FAQ Handicap e Scuola – 56

Domande e risposte su Handicap e Scuola
a cura dell’avv.
Salvatore Nocera e di Rolando Alberto Borzetti


Elenco FAQ

 

Sono un’educatrice professionale con specializzazione in ambito autismo e seguo a scuola, fin dalla prima, un alunno con sindrome di Asperger e valutazione differenziata.
Ora il ragazzo è in quinta, avendo CAMBIATO DOCENTE DI SOSTEGNO OGNI ANNO, e tutto il cdc è unanimemente concorde sulla mia presenza all’esame di maturità, quale supporto psico-emotivo insostituibile, ma il Preside (da sempre contrario alla presenza educativa a scuola) si oppone per ragioni burocratiche fumose, sostenendo che la normativa prevede che “si possa” ma non che “si debba”.
La famiglia ha già minacciato di adire le vie legali ed io mi chiedo: che cosa si può fare?

Insistete sullo spirito dell’art 6 comma 1 del dpr n. 323/98 secondo il quale , se necessario, l’alunno è seguito durante gli esami da chi gli ha prestato assistenza durante l’anno. Mettete, come GLHO, nella relazione del 15 Maggio, la designazione dell’assistente, precisando che a Vostro avviso, essa è indispensabile; anche se il DS la pensa diversamente, vale la proposta del GLHO. Se necessario fate intervenire il referente regionale per l’inclusione scolastica, operante presso l’USR. (S. Nocera)

Sono un’insegnante di sostegno di scuola primaria, le scrivo per chiederle  alcune informazioni relative alla prescrizione di ausili tecnico-informatici ad alunni con gravi disabilità. In particolare seguo un bambino di otto anni con Sindrome di Phelan Mc Dermid (ritardo mentale grave e linguaggio assente). Ho  sperimentato con lui l’utilizzo del pc (presentazioni powerpoint e software didattici di scelta di suoni) per promuovere canali alternativi di comunicazione attraverso le immagini ed ho osservato la necessità di supportarlo con semplificazione dei sistemi di input (schermo touch screen, ecc.).  Non avendo a scuola  dispositivi di questo tipo, è stata utilizzata la LIM. I risultati sono stati molto positivi.
Ho quindi segnalato alla neuropsichiatra la necessità di valutare la possibilità di prescrivere un ausilio informatico per aiutarlo nella comunicazione e nella fruizione autonoma di materiali didattici e ricreativi.
La neuropsichiatra ha risposto dopo due anni dalla richiesta della famiglia producendo una “prescrizione” ai fini dell’applicazione di aliquota iva ridotta per l’acquisto a carico della famiglia di un tablet 14”. Le chiedo se per legge non sia prevista una prescrizione a carico dell’Ulss degli ausili informatici  (se può eventualmente fornirmi dei riferimenti legislativi per orientarmi nella ricerca).

Perchè l’ASL prescriva l’assegnazionedi un ausilio  senza spese per la famiglia, esso deve essere previsto dal nomenclatore tariffario che è ancora fermo al 1999; pare che in questi giorni debba uscire il nuovo nomenclatore. Dovreste chiedere all’ASL se contiene questo ausilio. Se non lo contiene l’unica possibilità è quella della prescrizione a carico della famiglia però con IVA al 4% e con il diritto di ridurrsi dall’IRPEF il 19% della spesa fatta. (S. Nocera)

Sono una mamma di due gemelli che frequentano la terza media.  Da inizio anno sono già tre professori di sostegno che cambiano… premetto che nessuno di loro è abilitato ad insegnare per il sostegno mi è stato detto che le liste sono esaurite e quindi vengono presi in base alle graduatorie. Volevo sapere come posso fare per rinunciare al sostegno preferisco che i ragazzi non abbiamo nessuno visto che non sono in grado di aiutare. La preside non ha risolto il problema. ..cosa bisogna fare per levargli l’incarico

E’ semplicissimo: Lei comunica alla D S che rinuncia per quest’anno a questo docente per il sostegno – Se dovesse farLe storie, chiarisca che il sostregno è un diritto e non un obbligo; quando la scuola sarà in grado di darLe un docente specializzato, allora lo accetterà di cuore. (S. Nocera)

Sono la mamma di una ragazza di 18 anni che frequenta il 5°anno del Liceo Artistico Statale.  L’ultima valutazione del profilo cognitivo è stata : “ funzionamento intellettivo generale significativamente al di sotto della media in soggetto con profilo cognitivo di tipo disarmonico. Segni di disfunzione neurologica minore ( F70.8 )”_ ( marzo 2014 ). Mia figlia dall’età di 7 anni ha seguito una programmazione di classe semplificata con sostegno. Il tutto è proseguito fino alla fine del terzo anno del liceo artistico statale, al termine del quale si prospettava una valutazione negativa. Nonostante la mia insistenza a far ripetere il terzo anno alla ragazza, le insegnanti mi hanno proposto di passare momentaneamente ad una programmazione differenziata al fine di “far riposare l’alunna” per poi ritornare ad una programmazione semplificata nel momento più opportuno per conseguire il diploma finale. La programmazione differenziata ha coperto il secondo quadrimestre del terzo anno, tutto il quarto anno e si è conclusa a Dicembre 2015 quando con insistenza, ho richiesto di tornare alla programmazione semplificata con obiettivi minimi al fine di portare mia figlia a sostenere l’esame di Stato.  Nel momento in cui ho firmato, i docenti hanno effettuato interrogazioni e prove scritte nell’arco di 15 giorni, i cui risultati sono stati negativi ed hanno prospettato una non-ammissione all’esame di Stato. Ciò deriva dal fatto che durante tutti gli anni scolastici non sono mai state somministrate prove equipollenti o adeguate alla sua patologia, ma solo semplificazioni in termini di quantità riferite ai programmi ministeriali anche durante la programmazione differenziata. Quest’ultima inoltre mi è stata proposta solo a fini burocratici, con la predisposizione degli insegnanti a seguire comunque la ragazza abituandola fin da subito a sostenere prove simili a quelle ministeriali per il futuro esame di Stato. Con mio grande dispiacere, tutto ciò non è avvenuto : mia figlia non è stata mai interrogata, e il grosso del lavoro è stato svolto a casa. Questo ha determinato una stasi nell’apprendimento ( nonostante io avessi ribadito che, per la sua patologia, doveva essere spronata al fine di non regredire ).
Ora i mie dubbi sono i seguenti :
·         se mia figlia viene ammessa all’ esame, ma l’esito dovesse essere negativo, può comunque ottenere la certificazione di frequenza?
·         con la certificazione di frequenza, è possibile iscrivere l’anno prossimo la ragazza in un altro istituto per farle ottenere il diploma senza dover ripetere tutti e cinque gli anni, ma solo gli ultimi due ( o anche solo l’ultimo ) ? o è necessario ritirarla prima entro il 15 marzo ?
·         con la certificazione di frequenza quali prospettive lavorative ho per mia figlia?
·         esistono altre vie per ottenere il diploma?
Consapevole dei problemi di apprendimento di mia figlia, ho sempre seguito le indicazioni dello specialista in neuropsichiatria che la segue, ma sfortunatamente non ho trovato una scuola con competenze adeguate per guidare all’esame di Stato anche ragazzi con problemi.

Se la ragazza non dovesse superare gli esami, purtroppo riceverebbe la bocciatura, dal momento che l’art 15 dell’O M n. 90/01 stabilisce che , se la famiglia pretende il pei semplificato contro la volontà dei docenti, essa deve essere formalmente informata che  ai soli fini della valutazione l’alunno non sarà considerato con disabilità; il che in parole povere significa che l’alunno possa essere bocciato, mentre col peidifferenziato acquisisce l’attestato con la certificazione delle competenze che non è un titolo di studio come il diploma, ma può essere utilizzato per partecipare a corsi di formazione professionale o di apprendistato.
Se Lei con la bocciatura chiede la ripetenza della quinta classe nello stesso o in altro istituto, potrebbero dirLe Si o NO sul fatto che le ripetenze non sono automatiche ma sottoposte a delibera del consiglio di classe o del collegio dei docenti.
Se la ritira in tempo utile per sottoporsi agli esami di maturità,  la ragazza dovrebbe superare prima le prove di idoneità per gli anni di pei differenziato, superate le quali accederebbe a sostenere gli esami di Stato.
Se Lei stessa ha acclarato  che la ragazza non riusciva a svolgere il pei semplificato, mi chiedo se valga la pena sottoporla a tanti sacrifici per ottenere un diploma che difficilmente riuscirà a conseguire.
Le consiglierei di farla proseguire col pei differenziato; quando poi si sentisse in condizioni psicologiche ed intellettive di sostenere un esame da privatista, allora si penseròà a farlo. Io però non la sforzerei troppo, poichè la serenità e l’autostima valgono più del diploma ai fini di una vita serena e di qualità. (S. Nocera)

Sono la madre di un ragazzo affetto da sindrome dello spettro autistico, disturbo specifico del linguaggio e motorio… Ha il sostegno sin dall’asilo e anche a scuola ottiene più che buoni risultati. Ho una domanda da porvi…. Mio figlio ha una grande ambizione, diventare paleontologo. Se andrà all’univeristà, potrà usufruire di aiuti, come il sostegno? ci sono percorsi agevolati nel programma per chi ha la104? e ultimo,ma non meno inportante, poichè purtuppo siamo disoccupati, ci sarebbero sgravi per l’iscrizione e i libri?

