Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203) 

(GU n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 99)

 

 Vigente al: 1-1-2015

 

 
 
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per
gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1  annesso
alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare  prima  della
scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con  ammortamento
a carico dello Stato. 
  2. Nell'allegato n. 2  annesso  alla  presente  legge  e'  indicato
l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai
sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3,  lettera  c),  della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  dell'articolo
59, comma 34, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre
2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti  tra
le gestioni interessate con il procedimento di  cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente  legge  sono,  inoltre,
indicati gli importi complessivi dovuti  per  l'anno  2015  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
nonche'  gli  importi  che,  prima  del  riparto  tra   le   gestioni
interessate, sono attribuiti: 
    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a
completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989; 
    b) alla gestione speciale minatori; 
    c) alla gestione  speciale  di  previdenza  e  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS. 
  4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica
che si caratterizzi per un  rafforzamento  dell'offerta  formativa  e
della continuita' didattica, per la valorizzazione dei docenti e  per
una   sostanziale   attuazione   dell'autonomia   scolastica,   anche
attraverso la valutazione, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'  istituito  un
fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di 1.000
milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016. 
  5. Il Fondo di cui al comma 4 e' finalizzato  all'attuazione  degli
interventi di cui al medesimo comma 4,  con  prioritario  riferimento
alla realizzazione  di  un  piano  straordinario  di  assunzioni,  al
potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro  e  alla  formazione  dei
docenti e dei dirigenti. 
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 56, le  parole  da:  «5  milioni  di  euro»  fino  a:
«sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti:  «5  milioni
di euro per l'anno 2014 e a 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
destinato al sostegno  delle  imprese  composte  da  almeno  quindici
individui» e dopo le parole: «raggruppamento  temporaneo  di  imprese
(RTI)» sono inserite le seguenti: «o in reti di  impresa  aventi  nel
programma comune di rete lo sviluppo di attivita' innovative»; 
    b) il comma 57 e' sostituito dal seguente: 
  «57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al  comma
56, ammessi attraverso  procedure  selettive  indette  dal  Ministero
dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni  con
istituti di ricerca pubblici, universita' e  istituzioni  scolastiche
autonome, sulla base di progetti della durata  di  almeno  due  anni,
volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti: 
    a) creazione di centri di  sviluppo  di  software  e  hardware  a
codice  sorgente  aperto  per  la  crescita  e  il  trasferimento  di
conoscenze alle scuole, alla  cittadinanza,  agli  artigiani  e  alle
microimprese; 
    b) creazione di centri per l'incubazione  di  realta'  innovative
nel mondo dell'artigianato digitale; 
    c) creazione di centri  per  servizi  di  fabbricazione  digitale
rivolti ad artigiani e a microimprese; 
    d) messa a disposizione di tecnologie di  fabbricazione  digitale
da parte dei soggetti di cui al comma 56; 
    e) creazione di nuove realta' artigianali o  reti  manifatturiere
incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale». 
  7. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, le parole: «a piccole e medie  imprese»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle imprese con un numero di dipendenti non  superiore  a
499». 
  8. La garanzia di cui al comma  7  e'  concessa  nell'ambito  delle
disponibilita' finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di
cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214. 
  9. In attuazione dell'articolo 9 della  Costituzione,  al  fine  di
assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio  culturale,  e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo  il  Fondo  per  la  tutela  del
patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di  100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. 
  10. Le risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  9  sono  utilizzate
nell'ambito di un programma triennale che  il  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo  trasmette,  previo  parere
delle    competenti    Commissioni    parlamentari,    al    Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  (CIPE),  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi
29  dicembre  2011,  n.  228  e  n.  229,  individua  gli  interventi
prioritari da realizzare, le  risorse  agli  stessi  destinate  e  il
relativo  cronoprogramma,  definendo   altresi'   le   modalita'   di
definanziamento  in  caso  di  mancata  attuazione  degli  interventi
programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e' trasmesso al CIPE
il programma aggiornato, corredato della puntuale  indicazione  dello
stato di attuazione  degli  interventi,  in  termini  di  avanzamento
fisico e finanziario. 
  11. All'articolo 1, comma 1, alinea, del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n.  106,  dopo  le  parole:  «di  appartenenza  pubblica»  sono
inserite le seguenti: «, delle  fondazioni  lirico-sinfoniche  e  dei
teatri   di   tradizione»   e   le    parole:    «delle    fondazioni
lirico-sinfoniche o» sono soppresse. 
  12. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l),  sia
di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del
comma  1,  compete  un  credito  rapportato  al  periodo  di   lavoro
nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito,  di  importo
pari a: 
    1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a  24.000
euro; 
    2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro
ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la  parte  corrispondente
al rapporto tra l'importo  di  26.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e l'importo di 2.000 euro». 
  13. Ai fini della determinazione del  reddito  complessivo  di  cui
all'articolo 13, comma 1-bis,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito  dal  comma  12  del  presente
articolo, non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma
1, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo  44,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  come  modificato
dal comma 14 del presente articolo. 
  14. All'articolo 44  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole:  «ed  entro  i  cinque  anni  solari
successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro  i  sette  anni
solari successivi»; 
    b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta  successivi»
sono  sostituite  dalle  seguenti:   «nei   tre   periodi   d'imposta
successivi». 
  15. Il credito eventualmente spettante ai sensi  dell'articolo  13,
comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del
presente articolo, e' riconosciuto in via  automatica  dai  sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, sugli emolumenti corrisposti  in  ciascun  periodo  di
paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi  del
comma 12 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante  l'istituto
della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici  e
le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai
sensi del comma 12 anche  mediante  riduzione  dei  versamenti  delle
ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi  previdenziali.
In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS) e gli altri enti gestori di forme di  previdenza  obbligatoria
interessati  recuperano  i  contributi  non  versati  alle   gestioni
previdenziali  rivalendosi  sulle  ritenute  da  versare  mensilmente
all'erario.  Con  riferimento  alla  riduzione  dei  versamenti   dei
contributi  previdenziali  conseguente  all'applicazione  di   quanto
previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme  le  aliquote
di computo delle prestazioni. L'importo del credito  riconosciuto  e'
indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro  dipendente
e assimilati (CUD). 
  16. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  le
parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  euro
5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui  le  stesse  siano  rese  in
forma elettronica,». 
  17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1º luglio
2015. 
  18. All'articolo 37  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente: 
  «7-quinquies. La regolarita' contributiva del cedente  dei  crediti
di cui al  comma  7-bis  del  presente  articolo  e'  definitivamente
attestata dal documento unico  di  regolarita'  contributiva  di  cui
all'articolo 6, comma 1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  207,  in  corso  di
validita', allegato all'atto di cessione o comunque  acquisito  dalla
pubblica amministrazione ceduta.  All'atto  dell'effettivo  pagamento
dei  crediti  certificati   oggetto   di   cessione,   le   pubbliche
amministrazioni  debitrici   acquisiscono   il   predetto   documento
esclusivamente nei confronti del cessionario». 
  19. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  7-bis,  del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2015 con le modalita'  previste  nel  medesimo  comma.  Per
l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' adottato  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  20. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
al 31 dicembre 2014,  all'articolo  11  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n.  446,  dopo  il  comma  4-septies  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo  e
in deroga  a  quanto  stabilito  negli  articoli  precedenti,  per  i
soggetti che determinano il valore della produzione  netta  ai  sensi
degli articoli da 5 a 9, e' ammessa in deduzione la differenza tra il
costo complessivo per il personale dipendente con contratto  a  tempo
indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1,  lettera
a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  del  presente
decreto e per le societa' agricole di cui all'articolo 2 del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n.  99,  e  successive  modificazioni,  la
deduzione di  cui  al  presente  comma  e'  ammessa  anche  per  ogni
lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1
del presente articolo». 
  21. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
al 31 dicembre 2014, ai soggetti  che  determinano  il  valore  della
produzione netta ai sensi  degli  articoli  da  5  a  9  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e  che  non  si  avvalgono  di
lavoratori dipendenti, spetta un  credito  d'imposta,  da  utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere  dall'anno   di
presentazione della corrispondente  dichiarazione,  pari  al  10  per
cento dell'imposta lorda  determinata  secondo  le  disposizioni  del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997. 
  22. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, sono abrogati. 
  23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2  dell'articolo  2  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  ai  fini  della  determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2013 secondo il  criterio  previsionale  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27  aprile  1989,  n.  154,  e  successive
modificazioni. 
  24. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214,  dopo  la  parola:  «4-bis.1»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
4-octies,». 
  25. La disposizione di cui  all'ultimo  periodo  dell'articolo  11,
comma 4-octies, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
introdotto dal comma 20 del  presente  articolo,  si  applica  previa
autorizzazione  della  Commissione  europea  richiesta  a  cura   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  26. All'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 756 e' inserito il seguente: 
  «756-bis. In via sperimentale, in  relazione  ai  periodi  di  paga
decorrenti dal  1º  marzo  2015  al  30  giugno  2018,  i  lavoratori
dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori  domestici  e  i
lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in
essere da almeno sei  mesi  presso  il  medesimo  datore  di  lavoro,
possono richiedere al datore di  lavoro  medesimo,  entro  i  termini
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che
stabilisce le modalita' di attuazione della presente disposizione, di
percepire la quota maturanda di  cui  all'articolo  2120  del  codice
civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo  comma,
della legge 29 maggio 1982, n.  297,  compresa  quella  eventualmente
destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  tramite  liquidazione  diretta
mensile della medesima quota maturanda come parte  integrativa  della
retribuzione. La predetta parte  integrativa  della  retribuzione  e'
assoggettata   a   tassazione   ordinaria,   non   rileva   ai   fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo  19  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'
imponibile ai fini previdenziali. Resta in  ogni  caso  fermo  quanto
previsto al comma 756.  La  manifestazione  di  volonta'  di  cui  al
presente comma, qualora esercitata, e' irrevocabile fino al 30 giugno
2018. All'atto della manifestazione della volonta' di cui al presente
comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di
lavoro presso il datore di lavoro tenuto  alla  corresponsione  della
quota maturanda di  cui  all'articolo  2120  del  codice  civile.  Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai  datori  di
lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle  aziende  dichiarate
in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In
caso di mancata espressione della volonta' di cui al  presente  comma
resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»; 
    b) al comma 756,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis». 
  27. Ai soli fini della verifica dei limiti di  reddito  complessivo
di cui all'articolo 13, comma  1-bis,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
come sostituito dal comma 12 del  presente  articolo,  non  si  tiene
conto delle  somme  erogate  a  titolo  di  parte  integrativa  della
retribuzione di cui all'articolo 1, comma  756-bis,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. 
  28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno
di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui
al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  e
successive  modificazioni,   relativamente   alle   quote   maturande
liquidate come parte integrativa della retribuzione a  seguito  della
manifestazione di volonta' di cui al comma  756-bis  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto  dal  comma  26  del
presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo
10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano  applicazione  con
riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle  proprie  dipendenze
un numero di addetti pari o superiore a 50 anche  relativamente  alle
quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a
seguito della manifestazione di  volonta'  di  cui  al  citato  comma
756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. 
  29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno
di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito  di
cui al comma 30 del presente articolo, si applicano  le  disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e successive modificazioni,  relativamente  alle  quote
maturande liquidate  come  parte  integrativa  della  retribuzione  a
seguito della manifestazione di volonta'  di  cui  al  comma  756-bis
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto  dal
comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di
cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del  decreto  legislativo  n.
252 del 2005. I medesimi  datori  di  lavoro  versano  un  contributo
mensile al Fondo di cui al comma 32  pari  a  0,2  punti  percentuali
della retribuzione imponibile  ai  fini  previdenziali  nella  stessa
percentuale della quota maturanda liquidata  come  parte  integrativa
della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di  cui
al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del  2006,
al netto del contributo di cui all'articolo 3,  ultimo  comma,  della
legge 29 maggio 1982, n. 297. 
  30.  I  datori  di   lavoro   che   non   intendono   corrispondere
immediatamente  con  risorse  proprie  la  quota  maturanda  di   cui
all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a  un
finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo  di  cui  al
comma 32 e dalla  garanzia  dello  Stato  quale  garanzia  di  ultima
istanza.  Il  finanziamento  e'  altresi'  assistito  dal  privilegio
speciale di cui all'articolo  46  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 
  31. Al fine di accedere ai finanziamenti di  cui  al  comma  30,  i
datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS  apposita
certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione
ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base
delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il  datore
di lavoro puo' presentare richiesta di finanziamento presso una delle
banche o degli intermediari finanziari  che  aderiscono  all'apposito
accordo-quadro da  stipulare  tra  i  Ministri  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  e  l'Associazione
bancaria  italiana.  Ai  suddetti  finanziamenti,   assistiti   dalle
garanzie di cui al comma 32,  non  possono  essere  applicati  tassi,
comprensivi  di  ogni  eventuale  onere,  superiori   al   tasso   di
rivalutazione della quota di trattamento  di  fine  rapporto  di  cui
all'articolo  2120  del  codice  civile.  Al  rimborso  correlato  al
finanziamento  effettuato  dalle  imprese   non   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, e successive modificazioni. 
  32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia  per  l'accesso
ai finanziamenti di cui al  comma  30  per  le  imprese  aventi  alle
dipendenze un  numero  di  addetti  inferiore  a  50,  con  dotazione
iniziale pari a 100 milioni di euro per  l'anno  2015  a  carico  del
bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui  al
comma  29,  secondo  periodo.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a  prima
richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  onerosa  nella
misura di cui al comma 29. Gli interventi del  Fondo  sono  assistiti
dalla garanzia dello Stato quale garanzia  di  ultima  istanza.  Tale
garanzia e' elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e' surrogato  di
diritto alla banca, per  l'importo  pagato,  nel  privilegio  di  cui
all'articolo 46 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si
applicano le medesime modalita' di recupero dei crediti contributivi. 
  33. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a
34, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di  funzionamento
del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello  Stato
sono disciplinati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l'INPS si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
  35. L'articolo 3  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  3.  -  (Credito  d'imposta  per  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo). -- 1. A tutte le imprese,  indipendentemente  dalla  forma
giuridica, dal settore economico in cui operano  nonche'  dal  regime
contabile adottato,  che  effettuano  investimenti  in  attivita'  di
ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in  corso  al  31
dicembre 2019, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 25
per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media  dei
medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti
a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
    2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi  d'imposta,
la media degli investimenti in attivita' di  ricerca  e  sviluppo  da
considerare per il calcolo della spesa incrementale e' calcolata  sul
minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. 
    3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  riconosciuto,  fino
ad  un  importo  massimo  annuale  di  euro  5  milioni  per  ciascun
beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di
ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000. 
    4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di
ricerca e sviluppo: 
    a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; 
    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a
condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali. 
    5.  Non  si  considerano  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  le
modifiche ordinarie o  periodiche  apportate  a  prodotti,  linee  di
produzione, processi di  fabbricazione,  servizi  esistenti  e  altre
operazioni  in  corso,  anche  quando  tali  modifiche  rappresentino
miglioramenti. 
    6. Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta  sono
ammissibili le spese relative a: 
    a) personale altamente qualificato impiegato nelle  attivita'  di
ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso  di  un  titolo  di
dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di  dottorato  presso
una universita' italiana o  estera,  ovvero  in  possesso  di  laurea
magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico  secondo  la
classificazione UNESCO Isced (International  Standard  Classification
of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto; 
    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre  1988,  pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.  27  del  2
febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo  per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con  un  costo  unitario
non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto; 
    c)  spese  relative  a  contratti  di   ricerca   stipulati   con
universita', enti di ricerca e  organismi  equiparati,  e  con  altre
imprese comprese le start-up innovative di cui  all'articolo  25  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    d)  competenze  tecniche  e  privative  industriali  relative   a
un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a  una  topografia  di
prodotto a semiconduttori o a  una  nuova  varieta'  vegetale,  anche
acquisite da fonti esterne. 
    7. Per le spese relative alle lettere a) e  c)  del  comma  6  il
credito  d'imposta  spetta  nella  misura  del  50  per  cento  delle
medesime. 
    8. Il credito  d'imposta  deve  essere  indicato  nella  relativa
dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del  reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ed
e'   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione   ai    sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni. 
    9. Al credito d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
    10. Qualora, a  seguito  dei  controlli,  si  accerti  l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto    delle    condizioni    richieste    ovvero    a     causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. 
    11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione  legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro
dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27  gennaio  2010,
n. 39. Tale certificazione  deve  essere  allegata  al  bilancio.  Le
imprese non soggette a revisione legale  dei  conti  e  prive  di  un
collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione  di
un revisore legale dei conti o di una societa'  di  revisione  legale
dei conti iscritti quali attivi nel registro di  cui  all'articolo  6
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile  della  revisione  legale  dei
conti,  nell'assunzione  dell'incarico,   osserva   i   principi   di
indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del  citato  decreto
legislativo n. 39 del 2010,  e,  in  attesa  della  loro  emanazione,
quelli previsti dal codice  etico  dell'International  Federation  of
Accountants  (IFAC).  Le   spese   sostenute   per   l'attivita'   di
certificazione contabile da parte  delle  imprese  di  cui  al  terzo
periodo sono ammissibili entro il limite massimo di  euro  5.000.  Le
imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi  previsti
dal presente comma. 
    12.  Nei  confronti  del  revisore  legale  dei   conti   o   del
professionista responsabile della  revisione  legale  dei  conti  che
incorre in colpa  grave  nell'esecuzione  degli  atti  che  gli  sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11  si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del  codice  di  procedura
civile. 
    13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a
97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla  data  del  31
dicembre  2014.  Le  relative  risorse  sono  destinate  al   credito
d'imposta previsto dal presente articolo. 
    14. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono  adottate  le
disposizioni applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica
e controllo dell'effettivita' delle  spese  sostenute,  le  cause  di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita'  di  restituzione  del
credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente. 
    15. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
  36. Al decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  145,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e'  aggiunto,  in
fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n.  3  annesso  alla  presente
legge. 
  37. I soggetti titolari di reddito  d'impresa  possono  optare  per
l'applicazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  da  38  a  45.
L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed e' irrevocabile. 
  38. I soggetti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettera  d),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare
l'opzione di cui al comma 37 del presente articolo  a  condizione  di
essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore  un  accordo  per
evitare  la  doppia  imposizione  e  con  i  quali  lo   scambio   di
informazioni sia effettivo. 
  39.  I  redditi  dei  soggetti  indicati  al  comma  37   derivanti
dall'utilizzo di opere  dell'ingegno,  da  brevetti  industriali,  da
marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti,  nonche'  da
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo   industriale,   commerciale   o   scientifico   giuridicamente
tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto
esclusi per il 50 per  cento  del  relativo  ammontare.  In  caso  di
utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico  di  tali
beni   alla   produzione   del    reddito    complessivo    beneficia
dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che  lo  stesso
sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme  a  quanto
previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha
ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in  contraddittorio
con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei  componenti  positivi
di  reddito  impliciti  e  dei  criteri  per   l'individuazione   dei
componenti negativi riferibili ai predetti componenti  positivi.  Nel
caso in cui i redditi  siano  realizzati  nell'ambito  di  operazioni
intercorse con societa' che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla  stessa
societa' che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a  condizione
che gli stessi siano determinati sulla base di  un  apposito  accordo
conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n.
269 del 2003, e successive modificazioni. 
  40. Non concorrono a  formare  il  reddito  complessivo  in  quanto
escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze  derivanti  dalla
cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno  il  90
per cento del corrispettivo derivante  dalla  cessione  dei  predetti
beni sia reinvestito, prima della chiusura  del  secondo  periodo  di
imposta successivo a quello nel quale si e' verificata  la  cessione,
nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di  cui
al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste
dal terzo periodo del comma 39. 
  41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a  condizione
che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma  37  svolgano
le attivita' di ricerca  e  sviluppo,  anche  mediante  contratti  di
ricerca stipulati con universita'  o  enti  di  ricerca  e  organismi
equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39. 
  42. La quota di reddito agevolabile e' determinata sulla  base  del
rapporto tra i costi di attivita' di ricerca e sviluppo sostenuti per
il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del  bene  immateriale
di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre  tale
bene. 
  43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma  37  rileva  anche  ai
fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  44. Con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministero  dello
sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei  commi  da
37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi  escluse
dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire  gli  elementi
del rapporto di cui al comma 42. 
  45. Le disposizioni di cui ai commi da  37  a  44  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2014. Per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la
percentuale di esclusione dal concorso alla  formazione  del  reddito
complessivo di cui al comma 39 e' fissata, rispettivamente, in misura
pari al 30 e al 40 per cento. 
  46. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' inserito il seguente: 
  «279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai  sensi  dei
commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha  comunicato
ai  soggetti  interessati  il  nulla  osta  ai  fini  della  relativa
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2  del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta
e' applicabile agli investimenti, effettuati dal 1º  gennaio  2007  e
ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a
progetti di investimento iniziati in data  anteriore  al  1º  gennaio
2007, salvo  che  i  medesimi  investimenti  non  costituiscano  mero
completamento di investimenti gia' agevolati ai sensi della legge  23
dicembre 2000, n. 388». 
  47.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14: 
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della  legge
13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,  si  applicano,
nella misura del 65 per cento,  anche  alle  spese  sostenute  dal  6
giugno 2013 al 31 dicembre 2015»; 
    2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
    «2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura  del
65 per cento, anche alle spese documentate e  rimaste  a  carico  del
contribuente: 
    a)  per  interventi  relativi  a  parti  comuni   degli   edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o
che interessino tutte le unita' immobiliari  di  cui  si  compone  il
singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; 
    b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari  di
cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006,  n.  311,
sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a  un  valore
massimo della detrazione di 60.000 euro. 
    2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica  altresi'  alle
spese sostenute per l'acquisto e la posa  in  opera  di  impianti  di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al
31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro»; 
    b) all'articolo 16: 
    1) al comma 1, le parole da: «La detrazione e' pari al» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute  dal  26  giugno  2012  al  31
dicembre 2015»; 
    2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura»  fino  alla  fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura  del  65  per
cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»; 
    3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono
computate,  ai  fini  della  fruizione  della  detrazione  d'imposta,
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori  di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1». 
  48. All'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le  parole:
«entro sei mesi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  diciotto
mesi». 
  49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
0,3 milioni di euro per l'anno 2015,  di  2,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2016, di 4,1 milioni di euro per l'anno 2017, di  5,4  milioni
di euro per l'anno 2018, di 6,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 8
milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di  euro  per  l'anno
2021, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2022,  di  11,9  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 13,2 milioni di euro per l'anno  2024  e  di
14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
  50. Al fine di  proseguire  le  bonifiche  dei  siti  di  interesse
nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di  euro
annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli. 
  51. Con decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare da adottare entro il  15  febbraio  2015,  sono
individuate le risorse di cui al comma 50  da  trasferire  a  ciascun
ente beneficiario. 
  52. Una quota pari a 60 milioni di euro delle  risorse  disponibili
di cui all'articolo 2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato  in  attuazione  del
comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e successive modificazioni, e' destinata alle finalita' del Fondo per
le  emergenze  nazionali  di  cui  al  citato   articolo   5,   comma
5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni,
e rimane acquisita al bilancio della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri nell'anno 2015. I risultati degli interventi finanziati  dal
Fondo per le emergenze nazionali nonche'  l'ammontare  delle  risorse
destinate  a  ciascun  intervento  sono  pubblicati  nel  sito  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili  in  formato
dati di tipo aperto. 
  53. Previa ricognizione degli impegni finanziari gia' assunti o  in
corso  di  assunzione  a  valere   sulle   risorse   giacenti   sulla
contabilita'  speciale  n.  5459,  con   ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile, ai sensi di quanto previsto dai
commi 2 e 2-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
puo' essere  previsto  l'utilizzo  delle  risorse  disponibili  sulla
predetta contabilita' speciale, nel limite massimo di  8  milioni  di
euro, per fronteggiare le conseguenze degli  eventi  atmosferici  del
9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato
lo stato di emergenza nella seduta del 30 ottobre 2014. 
  54. I contribuenti persone fisiche esercenti  attivita'  d'impresa,
arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al  presente
comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo  se,  al  contempo,
nell'anno precedente: 
    a) hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito  compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati  nell'allegato
n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice  ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata; 
    b) hanno sostenuto spese per un  ammontare  complessivamente  non
superiore  ad  euro  5.000  lordi  per  lavoro  accessorio   di   cui
all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e
successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di
cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
anche assunti secondo la modalita' riconducibile  a  un  progetto  ai
sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo  n.
276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le  somme  erogate
sotto  forma  di  utili  da  partecipazione  agli  associati  di  cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per  prestazioni  di
lavoro di cui all'articolo 60  del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni; 
    c) il costo complessivo, al lordo degli  ammortamenti,  dei  beni
strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000  euro.  Ai
fini del calcolo del predetto limite: 
    1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo  sostenuto
dal concedente; 
    2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il  valore
normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del  citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986, e successive modificazioni; 
    3) i beni, detenuti in regime di impresa o  arte  e  professione,
utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa,  dell'arte  o
professione e per  l'uso  personale  o  familiare  del  contribuente,
concorrono nella misura del 50 per cento; 
    4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e' superiore  ai
limiti di cui agli articoli 54, comma  2,  secondo  periodo,  e  102,
comma 5, del citato testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni; 
    5) non rilevano i beni immobili, comunque  acquisiti,  utilizzati
per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione; 
    d) i redditi conseguiti  nell'attivita'  d'impresa,  dell'arte  o
della  professione  sono  in  misura  prevalente  rispetto  a  quelli
eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente  e  redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  la
verifica della suddetta prevalenza non e', comunque, rilevante se  il
rapporto di lavoro e' cessato  o  la  somma  dei  redditi  d'impresa,
dell'arte o professione e  di  lavoro  dipendente  o  assimilato  non
eccede l'importo di 20.000 euro. 
  55. Ai  fini  dell'individuazione  del  limite  dei  ricavi  e  dei
compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso al regime: 
    a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti  dall'adeguamento
agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai  parametri  di
cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
    b)   nel   caso   di   esercizio   contemporaneo   di   attivita'
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite  piu'
elevato dei ricavi e dei compensi  relativi  alle  diverse  attivita'
esercitate. 
  56. Le persone fisiche che intraprendono  l'esercizio  di  imprese,
arti  o  professioni  possono   avvalersi   del   regime   forfetario
comunicando, nella  dichiarazione  di  inizio  di  attivita'  di  cui
all'articolo 35  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  di  presumere  la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo. 
  57. Non possono avvalersi del regime forfetario: 
    a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o   di   regimi   forfetari   di
determinazione del reddito; 
    b) i soggetti non residenti, ad  eccezione  di  quelli  che  sono
residenti in uno degli Stati membri  dell'Unione  europea  o  in  uno
Stato  aderente  all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo   che
assicuri un adeguato scambio di  informazioni  e  che  producono  nel
territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono  almeno  il
75 per cento del reddito complessivamente prodotto; 
    c) i soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente  effettuano
cessioni  di  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato,   di   terreni
edificabili di cui all'articolo  10,  primo  comma,  numero  8),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, o  di  mezzi  di  trasporto  nuovi  di  cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    d) gli esercenti attivita'  d'impresa,  arti  o  professioni  che
partecipano,  contemporaneamente  all'esercizio   dell'attivita',   a
societa' di persone o associazioni di cui all'articolo  5  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n.  917,  e  successive  modificazioni,  ovvero  a  societa'  a
responsabilita' limitata di cui all'articolo 116 del  medesimo  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  917  del
1986, e successive modificazioni. 
  58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui
al comma 54:  a)  non  esercitano  la  rivalsa  dell'imposta  di  cui
all'articolo 18  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per  le  operazioni
nazionali;  b)  applicano  alle  cessioni  di  beni  intracomunitarie
l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive  modificazioni;  c)  applicano  agli  acquisti   di   beni
intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d)  applicano  alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o  rese  ai
medesimi gli articoli 7-ter e seguenti  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e  alle  operazioni
ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ferma  restando  l'impossibilita'  di  avvalersi  della  facolta'  di
acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo  8,
primo comma, lettera c), e secondo comma, del  medesimo  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  633   del   1972,   e   successive
modificazioni.  Per  le  operazioni  di  cui  al  presente  comma   i
contribuenti di cui al comma 54 non  hanno  diritto  alla  detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o  addebitata  sugli
acquisti ai sensi degli  articoli  19  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni. 
  59.  Salvo  quanto  disposto  dal  comma  60,  i  contribuenti  che
applicano  il  regime  forfetario  sono  esonerati   dal   versamento
dell'imposta sul valore  aggiunto  e  da  tutti  gli  altri  obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle  fatture  di   acquisto   e   delle   bollette   doganali,   di
certificazione dei corrispettivi  e  di  conservazione  dei  relativi
documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo  di  certificazione  di
cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  21   dicembre   1996,   n.   696,   e   successive
modificazioni. 
  60. I contribuenti che  applicano  il  regime  forfetario,  per  le
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono  la
fattura o  la  integrano  con  l'indicazione  dell'aliquota  e  della
relativa imposta e versano l'imposta entro  il  giorno  16  del  mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 
  61.  Il  passaggio   dalle   regole   ordinarie   di   applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto al  regime  forfetario  comporta  la
rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da  operarsi
nella dichiarazione dell'ultimo anno  di  applicazione  delle  regole
ordinarie. In caso  di  passaggio,  anche  per  opzione,  dal  regime
forfetario alle regole  ordinarie  e'  operata  un'analoga  rettifica
della detrazione nella dichiarazione del primo anno  di  applicazione
delle regole ordinarie. 
  62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui e'  applicata
l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche  l'imposta  relativa
alle  operazioni,  per  le  quali  non  si   e'   ancora   verificata
l'esigibilita', di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e all'articolo  32-bis  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo'  essere  esercitato,  ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del  Presidente
della Repubblica n. 633 del  1972,  e  successive  modificazioni,  il
diritto alla detrazione  dell'imposta  relativa  alle  operazioni  di
acquisto effettuate  in  vigenza  dell'opzione  di  cui  all'articolo
32-bis del citato decreto-legge  n.  83  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi  non
sono stati ancora pagati. 
  63. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata
dai  contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario,   relativa
all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei
modi ordinari, puo' essere chiesta  a  rimborso  ovvero  puo'  essere
utilizzata in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile
applicando all'ammontare dei  ricavi  o  dei  compensi  percepiti  il
coefficiente di redditivita' nella misura indicata nell'allegato n. 4
annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul  reddito  imponibile
si applica un'imposta sostitutiva  dell'imposta  sui  redditi,  delle
addizionali regionali  e  comunali  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese  familiari  di  cui
all'articolo 5, comma 4, del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  l'imposta
sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate  al
coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall'imprenditore.  I
contributi previdenziali versati in ottemperanza  a  disposizioni  di
legge,  compresi  quelli  corrisposti  per  conto  dei  collaboratori
dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai  sensi  dell'articolo
12 del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive  modificazioni,  ovvero,  se
non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il
diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal  reddito
determinato ai sensi del presente  comma;  l'eventuale  eccedenza  e'
deducibile dal reddito complessivo  ai  sensi  dell'articolo  10  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n.  917  del  1986,  e  successive  modificazioni.  Si  applicano  le
disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi  delle
persone fisiche. 
  65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per il  periodo
d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due  successivi,  il
reddito determinato ai sensi del comma 64 e' ridotto di un  terzo,  a
condizione che: 
    a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni  precedenti
l'inizio dell'attivita' di cui  al  comma  54,  attivita'  artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; 
    b) l'attivita' da esercitare non  costituisca,  in  nessun  modo,
mera prosecuzione di altra  attivita'  precedentemente  svolta  sotto
forma di lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il  caso  in  cui
l'attivita' precedentemente svolta consista nel  periodo  di  pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 
    c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza  da
altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi   ricavi   e   compensi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di  riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui  al  comma
54. 
  66. I componenti positivi e negativi di reddito  riferiti  ad  anni
precedenti a quello da cui ha effetto il regime  forfetario,  la  cui
tassazione  o  deduzione  e'  stata  rinviata  in  conformita'   alle
disposizioni del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o  consentono  il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del  reddito
dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto  regime.
Analoghe disposizioni si applicano ai fini della  determinazione  del
valore della produzione netta. 
  67. I ricavi e i compensi relativi al reddito  oggetto  del  regime
forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto  da  parte  del
sostituto  d'imposta.  A  tale  fine,   i   contribuenti   rilasciano
un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito  cui  le
somme afferiscono e' soggetto ad imposta sostitutiva. 
  68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a
quello da cui decorre il regime forfetario possono  essere  computate
in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64  secondo
le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi  dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti  ed  emessi,  i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati  dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture  contabili.  La
dichiarazione  dei  redditi  e'  presentata  nei  termini  e  con  le
modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I  contribuenti  di  cui  al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le  ritenute
alla fonte di cui al titolo III del  citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  600  del  1973,  e  successive  modificazioni;
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi,  i  medesimi  contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei  redditi  per  i  quali
all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la  ritenuta
e l'ammontare dei redditi stessi. 
  70. I contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario  possono
optare per l'applicazione dell'imposta sul valore  aggiunto  e  delle
imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida  per  almeno
un triennio, e' comunicata con  la  prima  dichiarazione  annuale  da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il  periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun  anno  successivo,  fino  a  quando   permane   la   concreta
applicazione della scelta operata. 
  71. Il regime forfetario cessa  di  avere  applicazione  a  partire
dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  viene  meno  taluna  delle
condizioni di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle
fattispecie indicate al comma 57. 
  72. Nel caso di passaggio  da  un  periodo  d'imposta  soggetto  al
regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario,
al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e  i
compensi che, in base alle regole del regime forfetario,  hanno  gia'
concorso  a  formare  il  reddito  non   assumono   rilevanza   nella
determinazione  del  reddito  degli  anni  successivi  ancorche'   di
competenza di tali periodi; viceversa i  ricavi  e  i  compensi  che,
ancorche' di competenza del  periodo  in  cui  il  reddito  e'  stato
determinato in base alle regole  del  regime  forfetario,  non  hanno
concorso  a  formare  il  reddito  imponibile  del  periodo  assumono
rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso  dei  quali  si
verificano   i   presupposti   previsti   dal   regime    forfetario.
Corrispondenti  criteri  si  applicano  per  l'ipotesi   inversa   di
passaggio dal regime ordinario  a  quello  forfetario.  Nel  caso  di
passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le  spese  sostenute
nel periodo  di  applicazione  del  regime  forfetario  non  assumono
rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel
caso di cessione, successivamente all'uscita dal  regime  forfetario,
di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da  cui
decorre il regime forfetario,  ai  fini  del  calcolo  dell'eventuale
plusvalenza o minusvalenza  determinata,  rispettivamente,  ai  sensi
degli articoli 86 e 101  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni,  si  assume  come  costo   non   ammortizzato   quello
risultante alla fine dell'esercizio precedente  a  quello  dal  quale
decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti
nel  corso  del  regime  forfetario,  si  assume   come   costo   non
ammortizzabile il prezzo di acquisto. 
  73. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono  esclusi
dall'applicazione degli studi di settore di cui  all'articolo  62-bis
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni, e dei parametri di  cui  all'articolo  3,  comma  184,
della legge 28 dicembre  1995,  n.  549.  Con  il  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli
da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati,  per
i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi
informativi relativamente all'attivita' svolta. 
  74.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le   sanzioni   e   il
contenzioso si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di  imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.  In  caso  di
infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati  attestanti
i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57  che  determinano
la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a  89,  nonche'  le
condizioni di cui al comma 65, le  misure  delle  sanzioni  minime  e
massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,
sono aumentate del 10 per cento  se  il  maggiore  reddito  accertato
supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa
di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito
di  accertamento  divenuto  definitivo,  viene  meno   taluna   delle
condizioni di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle
fattispecie indicate al comma 57. 
  75. Ai fini del riconoscimento  delle  detrazioni  per  carichi  di
famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni, rileva anche il  reddito  determinato  ai
sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva  ai
fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui
al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  e
successive modificazioni. 
  76. I soggetti di cui al comma  54  esercenti  attivita'  d'impresa
possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato  di  cui
ai commi da 77 a 84. 
  77. Per i soggetti di cui al comma 76  del  presente  articolo  non
trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini  del
versamento dei contributi previdenziali  dall'articolo  1,  comma  3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233,  e  si  applica,  per  l'accredito
della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  78. Nel caso in cui siano presenti  coadiuvanti  o  coadiutori,  il
soggetto di cui al comma 76 del presente articolo  puo'  indicare  la
quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori,  fino  a  un
massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per  tali  soggetti,  il
reddito imponibile sul quale calcolare  la  contribuzione  dovuta  si
determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1992, n. 438, e successive modificazioni. 
  79. I versamenti a saldo e in acconto dei  contributi  dovuti  agli
enti previdenziali da parte dei soggetti di  cui  al  comma  76  sono
effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento  delle
somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. 
  80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai  loro
familiari collaboratori, gia' pensionati presso le gestioni dell'INPS
e con piu' di 65 anni di eta', non si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54  del
presente articolo non si applica la  riduzione  contributiva  di  tre
punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della  legge  2
agosto 1990, n. 233. 
  82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione  a
partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna  delle
condizioni di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle
fattispecie di cui al comma 57.  La  cessazione  determina,  ai  fini
previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di  determinazione
e di  versamento  del  contributo  dovuto.  Il  passaggio  al  regime
previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilita'  di
fruire nuovamente del regime contributivo  agevolato,  anche  laddove
sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere  al
regime contributivo agevolato neanche  i  soggetti  che  ne  facciano
richiesta, ma per i quali si  verifichi  il  mancato  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa. 
  83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti
di cui al comma 54  che  intraprendono  l'esercizio  di  un'attivita'
d'impresa presentano,  mediante  comunicazione  telematica,  apposita
dichiarazione  messa  a  disposizione  dall'INPS;  i  soggetti   gia'
esercenti  attivita'  d'impresa  presentano,  entro  il  termine   di
decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle
modalita' indicate, l'accesso al regime  agevolato  puo'  avvenire  a
decorrere   dall'anno   successivo,   presentando    nuovamente    la
dichiarazione stessa entro il termine stabilito,  ferma  restando  la
permanenza delle condizioni di cui al comma 54. 
  84. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge l'Agenzia  delle  entrate  e  l'INPS  stabiliscono  le
modalita'  operative  e  i  termini  per  la  trasmissione  dei  dati
necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato. 
  85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88: 
    a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    b)  l'articolo  27  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni. 
  86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio
di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo  27,  comma
3, del medesimo  decreto-legge  n.  98  del  2011,  in  possesso  dei
requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo,  applicano  il
regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta  sul
valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. 
  87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13
della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  o  del  regime  fiscale  di
vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111,  possono  applicare,  laddove  in  possesso  dei
requisiti previsti dalla legge, il regime di  cui  al  comma  65  del
presente articolo per i  soli  periodi  d'imposta  che  residuano  al
completamento del triennio agevolato. 
  88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al  31  dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  possono
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento
del  quinquennio  agevolato  e  comunque  fino  al   compimento   del
trentacinquesimo anno di eta'. 
  89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2014.  Con  decreti  di  natura  non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere dettate le  disposizioni
necessarie per l'attuazione dei commi da 54 a 88.  Con  provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite  le  relative
modalita' applicative. 
  90. La quota di compartecipazione all'imposta sul  valore  aggiunto
di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,
n. 189, e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2015 e 2016. 
  91. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza
obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e'  riconosciuto  un
credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute
e imposte sostitutive applicate nella misura del  26  per  cento  sui
redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate  dai  soggetti
intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare  di  tali
ritenute e imposte sostitutive computate  nella  misura  del  20  per
cento a condizione  che  i  proventi  assoggettati  alle  ritenute  e
imposte  sostitutive  siano  investiti  in  attivita'  di   carattere
finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito  d'imposta  va
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a  ciascun  periodo
d'imposta, non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta puo' essere
utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  di
effettuazione   del   citato    investimento,    esclusivamente    in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94
del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  92.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  2015,  alle  forme   di
previdenza complementare di cui al  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252, e' riconosciuto un credito  d'imposta  pari  al  9  per
cento  del  risultato  netto   maturato,   assoggettato   all'imposta
sostitutiva di cui all'articolo  17  di  tale  decreto  applicata  in
ciascun  periodo   d'imposta,   a   condizione   che   un   ammontare
corrispondente al risultato netto maturato assoggettato  alla  citata
imposta  sostitutiva  sia  investito  in   attivita'   di   carattere
finanziario a medio o lungo termine, individuate con il  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  cui  al  comma  91  del
presente articolo.  Il  credito  d'imposta,  che  non  concorre  alla
formazione  del  risultato  netto  maturato  e  che,  ai  fini  della
formazione delle  prestazioni  pensionistiche,  incrementa  la  parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta,  va  indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo  d'imposta
e puo' essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente  in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94
del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  93. Con il decreto di cui al comma 91 sono stabiliti le condizioni,
i termini e le modalita' di applicazione riguardo alla fruizione  del
credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 94 e del relativo monitoraggio. 
  94. Per l'attuazione dei commi da 91 a 93 e' autorizzata  la  spesa
di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  95. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 80
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  96. E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo,  con
una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 120  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario
e il potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il completamento
del processo telematico. 
  97. All'articolo 46  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i
diritti e le indennita' di trasferta o le spese  di  spedizione  sono
dovuti dal  notificante  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti.  Le
risorse derivanti dall'attuazione del presente  comma  restano  nella
disponibilita' del Ministero della giustizia al fine di assicurare la
piena funzionalita' degli uffici di  esecuzione  penale  esterna.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, su proposta  del  Ministro  della  giustizia,  le
occorrenti variazioni di bilancio». 
  98. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse
allo stato della sicurezza degli uffici giudiziari  aventi  sede  nel
palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del coefficiente  di
rischio di attentati, con decreto del Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  individuati  gli
investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture  e  degli
impianti di sicurezza necessari. 
  99. Il decreto di cui al comma 98, da adottare entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  individua  i
tempi di  tutte  le  fasi  di  realizzazione  dell'investimento.  Sul
rispetto dei suddetti  tempi  vigila  il  commissario  straordinario,
nominato con il medesimo decreto per il periodo di  tempo  necessario
alla realizzazione dell'intervento e comunque  non  superiore  a  sei
mesi dalla data di adozione del decreto. Con il medesimo decreto sono
individuati il quadro finanziario  dell'investimento  e  le  relative
risorse attribuite al commissario straordinario,  che  sono  gestite,
non oltre il termine di cui al periodo precedente, sulla contabilita'
speciale intestata al medesimo commissario. 
  100. Il commissario straordinario nominato ai sensi  del  comma  99
monitora l'adozione degli atti  e  dei  provvedimenti  necessari  per
l'esecuzione  dell'investimento;   vigila   sull'espletamento   delle
procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla  stipula  dei
contratti e sulla cura delle attivita' occorrenti  al  finanziamento,
utilizzando le risorse disponibili assegnate a  tale  fine;  esercita
ogni potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli
enti e dei soggetti  interessati,  per  assicurare  il  coordinamento
degli  stessi  ed  il  rispetto  dei  tempi,   anche   convocando   o
presenziando a conferenze di servizi  ai  sensi  degli  articoli  14,
14-bis, 14-ter e 14-quater della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni. Puo'  chiedere  agli  enti  coinvolti  ogni
documento  utile  per  l'esercizio  dei   propri   compiti.   Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione  totale  o
parziale dell'investimento, il commissario straordinario  propone  la
revoca dell'assegnazione delle risorse. 
  101. In ogni caso, per la localizzazione delle opere individuate  a
norma del comma 98 si applica il regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 
  102. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma  100  e  per
l'esecuzione dell'investimento individuato con il decreto di  cui  al
comma 98, il commissario straordinario  ha,  sin  dal  momento  della
nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi,  degli
organi ordinari o straordinari.  Al  commissario  straordinario  sono
altresi'  attribuiti,  in  quanto  compatibili,  i  poteri   di   cui
all'articolo 17-ter del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26.
Il commissario straordinario provvede in deroga ad ogni  disposizione
vigente   e   nel   rispetto   comunque   della   normativa   europea
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il  decreto
di cui al comma 98 contiene l'indicazione delle principali norme  cui
si intende derogare. In ogni caso gli interventi di cui al  comma  98
costituiscono interventi la cui esecuzione deve  essere  accompagnata
da speciali misure di sicurezza, a norma dell'articolo 17 del  codice
di cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  non  si
applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del  medesimo  decreto
legislativo. 
  103. Per lo svolgimento  dei  compiti  di  cui  al  comma  100,  il
commissario straordinario si avvale  degli  uffici  amministrativi  e
tecnici delle amministrazioni interessate, del soggetto competente in
via   ordinaria   per   la   realizzazione    dell'intervento,    dei
provveditorati regionali alle opere  pubbliche;  al  personale  degli
enti di cui il commissario straordinario si avvale  non  sono  dovuti
compensi, salvo il  rimborso  delle  spese  documentate,  nei  limiti
previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte ai sensi del comma
104. 
  104. Il decreto  di  cui  al  comma  98  individua  il  commissario
straordinario tra pubblici dipendenti. Il  commissario  straordinario
dalla data di assunzione dell'incarico e  per  tutto  il  periodo  di
svolgimento e' collocato  fuori  ruolo,  con  retribuzione  a  carico
dell'amministrazione di provenienza, e non gli  compete  un  compenso
ulteriore, fatto salvo  il  rimborso  delle  spese  documentate,  nei
limiti previsti dalla normativa vigente, cui si fa fronte nell'ambito
delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. 
