Legge 11 agosto 2014, n. 116

Legge 11 agosto 2014, n. 116

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (14G00128)

(GU n.192 del 20-8-2014 – Suppl. Ordinario n. 72)

 

 Vigente al: 21-8-2014

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91,  recante  disposizioni
urgenti  per  il   settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea, e' convertito in legge con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 11 agosto 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Martina, Ministro  delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Guidi,  Ministro   dello   sviluppo
                                  economico  
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 144 del 24  giugno  2014),  coordinato  con  la
legge di conversione  11  agosto  2014,  n.  116  (in  questo  stesso
Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Disposizioni  urgenti
per il settore agricolo, la  tutela  ambientale  e  l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle
tariffe  elettriche,  nonche'  per  la   definizione   immediata   di
adempimenti derivanti dalla normativa europea.». (14A06580) 

(GU n.192 del 20-8-2014 – Suppl. Ordinario n. 72)

 

 Vigente al: 20-8-2014

 

Titolo I

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

 
Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche'  dell'art.10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese  agricole,
  istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole
  e   potenziamento   dell'istituto   della   diffida   nel   settore
  agroalimentare 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  l'esercizio  unitario  dell'attivita'
ispettiva nei confronti delle imprese  agricole  e  l'uniformita'  di
comportamento degli organi di  vigilanza,  nonche'  di  garantire  il
regolare  esercizio  dell'attivita'  imprenditoriale,   i   controlli
ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati  dagli
organi di vigilanza  in  modo  coordinato,  tenuto  conto  del  piano
nazionale integrato di cui all'articolo 41 del  regolamento  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,
e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  evitando  sovrapposizioni  e
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli.  I
controlli sono predisposti anche utilizzando  i  dati  contenuti  nel
registro di cui al  comma  2.  I  controlli  ispettivi  esperiti  nei
confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi  verbali,
da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei  casi  di
attestata regolarita',  ovvero  di  regolarizzazione  conseguente  al
controllo  ispettivo  eseguito,   gli   adempimenti   relativi   alle
annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non  possono
essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle
stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle  determinate
da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero  nel
caso emergano atti,  fatti  o  elementi  non  conosciuti  al  momento
dell'ispezione. La presente  disposizione  si  applica  agli  atti  e
documenti esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  del
controllo ispettivo. 
  2.  Al  fine  di  evitare  duplicazioni   e   sovrapposizioni   nei
procedimenti  di  controllo  e  di   recare   il   minore   intralcio
all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con  decreto  di
natura  non  regolamentare  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'interno,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui  al  comma  1  sulle
imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
al  comma  1,  del  coordinamento  dell'attivita'  di   controllo   e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati
concernenti i controlli effettuati da parte di organi  di  polizia  e
dai competenti organi di vigilanza e  di  controllo((  ,  nonche'  da
organismi  privati  autorizzati  allo  svolgimento  di   compiti   di
controllo dalle vigenti  disposizioni,  ))  a  carico  delle  imprese
agricole sono resi disponibili tempestivamente in  via  telematica  e
rendicontati   annualmente,   anche   ai   fini   della    successiva
riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del  regolamento  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29  aprile  2004,
alle altre pubbliche amministrazioni secondo  le  modalita'  definite
con Accordo tra le amministrazioni interessate  sancito  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con  il  medesimo
accordo. 
  (( 3. Per le violazioni alle norme in materia  agroalimentare,  per
le   quali   e'   prevista   l'applicazione   della   sola   sanzione
amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso
in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili,
diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il
termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di  diffida
e ad  elidere  le  conseguenze  dannose  o  pericolose  dell'illecito
amministrativo.  Per  violazioni  sanabili  si  intendono  errori   e
omissioni   formali   che   comportano   una   mera   operazione   di
regolarizzazione ovvero  violazioni  le  cui  conseguenze  dannose  o
pericolose sono eliminabili. In caso  di  mancata  ottemperanza  alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma,  entro
il termine indicato, l'organo di controllo procede ad  effettuare  la
contestazione, ai sensi dell'articolo  14  della  legge  24  novembre
1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo
16 della citata legge n. 689 del 1981. 
  3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre  2005,  n.
225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29  aprile
2010, n. 75, sono abrogati. )) 
  4. Per le violazioni alle norme in materia  agroalimentare  per  le
quali e' prevista l'applicazione della sola  sanzione  amministrativa
pecuniaria, se gia' consentito il pagamento  in  misura  ridotta,  la
somma, determinata ai sensi  dell'articolo  16,  primo  comma,  della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento  se  il
pagamento e' effettuato entro cinque  giorni  dalla  contestazione  o
dalla notificazione. (( La disposizione di cui al  primo  periodo  si
applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  purche'   l'interessato
effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto all'autorita' competente,  di  cui  all'articolo  17
della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha  accertato  la
violazione. )) 
                            (( Art. 1 bis 
 
 
         Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
 
    
  1. Ai fini  dell'applicazione  della  disciplina  dei  procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi,  gli  imprenditori  agricoli
che utilizzano depositi  di  prodotti  petroliferi  di  capienza  non
superiore a 6  metri  cubi,  anche  muniti  di  erogatore,  ai  sensi
dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 99, non sono  tenuti  agli  adempimenti  previsti  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1º
agosto 2011, n. 151. 
  2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29
aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in  possesso
di autorizzazione  o  nulla  osta  sanitario,  di  registrazione,  di
comunicazione o segnalazione certificata di inizio attivita' prevista
per l'esercizio dell'impresa. 
  3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai  sensi
del regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione,  del  6  agosto
2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati
da imprese agricole singole  ed  associate,  la  produzione  agricola
derivante  dall'esercizio  in  comune  delle  attivita',  secondo  il
programma comune di rete, puo' essere  divisa  fra  i  contraenti  in
natura con l'attribuzione a  ciascuno,  a  titolo  originario,  della
quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. 
  4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' abrogato. 
  5.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  38,
paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento  (CE)  n.  436/2009  della
Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli
sono  dematerializzati   e   realizzati   nell'ambito   del   Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede  di  attuazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  prevedono   modalita'
ulteriormente   semplificate    di    compilazione    dei    registri
dematerializzati, compresa la concessione di termini piu' favorevoli,
per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri  di
vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale. 
  6. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187, e' dematerializzato e  realizzato  nell'ambito
del SIAN. 
  7. Il registro di carico e scarico di  cui  all'articolo  1,  sesto
comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e'  dematerializzato  e
realizzato nell'ambito  del  SIAN.  All'articolo  1  della  legge  23
dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  sesto  comma,  le  parole:  «presso  ogni  stabilimento,  un
registro di  carico  e  scarico  sul  quale  devono  essere  indicate
giornalmente» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni stabilimento,
un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate»; 
  b) il settimo comma e' abrogato. 
  8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1  dell'articolo
28 della legge  20  febbraio  2006,  n.  82,  e'  dematerializzato  e
realizzato nell'ambito del SIAN. 
  9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11  aprile  1974,  n.  138,  sono
sostituiti dai seguenti: 
  «Art.  2.  -  1.  Le  informazioni  relative  all'introduzione  sul
territorio nazionale di  latte  in  polvere  registrate  nei  sistemi
informativi utilizzati  dal  Ministero  della  salute  sono  messe  a
disposizione del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 
  Art. 3. - 1. I produttori,  gli  importatori,  i  grossisti  e  gli
utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati
devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro
di  cui  al  primo  periodo  e'  dematerializzato  ed  e'  realizzato
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)». 
  10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a  9  si
provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali da adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in
vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti. 
  11. L'articolo 59-bis del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
abrogato. 
  12.  Con  riferimento  ai  terreni  agricoli   contraddistinti   da
particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri  quadrati,
site  in  comuni   montani,   ricompresi   nell'elenco   delle   zone
svantaggiate di montagna delimitate ai  sensi  dell'articolo  32  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle  aziende
agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti
a  disporre  del  relativo  titolo  di  conduzione  ai   fini   della
costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. 
  13. Alla sezione  6  dell'Allegato  A  al  decreto  legislativo  19
novembre  2008,  n.  194,  le  parole:   «depositi   alimentari»   si
interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di  cui
al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle  cooperative  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio  2001,
n. 228, e dai consorzi  agrari  per  la  fornitura  di  servizi  agli
imprenditori agricoli. 
  14. Le  organizzazioni  professionali  agricole  ed  agromeccaniche
comprese  quelle  di  rappresentanza  delle   cooperative   agricole,
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,  nell'esercizio
dell'attivita' di  consulenza  per  la  circolazione  delle  macchine
agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le
procedure di collegamento al sistema operativo  di  prenotazione  del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   fini
dell'immatricolazione e della gestione  delle  situazioni  giuridiche
inerenti alla proprieta' delle predette  macchine.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   modalita'
tecniche  di  collegamento  con  il  Centro  elaborazione  dati   del
Ministero stesso e le relative modalita' di gestione. 
  15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: «applicano»  e'
sostituita dalle seguenti: «commercializzano imballaggi con»; 
  b) all'articolo 54, comma 11, la parola:  «apponga»  e'  sostituita
dalle seguenti: «commercializzi imballaggi con». 
  16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno  1986,
n.  251,  come  modificato  dall'articolo  26,   comma   2-bis,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel
senso che sono anche di competenza  degli  iscritti  nell'albo  degli
agrotecnici le attivita' di progettazione e direzione delle opere  di
trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che  forestale.
)) 
                            (( Art. 1 ter 
 
 
   Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura 
 
  1. E' istituito il sistema di consulenza aziendale  in  agricoltura
in conformita' al titolo III del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  e  secondo
le disposizioni quadro definite  a  livello  nazionale  dal  presente
articolo. 
  2. Il sistema di consulenza contempla  almeno  gli  ambiti  di  cui
all'articolo 12, paragrafi 2 e 3,  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 e gli aspetti  relativi  alla  competitivita'  dell'azienda
agricola,  zootecnica  e  forestale  inclusi  il   benessere   e   la
biodiversita' animale  nonche'  i  profili  sanitari  delle  pratiche
zootecniche. 
  3.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di  consulenza   deve   essere
chiaramente separato dallo svolgimento  dell'attivita'  di  controllo
dei  procedimenti  amministrativi  e  tecnici  per  l'erogazione   di
finanziamenti pubblici all'agricoltura. 
  4. I consulenti che operano nel sistema di cui al  comma  1  devono
possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata  formazione  di
base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  che  garantiscono  il
rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure
omogenee  per  la  realizzazione  delle  attivita'  di  formazione  e
aggiornamento di cui al comma 4, le modalita' di accesso  al  sistema
di consulenza  aziendale  che  tengano  conto  delle  caratteristiche
specifiche di tutti  i  comparti  produttivi  del  settore  agricolo,
zootecnico e forestale,  nonche'  l'istituzione  del  registro  unico
nazionale  degli  organismi  di   consulenza   e   del   sistema   di
certificazione di qualita'  nazionale  sull'efficacia  ed  efficienza
dell'attivita'  di  consulenza  svolta,  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
selezionano gli  organismi  di  consulenza  secondo  quanto  disposto
dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  con
propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  5,  le  disposizioni
attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale. 
  7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo  27  maggio
1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  «c-bis)  accertare  ed  attestare,  a  prescindere  dalla  suddetta
convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge,
fatti  o  circostanze  di  ordine   meramente   tecnico   concernenti
situazioni o dati  certi  relativi  all'esercizio  dell'attivita'  di
impresa». )) 
                               Art. 2 
 
 
    Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo 
 
  1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  E'
altresi' ammessa, la produzione  di  mosto  cotto,  denominato  anche
saba, sapa o similari, previa  comunicazione  al  competente  Ufficio
territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari,  da  eseguirsi
secondo le  modalita'  stabilite  nell'articolo  5,  comma  1,  della
presente legge.»; 
    b) all'articolo 5, comma 1: 
      1)  il  primo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   «La
preparazione di mosti di uve fresche mutizzati  con  alcol,  di  vini
liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate  a  base  di
vino,  di  cocktail  aromatizzati  di  prodotti  vitivinicoli  e   di
spumanti, nonche' la preparazione delle  bevande  spiritose,  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino,  e
punto ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 15 gennaio 2008  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89  del  Consiglio,  puo'  essere  eseguita
anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella  cui
preparazione non e' ammesso l'impiego di  saccarosio,  dell'acquavite
di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal  regolamento
(UE) n. 251/2014 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26
febbraio 2014,  e  successive  modificazioni,  a  condizione  che  le
lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto  giorno
antecedente alla  lavorazione,  al  competente  ufficio  territoriale
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.»; 
      2) al secondo  periodo  le  parole:  «(CEE)  n.  1601/91»  sono
sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»; 
    c) all'articolo 6, dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. Nei locali di un'impresa agricola  ((  che  produce  mosti  o
vini, )) e' consentita anche la detenzione dei  prodotti  di  cui  al
comma  1,  lettere  da  a)   a   d),   se   ottenuti   esclusivamente
dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura e di allevamento  svolte
dall'impresa  oppure  impiegati  nella   preparazione   di   alimenti
costituiti  prevalentemente  da  prodotti  agricoli  ottenuti   dalle
medesime attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad una  ((
preventiva comunicazione da inviare anche in  via  telematica  ))  al
competente  ufficio  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»; 
    d) all'articolo 14: 
      1) al comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «autorizzazione,
valida per  una  campagna  vitivinicola,  rilasciata  dal  competente
ufficio periferico dell'Ispettorato centrale  repressione  frodi,  al
quale  deve  essere  presentata  domanda  in  carta  da   bollo   con
specificazione della sede e dell'ubicazione dei  locali  interessati,
nonche'  del  quantitativo  presunto  di  sottoprodotti  oggetto   di
richiesta.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «comunicazione,   da
inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela
della   qualita'   e   della   repressione   frodi    dei    prodotti
agroalimentari.»; 
      2) al comma 4, secondo periodo, le  parole:  «almeno  entro  il
quinto  giorno   antecedente»   sono   sostituite   dalla   seguente:
«antecedentemente»; 
  (( d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di  vino  preparati  con
metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento
in volume e' elevato al 4 per cento in volume; )) 
    e) all'articolo 25: 
      1) al comma 1, le parole: «, che rispondono ai requisiti e alle
caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  il  Ministro
della salute, da emanare entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge» sono soppresse; 
      2) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    f) l'articolo 26 e' abrogato; 
    g) all'articolo 28: 
      1) al comma 1 le  parole  da:  «,  con  fogli  progressivamente
numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in  base  al
luogo  di  detenzione,  e  annotarvi  tutte  le  introduzioni  e   le
estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse; 
      2) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
    h) all'articolo 35: 
      1) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11.  Salvo  che  il
fatto costituisca  reato,  chiunque  viola  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25 e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 1.500 euro a 15.000 euro.»; 
      2) il comma 12 e' abrogato; 
    i) l'articolo 43 e' abrogato. 
  (( 1-bis. Per i titolari di  stabilimenti  enologici  di  capacita'
complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita
diretta o ristorazione, l'obbligo di  tenuta  di  registri  ai  sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della  Commissione,
del 26 maggio 2009, si considera assolto con la  presentazione  della
dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. 
  1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. L'uso delle DOCG e DOC non e' consentito per  i  vini  ottenuti
sia totalmente che  parzialmente  da  vitigni  che  non  siano  stati
classificati fra gli idonei  alla  coltivazione  o  che  derivino  da
ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane
o asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta'  di
vite iscritte nel Registro nazionale delle varieta' di vite da  vino,
nonche' delle varieta' in osservazione». )) 
                               Art. 3 
 
 
            Interventi per il sostegno del Made in Italy 
 
  1. Alle imprese che producono prodotti agricoli, (( della  pesca  e
dell'acquacoltura  ))  di  cui  all'Allegato  I  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  europea,  nonche'  alle  piccole  e  medie
imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione,   del   6   agosto   2008,   che   producono    prodotti
agroalimentari, (( della pesca e dell'acquacoltura )) non  ricompresi
nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma  cooperativa  o
riunite in consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di  cui  al
comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella  misura  del  40  per
cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti,  e  comunque  non
superiore a 50.000  euro,  nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre  2014  e  nei  due  successivi,  per  la   realizzazione   e
l'ampliamento   di   infrastrutture   informatiche   finalizzate   al
potenziamento del commercio elettronico. 
  2. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale
e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio. 
  3. Al fine di incentivare la creazione di  nuove  reti  di  imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di  imprese
gia' esistenti, alle imprese  che  producono  prodotti  agricoli,  ((
della pesca e dell'acquacoltura )) di cui all'Allegato I del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole  e  medie
imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione,   del   6   agosto   2008,   che   producono    prodotti
agroalimentari, (( della pesca e dell'acquacoltura )) non  ricompresi
nel predetto Allegato I, (( anche se costituite in forma  cooperativa
o riunite in consorzi )) e' riconosciuto, nel limite di spesa di  cui
al comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40  per
cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo  sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie,  nonche'  per  la
cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. 
  4. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  3  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale
e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio. 
  (( 4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per  le  imprese  diverse
dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del  6  agosto  2008,  si  applicano  nei
limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativi  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti de minimis; )) 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2: 
    a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, (( di 2 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016,  ))  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1; 
    b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014,  ((  di  12
milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni  di  euro  per  l'anno
2016, )) per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 
  6. (( Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali
effettua  gli  adempimenti  conseguenti  ai  regolamenti  dell'Unione
europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno. )) 
  7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai  sensi  degli  articoli
26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del  regolamento  (UE)  25  ottobre
2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali svolge, attraverso il  proprio  sito  istituzionale,  una
consultazione pubblica  tra  i  consumatori  per  valutare  in  quale
misura, nelle informazioni relative  ai  prodotti  alimentari,  venga
percepita come  significativa  l'indicazione  relativa  al  luogo  di
origine o di provenienza dei  prodotti  alimentari  e  della  materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli
stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni  sia  ritenuta
ingannevole. Ai sensi  dell'articolo  39,  paragrafo  2,  del  citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il  Centro  di  ricerca
per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,
su scala territoriale, i legami  tra  talune  qualita'  dei  prodotti
alimentari e  la  loro  origine  o  provenienza.  I  risultati  delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici  e
trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni
di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
  8. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
svolge  la  consultazione  pubblica  tra   i   consumatori   di   cui
all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4,  come
introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,  n.
4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma
3. 
  10. All'articolo 58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  al
comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «E'  istituito  presso
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le
seguenti: «per l'efficientamento della  filiera  della  produzione  e
dell'erogazione e». 
                               Art. 4 
 
 
Misure per la sicurezza alimentare e la produzione  della  Mozzarella
                        di Bufala Campana DOP 
 
  1.  La  produzione  della  «Mozzarella  di  Bufala  campana»   DOP,
registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi  del
regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione  del  12  giugno  1996,
deve avvenire in uno spazio in cui e' lavorato  esclusivamente  latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema  di  controllo  della
DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo' avvenire  anche
la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche'  realizzati
esclusivamente con latte  proveniente  da  allevamenti  inseriti  nel
sistema di controllo della  DOP  Mozzarella  di  Bufala  Campana.  La
produzione di prodotti realizzati anche o  esclusivamente  con  latte
differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo
della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in  uno
spazio differente, (( secondo le disposizioni del decreto di  cui  al
comma 3. )) 
  2. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli  interessi  dei
consumatori e di  garantire  la  concorrenza  e  la  trasparenza  del
mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori
e gli intermediari di latte di bufala  sono  obbligati  ad  adottare,
nelle rispettive attivita', (( secondo le disposizioni del decreto di
cui al comma 3, )) sistemi idonei a garantire  la  rilevazione  e  la
tracciabilita' del latte prodotto quotidianamente,  dei  quantitativi
di  latte  di  bufala  trasformato  e  delle  quantita'  di  prodotto
derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato. 
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il  Ministro  della  salute,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  definite  le   modalita'   per   l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2,(( prevedendo  che
la separazione spaziale delle produzioni di cui al  comma  1,  ultimo
periodo,  impedisca  ogni  contatto,  anche  accidentale,  tra  latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema  di  controllo  della
Mozzarella di Bufala Campana  DOP  e  altro  latte,  nonche'  tra  la
Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro  latte
in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento. )) 
  4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque  viola
le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000  a
euro  13.000  e  alla  sanzione  accessoria  della   chiusura   dello
stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un  periodo
da un minimo di dieci ad un massimo  di  trenta  giorni  ((  e  della
pubblicazione  dell'ordinanza  di  ingiunzione,  a   cura   e   spese
dell'interessato, su due quotidiani a  diffusione  nazionale.  ))  Si
applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione del diritto
di utilizzare la denominazione protetta dalla data  dell'accertamento
della violazione fino  a  quando  l'organo  di  controllo  non  abbia
verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione
e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo seguente. Della sanzione
della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta
e' data tempestiva pubblicita' attraverso la pubblicazione, a cura  e
spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale.  ((
Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di  cui  al
comma 1, nei  sei  mesi  successivi  all'adozione  del  provvedimento
esecutivo )), la chiusura  dello  stabilimento  e'  disposta  per  un
periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e  gli
importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente
comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento
nel quale si e' verificata  la  violazione  e'  altresi'  disposta  a
carico di coloro che utilizzano latte o cagliata  diversi  da  quelli
della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella
di Bufala Campana DOP. (( In tali casi la chiusura dello stabilimento
e' disposta per un periodo da un minimo di dieci giorni a un  massimo
di trenta giorni, ovvero da un minimo di  trenta  ad  un  massimo  di
novanta  giorni  in  caso  di  reiterazione  di  tale   comportamento
accertata nei sei  mesi  successivi  all'adozione  del  provvedimento
esecutivo. La procedura prevista  dall'articolo  19  della  legge  24
novembre   1981,   n.   689,   si   applica   anche   all'opposizione
all'inibizione all'uso della denominazione protetta. )) 
  5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque  viola
le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro  750  ad
euro 4.500. Qualora la  violazione  riguarda  prodotti  inseriti  nel
sistema  di  controllo  delle  denominazioni  protette  di   cui   al
regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. 
  (( 5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1  e
2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie  previste
dai commi 4 e 5. )) 
  6. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   e'
designato quale autorita' competente all'applicazione delle  sanzioni
di cui ai commi 4 e 5. 
  7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre  2008,
n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,
n. 205, e' abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n.  4,
e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto
di cui al comma 3. 
  8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  viola
i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in  via
cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del  regolamento  (CE)  n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio  2002,
e' punito (( con la multa da euro 25.000 a euro 50.000.  ))  L'autore
del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi' a  rimuovere,
a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo
di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di  polizia  giudiziaria,
le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure
di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalita'
definiti dalla regione competente per territorio. 
                               Art. 5 
 
 
Disposizioni per l'incentivo  all'assunzione  di  giovani  lavoratori
     agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura 
 
