22 dicembre Legge di Stabilità 2015 alla Camera

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L’Aula della Camera il 22 dicembre approva definitivamente i disegni di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” e “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017

Il 21 dicembre la 7a Commissione della Camera esamina i DdL:
1) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679 -bis /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)
2) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)
– Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza)
– Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza)
– Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
– Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

Il 20 dicembre l’Aula del Senato, con 162 voti favorevoli e 37 contrari, approva il maxiemendamento interamente sostitutivo del testo della legge di stabilità (ddl 1698) sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. La manovra torna ora all’esame della Camera dei deputati.

L’Aula del Senato il 18 e 19 dicembre esamina i disegni di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” e “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”

La 7a Commissione del Senato il 10 e 11 dicembre esamina i disegni di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” e “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA PER L’ANNO FINANZIARIO 2015 E PER IL TRIENNIO 2015-2017E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI LEGGE NN. 1699 E 1699-bis – TABELLE 7 E 7-bis), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1698

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2015,

premesso che, rispetto al testo presentato dal Governo alla Camera dei deputati, il disegno di legge esaminato presso l’altro ramo del Parlamento sconta una serie di norme stralciate (perchè di natura ordinamentale, microsettoriale o non riferite alle annualità coperte dai documenti di bilancio), che impattavano anche sui settori di competenza, tra cui disposizioni diverse in materia di istruzione scolastica e universitaria e del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché interventi concernenti l’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione” – INVALSI (già articolo 28, commi 15, da 23 a 27 e 31, del disegno di legge n. 2679);

con riguardo alle parti del disegno di legge di stabilità:

manifesta condivisione per ilcomma 4 dell’articolo 1, cheistituisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di un miliardo di euro per l’anno 2015 e di 3 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2016, le cui finalità riguardano il rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, la valorizzazione dei docenti e la sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione;

valuta favorevolmente il comma 5 dell’articolo 1, in base al quale il Fondo è finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici;

prende atto delle ulteriori norme che incidono sugli ambiti di interesse, quali:

–        il comma 6 dell’articolo 1, che modifica le finalità dei progetti promossi da imprese in collaborazione con enti di ricerca, università e scuole;

–        il comma 11 dell’articolo 1, che interviene sulla normativa in tema di incentivazione del rientro in Italia di lavoratori occupati all’estero;

–        il comma 30 dell’articolo 1, che novella le norme del decreto-legge n. 145 del 2013 in merito al credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo;

–        il comma 101 dell’articolo 1 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per interventi in favore della famiglia, conuna dotazione pari a 108 milioni di euro per il 2015, di cui una quota pari a 100 milioni è riservata al rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, inteso al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni;

–        il comma 24 dell’articolo 2, secondo cui anche per l’anno 2015 nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (tra cui professori e ricercatori universitari) non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo;

–        il comma 45 dell’articolo 2 in base al quale, a decorrere dal 2015, le dotazioni di bilancio relative alle missioni e ai programmi di spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca subiscono una pesante riduzione pari a circa 148,6 milioni di euro per il 2015, 136,2 milioni di euro per il 2016 e 2017 (e successivi);

osserva che ilcomma 121 dell’articolo 1autorizza, dal 2015, la spesa di 200 milioni di euro annui, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, da destinare in favore delle scuole paritarie;

considera positivamente che il comma 122 dell’articolo 1 incrementa di 150 milioni di euro dal 2015 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), al fine di aumentare la quota premiale, e prevede che una quota pari ad almeno il 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università;

rileva criticamente che il comma 90 dell’articolo 2 riduce lo stesso FFO di 34 milioni di euro nel 2015 e di 32 milioni di euro annui dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che dovrà essere operata dalle università sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità;

valuta con favore che ilcomma 123 dell’articolo 1 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica;

esamina con attenzione l’articolo 2, comma 20, che stabilisce, a decorrere dal 2015, una riduzione dei trasferimenti di risorse statali in favore di determinati enti e organismi pubblici elencati nell’allegato n. 6, che interessano anche il settore dell’istruzione, della ricerca e dell’università;

rileva in maniera critica che il comma 72dell’articolo 2 opera riduzioni degli stanziamenti per gli assegni di sede del personale docente delle scuole italiane all’estero, nella misura di 3,7 milioni per il 2015 e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016;

tiene conto altresì che:

·                 il comma 76 dell’articolo 2 riduce di 200.000 euro annui, a decorrere dal 2015, il contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma;

·                 il comma 77 dell’articolo 2 riduce di 30 milioni di euro, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 440 del 1997 (già Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa), confluita, dal 2013, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

·                 il comma 78 dell’articolo 2 prevede che, per il 2015, rimane acquisita all’erario quota parte (10 milioni di euro) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica;

·                 il comma 79 dell’articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento;

·                 il comma 80 dell’articolo 2 elimina, dal 1° settembre 2015, la possibilità di usufruire dell’esonero o del semiesonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole;

·                 il comma 81 dell’articolo 2 dispone che la soppressione delle disposizioni inerenti la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, decorra dall’anno scolastico 2016-2017;

·                 il comma 82 dell’articolo 2 prevede l’eliminazione, dal 1° settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola – salve alcune ipotesi – di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche Amministrazioni, Autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni;

·                 i commi 83 e 84 dell’articolo 2 vietano, a decorrere dal prossimo anno scolastico, il conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici;

·                 il comma 85 stabilisce che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA, onde conseguire economie di spesa e di personale anche connesse al processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per il quale il comma 86 autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2015 a valere sui risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche, fatta salva l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 87;

·                 il comma 88 dell’articolo 2 dispone una riduzione delle spese per accertamenti medico-legali che sono sostenute da università e dalle istituzioni AFAM per 700.000 euro a decorrere dal 2015;

·                 il comma 89 dell’articolo 2 sopprime il contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita presso la Seconda università degli studi di Napoli, pari a 3,5 milioni di euro annui secondo le norme vigenti;

·                 il comma 91 dell’articolo 2prevede che la somma di euro 140 milioni, relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) è versata all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015 per essere successivamente riassegnate al FFO;

·                 il comma 92 dell’articolo 2 dispone che per il 2015 le risorse destinate al funzionamento delle istituzioni AFAM sono ridotte di un milione di euro sulla base di una valutazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del relativo fondo;

·                 il comma 93 dell’articolo 2 prevede che dal 1° gennaio 2015 l’incarico di presidente delle istituzioni AFAM è svolto a titolo gratuito, anche per gli incarichi già conferiti;

·                  il comma 94 dell’articolo 2 dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, è adottato un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di rideterminare i compensi dei componenti degli organi degli enti di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), al fine di consentire il conseguimento di risparmi lordi di spesa per 916.000 euro nel 2015 e 1 milione di euro dal 2016; conseguentemente, il Fondo è ridotto in pari misura;

·                 il comma 95 stabilisce che il medesimo FOE è ridotto di 42 milioni di euro dal 2015 in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, che gli enti di ricerca devono conseguire sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche in tal caso da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità;

·                 il comma 96 dell’articolo 2 prevede che dal 1° gennaio 2015 il personale che opera negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e dalla ricerca è ridotto (a 190 unità, comprensive della dotazione relativa all’organismo indipendente di valutazione;

·                 i commi da 97 a 99 dell’articolo 2 recano disposizioni finalizzate ad agevolare l’ingresso di ricercatori nelle università “virtuose”, a regolare diversamente il rapporto fra assunzioni di professori e chiamate di ricercatori, nonché a consentire il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni;

·                 il comma 98 dell’articolo 2 modifica uno dei criteri in base ai quali le università predispongono i piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo;

·                  il comma 99dell’articolo 2 estende alle università le disposizioni – già introdotte per le Amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici – che prevedono il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

·                 i commi da 100 a 102 dell’articolo 2prevedono l’adozione di nuovi criteri per la composizione delle commissioni per l’esame di Stato, attualmente disciplinate dall’articolo 4 della legge n. 425 del 1997, da applicare per gli esami che si svolgeranno nel 2015 (anno scolastico 2014-2015);

·                 con riferimento all’articolo 3, il comma 72 dispone la riduzione per il 2015, per un importo pari a 4 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca, le cui misure di compensazione sono indicate nel comma 73;

prende atto che si registrano accantonamenti in Tabella A pari a 7.000 euro per il 2015 e a 9.000 euro per il 2016 e 2017, la cui finalizzazione è il finanziamento delle scuole non statali, mentre  l’accantonamento inizialmente previsto nella Tabella B è stato utilizzato per finanziare gli interventi di cui all’articolo 1, comma 123, relativi ai programmi spaziali europei;

in merito alla Tabella C, registra positivamente le seguenti variazioni di bilancio:

–        l’incremento di 4 milioni di euro per il 2015 delle risorse destinate alla ricerca in base al decreto legislativo n. 204 del 1998;

–        l’incremento di 1,6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 delle risorse destinate all’attività sportiva universitaria;

quanto alla Tabella D, si rammarica delle seguenti decurtazioni:

–        per l’istituzione dell’ufficio per la gestione delle scuole lingua slovena:  -66.452 euro per il 2015, -80.008 euro per il 2016 e -67.428 euro per il 2017, con un sostanziale azzeramento rispetto agli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente;

–        per la Fondazione per il merito, – 500.000 euro per il 2015, che dimezza di fatto gli stanziamento previsti dal bilancio a legislazione vigente, mentre non ci sono decrementi per gli anni successivi;

–        per l’istituzione del fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza: – 769.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017;

in merito al disegno di legge di bilancio, valuta favorevolmente gli obiettivi dei tre Dipartimenti del Ministero, elencati nella Tabella 7 e riguardanti in linea generale: il sostegno e il potenziamento delle politiche e delle azioni di innovazione tecnologica nelle scuole; le misure sull’edilizia scolastica per incrementare la sicurezza e migliorare la qualità degli istituti; l’orientamento scolastico e professionale, il reclutamento e la formazione dei docenti, anche universitari; le iniziative volte a rendere la scuola “aperta” anche oltre l’orario delle lezioni; gli interventi di riforma dell’AFAM; la programmazione della ricerca;

in ordine alle previsioni per il 2015, rileva criticamente una generale riduzione degli importi relativi alle missioni del Dicastero rispetto alle previsioni assestate nell’anno finanziario 2014, anche a seguito della nota di variazioni, ad eccezione della missione “Fondi da ripartire”, che registra un notevole aumento;

rileva comunque positivamente che:

–        all’interno della missione n. 22, “Istruzione scolastica”, rispetto al 2014, sono in leggero aumento (seppur contenuto a seguito della nota di variazioni) le dotazioni dei programmi “Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica” (22.1) e “Istruzione secondaria di primo grado” (22.12), mentre un incremento più sostenuto (quasi il doppio) si rileva per il programma “Istituzioni scolastiche non statali” (22.9);

–        rispetto alle previsioni assestate 2014, il programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” (32.3), all’interno della missione n. 32, subisce un aumento;

–        circa la missione n. 23, “Istruzione universitaria e formazione post universitaria”, benchè essa sia in generale diminuzione rispetto all’assestamento 2014, si nota un recupero positivo in virtù della nota di variazioni, che ne incrementa le risorse;

prende in esame anche gli stanziamenti di competenza inseriti, rispettivamente, nella Tabella 2 del Ministero dell’economia e delle finanze, alla missione n. 22, “Istruzione scolastica”, che subisce un lieve decremento, nonchè nella Tabella 8 del Ministero dell’interno, in cui è stato incrementato il finanziamento per garantire la gratuità, totale o parziale dei libri di testo per la scuola dell’obbligo, e la fornitura di libri di testo da dare in comodato d’uso agli studenti della scuola secondaria superiore.

