Legge 29 luglio 2014, n. 106

Legge 29 luglio 2014, n. 106
(GU Serie Generale n.175 del 30-7-2014)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00121)

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 31 maggio 2014,  n.  83,  recante  disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio  culturale,  lo  sviluppo  della
cultura e il rilancio del turismo, e'  convertito  in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
    Data a Sesto, addi' 29 luglio 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Franceschini, Ministro dei  beni  e
                                  delle  attivita'  culturali  e  del
                                  turismo 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Avvertenza: 
 
              Il  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.83   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          125 del 31 maggio 2014. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 32. 
 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Testo del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 125 del 31  maggio  2014),  coordinato  con  la
legge di conversione  29  luglio  2014,  n.  106  (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per
la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della  cultura  e  il
rilancio del turismo.". (14A06063) 

(GU n.175 del 30-7-2014)

 

 Vigente al: 30-7-2014

 

Titolo I

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E
PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

 
Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
             Art-Bonus - Credito di imposta per favorire 
           le erogazioni liberali a sostegno della cultura 
 
  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre  periodi
d'imposta successivi a quello in  corso  al  31  dicembre  2013,  per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali
pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi  della  cultura
di appartenenza pubblica e per la realizzazione di  nuove  strutture,
il restauro e il potenziamento di quelle esistenti  delle  fondazioni
lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza  scopo
di lucro, svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, non  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f)  e  g),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un  credito  d'imposta,
nella misura del: 
    a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in  ciascuno
dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2013; 
    b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  2.  Il  credito  d'imposta  spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'
riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nei
limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti  titolari
di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.  ((
Il credito d'imposta spettante ai  sensi  del  comma  1  e'  altresi'
riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate  per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali
pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o  affidatari  dei
beni oggetto di tali interventi )). Il credito d'imposta e' ripartito
in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di
cui (( agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, )) del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214. 
  3. Ferma restando la ripartizione in  tre  quote  annuali  di  pari
importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il  credito  di
imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi  dell'art.  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni, e non rileva ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  4. Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui  all'art.  1,  comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge  23  dicembre
2000, n. 388. 
  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma
1, (( ivi inclusi i  soggetti  concessionari  o  affidatari  di  beni
culturali pubblici  destinatari  di  erogazioni  liberali  in  denaro
effettuate  per  la  realizzazione  di  interventi  di  manutenzione,
protezione e restauro dei beni stessi, )) comunicano  mensilmente  al
Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
l'ammontare  delle  erogazioni  liberali   ricevute   nel   mese   di
riferimento; provvedono altresi' a  dare  pubblica  comunicazione  di
tale ammontare, nonche'  della  destinazione  e  dell'utilizzo  delle
erogazioni stesse, (( tramite  il  proprio  sito  web  istituzionale,
nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile,  e  in
un apposito portale,  gestito  dal  medesimo  Ministero,  in  cui  ai
soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono  associati  tutte
le informazioni relative allo stato di conservazione  del  bene,  gli
interventi di ristrutturazione o  riqualificazione  eventualmente  in
atto,  i  fondi  pubblici  assegnati  per  l'anno  in  corso,  l'ente
responsabile  del  bene,  nonche'  le  informazioni   relative   alla
fruizione )). Sono fatte salve le disposizioni del Codice in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. (( Il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo provvede all'attuazione  del  presente  comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato )). 
  6. L'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' abrogato. Con il
regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  dei  beni  e   delle
attivita' culturali e del turismo, di cui all'art. 14, comma  3,  del
presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in
attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  apposite  strutture
dedicate a favorire le elargizioni liberali (( da parte  dei  privati
)) e la raccolta di fondi tra il pubblico,  ((  anche  attraverso  il
portale di cui al comma 5. )) 
  7. (( Ai maggiori oneri derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta di cui al presente articolo, valutati  in  2,7  milioni  di
euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro  per  l'anno  2016,  in
18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede  ai
sensi dell'art. 17 )). 
                               Art. 2 
 
Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri
  interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei 
  1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande  Progetto
Pompei, approvato dalla  Commissione  europea  con  la  Decisione  n.
C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine  di  accelerare
l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni,  ((
fatti salvi gli effetti del protocollo di legalita' stipulato con  la
competente prefettura - ufficio territoriale del Governo: 
    a) nell'esercizio dei propri poteri,  il  Direttore  generale  di
progetto assicura che  siano  in  ogni  caso  osservate  le  seguenti
disposizioni in materia  di  affidamento  dei  contratti  relativi  a
lavori, servizi e forniture: 
      1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione  relativo  ai
lavori, ai servizi  e  alle  forniture  che  la  stazione  appaltante
intende affidare; 
      2)  redazione,  entro   trenta   giorni   dalla   pubblicazione
dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute
dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che  abbiano
i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco  formato  sulla
base del criterio della data di ricezione  delle  domande  presentate
dalle imprese aventi titolo; 
      3) formulazione, da  parte  della  stazione  appaltante,  degli
inviti a  presentare  offerte  di  assegnazione  dei  contratti  alle
imprese  iscritte  nell'elenco  di  cui  al  numero  2),  sulla  base
dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo; 
      4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi
e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio
del massimo ribasso, in via facoltativa,  del  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa o della media; 
      5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa  che
non  abbia  risposto  all'invito  rivolto  a  presentare  offerte  di
assegnazione dei contratti; 
      6)  possibilita'  di  rivolgere  a  ciascuna   impresa   inviti
successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre
imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2); )) 
    b) la soglia per il  ricorso  alla  procedura  negoziata  di  cui
all'art. 204 del Codice dei contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
elevata (( a 1,5 milioni di euro; al fine di  assicurare  la  massima
trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco
e  il  dettaglio  delle   offerte   e   l'esito   della   gara   dopo
l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali  della
relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei; )) 
    c) in deroga alla disposizione dell'art. 48, comma 2, del  Codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
il  Direttore  generale  di   progetto   procede   all'aggiudicazione
dell'appalto  anche  ove  l'aggiudicatario  non  abbia  provveduto  a
fornire, nei termini di legge, la prova del  possesso  dei  requisiti
dichiarati o a confermare le  sue  dichiarazioni;  nel  caso  in  cui
l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine, ((  non
superiore a quindici giorni, )) a tal fine assegnatogli dal Direttore
generale di progetto il contratto di appalto e' risolto  di  diritto,
l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'art.  48,  comma  1,
del Codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo  n.
163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto  all'impresa  seconda
classificata; 
    ((  c-bis)  la  misura  della  garanzia  a  corredo  dell'offerta
prevista dall'art. 75 del Codice dei contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,  e'
aumentata dal 2 per cento al 5 per cento; )) 
    d) e' sempre consentita l'esecuzione di urgenza di  cui  all'art.
11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, anche durante  il  termine  dilatorio  e
quello di sospensione obbligatoria del termine  per  la  stipulazione
del contratto di cui ai commi 10  e  10-ter  del  medesimo  articolo,
atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione  dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse  pubblico  che
e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita  di  finanziamenti
comunitari; in deroga alle disposizioni dell'art. 153 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la  consegna  dei
lavori avviene immediatamente  dopo  la  stipula  del  contratto  con
l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge; 
    e) il Direttore generale di progetto puo' revocare  in  qualunque
momento il responsabile unico del procedimento al fine  di  garantire
l'accelerazione degli interventi e di superare difficolta'  operative
che siano insorte nel corso della realizzazione  degli  stessi;  puo'
altresi'  attribuire  le   funzioni   di   responsabile   unico   del
procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di  cui  al
comma 5; 
    (( f) (soppressa); 
    g) (soppressa); )) 
    h) in deroga all'art. 112 del Codice dei  contratti  pubblici  di
cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  nonche'  alle
disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207  del  2010,  la  verifica  dei
progetti  e'  sostituita  da  un'attestazione  di  rispondenza  degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 93, commi 1  e  2,
del predetto Codice, ove richiesti, e  della  loro  conformita'  alla
normativa vigente, (( rilasciata dal Direttore generale di  progetto.
)) 
  2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale
di progetto (( e presso l'Unita' «Grande Pompei» ))  nell'ambito  del
contingente di cui all'art. 1, (( commi 2 e 5, )) del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2013, n. 112, non e' (( assoggettato )) al nulla  osta  o  ad
altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza. 
  3. Al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
sono apportate le  seguenti  modificazioni:a)  il  terzo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al  comma  2  e'  prevista  l'istituzione  di  un
Comitato di gestione con il compito  di  approvare,  ai  sensi  degli
articoli 14  e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni, entro 12 mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  la  proposta
presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6,  di
un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese  nel  piano
di gestione di cui al comma 4.»; 
    b) al quarto periodo, le parole: «svolge  anche  le  funzioni  di
"Conferenza di servizi permanente", ed», sono soppresse; 
    c) il quinto  e  sesto  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:
«L'approvazione del piano da parte del Comitato di  gestione  produce
(( gli effetti previsti dall'art.  34  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  dagli  articoli  14  e
seguenti )) della legge 7 agosto 1990, n. 241, (( e dall'art.  2,  ))
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e  sostituisce  ogni
altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta,  autorizzazione  o
atto di assenso comunque denominato necessario per  la  realizzazione
degli interventi approvati.». 
  (( 3-bis. Al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 8  agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, le parole: «L'Unita', su  proposta  del  direttore  generale  di
progetto,  approva  un  piano  strategico»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «L'Unita',  sulla  base  delle  indicazioni  fornite   dal
direttore generale di progetto, redige un piano strategico». )) 
  4. Resta fermo il disposto dell'art. 2, comma 7, del  decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
maggio 2011, n. 75. 
  5.  Per  accelerare  la  progettazione  degli  interventi  previsti
nell'ambito del Grande Progetto Pompei,  al  fine  di  rispettare  la
scadenza del programma, (( e' costituita,  presso  la  Soprintendenza
Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano  e  Stabia,  una
segreteria tecnica di progettazione composta da ))  non  piu'  di  20
unita' di personale, alle quali possono essere conferiti,  in  deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione  vigente,  incarichi
di collaborazione,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12  mesi,
(( entro il limite di spesa )) di 900.000 euro, (( di cui 400.000 per
l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015, )) per la partecipazione  alle
attivita' progettuali  e  di  supporto  al  Grande  Progetto  Pompei,
secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore  generale  di
progetto  d'intesa  con  il  Soprintendente  Speciale  per   i   Beni
archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. 
  ((  5-bis.  Al  fine  di  contemperare  l'esigenza  di  snellire  i
procedimenti   amministrativi   e   la   necessita'   di    garantire
l'effettivita' e l'efficacia  dei  controlli,  anche  preventivi,  il
Direttore generale  di  progetto,  in  considerazione  del  rilevante
impatto  del  Grande  Progetto  Pompei  e  coerentemente  con  quanto
stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190,  adotta  un  piano  di
gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua  un
responsabile  di  comprovata  esperienza  e  professionalita',  anche
scelto tra i membri della segreteria  tecnica  di  cui  al  comma  5,
deputato  all'attuazione  e  alla  vigilanza  sul   funzionamento   e
sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. )) 
  6. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  5,  nel
limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte  con  le
risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per  i
Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno  2015,  ((
nel limite )) di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'art. 17. 
                               Art. 3 
 