  1.  Al  fine  di  promuovere  forme  di  occupazione   stabile   in
agricoltura di giovani di eta' compresa tra i 18 e i  35  anni  e  in
attesa  dell'adozione  di  ulteriori  misure  da   realizzare   anche
attraverso  il  ricorso  alle  risorse  della  nuova   programmazione
comunitaria 2014-2020, e' istituito, nel  limite  delle  risorse  del
fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per  i  datori  di
lavoro che hanno i requisiti di  cui  all'articolo  2135  del  codice
civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato
o con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  che  presenta  i
requisiti di  cui  al  comma  3,  lavoratori  che  si  trovano  nelle
condizioni di cui al comma 4. 
  2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al  comma  1,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole (( alimentari e forestali ))  il  fondo  per  gli  incentivi
all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione  ((
pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017  e  2018.
)) 
  3. Ai fini della concessione  dell'incentivo  di  cui  al  presente
articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve: 
    a) avere durata almeno triennale; 
    b) garantire al lavoratore un periodo di  occupazione  minima  di
102 giornate all'anno; 
    c) essere redatto in forma scritta. 
  4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori  di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che  si  trovano  in  una  delle
seguenti condizioni: 
    a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno  sei
mesi; 
    b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado. 
  5.  Le  assunzioni  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
effettuate tra il 1° luglio  2014  e  il  30  giugno  2015  e  devono
comportare un incremento occupazionale  netto  calcolato  sulla  base
della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli  anni
successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate  nell'anno
precedente l'assunzione. I lavoratori  dipendenti  con  contratto  di
lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a  tempo  pieno.
L'incremento della base occupazionale va considerato al  netto  delle
diminuzioni occupazionali  verificatesi  in  societa'  controllate  o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  6. L'incentivo di cui al presente articolo e' pari a un terzo della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per  un  periodo
complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di  lavoro  unicamente
mediante compensazione dei contributi dovuti e con  le  modalita'  di
seguito illustrate: 
    a) per le assunzioni a tempo determinato: 
      1) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del primo anno di
assunzione; 
      2) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del secondo  anno
di assunzione; 
      3) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del terzo anno di
assunzione; 
    b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18  mensilita'  ((  a
decorrere  dal  completamento  del  diciottesimo  mese  dal   momento
dell'assunzione. )) 
  (( 6-bis.  Il  valore  annuale  dell'incentivo  non  puo'  comunque
superare, per  ciascun  lavoratore  assunto  ai  sensi  del  presente
articolo, l'importo di: 
  a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato; 
  b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato. )) 
  7. All'incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92. 
  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all'incentivo  e
di consentire la fruizione  dell'incentivo  stesso,  comunicando  sul
proprio sito internet istituzionale la data a decorrere  dalla  quale
e' possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro
il medesimo termine l'Inps,  con  propria  circolare,  disciplina  le
modalita' attuative dell'incentivo di cui  al  comma  1,  nonche'  le
modalita' di controllo per il rispetto da parte dei datori di  lavoro
degli  impegni  assunti  nei  contratti  per  i  quali  e'   previsto
l'incentivo  ai  sensi  del  presente  articolo  e  per  la  verifica
dell'incremento occupazionale. 
  9.  L'incentivo  di  cui  al  presente  articolo  e'   riconosciuto
dall'Inps in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata
anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il  proprio  sito  internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate  valutate  con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  effettua  la
comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008. 
  11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE)
n. 800/2008, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
verifica la compatibilita' delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione  dalla
notifica  in  corso  di  adozione  e  propone  le  misure  necessarie
all'eventuale adeguamento. 
  12. A decorrere dalla  data  in  cui  e'  possibile  presentare  le
domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo,  per
le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non  trova
piu' applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  99.  Restano  salve  le  domande   di   ammissione
all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
99, presentate fino a tale data. 
  13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni  di
cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3)  e  4),  per  i  produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  d),((  e  per  le
societa' agricole di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 99, )) si applicano, nella misura  del  50  per  cento
degli importi  ivi  previsti,  anche  per  ogni  lavoratore  agricolo
dipendente a tempo  determinato  impiegato  nel  periodo  di  imposta
purche' abbia lavorato almeno  150  giornate  e  il  contratto  abbia
almeno una durata triennale.». 
  14. La disposizione del comma 13 si applica, previa  autorizzazione
della Commissione  europea  richiesta  a  cura  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2013.  Della
medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale,  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 
                               Art. 6 
 
 
                Rete del lavoro agricolo di qualita' 
 
  1. E' istituita presso  l'INPS  la  Rete  del  lavoro  agricolo  di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese  agricole  di  cui
all'articolo  2135  del  codice  civile  in  possesso  dei   seguenti
requisiti: 
    a) non avere  riportato  condanne  penali  per  violazioni  della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 
    b) non essere  stati  destinatari,  negli  ultimi  tre  anni,  di
sanzioni amministrative definitive per  le  violazioni  di  cui  alla
lettera a); 
    c)  essere  in  regola   con   il   versamento   dei   contributi
previdenziali e dei premi assicurativi. 
  2. Alla Rete del  lavoro  agricolo  di  qualita'  sovraintende  una
cabina di regia composta  da  un  rappresentante  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, del ((  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, ))  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, dell'INPS e della Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati  entro  30  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina
di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori  subordinati  e  tre
rappresentanti  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  autonomi
dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  su  designazione  delle
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente
rappresentative. La cabina di regia e' presieduta dal  rappresentante
dell'INPS. 
  3. Ai fini della partecipazione alla Rete del  lavoro  agricolo  di
qualita', le imprese di cui al comma  1  presentano  istanza  in  via
telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di  regia
definisce  con  apposita  determinazione  gli   elementi   essenziali
dell'istanza. 
  4. La cabina di regia ha i seguenti compiti: 
    a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del  lavoro
agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla presentazione; 
    b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita' le  imprese
agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1; 
    c)  redige  e  aggiorna  l'elenco  delle  imprese  agricole   che
partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e  ne  cura  la
pubblicazione sul sito internet dell'INPS; 
    d) formula proposte al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al ((  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali )) in materia di  lavoro  e  di  legislazione  sociale  nel
settore agricolo. 
  5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo gratuito e ai
componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di  spese
o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si  avvale
per il suo funzionamento delle risorse umane e  strumentali  messe  a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al
comma 8. 
  6. Al fine di realizzare un piu' efficace  utilizzo  delle  risorse
ispettive disponibili, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano
l'attivita' di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi  di  richiesta
di  intervento  proveniente  dal  lavoratore,  dalle   organizzazioni
sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da  autorita'  amministrative
(( e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso
per violazioni della normativa in materia di  lavoro  e  legislazione
sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. )) 
  7. E' fatta salva comunque la possibilita' per  le  amministrazioni
di cui al comma 6 di effettuare  controlli  sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni in base alla disciplina vigente. 
  8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste  a  legislazione
vigente. 
                            (( Art. 6 bis 
 
 
                Disposizioni per i contratti di rete 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  dopo  il
comma 361, e' inserito il seguente: 
  «361.1. Le risorse di cui al comma  354  sono  destinate  anche  al
finanziamento agevolato di  investimenti  in  ricerca  e  innovazione
tecnologica,   effettuati   da   imprese   agricole,   forestali    e
agroalimentari, che partecipano  ad  un  contratto  di  rete  di  cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni,  per  le  finalita'  proprie  del  medesimo
contratto di rete». 
  2. Fatti salvi  i  limiti  previsti  dall'ordinamento  europeo,  le
imprese agricole,  forestali  e  agroalimentari  organizzate  con  il
contratto  di  rete  di  cui  all'articolo  3,   comma   4-ter,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per  le
finalita' proprie del medesimo contratto di  rete,  a  parita'  delle
altre condizioni stabilite da ciascun  documento  di  programmazione,
acquisiscono priorita' nell'accesso ai finanziamenti  previsti  dalle
misure  dei  programmi  di  sviluppo  rurale  regionali  e  nazionali
relativi alla programmazione 2014-2020. )) 
                               Art. 7 
 
 
Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e  misure  di
                          carattere fiscale 
 
  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1-quinquies, e' inserito il seguente: 
      «1-quinquies.1. Ai  coltivatori  diretti  e  agli  imprenditori
agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola  di  eta'
inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola  de
minimis di cui al regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento  delle
spese sostenute per i canoni di  affitto  dei  terreni  agricoli,  ((
diversi da quelli di proprieta' dei genitori )) entro  il  limite  di
euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a  un  massimo  di
euro 1.200 annui. (( A tal fine, il contratto di affitto deve  essere
redatto in forma scritta »; )) 
    b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la  detrazione  spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo». 
  2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere  dal  periodo
d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto  relativo
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e'  calcolato  senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1. 
  3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato. 
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  comma
512 e' sostituito dal seguente: 
    «512.  Ai  soli  fini  della  determinazione  delle  imposte  sui
redditi, per i  periodi  d'imposta  2013,  2014  e  2015,  nonche'  a
decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario
sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento  per  i  periodi  di
imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento  per  il  periodo  di  imposta
2015, nonche' del 7 per cento a  decorrere  dal  periodo  di  imposta
2016. Per i terreni  agricoli,  nonche'  per  quelli  non  coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli  professionali  iscritti  nella  previdenza   agricola,   la
rivalutazione e' pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013  e
2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta  2015.  L'incremento
si applica sull'importo risultante  dalla  rivalutazione  operata  ai
sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662. Ai fini della  determinazione  dell'acconto  delle  imposte  sui
redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene  conto  delle
disposizioni di cui al presente comma.». 
                            (( Art. 7 bis 
 
 
  Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani 
 
  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) il capo III del titolo I e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Capo III 
 
 
MISURE  IN   FAVORE   DELLO   SVILUPPO   DELL'IMPRENDITORIALITA'   IN
              AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE 
 
  Art. 9. - (Principi generali). - 1. Le  disposizioni  del  presente
capo sono dirette a sostenere in tutto  il  territorio  nazionale  le
imprese agricole a prevalente o totale  partecipazione  giovanile,  a
favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a  sostenerne  lo
sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. 
  2.  La  concessione  delle  misure  di  cui  al  presente  capo  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  Art. 10. - (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi  alle  agevolazioni
di cui al presente capo possono essere concessi mutui  agevolati  per
gli investimenti, a un tasso pari a zero,  della  durata  massima  di
dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e  di  importo
non superiore al  75  per  cento  della  spesa  ammissibile.  Per  le
iniziative nel settore della produzione agricola il  mutuo  agevolato
ha una  durata,  comprensiva  del  periodo  di  preammortamento,  non
superiore a quindici anni. 
  2. Alle agevolazioni di cui al comma 1  si  applicano  i  massimali
previsti dalla normativa europea  e  le  agevolazioni  medesime  sono
concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato
per  il  settore  agricolo  e  per  quello  della  trasformazione   e
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
  3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie  di  cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 
  Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari).  -  1.  Possono  beneficiare
delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese,  in  qualsiasi
forma  costituite,  che  subentrino  nella  conduzione  di  un'intera
azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola  ai
sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno  due  anni  alla
data di presentazione della domanda  di  agevolazione,  e  presentino
progetti per lo sviluppo o il  consolidamento  dell'azienda  agricola
attraverso  iniziative  nel  settore  agricolo  e  in  quello   della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
  2. Le imprese subentranti devono essere in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
  a)  siano  costituite  da  non  piu'  di  sei  mesi  alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione; 
  b)  esercitino  esclusivamente  l'attivita'   agricola   ai   sensi
dell'articolo 2135 del codice civile; 
  c)  siano  amministrate  e  condotte  da  un  giovane  imprenditore
agricolo di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel  caso  di
societa', siano composte, per oltre la  meta'  numerica  dei  soci  e
delle quote di partecipazione, da giovani  imprenditori  agricoli  di
eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni. 
  3. Possono  altresi'  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al
presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il
consolidamento di iniziative nei settori  della  produzione  e  della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive  da
almeno  due  anni  alla  data  di  presentazione  della  domanda   di
agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, lettere b) e c). 
  Art.  10-ter.  -  (Progetti  finanziabili).  -  1.  Possono  essere
finanziate, nei limiti delle risorse di cui  all'articolo  10-quater,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto di natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000,
nei   settori   della   produzione   e   della    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
  Art. 10-quater.  -  (Risorse  finanziarie  disponibili).  -  1.  La
concessione delle agevolazioni di cui al presente capo  e'  disposta,
con le modalita' previste dal decreto  di  cui  all'articolo  10-ter,
comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002
del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261  del  7
novembre 2002. Le predette disponibilita' possono essere incrementate
da  eventuali  ulteriori  risorse  derivanti   dalla   programmazione
nazionale ed europea»; 
  b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo e' soppresso. 
  2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo  III
del titolo  I  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,
presentate prima della data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina
previgente. 
                             Art. 7 ter 
 
 
      Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari 
 
  1. L'esercizio del diritto di  prelazione  o  di  riscatto  di  cui
all'articolo 8 della legge 26  maggio  1965,  n.  590,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,  n.  817,
spetta anche alle societa' cooperative di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno  la
meta' degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica
di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella  sezione
speciale del registro delle imprese  di  cui  agli  articoli  2188  e
seguenti del codice civile. )) 
                               Art. 8 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018. . 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e
13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente  articolo,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2014, (( a 65,9 milioni di euro per l'anno
2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di  euro
per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018 )) e  a  29,4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
    a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017
e a 4,5 milioni per l'anno 2018,  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2014-2016,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
medesimo; 
    b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come  da  ultimo
rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  lettera  e),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    (( c) quanto a 11,3 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  a  5,6
milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni  di  euro  per  l'anno
2017  e  a  4,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  ))   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di
euro a decorrere dall'anno  2016  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto; 
    e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di
euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo  7,
comma 4, del presente decreto; 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L’EFFICACIA DELL’AZIONE PUBBLICA DI TUTELA
AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA
AMBIENTALE E PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL’APPARTENENZA ALL’UNIONE EUROPEA

                            (( Art. 8 bis 
 
 
         Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso 
 
  All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n.  152,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti   periodi:   «Detto
contributo,  parte  integrante  del  corrispettivo  di  vendita,   e'
assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in  modo  chiaro  e
distinto. Il  produttore  o  l'importatore  applicano  il  rispettivo
contributo vigente alla data  della  immissione  del  pneumatico  nel
mercato nazionale del ricambio. Il  contributo  rimane  invariato  in
tutte le successive fasi di commercializzazione  del  pneumatico  con
l'obbligo, per ciascun rivenditore, di  indicare  in  modo  chiaro  e
distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello
stesso». )) 
                               Art. 9 
 
 
Interventi urgenti per  l'efficientamento  energetico  degli  edifici
scolastici e  universitari  pubblici  e  della  segnaletica  luminosa
                              stradale 
 
  1. A valere sul Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  1110,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  nel  limite  di  trecentocinquanta
milioni di  euro,  possono  essere  concessi  finanziamenti  a  tasso
agevolato ai soggetti pubblici competenti ai  sensi  della  normativa
vigente  in  materia  di  immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti
all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche'  di
edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica  (AFAM),
al  fine  di  realizzare  interventi  di  incremento  dell'efficienza
energetica degli edifici scolastici, (( ivi inclusi gli  asili  nido,
)) e universitari negli usi finali  dell'energia,  avvalendosi  della
Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del  predetto
fondo. (( La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga  i  finanziamenti
tenuto conto di quanto stabilito dal  decreto  di  cui  comma  8  del
presente articolo, seguendo  l'ordine  cronologico  di  presentazione
delle domande. )) 
  2. I finanziamenti a  tasso  agevolato  di  cui  al  comma  1  sono
concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni. 
  3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si  applica
la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  17  novembre
2009. 
  (( 4.  Per  interventi  sul  patrimonio  immobiliare  pubblico  per
l'efficienza energetica dell'edilizia  scolastica,  ivi  inclusi  gli
asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1,  nel  limite
delle risorse ivi previste, puo' altresi' concedere  finanziamenti  a
tasso  agevolato  che  prevedano  la  selezione   dei   progetti   di
investimento presentati dai fondi immobiliari  chiusi  costituiti  ai
sensi dell'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive  modificazioni,  unitamente  ai  soggetti  privati  a  cui
attribuire specifici compiti operativi  connessi  alla  realizzazione
dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I  progetti
di investimento, selezionati  a  seguito  di  procedura  ad  evidenza
pubblica da parte dell'ente proprietario, sono  presentati  da  fondi
immobiliari e da  soggetti  incaricati  della  loro  realizzazione  e
devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei  settori
di intervento; )) 
  5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e
4  avviene  sulla  base  di  diagnosi   energetica   comprensiva   di
certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente. 
  6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire  un
miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di
almeno due classi  in  un  periodo  massimo  di  tre  anni.  ((  Tale
miglioramento  e'  oggetto  di  certificazione   da   parte   di   un
professionista competente abilitato,  che  non  sia  stato  coinvolto
nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e  collaudo
dell'intervento  realizzato.  ))  La  mancata  produzione  di  idonea
certificazione  attestante  la  riduzione  del   consumo   energetico
determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato. 
  7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo non potra'  essere  superiore  a  venti  anni.  ((  Per  gli
interventi  di  efficienza  energetica  relativi  esclusivamente   ad
analisi, monitoraggio,  audit  e  diagnosi,  la  durata  massima  del
finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo del  finanziamento
non puo' essere superiore a trentamila  euro  per  singolo  edificio.
L'importo di  ciascun  intervento,  comprensivo  di  progettazione  e
certificazione, non puo' essere superiore a un milione  di  euro  per
interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni  di
euro per interventi relativi  agli  impianti  e  alla  qualificazione
energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro. )) 
  8. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, (( anche al fine del raggiungimento entro  il  2020
degli   obiettivi   stabiliti   in   sede   europea   dal   pacchetto
clima-energia, )) con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e  con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione  e
di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di  cui  al  presente
articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi e ((
dei progetti di investimento )) che si intendono realizzare ai  sensi
del comma 4  al  fine  della  compatibilita'  delle  stesse  con  gli
equilibri di finanza pubblica. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia
scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente  articolo,  e'
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla  Presidenza
del Consiglio dei  Ministri  anche  mediante  apposita  struttura  di
missione, alle cui attivita' si  fa  fronte  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 10 
 
Misure  straordinarie  per  accelerare  l'utilizzo  delle  risorse  e
  l'esecuzione  degli  interventi  urgenti  e   prioritari   per   la
  mitigazione del rischio idrogeologico nel  territorio  nazionale  e
  per  lo  svolgimento  delle  indagini  sui  terreni  della  Regione
  Campania destinati all'agricoltura 
 
  1. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
Presidenti della regioni subentrano relativamente  al  territorio  di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il
sollecito espletamento delle procedure  relative  alla  realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli  accordi   di   programma   sottoscritti   tra   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  le  regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e nella titolarita'  delle  relative  contabilita'  speciali.  I
commissari  straordinari  attualmente   in   carica   completano   le
operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per  lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.
In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente  della  regione
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  sentito  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un  commissario  ad  acta,  al
quale  spettano  i  poteri  indicati  nel  presente   articolo   fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento. 
  (( 2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2,  in  tutti  i
casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla  carica  di
Presidente  della  regione,  questi  cessa   anche   dalle   funzioni
commissariali eventualmente conferitegli con specifici  provvedimenti
legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della  regione
non prevedano apposite modalita' di  sostituzione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
competente, e' nominato un commissario  che  subentra  nell'esercizio
delle  funzioni  commissariali  fino   all'insediamento   del   nuovo
Presidente. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche
agli  incarichi  commissariali,  conferiti  ai  sensi  di   specifici
provvedimenti  legislativi,  per  i   quali   e'   gia'   intervenuta
l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione. 
  2-ter. Per l'espletamento delle  attivita'  previste  nel  presente
articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto
attuatore  il  quale  opera  sulla  base  di  specifiche  indicazioni
ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere  aggiuntivo
per la finanza pubblica. Il  soggetto  attuatore,  se  dipendente  di
societa' a totale  capitale  pubblico  o  di  societa'  dalle  stesse
controllate, anche in deroga ai  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro delle societa' di appartenenza, e'  collocato  in  aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di  servizio  dalla
data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per  tutto  il
periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione  della  presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. )) 
  3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine  finale  del
30 aprile 2014, sono  ultimati  entro  trenta  giorni  dall'effettivo
subentro. 
  4. Per le attivita'  di  progettazione  degli  interventi,  per  le
procedure di affidamento dei lavori, per le  attivita'  di  direzione
dei lavori e  di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra  attivita'  di
carattere   tecnico-amministrativo   connessa   alla   progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi  inclusi  servizi  e
forniture, il Presidente della  regione  puo'  avvalersi,  oltre  che
delle strutture e degli uffici  regionali,  degli  uffici  tecnici  e
amministrativi dei comuni,  dei  provveditorati  interregionali  alle
opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi  di
bonifica e delle autorita' di distretto, (( nonche'  delle  strutture
commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno  2015,  e  delle
societa' a totale capitale pubblico o  delle  societa'  dalle  stesse
controllate. )) Le relative spese sono ricomprese  nell'ambito  degli
incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma  5,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  dell'articolo  16  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  il  Presidente
della  regione  e'  titolare  dei  procedimenti  di  approvazione   e
autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione  e
di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e  cura  tutte  le
attivita' di competenza delle  amministrazioni  pubbliche,  necessari
alla realizzazione degli  interventi,  nel  rispetto  degli  obblighi
internazionali e di  quelli  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea. 
  6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi  del  comma  5  sostituisce
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento     abilitativo     necessario     per     l'esecuzione
dell'intervento,  comporta  dichiarazione  di  pubblica  utilita'   e
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti  di  pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti  salvi  i  pareri  e  gli  atti  di
assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta  giorni  dalla
richiesta,  decorso  inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente
provvede comunque alla conclusione  del  procedimento,  limitatamente
agli interventi individuati negli accordi  di  programma  di  cui  al
comma 1. ((  Per  le  occupazioni  di  urgenza  e  per  le  eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere  e
degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  e
successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. )) 
  7. Ai fini delle attivita' di  coordinamento  delle  fasi  relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di  cui  al
comma 1, fermo  restando  il  numero  degli  uffici  dirigenziali  di
livello  generale  e  non  generale  vigenti,  l'Ispettorato  di  cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
e' trasformato in una direzione generale individuata dai  regolamenti
di organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  e,  pertanto,  l'Ispettorato  e'  soppresso.
Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge
n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture  anche  vigilate»
a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto  2009,  n.  140»
sono sostituite dalle seguenti: «una direzione  generale  individuata
dai regolamenti di organizzazione del Ministero  nel  rispetto  della
dotazione  organica  vigente  che  subentra   nelle   funzioni   gia'
esercitate dall'Ispettorato generale». 
  (( 7-bis. I comuni possono rivolgersi  ai  soggetti  conduttori  di
aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri  di  altitudine
per l'esecuzione di opere minori  di  pubblica  utilita'  nelle  aree
attigue al fondo, come  piccole  manutenzioni  stradali,  servizi  di
spalatura della neve o regimazione delle acque  superficiali,  previa
apposita convenzione per ciascun intervento da  pubblicare  nell'albo
pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature
private per l'esecuzione dei lavori. 
  8. Al fine di conseguire un risparmio di  spesa,  all'articolo  17,
comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  al  primo
periodo, dopo le parole: «due supplenti» sono aggiunte  le  seguenti:
«con comprovata esperienza in  materia  contabile  amministrativa»  e
l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Uno  dei  componenti
effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra
i dirigenti del medesimo Ministero». 
  8-bis. Entro venti giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  sono  nominati  i  nuovi
componenti  del  collegio  dei  revisori  dei   conti   dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai  sensi
della disciplina di cui al comma 8. )) 
  9. Fermo restando  il  termine  del  31  dicembre  2014,  stabilito
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli
interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali  o
regionali entro il  30  giugno  2014  sono  completati  entro  il  31
dicembre 2015. I Presidenti delle  regioni  provvedono,  con  cadenza
almeno trimestrale, ad aggiornare  i  dati  relativi  allo  stato  di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento  in  un
sistema on line  specificate  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. 
  10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 23  febbraio  2010,  n.  49,  dopo  le  parole:  «di  cui
all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)». 
  11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate  al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del  rischio
idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con
il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  A  tal  fine  la
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  puo'  avvalersi  di  apposita
struttura di missione, alle cui attivita'  si  fara'  fronte  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  (( 11-bis. All'articolo 7, comma  8,  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2010, n. 49, le parole:  «entro  il  22  giugno  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 22 dicembre 2015». )) 
  12. Al decreto-legge 10 dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 6,  le  parole:  «da  svolgere  entro  i
novanta giorni successivi all'emanazione del decreto  medesimo»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «da  svolgere,  secondo   l'ordine   di
priorita' definito nei medesimi decreti, (( entro i centoventi giorni
successivi  alla  pubblicazione  ))  nella  Gazzetta  Ufficiale   dei
predetti  decreti  per  i  terreni  classificati,  sulla  base  delle
indagini, nelle  classi  di  rischio  piu'  elevate,  e  entro  ((  i
successivi duecentodieci )) per i restanti terreni.  Con  i  medesimi
decreti, puo' essere disposto, nelle  more  dello  svolgimento  delle
indagini dirette, il  divieto  di  commercializzazione  dei  prodotti
derivanti  dai  terreni  rientranti  nelle  classi  di  rischio  piu'
elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo  7
del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del  Parlamento
europeo e del Consiglio che  stabilisce  i  principi  e  i  requisiti
generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.»; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma  6,  e'  inserito  il  seguente:
«6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere  estese,
nei limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  con
direttiva  dei  Ministri  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione  Campania,  ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi  del
comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto  di
sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di
cui al comma 5.  Nelle  direttive  di  cui  al  presente  comma  sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui  terreni  di
cui al primo periodo e la  presentazione  delle  relative  relazioni.
Entro i quindici giorni  dalla  presentazione  delle  relazioni  sono
emanati i decreti di cui al comma 6.»; 
    c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il  seguente:
«5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva  del  Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro  per  l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque,  nella
concessione di contributi  e  finanziamenti  previsti  dai  programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita  priorita'
assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue  e  di  bonifica
finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica,  in
sostituzione del prelievo privato di acque da  falde  superficiali  e
profonde nelle province di Napoli e Caserta.» 
  (( 12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10  dicembre  2013,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
61, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il seguente: 
  6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  e'  disciplinata
l'interconnessione da  parte  del  Corpo  forestale  dello  Stato  al
SISTRI,  al  fine  di  intensificarne  l'azione  di  contrasto   alle
attivita'  illecite  di  gestione  dei   rifiuti,   con   particolare
riferimento al territorio campano. )) 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  (( 13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  le  parole:  «,  Genova  e  La  Spezia»  sono
soppresse e le parole: «20 milioni di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «14 milioni di euro». 
  13-ter.  Per  gli  interventi  di  ricostruzione  conseguenti  agli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24
ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16  al  20
gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014. 
  13-quater. Ai maggiori oneri di cui  al  comma  13-ter,  pari  a  6
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di
spesa di cui al comma 13-bis. )) 
                               Art. 11 
 