  105. Il Ministro della giustizia esercita le funzioni di indirizzo,
vigilanza e controllo sull'attivita' del commissario straordinario. 
  106. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 98  a
105 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2015, cui
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  107. Per fare  fronte  agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei
provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali,  ivi
inclusi gli ammortizzatori sociali in  deroga,  dei  servizi  per  il
lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei
rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'  ispettiva  e  di  tutela   e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e  di  lavoro,  nonche'
per  fare   fronte   agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   dei
provvedimenti normativi volti a favorire la stipula  di  contratti  a
tempo indeterminato a tutele crescenti,  al  fine  di  consentire  la
relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, e'  istituito  nello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2017. 
  108. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 107 si provvede: 
    a) quanto a 67,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati  di
previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2,  lettere
a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad  esclusione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
    b) quanto  a  90  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
l'utilizzo del fondo  di  parte  corrente  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. 
  109. Per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse del  Fondo  sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo  18,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  destinate  al
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e' destinata una somma fino a  30  milioni  di  euro  finalizzata  al
riconoscimento della cassa integrazione guadagni  in  deroga  per  il
settore della pesca. 
  110. Al fine di consentire il  completamento  nel  corso  dell'anno
2015 dei piani  di  gestione  degli  esuberi  di  personale  relativi
all'anno 2014, il finanziamento di cui  all'articolo  1,  comma  183,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previsto per  le  proroghe  dei
trattamenti di cui all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, e' esteso all'anno
2015 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal  periodo
precedente e' posto a carico del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  111. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio  1994,
n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre
2013, n.  147,  si  interpreta  nel  senso  che  le  entrate  proprie
derivanti  da  tasse  a  carico  delle  merci  imbarcate  e  sbarcate
comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a  carico  delle
merci imbarcate e sbarcate. 
  112. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche  da
parte dei lavoratori attualmente in  servizio,  con  effetto  dal  1º
gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non  si  tiene
conto  dei  provvedimenti  di   annullamento   delle   certificazioni
rilasciate dall'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui
all'articolo 13, comma 8, della  legge  27  marzo  1992,  n.  257,  e
successive modificazioni, salvo  il  caso  di  dolo  dell'interessato
accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui
al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015,
in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro  per
l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni
di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per  l'anno  2020,  in
10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in  6,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di
euro per l'anno 2024. 
  113. Con effetto sui trattamenti pensionistici  decorrenti  dal  1º
gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater  dell'articolo  6
del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, in materia  di  riduzione  percentuale  dei
trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente  ai
soggetti  che  maturano   il   previsto   requisito   di   anzianita'
contributiva entro il 31 dicembre 2017». 
  114. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi dell'articolo 1
del  decreto-legge  20  gennaio   1998,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,  e  successive
modificazioni, si applicano  gli  sgravi  contributivi  di  cui  agli
articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23  luglio  1991,  n.
223, nel limite massimo di 35.550.000 euro. 
  115. Entro il 31  gennaio  2015  gli  assicurati  all'assicurazione
generale  obbligatoria,  gestita   dall'INPS,   e   all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie  professionali,  gestita  dall'INAIL,
dipendenti da aziende che  hanno  collocato  tutti  i  dipendenti  in
mobilita' per cessazione dell'attivita' lavorativa, i  quali  abbiano
ottenuto in via giudiziale  definitiva  l'accertamento  dell'avvenuta
esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci  anni  e  in
quantita' superiori ai limiti  di  legge  e  che,  avendo  presentato
domanda successivamente al 2 ottobre 2003,  abbiano  conseguentemente
ottenuto  il  riconoscimento  dei  benefici  previdenziali   di   cui
all'articolo  47  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
possono presentare  domanda  all'INPS  per  il  riconoscimento  della
maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione
si e' realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della  legge  27
marzo 1992,  n.  257,  e  successive  modificazioni.  Le  prestazioni
conseguenti non possono avere  decorrenza  anteriore  al  1º  gennaio
2015. 
  116.  Le  prestazioni  assistenziali  del  Fondo  per  le   vittime
dell'amianto di  cui  all'articolo  1,  comma  241,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese  in  via
sperimentale,  per  gli  anni  2015,  2016  e  2017,  ai  malati   di
mesotelioma che abbiano contratto la  patologia,  o  per  esposizione
familiare  a  lavoratori  impiegati  nella  lavorazione  dell'amianto
ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni  di  cui
al presente comma sono a valere  sulle  disponibilita'  presenti  nel
suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica. 
  117. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre  2011,  n.  214,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 13 della legge 27 marzo  1992,  n.  257,  e  successive
modificazioni, si applicano ai fini  del  conseguimento  del  diritto
alla decorrenza del trattamento  pensionistico  nel  corso  dell'anno
2015, senza la corresponsione di ratei arretrati,  sulla  base  della
normativa  vigente  prima   dell'entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011,  anche  agli  ex  lavoratori  occupati
nelle  imprese  che  hanno  svolto  attivita'  di  scoibentazione   e
bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di  lavoro  per  effetto
della chiusura, dismissione  o  fallimento  dell'impresa  presso  cui
erano occupati e il cui sito e' interessato da piano di  bonifica  da
parte dell'ente territoriale, che  non  hanno  maturato  i  requisiti
anagrafici e  contributivi  previsti  dalla  normativa  vigente,  che
risultano  ammalati  con  patologia  asbesto-correlata  accertata   e
riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni. 
  118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai  datori
di lavoro  privati,  con  esclusione  del  settore  agricolo,  e  con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di  apprendistato  e  dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal  1º  gennaio  2015  con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre  2015,  e'
riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di  trentasei  mesi,  ferma
restando l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,
l'esonero dal versamento dei complessivi contributi  previdenziali  a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei  premi  e  contributi
dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari  a
8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente  comma  spetta
ai datori di lavoro in presenza delle  nuove  assunzioni  di  cui  al
primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei
sei mesi precedenti siano risultati occupati  a  tempo  indeterminato
presso qualsiasi datore di lavoro, e non  spetta  con  riferimento  a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia gia'
stato  usufruito  in  relazione  a  precedente  assunzione  a   tempo
indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non  e'  cumulabile
con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento
previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente  comma
non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni  relative  a
lavoratori  in  riferimento  ai  quali  i  datori  di   lavoro,   ivi
considerando societa' controllate o collegate ai sensi  dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta  persona,
allo stesso soggetto, hanno comunque gia' in essere  un  contratto  a
tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data  di  entrata  in
vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  al
monitoraggio  del  numero  di  contratti  incentivati  ai  sensi  del
presente comma  e  delle  conseguenti  minori  entrate  contributive,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di
cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse  indicate  al
comma 120, con riferimento alle nuove  assunzioni  con  contratto  di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  con  esclusione  dei  contratti  di
apprendistato, decorrenti dal  1º  gennaio  2015  con  riferimento  a
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei
lavoratori che  nell'anno  2014  siano  risultati  occupati  a  tempo
indeterminato  e  relativamente  ai  lavoratori  occupati   a   tempo
determinato che risultino iscritti negli elenchi  nominativi  per  un
numero di giornate  di  lavoro  non  inferiore  a  250  giornate  con
riferimento all'anno solare 2014. 
  120. L'incentivo di cui al comma 119 e' riconosciuto nel limite  di
2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2016 e 2017, 11 milioni  di  euro  per  l'anno  2018  e  2
milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma  119  e'
riconosciuto   dall'INPS   in   base   all'ordine   cronologico    di
presentazione delle  domande  e,  nel  caso  di  insufficienza  delle
risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata  anche
su base  pluriennale  con  riferimento  alla  durata  dell'incentivo,
l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il  proprio  sito  internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate  valutate  con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  121. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9,  della
legge 29 dicembre 1990, n.  407,  e  successive  modificazioni,  sono
soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati
decorrenti dal 1º gennaio 2015. 
  122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121  si
provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli  anni  2015,
2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a  valere  sulla
corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di  rotazione
di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  gia'
destinate agli interventi del Piano  di  azione  coesione,  ai  sensi
dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che,
dal  sistema  di  monitoraggio  del  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014. 
  123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al  decreto  del
Ministro per  la  coesione  territoriale  1º  agosto  2012,  provvede
all'individuazione delle specifiche linee di  intervento  oggetto  di
riprogrammazione ai sensi del comma 122. 
  124. Le risorse di cui al comma 122 sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 
  125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire  alle  spese
per il suo sostegno, per ogni  figlio  nato  o  adottato  tra  il  1º
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017  e'  riconosciuto  un  assegno  di
importo pari a 960 euro annui erogato  mensilmente  a  decorrere  dal
mese  di  nascita  o  adozione.  L'assegno,  che  non  concorre  alla
formazione del reddito complessivo di cui all'articolo  8  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive  modificazioni,  e'  corrisposto  fino  al
compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno  di  ingresso
nel  nucleo  familiare  a  seguito  dell'adozione,  per  i  figli  di
cittadini italiani o di uno Stato membro  dell'Unione  europea  o  di
cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno  di  cui
all'articolo 9 del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione  che  il
nucleo familiare di appartenenza del genitore  richiedente  l'assegno
sia  in  una  condizione  economica  corrispondente   a   un   valore
dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente   (ISEE),
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non  superiore  a
25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto,
a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita', nonche' a
quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Qualora il  nucleo  familiare  di
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE,  stabilito  ai  sensi
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013,  non  superiore  a  7.000  euro  annui,
l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma  e'
raddoppiato. 
  126. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  le  disposizioni  necessarie
per l'attuazione del comma 125. 
  127. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori  oneri  derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da 125 a  129  inviando  relazioni
mensili al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede  di
attuazione del comma 125, si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di  cui  al
comma 128, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo
dell'assegno di cui al comma 125, primo periodo, e i valori dell'ISEE
di cui al comma 125, secondo periodo. 
  128. L'onere derivante dai commi da 125 a 129 e'  valutato  in  202
milioni di euro per l'anno 2015, in 607 milioni di  euro  per  l'anno
2016, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, in 1.012  milioni  di
euro per l'anno 2018, in 607 milioni di euro per l'anno 2019 e in 202
milioni di euro per l'anno 2020. 
  129. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo
di cui all'articolo 13, comma  1-bis,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
come sostituito dal comma 12 del  presente  articolo,  non  si  tiene
conto delle somme erogate ai sensi dei commi 125 e 126  del  presente
articolo. 
  130. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al  fine  di
contribuire  alle  spese  per  il  mantenimento   dei   figli,   sono
riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi
a favore dei nuclei familiari con un numero di figli  minori  pari  o
superiore  a  quattro  in  possesso  di  una   situazione   economica
corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159, non superiore a  8.500  euro  annui.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sono  stabiliti  l'ammontare  massimo
complessivo del beneficio per  nucleo  familiare  e  le  disposizioni
attuative del presente comma. 
  131. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo con una dotazione  di  112  milioni  di
euro per l'anno 2015, da  destinare  a  interventi  in  favore  della
famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di  euro  e'  riservata
per il rilancio del piano per lo sviluppo  del  sistema  territoriale
dei  servizi  socio-educativi  per  la   prima   infanzia,   di   cui
all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
successive   modificazioni,   finalizzato   al   raggiungimento    di
determinati obiettivi di servizio, nelle more della  definizione  dei
livelli essenziali delle relative prestazioni. Una quota del suddetto
fondo, pari a 12 milioni di euro per l'anno  2015,  e'  destinata  al
fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni. Con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
successive modificazioni, sono stabiliti la destinazione del fondo, i
criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti
disposizioni attuative. 
  132. Il Fondo per le politiche della famiglia di  cui  all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
5 milioni  di  euro  dal  2015  al  fine  di  sostenere  le  adozioni
internazionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  133. Nell'ambito  delle  risorse  destinate  al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale ai sensi  del  comma  556,  a  decorrere
dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di  euro  e'  annualmente
destinata alla prevenzione, alla cura  e  alla  riabilitazione  delle
patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo  come  definita
dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Una quota  delle  risorse
di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017, e' destinata  alla  sperimentazione  di
modalita' di controllo dei soggetti a rischio di patologia,  mediante
l'adozione di software che consentano al giocatore di  monitorare  il
proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di
allerta.  Il  Ministro  della   salute,   con   decreto   di   natura
regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, adotta linee di azione per garantire  le  prestazioni  di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone  affette  dal
gioco d'azzardo patologico (GAP).  Al  fine  del  monitoraggio  della
dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di  cura
e  di  prevenzione  intraprese,  l'osservatorio  istituito  ai  sensi
dell'articolo 7, comma  10,  quarto  periodo,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, e' trasferito al Ministero della  salute.  Con
decreto interministeriale del Ministro della salute  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  rideterminata  la
composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in
materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonche'
delle associazioni operanti nel settore,  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.
Alla ripartizione della quota di cui al presente  comma  si  provvede
annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse  spettanti  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a  titolo  di
finanziamento  della  quota  indistinta  del   fabbisogno   sanitario
standard regionale, secondo i criteri e le modalita'  previsti  dalla
legislazione vigente  in  materia  di  costi  standard.  La  verifica
dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative  attivita'
assistenziali  costituisce  adempimento  ai  fini   dell'accesso   al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini  e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre  2009,  n.  191,  e  dell'articolo   15,   comma   24,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed e' effettuata  nell'ambito  del
Comitato paritetico permanente per la  verifica  dell'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005. 
  134. Nell'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni  per
le  esigenze  dell'Istituto  nazionale  di  valutazione  del  sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). 
  135. Agli oneri derivanti dal comma 134, pari ad  euro  10  milioni
per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296,  ferma  restando  la  disponibilita'  delle
risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. 
  136. A favore degli italiani nel mondo e' autorizzata la  spesa  di
3.555.000 euro  per  l'anno  2015  e  di  555.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2016, per la promozione della  lingua  e  cultura  italiana
all'estero,  con  particolare  riferimento  al  sostegno  degli  enti
gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. 
  137. Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 15,  comma  1.1,  le  parole:  «per  importo  non
superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per
importo non superiore a 30.000 euro annui»; 
    b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo
non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «per
importo non superiore a 30.000 euro». 
  138. Le disposizioni del comma 137 si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
  139. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge  11  agosto  2014,  n.
125, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le cessioni  di  beni  e  le  relative  prestazioni  accessorie
effettuate, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, nei  confronti  delle  amministrazioni
dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo  iscritti
nell'elenco di cui al comma 3,  destinati  ad  essere  trasportati  o
spediti  fuori  dell'Unione  europea  in  attuazione   di   finalita'
umanitarie,  comprese  quelle  dirette  a  realizzare  programmi   di
cooperazione  allo  sviluppo,  sono  non  imponibili   agli   effetti
dell'imposta sul valore aggiunto ai  sensi  dell'articolo  8-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 
  140. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26,
comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal  comma  139
del presente  articolo,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
contenute nel decreto del Ministro delle finanze 10  marzo  1988,  n.
379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988. 
  141. All'articolo 11, comma 4-bis, del  decreto-legge  28  dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  medesime
erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi  del  citato
articolo 15, comma 1-bis, ovvero  ai  sensi  del  presente  articolo,
anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di
donazione, dai candidati e dagli eletti  alle  cariche  pubbliche  in
conformita' a previsioni regolamentari o  statutarie  deliberate  dai
partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime». 
  142.  Per  il  finanziamento  dei  programmi  spaziali   strategici
nazionali in  corso  di  svolgimento  e'  autorizzato  un  contributo
all'Agenzia spaziale  italiana  (ASI)  di  30  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. 
  143. All'articolo  1-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «ad eccezione  dei  comitati»
e' inserita la seguente: «provinciali». 
  144. Entro dieci giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia
le  procedure  per  l'assegnazione  di  diritti  d'uso  di  frequenze
radioelettriche da destinare a servizi di  comunicazione  elettronica
mobili per applicazioni del tipo Supplemental  Down  Link  (SDL)  con
l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto
dal codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  decreto
legislativo 1º agosto 2003, n.  259.  L'Autorita'  emana  l'eventuale
regolamento di gara entro  il  15  marzo  2015.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico avvia le procedure  selettive  per  l'assegnazione
delle frequenze di cui al presente comma entro  i  successivi  trenta
giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La  liberazione  delle
frequenze di cui al  presente  comma  per  la  loro  destinazione  ai
servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo
SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015. 
  145. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale
dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai  fini  dei
saldi di cui al comma 463, per un importo pari ai proventi  derivanti
dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di 700  milioni  di
euro. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
provvede  alla  finalizzazione  degli  eventuali  proventi  derivanti
dall'attuazione del comma 144, eccedenti l'importo di  cui  al  primo
periodo,  ivi  compresa  l'eventuale  riassegnazione  al  Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  146. Il terzo  e  il  quarto  periodo  del  comma  7  dell'articolo
3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai
seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si  provvede  a  valere,
entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al
comma 2, lettera a). I  proventi  derivanti  dall'assegnazione  delle
frequenze di cui al presente articolo sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato per  essere  riassegnati  ad  apposito  capitolo
dello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
entro il 1º marzo 2015 per le finalita' di cui al periodo  precedente
e, per l'importo eccedente,  per  l'incremento  della  somma  di  cui
all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e
successive modificazioni». 
  147. All'articolo 6 del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8, secondo periodo, le  parole:  «31  dicembre  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»; 
    b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole:  «31  dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»; 
    c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui  al
primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle
risorse di cui al primo periodo»; 
    d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti: 
    «9-ter. Entro quaranta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  avvia  le  procedure  per  la   pianificazione   delle
frequenze  attribuite  a  livello  internazionale  all'Italia  e  non
assegnate a operatori di rete nazionali per  il  servizio  televisivo
digitale  terrestre  per  la  messa  a  disposizione  della  relativa
capacita' trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi  in
ambito  locale.  Le  suddette  frequenze  possono  essere   assegnate
unicamente  secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente  comma.  Il
Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti  d'uso
esclusivamente  ai   soggetti   utilmente   collocati   in   apposite
graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri: 
    a) idoneita' tecnica alla pianificazione e  allo  sviluppo  della
rete, nel rispetto del piano dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni; 
    b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di  rete  in
ambito locale; 
    c)  esperienze   maturate   nel   settore   delle   comunicazioni
elettroniche,  con  particolare  riferimento  alla  realizzazione   e
all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; 
    d) sostenibilita' economica, patrimoniale e finanziaria; 
    e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che  utilizzano
le frequenze di cui all'alinea, primo periodo. 
  Le selezioni di cui al  presente  comma  sono  rivolte  a  soggetti
operanti in ambito locale.  Nel  caso  in  cui  dalle  selezioni  non
risulti  un  numero  sufficiente  ed  idoneo,  rispetto  ai   criteri
definiti, di  operatori  di  rete  in  relazione  alle  frequenze  da
assegnare, il Ministero dello sviluppo economico esamina  le  domande
presentate da soggetti non operanti in  ambito  locale  assegnando  i
relativi  diritti  d'uso  per  le  stesse  finalita'  della  presente
disposizione. 
    9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le  modalita'
di cui al comma 9-ter possono altresi' successivamente esercire,  per
le  medesime  finalita',  ulteriori  frequenze  resesi   disponibili,
assicurando  il  puntuale  rispetto  dei   vincoli   previsti   dalla
pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  e
dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori
di rete in ambito locale gia' titolari di diritti d'uso di  frequenze
attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione
la relativa capacita' trasmissiva a fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi in ambito locale secondo le modalita'  di  cui  al  comma
9-quinquies. 
    9-quinquies. Al  fine  di  determinare  i  soggetti  che  possono
utilizzare la capacita' trasmissiva di  cui  al  comma  9-quater,  il
Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria  dei
soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media
audiovisivi in ambito locale che ne facciano  richiesta,  prevedendo,
se del caso, riserve su base territoriale inferiore  alla  regione  e
applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti
criteri: 
    a) media  annua  dell'ascolto  medio  del  giorno  medio  mensile
rilevati dalla societa' Auditel nella  singola  regione  o  provincia
autonoma; 
    b)  numero  dei  dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato; 
    c) costi  per  i  giornalisti  professionisti  iscritti  all'albo
professionale,  per  i  giornalisti  pubblicisti  iscritti   all'albo
professionale e per i praticanti giornalisti professionisti  iscritti
nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n.  69,  in
qualita' di dipendenti. 
  Le suddette graduatorie sono altresi' utilizzate per l'attribuzione
ai  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  autorizzati  alla
diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre  in
ambito locale dei numeri di cui al comma 9-septies. 
    9-sexies. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone
le condizioni economiche  secondo  cui  i  soggetti  assegnatari  dei
diritti  d'uso  di  cui  al  comma  9-quater  concedono  la  relativa
capacita'  trasmissiva  ai   soggetti   utilmente   collocati   nelle
graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori  di  servizi  di
media audiovisivi che utilizzano la capacita' trasmissiva di  cui  al
comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel
medesimo bacino lo stesso marchio  utilizzando  altre  frequenze.  Le
graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte  a  periodici
aggiornamenti. 
    9-septies.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,
nell'adottare il piano di numerazione  automatica  dei  canali  della
televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le
modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media
audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti  audiovisivi  in
tecnica  digitale  terrestre  in  ambito  locale  sulla  base   della
posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies». 
  148. Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 146, valutati complessivamente in 31,626
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  149. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, e' sostituita dalla seguente: 
  «a) impianti wi-fi, solo a  condizione  che  l'esercizio  ricettivo
metta a disposizione dei  propri  clienti  un  servizio  gratuito  di
velocita' di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download». 
  150. E' autorizzata la  spesa  di  250  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2015  per  interventi  in  favore  del  settore
dell'autotrasporto. Le relative risorse sono  ripartite  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  151. Al fine di favorire la competitivita' e di  razionalizzare  il
sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20  per  cento
delle risorse di cui al comma  150  e'  destinata  alle  imprese  che
pongono  in  essere  iniziative  dirette  a  realizzare  processi  di
ristrutturazione e aggregazione. 
  152. Al fine di realizzare gli interventi di messa in  sicurezza  e
ristrutturazione  degli  edifici  scolastici  delle  scuole  materne,
elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi
alluvionali del mese di novembre 2013 e' autorizzata la  spesa  di  5
milioni di euro nel 2015. 
  153. Per  la  realizzazione  di  opere  di  accesso  agli  impianti
portuali e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con  delibera
del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13,  comma  4,
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 
  154. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e  ai  successivi,
con  riferimento  alle  dichiarazioni  dei  redditi   dell'annualita'
precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 23  aprile  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche  a  decorrere
dall'esercizio finanziario  2014  e  i  termini  ivi  stabiliti  sono
conseguentemente rideterminati con riferimento  a  ciascun  esercizio
finanziario.  Ai  fini  di  assicurare   trasparenza   ed   efficacia
nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche,   con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' di redazione  del  rendiconto,  dal  quale
risulti in modo chiaro e trasparente  la  destinazione  di  tutte  le
somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle
stesse somme per violazione degli  obblighi  di  rendicontazione,  le
modalita' di pubblicazione nel sito web di  ciascuna  amministrazione
erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali e'  stato  erogato  il
contributo,  con  l'indicazione  del  relativo  importo,  nonche'  le
modalita'  di  pubblicazione  nello  stesso   sito   dei   rendiconti
trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione  nel
sito web  a  carico  di  ciascuna  amministrazione  erogatrice  e  di
comunicazione della rendicontazione da parte  degli  assegnatari,  si
applicano le sanzioni di cui  agli  articoli  46  e  47  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del
cinque per mille e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2015. Le  somme  non  utilizzate  entro  il  31
dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. 
  155. E' autorizzata la  spesa  di  100  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015,  da  assegnare  all'Agenzia  delle  entrate
quale contributo integrativo alle spese di funzionamento. 
  156. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29,  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 250 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015. 
  157. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla
base dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 30  dicembre  2013,
n. 150, soppresso dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15,
fino alla data in cui e'  stato  perfezionato  il  contratto  con  il
gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei
relativi   rapporti   amministrativi,   cosi'   da   adempiere   alle
obbligazioni verso Poste italiane S.p.a. sorte nel periodo di vigenza
del citato articolo 9, comma 15. 
  158. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche  sociali,
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e' incrementato di 300 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2015. 
  159. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze,  di  cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
anche ai fini del finanziamento degli  interventi  a  sostegno  delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' incrementato  di
400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2016. 
  160. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro  dei  disabili
di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  161. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 160, pari a  20
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  162. Per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro
quale contributo dell'Italia alla Fondazione  Auschwitz-Birkenau  per
la costituzione del fondo perpetuo finalizzato al mantenimento  della
struttura dell'ex campo di sterminio.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con propri decreti, e' autorizzato  a  determinare  le
modalita' di erogazione del contributo e ad apportare  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  163. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004,  n.
206, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e  di  trattamento  di
fine rapporto o equipollenti di cui al  comma  1  e  del  trattamento
aggiuntivo di  fine  rapporto  o  equipollenti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonche'  per
i loro eredi aventi diritto a pensione  di  reversibilita',  che,  ai
sensi della normativa vigente prima della data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro  il  30
novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi
sbarramento al conseguimento della qualifica superiore,  se  prevista
dai  rispettivi  contratti  di  categoria,  si  fa  riferimento  alla
percentuale  di   incremento   tra   la   retribuzione   contrattuale
immediatamente   superiore   e    quella    contrattuale    posseduta
dall'invalido all'atto del pensionamento, ove piu' favorevole». 
  164. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004,
n. 206, e' inserito il seguente: 
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al  coniuge  e  ai
figli dell'invalido, anche se il matrimonio e' stato  contratto  o  i
figli  sono  nati   successivamente   all'evento   terroristico.   Se
l'invalido  contrae  matrimonio  dopo  che  il  beneficio  e'   stato
attribuito ai genitori, il coniuge  e  i  figli  di  costui  ne  sono
esclusi». 
  165. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto  2004,  n.  206,
dopo l'ultimo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «Agli  effetti  di
quanto disposto dal presente comma, e' indifferente che la  posizione
assicurativa   obbligatoria   inerente   al   rapporto   di    lavoro
dell'invalido  sia  aperta  al  momento  dell'evento  terroristico  o
successivamente. In nessun  caso  sono  opponibili  termini  o  altre
limitazioni temporali alla titolarita' della posizione e del  diritto
al beneficio che ne consegue». 
  166.  Sono  attribuite  all'INAIL  le  competenze  in  materia   di
reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  delle   persone   con
disabilita' da lavoro,  da  realizzare  con  progetti  personalizzati
mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova
occupazione,   con   interventi   formativi    di    riqualificazione
professionale, con progetti per il superamento e  per  l'abbattimento
delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro,  con  interventi
di  adeguamento  e  di  adattamento  delle  postazioni   di   lavoro.
L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' a  carico
del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica. 
  167. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 229 dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  168. Le risorse finanziarie  assegnate  all'Autorita'  garante  per
l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112,
sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015,  2016  e
2017. 
  169. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 13, della  legge
10 marzo 2000, n. 62, e' autorizzata la spesa di 200 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  170. Nell'anno 2015 e' autorizzata la spesa di euro 5  milioni  per
le finalita' di cui all'articolo 19, comma 4,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, nonche' di euro 1 milione per le finalita'  di
cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge. 
  171. Agli oneri derivanti dal comma 170, pari ad euro 6 milioni per
l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
di funzionamento di cui all'articolo 1, comma  601,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilita' delle risorse
di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  172. Al fine di incrementare la quota premiale di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,  n.  1,  e  successive
modificazioni,  per  l'anno  2015,  il  Fondo  per  il  finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e'  incrementato  di  150
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2015.  Una  quota  pari
almeno al 50 per cento del Fondo per gli investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma  870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata  al  finanziamento
di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle
universita'. 
  173. Per il finanziamento  di  interventi  in  favore  dei  collegi
universitari di merito legalmente riconosciuti, di  cui  all'articolo
16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'  autorizzata  una
spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni  2015,
2016 e 2017. 
  174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  175. Per  la  partecipazione  italiana  ai  programmi  dell'Agenzia
spaziale europea e per i programmi spaziali  nazionali  di  rilevanza
strategica e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro  per  l'anno
2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2017  al
2020. 
  176. Al fine di promuovere lo  sviluppo  tecnologico  del  Paese  e
l'alta formazione  tecnologica,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, come rideterminata dall'articolo 1, comma 578,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 3 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015. 
  177. Al fine di sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati
con imprese di alta tecnologia sui  progetti  internazionali  per  lo
sviluppo e la realizzazione di  strumenti  altamente  innovativi  nel
campo  della  radioastronomia  (SKA  --  Square  Kilometer  Array)  e
dell'astronomia a raggi gamma (CTA -- Cherenkov Telescope  Array)  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2015, 2016 e  2017  a  favore  dell'INAF  --  Istituto  nazionale  di
astrofisica. 
  178. Il fondo di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27
dicembre   2006,   n.   296,   destinato   al   finanziamento   della
partecipazione italiana alle  missioni  internazionali  di  pace,  e'
incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2015  e
2016. 
  179. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di  protezione
per  richiedenti  asilo  e  rifugiati,  il  Fondo  nazionale  per  le
politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo  1-septies  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  e'  incrementato
di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  180. All'articolo 1, comma 204, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le  parole:  «di  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2014»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  3  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2015». 
  181. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa,  a
decorrere  dal  1º  gennaio  2015  le  risorse  del  Fondo   di   cui
all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, sono trasferite,  per  le  medesime  finalita',  in  un
apposito  Fondo  per   l'accoglienza   dei   minori   stranieri   non
accompagnati, istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai  sensi  del  presente
comma sono incrementate di 12,5 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015. 
  182. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme residue rimaste
da  pagare  del  Fondo  di  cui  all'articolo  23,  comma   11,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  183. Fermo restando quanto previsto dal comma  6  dell'articolo  26
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  i  minori  stranieri
non accompagnati presenti  nel  territorio  nazionale  accedono,  nei
limiti  delle  risorse  e  dei  posti  disponibili,  ai  servizi   di
accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le  politiche  e  i
servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies  del  decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 1990, n. 39. 
  184. Per l'esercizio finanziario 2015, la Presidenza del  Consiglio
dei ministri provvede, nell'ambito degli  ordinari  stanziamenti  del
proprio bilancio e nel limite di 8.000.000 di euro, al  finanziamento
delle spese  relative  alla  realizzazione  del  programma  unico  di
emersione, assistenza e integrazione sociale  previsto  dall'articolo
18, comma 3-bis, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la
tratta  e  il  grave  sfruttamento  degli  esseri   umani,   di   cui
all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11  agosto  2003,  n.  228,
nonche' alla realizzazione delle correlate azioni di  supporto  e  di
sistema. Fino all'adozione del Piano  nazionale  d'azione  contro  la
tratta  e  il  grave  sfruttamento  degli  esseri   umani,   di   cui
all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n.  228,  e
del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  cui
all'articolo 18, comma  3-bis,  del  citato  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, al fine  di  assicurare  la  prosecuzione  degli
interventi  di  protezione  delle  vittime  di  tratta  e  di   grave
sfruttamento, restano validi, senza ulteriori oneri  a  carico  della
finanza pubblica, il  programma  di  assistenza,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 1, della legge 11  agosto  2003,  n.  228,  e
dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ed i conseguenti progetti in essere al 31 dicembre 2014. 
  185. Per favorire l'attuazione del piano di  modernizzazione  della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e  periodica,
il termine previsto dall'articolo 4, comma 1,  del  decreto-legge  18
maggio 2012, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16
luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale e' obbligatorio assicurare
la tracciabilita' delle vendite e delle  rese,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2015. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1  per
sostenere l'adeguamento tecnologico degli  operatori  della  rete  e'
conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse
stanziate per tale finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dal
comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  186. Agli oneri  finanziari  derivati  dalla  corresponsione  degli
indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  26  maggio  2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11  ottobre  2000,  a
decorrere dal 1º gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli  oneri
derivanti  dal  pagamento   degli   arretrati   della   rivalutazione
dell'indennita' integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino
al  31  dicembre  2011,  si  provvede  mediante  l'attribuzione  alle
medesime regioni e province autonome di un contributo di 100  milioni
di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno  2016,  di
289 milioni di euro per l'anno 2017 e di  146  milioni  di  euro  per
l'anno 2018. Tale  contributo  e'  ripartito  tra  le  regioni  e  le
province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministero  della  salute,  da
adottare, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, in  proporzione  al  fabbisogno  derivante  dal  numero  degli
indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome,  come
comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome
entro il 31  gennaio  2015,  previo  riscontro  del  Ministero  della
salute. 
  187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale  e  per
la disciplina del servizio civile universale e' autorizzata la  spesa
di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 190 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2017. 
  188. Per  la  realizzazione,  la  gestione  e  l'adeguamento  delle
strutture  e  degli  applicativi  informatici  per  la  tenuta  delle
scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma
del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42,  comma
1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  all'articolo
1, commi 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e  all'articolo
15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni  di  euro  per  l'anno
2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e  di
4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  189. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8
milioni di euro per l'anno 2016, di 332,7 milioni di euro per  l'anno
2017, di 211 milioni di euro per l'anno 2018,  di  219,5  milioni  di
euro per l'anno 2019, di 231,4 milioni di euro per  l'anno  2020,  di
309,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 324,05 milioni di euro per
l'anno 2022, di 326,75 milioni di euro per  l'anno  2023,  di  327,25
milioni di euro per l'anno 2024, di 330,25 milioni di euro per l'anno
2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. 
  190.  Per  il  finanziamento  delle  attivita'  istituzionali   del
Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1,  della
legge 15 luglio 2003, n. 189, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  191. E' autorizzata la  spesa  di  6,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei  ciechi
e degli ipovedenti di cui alla legge 3  agosto  1998,  n.  282,  alla
legge 12 gennaio 1996, n. 24, e alla legge 23 settembre 1993, n. 379. 
  192. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, dopo la lettera d-sexies) e' aggiunta la seguente: 
  «d-septies) alle reti metropolitane di aree  metropolitane  di  cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56». 
  193. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di  trasmissione
nazionale di energia elettrica e di assicurare lo sviluppo della rete
ferroviaria nazionale, in considerazione della sua funzionalita' alla
medesima rete di trasmissione nazionale: 
    a) le reti elettriche in alta e altissima tensione ai sensi delle
norme adottate dal Comitato elettrico italiano e le relative porzioni
di stazioni di proprieta' di Ferrovie dello Stato Italiane  S.p.A.  o
di societa' dalla stessa controllate  sono  inserite  nella  rete  di
trasmissione nazionale di energia elettrica di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  25  giugno
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
151 del 30 giugno 1999, e successive modificazioni.  L'efficacia  del
suddetto    inserimento    e'    subordinata    al    perfezionamento
dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del  sistema
di  trasmissione  nazionale  di  cui  all'articolo  36  del   decreto
legislativo 1º giugno 2011, n. 93, o di una societa' da  quest'ultimo
controllata.  Ad  esito  del  perfezionamento  dell'acquisizione,  le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti  gli
altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati,  concernenti
i suddetti beni, si intendono emessi validamente ed  efficacemente  a
favore dell'acquirente ovvero di un veicolo societario  appositamente
costituito.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni  dalla  data   di
perfezionamento della suddetta acquisizione, il gestore  del  sistema
di  trasmissione   nazionale   adotta   gli   eventuali   adempimenti
conseguenti; 
    b) entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  Ferrovie  dello  Stato  Italiane  S.p.A.   fornisce
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico  i
dati e le informazioni necessari alle determinazioni  della  medesima
Autorita'.  Nei  successivi  trenta  giorni  la  medesima   Autorita'
definisce  la  remunerazione  del  capitale  investito  netto,  degli
ammortamenti e dei costi operativi attuali e sorgenti spettanti  alla
porzione di rete di trasmissione nazionale di cui  alla  lettera  a),
anche tenendo conto dei benefici potenziali per il sistema  elettrico
nazionale,  dandone  informazione   al   Ministero   dello   sviluppo
economico.  Ai  fini  della  corretta  allocazione  del  costo  delle
infrastrutture  ai  rispettivi  settori,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico definisce il capitale investito
netto riconosciuto senza dedurre il valore dei contributi pubblici in
conto impianti utilizzati per investimenti relativi alla porzione  di
rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera a). Il valore  del
capitale investito netto riconosciuto cosi'  determinato  rappresenta
anche il valore contabile e fiscale delle reti elettriche in  alta  e
altissima tensione e delle relative porzioni di stazioni in  capo  ai
terzi acquirenti, senza alcun onere di rivalutazione; 
    c) le risorse finanziarie derivanti dalla cessione  di  cui  alla
lettera a), limitatamente al valore dei contributi  pubblici  di  cui
alla lettera b), sono destinate alla copertura di investimenti  sulla
rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto  stipulato  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete  Ferroviaria
Italiana S.p.A. Il regime speciale di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730,  e  all'articolo  11,  comma
11-bis, del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  continua  ad
applicarsi alle condizioni in vigore al momento  del  perfezionamento
dell'acquisizione di cui alla lettera a). 
  194.  Per  assicurare  il  sostegno  all'emittenza  radiotelevisiva
locale, nonche' per compensare le riduzioni effettuate  nella  misura
di 80 milioni di euro  nell'anno  2014  sulle  relative  risorse,  e'
autorizzata la  spesa  di  20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2015. 
  195. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
hanno diritto all'uso  esclusivo  delle  proprie  denominazioni,  dei
propri stemmi, degli emblemi e di ogni  altro  segno  distintivo.  Il
Dipartimento della pubblica sicurezza e il  Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del  Ministero
dell'interno  possono  consentire  l'uso,  anche  temporaneo,   delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in
via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  nel
rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine della  Polizia
di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano  le
disposizioni  degli  articoli  124,  125  e  126  del  codice   della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, e  successive  modificazioni.  I  commi  3-bis  e  3-ter
dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono abrogati. 
  196. Ferme restando le competenze attribuite  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1º  febbraio  2011,
in materia di approvazione  e  procedure  per  la  concessione  degli
emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e  del  Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco,  mediante  uno  o  piu'  regolamenti
adottati con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sono individuati le denominazioni, gli  stemmi,  gli  emblemi  e  gli
altri segni distintivi per i fini di cui al  comma  195,  nonche'  le
specifiche modalita' attuative. 
  197. Le somme derivanti dalla concessione in uso  temporaneo  delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi  e  dei  segni  distintivi
della Polizia di Stato e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate, rispettivamente, al  programma  «Contrasto  al  crimine,
tutela dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica»  nell'ambito  della
missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno e al  programma  «Prevenzione  dal  rischio  e
soccorso pubblico» nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  198. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 300
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. 
  199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito  un  fondo  per  il  finanziamento  di  esigenze
indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2015, 2016 e 2017  e  di  100  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalita' di  cui  all'elenco
n. 1 allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge. 
  200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze  e'  istituito  un  Fondo  per   far   fronte   ad   esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso  della  gestione,  con  la
dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di  25  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Il  Fondo  e'  ripartito
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  201. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 27
milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  202.  Per  la  realizzazione  delle  azioni   relative   al   piano
straordinario per la promozione del  made  in  Italy  e  l'attrazione
degli investimenti in Italia di cui all'articolo  30,  comma  1,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  sono  stanziati
nell'ambito dello stato di previsione del  Ministero  dello  sviluppo
economico, per essere assegnati all'ICE -- Agenzia per la  promozione
all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle   imprese   italiane,
ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per
l'anno 2016 e 40 milioni di euro per  l'anno  2017.  Le  linee  guida
relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e
l'attrazione  degli  investimenti  sono  comunicate,   con   apposito
rapporto del Ministero  dello  sviluppo  economico,  alle  competenti
Commissioni parlamentari  entro  il  30  giugno  2015.  Con  apposito
rapporto redatto annualmente dall'ICE -  Agenzia  per  la  promozione
all'estero  e  l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane   e
trasmesso alle  competenti  Commissioni  parlamentari,  entro  il  30
settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio  i  settori
di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi,  le  risorse
impegnate  e  i  risultati  conseguiti  in   relazione   ai   singoli
interventi. Per la  realizzazione  delle  azioni  di  cui  al  citato
articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e f), del  decreto-legge  n.
133 del 2014, relative alla valorizzazione e  alla  promozione  delle
produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito  del  piano
di cui al medesimo articolo 30, comma  1,  e'  istituito,  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  il  Fondo
per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in
Italia  e  all'estero,  delle  imprese  e  dei  prodotti  agricoli  e
agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di
cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del decreto-legge  n.
133 del 2014, una quota delle risorse stanziate per  l'ICE  --Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane ai sensi del primo periodo del presente comma,  pari  a  2,5
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2015,  2016  e  2017,  e'
destinata  all'Associazione  delle  camere  di   commercio   italiane
all'estero, di cui all'articolo 5, comma  3,  della  legge  31  marzo
2005, n. 56, e successive modificazioni, e un'ulteriore quota di tali
risorse, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,  2016
e  2017,  e'  destinata  ai  consorzi  per   l'internazionalizzazione
previsti dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, per il sostegno alle piccole e medie imprese nei
mercati esteri e la diffusione internazionale  dei  loro  prodotti  e
servizi nonche' per incrementare la presenza e  la  conoscenza  delle
autentiche  produzioni  italiane  presso  i  mercati   e   presso   i
consumatori  internazionali,  al  fine  di  contrastare  il  fenomeno
dell'italian   sounding   e   della   contraffazione   dei   prodotti
agroalimentari italiani. A valere  sulle  risorse  di  cui  al  primo
periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017
e' assegnato al Ministero dello sviluppo economico  per  il  sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made  in
Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre  1995,
n. 549. 
  203. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
202 si provvede: 
    a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50  milioni  di
euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante
utilizzo  del  fondo  di  conto  capitale  iscritto  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dello   sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
    b) quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo
dei  fondi  iscritti  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'articolo  49,  comma  2,
lettere a), b) e  d),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    c) quanto a 6 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2015  e
2016, mediante utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b),  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  204. Le risorse iscritte sul fondo di conto capitale iscritto nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 30 milioni di euro
per l'anno 2015. Il fondo e' soppresso a decorrere dal 2016. 
  205. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementata
di 242 milioni di euro per l'anno 2015, di 203 milioni  di  euro  per
l'anno 2016, di 133 milioni di euro per l'anno 2017, di  122  milioni
di euro per l'anno 2018 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019. 
  206.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  6-bis   del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai fini del  contenimento  delle
spese  di  ricerca,  potenziamento,  ammodernamento,  manutenzione  e
supporto  relative  a  mezzi,  sistemi,  materiali  e  strutture   in
dotazione al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  il  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell'interno  e'  autorizzato  a  stipulare  convenzioni  e
contratti per la permuta di  materiali  o  prestazioni  con  soggetti
pubblici  e  privati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le condizioni e le modalita' per la  stipulazione  degli
atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente  comma,  nel
rispetto  della  vigente  disciplina  in  materia  negoziale  e   del
principio di economicita'. 
  207. All'articolo 1, comma 430, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:
«15 gennaio 2016»; 
    b) le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite  dalle  seguenti:
«1º gennaio 2016»; 
    c) le parole: «3.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,»  sono
soppresse; 
    d) le parole: «7.000 milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«3.272 milioni»; 
    e) le parole: «10.000 milioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«6.272 milioni». 
  208. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1974,  n.  727,  non  si
applica ai crediti, certificati dai competenti organismi  pagatori  e
ceduti all'ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui  all'Allegato
I del regolamento (UE) n. 1307/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune, inerenti le operazioni di cui al comma  45,
lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.  Il
beneficiario deve manifestare la volonta' di cessione  nella  domanda
unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della
politica agricola comune. Alle operazioni di cui al presente comma si
applica la compensazione di cui all'articolo 01,  comma  16,  secondo
periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e  successive
modificazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del
credito all'ISMEA secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al
periodo  seguente.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
sono definiti le modalita', i limiti e i criteri per la cessione  dei
crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti  di
cui al presente comma non  si  applica  l'articolo  1264  del  codice
civile e si applicano gli articoli 5 e  6  della  legge  21  febbraio
1991, n. 52, e le disposizioni del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
  209. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere concessa anche  a
fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel  settore
agricolo, agroalimentare e della pesca,  in  conformita'  con  quanto
previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive  modificazioni,
acquistati da organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio
(Oicr) le cui quote o azioni siano  collocate  esclusivamente  presso
investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci   della   societa'   emittente.   Per   le   proprie   attivita'
istituzionali,  nonche'  per  le  finalita'  del   presente   decreto
legislativo,  l'ISMEA  si  avvale  direttamente  dell'anagrafe  delle
aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico  di  cui  agli
articoli 1, comma 1, e 9  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503». 
  210. All'articolo 60, comma 3-bis, del codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  la
lettera f-bis) e' aggiunta la seguente: 
  «f-ter) anagrafe delle aziende  agricole  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503». 
  211. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  possono  fare
ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59,  comma  1,  del
codice di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive modificazioni». 
  212. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  208,  209,
210 e 211 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  213. All'articolo 1, comma 515, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2014,» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2015, o con apposite norme  di  attuazione
degli statuti di autonomia» e le parole: «la giustizia civile, penale
e  minorile»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «la   magistratura
ordinaria, tributaria e amministrativa»; 
    b) al quarto periodo, dopo le parole: «Con  i  predetti  accordi»
sono inserite le seguenti: «o con norme di attuazione». 
  214. Al fine  di  contribuire  alla  ristrutturazione  del  settore
lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo  delle
quote latte,  nonche'  al  miglioramento  della  qualita'  del  latte
bovino, e' istituito presso il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali il Fondo  per  gli  investimenti  nel  settore
lattiero caseario con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro
per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  adottato  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le  modalita'  di  accesso  al  contributo,  nonche'  la   quota   di
partecipazione  alla  singola  operazione.  Non   sono   ammessi   al
contributo i produttori non in regola con il  pagamento  delle  multe
derivanti dall'eccesso di  produzione  lattiera  ovvero  che  abbiano
aderito  ai  programmi  di  rateizzazione  previsti  dalla  normativa
vigente, ma che non risultano in regola con i relativi pagamenti. 
