7 agosto DL Semplificazione e trasparenza amministrativa alla Camera

Il 7 agosto l’Aula della Camera, dopo aver votato la questione di fiducia con 346 voti favorevoli e 177 contrari e aver svolto la trattazione degli ordini del giorno, approva in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486-B) nel testo già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il decreto diventa “legge”

Equità, compensi pubblici, anticorruzione, semplificazioni ed efficienza con mobilità. Con si’ definitivo della Camera dei deputati il decreto “Madia” sulla Pubblica amministrazione è diventato legge. I voti a favore sono stati 303, 163 i contrari, 9 gli astenuti.

Nella giornata del 5 agosto il Senato con 160 voti favorevoli e 106 contrari aveva approvato la fiducia sul maxi-emendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge (AS 1582) di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. Il ddl, che recepiva le modificazioni già approvate dalla Camera dei Deputati (AC 2486 approvato il 31 luglio 2014) e quelle proposte dalla commissione Affari Costituzionali del Senato, è tornato ieri alla Camera in seconda lettura (AC 2486B) per l’approvazione difinitiva.

L’obiettivo del Governo, ha detto il ministro Madia intervenuta al Senato nel dibattito sul ddl, è quello di “uscire dalla rappresentazione decadente che oggi travolge la nostra amministrazione pubblica e che travolge anche il tanto di buono che c’è oggi nelle professionalità della pubblica amministrazione”. Uscire dalla cultura del certificato per reimpostare il rapporto cittadino-macchina pubblica.

Di seguito alcune delle modifiche apportate rispetto al testo varato dal Consiglio dei Ministri.

Disciplina in materia di risoluzione unilaterale del contratto

Estesa anche ai dirigenti la norma, riformulata dalla Camera, che prevede il pensionamento anticipato d’ufficio per i dipendenti delle P.A., incluse le autorità indipendenti, che abbiano raggiunto il massimo dei contributi pensionistici (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e i 62 anni di età (al di sotto della quale opererebbero riduzioni percentuali del trattamento pensionistico). Resta escluso dall’àmbito di applicazione dell’istituto il personale di magistratura e i professori universitari, metre è innalzato a 65 il limite minimo di età per i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

Mobilità obbligatoria e volontaria

I dipendenti delle PA, possono essere trasferiti in sedi della stessa Amministrazione, o di un’altra Amministrazione, collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui prestano servizio. Sono esclusi da tale obbligo i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e i soggetto tutelati dalla legge 104/1992.

Consulenze e incarichi dirigenziali a personale in quiescenza

Esteso anche agli Enti e alle Società partecipate il divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza a titolo oneroso, a qualsiasi persona in quiescenza, si tratti di lavoratore privato o pubblico, già appartenente a quella o altra amministrazione. Gli incarichi a titolo gratuito sono invece consentiti con una durata non superiore ad un anno, non prorogabile, né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione.

Turn over nella Pubblica Amministrazione

Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene autorizzata l’assunzione di 1030 unità.

Divieto di richiedere al cittadino informazioni e dati

Inserito il divieto alle PA di richiedere al cittadino informazioni e dati
già presenti entro l’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Il 6 agosto l’Aula della Camera esamina, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 sulla pubblica amministrazione

Il 5 agosto l’Aula del Senato, con 160 sì e 106 no, approva il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 sulla pubblica amministrazione, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia; il provvedimento torna all’esame della Camera.

Il 4 agosto la 1a Commissione del Senato approva i seguenti emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari:

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1000
Il Governo
Al comma 5, capoverso «11», sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: « Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.»

1.1001
Il Governo
Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.
Conseguentemente al comma 6 sopprimere le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 6-ter».

Art. 1-bis

1-bis.1000
Il Governo
Sopprimere l’articolo.

Art. 25

25.1000
Il Governo
Sopprimere i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5 quinquies.

Il 4 agosto la 7a Commissione del Senato esamina il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.