Misure urgenti per la protezione  di  specie  animali,  il  controllo
  delle specie alloctone e la difesa  del  mare,  l'operativita'  del
  Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione  dell'inquinamento
  da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso
  antincendio e  da  onde  elettromagnetiche,  nonche'  parametri  di
  verifica per gli impianti termici civili 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare promuove intese e accordi con  i  Ministri  competenti,  con  le
regioni e con altri soggetti pubblici  e  privati  titolati,  per  lo
sviluppo e l'attuazione di piani d'azione  per  la  conservazione  di
specie di particolare interesse a rischio di  estinzione,  anche  per
adempiere  tempestivamente  alle  direttive   ed   atti   d'indirizzo
dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche'  alla
Strategia  Nazionale  per  la   Biodiversita',   adottata   in   base
all'articolo 6  della  Convenzione  Internazionale  sulla  Diversita'
Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124. 
  (( 1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8  febbraio  2006,
n. 61, e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Alle  attivita'  di  pesca  si  applica  quanto  previsto  dal
regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013». )) 
  2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, (( n. 135, )) dopo le parole: «e rimborsi  spese»,  sono
aggiunte le seguenti: «, fatti salvi  gli  oneri  di  missione.  Agli
oneri   derivanti   dall'applicazione   del    precedente    periodo,
quantificati  in  euro  ventimila   annui,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore (( della
presente  disposizione,  ))  dell'autorizzazione  di   spesa   recata
dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179». 
  (( 2-bis. All'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  25  gennaio
2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n.  28,   le   parole:   «A   decorrere   dal   sessantesimo   giorno
dall'emanazione dei decreti di natura non  regolamentare  di  cui  al
comma 2» sono soppresse. )) 
  3. All'articolo 12  della  legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e'
aggiunto,  in  fine,  il   seguente   comma:   «Nei   casi   in   cui
l'amministrazione fa eseguire  le  misure  necessarie  ai  sensi  del
secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti
del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico
stesso quando, in relazione all'evento, si  dimostri  il  dolo  o  la
colpa del medesimo.». 
  4. Al fine di conseguire con immediatezza i  necessari  livelli  di
operativita' e  consentire  lo  svolgimento  stabile  delle  primarie
funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema  di
salvaguardia  degli  ecosistemi  naturali  e  di   promozione   della
sostenibilita',   nella   specifica   cornice    di    vulnerabilita'
territoriale messa a rischio da  ricorrenti  eventi  alluvionali,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
proprio decreto da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  ne   nomina   il
direttore, scegliendolo  in  una  terna  motivatamente  proposta  dal
Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione
effettuata avuto riguardo alle attitudini,  alle  competenze  e  alle
capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico
incarico. Alla  selezione  possono  partecipare  dirigenti  pubblici,
funzionari  pubblici  con  almeno  dieci  anni  di  anzianita'  nella
qualifica nonche' esperti anche tra coloro che  abbiano  gia'  svolto
funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno  due
anni. Il presidente  dell'ente  parco  stipula  col  direttore  cosi'
nominato un contratto di diritto privato di durata  non  superiore  a
cinque anni. Il  direttore,  se  dipendente  pubblico,  e'  posto  in
aspettativa senz'assegni  dall'amministrazione  di  appartenenza  per
tutta la durata dell'incarico. 
  5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui  all'allegato  1  al
presente decreto; 
    b) all'articolo 5, dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente
«2-bis. Il termine  di  sei  mesi  di  cui  al  comma  precedente  e'
differito  di  ulteriori  nove  mesi  per  i  detentori  di   sistemi
antincendio contenenti sostanze controllate, di cui  all'articolo  3,
punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione,  entro  il  30
settembre  2014,  ai  Ministeri  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  dello  sviluppo   economico,   indicando
l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantita'  della  sostanza
secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.». 
  (( 6. All'articolo 14, comma 8, lettera d),  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012,  n.  221,  il  penultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "L'ISPRA e  le  ARPA/APPA  provvedono,  in  attuazione  del
presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate
con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio  e   del   mare,   sentite   le   competenti   Commissioni
parlamentari"; 
  6-bis. I decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare previsti  dal  citato  articolo  14,  comma  8,
lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  come
modificato dal comma 6 del presente  articolo,  sono  adottati  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto; )) 
  7. Agli  adempimenti  relativi  all'integrazione  dei  libretto  di
centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo  284,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  (( 8. In armonia con le finalita'  e  i  principi  dell'ordinamento
giuridico nazionale in materia  di  aree  protette,  nonche'  con  la
disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura  2000,  le  funzioni
statali concernenti la  parte  lombarda  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente,
partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui  all'articolo
1,  comma  515,  della  legge  27  dicembre   2013,   n.   147.   Per
l'attribuzione alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  delle
funzioni statali concernenti  la  parte  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio  situata  nella  regione  Trentino-Alto   Adige/Südtirol   si
provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima
ai sensi dell'articolo 107 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670.  Fino  alla
sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le funzioni  demandate  agli  organi  centrali  del
consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte
dal direttore del Parco in  carica  e  dal  presidente  in  carica  o
operante in regime di prorogatio; i mandati relativi  sono  prorogati
fino  alla  predetta  data.  In  caso   di   mancato   raggiungimento
dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni,  nomina  un
Comitato paritetico  composto  da  un  rappresentante  del  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  da  un
rappresentante di ciascuna delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia.  Ove  non  si
riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero  non  si  pervenga
ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni  successivi
alla  costituzione  del  Comitato,  si  provvede  con   decreto   del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri,  integrato  con  la  partecipazione  dei  Presidenti  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  del  Presidente  della
regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico  non  spetta
alcun compenso, indennita', gettone di  presenza,  rimborso  spese  o
emolumento  comunque  denominato.  Dall'attuazione   della   presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. )) 
  9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 285.  -  (Caratteristiche  tecniche).  -  1.  Gli  impianti
termici civili di potenza termica nominale  superiore  al  valore  di
soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche  previste  dalla
parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al  tipo  di
combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualita'  dell'aria
previsti  dalla   vigente   normativa   possono   imporre   ulteriori
caratteristiche  tecniche,  ove  necessarie  al  conseguimento  e  al
rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.». 
  10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata  in  vigore
della presente disposizione, sono  stati  autorizzati  ai  sensi  del
titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e che, a partire da tale data, ricadono  nel  successivo  titolo
II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II  entro  il
1° settembre 2017 purche' sui  singoli  terminali,  siano  e  vengano
dotati di elementi  utili  al  risparmio  energetico,  quali  valvole
termostatiche e/o ripartitori di calore (( e/o generatori con celle a
combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per  cento.  ))
Il titolare dell'autorizzazione  produce,  quali  atti  autonomi,  le
dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte
quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed  effettua  le
comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi  stabiliti.  Il
titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288. 
  11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Restano  altresi'  fermi
gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 
  12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo  il
comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Nel  caso  delle  specie
alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1,  comma
3, e' finalizzata all'eradicazione  o  comunque  al  controllo  delle
popolazioni.». 
  (( 12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11  febbraio  1992,
n. 157, dopo  le  parole:  «propriamente  detti,»  sono  inserite  le
seguenti: «alle nutrie,». 
  12-ter. Nell'allegato II alla parte quinta del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis,
le parole: «CCGT usate per trasmissioni meccaniche»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Turbine a gas per trasmissione  meccanica  (comprese
le CCGT)». )) 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 12 
 
Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e  la  trasparenza
  degli organi di verifica ambientale e per accelerare la  spesa  per
  la programmazione unitaria 2007/2013 
 
  1. All'articolo  7,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Ai
fini  del  contenimento  della  spesa  pubblica   e   dell'incremento
dell'efficienza  procedimentale,  il  numero   dei   commissari   che
compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica  14
maggio 2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a  quaranta,  inclusi  il
presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma
di laurea, non triennale, (( con adeguata  esperienza  professionale,
)) all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»; 
    b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
procede, con proprio decreto, a  ripartire  le  quaranta  unita'  per
profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.». 
  2. Il decreto di cui al comma 1,  lettera  b),  e'  adottato  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
componenti  della  Commissione  tecnica  di   verifica   dell'impatto
ambientale, che sono in carica alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro
dei nuovi componenti nominati,  con  successivo  decreto,  secondo  i
criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b). 
  3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione  di
cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo  restando  ogni  altro  profilo  di
responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico  con
effetto dalla data dell'accertamento.  Il  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  segnala  la  violazione
all'ordine  professionale  di   appartenenza   per   le   conseguenti
determinazioni. 
  4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente  utilizzo  delle
risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi
finanziati, in tutto o in  parte,  con  risorse  dell'Unione  europea
nell'ambito del Quadro Comunitario  di  Sostegno  (QCS)  2007/2013  e
destinate dai Programmi nazionali, interregionali  e  regionali  alla
riqualificazione e messa in sicurezza di edifici  pubblici,  compresi
gli interventi  di  efficientamento  energetico  degli  stessi,  sono
attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i  poteri  derogatori  previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi
dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  ((  4-bis.  Ai  fini  dell'accelerazione  della   spesa   e   della
semplificazione delle procedure, le autorita'  ambientali  componenti
la  rete  nazionale  cooperano  sistematicamente   con   i   soggetti
responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi
di sostenibilita' ambientale nella  programmazione,  realizzazione  e
monitoraggio degli interventi. )) 
                           (( Art. 12 bis 
 
Soppressione della Commissione prevista dal  regolamento  di  cui  al
  decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998,  n.  459,
  in  materia  di  inquinamento  acustico   derivante   da   traffico
  ferroviario 
 
    
  1. E' soppressa la Commissione prevista agli articoli 4, comma 6, e
5, comma 4, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 novembre 1998,  n.  459,  in  materia  di  inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del
Ministro dell'ambiente 24  aprile  2001,  per  la  valutazione  degli
interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma  5,  e
5, comma 3, dello stesso regolamento. 
  2. I compiti di valutazione della Commissione  sono  trasferiti  al
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
nell'ambito delle  competenze  relative  all'approvazione  dei  piani
degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore  prodotto
nell'esercizio   delle   infrastrutture   dei   trasporti,   per   le
infrastrutture esistenti, ed alla  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, per  le  infrastrutture  di  nuova
realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
                               Art. 13 
 
(( Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in
  sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e  per
  il recupero di rifiuti anche  radioattivi.  Norme  urgenti  per  la
  gestione  dei  rifiuti  militari  e  per  la  bonifica  delle  aree
  demaniali destinate ad uso  esclusivo  delle  forze  armate.  Norme
  urgenti per gli scarichi in mare )) 
 
  1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, (( sono inseriti i seguenti: )) 
    «Art. 242-bis. - (Procedura semplificata  per  le  operazioni  di
bonifica ). - 1. L'operatore  interessato  a  effettuare,  a  proprie
spese,  interventi  di  bonifica  del  suolo  con   riduzione   della
contaminazione  ad  un  livello  uguale  o  inferiore  ai  valori  di
concentrazione   soglia   di    contaminazione,    puo'    presentare
all'amministrazione di cui agli articoli  242  o  252  uno  specifico
progetto completo degli interventi programmati sulla  base  dei  dati
dello stato di contaminazione del sito, nonche' del cronoprogramma di
svolgimento dei lavori. L'operatore e' responsabile della veridicita'
dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2.  Per  il  rilascio  degli  atti  di   assenso   necessari   alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal
progetto di bonifica l'interessato  presenta  gli  elaborati  tecnici
esecutivi  di  tali  impianti  e  attivita'  alla  regione  nel   cui
territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle  attivita',
che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi, ai sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  delle
discipline regionali applicabili in  materia.  Entro  novanta  giorni
dalla convocazione, la regione adotta  la  determinazione  conclusiva
che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato.  Non  oltre  trenta
giorni  dalla  comunicazione  dell'atto  di  assenso,   il   soggetto
interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di
cui  agli  articoli  242  o  252  e  ((   all'ARPA   territorialmente
competente, )) la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si
deve concludere (( nei successivi diciotto mesi, ))  salva  eventuale
proroga non  superiore  a  sei  mesi;  decorso  tale  termine,  salvo
motivata sospensione, deve essere avviato il  procedimento  ordinario
ai sensi degli articoli 242 o 252. 
  (( 2-bis. Nella selezione della strategia  di  intervento  dovranno
essere privilegiate modalita' tecniche  che  minimizzino  il  ricorso
allo smaltimento in  discarica.  In  particolare,  nel  rispetto  dei
principi di cui alla  parte  IV  del  presente  decreto  legislativo,
dovra' essere  privilegiato  il  riutilizzo  in  situ  dei  materiali
trattati. )) 
  3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato  presenta  il
piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli  242  o
252  al  fine  di  verificare  il   conseguimento   dei   valori   di
concentrazione soglia di contaminazione della matrice  suolo  per  la
specifica destinazione d'uso. Il piano e'  approvato  nei  successivi
quarantacinque  giorni.  In  via  sperimentale,  per  i  procedimenti
avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine  di
cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione  si  intende
approvato.   L'esecuzione   di   tale   piano   e'   effettuata    in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente,  che  procede
alla  validazione  dei  relativi  dati   e   ne   da'   comunicazione
all'autorita'   titolare   del   procedimento   di   bonifica   entro
quarantacinque giorni. 
  (( 4. La validazione dei risultati del piano  di  campionamento  di
collaudo finale da parte dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente   territorialmente   competente,   che   conferma    il
conseguimento dei valori di concentrazione soglia  di  contaminazione
nei suoli,  costituisce  certificazione  dell'avvenuta  bonifica  del
suolo. I costi dei controlli sul  piano  di  campionamento  finale  e
della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma
1. Ove i risultati del campionamento di  collaudo  finale  dimostrino
che non sono stati conseguiti i valori di  concentrazione  soglia  di
contaminazione  nella  matrice  suolo,  l'Agenzia  regionale  per  la
protezione  dell'ambiente  territorialmente  competente  comunica  le
difformita' riscontrate all'autorita' titolare  del  procedimento  di
bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale  deve  presentare,
entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie  integrazioni
al progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle  procedure
ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto. )) 
  5. Resta fermo l'obbligo di  adottare  le  misure  di  prevenzione,
messa in sicurezza e bonifica delle acque di  falda,  se  necessarie,
secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252. 
  6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia  di  contaminazione
del suolo,  il  sito  puo'  essere  utilizzato  in  conformita'  alla
destinazione  d'uso  prevista  secondo  gli   strumenti   urbanistici
vigenti, salva la valutazione di  eventuali  rischi  sanitari  per  i
fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti  nelle
acque di falda.». 
  2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui  agli
articoli 242 o 252 in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. I procedimenti di approvazione degli interventi  di  bonifica  e
messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa
alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  definiti
secondo le procedure e i criteri di cui alla  parte  IV  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152. 
  (( 3-bis Alla tabella 1 dell'allegato 5 al  titolo  V  della  parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la
parola:   «Stagno»   e'   sostituita   dalle   seguenti:    «Composti
organo-stannici». 
  3-ter s. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti  si  applicano  le
procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4». 
  4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo  il  comma  8-ter  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai regolamenti
di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della  direttiva  2008/98/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano
i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere  considerati   rifiuti,   sono   sottoposte   alle   procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del  presente  decreto  e
dal presente articolo a  condizione  che  siano  rispettati  tutti  i
requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive  e  oggettive
previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento: 
  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
  b) alle condizioni specifiche che devono  essere  rispettate  nello
svolgimento delle attivita'; 
  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti  siano
trattati senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
  d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere  considerati
rifiuti agli utilizzi individuati. 
  8-quinquies. L'operazione di  recupero  puo'  consistere  nel  mero
controllo sui materiali di rifiuto per  verificare  se  soddisfino  i
criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere  considerati
rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta,
al  pari  delle  altre,  alle  procedure  semplificate   disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto  e  dal  presente  articolo  a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti,  i  criteri  e  le
prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti
con particolare riferimento: 
  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
  b) alle condizioni specifiche che devono  essere  rispettate  nello
svolgimento delle attivita'; 
  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti  siano
trattati senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
  d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere  considerati
rifiuti agli utilizzi individuati. 
  8-sexies. Gli enti e le imprese  che  effettuano,  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e
17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del  decreto-legge  6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
dicembre 2008, n.  210,  operazioni  di  recupero  di  materia  prima
secondaria  da  specifiche  tipologie  di  rifiuti  alle  quali  sono
applicabili i regolamenti di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di  cui  al
medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del  presente  decreto,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  predetti
regolamenti di cui al comma 8-quater.  Fino  alla  scadenza  di  tale
termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere  nel
rispetto  delle  citate  disposizioni  del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del  2002
e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  210  del  2008.
Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme
di cui al secondo periodo. 
  8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente  delle  risorse  e  di
un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i  rifiuti
individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno  2006,  possono
essere utilizzati negli impianti  industriali  autorizzati  ai  sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli
articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto  del
relativo  BAT   References,   previa   comunicazione   da   inoltrare
quarantacinque giorni prima dell'avvio  dell'attivita'  all'autorita'
ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati  al
rispetto alle  norme  riguardanti  esclusivamente  il  trasporto  dei
rifiuti e il formulario di identificazione ». 
  4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.
49, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  1  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«L'adesione ai sistemi collettivi e'  libera  e  parimenti  non  puo'
essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un  consorzio  per
l'adesione  ad  un  altro,  nel  rispetto  del  principio  di  libera
concorrenza»; 
  b) al comma 4 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «I
contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la  gestione  dei
RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullita'»; 
  c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Ciascun  sistema  collettivo   deve,   prima   dell'inizio
dell'attivita' o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione in caso di sistemi collettivi  esistenti,
dimostrare  al  Comitato  di  vigilanza  e  controllo  una  capacita'
finanziaria minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire»; 
  d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Lo statuto-tipo assicura che  i  sistemi  collettivi  siano
dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio  sindacale,
l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231, ed una societa' di revisione indipendente, al  fine  di
verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale»; 
  e) al comma 9 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «Ogni
anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato  di  vigilanza  e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita'  fiscale  e
contributiva.  Il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e  del  mare  e  il  Comitato  di  vigilanza  e  controllo
assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi
del presente comma»; 
  f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
  «10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di
mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare
precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3
per cento, in almeno un raggruppamento. 
  10-ter. I sistemi collettivi esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione si adeguano alla  disposizione  di
cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare  successivo
a quello dell'approvazione dello  statuto-tipo.  Qualora  un  sistema
collettivo scenda, per la prima  volta  dopo  la  costituzione  dello
stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica
senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e puo' proseguire
le attivita' di gestione dei  RAEE  fino  al  31  dicembre  dell'anno
solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione  di  cui
al precedente periodo, i successivi casi di  mancato  raggiungimento,
da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di  mercato  di
cui al comma 10-bis,  sono  valutati  dal  Comitato  di  vigilanza  e
controllo in conformita' all'articolo 35». 
  4-ter. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,
lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  in   attesa
dell'attuazione  dell'articolo  184-ter,   comma   2,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  per  le  opere  che  riguardano
recuperi ambientali, rilevati e  sottofondi  stradali,  ferroviari  e
aeroportuali,  nonche'  piazzali,  e'  consentito  l'utilizzo   delle
materie prime secondarie, di cui  al  punto  7.1.4  dell'allegato  1,
suballegato 1, del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio
1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  successive  modificazioni,
prodotte esclusivamente dai rifiuti,  acquisite  o  da  acquisire  da
impianti autorizzati  con  procedura  semplificata,  ai  sensi  degli
articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. )) 
  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 184, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
      «5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle   norme
dell'Unione europea e del presente decreto legislativo,  le  speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la  custodia,  nonche'  per
l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti  per  il
trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai  mezzi,  dai
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati  alla  difesa
militare ed alla sicurezza  nazionale,  cosi'  come  individuati  con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento
e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina  delle
navi militari  da  guerra,  delle  navi  militari  ausiliarie  e  del
naviglio dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza e del Corpo delle Capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare  dello
Stato.»; 
      b) dopo l'articolo 241 e' inserito il seguente: 
    
