Legge 23 dicembre 2014, n. 191

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Legge 23 dicembre 2014, n. 191

Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2015  e
bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. (14G00204) 

(GU n.300 del 29-12-2014 – Suppl. Ordinario n. 100)

 

 Vigente al: 13-1-2015

 

 
 
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Stato di previsione dell'entrata 
 
  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario  2015,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni  specie  e  ogni  altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello  Stato,  in
virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1). 
                               Art. 2 
 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'economia 
               e delle finanze e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2015,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, fra  gli  stati  di  previsione  delle
varie amministrazioni statali i fondi  da  ripartire  iscritti  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno  finanziario  2015,  nell'ambito  della  missione  «Fondi   da
ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonche' nell'ambito della
missione «Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia»,  programma
«Protezione sociale per particolari categorie». 
  3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e'  stabilito,  per  l'anno  2015,  in  79.000
milioni di euro. 
  4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio  estero,  sono  fissati  per
l'anno finanziario 2015, rispettivamente, in 5.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  fino  a  ventiquattro  mesi  e  in  12.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  5. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2015, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  4  del  presente
articolo. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, al  trasferimento  tra  i  pertinenti
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   finanziario   2015    delle    somme
complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel  programma
«Oneri  per  il  servizio  del  debito  statale»,  nell'ambito  della
missione «Debito pubblico»  del  medesimo  stato  di  previsione,  in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel  programma  «Fondi
di  riserva  e  speciali»,  nell'ambito  della  missione  «Fondi   da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente,  in  900  milioni  di
euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro,  550  milioni  di
euro e 9.000 milioni di euro. 
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese  obbligatorie  quelle  descritte
nell'elenco n. 1 annesso  allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  9. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono  indicate
nell'elenco n. 2 annesso  allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  10. Gli importi di compensazione monetaria  riscossi  negli  scambi
fra gli Stati membri dell'Unione  europea  sono  versati  nell'ambito
della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello  stato
di  previsione  dell'entrata.  Corrispondentemente   la   spesa   per
contributi da corrispondere all'Unione europea  in  applicazione  del
regime delle «risorse proprie» di  cui  alla  decisione  2000/597/CE,
Euratom  del  Consiglio,  del  29  settembre  2000,  alla   decisione
2007/436/CE, Euratom  del  Consiglio,  del  7  giugno  2007,  e  alla
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,  del  26  maggio  2014,
nonche'  per  importi  di  compensazione  monetaria  e'  imputata  al
programma «Partecipazione italiana  alle  politiche  di  bilancio  in
ambito UE», nell'ambito della missione  «L'Italia  in  Europa  e  nel
mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze  per  l'anno  finanziario  2015,  sul  conto   di   tesoreria
denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia». 
  11. Le somme iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2015,  nei
pertinenti programmi relativi ai seguenti  fondi  da  ripartire,  non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei
residui per essere utilizzate  nell'esercizio  successivo:  Fondo  da
ripartire per l'attuazione dei contratti e  Fondo  da  ripartire  per
fronteggiare  le  spese  derivanti  dalle  eventuali  assunzioni   di
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da
autorizzare  in  deroga  al  divieto  di  assunzione.   Il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  ripartire  tra  i
pertinenti programmi delle amministrazioni  interessate,  con  propri
decreti, le somme conservate  nel  conto  dei  residui  dei  predetti
Fondi. 
  12. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«Rimborsi del debito statale»,  nell'ambito  della  missione  «Debito
pubblico» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2015,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate   ad
alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  al
programma  «Concorso  dello  Stato  al  finanziamento   della   spesa
sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con  le
autonomie territoriali»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario  2015,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  14. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«Promozione e  garanzia  dei  diritti  e  delle  pari  opportunita'»,
nell'ambito della missione  «Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2015,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  contributi   destinati
dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla  Commissione
nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna. 
  15. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi  da
assegnare», nell'ambito della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2015,  ai  competenti  programmi  degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e dell'interno per lo  stesso  anno  finanziario,  per
l'effettuazione  di  spese  relative  a   competenze   spettanti   ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di
seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita'  e  competenze
varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto  delle
Forze di polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di  viaggio  agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e  telefoniche,  a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e  acquisto  di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre  esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 
  16. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2015,  ai  capitoli  del
titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito  statale»,
nell'ambito  della  missione  «Debito  pubblico»   dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
  17.  Nell'elenco  n.  5,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  possono  effettuarsi,   per   l'anno   finanziario   2015,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1° dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
«Prevenzione e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali»,   nell'ambito    della    missione    «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio», nonche' nel programma «Concorso
della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito  della
missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione. 
  18. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2015, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'. 
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
«Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e  quello  relativo  alle
«Somme da erogare alle  regioni  a  statuto  ordinario  a  titolo  di
compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle
deliberazioni  annuali  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39,  comma  1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  20. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  variazioni
compensative di bilancio  occorrenti  per  trasferire  al  pertinente
programma  dello  stato  di   previsione   del   predetto   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  i  fondi  per  il
funzionamento delle commissioni che gestiscono il  Fondo  integrativo
speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi  dell'articolo  1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
  21. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
assegnare ai pertinenti programmi le  somme  iscritte  nei  programmi
«Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi  di
sostegno  tramite  il  sistema  di  fiscalita'»,  nell'ambito   della
missione «Competitivita' e sviluppo delle  imprese»  dello  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  fini
dell'utilizzazione dei fondi relativi  al  rimborso  degli  oneri  di
servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche,  rispettivamente
disciplinati dai contratti di servizio e di programma  stipulati  con
le amministrazioni pubbliche, nonche' per  agevolazioni  concesse  in
applicazione di specifiche disposizioni legislative. 
  22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera  alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2015,  destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  negli  stati
di previsione delle amministrazioni medesime. 
  23. In  relazione  alle  necessita'  derivanti  dall'andamento  dei
mercati finanziari e dalla gestione del debito statale,  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con
propri decreti, variazioni compensative, in termini di  competenza  e
di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215,  2216,  2217,
2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra  gli  stanziamenti  dei  capitoli
2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno finanziario  2015,  iscritti  nel  programma
«Oneri  per  il  servizio  del  debito  statale».  Per  le   medesime
necessita' il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni  compensative,  in
termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  dei  capitoli
9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2015, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale». 
  24. In relazione alle necessita' gestionali derivanti dalle diverse
variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione  europea
a titolo di  risorse  proprie,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,  variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2015,
iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel  mondo»
nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio  in
ambito UE». 
  25. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni   compensative   di
bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati  di  previsione
dei  Ministeri  interessati,  occorrenti   per   l'attuazione   delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,  in
materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario. 
  26. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, per  l'anno  finanziario  2015,  alla
riassegnazione  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella  misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della
voce  «Entrate  derivanti   dal   controllo   e   repressione   delle
irregolarita'  e  degli   illeciti»   dello   stato   di   previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia  Giustizia  Spa  a  titolo  di
utili  relativi  alla  gestione  finanziaria   del   fondo   di   cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  27. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  per   l'anno   finanziario   2015,
variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  di  bilancio
relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle  finanze  prevista  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  17  luglio  2014,  pubblicato   nel
supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale  n.  214  del  15
settembre 2014. 
  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al
pagamento dei premi e delle  vincite  dei  giochi  pronostici,  delle
scommesse  e  delle  lotterie,  in  corrispondenza  con   l'effettivo
andamento delle relative riscossioni. 
  29. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche
di    bilancio»,    nell'ambito     della     missione     «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2015,
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  provenienti
dalla  chiusura  della  gestione  commissariale  del  Fondo  gestione
istituti contrattuali  lavoratori  portuali  in  liquidazione  coatta
amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari
e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della  citta'  di
Palermo» in liquidazione coatta amministrativa. 
  30. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2015,
le variazioni compensative di bilancio, anche tra  i  diversi  titoli
della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di  ammortamento
dei mutui e dei  prestiti  obbligazionari,  attivati  sulla  base  di
specifiche disposizioni normative a seguito  di  calamita'  naturali,
effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a
seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza  del
Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  protezione  civile  ai
sensi del comma 5-septies dell'articolo 5  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni. 
  31. Ferme restando  le  disposizioni  dell'articolo  36  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive  modificazioni,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  effettuare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui,
di competenza e  di  cassa,  conseguenti  alla  ripartizione  tra  le
amministrazioni  interessate  del  fondo   iscritto   nel   programma
«Sostegno alle politiche per lo sviluppo e  la  coesione  economica»,
nell'ambito della missione  «Sviluppo  e  riequilibrio  territoriale»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo  2  della
legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni. 
  32. Le somme iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 relative al
Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche'  quelle  trasferite  dal
Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di  previsione  dei
Ministeri  destinatari  delle  risorse  finanziarie,  disponibili  al
termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con  propri
decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate
le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo. 
                               Art. 3 
 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e
                        disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2015,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
  2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle  voci
«Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e  «Altre  entrate
in conto  capitale»  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  negli  appositi
capitoli dei pertinenti  programmi  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  relativi  al  Fondo   per   la
competitivita' e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi
alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e  al  Fondo  rotativo
per la crescita sostenibile. 
  3. Le  somme  impegnate  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  410,  convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante  interventi  urgenti  a
sostegno dell'occupazione nelle aree  di  crisi  siderurgica,  resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  allo  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui  al
medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993. 
                               Art. 4 
 