 
          Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione 
                del complesso della Reggia di Caserta 
 
  1. Entro  il  31  dicembre  2014  e'  predisposto  il  Progetto  di
riassegnazione degli spazi  dell'intero  complesso  della  Reggia  di
Caserta,  comprendente  la  Reggia,  il  Parco  reale,  il   Giardino
«all'inglese», l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto  Carolino,  con
l'obiettivo di restituirlo ((  alla  sua  esclusiva  destinazione  ))
culturale, educativa e museale. A tal fine,  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  nominato,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  un
commissario straordinario. Il commissario e' nominato tra esperti  di
comprovata   competenza   provenienti   dai   ruoli   del   personale
dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in  carica  fino
al 31 dicembre 2014. 
  2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per
il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il  polo
museale della citta' di Napoli e della  Reggia  di  Caserta  e  delle
altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito,  il
commissario di  cui  al  comma  1,  consegnatario  unico  dell'intero
complesso, svolge i seguenti compiti: 
    a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e  privati  che
operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo  scopo  di
verificare  la  compatibilita'  delle   attivita'   svolte   con   la
destinazione culturale, educativa e museale del sito; 
    b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di
tutte le attivita' in essere negli spazi del complesso  della  Reggia
al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1; 
    c)  gestisce  gli  spazi  comuni  del  complesso  della   Reggia,
monitorandone l'uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a); 
    d)  predispone  entro  il  31  dicembre  2014,  d'intesa  con  la
Soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale  della  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero
della difesa, il Progetto di riassegnazione e di  restituzione  degli
spazi del complesso della Reggia (( alla loro esclusiva  destinazione
)) culturale, educativa e museale, (( stabilendo  un  crono-programma
relativo alla delocalizzazione graduale delle attivita' svolte  negli
spazi del complesso e definendo la  destinazione  d'uso  degli  spazi
medesimi. )) A tal fine si avvale anche dei giovani  tirocinanti  del
progetto «Mille giovani per la cultura» ((  di  cui  all'art.  2,  ))
comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99.  Il  Progetto  e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo. 
  3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
al comma 1 e' definito il compenso del commissario, nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n.  214,  e  successive  modificazioni,  e  ne   sono   ulteriormente
specificati i compiti nell'ambito di  quelli  indicati  al  comma  2.
All'onere derivante dal presente comma si provvede, (( nel limite  ))
di 50.000 euro (( per l'anno 2014, )) ai sensi dell'art. 17. 
                               Art. 4 
 
 
                 Disposizioni urgenti per la tutela 
                    del decoro dei siti culturali 
 
  1. Il comma 1-bis dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
aggiunto dall'art. 4-bis del decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione  7  ottobre
2013, n. 112, e' rinominato a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto «1-ter». Al fine  di  rafforzare  le  misure  di
tutela del decoro (( dei complessi monumentali e degli altri immobili
del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente
rilevanti )) e anche in relazione al comma 5 dell'art. 70 del decreto
legislativo 26 marzo 2010,  n.  59,  di  attuazione  della  direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  dicembre
2006  relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno,  al  comma  1-ter
dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  come  rinominato  dal
presente articolo, (( al primo periodo, le  parole:  «di  contrastare
l'esercizio,  nelle  aree   pubbliche   aventi   particolare   valore
archeologico,  storico,  artistico  e  paesaggistico,  di   attivita'
commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio,  nonche'
di qualsiasi altra attivita'  non  compatibile  con  le  esigenze  di
tutela del patrimonio culturale,  con  particolare  riferimento  alla
necessita'» sono soppresse e le parole: «le Direzioni regionali per i
beni culturali e paesaggistici e le sopraintendenze, sentiti gli enti
locali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i   competenti   uffici
territoriali  del  Ministero,  d'intesa  con  i  Comuni»,  ))  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti
uffici territoriali del  Ministero  e  i  Comuni  avviano,  d'intesa,
procedimenti di riesame, ai sensi dell'art. 21-quinquies della  legge
7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e  delle  concessioni  di
suolo pubblico, (( anche a  rotazione,  ))  che  risultino  non  piu'
compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga
a eventuali disposizioni regionali  adottate  in  base  all'art.  28,
commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  e
successive  modificazioni,  nonche'  in  deroga  ai  criteri  per  il
rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per  l'esercizio
del commercio su  aree  pubbliche  e  alle  disposizioni  transitorie
stabilite nell'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  prevista
dall'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59,
recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel  mercato
interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti  possibile  il
trasferimento  dell'attivita'   commerciale   in   una   collocazione
alternativa  ((  potenzialmente  equivalente,  ))  al   titolare   e'
corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo  di
cui (( all'art. 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della  legge  7
agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi  annui
dichiarati negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile del  50
per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello  stesso
periodo per adeguarsi alle  nuove  prescrizioni  in  materia  emanate
dagli enti locali. )) 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non (( devono derivare  ))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 5 
 
 
          Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 
        e funzionamento delle fondazioni lirico - sinfoniche 
 
  1. (( Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del  settore
e di pervenire al risanamento delle  gestioni  e  al  rilancio  delle
attivita' delle fondazioni lirico - sinfoniche, ))  all'art.  11  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera g), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Nelle  more  della   definizione   del   procedimento   di
contrattazione  collettiva  nel  settore  lirico-sinfonico   di   cui
all'art. 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno  2010,  n.  100,  le  fondazioni
lirico-sinfoniche che hanno presentato il  piano  di  risanamento  ai
sensi del presente articolo  possono  negoziare  ed  applicare  nuovi
contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti  dal  piano,  purche'  tali   nuovi   contratti   prevedano
l'assorbimento senza  ulteriori  costi  per  la  fondazione  di  ogni
eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo
del Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  (C.C.N.L.)  e  ferma
restando l'applicazione del  procedimento  di  cui  al  comma  19  in
materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi  in  caso
di non conformita' dei contratti aziendali con il contratto nazionale
di lavoro;»; 
    b) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  «13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante  in   eccedenza
all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui  al
comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando  il
divieto di procedere a nuove assunzioni  a  tempo  indeterminato,  e'
estesa  l'applicazione  dell'art.  2,  comma  11,  lettera  a),   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese  le  disposizioni  in
materia di liquidazione del trattamento  di  fine  rapporto  comunque
denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a  tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che
risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo  indeterminato,  tramite
procedure di mobilita' avviate dalla fondazione, dalla societa'  Ales
S.p.A., in base alle proprie esigenze  produttive  nei  limiti  della
sostenibilita' finanziaria consentita dal proprio  bilancio  e  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  previa  prova
d'idoneita' finalizzata all'individuazione  dell'inquadramento  nelle
posizioni disponibili, applicando al personale assunto la  disciplina
anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»; 
    c) al  comma  15,  alinea,  le  parole:  «30  giugno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; 
    d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996,  n.
367.»; 
    e) il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
  «16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano  con  decorrenza
dal 1º gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque essere anticipata in
caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle
nuove  disposizioni   statutarie   si   rinnovano   gli   organi   di
amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei  conti.  Il
mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di  cui
al presente articolo determina comunque l'applicazione  dell'art.  21
del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»; 
    f) (( al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, intendendosi  per  trattamento  fondamentale  dei
dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo  retributivo,
gli  aumenti  periodici  di  anzianita',  gli  aumenti  di  merito  e
l'indennita' di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni  caso
essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello  stipendio
di base»; )) 
    (( f-bis) il comma 19-bis e' abrogato; )) 
    g) dopo il comma 21, e' inserito il seguente: 
  «21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza, sono altresi' determinati, con decreto del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  non  avente  natura
regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  entro  il  31  luglio  2014,  i  criteri  per  la
individuazione delle fondazioni  lirico-sinfoniche  che,  presentando
evidenti peculiarita'  per  la  specificita'  della  storia  e  della
cultura operistica e sinfonica  italiana,  per  la  loro  funzione  e
rilevanza  internazionale,  per  le  capacita'  produttive,   per   i
rilevanti ricavi propri, nonche' per il significativo e  continuativo
apporto  finanziario  di  soggetti  privati,  si  dotano   di   forme
organizzative speciali. Le fondazioni dotate di  forme  organizzative
speciali, non  rientranti  nella  fattispecie  di  cui  al  comma  1,
percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a  valere
sul (( Fondo unico per lo spettacolo, )) di cui alla legge 30  aprile
1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e
contrattano   con   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola  all'unico
livello aziendale tutte le materie che sono  regolate  dal  Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli  accordi
integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorita'  vigilanti
della compatibilita' economico-finanziaria degli istituti previsti  e
degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate  con  decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  da
adottarsi entro il 31 ottobre  2014,  aggiornabile  triennalmente,  e
adeguano i propri statuti, nei termini del comma  16,  in  deroga  al
comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.». 
  (( 1-bis. Le Agenzie fiscali  possono  ricorrere  alla  transazione
fiscale di cui all'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, e successive modificazioni, anche nei confronti delle fondazioni
lirico-sinfoniche che  abbiano  presentato  i  piani  di  risanamento
definitivi ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112, e successive modificazioni, corredati di tutti gli atti indicati
al comma 2 del citato art. 11 e,  in  particolare,  del  referto  del
collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto  di  quanto  previsto
dal comma 1, lettere a), g) e g-bis), del medesimo art. 11, ove  tale
transazione  risulti  necessaria  ai  fini  della  realizzazione  dei
predetti piani di risanamento. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  2. Al fine di valorizzare  e  sostenere  le  attivita'  operistiche
nella capitale d'Italia, la «Fondazione Teatro  dell'Opera  di  Roma»
assume il nome di Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale». 
  3.    Le    amministrazioni    straordinarie    delle    fondazioni
lirico-sinfoniche di cui  all'art.  21  del  decreto  legislativo  29
giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  prorogate
sino  alla  nomina  dei  nuovi  organi  ordinari  a   seguito   della
approvazione del  nuovo  statuto  con  le  modalita'  e  nei  termini
previsti nell'art. 11 del decreto-legge n. 91 del  2013,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, cosi' come modificato
dal comma 1 del presente articolo, e comunque previa  verifica  della
sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato art. 11, comma
21-bis,  come  introdotto  dal  comma  1,  lettera  g)  del  presente
articolo. 
  4. Il trattamento economico, ove  previsto,  dei  componenti  degli
organi  di  amministrazione,  direzione  e  controllo,  nonche'   dei
dipendenti,   consulenti    e    collaboratori    delle    fondazioni
lirico-sinfoniche non puo' superare  il  limite  massimo  retributivo
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite e'  riferito  al
trattamento  economico  onnicomprensivo,  incluso  ogni   trattamento
accessorio riconosciuto.  I  contratti  in  essere  sono  adeguati  a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Sono abrogati: 
    a) l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100; 
    b) il comma 327 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  6. Il  fondo  di  rotazione  di  cui  all'art.  11,  comma  6,  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' incrementato, per l'anno 2014,
di 50 milioni  di  euro.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  utilizzando  la
dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita'
alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli  finanziari  e  sanitari».  Al
fine dell'erogazione delle  risorse  di  cui  al  presente  comma  si
applicano le  disposizioni  di  cui  al  comma  7  dell'art.  11  del
decreto-legge n. 91 del 2013. 
  (( 6-bis. E'  istituito  presso  il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo un tavolo tecnico tra le fondazioni
lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la societa' Cassa depositi e
prestiti  Spa,  finalizzato  all'individuazione  di  misure  utili  a
garantire la sostenibilita'  del  debito  gravante  sulle  fondazioni
medesime e il contenimento degli  oneri  finanziari.  Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. )) 
  7. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione  del  comma
6, (( non devono )) derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
                               Art. 6 
 
(( Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e
  audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di  investimenti  esteri
  in Italia e il miglioramento della qualita' dell'offerta )) 
  1. All'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
successive modificazioni, le parole: «euro 5.000.000» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci milioni di euro» e le parole: «opera  filmica»
sono sostituite dalle seguenti: «impresa di produzione esecutiva  per
ciascun periodo d'imposta». 
  (( 1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 possono  essere
utilizzate entro il 31 dicembre 2015. )) 
  2. All'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate
le seguenti modifiche: 
    (( a) al comma 3, le parole: «110 milioni di euro a decorrere dal
2014» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro per l'anno
2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»; )) 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le disposizioni applicative dei commi 1  e  2,  nonche'  quelle
finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo  di  spesa  di
cui al  comma  3  anche  con  riferimento  ai  limiti  da  assegnare,
rispettivamente, ai benefici di  cui  al  comma  1,  con  particolare
riguardo a quello previsto dall'art. 1, comma 335, della citata legge
n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono  dettate  con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30
giugno 2014.». 
  ((  2-bis.  Per  favorire  l'offerta  cinematografica  di  qualita'
artistico-culturale,  alle  imprese  di   esercizio   cinematografico
iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della  piccola  o  media
impresa  ai   sensi   della   normativa   dell'Unione   europea,   e'
riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un  credito  d'imposta  nella
misura del 30 per cento dei costi sostenuti  per  il  ripristino,  il
restauro  e  l'adeguamento  strutturale  e  tecnologico  delle   sale
cinematografiche.  L'intervento  e'  riservato  alle  sale  esistenti
almeno dal 1° gennaio 1980, secondo  le  disposizioni  contenute  nel
decreto  previsto  nel  comma  2-quater;  il  credito  d'imposta   e'
riconosciuto fino ad un massimo  di  100.000  euro  e  comunque  fino
all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed  e'
ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
  2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni. Il credito  d'imposta  e'  utilizzabile  in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello  F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  lo  scarto  dell'operazione   di
versamento, secondo modalita' e termini  definiti  con  provvedimento
del  Direttore  della  medesima  Agenzia,  ovvero  e'  cedibile   dal
beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di  cui  agli  articoli
1260 e seguenti del codice civile  e  previa  adeguata  dimostrazione
dell'effettivita' del diritto al  credito  medesimo,  a  intermediari
bancari,  finanziari  e   assicurativi.   Tali   cessionari   possono
utilizzare il credito ceduto  solo  in  compensazione  con  i  propri
debiti  d'imposta  o  contributivi  ai  sensi  del   citato   decreto
legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione,  restano
impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi  al
controllo  delle  dichiarazioni  dei  redditi,   all'accertamento   e
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che  ha
ceduto il credito d'imposta di cui al comma 2-bis. 
  2-quater. Con decreto del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i
criteri e le procedure per l'accesso al beneficio  di  cui  al  comma
2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo,  nonche'
le ulteriori specificazioni ai  fini  del  contenimento  della  spesa
complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies. 
  2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma  2-bis  del
presente articolo sono alternative e non cumulabili con i  contributi
di cui all'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e
con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 327,  lettera
c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti
d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di  3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e  2018,  si
provvede nei limiti delle disponibilita' del Fondo  per  il  restauro
delle sale cinematografiche, da istituire nello stato  di  previsione
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.  Il
Fondo e' alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le  risorse  di  cui
all'art. 8,  comma  3,  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
come modificato dal  comma  2  del  presente  articolo.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  2  del  presente
articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'art. 17. )) 
                               Art. 7 
 
 
(( Piano strategico Grandi Progetti Beni  culturali  e  altre  misure
        urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali )) 
 
  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, (( sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, )) e'
adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche  in
data  antecedente,  il  Piano  strategico   «Grandi   Progetti   Beni
culturali», ai fini della crescita  della  capacita'  attrattiva  del
Paese. Il Piano  individua  beni  o  siti  di  eccezionale  interesse
culturale e di rilevanza nazionale  per  i  quali  sia  necessario  e
urgente realizzare interventi organici di  tutela,  riqualificazione,
valorizzazione e promozione culturale, anche a  fini  turistici.  Per
l'attuazione degli interventi del Piano strategico  «Grandi  Progetti
Beni culturali» e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  il
2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50  milioni  di  euro  per  il
2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2014-2016,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere
dal 1o gennaio  2017,  al  Piano  strategico  «Grandi  Progetti  Beni
culturali» e' destinata una quota pari al 50 per cento delle  risorse
per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore
dei beni culturali ai sensi dell'art. 60, comma  4,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, (( come da ultimo sostituito dal comma  2  del
presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno,  il  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo presenta  alle  Camere
una relazione concernente gli interventi gia' realizzati e  lo  stato
di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente  e  non  ancora
conclusi. )) 
  2. All'art. 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. A decorrere dal 2014, una quota  pari  al  3  per  cento  delle
risorse aggiuntive  annualmente  previste  per  le  infrastrutture  e
iscritte nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  destinata   alla   spesa   per
investimenti in  favore  dei  beni  culturali.  L'assegnazione  della
predetta  quota  e'  disposta  dal  CIPE  nell'ambito  delle  risorse
effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sulla  base  della  finalizzazione
derivante  da  un  programma  di  interventi  in  favore   dei   beni
culturali»; 
    b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti  locali
nelle periferie urbane e' destinata una quota delle risorse di cui al
comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016.». 
  3.  Nell'ambito  delle  iniziative  del  Piano  nazionale  garanzia
giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura»  previsto  dall'art.
2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e'  rifinanziato
con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015. 
  ((  3-bis.  Al  terzo  periodo  del  comma  24  dell'art.  13   del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole:  «entro
il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo
2015». 
  3-ter. Il comma 25 dell'art. 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9, e' sostituito dal seguente: 
  «25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i  criteri
per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24  e
sono previste le modalita'  di  attuazione  dei  relativi  interventi
anche attraverso apposita convenzione  con  l'Associazione  nazionale
dei comuni italiani (ANCI)». 
  3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e  attivita'  di
valorizzazione e  fruizione  del  patrimonio  culturale  materiale  e
immateriale italiano,  anche  attraverso  forme  di  confronto  e  di
competizione tra le  diverse  realta'  territoriali,  promuovendo  la
crescita del turismo e dei relativi  investimenti,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui  agli  articoli  8  e  9  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  e'
adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto,  il  «Programma  Italia
2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo
Stato, le regioni e gli enti locali, il  patrimonio  progettuale  dei
dossier di candidatura delle citta' a «Capitale europea della cultura
2019». Il «Programma Italia  2019»  individua,  secondo  principi  di
trasparenza e pubblicita', anche tramite portale  web,  per  ciascuna
delle  azioni  proposte,  l'adeguata  copertura  finanziaria,   anche
attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione
europea per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalita' di cui al
primo periodo, il Consiglio dei ministri  conferisce  annualmente  il
titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una  citta'  italiana,
sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto
del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del
percorso di individuazione della citta'  italiana  «Capitale  europea
della cultura 2019». I progetti  presentati  dalla  citta'  designata
«Capitale  italiana  della  cultura»  al  fine  di  incrementare   la
fruizione del patrimonio  culturale  materiale  e  immateriale  hanno
natura strategica di rilievo  nazionale  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere
sulla quota nazionale del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge  27
dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per  ciascuno
degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo  propone  al  Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica  i  programmi  da
finanziare con le  risorse  del  medesimo  Fondo,  nel  limite  delle
risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  In  ogni  caso,  gli
investimenti connessi  alla  realizzazione  dei  progetti  presentati
dalla citta' designata «Capitale italiana della cultura»,  finanziati
a valere sulla quota  nazionale  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo  rilevante  ai
fini del rispetto del patto di stabilita' interno degli enti pubblici
territoriali. )) 
  4. Ai maggiori oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  3  si
provvede ai sensi dell'art. 17. 
                               Art. 8 
 
