Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi – Seduta del 13 settembre 2011

Seduta del 13 settembre 2011

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita, il 13 settembre 2011, alle ore 15,30 a Palazzo Chigi.

Nel corso della seduta, sono state esaminate ed approvate n. 8 richieste di parere e decisi n. 50 ricorsi.

Nell’ambito dell’attività consultiva:

  • la Commissione ha ribadito che i diritti di ricerca e visura possono essere richiesti legittimamente dall’ente locale in quanto – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), alla quale si è allineata anche quella di questa Commissione (cfr. parere 1 luglio 2008) – per costo non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri costi sostenuti dall’Amministrazione (quali, per esempio, quelli concernenti la ricerca dei documenti e/o l’istruzione della pratica), ma in questo caso l’importo (che non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve essere equo e non esoso, in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un limite all’esercizio del diritto di accesso.

In particolare, costi tariffati per l’accesso eccessivi (nel caso di specie l’Amministrazione chiedeva per diritti di ricerca la somma di euro 50,00 o euro 70,00 a seconda del numero delle pratiche) sono da ritenersi illegittimi, in quanto si atteggiano a irragionevole e sproporzionata misura volta a scoraggiare l’accedente dall’esercitare un diritto soggettivo. Illegittima è anche la richiesta di versamento indipendentemente dal numero dei documenti richiesti e dall’esito dell’istanza di accesso. Ciò si pone in netto contrasto con l’art. 25, comma1 della legge n. 241 del 1990 secondo cui “l’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”, nonché con la previsione di cui all’art 7 c. 6 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 che prevede: “in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate”. Ne consegue che i costi indicati si atteggiano a irragionevole e sproporzionata misura volta a scoraggiare l’accedente dall’esercitare un diritto soggettivo.

  • la Commissione ha anche confermato il proprio consolidato orientamento, secondo cui il diritto di accesso agli atti degli enti locali da parte del cittadino-residente non è condizionato (diversamente da quanto l’art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241/90 prescrive per l’accesso ai documenti di amministrazioni centrali dello Stato) dalla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l’esercizio di tale diritto è equiparabile all’attivazione di un’azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino stesso all’attività amministrativa dell’ente locale di residenza e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell’azione amministrativa. Non è, pertanto, possibile in alcun modo subordinare il diritto di accesso del cittadino-residente alla dimostrazione della titolarità di un interesse giuridicamente rilevante. Viceversa è possibile negare l’accesso volto ad ottenere non meglio precisati “chiarimenti” sui motivi di adozione di delibere comunali, già rese accessibili all’istante;

  • inoltre, la Commissione ha risposto alla richiesta di parere di un funzionario comunale circa le reiterate richieste di accesso agli atti del bilancio, provenienti da un consigliere comunale, adducendo, in particolare, dubbi sulla legittimità dell’istanza d’accesso alle indennità del Sindaco negli ultimi dieci anni (1999 – 2011) in quanto, per il numero di atti richiesti e per l’ampiezza della richiesta, la stessa si tradurrebbe in un eccessivo e minuzioso controllo dell’ente, estraneo alla funzione di controllo dei consiglieri e determinerebbe un rischio di paralisi delle ordinarie attività amministrative. La Commissione ha osservato anzitutto che, secondo l’articolo 11 del d.lgs. n. 150 del 2009, la trasparenza amministrativa – che sta assumendo tendenzialmente portata generale, tanto che rientra, nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinate nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m) – è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e dell’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In tale ottica, è stato imposto ad ogni amministrazione l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, tra l’altro, i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (vedi art 11, comma 8 lett. h). Tale ampio regime di pubblicità delle informazioni inerenti la situazione reddituale dei titolari di cariche elettive attribuisce, di conseguenza, anche il diritto di accedere ai documenti formati dalla pubblica amministrazione e a qualsiasi informazione concernente indennità e altri emolumenti corrisposti dall’Amministrazione a favore del Sindaco e degli assessori. Ciò è, peraltro, conforme all’articolo 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 che attribuisce ai Consiglieri comunali un diritto pieno e non comprimibile ad accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici, utili all’espletamento del proprio mandato, che è quello di controllare l’attività degli organi istituzionali del Comune. In secondo luogo, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22 maggio 2007, n. 929), riguardo le modalità d’accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dai consiglieri comunali ex art 43 TUEL, la Commissione ha ribadito che il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente: ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza che possano aggravare l’ordinaria attività amministrativa. Pertanto, nella fattispecie, la Commissione ha ritenuto che la richiesta di accesso in questione rientri senza dubbio nelle facoltà di esercizio del munus del consigliere comunale, sia sufficientemente specifica e possa essere evasa, senza aggravare l’ordinaria attività amministrativa, anche avvalendosi dei sistemi telematici o di supporti informatici.