        «Art.  241-bis.  -   (Aree   Militari)   ((   «1.   Ai   fini
dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e
bonifica, e dell'istruttoria dei  relativi  progetti,  da  realizzare
nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze  armate
per  attivita'  connesse  alla  difesa  nazionale,  si  applicano  le
concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella  1,
colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta,  del
presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni
e delle attivita'  effettivamente  condotte  all'interno  delle  aree
militari»; )) 
  2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al  comma  1  sono
determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio  sito
specifica che deve  tenere  conto  dell'effettivo  utilizzo  e  delle
caratteristiche ambientali di dette aree o  di  porzioni  di  esse  e
delle aree limitrofe, al fine di prevenire,  ridurre  o  eliminare  i
rischi per la salute dovuti alla potenziale  esposizione  a  sostanze
inquinanti  e  la  diffusione  della  contaminazione  nelle   matrici
ambientali. 
  3. Resta fermo che in caso di declassificazione  del  sito  da  uso
militare a destinazione  residenziale  dovranno  essere  applicati  i
limiti di concentrazione di soglia  di  contaminazione  di  cui  alla
Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V  del
presente decreto. 
  4.  Le  concentrazioni  soglia  di  contaminazione  delle  sostanze
specifiche delle attivita'  militari  non  incluse  nella  Tabella  1
dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del  presente  decreto  sono
definite  dall'Istituto  Superiore  di  Sanita'  sulla   base   delle
informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa. 
  5.  Per  le  attivita'  di  progettazione  e  realizzazione   degli
interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si
puo' avvalere, con apposite  convenzioni,  di  organismi  strumentali
dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con
propria determinazione le relative modalita' di attuazione.». 
  (( b-bis) all'allegato D alla parte  IV  e'  premessa  la  seguente
disposizione: 
  «Classificazione dei rifiuti: 
  1. La classificazione dei  rifiuti  e'  effettuata  dal  produttore
assegnando  ad  essi  il  competente  codice   CER,   applicando   le
disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. 
  2.  Se  un  rifiuto  e'  classificato  con  codice  CER  pericoloso
"assoluto", esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprieta' di pericolo, definite  da  H1  ad  H15,  possedute  dal
rifiuto, devono essere determinate al  fine  di  procedere  alla  sua
gestione. 
  3. Se un rifiuto e' classificato  con  codice  CER  non  pericoloso
"assoluto", esso e' non pericoloso senza ulteriore specificazione. 
  4. Se un rifiuto e' classificato  con  codici  CER  speculari,  uno
pericoloso ed uno non pericoloso, per  stabilire  se  il  rifiuto  e'
pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le  proprieta'
di  pericolo  che  esso  possiede.  Le  indagini  da   svolgere   per
determinare le proprieta' di pericolo che un rifiuto possiede sono le
seguenti: 
  a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: 
  la scheda informativa del produttore; 
  la conoscenza del processo chimico; 
  il campionamento e l'analisi del rifiuto; 
  b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: 
  la normativa europea  sulla  etichettatura  delle  sostanze  e  dei
preparati pericolosi; 
  le fonti informative europee ed internazionali; 
  la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto; 
  c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino
che il rifiuto presenti delle caratteristiche  di  pericolo  mediante
comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il
limite soglia per le frasi  di  rischio  specifiche  dei  componenti,
ovvero effettuazione  dei  test  per  verificare  se  il  rifiuto  ha
determinate proprieta' di pericolo. 
  5. Se i componenti  di  un  rifiuto  sono  rilevati  dalle  analisi
chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio' noti i  composti
specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di
pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i  composti
peggiori, in applicazione del principio di precauzione. 
  6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono  note  o  non
sono determinate con le modalita'  stabilite  nei  commi  precedenti,
ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,
il rifiuto si classifica come pericoloso. 
  7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia
allontanato dal luogo di produzione». 
  5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del  comma  5  si
applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto; )) 
  6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  al  primo  periodo,
del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, cosi' come sostituito dal  comma  5,  lettera  a),  del
presente articolo, le disposizioni recate dal  decreto  del  Ministro
della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15
aprile 2010,  n.  87,  si  applicano  anche  al  trattamento  e  allo
smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle  navi
militari da guerra, delle navi militari  ausiliarie  e  del  naviglio
dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza  e  del
Corpo delle Capitanerie di porto  -  Guardia  costiera  iscritti  nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 
  7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5  alla  Parte  Terza  del  decreto
legislativo (( 3 aprile 2006, )) n. 152, recante  «Valori  limiti  di
emissione in acque superficiali e in fognatura», al  parametro  n.  6
«solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota: 
    «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in  mare  delle
installazioni di cui all'allegato VIII  alla  parte  seconda,  per  i
quali i rispettivi documenti di riferimento sulle  migliori  tecniche
disponibili  di  cui  all'articolo  5,  lettera  l-ter.2),  prevedano
livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite.
In tal caso, le Autorizzazioni Integrate  Ambientali  rilasciate  per
l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di
emissione  anche  piu'  elevati  e  proporzionati   ai   livelli   di
produzione, (( fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive  e
i regolamenti dell'Unione europea, nonche' i valori limite  stabiliti
dalle  Best  Available  Technologies  Conclusion  e  le   prestazioni
ambientali fissate dai  documenti  BREF  dell'Unione  europea  per  i
singoli settori di attivita'.». )) 
  8.  Per  il  carattere  di  specificita'  delle   lavorazioni   che
richiedono il trattamento di materiali e rifiuti  radioattivi,  nelle
more  dell'emanazione  delle  disposizioni   regolamentari   di   cui
all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.  80,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  della
salute, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, e' individuata una apposita categoria di
lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere  di
smantellamento e messa in  sicurezza  di  impianti  nucleari  e  sono
contestualmente  individuate  le  modalita'  atte  a  comprovare   il
possesso  dei  requisiti  di  ordine  speciale  necessari   ai   fini
dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria. 
  9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
dopo le parole: «di bonifica  di  siti  d'interesse  nazionale»  sono
inserite le seguenti parole: «  ,  di  bonifica  di  beni  contenenti
amianto». 
                               Art. 14 
 
Ordinanze contingibili e  urgenti,  poteri  sostitutivi  e  modifiche
  urgenti per semplificare il sistema di tracciabilita' dei  rifiuti.
  Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo  2010
  - C 27/2010 
 
  (( 1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione  ovvero  condanne
della Corte di giustizia dell'Unione  europea  per  violazione  della
normativa dell'Unione  europea,  e  in  particolare  delle  direttive
1999/3l/CE del Consiglio,  del  26  aprile  1999,  e  2008/98/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in  materia
di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessita' ovvero di
grave e concreto pericolo per  la  tutela  della  salute  pubblica  e
dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio  ovvero
il sindaco di uno dei comuni presenti nel  territorio  della  regione
Lazio  possono,  in  attuazione   dell'articolo   191   del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
adottare,  nei  limiti   delle   rispettive   competenze,   ordinanze
contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche  speciali,
di gestione dei  rifiuti,  compresa  la  requisizione  in  uso  degli
impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi e'  addetto,
senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo. )) 
    a) le  parole:  «necessita'  di  tutela»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «necessita' ovvero di grave  e  concreto  pericolo  per  la
tutela»; 
    b) le parole da: «ricorso  temporaneo»  a:  «elevato  livello  di
tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle  seguenti:
«ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle  disposizioni  vigenti,  garantendo  un  elevato
livello di tutela della  salute  e  dell'ambiente.  L'ordinanza  puo'
disporre la  requisizione  in  uso  degli  impianti  e  l'avvalimento
temporaneo del personale che vi  e'  addetto  senza  costituzione  di
rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri
a carico di quest'ultimo». 
  2. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo  ((
3 aprile 2006, )) n. 152,  in  via  prioritaria,  con  l'applicazione
dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi  token  usb,
senza (( nuovi o maggiori )) oneri per la finanza pubblica. 
  (( 2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 8, le parole: «3  marzo  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014»; 
  b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis.  Il  termine  finale  di  efficacia  del  contratto,   come
modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al  31  dicembre  2015.
Fermo restando il predetto  termine,  entro  il  30  giugno  2015  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
avvia le procedure per l'affidamento della concessione  del  servizio
nel rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione  disciplinati
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e
dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei  principi  di
economicita',   semplificazione,   interoperabilita'   tra    sistemi
informatici  e  costante   aggiornamento   tecnologico.   All'attuale
societa' concessionaria del  SISTRI  e'  garantito  l'indennizzo  dei
costi di produzione consuntivati sino al  31  dicembre  2015,  previa
valutazione di congruita' dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  nei
limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data»; 
  c) al comma 10, dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:
«Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
procede, previa valutazione di congruita' dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale,  al  pagamento  degli   ulteriori   costi   di   produzione
consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse  riassegnate  nello
stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di  quanto  gia'
versato». 
  3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio  2013,  n.
11, e successive modificazioni, le  parole:  «30  giugno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». 
  3-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,  come  da  ultimo
differito dall'articolo 10 del decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, e' differito al 31 dicembre 2015. 
  3-ter. Nelle  more  del  funzionamento  a  regime  del  sistema  di
smaltimento  dei  rifiuti  della   regione   Campania   e   sino   al
completamento degli impianti di recupero e trattamento degli  stessi,
e' autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi,  lo
stoccaggio  dei  rifiuti  in  attesa  di  smaltimento,  il   deposito
temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi  i  codici
CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e  20.03.99,  di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,  e
dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26». 
  4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare  la
gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 -  causa  C-297/08,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare  e'  nominato  un  commissario  straordinario   per   la
realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,  confermato
dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla  base  di  uno
studio aggiornato sulla produzione dei  rifiuti  con  riferimento  al
bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta
ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto,
dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al
dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di
stazione  appaltante,  compresa  la  direzione  dei  lavori,  e,   in
particolare, stipula il contratto con il soggetto  aggiudicatario  in
via   definitiva   dell'affidamento   della   concessione   per    la
progettazione,  costruzione  e  gestione  del  termovalorizzatore   e
provvede a tutte le altre  attivita'  necessarie  alla  realizzazione
delle opere. Il commissario  garantisce,  attraverso  opportuni  atti
amministrativi e convenzionali, che  il  comune  nel  cui  territorio
ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui  partecipino  con
propri rappresentanti ad  organismi  preposti  alla  vigilanza  nella
realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della  normativa
ambientale e di sicurezza. )) 
  5.-7.(( (soppressi) )) 
  8.  Al  decreto  legislativo  n.  152   del   2006   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le  parole:  «di  concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono
inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»; 
  (( b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento  in  piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro dei materiali vegetali  di  cui  all'articolo  185,  comma  1,
lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali
pratiche agricole consentite per  il  reimpiego  dei  materiali  come
sostanze concimanti o ammendanti, e non  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti. Nei periodi di massimo rischio  per  gli  incendi  boschivi,
dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli
e forestali e' sempre vietata. I comuni e  le  altre  amministrazioni
competenti in materia ambientale hanno  la  facolta'  di  sospendere,
differire o vietare la combustione del materiale di cui  al  presente
comma all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui  sussistono  condizioni
meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi
in cui da tale attivita' possano derivare rischi per  la  pubblica  e
privata  incolumita'  e  per  la  salute   umana,   con   particolare
riferimento al rispetto dei livelli  annuali  delle  polveri  sottili
(PM10)"; 
  b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Non costituiscono  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito
preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali  derivanti
da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse  mareggiate  e  piene,
anche  ove  frammisti  ad  altri  materiali  di   origine   antropica
effettuate, nel tempo  tecnico  strettamente  necessario,  presso  il
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»; 
  b-ter) dopo l'articolo 184-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 184-quater. - (Utilizzo dei materiali di dragaggio). -  1.  I
materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero  in  casse  di
colmata o in altri impianti  autorizzati  ai  sensi  della  normativa
vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni  di
recupero, che possono consistere anche in  operazioni  di  cernita  e
selezione,  soddisfano  e  sono  utilizzati  rispettando  i  seguenti
requisiti e condizioni: 
  a)  non  superano  i  valori   delle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B   della   tabella   1
dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento  alla
destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo
diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai  requisiti  tecnici  di
cui alla lettera b), secondo periodo; 
  b) e' certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente,
anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi  per
le matrici ambientali interessate e in particolare senza  determinare
contaminazione delle acque sotterranee e  superficiali.  In  caso  di
utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i
requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie  prime,
e in  particolare  non  devono  determinare  emissioni  nell'ambiente
superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano  dall'uso
di prodotti e di materie  prime  per  i  quali  e'  stata  rilasciata
l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. 
  2. Al fine  di  escludere  rischi  di  contaminazione  delle  acque
sotterranee, i materiali di dragaggio destinati  all'utilizzo  in  un
sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche
e  i  limiti  di  cui  all'Allegato  3  del  decreto   del   Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998.  L'autorita'
competente puo' derogare alle concentrazioni limite di cloruri  e  di
solfati qualora i materiali di  dragaggio  siano  destinati  ad  aree
prospicenti  il  litorale  e  siano  compatibili  con  i  livelli  di
salinita' del suolo e della falda. 
  3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione  di
conformita' da cui risultino, oltre ai dati  del  produttore,  o  del
detentore e  dell'utilizzatore,  la  tipologia  e  la  quantita'  dei
materiali oggetto di utilizzo, le attivita' di  recupero  effettuate,
il sito di destinazione e le altre modalita' di  impiego  previste  e
l'attestazione che sono rispettati  i  criteri  di  cui  al  presente
articolo. La dichiarazione di conformita' e' presentata all'autorita'
competente per  il  procedimento  di  recupero  e  all'ARPA  nel  cui
territorio  e'  localizzato  il  sito  di  destinazione  o  il  ciclo
produttivo  di  utilizzo,  trenta  giorni  prima  dell'inizio   delle
operazioni di conferimento. Tutti i  soggetti  che  intervengono  nel
procedimento di recupero e  di  utilizzo  dei  materiali  di  cui  al
presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno
un anno dalla data del  rilascio,  mettendola  a  disposizione  delle
autorita' competenti che la richiedano. 
  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della  dichiarazione  di
cui al  comma  3,  l'autorita'  competente  per  il  procedimento  di
recupero  verifica  il  rispetto  dei  requisiti  e  delle  procedure
disciplinate dal presente articolo e  qualora  rilevi  difformita'  o
violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo  dei  materiali
di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti. 
  5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e
2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione  di
cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del  contratto
di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto  di
cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286»; 
  b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: «Per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a  sei
mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione» sono soppresse; 
  b-quinquies)  all'articolo  234,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si
intendono i beni composti interamente da polietilene individuati  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.
L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente,  viene
verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di
raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonche' degli  impatti
ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e  fino
all'emanazione del decreto di cui al  presente  comma,  per  beni  in
polietilene si intendono i teli e le reti ad  uso  agricolo  quali  i
film per copertura di serre  e  tunnel,  film  per  la  copertura  di
vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio,  film
per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film  per  pollai,
le reti ombreggianti, di copertura e di protezione»; 
  b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  182,
comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale  naturale,  anche
derivato da verde pubblico o privato». 
  8-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente: 
  «1-quinquies. Gli imprenditori  agricoli  di  cui  al  comma  1-ter
possono  sostituire  il  registro  di  carico  e   scarico   con   la
conservazione della scheda SISTRI  in  formato  fotografico  digitale
inoltrata dal destinatario.  L'archivio  informatico  e'  accessibile
on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione,  con  nome
dell'utente e password dedicati». 
  8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di  compostaggio
nella regione  Campania  e  nella  regione  Lazio  si  consente  agli
impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare,  sino
al 31 dicembre 2015, la propria capacita' ricettiva e di  trattamento
dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense)
dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al  fine  di  accettare
ulteriore  rifiuto  organico  proveniente  dalle  medesime   regioni,
qualora richiedenti perche' in carenza di impianti  di  compostaggio.
Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni  atti
di competenza,  che  definiscono  altresi'  tecniche  e  opportunita'
strumentali di mercato, alla  realizzazione  dei  nuovi  impianti  di
compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014. 
  8-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Gli  effetti  delle  autorizzazioni  in  essere   relative
all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di  rifiuti
che prevedono la miscelazione  di  rifiuti  speciali,  consentita  ai
sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte  quarta  del
presente decreto, nei testi vigenti prima della data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205,  restano  in
vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime». 
  8-quinquies.  Il  comma  2  dell'articolo   216-bis   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  «2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma  1,  fatti
salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma  2,  lettere
a), b) e c), il  deposito  temporaneo  e  le  fasi  successive  della
gestione degli  oli  usati  sono  realizzati,  anche  miscelando  gli
stessi,  in  modo  da  tenere  costantemente  separati,  per   quanto
tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo  l'ordine
di priorita'  di  cui  all'articolo  179,  comma  1,  a  processi  di
trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di  miscelare
gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze». )) 
                               Art. 15 
 
(( Disposizioni finalizzate al corretto recepimento  della  direttiva
  2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  dicembre
  2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di
  infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170 
 
  1. Al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, comma 1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di  altri
impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o  sul
paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle  risorse
del suolo. Ai fini della valutazione ambientale,  gli  elaborati  del
progetto preliminare e del progetto definitivo sono  predisposti  con
un livello informativo e di dettaglio  almeno  equivalente  a  quello
previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 
  b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e' abrogata; 
  c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «; per  tali  progetti,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  i  profili
connessi ai  progetti  di  infrastrutture  di  rilevanza  strategica,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per  materia,
sono  definiti   i   criteri   e   le   soglie   da   applicare   per
l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla  procedura
di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato
V. Tali disposizioni individuano, altresi', le modalita' con  cui  le
regioni e le province autonome,  tenuto  conto  dei  criteri  di  cui
all'allegato V e  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nello  stesso
decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle  specifiche
situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data  di  entrata  in
vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo  20  e'
effettuata  caso  per  caso,  sulla  base   dei   criteri   stabiliti
nell'allegato V»; 
  d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c),
le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate  dalle
disposizioni contenute nel medesimo decreto»; 
  e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',  comprese  le
motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web  dell'autorita'
competente»; 
  f) all'articolo 17, comma 1, alinea,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  1) il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  decisione
finale e' pubblicata nei siti web  delle  autorita'  interessate  con
indicazione del luogo in cui e' possibile prendere visione del  piano
o  programma  adottato  e  di   tutta   la   documentazione   oggetto
dell'istruttoria»; 
  2) al secondo periodo la parola: «, anche» e' soppressa; 
  g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato  sintetico
avviso  nel  sito  web  dell'autorita'  competente.  Tale  forma   di
pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo  7  e
ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
Nell'avviso sono indicati il proponente, la  procedura,  la  data  di
trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione
del progetto, la localizzazione,  una  breve  descrizione  delle  sue
caratteristiche, le sedi e le modalita' per  la  consultazione  degli
atti nella loro interezza ed i termini entro  i  quali  e'  possibile
presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli  atti  e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato.  Nel  caso
dei progetti di competenza statale la  documentazione  e'  depositata
anche presso la sede delle regioni e delle province ove  il  progetto
e' localizzato, L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati
coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo
studio  preliminare  ambientale,  sono  pubblicati   nel   sito   web
dell'autorita' competente»; 
  h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente,
la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione
del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del  progetto
e dei suoi possibili principali impatti  ambientali,  le  sedi  e  le
modalita' per la consultazione degli atti nella loro  interezza  e  i
termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni»; 
  i) al comma 1 dell'articolo 32 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito
web dell'autorita' competente.»; 
  l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda e' aggiunto,  in
fine, il seguente capoverso: 
  « -  al  trattamento  e  allo  stoccaggio  di  residui  radioattivi
(impianti non compresi  tra  quelli  gia'  individuati  nel  presente
punto),   qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20»; 
  m)  il  punto  7-ter)  dell'allegato  II  alla  parte  seconda   e'
sostituito dal seguente: 
  «7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo
stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14  settembre  2011,  n.
162,  di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE   relativa   allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio»; 
  n) al punto  10),  terzo  trattino,  dell'allegato  II  alla  parte
seconda la parola: «extraurbane» e' soppressa; 
  o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda  e'  sostituito
dal seguente: 
  «17)  Stoccaggio  di  gas  combustibile  in  serbatoi   sotterranei
naturali in unita'  geologiche  profonde  e  giacimenti  esauriti  di
idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva
2009/31/CE  relativa  allo  stoccaggio  geologico  del  biossido   di
carbonio»; 
  p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente: 
  «h) costruzione di strade urbane  di  scorrimento  o  di  quartiere
ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie  con
lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri»; 
  q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato IV alla  parte  seconda
e' sostituita dalla seguente: 
  «o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»; 
  r) la lettera n) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente: 
  «n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli  impianti
di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita'  superiore  a
10.000 metri cubi». 
  2. Il decreto di cui all'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal  comma
1, lettera c), del  presente  articolo,  e'  adottato  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6,  comma  8,  del
medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera  c),
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal
comma 1, lettera c), del presente articolo. 
  4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato. )) 
                               Art. 16 
 
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per  la
  protezione della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
  venatorio.  Procedura  di  infrazione  2014/2006,   Caso   EU-Pilot
  4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI  -  Modifiche  al  decreto
  legislativo 27  gennaio  2010,  n.  32,  recante  attuazione  della
  direttiva   2007/2/CE,   che   istituisce   un'infrastruttura   per
  l'informazione territoriale nella Comunita' europea. Caso  EU-Pilot
  4467/13/ENVI. (( Disposizioni  in  materia  di  partecipazione  del
  pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi  in  materia
  ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI) 
 
