“Pasticcio” o disinteresse?

Solo un “pasticcio” o chiaro disinteresse per la democrazia scolastica?

di Cinzia Olivieri

 

Com’è noto, dopo la mancata proroga del CNPI, il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello proposto dal Ministero, avverso la sentenza del Tar Lazio che aveva ordinato al MIUR di avviare le procedure per l’insediamento del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, previsto dal dlgs 233/99 (adempimento in caso di difetto da compiersi dal prefetto di Roma nella qualità di commissario ad acta). Per il Consiglio di Stato, infatti, l’Amministrazione “non può rifiutarsi di applicare una norma legislativa” per un “presunto vizio di legittimità” (e cioè l’eccepita incompatibilità del dlgs 233/99 con le norme del Titolo V della Costituzione) in merito al quale potrebbe pronunciarsi solo la Corte Costituzionale. Nell’attesa, ci si augurava non si volesse ricorrere alla decretazione di urgenza per sanare i vizi di atti emanati senza il previsto parere (1).

Tale speranza è andata delusa e, decorso il previsto termine per l’emanazione dell’ordinanza di cui all’art. 2, comma 9, del dlgs 233/99 (che doveva stabilire termini e modalità delle elezioni), già a giugno si preannunciava (2), nell’imminenza dell’emanando DL 24 giugno 2014, n. 90, entrato in vigore il 25.6.2014, l’inserimento di un articolo che facesse salvi gli atti e i provvedimenti intanto adottati ed i futuri (fino al riordino degli organi collegiali) prevedendosi anche possibili interventi abrogativi.

Tanto non è accaduto, ma una risoluzione della questione si rendeva sempre più urgente non solo a seguito della prevista nomina del commissario ad acta (3), in ottemperanza alla sentenza n.8843 del Tar del Lazio, ma altresì e soprattutto a causa dei ricorsi avverso provvedimenti adottati senza i pareri (obbligatori e facoltativi) del CNPI (4).

Pertanto con Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del citato DL n. 90/14, in vigore dal 19 agosto è stato infine introdotto l’art.  23-quinquies che ha disposto la salvezza di tutti i provvedimenti adottati senza i previsti pareri del CNPI, i quali non saranno più dovuti sino alla ricostituzione degli organi collegiali della scuola e comunque non oltre il 30 marzo 2015.

Una sanatoria quindi, sebbene l’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, richiamando l’art. 25 della Costituzione affermi “La legge non dispone che per l’avvenire…”.
Entro il 31 dicembre dovranno invece tenersi le elezioni per il Consiglio Superiore della Pubblica istruzione, denominazione questa già adottata per l’organo istituito nel Regno di Sardegna il 30 novembre 1847… Si attende ora l’emanazione della prevista ordinanza.

Ebbene, sempre l’art. 23 quinquies  della L 114/14 prevede nell’ultimo capoverso “In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l’ordinanza di cui all’art. 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2” il quale, nel disporre in merito alla composizione del CSPI, fa riferimento ai quindici membri eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nel consigli scolastici locali.

Giacché è previsto che l’ordinanza possa operare in deroga di detto comma è evidente che non sarà necessario provvedere alle elezioni ed alla costituzione degli altri organi collegiali territoriali (e nella fattispecie dei consigli scolastici locali), risolvendo così ogni presunta eccepita questione di illegittimità costituzionale, mentre il CSPI sarà composto quasi prevalentemente da “nominati” e cioè da:

a) quindici membri nominati dal Ministro tra esponenti significativi dei mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’Università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale e, di questi, tre esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni città e autonomie locali e tre esperti designati dal CNEL (organo la cui sorte è segnata dal progetto di riforma costituzionale).

b) tre membri eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d’Aosta

c) tre  nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

È chiaro quindi che non si tratta semplicemente di una scelta tra eletti e nominati ma, disilludendo le aspettative di chi auspicava che presupponendo il CSPI la costituzione dei consigli scolastici locali si provvedesse anche a questa, di un preciso intento di evitare l’istituzione degli altri organi territoriali, presuntamente (in quanto non vi è mai stata una pronuncia della Corte Costituzionale in merito) incompatibili con il riformato Titolo V, del quale peraltro si stanno ora discutendo in aula ulteriori modifiche.

La norma della L 114/14, inoltre, fa riferimento generico agli organi collegiali della scuola, senza distinguere tra i livelli di istituto e territorio.

Il dlgs 233/99, non ancora vigente in quanto la L 463/01, intervenendo sull’articolo 8 di tale decreto aveva precisato che  l’abrogazione degli organi collegiali territoriali sarebbe seguita solo  “con effetto della costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali,   ha ad oggetto la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, attualmente previsti e disciplinati dal dlgs 297/94 e mai abrogati, neanche dalla L 114/14 che formalmente esautora il CNPI ma non lo cancella… A questo ha provveduto di fatto il mancato rinnovo delle componenti elettive conseguente alla non indizione delle elezioni (come già avvenuto per i consigli scolastici distrettuali e provinciali) e la non riconfermata prorogatio (che però ha operato sino al 2012 solo per esso).

Tuttavia si cancella così invece la democrazia scolastica e la “rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati” (comma 1 del primo articolo del dlgs 233/99) che le norme vigenti assicurano ad ogni livello territoriale.

Gli organi collegiali erano considerati, ancora qualche anno fa, una “palestra di democrazia”, in quanto operanti secondo i principi della collegialità, della democrazia e della partecipazione ed assunti “come valori fondanti del nostro ordinamento”, tanto da affermare che “la scuola senza partecipazione è come un motore senza olio”. (5) Cosa è cambiato? Dunque gli organi collegiali ora non “servono” più? Ma è questa davvero l’idea di chi opera nella scuola?

Occorre difendere la democrazia scolastica… ma chi lo sa in questo strano agosto che ancora deve finire? Rammentiamo che la circolare elezioni è stata già emanata (CM 42/14) e nonostante il richiamo in esordio al mancato intervento di modifiche di tipo legislativo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, tutto apparirà normale e potrebbe essere difficile cogliere le implicazioni dell’art. 23 quinquies della L 114/14.

Intanto l’auspicio è che, rivisto nuovamente il Titolo V e superate le lamentate problematiche, si costituiscano organismi territoriali, anche volgendo lo sguardo a modelli come quello della provincia autonoma di Bolzano, fino ad ora forse non adeguatamente considerato sul piano nazionale.

 

Note

(1)  Edscuola.it Ripristino degli organi territoriali Quale modello per un governo del sistema.

(2)  orizzontescuola.it Nella riforma della PA si abroga il CNPI. Così salvano liceo quadriennale. Al via riforma organi collegiali 13/06/2014

(3)  orizzontescuola.it CNPI sarà ripristinato da un commissario ad acta 23/07/2014

(4)  flcgil.it CNPI: il Governo fa grandi pasticci pur di bloccare i ricorsi della FLC CGIL 01.08.2014

Edscuola.it CONVEGNO SCUOLA ORGANI COLLEGIALI – 10 MARZO 2004