 
            Stato di previsione del Ministero del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   per   l'anno
finanziario 2015, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 4). 
                               Art. 5 
 
 
          Stato di previsione del Ministero della giustizia 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  giustizia,  per   l'anno   finanziario   2015,   in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 
  2. Le entrate  e  le  spese  degli  Archivi  notarili,  per  l'anno
finanziario  2015,  sono  stabilite  in  conformita'  agli  stati  di
previsione annessi a quello del Ministero della giustizia  (Appendice
n. 1). 
  3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle  assegnazioni  di
bilancio, e' utilizzato  lo  stanziamento  del  Fondo  per  le  spese
impreviste  iscritto  nel  programma  «Giustizia  civile  e  penale»,
nell'ambito della missione  «Giustizia»  dello  stato  di  previsione
della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti  da  detto  Fondo,
nonche' l'utilizzazione delle  somme  prelevate,  sono  disposti  con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  del
Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al  Parlamento
in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione,  in  termini  di
competenza e di cassa, delle  somme  versate  dal  Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai  comuni
e da altri enti pubblici e privati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza
e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi  e
gli  investimenti  finalizzati  al  miglioramento  delle   condizioni
detentive e delle attivita' trattamentali nonche'  per  le  attivita'
sportive del personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  dei
detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e
nel  programma  «Giustizia  minorile»,  nell'ambito  della   missione
«Giustizia» dello stato di previsione del Ministero  della  giustizia
per l'anno finanziario 2015. 
                               Art. 6 
 
 
Stato di  previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
         cooperazione internazionale e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
per l'anno finanziario 2015,  in  conformita'  all'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 6). 
  2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa,  il  bilancio
dell'Istituto agronomico  per  l'Oltremare,  per  l'anno  finanziario
2015, annesso allo stato di previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale (Appendice n. 1). 
  3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio  dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri  in  applicazione  della
direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  ai   pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione  internazionale  per  l'anno  finanziario  2015,
affinche' siano utilizzate per  gli  scopi  previsti  dalla  medesima
direttiva. 
  4. In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata  del  bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'Oltremare,  per   anticipazioni   e
rimborsi  di  spese  per  conto  di  terzi   nonche'   di   organismi
internazionali o della Direzione generale per  la  cooperazione  allo
sviluppo del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per  l'anno
finanziario 2015. 
  5.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare,  previe  intese  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta  estera
non  convertibile  pari  alle  disponibilita'  esistenti  nei   conti
correnti  valuta   Tesoro   costituiti   presso   le   rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo  5  della
legge 6 febbraio 1985, n.  15,  e  successive  modificazioni,  e  che
risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni  locali.
Il  relativo  controvalore  in  euro  e'  acquisito  all'entrata  del
bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle  indicazioni
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale, nei pertinenti programmi dello  stato  di  previsione
del   medesimo   Ministero   per   l'anno   finanziario   2015,   per
l'effettuazione di spese connesse alle esigenze  di  funzionamento  e
mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli  istituti  di
cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e' altresi' autorizzato ad
effettuare, con le medesime modalita', operazioni  in  valuta  estera
pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti  valuta  Tesoro
in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini  delle
operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro  del
Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente
Direzione  generale  del  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, variazioni compensative  in  termini  di
competenza  e  cassa  tra   i   capitoli   allocati   nel   programma
«Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in
Europa e nel mondo» dello stato di  previsione  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, relativamente agli
stanziamenti per l'aiuto pubblico  allo  sviluppo  determinati  nella
Tabella della legge di stabilita', di cui all'articolo 11,  comma  3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo  quanto
previsto dall'articolo 15, comma 9, primo  periodo,  della  legge  26
febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni. 
  7. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge  11  agosto
2014,  n.  125,  recante  disciplina  generale   sulla   cooperazione
internazionale allo  sviluppo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su  proposta
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti
variazioni di bilancio, in termini di residui,  di  competenza  e  di
cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la  soppressione  di
programmi. 
                               Art. 7 
 