  1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma  3
e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai
fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti  della
cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti  da
personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto  superiore  per
la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione
di tali  impianti  e'  concessa  dalle  regioni  nel  rispetto  delle
condizioni e delle modalita' previste all'articolo 19-bis». 
  1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, previa acquisizione del  parere  dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti: 
  a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a
quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e  non  proibiti
dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 novembre 2009; 
  b) le regole e le  condizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  di
controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo
e occasionale; 
  c) le modalita' di costituzione di apposite banche dati regionali; 
  d)  i  criteri  per  l'impiego  misurato  e  la  definizione  delle
quantita'. 
  1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  predetto
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  le  regioni
adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto. 
  2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori  dei  fucili
ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati  nella  caccia
non possono  contenere  piu'  di  due  cartucce  durante  l'esercizio
dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a  cinque  cartucce
limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale ». )) 
  3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  alla  lettera  bb)  le  parole:  «appartenenti   alla   fauna
selvatica,  che  non  appartengano  alle   seguenti   specie:»   sono
sostituite  dalle  seguenti:   «anche   se   importati   dall'estero,
appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi  naturalmente  allo
stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione
europea, ad eccezione delle seguenti:»; 
    b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato  selvatico  nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione  europea  anche  se
importati dall'estero.». 
  (( 3-bis. All'articolo 21, comma 1,  lettera  m),  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157,  dopo  la  parola:  «Alpi»  sono  inserite  le
seguenti: «e  per  la  attuazione  della  caccia  di  selezione  agli
ungulati». )) 
  4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma  3,  lettera  b),  numero  2),  dopo  la
parola: «terzi,» sono inserite le  seguenti:  «che  possono  accedere
alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»; 
    b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «c-bis)  riguardano  un  territorio  soggetto  alla  sovranita'
italiana»; 
    c)  all'articolo  1,  comma  5,  le  parole:  «lettera  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettera b)»; 
    d) all'articolo 1, comma 7, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati  territoriali
detenuti dai comuni o per conto di essi  soltanto  nei  casi  in  cui
l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e'
espressamente previsto dalle norme vigenti.»; 
    e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  i)  e'  inserita  la
seguente: 
      «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa  da
un'autorita' pubblica»; 
    f) all'articolo 4, comma 1, dopo le  parole:  «i  metadati»  sono
inserite  le  seguenti:  «in  conformita'  con  le  disposizioni   di
esecuzione adottate a livello europeo e»; 
    g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato; 
    h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo  7,  comma
1, lettera d), sono  combinati  con  gli  altri  servizi  di  cui  al
medesimo comma 1  in  modo  tale  che  tutti  i  servizi  operino  in
conformita'  alle  disposizioni  di  esecuzione  adottate  a  livello
europeo.»; 
    i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis.  Il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare,   sentita   la   Consulta   nazionale   per
l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11,  per
il  tramite  della  piattaforma  di  cui   all'articolo   23,   comma
12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  provvede
affinche'  le  informazioni,  compresi  i  dati,  i   codici   e   le
classificazioni tecniche, necessarie  per  garantire  la  conformita'
alle disposizioni di esecuzione di cui al  comma  1,  siano  messe  a
disposizione delle autorita' pubbliche o dei terzi a  condizioni  che
non ne limitino l'uso a tal fine.»; 
    l) all'articolo  7,  comma  4,  le  parole:  «Il  servizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «Un servizio»; 
    m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Tale  servizio  sara'  inoltre   reso   disponibile,   su
richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad  essi
relativi siano conformi alle disposizioni di  esecuzione  adottate  a
livello europeo che definiscono,  in  particolare,  gli  obblighi  in
materia di metadati, servizi di rete  e  interoperabilita',  comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
    n) all'articolo 8, comma 3, le parole da:  «in  coerenza  con  le
regole tecniche» a:  «legislazione  vigente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA  o  di  altra  struttura
tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione
vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai  decreti  di
cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, e  con  le  disposizioni  di  esecuzione  adottate  a  livello
europeo. In caso di disallineamento delle regole  tecniche  nazionali
rispetto  alle  disposizioni  di  esecuzione   europee   si   procede
all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di  cui  al  medesimo
articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
    o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli  accordi
o» sono sostituite dalla seguente: «alle»; 
    p) all'articolo 9, comma  5,  dopo  le  parole:  «la  limitazione
dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»; 
    q) all'articolo 9, comma 8,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, in  particolare  quando  sono  coinvolte
quantita'  particolarmente   consistenti   di   dati   frequentemente
aggiornati»; 
    r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le autorita' pubbliche di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli
altri Stati membri e alle istituzioni e organismi  europei  l'accesso
ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi  a  condizioni
armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a  livello
europeo. I set di dati territoriali e i  servizi  ad  essi  relativi,
forniti sia ai  fini  delle  funzioni  pubbliche  che  possono  avere
ripercussioni sull'ambiente sia al fine di  adempiere  agli  obblighi
informativi  in  virtu'  della  legislazione   europea   in   materia
ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»; 
    s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su base reciproca  e
equivalente, agli organismi istituiti da  accordi  internazionali  di
cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di  dati
territoriali  e  ai  servizi  ad  essi  relativi.  I  set   di   dati
territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini  delle
funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente  sia
al fine di  adempiere  agli  obblighi  informativi  in  virtu'  della
legislazione europea in materia  ambientale,  non  sono  soggetti  ad
alcuna tariffa.»; 
    t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico»  sono
inserite le seguenti: «, in via permanente,»; 
    u) l'allegato IV e' abrogato. 
  5.  Sono  sempre  assicurati   la   partecipazione   del   pubblico
nell'elaborazione   e   istituzione    di    un'infrastruttura    per
l'informazione territoriale nell'Unione europea  e,  in  particolare,
l'accesso con le modalita' di cui al decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale. 
  (( 5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare  a  norma  delle
disposizioni di cui all'allegato  1  alla  direttiva  2003/35/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora  agli
stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del  presente  decreto,
l'autorita'  competente  all'elaborazione  e   all'approvazione   dei
predetti piani o programmi assicura la  partecipazione  del  pubblico
nel procedimento di elaborazione, di  modifica  e  di  riesame  delle
proposte degli stessi piani o programmi prima  che  vengano  adottate
decisioni sui medesimi piani o programmi. 
  1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al  comma  1-bis
l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel  proprio
sito web. La pubblicazione deve contenere  l'indicazione  del  titolo
del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi  ove
puo' essere presa visione del piano o  programma  e  delle  modalita'
dettagliate per la loro consultazione. 
  1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione  del
pubblico il piano o programma mediante il deposito  presso  i  propri
uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 
  1-quinquies. Entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  1-ter,  chiunque  puo'
prendere visione del piano o programma ed estrarne  copia,  anche  in
formato  digitale,  e  presentare  all'autorita'  competente  proprie
osservazioni o pareri in forma scritta. 
  1-sexies. L'autorita' procedente tiene  adeguatamente  conto  delle
osservazioni del pubblico presentate nei  termini  di  cui  al  comma
1-quinquies nell'adozione del piano o programma. 
  1-septies. Il piano o programma, dopo che sia  stato  adottato,  e'
pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente  ad  una
dichiarazione di sintesi nella quale  l'autorita'  stessa  da'  conto
delle considerazioni che sono state alla  base  della  decisione.  La
dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico». )) 
                               Art. 17 
 
Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre  2010,  n.  190,  recante
  attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro  per
  l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
  - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del
  decreto  legislativo  3  aprile  2006,   n.   152,   e   successive
  modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680 
 
  1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
  (( 0a) all'articolo 5: 
  1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  Il  Comitato  delibera  a   maggioranza   dei   componenti
presenti»; 
  2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento,  adotta
un regolamento interno»; 
  3) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9.  Il  Comitato  riferisce  periodicamente  al  Parlamento  sulla
attivita'  svolta,  nonche'   sulle   risorse   utilizzate   per   il
conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto»; )) 
    a) all'articolo 6, comma 1,  dopo  le  parole:  «siano  posti  in
essere in modo  coerente  e  coordinato  presso  l'intera  regione  o
sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli
impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»; 
    b) all'articolo 8, comma 3, lettera  b),  le  parole:  «la  quale
tenga conto» sono sostituite con  le  seguenti:  «che  comprenda  gli
aspetti qualitativi e quantitativi  delle  diverse  pressioni  e  che
tenga conto»; 
    c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui
all'allegato III» sono aggiunte le seguenti:  «e  segnatamente  delle
caratteristiche  fisico  chimiche,  dei  tipi   di   habitat,   delle
caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle  tabelle
1 e 2 del medesimo allegato III»; 
    d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile
e  integrato  con  gli  altri  traguardi  ambientali  vigenti»,  sono
aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile,  tenuto  anche  conto
degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»; 
    e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» e' sostituita
con le seguenti: «elabora ed attua»; 
  (( e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei  programmi  di
monitoraggio,  puo'  stipulare  appositi  accordi  con   le   Agenzie
regionali per l'ambiente, anche in  forma  associata  o  consorziata,
nonche' con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche  in  forma
associata o consorziata. Dall'attuazione della presente  disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica»; )) 
    f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» e' sostituita con
la seguente: «attuazione»; 
    g) all'articolo 12, comma 2, lettera a): 
      1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono
aggiunte  le  seguenti:  «tenendo  conto  delle   pertinenti   misure
prescritte dalla legislazione dell'Unione  europea,  dalla  normativa
relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica
delle  acque  adottata   a   livello   comunitario   o   da   accordi
internazionali,»; 
      2) la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»; 
      3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»
sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  relativa  alla  gestione  della
qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 116, e dalla  normativa  relativa  a  standard  di
qualita' ambientale nel settore  della  politica  delle  acque  o  da
accordi internazionali.». 
  2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i
risultati  dell'attivita'   di   monitoraggio   condotta   ai   sensi
dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti
diffuse, le Autorita' competenti  individuano  misure  vincolanti  di
controllo  dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di  gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti  nell'acqua
o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione   preventiva   o   di
registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure  di
controllo  sono  riesaminate  periodicamente  e   aggiornate   quando
occorre.». 
  3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, alla  lettera  A.3.7  «Aree
protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico
delle acque superficiali» le parole «fino al 22 dicembre  2013»  sono
soppresse. 
                           (( Art. 17 bis 
 
 
Disposizioni in materia di societa' cooperative  di  consumo  e  loro
consorzi  e  di  banche  di   credito   cooperativo.   Procedura   di
             cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008 
 
  1. Per le societa' cooperative di consumo e loro consorzi, la quota
di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7  della  legge  31  gennaio
1992, n. 59, non concorre a formare il  reddito  imponibile  ai  fini
delle imposte dirette entro i limiti ed  alle  condizioni  prescritte
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  dicembre
2013. 
  2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Per  le  societa'
cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualita'
prevalente la quota di cui al periodo precedente e'  stabilita  nella
misura  del  23  per  cento.  Resta  ferma  la  limitazione  di   cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15  aprile  2002,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112». 
  3.  Le  banche  di  credito  cooperativo  autorizzate  dalla  Banca
d'Italia ad  un  periodo  di  operativita'  prevalente  a  favore  di
soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo  unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  ai  fini
delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate
cooperative diverse da quelle a mutualita'  prevalente,  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello  nel  corso  del  quale  e'
trascorso  un  anno  dall'inizio  del  periodo   di   autorizzazione,
relativamente  ai  periodi  d'imposta  in  cui  non  e'  ripristinata
l'operativita' prevalente a favore dei soci. 
  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Le maggiori entrate di cui ai  commi  1  e  2,  pari  a  4,8
milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
  5. Il Ministro dello sviluppo economico,  con  proprio  decreto  di
natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce
le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore
a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i  livelli
di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della societa'. 
  6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte: 
  a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari  e  di  bilancio
della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche  attraverso  la
loro pubblicazione integrale nel sito internet della societa'; 
  b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione  dei  soci  alle
assemblee anche attraverso  la  comunicazione  telematica  preventiva
dell'ordine  del  giorno  e  la  previsione  della  possibilita'   di
formulare domande sugli argomenti da trattare; 
  c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti  dei  consigli  di
amministrazione della  cooperativa  anche  attraverso  la  previsione
dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione. 
  7. Con il decreto di cui al comma 5, ai  sensi  dell'articolo  2533
del codice civile, sono determinati i casi di  esclusione  del  socio
che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico  con  la
cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un
periodo significativo di almeno un anno. 
  8. Le societa' cooperative di cui al comma 5 uniformano il  proprio
statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro
il 31 dicembre 2015. )) 

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

                               Art. 18 
 
 
    Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 
 
  1.  Ai  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa  che  effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi compresi  nella  divisione  28
della  tabella  ATECO,  di  cui  al   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  16  novembre  2007,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30  giugno  2015,
e' attribuito un credito d'imposta nella  misura  del  15  per  cento
delle  spese  sostenute  in  eccedenza  rispetto  alla  media   degli
investimenti in beni  strumentali  compresi  nella  suddetta  tabella
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta'  di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore. 
  2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in  attivita'
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  anche  se
con  un'attivita'  d'impresa  inferiore  ai  cinque  anni.  Per  tali
soggetti la  media  degli  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi
compresi nella divisione 28 della tabella  ATECO  da  considerare  e'
quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta
precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto-legge  o  a  quello  successivo,  con  facolta'  di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito  d'imposta
si applica con riguardo  al  valore  complessivo  degli  investimenti
realizzati in ciascun periodo d'imposta. 
  3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di  importo
unitario inferiore a 10.000 euro. 
  4. Il credito d'imposta va  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre
quote annuali di pari importo  e  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e
nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi   d'imposta
successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla
formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni.  Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e' soggetto al  limite  di  cui  al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  La
prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal  1°  gennaio  del
secondo periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato
effettuato l'investimento. I  fondi  occorrenti  per  la  regolazione
contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del   periodo
precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  il
successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia
delle Entrate - Fondi di bilancio. 
  5. I soggetti  titolari  di  attivita'  industriali  a  rischio  di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  21
settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta  solo
se e' documentato l'adempimento degli obblighi e  delle  prescrizioni
di cui al citato decreto. 
  6. Il credito d'imposta e' revocato: 
    a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto  degli
investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima  del
secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; 
    b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il
termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in  strutture  produttive
situate al di fuori  dello  Stato,  anche  appartenenti  al  soggetto
beneficiario dell'agevolazione. 
  7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma
6 e' versato entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le
ipotesi ivi indicate. 
  8.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli,  si  accerti   l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a  causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. 
  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  204
milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017  e
2018, e 204 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione della  quota  nazionale  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1,  comma  6,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Ai  sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle  previsioni  ((  di
cui al presente comma, )) il Ministro dell'economia e delle  finanze,
con proprio decreto, provvede  alla  riduzione  della  dotazione  del
Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  in  modo  da  garantire  la
compensazione   degli   effetti   dello    scostamento    finanziario
riscontrato,   su   tutti   i   saldi   di   finanza   pubblica    e,
conseguentemente,  il  CIPE  provvede  alla  riprogrammazione   degli
interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in  merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure  di  cui  al
precedente periodo. 
  (( 9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. I finanziamenti di cui al  comma  1  possono  essere  assistiti
dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per  cento  dell'ammontare
del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla  garanzia,
la  valutazione  economico-finanziaria  e   del   merito   creditizio
dell'impresa, in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  del  Fondo  di
garanzia, e' demandata  al  soggetto  richiedente,  nel  rispetto  di
limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata,  misurati  in
termini di probabilita' di inadempimento e definiti con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Il  medesimo  decreto   individua,
altresi', le condizioni e i termini per l'estensione  delle  predette
modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel
rispetto delle autorizzazioni di spesa  vigenti  per  la  concessione
delle garanzie del citato Fondo»; 
  b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: 
  «8-ter. Alla concessione ed erogazione dei  contributi  di  cui  al
comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilita'  speciale
del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo  23,  comma
2,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134.  Alla  predetta
contabilita' sono versate le risorse stanziate dal comma  8,  secondo
periodo, e  i  successivi  eventuali  stanziamenti  disposti  per  le
medesime finalita'». )) 
                               Art. 19 
 
 
      Modifiche alla disciplina ACE - aiuto crescita economica 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  le
societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati (( o  in
sistemi multilaterali di negoziazione )) di Stati membri della  UE  o
aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta  di
ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la  variazione
in aumento del capitale proprio  rispetto  a  quello  esistente  alla
chiusura di ciascun  esercizio  precedente  a  quelli  in  corso  nei
suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40 per  cento.  Per  i
periodi d'imposta successivi la variazione in  aumento  del  capitale
proprio e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»; 
    b) al comma 4, dopo le  parole:  «periodi  d'imposta  successivi»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si  puo'  fruire  di  un
credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le  aliquote  di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.  917.  Il  credito  d'imposta   e'   utilizzato   in   diminuzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito  in
cinque quote annuali di pari importo.». 
  2. (( Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),  si  applicano
alle societa' ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  sono  subordinate
alla preventiva autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
richiesta  a  cura  del  Ministero  dello  sviluppo   economico.   La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha  effetto  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. )) 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3  milioni
di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro
nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di  euro  nel
2019, 146,4 milioni di euro nel  2020  e  148,3  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2021, si provvede come segue: 
    a) mediante riduzione della quota  nazionale  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  l'importo  di
27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro  nel  2016,  85,3
milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018; 
    b) mediante aumento, a decorrere dal 1°  gennaio  2019,  disposto
con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Dogane  e  dei
Monopoli  da  adottare  entro  il  30  novembre  2018,  dell'aliquota
dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante,  di  cui
all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative di cui  al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura  tale  da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7  milioni  di
euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni  di
euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. 
                           (( Art. 19 bis 
 
 
       Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese 
 
  1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la  semplificazione,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni,  sono  dettate  disposizioni  correttive  e
integrative dell'articolo 38 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e dei regolamenti  da  esso  contemplati  in  base  ai  seguenti
principi e criteri: 
  a) i controlli, le dichiarazioni e le attivita'  istruttorie  delle
Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i  controlli
e le attivita' delle amministrazioni pubbliche  competenti,  sia  nei
procedimenti automatizzati che  in  quelli  ordinari,  salvo  per  le
determinazioni  in  via  di  autotutela  e  per   l'esercizio   della
discrezionalita'; 
  b) definizione delle attivita' delle Agenzie per le imprese per  il
supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza
di servizi, che contempli, in particolare,  la  possibilita'  per  le
Agenzie di prestare la propria attivita' ai fini della  convocazione,
della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei
lavori, nonche' della attivazione dei rimedi previsti dalla legge  in
caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Con il medesimo  regolamento  sono  identificate  le  norme,
anche di legge, che sono abrogate. 
  3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
dopo le parole: «comma 6-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita'  di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159». 
  4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche
dati certificanti garantiscono  l'accesso  per  via  telematica  alle
banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e  delle
Agenzie per le imprese accreditate  ai  sensi  dell'articolo  38  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle  vigenti  norme
in materia di protezione dei dati personali e accesso  telematico  ai
dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della  presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. )) 
                               Art. 20 
 
 
Misure di semplificazione a favore della quotazione delle  imprese  e
                          misure contabili 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, e' inserita
la seguente:  «w-quater.1  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,  emittenti  azioni
quotate,  che  abbiano,  in  base  al  bilancio  approvato   relativo
all'ultimo   esercizio,   anche   anteriore    all'ammissione    alla
negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di
euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato  nell'ultimo  anno
solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano  PMI  gli
emittenti azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.»; 
  (( b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «Nelle medesime assemblee le azioni a  voto  plurimo
conferiscono soltanto un voto e non si computano i  diritti  di  voto
assegnati  ai  sensi  dell'articolo  127-quinquies  »;  al  comma  3,
all'alinea, prima delle parole: «non hanno effetto» sono inserite  le
seguenti: «, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto  un  voto
e»; al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la  seguente:  «b-bis)
le  maggiorazioni  di   voto   spettanti   ai   sensi   dell'articolo
127-quinquies»; )) 
    c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  «ovvero  nelle  ipotesi  in  cui  lo  statuto   preveda   la
maggiorazione del diritto di voto.»; 
    d) all'articolo 106, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione  dei  diritti
di voto, venga a detenere una partecipazione  superiore  alla  soglia
del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto  in  misura
superiore al  trenta  per  cento  dei  medesimi  promuove  un'offerta
pubblica di acquisto rivolta a tutti i  possessori  di  titoli  sulla
totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un   mercato
regolamentato in loro possesso.»; 
  (( e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di cui al  comma
1 e' promossa anche da chiunque,  a  seguito  di  acquisti,  venga  a
detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per
cento in assenza di altro socio che detenga una  partecipazione  piu'
elevata. 
  1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una  soglia  diversa
da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque
per cento ne' superiore al quaranta per cento. Se la  modifica  dello
statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in  un
mercato regolamentato, i soci che non hanno  concorso  alla  relativa
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o  parte  dei  loro
titoli; si applicano gli articoli 2437-bis,  2437-ter  e  2437-quater
del codice civile.»; )) 
    f) al comma 2  dell'articolo  106  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole «Il  medesimo  prezzo  si  applica,  in  mancanza  di
acquisti a un prezzo piu'  elevato,  in  caso  di  superamento  della
soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai
sensi dell'articolo 127-quinquies.»; 
  (( g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le
parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei  commi  1,
1-bis, e 1-ter »; nel comma 3,  lettera  b),  dell'articolo  106,  le
parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1  e
1-ter»; )) 
    h) nel comma 3, lettera a), dell'articolo  106  dopo  le  parole:
«l'acquisto di partecipazioni»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  la
maggiorazione dei diritti di voto,»; 
    i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106,  dopo  le  parole:
«al  cinque  per  cento»  sono  inserite   le   seguenti:   «o   alla
maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al  cinque  per
cento dei medesimi,»; 
    l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 e' inserito il seguente:
«3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non
si applica alle  PMI,  a  condizione  che  cio'  sia  previsto  dallo
statuto, sino alla data dell'assemblea  convocata  per  approvare  il
bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.»; 
    m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 e' sostituita  dalla
seguente: «d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere
temporaneo;»; 
    n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono
di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di  uno  solo
di essi, dei diritti di voto, qualora  essi  vengano  a  disporre  di
diritti  di  voto  in  misura  superiore  alle  percentuali  indicate
nell'articolo 106.»; 
    o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole:  «Il  comma  1»
sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»; 
    p) (( (soppressa); )) 
    q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: (( «Nelle societa' i cui statuti consentono la  maggiorazione
del diritto di voto o hanno previsto l'emissione  di  azioni  a  voto
plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di
voto.»; )) 
    r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari
al cinque per cento.»; 
    s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) e'  sostituita  dalla
seguente: «b) i criteri per il calcolo delle  partecipazioni,  avendo
riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente  detenute,  alle
ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito  a  soggetto
diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione  dei  diritti  di
voto;»; 
    t) all'articolo 121, il comma 2, e' sostituito dal seguente:  «2.
Il limite richiamato nel comma 1 e'  elevato  al  cinque  per  cento,
ovvero,  nei  casi  previsti  dall'articolo  120,  comma  2,  secondo
periodo, al dieci per cento, a condizione che  il  superamento  della
soglia da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito  di  un
accordo preventivamente autorizzato  dall'assemblea  ordinaria  delle
societa' interessate.»; 
    u) all'articolo 121, comma 3, le parole: «superiore  al  due  per
cento del  capitale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  misura
superiore alla soglia indicata nel comma 2»; 
    v)-z) (( (soppresse); )) 
    aa) dopo l'articolo 127-quater e' inserito il seguente: 
 
                        «Art. 127-quinquies. 
 
 
                      (Maggiorazione del voto). 
 