 
(( Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e  i
          luoghi della cultura di appartenenza pubblica )) 
 
  (( 1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento
dei  servizi  di  accoglienza  e  di  assistenza  al   pubblico,   di
miglioramento  e  di  potenziamento  degli  interventi   di   tutela,
vigilanza   e   ispezione,   protezione   e   conservazione   nonche'
valorizzazione dei beni culturali  in  gestione,  gli  istituti  e  i
luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e  degli  altri  enti
pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro
a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del  comma  28
dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni, professionisti competenti ad eseguire  interventi  sui
beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  di  eta'  non
superiore a quaranta anni, individuati  mediante  apposita  procedura
selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo, ai sensi  della  normativa
vigente, degli elenchi nazionali  dei  professionisti  competenti  ad
eseguire interventi  sui  beni  culturali,  i  contratti  di  cui  al
precedente periodo sono  riservati  ai  soggetti  iscritti  in  detti
elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente  comma  possono
costituire titolo idoneo a instaurare  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  con  l'amministrazione.  Ogni  diversa  previsione   o
pattuizione e' nulla di  pieno  diritto  e  improduttiva  di  effetti
giuridici.  I  rapporti  di  cui  al  presente  comma  sono  comunque
valutabili ai fini di eventuali successive procedure selettive  nella
pubblica amministrazione. 
  2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al  comma
1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di  cui
agli articoli  115  e  117  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo
ostativo al ricorso ai predetti rapporti. 
  3. La finalita' di miglioramento del servizio di valorizzazione dei
beni culturali  puo'  essere  conseguita,  con  riguardo  ai  giovani
professionisti di cui al comma 1 di eta' non  superiore  a  ventinove
anni, mediante  la  presentazione,  da  parte  degli  istituti  della
cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici
amministrativi competenti, anche su  richiesta  degli  enti  pubblici
territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio  civile
nazionale, settore patrimonio artistico e culturale. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato,  nel
limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 17.
Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione
del  presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a
legislazione  vigente  e  comunque  nel  rispetto  delle   norme   di
contenimento della spesa complessiva di personale. )) 

Titolo II

MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEL SETTORE CULTURALE E
TURISTICO

                               Art. 9 
 
 
Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per
            la digitalizzazione degli esercizi ricettivi 
 
  1. Per sostenere la competitivita' del sistema  turismo,  favorendo
la digitalizzazione del settore, per i periodi di  imposta  ((  2014,
2015 e 2016 ))  agli  esercizi  ricettivi  singoli  o  aggregati  con
servizi extra-ricettivi o ancillari, (( nonche', per  una  quota  non
superiore al 10 per cento delle risorse  di  cui  al  comma  5,  alle
agenzie di viaggi e ai tour  operator  che  applicano  lo  studio  di
settore approvato con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n.
17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino
appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie  specializzate  in
turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in  turismo
incoming, di cui all'allegato 15 annesso  al  citato  decreto  ))  e'
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta  per  cento
dei costi sostenuti per investimenti e attivita' di sviluppo  di  cui
al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500  euro  nei
periodi di imposta sopra indicati, e  comunque  fino  all'esaurimento
dell'importo massimo di cui al comma  5  del  presente  articolo.  Il
credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
  2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente per spese relative a: 
    a) impianti wi-fi; 
    b) siti web ottimizzati per il sistema mobile; 
    (( c) programmi e sistemi informatici per la vendita  diretta  di
servizi e pernottamenti, purche' in grado di garantire  gli  standard
di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di
promozione pubblici  e  privati  e  di  favorire  l'integrazione  fra
servizi ricettivi ed extra-ricettivi; )) 
    d) spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di
servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche
specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; 
    e) servizi di consulenza per  la  comunicazione  e  il  marketing
digitale; 
    f) strumenti per la promozione digitale  di  proposte  e  offerte
innovative in tema di inclusione e di  ospitalita'  per  persone  con
disabilita'; 
    g) servizi relativi alla formazione del titolare o del  personale
dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma. 
  2-bis. (( Sono esclusi dalle spese di cui al comma  2  ))  i  costi
relativi alla intermediazione commerciale. 
  3. Gli esercizi di cui al  comma  1  possono  accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto dei limiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione europea del 18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  917  del  1986,  e  successive  modificazioni,  ed  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'art.  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  Entrate,
pena lo scarto dell'operazione di  versamento,  secondo  modalita'  e
termini definiti  con  provvedimento  del  Direttore  della  medesima
Agenzia. (( La prima quota del credito d'imposta relativo alle  spese
effettuate nel periodo d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e' utilizzabile non prima del 1º  gennaio
2015. 
  4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i  beni
oggetto  degli  investimenti  sono  destinati  a  finalita'  estranee
all'esercizio di impresa. )) 
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo  economico,  da  adottare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto sono definite le tipologie di  spese
eleggibili, le procedure per la  loro  ammissione  al  beneficio  nel
rispetto del limite di cui al comma 5, le  soglie  massime  di  spesa
eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonche' le  procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei  crediti  d'imposta
secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, del  decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73. 
  5. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei  crediti
d'imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  15
milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017,
2018 e 2019 si provvede ai sensi dell'art. 17. 
                               Art. 10 
 
(( Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare  le  strutture
  ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialita' nel
  settore turistico )) 
  (( 1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva  per
accrescere la competitivita' delle destinazioni  turistiche,  per  il
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per i due  successivi,  alle  imprese  alberghiere
esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e'  riconosciuto  un  credito
d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad
un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati  per
gli  interventi  di  cui  al  comma  2.  Il  credito   d'imposta   e'
riconosciuto fino all'esaurimento  dell'importo  massimo  di  cui  al
comma 7. 
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto  per  le
spese relative a  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e
successive  modificazioni,  o  a  interventi  di  eliminazione  delle
barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9  gennaio  1989,
n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno  1989,
n.  236,  anche  tenendo  conto  dei  principi  della  «progettazione
universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite  sui  diritti
delle persone con disabilita', adottata a New  York  il  13  dicembre
2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e  di  incremento
dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa  di  cui
al comma 7 del presente articolo, secondo le modalita' ivi previste. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' ripartito in tre quote
annuali di pari importo e, in ogni caso, e' riconosciuto nel rispetto
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis».  Il  credito  d'impostanon  concorre  alla  formazione  del
reddito ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e
successive  modificazioni.  La  prima  quota  del  credito  d'imposta
relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto  e'  utilizzabile  non
prima del 10 gennaio 2015. 
  4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e
successive modificazioni, da adottare entro tre mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare a: 
    a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse  al  credito  di
imposta; 
    b) le tipologie di interventi ammessi al  beneficio,  nell'ambito
di quelli di cui al comma 2; 
    c) le  procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che  avviene
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7; 
    d) le soglie massime di spesa ammissibile  per  singola  voce  di
spesa sostenuta; 
    e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 
  5. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  nonche'  per
promuovere  l'adozione   e   la   diffusione   della   «progettazione
universale» e l'incremento dell'efficienza  energetica,  il  Ministro
dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  con  proprio
decreto da emanare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  previa  intesa  in
sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi,  uniformi
in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle  dotazioni  per
la  classificazione  delle  strutture  ricettive  e   delle   imprese
turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi,  tenendo
conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita'  ricettiva  e
di  fruizione  dei   contesti   territoriali   e   dei   sistemi   di
classificazione   alberghiera   adottati   a   livello   europeo    e
internazionale. 
  6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro
aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa: 
    a)  all'art.  3  del  decreto-legge  13  maggio  2011,   n.   70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  4,  le  parole:  «nei  territori  costieri»  sono
soppresse, le parole: «con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto  del  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e le parole: «nei
medesimi territori» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  territori
interessati»; 
      2) al comma 5, al  primo  periodo,  le  parole:  «entro  il  31
dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero  dell'economia
e delle  finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31
dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo»  e  il  secondo  periodo  e'
soppresso; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi  dei
commi 4 e 5, possono essere realizzati  progetti  pilota,  concordati
con  i   Ministeri   competenti   in   materia   di   semplificazione
amministrativa   e   fiscalita',   anche   al   fine   di   aumentare
l'attrattivita', favorire gli investimenti e creare  aree  favorevoli
agli investimenti (AFAI)  mediante  azioni  per  la  riqualificazione
delle  aree  del   distretto,   per   la   realizzazione   di   opere
infrastrutturali, per l'aggiornamento  professionale  del  personale,
per la promozione delle nuove tecnologie»; 
      4) al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) i distretti costituiscono "zone  a  burocrazia  zero"  ai
sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;
restano esclusi dalle misure di semplificazione le  autorizzazioni  e
gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti  dal  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42»; 
    b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art.  37-bis  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e  di
semplificazione connesse al regime proprio delle «zone  a  burocrazia
zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti
nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorche'  soggetti
a    vincolo    paesaggistico-territoriale    o    del     patrimonio
storico-artistico; 
    c) il contratto di rete di  cui  all'art.  3,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n.  33,  e  successive  modificazioni,  e'
utilizzabile con  riferimento  al  settore  turistico  anche  per  il
perseguimento  dei  seguenti  obiettivi:  supportare  i  processi  di
riorganizzazione   della    filiera    turistica;    migliorare    la
specializzazione e la qualificazione del comparto;  incoraggiare  gli
investimenti per accrescere la  capacita'  competitiva  e  innovativa
dell'imprenditoria turistica nazionale, in  particolare  sui  mercati
esteri. 
  7. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta di cui al comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  20
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli  anni
dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'art. 17. Una  quota  pari
al 10 per cento del  limite  massimo  complessivo  di  cui  al  primo
periodo e' destinata, per ciascun anno, alla concessione del  credito
d'imposta di cui al comma  1  in  favore  delle  imprese  alberghiere
indicate  al  medesimo  comma  per  le  spese  relative  a  ulteriori
interventi, comprese quelle per l'acquisto  di  mobili  e  componenti
d'arredo  destinati  esclusivamente  agli  immobili   oggetto   degli
interventi di cui al comma 2, a condizione che  il  beneficiario  non
ceda a terzi  ne'  destini  a  finalita'  estranee  all'esercizio  di
impresa i beni oggetto degli investimenti prima del  secondo  periodo
d'imposta successivo. )) 
                               Art. 11 
 
