Sentenza TAR Lecce 20 ottobre 2014, n. 2597

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N. 02597/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2014, proposto da: …, rappresentato e difeso dall’avv. Barbara Taurino, con domicilio eletto presso Barbara Taurino in Lecce, via Templari 10/A;

contro

Istituto …., Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l’annullamento
del rifiuto opposto dall’Istituto Scolastico sull’istanza di accesso ai documenti del 28.10.2013 e per la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 116, comma 4, L. n. 241/1990, all’Amministrazione resistente ad esibire i documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di … e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. B. Taurino per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato G. Marzo;

Il sig. … ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia dell’elaborato della prima prova scritta degli esami (tema di italiano), svolta dalla figlia minore il 17 giugno 2013.
La richiesta di accesso è stata motivata sulla base del diritto dovere spettante al genitore di vigilare sull’istruzione, l’educazione e la salute pisco fisica, nonché sulla crescita della minore.
L’amministrazione scolastica ha opposto a detta richiesta un diniego motivato sulla base della ritenuta insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, in ragione del fatto che la figlia del ricorrente è stata promossa con dieci e lode.
Il diniego è ritenuto illegittimo dal ricorrente il quale si rivolge al Tar per conseguire una pronuncia di condanna dell’amministrazione alla esibizione degli atti richiesti.
La stessa amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto la reiezione siccome infondato.
La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 ottobre 2014.

Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.
Contrariamente alla tesi sostenuta dall’amministrazione scolastica, l’interesse vantato dall’odierno ricorrente appare senz’altro meritevole di tutela ai sensi della disciplina in materia di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalla P.a.
Ed invero, si rileva che, indipendentemente dal notevole successo scolastico riportato dalla figlia del ricorrente, l’esercizio della potestà genitoriale implica senz’altro la possibilità di esercitare una vigilanza sugli orientamenti culturali che una minorenne va formandosi attraverso il consueto percorso scolastico.
Questo non vuol dire riaffermare una concezione paternalistica della potestà genitoriale in netta controtendenza con i tempi attuali, ma semplicemente concedere al genitore attento la possibilità di avere cognizione piena dei gusti, delle aspettative, degli orientamenti culturali che una minore va acquisendo e sviluppando in un ambiente chiamato a compartecipare alla crescita e alla maturazione dell’individuo, ivi incluse le aspettative di vita che , spesso, sfuggono ad un sano dibattito in ambito strettamente familiare.
La richiesta di accesso è stata, del resto, formulata in termini tutt’altro che pretestuosi o irragionevoli il che concorre, una volta di più, a ritenerla accoglibile.

Per le considerazioni su esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Consegue da tanto che l’amministrazione deve dare accesso agli atti richiesti dal ricorrente nel termine di giorni trenta dalla notificazione della presente sentenza.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
ordina all’Istituto Comprensivo Polo di Nardò “Renata Fonte” di dare accesso agli atti per come richiesti dal ricorrente, nel termine di giorni trenta dalla notificazione della presente decisione.
Condanna l’Istituto sopra citato alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 700,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2014

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)