La Commissione formula conseguentemente un rapporto favorevole con le seguenti condizioni:

1.     sia ripristinato lo stanziamento inizialmente previsto per le istituzioni dell’AFAM che, con particolare riferimento agli istituti musicali pareggiati, ne avrebbero quanto meno garantito la sopravvivenza per il 2015, in attesa del riordino complessivo oggetto dei disegni di legge n. 322 e abbinati, all’esame della 7a Commissione;

2.     siano recuperate le risorse inizialmente stanziate per l’INVALSI e poi stralciate durante l’esame in prima lettura;

3.     sia data sollecita attuazione all’organico funzionale per ciascun istituto, indispensabile per garantire l’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, le esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

4.     in merito all’articolo 2, comma 80, si reputa indispensabile che l’eliminazione dell’esonero dall’insegnamento (derivante dall’abrogazione dell’articolo 459 del testo unico sulla scuola) sia correlata all’effettiva operatività dell’organico dell’autonomia, che potrebbe non essere completamente raggiunta dal 1° settembre 2015;

nonchè con le seguenti osservazioni:

a)     in merito ai commi da 100 a 102 dell’articolo 2, si manifesta perplessità sull’applicazione all’anno scolastico in corso dei nuovi criteri per la composizione delle commissioni d’esame, tenuto conto che essi saranno conoscibili dalle scuole all’incirca durante il secondo quadrimestre, in una fase molto avanzata di preparazione agli esami di Stato. Circa la formulazione del testo, si segnala altresì l’esigenza di modificare il riferimento normativo, in quanto il richiamo corretto al Fondo «La buona scuola» è contenuto nei commi 4 e 5 (e non 3 e 4) dell’articolo 1;

b)     siano riviste le norme riguardanti le indennità di presidenti, direttori e consiglieri di amministrazione delle istituzioni AFAM e dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca, in modo da rispettare i previsti risparmi di spesa, garantendo al contempo il mantenimento dell’alta qualità culturale e professionale del personale chiamato ad assumere importanti e delicate responsabilità amministrative;

c)     quanto alla partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia spaziale europea e ai programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, si ritiene necessario stanziare adeguate risorse a partire dal 2015;

d)     nell’attuazione dell’articolo 2, comma 90, sia pienamente salvaguardata l’autonomia delle università nelle scelte inerenti la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi;

e)     si sollecita l’avvio di un piano straordinario di assunzioni dei ricercatori, per rispondere al bisogno di innovazione del Paese e porre fine alla attuale situazione di precarietà;

f)      pur apprezzando la maggiore flessibilità garantita agli atenei nella scelta delle tipologie contrattuali, si invita a valutare l’opportunità di ripristinare il vincolo di assunzione previsto per i ricercatori consistente in una determinata percentuale parametrata al numero dei professori di I fascia;

g)     si sollecita la soluzione della vicenda “quota 96”, che oramai riguarda poco più di 2.000 docenti, affinché entro il 15 gennaio 2015 essi siano messi nelle condizioni di presentare domanda di pensionamento.


(7a Senato, 10.12.14) Il relatore CONTE (NCD) riferisce quindi sulla Tabella 7 del disegno di legge di bilancio, recante lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità, ritenendo preliminarmente necessario svolgere una verifica tra i contenuti dei documenti di bilancio e alcuni dei provvedimenti che la Commissione ha all’esame o ha da poco concluso. Pertanto giudica positivamente l’istituzione, all’articolo 1, comma 4, del disegno di legge di stabilità (A.S. n. 1698), del Fondo “La buona scuola”, in quanto coerente sia con il relativo documento programmatico del Governo sia con gli approfondimenti che la Commissione ha svolto nell’ambito dell’affare assegnato Scuola (atto n. 386). In proposito, si pronuncia a favore dell’ampliamento delle finalità del Fondo, inizialmente finalizzato alla stabilizzazione dei docenti precari, ma poi esteso anche all’alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dirigenti scolastici.

Rileva invece criticamente che il testo della disegno di legge di stabilità giunto in Senato sconta alcuni stralci operati in prima lettura anche sulle parti di competenza, con particolare riguardo agli stanziamenti per le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM). Afferma infatti che dette risorse avrebbero garantito la sopravvivenza degli ex istituti musicali pareggiati per il 2015, in attesa del riordino oggetto dei disegni di legge nn. 322  e abbinati, attualmente all’esame della 7ª Commissione.

Reputa altrettanto positivo l’incremento destinato alle scuole paritarie, che raggiunge un livello quasi paragonabile agli anni 2008-2009, segnalando che tali fondi sono gestiti direttamente dal Dicastero senza passaggi intermedi alle Regioni, con conseguente riduzione dei tempi. Preannuncia invece alcune criticità relative anzitutto al comma 80 dell’articolo 2 del disegno di legge di stabilità sulla soppressione dei cosiddetti vicariati, a partire dal 1° settembre 2015. Registra infatti una distonia tra la data di decorrenza disposta dal testo e la concreta attuazione dell’organico dell’autonomia, che giustificherebbe l’abrogazione dell’articolo 459 del testo unico sulla scuola.

Manifesta altrettante perplessità sulla modifica della composizione delle commissioni per l’esame di Stato, stabilita dai commi da 100 a 102 dell’articolo 2, poiché essa dovrebbe applicarsi all’anno scolastico in corso. Giudica invece preferibile che tale novità entri in vigore a partire dal prossimo anno scolastico, tenuto conto che le nuove modalità finirebbero per essere conosciute dalle scuole in una fase molto avanzata di preparazione agli esami di Stato.

Passando dunque al dettaglio dell’articolato, dà indi conto del comma 11 dell’articolo 1, che interviene sulla normativa in tema di incentivazione del rientro in Italia di lavoratori occupati all’estero. La disciplina novellata prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, sia escluso dalla formazione del reddito da lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi.

Dopo essersi soffermato sul comma 30 dell’articolo 1, che novella le norme del decreto-legge n. 145 del 2013 in merito al credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo sul piano del periodo di imposta di riferimento, dell’importo massimo annuale per ciascun beneficiario, della soglia di spesa in ricerca e sviluppo concretamente sostenuta, della percentuale del credito di imposta, nonchè della qualificazione del personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, fa notare che il comma 101 dell’articolo 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per interventi in favore della famiglia, conuna dotazione pari a 108 milioni di euro per il 2015, di cui una quota pari a 100 milioni è riservata al rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, inteso al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni. Tale finanziamento riguarda dunque il segmento 0-6 anni che, sul piano della disciplina generale, è oggetto dei disegni di legge n. 1260 e abbinati, attualmente all’esame della 7a Commissione.

Nel rilevare che ilcomma 121 dell’articolo 1autorizza, dal 2015, la spesa di 200 milioni di euro annui, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, da destinare in favore delle scuole paritarie, mette in risalto il comma 122, primo periodo, dell’articolo 1, in virtù del quale dal 2015 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di 150 milioni di euro, al fine di aumentare la quota premiale. Dopo aver riepilogato la normativa di riferimento in merito alla quota premiale, illustra il secondo periodo del comma 122, secondo cui una quota pari ad almeno il 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università. Fa poi notare che un’ulteriore disposizione sul FFO è contenuta nel comma 90 dell’articolo 2, che riduce il suddetto Fondo per 34 milioni di euro nel 2015 e per 32 milioni di euro annui dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che dovrà essere operata dalle università sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Segnala inoltre che ilcomma 123 dell’articolo 1 autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 per la partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Evidenzia che detta norma, frutto di un emendamento approvato in prima lettura, ha utilizzato le risorse di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca originariamente previste nella Tabella B.

Passando all’articolo 2, fa presente che il comma 20 stabilisce, a decorrere dal 2015, una riduzione dei trasferimenti di risorse statali in favore di determinati enti e organismi pubblici elencati nell’allegato n. 6, annesso al disegno di legge, per importi ivi indicati. Quanto al settore dell’istruzione, della ricerca e dell’università, cita le seguenti riduzioni: 171.800 euro dal 2015 dei contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi; 112.000, 112.100, 112.300 euro (rispettivamente per il 2015, 2016 e dal 2017) delle somme da trasferire all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca(ANVUR) per il suo funzionamento; 360.000 euro per il 2015 delle somme per il finanziamento della scuola sperimentale di dottorato Gran Sasso Science Institute; 500.000 euro dal 2015 del contributo per la gestione del programma di ricerche aerospazionali (PRORA); 500.000 euro dal 2015 del contributo per le esigenze del laboratorio di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble. Pone peraltro l’accento anche sulla riduzione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per l’Istituto italiano di tecnologia (IIT), vigilato dal Ministero dall’economia e delle finanze.

Riferisce quindi che il comma 72opera riduzioni degli stanziamenti per gli assegni di sede del personale docente delle scuole italiane all’estero, nella misura di 3,7 milioni per il 2015 e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016, mentre il comma 76 dell’articolo 2 riduce di 200.000 euro annui, a decorrere dal 2015, il contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma.

Nel sottolineare che il comma 77 dell’articolo 2 riduce di 30 milioni di euro, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 440 del 1997 (già Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa), confluita, dal 2013, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, afferma che in base al comma 78 dell’articolo 2, per il 2015, rimane acquisita all’erario quota parte (10 milioni di euro) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica.

Il comma 79 dell’articolo 2, prosegue il relatore, dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, l’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, eventualmente dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento. Ritiene pertanto che in sostanza, rispetto alla normativa vigente, cambi l’ambito territoriale di riferimento, che passa da provinciale a regionale e dunque di fatto si riduce il numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire dell’esonero dall’insegnamento.

Ribadisce quindi le perplessità sul comma 80 dell’articolo 2 che elimina, dal 1° settembre 2015, la possibilità di usufruire dell’esonero o del semiesonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole. A tal fine, si abroga l’articolo 459 del testo unico sulla scuola “in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia”, di cui il relatore ripercorre brevemente la disciplina normativa sottolineandone le difficoltà di attuazione rispetto alla data del 1° settembre 2015.

Rileva poi che, secondo il comma 81 dell’articolo 2, la soppressione delle disposizioni inerenti la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, decorre dall’anno scolastico 2016-2017.

