Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172

Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172

Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo  1998,  n.  76,  in  materia  di
criteri e procedure per l'utilizzazione  della  quota  dell'otto  per
mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale. (14G00186) 

(GU n.275 del 26-11-2014)

 

 Vigente al: 11-12-2014

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; 
  Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664; 
  Visto l'articolo 1, comma 206, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998,  n.
76; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002,
n. 250; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n.
82; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 luglio 2014; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; 
  Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente 
                della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole da: «per l'assistenza ai rifugiati  e  per
la conservazione dei beni culturali» sono sostituite dalle  seguenti:
«per  l'assistenza  ai  rifugiati,  per  la  conservazione  dei  beni
culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento,  la  messa  in
sicurezza, l'adeguamento antisismico e  l'efficientamento  energetico
degli  immobili  adibiti  all'istruzione  scolastica  di   proprieta'
pubblica dello Stato, degli enti  locali  territoriali  e  del  Fondo
edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20  maggio  1985,
n. 222,»; 
  b) al comma 3,  la  parola:  «metereologici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «meteorologici»; 
  c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42» sono  inserite  le  seguenti:  «e  gli  immobili
adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato,
degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto  di  cui
all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»; 
  d) al comma 5, dopo le  parole:  «alla  fruibilita'  da  parte  del
pubblico di beni immobili» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi
quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello
Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di
cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»; 
    e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5.1. Gli interventi per gli  immobili  adibiti  all'istruzione
scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo  10  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  di  proprieta'  pubblica
dello Stato, degli enti locali territoriali e del  Fondo  edifici  di
culto di cui all'articolo 56 della legge  20  maggio  1985,  n.  222,
consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa  in
sicurezza,  nell'adeguamento   antisismico   e   nell'efficientamento
energetico degli edifici. Gli interventi, ove  abbiano  a  oggetto  i
beni culturali di cui all'articolo  10  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto delle  disposizioni
di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
      5.2. La domanda per  accedere  alla  ripartizione  della  quota
dell'otto per mille di cui all'articolo 1,  riguardante  il  medesimo
intervento puo' essere presentata per una sola delle tipologie di cui
ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1.»; 
  f) al comma 5-bis le parole: «di cui ai commi 2, 3,  4  e  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1»; 
  g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  comma  1,  gli
interventi di cui ai commi da 2 a  5  sono  considerati  straordinari
quando  esulano  effettivamente  dall'attivita'  ordinaria  e   dalla
corrente cura degli interessi coinvolti e non sono  ricompresi  nella
programmazione    ordinaria    dell'utilizzazione    delle    risorse
finanziarie. Gli interventi di cui  al  comma  5.1  sono  considerati
straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento
o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento.»; 
                               Art. 2 
 
       Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente 
                della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica
10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «quattro  quote  uguali  per  le  quattro
tipologie» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote  uguali  per
le cinque tipologie»; 
  b) al comma 2, la parola: «quattro» e' sostituita  dalla  seguente:
«cinque»; 
  c) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Il  giudizio  di
valutazione, ai fini dell'elaborazione  dello  schema  del  piano  di
riparto, deve tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale
concentrazione degli interventi, della  rilevanza  e  della  qualita'
degli stessi.»; 
  d)  al  comma  5,  le   parole:   «tenendo   conto   della   natura
straordinaria, della necessita' e  dell'urgenza  dei  medesimi»  sono
sostituite dalle seguenti: «tenendo conto dei  particolari  caratteri
di eccezionalita', necessita' ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso
in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o  uguale
a un milione di euro.»; 
  e) al comma 7, la parola: «quattro» e' sostituita  dalla  seguente:
«cinque». 
                               Art. 3 
 
         Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente 
                della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a ) al comma 1, prima delle parole: «possono  presentare  domanda,»
sono inserite le seguenti: «Per le categorie di cui  all'articolo  2,
commi 2, 3, 4 e 5,»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Per la categoria di intervento di cui  all'articolo  2,
comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello  di
cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per
mille di cui all'articolo 1, le  amministrazioni  statali,  il  Fondo
edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20  maggio  1985,
n. 222, e gli  enti  locali  territoriali,  proprietari  di  immobili
adibiti all'istruzione scolastica.». 
                               Art. 4 
 
         Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente 
                della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole: «procede alla  valutazione  delle  singole
iniziative»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «acquisisce   la
valutazione sulle singole iniziative  delle  commissioni  di  cui  al
comma 2.»; 
  b) al comma 2 la parola: «quattro» e'  sostituita  dalla  seguente:
«cinque»; 
  c) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «dell'amministrazione
statale competente  per  materia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle amministrazioni statali competenti per materia. Ove le domande
presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2,  commi  2,
3, 4, 5 e 5.1, siano  in  numero  superiore  a  1.000,  e'  possibile
istituire una  o  piu'  commissioni  aggiuntive  aventi  la  medesima
composizione  per  la  categoria  relativamente  alla  quale  si   e'
verificato il predetto esubero.»; 
  d) al comma 2,  terzo  periodo,  le  parole:  «dell'amministrazione
statale  competente»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «delle
amministrazioni statali competenti». 
                               Art. 5 
 
         Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente 
                della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «in  conformita'  al  modello  riportato
nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' ai  modelli
riportati nell'Allegato A, per gli interventi di cui all'articolo  2,
commi 2, 3, 4 e 5 e nell'Allegato A-bis per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 2, comma 5.1, che  costituiscono  parte  integrante  del
presente decreto.». 
                               Art. 6 
 
         Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente 
                della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, secondo periodo le parole: «ovvero  alla  meta'  del
finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «e,  in  aggiunta,  la  meta'   della   quota   del
finanziamento eccedente i 30 mila euro.» e  la  parola:  «lavori»  e'
sostituita dalla seguente: «interventi»; 
  b) al comma 5, la parola: «quattro» e' sostituita  dalla  seguente:
«cinque»; 
  c)   al   comma   5,   le   parole:    «da    sei    rappresentanti
dell'amministrazione  statale  competente»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «da  sei  rappresentanti  delle  amministrazioni   statali
competenti» e  le  parole:  «un  rappresentante  dell'amministrazione
statale competente per materia» sono sostituite dalle  seguenti:  «un
rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia»; 
  d) al comma 6, l'ultimo periodo, e' sostituito dal  seguente:  «Per
gli interventi di conservazione di beni culturali  immobili,  per  le
opere relative a interventi per calamita' naturali  nonche'  per  gli
interventi concernenti  la  ristrutturazione,  il  miglioramento,  la
messa in sicurezza,  l'adeguamento  antisismico  e  l'efficientamento
energetico degli  immobili,  adibiti  all'istruzione  scolastica,  di
proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del
Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge  20  maggio
1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal  certificato  di
collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere  o
dalla verifica di conformita' e dalla relazione sul conto finale  nei
casi  previsti  dalla  vigente  normativa  in   materia   di   lavori
pubblici.». 
                               Art. 7 
 
       Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente 
                della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 8-ter, comma 3, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le parole:  «I  risparmi  realizzati
posso essere conservati dai beneficiari per un anno a  partire  dalla
conclusione   dei   lavori.»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«L'utilizzazione dei risparmi realizzati puo' essere richiesta  entro
un anno dalla conclusione dei lavori.». 
                               Art. 8 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per l'anno 2014 il termine per la  presentazione  delle  istanze
per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto  per
mille dell'IRPEF devoluta  alla  diretta  gestione  statale,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica
10 marzo 1998, n. 76, e' differito al 15 dicembre 2014  limitatamente
agli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento,  la  messa
in   sicurezza,   l'adeguamento   antisismico   e   l'efficientamento
energetico degli immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  ad  uso
scolastico di proprieta' dello Stato, degli enti locali  territoriali
e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56  della  legge  20
maggio 1985, n. 222. 
                               Art. 9 
 
            Integrazioni agli allegati A e B del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. Dopo l'Allegato A e' inserito il seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Alla fine dell'Allegato B inserire il seguente punto: 
    «5. Interventi per  la  ristrutturazione,  il  miglioramento,  la
messa in sicurezza,  l'adeguamento  antisismico  e  l'efficientamento
energetico   degli   immobili   di   proprieta'   pubblica    adibiti
all'istruzione scolastica. 
  Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 
  1. denominazione dell'immobile oggetto dell'intervento e codice  di
identificazione (codice M.I.U.R); 
  2.  indicazione  dell'ente  proprietario  dell'immobile   e   della
destinazione esclusiva all'istruzione scolastica (  numero  classi  e
numero alunni); 
  3. indicazione del luogo di svolgimento  dell'intervento  (regione,
provincia e comune); 
  4. esistenza di vincoli: urbanistici, paesaggistici,  di  interesse
storico artistico o di altra natura; 
  5. indicazione se l'immobile sia opera di autore non piu' vivente e
se l'esecuzione dello stesso risalga ad oltre settanta anni,  secondo
l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 
  6. esposizione sintetica dello stato di fatto dell'immobile tramite
elementi  grafici,  fotografici  e  descrittivi  coerenti   con   gli
elaborati progettuali prodotti; 
  7. indicazione di eventuali situazioni di pericolo per la  pubblica
incolumita',  ovvero  di  rischio  di  perdita  o  di  deterioramento
dell'immobile; 
  8. descrizione degli obiettivi dell'intervento; 
  9.  indicazione  del   livello   di   progettazione   (preliminare,
definitiva, esecutiva) allegando il progetto comprensivo dei relativi
elaborati grafici, nonche' del computo metrico estimativo; 
  10. descrizione particolareggiata dell'intervento  che  si  intende
realizzare e delle  singole  fasi  di  attuazione  per  tipologia  di
intervento e tempi di realizzazione (cronoprogramma) coerente con  il
livello di progettazione; 
  11. specificazione che il progetto costituisce/non  costituisce  il
completamento dell'intervento o e' parte di un lotto funzionale; 
  12.  dichiarazione  se  per  il  medesimo  intervento  sono   stati
richiesti e/o ottenuti altri contributi; 
  13.  specifica  indicazione  del  costo   totale   dell'intervento,
suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. lavori,  oneri
della sicurezza, somme a disposizione, etc.); le spese devono  essere
riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA; 
  14. importo delle risorse  finanziarie  richieste  a  valere  sulla
quota dell'otto per  mille  dell'IRPEF  a  diretta  gestione  statale
(indicare anche se uguale a quello di  cui  al  punto  precedente)  e
suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota
dell'otto  per  mille  dell'IRPEF  nelle  principali  voci  di  spesa
previste (es. lavori, oneri della sicurezza,  somme  a  disposizione,
etc.); le spese devono essere riportate  al  netto  e  a  parte  deve
essere specificata l'IVA. 
  La domanda e' inammissibile se le voci di cui ai  precedenti  punti
sono mancanti o incomplete. 
  La  relazione  tecnica  deve   essere   sottoscritta   dal   legale
rappresentante del .....( indicare l'ente) e dal responsabile tecnico
della gestione dell'intervento. Ove quest'ultimo non sia un  pubblico
ufficiale o un dipendente  della  pubblica  amministrazione,  occorre
indicare espressamente che le dichiarazioni sono rese ai sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identita'
del dichiarante ai sensi dell'articolo 38 del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 novembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne - Prev. n. 3033 

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