Non si può bocciare un alunno a settembre senza valutarlo in tutte le discipline

da La Tecnica della Scuola

Non si può bocciare un alunno a settembre senza valutarlo in tutte le discipline

Non si può bocciare un alunno a settembre senza prima averlo valutato in tutte le discipline. Il Tar Toscana con ordinanza n. 725 dell’11 dicembre 2014 ha così deciso, ribadendo che il giudizio sospeso implica una valutazione globale, e non solo inerente alla materia oggetto di riparazione.

Questo il caso. A giugno un consiglio di classe di una III di un’istituzione scolastica aveva deliberato il giudizio sospeso per una disciplina. Il 29 agosto, lo stesso Consiglio di Classe ha deliberato la non promozione dell’allieva, non all’unanimità, ma a maggioranza.

I genitori si sono rivolti al Tar, convinti che si trattasse di un procedimento illegittimo. E così è stato ritenuto. Il Tar della Toscana ha affermato che “la valutazione del consiglio di classe non può esaurirsi nel giudizio relativo al profitto conseguito in un’unica materia, dovendo, invece, involgere il complessivo rendimento dell’alunno, in tutte le discipline, nonchè, ove necessario, la possibilità di recupero delle lacune riscontrate nel successivo anno scolastico“.

In sostanza il giudizio deve essere considerato mutilo in quanto, senza procedere alla valutazione delle restanti discipline, non si può parlare di una valutazione completa dell’allieva.

Inoltre il consiglio di classe deve considerare, ove necessario, la possibilità di recupero delle lacune riscontrate nel successivo anno scolastico e non può operare secondo la previgente disciplina degli esami di riparazione, ora superata ed abrogata, dalle nuove disposizioni sul giudizio sospeso (D.P.R. n. 22 del 2009, adottato in applicazione della legge n. 169 del 2008).

Attenzione, dunque, a bocciare per una sola materia. Il giudizio è e deve essere sempre globale. Pena procedimenti giudiziari, problemi e pensieri per tutto il consesso degli incauti docenti.