AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRIGENTI SCOLASTICI IN PUGLIA: QUANTA IPOCRISIA!

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRIGENTI SCOLASTICI IN PUGLIA: QUANTA IPOCRISIA!

 

In un precedente comunicato sul sito regionale www.dirigentipuglia.org esprimevamo, come DIRIGENTISCUOLA della PUGLIA, la nostra sorpresa per la nota congiunta di FLCGIL, CISL-Scuola, UIL-Scuola, SNALS-CONFSAL e ANP, tesa a stigmatizzare l’operato dell’USR Puglia nella persona del direttore generale dott. F. Inglese in merito alla mobilità dei dirigenti scolastici, 2014.2015, formalizzata con nota prot. 7898 del 23/07/2014.

La locuzione usata – Le scriventi organizzazioni sindacali esprimono il più assoluto disappunto per il mancato rispetto dei criteri contenuti nella suddetta nota ed attuati con una discrezionalità totalmente discutibile – non lascia adito a dubbi ed interpretazioni. L’USR, a parere della Pentiade, non ha tenuto conto dei criteri per l’affidamento/mutamento di incarico forniti in sede di informazione preventiva e riportati nella nota prot. n. 7151 del 02/07/2014.

Noi non sappiamo quali fossero, e se ci siano stati, tali criteri convenuti con le cosiddette OO.SS rappresentative; né se, in luogo dei medesimi, non siano state piuttosto disattese aspettative suscitate tra i loro iscritti, come è dato di leggere tra le righe.

Non comprendiamo però come mai solo ora ci sia stata questa sollevazione di popolo, visto che sono anni che nella procedura della mobilità dei dirigenti scolastici si reiterano i soliti meccanismi poco ossequiosi del benché minimo riconoscimento delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente (Art.19 del D.Lgs. 165/2001), e delle esperienze professionali e competenze maturate dallo stesso (Art.9 del CCNL dell’AREA V).

Dov’erano le OO.SS cosiddette rappresentative quando si sono codificati in successivi CCNI (di cui l’ultimo nemmeno registrato!) i criteri che azzeravano ex abrupto qualsiasi ipotesi di riconoscimento del merito e del vissuto professionale del singolo dirigente scolastico?

Dov’erano quando proditoriamente hanno inteso ‘interpretare‘ il principio di precedenza per i dirigenti scolastici sovrannumerari (di scuole accorpate o di scuole sottodimensionate) quale diritto incondizionato non solo alla sede, ma addirittura alla scuola indicata come prima preferenza, infischiandosene che in molti casi gli stessi dirigenti, quanto meno quelli di scuole sottodimensionate, avevano sia pur in parte contribuito a determinare tale sottodimensionamento. Con la conseguenza che proprio i suddetti dirigenti, proprio quelli di scuole sottodimensionate, potendo sfruttare tale priorità, hanno potuto scegliersi le scuole di 1° fascia?

Dov’erano quando nel corso di uno stesso sessennio più di un dirigente scolastico otteneva ben tre, addirittura quattro, (possiamo fare nomi e cognomi) mobilità, benché impegnatosi, come dichiarato nella domanda di mobilità, a permanere per almeno due incarichi consecutivi (sei anni) nella sede richiesta, con espressa rinuncia alla facoltà prevista dall’art. 9 -comma 2 lett. b) del CCNL /2010?

Dov’erano quando l’amministrazione ‘interpretava’ il vincolo della scadenza triennale del contratto riconducendolo stricto iure a un requisito meramente giuridico, quando sarebbe stato più logico dare a tale criterio una valenza storica, tale da consentire a colui che avesse terminato il primo mandato di poter ambire negli anni successivi, e senza aspettare il successivo triennio, ad un mutamento d’incarico anche in corso di contratto? Dopo il primo triennio, s’intende.

Dov’erano quandosi consumava lo scempio della legge 104, rivendicata quando a richiederla era un proprio iscritto, e contestata quando invece a richiederla era un non iscritto, pur nella consapevolezza (ce lo auguriamo, almeno!) che il CCNL dell’area V, nel disciplinare il conferimento ed il mutamento degli incarichi, nonché la mobilità professionale ed interregionale, non fa riferimento alcuno alla valutazione delle eventuali esigenze familiari di cui all’art. 33, V comma, legge 104/92, né tanto meno ad alcun diritto di precedenza rinveniente da tale condizione? Se è pur vero che una consolidata giurisprudenza riconosce tale diritto, non è men vero che lo stesso ( stiamo parlando o no di funzioni dirigenziali?) va bilanciato con gli oggettivi interessi contrapposti delle esigenze organizzative dell’Amministrazione: da un lato, dunque, il diritto del lavoratore a vedersi assegnata una sede vicina (vicino casa, non necessariamente nella stessa città o addirittura nella scuola da lui richiesta!), dall’altro quello dell’Amministrazione che deve garantire il principio costituzionale di ‘buon andamento’. E l’inciso ove possibile, riveniente dal 5 comma dell’art.33 della legge 104, non può che legittimare tale interpretazione, facendo assurgere tale diritto ad un diritto soggettivo non illimitato.

