Ordinanza TAR Toscana 30 maggio 2012, n. 347

N. 00347/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00694/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2012, proposto dai sig.ri [omissis] rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Marchi e Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso l’avv. Corrado Mauceri in Firenze, via Lamarmora 26;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., Istituto Comprensivo [omissis], in persona del legale rappresentante p.t., Collegio dei Docenti dell’Istituto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota – provvedimento n. 1521/B20 del 28.02.2012, pervenuta in data successiva, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo [omissis] di Firenze ha comunicato al Presidente del Consiglio di Istituto: “Il Dirigente Scolastico….ritiene che la delibera del C.d.I. n. 10 del 19.12.2011 sia illegittima e che la competenza in materia di adattamento del modello scolastico (sabato libero) sia del Dirigente Scolastico, sentiti gli OO.CC. e considerate le necessità degli EE.LL”;
nonchè per quanto occorrer possa, delle delibere del Collegio dei docenti di settore della scuola secondaria di II grado dell’11.10.2011 e del Collegio unitario del 5.12.2011 e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Statali intimate;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, ad un primo sommario esame, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris poiché il dirigente scolastico, nell’impugnato provvedimento n. 1521/B20 del 28 febbraio 2012, non ha portato a termine il procedimento di fissazione dell’orario delle lezioni per il prossimo anno scolastico, assumendo le determinazioni di sua spettanza, tenuto conto dei criteri generali fissati dal consiglio d’istituto e delle valutazioni del collegio dei docenti, limitandosi ad una statuizione di mera illegittimità della determinazione assunta dal consiglio d’istituto, che esula dai suoi poteri e determina un illegittimo arresto procedimentale;
Ritenuto conseguentemente di accogliere la proposta domanda incidentale di sospensione, ai fini del riesame da parte del dirigente scolastico, con adozione della determinazione conclusiva del procedimento di fissazione della distribuzione oraria delle lezioni per il prossimo anno scolastico entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, accoglie la domanda incidentale di sospensione del provvedimento gravato, ai fini del riesame, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)