  1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato,
fino a un massimo di due voti, per  ciascuna  azione  appartenuta  al
medesimo  soggetto  per  un  periodo  continuativo  non  inferiore  a
ventiquattro mesi a decorrere dalla data  di  iscrizione  nell'elenco
previsto dal comma 2. In  tal  caso,  gli  statuti  possono  altresi'
prevedere che  colui  al  quale  spetta  il  diritto  di  voto  possa
irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato. 
  2. Gli statuti stabiliscono le  modalita'  per  l'attribuzione  del
voto  maggiorato  e  per  l'accertamento  dei  relativi  presupposti,
prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce  con
proprio  regolamento  le  disposizioni  di  attuazione  del  presente
articolo  al  fine  di  assicurare  la  trasparenza   degli   assetti
proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II,
sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione  previsti  in
capo ai titolari di partecipazioni rilevanti. 
  3. (( La cessione dell'azione a titolo oneroso o  gratuito,  ovvero
la cessione diretta o indiretta di  partecipazioni  di  controllo  in
societa' o enti che detengono azioni  a  voto  maggiorato  in  misura
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma  2,  comporta
la perdita della maggiorazione del voto. Se lo  statuto  non  dispone
diversamente, il diritto di voto maggiorato: 
  a) e' conservato in caso di successione per causa di morte  nonche'
in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; 
  b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento  di
capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile. )) 
  4. Il progetto di fusione o di scissione di  una  societa'  il  cui
statuto prevede la maggiorazione  del  voto  puo'  prevedere  che  il
diritto di voto maggiorato spetti  anche  alle  azioni  spettanti  in
cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Lo statuto puo'
prevedere   che   la   maggiorazione   del   voto   si   estenda   ((
proporzionalmente )) alle azioni emesse in esecuzione di  un  aumento
di capitale mediante nuovi conferimenti. 
  5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma  1  non
costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo
2348 del codice civile. 
  6. La  deliberazione  di  modifica  dello  statuto  con  cui  viene
prevista la maggiorazione del voto  non  attribuisce  il  diritto  di
recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. 
  7. Qualora la deliberazione di modifica dello  statuto  di  cui  al
comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione  in  un
mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante  da
una fusione  che  coinvolga  una  societa'  con  azioni  quotate,  la
relativa  clausola  puo'  prevedere  che   ai   fini   del   possesso
continuativo previsto dal comma 1 sia  computato  anche  il  possesso
anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. 
  8. Se lo statuto non dispone  diversamente,  la  maggiorazione  del
diritto di voto si computa anche per  la  determinazione  dei  quorum
costitutivi e deliberativi che  fanno  riferimento  ad  aliquote  del
capitale sociale.  La  maggiorazione  non  ha  effetto  sui  diritti,
diversi dal voto, spettanti in  forza  del  possesso  di  determinate
aliquote di capitale.»; 
  (( aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies e' inserito il seguente: 
  «Art. 127-sexies. -  (Azioni  a  voto  plurimo).  -  1.  In  deroga
all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli  statuti  non
possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. 
  2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente  all'inizio  delle
negoziazioni  in  un  mercato  regolamentato   mantengono   le   loro
caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al
fine di mantenere inalterato il rapporto tra le  varie  categorie  di
azioni, le societa' che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero  le
societa' risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali  societa'
possono procedere all'emissione di  azioni  a  voto  plurimo  con  le
medesime  caratteristiche   e   diritti   di   quelle   gia'   emesse
limitatamente ai casi di: 
  a) aumento di capitale  ai  sensi  dell'articolo  2442  del  codice
civile  ovvero  mediante  nuovi  conferimenti  senza   esclusione   o
limitazione del diritto d'opzione; 
  b) fusione o scissione. 
  3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono  prevedere
ulteriori maggiorazioni del diritto  di  voto  a  favore  di  singole
categorie di azioni ne' ai sensi dell'articolo 127-quinquies. 
  4. Ove la societa' non si avvalga della facolta' di emettere  nuove
azioni a voto plurimo ai sensi  del  comma  2,  secondo  periodo,  e'
esclusa  in  ogni  caso   la   necessita'   di   approvazione   delle
deliberazioni, ai sensi dell'articolo  2376  del  codice  civile,  da
parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle
azioni a voto plurimo»; )) 
  bb) l'articolo 134, comma 1, e' soppresso. 
  (( 1-bis. In  sede  di  prima  applicazione,  le  deliberazioni  di
modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015  da  societa'
aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel
registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione
di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  prese,  anche  in
prima convocazione, con il voto favorevole di almeno  la  maggioranza
del capitale rappresentato in assemblea; )) 
  2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 6, le parole: «a partire  dall'esercizio
individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e
del Ministro della giustizia» sono soppresse; 
    b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  9-bis.(Ruolo   e   funzioni   dell'Organismo   Italiano   di
Contabilita'). 
  1. L'organismo Italiano di Contabilita', istituto nazionale  per  i
principi contabili: 
    a) emana i principi contabili nazionali, ispirati  alla  migliore
prassi  operativa,  per  la  redazione   dei   bilanci   secondo   le
disposizioni del codice civile; 
    b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento e degli  Organi
Governativi in materia di  normativa  contabile  cd  esprime  pareri,
quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o  dietro
richiesta di' altre istituzioni pubbliche; 
    c) partecipa al processo di elaborazione dei  principi  contabili
internazionali  adottati  in  Europa,  intrattenendo   rapporti   con
l'International Accounting Standards  Board  (IASB),  con  l'European
Financial Reporting  Advisory  Group  (EFRAG)  e  con  gli  organismi
contabili di altri paesi. 
  Con riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina
con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile. 
  2. Nell'esercizio delle proprie funzioni  l'Organismo  Italiano  di
Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo
indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di
economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e
delle finanze sull'attivita' svolta. 
 
                             Art. 9-ter. 
 
 
        Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilita' 
 
  1.  Al  finanziamento  dell'Organismo  italiano  di   contabilita',
fondazione di diritto  privato  avente  piena  autonomia  statutaria,
concorrono    le    imprese    attraverso    contributi     derivanti
dall'applicazione di una  maggiorazione  dei  diritti  di  segreteria
dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre  1993,
n. 580. 
  2.  Il  Collegio   dei   fondatori   dell'Organismo   Italiano   di
Contabilita' stabilisce annualmente il  fabbisogno  di  finanziamento
dell'Organismo   Italiano   Contabilita'   nonche'   le   quote    di
finanziamento di  cui  al  comma  1  da  destinare  all'International
Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial  Reporting
Advisory Group (EFRAG). 
  3. Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  provvede  con  decreto,  ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge  29  dicembre  1993,  n.
580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla
base  delle  indicazioni  di  fabbisogno   trasmesse   dall'Organismo
Italiano Contabilita'. Con lo  stesso  decreto  sono  individuate  le
modalita'  di  corresponsione  delle  relative  somme   all'Organismo
Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale.»; 
  c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo  2  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, sono abrogati. 
  3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola:
(( «esclusivo » )) e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Lo statuto delle societa'  con  azioni  quotate  in  mercati
regolamentati puo'  prevedere  che  il  valore  di  liquidazione  sia
determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4  del  presente
articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non puo' essere
inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione  del  criterio
indicato dal primo periodo del presente comma.». 
  4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile,  dopo
le parole: «di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario
ha  sede  la  societa'»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ovvero   la
documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e  secondo  comma»;
al terzo comma dell'articolo  2343-bis  del  codice  civile  dopo  le
parole  «dell'esperto  designato  dal  tribunale»  sono  aggiunte  le
seguenti: «ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter». 
  5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
    «Nei  casi  previsti  dal  precedente  comma  il  capitale  della
societa' risultante  dalla  trasformazione  deve  essere  determinato
sulla base dei  valori  attuali  degli  elementi  dell'attivo  e  del
passivo e deve risultare  da  relazione  di  stima  redatta  a  norma
dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione  di  cui  all'articolo
2343-ter ovvero, infine,  nel  caso  di  societa'  a  responsabilita'
limitata, dell'articolo 2465. Si  applicano  altresi',  nel  caso  di
societa' per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e,
in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero,  nelle
ipotesi di cui al primo e secondo comma  dell'articolo  2343-ter,  il
terzo comma del medesimo articolo.». 
  6. Il secondo  comma  dell'articolo  2441  del  codice  civile,  e'
sostituito dal seguente: 
    «L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del
registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso
pubblicato sul sito internet della societa',  con  modalita'  atte  a
garantire  la  sicurezza  del  sito  medesimo,   l'autenticita'   dei
documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in  mancanza,
mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio  del
diritto di opzione deve essere concesso un termine  non  inferiore  a
quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta». 
  7. All'articolo 2327 del codice civile la parola:  «centoventimila»
e' sostituita dalla seguente: «cinquantamila»; 
  (( 7-bis. Al fine di facilitare e di  accelerare  ulteriormente  le
procedure finalizzate all'avvio delle attivita' economiche nonche' le
procedure di iscrizione nel registro delle  imprese,  rafforzando  il
grado  di  conoscibilita'  delle   vicende   relative   all'attivita'
dell'impresa, quando l'iscrizione e' richiesta sulla base di un  atto
pubblico o di una scrittura  privata  autenticata,  a  decorrere  dal
primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  il  conservatore  del
registro procede all'iscrizione immediata  dell'atto.  L'accertamento
delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella
esclusiva responsabilita' del pubblico ufficiale che  ha  ricevuto  o
autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio  ai  sensi
dell'articolo 2191 del codice civile. La  disposizione  del  presente
comma non si applica alle societa' per azioni. )) 
  8.  All'articolo  2477  del  codice  civile  il  secondo  comma  e'
abrogato; nel terzo comma la parola: «altresi'» e'  soppressa  e  nel
sesto   comma   le   parole:   «secondo   e»   sono   soppresse.   ((
Conseguentemente,  la  sopravvenuta  insussistenza  dell'obbligo   di
nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  costituisce  giusta
causa di revoca. 
  8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice  civile
sono sostituiti dai seguenti: 
  «Lo  statuto  puo'  altresi'  prevedere  che,  in  relazione   alla
quantita' delle azioni possedute da uno stesso soggetto,  il  diritto
di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. 
  Salvo  quanto  previsto  dalle  leggi  speciali,  lo  statuto  puo'
prevedere la creazione di azioni con diritto di  voto  plurimo  anche
per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari
condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto  plurimo
puo' avere fino a un massimo di tre voti». 
  8-ter. L'articolo  212  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30
marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 212. - Le deliberazioni di modifica dello statuto di societa'
iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014  con
cui e' prevista la creazione  di  azioni  a  voto  plurimo  ai  sensi
dell'articolo  2351  del  codice   sono   prese,   anche   in   prima
convocazione, con il voto  favorevole  di  almeno  i  due  terzi  del
capitale rappresentato in assemblea». 
  8-quater.  Il  regolamento  previsto  dall'articolo  127-quinquies,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' adottato
dalla Consob entro il 31 dicembre 2014. 
  8-quinquies.  Le  societa'  di  gestione  del  risparmio   di   cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  o),  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di  cui  al  titolo
III, capo II, del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999,
n. 228, per i quali, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non sia scaduto il termine  entro  il  quale  devono  essere
sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento  del  fondo,
previa deliberazione dell'assemblea dei  quotisti,  per  prevedere  i
casi in cui e' possibile una proroga del  termine  di  sottoscrizione
non superiore a dodici mesi per il completamento della  raccolta  del
patrimonio. La proroga deve in ogni caso  essere  deliberata,  previa
modifica del regolamento del fondo, entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 
                               Art. 21 
 
 
     Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie 
 
  1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo  1°  aprile
1996, n. 239, dopo le parole: «sistemi multilaterali di  negoziazione
emessi da societa' diverse dalle prime,» sono aggiunte  le  seguenti:
«o,  qualora  tali  obbligazioni  e  titoli   similari   e   cambiali
finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o  piu'  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58»; 
  2. Il comma 9-bis dell'articolo 32  del  decreto  legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' sostituito dal seguente: 
    «9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  non  si
applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni  e  titoli
similari e delle cambiali  finanziarie  corrisposti  a  organismi  di
investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o  in  uno
Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito  in
misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote  siano
detenute  esclusivamente  da   investitori   qualificati   ai   sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
composizione del  patrimonio  e  la  tipologia  di  investitori  deve
risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si
applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la
cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30  aprile  1999,  n.
130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e
il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50  per  cento
in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.». 
                           (( Art. 21 bis 
 
 
                 Attivita' di consulenza finanziaria 
 
  1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, le parole: «Fino al 30  giugno  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015». )) 
                               Art. 22 
 
 
              Misure a favore del credito alle imprese 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. La ritenuta di  cui  al  comma  5  non  si  applica  agli
interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo
termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli  Stati
membri dell'Unione europea, imprese  di  assicurazione  costituite  e
autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione
europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che  non
fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita'
tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi
nella lista di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: «le  cessioni
di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali  finanziamenti,»  sono
inserite le seguenti: «nonche' alle successive cessioni dei  relativi
contratti o  crediti  e  ai  trasferimenti  delle  garanzie  ad  essi
relativi»; 
    b) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 17-bis. 
 
 
         Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione 
 
  1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano  altresi'
alle operazioni di  finanziamento  la  cui  durata  contrattuale  sia
stabilita in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle societa'  di
cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n.  130,  nonche'
da imprese di assicurazione costituite  e  autorizzate  ai  sensi  di
normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi  di
investimento collettivo del risparmio costituiti negli  Stati  membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo  168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis.  Non  configura  esercizio  nei  confronti  del  pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi  forma
l'operativita',  diversa  dal  rilascio   di   garanzie,   effettuata
esclusivamente  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche  e  dalle  microimprese,  come  definite   dall'articolo   2,
paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea, del 6  maggio  2003,  da  parte  di  imprese  di
assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla  presente
legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS.  I
soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca  d'Italia,  con  le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento  richiesto,  e  partecipano  alla
centrale dei Rischi della Banca d'Italia,  secondo  quanto  stabilito
dalla Banca d'Italia. (( La Banca d'Italia puo' prevedere che l'invio
delle segnalazioni periodiche  e  di  ogni  altro  dato  e  documento
richiesto  nonche'  la  partecipazione  alla  centrale   dei   rischi
avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti
all'albo di cui all'articolo 106 ». 
  3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 150-ter. - (Disposizioni in tema di partecipazione  a  banche
di credito cooperativo). - 1. Alle banche di credito cooperativo  che
versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano
sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai  sensi  dell'articolo
70, comma 1, lettera b), e' consentita, previa modifica dello statuto
sociale ed in deroga alle previsioni  di  cui  all'articolo  150-bis,
comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di  cui  all'articolo
2526 del codice civile. 
  2.  L'emissione  delle  azioni  di  cui  al  comma  1  deve  essere
autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da
parte del Fondo di garanzia dei depositanti del  credito  cooperativo
riconosciuto  ai  sensi  dell'articolo  96,  del  Fondo  di  garanzia
istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26
giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui alla legge 31  gennaio  1992,  n.  59,  in
deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4. 
  3. I diritti  patrimoniali  e  amministrativi,  spettanti  ai  soci
finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo  2526,
secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo
statuto, ma ad essi  spetta  comunque  il  diritto,  in  deroga  alle
previsioni dell'articolo  33,  comma  3,  di  designare  uno  o  piu'
componenti del consiglio di  amministrazione  ed  il  presidente  del
collegio sindacale. 
  4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono  chiedere
il rimborso  del  valore  nominale  delle  azioni.  Il  consiglio  di
amministrazione,  sentito  il  collegio  sindacale,  delibera   sulla
richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di  liquidita',
finanziaria e patrimoniale  attuale  e  prospettica  della  banca  di
credito cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata  alla
preventiva autorizzazione della Banca d'Italia». )) 
  4. L'articolo 38, comma 2,  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la parola:  «derivati»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
finanziamenti  concessi  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo  2,
paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea»; 
    b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Nel  caso  di
finanziamenti  concessi  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e
limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: 
      a) i prenditori dei  finanziamenti  siano  individuati  da  una
banca o da un intermediario finanziario  iscritto  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni; 
      b) la banca o l'intermediario finanziario di cui  alla  lettera
a) trattenga ((  un  interesse  economico  nell'operazione,  pari  ad
almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile  anche
a un'altra banca o intermediario finanziario, )) fino  alla  scadenza
dell'operazione; 
      c) il sistema dei  controlli  interni  e  gestione  dei  rischi
dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi,
in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; 
      d)  l'impresa  sia   dotata   di   un   adeguato   livello   di
patrimonializzazione;  ((  l'esercizio  autonomo  dell'attivita'   di
individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore,  in  deroga
ai  criteri  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  e'   sottoposto   ad
autorizzazione dell'IVASS.». )) 
  5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola: «crediti»
sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli  erogati  a  valere  sul
patrimonio dell'OICR,»; 
    b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Gli OICR che  investono  in  crediti  partecipano  alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia,  secondo  quanto  stabilito
dalla Banca d'Italia. (( La Banca  d'Italia  puo'  prevedere  che  la
partecipazione alla centrale dei rischi avvenga  per  il  tramite  di
banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 ». 
  5-bis. Le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli  12-bis  e
13 del regolamento di cui al decreto del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n.  228,  i
cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero
siano oggetto di istanza  di  ammissione,  alle  negoziazioni  in  un
mercato  regolamentato,  possono,  entro   il   31   dicembre   2014,
nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il  regolamento
del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da
5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilita'  di  prorogare  in
via straordinaria il termine di durata  del  fondo  medesimo  per  un
periodo massimo non superiore a due anni al solo fine  di  completare
lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica  del  regolamento  e'
possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
anche nel caso in cui  il  regolamento  del  fondo  gia'  preveda  la
possibilita' di prorogarne la durata per un massimo di tre  anni,  ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto  ministeriale  n.
228 del 1999. 
  5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di  attivita',  anche
per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta
ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato  decreto  ministeriale
n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo
puo' essere prorogata in via straordinaria, in deroga  al  limite  di
due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31  dicembre  2017,  ferme
restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies. 
  5-quater. Le societa'  di  gestione  del  risparmio  esercitano  il
potere  di  cui  ai  commi  5-bis   e   5-ter   previa   approvazione
dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui  i  regolamenti
di gestione dei fondi non  prevedono  l'istituto  dell'assemblea  dei
partecipanti, le societa' di gestione del risparmio  sottopongono  la
modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei  partecipanti
riuniti in  un'assemblea  speciale  all'uopo  convocata.  L'assemblea
delibera con il voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  delle
quote dei votanti. 
  5-quinquies.  Al  fine  di  favorire  una  maggiore  partecipazione
assembleare le societa' di gestione del risparmio: 
  a) possono chiedere agli intermediari di  cui  all'articolo  1  del
regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata,
di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di
gestione,  adottato  dalla  Banca  d'Italia,  e  dalla   Consob   con
provvedimento  del  22  febbraio  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito  dal  provvedimento
della Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259  del  5  novembre  2013,  tramite  la
societa'  di  gestione  accentrata,   la   comunicazione   dei   dati
identificativi dei titolari delle quote del fondo,  che  non  abbiano
espressamente vietato la diffusione  degli  stessi,  sopportandone  i
relativi oneri; 
  b)  consentono  ai  partecipanti   l'espressione   del   voto   per
corrispondenza di cui all'articolo 18-quater,  comma  2,  del  citato
decreto ministeriale n. 228 del 1999; 
  c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento
e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e  revocabile  con
dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno  precedente
l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla  proposta
di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non  puo'  essere  rilasciata
con il nome del rappresentante in bianco. La delega non puo' in  ogni
caso essere conferita a soggetti in conflitto  di  interessi  con  il
rappresentato ne' alla societa' di gestione del  risparmio,  ai  suoi
soci, dipendenti e componenti degli organi di  amministrazione  o  di
controllo; 
  d) pubblicano l'avviso di convocazione  dell'assemblea,  oltre  che
con le modalita' scelte per la pubblicazione del valore della  quota,
anche nel  proprio  sito  internet  e  su  almeno  due  quotidiani  a
diffusione nazionale. L'avviso e' diffuso senza indugio alla societa'
di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di  stampa.  Ai  fini
dell'accertamento del  diritto  dei  partecipanti  all'intervento  in
assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla  societa'
di gestione gli atti  di  trasferimento  delle  quote  perfezionatisi
oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto  precedente  la
data prevista per l'assemblea. 
  5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni  applicabili  in
materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti
informazioni: 
  a)  la  proposta  di  modificare  il  regolamento  del  fondo   per
consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei  commi  5-bis  e
5-ter, la scadenza del fondo; 
  b) le modalita' di esercizio dei diritti dei partecipanti. 
  5-septies.    Successivamente     all'approvazione     da     parte
dell'assemblea, le societa' di gestione del risparmio  deliberano  la
modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo: 
  a) la possibilita' di prorogare il fondo, secondo  quanto  previsto
dai commi 5-bis e 5-ter; 
  b) che l'attivita'  di  gestione  durante  il  periodo  di  proroga
straordinaria previsto dai commi 5-bis  e  5-ter  e'  finalizzata  al
completamento dell'attivita' di  smobilizzo  degli  investimenti.  In
tale attivita' sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione
e  riqualificazione  degli  attivi  patrimoniali,  ove  necessari   a
incrementarne il presumibile valore di realizzo e  a  condizione  che
tali interventi abbiano  un  orizzonte  temporale  non  superiore  al
termine finale di durata del fondo, come prorogato; 
  c) che durante il periodo di  proroga  straordinaria  previsto  dai
commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su  base
annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto  a  quanto  previsto
dal regolamento di gestione; e' fatto divieto di prelevare dal  fondo
provvigioni di incentivo; 
  d) l'obbligo di distribuire ai  partecipanti,  con  cadenza  almeno
semestrale,  la  totalita'  dei  proventi  netti  realizzati,   fermo
restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo. 
  5-octies.  Le  modifiche  ai  regolamenti  di  gestione  dei  fondi
apportate in conformita' alle  disposizioni  dei  commi  da  5-bis  a
5-septies si  intendono  approvate  in  via  generale  ai  sensi  del
provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione
collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012. 
  5-novies.  Le  societa'  di  gestione  del   risparmio   comunicano
tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob  le  determinazioni
assunte ai sensi delle disposizioni  di  cui  ai  commi  da  5-bis  a
5-octies. 
  5-decies. Il termine del 22 luglio 2014  di  cui  all'articolo  15,
commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo  4  marzo
2014, n. 44, e' differito al 31 dicembre 2014. )) 
  6. Alla legge del  30  aprile  1999,  n.  130,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
      «1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo  3
possono concedere finanziamenti nei  confronti  di  soggetti  diversi
dalle  persone  fisiche   e   dalle   microimprese,   come   definite
dall'articolo 2,  paragrafo  1,  dell'allegato  alla  raccomandazione
2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6  maggio  2003,  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
      a) i prenditori dei  finanziamenti  siano  individuati  da  una
banca o da un intermediario finanziario  iscritto  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti
indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c); 
      b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei
finanziamenti  siano  destinati  ad  investitori   qualificati   come
definiti ai  sensi  dell'articolo  100  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
      c) la banca o l'intermediario finanziario di cui  alla  lettera
a) trattenga un significativo  interesse  economico  nell'operazione,
nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite  dalle   disposizioni   di
attuazione della Banca d'Italia.»; 
    b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «I crediti relativi a
ciascuna  operazione»  sono  inserite   le   seguenti:   «(per   tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore  o  dei
debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato  dalla  societa'  di
cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le
attivita' finanziarie acquistate con i medesimi»; 
    c) all'articolo 3, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
      «2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da
quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al  comma  1
aperti presso la banca depositaria ovvero presso i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, lettera  c),  dove  vengono  accreditate  le
somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata
o comunque di spettanza della  societa'  ai  sensi  delle  operazioni
accessorie   condotte   nell'ambito   di   ciascuna   operazione   di
cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti  dell'operazione.
Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1
esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti
di cui al comma 2 e dalle  controparti  dei  contratti  derivati  con
finalita' di copertura dei rischi insiti nei  crediti  e  nei  titoli
ceduti, nonche' per il pagamento degli altri  costi  dell'operazione.
In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al  titolo  IV  del  testo  unico  bancario,  nonche'  di   procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite  in
corso di procedura non sono soggette a sospensione  dei  pagamenti  e
vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza
la necessita' di deposito di domanda di ammissione al  passivo  o  di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto  o  di  restituzione  di
somme.»; 
    d) all'articolo 3, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
      «2-ter. Sui conti correnti dove vengono  accreditate  le  somme
incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte  dai
debitori ceduti - aperti dai soggetti  che  svolgono  nell'ambito  di
operazioni di cartolarizzazione dei  crediti,  anche  su  delega  dei
soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  i  servizi   indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c),  non  sono  ammesse  azioni  da
parte dei creditori di tali soggetti se  non  per  l'eccedenza  delle
somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso  di
avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali,  le
somme accreditate su  tali  conti  e  quelle  affluite  in  corso  di
procedura, per un importo pari alle somme  incassate  e  dovute  alle
societa' di cui al comma 1, vengono  immediatamente  e  integralmente
restituite alle societa' di cui al comma 1  senza  la  necessita'  di
deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e  al  di
fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.»; 
    e) all'articolo 5, comma 2-bis, le parole:  «comma  1-bis,»  sono
soppresse; 
    f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
      «2-quater.  La  presente  legge  si   applica   altresi'   alle
operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di
uno o piu' finanziamenti da parte della societa' emittente i  titoli.
Nel  caso  di   operazioni   realizzate   mediante   concessione   di
finanziamenti,  i  richiami  al  cedente  e  al  cessionario   devono
intendersi riferiti, rispettivamente, al  soggetto  finanziato  e  al
soggetto finanziatore e i richiami ai debitori  ceduti  si  intendono
riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 
  2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta  erogazione,  anche  in
parte,   del    finanziamento    relativo    alle    operazioni    di
cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle
somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a  tutela
dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b). 
  2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi
dalle  societa'  per  finanziare  l'erogazione  dei  finanziamenti  o
l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori  qualificati  ai
sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58. 
  2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6,  in  aggiunta
agli altri obblighi previsti  dalla  presente  legge,  verificano  la
correttezza delle operazioni poste  in  essere  ai  sensi  del  comma
2-quater e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.». 
  (( 6-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 8-bis.  -  (Cancellazione  di  segnalazioni  dei  ritardi  di
pagamento). - 1. Entro dieci giorni dalla  ricezione  della  notifica
dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle  banche
dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative  a  ritardi  di
pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche  gia'  inserite
nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento
da parte del creditore ricevente il pagamento,  che  deve  provvedere
alla richiesta  entro  e  non  oltre  quindici  giorni  dall'avvenuto
pagamento. 
  2. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate, se relative  al
mancato pagamento di rate mensili di numero  inferiore  a  tre  o  di
un'unica  rata  trimestrale,  devono  essere  aggiornate  secondo  le
medesime modalita' di cui al comma 1. 
  3. Qualora vi sia  un  ritardo  di  pagamento  di  una  rata  e  la
regolarizzazione della stessa avvenga  entro  i  successivi  sessanta
giorni,  le  segnalazioni  riferite  a  tale  ritardo  devono  essere
cancellate   trascorsi   i   successivi   sei   mesi    dall'avvenuta
regolarizzazione. 
  4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento  relativi
alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi
anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente». )) 
  7. L'articolo 11, comma 3-quater,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e' abrogato. 
  (( 7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera a), le parole: «entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»; 
  b) al comma 7-bis,  terzo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, nonche' le disposizioni  di  cui  all'articolo  7
della legge 21 febbraio 1991, n. 52,  e  all'articolo  67  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267». 
  7-ter. Per le regioni che alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni
di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al  medesimo  comma  3-ter
non si  applicano  relativamente  ai  debiti  riferiti  a  fatture  o
richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal  trentesimo
giorno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
                           (( Art. 22 bis 
 