Le norme del diritto allo studio universitario:
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri – 05/12/2013 n. 159
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri – 09/04/2001
Prevedono che, allo studente disabile vengano garantite le migliori possibilità di accesso alle strutture e di fruizione della didattica e dei servizi. Sono previste borse di studio che possono essere incrementate al fine di consentire l’utilizzo di protesi e supporti e di tutti gli interventi, compresa l’assegnazione di un accompagnatore, che agevolino la fruizione dell’attività didattica e lo studio, come può essere esteso il periodo di beneficio rispetto a quello normalmente previsto.
Tra le altre agevolazioni previste si ricorda l’esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari che generalmente è rivolto agli studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66% ma in alcune università l’esonero è rivolto anche a coloro con un’invalidità inferiore. (R.A. Borzetti)

Ecco quello che vorrei condividere:
-ragazzo di 5°, istituto tecnico indirizzo turistico
-certificato con “particolare gravità” per grave ipovisione di tipo tubolare, disturbi misti dell’apprendimento, crisi convulsive (quest’anno le crisi non si sono mai presentate dopo cambio farmaci)
-nel biennio ha seguito pei curricolare per obittivi minimi, 3° e 4° pei semplificato e ridotto in tutte le materie (eccetto matematica: differenziato con uso del denaro)
-non ha mai usato strumenti tecnologici o per ciechi (sintesi vocale, computer, braille…),sia perchè la famiglia non è stata d’accordo, sia perchè l’alunno ha scarsissima manualità
-lo seguo fin dal 1°anno con una media di 12h settimanali+addetta alla comunicazione per altre 10h
-ha sempre studiato su spiegazioni orali fatte da me in modo semplificato, focalizzato e sintetico
-gli argomenti delle varie discipline sono stati ridotti anche nel numero di argomenti
-il suo punto di forza è la comprensione orale
-la sua caratteristica è la lentezza
-scrive su fogli A3 a righe e a quadri con pennarello azzurro
– riceve dalla famiglia stimoli contrastanti: decide per lui ma non gli dà gli strumenti per essere autonomo, per cui l’alunno è confuso e poco consapevole
E’ PREVISTO-POSSIBILE progettare per lui un esame di stato in 2 anni (es.1° e 2°prova quest’anno e 3°prova+orale l’anno prossimo?) con prove equipollenti?
Il PEI di quest’anno è in progettazione, proprio in attesa di capire se posso fargli fare l’esame di stato con successo (il Miur mi scoraggia e sostiene che non è previsto dalla normativa,il consiglio di classe lascia fare a me,la famiglia vuole l’esame, la neuropsichiatra si è pronunciata in modo ambiguo).Insomma, nessuno si vuole prendere la responsabilità!

Nel 1992 il MIUR aveva avviato una normativa nazionale per i corsi serali degli istituti tecnici commerciali che prevedeva proprio l’esame di maturità in due annui.
Purtroppo questa normativa è stata abrogata.
Oggi si potrebbe chiedere una sperimentazione all’uff scol regionale che forse potrebbe concederla, sentito il MIUR.
Dite quindi al DS che senta l’uSR per avviare ed essere autorizzato una sperimentazione ai sensi dell’art 13 comma 1 lettera E della l.n. 104/92 e del dpr n. 275/99.
Se ci riuscite, informatemi perchè sarebbe un precedente assai interessante. (S. Nocera)

Sono la mamma di un ragazzo quindicenne con sindrome di asperger, frequenta il secondo anno di liceo scientifico  Scienze Applicate. Ha insegnante di sostegno  dalla quinta elementare. L’aggiornamento della diagnosi con la valutazione nei vari ambiti sono stati fatti dal CNPI nel 2013 vale a dire prima dell’iscrizione alla scuola superiore di II livello. Dai risultati dei test il ragazzo intellettualmente è risultato molto dotato.
La sue maggiori difficoltà, socializzazione a parte, sono dovuta  alla disgrafia, al tempo contenuto di concentrazione soprattutto in situazioni rumorose.
L’insegnate di sostegno dell’anno scorso mi messa molto sotto pressione per fare in modo di farmi firmare un programma differenziato. Mi sono rivolta a più specialisti sia della sindrome stessa sia insegnanti di licei nelle materie in cui ha più difficoltà. Nel valutare il ragazzo hanno tutti concordato che è perfettamente in grado di conseguire il diploma.  Mi  hanno inoltre detto che avrebbe diritto ad avere alcuni strumenti compensativi/ dispensativi con obbiettivi personalizzati ed eventualmente minimi.
Quest’anno abbiamo cambiato il professore di sostegno ed in alcune materie credo abbia ottenuto di poter utilizzare le tavole o gli appunti ma vorrei sapere dove posso trovare l’elenco degli strumenti e degli obiettivi “minimi”  da sottoporre alla scuola.
Inoltre le ore di sostegno, sempre secondo gli specialisti, dovrebbero essere distribuite sulle materie in cui ha più difficoltà mentre per esempio ha due ore di sostegno alla settimana nelle ore di educazione fisica.  Ha la classica malattia della goffagine  con  impaccio di tipo motorio per cui in educazione fisica ha tutte insufficenze, ho parlato con il docente il quale mi dice che dovrei fargli fare un esonero parziale. Non ho capito che cosa è. Inoltre penso che, anche se poco,  un pò di movimento è meglio di niente.

Se la maggioranza dei docenti concorda con l’idea del pei semplificato, non ci sono problemi, poichè la minoranza deve accettare ed ogni docente deve mettere a verbale quali sono gli obiettivi minimi che qualunque alunno deve raggiungere per avere la sufficienza.
Se invece la maggioranza fosse contraria, Lei , in base all’art 15 comma 5 dell’O M n. 90/01 , ha diritto di pretendere il pei semplificato; però deve essere informata che, in questo caso, ai soli fini della valutazione Suo figlio non verrà considerato con disabilità e potrebbe quindi essere bocciato.
Quanto all’educazione fisica, è previsto che l’alunno possa svolgerla solo in teoria. Resta fermo che l’alunno col pei semplificato abbia diritto a svolgere gli esami con prove equipollenti ( art 16 comma 3 L n. 104/92) ed in tempi più lunghi. (S. Nocera)

Vorrei sapere se un dirigente scolastico può in corso d’anno,dopo due anni e mezzo di assegnazione dello stesso docente di sostegno allo stesso allievo e classe, cambiare assegnazione del docente, “abbinandolo” ad un altro “caso ” in un altro plesso dello stesso istituto (che ha un insegnante di sostegno assegnato ma non presente perché assente ). Al primo alunno sarebbe dato l’insegnante “assente”perché definito “un caso”meno grave (anche se le ore di sostegno per i due allievi sono le stesse quindi su che base viene definito meno grave? ). Non si dovrebbe almeno terminare il corrente anno scolastico e poi eventuamente cambiare l’assegnazione all’inizio di un nuovo anno scolastico? E la tutela e il diritto dell’alunno? Ma in un caso così  il GLH non va sentito,convocato? E la famiglia dell’alunno che subisce dopo due anni e mezzo il cambiamento? Che fine fa la continuità educativa e didattica?

Questa è la cattiva scuola. Il DS deve essere segnalao all’Uff scol regionale ed al MIUR alla dir gen per lo studente. Infatti sono state violate due norme: quella sulla continuità didattica, ribadita anche dalla nuova legge n. 107/2015 aryt 1 comma 181 lettera C N. 2 e   l’art 12 comma 5 per il quale tutte le decisioni debbono essere adottate nel PEI in sede di GLHO. (S. Nocera)

Sono docente di sostegno e quest’anno la mia D.S., dopo aver diviso la cattedra di 18 ore con alunno con Handicap di cui i 12 io e6 la collega  mi ha nominato in una classe terza media la cui alunna non ha la 104, ovvero la documentazione del suo fascicolo personale presenta una “104” con scadenza maggio 2015
La D.S. riferisce che la documentazione è stata spedita mentre  la madre dell’alunna riferisce il contrario in quanto la figlia si opponeva alla richiesta
La mia domanda è: come accertare se la domanda è stata inoltrata oppure no? Posso essere nominata come docente di sostegno in una classe dove non ci sono alunni/e non disabili riconosciuti?

Se non ha la certificazione valida non ha diritto al sostegno, tanto più mi pare di capire che la famiglia non fa nulla per averlo. (R.A.Borzetti)

Sono la mamma di un ragazzo che frequenta il primo anno di un liceo musicale. Mio figlio è ipovedente ed ha un disturbo misto delle competenze. La scuola che frequenta considera solo due tipi di programmazione normale e differenziata. Mio figlio va bene in tutte le materie musicali e in matematica ma corre il rischio di fare una differenziata perché in quella scuola non si fa quella semplificata. Non ha nessuna didattica con metodi compensativi e dispensativi. Cosa posso fare per aiutarlo? Mio figlio ha un vero e proprio talento per la musica e vorrebbe fare il professore . Con questa comorbilità posso ottenere la dispensa dalle verifiche di inglese scritto?

La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere data sia in corso d’anno sia in sede di esame di Stato. Devono però ricorrere le seguenti condizioni:
1. certificazione attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera;
2. richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne;
3. approvazione da parte del Cdc confermante la dispensa, in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc…) In sede di esami di Stato, conclusivi del I e del II ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive delle prove scritte, sono stabiliti dalla Commissione d’esame, presieduta dal Presidente, sulla base della documentazione fornita dai Cdc e secondo quanto indicato dalle circolari e dalle O.M. in vigore.
4. Può chiedere che le prove scritte vengano sostituite da una prova orale, anche se non è prevista come tale tra quelle ufficiali degli esami. (R.A.Borzetti)

Sono la mamma di una ragazza 17enne affetta da spina bifida che frequenta quest’anno la quarta liceo. Da almeno 10 anni, a turno, i genitori dei ragazzi del gruppo H chiedono alla dirigenza scolastica e al comune e alle associazioni e ai politici….. di rendere accessibile anche ai loro figli il passaggio dall’edificio di studio alla palestra. Passaggio brevissimo per i normo-dotati, interminabile e pericoloso per quelli del gruppo H che deambulano con carrozzina. Addirittura negato quando piove, quindi devono rinunciare a quelle attività motorie create appositamente per loro. Ora voglio fare qualcosa di concreto. Che cosa mi consiglia di fare?