 
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
                della ricerca e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  per
l'anno  finanziario  2015,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 7). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i  fondi  iscritti
nella parte corrente e nel conto capitale  del  programma  «Fondi  da
assegnare», nell'ambito della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  occorrenti
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa,  tra  i
capitoli  «Somma  da  assegnare  per   il   pagamento   della   mensa
scolastica», nonche'  tra  i  capitoli  relativi  al  «Fondo  per  il
funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  4. L'assegnazione autorizzata  a  favore  del  Consiglio  nazionale
delle ricerche, per l'anno finanziario  2015,  e'  comprensiva  della
somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro,  a  favore
dell'Istituto di  biologia  cellulare  per  attivita'  internazionale
afferente all'area di Monterotondo. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di  cassa,  tra  lo  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e gli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  interessati  in
relazione al trasferimento di fondi riguardanti il  finanziamento  di
progetti per la ricerca. 
                               Art. 8 
 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'interno 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2015,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Le somme  versate  dal  CONI  nell'ambito  della  voce  «Entrate
derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello  stato
di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal  rischio
e soccorso pubblico», nell'ambito della  missione  «Soccorso  civile»
dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  per  l'anno
finanziario  2015,  per  essere   destinate   alle   spese   relative
all'educazione fisica, all'attivita'  sportiva  e  alla  costruzione,
completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese   per   le   quali   possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge  12  dicembre   1969,   n.   1001,   iscritto   nel   programma
«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito  della
missione «Ordine pubblico e sicurezza». 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
anche tra  i  titoli  della  spesa  dello  stato  di  previsione  del
Ministero   dell'interno,   occorrenti   per    l'attuazione    delle
disposizioni recate  dall'articolo  61  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo  10,
comma  11,  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e   successive
modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali. 
  5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il
servizio antincendi negli  aeroporti,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello
stato di previsione  del  Ministero  dell'interno  le  somme  versate
all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   in   applicazione   delle
disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della  legge
n. 296 del 2006. 
  6. Sono autorizzati l'accertamento e  la  riscossione,  secondo  le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici  di  culto,  nonche'
l'impegno e il pagamento delle spese, relative  all'anno  finanziario
2015, in conformita' agli stati di previsione annessi  a  quello  del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie  del  bilancio  del
Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1,  annesso  al
bilancio predetto. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa,  negli
stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo  edifici  di
culto per l'anno finanziario 2015,  conseguenti  ai  prelevamenti  di
somme dal conto  corrente  infruttifero  di  tesoreria  intestato  al
predetto   Fondo,   per   far   fronte   alle   esigenze    derivanti
dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.
222. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri  interessati  le
risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,  istituito  nell'ambito   del
programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo
sviluppo  della  coesione  sociale»  della  missione   «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, e nel capitolo  2872,  istituito  nell'ambito
del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della
missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma  106,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio  anche
tra  i  titoli  della  spesa,  occorrenti  per   l'attuazione   delle
disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6
maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di
autonomia di entrata delle province. 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno,  i  contributi  relativi  al  rilascio  e  al
rinnovo dei permessi di  soggiorno,  di  cui  all'articolo  5,  comma
2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati,  ai
sensi  dell'articolo  14-bis  del  medesimo  testo  unico,  al  Fondo
rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per  il  rimpatrio  degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
  12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario e  assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  le   occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 
  13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione
unificata di competenze fisse e  accessorie  al  personale  da  parte
delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione
nell'anno successivo delle somme  rimaste  da  pagare  alla  fine  di
ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie,  per
tutti  gli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia  si  applicano  le
disposizioni di cui al  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio
tra i programmi di spesa dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  «Elaborazione,  quantificazione,  e  assegnazione   dei
trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti  locali
anche  in  via  perequativa»  e  «Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali  e  provinciali»,  in  relazione  alle  minori  o   maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10  ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213. 
                               Art. 9 
 