Precisa inoltre che, in base al comma 82 dell’articolo 2, dal 1° settembre 2015, è eliminata la possibilità per il personale del comparto scuola – salve alcune ipotesi – di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, per ragioni legate alla continuità didattica. Le fattispecie fatte salve riguardano: il personale dirigente e docente collocato fuori ruolo per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, di cui l’amministrazione scolastica centrale o periferica può avvalersi; i dirigenti scolastici e i docenti di ruolo di educazione fisica dispensati in tutto o in parte dall’insegnamento in qualità di coordinatori periferici di educazione fisica; il personale destinato alle scuole italiane all’estero; i docenti delle istituzioni scolastiche collocati in esonero parziale o totale in quanto utilizzati presso le università con compiti di supervisione del tirocinioe di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell’ambito di corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e di corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) per l’abilitazione all’insegnamentonelle scuole secondarie.

Segnala altresì che i commi 83 e 84 dell’articolo 2 vietano, a decorrere dal prossimo anno scolastico, il conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici. Vietano altresì il conferimento di supplenze brevi agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi, salvo, per quest’ultima fattispecie, il caso di istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti. In particolare, il relatore specifica che, secondo il comma 83, per la sostituzione del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico (non solo per i primi 7 giorni di assenza) si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti. Fa notare pertanto che l’istituto che prevede la sostituzione dei colleghi assenti con colleghi in servizio attraverso l’attribuzione di ore eccedenti – attualmente disciplinato solo con riferimento al personale docente dall’articolo 30 del CCNL – viene introdotto, in via legislativa, anche per i collaboratori scolastici. Conseguentemente, si dispone che le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti. Afferma al riguardo che la disposizione può essere letta in un duplice modo: in senso positivo, in quanto le ore di supplenza vengono di fatto svolte da personale interno alla scuola, e in senso limitativo nella misura in cui, dovendo impiegare per le ore eccedenti le risorse del summenzionato Fondo, si riduce la possibilità per le scuole di finanziare altre attività.

Prosegue poi illustrando il comma 85, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA, al fine di conseguire economie di personale e di spesa conseguenti anche al processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per il quale il comma 86 autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2015 a valere sui risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

Dopo aver dato conto del comma 88 dell’articolo 2 sulla riduzione delle spese per accertamenti medico-legali sostenute da università e dalle istituzioni AFAM per 700.000 euro a decorrere dal 2015, segnala che il comma 89 dell’articolo 2 sopprime il contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita presso la Seconda università degli studi di Napoli, pari a 3,5 milioni di euro annui. Rammenta in merito che dette risorse sono confluite, a decorrere dal 2014, nel FFO delle università.

Descrive indi i contenuti del comma 91 dell’articolo 2, in virtù del quale la somma di 140 milioni di euro, relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA), è versata all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015 per essere successivamente riassegnata al FFO. Manifesta poi preoccupazione per la decurtazione, operata dal comma 92 dell’articolo 2, delle risorse destinate per il 2015 al funzionamento delle istituzioni AFAM, pari a un milione di euro. Tiene peraltro a precisare che le destinazioni di spesa alle quali applicare dette riduzioni saranno individuate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa – in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto fondo. Sempre in merito all’AFAM, rileva che, in base al comma 93 dell’articolo 2, dal 1° gennaio 2015 l’incarico di presidente delle istituzioni AFAM è svolto a titolo gratuito, anche per gli incarichi già conferiti, salvo il rimborso delle spese sostenute. Inoltre, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono rideterminati i compensi e le indennità del direttore e dei componenti del consiglio di amministrazione delle stesse istituzioni. I risparmi derivanti sia dalla rideterminazione in questione, sia dalla gratuità dell’incarico di presidente, sono previsti in 1.450.000 euro a decorrere dal 2015.

Una disposizione analoga è contenuta nel comma 94 dell’articolo 2, che demanda ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca la rideterminazione dei compensi dei componenti degli organi degli enti di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), onde consentire il conseguimento di risparmi lordi di spesa per 916.000 euro nel 2015 e 1 milione di euro dal 2016; conseguentemente, il Fondo è ridotto in pari misura. Il relatore aggiunge poi che il comma 95 stabilisce che il medesimo FOE è ridotto di 42 milioni di euro dal 2015 in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, che gli enti di ricerca devono conseguire sulla base di indirizzi formulati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Dopo aver evidenziato che, in base al comma 96 dell’articolo 2, dal 1° gennaio 2015 il personale che opera negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e dalla ricerca è ridotto da 236 a 190 unità, comprensive della dotazione relativa all’organismo indipendente di valutazione, delinea il contenuto dei commi da 97 a 99 dell’articolo 2, recanti disposizioni finalizzate ad agevolare l’ingresso di ricercatori nelle università “virtuose”, a regolare diversamente il rapporto fra assunzioni di professori e chiamate di ricercatori, nonché a consentire il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni. Ricorda quindi che l’articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010 ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato: la prima (lettera a) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte; la seconda (lettera b) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere – nonché a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base alla legge n. 230 del 2005 – e consiste in contratti triennali non rinnovabili. Specifica pertanto che il comma 97prevede che, dal 2015, le università che sono in una situazione finanziaria solida, ovvero che riportano un indicatore delle spese di personale inferiore all’80 per cento, possono procedere alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato di entrambe le tipologie “in aggiunta” alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario. Si stabilisce, inoltre, che le università possono procedere a ciò “anche” utilizzando le cessazioni dei ricercatori della prima tipologia avvenute nell’anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dalla legge.

Il comma 98 – prosegue il relatore – modifica uno dei criteri in base ai quali le università predispongono i piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, consentendo una maggiore flessibilità nella scelta della tipologia contrattuale e mantenendo invariati i vincoli numerici assunzionali. Riferisce altresì che il comma 99estende alle università le disposizioni – già introdotte per le Amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici – sul cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. La relazione tecnica evidenzia che in tal modo si consente agli atenei che non hanno utilizzato integralmente – anche a seguito dei ritardi registrati nella procedura relativa all’abilitazione scientifica nazionale – le risorse per nuove assunzioni, di poter cumulare le disponibilità residue nell’arco temporale di tre anni, evitando interventi di proroga disposti di volta in volta.

Si sofferma indi nuovamente sui commi da 100 a 102 dell’articolo 2, concernenti la composizione delle commissioni per l’esame di Stato, attualmente disciplinata dall’articolo 4 della legge n. 425 del 1997. Nel rinnovare le proprie perplessità sull’applicazione dei nuovi criteri all’anno scolastico in corso, tenuto conto che essi saranno conoscibili dalle scuole all’incirca durante il secondo quadrimestre, chiarisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità deve essere adottato un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con cui disciplinare i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d’esame, mentre con successivo decreto saranno definiti i compensi dei commissari nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1. In proposito, dopo aver segnalato l’esigenza di modificare il riferimento normativo, in quanto il Fondo «La buona scuola» è normato dai commi 4 e 5 (e non 3 e 4) dell’articolo 1, rileva che dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge n. 425 del 1997, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo: il relatore presuppone dunque che non saranno più previsti, come è attualmente, il 50 per cento dei professori interni e il 50 per cento esterni, ma si opterà per una maggioranza di interni, tanto più che si attendono economie di spesa.

Passando all’articolo 3, sottolinea che il comma 72 dispone la riduzione per il 2015, per un importo pari a 4 milioni di euro, dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge n. 370 del 1999, la cui compensazione è prevista dal successivo comma 73.

In relazione alle Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, rammenta che le Tabelle A e B recano gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2016, rispettivamente nel fondo speciale di parte corrente e nel fondo speciale in conto capitale. Riguardo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, richiama gli accantonamenti in Tabella A pari a 7.000 euro per il 2015 e a 9.000 euro per il 2016 e 2017, la cui finalizzazione è il finanziamento delle scuole non statali, precisando altresì che, rispetto alla Tabella B, l’accantonamento inizialmente previsto nel testo del Governo è stato utilizzato per finanziare gli interventi di cui all’articolo 1, comma 123, relativi ai programmi spaziali europei.

In merito alla Tabella C, che reca le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 relative a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità, segnala, per le parti di competenza, le seguenti variazioni di bilancio: l’incremento di 4 milioni di euro per il 2015 delle risorse destinate alla ricerca in base al decreto legislativo n. 204 del 1998 nonchè l’incremento di 1,6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 delle risorse destinate all’attività sportiva universitaria.

Quanto alla Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, mette in luce le seguenti decurtazioni sul Dicastero dell’istruzione: per l’istituzione dell’ufficio per la gestione delle scuole lingua slovena,  – 66.452 euro per il 2015, – 80.008 euro per il 2016 e – 67.428 euro per il 2017, con un sostanziale azzeramento rispetto agli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente; per la Fondazione per il merito, – 500.000 euro per il 2015, che dimezza di fatto gli stanziamento previsti dal bilancio a legislazione vigente, mentre non ci sono decrementi per gli anni successivi;per l’istituzione del fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza, – 769.000 per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. Infine in Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, sono confermati i finanziamenti previsti a legislazione vigente, per gli anni 2015 e successivi, in favore dei mutui per l’edilizia scolastica, nonchè per il 2015 in favore del finanziamento del Gran Sasso Science Institute.

Illustra poi il disegno di legge di bilancio (A.S. n. 1699), il cui articolo 7 approva le spese relative al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui alla Tabella 7 e autorizza variazioni compensative tra diversi capitoli, disponendo altresì che l’assegnazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per il 2015 è comprensiva delle somme destinate all’Istituto di biologia cellulare afferente all’area di Monterotondo. Richiama, oltre a ciò, la nota integrativa al disegno di legge di bilancio, inserita nella Tabella 7, in cui sono elencati gli obiettivi dei tre Dipartimenti del Ministero, riguardanti in linea generale: il sostegno e il potenziamento delle politiche e delle azioni di innovazione tecnologica nelle scuole; le misure sull’edilizia scolastica per incrementare la sicurezza e migliorare la qualità degli istituti; l’orientamento scolastico e professionale, il reclutamento e la formazione dei docenti, anche universitari; le iniziative volte a rendere la scuola “aperta” anche oltre l’orario delle lezioni; gli interventi di riforma dell’AFAM; la programmazione della ricerca.

