secondo il quale «Il termine del 31 dicembre 2013, di cui  all'ultimo
periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31  agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125,  si  intende  rispettato  se  entro  la  medesima  data  sono
trasmessi  al  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione gli schemi di decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque  adottati  entro  il  28
febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ed  in  particolare
l'articolo 2, comma 7, che dispone il  differimento  al  31  dicembre
2013  del  termine  previsto  dall'articolo  2,  comma  10-ter,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2009,
n. 16, concernente il regolamento di riorganizzazione degli Uffici di
diretta   collaborazione   presso   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2009,
n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011,  n.
132, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, la Tabella  7,  allegata  al
predetto decreto,  contenente  la  rideterminazione  della  dotazione
organica del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Vista  la  proposta  formulata,   dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con nota n. 24232 del  26  novembre
2013 e relativi allegati, al fine della predisposizione  del  decreto
del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   contenente   la
riorganizzazione del predetto Dicastero, in attuazione  dell'articolo
2, comma 10-ter, del citato decreto-legge 95 del 2012; 
  Preso atto che sulla proposta  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  l'Amministrazione
ha informato le Organizzazioni sindacali in data 11, 15 e 18 novembre
2013; 
  Visto il  parere  del  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca reso con nota n. 16053 del 20 novembre 2013; 
  Visto l'articolo 2, comma10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del
2012 che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio  di
Stato sugli schemi di decreti da adottare  ai  sensi  della  medesima
norma; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con: 
    i compiti e le funzioni attribuite al Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente; 
    i  contingenti  di  organico  delle  qualifiche  dirigenziali  di
livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Organizzazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
di seguito denominato «Ministero», si articola  nei  dipartimenti  di
cui all'articolo 2. 
                               Art. 2 
 
 
                     Articolazione del Ministero 
 
  1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei  seguenti  tre
Dipartimenti: 
  a)  Dipartimento  per  il  sistema  educativo   di   istruzione   e
formazione; 
  b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; 
  c) Dipartimento per la programmazione e la gestione  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali. 
  2. Nell'ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono  individuati
gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6
e 7. 
  3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico,  negli  uffici
scolastici, su base regionale. 
                               Art. 3 
 
 
               Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti 
 
  1. I  capi  dei  Dipartimenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
assicurano  l'esercizio  organico,  coordinato  ed  integrato   delle
funzioni del Ministero. 
  2. I capi  dei  Dipartimenti  svolgono  compiti  di  coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello  dirigenziale  generale
compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma  dell'articolo
5, comma 3, del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dei
risultati complessivamente raggiunti in  attuazione  degli  indirizzi
del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma
5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e  provvedono,  in
particolare, all'assegnazione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale  generale
compresi nel Dipartimento. 
  3. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel  Dipartimento  stesso.  Il
capo del Dipartimento puo' promuovere  progetti  che  coinvolgono  le
competenze  di  piu'  uffici  dirigenziali  generali   compresi   nel
Dipartimento, affidandone  il  coordinamento  ad  uno  dei  dirigenti
preposti a tali  uffici.  Gli  uffici  scolastici  regionali  di  cui
all'articolo 8 dipendono  funzionalmente  dai  capi  Dipartimento  in
relazione alle specifiche materie da trattare. 
  4. I capi dei Dipartimenti possono promuovere la  realizzazione  di
progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture. 
                               Art. 4 
 
 
             Conferenza permanente dei capi Dipartimento 
                      e dei direttori generali 
 
  1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti  preposti  agli  uffici  di
livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti
titolari  degli  uffici  scolastici  regionali   si   riuniscono   in
conferenza per  trattare  le  questioni  attinenti  al  coordinamento
dell'attivita' dei rispettivi uffici  e  per  formulare  al  Ministro
proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare  il
raccordo operativo fra i dipartimenti  e  lo  svolgimento  coordinato
delle relative funzioni. La  conferenza  e'  presieduta,  in  ragione
delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla
periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale. 
  2. Il  capo  del  Dipartimento,  o  i  capi  dei  Dipartimenti,  in
relazione alla specificita' dei  temi  da  trattare,  possono  indire
adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza. 
  3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve  essere
preventivamente trasmesso al Ministro e  al  capo  di  Gabinetto.  Il
Ministro e il capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della
conferenza, qualora lo ritengano opportuno. 
  4. Il  servizio  di  segreteria,  necessario  per  i  lavori  della
conferenza,  e'  assicurato   dalla   direzione   generale   di   cui
all'articolo 7, comma 4. 
                               Art. 5 
 
 
         Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
                           e di formazione 
 