  215. Il contributo dello Stato alle azioni  di  cui  al  comma  214
soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», e dal regolamento (UE) n.  1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 
  216. Le operazioni  di  cui  al  comma  214  sono  assistite  dalle
garanzie concesse  dall'ISMEA,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 22 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210
del 9 settembre 2011. 
  217. A quota parte  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 214, 215 e 216 si provvede, quanto  a  5
milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2016 e 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49,  comma  2,
lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  218. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore
di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n.  5  annesso
alla presente legge, sono ridotte per gli importi  ivi  indicati.  Le
erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle  autorizzazioni  di
spesa di cui al periodo precedente spettano nei limiti  dei  relativi
stanziamenti iscritti in bilancio,  come  rideterminati  per  effetto
delle riduzioni di cui al medesimo periodo. 
  219. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede
a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV Spa per lo svolgimento  dei
servizi di navigazione aerea di rotta svolti a  favore  del  traffico
aereo civile, di cui al decreto del  Ministro  del  tesoro  5  maggio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997». 
  220. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, le parole: «, nel rispetto dei principi  e  dei  criteri  di  cui
all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,»
sono soppresse. Resta ferma l'approvazione con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, dei contratti di  programma  stipulati
tra l'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  il  gestore
aeroportuale. 
  221.  All'articolo  28,   comma   8-bis,   secondo   periodo,   del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  novembre  2014,  n.  164,  la  parola:
«rilascia» e' sostituita  dalle  seguenti:  «puo'  rilasciare»  e  le
parole: «nel rispetto delle norme europee e  previo  nulla  osta  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle
seguenti: «previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, valutata specificamente la compatibilita' con le norme e i
principi del diritto europeo». 
  222. All'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014  e  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»; 
    b) al comma 6, le  parole:  «Per  gli  anni  2014  e  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014». 
  223. Le risorse di cui all'articolo 1, comma  83,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo  dei  parchi
automobilistici destinati ai servizi di  trasporto  pubblico  locale,
regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto di  materiale
rotabile su gomma secondo le modalita' di cui ai  commi  224,  226  e
227. 
  224. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita'
di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle  risorse
su base regionale secondo i seguenti criteri: 
    a)  migliore  rapporto  tra  posto/km   prodotti   e   passeggeri
trasportati; 
    b) condizioni di vetusta' nonche' classe  di  inquinamento  degli
attuali parchi veicolari; 
    c) entita' del cofinanziamento regionale e locale; 
    d) posti /km prodotti. 
  225. In conseguenza di quanto disposto al comma  224  del  presente
articolo, all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, il secondo periodo e' soppresso. 
  226. Con il decreto di cui al comma 224 sono  stabilite,  altresi',
le modalita' di revoca e di successiva riassegnazione  delle  risorse
per le finalita' di cui al comma 223. 
  227. Al fine di razionalizzare la spesa e  conseguire  economie  di
scala, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
assumere le funzioni  di  centro  unico  di  acquisto,  indicando  le
tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del
riparto delle risorse disponibili. 
  228. Per migliorare l'offerta  di  servizi  di  trasporto  pubblico
locale nelle aree metropolitane, come definite dalla legge  7  aprile
2014, n. 56, il fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27
dicembre 2013, n.  147,  e  successive  modificazioni,  e'  destinato
esclusivamente  alle  reti  metropolitane  in  costruzione  in   aree
metropolitane. Al fondo di cui al periodo precedente  sono  assegnati
un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni  di
euro a decorrere dal 2016, nonche' ulteriori 7,5 milioni di euro  per
l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni  di  euro
per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019. 
  229. In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti  e
parte servizi stipulati con la  societa'  Rete  ferroviaria  italiana
(RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonche' in
ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  direttiva  2012/34/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  21  novembre  2012,  la
Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017
persegue  i  seguenti  assi  di  intervento  attraverso  i   connessi
programmi di investimento: 
    a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale; 
    b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture. 
  230. All'interno del programma di investimento di cui alla  lettera
b) del comma 229 e, in particolare, per  la  continuita'  dei  lavori
delle  tratte  Brescia-Verona-Padova  della  linea  ferroviaria  alta
velocita'/alta capacita' (AV/AC) Milano-Venezia, della  tratta  terzo
valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova,  delle  tratte  del
nuovo tunnel ferroviario del Brennero,  autorizzate  o  in  corso  di
autorizzazione con le modalita' previste dai commi  232,  233  e  234
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  il  CIPE  puo'
approvare i progetti preliminari delle opere  anche  nelle  more  del
finanziamento  della  fase  realizzativa  e   i   relativi   progetti
definitivi a condizione  che  sussistano  disponibilita'  finanziarie
sufficienti per il finanziamento di un  primo  lotto  costruttivo  di
valore non inferiore al 10 per  cento  del  costo  complessivo  delle
opere. 
  231.   In   ottemperanza   all'articolo   4   del   contratto    di
programma-parte investimenti relativamente ai  programmi  di  cui  al
comma 229 del presente articolo entro il mese di giugno di ogni  anno
e a consuntivo sulle attivita' dell'anno precedente, la societa'  RFI
presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al
CIPE nonche' alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle
risorse finanziarie effettivamente contabilizzate  per  investimenti,
all'avanzamento dei lavori e alla consegna in esercizio  delle  spese
connesse  agli  investimenti  completati  per  ciascun  programma  di
investimento, nonche' agli eventuali scostamenti registrati  rispetto
al programma. 
  232. A decorrere dal  1º  gennaio  2019,  su  tutto  il  territorio
nazionale e' vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2
ed  M3  alimentati  a   benzina   o   gasolio   con   caratteristiche
antinquinamento Euro 0. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione
dal predetto divieto per particolari caratteristiche  di  veicoli  di
carattere storico o destinati a usi particolari. 
  233. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il credito d'imposta  relativo
all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori
di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non
spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. 
  234. All'articolo 1, comma 579, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: «Per l'anno 2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per gli anni dal 2014 al 2018». Conseguentemente  l'articolo  2  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20  febbraio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67  del  21  marzo  2014,  si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2019. 
  235.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e'  autorizzata  la  spesa  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni
di euro per l'anno 2018. Alle medesime finalita'  concorre  l'importo
complessivo di  270,431  milioni  di  euro  derivanti  dalle  revoche
disposte dall'articolo 13, comma 1,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014,  di
6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017,  di
30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno
2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024. 
  236. Per il miglioramento della competitivita' dei porti italiani e
l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale  all'interno  dei
sistemi portuali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo  13,
comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il CIPE assegna le
risorse ivi previste e quantificate in 20 milioni di euro  annui  dal
2015 al 2024,  senza  applicare  le  procedure  di  cui  all'articolo
18-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. A  tal  fine  il
limite di 90 milioni di euro di cui al predetto  articolo  18-bis  e'
ridotto a 70  milioni  di  euro.  Alle  medesime  finalita'  concorre
l'importo di 39 milioni di euro a valere sulle disponibilita' residue
derivanti dalle revoche  disposte  dall'articolo  13,  comma  1,  del
citato decreto-legge n. 145 del 2013. 
  237. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre  2014
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». 
  238. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, al terzo periodo, dopo le parole: «beni immobiliari demaniali
di loro competenza» sono aggiunte le seguenti: «e, nel limite  di  50
milioni,  per  l'attuazione  di  interventi  urgenti  in  materia  di
dissesto idrogeologico, di  difesa  e  messa  in  sicurezza  di  beni
pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonche' di
miglioramento infrastrutturale. Con uno o piu' decreti  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati,  d'intesa  con
la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, gli interventi e le  procedure
di attuazione». 
  239.  Per  assicurare  i  collegamenti  di  servizio  di  trasporto
marittimo veloce nello stretto di Messina, e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. 
  240. Al fine di avviare i lavori  sulla  tratta  Andora  --  Finale
Ligure e'  autorizzato  un  contributo  quindicennale  in  erogazione
diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016. 
  241. Al fine di tutelare e promuovere  il  patrimonio  culturale  e
storico e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2015. Gli interventi da finanziare sono individuati con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  242. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, per ciascuno dei crediti d'imposta  di  cui  all'elenco  n.  2
allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali  di
fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti
positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni
di euro per l'anno 2015 e a 23,690 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2016. La quota di  riduzione  da  imputare  al  credito  di
imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge  23
dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22  dicembre  2008,
n. 203, di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge non  puo'
superare l'importo di  11,605  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  243.  L'importo  massimo  dei  finanziamenti  di  cui  al  comma  8
dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'  incrementato
al limite massimo di 5 miliardi di euro.  Per  far  fronte  all'onere
derivante dalla concessione dei contributi di  cui  al  comma  4  del
suddetto articolo 2, e' autorizzata la spesa di 12  milioni  di  euro
per l'anno 2015, di 31,6 milioni di euro per  l'anno  2016,  di  46,6
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1  milioni
di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di
9,9 milioni di euro per l'anno 2021. 
  244. Nelle more dell'attuazione delle  disposizioni  relative  alla
revisione della disciplina del sistema  estimativo  del  catasto  dei
fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014,  n.  23,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della  legge  27
luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13  aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
1939, n. 1249, e successive  modificazioni,  si  applica  secondo  le
istruzioni di cui  alla  circolare  dell'Agenzia  del  territorio  n.
6/2012 del 30 novembre 2012,  concernente  la  «Determinazione  della
rendita catastale delle unita' immobiliari a destinazione speciale  e
particolare: profili tecnico-estimativi». 
  245. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  al  comma
244, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle
entrate le segnalazioni dei comuni relative  alla  rendita  catastale
difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012. 
  246. Al fine di consentire di allungare il  piano  di  ammortamento
dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro,  piccole  e
medie imprese individuate  dalla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo
con l'Associazione  bancaria  italiana  e  con  le  associazioni  dei
rappresentanti delle imprese e  dei  consumatori,  concordano,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  tutte  le  misure
necessarie al fine di sospendere il pagamento  della  quota  capitale
delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. 
  247.  Al  decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1: 
    1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Si considera vettore  anche  l'impresa  iscritta  all'albo  nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto di terzi associata a una cooperativa,  aderente  a  un
consorzio o parte di una rete di imprese,  nel  caso  in  cui  esegua
prestazioni di trasporto ad  essa  affidate  dal  raggruppamento  cui
aderisce»; 
    2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo  nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto di  terzi  che  stipula  contratti  scritti  e  svolge
servizi  di  deposito,  movimentazione  e  lavorazione  della  merce,
connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»; 
    3) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
    «e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto  di  terzi,  ovvero  l'impresa  non
stabilita in Italia, abilitata a eseguire attivita' di  autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che,
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto
su incarico di altro vettore»; 
    b) dopo l'articolo 6-bis e' inserito il seguente: 
    «Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura) --  1.  Il  vettore
incaricato  della  prestazione  di  un  servizio  di  trasporto  puo'
avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le  parti  concordino,  alla
stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello  stesso,
di ricorrere alla sub-vettura. Il  vettore  assume  gli  oneri  e  le
responsabilita' gravanti sul committente connessi alla verifica della
regolarita' del sub-vettore, rispondendone direttamente  ai  sensi  e
per  gli  effetti  del   comma   4-ter   dell'articolo   83-bis   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. 
    2. In mancanza dell'accordo  di  cui  al  comma  1,  in  caso  di
affidamento  da  parte  del  vettore  di  eventuale  sub-vettura   il
contratto puo' essere  risolto  per  inadempimento,  fatto  salvo  il
pagamento del compenso pattuito per le prestazioni gia' eseguite. 
    3. Il sub-vettore non puo' a sua volta affidare ad altro  vettore
lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di  violazione
di tale divieto il  relativo  contratto  e'  nullo,  fatto  salvo  il
pagamento del compenso pattuito per le prestazioni gia' eseguite.  In
tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il
compenso gia' previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso  di
giudizio,  e'  tenuto  a  esibire  la  propria  fattura  a   semplice
richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali,
retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore  che  affida
lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri  e  le
responsabilita'   connessi   alla   verifica    della    regolarita',
rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter
dell'articolo 83-bis  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni. 
    4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di  collettame
mediante raggruppamento di piu' partite  e  spedizioni,  ciascuna  di
peso non superiore a  50  quintali,  con  servizi  che  implicano  la
rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal  veicolo  per
la loro suddivisione e  il  successivo  carico  su  altri  mezzi,  e'
concessa la facolta' di avvalersi per l'esecuzione,  in  tutto  o  in
parte, delle prestazioni di trasporto di uno o piu' sub-vettori  dopo
ogni rottura di carico»; 
    c)  l'articolo  7-bis  e'  abrogato  e  sono,   conseguentemente,
soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti  nel
medesimo decreto legislativo. 
  248. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati; 
    b) i commi 4,  4-bis,  4-ter,  4-quater,  4-quinquies  e  5  sono
sostituiti dai seguenti: 
    «4. Nel contratto di trasporto,  anche  stipulato  in  forma  non
scritta, di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  21  novembre
2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi  e  le  condizioni
sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti,  tenuto  conto  dei
principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. 
    4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori
in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali
e assicurativi, il committente e' tenuto a verificare preliminarmente
alla   stipulazione   del   contratto   tale   regolarita'   mediante
acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal  caso  il
committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies. 
    4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al  comma
4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato in solido  con  il
vettore, nonche' con ciascuno degli eventuali sub-vettori,  entro  il
limite di un anno dalla cessazione  del  contratto  di  trasporto,  a
corrispondere ai lavoratori  i  trattamenti  retributivi,  nonche'  i
contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti,
dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata
del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni  amministrative  di  cui  risponde  solo   il   responsabile
dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento  puo'
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali. 
    4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore e' effettuata
limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data
di adozione della delibera del presidente del Comitato  centrale  per
l'albo nazionale delle persone fisiche e  giuridiche  che  esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  A
decorrere dall'adozione della delibera di cui al  primo  periodo,  la
verifica sulla regolarita' del vettore  e'  assolta  dal  committente
mediante accesso ad apposita sezione del  portale  internet  attivato
dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente  acquisita
la qualificazione  di  regolarita'  del  vettore  a  cui  si  intende
affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A  tal  fine  il
medesimo  Comitato  centrale,  previa  opportuna  intesa,  acquisisce
sistematicamente in via elettronica  dalle  amministrazioni  e  dagli
enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare  la
regolarita' dei vettori iscritti. 
    4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma
non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma
4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli  oneri  di  cui  al
comma 4-ter, si assume anche  gli  oneri  relativi  all'inadempimento
degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada,  di
cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   commesse
nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. 
    4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e'
tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti
previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale  risulti
che l'azienda e' in regola ai  fini  del  versamento  dei  contributi
assicurativi e previdenziali. 
    5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto  prestazioni  di
trasporto da effettuare in  un  arco  temporale  eccedente  i  trenta
giorni, la  parte  del  corrispettivo  corrispondente  al  costo  del
carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali, come individuata nel contratto o nelle  fatture  emesse
con riferimento alle prestazioni effettuate  dal  vettore  nel  primo
mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni
intervenute  nel  prezzo  del  gasolio  per  autotrazione,  ove  tali
variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento  al
momento della  sottoscrizione  del  contratto  stesso  o  dell'ultimo
adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene  effettuato  anche  in
relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane»; 
    c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati; 
    d) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
    «14. Alla violazione delle norme di cui  ai  commi  13  e  13-bis
consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10  per  cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro». 
  249. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione
relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di
sub-trasporto  l'esperimento   del   procedimento   di   negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati di cui al capo II del  decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n.  162,  cui  si  rinvia  per  la  disciplina  del
procedimento stesso. Se  le  parti,  con  accordo  o  nel  contratto,
prevedono la mediazione presso le associazioni  di  categoria  a  cui
aderiscono  le  imprese,  la  negoziazione  assistita   esperita   si
considera comunque valida. Le disposizioni di cui al  presente  comma
non  si  applicano  per  l'attivazione  dell'azione  diretta  di  cui
all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. 
  250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4  dell'articolo  83-bis
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  come  da  ultimo
sostituito dal comma 248 del presente articolo,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle  rilevazioni
effettuate mensilmente dal Ministero  dello  sviluppo  economico  sul
prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica  e  aggiorna  nel
proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei  costi  di
esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi. 
  251. Le nuove imprese che, a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  presentano  domanda  di  autorizzazione
all'esercizio della professione  di  trasportatore  su  strada  hanno
facolta' di dimostrare il requisito dell'idoneita' finanziaria, anche
sotto  forma  di  assicurazione  di  responsabilita'   professionale,
limitatamente ai  primi  due  anni  di  esercizio  della  professione
decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11  del
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno  di  esercizio  della
professione,   la   dimostrazione   del   requisito    dell'idoneita'
finanziaria e'  ammessa  esclusivamente  con  la  modalita'  prevista
dall'articolo 7, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  del  Capo  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  25
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  277  del  28
novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto  forma
di garanzia fideiussoria  bancaria  o  assicurativa.  Le  polizze  di
assicurazione di responsabilita' professionale, gia' presentate  alle
competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda
di autorizzazione o che sono state  autorizzate  all'esercizio  della
professione di trasportatore su strada  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge ai  fini  della  dimostrazione
del requisito  dell'idoneita'  finanziaria,  sono  valide  fino  alla
scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o  espresso
rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese
dimostrano il requisito dell'idoneita' finanziaria esclusivamente con
le modalita' di cui al secondo periodo. 
  252. I trasferimenti dal bilancio dello  Stato  agli  enti  e  agli
organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 annesso alla  presente
legge sono ridotti per gli importi ivi indicati. 
  253. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Ferme
restando le  attribuzioni  proprie  della  Commissione  di  vigilanza
prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453,  e
successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie  della
Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge  9  marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le  funzioni
di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8  del  presente
articolo relativamente ai profili di operazioni  di  finanziamento  e
sostegno del settore pubblico realizzate con  riferimento  all'intero
settore previdenziale e assistenziale». 
  254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,  le  parole:  «negli
anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli  anni  2013,
2014 e 2015». 
  255. All'articolo 1, comma 452, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole:  «Per  gli  anni  2015-2017»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per gli anni 2015-2018». 
  256. Le disposizioni recate dall'articolo  9,  comma  21,  primo  e
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate
fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
settembre 2013, n. 122,  sono  ulteriormente  prorogate  fino  al  31
dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilita' delle  disposizioni  di
cui al citato articolo 9, comma 21,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, al  personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27. 
  257. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'  in  corso
della struttura tecnica di  missione  di  cui  all'articolo  163  del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  restano
confermati fino al 31 dicembre  2015  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  258. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo 1,  comma  260,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  259. All'articolo 1870, comma 1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70  per  cento»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «pari  al  50  per  cento».  Tale
percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale
che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1º gennaio
2015. 
  260. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803,  comma  1,
lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da  a)  ad  e),  e  2161,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66, e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. 
  261. L'articolo 2261 del codice di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e successive  modificazioni,  e'  abrogato.  Sono,
altresi', abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi 1  e  2
dell'articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n.
66 del 2010, e successive modificazioni. 
  262. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma  155,
ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'  ridotta  di
119 milioni di euro per l'anno 2015. 
  263. Le somme disponibili in conto residui  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo,  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e  2014  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015. 
  264. Le assunzioni di  personale  di  cui  all'articolo  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  per  l'anno  2015,
possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1º dicembre
2015, fatta  eccezione  per  quelle  di  cui  all'articolo  3,  commi
3-quater e  3-sexies,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
nonche' per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori  di  corsi
per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale  dei  gruppi
sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a  27,2  milioni
di euro. 
  265. Ai fini delle assunzioni di personale  previste  dall'articolo
3,  comma  3-sexies,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il
comma 3-bis del medesimo articolo si  interpreta  nel  senso  che  lo
scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi  nell'anno
2012 e indetti per l'anno 2013. 
  266.  Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  esigenze   di
razionalizzazione delle risorse  disponibili  e  di  quelle  connesse
all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in
relazione alla specificita' ad esse riconosciuta,  nelle  more  della
definizione  delle  procedure  contrattuali  e   negoziali   di   cui
all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  in  deroga  a  quanto   previsto
dall'articolo 30 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
giugno 2002, n. 164, sono  avviate  le  procedure  per  la  revisione
dell'accordo nazionale quadro stipulato in  attuazione  dell'articolo
24 dello stesso decreto, con le modalita' ivi previste. 
  267. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al  comma  266,  la
revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  deve  tenere
conto del mutato assetto funzionale,  organizzativo  e  di  servizio,
derivante in particolare dalle misure  di  contenimento  della  spesa
pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria  dall'anno
2010, con particolare riferimento a quelle del  parziale  blocco  del
turn over nelle  Forze  di  polizia  e  alla  conseguente  elevazione
dell'eta' media del personale in servizio. 
  268. Al comma 9-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e  successive  modificazioni,  al  quarto  periodo,  le
parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno
2014» e le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2015» e, al quinto periodo, le parole:
«Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015». 
  269. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in  via  straordinaria,
per l'anno 2015, ai  fini  della  copertura  dei  posti  vacanti,  e'
autorizzata  allo  scorrimento  delle   graduatorie   relative   alle
procedure concorsuali interne gia' bandite alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, nel  rispetto  dei  limiti  assunzionali
previsti dalla normativa vigente. 
  270. Al fine di assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione  e  cessione
di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, anche  sollecitando  l'interesse  di  un'ampia
platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo,  del
decreto-legge   24   dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo  le  parole:
«trattativa privata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli anni
2015,  2016  e  2017,  mediante  procedura   ristretta   alla   quale
investitori qualificati, in possesso di requisiti  e  caratteristiche
fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e  delle
finanze in relazione alla  singola  procedura  di  dismissione,  sono
invitati a partecipare e, successivamente, a  presentare  offerte  di
acquisto nel rispetto delle modalita' e dei  termini  indicati  nella
lettera di invito». 
  271. Le previsioni e  le  agevolazioni  previste  dall'articolo  5,
commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, si interpretano
nel senso che le agevolazioni incentivanti previste  in  detta  norma
prevalgono  sulle  normative  di  piano  regolatore  generale,  anche
relative a piani particolareggiati o attuativi, fermi i limiti di cui
all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, del  citato  decreto-legge
n. 70 del 2011. 
  272.  Al  medesimo   fine   di   cui   al   comma   270,   mediante
l'ottimizzazione degli spazi ad  uso  di  ufficio  e  la  conseguente
liberazione degli stessi nella prospettiva della loro  valorizzazione
e cessione, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 222-quater: 
    1)  al   terzo   periodo,   dopo   le   parole:   «I   piani   di
razionalizzazione  nazionali»   sono   inserite   le   seguenti:   «,
comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,» e
dopo le parole: «con gli obiettivi fissati dal presente  comma»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' della compatibilita' con le  risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa riguardanti la
razionalizzazione degli spazi ad uso di ufficio»; 
    2) dopo il terzo periodo sono inseriti i  seguenti:  «All'Agenzia
del demanio sono  attribuite  funzioni  di  indirizzo  e  di  impulso
dell'attivita'  di  razionalizzazione  svolta  dalle  amministrazioni
dello Stato, anche mediante  la  diretta  elaborazione  di  piani  di
razionalizzazione   secondo   quanto   previsto   dal   comma    222.
All'attuazione delle disposizioni  del  quarto  periodo  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
    3)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «i  risultati  della
verifica» sono aggiunte le seguenti:  «,  nonche'  la  disponibilita'
delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza  di  queste
ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione e'  sospesa  fino
alla disponibilita' di nuove risorse»; 
    4) al quinto periodo, le parole: «In caso tale  verifica  risulti
positiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di disponibilita'
di risorse finanziarie e di verifica  positiva  della  compatibilita'
dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma» e dopo  le  parole:  «da  ridurre  per  effetto  dei  risparmi
individuati nel piano» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  a  decorrere
dalla completa attuazione del piano medesimo»; 
    5) all'ultimo periodo, le parole: «positivamente verificati» sono
soppresse; 
    b) dopo il comma 222-quater e' inserito il seguente: 
    «222-quinquies. Al fine di dare concreta e  sollecita  attuazione
ai piani di razionalizzazione di cui  ai  commi  222  e  seguenti,  a
decorrere dal 1º  gennaio  2015  e'  istituito  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze  un  fondo  denominato  "Fondo  per  la
razionalizzazione degli spazi", con  una  dotazione  iniziale  di  20
milioni di euro. Il Fondo ha la finalita' di finanziare le  opere  di
riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione  delle
amministrazioni statali in altre sedi di proprieta' dello Stato ed e'
alimentato, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da: 
    a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti
dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di
proprieta' dello  Stato  che  sono  versati  all'entrata  per  essere
riassegnati al Fondo; 
    b)  una  quota  non  superiore  al  10  per  cento  dei  risparmi
rivenienti  dalla  riduzione  della  spesa  per   locazioni   passive
determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze». 
  273. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) sono attribuite  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, a valere sulle  risorse  allo  stesso  assegnate  per  gli
interventi relativi agli edifici pubblici  statali  e  agli  immobili
demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi
da effettuare, a cura delle  strutture  del  medesimo  Ministero,  ai
sensi dell'articolo  176  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni  immobili
di cui alle lettere a) e  b).  L'esecuzione  di  tali  interventi  e'
tempestivamente comunicata  all'Agenzia  del  demanio,  al  fine  del
necessario coordinamento con  le  attivita'  dalla  stessa  poste  in
essere ai sensi del presente articolo»; 
    b) al comma 2-bis: 
    1) il primo periodo e' soppresso; 
    2) al secondo periodo, le parole:  «il  Corpo  della  guardia  di
finanza e' autorizzato» sono sostituite dalle seguenti:  «la  Polizia
di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati»; 
    3) al terzo periodo, le parole: «esercizio finanziario 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2015» e  le  parole
da:  «corrispondenti»  fino  a:  «comma  6»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «occorrenti per le finalita' di cui al primo periodo»; 
    c) al comma 4: 
    1) al primo periodo, dopo le  parole:  «al  fine  di  ridurre  le
locazioni  passive»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  alla
riqualificazione energetica degli stessi edifici»; 
    2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni  di
spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi  del  presente  comma
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma  618,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
    d) al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole:  «mediante  tali
operatori» e le  parole:  «,  ovvero,  in  funzione  della  capacita'
operativa delle stesse  strutture,  dall'Agenzia  del  Demanio»  sono
soppresse; 
    e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2,
lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della  copertura
dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti
in un piano generale di cui al comma 4,  mettono  a  disposizione  la
corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui  al
comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  274. Al  fine  di  valorizzare  la  societa'  Poste  italiane  Spa,
assicurando maggiore certezza e stabilita'  dei  rapporti  giuridici,
nonche' la sostenibilita' dell'onere del servizio postale  universale
in relazione alle risorse pubbliche disponibili: 
    a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato
tra il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  la  societa'  Poste
italiane Spa, approvato dall'articolo 33, comma 31,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, resta efficace  fino  alla  conclusione  della
procedura di approvazione del nuovo contratto  di  programma  per  il
quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma  275  del
presente  articolo,  fatti  salvi  gli  adempimenti  previsti   dalla
normativa dell'Unione  europea  in  materia.  Ai  relativi  oneri  si
provvede  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio  allo  scopo
previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli  effetti  delle
verifiche   effettuate   dall'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni in ordine alla  quantificazione  del  costo  netto  del
servizio postale universale  effettivamente  sostenuto  per  ciascuno
degli anni del periodo regolatorio 2012-2014; 
    b)  a  partire  dal  periodo  regolatorio  successivo  a   quello
2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello
sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale  ha
durata quinquennale. L'importo del  relativo  onere  a  carico  della
finanza pubblica e' confermato nell'importo massimo di 262,4  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, cui si provvede nell'ambito delle
risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate.  Sono
fatti  salvi  gli  effetti  delle  verifiche  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo
netto del servizio postale universale. 
  275. Il contratto di programma di cui al comma 274, lettera b),  e'
sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore
del  servizio  postale  universale  entro  il   31   marzo   2015   e
contestualmente  notificato   alla   Commissione   europea   per   le
valutazioni di competenza. A tal fine, il  Ministero  dello  sviluppo
economico invia lo schema di  contratto  di  programma  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Autorita' per le  garanzie  nelle
comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta
ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico
puo' procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione
dei  pareri  di  cui  al  secondo  periodo  e,  entro  cinque  giorni
dall'acquisizione dei predetti  pareri,  provvede  a  trasmettere  lo
schema di contratto alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
Repubblica, affinche' su di esso sia  espresso,  entro  venti  giorni
dall'avvenuta ricezione dello schema  di  contratto,  il  parere  non
vincolante delle  competenti  Commissioni  parlamentari.  Decorso  il
termine di cui al terzo  periodo,  il  contratto  di  programma  puo'
essere  validamente  sottoscritto  anche  in  mancanza  del  predetto
parere. Nel caso in cui il  fornitore  del  servizio  universale,  in
presenza di  particolari  situazioni  di  natura  infrastrutturale  o
geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  presenti  richiesta  di  deroga,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il
termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. 
  276.  All'articolo  3,  comma  7,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 22 luglio 1999, n.  261,  le  parole:  «un  ottavo»  sono
sostituite dalle seguenti: «un quarto». 
  277. Al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze
degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico  e  sociale,
nonche' di  assicurare  la  sostenibilita'  dell'onere  del  servizio
universale in relazione alle risorse  disponibili,  il  contratto  di
programma di cui al  comma  274,  lettera  b),  in  attuazione  della
normativa europea, ferme restando  le  competenze  dell'Autorita'  di
regolamentazione,  puo'  prevedere  l'introduzione   di   misure   di
razionalizzazione del servizio e  di  rimodulazione  della  frequenza
settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale. 
  278. All'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo  22  luglio
1999, n. 261, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: 
  «f-bis)  "invio  di  posta  prioritaria":  servizio   espresso   di
corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita'  del  territorio
nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi  per  il
recapito da effettuare entro il giorno lavorativo successivo a quello
di inoltro nella rete pubblica postale; 
  f-ter)  "invio  di  corrispondenza  ordinaria":  servizio  base  di
corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita'  del  territorio
nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi  per  il
recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a
quello di inoltro nella rete pubblica postale;». 
  279. Gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali
universali  sono  riferiti  al  recapito  entro  il   quarto   giorno
lavorativo  successivo  a  quello  di  inoltro  nella  rete  pubblica
postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria. Il
fornitore del servizio universale e'  tenuto  ad  adottare  modalita'
operative di esecuzione del servizio  universale  tali  da  garantire
l'ottimizzazione dei processi, anche  tenendo  conto  dello  sviluppo
tecnologico e digitale, in coerenza con  gli  obiettivi  di  qualita'
propri di ciascuno dei servizi. 
  280. Tenuto conto della necessita' ed urgenza  di  consentire  agli
utenti di usufruire di ulteriori  servizi  postali  universali  e  di
adeguare  i  livelli  di  servizio  alle   mutate   esigenze   legate
all'offerta e qualita' del servizio stesso in funzione  del  contesto
tecnico, economico e  sociale,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,  anche  al  fine  di  assicurare   la   sostenibilita'
dell'onere  del  servizio  universale  in  relazione   alle   risorse
pubbliche disponibili come definite alla lettera b)  del  comma  274,
provvede, ricevuta la proposta presentata dal fornitore del  servizio
universale,  entro  sessanta  giorni  a  decorrere  dalla   data   di
comunicazione della proposta stessa,  a  deliberare  nuovi  obiettivi
statistici di qualita' e una nuova determinazione delle tariffe degli
invii  di  posta  prioritaria  e  degli  altri  servizi   universali,
individuando soluzioni che consentano la maggiore flessibilita' nello
stabilire le tariffe in  correlazione  all'andamento  dei  volumi  di
traffico. 
  281. Al  fine  di  dare  attuazione  alla  sentenza  del  tribunale
dell'Unione europea del 13  settembre  2013  (causa  T-525/08,  Poste
italiane contro  Commissione)  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  e'
autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a  favore
di Poste italiane Spa. 
  282. Agli oneri derivanti dal comma 281, pari a 535 milioni di euro
per l'anno 2014, si provvede: 
    a) quanto a  310  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    b) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    c) quanto a  125  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
utilizzo  dei  proventi  derivanti  dalla  maggiorazione  di   prezzo
riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti  finanziari  di  cui
agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del  bilancio
dello Stato. 
  283. Agli oneri  derivanti  dal  comma  282,  lettera  a),  pari  a
3.255.000 euro per l'anno 2015, a 3.162.000 euro per l'anno  2016,  a
3.068.000 euro per  l'anno  2017  e  a  2.973.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede, quanto a 3.255.000 euro per l'anno  2015
e  a  2.973.000   euro   a   decorrere   dall'anno   2018,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  e,  quanto  a
3.162.000 euro per l'anno 2016 e a 3.068.000 euro  per  l'anno  2017,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
  284. Le disposizioni di cui ai commi da 281 a 283 entrano in vigore
dalla data di  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  285. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e successive  modificazioni,  le  parole:  «5  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «50 per cento». 
  286. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1º  dicembre  1993,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  gennaio  1994,
n.  71,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: «Entro il 31 marzo 1994  l'ente  "Poste
Italiane" stipula apposite convenzioni, aventi  efficacia  a  partire
dal 1º gennaio 1994,» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente  "Poste
Italiane" stipula appositi accordi o convenzioni»; 
    b) alla lettera a), le parole: «1) a una contabilita'  analitica»
sono sostituite dalle seguenti: «1) per le  attivita'  diverse  dalla
raccolta del risparmio postale, a una contabilita'  analitica»  e  le
parole: «annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite
convenzioni  aggiuntive»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «,   a
richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che
prevedano anche misure idonee a  garantire  il  raggiungimento  degli
obiettivi di raccolta». 
  287. A decorrere  dall'anno  2015,  le  dotazioni  di  bilancio  in
termini di  competenza  e  di  cassa  relative  alle  missioni  e  ai
programmi di spesa degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  sono
ridotte per gli importi  indicati  nell'elenco  n.  3  allegato  alla
presente legge. 
  288. A decorrere  dall'anno  2015,  gli  stanziamenti  iscritti  in
bilancio per le spese di funzionamento della  Corte  dei  conti,  del
Consiglio di Stato e  dei  tribunali  amministrativi  regionali,  del
Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli  importi
indicati nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge. 
  289. L'espletamento  di  ogni  funzione  connessa  alla  carica  di
presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e  del
lavoro (CNEL), nonche' di qualsiasi attivita' istruttoria finalizzata
alle deliberazioni del Consiglio, non puo' comportare oneri a  carico
della finanza pubblica ad alcun titolo. 
  290. Alla legge  30  dicembre  1986,  n.  936,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni, con l'abrogazione di  qualunque  disposizione
regolamentare adottata in forza delle norme abrogate: 
    a) l'articolo 9 e' abrogato; 
    b) all'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «, dettando a
tal fine proprie direttive agli istituti incaricati  di  redigere  il
rapporto di base» sono soppresse; 
    c) all'articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: «, o commette
ad istituti specializzati,» sono soppresse; 
    d) all'articolo 19: 
    1) al comma 3, le parole: «e con privati» sono soppresse; 
    2) il comma 4 e' abrogato. 
  291.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento  degli  obiettivi
programmati di finanza pubblica,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione
delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle gia'  previste  a
legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di  euro.  Le  somme
provenienti  dalla  suddetta  riduzione  sono   versate   annualmente
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  292. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
dopo le parole: «per l'anno 2014, di euro 150 milioni.»  e'  aggiunto
il seguente  periodo:  «A  decorrere  dall'anno  2015,  le  somme  da
riversare  alla  RAI,  come  determinate  sulla  base  dei  dati  del
rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del  5
per cento». 
  293. Per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla  legge
4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai  sensi  dell'articolo  47  del
testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non
puo' superare quella fissata per l'anno 2014. 
  294.   Ai   fini   del   rispetto    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea  e  di  quelli  che   derivano
dall'applicazione del regolamento (CE) n.  1370/2007  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del   23   ottobre   2007,   a   partire
dall'annualita' 2015 le risorse destinate agli obblighi  di  servizio
pubblico nel settore del trasporto di  merci  su  ferro  non  possono
essere superiori a 100 milioni di  euro  annui.  Dette  risorse  sono
attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria  nazionale  che
provvede  a  destinarle  alla  compensazione  degli  oneri   per   il
traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso  connessi
e del canone di utilizzo  dell'infrastruttura  dovuto  dalle  imprese
ferroviarie per l'effettuazione di trasporti  delle  merci,  compresi
quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle  regioni
Abruzzo,  Molise,  Lazio,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il  30
aprile successivo a ciascuno degli anni  2015,  2016  e  2017  ed  e'
determinata proporzionalmente ai treni/km  sviluppati  dalle  imprese
ferroviarie. Il vigente contratto di programma -- parte servizi e  le
relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al presente
comma e con le risorse stanziate  dalla  presente  legge  per  l'anno
2015. La rendicontazione delle  risorse  e'  effettuata  dal  Gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  secondo   i   meccanismi
previsti dal  contratto  stesso.  Conseguentemente  il  contratto  di
servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro  non
viene rinnovato. 
  295. All'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al comma 3, lettere
a), b) e c), e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota  non  superiore
al 12,5 per  cento  del  totale  dello  stanziamento  destinato  alla
realizzazione  dell'intervento  per  spese  non  previste  da   altre
disposizioni di legge o  regolamentari  e  non  inserite  nel  quadro
economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015». 
  296. Le disposizioni di cui al comma 295 si  applicano  anche  agli
interventi di cui all'articolo 18, comma  10,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni. 
  297. Al fine di garantire efficienza  operativa,  razionalizzazione
nell'utilizzo delle risorse e riduzione dei costi  di  funzionamento,
nonche' di realizzare i progetti di innovazione tecnologica  previsti
anche nell'ambito  dell'Agenda  digitale  italiana  e  rafforzare  il
supporto all'Amministrazione economico-finanziaria  nelle  azioni  di
contrasto all'evasione fiscale,  all'articolo  4,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,  al
primo periodo, le parole da:  «che  svolgera'»  fino  alla  fine  del
periodo sono  sostituite  dalle  seguenti:  «che,  sulla  base  delle
strategie  di  sviluppo  per  l'informatica  definite  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze,  di  comune  intesa  tra  i  capi  dei
Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di  controllo
e monitoraggio della  finanza  pubblica  e  di  razionalizzazione  ed
efficientamento dell'amministrazione pubblica,  svolge  le  correlate
attivita'  di   progettazione   tecnica,   sviluppo   e   conduzione.
Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula, entro il 30  giugno  2015,
con il Dipartimento dell'amministrazione generale,  del  personale  e
dei  servizi   del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
unitariamente per il Ministero, ivi incluso  il  Sistema  informativo
della fiscalita', un apposito accordo quadro non normativo,  in  cui,
sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, che  tenga
conto  delle  specificita'  organizzative  e  operative  dei  singoli
Dipartimenti  dell'Amministrazione  economico-finanziaria   e   delle
Agenzie fiscali, degli obiettivi di cui al periodo precedente e delle
esigenze di operativita' della  Sogei  S.p.A.,  sono  disciplinati  i
servizi erogati e fissati relativi  costi,  regole  e  meccanismi  di
monitoraggio. Nell'ambito  dell'accordo  quadro  di  cui  al  periodo
precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le
Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi  derivati  che,  sulla
base  dei  servizi  regolamentati  e  dei   relativi   corrispettivi,
determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei
S.p.A. Resta fermo, fino alla stipula del  predetto  accordo,  quanto
previsto dai contratti attualmente in vigore tra il  Ministero  e  la
Sogei S.p.A. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo  analogo
il Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e  dei
servizi fornisce i necessari  elementi  informativi  alle  competenti
articolazioni  dell'Amministrazione.  Al   fine   di   assicurare   e
supportare le attivita'  di  supervisione,  verifica  e  monitoraggio
della attivita' e della qualita'  dei  servizi  forniti  dalla  Sogei
S.p.A. il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei   servizi   si   coordina   con   le   competenti   articolazioni
dell'Amministrazione   economico-finanziaria.    Nell'ambito    delle
attivita' relative alla definizione  del  modello  relazionale,  sono
effettuate  congiuntamente  con  i  Dipartimenti  e  le  Agenzie   le
attivita' di ricognizione e  valutazione  dei  beni  strumentali  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  dei   relativi
rapporti contrattuali  in  essere,  propedeutiche  alla  stipulazione
dell'accordo  quadro  di  cui  al  presente  comma.  Ai  fini   della
omogeneizzazione  del  modello  di   relazione   tra   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., dal 30 giugno  2015,
le  infrastrutture   informatiche   di   proprieta'   del   Ministero
dell'economia e delle finanze sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma
restando la facolta' per  le  strutture  ministeriali  conferenti  di
fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse». 
  298.  Al  fine  di  garantire,  in  relazione  alle   tecniche   di
procreazione   medicalmente   assistita   di   tipo   eterologo,   la
tracciabilita' del percorso delle cellule riproduttive  dal  donatore
al nato e viceversa, nonche' il conteggio  dei  nati  generati  dalle
cellule riproduttive di un medesimo donatore,  e'  istituito,  presso
l'Istituto  superiore  di  sanita',  Centro  nazionale  trapianti   e
nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui alla legge
10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di  cellule
riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita  di  tipo
eterologo,  ove  sono  registrati  tutti  i  soggetti  ammessi   alla
donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un  codice.  A
tal fine,  le  strutture  sanitarie  autorizzate  al  prelievo  e  al
trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i  dati
anagrafici dei donatori, con  modalita'  informatiche  specificamente
predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori  medesimi.
Fino alla completa operativita' del Registro, i  predetti  dati  sono
comunicati al  Centro  nazionale  trapianti  in  modalita'  cartacea,
salvaguardando  comunque  l'anonimato  dei   donatori.   Agli   oneri
derivanti dal presente comma, quantificati in euro 700.810 per l'anno
2015 e in euro  150.060  a  decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  marzo
2004, n. 81, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  marzo
2004, n. 138. 
  299. E' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti un  fondo  con  una  dotazione  di  20
milioni di euro annui per il periodo dal 2017  al  2031,  finalizzato
prioritariamente alla realizzazione di opere di  interconnessione  di
tratte  autostradali  per  le  quali  e'   necessario   un   concorso
finanziario  per  assicurare  l'equilibrio  del  Piano  economico   e
finanziario. Alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera
del CIPE  su  proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Il contributo e' utilizzato esclusivamente  in  erogazione
diretta. 
  300. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre  2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9, la lettera a) e' abrogata. 
  301. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5  della  legge  24
ottobre 2000, n. 323, e' soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2016. 
  302. A decorrere dal 1º gennaio 2015, al fine di  razionalizzare  e
uniformare le procedure e i  tempi  di  pagamento  delle  prestazioni
previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli
assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento erogate  agli
invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL  sono  posti
in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno  successivo  se
festivo o non bancabile, con un unico  pagamento,  ove  non  esistano
cause ostative, nei confronti dei beneficiari di piu' trattamenti. 
  303. All'articolo 2 del decreto-legge 30  dicembre  1979,  n.  663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «A decorrere dal 1º gennaio 2015  il  medico  necroscopo  trasmette
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  entro  48   ore
dall'evento, il certificato  di  accertamento  del  decesso  per  via
telematica on line secondo le  specifiche  tecniche  e  le  modalita'
procedurali gia' utilizzate ai fini delle  comunicazioni  di  cui  ai
commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al  primo
periodo  si  applicano  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  46   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326». 
  304. Le prestazioni in denaro  versate  dall'INPS  per  il  periodo
successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso
un  istituto  bancario  o  postale  sono  corrisposte  con   riserva.
L'istituto bancario e la societa' Poste italiane Spa sono tenuti alla
loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza
che il beneficiario ne  avesse  diritto.  L'obbligo  di  restituzione
sussiste  nei  limiti  della  disponibilita'  esistente   sul   conto
corrente. L'istituto bancario o la societa' Poste  italiane  Spa  non
possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti.
Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che  hanno  ricevuto
direttamente le prestazioni in contanti per delega  o  che  ne  hanno
avuto la disponibilita' sul conto corrente bancario o postale,  anche
per ordine permanente di accredito sul proprio  conto,  o  che  hanno
svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a  carico  del  conto
disponente,  sono  obbligati  al  reintegro  delle  somme  a   favore
dell'INPS. L'istituto bancario o la societa' Poste italiane  Spa  che
rifiutino la richiesta per impossibilita' sopravvenuta  del  relativo
obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo  sono  tenuti  a
comunicare all'INPS le generalita' del destinatario o del  disponente
e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente. 
  305. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio  dello
Stato di 11 milioni di euro per l'anno 2015 e di 19 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2016  in  relazione  ai   risparmi   conseguiti
attraverso l'attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304. 
  306. L'INPS rende indisponibile l'importo di  50  milioni  di  euro
delle  entrate  per   interessi   attivi,   al   netto   dell'imposta
sostitutiva, derivanti dalla concessione  di  prestazioni  creditizie
agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma  245,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all'entrata
del bilancio dello Stato. 