In ordine alle previsioni per il 2015, rileva criticamente una generale riduzione degli importi relativi alle missioni del Dicastero rispetto alle previsioni assestate nell’anno finanziario 2014, anche a seguito della nota di variazioni, ad eccezione della missione “Fondi da ripartire”, che registra un notevole aumento. Precisa però che all’interno della missione n. 22, “Istruzione scolastica”, rispetto al 2014, sono in leggero aumento (seppur contenuto a seguito della nota di variazioni) le dotazioni dei programmi “Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica” (22.1) e “Istruzione secondaria di primo grado” (22.12), mentre un incremento più sostenuto (quasi il doppio) si rileva per il programma “Istituzioni scolastiche non statali” (22.9). Parimenti, rispetto alle previsioni assestate 2014, il programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” (32.3), all’interno della missione n. 32, subisce un aumento. Circa la missione n. 23, “Istruzione universitaria e formazione post universitaria”, benchè essa sia in generale diminuzione rispetto all’assestamento 2014, nota un recupero positivo in virtù della nota di variazioni, che ne incrementa le risorse.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sugli stanziamenti di competenza inclusi tanto nella Tabella 2 del Ministero dell’economia e delle finanze, in cui le risorse della missione n. 22, “Istruzione scolastica”, subiscono un lieve decremento, quanto nella Tabella 8 del Ministero dell’interno, in cui le somme per garantire la gratuità, totale o parziale dei libri di testo per la scuola dell’obbligo e la fornitura di libri di testo da dare in comodato d’uso agli studenti della scuola secondaria superiore sono state incrementate di circa 8,1 milioni di euro per il 2015.

 

Il relatore  MARTINI (PD) riferisce anzitutto sulla Tabella 13 del disegno di legge di bilancio, recante lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Tiene a precisare a sua volta che numerose norme di interesse sono state stralciate in prima lettura perché di natura ordinamentale, microsettoriale o non riferite alle annualità coperte dai documenti di bilancio.

Mette dunque in evidenza la principale novità contenuta nel disegno di legge di stabilità (A.S. n. 1698), manifestando apprezzamento per il comma 7 dell’articolo 1, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Fa presente che la relativa copertura è stata effettuata prelevando i corrispondenti accantonamenti del Dicastero presenti originariamente in Tabella B. Comunica inoltre che, ai sensi del successivo comma 8, le risorse sono utilizzate nell’ambito di un programma triennale che il Ministro trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per una presa d’atto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Il programma individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.

Passando all’articolo 2, il comma 1 riduce le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell’allegato 5, secondo gli importi ivi indicati. Per quanto di competenza, sono ridotte di 1 milione di euro per il 2015 e di circa 2,3 milioni di euro a decorrere dal 2016 le autorizzazioni di spesa relative alla quota degli utili derivanti dal gioco del lotto destinata al Ministero dei beni culturaliper il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.

Segnala inoltre che il comma 20 dell’articolo 2 stabilisce, a decorrere dal 2015, una riduzione dei trasferimenti di risorse statali in favore di determinati enti e organismi pubblici elencati nell’allegato n. 6, annesso al disegno di legge, per importi ivi indicati. Quanto al settore dei beni culturali, si registrano riduzioni per ciò che concerne le competenze del Dicastero in merito di turismo, che però esulano dagli ambiti di interesse della 7a Commissione.

Di carattere trasversale è l’articolo 2, comma 22, che estende anche al 2015 la previsione per cui si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (tra cui scuole, università enti pubblici non economici) per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Riferisce inoltre sul comma 24 dell’articolo 2, secondo cui anche per l’anno 2015 nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo. Dopo avere puntualizzato che lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all’anzianità di servizio, segnala che tale disposizione interessa, per quanto di competenza, anche i professori e i ricercatori universitari.

Dà poi conto del comma 45 dell’articolo 2, concernente tutte le Amministrazioni, secondo cui, a decorrere dal 2015, le dotazioni di bilancio relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell’elenco n. 3 allegato al disegno di legge. Venendo al riepilogo delle riduzioni rispetto ai Dicasteri di riferimento, fa notare che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca subisce una pesante riduzione pari a circa 148,6 milioni di euro per il 2015, 136,2 milioni di euro per il 2016 e 2017 (e successivi); il Ministero dei beni e delle attività culturali registra invece una riduzione pari a circa 21,5 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Quanto all’articolo 3, esprime compiacimento per il comma 34, introdotto da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, in base al quale, ai fini dell’applicazione dell’IVA al 4 per cento, sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto, inclusi dunque anche gli e-book. Si introduce quindi una definizione estensiva di libro, tenuto conto che attualmente sono soggetti all’IVA del 4 per cento: giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica. Tuttavia, non va dimenticato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea interpreta in modo restrittivo la normativa comunitaria che consente aliquote inferiori al minimo prescritto (5 per cento), in alcuni ambiti, con riferimento a quelle in vigore al 1° gennaio 1991.

In relazione alle Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, non registra accantonamenti specifici in Tabella A per il Dicastero dei beni culturali, anche se nell’ambito degli accantonamenti nella medesima Tabella riferiti al Ministero dell’economia e delle finanze vi è una finalizzazione specifica per il disegno di legge concernente l’istituzione del “Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno” (A.S. 1569), di recente approvato dal Senato in seconda lettura. Quanto alla Tabella B, ribadisce che l’accantonamento originariamente previsto nel testo del Governo è stato successivamente utilizzato per finanziare il Fondo per la tutela del patrimonio culturale previsto all’articolo 1, commi 7 e 8.

In merito alla Tabella C, che reca le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 relative a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità, non rileva variazioni significative rispetto al bilancio a legislazione vigente.

Infine in Tabella E sono confermati i finanziamenti previsti a legislazione vigente, per gli anni 2015 e 2016, per l’impiantistica sportiva, per l’anno 2015 per la tutela del patrimonio dell’UNESCO nella provincia di Ragusa, per gli anni 2015 e 2016 per il Piano strategico “Grandi progetti beni culturali”.

In relazione al disegno di legge di bilancio (A.S. n. 1699), richiama la nota integrativa inclusa nella Tabella 13, in cui si pone l’accento sulla recente riorganizzazione del Dicastero, approvata con decreto del Presidente del Consiglio n. 171 del 2014, che ha ridotto gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche operando un riordino dell’Amministrazione centrale e periferica, in ossequio agli obiettivi di razionalizzazione e efficienza delle strutture e dei processi.

Venendo al dettaglio delle missioni, lamenta una generale riduzione delle previsioni per il 2015 rispetto all’assestamento 2014, ad eccezione della missione n. 33 “Fondi da ripartire”. Tuttavia, all’interno della missione n. 21, “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici”, alcuni programmi registrano degli incrementi, anche al netto delle eventuali riduzioni apportate dalla nota di variazioni; si tratta dei programmi nn. 21.2 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo”, 21.5 “Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale”, 21.13 “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale”. Proporzionalmente invece la riduzione più consistente concerne il programma n. 21.16 “Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contemporanee e delle periferie urbane”.

Con riferimento alle disposizioni di competenza in materia di sport, contenute nel disegno di legge di bilancio (Tabella 2, limitatamente alle parti di interesse) nonchè alle connesse norme del disegno di legge di stabilità, il relatore fa presente che il comma 115 dell’articolo 1 estende, all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi, le disposizioni sulla destinazione del cinque per mille dell’IRPEF, autorizzando una spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Ricorda in proposito che tra le destinazioni del cinque per mille sono inclusi il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università nonchè il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Segnala peraltro che il summenzionato articolo 2, comma 1, sopprime il contributo all’Istituto per il credito sportivo che, nel bilancio a legislazione vigente, era pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Illustra altresì il comma 64 dell’articolo 3, che reca misure di favore sul piano fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva. E’ possibile infatti che esse, a seguito dei controlli formali dei pagamenti di determinati tributi, dovessero corrispondere delle somme; fino al 31 ottobre 2014 potevano chiedere la rateizzazione delle somme dovute. Laddove siano decadute da tale beneficio, la norma in questione consente loro di chiedere un nuovo piano di rateizzazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Relativamente al disegno di legge di bilancio, rammenta conclusivamente che i finanziamenti allo sport sono disposti dalla Tabella 2 del Ministero dell’economia e delle finanze, nella quale si registra una flessione negativa del programma n. 30.1 “Attività ricreative e sport”, all’interno della missione n. 30 “Giovani e sport”.

L’Aula della Camera il 30 novembre approva il disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015). (C. 2679-bis-A). Successivamente, ha approvato il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680-A); Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017. I disegni di legge passano ora all’esame del Senato.

L’Aula della Camera vota il 29 novembre le tre questioni di fiducia poste dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (C. 2679-bis-A), nel testo approvato dalla Commissione. Sull’articolo 1 la Camera ha espresso 349 voti favorevoli e 75 contrari. Sull’articolo 2 la Camera ha espresso 351 voti favorevoli e 67 contrari. Sull’articolo 3 la Camera ha espresso 346 voti favorevoli e 39 contrari.

L’Aula della Camera il 27 e 28 novembre esamina i disegni di legge (C. 2679-bis) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e (C. 2680) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017

La 5a Commissione Bilancio, in sede referente, prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679 -bis Governo – Rel. Guerra) e Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo – Rel. Tancredi).

Il 5 e 6 novembre la 7a Commissione della Camera esamina i Disegni di Legge:

  • Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C.2679 Governo)
  • Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo)
    – Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza)
    – Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza)
    – Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
    – Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione,
esaminati lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2015;
premesso che il disegno di legge di stabilità pur confermando nel medio termine gli obiettivi di consolidamento dei saldi di finanza pubblica, quest’anno reca un impianto di carattere espansivo il quale appare tanto più opportuno in considerazione della persistente gravità della crisi economica;
ritenuto che in tale prospettiva appare opportuno il differimento del conseguimento dell’obiettivo del pareggio strutturale di bilancio, poiché una manovra di finanza pubblica più rigorosa avrebbe inevitabilmente contribuito a peggiorare la condizione economica del Paese;
considerato che i provvedimenti del Governo recano importanti interventi a favore del settore dell’istruzione, il quale, nonostante alcune misure di contenimento di specifiche voci di spesa, registra, complessivamente, un incremento delle risorse finanziare;
ritenuto in particolare che il disegno di legge di stabilità prevede lo stanziamento di 1 miliardo di euro nel 2015 e di 3 miliardi a decorrere dal 2016 per la realizzazione del piano «La Buona scuola», il quale costituisce un essenziale intervento strategico per il miglioramento della qualità del sistema scolastico, nonché lo stanziamento di 200 milioni di euro dal 2015 a favore delle scuole paritarie;
considerata la necessità di escludere dal Patto di stabilità interno le risorse per l’edilizia scolastica degli istituti degli enti locali e la stabilizzazione del personale precario delle scuole per l’infanzia;
sottolineata la criticità della proroga del blocco degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego, la quale, riferita al comparto scuola, determina oltre ad una generale questione di legittimità derivante dal perdurare di tale regime che dovrebbe, viceversa, essere temporaneo ed eccezionale, una specifica problematicità dovuta al livello medio stipendiale degli insegnanti della scuola italiana il quale è significativamente inferiore ai livelli medi europei;
segnalata inoltre l’esigenza che la disciplina limitativa delle sostituzioni dei collaboratori scolastici e personale ATA, in caso di assenze brevi, sia comunque coordinata con la necessità imprescindibile di assicurare l’apertura delle scuole e, con specifico riferimento alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, la sorveglianza degli alunni;
considerata l’opportunità che la revisione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola sia coordinata con l’effettivo avanzamento della digitalizzazione dei processi amministrativi affidati alle segreterie scolastiche;
apprezzato che, tra i nuovi stanziamenti, è presente l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per 150 milioni di euro, a decorrere dal 2015, al fine di aumentare la quota premiale;
segnalata con preoccupazione tuttavia la previsione, per le Università e per gli enti di ricerca, di una consistente riduzione delle spese per l’acquisto di beni e servizi che, pur motivata dall’esigenza condivisa di spending review, rischia di costituire un ostacolo all’autonomia costituzionalmente garantita di queste istituzioni e un effettivo intralcio alle loro attività didattiche e di ricerca che, per la loro natura, abbisognano di grande flessibilità e prontezza, anche per rispondere alla competizione internazionale;
considerate positivamente le misure dirette ad agevolare gli investimenti delle imprese in attività di ricerca e sviluppo, si segnala tuttavia il progressivo assottigliamento del sostegno alla ricerca di base, la quale rischia di essere compromessa dalla soppressione di una quota riservata alla stessa ricerca di base nell’ambito del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica originariamente prevista, quando invece questo tipo di ricerca è un aspetto irrinunciabile dell’attività universitaria e pubblica oltre ad essere lo strumento fondamentale per ogni significativo progresso culturale, scientifico e tecnologico;
segnalata con preoccupazione l’ulteriore forte riduzione percentuale del fondo di funzionamento delle istituzioni AFAM che colpisce il sistema delle accademie e dei conservatori statali in un momento in cui deve confrontarsi anche con il venir meno del sostegno economico finora offerto delle amministrazioni provinciali,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
1. Con riferimento alle risorse stanziate per l’attuazione del Piano «La Buona Scuola» devono essere previste misure idonee a garantire che l’intervento realizzi gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’offerta formativa, prevedendo, in particolare, che l’immissione in ruolo del personale precario sia accompagnata da meccanismi in grado di assicurare il necessario grado di competenze dei docenti, anche con l’attuazione di un piano nazionale di formazione del personale in servizio, in vista delle sfide che il sistema scolastico deve affrontare;
2. nell’ambito del predetto Piano, sia prevista l’attuazione del cosiddetto «organico funzionale» per ciascun istituto, che consenta di assegnare alle scuole risorse aggiuntive per far fronte anche ad altre funzioni, quali quelle dei docenti con funzioni vicarie dei dirigenti, e quelle dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole, nonché il coordinamento periferico delle attività scolastiche di educazione fisica;
3. sopprimere il comma 6, dell’articolo 28, poiché l’eliminazione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso associazioni professionali ovvero enti operanti nel campo delle tossicodipendenze e della formazione e ricerca educativa e didattica, rischia di pregiudicare un’attività essenziale che è parte integrante dei compiti e delle funzioni della stessa scuola;
4. sia modificato il comma 19 dell’articolo 28, al fine di eliminare la natura onorifica dell’incarico di Presidente delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale, la quale risulta incompatibile con le delicate responsabilità che attengono a tali incarichi;
5. con riferimento allo stralcio delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 24 (relativo alle risorse destinate all’INVALSI, agli istituti superiori degli studi musicali e alle Accademie delle belle arti), commi 26 e 27 (relativo ad un programma straordinario di reclutamento di personale da parte dell’INVALSI) provveda la Commissione a prevedere meccanismi che possano comunque garantire il soddisfacimento delle essenziali esigenze amministrative alle quali erano finalizzate le disposizioni;
6. inoltre, con riferimento alla norma stralciata di cui all’articolo 28, comma 23, la quale interviene sui meccanismi di controllo contabile sull’utilizzo, da parte delle scuole, di risorse provenienti dal PON istruzione, sia definito un intervento compatibile con il contenuto proprio della legge di stabilità, al fine di non pregiudicare la possibilità di utilizzare risorse di provenienza comunitaria;
7. sia ripristinato il finanziamento di 10 milioni di euro originariamente previsto dall’articolo 28, comma 25, poi stralciato, destinato al potenziamento e alla valorizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, mantenendolo per 8 milioni alle destinazioni previste, includendovi anche la ricerca e il dottorato di ricerca, e trasferendo 2 milioni di euro sul fondo di funzionamento delle istituzioni AFAM, con destinazione vincolata, a spese in conto capitale per la messa in sicurezza degli edifici e per la tutela e valorizzazione dei patrimoni artistici;

e con le seguenti osservazioni:
a) sia definitivamente chiarita l’esatta portata tecnica dell’articolo 28, comma 28, in direzione dell’auspicabile massima liberalizzazione possibile dell’assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato, visto che il perdurante blocco parziale del turnover sta portando ad un rapidissimo depauperamento delle forze docenti universitarie di ruolo e, contemporaneamente, ad un mancato futuro ricambio, dovuto alla chiusura di quasi ogni possibilità di lavoro di ricerca per i giovani più preparati, la maggior parte dei quali finisce con l’abbandonare la carriera scientifica o con lo scegliere di percorrerla all’estero, intervenendo anche sulle norme che limitano la durata dei contratti per lo svolgimento a tempo determinato di attività di ricerca;
b) sia valutata la possibilità di rivedere le norme di blocco parziale del turnover del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca per evitare che sia ulteriormente indebolito il settore dell’alta formazione e della ricerca, rischiando seriamente di ridurre, anche nel lungo periodo, la competitività del sistema Paese;
c) sia ripristinato il finanziamento della ricerca di base destinandole una quota prefissata del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica;
d) siano attentamente riviste le norme riguardanti le indennità di presidenti, direttori e consiglieri di amministrazione delle istituzioni AFAM e dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca, in modo da rispettare i previsti risparmi di spesa garantendo al contempo il mantenimento dell’alta qualità culturale e professionale di persone che assumono importanti e delicate responsabilità amministrative, eventualmente rivedendo anche la norma di esclusione del personale in quiescenza disposta recentemente dal decreto-legge n. 90 del 2014.


 