Una bella denuncia alla Magistratura per mancato abbattimento delle barriere che impediscono l’accesso alla palestra sportiva (R.A.Borzetti)

Mio figlio ha la 104 e maestro di sostegno… ma noi vogliamo fare istruzione parentale… ma la dirigente ci ha richiesto un certificato da uno specialista che acconsente.. possono farlo? Il problema che nessun dottore é  d’accordo con noi e senza il certificato non vogliono se no chiameranno gli assistenti sociali

I genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendono provvedere in proprio all’istruzione di minori soggetti all’obbligo di istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della “capacita tecnica o economica“ per provvedervi. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza.
A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore e tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. (R.A.Borzetti)
Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 111
Decreto Legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 4

Ho conseguito il diploma di Assistente Scolastico alla Comunicazione (LIS ). Come muovermi per mettere a frutto codesto diploma? Mi sono recata a scuola e mi è stato detto di andare al comune. Il comune mi ha risposto che sono le cooperative che svolgono il tutto quindi che fare?

L’assistente alla comunicazione non ha un albo, una legge che la tuteli ed in ogni città bisogna capire in che modo le istituzionalità si muovono, cosa richiedono e come potersi inserire nel mondo della scuola. Le posso consigliare di rivolgersi presso le Cooperative Sociali della sua zona. Di solito son loro che forniscono il personale. Insomma una strada in salita. Le auguro tanta fortuna (R.A.Borzetti)

Sono la mamma di una ragazzina disabile che frequenta la terza classe delle scuole medie. La mia domanda e’ la seguente: Quando si organizzano a scuola gli incontri con il gruppo H? La scuola di mia figlia mi riferisce che sara’ fatto all’incirca verso febbraio…. Ha un senso?

Dopo l’elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, seguono le verifiche con cadenza possibilmente trimestrali (entro Ottobre Novembre, entro Febbraio Marzo, entro Maggio Giugno).
Si tratta di GLH operativi, che ovviamente non vanno confusi con i GLH d’Istituto (L.104/92, art.15, comma2), che pure hanno la loro importanza, ma che riguardano tematiche generali sull’ handicap in relazione alla singola scuola. E’ importante, se il  GLH non viene convocato, formulare  la richiesta al Dirigente Scolastico, citando come normativa: la Legge Quadro, o l’Atto di indirizzo  D.P.R. 294,  oltre la Legge Regionale, per il Diritto allo Studio.
Se la ASL è assente occorre diffidare formalmente il Direttore Generale, quello Sanitario e quello Amministrativo della ASL affinché rispettino l’atto di indirizzo approvato con D.P.R. del 24/02/94, che prevedendo espressamente tali compiti collaborativi con la scuola, impone implicitamente alla ASL di organizzare il funzionamento delle unità multidisciplinari, in modo da non impedire o intralciare il funzionamento della scuola. (R.A.Borzetti)

Vorrei sapere quali sono i passi che possono intraprendere i genitori di una classe dove è stato inserito un bambino iperattivo, che la maestra non riesce a gestire, e che sta generando una serie di problematiche a tutta la classe.
Premetto che il bambino è ben integrato con il gruppo classe tranne quando diventa manesco.
E’ possibile avere un insegnante di sostegno a lui dedicata in modo che sia meglio seguito e aiutato?

Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) è l’etichetta diagnostica utilizzata per descrivere una popolazione eterogenea di bambini che presentano una serie di problemi, le cui manifestazioni più evidenti riguardano la difficoltà a mantenere l’attenzione e a controllare l’impulsività e il movimento.
Per avere un insegnante di sostegno, il bambino deve essere certicato (R.A.Borzetti)

Dal 5 ottobre faccio sostegno in una scuola media con art. 40.  Per il primo mese mi hanno dato tre ragazze su due classi con difficoltà di apprendimento e facevo quindi supporto alla didattica, come già in anni scorsi.  Premetto che io sarei insegnante di tecnologia e non ho alcuna abilitazione al sostegno,  tuttavia ho sempre lavorato bene con ottimi risultati anche in questa attività.  Dall’inizio di novembre però la docente di sostegno di ruolo mi ha “passato” una ragazza con handicap grave, togliendomi due delle tre ragazze di prima. Adesso con questa ragazza faccio 10 ore, con molte perplessità visto che non ho alcuna preparazione ad occuparmi di h gravi, si tratta di assistenza fisica, non di didattica,  ed è la prima volta che mi capita, anche se ufficialmente sul registro mi fanno segnare materie come geografia, matematica, italiano, ecc., in realtà la ragazza non parla e non scrive quindi io mi arrabatto per intrattenerla con giochi come fosse un bimbo di due anni e soprattutto le devo stare sempre accanto perchè perde i sensi all’improvviso. La precedente insegnante di sostegno non mi ha dato quasi nessuna istruzione su cosa e come fare, ma il problema è un altro: io soffro di vertigini e svenimenti dovuti a una restrizione della colonna vertebrale,  finora non è mai successo a scuola ma se dovesse accadere sarebbe un guaio, visto che la ragazzina non può essere lasciata mai sola, ha frequenti attacchi epilettici. Inoltre soffro di sciatica recidiva e in certi giorni sostenere la ragazza mi è particolarmente doloroso.  Però so che se rinunciassi a questa supplenza non verrei più chiamata da nessuna scuola per il resto dell’anno, e non mi posso permettere di non lavorare. Cosa posso fare? Portando la documentazione medica potrei ottenere di tornare a fare sostegno all’ insegnamento?  C’è anche il problema che la dirigente è tutt’altro che disponibile e di buon senso, anzi è amica dell’insegnante di ruolo quindi non c’è verso che le imponga di riprendersi la ragazzina (ma neanche la famiglia lo vorrebbe) quindi vorrei sapere se la normativa in qualche modo tutela i casi come il mio oppure no. Io sarei anche disposta a fare solo più 8 ore (sull’altra ragazzina, questa veramente da seguire sulla didattica) se la scuola potesse nominare un supplente nuovo che faccia sostegno all’h, ma non so se le scuole possono fare una cosa simile.

Potrebbe chiedere la riunuione di un GLHO con la presenza dei docenti curricolari, della famiglia e degli operatori sociosanitari che seguono il caso; lì potrebbe emergere l’opportunità di chiedere all’ente locale (Comune per la scuola del primo ciclo e Provincia per le scuole superiori) un assistente per l’autonomia e la comunicazione ai sensi dell’art 13 comma 3 l.n. 104/92 e del’art 139 decreto legislativo n. 112/98.

Sono un’insegnante di una scuola media, vorrei sapere se è possibile la formazione della classe prima media con 5 alunni disabili (di cui uno gravissimo, un grave e tre medi). La classe insieme ai disabili è composta da 18 alunni.

Purtroppo la normativa stabilisce che quando vi siano più di 2 alunni con disabilità la classe non debba superare il numero di 20 alunni.
Quindi la vostra sarebbe in regola, dal momento che il DPR 81/2009 ha abrogato il Decreto Berlinguer n° 141/1999 che vietava di mettere più di 2 alunni con disabilità in una stessa classe.
Comunque tutti i genitori della classe, se vogliono, possono appellarsi alla circolare sull’adeguamento degli organici alle situazioni di fatto prot. n° 19400 del 3/7/2015 che alla fine del paragrafo sui posti di sostegno così recita:
“Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e iparametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.”
Debbo supporre comunque che abbiate una sola prima classe. Infatti, se ne aveste più di una, il DS avrebbe dovuto suddividere equamente il numero degli alunni con disabilità pena il rischio di compiere discriminazione vietata dalla l. n° 67/2006.
Infine per il prossimo anno scolastico vi consiglio di far approvare al Consiglio di istituto e fare affiggere all’albo della scuola prima dell’inizio della data delle iscrizioni, una delibera con la quale si stabilisca ad esempio che in una prima classe (e a quelle ad essa conseguenti) non si accetta l’iscrizione di più di un alunno con disabilità grave e più di due alunni con disabilità non grave, fissando contemporaneamente i criteri di selezione in caso di più iscrizioni. Ciò per analogia a quanto disposto per l’eventualità di eccesso di iscrizioni in generale da tutte le circolari annuali sulle iscrizioni, da ultima la n° 51/2014.

A mio figlio era stata riconosciuta nel 2011 (prima elementare) la 104 per il sostegno scolastico.
L’anno scorso é stata fatta un ulteriore visita presso la commissione, che non solo non gli ha riconosciuto l’invalidità, ma ha anche tolto la 104 con relativa certificazione, dunque dall’anno prossimo mio figlio sarà senza sostegno scolastico, proprio l’ultimo anno delle elementari.
Volevo chiedervi, nel caso io faccia ricorso, mentre non viene chiamato a ulteriore visita, la decisione precedente viene sospesa? Mi spiego, se capita a cavallo del nuovo anno scolastico avrà il sostegno finché la commissione non emette nuova sentenza ?
La cisti ossea e le fratture patologiche non sono più riconosciute? Mio figlio ha subito 9 interventi chirurgici dall’età di 3 anni, numerose ospedalizzazioni, impianto endomidollare, continui aggravamenti della cisti, con due biopsie necessarie… Io sono disabile al 100% con accompagnamento… Tutto questo ha gravato e grava fortemente su mio figlio.

