Decreto MEF 1 dicembre 2010

Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 dicembre 2010

(in GU 16 dicembre 2010, n. 293)

Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico». (10A14890)

Titolo I

Ambito di applicazione e regole generali

IL MINISTRO

dell’economia e delle finanze

Visto l’art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che

prevede l’unificazione del pagamento delle competenze fisse e

accessorie nel cosiddetto «Cedolino unico» a decorrere dal 30

novembre 2010;

Visto l’art. 4, commi 4-bis e seguenti, del decreto legge 31 maggio

2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 recante

disposizioni in materia di pagamento di stipendi e competenze

accessorie;

Visti gli articoli 62 e 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n.

2440 e gli articoli 286 e 287 del relativo regolamento emanato con

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che prevedono, rispettivamente,

il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi mediante ruoli,

ovvero mediante ordinativi sulle Tesorerie emessi dalle

amministrazioni centrali;

Visto il Capo V, articoli 356 e seguenti del Regio decreto 23

maggio 1924, n. 827 concernenti «Ruoli di spese fisse» e, in

particolare, gli articoli 370 e 383 recanti, rispettivamente, i tempi

e le modalita’ di riscossione di stipendi e pensioni e la facolta’ di

riscossione a mezzo delegato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984,

n. 21 recante ªModalita’ agevolative per la riscossione dei titoli di

spesa dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n.

138 concernente «Parziale attuazione della delega di cui alle lettere

a), b) e d) del secondo comma dell’art. 1 della legge 7 agosto 1985,

n. 428 in materia di semplificazione delle procedure relative al

pagamento di stipendi e pensioni»;

Visto il Capo II, articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente

della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 riguardanti il pagamento degli

stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spese fisse;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e

integrazioni recante disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei conti;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 recanti la disciplina secondo cui

sono effettuati mediante mandati informatici i pagamenti per le

retribuzioni al personale dipendente dalle amministrazioni centrali

dello Stato;

Visto l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20

aprile 1994, n. 367 concernente il pagamento di stipendi e pensioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995

recante «Disposizioni per il pagamento di stipendi e altri assegni

fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato»;

Visto l’art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

secondo cui la societa’ Poste italiane Spa e’ autorizzata ad

effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni

pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,

n. 469 recante norme di semplificazione del procedimento per il

versamento di somme all’entrata e la riassegnazione alle unita’

previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche»;

Visto in particolare l’art. 58 del citato decreto legislativo n.165

del 2001 concernente la realizzazione di un piu’ efficace controllo

della spesa con particolare riferimento al costo del lavoro, mediante

acquisizione dei flussi finanziari relativi alle amministrazioni

pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n.

123 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8

luglio 1986, n. 429 in materia di modalita’ di pagamento delle

pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data

31 ottobre 2002 che ha previsto l’erogazione degli stipendi e degli

assegni fissi amministrati con ruoli di spese fisse mediante ordini

collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata;

Visto il protocollo d’intesa 26 maggio 2003 tra il Ministero

dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia per la disciplina

degli aspetti operativi e tecnici relativi ai pagamenti degli ordini

di spesa telematici su ruoli di spese fisse;

Visto l’accordo di servizio 30 giugno 2004 per lo scambio delle

informazioni fra i sistemi informativi del Dipartimento

dell’amministrazione generale del personale e dei servizi e del

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato finalizzato a dare

concreta attuazione al disposto dell’art. 58 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data

29 maggio 2007 concernente le istruzioni sul Servizio di tesoreria

dello Stato;

Visto il parere in data 29 ottobre 2010 delle sezioni riunite della

Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1

Pagamento unificato

1. Il presente decreto, emanato in esecuzione dell’art. 2, comma

197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 concerne la disciplina

dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse e

accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni

dello Stato, di seguito denominato «cedolino unico».

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle

amministrazioni di cui all’art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre

2009, n. 191.

3. Per il Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca, di

seguito denominato MIUR, tali disposizioni si applicano a tutto il

personale delle istituzioni scolastiche e al personale delle

istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica

fatta eccezione per il personale supplente breve, nominato dai

responsabili delle predette Istituzioni, le cui competenze fisse, ad

esclusione dei casi previsti dall’art. 2, comma 5, del decreto-legge

7 settembre 2007, n. 147, convertito con integrazioni e modificazioni

dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a

carico dei bilanci delle predette Istituzioni.

