7 agosto DL Competitività al Senato

Il 7 agosto l’Aula del Senato approva in via definitiva con 155 voti favorevoli, 27 contrari e nessun astenuto, il ddl di conversione in legge (n. 1541-B) del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Il 6 agosto l’Aula della Camera approva il ddl di conversione in legge del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Il testo torna in seconda lettura al Senato.

Il 5 agosto l’Aula della Camera con 352 voti favorevoli, 193 contrari e 7 astenuti, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi dell’articolo unico del provvedimento nel testo approvato dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Il 25 luglio l’Aula del Senato ha approvato, con 159 voti favorevoli, un contrario e nessun astenuto, il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1541 di conversione in legge del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, in materia di competitività, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il testo passa ora all’esame della Camera.

L’1 e 8 luglio la 7a Commissione Senato esamina il DdL di Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE (8.7.14)

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che l’articolo 9, inserito nel Capo II del provvedimento dedicato fra l’altro all’efficacia dell’azione pubblica di tutela ambientale, investe le competenze della Commissione in quanto reca interventi urgenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari;

valutato positivamente che:

–          il comma 1 prevede l’utilizzo, nel limite di 350 milioni di euro, del cosiddetto “Fondo Kyoto”, a carico del quale possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici proprietari di edifici scolastici, universitari e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per migliorare l’efficienza energetica di tali strutture, con il supporto della Cassa depositi e prestiti quale gestore del Fondo stesso;

–          detti finanziamenti sono concessi derogando alle disposizioni del Testo unico sugli enti locali, che fissano precisi limiti per l’assunzione di nuovi mutui da parte degli enti locali, e godono di una riduzione del 50 per cento del tasso di interesse, attualmente fissato allo 0,50 per cento annuo;

–          a valere sul predetto “Fondo Kyoto”, ai sensi del successivo comma 4, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province o comuni sempre con la medesima finalità di efficientamento energetico di edifici scolastici e universitari;

–          i commi da 5 a 8 dettano le disposizioni per la concessione dei finanziamenti, che deve essere preceduta da una diagnosi energetica comprensiva di certificazione, al fine di conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica di almeno due classi in un periodo di tre anni, certificato da un organismo terzo;

osservato che spesso il ricorso a fondi immobiliari chiusi è stato utilizzato dagli enti locali per derogare al patto di stabilità e che in proposito, in occasione dell’esame del decreto-legge n. 66 del 2014 (Atto Senato n. 1465), la Commissione ha sollecitato l’inserimento delle province tra i destinatari delle misure che escludevano le spese per l’edilizia scolastica dal patto di stabilità, considerata la competenza di queste ultime sugli interventi di messa in sicurezza delle scuole secondarie;

tenuto conto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge il Ministro dell’ambiente, con proprio decreto, di concerto con i Dicasteri dello sviluppo economico e dell’istruzione, individua criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché le caratteristiche dei sopracitati fondi immobiliari;

preso atto che il comma 10 del medesimo articolo 9 istituisce un coordinamento presso la Presidenza del Consiglio mediante un apposita struttura di missione, trattandosi di interventi sull’edilizia scolastica pubblica che coinvolgono diverse Amministrazioni;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

–          si reputa opportuno che i finanziamenti a tasso agevolato di cui all’articolo 9, comma 1, siano esclusi dal patto di stabilità;

–          si fa notare che il comma 4 dell’articolo 9, inerente i finanziamenti a fondi immobiliari chiusi, a differenza del comma 1 del medesimo articolo, non menziona l’edilizia relativa all’AFAM quale finalità del finanziamento stesso e se ne raccomanda pertanto l’inserimento;

–          in relazione a quanto già riscontrato in occasione di altri provvedimenti, anche d’urgenza, si rileva criticamente come sovente la fase attuativa sconti enormi ritardi; si invitano perciò le Commissioni di merito a sollecitare l’Esecutivo a rispettare i tempi per l’adozione dei decreti previsti con particolare riguardo all’articolo 9.

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Il relatore CONTE (NCD) osserva preliminarmente che le numerose norme del decreto-legge n. 91 sono rivolte in gran parte all’agricoltura, all’ambiente e alle imprese. Tra esse, si colloca l’articolo 9, inserito nel Capo II dedicato fra l’altro all’efficacia dell’azione pubblica di tutela ambientale, che investe le competenze della 7a Commissione in quanto reca interventi urgenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari.

Al riguardo, riferisce che il comma 1 prevede l’utilizzo, nel limite di 350 milioni di euro, del cosiddetto “Fondo Kyoto”, a carico del quale possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici proprietari di edifici scolastici, universitari e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per migliorare l’efficienza energetica di tali strutture, con il supporto della Cassa depositi e prestiti quale gestore del Fondo stesso. Fa presente poi che detti finanziamenti sono concessi derogando alle disposizioni del Testo unico sugli enti locali, che fissano precisi limiti per l’assunzione di nuovi mutui da parte degli enti locali, e godono di una riduzione del 50 per cento del tasso di interesse, attualmente fissato allo 0,50 per cento annuo.

Sempre a valere sul predetto “Fondo Kyoto”, ai sensi del successivo comma 4, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province o comuni sempre con la medesima finalità di efficientamento energetico di edifici scolastici e universitari. Nel rilevare in proposito che detto comma, a differenza del comma 1, non menziona l’edilizia relativa all’AFAM, rammenta che l’istituzione di tali fondi è stata spesso utilizzata dagli enti locali per derogare al patto di stabilità.

I commi da 5 a 8, prosegue il relatore, dettano le disposizioni per la concessione dei finanziamenti, che deve essere preceduta da una diagnosi energetica comprensiva di certificazione. Gli interventi sugli edifici scolastici e universitari devono infatti essere tali da conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica di almeno due classi in un periodo di tre anni, certificato da un organismo terzo. Qualora non si raggiunga tale livello di miglioramento nel consumo energetico, viene revocato il finanziamento, la cui durata non può superare i venti anni per gli interventi e dieci anni per l’analisi e il monitoraggio e il cui singolo importo è fissato dal comma 7. Si stabilisce inoltre che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge il Ministro dell’ambiente, con proprio decreto, di concerto con i Dicasteri dello sviluppo economico e dell’istruzione, individua criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché le caratteristiche dei sopracitati fondi immobiliari. Richiamandosi a quanto registrato in occasione dei decreti “valore cultura” e “scuola”, il relatore rileva tuttavia criticamente come sovente la fase attuativa sconti enormi ritardi; sollecita pertanto anche in questo caso l’Esecutivo a rispettare i tempi per l’adozione dei decreti previsti. Evidenzia infine che il comma 10 istituisce un coordinamento presso la Presidenza del Consiglio mediante un apposita struttura di missione, trattandosi di interventi sull’edilizia scolastica pubblica che coinvolgono diverse Amministrazioni.