  307. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio  dello
Stato dei seguenti importi: 
    a) 25 milioni di euro  a  decorrere  dal  2015  in  relazione  ai
risparmi derivanti dalla  razionalizzazione  delle  attivita'  svolte
nell'ambito del servizio CUN -- Centralino unico nazionale per  INPS,
INAIL ed Equitalia; 
    b) 6 milioni di  euro  a  decorrere  dal  2015  in  relazione  ai
risparmi connessi con la rinegoziazione delle  convenzioni  stipulate
per la  determinazione  dei  limiti  reddituali  per  l'accesso  alle
prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC; 
    c) 10 milioni di euro  a  decorrere  dal  2015  in  relazione  ai
risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i  servizi
tecnologici attraverso il completamento dei processi di  integrazione
dei  sistemi  proprietari  degli  enti   soppressi   ai   sensi   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  308. L'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015  in  relazione
agli  ulteriori  risparmi  da  conseguire  attraverso  interventi  di
razionalizzazione e  di  riduzione  delle  spese  dell'Istituto,  con
esclusione di quelle predeterminate per legge. 
  309. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015  gli  specifici
stanziamenti iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli  istituti
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di  35  milioni  di
euro. I risparmi derivanti dal primo periodo  conseguono  a  maggiori
somme effettivamente affluite al bilancio dello  Stato  in  deroga  a
quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge  n.  152
del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, ai commi 4 e 5
dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: «dell'80 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 72 per cento».  A  valere
sul  gettito  dei  contributi  previdenziali  obbligatori   incassati
dall'anno  2014,  l'aliquota  di  prelevamento  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 e'  rideterminata  nella
misura dello 0,207 per cento. 
  310. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno  un
terzo delle regioni e in  un  terzo  delle  province  del  territorio
nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di  province
riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il  60
per cento della  popolazione  italiana,  come  accertata  nell'ultimo
censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato  in
almeno otto Paesi stranieri»; 
    b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo  delle
regioni e in un terzo delle province del territorio  nazionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute  la
cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento  della
popolazione   italiana,   come   accertata   nell'ultimo   censimento
nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione  nel  territorio
nazionale individuati con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali»; 
    c) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 10. - (Attivita' diverse) -- 1. Gli istituti  di  patronato
possono  altresi'  svolgere  senza  scopo  di  lucro,  in  Italia   e
all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di  cui
all'articolo 13: 
    a) in  favore  di  soggetti  privati  e  pubblici,  attivita'  di
sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio  e  di
assistenza tecnica in materia di: previdenza  e  assistenza  sociale,
diritto del lavoro, sanita', diritto di famiglia e delle successioni,
diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e  sicurezza
sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce  le  modalita'  di
esercizio delle predette  attivita'  e'  approvato  con  decreto  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli  enti  di
patronato e i Ministeri competenti per materia, da emanare  entro  il
30 giugno 2015; 
    b) le attivita' e le materie di cui alla lettera a), oltre che in
materia di  supporto  a  servizi  anagrafici  o  certificativi  e  di
gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in
favore delle pubbliche amministrazioni  e  di  organismi  dell'Unione
europea anche sulla base di apposite  convenzioni  stipulate  con  le
amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
entro il 30 giugno 2015, sentiti  gli  istituti  di  patronato  e  di
assistenza sociale; 
    c) in favore dei soggetti indicati  nelle  lettere  a)  e  b),  a
sostegno   del   processo   di   riorganizzazione   della    pubblica
amministrazione, con l'obiettivo di sostenere  la  popolazione  nelle
procedure  di  accesso  telematico  alla  medesima,  sulla  base   di
convenzioni specifiche gli istituti  di  patronato  possono  svolgere
attivita' di informazione, di istruttoria, di assistenza e  di  invio
di istanze, con contributo all'erogazione  del  servizio  secondo  lo
schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche   sociali   e   del   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30
giugno 2015, sentiti  gli  istituti  di  patronato  e  di  assistenza
sociale. 
    2. Gli istituti di  patronato  possono  svolgere,  ai  sensi  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attivita' di  informazione,
consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza  nei  luoghi
di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di
apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e  dei
datori  di  lavoro  privati,  sulla  base  di  apposite   convenzioni
stipulate secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30
giugno 2015. 
    3. Gli  istituti  di  patronato  possono  svolgere  attivita'  di
consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza
e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali,  in  favore
dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nelle  attivita'
di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in  base  a  convenzione
sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a
contributo per l'erogazione del servizio. Con  decreto  del  Ministro
del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentiti  gli  istituti  di
patronato e di assistenza sociale, sono individuate  le  prestazioni,
non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali
e' ammessa l'esigibilita' del citato contributo per l'erogazione  del
servizio,  per  ciascuna  prestazione  a  favore   dell'istituto   di
patronato, da parte dell'utenza o degli  enti  pubblici  beneficiari.
Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di  partecipazione
all'erogazione  del  servizio  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive  modificazioni.
Con decreto del direttore generale per le politiche  previdenziali  e
assicurative del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione
del servizio e' adeguato ogni quattro anni»; 
    d)  all'articolo  14,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:
«documentazione contabile» sono  aggiunte  le  seguenti:  «attraverso
l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  redatto  secondo
le disposizioni del codice civile, comprendente  anche  le  attivita'
svolte all'estero»; 
    e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte  le
seguenti: 
    «c-bis) l'istituto abbia  realizzato  per  due  anni  consecutivi
attivita' rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13,
comma 7, lettera b), sia in  Italia  sia  all'estero,  in  una  quota
percentuale accertata in via definitiva dal Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali inferiore all'1,5 per cento  del  totale.  Le
disposizioni di cui alla presente lettera  trovano  applicazione  nei
confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via  definitiva
e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione  con  effetto  dall'attivita'  dell'anno  2014,
definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali; 
    c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita', oltre che a
livello  nazionale,  anche  in  almeno  otto  Stati  stranieri,   con
esclusione dei  patronati  promossi  dalle  organizzazioni  sindacali
agricole». 
  311. All'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono abrogati; 
    b) al comma 13, le parole: «entro un anno  dalla  medesima  data»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015». 
  312. A seguito dell'entrata in  vigore  della  riforma  complessiva
degli istituti di patronato, anche  con  riferimento  alle  attivita'
diverse  che  possono  svolgere  e   dei   relativi   meccanismi   di
finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e  13
della legge 30  marzo  2001,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
nell'ambito della legge di bilancio per il triennio  2016-2018,  sono
rimodulate, nel rispetto degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  le
modalita' di sostegno degli istituti di  patronato  e  di  assistenza
sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la  tempestivita'
nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonche' di
definire aliquote di  contribuzione  e  meccanismi  di  anticipazione
delle  risorse  a  valere  sui  contributi   incassati   dagli   enti
previdenziali atti a garantire la  corretta  ed  efficiente  gestione
delle attivita' d'istituto. 
  313. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo
periodo,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  e   successive
modificazioni, e' ridotta di 208 milioni di euro per l'anno 2015 e di
200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  314. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7,  undicesimo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605, le informazioni  comunicate  ai  sensi  dell'articolo  7,  sesto
comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo  sono
utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del  rischio  di
evasione. Le medesime informazioni, inclusive  del  valore  medio  di
giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e  postali,  sono
altresi' utilizzate ai fini della semplificazione  degli  adempimenti
dei  cittadini  in  merito  alla  compilazione  della   dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159,  nonche'  in  sede  di  controllo  sulla  veridicita'  dei  dati
dichiarati nella medesima dichiarazione». 
  315. Per l'anno 2015, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali concorre agli oneri di funzionamento e ai costi  generali  di
struttura della societa' Italia Lavoro Spa con un  contributo  di  12
milioni di euro. 
  316. Agli oneri derivanti dal comma 315, pari a 12 milioni di  euro
per  l'anno  2015,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al  Fondo  per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  317. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 31 marzo 2015, sono individuate  le  iniziative  di  elevata
utilita'  sociale  valutabili  nell'ambito  dei  piani  triennali  di
investimento  dell'INAIL  da  finanziare,  a  valere  sulle   risorse
autorizzate nei predetti piani  triennali,  con  l'impiego  di  quota
parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la  tesoreria
centrale dello Stato. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  318.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale provvede  agli  adempimenti  eventualmente  necessari,
anche sul piano  internazionale,  per  rinegoziare  i  termini  degli
accordi internazionali concernenti la determinazione  dei  contributi
volontari e obbligatori alle  organizzazioni  internazionali  di  cui
l'Italia e' parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300  euro
per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a  decorrere  dall'anno  2016.  Le
relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi
indicati nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per  cui,  a
decorrere dall'anno 2015, non e' ammesso il ricorso  all'articolo  26
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  319. Con effetto dal 1º luglio  2015,  il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale provvede,  sulla  base  di
rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei  coefficienti  di
cui agli  articoli  171  e  178  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma.
A decorrere dalla medesima data, all'articolo 51,  comma  8,  secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' il 50 per cento delle
maggiorazioni  percepite  fino  alla   concorrenza   di   due   volte
l'indennita' base», all'articolo 23 del testo unico delle  norme  sul
trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
1973, n. 1092, dopo  le  parole:  «e'  aumentato»  sono  inserite  le
seguenti: «, a  domanda  dell'interessato  o  dei  superstiti  aventi
causa,» e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le indennita' base di cui alla tabella 19 sono ridotte del  20
per cento; 
    b) all'articolo 84, quarto comma, le  parole:  «Il  personale  di
ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell'indennita' di  servizio
all'estero o» sono soppresse e il quinto comma e' abrogato; 
    c) all'articolo  144,  secondo  comma,  primo  periodo,  dopo  le
parole: «e' computato»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  a  domanda
dell'interessato o dei superstiti aventi causa,»; 
    d) all'articolo 171, comma  3,  lettera  a),  le  parole:  «degli
alloggi e» sono soppresse; 
    e) all'articolo 173, al comma 1, le parole: «del  20  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «di un  ottavo»  e  al  comma  3,  le
parole: «al 5 per  cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  un
ottavo»; 
    f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo,  le  parole:  «un
settimo» sono sostituite dalle seguenti:  «cinque  ventottesimi»,  al
secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono  inserite  le
seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole:  «del  50
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»; 
    g) all'articolo 175, il comma 3 e' abrogato; 
    h) all'articolo 176, comma  2,  le  parole:  «una  indennita'  di
servizio mensile aumentata del 50 per cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quindici ottavi di un'indennita' di servizio mensile»; 
    i)  all'articolo  177,  secondo  comma,  il  secondo  periodo  e'
soppresso; 
    l) l'articolo 178 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 178. - (Spese per abitazione)  --  1.  Fatto  salvo  quanto
disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero
deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze  la
disponibilita' di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e
di decoro inerenti alle funzioni svolte. 
    2.  Per  le  spese  di  abitazione   spetta   una   maggiorazione
dell'indennita'  di  cui  all'articolo  171  determinata  secondo   i
seguenti criteri: 
    a) l'importo  e'  parametrato  all'indennita'  personale  secondo
percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in  uno
stesso ufficio, soggette a revisione annuale,  non  superiori  all'80
per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione  permanente  di
cui all'articolo 172, sulla base dei  costi  di  alloggi  rispondenti
alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo; 
    b) la maggiorazione non puo' eccedere il  costo  effettivo  della
locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte; 
    c) la maggiorazione e' corrisposta  dall'assunzione  di  funzioni
nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse,  inclusi
i periodi  di  congedo  e  quelli  in  cui  e'  sospesa  o  diminuita
l'indennita' personale; 
    d) nel  caso  di  dipendenti  che  condividano  l'abitazione,  la
maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha  diritto  nella
misura piu' elevata, aumentata del 20 per cento; 
    e) la maggiorazione non spetta se il  dipendente  o  i  familiari
conviventi anche  non  a  carico  sono  proprietari,  nella  sede  di
servizio, di un'abitazione idonea alle funzioni svolte. 
    3. La maggiorazione e' versata  in  rate  semestrali  anticipate.
L'amministrazione  puo'  versare  le  prime  due  rate   al   momento
dell'assunzione  di  funzioni  nella  sede,  se  nel  locale  mercato
immobiliare e' prassi costante pretendere  per  la  stipulazione  dei
contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per  uno  o
piu' anni»; 
    m) all'articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per
cento» sono soppresse; 
    n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati
e il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    «Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri
Paesi esteri, oltre all'indennita' personale in godimento, compete il
rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio,  nei  limiti
previsti dalle disposizioni vigenti per  i  viaggi  di  servizio  nel
territorio nazionale». 
  320. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n.  215,  e'
ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di  5,1  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  321.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2015  le  attivita'  connesse
all'acquisizione  della  produzione  di   servizi   giornalistici   e
strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi  esteri
e alla loro diffusione all'estero sono svolte  dalla  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  tenendo  conto  delle  esigenze   e   delle
indicazioni del Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Le risorse finanziarie gia' assegnate a tale scopo al
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  322. All'articolo 1, comma 249, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: «60 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2014,
2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro  per
l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2015  e
2016». 
  323. Le votazioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286,  sono  rinviate
al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della  domanda  di
iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma  2-bis,
del  decreto-legge  30  maggio   2012,   n.   67,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, e' prorogato al 18
marzo 2015. All'attuazione delle disposizioni di cui al  primo  e  al
secondo periodo  si  provvede  con  gli  stanziamenti  disponibili  a
legislazione vigente. Le somme non impegnate  entro  il  31  dicembre
2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario  2015.  Alla
compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza  pubblica
di cui al quarto periodo del presente comma, pari  a  1.103.191  euro
per l'anno 2015, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali di cui all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  324. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29  settembre
2013, n. 121, le parole: «Entro un anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «Entro
il 31 dicembre 2015». 
  325. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, e' ridotta di  200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2015 per  la  quota  afferente  alle
spese di funzionamento. 
  326. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18
dicembre 1997, n. 440, e' ridotta di  30  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'esercizio 2015. 
  327. All'articolo 1-bis, comma 1, del  decreto-legge  25  settembre
2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti  i  seguenti:  «Per
l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle  somme
versate all'entrata  dello  Stato  rimane  acquisita  all'erario.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  accantonare
e a rendere indisponibile per l'anno 2015, nello stato di  previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e  a
valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 1, comma  601,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10  milioni  di  euro  al
netto di quanto effettivamente versato». 
  328. A decorrere dal 1º settembre 2015, l'articolo  307  del  testo
unico  delle  disposizioni  legislative   vigenti   in   materia   di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,  di  cui  al
decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 307. - (Organizzazione  e  coordinamento  periferico)  --  1.
L'organizzazione  e  il  coordinamento  periferico  del  servizio  di
educazione  fisica  sono  di  competenza  degli   uffici   scolastici
regionali e del dirigente ad essi preposto, che puo' avvalersi  della
collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di
educazione fisica, il quale puo' essere  dispensato  in  tutto  o  in
parte dall'insegnamento». 
  329.  A  decorrere  dal  1º  settembre  2015  e  in  considerazione
dell'attuazione     dell'organico     dell'autonomia,      funzionale
all'attivita' didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed
educative,  l'articolo  459  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' abrogato. 
  330. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e  successive  modificazioni,  sono
soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. 
  331. Al fine  di  contribuire  al  mantenimento  della  continuita'
didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere
dal 1º settembre 2015 il comma 59  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e' sostituito dal seguente: 
  «59.  Salve  le  ipotesi  di  collocamento  fuori  ruolo   di   cui
all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  e
successive modificazioni, nonche' di  cui  all'articolo  307  e  alla
parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4,  della
legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali  ai  sensi
della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola
non puo' essere posto in posizione di comando, distacco, fuori  ruolo
o   utilizzazione   comunque   denominata,   presso   le    pubbliche
amministrazioni  inserite  nel  conto  economico  consolidato   della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB),  ovvero
enti, associazioni e fondazioni». 
  332. A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici  non
possono conferire le supplenze brevi di  cui  al  primo  periodo  del
comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:  a)
personale  appartenente  al  profilo  professionale   di   assistente
amministrativo, salvo che presso le istituzioni  scolastiche  il  cui
relativo organico di diritto abbia meno di tre  posti;  b)  personale
appartenente  al  profilo  di  assistente   tecnico;   c)   personale
appartenente al profilo di  collaboratore  scolastico,  per  i  primi
sette  giorni  di  assenza.  Alla  sostituzione  si  puo'  provvedere
mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore  eccedenti
di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti  per  la  sostituzione
dei  colleghi  assenti  possono  essere  attribuite   dal   dirigente
scolastico   anche    al    personale    collaboratore    scolastico.
Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il
miglioramento  dell'offerta  formativa  prioritariamente   alle   ore
eccedenti. 
  333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa,
a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono
conferire supplenze brevi di  cui  al  primo  periodo  del  comma  78
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  al  personale
docente per il primo giorno di assenza. 
  334. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  in  considerazione  di  un
generale processo di digitalizzazione  e  incremento  dell'efficienza
dei processi e delle  lavorazioni,  si  procede  alla  revisione  dei
criteri e dei parametri previsti per la definizione  delle  dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico  e  ausiliario  della
scuola, in modo  da  conseguire,  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui  all'articolo  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
    a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unita'; 
    b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. 
  335.  Per  le  attivita'  di  digitalizzazione   dei   procedimenti
amministrativi affidati  alle  segreterie  scolastiche,  al  fine  di
aumentare  l'efficacia  e  l'efficienza  delle  interazioni  con   le
famiglie, gli alunni e il personale dipendente,  e'  autorizzata  per
l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere  sulle  riduzioni
di spesa di cui al comma 334. 
  336. Dall'attuazione del comma 334 devono derivare per il  bilancio
dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 50,7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2016.  Quota  parte  delle  riduzioni  di  spesa  relative
all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, e' utilizzata  a  copertura
della maggiore spesa di cui  al  comma  335.  Al  fine  di  garantire
l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio,  in  caso  di
mancata emanazione del decreto di cui al comma 334 entro il 31 luglio
2015, si provvede alla corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti
rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  337.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo   17   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  e  successive  modificazioni,
relativa al  rimborso  delle  spese  per  accertamenti  medico-legali
sostenute dalle universita' e dalle istituzioni dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, e' ridotta di 700.000 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015. 
  338. Il comma 278 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, e' abrogato e il  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo
11-quaterdecies  del  decreto-legge  30  settembre  2005,   n.   203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
e' soppresso. 
  339. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita',  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, e' ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015  e  di
32  milioni  di  euro  annui   a   decorrere   dall'anno   2016,   in
considerazione di una razionalizzazione della spesa per  acquisto  di
beni e servizi da effettuare a cura delle  universita'.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della  razionalizzazione
di spesa. 
  340. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul  conto  corrente
bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa  alla
gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata  (FSRA)
di cui all'articolo 4 della  legge  25  ottobre  1968,  n.  1089,  e'
versata all'entrata del bilancio dello  Stato  entro  il  31  gennaio
2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della  chiusura
della  gestione  stralcio  del  FSRA  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al  Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  341. Le disponibilita'  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca destinate
al funzionamento delle istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica sono ridotte di 1 milione  di  euro  per  l'anno
2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di
definizione  dei  criteri   di   riparto   annuale   delle   suddette
disponibilita', individua le destinazioni di spesa su  cui  applicare
le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni
con piu' elevato fondo di cassa. 
  342. A decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli incarichi gia'
conferiti,  l'incarico  di  presidente  delle  istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica,  di  cui  alla  legge  21
dicembre 1999, n. 508, e' svolto a titolo gratuito, fermo restando il
rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennita'  spettanti
al direttore e ai componenti del consiglio di  amministrazione  delle
suddette istituzioni sono  rideterminati  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura  tale
da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli  derivanti  dal
primo periodo, pari a 1.450.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2015. 
  343. I compensi ai componenti degli organi degli enti  pubblici  di
ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per  gli  enti  e  le
istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in
maniera da conseguire risparmi lordi di spesa  pari  a  916.000  euro
nell'anno 2015 e a 1 milione di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo  e'  ridotto
in pari misura. 
  344. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204,
e' ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in
considerazione di una razionalizzazione della spesa per  acquisto  di
beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di
ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definiti gli  indirizzi  per  l'attuazione
della razionalizzazione di spesa. 
  345. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il contingente  di  personale
di  diretta  collaborazione  presso  il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  e'  individuato  in  190  unita',
inclusive della  dotazione  relativa  all'organismo  indipendente  di
valutazione.  Dalla  medesima  data  gli  stanziamenti  dei  capitoli
concernenti le competenze accessorie agli addetti al  Gabinetto  sono
corrispondentemente ridotti di euro 222.000. 
  346.  Al  fine  di  favorire  il   reclutamento   di   ricercatori,
all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e'  inserito
il  seguente:  «A  decorrere  dall'anno  2015,  le  universita'   che
rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  c),
del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  49,  e  delle  successive
norme di attuazione del comma  6  del  medesimo  articolo  7  possono
procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al  secondo  periodo  del
presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24,
comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche
utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente  riferite  ai
ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera  a),  gia'
assunti a valere sulle facolta' assunzionali  previste  dal  presente
comma». 
  347. Dopo la lettera c) del comma 2  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e' aggiunta la seguente: 
  «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c)  per  la
sola  programmazione  delle  annualita'  2015,  2016  e  2017,  fermi
restando i limiti di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del  presente
decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai  sensi  dell'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  non
puo' essere inferiore alla meta'  di  quello  dei  professori  di  1ª
fascia reclutati nel  medesimo  periodo,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili». 
  348. Per l'attuazione del comma 347, sono individuate  risorse  nel
limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015,
2016 e 2017, da ripartire con decreto del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  349.  Si  applicano  alle  universita'  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114. 
  350. Al fine di razionalizzare  il  sistema  di  valutazione  degli
alunni  tenendo  conto  dell'esigenza  di  valorizzare   i   principi
dell'autonomia scolastica e della continuita' didattica,  assicurando
la coerenza degli  standard  valutativi  e  garantendo  uno  sviluppo
ottimale della professione  di  docente  in  termini  di  conoscenze,
competenze  e  approcci  didattici  e  pedagogici   e   di   verifica
dell'efficacia delle pratiche educative,  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la
definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole
secondarie   di   secondo   grado.   Con   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare  entro  lo  stesso
termine, sono definiti i relativi compensi  nel  rispetto  di  quanto
eventualmente previsto  in  sede  di  contrattazione  collettiva  del
comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalita' del
Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5. 
  351. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 350, accertate
entro il 1º ottobre di ciascun  anno,  restano  nella  disponibilita'
dello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sono utilizzate  per  l'attuazione
degli interventi ai quali e' destinato il Fondo «La buona scuola»  di
cui ai commi 4 e 5. 
  352. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 350 cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo
4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e  successive  modificazioni,
incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo. 
  353. All'articolo  2  del  decreto-legge  7  aprile  2014,  n.  58,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite  dalle
seguenti: «nell'anno scolastico 2014/2015»; 
    b) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 luglio 2015»; 
    c) al comma  2-bis,  le  parole:  «,  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente» sono soppresse; 
    d) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.1.  Nei  territori   ove   e'   gia'   stata   attivata   la
convenzione-quadro Consip per il  mantenimento  del  decoro  e  della
funzionalita'  degli  immobili  adibiti   a   sede   di   istituzioni
scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche
ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante
ricorso alla citata convenzione Consip»; 
    e) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. Per gli interventi di cui ai  commi  2-bis  e  2  bis.1  e'
autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2015». 
  354.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  353  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  355. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
della legge 14 febbraio 1994, n. 124, a decorrere dall'anno  2015  e'
ridotta di 1 milione di euro. 
  356. All'articolo 33, comma  11,  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, le parole da: «ai sensi» fino a:  «ottobre  2001»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 36-bis,  comma  3,
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  8
agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2014». 
  357. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotto  o  di
processo nel campo navale, avviati o in fase di avvio, e' autorizzato
un contributo ventennale in erogazione diretta di 5 milioni di euro a
decorrere dall'esercizio 2015. 
  358. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 
  359. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  13,  comma  12,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' ridotta di 8,9 milioni  di  euro
per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. 
  360. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 3 milioni di euro
per l'anno 2015. 
  361. L'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario
al comune di Reggio Calabria di cui all'articolo 144, comma 1,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 3  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015. 
  362. A decorrere dal 2017 all'articolo 1, comma 1020,  della  legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  le  parole:  «Il  42  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il 21 per cento». La  societa'  ANAS  Spa
effettua risparmi di spesa sul contratto di  servizio  corrispondenti
alle minori entrate derivanti dall'attuazione della  disposizione  di
cui al primo periodo anche  in  termini  di  razionalizzazione  delle
spese relative al personale e al funzionamento amministrativo. 
  363. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e  successive
modificazioni, il comma 4 e' abrogato. 
  364. Ai fini del contenimento delle  spese  relative  al  personale
militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove cio' risulti
possibile per lo specifico incarico in relazione  alle  modalita'  di
impiego  definite  per   l'organismo   o   ente   internazionale   di
destinazione, l'impiego del personale interessato e' disposto per  un
periodo di quattro anni. 
  365. L'articolo 565-bis del codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' abrogato. 
  366. All'articolo 1461, comma 1, lettera a), del codice di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  dopo  le  parole:  «della
medaglia» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non  e'  coniata
in oro». 
  367. Il Ministero della difesa,  alla  scadenza  dei  contratti  di
trasporto collettivo mediante  autolinee  affidate  a  terzi  per  le
esigenze del personale  dipendente,  non  esperisce  nuove  gare  per
l'affidamento del citato servizio, ne' puo' esercitare la facolta' di
cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 
  368. Gli alloggi militari di  servizio  connessi  all'incarico  con
locali di rappresentanza (ASIR), di cui all'articolo  279,  comma  1,
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sono
ridotti da 55 a 6 unita'. Conseguentemente, all'articolo  282,  comma
3, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  66  del  2010
sono apportate, con effetto a  decorrere  dal  1º  gennaio  2015,  le
seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore  di
Forza  armata,  incluso  il   Comandante   generale   dell'Arma   dei
carabinieri, Segretario generale della difesa»; 
    b) le lettere b) e c) sono abrogate. 
  369. In relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di  cui  al
comma 368, si provvede ad apportare le conseguenti modifiche al testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, nella  parte  in  cui  reca  la  disciplina  applicativa
concernente gli alloggi di servizio militari. 
  370. All'articolo 906, comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  le
parole:  «salvo  un  contingente  pari  al  numero  delle   posizioni
ricoperte presso enti, comandi e unita' internazionali ai sensi degli
articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del  Ministro
della difesa e» sono soppresse. 
  371. A  decorrere  dal  1º  gennaio  2015,  la  dotazione  organica
complessiva del personale civile  della  Difesa  degli  uffici  degli
addetti militari all'estero presso le rappresentanze  diplomatiche  e
militari e' ridotta del  10  per  cento.  Al  fine  di  garantire  la
funzionalita' dei singoli uffici, e' assicurata per ciascuno di  essi
una dotazione organica minima pari a 2 unita'. Entro sei  mesi  dalla
data di cui al primo periodo, il Ministro della difesa,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli
affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  ridetermina  le
dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari
all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale  del  personale
con maggiore anzianita' di  servizio  all'estero,  nell'ambito  delle
sedi riorganizzate.  L'impiego  del  personale  civile  della  Difesa
presso i citati uffici non puo'  essere  superiore  a  quattro  anni,
senza possibilita' di proroga. Nei confronti del personale che  abbia
maturato   una   permanenza    maggiore    deve    essere    disposto
l'avvicendamento entro l'anno 2015. 
  372. Il contingente del personale assegnato agli uffici di  diretta
collaborazione del Ministro della difesa e' ridotto del 20 per cento.
Con regolamento si provvede alle consequenziali  modificazioni  della
disciplina recata dal testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  in  materia  di  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro della difesa. 
  373. All'articolo 584 del codice di cui al decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste  dal  comma  1  e  agli
effetti  di  risparmio  correlati  alla  riduzione  organica  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli
oneri previsti dagli articoli 582 e  583  del  presente  codice  sono
ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno
2015 e del 12  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2016.  Gli  oneri
previsti dall'articolo 585 del presente codice sono ridotti  di  euro
4.000.000 a decorrere dall'anno 2018». 
  374.  Il  Ministero  della  difesa  assicura  la  realizzazione  di
introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in  proprio  uso,
inclusi quelli di carattere  residenziale,  tali  da  determinare  un
miglioramento dei saldi  di  finanza  pubblica  per  un  importo  non
inferiore a 220 milioni di euro nell'anno 2015 e  a  100  milioni  di
euro annui negli anni 2016 e 2017.  A  tal  fine,  i  proventi  delle
dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato  e  ad
essi non si applicano le disposizioni in  materia  di  riassegnazione
allo stato di previsione della spesa del Ministero  medesimo  di  cui
agli articoli 306, comma 3, terzo periodo, e 307, comma  10,  lettera
d), primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, fino  alla  concorrenza  dei
citati importi. Nelle  more  del  versamento  dei  predetti  proventi
all'entrata del bilancio dello Stato, gli importi di 220  milioni  di
euro per l'anno 2015 e di 100 milioni  di  euro  annui  per  ciascuno
degli anni 2016 e 2017 sono  accantonati  e  resi  indisponibili,  in
termini  di  competenza  e  di   cassa,   nell'ambito   delle   spese
rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero  della  difesa  di
cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in
termini di indebitamento netto delle  pubbliche  amministrazioni  per
gli importi di cui al primo periodo.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sulla base degli importi che  affluiscono  all'entrata
del bilancio dello Stato, provvede al contestuale  disaccantonamento,
nonche' alla riduzione delle risorse  necessarie  per  assicurare  il
conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo. 
  375. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma  374  nei
termini previsti, gli alloggi liberi di cui all'articolo  405,  comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 90,  e  successive  modificazioni,  sono  posti  in
vendita con uno sconto sul prezzo di  base  d'asta  pari  al  20  per
cento. Per gli alloggi liberi qualificati di particolare  pregio,  ai
sensi dell'articolo 404, comma 8, del citato testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, il  Ministero
della difesa e' autorizzato ad esperire la  procedura  della  vendita
all'asta con incanto anche utilizzando la modalita' di cui  al  comma
12 del medesimo articolo. I termini di cui all'articolo 405, commi  6
e 10, del citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni, sono  ridotti,
rispettivamente, a trenta e  a  quindici  giorni  e  i  contratti  di
compravendita sono stipulati entro sessanta  giorni  dalla  ricezione
dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse  del
Ministero della difesa, pena la decadenza del diritto di acquisto. 
  376. Il Ministero della difesa, per le medesime finalita' di cui al
comma 374, puo' provvedere al  versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato, anche parziale, delle  risorse  attribuite  al  medesimo
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-quater, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  e  successive  modificazioni,
derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento
immobiliare.  A  tali  risorse  non   si   applica   la   prioritaria
destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale  del
Ministero della difesa di cui al citato comma 8-quater  dell'articolo
33 del decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni. 
  377. Il Ministero della difesa e' altresi' autorizzato a  cedere  a
titolo oneroso, previa intesa con  l'Agenzia  del  demanio,  immobili
liberi,  anche  residenziali,  a   fondi   comuni   di   investimento
immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla societa' di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, ovvero da societa'  a  prevalente  capitale
pubblico, con versamento dei relativi proventi  monetari  all'entrata
del bilancio dello Stato. 
  378. L'articolo 1095 del codice di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' abrogato. 
  379.  Anche  ai  fini  della  valorizzazione   degli   investimenti
effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine
di cui all'articolo 2190, comma 1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per
il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie
difesa non inferiore al 60 per cento rispetto  alla  spesa  sostenuta
nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma
3 del citato articolo 2190 del codice di cui al  decreto  legislativo
n. 66 del 2010,  e  successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi
dell'articolo 143, comma 3, del testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90.  Gli  uffici
dirigenziali di livello non generale  dell'Agenzia  industrie  difesa
previsti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  13
gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile
2014, sono rideterminati in 12 unita'. 
  380. All'articolo 535, comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «Le  citate  attivita'  negoziali  sono  svolte  attraverso
l'utilizzo  integrale  delle  risorse   acquisite   dalla   societa',
attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione  della
difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare  aggiuntive
rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero». 
  381. Al fine di razionalizzare il settore  della  ricerca  e  della
sperimentazione nel settore agroalimentare e di  sostenere  gli  spin
off tecnologici, nonche' al fine di  razionalizzare  e  contenere  la
spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  e  successive  modificazioni,
anche tenendo conto degli indirizzi e  delle  proposte  formulati  ai
sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, l'Istituto  nazionale  di  economia  agraria  (INEA)  e'
incorporato nel Consiglio per la  ricerca  e  la  sperimentazione  in
agricoltura (CRA), che assume la denominazione di  Consiglio  per  la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando
la  natura  di  ente  nazionale  di  ricerca  e  sperimentazione.  Il
Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA,
ivi inclusi  i  compiti  e  le  funzioni  ad  esso  attribuiti  dalle
disposizioni  vigenti.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono  individuate  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, il  bilancio  di  chiusura
dell'INEA  e'  deliberato  dall'organo  in  carica   alla   data   di
incorporazione e trasmesso  per  l'approvazione  al  Ministero  delle
politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli  organi  dell'INEA
sono corrisposti compensi, indennita'  o  altri  emolumenti  comunque
denominati fino alla data di incorporazione. Per gli  adempimenti  di
cui al quarto periodo,  ai  componenti  dei  predetti  organi  spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese  sostenute  nella
misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai  fini  dell'attuazione
delle disposizioni del presente  comma  e'  nominato  un  commissario
straordinario con le modalita' di cui al comma  382.  Il  commissario
predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua  nomina,  un
piano  triennale  per  il  rilancio  e  la  razionalizzazione   delle
attivita' di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del
Consiglio   e   gli   interventi   di   incremento    dell'efficienza
organizzativa  ed  economica,  finalizzati   all'accorpamento,   alla
riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle  attivita'
degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca  e
la  sperimentazione,  a  livello  almeno   interregionale,   su   cui
concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e
collaborazioni  strutturali  con  altre  pubbliche   amministrazioni,
regioni  e  privati,  con  riduzione  delle   attuali   articolazioni
territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonche'  alla  riduzione
delle spese correnti pari ad almeno il  10  per  cento,  rispetto  ai
livelli attuali. Il commissario provvede  altresi'  all'adozione  del
bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza  dell'organo
in carica alla data dell'incorporazione entro il termine  di  cui  al
presente comma e  ferme  restando  le  responsabilita'  gestorie  del
predetto organo. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva,  con
decreto di natura non regolamentare, da emanare previo  parere  delle
Commissioni  parlamentari  competenti,  la  direttiva  di   indirizzo
triennale delle attivita' di ricerca e sperimentale, lo  statuto  del
Consiglio e il piano degli  interventi  necessari  ad  assicurare  il
contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonche'
l'equilibrio finanziario del Consiglio. Il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  382. Il commissario di cui al comma 381 e' nominato con decreto del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una  sola
volta.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabiliti  il  mandato  del
commissario, che si sostituisce agli  organi  statutari  del  CRA,  e
l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma
3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il decreto  di
cui al primo periodo del presente comma il Ministro  delle  politiche
agricole   alimentari   e   forestali   puo'   nominare   anche   due
sub-commissari,  da   individuare   fra   esperti   in   materia   di
organizzazione della sperimentazione e  della  ricerca  applicata  al
settore agricolo e  agroalimentare,  che  affiancano  il  commissario
nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il  relativo  compenso,
che  non  puo'  comunque  eccedere  l'80  per  cento  di  quello  del
commissario.  Al  trattamento  economico  del   commissario   e   dei
sub-commissari si provvede a valere  sui  capitoli  di  bilancio  del
Consiglio. 
  383. Nelle more dell'attuazione  del  riordino  del  Consiglio,  il
contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 454, e'  ridotto  di  3  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015. 
  384. All'articolo 1, comma 517, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i
consumi medi  standardizzati  di  gasolio  da  ammettere  all'impiego
agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche  agricole  e
forestali 26 febbraio 2002, recante "Determinazione dei consumi  medi
dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli,  orticoli,  in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e  nelle  coltivazioni
sotto serra  ai  fini  dell'applicazione  delle  aliquote  ridotte  o
dell'esenzione dell'accisa", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere  dal
1º gennaio 2015 i consumi  medi  standardizzati  di  cui  al  periodo
precedente sono ridotti del 23 per cento». 
  385. A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa  di  cui
all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge  24  dicembre
2007, n. 244, e' ridotta di 6.400.000 euro annui. 
  386. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
e successive modificazioni, dopo il secondo periodo  e'  inserito  il
seguente: «Una quota delle predette disponibilita' in conto  capitale
puo' essere  destinata  a  favorire  l'integrazione  di  filiera  nel
sistema agricolo e agroalimentare e il  rafforzamento  dei  distretti
agroalimentari, ai sensi di quanto disposto  dall'articolo  66  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni». 
  387. Al testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
    1) al comma 1, lettera i), le parole: «conto detenuto  presso  la
Banca d'Italia e denominato» sono sostituite dalla seguente: «il»; 
    2) al comma 1, lettera l),  le  parole:  «Conto  "disponibilita'»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «conto  disponibilita':  il  conto
"disponibilita'»; 
    b) all'articolo 3: 
    1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
gestione»; 
    2) al comma  1,  lettera  b-bis),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «.  Al  portafoglio   attivo   si   applicano   le
disposizioni del comma 6 dell'articolo 5»; 
    3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di  garanzia
bilaterale in relazione alle operazioni  in  strumenti  derivati.  La
garanzia  e'  costituita  da  titoli  di  Stato  di  Paesi  dell'area
dell'euro denominati in euro oppure da disponibilita' liquide gestite
attraverso movimentazioni di conti di  tesoreria  o  di  altri  conti
appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e  depositi,
di titoli o liquidita', intestati  al  Ministero  presso  il  sistema
bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano
le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro
sono stabilite le modalita' applicative del presente comma. (L)»; 
    c) all'articolo 5: 
    1) al comma 4, ultimo periodo,  dopo  le  parole:  «Sul  predetto
conto» e' inserita la seguente: «disponibilita'»; 
    2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Il  Ministero  e  la  Banca  d'Italia  stabiliscono  mediante
convenzione, in coerenza con  gli  indirizzi  di  politica  monetaria
della Banca centrale europea,  le  condizioni  di  tenuta  del  conto
disponibilita' e dei conti ad esso assimilabili e  il  saldo  massimo
dei depositi governativi su cui  la  Banca  d'Italia  corrisponde  un
tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con
decreto del Ministro, previa  intesa  con  la  Banca  d'Italia,  sono
individuati  i  conti  istituiti   presso   la   stessa   Banca   che
costituiscono  i  menzionati  depositi  governativi.  Alla   giacenza
eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni
di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con
decreto  del  Ministro,  sulla  base  di  criteri   di   trasparenza,
efficienza  e  competitivita',  sono  stabilite   le   modalita'   di
movimentazione della liquidita'  attraverso  operazioni  in  uso  nei
mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro e'
stabilito l'eventuale importo  differenziale  a  carico  della  Banca
d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente
dallo  scarto  tra  il  tasso  di  interesse  applicato  ai  depositi
governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma  3,  fino  al
loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga  opportuno,
sentita la Banca d'Italia,  ad  assumere  direttamente  la  gestione,
nell'ambito  del  servizio  di  tesoreria  dello  Stato,  dei   fondi
disponibili nel conto disponibilita',  anche  affidando  a  tal  fine
determinati  servizi,  operazioni  o  adempimenti  a   uno   o   piu'
intermediari finanziari, nonche' stipulando una  convenzione  con  la
Cassa depositi e prestiti Spa. (L)»; 
    3) al comma 6, al primo periodo, le parole: «Sul predetto  conto»
sono sostituite dalle seguenti: «Sul conto disponibilita' e sui conti
ad esso assimilabili» e l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
«Tali atti non comportano  pertanto  alcun  onere  di  accantonamento
sulle  giacenze  del  conto  disponibilita',  dei   conti   ad   esso
assimilabili, del conto di  tesoreria  denominato  "Dipartimento  del
Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari" e sulle  somme  provenienti
dal predetto collocamento»; 
    4) al comma 8, primo periodo,  dopo  le  parole:  «Il  conto»  e'
inserita la seguente: «disponibilita'»; 
    d) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. In coerenza con gli indirizzi  di  politica  monetaria  della
Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per  l'ammortamento
dei  titoli  di  Stato",  istituito  presso  la  Banca  d'Italia,  e'
trasferito, con le relative giacenze,  presso  la  Cassa  depositi  e
prestiti Spa, previa stipulazione  di  apposita  convenzione  con  il
Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni  di
tenuta del conto e le modalita' di gestione e di movimentazione delle
giacenze. Il Fondo ha lo  scopo  di  ridurre,  secondo  le  modalita'
previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato
in circolazione. (L)»; 
    e) all'articolo 46: 
    1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Criteri e  modalita'
per l'utilizzo del Fondo»; 
    2) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
    3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Con decreto del  Ministro  sono  stabilite  le  modalita'
procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del  Fondo.
(L)»; 
    4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 6. (L)»; 
    5) il comma 4 e' abrogato; 
    f) all'articolo 48: 
    1) al comma 5, le  parole:  «e  autorizza  la  Banca  d'Italia  a
prelevare dal Fondo medesimo la  somma  corrispondente  all'ammontare
dei costi delle relative operazioni» sono soppresse; 
    2) il comma 6 e' abrogato. 
  388. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto  dal
comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli
da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati. 
  389. Il comma 2 dell'articolo  22-quinquies  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, e' abrogato. 
  390. I conti correnti aperti presso  la  Tesoreria  centrale  dello
Stato sono infruttiferi, fatto salvo il riconoscimento a  carico  del
bilancio  dello  Stato  degli   interessi   sui   conti   individuati
nell'allegato  9  alla  presente  legge,  sulla  base  dei  parametri
stabiliti dalle disposizioni che regolano i singoli conti. 
  391. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n.  720,  e
successive modificazioni, dopo il capoverso: «-- Aziende  ospedaliere
universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)»  e'  inserito  il  seguente:  «--
Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura».  E'
abrogato l'articolo 1, comma 45, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266. 
  392. Alla data del 1º febbraio 2015  i  cassieri  delle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   di   seguito
denominate  «camere  di   commercio»,   provvedono   a   versare   le
disponibilita' liquide depositate presso gli stessi sulle  rispettive
contabilita'  speciali,  sottoconto  fruttifero,  aperte  presso   la
tesoreria statale. Restano  escluse  dall'applicazione  del  presente
comma le disponibilita'  delle  camere  di  commercio  rivenienti  da
operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non
sorrette da alcun contributo in conto capitale o in  conto  interessi
da  parte  dello  Stato,  delle  regioni   o   di   altre   pubbliche
amministrazioni. 
  393. I cassieri delle camere di commercio  provvedono  ad  adeguare
l'operativita' dei servizi di cassa intrattenuti  con  le  camere  di
commercio alle disposizioni di cui  all'articolo  1  della  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e alle relative norme di attuazione. 
  394. Le camere di commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali
investimenti finanziari, come individuati dal decreto  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  27  aprile  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile  2012,  entro  il  30  giugno
2015, riversando le  relative  risorse  sulle  contabilita'  speciali
aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo  smobilizzo  i
titoli  di  Stato  italiani.  Le  camere  di  commercio  possono  non
smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come  definiti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui
il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16  e  il
30 aprile 2015 sia inferiore al prezzo di acquisto. 
  395. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2017». 
  396. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le finalita'  del
presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita  contabilita'
speciale». 
  397. La disposizione di cui al comma 396 entra in vigore dalla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  398. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89,  e  successive  modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo: 
    1) le parole: «Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le  regioni  a  statuto
ordinario»; 
    2) la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018»; 
    3) le parole: «e province autonome» sono soppresse; 
    4) le parole: «tenendo anche conto  del  rispetto  dei  tempi  di
pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonche' dell'incidenza
degli acquisti centralizzati,» sono soppresse; 
    b) al secondo periodo, la parola: «eventualmente» e' soppressa; 
    c) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Per  gli  anni
2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui  al
primo periodo, e' incrementato di 3.452  milioni  di  euro  annui  in
ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza, in  sede  di  autocoordinamento
dalle  regioni  da  recepire  con  intesa  sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A  seguito
della predetta intesa sono rideterminati i livelli  di  finanziamento
degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse
da parte dello Stato. In assenza di tale  intesa  entro  il  predetto
termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto  previsto  al  secondo
periodo, considerando anche le  risorse  destinate  al  finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale». 
  399. Il comma 7 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, e' abrogato. 
  400. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri  ordinamenti
ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla
presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,
un  contributo  aggiuntivo  alla  finanza  pubblica,  in  termini  di
indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a
quanto indicato nella seguente tabella: 
 
    

---------------------------------------------------------------------
     Regione o                       Contributo          Contributo
                                     aggiuntivo          aggiuntivo
provincia autonoma                  (in migliaia        (in migliaia
                                       di euro)            di euro)
                                    Anni 2015-2017        Anno 2018
---------------------------------------------------------------------
Valle d'Aosta                          10.000,00          10.000,00
---------------------------------------------------------------------
Provincia autonoma di
Bolzano                                    -              25.000,00
---------------------------------------------------------------------
Provincia autonoma di Trento               -              21.000,00
---------------------------------------------------------------------
Friuli Venezia Giulia                  87.000,00          87.000,00
---------------------------------------------------------------------
Regione siciliana                     273.000,00         273.000,00
---------------------------------------------------------------------
Sardegna                               97.000,00          97.000,00
---------------------------------------------------------------------
Totale autonomie speciali             467.000,00         513.000,00
---------------------------------------------------------------------

    
 
  401. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia  Giulia  e
la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 400 del
presente  articolo  nell'ambito  dell'applicazione  dell'articolo  1,
comma 454, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, concernente la  disciplina  del  patto  di  stabilita'
interno in termini di competenza eurocompatibile. 