4. Il pagamento delle competenze nette a favore dei dipendenti, e’

disposto con un unico titolo di pagamento. Il dettaglio di tutte le

competenze erogate, compresi gli oneri fiscali, previdenziali e

assistenziali previsti dalla legge e altre ritenute, viene esposto su

un’unica distinta mensile.

Titolo I

Ambito di applicazione e regole generali

Art. 2

Imputazione dei pagamenti

1.Al fine della realizzazione del cedolino unico, a partire

dall’esercizio 2011, i pagamenti delle competenze fisse e accessorie

dei dipendenti delle amministrazioni statali vengono gestiti su

capitoli unici, nell’ambito di ogni Centro di

responsabilita’/Programma.

2. Le spese per competenze fisse e accessorie di cui al presente

decreto sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno

finanziario in cui vengono disposti i pagamenti.

3. Le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio

finanziario a titolo di competenze accessorie sono versate, a cura

delle amministrazioni interessate, sull’apposito capitolo/articolo

dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio dello Stato,

istituito per ogni singola amministrazione, di cui all’art. 12 del

presente decreto. In occasione dell’emissione del pagamento delle

competenze accessorie, relativo all’ultima mensilita’ erogata nel

corso dell’esercizio, ciascuna amministrazione dovra’ provvedere a

definire le economie da accertare alla chiusura dell’esercizio,

nonche’ le somme da versare in entrata occorrenti per il pagamento,

nell’esercizio successivo, delle competenze accessorie al personale

maturate nell’esercizio corrente e non erogate.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre

1999, n. 469, art. 2, comma 2, le risorse versate in entrata saranno

riassegnate in conto competenza al corrispondente capitolo/piano

gestionale della spesa dell’esercizio successivo, a seguito di

specifica richiesta dell’amministrazione interessata.

Qualora non sia stato possibile seguire la suddetta procedura,

l’amministrazione potra’ comunque versare durante l’esercizio

successivo le somme rimaste da pagare, sui medesimi capitoli/articoli

di entrata del bilancio per la successiva riassegnazione al

capitolo/piano gestionale della spesa.

Titolo I

Ambito di applicazione e regole generali

Art. 3

Definizione del capitolo e piani gestionali

Per tutte le amministrazioni statali destinatarie delle

disposizioni del presente decreto, i capitoli unici per il pagamento

delle competenze fisse e accessorie hanno la seguente denominazione:

«Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta

regionale sulle attivita’ produttive».

Ogni capitolo di spesa, di cui al comma 1 del presente articolo, e’

ripartito in piani gestionali secondo il seguente dettaglio:

a) Piano gestionale 01: “Stipendi e assegni fissi al personale,

comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del

lavoratore” (spese obbligatorie);

b) Piano gestionale 02: “Contributi previdenziali e assistenziali a

carico dell’amministrazione relativi alle competenze fisse” (spese

obbligatorie);

c) Piano gestionale 03: “Compenso per lavoro straordinario al

personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico

del lavoratore”;

d) Piano gestionale 04: “Quota del Fondo Unico di Amministrazione

al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico

del lavoratore”;

e) Piano gestionale 05: “Contributi previdenziali e assistenziali a

carico dell’amministrazione relativi alle competenze accessorie”;

f) Piano gestionale 50: “Riemissione dei pagamenti non andati a

buon fine”.

I capitoli di spesa dello stato di previsione del MIUR di cui

all’art. 1, comma 3, del presente decreto sono ripartiti secondo il

seguente dettaglio:

A) Istituzioni scolastiche:

a) Piano Gestionale 01: “Stipendi, retribuzioni e altri assegni

fissi ai dirigenti scolastici, al personale docente, educativo,

amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato,

comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del

lavoratore” (spese obbligatorie);

b) Piano gestionale 02: “Spese per l’insegnamento della religione

cattolica e per le attivita’ alternative all’insegnamento della

religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a

carico del lavoratore”;

c) Piano gestionale 03: “Spese per le supplenze a tempo determinato

del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e

ausiliario, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico

del lavoratore”;

d) Piano gestionale 04: “Contributi previdenziali e assistenziali a

carico dell’amministrazione relativi alle competenze fisse” (spese

obbligatorie);