Se le à stata revocata l’invalidità ovviamente non ne può più usufuire.
Faccia ricorso presso un Patronato e se la Sentenza è favorevole potrà usufruire dei benefici.
Se viene bocciato il ricorso dvrà pagare tutte le spese

La famiglia ha presentato alla segreteria una richiesta di orario ridotto per il proprio figlio diversabile in situazione di gravita’ il quale necessita di tempi diversi ,ha allegato  lo schema orario di frequenza con 18 ore settimanali (scuola secondaria ) puo’ essere accolto e autorizzato?

Se c’è una dichiarazione dell’ASL che l’alunno per motivi di salute non può reggere l’orario normale, SI’; la certificazione è necessaria se trattasi di scuola dell’obbligo.

In una scuola superiore, i professori si stanno rifiutando si fare un pdp per una ragazza bes discalculica affermando che loro hanno deciso in consiglio di classe di non intervenire nell’agevolare il lavoro a chi è in difficoltà perchè è solo un bes e loro non possono farci niente.
Come deve comportarsi un genitore, insegnante come loro ma in una scuola primaria? devo denunciare questo comportamento?

La direttiva sui bes del 27/12/2012 e le circolari successive la n. 8/13 e la 2568 del 22/11/13 stabiliscono che su richiesta della famiglia il Consiglio di classe deve deliberare se qualificare un alunno con svantaggio o disagio ed in tal caso formulare un PDP; qualora non concordino con la famiglia, possono legittimamente rifiutarsi, purchè ne diano plausibile ragionevole motivazione verbalizzata nel verbale del Consiglio di classe; ora la motivazione da Lei riferitami è inaccettabile ed è motivo di ricorso al TAR per eccesso di potere .

Se una famiglia si rifiuta di partecipare ad un Gruppo Incontro organizzato ai sensi della Legge 104 tra l’UMEE di riferimento e l’Istituto frequentato dal figlio disabile, come è possibile agire per permettere alla scuola di avere un confronto con l’equipe multidisciplinare?
E’ possibile far firmare una autorizzazione che sollevi dalla presenza ma che consenta un incontro e una condivisione di obiettivi tra corpo docente ed equipe?

Ai sensi del dpr n. 416/1974 sugli organi collegiali della scuola, se una componente, nel nostro caso, la famiglia, regolarmente convocata, si assenta senza giustificato motivo dalla riunione di GLHO, tale riunione può svolgersi legittimamente, informando la famiglia dei risultati raggiunti.
Sarebbe però importante comprendere perchè la famiglia si assenti senza giustificazione.

Sono un’operatore socio sanitario che lavora all’interno delle scuole con ragazzi e bambini portatori di disabilità gravi.
La ragazzina che mi hanno assegnato quest’anno ha un ritardo mentale gravissimo, non mangia da sola, non ha controllo degli sfinteri e urla per la maggior parte del tempo. Siamo in seconda superiore ed io per la maggior parte del tempo devo stare in aula di sostegno che è stata adibita anche per lei. Il problema è che adesso mi si richiede di portarla in classe tutte le cinque ore di scuola perché io sono persona esterna alla scuola. Cosa devo fare ??

Lei chieda un’incontro di GLHO, nel quale eventualmente modificare il PEI ed accordarsi sulle modalità esecutive dello stesso. Questa, come quella di tenere l’alunno fuori della classe o in classe per alcune ore, è decisione che deve essere assunta in sede di GLHO.

PUO’ STARE IN CLASSE UNA BAMBINA CON UN HANDICAP GRAVISSIMO ACCOMPAGNATA DIA UN ASSISTENTE E DALLA MAESTRA DI SOSTEGNO? PURTROPPO LABAMBINA NON PUO SENTIRE MUSICA, SUONI CHE SI METTE A STRILLARE. IL RESTO DELLA CLASSE COME PUO’ SVOLGERE REGOLARMENTE LE LEZIONI, QUESTO NON PUO’ DANNEGGIARE L’INTERA CLASSE?

E’ il consiglio di classe, dopo la riunione di GLHO, a decidere quanto tempo consecutivo l’alunna può stare in classe e quando può recarsi fuori della classe. Ovviamente è necessario che i compagni siano educati a non fare chiasso per non stimolare le sue esplosioni di urla, conseguenti all’eccessivo rumore che la disturba profondamente.

Sono la madre di una bimba con disabilità grave al 100%  che frequenta la scuola elementare, la stessa  ha fatto il percorso dei 5 anni e quest’anno ripete la V per la seconda volta, parlando con la dirigente scolastica mi diceva che questo è l’ultimo anno che può frequentare la scuola elementare. Io non sono d’accordo in quanto gli alunni in situazione di handicap possono ripetere fino a una terza volta la stessa classe (art. 14 comma 1 lettera c) Legge 5 febbraio 1992 n. 104), attenzione si parla di ripetizione e giammai di frequenza o bocciatura, indi mia figlia a parte l’anno di frequenza può ripetere lo stesso x 3 volte?

La ripetenza vale solo se c’è una bocciatura; comunque è la scuola che decide se fare ripetere, in caso di bocciatura, o non bocciare. La norma dell’art 14 l.n. 104/92 è ormai superata, perchè serviva a fare stare a scuola sino a 16 anni gli alunni privi di diploma che non potevano neppure andare a frequentare un corso di formazione professionale o lavorativo prima dei 16 anni; ma ora, tali alunni possono iscriversi alla scuola superiore , anche con un semplice attestato, purchè non abbiano superato i 18 anni di età alla data di inizio dell’anno scolastico.

Le chiedo gentilmente di spiegarmi il ruolo dell’assistente educativa a scuola e se esiste una normativa che disciplina  tale professione

No, manca una normativa nazionale su tale professione. Praticamente  il mansionario riguarda l’assistenza per gli alunni ciechi nell’aiutare nel prendere appunti e nell’uso dei vocabolari; per gli alunni sordi nel far comunicare gli alunni o con la LIS o con la lingua orale; per gli alunni con disabilità motorie, nel prendere appunti , nell’uso dei vocabolari e negli spostamenti in classe; per gli alunni con disabilità intellettive nel contenere stati di difficoltà o panico o nel collaborare coi docenti curricolari e specializzati nello svolgimento di compiti assegnati da essi; per gli alunni con autismo nell’aiutarli a comunicare col metodo ABA ed, in rari casi, con la comunicazione facilitata. Hanno la possibilità di partecipare alle riunioni di GLHO (non dei consigli di classe).

Ho un bimbo con disturbo dello spettro autistico. Sono riuscita ad ottenere lo sdoppiamento della classe in quanto 26 alunni …la nostra scuola è a tempo pieno.  Un gruppo di genitori approfittando delle due  classi ha fatto richiesta che una delle due fosse di 30 ore. Il dirigente ha concesso questo non condiderando che i bimbi con problemi resterebbero tutti nella stessa classe. ..quella di mio figlio che è l’ unico certificato….inoltre si aggiungerà un bimbo ripetente affetto da ADHD anche se non certificato e quindi su una classe di 14 bimbi 7 sono casi da seguire in modo particolare …..tutto ciò non giova a mio figlio ….cosa posso fare?

Nelle scuole statali Lei, per svolgere sostegno, dovrebbe essere specializzata. Nelle scuole paritarie , la normativa è meno rigida. Però dovrebbe chiedere alla scuola che La metta in contatto, d’intesa con la famiglia, con un esperto di un’associazione di autismo per sapere come comportarsi con questi alunni che sono assai complessi.

Volevo chiederle un parere circa il voto da parte degli insegnanti di sostegno su ammissione o non ammissione dei ragazzi appartenenti ad una classe in cui svolgono il proprio servizio. In fase di scrutinio nelle scuole superiori due docenti di sostegno di fronte ad una decisione ad esempio ammissione o non ammissione possono esprimere voti diversi o hanno diritto ad un voto solo?
L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa: “I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.
Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono: “I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.
Questa passaggio finale viene interpretato da alcuni nel senso che i docenti di sostegno appartenenti ad un’unica classe devono esprimere per forza un voto unico anche se non sono d’accordo. Inoltre si sostiene nel passaggio in questione “ qualora un alunno sia affidato a più docenti”….ma se i docenti sono affidati a due alunni differenti allora non rientrerebbe nel caso disciplinato? O sbaglio ….? Quindi voterebbero ognuno per conto proprio? Trovo comunque veramente contraddittorio con tutto ciò che riguarda l’inclusione, la pari dignità degli insegnanti di sostegno, e mille altre cose, che debba necessariamente piegare la mia volontà a quella del collega. D’altronde se siamo arrivati a fare una votazione vuol dire che ci sono i margini per vedere le cose in maniera diversa.
Comunque non credo che sia questo il “nocciolo” della questione, credo che alla base di questo problema ci sia un fraintendimento che spiego di seguito secondo il mio punto di vista.
In realtà nel d.p.r. si parla di voto inteso come valutazione numerica ” 7, 8, insomma legato al profitto”.
“Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e’ effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita’ sia affidato a piu’ docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.”
Tornando alla votazione intesa come estrema decisione su un ragazzo che può essere o bocciato o promosso, condivido la posizione del mio preside che sostiene che il principio “un voto una testa”, quindi 2 insegnanti di sostegno possono avere due voti…Qualcuno obietta che nei C.d.C. in cui ci siano 5 insegnanti di sostegno, se si accordano tutti in un certo senso falserebbero la votazione. Ma il presupposto di una votazione è che ci siano elementi per esprimere pareri discordanti, quindi che 5 insegnanti di sostegno concordino completamente credo sia difficile. A meno che non si parta dal presupposto che gli insegnanti di sostegno siano schierati in un certo modo pregiudizialmente….ma allora, se penso questo di quegli insegnanti, come faccio a considerarli di pari dignità? Comunque in questi casi particolari ben venga trovare un accordo in via di prassi, e quindi che i docenti del sostegno si autolimitino rispetto al peso che esercitano nella decisione….ma che questi limiti siano imposti normativamente……?! Non mi sembra un granchè in particolare oggi che si fa un gran parlare di autonomia. La ringrazio del tempo che dedicherà a questa risposta, infatti rilevo a questo proposito, in rete, e non solo, pareri profondamente discordanti…Credo che sia una componente dell’attività del docente di nicchia, ma a volte si tratta di un aspetto che può determinare la bocciatura, con conseguenti ricorsi, quindi comunque merita chiarezza.