(7a Camera, 5.11.14) Maria COSCIA (PD), relatore, ricorda che la legge di stabilità 2015 (A.C. 2679) compone, insieme alla legge di bilancio per il medesimo anno e per il triennio 2015-2017 (A.C. 2680), la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale, disponendo (annualmente) il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per il medesimo periodo, essa provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
Rileva quindi che il disegno di legge di stabilità di quest’anno reca le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di consolidamento dei saldi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, obiettivi basati su un percorso di risanamento finanziario più graduale di quello precedentemente esposto nel Documento di economia e finanza di aprile. Aggiunge che, in considerazione della persistente gravità della crisi economica – da cui consegue che anche per il 2014 l’economia permane in recessione, con un PIL previsto contrarsi dello 0,3 per cento – con la predetta Nota è stato individuato, per il 2015, un obiettivo programmatico di bilancio meno positivo di quello che si determinerebbe in assenza di interventi di manovra. A fronte, infatti, di un indebitamento netto tendenziale pari al 2,2 per cento del PIL, la Nota prevede un indebitamento netto programmatico più elevato, indicato al livello del 2,9 per cento, con l’obiettivo di realizzare uno spazio di bilancio in disavanzo, pari allo 0,7 per cento di PIL (circa 11,5 miliardi di euro), da impiegarsi nel disegno di legge di stabilità 2015 al fine da dare alla manovra un carattere espansivo in direzione della crescita.
Precisa poi che, come è noto, con la nota di aggiornamento del DEF, esaminata dalla Camera lo scorso mese, a fronte di un nuovo quadro programmatico peggiorato rispetto alle iniziali previsioni, si prevede un percorso di risanamento e crescita più lento rispetto a quello contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2014, che si riflette sul raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali: questo è stato infatti allungato di un anno, portandolo al 2017. Sottolinea quindi che, in tali circostanze – vale a dire qualora il Governo proceda a scostamenti dall’obiettivo programmatico strutturale di bilancio – l’articolo 6 della legge di attuazione del pareggio di bilancio, n. 243 del 2012, dispone che il Governo, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una Relazione ed una specifica richiesta di autorizzazione, in cui sia indicata l’entità e la durata dello scostamento e definito un piano di rientro verso l’obiettivo programmatico. Rileva quindi che alla Nota è stata pertanto allegata tale Relazione (Doc. LVII, n. 2-bis – Allegato II), contenente la richiesta di autorizzazione allo scostamento, esaminata sia dalla Camera che dal Senato nella giornata di martedì 14 ottobre scorso ed approvata con apposite risoluzioni.
Ricorda poi che, dando seguito a quanto stabilito all’esito dell’esame parlamentare della Nota di aggiornamento, il disegno di legge di stabilità è stato trasmesso alla Camera, esponendo un aggiornamento dei dati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ove si evince un effetto peggiorativo in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione, nel 2015, pari complessivamente a 10.441,2 milioni di euro – rispetto all’importo massimo di 11,5 milioni consentito in base all’obiettivo programmatico indicato nella Nota di aggiornamento – derivante dagli effetti finanziari recati dall’articolato del suddetto disegno di legge e dalle tabelle, cui si aggiunge il Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Espone quindi un estratto del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di stabilità 2015-2017. Sottolinea quindi che, per gli anni successivi al 2015, il saldo della manovra ritorna su un terreno positivo.
Aggiunge poi che, contestualmente alla predisposizione della manovra di finanza pubblica, come richiesto dal cosiddetto Two Pack, ed in particolare dal Regolamento UE n. 473 del 2013, è stato trasmesso alle autorità europee il Documento programmatico di bilancio per il 2015 (Draft Budgetary Plan, DBP), sul quale, com’è noto, sono state formulate alcune osservazioni da parte della Commissione Europea. Precisa che, a seguito di tali osservazioni, è stata quindi predisposta la relazione al Parlamento prevista dall’articolo 10-bis della legge di contabilità n. 196 del 2009, la cui adozione è prevista qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica (Doc. LVII, n. 2-ter, presentato il 28 ottobre 2014), la quale, in base ad una maggiore correzione di bilancio decisa all’esito delle osservazioni suddette, aggiorna gli obiettivi programmatici esposti nella Nota di aggiornamento del DEF. Sottolinea quindi che tale aggiornamento concerne, in particolare, l’obiettivo di indebitamento netto, che viene ridotto al 2,6 per cento di PIL (in luogo del 2,9 prima previsto), nonché quello dell’indebitamento netto strutturale, previsto di poco superiore a 0,3 punti percentuali di PIL, invece dello 0,1 cifrato nella Nota. Rileva quindi che l’ulteriore sforzo fiscale risulta pertanto pari a circa 4,5 miliardi di euro per il 2015, da attuare mediante le seguenti misure: la destinazione delle risorse stanziate sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale a miglioramento dei saldi (articolo 17, comma 19, del disegno di legge di stabilità), per 3,3 miliardi di euro; nuove misure in tema di contrasto all’evasione fiscale, tramite l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile per l’IVA (cosiddetto reverse charge) al settore della grande distribuzione – come rafforzamento delle misure già previste in tale settore dall’articolo 44, commi 7-10 del disegno di legge di stabilità – per 730 milioni di euro (precisa, a tale proposito, che questo obiettivo è corredato di una clausola di salvaguardia in tema di aumento delle accise, a garanzia del maggior gettito atteso, considerato che l’efficacia della misura è subordinata al rilascio di una deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea); riduzione delle risorse previste nel disegno di legge di stabilità 2015 per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei escluse dagli obiettivi di spesa delle regioni ai fini del patto di stabilità interno (di cui all’articolo 36, comma 6 del disegno di legge), per 500 milioni. Segnala quindi che, sulla base di tali indicazioni, la quota di finanziamento in disavanzo della manovra indicata nella tabella per il 2015 andrà corrispondentemente ridotto.
Aggiunge poi che, nella seduta del 30 ottobre 2014, l’Assemblea della Camera, su proposta della Commissione bilancio, ha quindi approvato la risoluzione n. 6-00094 Speranza e altri che impegna il Governo a perseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti dalla Nota di aggiornamento nell’ambito del periodo di riferimento, come aggiornati dalla citata Relazione al Parlamento recante la variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (trasmessa ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009) e a dare attuazione alle misure aggiuntive indicate nella Relazione medesima. Rileva tuttavia che le correzioni attuate non fanno venir meno la sostanza della linea seguita nel disegno di legge di stabilità, con il quale si persegue un percorso chiaro di espansione per uscire dalla crisi e promuovere la crescita, sostenendo le imprese, riducendo le tasse e tagliando la spesa pubblica ritenuta improduttiva, promuovendo nuovi posti di lavoro – soprattutto in direzione dell’occupazione dei giovani e a tempo indeterminato –, sostenendo le famiglie con la conferma degli 80 euro e l’introduzione del cosiddetto bonus bebè. Ritiene quindi importante sottolineare che la stabilizzazione dei 149.000 docenti, prevista nel piano della «Buona scuola», si colloca in questo impianto.
Entrando nel merito dei provvedimenti in esame, per quanto concerne il disegno di legge di bilancio, con riferimento agli aspetti di competenza della VII Commissione, rileva che la nota integrativa alla tabella 7 individua le priorità politiche sulle quali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca intende concentrare l’impegno, evidenziando, preliminarmente, che, nel permanere delle difficoltà congiunturali, perdura la necessità di aumentare la qualità e l’efficienza della spesa pubblica, anche mediante azioni volte al contenimento della stessa. Rileva che per l’istruzione scolastica rientrano tra le linee di intervento: la realizzazione del Piano «La buona scuola» – il quale comprende, fra l’altro: interventi per la riduzione del precariato docente, attraverso la chiusura dalle graduatorie ad esaurimento e l’attuazione dell’organico funzionale; il riordino delle procedure di reclutamento, prevedendo per il futuro l’ingresso nella scuola attraverso procedure concorsuali solo dei soggetti abilitati; l’introduzione dell’obbligo della formazione professionale in servizio dei docenti anche mirata al miglioramento delle metodologie didattiche e l’ampliamento dell’offerta formativa; il potenziamento, in particolare, delle competenze linguistiche, economiche, informatiche, sportive e artistiche, nonché il rafforzamento degli interventi per lo sviluppo dell’alternanza scuola-lavoro e per la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e degli istituti di istruzione tecnica superiore –; l’attuazione del sistema nazionale per la valutazione delle scuole; la promozione dell’apertura delle scuole anche in orario extracurriculare, per contrastare la dispersione scolastica; il potenziamento delle politiche per l’innovazione tecnologica; l’elaborazione di un nuovo Testo unico della scuola.
Osserva poi che, con riferimento all’istruzione universitaria, sono messi in evidenza i seguenti aspetti: la promozione del diritto allo studio; lo stimolo all’apertura degli atenei a collaborazioni con istituzioni pubbliche e private, anche nell’ottica dell’autofinanziamento e dell’internazionalizzazione; la promozione della cultura della semplificazione e della trasparenza, in particolare per quanto attiene alla gestione dei finanziamenti e dell’offerta formativa.
Aggiunge poi, con riferimento al settore AFAM, che erano stati previsti interventi di riordino complessivo della governance e degli ordinamenti didattici e che tali interventi sono stati stralciati e, pertanto, si auspica un loro reinserimento ai fini della valorizzazione dell’alta formazione artistica.
In relazione poi al settore della ricerca, osserva che le linee di intervento concernono, in particolare, in seguenti aspetti: la definizione di un governo unico del processo e la coesione delle politiche; lo sviluppo di strategie per sostenere e qualificare la ricerca pubblica, nonché la promozione di forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e quello privato e tra il mondo della ricerca pubblica e le imprese, anche per favorire la partecipazione del mondo industriale al finanziamento di corsi di dottorato; il corretto utilizzo dei Fondi strutturali destinati alla ricerca e all’innovazione; il sostegno alla mobilità dei ricercatori italiani nello spazio europeo della ricerca, nonché la partecipazione italiana a iniziative europee ed internazionali; la semplificazione normativa e procedurale, in particolare realizzando un efficace coordinamento fra gli enti e ottimizzando i processi di finanziamento per dare certezza di budget pluriennali, nonché rivedendo i meccanismi di monitoraggio e utilizzazione dei risultati.
Per quanto concerne gli stanziamenti, osserva che lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a legislazione vigente (e, dunque, senza considerare le modifiche derivanti dal disegno di legge di stabilità, che saranno riversate in bilancio con la nota di variazioni) reca, per l’esercizio finanziario 2015, spese in conto competenza per 51.484,9 milioni di euro, di cui 49.021,2 milioni (95,2 per cento) per spese correnti e 2.437,2 milioni (4,7 per cento) per spese in conto capitale. Precisa che la restante parte è rappresentata da un’autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a euro 26,5 milioni e che l’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari all’8,6 per cento. Aggiunge poi che rispetto alle previsioni per l’esercizio finanziario 2014 si registra, all’esito di variazioni di segno opposto, una riduzione di euro 567,4 milioni, dei quali euro 178,6 milioni sono dovuti alla cessazione di docenti e personale ATA con elevata anzianità di servizio e dunque stipendi elevati, sostituiti nelle loro funzioni da colleghi più giovani, con stipendi più bassi ed euro 136,8 milioni alla razionalizzazione dei servizi di pulizia delle scuole, ottenuta con la nota gara Consip. Tiene comunque a precisare che, a fronte di tali risparmi, con il disegno di legge di stabilità si prevede uno stanziamento di ben 1 miliardo di euro per il 2015 e 3 miliardi di euro a decorrer dal 2016 con l’istituzione del fondo relativo al progetto «La buona scuola», realizzando così, per la prima volta, dopo anni di tagli, una marcata inversione di tendenza con un investimento notevole sull’istruzione. Aggiunge che la consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2015 è valutata pari a zero, in attesa della loro determinazione presunta, che potrà essere effettuata alla data del 31 dicembre 2014 e che anche le autorizzazioni di cassa ammontano per il 2015 a euro 51.484,9 milioni. Rileva quindi che, data una massa spendibile di euro 51.484,9 milioni, le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione del 100 per cento, che misura la capacità di spesa che il MIUR ritiene di poter raggiungere nel 2015. Precisa che l’80,7 per cento dello stanziamento, pari ad euro 41.546,3 milioni, è assegnato alla missione Istruzione scolastica, articolata in 9 programmi e che i programmi che subiscono le più rilevanti riduzioni rispetto al bilancio assestato 2014 sono quelli relativi all’istruzione prescolastica (– euro 330,8 milioni) e alle istituzioni scolastiche non statali (– euro 221,9 milioni: per queste ultime, tuttavia, sottolinea che si evidenzierà l’incremento di euro 200 milioni disposto dall’articolo 17, comma 9, del disegno di legge di stabilità). Segnala poi che si registra, invece, un rilevante aumento di fondi sul programma relativo alla programmazione e al coordinamento dell’istruzione scolastica (+ euro 326,6 milioni). Entrando nel dettaglio, evidenzia i seguenti aspetti: per le competenze fisse e accessorie per il personale della scuola sono disponibili euro 36.543,5 milioni (– euro 178,6 milioni conseguenti alla cessazione dal servizio di docenti e personale ATA con elevate anzianità cui corrispondono stipendi al livello massimo della progressione stipendiale, sostituiti nelle loro funzioni da colleghi più giovani); le risorse allocate sui capitoli afferenti al «cedolino unico» per le supplenze brevi sono pari a euro 780,9 milioni (+ 22,3 milioni). Specifica che sulla materia delle supplenze brevi si vedrà in seguito ciò che prevede l’articolo 28, commi 8 e 9, del disegno di legge di stabilità; gli stanziamenti afferenti al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono pari a euro 797,2 milioni (– euro 136,8 milioni ottenuti grazie alla razionalizzazione dei servizi di pulizia delle scuole, a seguito della citata gara Consip). Aggiunge che ulteriori riduzioni deriveranno, peraltro, dall’articolo 28, comma 2, del disegno di legge di stabilità, ove si riduce di euro 30 milioni l’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997, riduzione questa che dovrà essere recuperata con l’incremento dell’offerta formativa, reso possibile dall’articolo 3 del disegno di legge di stabilità. Rileva inoltre che gli stanziamenti destinati all’edilizia scolastica riguardano, in particolare, il capitolo 7105, relativo al Fondo unico per l’edilizia scolastica, sul quale risultano allocati euro 320 milioni e che ulteriori somme destinate alla sicurezza nelle scuole – per complessivi euro 8,7 milioni – sono allocate in altri capitoli dello stato di previsione del MIUR (capitoli 7545, 7625, 7645, 7785). Infine, sul capitolo 7106, istituito in applicazione dell’articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013, sono allocati euro 40 milioni a decorrere dal 2015, quale contributo alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui.
