Ecco le istruzioni operative per le immissioni

da La Tecnica della Scuola

Ecco le istruzioni operative per le immissioni

Emanate anche le istruzioni operative per le operazioni di immissioni in ruolo 2014-5. Concesso lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 oltre i posti messi a bando ma  entro il limite del 50% dei posti disponibili del contingente.

Il Miur ha emanato  le note 7955 (con il relativo allegato) e 7957 – rispettivamente per il personale docente e per il personale ATA – con le quali detta le disposizioni per le assunzioni a tempo indeterminato per l’a.s. 2014/15.

Vediamo dunque come avverranno le immissioni. Innanzitutto le operazioni dovranno essere completate entro il primo settembre perché il 31 agosto è festivo.
La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici.
Il contingente è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. Si è poi provveduto a distribuire tale consistenza, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili.

Se in considerazione degli accantonamenti o per effetto delle utilizzazioni dei docenti in esubero, la disponibilità di posti in organico di diritto dovesse risultare inferiore al contingente di assunzione assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate verranno recuperate su posti relativi ad altre graduatorie.
Il D.M., in corso di emanazione, prevede la possibilità di destinare le eventuali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l’attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell’organico. Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati, le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola.

Per il personale docente è confermata la ripartizione dei posti al 50% tra le vigenti graduatorie concorsuali e ad esaurimento, senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle GaE negli anni precedenti.
È inoltre previsto lo scorrimento delle graduatorie degli idonei del concorso 2012 qualora i vincitori siano in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati al concorso (DM 356/2014). Si ricorda il DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non collocati in posizione utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall’anno scolastico 2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo.
È estesa anche agli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 la possibilità di inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno qualora abbiano acquisito il titolo di specializzazione successivamente ai termini previsti dal bando.

Sono state esplicitate con maggiore chiarezza le condizioni che consentono nello stesso anno scolastico di accettare successive proposte di assunzione per altro insegnamento o tipologia di posto (comune/sostegno) nella stessa provincia o in altra provincia anche per lo stesso insegnamento.
Secondo le disposizioni, di cui all’art. 15, comma 10 bis della L.128/2013 i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità, salvo specifiche deroghe previste da norme speciali e regolamentate dagli annuali contratti sulla mobilità.

Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto 2014, leggasi 1° settembre, in quanto il 31 agosto 2014 è festivo comportano l’assunzione in servizio dal 1° settembre 2014. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall’a.s. 2014/2015 ed assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo.

Infine per il personale ATA sono stati previsti posti anche per le assunzioni di DSGA inseriti nelle graduatorie per responsabile amministrativo o coordinatore amministrativo non esaurite o per sanare eventuali contenziosi in essere. Qualora il contingente assegnato su di un profilo professionale risulti eccedente rispetto agli aspiranti, dovranno essere effettuate compensazioni sugli altri profili. Ciò al fine di assicurare il totale delle assunzioni autorizzate.
Nel frattempo il Miur riflette sulla proposta dei sindacati di integrare il contingente delle assunzioni anche dopo il primo settembre…