Gli art 2, 4 e 6 del dpr n. 122/09 sono chiarissimi circa l’unico voto da dare da parte di più docenti per il sostegno assegnati allo stesso alunno e circa l’oggetto della loro votazione che non sono gli apprendimenti delle singole discipline, per i quali provvedono i singoli docenti curricolari ai sensi dell’art  9 dello stesso dpr; se invece più docenti per il sostegno debbono votare per gli altri alunni della classe sempre limitatamente agli obiettivi raggiunti o meno dell’inclusione scolastica dicui all’art 12 comma 3 l.n. 104/92, il dpr è carente, poichè nulla dice. Io personalmente ritengo che , quanto alla presenza di più alunni con disabilità nella stessa classe, per ciascuno di essi voti solo il docente o i docenti che lo seguono; per gli altri alunni, si debba seguire lo stesso criterio presente e cioè tutti insieme debbono esprimere un solo voto per ciascun alunno . In caso siano due docenti con valutazioni diverse, se non si mettono d’accordo, si fà una media dei loro voti.
Questo è il mio pensiero.

Sono un’insegnante di religione di scuola elementare. E’ stato convocato un consiglio di classe straordinario per un alunno di classe prima. Vorrei sapere, i riferimenti normativi e la prassi giusta per valutare correttamente il trattenere o no il bambino che presenta abilità e prerequisiti inferiori a quelli necessari alla scuola primaria. La famiglia ha detto di essersi accorta di questi problemi solo quando la collega, il primo giorno di scuola, glielo ha segnalato e da lì ha iniziato un percorso di analisi  e  visite che affermano la presenza di un ritardo cognitivo grave e tratti autistici. Ora, la motivazione attuale delle insegnanti è che se il bambino sarà trattenuto potrà iniziare un percorso con un insegnante di sostegno per 5 anni che ne aiuti lo sviluppo. Cosa ne pensa?

E’ da tener presente il fatto che il bambino perderebbe il contatto coi suoi compagni e per lui sarebbe l’anno prossimo una doppia novità i nuovi compagni ed il sostegno. Tenete presente che per bocciare in scuola primaria occorre ormai l’unanimità dei voti dei docenti della classe ai sensi del decreto legislativo n. 59/2004.

In qualità di genitore di un alunno di 2^ elementare, vorrei presentare il  problema che è sorto in questi giorni nella nostra classe.  Vi espongo quanto segue:
Nell’anno scolastico 2013/2014 vi erano 23 alunni di cui un disabile. L’anno scolastico 2014/2014015 è iniziato con 21 alunni di cui un disabile. Durante l’anno il dirigente ha accolto nella classe 6 nuove iscrizioni nonostante i limiti previsti dalla legge.
Per caso abbiamo saputo che il dirigente ha inoltrato al provveditorato richiesta di sdoppiamento della classe. Poiché ritengo ingiusto far subire ai bambini questa decisione chiedo un vostro parere in merito.

Il D S non doveva accettare queste iscrizioni perchè violano l’art 4 e 5 comma 2 del dpr n. 81/09 che fissa a 20, massimo 22 il tetto massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità. Pertanto, tuttui i genitori di questa classe dovreste scrivere sia al D S che al’ufficio scolastico regionale affinchè o eliminano da questa classe le sei nuove iscrizioni, o sdoppiano la classe, in quanto essa è divenuta illegittima, minacciando, in caso contrario, di rivolgerVi alla Magistratura

Mio figlio è un Dsa; se ha voti bassi sara accettato all’esame di stato di terza media. Lui nel primo anno di medie è stato bloccato anche se ha una certificazione con la legge 170.

Qualunque alunno per essere ammesso agli esami deve avere sei in tutte le discipline. Pertantio spetta ai docenti , se vogliono ammetterlo agli esami, debbono dargli sei  e, se in qualche materia ha meno di sei,  possono votare e dargli sei anche in tali materie; se non vogliono farlio, allora non lo ammetteranno agli esami; comunque , una volta ammesso, spetta alla commissione, che è costituita dali stessi docenti con un presidente esterno, decidere se promuovere o bocciare in base all’esito degli esami. Comunque l’alunno, durante gli esami ha diritto ad avere gli strumenti compensativi consentiti e la dispensa dalla lingua straniera scritta sostituita da un colloquio orale.

Gli alunni XX e YY frequentano la stessa classe dell’ultimo anno di un Istituto secondario di secondo grado e seguono entrambi la programmazione di classe a obiettivi minimi.
L’alunno XX ha una diagnosi di DSA.
L’alunno YY presenta un disturbo evolutivo delle abilità scolastiche di tipo NAS con livello cognitivo inferiore alla norma (borderline cognitivo).
Entrambi sono stati seguiti dall’insegnante di sostegno fin dal primo anno di frequenza dell’Istituto.
Durante l’anno scolastico 2014/2015 gli alunni hanno fatto richiesta per ottenere la L.104 e, nell’attesa di un riscontro, la scuola ha deciso di assegnare anche a loro alcune ore di sostegno tra quelle a disposizione in organico. Risultano quindi due insegnanti di sostegno (uno di area umanistica e uno di area tecnica) assegnati alla classe e regolarmente inseriti all’interno del Consiglio di Classe.
Allo stato attuale delle cose, l’alunno XX ha interrotto l’iter per il riconoscimento della L.104, mentre l’alunno YY è ancora in attesa di un riscontro.
Dovendo affrontare l’esame di stato, i ragazzi e i docenti riterrebbero opportuna la presenza delle insegnanti di sostegno con cui sono stati abituati a lavorare durante l’intero corso di studi.
Ci si chiede quindi se sia possibile richiedere la presenza dei docenti di sostegno anche in assenza della L.104, che, almeno in un caso, potrebbe ancora essere certificata, ma non si sa con quale tempistica (la famiglia ha fatto diversi errori nell’iter della richiesta, perdendo più tempo di quanto normalmente previsto).

Senza certificazione della l.n. 104/92 che dichiari se un alunno è con disabilità ai sensi dell’ar  3 comma 1 o comma 3  nessuno può avvalersi dei diritti degli alunni con disabilità.Pertanto o pervengono subito le certificazioni dell’ASL oppure l’alunno certificato con dsa può utilizzare i benefici per lui previsti dalla l.n. 170/2010, mentre per l’altro non c’è nulla da fare, neppure una dichiarazione di ulteriore bes, che è vietata oltre il 31 Marzo per chi è in prossimità degli esami.

La legge 13/89 relativa alle barriere Architettoniche può essermi di aiuto, nella reltà dell’ordine Architetti al quale sono iscritto?

Non solo quella ma anche il dpr 503/1996, regolamento relativo agli aspetti tecnici riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche e sociopercettive.

Quante ore di sostegno spettano ad un bambino con handicap (autismo) avendo un pei con rapporto di 1:1?

Se la certificazione di disabilità dell’ASL reca la dicitura dell’art 3 comma 3 l.n. 104/92, all’alunno spetta l’intera cattedra di sostegno, cioè 25 ore settimanali in scuola dell’infanzia, 22 in quella primaria , 18 in quelle secondarie di primo e secondo grado ( l.n. 122 /2010 art 9 comma 15 ).
Se la certificazione reca la dicitura art 3 comma 1 l.n. 104/92, spetta mediamente mezza cattedra settimanale ( art 2 commi 213 e 214 l.n. 244/2007 come riveduta dalla sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale ).

Sono un’insegnante con funzione strumentale per l’Inclusione e vorrei sapere se in caso di revoca della L.104 a metà anno scolastico (12 febbraio) viene subito tolto il docente di sostegno assegnato alla classe e il PEI diventa carta straccia da un giorno all’altro. Questo è quanto accaduto ad uno dei nostri alunni che quest’anno deve sostenere l’esame di terza media e di colpo si trova senza più alcuna protezione e senza insegnante di sostegno. Possibile? A me sembra illegale e contrario ad ogni buon senso.

Se l’alunno ricorre in Tribunale civile , chiedendo la sospensione della revoca, la valuidità della revoca può essere sospesa e quindi l’alunno sino alla decisione del Tribunale continua ad essere legalmente in situazione di disabilità. Se ciò non avviene, Lei, come docente per il sostegno rimarrà a disposizione della scuola che potrà utilizzarLa secondo le necessità.

Ho un figlio di 12 anni che frequenta la prima media di una scuola paritaria. A loro dire mio figlio pur essendo certificato con la 104 non possono chiedere come scuola paritaria un insegnante qualificato al sostegno perche non ricevono fondi dallo stato … e per questo viene assegnato si il sostegno ma con un insegnante della scuola con cattedra gia in un’altra classe. E’ giusto tutto questo … e possibile che non ci siano diritti?