Detto questo, la proposta della DIRIGENTISCUOLA è semplice ed ossequiosa dei principi cardine di qualsiasi dirigenza pubblica, preordinata a contemperare i diritti dei dirigenti scolastici con le esigenze di efficienza delle istituzioni scolastiche loro affidate. Proposta racchiudibile in pochi semplici criteri:

1-Il mutamento di incarico in vigenza di contratto deve essere accolto solo in casi eccezionali regolati da norme specifiche, per il rispetto del principio di continuità che impone al dirigente di rimanere nella sede assegnata per l’intera durata del contratto, ossia per tre anni; il tutto anche per porre limiti ai possibili abusi clientelari di reiterati mutamenti, annuali, di incarico in capo alle stesse persone.

2-Una volta avuto il mutamento di incarico in corso di contratto, si deve permanere nella nuova sede assegnata per almeno un triennio.

3-In costanza di contratti successivi al primo, quindi a decorrere dal quarto anno di servizio nella stessa sede, il mutamento di incarico deve essere accolto per evitare, almeno sino a quando non si riuscirà al allineare la scadenza di tutti i contratti, l’evidente danno a chi aspira ad una sede libera durante la vigenza del 2° contratto.

4-Obbligo, ove dichiarato, a permanere nella nuova sede assegnata per un sessennio.

5-Applicazione della legge 104 coniugando tale diritto con quanto previsto dall’art.19 del D.Lgs. 165/2001 (attitudini e capacità professionali del dirigente scolastico), e dall’art.9 del CCNL dell’AREA V (esperienze professionali e competenze maturate ). Ed in ogni caso controllando e verificando che ci siano quelle condizioni oggettive previste dalle norme pattizie (ci si riferisce a quelle sulla mobilità docenti, le uniche a cui la stessa Amministrazione fa riferimento nei propri atti,quando nel conferire gli incarichi di direzione ai neoassunti specifica che ‘verranno applicate le medesime disposizioni previste dall’art.7, comma 1, punto V, e dall’art. 9 del CCNI
sulla mobilità del personale scolastico’, dove si parla di ‘ragioni esclusivamente oggettive’,
e ‘puntualmente documentate’), che legittimano il diritto a tale precedenza. Prassi totalmente ignorata negli anni precedenti, quando si sono concesse le precedenze di cui alla legge 104 perfino per accudire affini di 2°grado, senza aver acquisito quella documentazione probatoria attestante l’impossibilità dei più stretti congiunti (coniuge e figli) a fornire assistenza adeguata.

Ora si minacciano richieste di incontri miranti a chieder una revoca dei provvedimenti de quo, perfino ricorsi patrocinati dagli stessi sindacati che, fautori dei criteri statuiti nel CCNL dell’area V, ora paiono rinnegarli. O meglio, paiono reclamare una loro non corretta applicazione.

Che dire! Se questo può servire a riscrivere ‘completamente’ tutta la procedura di affidamento degli incarichi dirigenziali ne siamo ben felici. Purché ciò avvenga con criteri trasparenti ed ossequiosi, finalmente, della qualità e della efficienza delle istituzioni scolastiche, e non solamente per i desiderata dei singoli dirigenti scolastici.

La DIRIGENTISCUOLA rimane ferma sulle proprie posizioni, che sono quelle di sempre, e non condizionate dal ritorno in termini di singoli consensi che possono derivarne. L’obiettivo è quello di unire la categoria su principi cardine che la qualifichino e la rendano credibile agli occhi della società civile e, possibilmente, far in modo che la stessa venga rappresentata, come è giusto che sia, e come è in tutte le aree della dirigenza, da soli dirigenti scolastici.

La circostanza è propizia per preannunciare che DIRIGENTISCUOLA non mancherà di farsi parte diligente con l’Amministrazione e di intraprendere iniziative più incisive ove dovesse ravvisare palesi illegittimità nei provvedimenti di affidamento d’incarico appena adottati; che si prega di segnalare all’indirizzo mail: www.dirigentipuglia.org.

Vigileremo anche a che gli incarichi che a breve saranno conferiti ai neo-vincitori di concorso obbediscano a criteri lineari e trasparenti: cioè al solo criterio della posizione in graduatoria, atteso che risultano aboliti i settori formativi e che l’Amministrazione non conosce i prossimi neodirigenti per il concreto esercizio di una misurata, e motivata, discrezionalità.

DIRITTI, NON FAVORI!