 
Norme urgenti in materia di mobilita', accoglienza e guide turistiche 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa  con
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e  ((
con )) la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e
adotta il piano straordinario della mobilita' turistica.  Tale  piano
favorisce la fruibilita' del  patrimonio  culturale  con  particolare
attenzione alle destinazioni minori, (( al Sud  Italia  e  alle  aree
interne del Paese. )) 
  2.  Per  promuovere  la  realizzazione  di  circuiti  nazionali  di
eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema  Italia  e
accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti  dei
relativi permessi, nulla osta,  autorizzazioni,  licenze  e  atti  di
assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo, in qualita' di  amministrazione  procedente,
convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli  14  e
seguenti  della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
modificazioni. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 e  per  favorire  la
realizzazione  di  percorsi   pedonali,   ((   ciclabili,   equestri,
mototuristici, fluviali  e  ferroviari,  ))  le  case  cantoniere,  i
caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e  i
fari,  nonche'  ulteriori  immobili  di  appartenenza  pubblica   non
utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali,  possono  essere
concessi  in  uso  gratuito,  ((  con  acquisizione  delle  eventuali
migliorie, senza corresponsione di alcun  corrispettivo,  al  momento
della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza  pubblica
nella quale sia riconosciuta  adeguata  rilevanza  agli  elementi  di
sostenibilita'  ambientale,  efficienza  energetica   e   valutazione
dell'opportunita'   turistica,   ))   a   imprese,   cooperative    e
associazioni, costituite in prevalenza da (( soggetti fino a quaranta
anni, ))  con  oneri  di  manutenzione  straordinaria  a  carico  del
concessionario. Il termine  di  durata  della  concessione  non  puo'
essere superiore (( a nove anni, rinnovabili  per  altri  nove  anni,
tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute. )) 
  3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3, le agevolazioni  di  cui
all'art. 2  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,  e
successive  modificazioni,   si   applicano   anche   alle   societa'
cooperative. 
  (( 3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e  di
valorizzare  con  azioni  congiunte  il  paesaggio  e  il  patrimonio
storico-artistico della nazione,  nell'ambito  del  Piano  strategico
nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorita' i
progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e
la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati,  inseriti
nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei  percorsi  di  cui  al
comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i  siti  di
interesse culturale e paesaggistico presenti  in  diversi  territori,
migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine,  le  regioni  e  gli
enti locali, singoli o  associati,  predispongono,  d'intesa  con  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministero dello  sviluppo  economico,  appositi  progetti,  elaborati
sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse
nonche'  della  progettazione  di  interventi  concreti  e  mirati  a
favorire l'integrazione turistica. )) 
  4. All'art. 3, comma 3, della  legge  6  agosto  2013,  n.  97,  le
parole: «novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014»,
(( e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ))  «,  nonche',
previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti  necessari
ad ottenere tale abilitazione e la  disciplina  del  procedimento  di
rilascio.». 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non (( devono derivare  ))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                           (( Art. 11 bis 
 
 
                          Start-up turismo 
 
  1. In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 25,  comma  2,  lettera
f), del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  si  considerano
start-up innovative  anche  le  societa'  che  abbiano  come  oggetto
sociale la promozione  dell'offerta  turistica  nazionale  attraverso
l'uso  di  tecnologie  e  lo  sviluppo  di  software  originali,   in
particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi  rivolti
alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione
del  titolare  e  del  personale  dipendente,   la   costituzione   e
l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture  museali,
agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di  informazione  e
accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in  modo
tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente  le  occasioni
di permanenza nel territorio; l'offerta di servizi  centralizzati  di
prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche
di dati in convenzione con agenzie di viaggio  o  tour  operator,  la
raccolta,    l'organizzazione,    la    razionalizzazione     nonche'
l'elaborazione statistica dei dati relativi al  movimento  turistico;
l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web  che  consentano  di
mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento
nel territorio  nonche'  lo  svolgimento  di  attivita'  conoscitive,
promozionali  e   di   commercializzazione   dell'offerta   turistica
nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di  accoglienza  di
turisti nel territorio di intervento,  studiando  e  attivando  anche
nuovi canali di distribuzione. 
  2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono  essere
costituite  anche  nella  forma  della  societa'  a   responsabilita'
limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile. 
  3. Le societa' di cui al  comma  2,  qualora  siano  costituite  da
persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta'
all'atto della costituzione della medesima societa', sono  esenti  da
imposta  di  registro,  diritti  erariali  e  tasse  di   concessione
governativa. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal 1º gennaio 2015. )) 

Titolo III

MISURE URGENTI PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL
TURISMO

                               Art. 12 
 
(( Misure   urgenti   per   la   semplificazione,   la   trasparenza,
  l'imparzialita' e il buon andamento dei procedimenti in materia  di
  beni culturali e paesaggistici )) 
  1.  Al  fine  di  semplificare  i  procedimenti   in   materia   di
autorizzazione  paesaggistica,  all'art.  146  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal  giorno  in  cui
acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la
realizzazione dell'intervento, a meno che il  ritardo  in  ordine  al
rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia  dipeso
da circostanze imputabili all'interessato.»; 
    (( b). (soppressa). 
  1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialita' e  il  buon  andamento
dei  procedimenti  autorizzatori  in  materia  di  beni  culturali  e
paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso  comunque
denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni
e  delle  attivita'  culturali  e   del   turismo,   possono   essere
riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre  amministrazioni
coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di  garanzia  per
la tutela del  patrimonio  culturale,  costituite  esclusivamente  da
personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e  previste  a
livello regionale o interregionale dal regolamento di  organizzazione
di cui all'art. 14, comma  3.  Le  commissioni  di  garanzia  possono
riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci  giorni
dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso per  via  telematica  dai
competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo,  contestualmente  alla  sua  adozione,  alle
commissioni  e  altre  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento;
queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre  giorni
dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di  dieci  giorni
di cui al  precedente  periodo,  l'atto  si  intende  confermato.  La
procedura di cui al presente comma si applica  altresi'  nell'ipotesi
di dissenso espresso in  sede  di  conferenza  di  servizi  ai  sensi
dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e
successive modificazioni, anche  su  iniziativa  dell'amministrazione
procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al  primo
periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione
delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente  comma  e'
attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti  dall'art.
19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
26 novembre 2007, n. 233. Alle attivita' delle commissioni di cui  al
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Ai
componenti delle predette commissioni non sono  corrisposti  gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  1-ter.  Per  assicurare  la  trasparenza  e  la   pubblicita'   dei
procedimenti di tutela e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,
nonche' per favorire le attivita' di studio e di ricerca  in  materia
di beni culturali e paesaggistici, tutti gli  atti  aventi  rilevanza
esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici
del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione  di  cui  al
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel
sito internet del Ministero e in quello, ove  esistente,  dell'organo
che ha  adottato  l'atto,  secondo  le  disposizioni  in  materia  di
pubblicita', trasparenza e  diffusione  di  informazioni  di  cui  al
decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33.   E'   fatta   salva
l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196. )) 
  2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta  del  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, d'intesa con  la  Conferenza
unificata, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al
regolamento di cui all'art. 146, comma 9, quarto periodo, del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  n.
42 del 2004, e  successive  modificazioni,  al  fine  di  ampliare  e
precisare le ipotesi di interventi di  lieve  entita',  nonche'  allo
scopo di operare  ulteriori  semplificazioni  procedimentali,  ferme,
comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  3.  Al  fine  di  semplificare  e  razionalizzare  le  norme  sulla
riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3  dell'art.  108  dopo  la  parola  «pubblici»  sono
inserite le seguenti: «o privati» e dopo la  parola  «valorizzazione»
sono inserite le seguenti: «, purche' attuate senza scopo di lucro.»; 
    b) all'art. 108, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  (( «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti  attivita',  svolte
senza scopo di  lucro,  per  finalita'  di  studio,  ricerca,  libera
manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione  della
conoscenza del patrimonio culturale: )) 
    1)  la  riproduzione  di  beni  culturali  ((  diversi  dai  beni
bibliografici  e  archivistici  ))  attuata  con  modalita'  che  non
comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello
stesso a sorgenti luminose, ne', (( all'interno degli istituti  della
cultura, )) l'uso di stativi o treppiedi; 
    2) la divulgazione con qualsiasi mezzo  delle  immagini  di  beni
culturali, legittimamente acquisite, in  modo  da  non  poter  essere
ulteriormente riprodotte (( a scopo di lucro, neanche indiretto». )) 
  4. Al fine di semplificare la  consultazione  degli  archivi,  sono
adottate le seguenti modificazioni del Codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio, di cui  al  decreto  legislativo  n.  42  del  2004  e
successive modificazioni: 
    a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 122 (( e' abrogata; )) 
    b)  al  comma  1  dell'art.  41,   primo   periodo,   le   parole
«quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni». 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non (( devono derivare  ))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 13 
 
Misure urgenti per la semplificazione degli  adempimenti  burocratici
  al fine di favorire l'imprenditorialita' turistica 
  1. Sono soggetti a segnalazione certificata  di  inizio  attivita',
nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 19 della legge 7  agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai  sensi  dell'art.  29,
comma 2-ter, della medesima legge: 
    a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive; 
    b)  l'apertura,  il  trasferimento  e  le  modifiche  concernenti
l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo,  nel  rispetto  dei
requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari, previsti dalle
competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di  semplificazione  previsti  dal
comma 1. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                           (( Art. 13 bis 
 
 
       Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping 
 
  1. E' istituito con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per  la
disciplina dei contratti  di  intermediazione  finanziaria  tax  free
shopping,  per  la  corretta  applicazione  dell'art.  38-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare
alle attivita' di promozione del turismo. 
  2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia
e   delle   finanze,   partecipano   rappresentanti   del   Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del
Ministero degli affari esteri e del  Dipartimento  per  le  politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attivita' il  gruppo  di
lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative
al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo. 
  4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque  denominati.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
                               Art. 14 
 
Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
  attivita' culturali e del turismo e per il rilancio dei musei 
  1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo l'adozione  delle  misure  di  riordino  finalizzate  a
conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi  della  normativa
vigente e al fine di assicurare l'unitarieta' e la migliore  gestione
degli interventi necessari per la tutela del patrimonio  culturale  a
seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma
1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali  sia
vigente o sia stato deliberato lo stato d'emergenza, all'art. 54, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  sono  apportate,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel  rispetto  delle
dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  Ministero  si
articola in  uffici  dirigenziali  generali  centrali  e  periferici,
coordinati da un segretario generale, e in non  piu'  di  due  uffici
dirigenziali generali presso il Gabinetto  del  Ministro.  Il  numero
degli uffici dirigenziali generali, incluso il  segretario  generale,
non puo' essere superiore a ventiquattro.»; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A seguito del
verificarsi di eventi calamitosi (( di cui all'art. 2,  ))  comma  1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  per  i  quali  sia
vigente o sia stato deliberato nei dieci anni  antecedenti  lo  stato
d'emergenza,  il  Ministro,  con  proprio  decreto,  puo',   in   via
temporanea e comunque per un periodo non  superiore  a  cinque  anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle  aree  colpite
dall'evento  calamitoso,  ferma  rimanendo  la   dotazione   organica
complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, i poli museali, gli istituti e luoghi della  cultura
statali e gli uffici competenti su  complessi  di  beni  distinti  da
eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico,
possono essere trasformati  in  soprintendenze  dotate  di  autonomia
scientifica, finanziaria, ((  contabile  ))  e  organizzativa,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel  rispetto  delle
dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. A ciascun provvedimento e'  allegato  l'elenco  ((  dei
poli museali )) e delle  soprintendenze  gia'  dotate  di  autonomia.
Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi e'  un
amministratore unico, in luogo del consiglio di  amministrazione,  da
affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali  e
amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.
I poli museali e gli istituti e i luoghi  della  cultura  di  cui  al
primo periodo svolgono, di regola, in  forma  diretta  i  servizi  di
assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico di cui all'art.
117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  (( 2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali
in materia di musei e di  migliorare  la  promozione  dello  sviluppo
della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica  e
digitale, con il regolamento di cui  al  comma  3  sono  individuati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  nel  rispetto
delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, i poli museali  e  gli  istituti  della  cultura
statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici  di
livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere  conferiti,
con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre  a  cinque
anni,  a  persone  di   particolare   e   comprovata   qualificazione
professionale  in  materia  di  tutela  e  valorizzazione  dei   beni
culturali e in possesso di  una  documentata  esperienza  di  elevato
livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura,  anche  in
deroga ai contingenti di  cui  all'art.  19,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  e
comunque  nei  limiti  delle  dotazioni   finanziarie   destinate   a
legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo. )) 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo ai sensi  della  normativa  vigente,  sono  abrogati  gli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368.  Con
il medesimo  regolamento  di  organizzazione  di  cui  al  precedente
periodo,  sono  altresi'  apportate  le  modifiche  al  decreto   del
Presidente della  Repubblica  29  maggio  2003,  n.  240,  necessarie
all'attuazione del comma 2. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non (( devono derivare  ))
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 15 
 
 
       Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni 
              e delle attivita' culturali e del turismo 
 
  1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio  culturale  statale,  nelle
more della definizione delle procedure di mobilita', le  assegnazioni
temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola  presso
il Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al  limite
temporale di cui all'art. 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del  personale
comandato,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di
assunzioni  in  caso  di  inquadramento  nei  ruoli   del   personale
comandato. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  nonche'  per  prevenire
situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare  i  connessi
interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo promuove, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilita' con  il
passaggio diretto a domanda da parte del personale  non  dirigenziale
in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  che  presentano  situazioni   di   soprannumerarieta'
rispetto  alla  dotazione  organica  o  di  eccedenza   per   ragioni
funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili
con competenze tecniche specifiche in materia  di  beni  culturali  e
paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo  criteri
e nel rispetto dei  limiti  numerici  e  finanziari  individuati  con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
con conferma della situazione di soprannumerarieta' e di eccedenza da
parte dell'amministrazione di provenienza. 
  (( 2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento  delle  funzioni  di
tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale  statale,
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, al personale della I area di  ruolo  del  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  risultante  in
soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'art. 2, comma 1,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e 12,
del citato decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni. In relazione alle unita' di  personale  della  I  area
risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  e'  reso  indisponibile,  nelle
dotazioni organiche del personale delle aree II e  III  del  medesimo
Ministero,  un  numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario. 
  2-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 2-bis  nonche'  al
fine  di  assicurare  la  piena  funzionalita'  degli  istituti   del
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  la
durata temporale dell'obbligo  di  permanenza  nella  sede  di  prima
destinazione,  di  cui  all'art.  35,  comma   5-bis,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale  in  servizio  di
ruolo  nel  medesimo  Ministero,  e'  di  tre   anni.   La   presente
disposizione  costituisce  norma   non   derogabile   dai   contratti
collettivi. )) 
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
1, (( pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni  di
euro per l'anno 2015, si provvede ai sensi dell'art. 17. )) 
                               Art. 16 
 
 
          Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico 
              e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  risparmi  della  spesa  pubblica,  di
migliorare  la   promozione   dell'immagine   unitaria   dell'offerta
turistica nazionale e  favorirne  la  commercializzazione,  anche  in
occasione della Presidenza italiana del semestre europeo  e  di  EXPO
2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo  e'  trasformata  in  ente
pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo. 
  2. L'ENIT, nel  perseguimento  della  missione  di  promozione  del
turismo,  interviene  per  individuare,  organizzare,  promuovere   e
commercializzare i servizi turistici (( e culturali e per favorire la
commercializzazione  dei  ))  prodotti  enogastronomici,   tipici   e
artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento  agli
investimenti nei mezzi digitali, (( nella piattaforma  tecnologica  e
nella  rete  internet  attraverso  il   potenziamento   del   portale
"Italia.it", anche al fine di realizzare e distribuire una Carta  del
turista, anche solo virtuale,  che  consenta,  mediante  strumenti  e
canali digitali  e  apposite  convenzioni  con  soggetti  pubblici  e
privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto  per  la  fruizione
integrata di servizi pubblici di trasporto e  degli  istituti  e  dei
luoghi della cultura. )) 
  3. L'ENIT ha autonomia  statutaria,  regolamentare,  organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il
presidente,  il  consiglio  di  amministrazione  e  il  collegio  dei
revisori dei conti. La sua attivita' e' disciplinata dalle  norme  di
diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni  ((  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, )) gli enti locali ed altri
enti pubblici. Fermo restando quanto  disposto  dall'art.  37,  comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  le  attivita'  riferite  a  mercati  esteri  e   le   forme   di
collaborazione  con  le  rappresentanze  diplomatiche,   gli   uffici
consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da  intese
stipulate con il Ministero degli affari esteri. 
  4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente  trasformato  e  al
fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attivita' di ENIT
prosegue nel regime  giuridico  vigente  e  le  funzioni  dell'organo
collegiale  di  amministrazione  sono  svolte   da   un   commissario
straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014. 
  5. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  si  provvede  all'approvazione  del  nuovo  statuto
dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede  di  prima  applicazione  dal
Commissario  di  cui  al  comma  4,  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo.  Il  presidente
dell'ENIT e' nominato con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti  dell'ente  nell'ambito
delle finalita' di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun
nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione  di  un
consiglio federale rappresentativo delle  agenzie  regionali  per  il
turismo e, in assenza di queste ultime, degli  uffici  amministrativi
competenti  per  il  turismo  in  ambito  regionale,   con   funzioni
progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di  cui
al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto  ad
alcun compenso, (( emolumento, indennita' o rimborso di spese. ))  Lo
statuto stabilisce, altresi', che il consiglio di amministrazione sia
composto, oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri  nominati
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  di
cui uno su designazione della Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  e  l'altro  ((  sentite  le  organizzazioni  di   categoria
maggiormente rappresentative, )) nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  8  aprile
2013, n. 39. Lo statuto provvede alla  disciplina  delle  funzioni  e
delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro  durata,
nonche'  dell'Osservatorio  nazionale  del   turismo.   L'ENIT   puo'
avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni. 
  7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento  annuale
per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  e  il  presidente  dell'ENIT,  sono
definiti: 
    a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT,  nell'ambito
della missione ad esso affidata ai sensi e  nei  termini  di  cui  ai
commi 2 e 6 del presente articolo; 
    b) i risultati attesi in un arco temporale determinato; 
    c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali e regionali
da accordare all'ENIT stessa; 
    d) le strategie per il miglioramento dei servizi; 
    e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; 
    f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  la  conoscenza  dei  fattori
gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i  processi  e
l'uso delle risorse; 
    (( f-bis) le procedure e gli strumenti  idonei  a  monitorare  la
reputazione dell'Italia nella rete web, nell'ambito degli  interventi
volti a migliorare l'offerta turistica nazionale. )) 
  8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi  del  presente
articolo, continua ad  applicarsi,  fino  alla  individuazione  nello
statuto dello specifico  settore  di  contrattazione  collettiva,  il
contratto collettivo di lavoro dell'ENIT.  Entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il  Commissario
di cui al comma 4, sentite le  organizzazioni  sindacali,  adotta  un
piano   di   riorganizzazione   del   personale,   individuando,   ((
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, )) sulla  base  di
requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e
anche della prioritaria esigenza di  migliorare  la  digitalizzazione
del  settore  turistico  e  delle  attivita'  promo-commerciali,   la
dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi  del  presente
articolo, nonche' le unita' di personale in servizio  presso  ENIT  e
Promuovi Italia S.p.A. da  assegnare  all'ENIT  come  trasformata  ai
sensi  del  presente  articolo.  Il  piano,   inoltre,   prevede   la
riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle  sedi  estere  di
ENIT. 
  9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale  a
tempo  indeterminato  in  servizio  presso  ENIT  assegnato  all'ente
trasformato ai  sensi  del  presente  articolo  puo'  optare  per  la
permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio  al  Ministero
dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  o  ad  altra
pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri --
Dipartimento della funzione pubblica  acquisisce  dall'ENIT  l'elenco
del personale interessato alla mobilita' e del personale in  servizio
presso ENIT non assegnato  all'ENIT  stessa  dal  medesimo  piano  di
riorganizzazione di cui al comma 8,  e  provvede,  mediante  apposita
ricognizione presso le  amministrazioni  pubbliche,  a  favorirne  la
collocazione,   nei   limiti   della   dotazione    organica    delle
amministrazioni destinatarie e con  contestuale  trasferimento  delle
relative risorse. Con decreto del Ministro per la  semplificazione  e
la  pubblica   amministrazione,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  si  provvede  all'assegnazione  del
personale presso le  amministrazioni  interessate  con  inquadramento
sulla base di apposite tabelle di  corrispondenza  approvate  con  il
medesimo   decreto.   Al   personale   trasferito,    che    mantiene
l'inquadramento  previdenziale  di   provenienza,   si   applica   il
trattamento  giuridico  ed  economico,  compreso  quello  accessorio,
previsto nei contratti  collettivi  vigenti  dell'amministrazione  di
destinazione. 
  10. L'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  e  successive
modificazioni, e' abrogato. Conseguentemente, entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al
comma 4 pone in  liquidazione  la  societa'  Promuovi  Italia  S.p.A.
secondo le disposizioni del Codice Civile. ((  Il  liquidatore  della
societa'  Promuovi  Italia  S.p.a.  puo'  stipulare  accordi  con  le
societa' Italia Lavoro S.p.a. e  Invitalia -  Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo  d'impresa  S.p.a.  che
prevedano  il  trasferimento  presso  queste  ultime  di  unita'   di
personale non  assegnate  all'ENIT  come  trasformato  ai  sensi  del
presente articolo, anche al fine di dare esecuzione  a  contratti  di
prestazione di servizi in essere alla data di messa  in  liquidazione
della societa' Promuovi Italia S.p.a. )) 
  11. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  trasformazione  in
ente pubblico economico di ENIT e alla  liquidazione  della  societa'
Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto,  fatta
eccezione per l'IVA, e vengono effettuati in  regime  di  neutralita'
fiscale. 
  12. Dall'attuazione del presente articolo ((  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 