  402. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 400
del presente articolo attraverso il  conseguimento  del  pareggio  di
bilancio, secondo le modalita' previste dall'articolo 42,  comma  10,
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
  403. Con le procedure  previste  dall'articolo  27  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione  siciliana
e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna  e  Valle  d'Aosta,  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,  assicurano  un  concorso  alla
finanza pubblica, in termini di saldo netto da  finanziare,  per  gli
importi previsti nella tabella di  cui  al  comma  400  del  presente
articolo. Fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di  cui  al
citato  articolo  27  della  legge  n.  42  del  2009,  e  successive
modificazioni, l'importo del concorso complessivo  di  cui  al  primo
periodo del presente comma e' accantonato, a valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali. 
  404. Con le procedure  previste  dall'articolo  27  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma
di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo  netto
da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al  comma
400  del  presente  articolo.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e
successive  modificazioni,  le  predette  province  autonome  versano
all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo
del presente comma con imputazione sul  capitolo  3465,  articolo  1,
capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun  anno.
In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio  dello  Stato
entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti  a  valere  sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette  province  autonome,
avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme  introitate
per il tramite della struttura di gestione di  cui  all'articolo  22,
comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  405. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A tale fine
il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario,  comunica
alla Regione siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo
rideterminato». 
  406. Le disposizioni recate dai commi da 407 a 413  sono  approvate
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  e  successive  modificazioni.  Le
disposizioni di cui ai commi da 408 a 413  entrano  in  vigore  dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  407. A decorrere dal 1º gennaio 2015  al  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 69, comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «i  due
decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; 
    b) all'articolo 73,  comma  1-bis,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Le province possono,  con  apposita  legge  e  nel
rispetto delle  norme  dell'Unione  europea  sugli  aiuti  di  Stato,
concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici
di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi  necessari
per la  regolazione  contabile  delle  compensazioni  sono  posti  ad
esclusivo carico  delle  rispettive  province,  che  provvedono  alla
stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate,  al  fine  di
disciplinare le modalita' operative per la fruizione  delle  suddette
agevolazioni»; 
    c) all'articolo 75, comma 1, lettera  d),  le  parole:  «i  sette
decimi» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto decimi»; 
    d) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  Il  gettito  derivante  da  maggiorazioni  di  aliquote  o
dall'istituzione di  nuovi  tributi,  se  destinato  per  legge  alla
copertura, ai sensi dell'articolo 81  della  Costituzione,  di  nuove
specifiche spese di carattere  non  continuativo  che  non  rientrano
nelle materie di competenza  della  regione  o  delle  province,  ivi
comprese quelle relative a  calamita'  naturali,  e'  riservato  allo
Stato,   purche'   risulti    temporalmente    delimitato,    nonche'
contabilizzato  distintamente   nel   bilancio   statale   e   quindi
quantificabile. Non sono ammesse  riserve  di  gettito  destinate  al
raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della  finanza  pubblica.
Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo  16
marzo 1992, n. 268»; 
    e) all'articolo 79: 
    1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:  «Il  sistema
territoriale regionale integrato,  costituito  dalla  regione,  dalle
province e dagli enti di cui  al  comma  3,  concorre,  nel  rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre
2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica,
di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti  e  dei
doveri dagli stessi derivanti,  nonche'  all'osservanza  dei  vincoli
economici  e  finanziari   derivanti   dall'ordinamento   dell'Unione
europea:»; 
    2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Fermo restando il coordinamento  della  finanza  pubblica  da
parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della  Costituzione,  le
province  provvedono  al   coordinamento   della   finanza   pubblica
provinciale, nei confronti degli  enti  locali,  dei  propri  enti  e
organismi strumentali pubblici e  privati  e  di  quelli  degli  enti
locali, delle aziende sanitarie, delle  universita',  incluse  quelle
non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15  maggio
1997, n. 127, delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o
provinciale finanziati dalle stesse in  via  ordinaria.  Al  fine  di
conseguire gli obiettivi in termini  di  saldo  netto  da  finanziare
previsti in capo alla regione e alle province ai sensi  del  presente
articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva
competenza. Le province vigilano sul raggiungimento  degli  obiettivi
di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente  comma  e,
ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze gli  obiettivi  fissati  e  i
risultati conseguiti»; 
    3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
    «4. Nei confronti della regione e delle  province  e  degli  enti
appartenenti al sistema territoriale  regionale  integrato  non  sono
applicabili  disposizioni  statali  che  prevedono  obblighi,  oneri,
accantonamenti, riserve all'erario o  concorsi  comunque  denominati,
ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno,  diversi
da quelli previsti dal presente titolo.  La  regione  e  le  province
provvedono, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale
integrato di rispettiva competenza, alle finalita'  di  coordinamento
della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche   disposizioni
legislative dello Stato, adeguando,  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai
principi costituenti limiti ai sensi degli  articoli  4  o  5,  nelle
materie  individuate  dallo  Statuto,  adottando,   conseguentemente,
autonome misure di  razionalizzazione  e  contenimento  della  spesa,
anche  orientate  alla  riduzione  del  debito  pubblico,  idonee  ad
assicurare il rispetto delle dinamiche della  spesa  aggregata  delle
amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in  coerenza  con
l'ordinamento dell'Unione europea. 
    4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al  2022,  il  contributo
della regione e delle province alla finanza pubblica  in  termini  di
saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale
integrato, e' pari a 905,315 milioni di euro complessivi,  dei  quali
15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo
delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di  esse  del
maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e  dell'articolo
1, commi 521 e  712,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e'
ripartito tra  le  province  stesse  sulla  base  dell'incidenza  del
prodotto interno lordo  del  territorio  di  ciascuna  provincia  sul
prodotto interno lordo regionale; le province e  la  regione  possono
concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»; 
    4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero 3)  della  presente
lettera, sono aggiunti i seguenti: 
    «4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo  complessivo  di
905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso  tra
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e  di
Bolzano, e' rideterminato annualmente applicando al predetto  importo
la variazione percentuale degli  oneri  del  debito  delle  pubbliche
amministrazioni  rilevata  nell'ultimo  anno   disponibile   rispetto
all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di  905,315
milioni  di  euro  e'  ripartita   tra   le   province   sulla   base
dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di  ciascuna
provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini  del  periodo
precedente  e'  considerato  il  prodotto  interno   lordo   indicato
dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 
    4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione  e  le  province
conseguono il pareggio del bilancio  come  definito  dall'articolo  9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni  2016  e  2017  la
regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di
competenza  un   importo   definito   d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  tale  da  garantire  la  neutralita'
finanziaria per i saldi di finanza pubblica.  A  decorrere  dall'anno
2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano  il
saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo l  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia  di  patto  di
stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al
primo periodo del presente comma. 
    4-quinquies.  Restano  ferme  le  disposizioni  in   materia   di
monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e
462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
    4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di
saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014  tra
il Governo, la regione  e  le  province  e'  versato  all'erario  con
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello
Stato entro il 30  aprile  di  ciascun  anno.  In  mancanza  di  tali
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile  e
della  relativa  comunicazione  entro  il  30  maggio  al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  quest'ultimo  e'   autorizzato   a
trattenere  gli  importi  corrispondenti  a  valere  sulle  somme   a
qualsiasi titolo  spettanti  alla  regione  e  a  ciascuna  provincia
relativamente alla propria quota  di  contributo,  avvalendosi  anche
dell'Agenzia delle entrate per le somme  introitate  per  il  tramite
della Struttura di gestione. 
    4-septies. E' fatta salva la facolta' da  parte  dello  Stato  di
modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini
di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a  carico
della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno  2018,
per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza  pubblica
nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi.
Contributi di importi superiori sono concordati con la regione  e  le
province. Nel caso in  cui  siano  necessarie  manovre  straordinarie
volte ad assicurare il rispetto delle norme  europee  in  materia  di
riequilibrio del bilancio  pubblico  i  predetti  contributi  possono
essere incrementati, per un  periodo  limitato,  di  una  percentuale
ulteriore, rispetto a quella  indicata  al  periodo  precedente,  non
superiore al 10 per cento. 
    4-octies. La regione e le province si obbligano  a  recepire  con
propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014,  mediante  rinvio
formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23
giugno  2011,  n.  118,  nonche'  gli  eventuali  atti  successivi  e
presupposti, in modo da consentire  l'operativita'  e  l'applicazione
delle predette disposizioni nei termini indicati dal  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011  per  le  regioni  a  statuto  ordinario,
posticipati  di  un  anno,  subordinatamente  all'emanazione  di   un
provvedimento  statale  volto  a  disciplinare  gli  accertamenti  di
entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la  possibilita'
di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo
di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti». 
  408. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'Accordo
sottoscritto  il  15  ottobre  2014  fra  il  Governo,   la   regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
l'obiettivo di patto di  stabilita'  interno  di  cui  al  comma  455
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'  determinato
per la regione Trentino-Alto Adige in 32 milioni di euro  per  l'anno
2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015  al
2017, per la provincia autonoma di Trento in - 65,85 milioni di  euro
per l'anno 2014 e in - 78,13 milioni di euro per ciascuno degli  anni
dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma  di  Bolzano  in  65,457
milioni di euro per l'anno 2014 e  in  127,47  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. 
  409. Non  si  applica  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano quanto disposto  dall'ultimo
periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228. 
  410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo  netto
da finanziare della regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  stabilito  quale  concorso  al
pagamento degli oneri del debito  pubblico,  e'  determinato  per  la
regione Trentino-Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014
e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2015  al  2017,
per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2015
al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni  di
euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015  e  477,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le province
e la regione possono concordare l'attribuzione alla  regione  di  una
quota del contributo. 
  411. L'ammontare delle quote di gettito delle  accise  sugli  altri
prodotti energetici di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f),  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, e'  determinato  annualmente  sulla  base  delle
immissioni in consumo nel territorio di ciascuna  provincia  autonoma
dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla  base
di ogni utile documentazione fornita dalle province. 
  412. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono  restituite  alla  regione  Trentino-Alto
Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di
20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,   previa
individuazione della relativa copertura finanziaria. 
  413. La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il  debito
del settore pubblico in coerenza con gli  obiettivi  europei,  attiva
un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei  propri  comuni,
utilizzando   le   proprie   disponibilita'   di   cassa,    mediante
anticipazioni di fondi ai comuni. 
  414. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come
eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 398 a 417. 
  415. All'articolo 1  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 454, alinea, la parola: «2017»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2018»; 
    b) nella tabella di cui al comma  454,  lettera  d),  le  parole:
«2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018»; 
    c) al comma 455, alinea, la parola: «2017»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2018». 
  416. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente: «2018»; 
    b) nella tabella, le parole:  «Anni  2015-2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Anni 2015-2018». 
  417. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e
provincia autonoma nella tabella di cui al comma 400  possono  essere
modificati, con  invarianza  di  concorso  complessivo  alla  finanza
pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Tale
accordo e' recepito con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
  418.  Le  province  e  le  citta'   metropolitane   concorrono   al
contenimento della spesa  pubblica  attraverso  una  riduzione  della
spesa corrente di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2015,  di  2.000
milioni di euro per  l'anno  2016  e  di  3.000  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di  spesa
di  cui  al  periodo  precedente,   ciascuna   provincia   e   citta'
metropolitana versa ad apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio
dello Stato un ammontare di risorse  pari  ai  predetti  risparmi  di
spesa. Sono escluse dal versamento  di  cui  al  periodo  precedente,
fermo restando l'ammontare complessivo  del  contributo  dei  periodi
precedenti, le province che risultano in dissesto alla  data  del  15
ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro  il  15  febbraio  2015,  con  il  supporto
tecnico della Societa' per gli studi di settore --- SOSE Spa, sentita
la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   e'   stabilito
l'ammontare della riduzione della spesa  corrente  che  ciascun  ente
deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo  conto  anche
della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. 
  419. In caso di mancato versamento del contributo di cui  al  comma
418, entro il  30  aprile  di  ciascun  anno,  sulla  base  dei  dati
comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle  entrate,
attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma  3,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede  al  recupero
delle predette somme nei confronti  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e
successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto  del
riversamento del relativo gettito alle  medesime  province  e  citta'
metropolitane.  In  caso  di  incapienza  a  valere  sui   versamenti
dell'imposta di cui al primo periodo, il  recupero  e'  effettuato  a
valere sui versamenti dell'imposta provinciale di  trascrizione,  con
modalita' definite con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno. 
  420. A decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a
statuto ordinario e' fatto divieto: 
    a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti  nelle  funzioni
concernenti la gestione dell'edilizia scolastica,  la  costruzione  e
gestione delle strade provinciali e  regolazione  della  circolazione
stradale  ad  esse  inerente,  nonche'  la  tutela  e  valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
    b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza; 
    c) di  procedere  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  anche
nell'ambito di procedure di mobilita'; 
    d) di acquisire personale attraverso l'istituto  del  comando.  I
comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed e' fatto  divieto
di proroga degli stessi; 
    e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli  articoli  90  e
110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
modificazioni. I rapporti in essere ai sensi  del  predetto  articolo
110 cessano alla naturale scadenza ed e'  fatto  divieto  di  proroga
degli stessi; 
    f)  di  instaurare  rapporti  di   lavoro   flessibile   di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni; 
    g) di attribuire incarichi di studio e consulenza. 
  421. La dotazione  organica  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province delle regioni a statuto ordinario e' stabilita, a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura  pari
alla spesa del personale di ruolo alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge 7 aprile 2014, n.  56,  ridotta  rispettivamente,  tenuto
conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge
7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50  per  cento  e  in
misura  pari  al  30  per  cento  per  le  province,  con  territorio
interamente  montano  e  confinanti  con  Paesi  stranieri,  di   cui
all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile  2014,
n. 56. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i predetti  enti  possono  deliberare  una  riduzione
superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420  del  presente
articolo. Per le unita' soprannumerarie si applica la disciplina  dei
commi da 422 a 428 del presente articolo. 
  422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla  legge  7
aprile 2014, n. 56, secondo modalita' e criteri definiti  nell'ambito
delle procedure e  degli  osservatori  di  cui  all'accordo  previsto
dall'articolo 1, comma 91, della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e'
individuato, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti  di
cui al comma 421 del presente articolo e  quello  da  destinare  alle
procedure di mobilita', nel rispetto delle  forme  di  partecipazione
sindacale previste dalla normativa vigente. 
  423. Nel contesto  delle  procedure  e  degli  osservatori  di  cui
all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7  aprile
2014, n. 56, sono determinati, con  il  supporto  delle  societa'  in
house delle amministrazioni centrali competenti, piani  di  riassetto
organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale  degli  enti  di
cui al comma 421.  In  tale  contesto  sono,  altresi',  definite  le
procedure di mobilita' del personale interessato, i cui criteri  sono
fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per  accelerare
i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale,  in
relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata  legge  n.
56 del 2014 e delle  esigenze  funzionali  delle  amministrazioni  di
destinazione, si fa ricorso a  strumenti  informatici.  Il  personale
destinatario  delle  procedure  di  mobilita'   e'   prioritariamente
ricollocato secondo le previsioni di  cui  al  comma  424  e  in  via
subordinata con  le  modalita'  di  cui  al  comma  425.  Si  applica
l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016. 
  424. Le regioni e gli enti  locali,  per  gli  anni  2015  e  2016,
destinano le risorse per le assunzioni a tempo  indeterminato,  nelle
percentuali stabilite dalla  normativa  vigente,  all'immissione  nei
ruoli dei vincitori di  concorso  pubblico  collocati  nelle  proprie
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore  della
presente legge e alla ricollocazione nei propri  ruoli  delle  unita'
soprannumerarie   destinatarie    dei    processi    di    mobilita'.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione  del  personale  in
mobilita' le regioni  e  gli  enti  locali  destinano,  altresi',  la
restante percentuale della  spesa  relativa  al  personale  di  ruolo
cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione  del
personale soprannumerario. Fermi restando  i  vincoli  del  patto  di
stabilita' interno e la  sostenibilita'  finanziaria  e  di  bilancio
dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il  presente
comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto  di  spesa  di
cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.
296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o  ricollocabile
e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di
cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma  91,  della  legge  7
aprile 2014, n.  56.  Le  assunzioni  effettuate  in  violazione  del
presente comma sono nulle. 
  425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della
funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo,  le  agenzie,  le  universita'  e  gli  enti
pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui  all'articolo  70,
comma  4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione del personale non amministrativo dei  comparti  sicurezza,
difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del  comparto  scuola,
AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla
ricollocazione del  personale  di  cui  al  comma  422  del  presente
articolo interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni  di
cui al presente comma comunicano  un  numero  di  posti,  soprattutto
riferiti   alle   sedi   periferiche,   corrispondente,   sul   piano
finanziario, alla disponibilita' delle  risorse  destinate,  per  gli
anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo  indeterminato
secondo  la  normativa  vigente,  al  netto  di  quelle   finalizzate
all'assunzione dei vincitori di  concorsi  pubblici  collocati  nelle
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore  della
presente legge. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  pubblica
l'elenco dei posti comunicati  nel  proprio  sito  istituzionale.  Le
procedure di mobilita' di cui al presente comma si  svolgono  secondo
le modalita' e le priorita' di cui al comma 423,  procedendo  in  via
prioritaria  alla  ricollocazione  presso  gli  uffici  giudiziari  e
facendo in tal caso ricorso al fondo di cui  all'articolo  30,  comma
2.3,  del  decreto  legislativo  n.  165   del   2001,   prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del  trattamento
economico   spettante   al   personale   trasferito   facente    capo
all'amministrazione  cedente.  Nelle  more  del   completamento   del
procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni  e'  fatto
divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni
effettuate in violazione del presente comma sono nulle. 
  426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a  425  il
termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8  e
9,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le  finalita'
volte al superamento del precariato,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal  predetto
articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni
e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. 
  427. Nelle more della conclusione delle procedure di  mobilita'  di
cui ai commi da 421 a 428, il relativo personale rimane  in  servizio
presso le citta' metropolitane e  le  province  con  possibilita'  di
avvalimento da parte delle regioni e  degli  enti  locali  attraverso
apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni  e
con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo  di  consentire
il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le  regioni
possono avvalersi della previsione di cui  al  comma  429  ricorrendo
altresi', ove  necessario,  all'imputazione  ai  programmi  operativi
regionali cofinanziati dall'Unione europea con i  fondi  strutturali,
con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo  di
ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e  i  comuni,
in  caso  di  delega  o  di  altre  forme,  anche  convenzionali,  di
affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421 o ad altri enti
locali,  dispongono  contestualmente  l'assegnazione   del   relativo
personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante,  previa
convenzione con gli enti destinatari. 
  428. Al 31 dicembre 2016, nel caso in cui il personale  interessato
ai processi di mobilita' di cui  ai  commi  da  421  a  425  non  sia
completamente ricollocato,  presso  ogni  ente  di  area  vasta,  ivi
comprese le citta' metropolitane, si procede, previo esame  congiunto
con le organizzazioni sindacali che deve comunque  concludersi  entro
trenta giorni dalla relativa  comunicazione,  a  definire  criteri  e
tempi  di  utilizzo  di  forme  contrattuali  a  tempo  parziale  del
personale non  dirigenziale  con  maggiore  anzianita'  contributiva.
Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento del personale
in soprannumero e a conclusione del processo  di  mobilita'  tra  gli
enti di cui ai commi da 421  a  425,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. 
  429. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi
per l'impiego, nonche' la conduzione del Piano per l'attuazione della
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile  2013
sull'istituzione  di  una  «Garanzia  per  i  giovani»,   le   citta'
metropolitane e le province che, a seguito o in attesa  del  riordino
delle funzioni di cui all'articolo 1,  commi  85  e  seguenti,  della
legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i
compiti in materia di servizi per l'impiego e  politiche  attive  del
lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia
di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno  facolta'
di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato  nonche'  di
prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa strettamente  indispensabili
per la realizzazione di attivita' di gestione dei fondi strutturali e
di interventi da essi finanziati,  a  valere  su  piani  e  programmi
nell'ambito dei  fondi  strutturali.  Allo  scopo  di  consentire  il
temporaneo finanziamento dei rapporti  di  lavoro  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai
programmi operativi  regionali,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro  a
valere sul Fondo di  rotazione  per  la  formazione  professionale  e
l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n.  845,  a  concedere  anticipazioni  delle  quote
europee e di cofinanziamento nazionale dei  programmi  a  titolarita'
delle  regioni  cofinanziati  dall'Unione   europea   con   i   fondi
strutturali.  Per  la  parte   nazionale,   le   anticipazioni   sono
reintegrate  al  Fondo  a  valere  sulle  quote  di   cofinanziamento
nazionale riconosciute  per  lo  stesso  programma  a  seguito  delle
relative rendicontazioni di spesa. 
  430. In considerazione del processo di trasferimento delle funzioni
di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le
province e le citta' metropolitane possono  rinegoziare  le  rate  di
ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze  in  attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento
anche in deroga alle disposizioni di cui  al  comma  2,  lettera  c),
dell'articolo 204 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000,  n.  267.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del
presente comma restano a carico dell'ente richiedente. 
  431. Al fine della  predisposizione  del  Piano  nazionale  per  la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate,  di
seguito  denominato  «Piano»,  i   comuni   elaborano   progetti   di
riqualificazione costituiti da un insieme  coordinato  di  interventi
diretti alla riduzione di fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado
sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano  e
del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 giugno 2015, i  comuni
interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  secondo  le  modalita'  e  la
procedura stabilite con apposito bando,  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, da adottare entro tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  432. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  431  sono  definite,  in
particolare: 
    a) la costituzione e il funzionamento, presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica,  di  un  Comitato  per  la  valutazione  dei  progetti   di
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate,  di
seguito denominato «Comitato», composto da due  rappresentanti  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui  uno  con  funzioni  di
presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, nonche' da un rappresentante
della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  dei
Dipartimenti della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per  gli
affari regionali, le autonomie e lo sport e per la  programmazione  e
il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.  Ai  componenti  del
Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita'  o  rimborso
di spese; il Comitato opera avvalendosi del  supporto  tecnico  delle
competenti  strutture  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti; 
    b) la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai
progetti, comprendente, tra l'altro, una relazione  degli  interventi
corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal
cronoprogramma attuativo degli stessi; 
    c) la procedura per la presentazione dei progetti; 
    d) i criteri di valutazione dei progetti da parte  del  Comitato,
tra i quali: 
    1) la  riduzione  di  fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado
sociale; 
    2) il miglioramento  della  qualita'  del  decoro  urbano  e  del
tessuto  sociale  ed  ambientale,  anche   mediante   interventi   di
ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo  sviluppo
dei servizi sociali ed educativi e alla  promozione  delle  attivita'
culturali, didattiche e sportive; 
    3) la tempestiva esecutivita' degli interventi; 
    4) la capacita' di coinvolgimento  di  soggetti  e  finanziamenti
pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore  del
finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati. 
  433. Sulla base dell'istruttoria svolta  il  Comitato  seleziona  i
progetti in  coerenza  con  i  criteri  di  cui  al  comma  432,  con
indicazioni di priorita'. Con uno o piu' decreti del  Presidente  del
Consiglio dei ministri sono individutati i progetti da  inserire  nel
Piano  ai  fini  della  stipulazione  di  convenzioni  o  accordi  di
programma  con  i  comuni  promotori  dei  progetti  medesimi.   Tali
convenzioni  o  accordi   di   programma   definiscono   i   soggetti
partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie,
ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 434, e i  tempi
di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri per la  revoca
dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni
che sottoscrivono le  convenzioni  o  gli  accordi  di  programma  si
impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  i  dati   e   le
informazioni   necessarie   all'espletamento   della   attivita'   di
monitoraggio degli interventi. L'insieme delle  convenzioni  e  degli
accordi stipulati costituisce il Piano. 
  434. Per l'attuazione degli interventi di cui ai  commi  da  431  a
433, a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2015  e  fino  al  31
dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  denominato  «Somme   da
trasferire  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per   la
costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano  nazionale  per  la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate».  A
tal fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni  di  euro  per  l'anno
2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  435. La dotazione del Fondo di  solidarieta'  comunale  di  cui  al
comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,
e' ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  436. Per l'anno 2015, fermo  restando  l'obiettivo  complessivo  di
contenimento della spesa di  cui  al  comma  435,  la  riduzione  ivi
prevista si applica nella misura del 50 per cento nei seguenti casi: 
    a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,  individuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.
122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni; 
    b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che
hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni  della  regione
Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16
aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17  aprile
2009, e con decreto del Commissario delegato  n.  11  del  17  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009; 
    c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel
territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per  i  quali  e'
stato  deliberato  lo  stato  di  emergenza  con  deliberazione   del
Consiglio dei ministri 26  giugno  2013,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013. 
  437. Al fine  di  assicurare  la  continuita'  delle  attivita'  di
ricostruzione  e  di  recupero  del  tessuto  urbano  e  sociale  dei
territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6  aprile  2009,  il  CIPE,
sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni
centrali e locali istituzionalmente  preposte  alle  attivita'  della
ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione,
puo'  continuare  a  destinare  quota  parte  delle  risorse  statali
stanziate allo scopo, anche al finanziamento  di  servizi  di  natura
tecnica e assistenza qualificata. 
  438. Per ultimare le attivita' volte alla rimozione  delle  macerie
nei territori della regione  Abruzzo,  conseguenti  al  sisma  del  6
aprile 2009, le pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito  delle  loro
competenze istituzionali correlate alle operazioni di  movimentazione
e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici
e privati,  dalle  attivita'  di  demolizione  e  abbattimento  degli
edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale,  da  interventi
edilizi effettuati su incarico della pubblica  amministrazione,  sono
autorizzate  ad  avvalersi  dei  siti  di  stoccaggio  autorizzati  e
localizzati  in  uno  dei  comuni  del   cratere   che   abbiano   in
disponibilita' aree per il trattamento del rifiuto,  senza  ulteriori
oneri a carico del bilancio statale. 
  439. Le pubbliche amministrazioni  vigilano  affinche'  i  soggetti
incaricati dei  lavori  effettuino  la  demolizione  selettiva  e  la
raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma 438 in
categorie  omogenee,  caratterizzarli   ed   identificarli   con   il
corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e,  infine,  procedano  al
trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati. 
  440.  Gli  Uffici  speciali  di   cui   all'articolo   67-ter   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  incaricati  del  monitoraggio
finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio  dei  materiali
di cui al comma  438,  nonche'  di  quelli  derivanti  da  interventi
edilizi privati conseguenti al sisma del  6  aprile  2009.  A  questo
fine, per garantire la  tracciabilita'  dei  predetti  rifiuti  e  il
monitoraggio delle informazioni relative  alla  movimentazione  degli
stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi
nella banca dati di gestione  delle  macerie  secondo  modalita'  che
verranno definite con provvedimenti  dei  responsabili  degli  Uffici
speciali. La mancata  o  incompleta  esecuzione  delle  comunicazioni
relative alla demolizione e  rimozione  dei  materiali  derivanti  da
interventi edilizi privati conseguenti al sisma  del  6  aprile  2009
comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo  scopo,
nonche' la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a
carico delle ditte inadempienti. 
  441. Al fine  di  dare  attuazione  agli  interventi  previsti  dal
protocollo d'intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e  con
il comune dell'Aquila in data 2  dicembre  2010,  e  dall'accordo  di
programma  siglato  in  data  14  gennaio  2013  tra   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed  il  comune
dell'Aquila, concernenti,  tra  l'altro,  le  azioni  di  recupero  e
riqualificazione  ambientale  della  cava  ex  Teges   in   localita'
Pontignone -- Paganica, comune dell'Aquila,  le  macerie  di  cui  al
comma  438  vengono  prioritariamente  conferite  presso  l'anzidetto
deposito. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava  ex
Teges in localita' Pontignone,  fissato  dal  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 16 del 6 agosto  2009  e
autorizzato in via ordinaria con decreto del soggetto  attuatore  per
la rimozione delle macerie  dei  materiali  derivanti  da  interventi
edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, n. 2  del  18
dicembre 2012, e' prorogato fino all'esaurimento della sua  capacita'
per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo,  dalla  demolizione
degli  edifici  pubblici  a  seguito  di  ordinanza   sindacale,   da
interventi   edilizi   effettuati   su   incarico   della    pubblica
amministrazione e da quelli derivanti da edifici  privati,  conferiti
secondo la classificazione di cui al  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152. Le economie derivanti dal  conferimento  delle  macerie
private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il
finanziamento di ulteriori interventi. I singoli comuni del cratere o
il competente Ufficio  speciale  sottoscrivono  apposite  convenzioni
direttamente con il  sogetto  gestore  dell'impianto  ex  Teges,  per
l'espletamento delle attivita' di selezione, trasporto,  conferimento
e trattamento delle  macerie  senza  ulteriori  oneri  a  carico  del
bilancio statale. 
  442. Per l'attuazione delle finalita' del protocollo d'intesa del 2
dicembre 2010 e dell'accordo di programma del 14 gennaio 2013 di  cui
al comma 441, il presidente della regione Abruzzo,  d'intesa  con  il
Governo e i comuni interessati, e' autorizzato a rimodulare  i  fondi
di cui ai decreti n. 49/2011 e n. 114/2012 del  Commissario  delegato
alla ricostruzione, anche in  vista  della  realizzazione  di  quanto
previsto nel protocollo d'intesa del 25  ottobre  2011,  siglato  tra
soggetto  attuatore  per  le  macerie  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18  febbraio  2011,
regione Abruzzo, provincia dell'Aquila ed i comuni  interessati,  per
il ripristino ambientale di discariche comunali. 
  443. Le eventuali economie ottenute dalla differenza tra contributo
concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma  3,  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, e costo effettivo dell'intervento di  riparazione
o ricostruzione, comprensivo delle somme  a  disposizione,  in  esito
allo  stato  finale,  decorsi  quattro  anni  dalla  concessione  del
contributo, sulla base dei dati di monitoraggio  di  cui  al  decreto
ministeriale  29  ottobre  2012,  restano  comunque  destinate   alla
ricostruzione privata per il finanziamento di  ulteriori  interventi.
Tali somme vengono direttamente trasferite dagli istituti di  credito
ai comuni competenti per  il  finanziamento  degli  interventi  sopra
richiamati, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  444. Le economie ottenute dalla differenza tra le  somme  stanziate
ed  i   costi   effettivi   degli   interventi   gestiti   attraverso
finanziamenti diretti dei comuni restano nella  disponibilita'  degli
stessi  comuni  per  il  finanziamento  di  ulteriori  interventi  di
ricostruzione   privata,   previa    comunicazione    al    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  apposita   risultanza   dal
monitoraggio  della  ricostruzione  privata  prevista  dalla  vigente
normativa. 
  445. Al fine di completare le attivita' finalizzate  alla  fase  di
ricostruzione del  tessuto  urbano,  sociale  e  occupazionale  della
citta' dell'Aquila a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per il solo
anno 2015, il comune dell'Aquila, nel limite di spesa di 1,7  milioni
di euro, e i comuni del cratere sismico, nel limite di spesa  di  0,5
milioni di euro, sono autorizzati a valere sulle  economie  accertate
dal  titolare  dell'Ufficio   speciale   della   citta'   dell'Aquila
nell'ambito delle risorse di cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 4013 del  23  marzo  2012,  a  prorogare  o
rinnovare entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  2015  i  contratti,
stipulati sulla base della normativa  emergenziale,  all'interno  dei
limiti di spesa come sopra definiti, anche  in  deroga  alle  vigenti
normative in materia di vincoli alle assunzioni a  tempo  determinato
presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo  6
settembre 2001, n. 368, al  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  con  riferimento
all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di spesa del personale  di
cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. 
  446.  Al  fine  di   concorrere   ad   assicurare   la   stabilita'
dell'equilibrio  finanziario  nel  comune  dell'Aquila,  negli  altri
comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario  delegato  n.  3
del  16  aprile  2009  e  n.  11  del  17  luglio  2009,   pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile  2009  e
n. 173  del  28  luglio  2009,  e  nella  provincia  dell'Aquila,  e'
assegnato un contributo straordinario per l'anno 2015, sulla base dei
maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite  derivanti
dalla situazione emergenziale, nel limite di 17 milioni  di  euro  in
favore del comune dell'Aquila, di 2,5 milioni  di  euro  a  beneficio
degli altri comuni del cratere e di 1,5 milioni  di  euro  in  favore
della provincia dell'Aquila. 
  447. Alla copertura degli oneri di cui al  comma  446,  pari  a  21
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  448. I fabbricati, ubicati nelle  zone  colpite  dal  sisma  del  6
aprile 2009, purche' distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di
sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono  esenti,
dal 2015, dall'applicazione della Tasi di cui all'articolo  1,  commi
639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e  successive
modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione  ed  all'agibilita'
dei fabbricati stessi. 
  449. Alla copertura degli oneri di cui al comma  448,  pari  a  0,5
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  450. Al fine di promuovere la razionalizzazione e  il  contenimento
della spesa degli enti locali attraverso processi di  aggregazione  e
di gestione associata: 
    a) ai comuni istituiti  a  seguito  di  fusione  che  abbiano  un
rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30  per
cento, fermi restando il divieto di  superamento  della  somma  delle
spese di personale sostenute dai singoli  enti  nell'anno  precedente
alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a
legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di
bilancio, non si applicano, nei  primi  cinque  anni  dalla  fusione,
specifici vincoli e limitazioni relativi alle facolta' assunzionali e
ai rapporti di lavoro a tempo determinato; 
    b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente: 
    «31-quinquies. Nell'ambito dei processi  associativi  di  cui  ai
commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facolta' assunzionali
sono  considerate  in  maniera  cumulata  fra  gli  enti   coinvolti,
garantendo forme di compensazione fra gli stessi,  fermi  restando  i
vincoli previsti dalle  vigenti  disposizioni  e  l'invarianza  della
spesa complessivamente considerata»; 
    c) il contributo di 5 milioni di euro previsto  dall'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.  137,  ad  incremento
del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo  53,  comma
10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
deve intendersi attribuito alle  unioni  di  comuni  per  l'esercizio
associato delle funzioni. 
  451. All'articolo 47 del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  «e  2017»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2017 e 2018»; 
    b) ai commi 2, 8 e 9,  le  parole:  «al  2017»  sono  sostituite,
ovunque ricorrono, dalle seguenti: «al 2018». 
  452. In considerazione dell'eccezionale  situazione  di  squilibrio
finanziario  della  regione  Piemonte,  che  non  ha  consentito   di
attingere  a  tutte  le  risorse  dell'anticipazione  di   liquidita'
assegnate alla regione, al fine di evitare il ritardo  dei  pagamenti
dei debiti pregressi, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, il presidente della regione  Piemonte  e'  nominato,  senza
maggiori  oneri  a  carico  della   finanza   pubblica,   Commissario
straordinario del Governo per  il  tempestivo  pagamento  dei  debiti
pregressi della regione. 
  453.  E'  autorizzata  l'apertura   di   un'apposita   contabilita'
speciale. 
  454. La gestione commissariale della regione  Piemonte  di  cui  al
comma 452 assume, con  bilancio  separato  rispetto  a  quello  della
regione: 
    a) i  debiti  commerciali  certi,  liquidi  ed  esigibili  al  31
dicembre  2013  della  regione,  compresi  i  residui   perenti   non
reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a  quello  delle
risorse assegnate alla  regione  Piemonte  a  valere  sul  Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati  a  valere
sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte
sanitaria e per quella non sanitaria, delle predette anticipazioni; 
    b)  il  debito  contratto   dalla   regione   Piemonte   per   le
anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai  sensi  del  richiamato
articolo 2 del decreto-legge n. 35 del  2013.  La  medesima  gestione
commissariale puo assumere,  con  il  bilancio  separato  rispetto  a
quello  della  regione,  anche  il  debito  contratto  dalla  regione
Piemonte per le anticipazioni di liquidita' gia' contratte  ai  sensi
del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013. 
  455. Al fine di  consentire  il  tempestivo  pagamento  dei  debiti
pregressi posti a carico della gestione commissariale, il Commissario
straordinario del Governo di  cui  al  comma  452  e'  autorizzato  a
contrarre le anticipazioni di liquidita' assegnate alla  regione  non
ancora  erogate,   con   ammortamento   a   carico   della   gestione
commissariale, nel rispetto di tutte  le  condizioni  previste  dagli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  successive
modificazioni. 
  456.  In  considerazione  degli  effetti   positivi   sul   proprio
disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti  di  cui  al  comma
454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte
e' costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del
bilancio gestionale, con una dotazione annua di 56  milioni  di  euro
per l'anno 2015 e di 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e
fino all'esercizio 2045 per il  concorso  agli  oneri  assunti  dalla
gestione commissariale. In caso  di  acquisizione  anche  del  debito
contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni  di  liquidita'
gia' contratte ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 35
del 2013, il suddetto fondo e' incrementato di 95 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 96,5 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016  e
fino all'esercizio 2045. Per fare fronte a tale onere il  Commissario
straordinario  del  Governo  di  cui  al  comma  452  provvede   alle
necessarie variazioni in aumento delle aliquote fiscali. 
  457. Il  Commissario  straordinario  del  Governo  di  cui  al  452
trasmette   al   Governo   la    rendicontazione    della    gestione
trimestralmente e al termine della medesima.  Lo  stesso  Commissario
invia al Ministero dell'economia e delle finanze la comunicazione dei
flussi di pagamento previsti per ogni trimestre successivo al periodo
in corso. 
  458. La gestione commissariale di cui al comma 452  termina  quando
risultino pagati tutti i debiti posti a suo  carico  ai  sensi  della
lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione  commissariale
il bilancio dello Stato subentra nei rapporti  attivi  nei  confronti
della regione Piemonte derivanti dall'applicazione del comma  456,  e
sono  consolidati  i  rapporti  di  debito  e   credito   concernenti
l'ammortamento dell'anticipazione di liquidita'. In caso  di  mancato
versamento al bilancio dello Stato del contributo  di  cui  al  comma
456, si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di dette
somme a valere sulle giacenze della regione  inadempiente  depositate
nei conti aperti presso la tesoreria statale. 
  459. All'articolo 1, comma  380-quater,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, e successive  modificazioni,  le  parole:  «il  10  per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 per cento». 
  460. L'articolo 1, commi da 448 a  466,  della  legge  24  dicembre
2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  e  tutte   le   norme
concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno cessano  di
avere  applicazione  per  le  regioni  a   statuto   ordinario,   con
riferimento  agli  esercizi  2015  e   successivi,   ferma   restando
l'applicazione, nell'esercizio  2015,  delle  sanzioni  nel  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno nel 2014. 
  461. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,
le regioni a statuto ordinario concorrono  alla  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di  cui
ai commi da 460 a 483, che  costituiscono  principi  fondamentali  di
coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli  articoli  117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
  462.  L'articolo  4  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'
abrogato. 
  463. Ai fini del concorso al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica,  le  regioni  a  statuto  ordinario  devono  conseguire,  a
decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a  decorrere  dal
2015 in sede di rendiconto: 
    a) un saldo non negativo, in termini di competenza  e  di  cassa,
tra le entrate finali e le spese finali; 
    b) un saldo non negativo, in termini di competenza  e  di  cassa,
tra le entrate correnti e le spese  correnti,  incluse  le  quote  di
capitale delle rate  di  ammortamento  dei  prestiti,  come  definito
dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, escluso l'utilizzo del risultato  di  amministrazione  di  parte
corrente,  del  fondo  di  cassa,  il  recupero  del   disavanzo   di
amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015,  per
le  regioni  che  non   hanno   partecipato   alla   sperimentazione,
l'equilibrio di parte  corrente  e'  dato  dalla  differenza  tra  le
entrate correnti e le spese correnti, incluse le  quote  di  capitale
delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati. 
  464. Ai fini dell'applicazione del comma 463 del presente articolo,
le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3,  4  e  5
dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli  1,
2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le  regioni  che
non hanno  partecipato  alla  sperimentazione  prevista  dal  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  ai  fini  dell'applicazione  del
comma 463 del  presente  articolo,  le  entrate  finali  sono  quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio  adottato
nel  corso  di  tale  esercizio  con  funzione  autorizzatoria  e  di
rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 463  del  presente
articolo, rilevano: 
    a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata  dalla  tesoreria
statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento  della  sanita'
registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al  netto  delle
relative regolazioni contabili  imputate  contabilmente  al  medesimo
esercizio; 
    b) in termini di competenza, gli stanziamenti del  fondo  crediti
di dubbia esigibilita'; 
    c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di
entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015,  per  il  quale  si  fa
riferimento al comma 465; 
    d) in termini di cassa, il saldo tra  il  fondo  di  cassa  della
gestione sanitaria accentrata al 1º gennaio e il  medesimo  fondo  di
cassa al 31 dicembre. 
  465. Per l'anno 2015,  per  gli  equilibri  di  cui  al  comma  463
rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro: 
    1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi  del  fondo  di
cassa al 1º gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti
dall'applicazione dell'articolo 20, commi  1  e  1-bis,  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625; 
    2) ai fini degli equilibri  di  competenza,  gli  utilizzi  delle
quote vincolate del risultato di amministrazione al 1º gennaio 2015; 
    3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra  il  fondo
pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa; 
    4) ai fini degli equilibri  di  competenza,  gli  utilizzi  della
quota libera del risultato  di  amministrazione  accantonata  per  le
reiscrizioni dei residui perenti; 
    5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi  per  accensione
di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e  non  contratti  negli
esercizi precedenti. 
    L'importo  complessivo  delle  voci  rilevanti  ai   fini   degli
equilibri  di  cui  al  presente  comma  che  ciascuna  regione  puo'
considerare  ai  fini  degli  equilibri  di  cui  al  comma  463   e'
determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il  31
gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1º gennaio 2015, della
quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera
del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di
ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze. In caso di mancata  deliberazione  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  il  decreto  di  cui  al  periodo
precedente e' emanato entro il 28  febbraio  2015  e  il  riparto  e'
determinato in proporzione sul complesso: 
    a) del fondo di cassa al 1º gennaio 2015 risultante dal prospetto
delle disponibilita' liquide trasmesso alla banca  dati  del  Sistema
informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE); 
    b) della quota libera del risultato di  amministrazione  presunto
al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti; 
    c)  dell'utilizzo  della  quota  vincolata   del   risultato   di
amministrazione  al  31  dicembre  2014  prevista  nel  bilancio   di
previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione. 
    I dati di cui alla lettera a) sono quelli  rilevabili  dal  SIOPE
alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere  b)  e  c)
sono  trasmessi  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ---
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine
perentorio del 10 febbraio  2015,  attraverso  il  prospetto  di  cui
all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione  armonizzato,
adottato  con  funzioni  conoscitive  in   attuazione   del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di
preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni  che  non
trasmettono tale allegato, o per  le  quali  non  e'  disponibile  il
prospetto del SIOPE delle disponibilita' liquide al 31 dicembre 2015,
ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c)  non
disponibili sono considerati di importo pari a zero. 
  466. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma  463
non rilevano: 
    1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma  463,  per
un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi  a
debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data  del  31
dicembre 2013. I suddetti pagamenti  devono  riferirsi  a  debiti  in
conto capitale: 
    a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; 
    b) per i quali sia stata emessa fattura o  richiesta  equivalente
di pagamento entro il 31 dicembre 2013; 
    c) riconosciuti  alla  data  del  31  dicembre  2013  ovvero  che
presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita'  entro
la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 463,
non rilevano gli impegni assunti  per  consentire  il  pagamento  del
debito. 
    Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della  predetta
esclusione solo i debiti presenti nella piattaforma  elettronica  per
la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili  ai  codici
gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti  la
sanita'. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra  le  singole
regioni, le medesime comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,           mediante           il           sito           web
«http://certificazionecrediti.mef.gov.it»  del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio  del  28
febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per  sostenere
nel 2015 i pagamenti di  cui  al  periodo  precedente.  Ai  fini  del
riparto, si considerano solo  le  comunicazioni  pervenute  entro  il
predetto termine. Con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il  15  marzo
2015 sono individuati per ciascuna regione,  su  base  proporzionale,
gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di  cui  al
comma 463; 
    2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti
e le concessioni di crediti; 
    3) nei saldi di competenza e di  cassa,  le  risorse  provenienti
direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese
di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per  le
spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali. 
  467. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183,  dopo  il
comma 14-ter e' inserito il seguente: 
  «14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma  3,  rilevante  ai  fini  della
verifica del rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,  non  sono
considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015
e 50 milioni di euro  per  l'anno  2016,  le  spese  sostenute  dalle
province e dalle citta'  metropolitane  per  interventi  di  edilizia
scolastica.  Gli  enti  beneficiari   dell'esclusione   e   l'importo
dell'esclusione  stessa  sono  individuati,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri da adottare entro il 1º marzo 2015». 
  468. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di
entrate o di uscite dai saldi finanziari  individuati  ai  sensi  del
comma 463 non previste dai commi da 460 a 483, salvo quanto  disposto
dal comma 145, primo periodo. 
  469. A decorrere dall'anno 2016, il bilancio  di  previsione  delle
regioni deve essere approvato iscrivendo le previsioni di  entrata  e
di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole di
cui ai commi da 460 a 483. A tale fine, le  regioni  sono  tenute  ad
allegare al bilancio di previsione un apposito  prospetto  contenente
le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei
saldi di cui al comma 463. 
  470. Per  il  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  a  quanto
disposto dai commi da 460 a 483  e  per  l'acquisizione  di  elementi
informativi utili per la finanza pubblica  anche  relativamente  alla
loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ---  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla  fine  del
periodo di riferimento,  utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto, le informazioni  riguardanti  le  entrate  e  le  spese  in
termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto  e  con  le
modalita' definiti con decreto del  predetto  Ministero,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  anche  al  fine   di
evidenziare il rispetto  degli  equilibri  di  cassa  della  gestione
sanitaria  accentrata  distintamente   da   quelli   della   gestione
ordinaria. Con  riferimento  al  primo  trimestre,  il  prospetto  e'
trasmesso entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente. 