Purtroppo già la normativa stabiliva che il sostegno viene pagato dallo Stato solo alle scuole primarie paritarie che siano anche parificate. Per le altre c’è disponibile, purchè richiesto dal legale rapppresentante della scuola, un piccolo contributo di circa duemila euro di cui all’ultimo comma dell’unico art. della l.n. 62/2000.
La famiglia potrebbe fare causa alla scuola; ma la Giurisprudenza è assai oscillante. Se trattasi di scuola cattolica chiedete che si rivolgano alla diocesi per ottenere parte dell’8x 1000 da destinare al pagamento di un docente per il sostegno.

Sono una mamma che ha una bambina che frequenta la classe 5 elementare e che ha problemi.
La scuola e obbligata a farmi avere il p.e.i di mia figlia prima della chiusura della scuola ?
mi deve dare anche quelli degli anni passati o no?

La scuola è obbligata a formulare annualmente il pei insieme con la famiglia entro e non oltre Dicembre (art 5 dpr del 24 Febbraio 1994)
Ha inoltre l’obbligo di darLe copia di tutti i documenti relativi a Sua figlia in forza della l.n. 241/1990 e del decreto legislativo n. 33/2013.

Sono un’insegnante di sostegno,  vorrei sapere se i genitori di un ragazzo  disabile,  previo ottenimento della necessaria certificazione,  possono fare richiesta di sostegno per il figlio che è in quarta superiore,  anche in questa fase dell’anno scolastico

Certamente SI, poichè la normativa primaria non pone limiti al diritto di avere le ore di sostegno e le norme amministrative ministeriali nel regolamentare l’esercizio di tale diritto, non possono negarlo, ma solo scadenzarlo in sede di richiesta di organico di fatto o per circostanze sopravvenute. La Giurisprudenza ammette che anche a Maggio si ha diritto ad avere il sostegno spettante.

Sono un insegnante di sostegno e volevo porle il seguente quesito relativo ad un alunno frequentante una quinta classe della scuola secondaria di secondo grado che segue una programmazione differenziata.
Ovviamente è un suo diritto sostenere gli Esami di Stato, al termine dei quali non riceverà il diploma ma un attestato di frequenza, visto che la sua programmazione è differenziata.
Qualora però, il consiglio di classe, di comune accordo con la famiglia ed il neuropsichiatra, ritenesse inopportuno lo sforzo psicologico dell’alunno, sarebbe possibile evitargli la partecipazione alla prova stressante degli esami senza che il ragazzo venisse bocciato?
In caso di risposta affermativa, qual è la normativa (ed eventualmente l’articolo della stessa) cui fare riferimento?

E’ necessario che l’alunno partecipi agli esami, altrimenti non può conseguire l’attestato che è rilasciato solo dalla Commissione.
Piuttosto, sicome il suo è un pei differenziato, egli farà esami differenziati esclusivamente sul suo pei e non sui programmi ministeriali; quindi potreste fargli fare tutti gli esami in un solo giorno, verbalizzando che ha un pei differenziato e così la commissione può rilasciargli l’attestato.

Per questioni lavorative e di assistenza alla bimba mi sono orientata verso Scuole di infanzia del Comune dove lavoro e non a quelle del Comune di residenza.
Può il Comune “ricevente” (mi passi il termine) porre dei problemi?
Nel regolamento di iscrizione è stato indicato che i “fuori residenza” vengono inseriti dopo l’esaurimento delle richieste dei residenti, ma senza prevedere la priorità per i bimbi disabili: a parte la scelta, secondo me discutibile, di non aver previsto una lista di priorità come fatto per i residenti, altri veti non li ho riscontrati ma ho avuto modo di relazionarmi con diverse figure per la scelta della scuola e se, di primo acchito, mi hanno confermato sostanzialmente quanto da Lei riferito, una volta sentiti “i piani alti” c’è stato un ridimensionamento delle informazioni, specialmente legate alle quantità di ore di copertura del sostegno come se mi volessero dissuadere ad iscriverla.
Capisco che si tratti di un costo aggiuntivo per il Comune, non essendo residente, ma possono speculare, per così dire, sul totale delle ore di sostegno perchè non siamo residenti in quel Comune?
Tra l’altro so per certo che il mio Comune di residenza ha sempre erogato più del doppio di quanto da loro erogato….
Invece nella materna privata e paritaria nonchè convenzionata con il Comune, mi è stato detto chiaramente che la differenza tra quanto erogato dal Comune e quanto dovuto all’insegnante di sostegno dovrà essere sostenuta dalla famiglia oltre alla retta mensile.
Ma non si dovrebbe comportare come la Comunale, essendo paritaria?
O è una scelta della scuola, essendo privata, accettare o meno di sostenere le spese dell’insegnante di sostegno?

Per le scuole comunali si segue il regolamento di ciascun comune; quindi è normale che la precedenza venga data solo agli alunni residenti. Quanto alle scuole private paritarie, purtroppo la Cassazione ha stabilito che esse non hanno diritto al pagamento del docente per il sostegno; ciò in pratica significa che possono chiedere alla famiglia il pagamento, specie se di altro comune.

Ho una bambina con 104 per disturbo post traumatico da stress e disturbo oppositivo provocatorio …che fa la prima media. Abbiamo fatto richiesta della 104 per aiutare la bambina ad abituarsi a contesti diversi (la bambina è stata adottata e viene da un istituto) come facilitatore quindi, e preoccupati dal fatto che in adolescenza potessero presentarsi problematiche connesse al suo passato al fine di tutelarla.
Fin dai primi mesi di scuola abbiamo avuto problemi e per una serie di motivi vorremmo cambiare scuola. E’ giuridicamente possibile visto che ci sono due insegnanti di sostegno assegnati a lei? (uno da solo non copriva le ore per un problema di continuità con un altro bambino).  La scuola individuata è una scuola privata paritaria con pochi bambini. Potremmo rinunciare al sostegno o siamo obbligati ad averlo anche nella nuova scuola. In quest’ultimo caso può la scuola richiedere la convenzione necessaria a febbraio?
Per la bambina è importante cambiare scuola (possibile anche relazione specialistica di psicoterapeuta privato dove si dichiara l’importanza del trasferimento per non esporla a seri rischi).
Che possiamo fare? Ci pongono ostacoli ed abbiamo bisogno di riferimenti normativi.

Se vuole cambiare scuola, il ds attuale deve darLe il nulla osta. Però quanto al sostegno, trattandosi che la nuova scuola è paritaria, nelle scuole medie paritarie lo Stato non paga il sostegno. Quindi dovreste pagarvelo Voi, se lo volete.
La scuola può chiedere all’USR un piccolo contributo annuo di circa duemila Euro in base alla l.n. 62/2000 art 1 ultimo comma.

Sono la mamma di una bimba disabile di quasi 4 anni che a Settembre dovrebbe passare alla materna.
Non ha alcun grado di autonomia,  non riesce ancora a stare seduta senza supporto,  non cammina,  non parla e porta ancora il pannolino.
Ho purtroppo dovuto scartare l’ipotesi della scuola statale per diversi motivi che non mi dilungo a raccontare e mi sto informando per la materna comunale.
Il Comune di residenza non eroga il contributo per la copertura totale del sostegno e attualmente la differenza mensile da aggiungere alla retta per raggiungere una copertura di 4 ore giornaliere (la bimba frequenterebbe dalle 8 alle 13 e la prima ora, essendo orario di accoglienza dei bimbi, non sarebbe coperta) sarebbe di 850, 00 €.
Le chiedo: visto che l’insegnante di sostegno, da come mi è sempre stato detto, viene data alla classe e non all’alunno, è corretto che la debba pagare quasi esclusivamente la famiglia?
Oltretutto la retta mensile la pagherebbe per intero come un bambino senza sostegno. ..
Quello che mi è stato riferito è corretto?
E può una scuola rifiutare un bimbo disabile se non ha la copertura di tutte le ore di frequenza?
Nella pagina del Comune è indicato che, in caso di iscrizione di bimbo disabile:
“..la scuola d’infanzia:
– adeguerà, qualora si renda necessaria l’organizzazione interna anche con l’assegnazione di educatori o altre forme di sostegno…”
Hanno omesso di specificare a carico di chi sarebbero questi costi?
Oppure c’è già del personale interno alla scuola di infanzia che viene preposto ad assistere i bambini disabili quando non c’è l’insegnante di sostegno?

L’art 12 comma 1 e 2 stabiliscono che i bambini con disabilità hanno DIRITTO  a ll’educazione ed all’istruziomne a partire dagli asili-nido sino all’Università. Quindi la scuola dell’infanzia anche se comunale è un diritto.
Inoltre l’art 13 comma 2 ribadisce che i Comuni hanno l’obbligo di accogliere gli alunni con disabilità a partire dagli asili-nido con docenti ed assistenti specializzati.
Infine l’art 12 comma 4  sempre della l.n. 104/92 stabilisce che nessuna disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica.
Quindi il Comune nelle proprie scuole dell’infanzia ha l’obbligo di fornire gratuitamente sia l’insegnante per il sostegno sia gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione per un’orario complessivo che copra le 4 ore giornaliere di scuola, come avviene nelle scuole statali; ciò perchè trattasi di una scuola paritaria e per le scuole paritarie la l.n. 62/2000  stabilisce che le scuole paritarie debbono adeguarsi a quelle statali.
Piuttosto il Comune può chiedere all’Uff scol tregionale, sempre in forza dell’ultimo comma dell’unico art 1 della l.n. 62/2000, un contributo forfettario di circa tremila euro l’anno; ma a mio avviso, non può chiedere nulla alle famiglie degli alunni con disabilità.
Parlatene e fate vedere anche questa mia mail e poi gfatemi sapere cosa Vi rispondono; se necesario, fate pure un ricorso al TAR.