(7a Senato, 4.8.14) La relatrice PUGLISI (PD) sottolinea l’importanza del provvedimento, che reca tanto norme di settore quanto disposizioni trasversali, volte al ringiovanimento del personale della pubblica amministrazione e allo snellimento delle procedure burocratiche. Nel precisare che attualmente è in corso l’esame presso la Commissione di merito, preannuncia che una delle norme più rilevanti introdotte dalla Camera dei deputati, l’articolo 1-bis, relativo alla cosiddetta “quota 96”, è stato poc’anzi soppresso. Al riguardo fa notare che tale disposizione deriva da un emendamento approvato in prima lettura senza la “bollinatura” da parte della Ragioneria generale dello Stato e dunque risulta priva di idonea copertura finanziaria. Riferisce altresì che è stata soppressa anche la disposizione, contenuta nell’articolo 1, sulla possibilità di risolvere il contratto di lavoro dei professori universitari al termine dell’anno accademico nel quale compiono 68 anni di età.

Si sofferma indi sulle altre disposizioni di interesse, menzionando in particolare l’articolo 14, sull’abilitazione scientifica nazionale necessaria per l’accesso al ruolo di professore universitario, nonché sulla chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013, prevista dal Piano straordinario di cui alla legge di stabilità 2011. In proposito segnala che i commi 1 e 2 differiscono dal 31 maggio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di conclusione dei lavori delle commissioni per l’abilitazione della tornata 2013, avviata con decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013. Nel corso dell’esame alla Camera, prosegue la relatrice, sono stati modificati i commi 3 e 4 e introdotti i commi da 3-bis a 3-quinquies, prevedendo anzitutto l’indizione della terza procedura di abilitazione, relativa al 2014, entro il 28 febbraio 2015 (mentre il testo originale del decreto stabiliva la sospensione della tornata 2014), previa revisione del regolamento di cui all’articolo 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010 (cosiddetta “riforma Gelmini” dell’università) in base alle modifiche contestualmente introdotte nella medesima legge n. 240. A tale ultimo riferimento, puntualizza che il comma 3-bis modifica in più parti gli articoli 15 e 16 della legge n. 240, stabilendo: la riduzione da 30 a 20 del numero di professori di prima fascia che devono afferire, a regime, a ciascun settore concorsuale (lettera a); l’aumento da 4 a 6 anni della durata dell’abilitazione (lettera b), n. 1), riferendo l’aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013 (comma 3-ter, secondo periodo); il coinvolgimento del Consiglio universitario nazionale (CUN) e dell’Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella definizione di criteri e parametri per l’attribuzione dell’abilitazione(lettera b), n. 2.1) e fissando la prima verifica dell’adeguatezza degli stessi criteri dopo il primo biennio (lettera b), n. 2.3); la riduzione da 12 a 10 del numero massimo di pubblicazioni che ogni candidato può presentare (lettera b), n. 2.2); la presentazione delle domande di partecipazionesenza scadenze prefissate (c.d. modello “a sportello”), in luogo dell’indizione delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione con frequenza annuale (lettera b), n. 2.4); l’eliminazione della partecipazione alla commissione nazionale di un commissario in servizio all’estero, nonché la possibilità di sostituzione graduale dei membri della stessa commissione (lettera b), n. 2.5 e n. 2.6); fin dove possibile, la garanzia della rappresentanza proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all’interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno 10 (invece di 30) professori ordinari; l’obbligatorietà del parere pro veritatenel caso di candidati afferenti a un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione (lettera b), n. 2.7); la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell’abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa (lettera b), n. 2.8); la possibilità per i candidati all’abilitazione di presentare istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice (lettera b), n. 2.9).

Evidenzia altresì che, secondo il comma 3-ter, i candidati che non hanno conseguito l’abilitazione nelle tornate 2012 e 2013 possono ripresentare la domanda dal 1° marzo 2015 tenuto conto che la durata dell’abilitazione conseguita nelle tornate 2012 e 2013 diventa di sei anni. Precisa poi che il comma 3-quater riguarda le procedure per la chiamata diretta di professori da parte delle università, mentre il comma 3-quinquies stabilisce che, nell’ambito della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, “è considerata prioritaria” la qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all’esito dell’abilitazione scientifica nazionale. Dà conto inoltre della posticipazione al 30 giugno 2015 (rispetto al 31 marzo 2015, previsto dal testo originario del decreto) del termine (precedentemente fissato al 31 ottobre 2014) per procedere alle chiamate di professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013.