 
            Semplificazioni nelle operazioni promozionali 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la  lettera
c) e' inserita la seguente: 
  «c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una  determinata
spesa, con o senza soglia d'ingresso,  i  premi  sono  costituiti  da
buoni da utilizzare  su  una  spesa  successiva  nel  medesimo  punto
vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente
parte della stessa insegna o ditta». )) 
                           (( Art. 22 ter 
 
 
 Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 
 
  All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo qualora vi sia
la necessita' di garantire la tutela della  salute,  dei  lavoratori,
dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni  culturali».
)) 
                          (( Art. 22 quater 
 
Misure  a  favore  del  credito   per   le   imprese   sottoposte   a
  commissariamento straordinario e per  la  realizzazione  del  piano
  delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria 
 
  1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere
dalla  predisposizione  dei  piani  di  cui  al  periodo  precedente,
l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma  1,  del  citato
decreto-legge  n.  61  del  2013,   puo'   contrarre   finanziamenti,
prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e  le  attivita'
di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione
dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo  patrimonio.
La funzionalita' di  cui  al  periodo  precedente  e'  attestata  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentito il Ministro  dello  sviluppo  economico,  relativamente  alle
misure e alle attivita' di tutela ambientale e sanitaria. In caso  di
finanziamenti   funzionali    alla    continuazione    dell'esercizio
dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio,  l'attestazione
e' di competenza del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare.
L'attestazione  puo'  riguardare  anche   finanziamenti   individuati
soltanto per tipologia, entita' e condizioni essenziali, sebbene  non
ancora oggetto di trattative». 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89,  il
comma 11-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «11-quinquies. Qualora sia necessario  ai  fini  dell'attuazione  e
della realizzazione del piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di
tutela   ambientale   e    sanitaria    dell'impresa    soggetta    a
commissariamento,  non  oltre  l'anno  2014,  il  giudice  procedente
trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta  del  commissario
straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti  di
quanto  costituisce  oggetto  di  sequestro,  anche  in  relazione  a
procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi
all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione  e  coordinamento  sull'impresa  commissariata  prima   del
commissariamento. In caso di impresa esercitata in  forma  societaria
le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione
di aumento di capitale, ovvero in conto futuro  aumento  di  capitale
nel caso in  cui  il  trasferimento  avvenga  prima  dell'aumento  di
capitale di cui al comma 11-bis. Tutte  le  attivita'  di  esecuzione
funzionali  al  trasferimento,  ivi  comprese  quelle  relative  alla
liquidazione di titoli e valori esistenti in conti  deposito  titoli,
vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale  gestore  ex  lege
del Fondo  unico  giustizia.  Il  sequestro  penale  sulle  somme  si
converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel
caso di trasferimento delle somme sequestrate prima  dell'aumento  di
capitale, in sequestro del credito a  titolo  di  futuro  aumento  di
capitale.  Le  azioni  o  quote  di  nuova  emissione  devono  essere
intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al  gestore  ex  lege
Equitalia Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da  Equitalia
Giustizia  S.p.A.  devono  svolgersi  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dall'autorita' giurisdizionale procedente». 
  3.  All'articolo  2  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. In relazione  al  commissariamento  dell'ILVA  S.p.A.,  gli
interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1,  comma  5,  sono
dichiarati  indifferibili,  urgenti  e   di   pubblica   utilita'   e
costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il  sub  commissario  di
cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed e' responsabile  in
via esclusiva dell'attuazione degli interventi  previsti  dal  citato
piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub
commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario,  la
propria struttura, le relative modalita'  operative  e  il  programma
annuale delle risorse finanziarie  necessarie  per  far  fronte  agli
interventi previsti  dal  piano  di  cui  all'articolo  1,  comma  5,
aggiornandolo ogni trimestre e  con  rendicontazione  delle  spese  e
degli impegni di spesa; dispone altresi' i pagamenti con  le  risorse
rese disponibili dal commissario straordinario. 
  1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di  cui
all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma
9, e' avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo  1,
comma 1, entro quindici  giorni  dalla  disponibilita'  dei  relativi
progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e  nulla-osta
relativi agli interventi previsti per l'attuazione  del  detto  piano
devono essere resi dalle  amministrazioni  o  enti  competenti  entro
venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni  in
caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si
intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione  d'impatto
ambientale  e  per  i  pareri  in  materia  di  tutela  sanitaria   e
paesaggistica, restano ferme le previsioni  del  citato  articolo  1,
comma 9». 
  4.  All'articolo  2  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma  5,
nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi  di  un  numero
elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche,  entro  il  31
luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle  prescrizioni  in
scadenza a quella data. Entro il 31  dicembre  2015,  il  commissario
straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e  all'ISPRA  una  relazione  sulla  osservanza
delle prescrizioni del piano di  cui  al  primo  periodo.  Rimane  il
termine ultimo gia' previsto del 4 agosto 2016  per  l'attuazione  di
tutte  le  altre   prescrizioni,   fatto   salvo   il   termine   per
l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del  28
febbraio 2012, relativa  alle  conclusioni  sulle  migliori  tecniche
disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio». 
  5.  La  Batteria  11  di  cui  al  punto  16.l)  della   parte   II
dell'Allegato al piano delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitario, approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  14  marzo  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, adottato a  norma  dell'articolo
1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  89,  deve  essere
messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento  all'entrata
in  esercizio  della  Batteria  9  e  della  relativa  torre  per  lo
spegnimento del coke, doccia 5, devono essere  avviate  entro  e  non
oltre il 30 giugno  2016.  Il  riavvio  dell'impianto  dovra'  essere
valutato dall'Autorita' competente sulla base di  apposita  richiesta
di ILVA S.p.A.  nell'ambito  della  verifica  sull'adempimento  delle
prescrizioni. 
  6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte  II  dell'Allegato  al
piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e
sanitaria,  approvato  con  il  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014,  deve  essere  messo  fuori
produzione  e  le  procedure  per  lo  spegnimento,  all'entrata   in
esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre  il  30
giugno  2015.  Il  riavvio  dell'impianto  dovra'   essere   valutato
dall'Autorita' competente sulla base di apposita  richiesta  di  ILVA
S.p.A.   nell'ambito   della    verifica    sull'adempimento    delle
prescrizioni. )) 
                        (( Art. 22 quinquies 
 
 
Regime fiscale delle operazioni di raccolta  effettuate  dalla  Cassa
                     depositi e prestiti S.p.A. 
 
  1. All'articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 24, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Gli
interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali  e  degli
altri titoli emessi  ai  sensi  del  comma  7,  lettera  a),  con  le
caratteristiche autorizzate e nei limiti di  emissione  previsti  con
decreto del direttore generale del Tesoro, sono  soggetti  al  regime
dell'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  nella  misura
applicabile  ai  titoli  di  cui  all'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»; 
  b) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
  «25. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  24  per  la  gestione
separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per  quanto
rientra nella medesima  gestione,  alla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito
delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive, imposte
di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di
cui agli articoli 15 e seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' quelle  concernenti  le
altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute
di cui all'articolo 26, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta  sul  reddito
delle societa' e  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in  Tesoreria  con
imputazione  ai  competenti  capitoli  dello  stato   di   previsione
dell'entrata». 
  2.   L'attuazione   del   presente    articolo    e'    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo3 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea.
)) 
                               Art. 23 
 
 
Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti  forniti  in
                       media e bassa tensione 
 
  1. Al fine di pervenire a una piu' equa distribuzione  degli  oneri
tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori
oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30  del  presente
decreto-legge,  laddove  abbiano  effetti  su  specifiche  componenti
tariffarie, sono destinati alla riduzione  delle  tariffe  elettriche
dei clienti di energia elettrica in media tensione  e  di  quelli  in
bassa tensione con (( potenza disponibile superiore  a  16,5  kW,  ))
diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica. 
  2. Alla stessa finalita' sono destinati i  minori  oneri  tariffari
conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi  da  3  a  5,  del
decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni,
in legge 21 febbraio 2014 n. 9. 
  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente  decreto-legge,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico  adotta  i  provvedimenti
necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i
medesimi  benefici  siano  ripartiti  in  modo  proporzionale  tra  i
soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i  benefici  previsti
agli stessi commi 1  e  2  non  siano  cumulabili  a  regime  con  le
agevolazioni  in  materia  di  oneri  generali  di  sistema,  di  cui
all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  (( 3-bis. Fino all'entrata in operativita' dell'elettrodotto 380 kV
"Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il  Continente  e  degli  altri
interventi finalizzati al significativo incremento della capacita' di
interconnessione  tra  la   rete   elettrica   siciliana   e   quella
peninsulare, le  unita'  di  produzione  di  energia  elettrica,  con
esclusione  di  quelle  rinnovabili  non  programmabili,  di  potenza
superiore a  50  MW  ubicate  in  Sicilia  sono  considerate  risorse
essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno  l'obbligo
di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalita'  di  offerta  e
remunerazione di tali  unita'  sono  definite  o  ridefinite  e  rese
pubbliche dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, seguendo  il  criterio  di
puntuale riconoscimento  per  singola  unita'  produttiva  dei  costi
variabili  e  dei  costi  fissi  di  natura  operativa  e   di   equa
remunerazione  del  capitale  residuo  investito  riconducibile  alle
stesse unita', in modo da assicurare la riduzione degli oneri per  il
sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina
degli  sbilanciamenti  nell'ambito  del  mercato   dei   servizi   di
dispacciamento, l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone
Sicilia e Sardegna. )) 
                               Art. 24 
 
 
(( Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri  del
sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione
                              e consumo 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  i  corrispettivi  tariffari  a
copertura degli oneri generali di  sistema  di  cui  all'articolo  3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri
ai sensi dell'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  14  novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre
2003, n. 368,  sono  determinati  facendo  esclusivo  riferimento  al
consumo di  energia  elettrica  dei  clienti  finali  o  a  parametri
relativi al punto di connessione dei medesimi clienti  finali,  fatto
salvo quanto disposto ai commi 2,  3,  4,  5,  6  e  7  del  presente
articolo. 
  2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge
23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i  sistemi  di
cui al secondo periodo del  comma  2  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 30 maggio  2008,  n.  115,  e  successive  modificazioni,
nonche' per i sistemi efficienti di utenza di  cui  al  comma  1  del
medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,
i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al
comma  1,  limitatamente   alle   parti   variabili,   si   applicano
sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti
sull'energia prelevata dalla rete. 
  3.  Per  i  sistemi  efficienti  di  utenza,  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115,  e
successive modificazioni, entrati in esercizio dopo  il  31  dicembre
2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema  di
cui al comma 1, limitatamente  alle  parti  variabili,  si  applicano
sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti
sull'energia prelevata dalla rete. 
  4. Al  fine  di  non  ridurre  l'entita'  complessiva  dei  consumi
soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di  cui
al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del  Ministro  dello
sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri: 
  a) il primo  aggiornamento  puo'  essere  effettuato  entro  il  30
settembre 2015  e  gli  eventuali  successivi  aggiornamenti  possono
essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo; 
  b) le nuove  quote  si  applicano  agli  impianti  che  entrano  in
esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  di
entrata in vigore del pertinente decreto; 
  c) le nuove quote non possono essere  incrementate  ogni  volta  di
piu' di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti. 
  5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai  commi  2  e  3,
l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico
adotta  i  provvedimenti  necessari  alla  misurazione   dell'energia
consumata e non prelevata dalla rete. 
  6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico definisce,  per  le  reti  e  i
sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile  misurare
l'energia consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  un  sistema  di
maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti  a  copertura
degli oneri generali di sistema, di  effetto  stimato  equivalente  a
quanto previsto ai medesimi commi 2  e  3.  Il  medesimo  sistema  e'
applicabile,  anche  successivamente  al  2015,  laddove   le   quote
applicate siano inferiori al 10 per cento. 
  7.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  dei  provvedimenti   adottati
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in
attuazione dell'articolo 33 della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto  legislativo
30 maggio 2008, n. 115, e  successive  modificazioni,  per  le  parti
compatibili con le disposizioni dei precedenti commi. 
  8.  I   corrispettivi   tariffari   di   trasmissione,   misure   e
distribuzione  dell'energia  elettrica   sono   determinati   facendo
riferimento, per le parti fisse, a parametri  relativi  al  punto  di
connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia
elettrica prelevata tramite il medesimo punto. 
  9. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli impianti a fonti  rinnovabili  di  cui  all'articolo  25-bis  di
potenza non superiore a 20 kW». )) 
                               Art. 25 
 
 
Modalita' di copertura di oneri sostenuti  dal  Gestore  dei  Servizi
                        Energetici GSE S.p.A. 
 
  1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento  delle  attivita'
di gestione, di verifica e di controllo,  inerenti  i  meccanismi  di
incentivazione e di sostegno, sono a  carico  dei  beneficiari  delle
medesime attivita', ivi incluse quelle in  corso  ((  con  esclusione
degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW. )) 
  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, e successivamente ogni tre anni,  il  GSE  propone  al
Ministro dello sviluppo economico  l'entita'  delle  tariffe  per  le
attivita' di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal  1°  gennaio
2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla
base dei costi, della programmazione e delle previsioni  di  sviluppo
delle  medesime  attivita'.  La  proposta  include  le  modalita'  di
pagamento delle tariffe. 
  3. La proposta di tariffe di  cui  al  comma  2  e'  approvata  dal
Ministro dello sviluppo economico con decreto da  adottare  entro  60
giorni dalla comunicazione. 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
provvede alle compensazioni ove necessario. 
                           (( Art. 25 bis 
 
 
        Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto 
 
  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con effetti  decorrenti  dal  1°
gennaio 2015, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio
sul posto sulla base delle seguenti direttive: 
  a) la soglia di applicazione della  disciplina  dello  scambio  sul
posto e' elevata a 500 kW per gli impianti a  fonti  rinnovabili  che
entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli
obblighi di officina elettrica; 
  b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore  a
20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al 1° gennaio  2015,  non
sono applicati i corrispettivi di cui  all'articolo  24  sull'energia
elettrica consumata e non prelevata dalla rete; 
  c) per gli impianti  operanti  in  regime  di  scambio  sul  posto,
diversi da quelli di cui alla  lettera  b)  del  presente  comma,  si
applica l'articolo 24, comma 3. )) 
                               Art. 26 
 
 
(( Interventi sulle tariffe incentivanti  dell'elettricita'  prodotta
                      da impianti fotovoltaici 
 
  1. Al fine di ottimizzare la gestione  dei  tempi  di  raccolta  ed
erogazione degli incentivi e  favorire  una  migliore  sostenibilita'
nella politica di  supporto  alle  energie  rinnovabili,  le  tariffe
incentivanti  sull'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  solari
fotovoltaici,  riconosciute  in  base  all'articolo  7  del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo  25,  comma  10,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo  le
modalita' previste dal presente articolo. 
  2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il  Gestore  dei  servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui  al  comma  1,
con rate mensili costanti, in misura  pari  al  90  per  cento  della
producibilita' media annua stimata  di  ciascun  impianto,  nell'anno
solare di produzione ed effettua il  conguaglio,  in  relazione  alla
produzione effettiva, entro il 30  giugno  dell'anno  successivo.  Le
modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla
pubblicazione del  presente  decreto  e  approvate  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  la  tariffa  incentivante  per
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base  di  una  delle
seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: 
  a) la tariffa e' erogata per un  periodo  di  24  anni,  decorrente
dall'entrata in esercizio  degli  impianti,  ed  e'  conseguentemente
ricalcolata  secondo  la  percentuale  di  riduzione  indicata  nella
tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto; 
  b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale,  la  tariffa
e'  rimodulata  prevedendo  un  primo  periodo  di  fruizione  di  un
incentivo ridotto  rispetto  all'attuale  e  un  secondo  periodo  di
fruizione  di  un  incentivo  incrementato  in   ugual   misura.   Le
percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre
2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli  aventi
titolo all'opzione, un  risparmio  di  almeno  600  milioni  di  euro
all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto  all'erogazione  prevista
con le tariffe vigenti; 
  c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale,  la  tariffa
e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua
del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita': 
  1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW; 
  2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW; 
  3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
900 kW. 
  In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE  applica
l'opzione di cui alla lettera c). 
  4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  maggio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12  maggio  2011,  e  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  le  riduzioni  di  cui
all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola  componente
incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui  all'articolo  5,
comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012. 
  5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4
puo' accedere a finanziamenti bancari per  un  importo  massimo  pari
alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014  e
l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4.  Tali  finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente,  sulla  base
di  apposite  convenzioni  con  il  sistema  bancario,  di  provvista
dedicata o di garanzia  concessa  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),
dell'articolo  5  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi  dell'articolo
1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri  e
modalita' stabiliti con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte  di
competenza  e  ove  necessario,  alla  durata   dell'incentivo   come
rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la  validita'  temporale
dei permessi rilasciati, comunque denominati, per  la  costruzione  e
l'esercizio  degli  impianti  fotovoltaici  ricadenti  nel  campo  di
applicazione del presente articolo. 
  7.  I  soggetti  beneficiari  di  incentivi  pluriennali,  comunque
denominati,  per  la  produzione  di  energia  elettrica   da   fonti
rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino  ad  un
massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari
operatori finanziari europei. 
  8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai  soggetti
beneficiari nei diritti a percepire  gli  incentivi  pluriennali  dal
soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva  la  prerogativa
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di
esercitare  annualmente,  anche  avvalendosi  del  soggetto  deputato
all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a
fronte della corresponsione di un  importo  pari  alla  rata  annuale
costante,  calcolata  sulla  base  di  un  tasso  di   interesse   T,
corrispondente all'ammortamento finanziario del costo  sostenuto  per
l'acquisto  dei  diritti  di  un  arco  temporale  analogo  a  quello
riconosciuto per la percezione degli incentivi. 
  9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  con  propri  provvedimenti,
provvede a: 
  a) stabilire le modalita' di selezione dell'acquirente  di  cui  al
comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia
come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso
di interesse T di cui al comma 8; 
  b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi
di euro, che l'acquirente di cui al comma  7  rende  complessivamente
disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali; 
  c)  definire  le  condizioni,  le  procedure  e  le  modalita'   di
riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma  7  delle  quote
degli incentivi  pluriennali  acquistati  o,  in  alternativa,  degli
importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8; 
  d) stabilire i criteri e le  procedure  per  determinare  la  quota
annuale costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto  di
cessione da parte di ciascun  soggetto  beneficiario,  tenendo  conto
anche della tipologia e della localizzazione degli impianti; 
  e) definire le condizioni, le procedure  ed  ogni  altro  parametro
utile  per  disciplinare  la  cessione  delle  quote   di   incentivi
pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla
base del tasso di sconto offerto, che non puo'  essere  inferiore  al
tasso T riconosciuto all'acquirente,  e  nei  limiti  di  un  importo
massimo destinato all'acquisto delle quote di  incentivi  pluriennali
stabilito per ciascuna asta; 
  f) stabilire per ciascuna asta le procedure di  partecipazione,  il
tasso di sconto minimo e  l'importo  massimo  destinato  all'acquisto
delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le  aste
siano distinte sulla base della tipologia o  della  dimensione  degli
impianti, delle connesse  specificita'  in  termini  di  numerosita',
costo presunto del capitale e  capacita'  di  gestione  di  procedure
complesse; 
  g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura  di  selezione
dell'acquirente e  le  aste  di  acquisto  utile  a  massimizzare  la
partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione  che  esse  in
ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato. 
  10. L'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, nel rispetto  di  specifici  indirizzi  emanati  con  proprio
decreto dal Ministro dello sviluppo  economico,  destina  l'eventuale
differenza  tra  il  costo   annuale   degli   incentivi   acquistati
dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma
8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema. 
  11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa  utile  a  dare
piena esecuzione alle disposizioni  del  presente  articolo,  inclusi
eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso
totale o parziale dei soggetti beneficiari di  incentivi  pluriennali
dai contratti di finanziamento stipulati. 
  12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle  disposizioni  di
cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di  cessione,
le misure di rimodulazione di cui al comma 3. 
  13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da  7  a  12  e'
subordinata alla verifica da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze della compatibilita'  degli  effetti  delle  operazioni
sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto  degli
impegni assunti in sede europea. )) 
                               Art. 27 
 