Sono un insegnente di sostegno della scuola secondaria di primo grado. Quest’anno l’alunno affidato a me deve affrontare l’esame, però lui  ha una situazione grave, non è autonomo, non parla, si muove nell’ambiente deambulando lentamente, ha un forte ritardo cognitivo e come obiettivo primario abbiamo inserito l’orientamento nella scuola e il rispetto per gli altri. La mia domanda è questa, che tipo di esame dovrà affrontare? Si può esonerare? Qual’è la cosa giusta da seguire e le leggi che devo portare al Consiglio di classe per decidere.

Per l’alunno del quinto superiore, è indispensabile che prendiate contatto con la Provincia  o con l’ente che la sostituisce, per vedere un periodo di alternanza scuola-lavoro a partie da ora e che consenta a ll’alunno di inserirsi subito in un corso di formazione professionale o in un tirocinio di lavoro, appena terminati gli esami di maturità.Laddove ciò sia impossibile per la sua gravità, occorre prendere contatti col Comune di residenza che ha l’obbligo di predisporre, d’intesa con la famiglia, un progetto di vita individuale ai sensi dell’art 14 della l.n. 328/2000 , finanziato dalla l.n. 162/1998.

Vi scrivo come segretaria dell’Associazione Italiana Niemann Pick Onlus, associazione che si occupa di malattie metaboliche rare, come la malattia di Niemann Pick, che colpiscono soggetti di tutte le età e causano gravi danni neurologici e motori e conducono il paziente all’allettamento.
Vi scrivo a nome di un nostro associato che ci pone un quesito al quale non sappiamo rispondere.
La figlia A. è ormai maggiorenne ed è ferma in 1° media: la dirigente scolastica ha detto alla famiglia che il prossimo anno non sarà più possibile frequentare l’istituto secondario di 1° grado, ma i genitori ritengono molto importante per A. poter stare insieme agli altri ragazzi in un ambiente protetto come la scuola. Purtroppo i nostri ragazzi non sono in grado di comunicare, se non con poche parole che riescono a pronunciare a fatica e in modo a volte ripetitivo e fuori contesto. La ragazza è in carrozzina e trattandosi di una malattia neurologica (variante C della Niemann Pick), non è in grado di condurre una vita autonoma e non ha la possibilità di socializzare con i suoi coetanei al di fuori della scuola.
Volevo un vostro parere per capire se possiamo fare qualcosa per andare incontro alle esigenze di A. e della sua famiglia oppure se la scuola può effettivamente prendere questa decisione di far terminare il percorso scolastico di A.

Purtroppo, ormai dal 2002, la normativa sulle iscrizioni (ultima la c m n. 51/2015) vieta la frequenza  ai corsi mattutini di  scuola media agli alunni ultradiciottenni; però essi hanno diritto di completare i loro studi nei corsi per adulti con tutti i diritti degli alunni con disabilità frequentanti i corsi del mattino; trasporto gratuito ai corsi, insegnanti per il sostegno, assistenti per l’auitonomia e la comunicazione etc.

Le chiedo un parere circa la presenza degli educatori professionali, forniti dall’E.L., ai Consigli di Classe, quando sono convocati per la stesura e/o revisione del PEI.
E’ prassi, nel mio istituto, riservare una parte dell’incontro alla sola presenza dei docenti e del neuoropsichiatra infantile (NPI), per poi introdurre successivamente i genitori e gli operatori professionali.
Volevo sapere se è corretto riservare solo alla seconda parte dell’incontro la presenza degli educatori professionali o se sia opportuno farli partecipare a tutti i momenti ed a tutte le fasi del Consiglio di Classe?

Se si tratta del consiglio di classe che opera la valutazione trimestrale o finale fdegli alunni, dovrebbero partecipare solo i docenti, senza l’operatore sanitario, trattandosi di un cosiddetto consiglio chiuso. Se invece trattasdi di un GLHO allora debbono partecipare per legge tutti gli operatori e la famiglia, art 5 dpr del 24 Febbraio 1994.

Sono la madre di un ragazzo di 19 anni che ancora frequenta il liceo con scarsa frequenza e scarsi risultati.
Mio figlio è certificato con una 104 per handicap dovuto a problemi comportamentali con una diagnosi di patologia sindrome schizotipica ed ha sostegno scolastico.
Nonostante questo, ho chiesto all’assistente sanitario la possibilità di avere un educatore per rieducarlo allo studio e per avere un supporto minimo anche a casa, in quanto sono madre single e il ragazzo manca di autorità a casa.
Mi è stato risposto che l’educatore è un diritto assegnato solo ai bambini in età infantile e non è previsto per un ragazzo per l’età di mio figlio.
Vorrei sapere se questo è vero, o se ho in effetti diritto a richiedere un educatore.

Per avere un educatore, si possono seguire due strade:
1- l’educatore a scuola ai sensi dell’art 13 coma 3 l.n. 104/92 e non è il Suo caso;
2- l’educatore a casa e questo rientra nelle leggi regionali sull’assistenza domiciliare educativa; solo se la legge sul diritto allo studio o sui servizi sociali della Vostra regione prevede questa possibilità, Lei può pretendere un educatore a casa, anche se l’alunno ha 19 anni.
Quindi si informi sulla legislazione regionale e si muova di conseguenza.

Sono la mamma di un bambino di 5 anni con disabilità al 100% visiva. Frequenta la scuola materna pubblica del comune di residenza con addirittura 2 maestre di sostegno divise per le 16 ore accordate quest’anno. Da 2 anni a questa parte la scuola riceve soldi  dalla regione per ciascun bambino disabile inscritto a questa nostra scuola. Io vorrei capire in base a quale richiesta arrivano questi soldi? E quale deve essere l’uso di questi soldi visto che alla mia domanda se il centro riabilitativo che segue mio figlio da 3 anni a questa parte dovesse fare una richiesta di un materiale specifico mi e stato risposto che in questo caso dovrei andare in direzione e fare io un’altra richiesta alla regione. Segnalo anche il caso di una bambina malata terminale per la quale la stessa scuola riceve soldi pur non avendo mai frequentato la scuola visto la sua grave situazione.
Tra gli ausili che possono agevolare l’attività degli studenti ve ne sono alcuni di piccole dimensioni, che possono essere acquistati dalla famiglia e trasportati di volta in volta in classe o a casa a seconda delle necessità. Altri invece sono pesanti ed ingombranti: per questi sarà opportuno prevedere l’acquisto di un esemplare da parte della scuola e di uno da parte della famiglia.
La legge 104/1992 stanzia appositi fondi per consentire alle scuole di dotarsi degli strumenti atti a favorire l’integrazione degli alunni disabili. Gli strumenti così acquistati rimangono di proprietà della scuola.
SONO  UN  GENITORE DI UNA   RAGAZZA DI  DODICI  ANNI, CHE  AHIME’  E’ AFFETTA DA SINDROME DI ASPERGER.
MIA FIGLIA  E ‘ STATA  ISCRITTA  A FEBBRAIO 2014 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO , HA  FREQUENTATO CON REGOLARITA’ LA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO .
IL  PROBLEMA E’  COSTITUITO  DALL’ ALTO  NUMERO  DI  ALUNNI  CHE FREQUENTANO LA CLASSE , DI PRECISO  BEN  28   ANIME.
LASCIO A VOI  OGNI CONSIDERAZIONE  DEL  CASO, LE DOCENTI  NON RIESCONO  A LAVORARE  IN TRANQUILLITA’  A SEGUITO DEL  BACCANO  E/O  MALEDUCAZIONE DEGLI  ALUNNI , QUESTO  NON LO DICO  IO  MA  E’ EMERSO DALL’ ULTIMO  CONSIGLIO DI CLASSE  TENUTOSI  QUALCHE SETTIMANA FA’.
HO  SEGNALATO  ALL’ UFFICIO  SCOLASTICO DI COMPETENZA.
IO  SPERO  SOLO CHE  QUESTA SITUAZIONE  NON SI RIPERCUOTA  SU’  MIA  FIGLIA, NEL SENSO CHE PER  SEGUIRE  LE  LEZIONI  VENGA  MESSA  FUORI  IN UN AMBIENTE  MENO  RUMOROSO IL CHE’ NON LO RITENGO  GIUSTO NEI  CONFRONTI  DELLA  DISABILITA’, UNA SORTA DI  EMARGINAZIONE, A  VOLTE PUR  DOVEROSA  PER POTER  SPIEGARE  IN  MODO PIU’ TRANQUILLO  LE  LEZIONI, MA  AL TEMPO STESSO , CHE  NON  DIVENTI  UNA ROUTINE.
PER  FARLA  BREVE  28  ALUNNI COME DETTO  PRIMA, SONO DAVVERO  TANTI, ORA A QUESTO PUNTO CHE SI FA’,
VISTO CHE QUI’ LA MANO DESTRA NON SA ‘ COSA FA’  LA SINISTRA E VICEVERSA,   SIAMO NEL 2014 SI PARLA DI SINERGIE,
DI SCUOLE MODERNE DI SCUOLE “SICURE” SOLO AL PENSIERO  RABBRIVIDISCO  SULLA SICUREZZA, E QUESTA E ‘ ANCHE SICUREZZA, DEI NOSTRI FIGLI A MAGGIOR RAGIONE CON DISABILITA’, VERAMENTE NON HO PIU’ PAROLE.
Se la ragazza è stata iscritta in Febbraio 2014 alla prima media, mi chiedo come mai il Dir scolastico non abbia preteso di ottenere il rispetto dell’art 4 e 5 comma 2 del dpr n. 81/09. Perchè non Vi siete mossi subito a Settembre quando la ragazza è entrata in classe? Adesso si può fare un ricorso al TAR per ottenere lo spostamento di alcuni alunni in altre classi per non superare il numero di 20, massimo 22 alunni; però certo sarà un pò più difficile. Comunque muoveteVi con un avvocato dei sindacati o di associazioni di consumatorie potreste fare un ricorso collettivo tutti i genitori di quella classe.

