Ordinanza Ministeriale 28 agosto 2014, n. 710

Ordinanza Ministeriale 28 agosto 2014, n. 710
Trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e tecnico amministrativo degli Isia e delle Accademie nazionali di danza e arte drammatica

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

1.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza 

18 settembre 2014

2.

Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati 

23 settembre 2014

3.

Termine per reclami, rinunce e rettifiche 

1° ottobre 2014

4.

Pubblicazione punteggi definitivi 

9 ottobre 2014

5.

Pubblicazione dei trasferimenti 

13 ottobre 2014

6.

Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee 

20 ottobre 2014

7.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea 

23 ottobre 2014

8.

Pubblicazione delle utilizzazioni disposte 

31 ottobre 2014

O R D I N A

– Art. 1
Oggetto

  • 1. La presente Ordinanza disciplina, per l’anno accademico 2014-2015, la mobilità del personale docente e tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti nonché del solo personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.
  • 2. Sono altresì ammessi a partecipare alle procedure di mobilità di cui alla presente Ordinanza, con le modalità e i tempi di seguito indicati, anche i docenti inseriti nelle graduatorie nazionali (GNE e GET), di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e nelle graduatorie nazionali di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 utili per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità, previsto al successivo articolo 2, abbiano sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’anno accademico 2013-2014.

 

– Art. 2
Termini e modalità di presentazione della domanda di trasferimento

  • 1. Le domande di trasferimento devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 – Allegati C1 e C2 – rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all’Istituzione in cui l’interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 18 settembre 2014. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l’interessato è tenuto a inviare copia della domanda anche a mezzo fax o a mezzo e-mail entro il medesimo termine del 18 settembre 2014. Le Istituzioni nel caso di domande presentate a mano ne rilasciano apposita ricevuta.
  • 2. Ciascuno può presentare una sola domanda di trasferimento.
  • 3. Le domande presentate oltre il termine stabilito ovvero in difformità rispetto agli appositi modelli non saranno prese in considerazione.
  • 4. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’articolo 467 del decreto legislativo n. 297 del 1994 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità, che ne avevano giustificato il trasferimento.

 

– Art. 3
Indicazione delle preferenze

  • 1. Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modello di domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate. Per il solo personale tecnico e amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l’Accademia Nazionale di Danza e di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
  • 2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le sedi delle Istituzioni.
  • 3. Qualsiasi richiesta di preferenza formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo non è valida.

– Art. 4 –
Sezioni staccate

  • 1. Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.

 

– Art. 5
Rinuncia

  • 1. L’eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2014, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
  • 2. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento disposto se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

 

– Art. 6
Documentazione delle domande

  • 1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda di trasferimento, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002 [1].
  • 2.La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  • 3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall’Istituto di cura.
    Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l’Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall’Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.
    L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 445 del 2000, così come modificato dall’articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l’Istituto di cura e l’Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (articoli 114, 118 e 122 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
    L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall”articolo 122, comma 3, del citato d.P.R. n. 309 del 1990.
  • 4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.
  • 5. Ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, l’interessato comprova con dichiarazioni personali l’esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi. [2]
  • 6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca: Teoria dell’armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica, Pratica organistica e canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.
  • 7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordinamento di cui al decreto legislativo n. 265 del 1992.
  • 8. Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31 maggio 2002 non si applicano alla sussistenza del requisito della convivenza a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla predetta legge.

– Art. 7
Competenza a disporre i trasferimenti

  • 1. I trasferimenti del personale di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal competente Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore.

 

– Art. 8 –
Adempimenti dei Direttori delle Accademie, dei Conservatori e degli ISIA

  • 1. Il Direttore di ciascuna Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l’inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it nella sezione riservata alle istituzioni.
  • 2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e sul predetto sito internet entro la data del 23 settembre 2014, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2014, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda al Direttore dell’istituzione. Quest’ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta, immettendo i relativi dati rettificati sul sito internet. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all’interessato.
  • 3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ai sensi della legge n. 241 del 1990.
  • 4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell’istituzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ha facoltà di differire l’accesso alla documentazione amministrativa.

 

– Art. 9 –
Pubblicazione dei movimenti

  • 1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il 9 ottobre 2014.
  • 2. I trasferimenti disposti sulla base della presente procedura sono pubblicati, entro la data del 13 ottobre 2014, mediante affissione all’albo delle singole Istituzioni, nonché sul sito internet http://afam.miur.it, del provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l’indicazione, a margine di ciascun nominativo, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

 

Art. 10
Domanda di utilizzazione temporanea del personale docente

  • 1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell’anno accademico 2014-2015 sono resi noti il 20 ottobre 2014 sul sito internet http://afam.miur.it .
  • 2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata del curriculum vitae con le attività didattico-professionali svolte e delle pubblicazioni, deve essere prodotta, entro il giorno 23 ottobre 2014, ai Direttori delle Istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.
  • 3. In ciascuna domanda deve essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
  • 4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista all’articolo 4, comma 4, del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l’effettiva disponibilità della cattedra o del posto.
  • 5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’Istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
  • 6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 30 ottobre 2014. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.
  • 7. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 31 ottobre 2014.

 

– Art. 11
Domanda di utilizzazione temporanea del personale tecnico e amministrativo

  • 1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 20 ottobre 2014 sul sito internet http://afam.miur.it. Il personale interessato all’utilizzazione temporanea presenta, entro il 23 ottobre 2014, all’Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.
  • 2. In ciascuna domanda deve essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
  • 3. L’utilizzazione è disposta, all’esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall’articolo 4-bis del CCND, con provvedimento del Direttore.
  • 4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’Istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
  • 5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 30 ottobre 2014. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.
  • 6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 31 ottobre 2014.

 

– Art. 12
Pubblicazione

  • 1. La presente Ordinanza ministeriale è pubblicata sul sito internet www.afam.miur.it, nonché sul sito http://afam.miur.it.

 

– Art. 13
Ricorsi

  • 1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  • 2. L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti

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[1] Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

[2] La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M. concernente la mobilità

 

 

Roma, 28 agosto 2014

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini

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