 
Rimodulazione del  sistema  tariffario  dei  dipendenti  del  settore
                              elettrico 
 
  1. A decorrere  dal  1°  luglio  2014,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  esclude  dall'applicazione  dei  corrispettivi
tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti  dal  Contratto
collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico. 
                               Art. 28 
 
 
Riduzione dei costi del sistema elettrico per  le  isole  minori  non
                            interconnesse 
 
  1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto  dall'articolo  1,
comma  6-octies,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge (( 21 febbraio 2014, )) n.
9, con riferimento alla progressiva copertura  del  fabbisogno  delle
isole  minori  non  interconnesse   attraverso   energia   da   fonti
rinnovabili, l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il  sistema
idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto-legge, adotta una revisione  della  regolazione  dei  sistemi
elettrici integrati insulari di cui  all'articolo  7  della  legge  9
gennaio 1991, n. 10, che sia  basata  esclusivamente  su  criteri  di
costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle
attivita'  di  distribuzione  e  consumo  finale  di  energia,  anche
valutando soluzioni alternative  alle  esistenti  che  migliorino  la
sostenibilita' economica ed ambientale del servizio. 
  (( 1-bis. Il decreto ministeriale  di  cui  all'articolo  1,  comma
6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'  emanato  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
                               Art. 29 
 
 
Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle  Ferrovie  dello
                                Stato 
 
  1.  Il  regime  tariffario  speciale  al  consumo  di  RFI  -  Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015 ai soli consumi di energia  elettrica  impiegati  per  i
trasporti rientranti nel servizio universale (( e per il settore  del
trasporto ferroviario delle merci. )) Con decreto del Ministero dello
sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del  presente  decreto-legge,  sentite  l'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorita' per  i  trasporti,
sono definite le modalita' di individuazione dei consumi rilevanti ai
fini dell'attuazione del regime.  Il  decreto  viene  aggiornato  con
cadenza biennale, seguendo le medesime modalita' previste per la  sua
adozione. 
  2.  Fino   all'entrata   in   operativita'   delle   modalita'   di
individuazione  dei  consumi  di  cui  al  comma  1,  la   componente
tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del  regime
tariffario speciale di cui al medesimo  comma  1,  e'  ridotta  sulla
parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo  di  ((  80
milioni )) di euro. 
  (( 3. E' fatto divieto  di  traslare  i  maggiori  oneri  derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo  sui
prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale  e
del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per
l'uso dell'infrastruttura ferroviaria  non  rientranti  nel  servizio
universale e nel trasporto ferroviario delle merci  tiene  conto  dei
maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del  presente
articolo secondo un criterio  di  gradualita'  valido  per  il  primo
triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non
superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno
2017.  L'Autorita'  per  i  trasporti  vigila  sull'osservanza  delle
disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante  accertamenti  a
campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato. )) 
                               Art. 30 
 
Semplificazione  amministrativa  e  di  regolazione   a   favore   di
  interventi  di  efficienza  energetica  del  sistema  elettrico   e
  impianti a fonti rinnovabili 
 
  (( 01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserite  le  seguenti:
«, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di  acqua
calda e aria o di sola acqua calda  con  esclusione  delle  pompe  di
calore geotermiche,»; 
  b) dopo le parole: «diversi da quelli di cui ai commi da 1 a  4»  e
prima delle parole:  «,  realizzati  negli  edifici  esistenti»  sono
inserite le seguenti: «e dagli interventi di installazione  di  pompe
di calore geotermiche,». )) 
  1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'
inserito il seguente: 
 
                            «Art. 7-bis. 
 
Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di
  interventi di efficienza energetica  e  piccoli  impianti  a  fonti
  rinnovabili. 
  1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la  realizzazione,  la
connessione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11
dell'articolo  6  ((  e  la  comunicazione  per   l'installazione   e
l'esercizio  di   unita'   di   microcogenerazione,   come   definite
dall'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  8
febbraio 2007, n. 20, disciplinata  dal  comma  20  dell'articolo  27
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate )) utilizzando  un
modello  unico  approvato  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  ed  il  sistema
idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai  Comuni,
dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni
di competenza del Comune, di cui agli articoli  6,  comma  11,  e  7,
commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente: 
    a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia  titolo  per
presentare  la  comunicazione,   l'indirizzo   dell'immobile   e   la
descrizione sommaria dell'intervento; 
    b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso  della
documentazione  rilasciata  dal  progettista  circa  la   conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. 
  2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1
sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e  le  autorita'
competenti effettuano i controlli sulla  veridicita'  delle  predette
dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo  76  del
medesimo decreto. 
  3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi  di
assenso, comunque denominati, l'interessato puo': 
    a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero: 
    b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia  di  acquisirli
d'ufficio, allegando la documentazione strettamente  necessaria  allo
scopo.  In  tale  caso,  il  Comune  provvede  entro  il  termine  di
quarantacinque  giorni  dalla  presentazione   della   comunicazione,
decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo  20,  comma  5-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380.
L'inizio dei lavori e' sospeso  fino  all'acquisizione  dei  medesimi
atti. Lo sportello  unico  per  l'edilizia  comunica  tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. 
  4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con  il  modello
unico di cui al (( comma 1 )) non possono  richiedere  documentazione
aggiuntiva. 
  5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sull'energia   elettrica,   l'installazione   di   impianti    solari
fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non  ricadenti
fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  non  e'  subordinata
all'acquisizione  di  atti  amministrativi   di   assenso,   comunque
denominati.». 
  (( 1-bis. All'articolo 1-sexies,  comma  1,  del  decreto-legge  29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire
e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono  inserite
le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali".: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad
esercire tali infrastrutture, opere o interventi»  sono  inserite  le
seguenti: «e ad attraversare i beni demaniali»; 
  1-ter.  All'articolo  1-sexies,  comma  3,  quarto   periodo,   del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole:  «la  misura  di
salvaguardia perde  efficacia  decorsi  tre  anni  dalla  data  della
comunicazione dell'avvio del procedimento» sono aggiunte le seguenti:
«, salvo il caso in cui il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ne
disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per  sopravvenute
esigenze istruttorie». 
  1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del  decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole da: «e che  utilizzino  il  medesimo
tracciato» fino a: «40 metri lineari» sono sostituite dalle seguenti:
«,  ovvero  metri  lineari  3.000  qualora  non  ricadenti,   neppure
parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo
tracciato, ovvero se  ne  discostino  per  un  massimo  di  60  metri
lineari»; 
  b) al terzo periodo, le  parole:  «piu'  del  20  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «piu' del 30 per cento». )) 
  2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del  2011
e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 8-bis. 
 
 
       Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano 
 
    
  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sul  gas  naturale,   per   l'autorizzazione   alla   costruzione   e
all'esercizio degli impianti  di  produzione  di  biometano  e  delle
relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le  infrastrutture
connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli  5  e  6.  A
tali fini si utilizza: 
    a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti  di
capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21,  comma
2, (( non superiore a 500 standard metri cubi/ora, )) nonche' per  le
opere di modifica  e  per  gli  interventi  di  parziale  o  completa
riconversione alla produzione di biometano di impianti di  produzione
di energia elettrica alimentati  a  biogas,  gas  di  discarica,  gas
residuati dai processi di depurazione, che non comportano  aumento  e
variazione delle matrici biologiche in ingresso; 
    b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui  alla
lettera a). 
  2. Nel comma 4-bis dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003 n. 387, dopo la  parola  «biomassa,  sono  inserite  le
seguenti: «, ivi inclusi gli impianti a biogas  e  gli  impianti  per
produzione di biometano di nuova costruzione,». 
  (( 2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto  legislativo  n.  28
del 2011, dopo le parole: «le regioni  prevedono»  sono  inserite  le
seguenti: «, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,». 
  2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28  del
2011, le parole: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non  oltre
il 31 ottobre 2014». 
  2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo  n.  28
del 2011, dopo le parole: «a partire da  rifiuti»  sono  inserite  le
seguenti: «, compreso il gas di discarica,». 
  2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: «non sono  dovuti
in caso di» sono inserite le seguenti:  «installazione  di  pompa  di
calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di». 
  2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Per gli  impianti  e  le  attivita'  degli  stabilimenti  a
tecnologia avanzata nella produzione di  biocarburanti,  al  fine  di
assicurare la  tutela  della  salute  e  dell'ambiente,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministro della salute, adotta  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea,  apposite  linee  guida  recanti  i
criteri per la  fissazione  dei  valori  limite  di  emissione  degli
impianti  di   bioraffinazione,   quale   parametro   vincolante   di
valutazione da parte delle autorita' competenti. 
  5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui  al  comma
5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare  le  migliori
tecniche disponibili, rispettare  i  limiti  massimi  previsti  dalla
normativa nazionale applicabile in materia di tutela  della  qualita'
dell'aria, di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera». 
  2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n.
152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto disposto
dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo». 
  2-octies. All'articolo 11, comma  3,  del  decreto  legislativo  30
maggio 2008, n. 115, dopo le parole:  «diametro  non  superiore  a  1
metro» sono inserite  le  seguenti:  «di  microcogeneratori  ad  alto
rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20,». 
  2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, le  parole:  «30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». )) 
                           (( Art. 30 bis 
 
Interventi  urgenti  per  la  regolazione  delle  gare  d'ambito  per
  l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 
 
  1. All'articolo 15, comma 5,  del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole:  «calcolato
nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o  nei  contratti»
sono inserite le seguenti: «, purche' stipulati prima della  data  di
entrata in vigore del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni
e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,». 
  2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre  2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di  gara,  sono
prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui
all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli  ambiti  del
secondo, terzo e quarto raggruppamento e  di  quattro  mesi  per  gli
ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta  alle  proroghe
di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre  2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9. 
  3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano  agli  ambiti  di
cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, si  applica  al  superamento  dei  nuovi  termini
previsti dal comma 2. )) 
                           (( Art. 30 ter 
 
Misure  urgenti  di  semplificazione  per  l'utilizzo   delle   fonti
  rinnovabili  nell'ambito  della   riconversione   industriale   del
  comparto bieticolo-saccarifero 
 
  1. All'articolo  29  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  1,  le  parole:  «rivestono  carattere  di  interesse
nazionale anche ai fini della definizione e del  perfezionamento  dei
processi autorizzativi e dell'effettiva entrata  in  esercizio»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «rivestono   carattere   di   interesse
strategico e costituiscono una priorita'  a  carattere  nazionale  in
considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico  di  tali
insediamenti produttivi nonche' per  la  salvaguardia  dei  territori
oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I progetti di cui al comma 1  riguardano  la  realizzazione  di
iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel  settore
della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono  finalizzati
anche  al  reimpiego  dei  lavoratori,   dipendenti   delle   imprese
saccarifere italiane dismesse per effetto  del  regolamento  (CE)  n.
320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove  attivita'  di
natura  industriale.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  di  tali
progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2,  comma
1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi
procedimenti autorizzativi non risultino  ultimati  e  siano  decorsi
infruttuosamente i termini  di  legge  per  la  conclusione  di  tali
procedimenti, nomina senza indugio, ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un  commissario  ad
acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione  industriale
sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale,  in
ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al  commissario
non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali
rimborsi di spese vive sono a carico  delle  risorse  destinate  alla
realizzazione dei progetti». )) 
                          (( Art. 30 quater 
 
 
 Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 
 
  1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14  marzo  2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.
80, al secondo periodo, dopo le parole: «a vantaggio dei  consumatori
di energia elettrica  e  gas»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  del
servizio idrico integrato». )) 
                        (( Art. 30 quinquies 
 
 
     Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 
 
  1. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  le
parole: «nonche' dalle attivita' di rigassificazione anche attraverso
impianti fissi offshore» sono soppresse. )) 
                          (( Art. 30 sexies 
 
 
              Disposizioni in materia di biocarburanti 
 
  1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto  periodo,
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da  emanare  entro
il 15 settembre 2014, e' altresi' stabilita la quota minima di cui al
comma 139 dell'articolo 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
compresa la sua  ripartizione  in  quote  differenziate  tra  diverse
tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati,  per  gli  anni
successivi al 2015. Con le stesse modalita' si provvede a  effettuare
i successivi aggiornamenti. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
comitato tecnico consultivo biocarburanti  di  cui  all'articolo  33,
comma 5-sexies, del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  da
emanare  entro  il  15  novembre  2014,  sono  fissate  le   sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato
raggiungimento degli obblighi stabiliti con  il  decreto  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. 
  3. Il terzo periodo  del  comma  2  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  e'
soppresso». )) 
                               Art. 31 
 
  (( (soppresso) )) 
                               Art. 32 
 
 
Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato 
 
  1.   Al   fine   di   rafforzare   il   supporto    all'export    e
all'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  di   assicurare
certezza e trasparenza al rapporto tra lo  Stato  e  Sace  S.p.A.  in
materia di assicurazione  e  garanzia  dei  rischi  non  di  mercato,
all'articolo  6  del  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
    «9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non  di  mercato  puo'
altresi' operare in favore di  Sace  S.p.A.  rispetto  ad  operazioni
riguardanti  settori  strategici  per  l'economia   italiana   ovvero
societa' di rilevante  interesse  nazionale  in  termini  di  livelli
occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per  il  sistema
economico produttivo del Paese, che sono in grado di  determinare  in
capo a Sace S.p.A. elevati rischi  di  concentrazione  verso  singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di  destinazione.
In tal caso, la garanzia  opera  a  copertura  di  eventuali  perdite
eccedenti determinate soglie  e  fino  ad  un  ammontare  massimo  di
capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni  assumibili
in garanzia.  Tale  garanzia  e'  rilasciata  a  prima  domanda,  con
rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme
con la normativa di riferimento dell'Unione  europea  in  materia  di
assicurazione e garanzia per rischi non di  mercato.  Su  istanza  di
Sace S.p.a., la garanzia  e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  tenuto  conto  della  dotazione  del
fondo,  previo  parere   dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla  sussistenza
di un elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del  premio
riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e'  espresso  entro  15
giorni  dalla  relativa  richiesta.  E'  istituito  nello  stato   di
previsione del Ministero dell'Economia e delle  Finanze  un  fondo  a
copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di  euro  per
l'anno 2014. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37,  comma
6,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66.  Tale   fondo   e'
ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A.,  che
a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato  per  la
successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  e'  definito
l'ambito di applicazione della presente disposizione. 
  9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con  Sace
S.p.A. uno  schema  di  convenzione  che  disciplina  lo  svolgimento
dell'attivita' assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi
9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al
comma 9-bis, ivi inclusi i  parametri  per  la  determinazione  della
concentrazione del  rischio,  la  ripartizione  dei  rischi  e  delle
relative remunerazioni,  i  criteri  di  quantificazione  del  premio
riconosciuto   allo   Stato,   nonche'   il   livello    minimo    di
patrimonializzazione che Sace S.p.A e' tenuta ad assicurare per poter
accedere alla garanzia  e  i  relativi  criteri  di  misurazione.  La
convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione  e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.  Ai  fini  della
predisposizione   dello   schema   di   convenzione,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze puo' affidare  a  societa'  di  provata
esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere un  incarico  di
studio, consulenza, valutazione e assistenza  operativa,  nei  limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
  (( 1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di
cui al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo  periodo,  e'  emanato  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  1-ter. Lo schema di convenzione di cui al comma 1, capoverso 9-ter,
primo periodo, e' stipulato  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e'  approvato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
                           (( Art. 32 bis 
 
 
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
                               n. 633 
 
  1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «16) le prestazioni del servizio  postale  universale,  nonche'  le
cessioni  di  beni  a  queste  accessorie,  effettuate  dai  soggetti
obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di
servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le  cui  condizioni
siano state negoziate individualmente». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale
data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale  universale
in applicazione della norma di esenzione previgente. )) 
                               Art. 33 
 
 
Semplificazione e razionalizzazione dei  controlli  della  Corte  dei
                                conti 
 
  1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le sezioni regionali della
Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito  del  controllo  di
legittimita'   e   regolarita'   delle   gestioni,   verificano    il
funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole
contabili e dell'equilibrio di bilancio di  ciascun  ente  locale.  A
tale fine,  il  sindaco,  relativamente  ai  comuni  con  popolazione
superiore ai  15.000  abitanti,  o  il  presidente  della  provincia,
avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario
negli enti in cui non e' prevista la figura del  direttore  generale,
trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti un referto sul  sistema  dei  controlli  interni,  adottato
sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie
della Corte dei conti e sui  controlli  effettuati  nell'anno,  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione; il referto e',  altresi',  inviato  al  presidente  del
consiglio comunale o provinciale.». 
    2. Al decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 1: 
        1) al comma 2, le parole  «Ogni  sei  mesi»  sono  sostituite
dalla parola «annualmente» e le parole «nel semestre» sono sostituite
dalle parole «nell'anno»; 
        2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Il  presidente
della regione trasmette ogni dodici mesi alla  Sezione  regionale  di
controllo della  Corte  dei  conti  una  relazione  sul  sistema  dei
controlli interni, adottata sulla base delle linee  guida  deliberate
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e  sui  controlli
effettuati nell'anno.»; 
        3) al comma 12 e' aggiunto il seguente periodo:  «Avverso  le
delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei  conti,
di cui al presente comma,  e'  ammessa  l'impugnazione  alle  Sezioni
riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le  forme
e i termini di cui all'articolo  243-quater,  comma  5,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»; 
    b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «In presenza»  fino  a:
«delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire o
risolvere contrasti interpretativi». 
  3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera c) del comma 6 e' aggiunto il  seguente  periodo:
«gli obblighi di controllo,  attribuiti  alla  Sezione  regionale  di
controllo della  Corte  dei  conti,  si  riferiscono  ai  comuni  con
popolazione superiore a 30.000 abitanti;»; 
    b) al  comma  7,  dopo  la  parola:  «liste»,  sono  aggiunte  le
seguenti:  «per  i  comuni  con  popolazione   superiore   a   30.000
abitanti.». 
  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli atti di cui  al
comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita'
da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3  della  legge
(( 14 gennaio 1994, )) n.  20,  sono  inviati  dalle  amministrazioni
contestualmente agli Uffici di  controllo,  per  l'effettuazione  del
controllo preventivo di regolarita' contabile, e  agli  uffici  della
Corte dei conti  competenti  per  l'effettuazione  del  controllo  di
legittimita'. Gli atti soggetti al controllo  preventivo  di  cui  al
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono  inviati  agli
Uffici di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa  e
contabile.» 
                               Art. 34 
 
 
                Abrogazioni e invarianza finanziaria 
 
  1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati: 
    a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
e successive modificazioni; 
    b) il primo periodo del comma  2  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni; 
    c) i commi 1, 2, 3, 4  e  6  dell'articolo  10  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012; 
    d) i commi 2, 3, 4, 5  e  6  dell'articolo  21  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 6  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012; 
    e) il secondo periodo del comma  5-sexies  dell'articolo  33  del
decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28; 
    f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico  11  dicembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014; 
    g)  l'articolo  17  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  1
del 2 gennaio 2013. 
  (( 1-bis. Al comma  1-bis  dell'articolo  3  della  tariffa,  parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972, n. 642,  dopo  le  parole:  «estratti,  copie  e  simili»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  con  esclusione  delle  istanze  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate  ai  fini  della
percezione dell'indennita' prevista dall'articolo 1, comma  3,  della
legge 18 febbraio 1992, n. 162». )) 
  2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  le
Amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                           (( Art. 34 bis 
 
 
                     Disposizioni interpretative 
 
  1. Al fine di favorire l'accesso  al  mercato  dei  prodotti  della
pesca in condizioni di equita' senza alterazioni  della  concorrenza,
conformemente ai principi della normativa europea vigente in materia,
le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere  anche
la pesca professionale in acque interne e lagunari. )) 
                               Art. 35 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

 

                                                           Allegato 1 
 
                                    (Articolo 11, comma 5, lettera a) 
 
    «Allegato I - Formato per la denuncia degli utenti finali di  cui
all'articolo 5, comma 2-bis. 
    Da inviare a: 
      Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare 
    Direzione generale  per  lo  sviluppo  sostenibile,  il  clima  e
l'energia 
    Divisione  IV  Ricerca,  Innovazione   ambientale   e   mobilita'
sostenibile in ambito nazionale ed europeo 
    Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma (RM) 
      Ministero dello sviluppo economico 
    Direzione   generale   per   la   politica   industriale   e   la
competitivita' 
    Divisione XV - Politiche ambientali 
    Via Molise, 2 - 00187 Roma (RM) 
    


Da compilare a cura del detentore:

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| Denominazione                  |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Indirizzo                      |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| C.a.p.                         |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Comune                         |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Provincia                      |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Telefono                       |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fax                            |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Cod. Ateco (1)                 |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Partita I.V.A.                 |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|

 Tipologie d'impianti antincendio:

|---|----------------------------|----------------------------------|
|   | Tipo (2)                   | Quantita' d'impianti (numero)    |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Impianti fissi             |                                  |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| 2 | Impianti mobili (estintori)|                                  |
|---|----------------------------|----------------------------------|

 Tipologia delle sostanze controllate

|---------------------------|---------------------------------------|
|                           | Quantita' di estinguente (chilogrammi)|
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 1211                |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 1301                |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 2402                |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Idroclorofluorocarburi    |                                       |
|(HCFC)                     |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|

 Note:

 (1) Codice delle attivita' economiche Istat.
 (2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.
 (3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito,
 sono escluse quindi le dichiarazioni che includono
 tipologie di macchine distribuite in piu' siti.».


    
                                                           Allegato 2 
 
                                               (Articolo 26, comma 3) 
    

Tabella

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|         Periodo residuo        |     Percentuale di riduzione     |
|             (anni)             |         dell'incentivo           |
|================================|==================================|
|               12               |                 25%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               13               |                 24%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               14               |                 22%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               15               |                 21%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               16               |                 20%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               17               |                 19%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               18               |                 18%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|         oltre 19               |                 17%              |
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