  1. Il Dipartimento per il sistema  educativo  di  istruzione  e  di
formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione  degli
obiettivi formativi nei diversi  gradi  e  tipologie  di  istruzione;
organizzazione  generale  dell'istruzione  scolastica,   ordinamenti,
curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della
scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del  personale  docente,
educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario  della
scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei  servizi
nel territorio al fine di garantire livelli di  prestazioni  uniformi
su  tutto  il  territorio  nazionale;   valutazione   dell'efficienza
dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e
parametri  per  l'attuazione  di  interventi  sociali  nella  scuola;
definizione di interventi a  sostegno  delle  aree  depresse  per  il
riequilibrio territoriale della qualita' del servizio  scolastico  ed
educativo; ricerca e  sperimentazione  delle  innovazioni  funzionali
alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e  delle
certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed  attuazione  di
politiche  dell'educazione  comuni  ai  Paesi  dell'Unione   europea;
assetto  complessivo  e  indirizzi  per  la  valutazione  dell'intero
sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard  e
percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione
tecnica superiore anche in  raccordo,  per  le  parti  relative  alla
formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore
e per la ricerca; cura dei rapporti con  i  sistemi  formativi  delle
regioni;  consulenza  e  supporto  all'attivita'  delle   istituzioni
scolastiche autonome;  definizione  degli  indirizzi  in  materia  di
scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale;  cura
delle attivita' relative all'associazionismo  degli  studenti  e  dei
genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo
con il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca;
diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello  status
dello studente  della  scuola  e  della  sua  condizione;  competenze
riservate   all'amministrazione   scolastica    relativamente    alle
istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano e con la Conferenza  unificata  per  le  materie  di  propria
competenza;  convenzioni  editoriali;  promozione  di  eventi,  nelle
materia di propria competenza, in raccordo con gli Uffici di  diretta
collaborazione;  cura  delle  relazioni  internazionali,  in   ambito
bilaterale e multilaterale, in materia  di  istruzione  scolastica  e
collaborazione alla definizione dei protocolli  culturali  bilaterali
in     materia     di     istruzione      scolastica;      promozione
dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e  di
formazione; promozione dell'attivita' di comunicazione  istituzionale
per la parte di rispettiva competenza. 
  2. Nell'ambito del Dipartimento operano il Comitato  nazionale  per
l'apprendimento pratico della musica e il Comitato  per  lo  sviluppo
della cultura scientifica e tecnologica. 
  3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali e n. 30  posizioni
dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva. 
  4. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale generale: 
  a)  direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici   e   la
valutazione del sistema nazionale di istruzione; 
  b) direzione generale per il personale scolastico; 
  c)  direzione  generale  per  lo  studente,  l'integrazione  e   la
partecipazione. 
  5. La direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si  articola  in
n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti
di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo; 
  b) ordinamenti dei percorsi liceali; 
  c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti
professionali, ivi compresi  gli  aspetti  riguardanti  l'innovazione
degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze  del  mondo  del
lavoro e delle professioni; 
  d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione,  nonche'
dei programmi delle prove concorsuali  del  personale  docente  della
scuola; 
  e)   ordinamento   dell'istruzione   degli    adulti    nell'ambito
dell'apprendimento permanente; 
  f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori  (ITS)
e indirizzi  per  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica
superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali; 
  g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie; 
  h) ricerca, innovazione e misure  di  sostegno  allo  sviluppo  nei
diversi gradi e settori dell'istruzione,  anche  avvalendosi  a  tale
fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di  documentazione,
innovazione e ricerca educativa; 
  i) indirizzi in materia di libri  di  testo,  in  raccordo  con  la
direzione  generale  per  gli  interventi  in  materia  di   edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali e per l'innovazione
digitale; 
  l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di  II  grado  con
riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli
esami stessi; 
  m) cura delle  relazioni  internazionali  e  dei  rapporti  con  le
organizzazioni internazionali in materia  di  istruzione  scolastica,
anche  al  fine  della  promozione  dell'internazionalizzazione   del
sistema educativo di istruzione e di formazione; 
  n)  collaborazione  alla  definizione  dei   protocolli   culturali
bilaterali in materia di istruzione scolastica; 
  o) certificazione delle competenze e riconoscimento dei  titoli  di
studio nel quadro dell'attuazione dei dispositivi comunitari; 
  p)  riconoscimento  dei  titoli   di   abilitazione   professionale
all'insegnamento conseguiti all'estero; 
  q) organizzazione e cura  degli  scambi  di  assistenti  di  lingua
straniera in Italia e di lingua italiana all'estero; 
  r) rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione,
il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero; 
  s)  alternanza  scuola-lavoro  e  orientamento  al  lavoro  e  alle
professioni, fatte salve le competenze delle  regioni  e  degli  enti
locali in materia; 
  t) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle  prestazioni
in materia di istruzione e  formazione  professionale,  ivi  compreso
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e relativo monitoraggio,  e
cura dei rapporti con le Regioni; 