Si sofferma successivamente sull’articolo 15, concernente alcuni profili della disciplina dei corsi di formazione specialistica per i medici e le relative risorse finanziarie. Al riguardo, rileva che il comma 1 differisce dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l’emanazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di concerto con il Ministro della salute) sulla riduzione della durata dei summenzionati corsi, attualmente pari a 5 o a 6 anni, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, e sulla riorganizzazione delle classi e delle tipologie dei corsi medesimi. Sottolinea poi che il comma 1-bis ridefinisce i profili transitori per l’applicazione della nuova durata, prevedendo che quest’ultima si applichi a decorrere dall’anno accademico 2014-2015 e che gli specializzandi già in corso debbano optare tra il nuovo ordinamento didattico e quello previgente, ad esclusione dei soggetti che inizino nel suddetto anno accademico 2014-2015 l’ultimo anno di specialità, per i quali resta fermo l’ordinamento previgente.

Descrive altresì i contenuti dell’articolo 23-quinquies, in virtù del quale sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), il cui mandato non è stato più rinnovato dopo la scadenza, tanto più che sarebbe dovuto diventare operativo il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI). In proposito, segnala che la medesima norma, al comma 2, prevede che le elezioni del nuovo organo siano bandite entro il 31 dicembre 2014. Riepiloga indi le competenze del CSPI, tra cui l’espressione di pareri e proposte sugli indirizzi in materia di politiche del personale della scuola, sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema di istruzione, sugli standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale, sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio, sull’organizzazione generale dell’istruzione. Evidenzia altresì che il Consiglio è composto da 36 componenti, di cui 15 eletti dal personale delle scuole, 15 nominati dal Ministro tra esponenti di particolari settori tenendo conto anche dei candidati designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, tre rappresentativi delle minoranze linguistiche e tre nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole degli enti locali.

Preannuncia infine l’intenzione di esprimere un parere favorevole a condizione che il Governo reperisca al più presto le risorse per sanare la situazione pensionistica dei docenti scolastici in base ai requisiti previgenti rispetto alla “riforma Fornero”, in quanto è stato di fatto leso un diritto a loro danno. Comunica altresì di voler inserire due osservazioni riguardanti, la prima, l’esigenza di sbloccare il turn over nelle università e negli enti di ricerca e la seconda la possibilità di trattenere in servizio i dirigenti scolastici che avevano richiesto il collocamento a riposo nelle Regioni in cui siano esaurite le graduatorie, fino al loro rinnovo.

Il 4 agosto l’Aula del Senato approva il parere favorevole espresso dalla 1a Commissione Affari costituzionali sul decreto-legge n. 90 in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente

L’1 agosto la 1a Commissione del Senato approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali per il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.

Il 31 luglio l’Aula della Camera approva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato

Il 30 luglio l’Aula della Camera, con 346 voti favorevoli, 176 contrari e 10 astenuti, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari nel testo approvato dalla 5a Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Il 29 luglio la 5a Commissione della Camera approva il seguente parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2486-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, e gli emendamenti ad esso riferiti 1.500, 1.501, 3.500, 6.500, 7.500, 9.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, relative al trattenimento in servizio di magistrati, come modificate dalla Commissione di merito, non alterano la quantificazione degli oneri prevista dal testo originario del decreto-legge;
il trattenimento in servizio del personale della scuola di cui all’articolo 1, comma 3-bis, introdotto dalla Commissione di merito, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
l’estensione – prevista dall’articolo 1, comma 5 – dell’istituto della risoluzione unilaterale anche ai professori e ricercatori universitari, deve essere riformulata con riferimento ai soli professori universitari previa decisione del Senato accademico e previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell’INPS;
il comma 2 dell’articolo 1-ter, recante il rifinanziamento dell’accesso alla pensione anticipata per i giornalisti, deve essere riformulato in termini conformi all’originaria formulazione della proposta emendativa con riferimento alla quale è stata predisposta la relazione tecnica e sono stati, conseguentemente, quantificati i relativi oneri;
le disposizioni di cui all’articolo 2, relative alle modalità di emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri, come modificate dalla Commissione di merito, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
l’estensione ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del criterio della spesa per il personale cessato, al fine delle immissioni in ruolo di cui all’articolo 3, comma 1, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
il comma 3-bis dell’articolo 3, introdotto dalla Commissione di merito, consente alle università di procedere alla stabilizzazione di particolari categorie del proprio personale, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti alle assunzioni, determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ancorché tale stabilizzazione sia disposta a valere sulle risorse di bilancio delle medesime università;
appare necessario precisare all’articolo 3, comma 3-ter che le assunzioni nel comparto sicurezza avverranno nell’ambito delle autorizzazioni concesse dalla normativa vigente;
le disposizioni di cui all’articolo 3, in materia di semplificazione e flessibilità del turn over, devono essere riformulate, limitatamente ai commi 6-bis e 9, lettera b), al fine di evitare l’insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le restanti disposizioni di cui al suddetto articolo 3, invece, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario;
all’articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, in materia di riqualificazione dei dipendenti trasferiti da un’amministrazione all’altra, appare necessario estendere la clausola di neutralità finanziaria, che il testo limita alla sola Scuola nazionale dell’amministrazione, a tutte le amministrazioni pubbliche;
gli oneri derivanti dall’articolo 4, commi 1-bis e 1-ter, in materia di personale scolastico collocato fuori ruolo, possono essere coperti a valere sui risparmi di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013;
le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1-quater, in materia di mobilità volontaria di personale militare presso l’ENAV, devono essere riformulate al fine di evitare l’insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo tra l’altro la predisposizione di una apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale militare e quello civile;
le modifiche apportate dalla Commissione di merito all’articolo 5, in materia di ricollocamento di personale nella qualifica originaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1-ter, in quanto volte a consentire il mantenimento in bilancio delle somme del citato fondo, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all’indebitamento netto;
le disposizioni di cui all’articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, in quanto volte a consentire che le risorse non utilizzate per l’acquisto di beni possano essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all’indebitamento netto;
le modifiche apportate dalla Commissione di merito all’articolo 14, in materia di procedure per l’abilitazione scientifica nazionale, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
le modifiche apportate dalla Commissione di merito all’articolo 17, relative alla creazione di un sistema informatico di acquisizione dei dati relativi agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, in materia di magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e nonché Venezia, come modificate dalla Commissione di merito, devono essere riformulate indicando esplicitamente che si provvederà al trasferimento delle risorse finanziare e non solo di quelle umane e strumentali, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni trasferite;
le modifiche apportate dalla Commissione di merito all’articolo 21, recante disposizioni relative alla Scuola nazionale dell’amministrazione, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui all’articolo 21-bis, in materia di riorganizzazione del Ministero dell’interno, devono essere riformulate al fine di tenere conto anche delle riduzioni del 10 per cento della spesa sostenuta per il personale non dirigenziale;
gli articoli 23-bis e 23-ter, introdotti dalla Commissione di merito, in materia di acquisizione di beni e servizi da parte dei comuni, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui all’articolo 23-quater, in materia di città metropolitane e province, devono essere riformulate al fine di tenere conto che lo slittamento al mese di novembre del termine per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato del contributo a carico delle province e delle città metropolitane di cui all’articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 non garantirebbe la copertura finanziaria prevista dal suddetto decreto-legge;
le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 3-bis, introdotte dalla Commissione di merito, relative al piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, devono essere riformulate eliminando il riferimento al limite temporale entro il quale deve essere predisposto il suddetto piano;
le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 5-quinquies, devono essere riformulate prevedendo una autorizzazione di spesa formulata nei termini di un limite massimo pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2014, utilizzando per la relativa copertura il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all’articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 2012;
le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, concernenti l’obbligo di copertura assicurativa, devono essere riformulate prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria;
le disposizioni di cui all’articolo 34, come modificate dalla Commissione di merito, recanti disposizioni in materia di contabilità speciale per EXPO 2015, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
l’articolo 37, come modificato dalla Commissione di merito, recante disposizioni in materia di trasmissione all’ANAC delle varianti in corso d’opera, non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, in materia di obbligo di firma digitale per gli atti giudiziari, devono essere riformulate prevedendo un’espressa clausola di neutralità finanziaria;
le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono assunzioni a tempo determinato dei lavoratori che abbiano completato il tirocinio, devono essere riformulate al fine di evitare l’insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui all’articolo 50-bis, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono l’attribuzione di borse di studio agli stagisti del Ministero della giustizia, devono essere riformulate in modo da indicare esplicitamente le risorse delle quali è previsto l’utilizzo;
le disposizioni di cui all’articolo 51, come modificate dalla Commissione di merito, recanti modifiche all’orario di apertura al pubblico delle cancellerie, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
appare necessario riformulare la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 53, comma 2, coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti “dalla presente legge” con quelle che dispongono l’attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall’attuazione del solo Capo II;
ritenuto che:
la clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 6-quater, consentirà comunque di provvedere agli oneri previsti dal comma 6-ter per effetto della disapplicazione delle penalizzazioni previste per le pensioni anticipate liquidate prima del compimento dei 62 anni di età;
le disposizioni introdotte dall’articolo 1-bis, in materia di ricambio generazionale nel comparto della scuola, sono idonee ad assicurare l’effettivo rispetto dei limiti finanziari ivi previsti, giacché i destinatari del beneficio saranno esclusivamente coloro che, risultando in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stesse, manifesteranno l’interesse ad avvalersi dell’accesso anticipato al pensionamento, tenuto conto dell’ordine di priorità tra i singoli richiedenti definito dall’INPS in funzione del criterio fondato sul calcolo della somma dell’età anagrafica e dell’età contributiva vantate dai richiedenti stessi alla data del 31 dicembre 2012;
l’effettiva copertura finanziaria degli oneri derivanti dal citato articolo 1-bis è assicurata non solo dall’incremento degli obiettivi della spending review, ma anche dal corrispondente incremento degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, che non potranno essere utilizzati fino a quando i predetti obiettivi non saranno effettivamente realizzati;
il comma 3 del predetto articolo 1-bis debba essere riformulato in modo da chiarire che il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l’erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
appare necessario prevedere una apposita copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall’articolo 1-bis, comma 4, determinati, in via prudenziale, in 600.000 euro annui a decorrere dal 2014;
l’articolo 12 comma 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito, deve essere riformulato specificando che il Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL delle coperture assicurative possa essere utilizzato, per una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, anche dalle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano la propria attività nei territori montani;
rilevata la necessità di riformulare la disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, prevedendo che il Fondo per il miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi del precedente capoverso 2.3, considerata la particolare natura degli oneri a cui esso è destinato a far fronte, possa essere rideterminato, a decorrere dal 2015, dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009;
rilevato che le disposizioni di cui all’articolo 16, in materia di compensi nelle società controllate, devono essere, limitatamente al comma 1, lettera a), capoverso 4, riformulate al fine di evitare l’insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione:
sia approvato l’emendamento 1.501 della Commissione, riformulato nei seguenti termini: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell’INPS, ai professori universitari, con decisione del Senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell’anno accademico nel quale l’interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all’assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all’attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
all’articolo 1-bis sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l’erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.;