  471. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di  saldo,
le regioni trasmettono,  utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto,  entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo   dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze --- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai
sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  dal  rappresentante
legale, dal responsabile del servizio finanziario  e  dall'organo  di
revisione  economico-finanziaria,  secondo  un  prospetto  e  con  le
modalita' definiti dal decreto di  cui  al  comma  470  del  presente
articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione  ha
valore giuridico ai sensi  dell'articolo  45,  comma  1,  del  citato
codice di  cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive   modificazioni.    La    mancata    trasmissione    della
certificazione entro il termine perentorio del 31  marzo  costituisce
inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso  in  cui
la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli
obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma
474, lettera d), del presente articolo. 
  472.  Decorsi   sessanta   giorni   dal   termine   stabilito   per
l'approvazione del rendiconto di gestione, la  regione  e'  tenuta  a
inviare una nuova certificazione, a rettifica  della  precedente,  se
rileva, rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  della
propria situazione rispetto agli obiettivi di saldo di cui  al  comma
463. 
  473. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui  al  comma  470  o
dall'analisi dei  conti  della  tesoreria  statale  delle  regioni  a
statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non  coerenti  con
gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti
dai conti di tesoreria statale. 
  474. In caso di mancato conseguimento  del  pareggio  per  uno  dei
saldi di  cui  al  comma  463,  la  regione  inadempiente,  nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza: 
    a) e' tenuta a versare all'entrata del  bilancio  statale,  entro
sessanta giorni dal  termine  stabilito  per  la  trasmissione  della
certificazione relativa al rispetto  del  pareggio  di  bilancio,  un
terzo  dell'importo  corrispondente  al  maggiore  degli  scostamenti
registrati dai saldi di cui al comma 463 rispetto  all'obiettivo  del
pareggio e, nei due esercizi  successivi,  entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di  mancato
versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di
detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti
presso  la  tesoreria  statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine
perentorio stabilito dalla  normativa  vigente  per  la  trasmissione
della certificazione da parte della regione, si procede al blocco  di
qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non e' acquisita.  Nel  caso  in  cui  lo  scostamento
registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo  di  cassa  di  cui  al
comma 463, lettera b), rispetto all'obiettivo del  pareggio,  risulti
maggiore  dello  scostamento  registrato  dagli   altri   saldi,   il
versamento di cui al primo periodo e' effettuato solo nel 2016,  fino
a un importo pari al 3 per cento degli  impegni  correnti  registrati
nell'ultimo consuntivo disponibile; 
    b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle spese per la
sanita',  in  misura  superiore  all'importo   annuale   minimo   dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli  investimenti;  i
mutui e i prestiti obbligazionari posti  in  essere  con  istituzioni
creditizie e finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenti
devono essere corredati di apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento degli obiettivi del pareggio  di  bilancio  per  l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo' procedere al finanziamento o al  collocamento  del  prestito  in
assenza della predetta attestazione; 
    d) non puo' procedere ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi
titolo, con  qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i
rapporti  di  collaborazione   coordinata   e   continuativa   e   di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto.  E'  fatto  altresi'  divieto  di  stipulare
contratti  di  servizio  che  si  configurino  come   elusivi   della
disposizione della presente lettera; 
    e) e' tenuta a  rideterminare  le  indennita'  di  funzione  e  i
gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta  con
una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla
data del 30 giugno 2014. Tale riduzione e' applicata ai  soggetti  in
carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione  delle  regole
di cui ai commi da 460 a 483. 
  475. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui ai
commi da 460 a 483 sia accertata successivamente all'anno seguente  a
quello cui la violazione si riferisce,  le  disposizioni  di  cui  al
comma 474 si applicano nell'anno successivo a quello in cui e'  stato
accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio. 
  476. Le regioni di cui  al  comma  475  sono  tenute  a  comunicare
l'inadempienza  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   --
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  entro  trenta
giorni dalla data dell'accertamento della violazione. 
  477. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle
regioni che si configurano come elusivi delle disposizioni dei  commi
da 460 a 483 sono nulli. 
  478. Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
possono essere aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative
alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle
regioni  a  statuto  ordinario  relativi  al  monitoraggio   e   alla
certificazione. 
  479. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse  la  regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,  e
ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai
commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.
220, e successive modificazioni, fermi  restando  gli  effetti  sugli
anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli  anni  2013  e
2014. 
  480. Le regioni di cui al comma 479 possono  autorizzare  gli  enti
locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per
consentire un aumento dei pagamenti in conto  capitale,  purche'  sia
garantito l'obiettivo complessivo a  livello  regionale  mediante  un
contestuale miglioramento, di pari importo, dei  saldi  dei  restanti
enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra  entrate
finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa e, per
la Regione siciliana e le  regioni  Friuli  Venezia  Giulia  e  Valle
d'Aosta,  mediante  la  riduzione  dell'obiettivo   in   termini   di
competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1,  comma  454,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  481. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma
480, le  regioni  definiscono  criteri  di  virtuosita'  e  modalita'
operative, previo confronto in  sede  di  Consiglio  delle  autonomie
locali e, ove non istituito, con  i  rappresentanti  regionali  delle
autonomie locali. Per i medesimi fini,  gli  enti  locali  comunicano
all'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI),  all'Unione
delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli
spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto
capitale ovvero gli spazi finanziari  che  sono  disposti  a  cedere.
Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli
enti  locali  interessati  i  saldi  obiettivo  rideterminati  e   al
Ministero dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
ente  locale  e  alla  regione  stessa,  gli   elementi   informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica. 
  482. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite  dagli  enti
locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i  medesimi
enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente
per  consentire  un  aumento  dei  pagamenti   in   conto   capitale,
rideterminando contestualmente e in  misura  corrispondente  i  saldi
obiettivo dei restanti enti locali della regione  ovvero  l'obiettivo
di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa  della
regione stessa, fermo  restando  l'obiettivo  complessivo  a  livello
regionale. La Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia  e
Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo
espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo
1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  fermo  restando
l'obiettivo  complessivo  a  livello  regionale.  A  tal  fine,  ogni
regione, entro il termine perentorio del 30  settembre,  definisce  e
comunica ai  rispettivi  enti  locali  i  nuovi  obiettivi  di  saldo
assegnati  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   con
riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi
informativi   occorrenti   per   la   verifica    del    mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 
  483. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e'  riconosciuta,
nel biennio successivo, una  modifica  migliorativa  del  loro  saldo
obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo
restando l'obiettivo  complessivo  a  livello  regionale.  Agli  enti
locali che acquisiscono spazi  finanziari,  nel  biennio  successivo,
sono  attribuiti  saldi   obiettivo   peggiorati   per   un   importo
complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La  somma  dei
maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve  risultare,  per
ogni anno di riferimento, pari a zero. 
  484. Nel 2015, alle  regioni  a  statuto  ordinario,  alla  Regione
siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia
e' attribuito un contributo, nei limiti dell'importo  complessivo  di
1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi
finanziari validi ai fini del patto di stabilita interno  degli  enti
locali, ceduti da ciascuna di esse e  attribuiti,  con  le  modalita'
previste dal comma 481, ai comuni e alle province ricadenti nel  loro
territorio, nei limiti degli importi indicati  per  ciascuna  regione
nella tabella  l  allegata  alla  presente  legge.  Gli  importi  del
contributo possono essere modificati,  a  invarianza  del  contributo
complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31  gennaio  2015,
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Gli  spazi
finanziari sono ceduti per il 25  per  cento  alle  province  e  alle
citta' metropolitane e per il 75 per cento ai comuni.  Il  contributo
non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed e'
destinato dalle regioni all'estinzione  anticipata  del  debito.  Gli
spazi finanziari ceduti da ciascuna  regione  sono  utilizzati  dagli
enti  locali  beneficiari  esclusivamente   per   pagare   i   debiti
commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014. 
  485. Entro il termine perentorio del 30  aprile  2015,  le  regioni
comunicano  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   con
riferimento a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica. 
  486. La regione che, ai sensi del comma  484,  autorizza  gli  enti
locali del proprio territorio a peggiorare  i  loro  saldi  obiettivo
migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e
spese finali in termini di cassa della  regione  stessa;  la  Regione
siciliana e la regione  Friuli  Venezia  Giulia  riducono,  per  pari
importo, il tetto di spesa eurocompatibile  di  cui  all'articolo  1,
comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  487. Le disponibilita' in conto residui iscritte  in  bilancio  per
l'anno 2014, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successive
modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.000.000.000  di  euro,
al finanziamento del contributo di cui  al  comma  484.  La  presente
disposizione entra in vigore il  giorno  stesso  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. 
  488. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 484  a  487,
pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,2 milioni  di  euro
per l'anno 2016, a 9,9 milioni di  euro  per  l'anno  2017  e  a  9,6
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  489. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
183,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal
2014 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «registrata negli  anni
2009-2011, per l'anno 2014, e registrata negli  anni  2010-2012,  per
gli anni dal 2015 al 2018»; 
    b) alla lettera a), le parole: «, a 19,25 per cento per gli  anni
2014 e 2015 e a 20,05 per cento  per  gli  anni  2016  e  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per  l'anno  2014,  a
17,20 per cento per l'anno 2015 e a 18,03  per  cento  per  gli  anni
2016, 2017 e 2018»; 
    c) alla lettera b), le parole: «, a 14,07 per cento per gli  anni
2014 e 2015 e a 14,62 per cento  per  gli  anni  2016  e  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per  l'anno  2014,  a
8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni  2016,
2017 e 2018»; 
    d) alla lettera c), le parole: «, a 14,07 per cento per gli  anni
2014 e 2015 e a 14,62 per cento  per  gli  anni  2016  e  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per  l'anno  2014,  a
8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni  2016,
2017 e 2018»; 
    e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali,   possono   essere
ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI,  entro  il  31  gennaio
2015 e fermo  restando  l'obiettivo  complessivo  del  comparto,  gli
obiettivi di ciascun ente di cui al  presente  comma,  anche  tenendo
conto delle maggiori funzioni assegnate alle citta'  metropolitane  e
dei maggiori oneri connessi agli eventi calamitosi,  agli  interventi
di messa in sicurezza degli  edifici  scolastici  e  del  territorio,
all'esercizio della funzione di ente capofila,  nonche'  degli  oneri
per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio
o di contenziosi  connessi  a  cedimenti  strutturali.  Decorso  tale
termine, gli  obiettivi  di  ciascun  ente  sono  quelli  individuati
applicando le percentuali di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del
presente comma». 
  490. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
183, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel saldo di cui al
primo periodo rilevano  gli  stanziamenti  di  competenza  del  fondo
crediti  di  dubbia  esigibilita'.  Sulla  base  delle   informazioni
relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo  crediti
di dubbia  esigibilita'  per  l'anno  2015  acquisite  con  specifico
monitoraggio, le percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2
possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali
di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo conto del  valore  degli
accantonamenti effettuati sul fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'
nell'anno precedente». 
  491. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,
n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, previo accordo fra gli stessi»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma sulla
base delle istanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al
presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato  a
seguito delle istanze». 
  492. A decorrere dall'anno 2015 non si applicano: 
    a) l'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111; 
    b) il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
183, e successive modificazioni; 
    c) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. 
  493. Il comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, e successive modificazioni, e' abrogato. 
  494. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni  dalla  fine
del periodo di riferimento,» sono soppresse; 
    b)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il   seguente:   «Con
riferimento al primo semestre, il prospetto e' trasmesso entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del  decreto  di
cui al periodo precedente;  il  prospetto  del  secondo  semestre  e'
trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento». 
  495. Al comma 32 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, le parole: «del Ministro dell'economia  e  delle  finanze»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze». 
  496. Al comma 27 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, le parole: «del Ministro dell'economia  e  delle  finanze»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze». 
  497. All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  5,  all'alinea,  le  parole:  «300  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «240 milioni» e  le  parole:  «e  per  100
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento ai  soli
enti locali, per 40 milioni»; 
    b) al comma 5-bis, le parole: «Rilevano ai  fini  dell'esclusione
prevista dal comma  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ai  fini
dell'esclusione di cui alla lettera a) del comma 5 rilevano»; 
    c) al secondo periodo del comma  6,  le  parole:  «precedente  ed
entro il termine perentorio del 28  febbraio  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «precedente e i  comuni  e  le  province  comunicano,
entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015,». 
  498. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.
183,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) dopo le parole:  «di  nuova  istituzione.»  sono  aggiunte  le
seguenti: «Il presente comma non si applica alle citta' metropolitane
e alle province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile  2014,
n. 56.»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni istituiti
a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011  sono  soggetti  alle
regole del patto di stabilita' interno dal quinto anno  successivo  a
quello della loro istituzione, assumendo quale  base  di  calcolo  le
risultanze dell'ultimo triennio disponibile». 
  499. Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 498, lettera b), del presente  articolo,
pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,6  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017  e  a  14,7  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede   mediante   corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  500. Il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «122. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti
i criteri e le modalita' di riduzione degli obiettivi  annuali  degli
enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  operata,  in
caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita'
interno, a valere sul fondo di  solidarieta'  comunale  e  sul  fondo
sperimentale  di  riequilibrio  nonche'  sui  trasferimenti  erariali
destinati alle province della Regione  siciliana  e  della  Sardegna.
L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi e'  commisurato
agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della  predetta
sanzione». 
  501. Ai fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  di  ottenere  i
conseguenti risparmi di  spesa,  all'articolo  5,  comma  1,  secondo
periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non
oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio». 
  502. E' disposta l'esclusione dal patto di stabilita' interno,  per
l'anno 2015, delle spese sostenute dai comuni  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
risorse proprie provenienti da erogazioni  liberali  e  donazioni  da
parte di cittadini privati ed imprese e  puntualmente  finalizzate  a
fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la  ricostruzione,  per
un importo massimo complessivo di  5  milioni  di  euro.  L'ammontare
delle spese da escludere dal patto di stabilita' interno ai sensi del
periodo precedente e' determinato dalla  regione  Emilia-Romagna  nei
limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia  e  Veneto  nei
limiti di 0,5 milioni  di  euro  per  ciascuna  regione.  Le  regioni
comunicano al Ministero dell'economia e delle  finanze  e  ai  comuni
interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui  al  periodo
precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni. 
  503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  130  del  6  giugno  2012,  e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  134,  e  successive  modificazioni,  nonche'  alle
province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in  attuazione  dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  e'  differito,
senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  al   secondo   anno
immediatamente successivo  alla  data  di  scadenza  del  periodo  di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Il  presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5  milioni  di
euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  a  6
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le  risorse  di  cui
alle contabilita' speciali  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  che  sono  corrispondentemente
versate all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni. 
  504. All'articolo 1, comma 356, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: «all'anno immediatamente successivo», sono sostituite
dalle seguenti: «al secondo  anno  immediatamente  successivo»  e  le
parole: «5,3 milioni di euro per l'anno  2015,  si  provvede  con  le
risorse di cui alle contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti:
«12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per  l'anno
2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato». 
  505. All'articolo 3, comma 7, lettera a), del  decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive  modificazioni,  le  parole:  «,
quelli relativi alla politica  regionale  unitaria  ---  cooperazione
territoriale,» sono soppresse. 
  506. Dopo il comma 4 dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118,  e  successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
  «4-bis. Le  regioni  che  hanno  partecipato  alla  sperimentazione
nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento  ordinario  effettuato
nel 2015 ai fini del rendiconto 2014,  provvedono  al  riaccertamento
dei  residui  attivi  e  passivi  relativi  alla  politica  regionale
unitaria --- cooperazione territoriale non  effettuato  in  occasione
del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  28  dicembre
2011, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  285  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011». 
  507. All'articolo 3, comma 17, del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) alle parole: «La copertura» sono premesse le seguenti:  «Nelle
more dell'adozione del decreto di cui al comma 15,»; 
    b) la parola: «2017» e' sostituita dalle seguenti: «2042 da parte
degli enti coinvolti nella sperimentazione che  hanno  effettuato  il
riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043  da
parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato
il riaccertamento straordinario dei residui al 1º gennaio 2014». 
  508. All'articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n.  23,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche  all'imposta
municipale immobiliare (IMI) della  provincia  autonoma  di  Bolzano,
istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3». 
  509.  Al  paragrafo  3.3  dell'allegato  4/2,  recante   «Principio
contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria», annesso
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «e dal
terzo esercizio l'accantonamento al fondo e' effettuato per  l'intero
importo.» sono aggiunte  le  seguenti:  «Con  riferimento  agli  enti
locali, nel 2015 e' stanziata  in  bilancio  una  quota  dell'importo
dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante  il  fondo
crediti di dubbia esigibilita' allegato  al  bilancio  di  previsione
pari  almeno  al  36  per  cento,  se  l'ente  non  ha  aderito  alla
sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se  l'ente
ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti
locali lo stanziamento di bilancio riguardante il  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' e' pari almeno al 55 per cento, nel 2017 e'  pari
almeno al 70 per cento, nel 2018 e' pari almeno all'85  per  cento  e
dal  2019  l'accantonamento  al  fondo  e'  effettuato  per  l'intero
importo». 
  510. All'articolo 151 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: « entro il 31 luglio di ogni  anno
e» e' inserita la seguente: «deliberano»; 
    b) al comma 8, le  parole:  «31  luglio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre». 
  511. A decorrere dall'anno 2015, le riserve di cui all'articolo  1,
comma 508, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  afferenti  al
territorio della regione Sardegna, sono finalizzate nella  misura  di
50 milioni di euro alle spese in conto capitale della regione  e  per
il restante importo alla riduzione del debito regionale e degli  enti
locali ricadenti nel territorio della medesima regione. 
  512. Le disposizioni recate dai commi da 513 a 523,  di  attuazione
dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e
il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, entrano in  vigore
dal giorno della pubblicazione della presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  513. Il contributo, in termini di saldo netto da finanziare  dovuto
dalla regione Friuli Venezia Giulia in relazione  all'attuazione  del
federalismo fiscale, previsto all'articolo 1, comma 152, della  legge
13 dicembre 2010, n. 220, quantificato in 370 milioni di  euro  annui
dal 2011 al 2017, e' sostituito da  un  contributo  finalizzato  alla
sostenibilita' del debito pubblico pari a 370 milioni  di  euro,  per
ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, a  260  milioni  di  euro,  per
l'anno 2015, e a 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016  e
2017. 
  514.  Il  pagamento  di  cui  alla  lettera  a)   del   comma   152
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  al  netto  del
credito vantato dalla regione Friuli  Venezia  Giulia  nei  confronti
dello Stato in base al comma 151, lettera a), del  medesimo  articolo
1, e' rideterminato per gli anni dal 2011 al 2017 in 550  milioni  di
euro nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015, 340 milioni di euro  nel
2016 e 350 milioni di  euro  nel  2017.  I  predetti  pagamenti  sono
effettuati mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato
entro la data prevista dall'Accordo di cui al comma 512. 
  515. Il  contributo  in  termini  di  indebitamento  netto  di  cui
all'articolo 1, comma 156, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  e'
pari a 220 milioni di euro nell'esercizio 2014, 270 milioni  di  euro
nell'esercizio 2015, 260 milioni di euro nell'esercizio  2016  e  270
milioni di  euro  nell'esercizio  2017.  Il  predetto  contributo  e'
finalizzato alla sostenibilita' del debito pubblico. 
  516. In caso di mancato versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato  entro  i  termini  indicati  al  comma   514,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze trattiene gli importi corrispondenti  a
valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla  regione  Friuli
Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate  per  le
somme introitate dalla regione per  il  tramite  della  Struttura  di
gestione dell'Agenzia delle entrate. 
  517. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'Accordo
sottoscritto il 23 ottobre 2014 di cui al comma 512, l'obiettivo  del
patto di stabilita' interno della regione Friuli  Venezia  Giulia  di
cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, e al comma 155 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, e' determinato in 4.980,07 milioni di euro per l'anno  2014,  in
4.797,61 milioni di euro per l'anno 2015, in 4.807,61 milioni di euro
per l'anno 2016 e in 4.797,61 milioni di euro per  l'anno  2017.  Gli
obiettivi di cui al precedente periodo sono rideterminati  a  seguito
dell'aggiornamento  della  previsione  della  spesa   sanitaria,   in
conformita' ai parametri tendenziali previsti nell'ambito  del  Patto
della  salute.  Dagli  stessi  sono   escluse   le   spese   previste
dall'Accordo di cui al comma 512. I predetti obiettivi per  gli  anni
dal 2015 al 2017 possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi
contributi alla finanza  pubblica  posti  a  carico  delle  autonomie
speciali con legge statale. A tal fine il Ministero  dell'economia  e
delle finanze,  laddove  necessario,  comunica  alla  regione  Friuli
Venezia Giulia  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno  l'obiettivo
rideterminato. 
  518. Negli anni dal 2014 al 2017 non si applica alla regione Friuli
Venezia Giulia quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  519. Gli obiettivi degli enti locali della regione  Friuli  Venezia
Giulia per il periodo 2014-2017 sono complessivamente determinati  in
base  alla  normativa  nazionale  secondo  le   modalita'   stabilite
nell'Accordo di cui al comma 512. A tal fine, per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica
alla regione Friuli Venezia Giulia entro il 28 febbraio di ogni  anno
l'importo  dell'obiettivo  determinato.  Tale  importo  puo'   essere
aggiornato in relazione  ad  eventuali  modifiche  normative  statali
sopravvenute che  comportino  una  rideterminazione  degli  obiettivi
fissati per gli enti locali del territorio nazionale. A tal  fine  il
Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, comunica
alla   regione   Friuli   Venezia   Giulia   entro   trenta    giorni
dall'approvazione della normativa statale che  prevede  le  modifiche
alla  normativa  sul  patto  di   stabilita'   interno,   l'obiettivo
rideterminato. 
  520. Gli obiettivi  di  cui  al  comma  517  sono  comprensivi  del
contributo alla finanza pubblica previsto ai commi 400 e 401. 
  521. Agli enti  locali  della  regione  Friuli  Venezia  Giulia  si
applicano le esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini della
verifica del rispetto del patto di stabilita' interno previste  dalle
disposizioni statali vigenti per  i  rimanenti  enti  del  territorio
nazionale. Sino a quando gli obiettivi della regione sono espressi in
termini di tetto di spesa,  sono,  altresi',  escluse  dal  patto  di
stabilita'  interno  le  somme  restituite  dagli  enti  locali  alla
regione. 
  522. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di  modificare
i predetti contributi in termini di saldo netto da  finanziare  e  di
indebitamento netto posti  a  carico  della  regione  Friuli  Venezia
Giulia e dei relativi enti locali per far  fronte  alle  esigenze  di
finanza pubblica. 
  523. Gli oneri in termini di indebitamento netto  e  di  fabbisogno
derivanti dall'applicazione del comma 515, pari a 80 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, trovano  compensazione  per
pari importo a valere sul «Fondo Rapporti finanziari con le autonomie
speciali» di cui all'articolo  42,  comma  8,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  524. La regione Friuli Venezia Giulia e' autorizzata  a  rimodulare
gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 8, 16 e 21  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli
interventi  e  delle  iniziative  stesse  a  favore  della  minoranza
linguistica slovena.  Le  risorse  di  cui  al  presente  comma  sono
determinate  annualmente  dalla  legge   di   stabilita'   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196. 
  525. A decorrere dall'anno 2015, a compensazione della  perdita  di
gettito subita  dalla  regione  Valle  d'Aosta  nella  determinazione
dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)  e  b),  della
legge 26 novembre 1981, n. 690, e' corrisposto alla stessa regione un
trasferimento di importo pari a 70 milioni di euro annui. 
  526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) il secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    «A decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie  di  cui
al  primo  comma  sono  trasferite  dai  comuni  al  Ministero  della
giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di  locazione  o
comunque utilizzo di immobili di  proprieta'  comunale,  destinati  a
sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese  obbligatorie
non scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune  per  le
spese obbligatorie di cui al primo comma, ne' modifica la titolarita'
delle posizioni di debito e di credito  sussistenti  al  momento  del
trasferimento stesso.  Il  Ministero  della  giustizia  subentra  nei
rapporti di cui al periodo precedente, fatta  salva  la  facolta'  di
recesso.  Anche  successivamente  al  1º  settembre  2015  i   locali
demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare
tale destinazione»; 
    b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza  dal  1º
settembre 2015. 
  527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato  di
previsione della spesa del Ministero della giustizia  e'  finalizzata
all'erogazione del contributo ai comuni interessati  dalle  spese  di
cui  all'articolo  1  della  legge  24  aprile  1941,  n.  392,  come
modificato dal comma 526 del  presente  articolo,  sostenute  sino  a
tutto il 31 agosto 2015. A partire dal 1º settembre 2015  la  residua
dotazione  di  bilancio,  in  termini  di  competenza  e  di   cassa,
confluisce in un apposito capitolo da istituire per le  finalita'  di
cui al secondo comma del citato articolo 1 della  legge  n.  392  del
1941, come  sostituito  dal  comma  526,  lettera  a),  del  presente
articolo. A decorrere dall'anno 2016 tale dotazione  e'  incrementata
di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni  per  l'anno  2015
sono determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 4  maggio  1998,  n.  187,  e
successive modificazioni, in relazione alle spese di  cui  al  citato
articolo 1 della legge n. 392 del 1941, come  modificato  dal  citato
comma 526 del presente articolo. 
  528. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato,  per  ciascun
ufficio  giudiziario,  l'importo  complessivo  delle  spese  di   cui
all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n.  392,  come  modificato
dal comma 526 del presente articolo. 
  529. L'importo di cui al comma 528 e' determinato  sulla  base  dei
costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in  rapporto
al bacino di utenza e  all'indice  delle  sopravvenienze  di  ciascun
ufficio giudiziario. La  metodologia  di  quantificazione  dei  costi
standard e' definita con  decreto  avente  natura  non  regolamentare
adottato dal Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  530. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  individuate,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  ferme  restando  le
dotazioni organiche del  Ministero  della  giustizia,  le  necessarie
misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione
delle disposizioni di  cui  ai  commi  da  527  a  529  del  presente
articolo. Il personale delle  province  eventualmente  in  esubero  a
seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n.
56, e' prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo
svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze e' autorizzato  ad  apportare  le  necessarie  variazioni  di
bilancio per l'attuazione dei commi da 527 al presente comma. 
  531.  A  decorrere  dall'anno  2015,  in  attuazione  del  comma  2
dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012,  n.  61,  e'
attribuito al comune di Roma un contributo di  110  milioni  di  euro
annui quale concorso dello Stato agli  oneri  che  lo  stesso  comune
sostiene in qualita' di capitale della Repubblica. 
  532. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre  di
Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea,  nonche'  alla
realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015,  nei  confronti  del
comune di Milano, per  l'anno  2015,  nell'ambito  delle  risorse  di
bilancio del comune e senza maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme  di
contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie  alla
realizzazione  dell'Esposizione   universale,   i   limiti   di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni. Al personale non dirigenziale,  compresi  i
titolari di posizione  organizzativa,  direttamente  impiegato  nelle
attivita' di cui al periodo precedente, fino  al  31  dicembre  2015,
puo' essere autorizzata dal comune di Milano la  corresponsione,  nel
limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di  compensi
per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre  i
limiti previsti dall'articolo 14 del contratto  collettivo  nazionale
di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999.
Le spese di cui al presente comma  non  concorrono  alla  definizione
dell'ammontare,  rispettivamente,  della  riduzione  della  spesa  di
personale ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  557,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  e  delle  risorse
destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo  9,  comma
2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni. 
  533. Al comma 2 dell'articolo 46-ter del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «le societa' in house degli enti  locali  soci
di Expo 2015 s.p.a.» sono inserite le seguenti: «e gli enti locali  e
regionali per le attivita' strettamente funzionali alla realizzazione
dell'Esposizione universale»; 
    b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2016». 
  534. Al fine di garantire la realizzazione del Grande  Evento  Expo
Milano 2015, per l'anno 2015 e' autorizzata la spesa di 60 milioni di
euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere
il comune di Milano per il potenziamento dei servizi  ricettivi,  del
trasporto pubblico locale, della sicurezza  e  di  ogni  altro  onere
connesso al Grande Evento Expo Milano 2015. 
  535. Per le finalita' di  cui  all'articolo  8,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' autorizzata  la  spesa  di  7,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 
  536. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, le parole: «Per  gli  anni  dal  2008  al
2014» sono sostituite dalle seguenti:  «Per  gli  anni  dal  2008  al
2015». 
  537. In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2
dell'articolo  62  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni,  limitatamente  agli  enti  locali  di  cui
all'articolo 2 del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, la durata delle  operazioni  di  rinegoziazione,
relative a passivita' esistenti gia' oggetto di  rinegoziazione,  non
puo'  essere  superiore  a  trenta   anni   dalla   data   del   loro
perfezionamento. 
  538. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
come da ultimo modificato dai commi  505,  506  e  507  del  presente
articolo, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 15: 
    1) al primo periodo, le parole: «del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta» sono soppresse; 
    2) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Sulla  base  dei
rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali  relativi
all'anno 2014 e delle delibere di  riaccertamento  straordinario  dei
residui  sono  acquisite  le  informazioni  riguardanti  il  maggiore
disavanzo al 1º gennaio 2015 e quelle relative agli  enti  che  hanno
partecipato     alla     sperimentazione,      incluso      l'importo
dell'accantonamento al fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',  con
tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni.  In  base  alle
predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore
disavanzo,  secondo   modalita'   differenziate   in   considerazione
dell'entita'  del  fenomeno  e  della  dimensione  demografica  e  di
bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono  le  predette
informazioni secondo le modalita' e i tempi previsti dal  decreto  di
cui al terzo periodo ripianano  i  disavanzi  nei  tempi  piu'  brevi
previsti dal decreto di cui al primo periodo»; 
    b) al comma 16, alinea: 
    1) al primo periodo, le parole: «per una quota pari almeno al  10
per cento l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in non piu' di  30
esercizi a quote costanti»; 
    2) al secondo periodo, le parole: «del Presidente  del  Consiglio
dei ministri» sono soppresse. 
  539. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni, le parole: «e l'8 per  cento,  a  decorrere  dall'anno
2012,» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento, per  gli  anni
dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015,». 
  540. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un fondo, con una dotazione di  125  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017
al 2020, finalizzato alla  concessione  di  un  contributo  in  conto
interessi ai comuni, alle province e  alle  citta'  metropolitane  su
operazioni  di  indebitamento  attivate  nell'anno   2015,   il   cui
ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
adottare entro il  28  febbraio  2015,  sono  stabiliti  modalita'  e
criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui  al
primo periodo. 
  541. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di  100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione
di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto  ordinario
su operazioni  di  indebitamento  attivate  nell'anno  2015,  il  cui
ammortamento decorre dal 1º gennaio 2016. Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2015,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti
modalita'  e  criteri  per  l'erogazione  del  contributo  in   conto
interessi di cui al primo periodo.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. 
  542. All'articolo 2, comma  3-bis,  del  decreto-legge  28  gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, le  parole:  «sino  alla  data  del  31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2015». 
  543. Gli enti locali che sperimentano  l'applicazione  della  nuova
contabilita' di cui al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,
possono sottoporre  al  rispettivo  organo  deliberante  le  proposte
concernenti il bilancio di previsione 2015 e i connessi documenti  di
programmazione, anche  pluriennali,  entro  i  termini  di  cui  alla
normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali. 
  544. Il termine di  cui  al  comma  3  dell'articolo  6-sexies  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre  2015.
Al relativo onere si provvede nel limite  delle  risorse  disponibili
allo scopo finalizzate  sulle  contabilita'  dei  Commissari  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
  545. All'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. In caso  di  inizio  del  mandato,  l'ipotesi  di  bilancio
stabilmente riequilibrato gia' trasmessa  al  Ministero  dell'interno
dalla precedente amministrazione,  ordinaria  o  commissariale,  puo'
essere sostituita dalla nuova amministrazione con una  nuova  ipotesi
di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente». 
  546. All'articolo 1, comma 573-bis, della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  disposizioni
del presente  comma  si  applicano  anche  per  l'esercizio  2015  in
relazione  agli  enti  locali  che  abbiano  presentato  i  piani  di
riequilibrio finanziario previsti  dall'articolo  243-bis  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, nell'anno 2014». 
  547. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni  e
servizi nonche' quelle  limitative  delle  assunzioni  di  personale,
anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla  legislazione
vigente a  carico  dei  soggetti  inclusi  nell'elenco  dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) delle  amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e
successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015,
alla societa' Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale.
Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a
legislazione vigente per la  realizzazione  del  Grande  Evento  Expo
Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni  sui  limiti  massimi
retributivi delle societa' pubbliche. 
  548. All'articolo 46-ter, comma  1,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La societa'
Expo 2015 s.p.a. puo' altresi' richiedere a Consip  Spa,  nell'ambito
del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della  pubblica
amministrazione,   di    essere    supportata    nella    valutazione
tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti  ai
sensi dell'articolo 5  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.  71,  e
del comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
123 del 28 maggio 2013. A tal fine Consip spa si puo' anche  avvalere
dell'elenco dei prezzi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle
finanze  a  seguito  dell'emanazione   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 15  settembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre  2014,  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89». 
  549. Dopo il comma 12-ter  dell'articolo  3  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' aggiunto il seguente: 
  «12-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma  209,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 41,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, il parere di  congruita'  economica,  relativo
agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del 24
febbraio  2003  per  la  prosecuzione   degli   interventi   per   il
completamento e la  prestazione  del  servizio  di  telecomunicazioni
relativo alla rete nazionale  standard  Te.T.Ra.,  e'  rilasciato  da
CONSIP SpA, che si pronuncia non oltre  quarantacinque  giorni  dalla
richiesta. Il termine e' sospeso in caso  di  richiesta  motivata  di
chiarimenti o documenti e riprende a decorrere dal  giorno  del  loro
arrivo  a  CONSIP  SpA.  L'affidatario  adotta  ogni  utile  variante
migliorativa  richiesta   dall'Amministrazione   in   ragione   della
evoluzione tecnologica, nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa
gia' disposte». 
  550. A decorrere dal 12 novembre 2014, all'articolo  23-ter,  comma
2,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  le  parole:
«dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia-Romagna» sono soppresse.  Il
decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, e' abrogato. 
  551.  A  decorrere  dal  12  novembre  2014,  al  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4,  comma  8-quater,  le  parole:  «dal  presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-ter»; 
    b) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora
avviate attivita' di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere
realizzati  interventi  e  opere  richiesti  dalla  normativa   sulla
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  di  manutenzione   ordinaria   e
straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle
prescrizioni autorizzative,  nonche'  opere  lineari  necessarie  per
l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'  in  generale,
altre opere lineari di pubblico  interesse  a  condizione  che  detti
interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche  che
non  pregiudicano  ne'  interferiscono   con   il   completamento   e
l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei
lavoratori e degli altri fruitori dell'area». 
  552. Al fine di semplificare la realizzazione di opere  strumentali
alle  infrastrutture  energetiche  strategiche  e  di  promuovere   i
relativi  investimenti  e  le  connesse  ricadute  anche  in  termini
occupazionali, all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «per  le  infrastrutture  e
insediamenti strategici di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' per le opere necessarie al trasporto,  allo  stoccaggio,  al
trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie,
ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo
sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al  di
fuori del perimetro delle concessioni  di  coltivazione»  e  dopo  la
parola:  «autorizzazioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  incluse
quelle»; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis.  In  caso  di  mancato  raggiungimento  delle  intese  si
provvede con le modalita' di cui all'articolo 1, comma  8-bis,  della
legge 23 agosto 2004,  n.  239,  nonche'  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
    3-ter. L'autorizzazione di cui al comma  2  produce  gli  effetti
previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327,
nonche' quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164». 
  553. Le disposizioni di cui all'articolo  57  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552  si  applicano,  su
istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi  alla
autorizzazione di opere rispetto alle quali  sia  stato  adottato  un
decreto di compatibilita' ambientale alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  554. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, predispone un piano  delle  aree  in  cui  sono  consentite  le
attivita' di cui al  comma  1.  Il  piano,  per  le  attivita'  sulla
terraferma, e' adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In
caso di  mancato  raggiungimento  dell'intesa,  si  provvede  con  le
modalita' di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge  23  agosto
2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi
di cui al comma 1 sono rilasciati  sulla  base  delle  norme  vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente disposizione». 
  555.  Per  garantire   il   rispetto   degli   obblighi   derivanti
dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e  la   realizzazione   degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il  triennio  2014-2016  e  in
attuazione del Patto per la salute per gli  anni  2014-2016,  di  cui
all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, di seguito denominato «Patto per la salute», si applicano
le disposizioni di cui ai commi da 556 a 588 del presente articolo. 
  556. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario  nazionale
a cui concorre lo Stato e'  stabilito  in  112.062.000.000  euro  per
l'anno  2015  e  in  115.444.000.000  euro  per  l'anno  2016,  salve
eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46,  comma  6,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal
comma 398 del presente articolo  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute. 
  557. Il terzo periodo del comma  1  dell'articolo  30  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  2,  comma  80,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del
Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella
disponibilita' delle regioni stesse per finalita' sanitarie». 
  558. All'articolo 1, comma 34, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, dopo le parole: «alla  prevenzione  delle  malattie  ereditarie»
sono inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  alla  realizzazione  degli
obiettivi definiti dal  Patto  per  la  salute  purche'  relativi  al
miglioramento dell'erogazione dei LEA». 
  559. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662: 
    a) nel primo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 34»; 
    b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «Le  regioni
impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti  da  realizzare
in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi»; 
    c) al quarto periodo, le parole: «medesime quote vincolate»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «quote  vincolate  del  Fondo  sanitario
nazionale ai sensi del comma 34»; 
    d) all'ultimo periodo, le  parole:  «Piano  sanitario  nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 34». 
  560. A decorrere dall'anno  2015,  fermo  restando  il  livello  di
finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   cui   concorre
ordinariamente lo Stato, gli importi  previsti:  a)  dalla  legge  31
marzo 1980, n. 126, in materia di «Indirizzo alle regioni in  materia
di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»; b) dalla
legge 27 ottobre 1993, n.  433,  in  materia  di  «Rivalutazione  del
sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»; c) dalla  legge
5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti
per la prevenzione e la lotta  contro  l'AIDS»;  d)  dall'articolo  3
della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante:  «Disposizioni  urgenti
in materia sanitaria»; e) dall'articolo  5,  comma  16,  del  decreto
legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di  «Attuazione  della
direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e
a provvedimenti nei confronti  di  datori  di  lavoro  che  impiegano
cittadini  di  Paesi  terzi  il   cui   soggiorno   e'   irregolare»,
confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard
nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano secondo i  criteri  e  le  modalita'  previsti
dalla legislazione  vigente  in  materia  di  costi  standard,  fermo
restando per gli interventi  di  prevenzione  e  cura  dalla  fibrosi
cistica il criterio gia' adottato di riparto in base alla consistenza
numerica  dei  pazienti  assistiti  nelle   singole   regioni,   alla
popolazione residente, nonche' alle documentate funzioni  dei  centri
ivi  istituiti,  tenuto   conto   delle   attivita'   specifiche   di
prevenzione,  cura  e,  dove  attuata  e   attuabile,   di   ricerca.
Conseguentemente, l'articolo 10, comma 4,  della  legge  23  dicembre
1993, n. 548, e' abrogato e  non  si  applicano  i  criteri  indicati
all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012,  n.
109. 
  561. A decorrere dall'anno  2015,  fermo  restando  il  livello  di
finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato, i seguenti  importi:  a)  importo  destinato
all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale
che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo
3  del  decreto-legge  30  maggio  1994,  n.  325,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,  n.  467,  pari  a  38,735
milioni di euro; b) importo destinato  all'assistenza  sanitaria  per
gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario  nazionale,  di  cui
all'articolo  35,  comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; c)
importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza  sanitaria  e
dell'attivita' libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317
milioni  di  euro,  sono   ripartiti   annualmente   all'atto   della
ripartizione delle somme  spettanti  alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota
indistinta del fabbisogno sanitario  standard  regionale,  secondo  i
criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale e' stata
sancita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti  dei  dati  presi  a
riferimento. 
  562. A decorrere dall'anno 2015, i  riparti  dei  seguenti  importi
devono tenere conto di  eventuali  modifiche  dei  relativi  criteri,
condivisi nell'ambito del Tavolo di  consultazione  permanente  sulla
sanita' penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 126 del  30  maggio  2008,  approvati  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano: 
    a)  importo  destinato  al  finanziamento  del  trasferimento  al
Servizio  sanitario  nazionale  della   sanita'   penitenziaria,   in
applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno  1999,
n. 230, come rideterminato dall'articolo 1, comma 513, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di euro; 
    b) importo destinato al finanziamento delle  funzioni  trasferite
al Servizio sanitario nazionale in applicazione  del  riordino  della
medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il
definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui
all'articolo 3-ter  del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. 
  563. Le disposizioni di cui ai commi 560, 561 e  562  si  applicano
anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  564. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
devono  garantire  una   programmabilita'   degli   investimenti   da
effettuare   nel   proprio   ambito   territoriale,   attraverso   la
predisposizione di piani  annuali  di  investimento  accompagnati  da
un'adeguata analisi dei fabbisogni e  della  relativa  sostenibilita'
economico-finanziaria  complessiva,  da  attuare  anche  in  sede  di
predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di
cui al comma 2». 
  565. Per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per  il
monitoraggio delle prestazioni  erogate  nell'ambito  dell'assistenza
primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto  per  la
salute, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015,
nello stato di previsione del Ministero della salute. 
  566. Ferme restando  le  competenze  dei  laureati  in  medicina  e
chirurgia  in  materia  di  atti   complessi   e   specialistici   di
prevenzione, diagnosi, cura e terapia,  con  accordo  tra  Governo  e
regioni, previa concertazione  con  le  rappresentanze  scientifiche,
professionali e sindacali  dei  profili  sanitari  interessati,  sono
definiti i ruoli, le competenze,  le  relazioni  professionali  e  le
responsabilita' individuali  e  di  equipe  su  compiti,  funzioni  e
obiettivi delle professioni  sanitarie  infermieristiche,  ostetrica,
tecniche della riabilitazione e della prevenzione,  anche  attraverso
percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  567. Dopo il comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e' inserito il seguente: 
  «7-bis.  L'accertamento  da  parte  della   regione   del   mancato
conseguimento degli obiettivi di salute e  assistenziali  costituisce
per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta
la decadenza automatica dello stesso». 
  568.  La  verifica  del  conseguimento,  da  parte  dei   direttori
generali,  degli  obiettivi  di  salute  e   assistenziali   di   cui
all'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n.  502,  introdotto  dal  comma  567  del  presente  articolo,
costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso   al   finanziamento
integrativo del Servizio  sanitario  nazionale  ai  fini  e  per  gli
effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),  della  legge  23
dicembre  2009,  n.  191,  e  dell'articolo   15,   comma   24,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed e' effettuata  nell'ambito  del
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei  LEA  di  cui
all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005,  sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
  569. La nomina  a  commissario  ad  acta  per  la  predisposizione,
l'adozione o l'attuazione del piano  di  rientro  dal  disavanzo  del
settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79,  83
e  84,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191,   e   successive
modificazioni, e' incompatibile con l'affidamento o  la  prosecuzione
di qualsiasi incarico istituzionale  presso  la  regione  soggetta  a
commissariamento. Il commissario deve  possedere  un  curriculum  che
evidenzi qualificate e comprovate professionalita' ed  esperienza  di
gestione  sanitaria  anche  in  base  ai  risultati   in   precedenza
conseguiti. La disciplina di cui al presente comma  si  applica  alle
nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla  data  di
entrata   in   vigore   della   presente   legge.   Conseguentemente,
all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 79, alinea: 
    1) al terzo periodo, le parole:  «il  presidente  della  regione»
sono sostituite dalla seguente: «un»; 
    2)  al  quarto  periodo,  le  parole:  «presidente  quale»   sono
soppresse; 
    b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83,  le  parole:  «il
presidente della regione o un altro soggetto» sono  sostituite  dalla
seguente: «un»; 
    c) al comma 84, le parole: «presidente della  regione,  nominato»
sono soppresse e le parole: «ai  sensi  dei  commi  79  o  83,»  sono
sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»; 
    d) il comma 84-bis e' sostituito dal seguente: 
    «84-bis. In caso di  impedimento  del  presidente  della  regione
nominato commissario ad acta, il Consiglio  dei  ministri  nomina  un
commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo  e
nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa  di
impedimento». 
  570. Le disposizioni di cui al comma 569 del presente  articolo  si
applicano anche ai commissariamenti disposti ai  sensi  dell'articolo
4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni. 
  571. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a)  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il   seguente:   «I
subcommissari  svolgono  attivita'   a   supporto   dell'azione   del
commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione  di
alcuni o di tutti  gli  obiettivi  affidati  al  commissario  con  il
mandato commissariale»; 
    b) al quarto periodo, dopo la parola: «commissario» sono inserite
le seguenti: «e dei subcommissari». 
  572. Dopo il comma 81 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono inseriti i seguenti: 
  «81-bis. Il commissario  ad  acta,  a  qualsiasi  titolo  nominato,
qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri
il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro,  come
specificati nei singoli contratti dei  direttori  generali,  propone,
con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori
amministrativi  e  sanitari  degli  enti   del   servizio   sanitario
regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  81-ter. Le disposizioni del comma  81-bis  si  applicano  anche  ai
commissariamenti disposti ai sensi  dell'articolo  4,  comma  2,  del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni». 
  573. All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo  periodo,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  le  parole:  «Il  Ministero  della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze»
sono sostituite dalle seguenti: «Il  Ministero  della  salute,  anche
avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per
i  servizi  sanitari  regionali,  di  concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze». 