  u)  adempimenti  ministeriali  relativi  alle   abilitazioni   alle
professioni  di  agrotecnico,  geometra,  perito  agrario  e   perito
industriale; 
  v) indirizzi, vigilanza e monitoraggio sull'Istituto nazionale  per
la valutazione del sistema educativo di istruzione  e  di  formazione
(INVALSI) e sull'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e
ricerca educativa (INDIRE) e, in raccordo con la  direzione  generale
per  il  coordinamento,  la  promozione  e  la  valorizzazione  della
ricerca, la gestione degli adempimenti finalizzati alla  attribuzione
della quota di competenza di INVALSI e INDIRE nel riparto  del  Fondo
di finanziamento degli enti di  ricerca;  indirizzi  al  processo  di
autovalutazione  delle  istituzioni  scolastiche   ed   educative   e
valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione  secondo
quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80; 
  z) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo  da  Vinci»  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza  sugli
enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n.  297,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado; 
  aa)  svolge  le  funzioni  di  segreteria  dell'Organo   collegiale
nazionale   con   funzioni    di    consulenza    e    di    supporto
tecnico-scientifico   in   materia   di   istruzione   e   formazione
professionale. 
  6. La direzione  generale  per  il  personale  scolastico,  che  si
articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) definizione degli indirizzi generali  della  organizzazione  del
lavoro; 
  b) disciplina giuridica ed  economica  del  rapporto  di  lavoro  e
relativa contrattazione; 
  c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni  in  materia
di quiescenza e previdenza; 
  d) indirizzi in materia di reclutamento dei  dirigenti  scolastici,
del personale docente,  educativo  e  del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola; 
  e) definizione delle dotazioni organiche  nazionali  del  personale
docente ed  educativo  e  del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello
regionale; 
  f) coordinamento  della  formazione  iniziale  e  in  servizio  dei
dirigenti  scolastici,  del  personale  docente,  educativo   e   del
personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  della  scuola,  ivi
compresa la formazione a distanza, e programmazione  delle  politiche
formative a livello nazionale; 
  g) programmazione dei percorsi di tirocinio  formativo  attivo  del
personale docente e gestione della prova di accesso, programmazione e
gestione dei percorsi abilitanti speciali; 
  h) indirizzi in materia di  riconversione  e  riqualificazione  del
personale docente ed educativo; 
  i) rapporti con il Ministero degli  affari  esteri  in  materia  di
organici e di procedure per  la  copertura  dei  posti  nelle  scuole
italiane all'estero; 
  l)  gestione  del  contenzioso  del  personale  scolastico  e   dei
dirigenti scolastici per provvedimenti aventi  carattere  generale  e
definizione delle linee di indirizzo per la gestione del  contenzioso
di competenza delle articolazioni territoriali. 
  7. La direzione generale  per  lo  studente,  l'integrazione  e  la
partecipazione, che si articola  in  n.  5  uffici  dirigenziali  non
generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza  del  Ministero
nei seguenti ambiti: 
  a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione
delle nuove tecnologie e rapporti con  le  Regioni  e  disciplina  ed
indirizzo in materia di status dello studente; 
  b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione
di disabilita', in situazioni di  ospedalizzazione  e  di  assistenza
domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; 
  c) cura dei servizi di accoglienza e  integrazione  degli  studenti
immigrati e delle famiglie; 
  d) elaborazione degli indirizzi  e  delle  strategie  nazionali  in
materia di rapporti delle scuole con lo sport; 
  e)  elaborazione  di   strategie   nazionali   a   supporto   della
partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito
della comunita' scolastica, cura dei  rapporti  con  le  associazioni
degli  studenti  e  supporto  alla  loro  attivita',  supporto   alle
attivita' del  Consiglio  nazionale  dei  presidenti  delle  consulte
provinciali degli studenti; 
  f) cura  delle  politiche  sociali  a  favore  dei  giovani  e,  in
particolare, delle azioni di  prevenzione  e  contrasto  del  disagio
giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, anche  attraverso
la promozione di manifestazioni, eventi  ed  azioni  a  favore  degli
studenti,  nonche'  delle  azioni  di  contrasto  della   dispersione
scolastica, favorendo il coinvolgimento  e  la  partecipazione  delle
famiglie; 
  g)  orientamento  allo  studio  e  professionale,  promozione   del
successo formativo e raccordo con il sistema di formazione  superiore
e con il mondo  del  lavoro,  anche  in  raccordo  con  la  direzione
generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi  e
la statistica; 
  h) cura dei rapporti con le associazioni dei  genitori  e  supporto
della loro attivita'; 
  i)  promozione  e  realizzazione  sul   territorio   nazionale   di
iniziative progettuali nelle materie di  competenza  della  direzione
generale,  mediante  il  coinvolgimento  diretto  delle   istituzioni
scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione  e  del  supporto
tecnico-gestionale delle reti di scuole; 
  l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano
politiche e azioni a favore degli studenti; 
  m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale  della  'carta
dello studente' mediante soluzioni  innovative,  anche  di  carattere
digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio
al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso  agevolato  al
patrimonio culturale italiano; 
  n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale  di  educazione
alla legalita', alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute; 
  o) attuazione, nelle  materie  di  competenza,  dei  Protocolli  di
intesa, convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati al  fine
di realizzare azioni efficaci di intervento; 
  p)  promozione,  nelle  materie  di   competenza,   di   iniziative
istituzionali, attivita' e convenzioni editoriali in raccordo con gli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e con gli altri  Uffici
coinvolti per materia. 
                               Art. 6 
 