Con riferimento all’attività concernente i ricorsi, si segnalano le seguenti decisioni:

  • la Commissione ha confermato il costante orientamento secondo cui l’interesse alla tutela della riservatezza del contribuente, in relazione alle informazioni ed ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi, non può non recedere qualora la conoscenza di tali dati da parte dell’accedente sia necessaria ai fini della cura e della difesa dei propri interessi in giudizio intentato nei suoi confronti dall’ex coniuge che abbia chiesto la rimozione del suo obbligo di corrispondere alla ricorrente ed ai figli l’assegno di mantenimento divorzile;

  • la Commissione ha accolto il ricorso di un ex dipendente di un’Agenzia fiscale che ha chiesto di potere avere visione e copia delle determinazione direttoriale e provvedimenti di nomina dei vincitori degli interpelli per la copertura di posti dirigenziali e dei relativi contratti individuali, delle domande di partecipazione e/o dichiarazioni di disponibilità formulate dai vincitori dei predetti interpelli ed ogni allegato. I chiesti documenti sono accessibili da parte del ricorrente in quanto necessari per tutelare i propri diritti relativi al proprio rapporto di lavoro e scaturenti dalla risoluzione unilaterale di quest’ultimo da parte dell’amministrazione resistente, che illegittimamente ha negato l’accesso;

  • inoltre, la Commissione ha riconosciuto il diritto d’acceso di un genitore che, dopo avere essere stato convocato dai docenti delle figlia ha chiesto di potere accedere ad una serie di documenti approvati dagli organi collegiali dell’istituto scolastico e ai registri dei professori. In particolare, nel caso di specie, il genitore della studentessa afferma che i chiesti documenti sono indispensabili per conoscere le ragioni alla base della bocciatura della figlia.. L’amministrazione resistente nega parzialmente l’accesso, precisando di non concedere l’accesso ai registri dei professori al fine di conoscere le valutazioni dei compagni di classe, atteso che la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, ma alla formazione degli alunni ed alla verifica dei risultati da ciascuno conseguiti. La Commissione accoglie il ricorso ritenendo di non discostarsi dal proprio precedente orientamento secondo il quale i registri di classe sono accessibili “al fine di verificare l’operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei criteri di valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio. In altri termini, i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, e, in caso affermativo, accedere le vie giurisdizionali” (decisione della Commissione del 19 settembre 2006). Al riguardo si osserva che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso agli elaborati degli alunni della medesima classe, ha affermato la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all’istante di adire le vie giurisdizionali;

  • infine in tema d’accesso endoprocedimentale, la Commissione ha accolto il ricorso di un’Organizzazione Sindacale che, avendo chiesto, per conto di alcuni dipendenti ministeriali, all’amministrazione resistente l’accesso a copia dell’elenco delle sedi di assegnazione degli istanti, nonché degli atti di nomina e immissione in ruolo, con indicazione della sede conferita, a motivo del fatto che il Ministero resistente ha stretto un accordo, fra gli altri, con la stessa Federazione Sindacale, in cui si impegna a stabilizzare il personale in servizio, prima di assumere nuovi dipendenti ed essendo previste nuove assunzioni, i suddetti lavoratori hanno per ciò interesse al trasferimento. Il gravame è stato accolto in quanto non appare dubbio che i documenti chiesti, qualora effettivamente esistenti, incidono nella sfera giuridica degli istanti, poiché la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell’art.7, c. 1, e dell’art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.