  574. All'articolo  3-ter,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da  tre
membri, di cui uno designato dal presidente della  giunta  regionale,
uno dal Ministro dell'economia e delle finanze  e  uno  dal  Ministro
della salute.». 
  575.  I  requisiti  per  la  nomina  dei  componenti  dei   collegi
sindacali, di cui al comma 574, che devono garantire elevati standard
di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  fermo  restando,  relativamente  al  componente
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto previsto
dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.
Fino all'adozione del predetto  decreto,  si  applicano  i  requisiti
previsti dalla normativa vigente. 
  576. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di
riordino  degli  Istituti   zooprofilattici   sperimentali   di   cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.
106, entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  577. In caso di mancato rispetto del termine di cui al  comma  576,
il  Ministro  della  salute  provvede  alla  nomina  del  commissario
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. 
  578. Il commissario, nominato ai sensi del comma 577  del  presente
articolo, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e  5,
del  decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,   nelle   more
dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma  576  del
presente articolo. 
  579. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione
dei nuovi organi degli Istituti  zooprofilattici  sperimentali  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.
106. 
  580. In sede di prima applicazione delle leggi regionali,  in  caso
di mancato rispetto del termine di cui al comma 579, si applicano  le
disposizioni dei commi 577 e 578. 
  581. Al commissario, nominato ai sensi del comma 577  del  presente
articolo,  si  applica  lo  stesso  trattamento   giuridico-economico
spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma  9,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 
  582. Dopo il comma 4 dell'articolo 7-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti: 
  «4-bis. L'articolazione delle aree dipartimentali  nelle  strutture
organizzative  di  cui  al  comma  2  rappresenta   il   livello   di
organizzazione che le regioni assicurano  per  garantire  l'esercizio
delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonche'
l'osservanza degli  obblighi  previsti  dall'ordinamento  dell'Unione
europea. 
  4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di  cui
alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano  dotate  di  personale
adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalita' di cui  al
comma  4-bis,  nonche'   l'adempimento   degli   obblighi   derivanti
dall'ordinamento  dell'Unione  europea  in   materia   di   controlli
ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 
  4-quater. Le  strutture  organizzative  di  cui  al  comma  2  sono
possibilmente individuate quali strutture complesse». 
  All'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  comma  in
materia di personale si provvede nel rispetto dei  vincoli  di  spesa
previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni  sottoposte  ai
piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia  da
tali piani nonche' dei vigenti parametri standard per la  definizione
delle strutture complesse e semplici. 
  583. Al quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,  le  parole:  «del
secondo anno successivo a quello in  corso,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'anno successivo a quello di verifica,». 
  584. All'articolo 17  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «degli anni 2013,  2014  e  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2020»; 
    b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
    «3-bis.  Alla   verifica   dell'effettivo   conseguimento   degli
obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con  le
modalita' previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre
2009, n. 191. La regione e' giudicata adempiente  ove  sia  accertato
l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso  contrario,  per
gli anni dal 2013 al 2019, la regione e' considerata  adempiente  ove
abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia  attuato,  negli  anni
dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione  della  spesa  di
personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi
previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del
2009». 
  585. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, le parole da: «Entro il 30 giugno  2013»  fino
a:  «Prontuario  farmaceutico  nazionale»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «Entro  il  31  dicembre  2015  l'AIFA,  sulla  base  delle
valutazioni della Commissione consultiva  tecnico-scientifica  e  del
Comitato prezzi e rimborso, provvede a  una  revisione  straordinaria
del  Prontuario  farmaceutico  nazionale  sulla  base  del   criterio
costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi
di riferimento per categorie terapeutiche omogenee». 
  586. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
per l'attivazione, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,   di   una   rete   di    comunicazione    dedicata    alla
dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e  capillare
delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono  dispositivi
medici. Con il medesimo decreto  sono  determinati,  nell'ambito  del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi  e
le modalita' di interscambio  dei  dati  del  sistema  informativo  a
supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza. 
  587. In attuazione delle  disposizioni  contenute  nella  direttiva
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo  2011,
e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici  sulla  base
del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali  (AGENAS)  e
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa
competenza, al fine di  garantire  l'azione  coordinata  dei  livelli
nazionale,  regionali  e  delle  aziende  accreditate  del   Servizio
sanitario nazionale  per  il  governo  dei  consumi  dei  dispositivi
medici,  a  tutela  dell'unitarieta'  del  sistema,  della  sicurezza
nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini,  con  proprio
decreto, provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, a: 
    a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con
il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA,  sentiti  i
rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in
conformita'  alle  indicazioni  del  Piano  sanitario  nazionale,  le
priorita' ai fini assistenziali; 
    b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara,  i
requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici  a
livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e indicare
gli  elementi  per  la  classificazione  dei  dispositivi  medici  in
categorie omogenee, garantendo, al fine delle esigenze  terapeutiche,
piu' tipologie per i presidi utilizzati per  la  terapia  domiciliare
delle patologie croniche adattabili  ai  diversi  tipi  di  pazienti,
fatto salvo il principio della  valutazione  costo-efficacia,  e  per
l'individuazione dei prezzi di riferimento; 
    c) istituire  una  rete  nazionale,  coordinata  dall'AGENAS,  di
collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo  di
strumenti  per  il  governo  dei  dispositivi  medici  e  per  Health
Technology Assessment (HTA), denominato «Programma nazionale  di  HTA
dei dispositivi medici». 
  588. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a  tutti
i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o  di
eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto  del
Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di  HTA  volte  a
caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in  grado
di garantire l'impiego  efficiente  e  costo-efficace  delle  risorse
disponibili. La  funzione  di  cui  al  primo  periodo  si  inserisce
nell'ambito delle attivita' previste ai  fini  dell'attuazione  della
direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9
marzo 2011, attraverso il Network permanente per l'Health  Technology
Assessment (HTA Network), anche, per quanto  concerne  i  medicinali,
nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima  direttiva,
a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero  della
salute  e  delle  indicazioni  del  Piano  sanitario  nazionale.   Le
valutazioni nazionali di HTA sui medicinali  forniscono  informazioni
trasparenti e trasferibili  ai  contesti  assistenziali  regionali  e
locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e  sulle  successive
ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica  clinica,  prima
dell'immissione  in  commercio,  durante  la  commercializzazione   e
l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto  previsto
dal  presente  comma,  l'AIFA,  in  collaborazione  con  le  regioni,
coordina le valutazioni dei diversi percorsi  diagnostico-terapeutici
localmente  sviluppati,  al  fine  di  garantire  l'accesso  e  l'uso
appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate  con  i
dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale  sull'impiego
dei medicinali, nonche' di quelli raccolti attraverso i  registri  di
monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell'iter  istruttorio  delle
procedure  di  rivalutazione  di  prezzo  o  di  rimborsabilita'  dei
medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente.  Le  regioni,  senza  nuovi  o
maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA. 
  589. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, e' abrogato. 
  590. Al fine di assicurare maggiori entrate, le  tariffe  a  carico
delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti  di  rinnovo
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   dei   medicinali
omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  24  aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni, comprese quelle relative ai
procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sono  fissate  in  800  euro  per  i
medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla  forma
farmaceutica,  e  in  1.200  euro   per   i   medicinali   complessi,
indipendentemente  dal  numero   dei   componenti   e   dalla   forma
farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'AIFA  individua  con  proprio
provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione
necessaria  per  il  rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio dei medicinali di cui al primo  periodo  secondo  modalita'
semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al  modulo  4
della parte  III  dell'allegato  I,  con  riferimento  ai  medicinali
omeopatici, e all'articolo 17, comma 2, lettera c),  con  riferimento
alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del citato  decreto
legislativo  n.  219  del  2006,  e  successive   modificazioni,   e'
presentata  mediante  autocertificazioni.  Dalla  pubblicazione   del
provvedimento dell'AIFA di cui  al  secondo  periodo  nella  Gazzetta
Ufficiale, le aziende titolari provvedono  alla  presentazione  delle
domande di rinnovo entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di
cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 2018. 
  591. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa
farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, di concerto  con
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il  Consiglio
superiore di sanita',  previo  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari, sulla base  di  una  proposta  elaborata  d'intesa  con
l'AIFA  e   con   la   Federazione   nazionale   degli   ordini   dei
medici-chirughi e degli odontoiatri,  nel  rispetto  dei  principi  e
delle  disposizioni  europei  e  compatibilmente  con   le   esigenze
terapeutiche, sono individuate le modalita' per la  produzione  e  la
distribuzione in ambito  ospedaliero,  in  via  sperimentale  per  un
biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto  e'
fissato il periodo in cui e' comunque ammessa la  prosecuzione  della
produzione e della commercializzazione delle confezioni  pluridose  e
sono stabilite le  modalita'  per  il  monitoraggio  degli  obiettivi
finanziari raggiunti. 
  592. Dall'attuazione del comma 591  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  593. Per gli anni  2015  e  2016  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute e' istituito  un  fondo  per  il  concorso  al
rimborso alle regioni per l'acquisto dei  medicinali  innovativi.  Il
fondo finalizzato al predetto rimborso e' alimentato da: 
    a) un contributo statale alla diffusione dei predetti  medicinali
innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015; 
    b) una  quota  delle  risorse  destinate  alla  realizzazione  di
specifici  obiettivi  del  Piano  sanitario   nazionale,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari
a 400 milioni di euro per l'anno 2015  e  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2016. 
  594. Le somme del fondo di cui al comma 593 sono versate in  favore
delle regioni in  proporzione  alla  spesa  sostenuta  dalle  regioni
medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi  di  cui  al  comma
593, secondo  le  modalita'  individuate  con  apposito  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  595. All'articolo 5, comma 3,  lettera  a),  del  decreto-legge  1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «.
Se il fatturato derivante dalla  commercializzazione  di  un  farmaco
innovativo e'  superiore  a  300.000.000  di  euro,  la  quota  dello
sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di  cui  al
comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a  carico
dell'azienda titolare di AIC  relativa  al  medesimo  farmaco,  e  il
restante 80 per cento e' ripartito, ai fini  del  ripiano,  al  lordo
IVA, tra  tutte  le  aziende  titolari  di  AIC  in  proporzione  dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto». 
  596.  Il   Comitato   paritetico   permanente   per   la   verifica
dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di   assistenza   di   cui
all'articolo  9  dell'intesa  del  23  marzo  2005,   sancita   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105  del  7  maggio  2005,
monitora, a decorrere dal 2015, gli  effetti  di  contenimento  della
spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera  dovuti  alla  diffusione
dei medicinali di cui al comma 593 e al conseguente minore ricorso da
parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle  cure  erogate
prima della predetta diffusione dei medicinali innovativi. 
  597. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento  alle
risorse di cui al comma 593, lettera b). 
  598. Agli oneri derivanti dal comma 593, lettera  a),  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  599. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto
delle malattie infettive e diffusive nel territorio  nazionale  e  di
rafforzare i livelli di controllo di  profilassi  internazionale  per
salvaguardare la collettivita' da rischi per la salute, il  Ministero
della salute e' autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse
sanitarie necessari a potenziare le attivita'  di  prevenzione  e  di
contrasto  delle  malattie  infettive  e  diffusive  nel   territorio
nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi  medici  e
presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente
allestiti   per   fronteggiare   le   emergenze   sanitarie   nonche'
l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e
paramedico destinato a fronteggiare la terapia e  la  diagnosi  delle
malattie  infettive  e  diffusive  di  cui  alle  attuali   emergenze
sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  A
tale fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015  e
di 1,5 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Sono
autorizzate, anche in deroga alle  norme  vigenti,  le  richieste  di
aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale  medico  o
paramedico che intenda  prestare  la  propria  opera  nei  Paesi  del
continente africano attualmente interessati dal  fenomeno  del  virus
Ebola. 
  600. Al fine di garantire l'avvio delle attivita'  nell'unita'  per
alto isolamento dell'Istituto nazionale  per  le  malattie  infettive
«Lazzaro  Spallanzani»  di  Roma,  costituita  per  fare   fronte   a
situazioni   di   emergenza   biologica   a   livello   nazionale   e
internazionale,  e'  autorizzato  l'incremento  del  fondo   di   cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n.  502,  e  successive   modificazioni,   mediante   un   contributo
straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l'anno  2015
e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Ai  fini
della concessione del predetto contributo, l'Istituto  nazionale  per
le malattie infettive  «Lazzaro  Spallanzani»,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  presenta  al
Ministero della salute il  piano  di  sviluppo  dell'unita'  di  alto
isolamento. Il contributo e' erogato previa approvazione del predetto
piano da parte della sezione ricerca del  Comitato  tecnico-sanitario
del Ministero della salute. 
  601. All'articolo 27, comma 7, del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere
dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sulla base dei criteri previsti  dall'articolo  1,  comma  34,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del
costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, del percorso  di
miglioramento per il raggiungimento degli standard  di  qualita',  la
cui misurazione si puo' avvalere del sistema di  valutazione  di  cui
all'articolo 30 del presente decreto.  Qualora  non  venga  raggiunta
l'intesa entro il 30 aprile  2015,  per  l'anno  2015  continuano  ad
applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma». 
  602. Al fine di  consentire  la  prosecuzione  delle  attivita'  di
ricerca,  assistenza  e  cura   dei   malati   oncologici,   mediante
l'erogazione   della   terapia   innovativa   salvavita    denominata
«adroterapia» e' autorizzato un contributo fino a 15 milioni di  euro
per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016 e a  5  milioni
di euro per l'anno 2017, a favore del Centro nazionale di adroterapia
oncologica (CNAO), a valere sulle  risorse  di  cui  all'articolo  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Ai fini
della concessione  del  predetto  contributo,  il  CNAO  presenta  al
Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in  conto
capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali
del  Centro,  nonche'  la  relazione,  asseverata  dal  Collegio  dei
revisori dei conti, di quelli gia' effettuati per i  medesimi  scopi.
Il contributo e' erogato previa approvazione  del  predetto  piano  e
della predetta relazione da parte del  Ministero  della  salute,  con
separata indicazione degli investimenti gia' eseguiti e di quelli  da
eseguire. Per gli investimenti da eseguire l'erogazione  delle  somme
e' effettuata per stati di avanzamento lavori. 
  603. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita'  di  cui
al comma 602, la composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO  e'
integrata con un membro nominato dal Ministro della  salute,  la  cui
partecipazione  al  Consiglio  non  da'  luogo  all'attribuzione   di
indennita' o a compensi comunque denominati. Lo statuto del  CNAO  e'
conseguentemente adeguato entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
  604. In relazione alla  grave  situazione  economico-finanziaria  e
sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine  di  ricondurre
la gestione  nell'ambito  dell'ordinata  programmazione  sanitaria  e
finanziaria anche al fine di  ricondurre  i  tempi  di  pagamento  al
rispetto della normativa  dell'Unione  europea,  e'  autorizzata  per
l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di  40  milioni  di  euro  in
favore della regione  stessa,  subordinatamente  alla  sottoscrizione
dello specifico  Accordo  tra  lo  Stato  e  le  regioni  concernente
l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria  del
servizio sanitario della regione Molise  e  per  il  riassetto  della
gestione del servizio sanitario regionale. 
  605. L'erogazione della somma di cui al comma 604  e'  condizionata
all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 604,  la
cui verifica e' demandata in sede congiunta  al  Comitato  permanente
per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica  degli  adempimenti,
di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23  marzo  2005,  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata   nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005. 
  606. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «A  decorrere  dall'anno
2015 la predetta percentuale e' rideterminata al valore  del  95  per
cento e la restante quota deve essere erogata al  servizio  sanitario
regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo». 
  607.  Al  fine  di  agevolare  la  prosecuzione   dell'investimento
straniero nell'Istituto mediterraneo per i  trapianti  e  terapie  ad
alta  specializzazione  di  Palermo   (ISMETT),   in   considerazione
dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attivita' di
trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del
rilievo  assunto  in  ambito  nazionale,  cosi'  come  attestato  dal
riconoscimento del  carattere  scientifico  dell'ISMETT,  la  Regione
siciliana, sottoposta ai  programmi  operativi  di  prosecuzione  del
piano  di  rientro  dal  deficit  sanitario,  sottoscritto  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e'
autorizzata  fino  al   31   dicembre   2017   ad   incrementare   la
valorizzazione  tariffaria  dell'attivita'  sanitaria  del   predetto
Istituto, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  15,  comma  17,
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e   la
valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, per garantire il riconoscimento  della  maggiore
complessita'   gestita   dall'ISMETT.   La   regione   assicura    il
conseguimento  degli  obiettivi  finanziari   relativi   al   settore
sanitario su altre aree della spesa  sanitaria.  Tale  autorizzazione
opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014. 
  608. La Regione  siciliana,  assicura,  nell'ambito  dei  programmi
operativi di  cui  al  comma  607,  l'approvazione  di  un  programma
triennale di  riorganizzazione  ed  efficientamento  dell'ISMETT,  da
attuare a decorrere dal 30 giugno 2015, monitorato dai tavoli di  cui
agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005. 
  609. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare
la gestione  industriale  dei  servizi  pubblici  locali  a  rete  di
rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1-bis sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
«cui gli enti locali partecipano  obbligatoriamente,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano  ai  predetti  enti  di
governo  entro  il  1º  marzo  2015  oppure  entro  sessanta   giorni
dall'istituzione o  designazione  dell'ente  di  governo  dell'ambito
territoriale ottimale ai sensi  del  comma  2  dell'articolo  13  del
decreto-legge   30   dicembre   2013,   n.   150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  15,  il  Presidente
della regione esercita, previa diffida all'ente locale  ad  adempiere
entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti  di
governo di cui al comma 1 devono effettuare la  relazione  prescritta
dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei  competenti
organi degli stessi  senza  necessita'  di  ulteriori  deliberazioni,
preventive o successive, da parte degli  organi  degli  enti  locali.
Nella menzionata relazione, gli enti di  governo  danno  conto  della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento  europeo  per  la
forma  di  affidamento  prescelta  e  ne  motivano  le  ragioni   con
riferimento  agli  obiettivi  di  universalita'  e   socialita',   di
efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio.  Al  fine  di
assicurare  la  realizzazione   degli   interventi   infrastrutturali
necessari da  parte  del  soggetto  affidatario,  la  relazione  deve
comprendere  un  piano  economico-finanziario  che,  fatte  salve  le
disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo
di  durata  dell'affidamento,  dei  costi   e   dei   ricavi,   degli
investimenti e dei relativi  finanziamenti,  con  la  specificazione,
nell'ipotesi    di     affidamento     in     house,     dell'assetto
economico-patrimoniale della societa', del capitale proprio investito
e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni  triennio.  Il
piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto  di
credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di  credito
stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari,  ai  sensi
dell'articolo 106 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una societa'
di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  novembre  1939,
n.  1966.  Nel  caso  di  affidamento  in  house,  gli  enti   locali
proprietari   procedono,    contestualmente    all'affidamento,    ad
accantonare pro quota nel primo  bilancio  utile,  e  successivamente
ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario  corrispondente
al capitale proprio previsto per il triennio nonche'  a  redigere  il
bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  L'operatore  economico   succeduto   al   concessionario
iniziale, in via universale  o  parziale,  a  seguito  di  operazioni
societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese  fusioni  o
acquisizioni, fermo restando  il  rispetto  dei  criteri  qualitativi
stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
scadenze previste. In tale ipotesi, anche  su  istanza  motivata  del
gestore, il soggetto competente accerta la  persistenza  dei  criteri
qualitativi  e  la  permanenza   delle   condizioni   di   equilibrio
economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro
rideterminazione,  anche  tramite  l'aggiornamento  del  termine   di
scadenza di tutte o di alcune delle  concessioni  in  essere,  previa
verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, effettuata dall'Autorita' di  regolazione  competente,
ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli
interventi definito a livello di ambito territoriale  ottimale  sulla
base della normativa e della regolazione di settore»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche con  risorse
derivanti da  fondi  europei,  i  finanziamenti  a  qualsiasi  titolo
concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo
119, quinto comma, della Costituzione relativi  ai  servizi  pubblici
locali a rete di rilevanza economica sono  attribuiti  agli  enti  di
governo degli ambiti o dei bacini  territoriali  ottimali  ovvero  ai
relativi gestori del servizio a condizione che  dette  risorse  siano
aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento  approvati
dai  menzionati  enti  di   governo.   Le   relative   risorse   sono
prioritariamente assegnate ai gestori selezionati  tramite  procedura
di gara ad  evidenza  pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di
regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito  nei  settori
in cui l'Autorita' di regolazione non sia  stata  istituita,  attesti
l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio  reso  sulla  base
dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o dall'ente di  governo
dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione
societaria»; 
    d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese  per
acquisto di  partecipazioni,  effettuate  dagli  enti  locali  con  i
proventi derivanti dalla  dismissione  totale  o  parziale,  anche  a
seguito di quotazione, di partecipazioni in societa', individuati nei
codici del Sistema informativo delle operazioni degli  enti  pubblici
(SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli
del patto di stabilita' interno»; 
    e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  e  le   altre
disposizioni, comprese quelle di carattere speciale,  in  materia  di
servizi pubblici locali a rete di rilevanza  economica  si  intendono
riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani
e ai settori sottoposti alla regolazione  ad  opera  di  un'autorita'
indipendente». 
  610. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge  8  novembre  1991,  n.
381, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  convenzioni  di
cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di  procedure
di selezione  idonee  ad  assicurare  il  rispetto  dei  principi  di
trasparenza, di non discriminazione e di efficienza». 
  611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27  a
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni, al  fine  di  assicurare  il  coordinamento
della  finanza  pubblica,  il  contenimento  della  spesa,  il   buon
andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza  e
del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti locali, le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,  le   universita'   e   gli   istituti   di   istruzione
universitaria pubblici e le autorita' portuali, a  decorrere  dal  1º
gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle societa'
e  delle  partecipazioni  societarie  direttamente  o  indirettamente
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse  entro  il
31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 
    a) eliminazione delle societa' e delle partecipazioni  societarie
non  indispensabili  al   perseguimento   delle   proprie   finalita'
istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
    b) soppressione delle societa' che  risultino  composte  da  soli
amministratori o da un numero di amministratori  superiore  a  quello
dei dipendenti; 
    c) eliminazione delle partecipazioni  detenute  in  societa'  che
svolgono attivita' analoghe o  similari  a  quelle  svolte  da  altre
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali,  anche  mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 
    d)  aggregazione  di  societa'  di  servizi  pubblici  locali  di
rilevanza economica; 
    e)  contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante
riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo  e  delle
strutture aziendali, nonche' attraverso la riduzione  delle  relative
remunerazioni. 
  612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, i presidenti delle province,  i  sindaci  e  gli  altri
organi di vertice delle amministrazioni  di  cui  al  comma  611,  in
relazione  ai  rispettivi  ambiti  di   competenza,   definiscono   e
approvano,  entro  il  31  marzo  2015,   un   piano   operativo   di
razionalizzazione delle societa' e  delle  partecipazioni  societarie
direttamente o indirettamente possedute, le modalita' e  i  tempi  di
attuazione,  nonche'  l'esposizione  in  dettaglio  dei  risparmi  da
conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita  relazione  tecnica,
e' trasmesso alla competente sezione  regionale  di  controllo  della
Corte  dei  conti  e  pubblicato  nel  sito  internet   istituzionale
dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli  organi
di cui al primo periodo predispongono  una  relazione  sui  risultati
conseguiti, che e' trasmessa alla  competente  sezione  regionale  di
controllo della Corte  dei  conti  e  pubblicata  nel  sito  internet
istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione  del
piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicita'  ai  sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli  atti
di dismissione di societa' costituite o di partecipazioni  societarie
acquistate  per  espressa  previsione  normativa  sono   disciplinati
unicamente  dalle  disposizioni  del  codice  civile  e,  in   quanto
incidenti sul rapporto societario, non richiedono  ne'  l'abrogazione
ne' la modifica della previsione normativa originaria. 
  614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui  al  comma  612  si
applicano le previsioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  da  563  a
568-ter,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e   successive
modificazioni, in materia  di  personale  in  servizio  e  di  regime
fiscale  delle  operazioni  di   scioglimento   e   alienazione.   Le
disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del
2013 si applicano anche  agli  atti  finalizzati  all'attuazione  dei
predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015. 
  615. Il secondo periodo  del  comma  1  dell'articolo  149-bis  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'  sostituito  dal
seguente: «L'affidamento diretto puo' avvenire a favore  di  societa'
interamente  pubbliche,  in   possesso   dei   requisiti   prescritti
dall'ordinamento  europeo  per  la  gestione   in   house,   comunque
partecipate dagli  enti  locali  ricadenti  nell'ambito  territoriale
ottimale». 
  616. All'articolo 1, comma 568-bis,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  e  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «allo
scioglimento della societa'» sono inserite le  seguenti:  «o  azienda
speciale»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 
  617. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.  Le  risorse  finanziarie  di  cui
all'articolo 16-bis, comma 8, abrogato dal  precedente  periodo,  ove
non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data  di
entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti  da  economie
di progetto, sono trasferite  all'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e
utilizzate dalla stessa Agenzia per interventi  volti  a  favorire  e
semplificare le comunicazioni tra la  pubblica  amministrazione  e  i
cittadini. A tal fine le predette risorse  sono  versate  all'entrata
del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  sui  pertinenti
capitoli  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  relativi  all'Agenzia  per  l'Italia
digitale. All'articolo 3-bis, comma 1, del codice di cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «,  rilasciato  ai  sensi
dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2,»  sono  soppresse.  Il  comma  3-quater   dell'articolo   10   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e'  abrogato.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  618. Il Commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia, previa
intesa con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e con il
sindaco di Trieste, adotta, d'intesa con le istituzioni competenti, i
provvedimenti   necessari   per   spostare   il   regime    giuridico
internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad  altre
zone  opportunamente  individuate,  funzionalmente  e  logisticamente
legate alle attivita' portuali. 
  619. In conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 618, le aree,
le costruzioni e le altre opere  appartenenti  al  demanio  marittimo
comprese  nel  confine  della  circoscrizione  portuale,  escluse  le
banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera del Porto  vecchio  di
Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al  patrimonio  disponibile
del comune di Trieste per essere destinate  alle  finalita'  previste
dagli  strumenti  urbanistici.  Il  comune  di  Trieste  aliena,  nel
rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le  aree
e gli immobili sdemanializzati e i relativi introiti sono  trasferiti
all'Autorita'   portuale   di   Trieste   per   gli   interventi   di
infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree  destinate  al
regime internazionale di punto franco. Sono fatti salvi i  diritti  e
gli  obblighi  derivanti  dai  contratti  di  concessione  di  durata
superiore a quattro anni in  vigore,  che  sono  convertiti,  per  la
porzione  di  aree  relative,  in  diritto  di  uso  in  favore   del
concessionario per la durata residua della concessione. Il presidente
dell'Autorita' portuale, d'intesa con  il  presidente  della  regione
Friuli Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, delimita  le  aree
che restano vincolate al demanio marittimo. 
  620. L'uso delle aree demaniali del Porto  vecchio  di  Trieste  e'
disciplinato  da  apposito  regolamento  dell'Autorita'  portuale  di
Trieste, da emanare in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 6,
comma 1,  lettera  a),  dall'articolo  8,  comma  3,  lettera  h),  e
dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 28  gennaio  1994,
n. 84. 
  621. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo  5  dicembre
2005, n. 252,  le  parole:  «11  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «20 per cento». 
  622. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere  a)  e
b),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  concorrono  alla
formazione della base imponibile dell'imposta prevista  dall'articolo
17, comma 1, del decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  e
successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista
dalle  disposizioni  vigenti  e  l'aliquota  stabilita  dal  medesimo
articolo 17, comma 1, come modificato  dal  comma  621  del  presente
articolo. 
  623. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18  febbraio
2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole:  «11  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento». 
  624. Le disposizioni di cui ai commi 621 e  622  si  applicano  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2014.
In deroga  all'articolo  3  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta  in  corso
al 31 dicembre 2014 e' determinata  con  l'aliquota  stabilita  dalla
disposizione di cui al comma 621 del  presente  articolo  e  la  base
imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622,  e'  ridotta
del 48 per cento della differenza tra le  erogazioni  effettuate  nel
corso del 2014 per il  pagamento  dei  riscatti  e  il  valore  delle
rispettive  posizioni  individuali  maturate  al  31  dicembre   2013
maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014. 
  625.  La  disposizione  di  cui  al  comma  623  si  applica   alle
rivalutazioni decorrenti dal 1º gennaio 2015. 
  626. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2015»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «30  giugno  2014»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2015». 
  627. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o  con  destinazione
agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini  indicati  nel
comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
come modificato dal comma 626  del  presente  articolo,  le  aliquote
delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate. 
  628. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementata
di 150 milioni di euro per l'anno 2015  e  75  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2016 e 2017. 
  629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 17, sesto comma: 
    1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi»
sono inserite le seguenti: «diversi da quelli  di  cui  alla  lettera
a-ter)»; 
    2) dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente: 
    «a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia,  di  demolizione,
di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»; 
    3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: 
    «d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas  a  effetto
serra  definite  all'articolo  3  della  direttiva   2003/87/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive
modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della  medesima
direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; 
    d-ter) ai  trasferimenti  di  altre  unita'  che  possono  essere
utilizzate  dai  gestori  per  conformarsi  alla   citata   direttiva
2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; 
    d-quater) alle cessioni di  gas  e  di  energia  elettrica  a  un
soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis,  comma  3,
lettera a); 
    d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli
ipermercati  (codice   attivita'   47.11.1),   supermercati   (codice
attivita' 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita' 47.11.3)»; 
    b) prima dell'articolo 18 e' inserito il seguente: 
    «Art. 17-ter. -- (Operazioni effettuate  nei  confronti  di  enti
pubblici). --- 1. Per le cessioni di beni e  per  le  prestazioni  di
servizi effettuate nei confronti  dello  Stato,  degli  organi  dello
Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici
territoriali  e  dei  consorzi   tra   essi   costituiti   ai   sensi
dell'articolo 31 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni,  delle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  degli  istituti
universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri,
degli enti pubblici di ricovero e cura  aventi  prevalente  carattere
scientifico, degli enti pubblici di assistenza  e  beneficenza  e  di
quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti
non sono debitori d'imposta ai sensi delle  disposizioni  in  materia
d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata  dai
medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi
per prestazioni di servizi  assoggettati  a  ritenute  alla  fonte  a
titolo di imposta sul reddito»; 
    c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, nonche' a norma dell'articolo 17-ter»; 
    d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo  le  parole:  «di
gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonche' di bancali  in
legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,». 
  630. Ai sensi del comma 10 dell'articolo  38-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
decreto di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal comma 629
del presente articolo, individua, tra coloro nei confronti dei  quali
il rimborso e' eseguito in via prioritaria,  i  soggetti  di  cui  al
predetto  articolo  17-ter,  comma  1,   limitatamente   al   credito
rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate. 
  631. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera  a),  numero  3),
sono applicabili per un periodo di quattro anni. 
  632. L'efficacia delle disposizioni di cui al  comma  629,  lettera
a), numero 3), capoverso d-quinquies), e' subordinata al rilascio, da
parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di  deroga  ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Le disposizioni  di
cui al comma 629, lettera b),  nelle  more  del  rilascio,  ai  sensi
dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga
da  parte  del  Consiglio  dell'Unione  europea,   trovano   comunque
applicazione per le operazioni per  le  quali  l'imposta  sul  valore
aggiunto e' esigibile a partire dal  1º  gennaio  2015.  In  caso  di
mancato rilascio delle suddette misure di deroga,  con  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  da  adottare
entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio  usato
come  carburante,  di  cui  all'allegato  I  al  testo  unico   delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare  maggiori
entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a  decorrere  dal
2015; il provvedimento e' efficace dalla data  di  pubblicazione  nel
sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  633. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei
casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che
omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore  aggiunto,
si  applicano  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  13  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive  modificazioni,  e
le somme dovute sono riscosse mediante  l'atto  di  recupero  di  cui
all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  634.  Al  fine  di  introdurre  nuove  e  piu'  avanzate  forme  di
comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale,  anche
in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali,  finalizzate  a
semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi
tributari e favorire l'emersione  spontanea  delle  basi  imponibili,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero
del  suo  intermediario,  anche  mediante   l'utilizzo   delle   reti
telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le  informazioni
in  suo  possesso  riferibili  allo  stesso  contribuente,  acquisiti
direttamente o  pervenuti  da  terzi,  relativi  anche  ai  ricavi  o
compensi,  ai  redditi,  al  volume  d'affari  e  al   valore   della
produzione,  a  lui  imputabili,  alle  agevolazioni,   deduzioni   o
detrazioni, nonche' ai crediti d'imposta, anche  qualora  gli  stessi
non risultino spettanti. Il contribuente puo'  segnalare  all'Agenzia
delle entrate eventuali elementi, fatti e  circostanze  dalla  stessa
non conosciuti. 
  635. Per le medesime finalita' di cui al comma 634 l'Agenzia  delle
entrate mette, altresi', a disposizione del contribuente  ovvero  del
suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo
per una valutazione in ordine ai ricavi,  compensi,  redditi,  volume
d'affari e valore della produzione nonche' relativi  alla  stima  dei
predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti. 
  636. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono individuate le modalita' con cui gli elementi e le  informazioni
di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del  contribuente
e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo  periodo
indica,  in  particolare,  le  fonti  informative,  la  tipologia  di
informazioni  da  fornire  al  contribuente   e   le   modalita'   di
comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate  anche
a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i  livelli  di
assistenza e i rimedi per la rimozione delle  eventuali  omissioni  e
per la correzione degli eventuali errori commessi. 
  637. Per realizzare le finalita' di cui ai commi 634,  635  e  636,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo  le  parole:
«Salva l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le  seguenti:  «e
ferma  restando   l'applicazione   dell'articolo   13   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»; 
    b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1: 
    1.1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche se  incidenti  sulla  determinazione  o  sul
pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo
al termine per la presentazione della dichiarazione,  ovvero,  quando
non  e'  prevista  dichiarazione  periodica,  entro  novanta   giorni
dall'omissione o dall'errore»; 
    1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
    «b-bis) ad un settimo del minimo  se  la  regolarizzazione  degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla  determinazione  o
sul  pagamento  del  tributo,  avviene  entro  il  termine   per   la
presentazione della  dichiarazione  relativa  all'anno  successivo  a
quello nel corso del quale e' stata commessa  la  violazione  ovvero,
quando non  e'  prevista  dichiarazione  periodica,  entro  due  anni
dall'omissione o dall'errore; 
    b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori
e  delle  omissioni,  anche  incidenti  sulla  determinazione  o  sul
pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la  presentazione
della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello  nel  corso
del quale e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
prevista dichiarazione periodica, oltre  due  anni  dall'omissione  o
dall'errore; 
    b-quater) ad un quinto del minimo se  la  regolarizzazione  degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla  determinazione  o
sul pagamento  del  tributo,  avviene  dopo  la  constatazione  della
violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio  1929,  n.
4, salvo che la violazione non  rientri  tra  quelle  indicate  negli
articoli 6, comma 3, o  11,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471»; 
    2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  lettere  b-bis)  e
b-ter), si  applicano  ai  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate. 
    1-ter. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, per  i  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate non opera la preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,
salva la notifica degli  atti  di  liquidazione  e  di  accertamento,
comprese le comunicazioni recanti le  somme  dovute  ai  sensi  degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e  54-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni; 
    1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui  al  presente
articolo non  precludono  l'inizio  o  la  prosecuzione  di  accessi,
ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo  e
accertamento»; 
    c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    1) all'articolo 5: 
    1.1) al comma 1, lettera c), le parole: «in caso  di  definizione
agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse; 
    1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati; 
    2) l'articolo 5-bis e' abrogato; 
    3) all'articolo 11: 
    3.1)  al  comma  1,  lettera  b-bis),  le  parole:  «in  caso  di
definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse; 
    3.2) il comma 1-bis e' abrogato; 
    4) all'articolo 15, il comma 2-bis e' abrogato. 
  638. Le disposizioni di cui agli  articoli  5,  commi  da  1-bis  a
1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
presente   legge,   continuano   ad   applicarsi   agli   inviti   al
contraddittorio in materia di imposte sui  redditi,  di  imposta  sul
valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il  31
dicembre 2015, e le disposizioni  di  cui  all'articolo  5-bis  dello
stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano  ad  applicarsi
ai processi verbali  di  constatazione  in  materia  di  imposte  sui
redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro  la  stessa
data. 
  639. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 637,  lettera
c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili  notificati
dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere  dal  1º  gennaio
2016. 
  640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai
sensi degli articoli 2, comma 8, del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e  successive
modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
e  successive  modificazioni,  ovvero,   quando   non   e'   prevista
dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione  dell'omissione
o dell'errore: 
    a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento  di  cui
all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni,   relativi,    rispettivamente,    all'attivita'    di
liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei  rimborsi
dovuti in base  alle  dichiarazioni  e  di  controllo  formale  delle
dichiarazioni, concernenti le  dichiarazioni  integrative  presentate
per la correzione degli errori  e  delle  omissioni  incidenti  sulla
determinazione  e  sul  pagamento  del   tributo,   decorrono   dalla
presentazione di  tali  dichiarazioni,  limitatamente  agli  elementi
oggetto dell'integrazione; 
    b) i termini per l'accertamento  di  cui  agli  articoli  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e  57  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
decorrono  dalla  presentazione  della   dichiarazione   integrativa,
limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione; 
    c) i termini di cui all'articolo 76 del testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  e
successive  modificazioni,   concernenti   l'imposta   di   registro,
decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni; 
    d) i termini di cui all'articolo 27 del testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  31  ottobre  1990,   n.   346,   e   successive
modificazioni, concernente le imposte  di  successione  e  donazione,
decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni. 
  641. Al fine di semplificare gli adempimenti dei  contribuenti  con
particolare  riferimento  all'imposta   sul   valore   aggiunto,   al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le  seguenti  modificazioni,  con
efficacia a decorrere dalla dichiarazione  relativa  all'imposta  sul
valore aggiunto dovuta per il 2015: 
    a) all'articolo 3, comma 1, le parole  da:  «I  contribuenti  con
periodo di imposta coincidente con l'anno solare»  fino  a:  «possono
non  comprendere  tale  dichiarazione  in  quella  unificata.»   sono
soppresse; 
    b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per
la  dichiarazione  unificata  dall'articolo  3,  comma  1,  i»   sono
sostituite dalla seguente: «I»; 
    c) all'articolo 8, comma 1, le  parole:  «Salvo  quanto  previsto
relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1º  febbraio  e
il 30 settembre» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il  contribuente
presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese  di
febbraio,»; 
    d) l'articolo 8-bis, concernente l'obbligo di  comunicazione  dei
dati relativi  all'imposta  sul  valore  aggiunto  riferita  all'anno
solare precedente, e' abrogato. 
  642. Al comma 2-ter dell'articolo 10  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, e successive  modificazioni,  le  parole:  «31  dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015». 
  643. In attesa del riordino della materia dei  giochi  pubblici  in
attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo  2014,  n.  23,  per
assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza,  nonche'
delle fasce sociali piu' deboli e dei minori di eta', a decorrere dal
1º gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che
comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto
proprio  ovvero  di  soggetti  terzi,  anche  esteri,  senza   essere
collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore
e' l'offerente e che il contratto di gioco e'  pertanto  perfezionato
in  Italia  e  conseguentemente  regolato  secondo  la   legislazione
nazionale, e' consentito  regolarizzare  la  propria  posizione  alle
seguenti condizioni: 
    a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano  all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile  nel
sito  istituzionale  dell'Agenzia  entro  il  5  gennaio  2015,   una
dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per  emersione
con  la  domanda  di  rilascio  di  titolo   abilitativo   ai   sensi
dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' di collegamento  al
totalizzatore nazionale, anche  mediante  uno  dei  concessionari  di
Stato per la raccolta di scommesse,  con  il  contestuale  versamento
mediante modello F24 della somma di euro  10.000,  da  compensare  in
sede di versamento anche solo della prima rata di  cui  alla  lettera
e); 
    b) le  domande  sono  sottoscritte  dal  titolare  dell'esercizio
ovvero  del  punto  di  raccolta  che  offre  le  scommesse  di   cui
all'alinea. Si considerano tempestive anche le  domande  delle  quali
una copia dell'originale  risulta  pervenuta  per  posta  elettronica
entro il 31 gennaio 2015, con la  copia  del  modello  di  versamento
quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5  gennaio  2015
nel sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    c)  le   domande   recano   altresi'   l'esplicito   impegno   di
sottoscrizione presso l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  non
oltre il  28  febbraio  2015,  del  disciplinare  di  raccolta  delle
scommesse, predisposto dall'Agenzia,  recante  condizioni  e  termini
appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai  concessionari  di
Stato  per  la  raccolta  delle  scommesse  e  con   il   regime   di
regolarizzazione; 
    d)  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  subito  dopo  la
sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle  scommesse  di  cui
alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente  competente
le  domande  pervenute,  nonche'  la  documentazione   allegata   dal
richiedente a comprova dei prescritti requisiti; 
    e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona  con  il  versamento
dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, e successive  modificazioni,  dovuta  per  i  periodi  d'imposta
anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora  scaduto  il
termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalita'
previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, ridotta  di  un  terzo  e  senza  applicazione  di  sanzioni  ed
interessi, in due rate di pari importo che scadono,  rispettivamente,
il 30 giugno e il 30 novembre 2015; 
    f) gli atti di accertamento e di  irrogazione  di  sanzioni  gia'
notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che
l'imposta versata per la regolarizzazione, con  riguardo  al  periodo
d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a
quello in essi indicato; 
    g) con la presentazione della domanda al titolare  dell'esercizio
ovvero  del  punto  di   raccolta   e'   riconosciuto   il   diritto,
esclusivamente fino alla data  di  scadenza,  nell'anno  2016,  delle
concessioni di Stato vigenti per  la  raccolta  delle  scommesse,  di
gestire analoga raccolta,  anche  per  conto  di  uno  degli  attuali
concessionari; 
    h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta  perde
il diritto di cui alla lettera g) in caso  di  mancato  rilascio  del
titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773  del
1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui
alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la
chiusura dell'esercizio; 
    i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il
15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative del presente
comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire  ai
soggetti  che  si  regolarizzano  ai   sensi   del   presente   comma
l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al
momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale. 
  644. Nei riguardi  dei  soggetti  di  cui  al  comma  643  che  non
aderiscono al regime di regolarizzazione di  cui  al  medesimo  comma
643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a  tale
regime, ne sono decaduti, ferma  restando  l'applicazione  di  quanto
previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre  1989,
n.  401,  e  successive  modificazioni,  trovano  applicazione,   per
esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori
di eta' e delle fasce sociali piu'  deboli,  i  seguenti  obblighi  e
divieti: 
    a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.
231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le  disposizioni
di cui al titolo II, capo I, del  predetto  decreto  legislativo,  in
materia di obblighi di identificazione,  assumendo  gli  oneri  e  le
responsabilita' derivanti dall'applicazione del codice in materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196; 
    b) e' vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto,
anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    c) e' vietata la raccolta di  scommesse  che  consentono  vincite
superiori a euro 10.000; 
    d) continua  ad  applicarsi  l'articolo  7,  commi  5  e  8,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  e  successive
modificazioni; 
    e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica  i
propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attivita'  di  raccolta  di
gioco con vincita in denaro al questore  territorialmente  competente
entro sette giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione e, successivamente, entro sette  giorni  dalla  data  di
avvio dell'attivita'. Il proprietario dell'immobile in  cui  ha  sede
l'esercizio o il punto  di  raccolta  comunica  i  predetti  dati  ed
informazioni sull'attivita' di raccolta di  gioco  all'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli entro gli stessi  termini  di  cui  al  periodo
precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di  scommesse,  ai
sensi del presente comma,  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti
soggettivi corrispondenti a quelli  richiesti  per  il  rilascio  del
titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove
ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata
dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza dispongono delle facolta'  previste  dall'articolo
16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; 
    f)  continua  ad  applicarsi  il  divieto  di  installazione   di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere  a)  e  b),  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;  in  ogni
caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non  iscrive  il  titolare
dell'esercizio  o  del  punto  di   raccolta   nell'elenco   di   cui
all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  e
successive modificazioni, ovvero ne effettua  la  cancellazione,  ove
gia' iscritto; 
    g) l'imposta unica di cui  al  decreto  legislativo  23  dicembre
1998, n. 504, e' dovuta dal titolare di  ciascun  esercizio  operante
sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in  denaro
ovvero  di  altro  suo  punto  di  raccolta  in  Italia   collegatovi
telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile  forfetario
coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella
provincia ove e' ubicato l'esercizio o il punto di raccolta,  desunta
dai dati  registrati  nel  totalizzatore  nazionale  per  il  periodo
d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonche' con l'aliquota
massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero  3.1),
del citato decreto legislativo n. 504 del  1998.  Per  i  periodi  di
imposta   decorrenti   dal   1º   gennaio   2015   non   si   applica
conseguentemente la disposizione di cui all'articolo  24,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da  b)  a
f) e' punita: 
    1)  quanto  alla  lettera  b),  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000; 
    2)  quanto  alla  lettera  c),  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000; 
    3) quanto alla lettera d), relativamente  alla  violazione  degli
obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con
la sanzione  amministrativa  pecuniaria  prevista  dal  comma  6  del
medesimo articolo 7, nonche' con la  chiusura  dell'esercizio  ovvero
del punto di vendita; 
    4) quanto alla lettera d), relativamente  alla  violazione  degli
obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con
le sanzioni previste dal medesimo comma 8; 
    5)  quanto  alla  lettera  e),  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione  e'  raddoppiata  qualora  il
titolare  dell'esercizio  o  del  punto  di  raccolta,   nonche'   il
proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio  o  il  punto  di
raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui  alla  lettera  e)
nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui  sia
il titolare dell'esercizio o del punto di  raccolta  ad  omettere  la
dichiarazione e' altresi' disposta la chiusura dell'esercizio; 
    6)  quanto  alla  lettera  f),  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato. 