Sono la mamma di un ragazzo in terza superiore disabile, Vorremmo attivare un progetto di informatica di un ora settimanale a scuola in accordo con le insegnanti di sostegno, l’educatrice e la referente h ma la dirigente non lo concede dicendo che è un problema di assicurazione ?

Se il docente impegnato in questa ora in più è in orario, la cosa è facilmente realizzabile, poichè non ci vuolealcuna assicurazione; se invece è un’ora di straordinario, allora bisogna deliberare l’ora in più che va pagata al docente.

Sono un insegnante della scuola d’Infanzia e quest’anno nella mia classe ( 24 alunni di età eterogenea ) c’è una bambina di tre anni affetta da sindrome da nanismo correlata da una malformazione alla cerniera cranica e fontanella aperta. E’ stata assegnata una assistente educativa ( dal Comune ) su richiesta della U.O.N.P.I.A. per due ore giornaliere da intendersi provvisorie per il periodo di inserimento durante il quale la bambina frequentava solamente due ore al giorno. Ora l’alunna sta frequentando con orario 9,30 – 13,30 e nonostante le richieste fatte dalle insegnanti attualmente non sono state concesse ulteriori ore di assistenza. Il genitore preme affinchè la bambina possa frequentare l’intero orario scolastico. Innanzi tutto le chiedo se la bambina ha diritto all’insegnante di sostegno, in secondo luogo se, come noi riteniamo, sia almeno necessaria la presenza dell’educatrice per tutto il tempo scuola della bambina.

Se ha la certificazione dell’art 3 comma 1 o 3 l.n. 104/92 può avere diritto al sostegno se ha disabilità intellettive; se le disabilità sono solo fisiche , allora è meglio avere un assistente che potrebbe anche arrivare alle 4 ore giornaliere. Per questo però occorrerebbe una diagnosi funzionale che evidenzi questo bisogno ed il pei che indichi quante ore occorrono. A questo punto o il Comune Vi aumenta spontaneamente le ore, oppure fate ricorso al TAR.

Vengo a chiedere una consulenza riguardo una situazione di sostegno in cui si trova mio figlio 19 anni frequentante la 4 superiore in un istituto professionale, disabile al 100% in situazione psicosensoriale in quanto sordo. In seguito all’aggravarsi della situazione fisica di mio figlio, l’insegnante di sostegno avuta il primo anno (di ruolo) ha deciso di non seguirlo più (lo può fare?), in seguito ha avuto un insegnante di sostegno non in possesso della specializzazione L.517/77 nè abilitato perciò non adeguato, tra l’altro ha timore di stare da solo con mio figlio.
Il ragazzo è anche seguito dalla mediatrice alla comunicazione persona assolutamente rassicurante per lui.
Quest’anno scolastico è stato nominato di nuovo il docente di sostegno di cui sopra che mio figlio rifiuta: che posso fare?

Se Suo figlio lo rifiuta, può chiedere al Dirigente scolastico di sostituirlo con altro, poichè l’alunno non ha instaurato un valido rapporto educativo col docente; ciò ai sensi della sentenza n. 245/01 del Consiglio di Stato.

 

Sono la mamma di un bambino normodotato che dopo 30 giorni dal suo ingresso in prima media,  alla sua prima verifica di matematica ha ottenuto un voto insufficiente. L’insegnante della materia non ha consegnato le verifiche ai bambini ma ha solo comunicato i nominativi dei 7 alunni che non avevano ottenuto la sufficienza chiedendo a questi di uscire dall’aula con la maestra di sostegno in quanto avevano bisogno di un aiuto in piu’. Vorrei precisare che l’insegnante di matematica all’interno dell’aula ha effettuato la correzione della verifica proprio come i 7 bambini usciti con l’insegnante di sostegno preciso inoltre che l’insegnate di sostegno e’assegnata a tre bambini facenti parte della classe con problemi specifici di apprendimento.  Mio figlio e’ tornato a casa psicologicamente molto provato da quanto accaduto. Chiedevo se non si ledono primo il diritto dei bambini ai quali e’ affidato il sostegno, e inoltre  il diritto di mio figlio di partecipare alle normali lezioni tenute dal docente.

Il docente per il sostegno non può essere distolto dagli alunni certificati con disabilità ai quali è assegnato; agli alunni con dsa non può essere dato il docente per il sostegno; se degli alunni necessitano di recupero, ciò va fatto fuori del normale orario scolastico, altrimenti perdono le lezioni ordinarie; un docente non può ordinare ad un altro di uscire dall’aula con alcuni alunni. Il dirigente scolastico dovrebbe vigilare sull’andamento didattico della scuola.

La Scuola Primaria frequentata dal figlio di una mia cara amica affetto da ADHD, ha per il secondo anno decurtato le ore di sostegno allo stesso. Premetto che il bambino frequenta una classe a tempo pieno e lo scorso A.S. usufruiva di 11 ore di sostegno a fronte delle 12 ore assegnate (e passi per una “sola” ora in meno), in questo A.S. invece di ore ne sono state assegnate 7 e pur avendo già richiesto un aumento delle ore presso la Scuola, nelle assegnazioni in deroga da parte dell’USP la stessa Scuola ha ricevuto 12 ore, nessuna delle quali sono state attribuite al bambino in questione. Cosa fare?

Fate subito ricorso al TAR sostenendo che la riduzione è illegittima perchè non motiva la decurtazione in presenza della disabilità che non è assolutamente migliorata.Quindi insistete per il ripristino delle ore dello scorso anno.

Sono la mamma di un bimbo di nove anni che da due anni ha il sostegno e un assistente del comune sempre assegnato su richiesta della Asl; verso fine novembre dovremmo trasferirci in altra città e volevo sapere se mio figlio perderà il sostegno per quest’anno e se posso fare qualcosa in merito in quanto per lui e molto importante e non mi sembra giusto che per un trasferimento necessario della famiglia non si possa venire incontro alle sue esigenze.

Dovrebbe far mettere in contatto l’attuale dirigente scolastico con quello della nuova scuola; ciò affinchè il nuovo Dirigente sia informato formalmente del trasferimento e possa, sia pur con ritardo, formulare le richieste al proprio uff scol regionale per il sostegno. Se si fa ciò subito, maggari inviando al nuovo Dirigente il nulla osta dell’attuale scuola, la pratica potrebbe accelerarsi; ovviamente il nuovo Dirigente dovrà comunque ricevere la certificazione.
Se l’uff scol regionale si rifiutasse di dare il sostegno, si potrebbe fare ricorso al TAR, perchè, anche se tardiva la domanda, il sostegno spetta a chi ha la certificazione, specie se il ritardo è dovuto al fatto eccezionale del trasferimento.

Sono una mamma di una bambina di 10 anni con Sindrome di Down che a settembre ha iniziato la quarta elementare.
La scuola è iniziata il 15 settembre e a tutt’oggi, dopo 8 giorni, non è ancora stata nominata l’insegnante di sostegno per mia figlia. Mi chiedo, a parte sentire gli insegnanti (che non sanno niente), la dirigente che rimanda alle varie graduatorie, ma noi genitori non possiamo fare niente per portare alla luce questi problemi? Dobbiamo accettare questa situazione e basta? Mentre è normale che tutti i bambini abbiano, il primo giorno di scuola, le loro insegnanti, perché con le persone con disabilità spesso non è così? Perché queste nomine, queste graduatorie tutelano sempre al massimo gli insegnanti, ma il bambino e le sue necessità non vengono tenute in considerazione? Adesso mi hanno anche anticipato che la nomina sarà effettiva fino “all’avente diritto” e quindi fra qualche mese mia figlia potrà anche vedersi arrivare un’altra figura. La continuità didattica per mia figlia è sempre stata pura teoria: a partire dal primo anno di materna, tutti gli anni ha cambiato l’insegnante di sostegno. Ma tutto questo è giusto? Mia figlia non sta subendo un danno?

La normativa non vieta tale situazione. Sarebbe meglio che ogni docente avesse solo una cattedra; ma queste situazioni sono possibili.

Scrivo a nome di una collega affetta da sclerosi multipla, che è stata riconosciuta idonea all’insegnamento dalla commissione medica regionale, due mesi fa.
Attualmente per raggiungere la classe ha bisogno dell’aiuto di un adulto che la faccia scendere dall’auto e salire sulla carrozzina che usa durante tutta la giornata per spostarsi; viceversa all’uscita da scuola.
Fino ad ora ha chiesto e ottenuto l’aiuto ai collaboratori scolastici, ma da un paio di giorni il D.S. per scritto l’ha invitata a provvedere con mezzi propri alla discesa e risalita dall’auto, per non distogliere i collaboratori dalla sorveglianza degli alunni.
Preciso che la collega arriva a scuola prima degli alunni e se ne va dopo che questi sono stati ritirati dai genitori; tra l’altro fra un mese la sua auto sarà stata attrezzata in modo da rendere l’insegnante del tutto autonoma.
Può il D.S. prendere tali decisioni? Cosa può rispondere la collega?

A me pare che il D S si sia comportato correttamente, in quanto i collaboratori scolastici hanno l’obbligo di assistere nell’ingresso e nell’uscita dalla scuola solo gli alunni con disabilità, mentre i docenti con disabilità debbono provvedere personalmente per la loro autonomia.