e) Piano gestionale 05: ” Compensi e indennita’ per il

miglioramento dell’offerta formativa ad eccezione delle ore

eccedenti, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico

del lavoratore”;

f) Piano gestionale 06: “Spese per la liquidazione delle ore

eccedenti comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del

lavoratore”;

g) Piano gestionale 07: “Compensi per lo svolgimento degli esami di

maturita’ e idoneita’ e abilitazione, comprensivi degli oneri fiscali

e contributivi a carico del lavoratore”;

h) Piano gestionale 08: “Contributi previdenziali e assistenziali a

carico dell’amministrazione relativi alle competenze accessorie”;

i) Piano gestionale 50: “Riemissione dei pagamenti non andati a

buon fine”.

B) Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e

Coreutica

a) Piano gestionale 01: “Stipendi, retribuzioni e altri assegni

fissi al personale direttivo, docente e non docente di ruolo,

comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del

lavoratore” (spese obbligatorie);

b) Piano gestionale 02: “Spese per le supplenze a tempo determinato

del personale docente e non docente, comprensive degli oneri fiscali

e contributivi a carico del lavoratore”;

c) Piano gestionale 03: “Contributi previdenziali e assistenziali a

carico dell’amministrazione relativi alle competenze fisse” (spese

obbligatorie);

d) Piano gestionale 04: “Compensi e indennita’ per il miglioramento

dell’offerta formativa, comprensivi degli oneri fiscali e

contributivi a carico del lavoratore”;

e) Piano gestionale 05: “Compensi per gli esami, comprensivi degli

oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore”;

f) Piano gestionale 06: “Contributi previdenziali e assistenziali a

carico dell’amministrazione relativi alle competenze accessorie”;

g) Piano gestionale 50: “Riemissione dei pagamenti non andati a

buon fine”.

E’ fatta salva la possibilita’ di istituire ulteriori piani

gestionali o modificare gli esistenti, nell’ambito del medesimo

capitolo, per le competenze accessorie specifiche delle singole

amministrazioni.

Titolo I

Ambito di applicazione e regole generali

Art. 4

Regole di gestione dei capitoli e dei piani gestionali

1. Non possono essere effettuate variazioni contabili compensative

tra i piani gestionali di natura obbligatoria e gli altri.

2. Nei casi in cui il piano gestionale, destinato ai contributi

previdenziali e assistenziali posti a carico dell’amministrazione e

correlati alle singole competenze accessorie, presenti una

disponibilita’ insufficiente, lo stanziamento del piano gestionale

del correlato compenso accessorio va ridotto proporzionalmente.

Titolo I

Ambito di applicazione e regole generali

Art. 5

Titoli di spesa

1. Il pagamento unificato delle competenze fisse e accessorie a

carico del bilancio dello Stato e’ disposto, sulla base dei dati e

delle informazioni fornite dalle singole amministrazioni, dal Service

Personale Tesoro, di seguito denominato SPT, gestito dal Dipartimento

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del

Ministero dell’economia e delle finanze.

2. SPT dispone i pagamenti, di cui al precedente comma 1, per mezzo

di ordini collettivi di pagamento, emessi in forma dematerializzata,

ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del

31 ottobre 2002.

Titolo I

Ambito di applicazione e regole generali

Art. 6

Modalita’ di estinzione dei titoli di spesa

1. I titoli di spesa sono estinti in via ordinaria mediante

accreditamento sui conti correnti bancari o postali oppure nei

libretti postali di risparmio, intestati ai soggetti beneficiari dei

titoli di spesa.

2. Oltre alle modalita’ di estinzione indicate al precedente comma

1, i titoli di pagamento possono estinguersi mediante:

a. pagamento in contanti presso le tesorerie, presso gli uffici

postali e gli altri uffici abilitati;

b. commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca

d’Italia a favore dell’intestatario del titolo;

c. versamento su conti di tesoreria o su capitoli di entrata del

bilancio dello Stato;

d. ogni altra modalita’ di pagamento aggiuntiva prevista dai

protocolli di intesa sottoscritti tra Banca d’Italia e MEF relativi

ai titoli di spesa di cui all’art. 5 del presente decreto.

Ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i

titoli di spesa di cui all’art. 5 del presente decreto, non possono

essere estinti mediante l’istituto della delega di cui all’art. 383

del Regio decreto 25 maggio 1924, n. 827.

Titolo II

Ripartizione degli stanziamenti

Art. 7

Decreto ministeriale di riparto

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legge 31 maggio 2010,

n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

all’inizio di ogni anno finanziario, le amministrazioni, con decreto

ministeriale, stabiliscono le dotazioni finanziarie di ogni struttura

centrale e periferica al fine di attuare un piano di riparto nel

rispetto degli stanziamenti di ciascun capitolo/piano gestionale del

proprio stato di previsione della spesa, relativo al pagamento delle

competenze accessorie da liquidare ai dipendenti.

2. Per i soggetti di cui all’art. 1, comma 3 del presente decreto,

la dotazione finanziaria complessiva a disposizione di ciascuna

Istituzione e’ individuata con il decreto ministeriale, di cui al

comma 1 del presente articolo, emanato per l’anno finanziario in

corso, e dalle somme determinate per gli anni precedenti e non ancora

utilizzate.

3. Le amministrazioni predispongono il decreto ministeriale di

riparto avvalendosi, per la ripartizione della dotazione finanziaria,

di apposite funzionalita’ del sistema informativo SICOGE. Le

strutture destinatarie del decreto ministeriale sono definite Punti

Ordinanti di Spesa, di seguito denominati POS.

4. Il decreto ministeriale di riparto e’ trasmesso al competente

Ufficio Centrale di Bilancio, di seguito denominato UCB, ai fini dei

controlli di ragioneria. La ripartizione della dotazione finanziaria,

una volta registrato il decreto dall’UCB, e’ resa disponibile in via

telematica alla Corte dei conti per il riscontro dei pagamenti.

5. La dotazione finanziaria individuata per ogni struttura

beneficiaria del piano di riparto rappresenta il limite di spesa

entro cui la medesima struttura puo’ pianificare le spese per le

competenze accessorie.

6. Il decreto ministeriale di riparto non crea disponibilita’

finanziaria per le strutture destinatarie del limite di spesa e non

determina movimento di fondi; le somme sono accantonate sui

capitoli/piani gestionali dello stato di previsione della spesa di

ciascun Ministero.

7. La registrazione del decreto ministeriale di riparto da parte

del competente UCB consente ai POS di disporre, tramite SPT, la

liquidazione delle competenze accessorie al personale con le

modalita’ di cui ai successivi articoli.

8. La dotazione finanziaria di ciascun POS puo’ essere ridefinita

per sopravvenute esigenze e in relazione ai criteri stabiliti dagli

accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva

integrativa ed e’ disposta con ulteriore e motivato decreto

ministeriale di riparto da inviare al competente UCB per il controllo

e la registrazione.

Titolo III

Procedimento di erogazione delle competenze fisse e accessorie

Art. 8

Comunicazione delle competenze fisse e accessorie

1. Gli uffici responsabili e i POS, attraverso flussi informatici

e opportune funzionalita’, comunicano a SPT rispettivamente le

informazioni necessarie ad elaborare i titoli di pagamento per il

trattamento economico fisso e gli importi spettanti a ciascun

beneficiario per le singole tipologie di trattamento accessorio.

2. Gli uffici responsabili e i POS sono responsabili dell’esattezza

delle informazioni comunicate a SPT, sulla base delle quali sono

elaborati i pagamenti.

3. Per i soggetti di cui all’art. 1, comma 3 del presente decreto,

il dettaglio della liquidazione delle competenze accessorie, prima

della trasmissione a SPT, deve essere confermato congiuntamente per

le Istituzioni scolastiche dal Direttore dei Servizi Generali e

Amministrativi e dal Dirigente scolastico e per le Istituzioni per

l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal Direttore

Amministrativo e dal Direttore dell’Ufficio di Ragioneria.

Titolo III

Procedimento di erogazione delle competenze fisse e accessorie

Art. 9

Controllo di ragioneria

1. Nulla e’ innovato per effetto della procedura disciplinata dal

presente decreto rispetto agli ordinari principi di controllo nonche’

alle specifiche modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti delle

Amministrazioni o delle Istituzioni dotate di speciale autonomia

gestionale e di bilancio.