Conseguentemente al medesimo articolo:
al comma 5, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi 1, 2 e 3;
dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 7. Per l’attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
all’articolo 1-ter, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981 n. 416, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.;
all’articolo 3 comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.;
all’articolo 3, sopprimere il comma 3-bis;
all’articolo 3, comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell’ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.;
all’articolo 3, comma 6-bis, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56. con le seguenti: alle medesime finalità e condizioni, fino all’insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.;
all’articolo 3, comma 9, lettera b), sostituire le parole: trasferiti da altri soggetti pubblici o privati con le seguenti: aggiuntivi;
all’articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: , la quale fino alla fine del comma, con le seguenti: All’attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
all’articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato;
all’articolo 4, comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: età anagrafica aggiungere le seguenti: , nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio. L’inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal CCNL relativo al personale civile dell’ENAV spa e quelli del personale appartenente al corpo militare.;
all’articolo 12, sostituire il comma 1-bis, con il seguente: 1-bis. Una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 del Fondo di cui al comma 1 è destinata anche a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.;
all’articolo 12, sopprimere il comma 1-ter;
all’articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, sopprimere l’ultimo periodo;
all’articolo 16, comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, con le seguenti: o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo.;
all’articolo 18, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: risorse umane aggiungere le seguenti:, finanziarie;
all’articolo 21-bis, comma 1, modificare le parole: lettera a) con le seguenti lettere a) e b);
all’articolo 23-quater, sostituire le parole da: la parola fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “10 ottobre”;
all’articolo 24, comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: entro diciotto mesi;
all’articolo 25, sostituire il comma 5-quinquies con il seguente: 5-quinquies. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, e 5-quater è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.;
all’articolo 27, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
all’articolo 38, comma 1-bis, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
all’articolo 50, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero, nonché i criteri per l’individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell’ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.;
all’articolo 50-bis, comma 1, sostituire il capoverso 8-ter, con il seguente: 8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l’ammontare delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis sulla base delle risorse disponibili di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, i requisiti per l’attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.;
all’articolo 53, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: di cui al presente capo;