 
           Stato di previsione del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
l'anno  finanziario  2015,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 9). 
                               Art. 10 
 
 
       Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture 
               e dei trasporti e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2015, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, le  variazioni  di  competenza  e  di
cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  e  in  quello  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  gli  adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo  10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
settembre 1994, n. 634,  concernente  la  disciplina  dell'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro  elaborazione  dati
del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  3. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010. 
  4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2015,  e'
fissato in 136 unita'. 
  5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  riguardante  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per  le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dal fondo  a
disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei  mari,
nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico
e sicurezza» del medesimo stato di previsione. 
  6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di  cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto  6
febbraio 1933, n. 391,  i  fondi  di  qualsiasi  provenienza  possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 
  7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi di pertinenza delle  Capitanerie  di  porto.  Alle
spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici,  terrestri
e aerei e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  e  infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza  dei  porti  e  delle
caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza  e
controllo nei mari, nei  porti  e  sulle  coste»,  nell'ambito  della
missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  si  applicano,  per
l'anno finanziario 2015, le  disposizioni  dell'articolo  61-bis  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita'  generale
dello Stato. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei
Ministeri interessati, le  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione  del
Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali  e  relativo  a  opere  di
interesse  strategico,  di  cui  all'articolo  32,   comma   1,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
per l'attuazione dell'articolo  32,  comma  6,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi
al Programma delle infrastrutture strategiche. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei
Ministeri interessati, le  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione  del
Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. 
                               Art. 11 
 
 
           Stato di previsione del Ministero della difesa 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c)  del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010: 
  1) Esercito n. 71; 
  2) Marina n. 16; 
  3) Aeronautica n. 52; 
  4) Carabinieri n. 0; 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
  1) Esercito n. 0; 
  2) Marina n. 50; 
  3) Aeronautica n. 9; 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
  1) Esercito n. 98; 
  2) Marina n. 15; 
  3) Aeronautica n. 20. 
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno  2015,  come
segue: 
  1) Esercito n. 291; 
  2) Marina n. 270; 
  3) Aeronautica n. 246; 
  4) Carabinieri n. 90. 
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2015, come segue: 
  1) Esercito n. 420; 
  2) Marina n. 242; 
  3) Aeronautica n. 265. 
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2015, come segue: 
  1) Esercito n. 480; 
  2) Marina n. 201; 
  3) Aeronautica n. 140. 
  6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente  afferenti
alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di
cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai  compiti  di
difesa militare» e «Pianificazione  generale  delle  Forze  Armate  e
approvvigionamenti  militari»,  nonche'  per  l'ammodernamento  e  il
rinnovamento,  di  cui  ai   programmi   «Approntamento   e   impiego
Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento  e  impiego
delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali»,
«Approntamento  e  impiego  delle  forze  aeree»  e   «Pianificazione
generale  delle  Forze   Armate   e   approvvigionamenti   militari»,
nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio»  dello
stato di previsione del Ministero della  difesa,  si  applicano,  per
l'anno 2015, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale  dello
Stato. 
  7. Alle spese per  le  infrastrutture  multinazionali  della  NATO,
sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate
ai compiti  di  difesa  militare»  e  del  programma  «Pianificazione
generale  delle  Forze   Armate   e   approvvigionamenti   militari»,
nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio»  dello
stato di previsione del  Ministero  della  difesa,  si  applicano  le
procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali  emanate
dal Consiglio atlantico.  Deve  essere  in  ogni  caso  garantita  la
trasparenza  delle  procedure  di  appalto,  di  assegnazione  e   di
esecuzione dei lavori, ai sensi della legge  13  settembre  1982,  n.
646. 
  8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di  previsione  del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dai fondi  a
disposizione  relativi  alle  tre  Forze  armate   e   all'Arma   dei
carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel  programma  «Fondi  da
assegnare», nell'ambito  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  del
medesimo stato di previsione. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della  difesa,  per
l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale
militare e civile della Difesa. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli del programma «Approntamento e impiego  Carabinieri  per  la
difesa  e  la  sicurezza»,  nell'ambito  della  missione  «Difesa   e
sicurezza del territorio» dello stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa,  per  l'anno  finanziario  2015,  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  dalla  Banca  d'Italia  per  i
servizi di vigilanza e custodia  resi  presso  le  proprie  sedi  dal
personale dell'Arma dei carabinieri. 
                               Art. 12 
 