2. I competenti UCB e le Ragionerie Territoriali dello Stato, di

seguito denominate RTS, sulla base delle richieste di pagamento

inoltrate da SPT, autorizzano la spesa delle competenze accessorie

per il tramite del Sistema Informativo della Ragioneria Generale

dello Stato.

3. In caso di mancata autorizzazione delle competenze accessorie da

parte del competente ufficio di controllo, e’ responsabilita’ dei POS

provvedere alla rimozione delle cause ostative per garantire il

pagamento.

4. Nelle ipotesi di osservazioni da parte del competente ufficio di

controllo in merito alla componente obbligatoria della retribuzione,

l’ufficio responsabile provvedera’ al recupero delle somme non dovute

nel primo pagamento utile successivo.

5. Per i soggetti di cui all’art. 1, comma 3 del presente decreto,

si applicano le modalita’ di controllo previste dai rispettivi

vigenti ordinamenti amministrativo-contabili.

Titolo III

Procedimento di erogazione delle competenze fisse e accessorie

Art. 10

Pagamento unificato

1. Le competenze accessorie confluiscono nel pagamento unificato,

di cui all’art. 5 del presente decreto, esclusivamente nel caso di

positivo riscontro da parte del competente ufficio di controllo.

2. SPT provvede ad includere tutte le competenze accessorie

autorizzate nella prima mensilita’ di stipendio utile, garantendo il

pagamento della componente di retribuzione fissa, avente natura di

spesa obbligatoria.

Titolo IV

Pagamenti e rendicontazione

Art. 11

Contabilizzazione dei pagamenti

1. I pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto sono emessi

con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e

successivamente, verificato l’esito dei pagamenti comunicato da Banca

d’Italia, ne viene disposta l’imputazione agli specifici piani

gestionali in cui si ripartisce il capitolo medesimo.

2. La Tesoreria dello Stato procede all’estinzione dei titoli, dopo

aver eseguito i controlli di natura informatica sull’esistenza e

sulla congruita’ dei dati ricevuti per via telematica.

3. Ferme restando le vigenti modalita’ di rendicontazione del

pagato da parte della Banca d’Italia, SPT, a fronte della

rendicontazione ricevuta da quest’ultima, registra l’esito degli

ordini di pagamento a livello di capitolo/piano gestionale e, con

cadenza mensile, rende disponibili alla Ragioneria Generale dello

Stato e alla Corte dei conti:

a) il pagato per Capitolo/piano gestionale

b) il pagato per Capitolo di bilancio distinto per titolo di

pagamento

c) i pagamenti non andati a buon fine.

Il flusso di cui al punto a) e’ inviato da SPT anche alla Banca

d’Italia.

Titolo IV

Pagamenti e rendicontazione

Art. 12

Versamenti all’entrata

1. Nello stato di previsione dell’entrata, per ciascuna

amministrazione e’ istituito un apposito capitolo, ai sensi dell’art.

2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Ciascun capitolo, attribuito al capo che identifica

l’amministrazione competente, e’ cosi’ articolato:

– Art. 01- Versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla

fine dell’esercizio a titolo di competenze accessorie;

– Art. 02 – Versamenti relativi a pagamenti non andati a buon fine.

Titolo IV

Pagamenti e rendicontazione

Art. 13

Pagamenti non andati a buon fine

1. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali

nonche’ di vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi

motivo e quelle non pagate entro il termine di esigibilita’ di cui

all’art. 101, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze del 29 maggio 2007 concernente le Istruzioni sul Servizio di

Tesoreria dello Stato, sono versate dalla Tesoreria dello Stato

all’Art. 02 del capitolo di entrata del bilancio dello Stato, come

specificato al precedente art. 12, per la successiva riassegnazione

al pertinente capitolo di spesa / piano gestionale 50.

2. Gli Uffici responsabili delle competenze erogate devono attivare

ogni intervento necessario al fine di regolarizzare la situazione

contabile dei pagamenti non andati a buon fine e, nei casi dovuti, a

comunicare a SPT la richiesta di riemissione del titolo di pagamento.

3. SPT, sulla base delle informazioni ricevute, emette un nuovo

titolo di pagamento a favore del creditore per una somma non

superiore all’importo iniziale e ne rendiconta il pagamento sul piano

gestionale 50 relativo al capitolo di spesa originario, come indicato

al comma 3 del precedente art. 11.

