5 novembre DL “Sblocca Italia” al Senato

Il 5 novembre l’Assemblea del Senato approva con 157 voti favorevoli e 110 contrari, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl n. 1651, cosiddetto “sblocca Italia”, di conversione del decreto-legge n. 133, sull’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive.

Il 4 novembre la 7a Commissione del Senato approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni sul DdL di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, già approvato dalla Camera, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che numerose norme impattano indirettamente sulle competenze della Commissione, tra cui gli articoli 1, 3, 4, 6 (commi 1 e 4), 10, 20, comma 4-quinquies, 22-bis e 27;

valutato che l’articolo 9, comma 1, influisce in misura maggiore sugli ambiti di interesse della Commissione, qualificando come “estrema urgenza” la situazione conseguente alla certificazione di interventi indifferibili che riguardano, tra l’altro: la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; la tutela del patrimonio culturale;

rilevato inoltre che il comma 2-quater dell’articolo 9 modifica l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (cosiddetto “decreto scuola”), includendo il riferimento agli immobili di proprietà pubblica utilizzati per l’AFAM fra quelli per i quali le Regioni, per la programmazione triennale 2013-2015, possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze a stipulare appositi mutui trentennali con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico;

considerato che il comma 2-quinquies dell’articolo 9 incrementa, per il 2014, di 2 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM;

tenuto conto che anche l’articolo 25 incide maggiormente sulle competenze della Commissione, modificando le norme vigenti in materia di conferenza di servizi e di procedimento amministrativo, prevedendo in particolare che:

–        sia circoscritta al pericolo di un danno artistico e culturale, ambientale, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, la condizione alla quale l’amministrazione può procedere alla revoca e all’annullamento d’ufficio di quanto conseguito dall’interessato a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

–        attraverso un regolamento di delegificazione sia modificata la disciplina sull’autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, inserendo le seguenti tipologie: gli interventi per cui è esclusa la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia nell’ambito degli interventi di lieve entità sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; gli interventi di lieve entità regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali;

–        in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, siano soppresse le disposizioni del Codice che consentivano all’amministrazione competente, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di poter indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipava o faceva pervenire il parere scritto, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni. Il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;

–        entro il 31 dicembre 2014 sia emanato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante le linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico;

osservato inoltre che, secondo l’articolo 42 relativo alla finanza regionale, le Regioni sono tenute ad effettuare per il 2014 le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa, che interessano in gran parte le competenze della 7a  Commissione, quali:

·       scuole paritarie, per 100 milioni di euro;

·       borse di studio universitarie, per 150 milioni di euro;

·       contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per 15 milioni di euro;

·       libri di testo, per 80 milioni di euro;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1.     si invitano le Commissioni di merito ad includere anche gli edifici universitari e degli enti di ricerca nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo  9, comma 1;

2.     tenuto conto delle iniziative già avviate in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza dell’edilizia scolastica, di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, si invitano le Commissioni di merito a valutare l’opportunità di prorogare gli attuali termini per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori e per i relativi pagamenti, al fine di utilizzare efficacemente tutte le risorse per quegli enti locali che hanno già aggiudicato e avviato i lavori;

3.     si sollecitano le Commissioni di merito a modificare l’articolo 42, ripristinando l’esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse destinate alle Regioni relativamente agli interventi in materia di diritto allo studio, scuole paritarie, contributi e benefici agli studenti anche con disabilità e erogazione gratuita di libri di testo, dato che l’attuale formulazione della norma rischia di vanificare misure recentemente adottate nel settore scolastico, le quali rivestono una rilevanza strategica nell’ambito della politica di rilancio della scuola e dell’istruzione;

4.     pur condividendo l’esigenza di garantire certezze nella tempistica di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, si esprime la perplessità che le stesse possano essere emanate anche in assenza del parere della sovrintendenza, con il potenziale rischio di limitare le esigenze di tutela, ritenendo il patrimonio artistico e ambientale bene irrinunciabile e risorsa per il Paese con rilevanza anche economica oltre che culturale, storica, artistica e paesaggistica.

Il 30 ottobre la Camera, con 278 sì, 161 no e 7 astenuti, approva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (C. 2629-A/R). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.