 
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
                 e forestali e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2015, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 12). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2015,  le
occorrenti variazioni di bilancio tra gli  stati  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e  delle
amministrazioni interessate, in termini di residui, di  competenza  e
di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre  1991,  n.
394, e successive  modificazioni,  e  dell'articolo  77  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  nonche'  per  l'attuazione  del
decreto  legislativo  4  giugno  1997,   n.   143,   concernente   il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura  e  pesca  e  la  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale. 
  3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2015,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra  i
vari settori d'intervento  del  Programma  nazionale  della  pesca  e
dell'acquacoltura. 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte
nel capitolo 2827 del programma  «Fondi  da  assegnare»,  nell'ambito
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2015,
ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari  e  forestali  per  il  medesimo  anno,
secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo  24,  comma
2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  5. Per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su  proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme
versate in entrata dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA) nonche' dai  corrispondenti  organismi  pagatori  regionali  a
titolo di rimborso al Corpo forestale dello  Stato  per  i  controlli
effettuati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.   885/2006   della
Commissione, del 21 giugno 2006, e del regolamento (UE)  n.  907/2014
della Commissione, dell'11 marzo 2014. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali per  l'anno  finanziario  2015  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni
ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello  Stato
in virtu' di accordi  di  programma,  convenzioni  e  intese  per  il
raggiungimento di finalita' comuni in materia  di  lotta  contro  gli
incendi  boschivi,  sicurezza  pubblica,  monitoraggio  e  protezione
dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e  tutela  delle
riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa  la
salvaguardia  della  biodiversita'  anche  attraverso  la  vivaistica
sperimentale per la conservazione delle risorse  genetiche  forestali
nazionali. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario  2015,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello  Stato  dal  CONI  e  da
altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' sportive  del
personale del Corpo forestale dello Stato. 
  8. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela  e
conservazione  della  fauna  e  della  flora  e  salvaguardia   della
biodiversita'» della missione  «Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del
territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  le  somme   di
pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute  dalla  societa'
Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con  il  medesimo
Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  9. Per l'anno finanziario 2015 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, le variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa,  occorrenti  per  l'attuazione  di   quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione
e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali le somme iscritte, in termini di residui, di  competenza  e
di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da  ripartire  per  assicurare  la
continuita'  degli  interventi  pubblici  nel  settore   agricolo   e
forestale» istituito nel programma «Fondi da assegnare»,  nell'ambito
della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione,
destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n.  499,
recante razionalizzazione  degli  interventi  nel  settore  agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale. 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario  2015,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni
ed enti pubblici in virtu' di accordi  di  programma,  convenzioni  e
intese per il  raggiungimento  di  finalita'  comuni  in  materia  di
telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno  1998,  n.
191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della  legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
                               Art. 13 
 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
           culturali e del turismo e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  per
l'anno  finanziario  2015,  in  conformita'  all'annesso   stato   di
previsione (Tabella n. 13). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, rispettivamente per la parte
corrente e per il  conto  capitale  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  per
l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di  bilancio,  in
termini di residui,  di  competenza  e  di  cassa,  tra  i  capitoli,
iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici»,  relativi  al  Fondo
unico per lo spettacolo. 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, per l'anno finanziario 2015, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,
adottati  su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  comunicati  alle  competenti  Commissioni
parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per  la  registrazione,
le occorrenti variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza e  di  cassa,  tra  i  capitoli  iscritti  nei  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo,  relativi  agli  acquisti  e  alle
espropriazioni per pubblica utilita',  nonche'  per  l'esercizio  del
diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili  di  interesse
archeologico e monumentale e  su  cose  di  arte  antica,  medievale,
moderna e contemporanea e di interesse artistico e  storico,  nonche'
su  materiale  archivistico  pregevole  e  materiale   bibliografico,
raccolte   bibliografiche,   libri,    documenti,    manoscritti    e
pubblicazioni   periodiche,   ivi   comprese   le   spese   derivanti
dall'esercizio del diritto di prelazione,  del  diritto  di  acquisto
delle cose denunciate per  l'esportazione  e  dell'espropriazione,  a
norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei
Ministeri interessati, per l'anno  finanziario  2015,  le  variazioni
compensative di bilancio,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,
occorrenti per l'attuazione  di  quanto  stabilito  dall'articolo  1,
comma  2,  della  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  in   ordine   al
trasferimento  delle  funzioni  esercitate   dalla   Presidenza   del
Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo. 
                               Art. 14 
 