Con riguardo alle risorse destinate alle istituzioni scolastiche paritarie, rileva che euro 271,9 milioni (– 2 milioni) sono allocati sul capitolo 1477, mentre risulta privo di risorse il capitolo 1299: come già osservato, però, sull’argomento interviene l’articolo 17, comma 9, del disegno di legge di stabilità, che stanzia euro 200 milioni a decorrere dal 2015. Aggiunge poi che lo stanziamento per la missione Istruzione universitaria – articolata in 3 programmi – pari a euro 7.639,2 milioni, corrisponde al 14,8 per cento del totale e che il programma che subisce la riduzione più rilevante – rispetto al 2014 – è quello relativo al sistema universitario e formazione post-universitaria (– euro 202,8 milioni, osservando però che l’articolo 17, comma 10, del disegno di legge di stabilità reca uno stanziamento di euro 150 milioni, a decorrere dal 2015, per il Fondo per il finanziamento ordinario delle università).
Entrando maggiormente nel dettaglio, rileva che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università reca una dotazione di euro 6.815,2 milioni (– euro 188,4 milioni nella legge di bilancio a legislazione vigente, ma ne sono previsti + euro 150 milioni nel disegno di legge di stabilità). Osserva poi che sull’argomento intervengono gli articoli 17, comma 10, e 28, commi 14 e 16, del disegno di legge di stabilità e che al Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio sono destinati euro 162 milioni; che alla Fondazione per il merito sono destinati euro 0,9 milioni; che i contributi a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono pari a euro 17,7 milioni; che l’importo complessivamente disponibile per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari è di euro 43,8 milioni; che le risorse destinate alle competenze fisse ed accessorie del personale degli istituti AFAM sono pari a euro 385,9 milioni, mentre quelle per le supplenze brevi ammontano a euro 3,6 milioni (sull’argomento, tuttavia, interviene l’articolo 28, commi 18 e 19, del disegno di legge di stabilità); che i contributi alle università e agli istituti superiori non statali ammontano a euro 69 milioni (– euro 3,3 milioni).
Osserva quindi che lo stanziamento per la missione Ricerca e innovazione, ora articolata in unico programma – pari a euro 2.038,7 milioni – corrisponde al 4 per cento. In particolare, per il 2015: le risorse relative al FIRST, pari ad euro 60,8 milioni, sono allocate su un unico capitolo (cap. 7245), mentre fino al bilancio 2014 erano allocate parte sul capitolo 7320 (Ricerca applicata) e parte sul capitolo 7245 (Ricerca di base); il Fondo ordinario per gli enti di ricerca reca uno stanziamento di euro 1.740,2 milioni (– euro 31,1 milioni, precisando che ulteriori riduzioni deriveranno dall’articolo 28, commi 20 e 21, del disegno di legge di stabilità); le risorse destinate agli enti privati di ricerca sono pari a euro 4,3 milioni.
Aggiunge poi che lo stanziamento assegnato alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, articolata in due programmi – pari ad euro 50,6 milioni – corrisponde allo 0,1 per cento e che lo stanziamento assegnato alla missione Fondi da ripartire, articolata in un unico programma – pari ad euro 210,1 milioni – corrisponde allo 0,4 per cento. Precisa che in tale missione sono allocati euro 176,9 milioni destinati a incrementare le risorse contrattuali per la valorizzazione e lo sviluppo della carriera del personale della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008.
Con riferimento alle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, segnala che l’articolo 7 dispone, tra l’altro – come di consueto – che l’assegnazione autorizzata a favore del CNR per il 2015 è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di euro 2,6 milioni, a favore dell’Istituto di biologia cellulare per l’attività internazionale afferente all’area di Monterotondo. Segnala, inoltre, che lo stesso articolo 7 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto dei 3 milioni di euro che l’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013 ha destinato, per il 2014, alla realizzazione di progetti didattici nei luoghi della cultura. Segnala che al riguardo, trattandosi di autorizzazione di spesa relativa al 2014, appare necessario un chiarimento.
Osserva quindi che ulteriori stanziamenti si trovano in altri stati di previsione. In particolare, nello stato di previsione del MEF (tabella 2) sono allocati euro 14,4 milioni da trasferire alle regioni per l’assegnazione di borse di studio ad alunni delle scuole dell’obbligo, nonché euro 23,7 milioni per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) ed euro 95,6 milioni per l’Istituto italiano di tecnologia.
Segnala poi che nello stato di previsione del Ministero dell’interno (tabella 8) sono allocati euro 111,2 milioni per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo ed il comodato degli stessi nella scuola superiore.
Per quanto concerne le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, segnala che la tabella A prevede accantonamenti per il MIUR pari a euro 7 mila nel 2015 e a euro 9 mila per ciascuno degli anni 2016 e 2017 che, in base alla relazione illustrativa, comprendono le risorse destinate per le scuole non statali. Rileva poi che la tabella B non prevede accantonamenti per il MIUR per il 2015 e che, per il 2016 e il 2017, invece, è previsto l’accantonamento, rispettivamente, di 60 milioni e di 170 milioni di euro che, in base alla relazione illustrativa, comprende le risorse per interventi per la ricerca spaziale. Per quanto concerne le tabelle C ed E, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
Con riferimento poi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, osserva che la nota integrativa alla tabella 13 fa presente che si è proceduto alla definizione delle priorità politiche per il triennio 2015-2017 e alla connessa programmazione strategica-finanziaria, tenendo conto della persistente, difficile, situazione economica e delle correlate e ineludibili esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. Evidenzia che da quanto predetto ha tratto origine il regolamento di riorganizzazione del MIBACT approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, con il quale sono stati ridotti gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche ed è stato riorganizzato l’assetto amministrativo, allo scopo di rendere il Ministero più snello ed efficace e garantire una maggiore efficienza operativa. Precisa quindi che lo stato di previsione del MIBACT, a legislazione vigente (e, dunque, senza considerare le modifiche derivanti dal disegno di legge di stabilità, che saranno riversate in bilancio con la nota di variazione), reca, per l’esercizio finanziario 2015, spese in conto competenza per euro 1.596,4 milioni, di cui 1.287 per spese correnti (80,6 per cento), e 267,4 per spese in conto capitale (16,8 per cento). La restante parte è rappresentata da un’autonoma previsione di spesa per il rimborso di passività finanziarie, pari a euro 41,9 milioni (2,6 per cento). Aggiunge che l’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,3 per cento, senza variazioni rispetto al dato assestato 2014 e che, rispetto alle previsioni assestate per il 2014, si registra, all’esito di variazioni di segno opposto, un decremento complessivo di euro 86,3 milioni. Precisa poi che la consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2015 è valutata in euro 153,4 milioni (di cui, 95,9 per la parte corrente e 57,5 per la parte in conto capitale), superiore rispetto a quella prevista nella legge di bilancio 2014 (euro 120,4 milioni). Segnala, tuttavia, che occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione presenta carattere di provvisorietà, condizionata com’è dal concreto evolversi della gestione. Precisa, inoltre, che le autorizzazioni di cassa per il 2015 ammontano a euro 1.601,6 milioni e che, data una massa spendibile di euro 1.749,7 milioni, le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione del 91,5 per cento, che misura la capacità di spesa che il MIBACT ritiene di poter raggiungere nel 2015.
Entrando nel merito, evidenzia preliminarmente che è presente un nuovo programma di spesa – 1.16 Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contemporanea e delle periferie urbane, afferente alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – cui afferiscono capitoli che nel bilancio 2014 erano presenti in altri programmi o nuovi capitoli generati dalla scissione di vecchi. Aggiunge che lo stanziamento assegnato per l’anno 2015 alla missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – articolata ora in 10 programmi – è pari ad euro 1.408,1 milioni e corrisponde all’88,2 per cento dello stanziamento. In particolare: gli stanziamenti per il FUS ammontano a euro 406,2 milioni, importo identico al dato assestato 2014; le somme destinate alle spese di funzionamento e alle spese di personale per la realizzazione del «Grande Progetto Pompei» ammontano a euro 1,2 milioni; le risorse destinate al Centro per il libro e la lettura ammontano a euro 0,8 milioni; le risorse destinate a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (capitolo 3670) sono pari a euro 11 milioni, mentre i contributi ad enti e istituti culturali (capitolo 3671) ammontano a euro 6,2 milioni, per un totale complessivo di euro 17,3 milioni; per l’attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi progetti beni culturali», di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 sono stanziati euro 30 milioni; infine, le risorse – stanziate dall’articolo 8 dello predetto decreto-legge – per l’impiego di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali negli istituti e nei luoghi della cultura di Stato, regioni ed enti pubblici territoriali, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ammontano a euro 1,5 milioni.
Rileva poi che lo stanziamento relativo alla missione Ricerca e innovazione, articolata in un solo programma – pari, a euro 16,2 milioni – corrisponde all’1 per cento, mentre quello relativo alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, articolata in 2 programmi – pari ad euro 34,2 milioni –, corrisponde al 2,1 per cento. In tale missione è allocato il Fondo giovani per la cultura, con uno stanziamento di 1 milione di euro. Osserva poi che lo stanziamento previsto per la missione Fondi da ripartire, strutturata in un solo programma – pari ad euro 105,1 milioni – corrisponde al 6,6 per cento.
Con riferimento, inoltre, alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, rileva che la Tabella A non prevede accantonamenti per il MIBACT per il triennio 2015-2017 e che la Tabella B non prevede accantonamenti per il 2015, mentre prevede l’accantonamento di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con riferimento alle ulteriori tabelle, nonché alle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
Per quanto riguarda il MIBACT, ritiene altresì utile sottolineare che la norma in vigore, che prevede che siano destinati alla tutela dei beni culturali il 3 per cento delle risorse aggiuntive delle spese per investimenti deliberate dal CIPE, quest’anno non ha prodotto finanziamenti da destinare ai beni culturali. Segnala quindi l’opportunità di modificare tale norma, al fine di renderla più efficace, per raggiungere l’obiettivo che si prefiggeva e cioè di recuperare risorse finanziarie effettivamente aggiuntive per i beni culturali.
Osserva poi che nella tabella 2, relativa al Ministero dell’economia e delle finanze, sono allocati gli stanziamenti relativi ad informazione ed editoria e allo sport e che, in particolare, il programma Sostegno all’editoria reca stanziamenti complessivi, in conto competenza, pari ad euro 208,8 milioni, di cui 199,8 milioni per spese correnti e 9 milioni per spese in conto capitale.
Aggiunge che, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sono previsti stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva e che si tratta, in particolare, di euro 28 milioni per contributi e rimborsi di oneri alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (capitolo 3121), ed euro 9,3 milioni per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Precisa che, per le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, tuttavia, la tabella D prevede una riduzione di euro 3,2 milioni.
Evidenzia altresì che il programma Attività ricreative e sport della missione Giovani e sport reca stanziamenti complessivi, per il 2015, in conto competenza, pari ad euro 618,3 milioni, di cui euro 403 milioni per spese correnti (destinati al CONI) ed euro 215,3 milioni per spese in conto capitale (dei quali, euro 13,9 milioni quale somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo di garanzia per i mutui relativi a costruzione, ampliamento, attrezzatura e acquisto di impianti sportivi).