  645. Relativamente alle attivita' disciplinate nei commi 643 e  644
si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   15-ter   del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  646. Il titolare di  qualsiasi  esercizio  pubblico  nel  quale  si
rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,  lettera  a),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque
idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro,  non
collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in  ogni
caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme  giocate,
anche per effetto di manomissioni, e' soggetto al pagamento: 
    a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo  110,  comma
6, lettera a), del predetto testo unico di cui al  regio  decreto  n.
773 del 1931, e  successive  modificazioni,  del  prelievo  unificato
previsto a legislazione vigente per tale tipologia di  apparecchi  su
un  imponibile  medio  forfetario  giornaliero  di  euro  3.000   per
trecentosessantacinque    giorni     di     presunta     operativita'
dell'apparecchio; 
    b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica  di  cui  al
decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504,  in  ragione   di
un'aliquota di prelievo del  6  per  cento  su  un  imponibile  medio
forfetario  giornaliero  di  euro  3.000  per  trecentosessantacinque
giorni di presunta operativita' dell'apparecchio. 
  647. In caso di prova  documentale  contraria,  l'imponibile  medio
forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), e' moltiplicato
per  il  numero  effettivo  di  giorni  di  operativita'   comprovata
dell'apparecchio. 
  648. Per ciascun apparecchio di  cui  al  comma  646,  il  titolare
dell'esercizio pubblico e' soggetto, oltre al pagamento  dell'imposta
ai sensi dei commi 646 e 647, alla sanzione amministrativa pecuniaria
di euro 20.000. L'apparecchio e' in ogni  caso  soggetto  a  confisca
amministrativa e, qualora di esso non  sia  consentito  l'asporto  da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza  di
polizia  che  procede,  il   titolare   dell'esercizio   e'   custode
dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a  sua  cura  e
spese alla distruzione  dell'apparecchio  entro  dieci  giorni  dalla
confisca, nonche'  alla  consegna  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in  caso  di
apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),  del  testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive
modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in
caso  di  apparecchio  di  qualunque  altra  tipologia.  Il  titolare
dell'esercizio e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
euro   200   per   ogni   giorno   di   ritardo   nella   distruzione
dell'apparecchio ovvero nella  consegna  dei  componenti  di  cui  al
secondo periodo del presente comma. 
  649. A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza
pubblica e in anticipazione del piu' organico riordino  della  misura
degli aggi e dei compensi spettanti ai  concessionari  e  agli  altri
operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per
conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma  2,  lettera
g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e' stabilita in 500 milioni  di
euro su base annua la riduzione, a decorrere  dall'anno  2015,  delle
risorse  statali  a  disposizione,  a   titolo   di   compenso,   dei
concessionari e dei soggetti che, secondo le  rispettive  competenze,
operano nella  gestione  e  raccolta  del  gioco  praticato  mediante
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico  di  cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.  Conseguentemente,  dal  1º
gennaio 2015: 
    a)  ai  concessionari  e'  versato  dagli  operatori  di  filiera
l'intero ammontare della raccolta  del  gioco  praticato  mediante  i
predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate.  I  concessionari
comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli
operatori di filiera che non effettuano  tale  versamento,  anche  ai
fini dell'eventuale  successiva  denuncia  all'autorita'  giudiziaria
competente; 
    b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche  loro
attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a
titolo di imposte ed altri oneri  dovuti  a  legislazione  vigente  e
sulla  base  delle  convenzioni  di  concessione,  versano   altresi'
annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e
di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di
apparecchi ad essi riferibili alla data del  31  dicembre  2014.  Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
adottato  entro  il  15  gennaio  2015,  previa  ricognizione,   sono
stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo  110,  comma
6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931,  n.  773,  riferibili  a  ciascun  concessionario,  nonche'  le
modalita' di effettuazione del versamento. Con analogo  provvedimento
si  provvede,  a   decorrere   dall'anno   2016,   previa   periodica
ricognizione, all'eventuale  modificazione  del  predetto  numero  di
apparecchi; 
    c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche  loro
attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le  somme
residue, disponibili per aggi e  compensi,  rinegoziando  i  relativi
contratti e versando gli aggi  e  compensi  dovuti  esclusivamente  a
fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati. 
  650. In considerazione del generale  dovere  di  conservazione  dei
valori  patrimoniali  pubblici,  nonche'  di  quello  particolare  di
assicurare il miglioramento dei livelli di  servizio  in  materia  di
giochi  pubblici,  al  fine  di  preservarne  lo  svolgimento  e   di
salvaguardare  i  valori  delle  relative  concessioni,   oltre   che
garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari  di  giochi
diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  su
proposta dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  e'  consentita
l'adozione di ogni misura utile di sostegno  dell'offerta  di  gioco,
incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita
e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici
prodotti denoti una  perdita  di  raccolta  e  di  gettito  erariale,
nell'arco  dell'ultimo  triennio,  non  inferiore  al  15  per  cento
all'anno.  In  tali  casi,  tenuto  conto  della  sostanziale  natura
commerciale delle attivita' di gioco oggetto di  concessione,  con  i
conseguenti obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorieta'  delle
relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma
non  comportano  responsabilita'  erariale  quanto  ai  loro  effetti
finanziari. 
  651. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementata
di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  652. Il Fondo per la  riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e'
incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Dette
risorse sono  accantonate  e  rese  indisponibili  e  possono  essere
utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate  per  la
parte eccedente l'importo di 350 milioni di euro. 
  653.  In  vista  della  scadenza  della  concessione  vigente,  per
garantire la tutela  degli  interessi  pubblici  nelle  attivita'  di
raccolta del gioco, la gestione del  servizio  del  gioco  del  Lotto
automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, per la sua
raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo
12 della legge 2 agosto 1982, n.  528,  e  successive  modificazioni,
nonche' all'articolo 33, comma 1, della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, e successive modificazioni,  sia  a  distanza,  e'  affidata  in
concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel
rispetto dei principi e delle regole  europee  e  nazionali,  ad  una
qualificata  impresa  con  pregresse  esperienze  nella  gestione   o
raccolta di gioco, con sede legale in uno degli  Stati  dello  Spazio
economico  europeo,  munita  di  idonei  requisiti  di  affidabilita'
morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di  selezione
aperta, competitiva e non discriminatoria. La  procedura  e'  indetta
alle seguenti condizioni essenziali: 
    a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; 
    b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo,  base  d'asta,  per  le
offerte al rialzo, di 700 milioni di euro; 
    c) versamento del prezzo indicato  nell'offerta  del  concorrente
risultato primo in graduatoria nella misura di 350 milioni  di  euro,
all'atto dell'aggiudicazione, nell'anno 2015,  nella  misura  di  250
milioni di euro nell'anno 2016,  all'atto  dell'effettiva  assunzione
del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, e  nella  misura
residua nell'anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno; 
    d) facolta' per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la
rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette  o  indirette,  di
servizi diversi dalla raccolta del gioco  del  Lotto  e  degli  altri
giochi numerici a quota fissa purche'  compatibili  con  la  raccolta
stessa a giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    e) aggio  per  il  concessionario  pari  al  6  per  cento  della
raccolta; 
    f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete  e
dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che  garantiscano
la   massima   sicurezza   ed   affidabilita',   secondo   il   piano
d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica; 
    g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario
delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano  di
cui alla lettera f); 
    h) obbligo per ciascun concorrente di effettuare, all'atto  della
partecipazione alla procedura selettiva, un versamento a favore della
predetta Agenzia pari all'importo dei compensi di cui al  comma  654,
con diritto  alla  restituzione  esclusivamente  per  quelli  diversi
dall'aggiudicatario. 
  654.  La  commissione  di  gara  per  la  procedura  di   selezione
concorrenziale di cui al comma 655, che opera presso l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli,  la  quale  assicura  i  relativi  servizi  di
segreteria nell'ambito dei suoi ordinari stanziamenti di bilancio, e'
composta di  cinque  membri,  di  cui  almeno  il  presidente  e  due
componenti scelti tra persone di alta  qualificazione  professionale,
inclusi  magistrati  o  avvocati  dello  Stato  in  pensione,  e  gli
ulteriori componenti scelti tra i dirigenti di  livello  dirigenziale
generale  della  predetta   Agenzia.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  sono  stabiliti  i  compensi  per  i
componenti della commissione diversi dai dirigenti dell'Agenzia. 
  655. All'articolo 4, comma 1, lettera q), del  decreto  legislativo
12 dicembre 2003, n. 344,  le  parole:  «,  anche  nell'esercizio  di
impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti:  «22,26  per  cento».  In  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 3 della legge  27  luglio  2000,  n.  212,  concernente
l'efficacia temporale delle norme  tributarie,  la  disposizione  del
periodo precedente si applica agli utili messi in  distribuzione  dal
1º gennaio 2014. 
  656. E'  riconosciuto  un  credito  d'imposta  pari  alla  maggiore
imposta sul reddito delle societa' dovuta, nel solo periodo d'imposta
in corso al 1º  gennaio  2014,  in  applicazione  della  disposizione
introdotta  con  il  comma  655.  Il  credito   va   indicato   nella
dichiarazione dei redditi  per  il  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso al 1º gennaio 2014, non concorre ne' alla  formazione
del reddito  ne'  ai  fini  della  determinazione  del  valore  della
produzione  ai  fini  dell'imposta  sul   reddito   delle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  Il
credito puo'  essere  utilizzato,  esclusivamente  in  compensazione,
senza alcun altro limite quantitativo, a  decorrere  dal  1º  gennaio
2016, nella misura del 33,33 per cento  del  suo  ammontare,  dal  1º
gennaio 2017, nella medesima misura e, dal  1º  gennaio  2018,  nella
misura rimanente. 
  657. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8  per
cento». 
  658. Il quinto comma dell'articolo 34 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza  di  contratti
di assicurazione sulla vita, a  copertura  del  rischio  demografico,
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche». 
  659. Il comma 658 si applica per i proventi percepiti  a  decorrere
dal 1º gennaio 2015. 
  660. La  disposizione  di  cui  all'articolo  19  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   601,   deve
intendersi nel senso che l'imposta sostitutiva sui  finanziamenti  di
cui agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo decreto si  applica  anche
ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato  o  dalle  regioni.
Ferma  restando  l'esclusione  dalla  base  imponibile   dell'imposta
sostitutiva,  in  relazione  a  tali  operazioni  non  va  esercitata
l'opzione di cui all'articolo 17 e non devono  essere  presentate  le
dichiarazioni  di  cui  all'articolo  20  del  medesimo   decreto   e
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27  aprile  1990,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. 
  661. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «L'aiuto e' concesso  nei  limiti  e  alle  condizioni  del
regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato
agli aiuti d'importanza minore (de minimis)». 
  662. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, le parole: «e comunque non  oltre  il  31  dicembre  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2015». 
  663. Ai fini della puntuale verifica  della  effettiva  platea  dei
beneficiari, la regione Emilia-Romagna,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, provvede entro il  30  marzo  2015  al
monitoraggio degli aventi diritto all'esenzione di cui al comma 662. 
  664. Alla copertura degli oneri di cui al comma 662,  pari  a  13,1
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  665. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi  dell'articolo   3   dell'ordinanza   del   Ministro   per   il
coordinamento della protezione civile 21  dicembre  1990,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299  del  24  dicembre  1990,  che  hanno
versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al
10 per cento previsto dall'articolo  9,  comma  17,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con
esclusione di quelli che svolgono attivita' d'impresa,  per  i  quali
l'applicazione dell'agevolazione e' sospesa nelle more della verifica
della compatibilita'  del  beneficio  con  l'ordinamento  dell'Unione
europea, al rimborso di quanto indebitamente  versato,  a  condizione
che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai  sensi  dell'articolo
21, comma 2, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,  e
successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione
della suddetta istanza e' calcolato a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge 28 febbraio 2008, n.  31,  di  conversione  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. A tal fine e' autorizzata  la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2015-2017.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  stabiliti  i
criteri di assegnazione  dei  predetti  fondi.  Per  l'anno  2015  il
complesso delle spese finali per la regione  Molise  e'  determinato,
sia in termini di competenza sia in termini  di  cassa,  dalla  somma
delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al
netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il  ripristino  dei
danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre  2002.
L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a  5  milioni  di
euro per l'anno 2015, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi
pluriennali di cui all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  666. All'articolo 63 della legge 21 novembre  2000,  n.  342,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2»  sono
sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1». 
  667. Ai fini dell'applicazione della tabella A,  parte  II,  numero
18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da  considerare  libri
tutte le  pubblicazioni  identificate  da  codice  ISBN  e  veicolate
attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione
elettronica. 
  668. All'articolo 1, comma 242, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, dopo le parole: «interventi complementari rispetto ai  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali» sono inserite le seguenti: «e  di
investimento (SIE)». 
  669. All'articolo 1, comma 243, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, dopo le  parole:  «il  FEASR  ed  il  FEAMP»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea». 
  670. All'articolo 1, comma 245, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla messa in  opera
del sistema informatico di supporto alle attivita' di monitoraggio di
cui  al  presente  comma,  anche  in  relazione  alle  attivita'   di
previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di  impatto
economico e finanziario degli interventi,  ivi  compreso  lo  scambio
elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e  con  altri
sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita',
il fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
1987, n. 183». 
  671. Al fine di accelerare  e  semplificare  l'iter  dei  pagamenti
riguardanti  gli  interventi  cofinanziati  dall'Unione   europea   a
titolarita' delle amministrazioni centrali dello Stato,  nonche'  gli
interventi complementari alla programmazione dell'Unione  europea,  a
titolarita' delle medesime amministrazioni centrali dello  Stato,  il
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, provvede alle erogazioni  a  proprio  carico,  riguardanti  i
predetti  interventi,  anche  mediante  versamenti   nelle   apposite
contabilita'  speciali  istituite  presso  ciascuna   amministrazione
titolare degli interventi stessi. 
  672. All'articolo 1, comma 241, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli  oneri  relativi
alla  quota  di  cofinanziamento  nazionale  pubblica  dei  programmi
dell'obiettivo  di  cooperazione  territoriale  europea  di  cui   al
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013,  di  cui  la  Repubblica  italiana  e'  partner
ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato  di  cui
al  regolamento  (UE)  n.  232/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorita'  di  gestione  italiana,
nonche' dei programmi di assistenza alla pre-adesione -- IPA  II,  di
cui al regolamento (UE) n. 231/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorita'  di  gestione  italiana,
sono a carico del Fondo di rotazione  di  cui  all'articolo  5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite del 25 per cento della spesa
pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma». 
  673. In  attuazione  dell'Accordo  di  partenariato  2014-2020  con
l'Unione europea, le funzioni di autorita'  di  audit  dei  programmi
operativi  nazionali  (PON),  cofinanziati  dai   Fondi   strutturali
2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione  e  verifica
degli investimenti  pubblici  ---  UVER  Unita'  di  verifica  o  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ---  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato --- IGRUE,  ovvero  da  autorita'  di
audit individuate presso le stesse amministrazioni centrali  titolari
di ciascun programma, laddove siano soddisfatte le condizioni di  cui
all'articolo 123 del regolamento (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
  674. Ai fini del rafforzamento della  strategia  nazionale  per  lo
sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di  spesa  di
cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' incrementata di  ulteriori  90
milioni di euro per il triennio 2015-2017. 
  675. Per effetto di quanto disposto  dal  comma  674  del  presente
articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle  aree  interne,  a
valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' pari, complessivamente, a  180
milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni
di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  94
milioni di euro per l'anno 2017. 
  676.  Le  risorse  derivanti  dalla  riduzione   della   quota   di
cofinanziamento nazionale relativa a piani,  programmi  e  interventi
cofinanziati dall'Unione europea per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate  a
interventi  previsti  in  programmi  paralleli  rispetto   a   quelli
cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  europei,  sono   destinate   a
interventi previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione,  i
cui contenuti sono  definiti,  sulla  base  di  comuni  indirizzi  di
impostazione e articolazione, in partenariato tra le  amministrazioni
nazionali  aventi  responsabilita'   di   coordinamento   dei   Fondi
strutturali e di investimento europei e  le  singole  amministrazioni
centrali e regionali interessate, in  coerenza  con  la  destinazione
territoriale, sotto il coordinamento dell'autorita' politica delegata
per  le  politiche  di  coesione  territoriale.  Resta  fermo  quanto
previsto all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
  677. Parte delle risorse  di  cui  al  comma  676,  fermo  restando
l'impiego nel medesimo ambito territoriale, puo' essere destinata per
la  promozione,   nell'attuale   fase   di   crisi   socio-economica,
dell'occupazione  delle  donne  nelle  regioni  il   cui   tasso   di
occupazione femminile risulta, sulla  base  della  rilevazione  sulla
forza di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013. 
  678. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  dell'articolo
110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di  cui  all'articolo  168-bis
del  medesimo  testo  unico,  l'individuazione  dei  regimi   fiscali
privilegiati e' effettuata, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato
scambio di informazioni. 
  679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel secondo periodo,  dopo  le  parole:  «Per  il  2014»  sono
inserite le seguenti: «e per il 2015»; 
    b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015». 
  680. Al comma 4 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
«Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a  quello
applicato in Italia un livello di  tassazione  inferiore  al  50  per
cento di quello applicato in Italia.  Si  considerano  in  ogni  caso
privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un  livello  di
tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato  in  Italia,
ancorche' previsti da Stati  o  territori  che  applicano  un  regime
generale di imposizione non inferiore  al  50  per  cento  di  quello
applicato in Italia. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate viene  fornito  un  elenco  non  tassativo  dei  regimi
fiscali speciali». Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2014. 
  681. Per le finalita' di cui  al  comma  680,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
2004, n.  307,  relativa  al  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica e' ridotta di 2,8 milioni di euro per l'anno  2016
e di 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
  682. All'articolo 19 del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.
112,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole:  «Ministero  delle  finanze»  sono
aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna
del ruolo, fatto salvo quanto  diversamente  previsto  da  specifiche
disposizioni di legge. La comunicazione e' trasmessa anche  se,  alla
scadenza di tale termine, le  quote  sono  interessate  da  procedure
esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di
ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in  corso,  da
insinuazioni  in  procedure  concorsuali  ancora  aperte,  ovvero  da
dilazioni in corso concesse ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni.  In  tale  caso,  la   comunicazione   assume   valore
informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno di
chiusura delle attivita' in corso ove la quota non sia  integralmente
riscossa»; 
    b) al comma 2: 
    1) la lettera b) e' abrogata; 
    2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c)   la   mancata   presentazione   della    comunicazione    di
inesigibilita' prevista dal comma 1 entro i termini  stabiliti  dalla
legge»; 
    3) alla lettera e), dopo le parole: «esito della procedura»  sono
aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione
di recupero»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di  inesigibilita'
che non sono soggette a successiva integrazione,  presentate  in  uno
stesso anno solare, l'agente  della  riscossione  e'  automaticamente
discaricato decorso il 31 dicembre  del  secondo  anno  successivo  a
quello di presentazione, fatte  salve  quelle  per  le  quali  l'ente
creditore abbia, entro tale termine, avviato l'attivita' di controllo
ai sensi  dell'articolo  20.  I  crediti  corrispondenti  alle  quote
discaricate sono eliminati  dalle  scritture  patrimoniali  dell'ente
creditore»; 
    d) al comma 6: 
    1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le  seguenti:  «,
entro centoventi giorni,»; 
    2) le parole: «trenta giorni  dalla  richiesta»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tale termine»; 
    e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis.  L'ente  creditore  adotta,  nelle  more   dell'eventuale
discarico delle quote affidate, i  provvedimenti  necessari  ai  fini
dell'esecuzione delle pronunce rese  nelle  controversie  in  cui  e'
parte l'agente della riscossione». 
  683. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  20.  --  (Procedura  di  discarico  per  inesigibilita'  e
reiscrizione nei ruoli).  ---  1.  Il  competente  ufficio  dell'ente
creditore da' impulso alla procedura di controllo  con  la  notifica,
all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio
del  procedimento,  nella  quale  puo'  contestualmente  chiedere  la
trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6.
Lo  stesso  ufficio,  se  ritiene  non  rispettate  le   disposizioni
dell'articolo 19, comma 2,  lettere  a),  d),  d-bis)  ed  e),  entro
centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento,  o,
se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6,
della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di
contestazione  all'agente  della  riscossione,  che   non   oltre   i
successivi novanta  giorni  puo'  produrre  osservazioni.  L'atto  di
contestazione deve  contenere,  a  pena  di  nullita',  l'esposizione
analitica  delle  omissioni  e  dei  vizi   o   delle   irregolarita'
riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalita'  di
svolgimento dell'attivita'. Decorso tale termine, l'ufficio,  a  pena
di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta  il  discarico
con  provvedimento  a  carattere  definitivo,  ovvero,   laddove   le
osservazioni prodotte facciano emergere la possibilita' di riattivare
proficuamente  le  attivita'  esecutive,  assegna  all'agente   della
riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l'espletamento
di nuove  azioni,  riservando  la  decisione  allo  scadere  di  tale
termine. 
    2. Il controllo  di  cui  al  comma  1  e'  effettuato  dall'ente
creditore, tenuto conto del  principio  di  economicita'  dell'azione
amministrativa  e  della  capacita'  operativa  della  struttura   di
controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per  cento  delle
quote comprese nelle comunicazioni di  inesigibilita'  presentate  in
ciascun anno. 
    3.  Se  l'agente  della  riscossione   non   ha   rispettato   le
disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettera  c),  si  procede  ai
sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si e'
verificata la causa di perdita del diritto al discarico. 
    4.  Nel  termine  di  novanta  giorni  dalla  notificazione   del
provvedimento definitivo di cui al comma  1  del  presente  articolo,
l'agente della riscossione  puo'  definire  la  controversia  con  il
pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali  decorrenti
dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un
ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalita' delle spese  di
cui all'articolo  17,  commi  6  e  7-ter,  se  rimborsate  dall'ente
creditore ovvero, se non procede  alla  definizione  agevolata,  puo'
ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza  di
definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della
riscossione e' pari a un terzo  dell'importo  iscritto  a  ruolo  con
aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente. 
    5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma  4
del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),
delle decisioni 2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno
2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  resi
esecutivi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  e  agli  atti  di
accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi  dell'articolo  9,
comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la  riscossione
delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte
dei conti, la somma dovuta  dall'agente  della  riscossione  e'  pari
all'importo iscritto a ruolo con aggiunta  degli  interessi  e  delle
spese di cui al citato comma 4. 
    6.  L'ente  creditore,  qualora  nell'esercizio   della   propria
attivita'  istituzionale  individui,  successivamente  al  discarico,
l'esistenza  di  significativi  elementi  reddituali  o  patrimoniali
riferibili agli stessi debitori,  puo',  a  condizione  che  non  sia
decorso  il  termine  di  prescrizione  decennale,  sulla   base   di
valutazioni di economicita' e delle esigenze operative, riaffidare in
riscossione le somme,  comunicando  all'agente  della  riscossione  i
nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni  cautelari  o
esecutive da intraprendere. Le modalita' di affidamento di tali somme
sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. In tal  caso,  l'azione  dell'agente  della  riscossione  e'
preceduta  dalla  notifica  dell'avviso   di   intimazione   previsto
dall'articolo 50 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni». 
  684. Le comunicazioni di inesigibilita' relative a  quote  affidate
agli agenti della riscossione dal 1º  gennaio  2000  al  31  dicembre
2014, anche da soggetti creditori che  hanno  cessato  o  cessano  di
avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i
ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31  dicembre  2017  e,  per
quelli consegnati negli anni precedenti, per  singole  annualita'  di
consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun
anno successivo al 2017. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  sono  regolate  le  modalita'  per  l'erogazione  dei
rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle  finanze  21
novembre 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6
febbraio  2001,  concernenti  le   procedure   esecutive   effettuate
dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in  quote  costanti  e
tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative  comunicazioni
di inesigibilita'. 
  685. In deroga a quanto disposto dal  comma  684,  la  restituzione
agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni
2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni,  e'
effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in  venti  rate  annuali  di
pari importo, con onere a carico del bilancio  dello  Stato.  A  tale
fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente  ottenute,  l'agente
della riscossione presenta,  entro  il  31  marzo  2015,  un'apposita
istanza  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  A  seguito
dell'eventuale  diniego  del  discarico,  il  recupero  delle   spese
relative  alla  quota  oggetto  di  diniego  e'  effettuato  mediante
riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato. 
  686. Fino alla data di presentazione delle  comunicazioni  previste
dal  comma  684,  l'agente  della  riscossione  resta  legittimato  a
effettuare la riscossione  delle  somme  non  pagate,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o
cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia. 
  687. Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote di  cui
al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente  legge,  possono  essere  integrate  entro  i  termini
previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il  controllo  di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,  come
da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, puo' essere
avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684. 
  688. Alle comunicazioni di inesigibilita' relative  alle  quote  di
cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e
20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  come  da  ultimo
rispettivamente modificato e sostituito  dai  commi  682  e  683  del
presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a
300 euro, con esclusione di quelle  afferenti  alle  risorse  proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,  lettera  a),  delle
decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del  26  maggio  2014,  non  sono
assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19. 
  689. All'articolo 1, comma 535, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2015». 
  690. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il limite di  reddito  di  cui
all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e'
fissato in 7.500 euro. 
  691. Dopo il comma 3 dell'articolo 188-bis del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  i
redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di  cui
al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo  per
l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo  si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2015». 
  692. Il termine per il versamento dell'imposta  municipale  propria
(IMU), relativa al  2014,  dovuta  a  seguito  dell'approvazione  del
decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   di   cui
all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  e
successive modificazioni, e' prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni
nei quali i terreni agricoli non sono  piu'  oggetto  dell'esenzione,
anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1,  lettera  h),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504,   l'imposta   e'
determinata per l'anno  2014  tenendo  conto  dell'aliquota  di  base
fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, a meno che in detti comuni non siano state  approvate  per  i
terreni agricoli specifiche aliquote. 
  693. I comuni, in deroga all'articolo 175  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano  convenzionalmente  gli
importi, a titolo di maggior  gettito  IMU,  risultanti  dal  decreto
ministeriale  di  cui  al  citato  articolo  4,  comma   5-bis,   del
decreto-legge n. 16 del 2012,  sul  bilancio  2014,  a  fronte  della
riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di  solidarieta'
comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui  all'ultimo
periodo del medesimo comma 5-bis,  in  deroga  all'articolo  175  del
citato testo unico, accertano la relativa entrata quale  integrazione
del Fondo di solidarieta' comunale per il medesimo esercizio 2014. 
  694. Il Fondo per le emergenze nazionali  di  cui  all'articolo  5,
comma  5-quinquies,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,   e'
rifinanziato di 56 milioni di euro per l'anno 2014, di 25 milioni  di
euro per l'anno 2015, di cui 10 milioni di euro per favorire  l'opera
di ricostruzione e per  la  ripresa  economica  dei  territori  della
regione  Sardegna  colpiti  dagli  eventi  alluvionali  del  mese  di
novembre 2013, e di 9 milioni di euro per l'anno 2016. 
  695. Per garantire il pagamento delle supplenze brevi  e  saltuarie
del  personale  docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  e'
autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro,  per  l'anno
2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di assegnazione dei fondi,  lo  stesso  Ministero  e'
autorizzato, sulla base delle  vigenti  procedure,  ad  ammettere  al
pagamento entro i predetti limiti le  spese  per  supplenze  brevi  e
saltuarie anche in deroga all'effettiva disponibilita' delle suddette
somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali. 
  696. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze  brevi
e  saltuarie  del  personale  docente,  amministrativo,   tecnico   e
ausiliario,  comunicando  le   relative   risultanze   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  --  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato  entro  il  mese  successivo  alla  chiusura  di
ciascun  trimestre.  Nel  caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti
rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca, e' autorizzato ad apportare le  necessarie  variazioni
compensative tra le risorse iscritte in  bilancio  per  le  spese  di
funzionamento delle istituzioni  scolastiche  e  quelle  relative  al
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. 
  697. Una  quota  pari  ad  euro  495.706.643  degli  accantonamenti
disposti, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 12,  comma  4,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  6  giugno  2013,  n.   64,   negli   importi   indicati
nell'allegato n. 10 alla presente legge, e' portata in riduzione  dei
relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno. 
  698. Il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma
697 e' destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a
quanto previsto per l'anno 2014 in relazione ai pagamenti dei  debiti
pregressi previsti dal titolo III, del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89. 
  699. Agli oneri derivanti dai commi 694 e 695 pari, nell'anno 2014,
a 120,1 milioni di euro, si provvede: 
    a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  464,  della  legge  27
dicembre  2013,  n.  147,  relative  al  Fondo   da   ripartire   per
fronteggiare le spese  derivanti  dalle  assunzioni  in  deroga,  per
l'anno 2014, di personale  a  tempo  indeterminato  per  i  Corpi  di
polizia; 
    b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  90,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
    c) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma  2.3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    e) quanto a 25 milioni di euro mediante  corrispondente  utilizzo
di quota parte delle somme versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, che, alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono
acquisite, nel predetto limite di 25 milioni di euro, definitivamente
al bilancio dello Stato. 
  700. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per  le  finalita'  del
presente comma e' autorizzata l'istituzione di apposita  contabilita'
speciale». 
  701. I commi da 692 a 700 entrano in vigore  il  giorno  successivo
alla pubblicazione della presente legge. 
  702. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di  cui  all'articolo
2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.
23, e' determinata nel 55 per cento. 
  703. Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo
per lo sviluppo  e  la  coesione,  di  seguito  denominato  FSC,  per
specifiche finalita' e sull'impiego dell'80 per cento  delle  risorse
nelle regioni del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate
per il  periodo  di  programmazione  2014-2020  e  nell'ambito  della
normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di  coesione
si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) la dotazione finanziaria del FSC e'  impiegata  per  obiettivi
strategici  relativi  ad  aree   tematiche   nazionali,   anche   con
riferimento alla  prevista  adozione  della  Strategia  nazionale  di
specializzazione  intelligente,  come  definita   dalla   Commissione
europea nell'ambito  delle  attivita'  di  programmazione  dei  Fondi
strutturali e di investimento europei, nonche' alle programmazioni di
settore,  tenendo  conto  in  particolare  di  quelle  previste   dal
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013. Tale Strategia  e'  il  risultato  della  somma
delle specializzazioni intelligenti identificate a livello regionale,
integrate dalle aree di ricerca individuate a livello nazionale; 
    b) entro il 31 marzo 2015,  il  Ministro,  o  Sottosegretario  di
Stato, delegato per la coesione territoriale, di  seguito  denominato
«Autorita' politica  per  la  coesione»,  in  collaborazione  con  le
amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, individua le aree tematiche  nazionali  e  gli  obiettivi
strategici  per  ciascuna  area  e  li   comunica   alle   competenti
Commissioni parlamentari; 
    c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per  la
programmazione economica (CIPE), con propria  delibera,  dispone  una
ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio
tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data,  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta
dell'Autorita' politica per la coesione, e' istituita una  Cabina  di
regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta
da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e
delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  incaricata  di
definire  specifici  piani  operativi  per  ciascuna  area   tematica
nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e  delle  azioni  e
dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con  relativa
stima finanziaria, dei  soggetti  attuatori  a  livello  nazionale  e
regionale, dei tempi di attuazione e delle modalita' di monitoraggio,
nonche' dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino  al
terzo anno successivo al termine della  programmazione  2014-2020  in
coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area
tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei  predetti  piani
e' coordinato e integrato con l'adozione, tramite  piani  strategici,
della Strategia nazionale di specializzazione  intelligente,  qualora
definiti. La Strategia deve  indicare  per  regione  e  per  area  di
specializzazione intelligente tempi di spesa e un numero limitato  di
obiettivi associabili a quello  generale  di  crescita  per  anno  da
fissare l'anno precedente e un responsabile per regione e per area di
specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati
conseguiti  sono  illustrate  nella  relazione   di   sintesi   sugli
interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni. I piani operativi sono redatti tenendo  conto  che  la
dotazione complessiva  deve  essere  impiegata  per  un  importo  non
inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori
delle regioni del Mezzogiorno. I  piani  operativi,  progressivamente
definiti dalla Cabina di regia, di cui al  periodo  precedente,  sono
proposti anche singolarmente dall'Autorita' politica per la  coesione
al CIPE per la relativa approvazione; 
    d)  nelle  more  dell'individuazione  delle  aree   tematiche   e
dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c),
l'Autorita' politica per la coesione puo' sottoporre all'approvazione
del CIPE un piano stralcio per  la  realizzazione  di  interventi  di
immediato  avvio  dei  lavori,  con  l'assegnazione   delle   risorse
necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in  bilancio.  Tali
interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con  le  aree
tematiche cui afferiscono; 
    e) in attuazione delle medesime finalita' di accelerazione  degli
interventi di cui alla lettera d), il  CIPE,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su  proposta
dell'Autorita'  politica  per  la  coesione,  dispone  l'assegnazione
definitiva dei fondi destinati agli  interventi  gia'  approvati  con
delibera  del  CIPE  in  via   programmatica   e   a   carico   delle
disponibilita' del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020; 
    f) i piani  operativi,  con  i  relativi  fabbisogni  finanziari,
costituiscono  la  base  per  la  predisposizione  del  Documento  di
economia e finanza (DEF) e  della  relativa  Nota  di  aggiornamento,
nonche' per la definizione della manovra di finanza pubblica e  della
relativa legge di bilancio; 
    g) successivamente all'approvazione  del  piano  stralcio  e  dei
piani operativi da parte del CIPE, che deve  deliberare  entro  venti
giorni  dalla  trasmissione  di  cui  alla  lettera  d),  l'Autorita'
politica per la coesione coordina l'attuazione dei  piani  a  livello
nazionale  e  regionale  e  individua  i  casi  nei  quali,  per  gli
interventi  infrastrutturali  di  notevole  complessita',  si   debba
procedere alla stipulazione del contratto istituzionale  di  sviluppo
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del
decreto  legislativo  31   maggio   2011,   n.   88,   e   successive
modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98; 
    h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE  dei  piani
operativi, sulla  base  dell'effettiva  realizzazione  degli  stessi,
l'Autorita' politica per la coesione puo' proporre al CIPE,  ai  fini
di  una  sua  successiva  deliberazione  in   merito,   una   diversa
ripartizione della dotazione tra  le  aree  tematiche  nazionali,  la
rimodulazione delle quote annuali di spesa per  ciascuna  area  e  la
revoca di assegnazioni a causa  di  impossibilita'  sopravvenute,  di
mancato rispetto dei tempi o di  inadempienze.  L'Autorita'  politica
per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10  settembre  di
ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli  interventi
della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione  della  Nota
di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio; 
    i) le assegnazioni del CIPE di risorse al  piano  stralcio  e  ai
piani  operativi  approvati  consentono  a  ciascuna  amministrazione
l'avvio delle attivita' necessarie all'attuazione degli interventi  e
delle azioni finanziati; 
    l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai  piani  operativi,
di cui alla lettera i), sono trasferite dal  FSC,  nei  limiti  degli
stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del  Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183, sulla base dei profili finanziari previsti  dalle  delibere  del
CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  assegna   le   risorse   trasferite   alla   suddetta
contabilita'   in   favore   delle    amministrazioni    responsabili
dell'attuazione del  piano  stralcio  e  dei  piani  operativi  degli
interventi approvati  dal  CIPE,  secondo  l'articolazione  temporale
indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti
a  valere  sulle  medesime   risorse   in   favore   delle   suddette
amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n.
183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988,  n.  568,  sulla  base  delle  richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ---  Struttura
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari
per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai
fini  della  verifica  dello  stato  di   avanzamento   della   spesa
riguardante gli interventi finanziati con  le  risorse  del  FSC,  le
amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi  dati
al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  sulla  base  di  un  apposito
protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di  ciascun
anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri --- Struttura  di  cui
al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.  101  del  2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.  125  del  2013,  sulla
base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo
stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati  forniti
dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi  e  di
eventuali decisioni  assunte  dal  CIPE,  di  cui  alla  lettera  h),
aggiorna le previsioni di spesa  riguardanti  le  risorse  trasferite
alla contabilita' dedicata e quelle  relative  agli  stanziamenti  di
bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'  adottare,  ove
necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite  all'esercizio
in corso e a quelli successivi.  Le  amministrazioni  titolari  degli
interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse
assegnate ai sensi del presente comma e  provvedono  a  effettuare  i
controlli sulla regolarita' delle spese sostenute dai beneficiari; 
    m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla  lettera  l)
anche le risorse del FSC gia' iscritte in bilancio per  i  precedenti
periodi di programmazione, che  sono  gestite  secondo  le  modalita'
indicate alla citata lettera l), ove compatibili. 
  704. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articolo 5, commi 4 e 5, del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, e successive modificazioni; 
    b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni. 
  705.  Il  secondo  periodo  del  comma  8  dell'articolo   10   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' soppresso. 
  706. Gli schemi dei piani operativi e del piano stralcio di cui  al
comma 703 sono trasmessi alle Camere, corredati di tutti gli elementi
istruttori necessari, per  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari. Decorsi inutilmente venti giorni  dall'assegnazione,  i
piani possono essere adottati in via definitiva. 
  707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «In  ogni  caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere
quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di
calcolo vigenti prima della data di entrata in  vigore  del  presente
decreto computando, ai fini della  determinazione  della  misura  del
trattamento,   l'anzianita'   contributiva    necessaria    per    il
conseguimento del  diritto  alla  prestazione,  integrata  da  quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e  la
data di decorrenza del primo  periodo  utile  per  la  corresponsione
della prestazione stessa». 
  708. Il limite di cui  al  comma  707  si  applica  ai  trattamenti
pensionistici, ivi  compresi  quelli  gia'  liquidati  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla
medesima data. Resta in ogni caso fermo il  termine  di  ventiquattro
mesi di cui  al  primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  3  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive  modificazioni,  per
la  liquidazione  dei  trattamenti   di   fine   servizio,   comunque
denominati, per i lavoratori che accedono  al  pensionamento  a  eta'
inferiore a quella corrispondente ai limiti di eta',  con  esclusione
delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3. 
  709.  Le  economie,  da  accertare  a  consuntivo  sulla  base  del
procedimento di cui all'articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e  successive  modificazioni,  derivanti  dall'applicazione  del
comma 707 del presente articolo affluiscono  in  un  apposito  fondo,
istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza  delle
prestazioni pensionistiche in  favore  di  particolari  categorie  di
soggetti, individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
Con il medesimo decreto si provvede altresi' a definire i  criteri  e
le modalita' di utilizzo delle risorse  del  fondo  in  favore  delle
predette categorie di soggetti. 
  710. Le associazioni sportive e relative sezioni non  aventi  scopo
di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o  agli  enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai  sensi  delle  leggi
vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche, che  siano
decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal  beneficio  della  rateazione
delle somme dovute  in  base  alle  comunicazioni  emesse  a  seguito
dell'attivita' di liquidazione e di controllo  formale  di  cui  agli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e  54-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive  modificazioni,  agli  avvisi  di  accertamento  ai   fini
dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   agli
accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali,  ai
fini dei medesimi tributi, possono chiedere,  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  un  nuovo  piano  di
rateazione  delle  somme  dovute  alle  condizioni   previste   dalle
specifiche leggi vigenti. 
  711. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le  parole:
«compresa la segatura»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  esclusi  i
pellet». 
  712. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo  per  interventi  strutturali   di   politica   economica,   e'
incrementata di 96 milioni di euro a decorrere dal 2015. 
  713. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 25 della  legge  13
maggio 1999,  n.  133,  le  parole:  «di  importo  superiore  a  lire
1.000.000»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  importo  pari  o
superiore a 1.000 euro». 
  714. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10  febbraio  2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.
33, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10-bis, primo periodo, dopo le  parole:  «si  avvale»
sono inserite le  seguenti:  «delle  societa'  del  gruppo  Equitalia
ovvero»; 
    b) al comma 10-ter, dopo le  parole:  «sempre  avvalendosi»  sono
inserite le seguenti: «delle societa' del gruppo Equitalia ovvero». 
  715. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo  destinato  alla
concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti,
e' ridotta di 1.930 milioni di euro in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in  termini  di
indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680  milioni  di  euro  per
l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per  l'anno  2017  e  di  1.990
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  716. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  431,
della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  relativa  al  Fondo  per  la
riduzione della pressione fiscale, e' ridotta di 331,533  milioni  di
euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorre  dall'anno
2016. 
  717. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
728,199 milioni di euro per l'anno 2015, di 534,710 milioni  di  euro
per l'anno 2016, di 612,957 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  di
388,709 milioni di euro per l'anno 2018, di 261,575 milioni  di  euro
per l'anno 2019, di 259,934 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  di
234,823 milioni di euro per l'anno 2021 e di 234,519 milioni di  euro
per l'anno 2022, di 234,825 milioni di euro  per  l'anno  2023  e  di
235,142 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207,  e  fatta  salva
l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719: 
    a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di  due  punti
percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un  ulteriore  punto
percentuale dal 1º gennaio 2017; 
    b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di  due  punti
percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, di  un  ulteriore  punto
percentuale dal 1º gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti  percentuali
dal 1º gennaio 2018; 
    c) a  decorrere  dal  1º  gennaio  2018,  con  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  l'aliquota
dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'
l'aliquota dell'accisa sul gasolio  usato  come  carburante,  di  cui
all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono  aumentate  in
misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700
milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi;  il
provvedimento e'  efficace  dalla  data  di  pubblicazione  nel  sito
internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  719. Le misure di  cui  al  comma  718  possono  essere  sostituite
integralmente o in parte da provvedimenti normativi  che  assicurino,
integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi  sui  saldi  di
finanza pubblica attraverso  il  conseguimento  di  maggiori  entrate
ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di  razionalizzazione
e di revisione della spesa pubblica. 
  720. Il Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
ridotto di 135 milioni di euro per i1 2015, di 100  milioni  di  euro
per il 2016 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2017  e
2018. 
  721. All'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  21  aprile
2011, n. 67, le parole: «e 383 milioni di euro a decorrere  dall'anno
2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 383 milioni di euro per  gli
anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015».
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della  legge  24
dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 150  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015. 
  722.  Con  effetto  dall'anno  2015  e'  disposto   il   versamento
all'entrata del bilancio dello  Stato,  da  parte  dell'INPS,  di  20
milioni di euro per l'anno 2015 e di 120  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2016   a   valere   sulle   risorse   derivanti
dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25  della  legge  21
dicembre 1978, n. 845,  a  decorrere  dall'anno  2015;  tali  risorse
gravano sulle quote destinate  ai  fondi  interprofessionali  per  la
formazione continua. 
  723. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  10,  comma  1,
lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n.  370,  e'  ridotta  di  4
milioni di euro per l'anno 2015. 
  724. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  sui  saldi  di
finanza pubblica, derivanti dal comma 723, pari a 4 milioni  di  euro
per l'anno 2015, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  725. L'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, si interpreta nel senso che  per  la  sussistenza  del
requisito della territorialita' non rileva l'articolo  4  del  codice
della navigazione. 
  726. All'articolo 1, comma  587,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«non oltre il settimo  mese  successivo  alla  scadenza  dei  termini
previsti per la trasmissione della dichiarazione  di  cui  ai  citati
articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data  della  trasmissione
della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti
termini». 
  727.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi  che  si
prevede possano  essere  approvati  nel  triennio  2015-2017  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle  misure
indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  728. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di  spesa
permanente  la  cui  quantificazione  e'  rinviata  alla   legge   di
stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  sono  indicate  nella  Tabella  C
allegata alla presente legge. 
  729. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno  degli
anni 2015, 2016 e 2017 per le leggi che dispongono spese a  carattere
pluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per
programma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 
  730. Gli importi delle  riduzioni,  per  ciascuno  degli  anni  del
triennio 2015-2017  per  le  leggi  che  dispongono  spese  di  parte
corrente, con le relative aggregazioni per programma e per  missione,
ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera  f),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella  D  allegata  alla
presente legge. 
  731. A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa,  riportate  nella
Tabella di cui al comma 729, le amministrazioni pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
possono assumere impegni nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri,
nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
ivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  a
valere sulle autorizzazioni medesime. 
  732.   Per   l'esercizio   finanziario    2015,    in    attuazione
dell'autorizzazione richiesta ai sensi del comma  3  dell'articolo  6
della  legge  24  dicembre  2012,  n.   243,   concessa   a   seguito
dell'approvazione,  con  risoluzione,  dell'apposita   relazione   al
Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni  di
entrata e le  nuove  finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo
speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da  utilizzare
a copertura, ai sensi dell'articolo  11,  comma  6,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nel limite massimo
indicato nella medesima relazione, secondo il prospetto allegato alla
presente legge. 
  733. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017,  la  copertura  della
presente legge per  le  nuove  o  maggiori  spese  correnti,  per  le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel  fondo  speciale  di  parte  corrente  e'  assicurata,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 6, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
secondo il prospetto allegato alla presente legge. 
  734. Le disposizioni di cui alla presente  legge  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione. 
  735. La presente legge, salvo quanto disposto dai  commi  17,  284,
397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1º gennaio 2015. 
 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 23 dicembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando  

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