 
           Stato di previsione del Ministero della salute 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme
versate in entrata dalle Federazioni nazionali  degli  ordini  e  dei
collegi delle  professioni  sanitarie,  per  il  funzionamento  della
Commissione centrale per gli esercenti le professioni  sanitarie,  al
pertinente programma dello stato di previsione  del  Ministero  della
salute per l'anno finanziario 2015. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute,
tra i pertinenti programmi dello stato di  previsione  del  Ministero
della  salute,  per  l'anno  finanziario  2015,  i   fondi   per   il
finanziamento  delle  attivita'  di  ricerca  e  sperimentazione  del
programma  «Ricerca  per  il   settore   della   sanita'   pubblica»,
nell'ambito della missione «Ricerca e  innovazione»  dello  stato  di
previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni. 
                               Art. 15 
 
 
                     Totale generale della spesa 
 
  1. Sono approvati, rispettivamente,  in  euro  847.307.874.201,  in
euro  825.078.053.114  e  in  euro  865.509.021.883  in  termini   di
competenza, nonche' in euro 858.286.495.917, in euro  834.415.797.209
e in euro 874.910.441.879 in termini  di  cassa,  i  totali  generali
della spesa dello Stato per il triennio 2015-2017. 
                               Art. 16 
 
 
                     Quadro generale riassuntivo 
 
  1. E' approvato, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  per  il
triennio 2015-2017, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello
Stato, con le tabelle allegate. 
                               Art. 17 
 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di  competenza
e di cassa, dal «Fondo per i programmi  regionali  di  sviluppo»  del
programma «Sostegno alle politiche per  lo  sviluppo  e  la  coesione
economica»,  nell'ambito  della  missione  «Sviluppo  e  riequilibrio
territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno finanziario 2015, ai  pertinenti  programmi
dei Ministeri interessati le  quote  da  attribuire  alle  regioni  a
statuto speciale, ai sensi del quinto  comma  dell'articolo  126  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, le disponibilita' esistenti  su
altri programmi  degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di
interventi cofinanziati dall'Unione europea. 
  4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle  amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  su   proposta   dei   Ministri
competenti, da comunicare alle competenti  Commissioni  parlamentari,
le variazioni compensative di bilancio  in  termini  di  residui,  di
competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica  e  la
soppressione di programmi, che si  rendano  necessarie  in  relazione
all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze. 
  5. Su proposta del Ministro competente, con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione  della  spesa  che
nell'esercizio finanziario 2014 e in  quello  in  corso  siano  stati
interessati dai processi di  ristrutturazione  di  cui  al  comma  4,
nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate  variazioni  compensative,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, tra i  capitoli  di  natura  rimodulabile  dei
programmi,  fatta  eccezione   per   le   autorizzazioni   di   spesa
direttamente regolate con legge, nonche' tra  capitoli  di  programmi
dello  stesso  stato  di  previsione  limitatamente  alle  spese   di
funzionamento per oneri relativi  a  movimenti  di  personale  e  per
quelli    strettamente    connessi    con    l'operativita'     delle
amministrazioni. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro   del
personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati  ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' degli  accordi  sindacali  e  dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   195,   e   successive
modificazioni,  per  quanto   concerne   il   trattamento   economico
fondamentale e accessorio del personale interessato. 
  7.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei
predetti fondi conservati. 
  8. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di
previsione delle amministrazioni  statali  interessate,  delle  somme
rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle
amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti  programmi  dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e  successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli  stati
di  previsione  delle  amministrazioni  interessate,  occorrenti  per
l'attuazione dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
successive modificazioni, e dei decreti  legislativi  concernenti  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I  della  medesima
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di previsione delle amministrazioni  interessate,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per l'applicazione  del  decreto  legislativo  18