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.».

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Università, Giannini: su pensionamento prof trovata soluzione soddisfacente

(MIUR, 29 luglio 2014) “La soluzione a cui si è arrivati sull’età di pensionamento dei docenti universitari nell’ambito del decreto PA è soddisfacente:  viene incontro alle specificità del settore, tutela la continuità della didattica e apre all’assunzione di nuove leve e alla stabilizzazione dei ricercatori”. Così il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, sui lavori in aula alla Camera dei deputati.
“Il decreto – spiega Giannini – interviene nel momento in cui gli atenei sono alle prese con la formulazione della loro offerta formativa. Abbiamo fatto presente che prevedere il pensionamento a partire dai 65 anni dei docenti avrebbe creato difficoltà alla didattica vista l’età media elevata del corpo docenti accademico. L’innalzamento a 68 anni tutela la continuità dei corsi di studio e, dunque, l’interesse degli studenti universitari. Abbiamo inoltre previsto – chiude il Ministro – che le risorse che si liberano al momento del pensionamento dei professori siano vincolate all’assunzione di nuovi docenti e di giovani ricercatori in vista della stabilizzazione”.

L’Aula della Camera esamina il 28 e 29 luglio il disegno di legge (C. 2486) di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (vd. Riforma della Pubblica Amministrazione).

Il 25 luglio la Commissione Affari costituzionali della Camera licenzia il testo del disegno di legge (C. 2486) di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, dando mandato al relatore per riferirne in aula.

Tra gli emendamenti approvati:

  • sblocco dei 4 mila pensionamenti nella scuola di ‘quota 96’ (61 anni di età e 35 di contributi o 60 anni di età e 36 di contributi);
  • pensionamenti d’ufficio nelle pubbliche amministrazioni non prima dei 62 anni.

Scuola, Giannini: bene approvazione emendamento su Quota 96

(MIUR, 26 luglio 2014) “L’approvazione alla Camera dei deputati di un emendamento al decreto PA che sblocca la vicenda degli insegnanti della cosiddetta Quota 96 è un’ottima notizia. Ora siamo ad un passo dalla fine di quello che per centinaia di insegnanti italiani era diventato un incubo. La proficua collaborazione fra Governo e maggioranza parlamentare ha giocato in questa partita un ruolo fondamentale”. È quanto dichiara il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini. “Lo sblocco di questi pensionamenti – spiega Giannini – apre poi a nuove possibili assunzioni per altrettanti precari che da tempo attendono una soluzione per la loro stabilizzazione”.