Titolo IV

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

                               Art. 17 
 
 
                 Norme per la copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3,  6,  comma
2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro  per  l'anno
2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di  euro
per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per  l'anno  2017,  a  84,60
milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro  per  l'anno
2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
    a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni  di
euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno  2016,  a  4,4
milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2018 e a 5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo ministero. 
  (( 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  provvede  al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di
cui all'art. 1 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione  dei
provvedimenti di cui all'art. 11, comma 3, lettera l), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. )) 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 18 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

 

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, recante: “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 175 del 30 luglio 2014). (14A06179) (GU Serie Generale n.177 del 1-8-2014)

Nel  testo  coordinato  citato  in  epigrafe,  pubblicato   nella
sopraindicata  Gazzetta   Ufficiale,   e'   apportata   le   seguente
correzione: alla pagina 57, seconda colonna, all'art. 10, comma 3, al
penultimo rigo, dove e' scritto: "...e' utilizzabile non prima del 10
gennaio 2015.", leggasi: "...e' utilizzabile non prima del 1° gennaio
2015.".

Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2014.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni approvate dalle Camere

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale della Nazione e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di porre immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado in cui versano numerosi siti culturali italiani, con particolare riguardo all’area archeologica di Pompei, al complesso della Reggia di Caserta e alle aree colpite da calamità naturali quali la Regione Abruzzo e la città di L’Aquila;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il rilancio del turismo al fine di promuovere l’imprenditorialità turistica e di favorire la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica del Paese, nonché di assicurare la competitività dell’offerta turistico-culturale italiana, anche mediante processi di digitalizzazione e informatizzazione del settore;

Considerata la straordinaria necessità e l’urgenza di assicurare, nell’ambito della più ampia politica di revisione della spesa, l’organica tutela di interessi strategici sul piano interno e internazionale, tramite interventi sulla organizzazione, sui procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I TITOLO I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA
Articolo 1. Articolo 1.
(ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura) (ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta, nella misura del: 1. Identico.

a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 3. Identico.
4. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. Identico.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. L’articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all’articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico. 6. L’articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all’articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 17. 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l’anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l’anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l’anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Articolo 2. Articolo 2.
(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei) (Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei)
1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni: 1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente prefettura – ufficio territoriale del Governo:

a) il Direttore generale di progetto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, può avvalersi dei poteri previsti dall’articolo 20, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura — Ufficio territoriale del Governo;

a) nell’esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:

1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all’assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo;

3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell’elenco di cui al numero 2), sulla base dell’ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell’elenco medesimo;

4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o della media;

5) esclusione dall’elenco di cui al numero 2) dell’impresa che non abbia risposto all’invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

6) possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell’elenco di cui al numero 2);

b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è elevata a 3,5 milioni di euro;

b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è elevata a 1,5 milioni di euro; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l’elenco e il dettaglio delle offerte e l’esito della gara dopo l’aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei;

c) in deroga alla disposizione dell’articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all’aggiudicazione dell’appalto anche ove l’aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda neppure nell’ulteriore termine a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l’amministrazione applica le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l’appalto all’impresa seconda classificata;

c) in deroga alla disposizione dell’articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all’aggiudicazione dell’appalto anche ove l’aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda neppure nell’ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l’amministrazione applica le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l’appalto all’impresa seconda classificata;

c-bis) la misura della garanzia a corredo dell’offerta prevista dall’articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento;

d) è sempre consentita l’esecuzione di urgenza di cui all’articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell’articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l’aggiudicatario, sotto le riserve di legge;

d) identica;

e) il Direttore generale di progetto può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l’accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;

e) identica;

f) in deroga all’articolo 205 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, le percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli interventi in variazione del progetto sono elevate al trenta per cento;

soppressa

g) in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell’articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, il responsabile del procedimento può sempre svolgere, per più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;

soppressa

h) in deroga all’articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un’attestazione del responsabile unico del procedimento di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente.

h) in deroga all’articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un’attestazione di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente, rilasciata dal Direttore generale di progetto.

2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettata al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell’amministrazione di appartenenza. 2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto e presso l’Unità «Grande Pompei» nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell’amministrazione di appartenenza.
3. Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 3. Identico:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 è prevista l’istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un “Piano strategico” per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.»;

a) identica;

b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le funzioni di “Conferenza di servizi permanente”, ed», sono soppresse;

b) identica;

c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L’approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.».

c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L’approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti previsti dall’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.».

3-bis. Al comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «L’Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L’Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico».
4. Resta fermo il disposto dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. 4. Identico.
5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell’ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12 mesi, entro i limiti di spesa di 900.000 euro, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d’intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. 5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell’ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita, presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12 mesi, entro il limite di spesa di 900.000 euro, di cui 400.000 per l’anno 2014 e 500.000 per l’anno 2015, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d’intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
5-bis. Al fine di contemperare l’esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l’effettività e l’efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5, deputato all’attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull’organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l’anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l’anno 2015, nei limiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell’articolo 17. 6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l’anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l’anno 2015, nel limite di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Articolo 3. Articolo 3.
(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta) (Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta)
1. Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto di riassegnazione degli spazi dell’intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino «all’inglese», l’Oasi di San Silvestro e l’Acquedotto Carolino, con l’obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un commissario straordinario. Il commissario è nominato tra esperti di comprovata competenza, anche provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014. 1. Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto di riassegnazione degli spazi dell’intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino «all’inglese», l’Oasi di San Silvestro e l’Acquedotto Carolino, con l’obiettivo di restituirlo alla sua esclusiva destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un commissario straordinario. Il commissario è nominato tra esperti di comprovata competenza provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014.
2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e delle altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito, il commissario di cui al comma 1, consegnatario unico dell’intero complesso, svolge i seguenti compiti: 2. Identico:

a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo scopo di verificare la compatibilità delle attività svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;

a) identica;

b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di tutte le attività in essere negli spazi del complesso della Reggia al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1;

b) identica;

c) gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l’uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a);

c) identica;

d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d’intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l’Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» di cui l’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d’intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l’Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale, stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale delle attività svolte negli spazi del complesso e definendo la destinazione d’uso degli spazi medesimi. A tal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» di cui all’articolo 2, comma 5-bis del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è definito il compenso del commissario, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificati i compiti nell’ambito di quelli indicati al comma 2. All’onere derivante dal presente comma si provvede, nei limiti di 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 17. 3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è definito il compenso del commissario, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificati i compiti nell’ambito di quelli indicati al comma 2. All’onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 50.000 euro per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 17.
Articolo 4. Articolo 4.
(Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali) (Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali)
1. Il comma 1-bis dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-ter». Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto». 1. Il comma 1-bis dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-ter». Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti e anche in relazione al comma 5 dell’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, al primo periodo, le parole: «di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità» sono soppresse e le parole: «le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le sopraintendenze, sentiti gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con i Comuni», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.
2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 5. Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche) (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)
1. All’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, all’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l’assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l’applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro;»;

a) identica;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

b) identica;

«13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all’esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l’applicazione dell’articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d’idoneità finalizzata all’individuazione dell’inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»;

c) al comma 15, alinea, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

c) identica;

d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;

d) identica;

e) il comma 16 è sostituito dal seguente:

e) identica;

«16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1º gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All’entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina comunque l’applicazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;

f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l’indennità di contingenza»;

f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l’indennità di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base»;

f-bis) il comma 19-bis è abrogato;

g) dopo il comma 21, è inserito il seguente:

g) identica:

«21-bis. Nell’ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all’unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.»