 
              Dipartimento per la formazione superiore 
                          e per la ricerca 
 
  1. Il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca
svolge  funzioni  di  coordinamento,  direzione  e  controllo   nelle
seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione  artistica,
musicale e coreutica, programmazione  degli  interventi  sul  sistema
universitario; funzioni  di  indirizzo,  vigilanza  e  coordinamento,
monitoraggio sulle attivita', normazione generale e finanziamento  di
universita' e istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica; disciplina l'orientamento degli studenti  universitari  ex
ante  ed  ex  post  e  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica, i sistemi di accesso e  i  percorsi  formativi  nonche'  i
servizi di  job-placement;  si  raccorda  in  modo  costante  con  il
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione  formazione,  per
favorire la connessione tra il mondo dell'istruzione e  quello  della
formazione superiore;  cura  l'armonizzazione  e  l'integrazione  del
sistema  della  formazione  superiore  nello  spazio  europeo   della
formazione, l'attuazione delle norme comunitarie e internazionali  in
materia   di   formazione   superiore,   con   particolare   riguardo
all'articolo 5, comma 5, lettera q);  partecipazione  alle  attivita'
relative all'accesso alle  amministrazioni  e  alle  professioni,  al
raccordo dell'istruzione superiore con l'istruzione scolastica e  con
la formazione professionale, tenuto anche conto dei rapporti  con  le
Amministrazioni regionali; cura  dei  rapporti  tra  il  Ministero  e
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
ricerca  (ANVUR),  assicurando  quanto  previsto  dal   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 in tema di  programmazione
e vigilanza sull'ANVUR;  indirizzo,  programmazione  e  coordinamento
della ricerca  in  ambito  nazionale  e  internazionale,  inclusa  la
definizione  del  Programma  nazionale  per  la  ricerca  (PNR),  con
speciale riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli  obiettivi
europei  in  materia  di   ricerca;   indirizzo,   programmazione   e
coordinamento, normativa  generale  e  finanziamento  degli  Enti  di
ricerca non strumentali  e  relativo  monitoraggio  delle  attivita';
integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;  coordinamento
della partecipazione italiana a programmi nazionali e  internazionali
di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e  al  finanziamento  di
grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con  le
Amministrazioni regionali; analisi, elaborazione e  diffusione  della
normativa comunitaria  e  delle  modalita'  di  interazione  con  gli
organismi comunitari e relativa assistenza alle imprese; cooperazione
scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale,  anche
mediante specifici raccordi  fra  universita'  ed  enti  di  ricerca;
promozione e sostegno della  ricerca  delle  imprese  anche  mediante
l'utilizzo di specifici Fondi di agevolazione;  valorizzazione  delle
carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro  accesso  a
specifici programmi di finanziamento  nazionali  e  internazionali  e
della  loro  mobilita'  in  sede  internazionale;   definizione   dei
fabbisogni informativi, nei  settori  della  formazione  superiore  e
della ricerca, e,  in  raccordo  con  la  direzione  generale  per  i
contratti, gli acquisti, per i sistemi informativi e  la  statistica,
progettazione delle banche dati e delle operazioni  di  acquisizione,
rilascio,  controllo  ed  elaborazione  dei  dati   anche   ai   fini
dell'inserimento degli stessi nelle anagrafi  degli  studenti,  della
ricerca, della  valutazione;  promozione  dell'internazionalizzazione
della formazione superiore e della ricerca; promozione dell'attivita'
di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza. 
  2. Nell'ambito del Dipartimento operano la  segreteria  tecnica  di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5  giugno  1998,
n. 204,  gli  Uffici  di  supporto  degli  Organismi  previsti  dalla
normativa in materia di universita', alta formazione e ricerca. 
  3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali. 
  4. Il Dipartimento per la formazione superiore  e  per  la  ricerca
comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: 
  a) direzione generale per la programmazione, il coordinamento e  il
finanziamento delle istituzioni della formazione superiore; 
  b)  direzione   generale   per   lo   studente,   lo   sviluppo   e
l'internazionalizzazione della formazione superiore; 
  c) direzione generale per il  coordinamento,  la  promozione  e  la
valorizzazione della ricerca. 
  5. La direzione generale per la programmazione, il coordinamento  e
il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore, che si
articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a)  programmazione  degli   obiettivi   pluriennali   del   sistema
universitario; 
  b) finanziamento del sistema universitario; 
  c) finanziamento e programmazione dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica; 
  d) finanziamento degli interventi per  l'edilizia  universitaria  e
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
e per le residenze; 
  e) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con le Regioni e  con
il  mondo  imprenditoriale  in  materia  di   formazione   superiore,
assicurandone il coordinamento; 
  f)  istituzione  e  accreditamento  delle   universita'   e   delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  g)  controllo  sugli  statuti  e  sui  regolamenti  adottati  dalle
universita' e dai  soggetti  sottoposti  al  controllo  ministeriale,
nonche'  sui  regolamenti  delle  istituzioni  dell'alta   formazione
artistica, musicale e coreutica; 
  h) programmazione e  gestione  delle  procedure  nazionali  per  il
reclutamento dei docenti universitari; 
  i) gestione delle procedure  di  reclutamento  dei  docenti  e  del
personale  tecnico-amministrativo  delle   Istituzioni   per   l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; 
  l)   monitoraggio   dei   bilanci   degli   atenei,   coordinamento
nell'implementazione   della   contabilita'   economico-patrimoniale,
coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti  ministeriali  presso
gli organi di controllo degli atenei; 
  m) predisposizione e attuazione dei programmi  operativi  nazionali
per l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal  fondo
aree sottoutilizzate. 
  6.  La  direzione  generale  per  lo  studente,   lo   sviluppo   e
l'internazionalizzazione della formazione superiore si articola in n.
7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) attuazione degli interventi di competenza statale in materia  di
diritto allo studio, con monitoraggio sui  livelli  essenziali  delle
prestazioni,  e  valorizzazione  del  merito  degli  studenti   nelle
universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica; 
  b) procedure di accreditamento dei corsi di studio e  dottorato  di
ricerca; 
  c) programmazione  degli  accessi  e  definizione  delle  procedure
nazionali per l'iscrizione ai corsi di  studio  universitari  e  alle
scuole di specializzazione a numero programmato; 
  d)   accreditamento   dei   collegi   universitari   e    residenze
universitarie; 
  e) indirizzi e strategie in materia di rapporti  delle  universita'
con lo sport; 
  f)  coordinamento,  promozione   e   sostegno   dell'attivita'   di
formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita'; 
  g) servizi di orientamento, tutorato e job  placement  in  raccordo
con il tessuto imprenditoriale; 
  h) raccordo con la direzione generale per il  personale  scolastico
in materia di formazione  continua,  permanente  e  ricorrente  degli
insegnanti; 
  i) valutazione e certificazione delle  equivalenze  dei  titoli  di
studio e delle carriere degli studenti; 
  l) programmazione e gestione degli esami di  stato  per  iscrizione
agli  ordini  e   collegi   professionali;   procedure   di   accesso
all'esercizio professionale, riconoscimento  abilitazioni  conseguite
all'estero; 
  m) internazionalizzazione del sistema della formazione superiore  e
monitoraggio della normazione europea a riguardo; integrazione  delle
autonomie universitarie  e  delle  Istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo  dell'educazione
superiore; 
  n) promozione, coordinamento  e  incentivazione  dei  programmi  di
mobilita' internazionale degli studenti; 
  o) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle  attivita'  del
Consiglio universitario  nazionale,  del  Consiglio  nazionale  degli
studenti e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica  e
musicale. 
  7. La direzione generale per il coordinamento, la promozione  e  la
valorizzazione  della  ricerca,  che  si  articola  in  n.  8  uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) promozione, programmazione  e  coordinamento  della  ricerca  in
ambito nazionale, europeo e internazionale; 
  b) valorizzazione delle carriere  dei  giovani  ricercatori,  della
loro  autonomia  e  del  loro  accesso  a  specifici   programmi   di
finanziamento nazionali e  internazionali  nell'ambito  dello  Spazio
europeo della ricerca; 
  c) indirizzo, vigilanza  e  coordinamento,  normazione  generale  e
finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; 
  d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca; 
  e) promozione  della  ricerca  finanziata  con  fondi  nazionali  e
comunitari; 
  f) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; 
  g) predisposizione e attuazione dei programmi  operativi  nazionali
per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali
e dal fondo aree sottoutilizzate; 
  h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; 
  i) rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia  di
ricerca, assicurandone il coordinamento; 
  l) promozione della cultura scientifica; 
  m) cura e gestione del Fondo unico per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  nel  rispetto  delle   disposizioni   del   relativo
regolamento, nonche' della gestione dei fondi strutturali dell'Unione
europea; 
  n) incentivazione e agevolazione  della  ricerca  nelle  imprese  e
negli altri soggetti pubblici  e  privati  e  gestione  dei  relativi
fondi; 
  o) cura delle relazioni  internazionali,  in  ambito  bilaterale  e
multilaterale, in  materia  di  ricerca  scientifica  e  cooperazione
interuniversitaria e collaborazione alla definizione  dei  protocolli
bilaterali di cooperazione scientifico-tecnologica; 
  p) gestione dei rapporti con gli organismi internazionali collegati
al  sistema   della   ricerca   e   cura   delle   attivita'   legate
all'individuazione e rinnovo degli  esperti  ed  addetti  scientifici
presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero; 
  q) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle  attivita'  del
Comitato di esperti per la politica  della  ricerca  e  del  Comitato
nazionale dei garanti per la ricerca. 
                               Art. 7 
 
 
          Dipartimento per la programmazione e la gestione 
           delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
  1. Il Dipartimento  per  la  programmazione  e  la  gestione  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  svolge  funzioni  nelle
seguenti  aree:  studi  e   programmazione   ministeriale;   politica
finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno  finanziario  del
Ministero;  definizione  degli  indirizzi  generali  in  materia   di
gestione delle risorse umane del Ministero, di  disciplina  giuridica
ed economica del relativo  rapporto  di  lavoro,  di  reclutamento  e
formazione, di relazioni sindacali e di  contrattazione;  acquisti  e
affari generali; gestione e  sviluppo  dei  sistemi  informativi  del
Ministero  e  connessione  con  i  sistemi  informativi  dei  settori
universita',  ricerca  e  alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica;  innovazione   digitale   nell'amministrazione   e   nelle
istituzioni  scolastiche;  elaborazioni  statistiche  in  materia  di
istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica
e musicale; promozione  di  elaborazioni  e  di  analisi  comparative
rispetto a modelli e sistemi comunitari e  internazionali.  Cura  dei
rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia  di
istruzione scolastica, in raccordo con il Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e  di  formazione,  al  fine  di  favorire  i
processi di internazionalizzazione dell'istruzione. Cura dei rapporti
con  le  agenzie  nazionali  designate  alle  funzioni  di   supporto
gestionale  dei  programmi  comunitari  in  materia   di   istruzione
scolastica. Cura dei  rapporti  per  le  materie  di  competenza  del
Ministero con l'Agenzia per l'Italia digitale. Predisposizione  della
programmazione e cura della gestione dei  Fondi  strutturali  europei
finalizzati  allo  sviluppo  ed  all'attuazione  delle  politiche  di
coesione sociale relative al settore  dell'istruzione;  attivita'  di
coordinamento connesse alla sicurezza  nelle  scuole  e  all'edilizia
scolastica,  in  raccordo  con  le  competenze  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  e  delle  regioni  ed  enti  locali.
Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli  obblighi  di
trasparenza dell'Amministrazione di cui  al  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, e  successive  modificazioni.  Coordinamento  e
monitoraggio della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico  a
livello centrale, indirizzando l'attivita' degli uffici relazioni con
il  pubblico  a  livello  periferico;  promozione  dell'attivita'  di
comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza. 
  2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento  dei  compiti
di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali, di  cui  uno  con
funzioni di autorita' di audit, in conformita' con i regolamenti  sui
fondi strutturali europei destinati al settore istruzione. 
  3. Il Dipartimento  per  la  programmazione  e  la  gestione  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti  uffici
di livello dirigenziale generale: 
  a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie; 
  b) direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica; 
  c)  direzione  generale  per  interventi  in  materia  di  edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione  e
per l'innovazione digitale. 
  4. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si
articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di  politiche
del  personale  amministrativo  e  tecnico,  dirigente  e  non,   del
Ministero; 
  b) reclutamento e formazione generale del personale Ministero; 
  c) amministrazione del personale del Ministero; 
  d) relazioni sindacali e contrattazione; 
  e)  emanazione  di   indirizzi   alle   direzioni   regionali   per
l'applicazione dei contratti  collettivi  e  la  stipula  di  accordi
decentrati; 
  f) mobilita' generale del personale del Ministero; 
  g) trattamento di quiescenza e  previdenza  relativo  al  personale
dirigenziale di  prima  e  di  seconda  fascia  del  Ministero  e  al
personale assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale; 
  h) pianificazione e allocazione delle risorse umane; 
  i) servizi generali per l'amministrazione centrale, ivi compresa la
gestione delle biblioteche; 
  l)  cura  dell'adozione  di  misure  finalizzate  a  promuovere  il
benessere organizzativo dei lavoratori  del  Ministero  e  a  fornire
consulenza agli uffici scolastici regionali  per  lo  svolgimento  di
analoghe  azioni  con  riferimento  al   contesto   territoriale   di
competenza; 
  m) gestione del  contenzioso  per  provvedimenti  aventi  carattere
generale e definizione delle linee di indirizzo per la  gestione  del
contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; 
  n)   trattazione   del   contenzioso   concernente   il   personale
amministrativo dirigente di seconda fascia e  il  personale  iscritto
nelle aree  funzionali  assegnato  agli  Uffici  dell'Amministrazione
centrale, nonche' del  contenzioso  relativo  sia  al  personale  con
qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima
Amministrazione centrale e presso gli  Uffici  scolastici  regionali,
sia ai dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la titolarita'  di
Uffici scolastici regionali; 
  o)   gestione   delle   attivita'   rientranti   nella   competenza
dell'Ufficio   per   i    procedimenti    disciplinari    concernenti
l'applicazione delle sanzioni disciplinari  di  maggiore  gravita'  a
carico del personale appartenente alle aree  funzionali  in  servizio
presso l'amministrazione centrale e  del  personale  dirigenziale  di
seconda fascia, nonche' per tutte le sanzioni disciplinari  a  carico
del personale dirigenziale di prima fascia; 
  p)   cura   delle   attivita'   connesse   ai   procedimenti    per
responsabilita' penale,  amministrativo-contabile  e  disciplinare  a
carico del personale amministrativo dirigente  di  seconda  fascia  e
delle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione  centrale,
del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in  servizio
presso la medesima Amministrazione centrale e gli  Uffici  scolastici
regionali, nonche' dei dirigenti di seconda fascia cui e' affidata la
titolarita' degli Uffici scolastici regionali; 
  q) funzione di coordinamento e monitoraggio delle  azioni  connesse
agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui  al  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; 
  r) adozione delle misure di attuazione del programma triennale  per
la  trasparenza  e  l'integrita'  del  Ministero   e   delle   azioni
finalizzate  alla  realizzazione   degli   obiettivi   in   tema   di
trasparenza, valutazione e merito; 
  s)  attivita'  di  supporto   alla   definizione   della   politica
finanziaria del Ministero e cura della redazione delle  proposte  per
il documento di decisione di finanza pubblica; 
  t) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi
dei  dati  forniti  dai  dipartimenti  e  dagli   uffici   scolastici
regionali; 
  u)  coordinamento  dell'attivita'  di  predisposizione  del  budget
economico, della relativa revisione e del consuntivo economico; 
  v) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa
del Ministero, delle operazioni di variazione e  assestamento,  della
redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la  legge  di
stabilita', dell'attivita' di rendicontazione al  Parlamento  e  agli
organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro  e  in
coordinamento con i dipartimenti; 
  z) definizione, sviluppo e gestione del  modello  di  controllo  di
gestione  per  garantire  la   coerenza   dell'utilizzo   dei   fondi
finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche  relative
ai settori di competenza del Ministero; 
  aa) raccordo con i sistemi di controllo di  gestione  adottati  dai
soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero; 
  bb) predisposizione  delle  relazioni  tecniche  sui  provvedimenti
normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; 
  cc) predisposizione dei programmi  di  ripartizione  delle  risorse
finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in  relazione
alle destinazioni per essi previste; 
  dd) predisposizione degli atti connessi  con  l'assegnazione  delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri  di
costo; 
  ee) coordinamento, organizzazione,  formazione  della  funzione  di
revisione contabile nelle istituzioni scolastiche  e  predisposizione
del  piano  annuale  di  conferimento  delle  funzioni  di  revisione
contabile; 
  ff) coordinamento  dei  programmi  di  acquisizione  delle  risorse
finanziarie  nazionali,  in   relazione   alle   diverse   fonti   di
finanziamento; 
  gg)  analisi  e  monitoraggio  dei  dati  gestionali,  dei   flussi
finanziari e dell'andamento della spesa; 
  hh)  assegnazione  delle  risorse  finanziarie   alle   istituzioni
scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati  alla  sua
gestione; 
  ii)  elaborazione  delle  istruzioni  generali  per   la   gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
  ll)    attivita'    di    assistenza    tecnica    sulle    materie
giuridico-contabili di  competenza  dei  diversi  uffici  centrali  e
periferici; 
  mm)  verifiche  amministrativo-contabili  presso   le   istituzioni
scolastiche ed educative, anche  per  il  tramite  dei  revisori  dei
conti. 
  5. La direzione generale per i contratti,  gli  acquisti  e  per  i
sistemi informativi e la statistica, che si articola in n.  6  uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) cura della gestione amministrativa e contabile  delle  attivita'
strumentali, contrattuali  e  convenzionali  di  carattere  generale,
comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; 
  b)   consulenza   all'amministrazione   periferica    in    materia
contrattuale; 
  c)  gestione  contrattuale  dei  servizi,   strutture   e   compiti
strumentali dell'amministrazione centrale; 
  d)  consulenza  alle  strutture  dipartimentali  e  alle  direzioni
generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; 
  e) elaborazione del piano acquisti annuale; 
  f) pianificazione, gestione  e  sviluppo  del  sistema  informativo
dell'istruzione; 
  g) gestione dei contratti che afferiscono al sistema informativo  e
alle infrastrutture di rete; 
  h) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione,  ai  sensi
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
  i) svolgimento dei compiti  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo  7   marzo   2005,   n.   82,   concernente   il   codice
dell'amministrazione digitale, in raccordo con la direzione  generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale; 
  l) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della societa'
dell'informazione con altri Ministeri e istituzioni; 
  m) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per quanto
attiene i sistemi informativi automatizzati; 
  n) gestione della rete di comunicazione del Ministero,  definizione
di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i
servizi di interconnessione con altre amministrazioni; 
  o) attuazione delle linee strategiche  per  la  riorganizzazione  e
digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai
processi  connessi  all'utilizzo  del  protocollo  informatico,  alla
gestione dei flussi documentali e alla firma digitale; 
  p) indirizzo, pianificazione e  monitoraggio  della  sicurezza  del
sistema informativo; 
  q)  progettazione  e  sviluppo  di  nuovi  servizi  e  applicazioni
nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a  supporto
del sistema scolastico; 
  r)  gestione  dell'Anagrafe  degli  alunni,   dell'Anagrafe   degli
studenti e dei laureati e dell'Anagrafe della  ricerca,  in  raccordo
con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso
ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti  esterni,  nel  rispetto
della tutela della privacy; 
  s) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione
di  dati  riguardanti  il  settore  dell'istruzione,  universita'   e
ricerca; 
  t) concorso, in collaborazione  con  l'Istituto  nazionale  per  la
valutazione del sistema educativo  di  istruzione  e  di  formazione,
all'implementazione di banche dati finalizzate alla  valutazione  del
sistema  dell'istruzione  e  al  processo  di  autovalutazione  delle
istituzioni scolastiche ed educative; 
  u) elaborazione di studi ed analisi  funzionali  all'attivita'  dei
dipartimenti e delle direzioni  generali,  relativamente  ad  aspetti
inerenti le tematiche di rispettiva competenza; 
  v) pianificazione e  realizzazione  degli  interventi  del  sistema
informativo per il settore della formazione  superiore,  in  raccordo
con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; 
  z)  coordinamento  della  comunicazione  istituzionale,  anche  con
riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; 
  aa)  elaborazione  e  gestione  del  piano  di   comunicazione   in
coordinamento  con  gli  Uffici  di  diretta   collaborazione   e   i
Dipartimenti del Ministero; 
  bb) gestione dell'infrastruttura del sito web dell'Amministrazione; 
  cc) analisi  delle  domande  di  servizi  e  prestazioni  attinenti
all'informazione e alla relativa divulgazione; 
  dd) gestione dell'ufficio  relazioni  con  il  pubblico  a  livello
centrale e indirizzo dell'attivita' degli  uffici  relazioni  con  il
pubblico a livello periferico. 
  6. Nell'ambito  della  direzione  generale  per  i  contratti,  gli
acquisti e per  i  sistemi  informativi  e  la  statistica  opera  il
servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio  per
tutte le articolazioni organizzative,  centrali  e  periferiche,  del
Ministero. 
  7. La direzione generale per  interventi  in  materia  di  edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione  e
per  l'innovazione  digitale,  che  si  articola  in  n.   6   uffici
dirigenziali  non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
  a) programmazione degli interventi strutturali  e  non  strutturali
nell'ambito delle attivita' connesse alla sicurezza  nelle  scuole  e
all'edilizia scolastica; 
  b) individuazione delle  priorita'  in  materia  di  valutazione  e
promozione di appositi progetti; 
  c) attuazione  delle  normative  di  competenza  del  Ministero  in
materia di edilizia scolastica; 
  d) studio di soluzioni innovative per la messa in  sicurezza  e  la
rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico; 
  e) individuazione di un nuovo modello architettonico di scuola, con
particolare attenzione  al  risparmio  energetico,  alle  innovazioni
digitali e alle correlate attivita' didattiche ed  organizzative  dei
plessi scolastici; 
  f) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati  alla  criminalita'
organizzata; 
  g) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica; 
  h) predisposizione della programmazione e cura della  gestione  dei
Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione
delle   politiche   di   coesione   sociale   relative   al   settore
dell'istruzione; 
  i)  partecipazione  ad  iniziative  europee  finanziate  con  fondi
finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle  politiche
di coesione sociale relative al settore istruzione; 
  l) opportunita' di finanziamento a valere sui fondi  internazionali
e comunitari, pubblici e privati; 
  m)  programmazione,  monitoraggio  e  attuazione  di  programmi   e
iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con  i  fondi
per le politiche di coesione in materia di istruzione; 
  n)  raccordi  con  le  altre  istituzioni  europee,   nazionali   e
territoriali per il coordinamento dei programmi; 
  o) autorita' di gestione  del  programma  operativo  nazionale  del
Fondo sociale europeo 'Competenze per lo sviluppo'  e  del  Programma
operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 'Ambienti
per l'Apprendimento' nelle  regioni  dell'obiettivo  'Convergenza'  -
Programmazione e gestione delle  risorse  nazionali  del  Fondo  aree
sottoutilizzate; 
  p) autorita' di certificazione del  Programma  operativo  nazionale
del  Fondo  sociale  europeo  'Competenze  per  lo  sviluppo'  e  del
Programma operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale
'Ambienti   per   l'apprendimento'   nelle   regioni   dell'obiettivo
'Convergenza'; 
  q) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle
istituzioni scolastiche; 
  r) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi  e  applicazioni
nell'ambito dei procedimenti amministrativi a  supporto  del  sistema
scolastico; 
  s) cura dei rapporti  con  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  per
quanto attiene i processi d'innovazione nella didattica; 
  t) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi,
di innovazione  digitale  nelle  scuole  e  delle  azioni  del  Piano
nazionale scuola digitale; 
  u) editoria digitale, in raccordo con la Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la  valutazione  del  sistema  nazionale  di
istruzione; 
  v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche  volte  a  favorire  e
supportare i processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso
la collaborazione  con  aziende,  organizzazioni  e  associazioni  di
settore. 
                               Art. 8 
 
 
                     Uffici scolastici regionali 
 
  1. Gli  uffici  scolastici  sono  uffici  di  livello  dirigenziale
generale o, in relazione alla popolazione studentesca della  relativa
Regione, di livello non generale,  cui  sono  assegnate  le  funzioni
individuate nel comma  2.  Gli  uffici  scolastici  hanno  dimensione
regionale, secondo le indicazioni  di  cui  al  comma  7.  Il  numero
complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18, di cui 14  di
livello dirigenziale generale. 
  2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto  delle  norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni,
sull'attuazione  degli  ordinamenti  scolastici,   sui   livelli   di
efficacia dell'azione  formativa  e  sull'osservanza  degli  standard
programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale  di  propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione
a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.
233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico  regionale  adotta,
per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e  stipula  i
contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici  regionali
in cui e' preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente
di livello generale della direzione generale per le risorse  umane  e
finanziarie adotta,  su  proposta  del  predetto  dirigente  titolare
dell'ufficio scolastico regionale, gli atti di incarico e  stipula  i
contratti individuali di lavoro per i dirigenti  di  seconda  fascia.
Provvede alla gestione amministrativa  e  contabile  delle  attivita'
strumentali, contrattuali  e  convenzionali  di  carattere  generale,
comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella  prospettiva
della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo  comma,  lettera
m), della Costituzione  ed  al  fine  di  assicurare  la  continuita'
istituzionale del servizio  scolastico  a  salvaguardia  dei  diritti
fondamentali dei cittadini, attiva la politica  scolastica  nazionale
sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa,  didattica
e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con
quella dei comuni, delle  province  e  della  regione  nell'esercizio
delle competenze loro attribuite dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e  lo
sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione  con
la regione e gli enti locali; cura i rapporti  con  l'amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto  di  competenza  statale,
per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'
l'istruzione  e   formazione   tecnica   superiore   e   i   rapporti
scuola-lavoro;  esercita  la  vigilanza  sulle  scuole  non   statali
paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in  Italia;
svolge attivita' di verifica e  di  vigilanza  al  fine  di  rilevare
l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta  il
grado di realizzazione del piano  per  l'offerta  formativa;  assegna
alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale  ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese  le  relazioni  sindacali,
non  attribuite  alle  istituzioni  scolastiche   o   non   riservate
all'Amministrazione   centrale;   assicura   la   diffusione    delle
informazioni;  esercita  le  attribuzioni,  assumendo  legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola,  nonche'  del  personale  amministrativo  in  servizio;
supporto  alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali,  in
raccordo con la direzione generale delle risorse umane e finanziarie,
in merito alla assegnazione  dei  fondi  alle  medesime  istituzioni.
L'Ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le  attivita'  connesse
ai procedimenti per responsabilita' penale,  amministrativo-contabile
e disciplinare a carico  del  personale  amministrativo  in  servizio
nell'Ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia
e fatte salve le competenze di cui all'articolo 7, comma  4,  lettere
m) e o). 
  3.  L'Ufficio  scolastico  regionale  e'  organizzato   in   uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi  e
di  monitoraggio  in  coordinamento   con   le   direzioni   generali
competenti.  Tali  uffici  svolgono,  in  particolare,  le   funzioni
relative  alla  assistenza,  alla  consulenza  e  al  supporto,  agli
istituti  scolastici  autonomi  per  le  procedure  amministrative  e
amministrativo-contabili in coordinamento con la  direzione  generale
per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e
alla gestione dell'organico del personale docente, educativo e Ata ai
fini  dell'assegnazione  delle  risorse  umane  ai  singoli  istituti
scolastici autonomi; al supporto  e  alla  consulenza  agli  istituti
scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa
e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto  e  allo
sviluppo  delle  reti  di  scuole;  al   monitoraggio   dell'edilizia
scolastica  e  della  sicurezza  degli   edifici;   allo   stato   di
integrazione degli alunni  immigrati;  all'utilizzo  da  parte  delle
scuole dei fondi europei in coordinamento con le  direzioni  generali
competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la
migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei  diversamente
abili,  alla  promozione  ed  incentivazione   della   partecipazione
studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza
dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU  e  con
le organizzazioni sindacali territoriali. 
  4.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  regionale  e'  costituito
l'organo collegiale di cui all'articolo  75,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  nei  confronti  di
dirigenti preposti agli Uffici scolastici  regionali  sono  formulate
dal capo del Dipartimento per la programmazione e la  gestione  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  sentito  il  capo  del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. 
  6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  continuano  ad  applicarsi,   per   quanto   concerne
l'organizzazione  dell'amministrazione  scolastica,  le  disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione  o  in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto  in  materia  di
pubblica  istruzione  adottate  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 
  7. Gli Uffici scolastici regionali  sotto  elencati  si  articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati,  i  cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8: 
  a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui e' titolare
un dirigente  di  livello  generale,  si  articola  in  n.  5  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  6  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  b) l'Ufficio scolastico regionale per  la  Basilicata,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello non generale, si articola  in  n.  4
uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  c) l'Ufficio scolastico  regionale  per  la  Calabria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  d) l'Ufficio scolastico  regionale  per  la  Campania,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  10
uffici dirigenziali non generali e in n.  14  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  11
uffici dirigenziali non generali e in n.  12  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia,  di
cui e' titolare un dirigente di livello non generale, si articola  in
n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n.  1  ufficio  per  la
trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in  lingua  slovena
ex articolo 13 della legge 23  febbraio  2001,  n.  38,  e  in  n.  7
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive; 
  g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui e'  titolare
un dirigente di  livello  generale,  si  articola  in  n.  10  uffici
dirigenziali non generali e  in  n.  13  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  h) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  la  Liguria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  6  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  i) l'Ufficio scolastico regionale  per  la  Lombardia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  14
uffici dirigenziali non generali e in n.  16  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui e' titolare
un dirigente  di  livello  generale,  si  articola  in  n.  6  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  5  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui e' titolare
un dirigente di livello non generale, si  articola  in  n.  4  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  3  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  n) l'Ufficio scolastico  regionale  per  il  Piemonte,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  10
uffici dirigenziali non generali e in n.  10  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui e' titolare
un dirigente  di  livello  generale,  si  articola  in  n.  7  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  p) l'Ufficio scolastico  regionale  per  la  Sardegna,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  7  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  q) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  la  Sicilia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  11
uffici dirigenziali non generali e in n.  13  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  r) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  la  Toscana,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  12
uffici dirigenziali non generali e in n.  13  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria, di cui e'  titolare
un dirigente di livello non generale, si  articola  in  n.  4  uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  4  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui e' titolare
un dirigente  di  livello  generale,  si  articola  in  n.  8  uffici
dirigenziali non generali, e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 
  8.  Su  proposta  avanzata  dal  titolare  dell'Ufficio  scolastico
regionale,  previa  informativa  alle  organizzazioni  sindacali   di
categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
aventi titolo a partecipare alla contrattazione,  adotta  il  decreto
ministeriale  di  natura  non  regolamentare   per   la   definizione
organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale  non
generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale. 
                               Art. 9 
 
 
                           Corpo ispettivo 
 
  1. Il corpo ispettivo,  composto  dai  dirigenti  che  svolgono  la
funzione   ispettiva   tecnica,   e'   collocato,   a   livello    di
amministrazione centrale, in posizione di dipendenza  funzionale  dal
capo del Dipartimento per il sistema educativo  di  istruzione  e  di
formazione, e, a  livello  periferico,  in  posizione  di  dipendenza
funzionale dai dirigenti preposti agli uffici  scolastici  regionali.
Le modalita' di  esercizio  della  funzione  ispettiva  tecnica  sono
determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro. 
                               Art. 10 
 
 
             Uffici di livello dirigenziale non generale 
 
  1. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si  provvede
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento, su proposta dei capi Dipartimento  interessati,  sentite
le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di  natura  non
regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma  4,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                               Art. 11 
 
 
        Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche 
                   del personale non dirigenziale 
 
  1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica
dirigenziale e delle  aree  prima,  seconda  e  terza  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  sono  individuate
nell'allegata  Tabella  A,  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto. 
  2. Nell'ambito della dotazione  organica  dei  dirigenti  di  prima
fascia, di cui alla Tabella A allegata al  presente  regolamento,  e'
compreso un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
  3. Nell'ambito della dotazione organica dei  dirigenti  di  seconda
fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi dieci posti  di
funzione dirigenziale di livello non generale presso  gli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro  e  l'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance-OIV. 
  4. Il personale dirigenziale di  prima  e  di  seconda  fascia  del
Ministero e'  inserito  nei  ruoli  del  personale  dirigenziale  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  5. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel
ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. 
  6. Al fine di assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze  operative,  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio
successivo decreto, effettuera' la ripartizione  dei  contingenti  di
personale dirigenziale e non dirigenziale,  come  sopra  determinati,
nelle  strutture  in  cui  si  articola  l'Amministrazione,  nonche',
nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e
profili  professionali.  Detto  provvedimento  sara'  tempestivamente
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
                               Art. 12 
 
 
                  Disposizioni sull'organizzazione 
 
  1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero  e'  sottoposta  a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n.  300,  al  fine  di  accertarne  funzionalita'  ed
efficienza e di adeguarne  le  funzioni  ai  processi  di  attuazione
dell'articolo 117 della Costituzione. 
                               Art. 13 
 
 
                  Disposizioni finali e abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio  2009,
n. 17, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  3
giugno 2011, n. 132. 
  2. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
dopo 15 giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 11 febbraio 2014 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Letta 
 
 
    Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 
                              Carrozza 
 
 
  Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
                               D'Alia 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 2390 
 
                                                            Tabella A 
                                                        (Articolo 11) 
 
                  Dotazione organica del personale 
 
      
 
            =============================================
            |   Personale dirigenziale:   |             |
            +=============================+=============+
            |Dirigenti di prima fascia    |27*          |
            +-----------------------------+-------------+
            |Dirigenti di seconda fascia, |             |
            |amministrativi               |222**        |
            +-----------------------------+-------------+
            |Dirigenti di seconda fascia, |             |
            |tecnici                      |191          |
            +-----------------------------+-------------+
            |Totale dirigenti             |440          |
            +-----------------------------+-------------+
 
    * Compreso un posto dirigenziale di livello generale  presso  gli
uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
    ** Compresi 10 posti dirigenziali di livello non generale  presso
gli uffici di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  l'Organismo
indipendente di valutazione. 
 
 
      
 
              =========================================
              |Personale non dirigenziale:|           |
              +===========================+===========+
              |Area III                   |n. 2.490   |
              +---------------------------+-----------+
              |Area II                    |n. 3.144   |
              +---------------------------+-----------+
              |Area I                     |n. 344     |
              +---------------------------+-----------+
              |Totale Aree                |n. 5.978   |
              +---------------------------+-----------+
 
 
    Totale complessivo n. 6.418 

Un commento su “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98”

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