4. Ciascuna amministrazione richiede tempestivamente al Ministro

dell’economia e delle finanze, e in ogni caso entro fine anno,

tramite il coesistente UCB, la riassegnazione delle somme al proprio

capitolo di spesa e pertinente piano gestionale 50, a fronte del

versamento delle somme al capitolo di entrata – Art.02 – dedicato ai

pagamenti non andati a buon fine.

5. SPT mette a disposizione della Ragioneria Generale dello Stato e

della Corte dei conti le informazioni relative ai titoli non andati a

buon fine per consentire il riscontro delle riemissioni.

Titolo IV

Pagamenti e rendicontazione

Art. 14

Monitoraggio del costo del lavoro pubblico

1. In attuazione dell’art. 58 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, SPT trasmette

mensilmente alla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato

Generale sugli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei costi del

lavoro pubblico – IGOP – informazioni sul trattamento giuridico ed

economico fondamentale ed accessorio del personale amministrato,

sulla base dell’accordo di servizio firmato in data 30 giugno 2004.

La Ragioneria Generale dello Stato, con procedure informatiche, mette

a disposizione della Corte dei conti le informazioni mensili per le

finalita’ previste dal titolo V del citato decreto legislativo n.

165/2001 inerenti il controllo dell’andamento del costo del lavoro

pubblico.

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 15

Disposizioni finali

1. Con successiva circolare del Ministero dell’economia e delle

finanze saranno definite le modalita’ e le scadenze operative per

l’attuazione degli adempimenti previsti dal presente decreto.

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 16

Regime transitorio

1. I pagamenti mediante cedolino unico sono gestiti a partire dalle

somme assegnate in conto competenza 2011 con le modalita’ e le

procedure previste dal presente decreto.

2. Le somme rimaste da pagare sugli esercizi finanziari precedenti

al 2011 sono gestite dalle strutture centrali e periferiche, secondo

quanto indicato nel comma 3 dell’art. 2 del presente decreto.

3. Restano iscritte nei bilanci delle Istituzioni scolastiche e

delle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e

Coreutica le somme accreditate dal MIUR a tutto il 31 dicembre 2010

per la copertura degli oneri contrattuali connessi alla

corresponsione del trattamento accessorio al personale. Affluiscono,

altresi’, ai suddetti bilanci le somme rimaste da pagare alla

chiusura del predetto anno 2010, nello stato di previsione del MIUR e

destinate alla medesima finalita’. Le competenze accessorie dovute al

personale per l’anno scolastico/accademico 2010/2011 dovranno essere

liquidate e pagate da ciascuna Istituzione utilizzando le giacenze di

cassa derivanti dai predetti fondi; esaurite dette giacenze, le

competenze accessorie verranno liquidate con le modalita’ previste

dal presente decreto.

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 17

Modifiche ed integrazioni alle istruzioni sul Servizio di tesoreria

dello Stato

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio

2007 concernente le Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato,

viene cosi’ modificato:

a) all’art. 70 aggiungere alla fine «e) ordini collettivi di

pagamento emessi in forma dematerializzata per il pagamento unificato

delle competenze fisse ed accessorie di seguito denominato “Cedolino

unico”»;

b) all’art. 96, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis – Le somme relative al pagamento di competenze fisse e

accessorie al personale dipendente tramite la procedura del “Cedolino

unico” restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonche’ di

vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi motivo, e quelle

non pagate entro il termine di esigibilita’ di cui all’art. 101,

comma 3, sono versate dalla Tesoreria dello Stato su apposito

capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato per la

successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa / piano

gestionale, ai fini del rinnovo del pagamento al creditore.»;

c) alla rubrica dell’art. 107, dopo la parola «stipendi» aggiungere

l’espressione «, competenze accessorie,»;

d) all’art. 107, lettera a), dopo la parola «stipendi» aggiungere

l’espressione «e competenze accessorie»;

e) all’art. 109, dopo le parole «in contanti» aggiungere

l’espressione «, ivi compresi quelli degli ordini collettivi di

pagamento emessi in forma dematerializzata»;

f) all’art. 111 sostituire le parole «comma 3» con «commi 3 e

3-bis».

Roma, 1° dicembre 2010

Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 8,

Economia e finanze, foglio n. 182