«21-bis. Nell’ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all’unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.».
1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, corredati di tutti gli atti indicati al comma 2 del citato articolo 11 e, in particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere a), g) e g-bis), del medesimo articolo 11, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di valorizzare e sostenere le attività operistiche nella capitale d’Italia, la «Fondazione Teatro dell’Opera di Roma» assume il nome di Fondazione «Teatro dell’Opera di Roma Capitale». 2. Identico.
3. Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate sino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito della approvazione del nuovo statuto con le modalità e nei termini previsti nell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato articolo 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma 1, lettera g) del presente articolo. 3. Identico.
4. Il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite massimo retributivo previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite è riferito al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Identico.
5. Sono abrogati: 5. Identico:

a) l’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;

a) identica;

b) i commi 326 e 327 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

b) il comma 327 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l’anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Al fine dell’erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. 6. Identico.
6-bis. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la società Cassa depositi e prestiti Spa, finalizzato all’individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni medesime e il contenimento degli oneri finanziari. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Dall’attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Dall’attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6. Articolo 6.
(Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva) (Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l’attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell’offerta)
1. All’articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «euro 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni di euro» e le parole: «opera filmica» sono sostituite dalle seguenti: «impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d’imposta». 1. Identico.
1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l’anno 2014 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015.
2. All’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche: 2. Identico:

a) al comma 3, le parole: «110 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «115 milioni»;

a) al comma 3, le parole: «110 milioni di euro a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro per l’anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

b) identica.

«4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefìci di cui al comma 1, con particolare riguardo a quello previsto dall’articolo 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014.».

2-bis. Per favorire l’offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell’Unione europea, è riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d’imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L’intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma 2-quater; il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d’imposta di cui al comma 2-bis.
2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio di cui al comma 2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma 2-bis del presente articolo sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e con le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 1, comma 327, lettera c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. L’incremento di risorse di cui alla lettera a) del comma 2 decorre dal 1º gennaio 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 17.

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Articolo 7. Articolo 7.
(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali) (Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l’attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio. A decorrere dal 1º gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l’attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 1o gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell’anno precedente e non ancora conclusi.
2. All’articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 2. Identico.

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L’assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali»;

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

3. Nell’ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015. 3. Nell’ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.
3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell’articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2015».
3-ter. Il comma 25 dell’articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
«25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l’utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)».
3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a «Capitale europea della cultura 2019». Il «Programma Italia 2019» individua, secondo princìpi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l’adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell’Unione europea per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana, sulla base di un’apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana «Capitale europea della cultura 2019». I progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura», finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 si provvede ai sensi dell’articolo 17. 4. Identico.
Articolo 8. Articolo 8.
(Misure urgenti per favorire l’occupazione giovanile presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica) (Misure urgenti per favorire l’occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica)
1. Gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali istituiscono, secondo le rispettive competenze e in base ai rispettivi ordinamenti, elenchi nominativi di giovani di età non superiore ai 29 anni, laureati in storia dell’arte e in altre discipline afferenti ai beni e alle attività culturali, da impiegare, mediante contratti di lavoro flessibile, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, al fine del miglioramento del servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale in gestione. Possono essere impiegati anche i giovani in possesso del titolo rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. In nessun caso i rapporti di cui ai periodi precedenti possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.2. La medesima finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali grazie all’impiego dei giovani di cui al comma 1 può essere conseguita mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di appositi progetti nell’ambito del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.3. I rapporti di lavoro flessibile per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i titoli di studio utili, le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 5, nonché le modalità di individuazione dei giovani da impiegare, assicurando criteri di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e rotazione.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 17.

1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dall’istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici. I rapporti di cui al presente comma sono comunque valutabili ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione.2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore a ventinove anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell’ambito del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 17. Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale.

TITOLO II TITOLO II
MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL’ACCESSIBILITÀ DEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL’ACCESSIBILITÀ DEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO
Articolo 9. Articolo 9.
(Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi) (Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi)
1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. 1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all’allegato 15 annesso al citato decreto è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a: 2. Identico:

a) impianti wi-fi;

a) identica;

b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;

b) identica;

c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

d) identica;

e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

e) identica;

f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

f) identica;

g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

g) identica.

Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale. 2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. La prima quota del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1º gennaio 2015.
4-bis. L’incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 4. Identico.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 17. 5. Identico.
Articolo 10. Articolo 10.
(Disposizioni urgenti per l’introduzione di un credito di imposta per favorire la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive) (Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l’imprenditorialità nel settore turistico)
1. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1º gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. 1. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 7.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei princìpi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell’efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.
3. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d’imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015. 3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d’imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 10 gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a: 4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:

a) le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito di imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui al comma 2;

b) identica;

c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;

c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l’adozione e la diffusione della «progettazione universale» e l’incremento dell’efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d’impresa:

a) all’articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole: «nei territori costieri» sono soppresse, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» e le parole: «nei medesimi territori» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori interessati»;

2) al comma 5, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» e il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nell’ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l’attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l’aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie»;

4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i distretti costituiscono “zone a burocrazia zero” ai sensi dell’articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle «zone a burocrazia zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell’ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;

c) il contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 17. 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 17. Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.
Articolo 11. Articolo 11.
(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche) (Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia. 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese.
2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. Identico.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a sette anni, salvo rinnovo. 3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito, con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell’opportunità turistica, a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute.
3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative.
3-ter. Al fine di potenziare l’offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, nell’ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l’ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell’analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l’integrazione turistica.
4. All’articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.». 4. All’articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.».
5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 11-bis.
(Start-up turismo).
1. In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile.
3. Le società di cui al comma 2, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015.
TITOLO III TITOLO III
MISURE URGENTI PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO MISURE URGENTI PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO
Articolo 12. Articolo 12.
(Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici) (Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l’imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici)
1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 1. Identico:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.»;

a) identica;

b) al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».

soppressa.

1-bis. Al fine di assicurare l’imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d’ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell’atto, che è trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell’atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l’atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell’ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su iniziativa dell’amministrazione procedente. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti dall’articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. Alle attività delle commissioni di cui al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell’organo che ha adottato l’atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. Identico.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 3. Identico:

a) al comma 3 dell’articolo 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto.»;

a) al comma 3 dell’articolo 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purché attuate senza scopo di lucro,»;

b) all’articolo 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

b) identica:

«3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell’esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

«3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi;

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.».

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto».
4. Al fine di semplificare la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni: 4. Identico:

a) la lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 122 è soppressa;

a) la lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 122 è abrogata;

b) al comma 1 dell’articolo 41, primo periodo, le parole «quarant’anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent’anni».

b) identica.

5. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 13. Articolo 13.
(Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l’imprenditorialità turistica) (Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l’imprenditorialità turistica)
1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell’articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge: 1. Identico.

a) l’avvio e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive;

b) l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai princìpi di semplificazione previsti dal comma 1. 2. Identico.
3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 13-bis.
(Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping).
1. È istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo di lavoro finalizzato a individuare princìpi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.
2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Entro cinque mesi dall’inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 14. Articolo 14.
(Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei) (Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei)
1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’adozione delle misure di riordino finalizzate a conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi della normativa vigente e al fine di assicurare l’unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale a séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato lo stato d’emergenza, all’articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche: 1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a ventiquattro.»;

a) identica;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d’emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall’evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A séguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d’emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall’evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l’elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all’articolo 117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i poli museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l’elenco dei poli museali e delle soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all’articolo 117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2-bis. Al fine di adeguare l’Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell’innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi della normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con il medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente periodo, sono altresì apportate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, necessarie all’attuazione del comma 2. 3. Identico.
4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 15. Articolo 15.
(Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) (Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)
1. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite temporale di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato. 1. Identico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell’amministrazione di provenienza. 2. Identico.
2-bis. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale della I area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultante in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e 12, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. In relazione alle unità di personale della I area risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è reso indisponibile, nelle dotazioni organiche del personale delle aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 17. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, pari a 1,05 milioni di euro per l’anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede ai sensi dell’articolo 17.
Articolo 16. Articolo 16.
(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.) (Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.)
1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo è trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 1. Identico.
2. L’ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali. 2. L’ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all’estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale «Italia.it», anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura.
3. L’ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. L’ENIT stipula convenzioni con le Regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 37, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attività riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri. 3. L’ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. L’ENIT stipula convenzioni con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 37, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attività riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri.
4. Fino all’insediamento degli organi dell’ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l’attività di ENIT prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell’organo collegiale di amministrazione sono svolte da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014. 4. Identico.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all’approvazione del nuovo statuto dell’ENIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il presidente dell’ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. 5. Identico.
6. Lo statuto dell’ENIT definisce i compiti dell’ente nell’ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l’altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell’ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l’altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell’Osservatorio nazionale del turismo. L’ENIT può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. 6. Lo statuto dell’ENIT definisce i compiti dell’ente nell’ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l’altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l’istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell’ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l’altro sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell’Osservatorio nazionale del turismo. L’ENIT può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell’ENIT, sono definiti: 7. Identico:

a) gli obiettivi specificamente attribuiti all’ENIT, nell’ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;

a) identica;

b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;

b) identica;

c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all’ENIT stessa;

c) identica;

d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

d) identica;

e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

e) identica;

f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all’ENIT, tra cui l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse.

f) identica;

f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell’Italia nella rete web, nell’ambito degli interventi volti a migliorare l’offerta turistica nazionale.

8. Al personale dell’ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell’ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell’ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, la dotazione organica dell’ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonché le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all’ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT. 8. Al personale dell’ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell’ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell’ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, la dotazione organica dell’ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonché le unità di personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all’ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.
9. Dopo l’approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all’ente trasformato ai sensi del presente articolo può optare per la permanenza presso quest’ultimo oppure per il passaggio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall’ENIT l’elenco del personale interessato alla mobilità e del personale in servizio presso ENIT non assegnato all’ENIT stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l’inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell’amministrazione di destinazione. 9. Identico.
10. L’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile. 10. L’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile. Il liquidatore della società Promuovi Italia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all’ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo, anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.a.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per l’IVA, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. 11. Identico.
12. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 12. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
TITOLO IV TITOLO IV
NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo 17. Articolo 17.
(Norme per la copertura finanziaria) (Norme per la copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l’anno 2014, a 47,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l’anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l’anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l’anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede: 1. Identico.

a) quanto a 1,1 milioni di euro per l’anno 2014, ai 6 milioni di euro per l’anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l’anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l’anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l’anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 41,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l’anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero.

1-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1 del presente decreto, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Identico.
Articolo 18.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2014.

NAPOLITANO

Renzi – Franceschini – Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando.