Nota 27 ottobre 2010, Prot. n.7736

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

– Ufficio Sesto –

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI

TRENTO

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARI

LORO SEDI

e, p.c.: AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

ROMA

ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA

BOLZANO

ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE

BOLZANO

ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA

AOSTA

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA

AOSTA

ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA

PALERMO

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO

TRENTO

Oggetto: Chiarimenti sulla validità dell’anno scolastico, ai sensi dell’articolo 14, comma 7 DPR n.122/2009.

In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico, di cui all’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E’ del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall’art. 11 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Mario G. Dutto

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