Precisa che, per quanto concerne le ulteriori somme che fino al 2014 erano allocate sul capitolo 7449, nel programma Protezione civile, riguardanti i contributi per i Campionati mondiali di nuoto e per i Giochi del Mediterraneo 2009, il Governo dovrebbe chiarire se le stesse sono transitate sui capitoli 7448 e 2186.
Passando quindi al disegno di legge di stabilità, rileva che le principali disposizioni riguardanti la competenza della VII Commissione si riscontrano negli articoli 3, 17 (commi 9, 10 e 16), 19, 25 (comma 5), 27 (commi 3 e 4) e 28. Osserva poi che risultano, per alcuni aspetti, di interesse, anche gli articoli 19 (comma 1), 20 (comma 1), 21 (commi 1-3) e 24. Al riguardo, ricorda, preliminarmente, che il 30 ottobre 2014 l’Assemblea, su proposta della Commissione bilancio, ha deliberato, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, lo stralcio di alcune disposizioni. Per quanto concerne i settori di interesse della VII Commissione, sono stati stralciati, in quanto contenenti disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio, le seguenti disposizioni: l’articolo 20, comma 2, che prevedeva che RAI S.p.A. può cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, attività immobiliari e quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del servizio erogato; l’articolo 28, comma 15, che interveniva su una autorizzazione di spesa finalizzata all’insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell’ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova, facendola confluire nel FFO; l’articolo 28, comma 25, che istituiva il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche ad interventi di natura premiale, con una dotazione, per il 2015, di 10 milioni di euro; l’articolo 28, commi 26 e 27, che autorizzava l’INVALSI ad attuare un programma straordinario di reclutamento, a copertura di tutti i posti della dotazione organica già vacanti o che diventeranno vacanti entro il 31 dicembre 2015, ai fini della piena attuazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione – su questo punto segnala l’opportunità di verificare se si può recuperare con una nuova norma questo obiettivo, tenuto conto che l’attuazione di un adeguato e innovativo sistema di valutazione costituisce uno dei perni fondamentali della «Buona scuola –; l’articolo 28, comma 31, che differiva (dal 30 giugno 2014) al 28 febbraio 2015 il termine per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto – previsti dall’articolo 18, commi 8-ter-8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013) – nelle regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso. Precisa che, al contempo, tale disposizione prevedeva che, solo per gli interventi per i quali non sia intervenuto, entro il 31 dicembre 2014, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, i pagamenti fossero possibili entro il 31 dicembre 2015. Segnala quindi che è stato inoltre stralciato, in quanto recante misure non destinate a produrre effetti nel triennio compreso nel bilancio pluriennale di riferimento, l’articolo 28, comma 24, che prevedeva che, per il 2014, quota parte delle somme finora versate alle entrate dello Stato, provenienti dalle contabilità speciali sulle quali affluivano le risorse da destinare alle istituzioni scolastiche, erano destinate al Fondo ordinario per gli enti di ricerca per le esigenze dell’INVALSI (nel limite di euro 10 milioni), agli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati, nel limite di euro 5 milioni) e alle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali (nel limite di euro 1 milioni). Anche in questo caso ritiene opportuno che si effettui un approfondimento con la Commissione bilancio al fine di introdurre una norma che consenta di recuperare tali risorse.
Con riferimento, poi, ai contenuti presenti nel disegno di legge di stabilità risultante dallo stralcio, evidenzia, in generale, che nelle politiche relative a scuola, università e ricerca si riscontrano, affiancati, interventi per il contenimento della spesa pubblica – anche attraverso azioni di razionalizzazione e modifiche ordinamentali – e interventi di finanziamento, anche con la creazione di nuovi Fondi nello stato di previsione del MIUR. In particolare, per la scuola, l’articolo 3 prevede l’istituzione di un Fondo finalizzato alla realizzazione del già richiamato Piano «La buona scuola», con la dotazione di 1 miliardo di euro per il 2015 e di 3 miliardi di euro dal 2016. Precisa che il Fondo è finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di 149.000 docenti precari e al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro.
Aggiunge poi che l’articolo 17, comma 9, autorizza, dal 2015, una spesa pari a 200 milioni di euro da destinare al sostegno alle scuole paritarie e che a queste misure di finanziamento così consistenti si affiancano anche misure rivolte alla razionalizzazione e riduzione della spesa, anche con modifiche ordinamentali. Sottolinea, in particolare, con riferimento al personale scolastico, i seguenti aspetti: si introduce il divieto di conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici, nonché il divieto (in ogni caso) di conferimento di supplenze brevi agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi, salvo, per quest’ultima fattispecie, il caso di istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti (articolo 28, commi 8 e 9); dal 1o settembre 2015, si elimina la possibilità di usufruire dell’esonero o del semiesonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole (articolo 28, comma 5) e si riduce il numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire dell’esonero dall’insegnamento (articolo 28, comma 4). Precisa poi che si modifica la disciplina in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni, attraverso: l’eliminazione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché enti che operano nel campo delle tossicodipendenze; l’eliminazione, dal 1o settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola – salve alcune ipotesi (scuole italiane all’estero, coordinatori periferici di educazione fisica, personale che svolge compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica o compiti di supervisione del tirocinio per l’abilitazione all’insegnamento) – di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni (articolo 28, commi 6 e 7). Al riguardo, segnala che occorre valutare se, a seguito delle abrogazioni previste, non debbano essere abrogati anche i commi 9 e 10 dell’articolo 26 della legge n. 448 del 1998. Aggiunge che si prevede, altresì, la revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, al fine di conseguire, dall’anno scolastico 2015/2016, una riduzione di 2.020 unità e della relativa spesa per euro 50,7 milioni (articolo 28, commi 10-12). Rileva poi che ulteriori misure di contenimento della spesa prevedono direttamente la riduzione di autorizzazioni di spesa, ovvero la riduzione dello stanziamento da destinare a diversi soggetti. In particolare: si riduce di euro 30 milioni, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 440 del 1997 (già Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa), confluita, dal 2013, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (articolo 28, comma 2); si prevede che, per il 2015, quota parte (euro 10 milioni) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica e che devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del MIUR e poi assegnate alle scuole per le spese di funzionamento, rimane acquisita all’erario (articolo 28, comma 3); si riduce di euro 200 mila, a decorrere dal 2015, il contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma, specificando che la riduzione si riferisce alle spese di funzionamento (articolo 28, comma 1).
Aggiunge poi che, per l’università, si prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario per 150 milioni di euro dal 2015, al fine di aumentare la quota premiale (articolo 17, comma 10) ma, al contempo, si prevede la riduzione del predetto FFO di euro 34 milioni per il 2015 e di euro 32 milioni dal 2016, in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che le università dovranno conseguire (articolo 28, comma 16). Inoltre, si sopprime il contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita presso la Seconda università degli studi di Napoli, pari ad euro 3,5 milioni annui (articolo 28, comma 14) e si riduce di euro 700 mila, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico legali sostenuti da Università e Istituzioni AFAM (articolo 28, comma 13).
Precisa poi che, al contempo, si introducono disposizioni finalizzate ad agevolare l’ingresso di ricercatori nelle università «virtuose» (ossia quelle che hanno un indicatore delle spese di personale inferiore all’80 per cento) e a regolare diversamente il rapporto fra assunzioni di professori e chiamate di ricercatori, nonché a consentire il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni (articolo 28, commi 28-30). Con riferimento alle disposizioni volte ad agevolare l’ingresso di ricercatori, segnala che occorre chiarire il riferimento alla stipula di contratti a tempo determinato «in aggiunta», nonché il significato dell’espressione «anche utilizzando le cessazioni…». Sottolinea che occorrerà, conseguentemente, intervenire sulla formulazione del testo, affinché non insorgano dubbi interpretativi nella fase di applicazione.
Per quanto concerne le Istituzioni AFAM, osserva, oltre a quanto già rilevato con riferimento alle visite medico legali, che si riducono di un milione di euro, per il 2015, le risorse destinate al funzionamento. Inoltre, si prevede che la carica del presidente sia onorifica e che i compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle stesse Istituzioni siano rideterminati, in misura tale che dai due interventi derivino risparmi di spesa pari ad euro 1,5 milioni dal 2015 (articolo 28, commi 18 e 19).
Per quanto riguarda il settore Ricerca, segnala che si riduce il Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per 42,9 milioni di euro nel 2015 e per 43 milioni di euro dal 2016, a seguito della previsione di rideterminazione dei compensi dei componenti degli organi e di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi (articolo 28, commi 20 e 21). Inoltre, si prevede il versamento all’entrata del bilancio entro il 31 gennaio 2015 di euro 140 milioni provenienti dalla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA). Rimane fermo che eventuali ulteriori somme disponibili alla chiusura della predetta gestione saranno versate all’entrata per essere riassegnate al FFO (articolo 28, comma 17).
Con riferimento al MIUR, aggiunge che si prevede che dal 1o gennaio 2015 il personale che opera negli uffici di diretta collaborazione del Ministro sia ridotto da 236 unità, escluse le posizioni dei responsabili degli uffici, a 190 unità, comprensive della dotazione relativa all’organismo indipendente di valutazione, in modo da ottenere una riduzione di spesa pari ad euro 222.000 (articolo 28, comma 22). Al riguardo segnala che si modifica con atto legislativo una previsione contenuta in un regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 16 del 2009) e che occorrerebbe, peraltro, chiarire, non essendosi in presenza di una modifica testuale, se il numero delle unità indicate comprende o meno le posizioni dei responsabili degli uffici.
Osserva che alle riduzioni previste dall’articolo 28 si aggiungono le seguenti misure: la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa agli assegni per il personale docente delle scuole italiane all’estero, nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016, prevista dall’articolo 27, comma 3; la riduzione delle dotazioni di bilancio dei Ministeri, prevista dall’articolo 24 e dall’allegato 2 che, per il MIUR, è pari a euro 148,6 milioni nel 2015 ed euro 136,2 milioni dal 2016 e, per il MIBACT, è pari a euro 21,5 milioni dal 2015; le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato a vari enti e organismi, previste dall’articolo 20, comma 1, e dall’allegato n. 6, fra i quali L’ANVUR, la Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso ed enti finanziati ai sensi della legge n. 549 del 1995 (fra gli altri, Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, Opera nazionale Montessori, INDIRE: capitolo 1261), Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo; la riduzione dei trasferimenti alle imprese prevista dall’articolo 19, comma 1, e dall’allegato n. 5 che, per il MIBACT, riguarda la quota degli utili derivanti dal gioco del lotto riservata in favore dello stesso Ministero. Segnala, in particolare, che la riduzione riguarderà – come si evince dalla relazione tecnica – il capitolo 8610 e il capitolo 8770, concernenti interventi e contributi alle attività cinematografiche e al settore dello spettacolo, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo «ARCUS SPA». Precisa che per entrambi i casi si fa riferimento al piano di gestione 2 che, tuttavia, nel disegno di legge di bilancio 2015 non ha evidenza. Rileva, inoltre, che viene soppresso il contributo all’Istituto per il credito sportivo (nel bilancio a legislazione vigente sono indicate, al capitolo 770/MEF, risorse annuali per 1,2 milioni).
Con riferimento al settore dell’editoria, osserva che l’articolo 17, comma 16, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, prevede l’accesso nel 2015 al credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l’anno 2012 e poi differito all’anno 2014.
Segnala, altresì, che l’articolo 27, comma 4, prevede, dal 1o gennaio 2015, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle attività e delle relative risorse – ridotte di 3 milioni – dedicate alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere, attualmente in capo al Ministero degli esteri. Con riferimento alla RAI, precisa che l’articolo 25, comma 5, prevede, dal 2015, la riduzione del 5 per cento delle somme, derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, da attribuire alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Ricorda, infine, che l’articolo 21 detta norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego. In particolare, il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dalla normativa vigente, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018, mentre il comma 3 del medesimo articolo 21 proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia ai dossier predisposti dagli uffici.