febbraio  2000,  n.  56,  concernente  disposizioni  in  materia   di
federalismo fiscale. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al
«Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento  regionale  delle
regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e  quello  relativo  alla
«Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito  di  entrate
erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790)  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
relazione  alla  determinazione  delle  quote  di  tributi   erariali
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia. 
  12. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2015, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione  alle
spese  di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso   le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  70,  comma  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di
contribuzione  alle  spese  di  gestione  di  servizi  e   iniziative
finalizzati al benessere del personale. 
  13. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri  decreti,  nell'ambito  di  ciascuno  stato  di
previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio  tra
i  capitoli  interessati  al  pagamento  delle  competenze  fisse   e
accessorie mediante ordini collettivi di  pagamento  con  il  sistema
denominato «cedolino unico», ai sensi  dell'articolo  2,  comma  197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di  bilancio  compensative
occorrenti  per  l'attuazione  dell'articolo   14,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  15. In  attuazione  dei  commi  da  2  a  7  dell'articolo  12  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive  modificazioni,  che
attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa  relative
agli   interventi   manutentori   degli   immobili   in   uso    alle
amministrazioni  dello  Stato,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, per  l'anno  finanziario  2015,
con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati,  variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese
di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  nonche'  tra
gli stessi  e  i  capitoli  o  i  piani  gestionali  degli  stati  di
previsione di ciascun Ministero relativi alle spese  di  manutenzione
di impianti  e  attrezzature,  all'adeguamento  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro e agli  interventi  di  piccola  manutenzione  sugli
immobili. 
  16. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti dei capitoli degli stati di  previsione  dei  Ministeri,
delle spese per  interessi  passivi  e  per  rimborso  di  passivita'
finanziarie  relative  ad  operazioni  di  mutui  il  cui  onere   di
ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
  17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il  finanziamento
di assegni una tantum in favore del  personale  delle  Forze  armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
istituiti negli stati di  previsione  dei  Ministeri  interessati  in
attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente. 
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le variazioni di  bilancio  compensative
occorrenti in relazione alle riduzioni dei  trasferimenti  agli  enti
territoriali, disposte  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  19. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con propri decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni competenti per  materia,  che  subentrano,  ai  sensi
della normativa  vigente,  nella  gestione  delle  residue  attivita'
liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti
a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo  12,  comma
40,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, le somme,  residuali  al  31  dicembre  2014,  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  dai  commissari  liquidatori
cessati dall'incarico. 
  20. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, con propri decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni interessate, le somme versate in entrata  per  essere
destinate  al  finanziamento  di  progetti  innovativi  nel   settore
informatico, previsti dalla legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  dalla
legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche'  dalle  successive  disposizioni
legislative di modifica e integrazione delle  stesse,  individuati  e
approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale. 
  21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il
finanziamento dello  sport,  e  sul  capitolo  2295  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  destinate  agli  interventi  gia'  di  competenza   della
soppressa  Agenzia  per  lo  sviluppo  del  settore  ippico,  per  il
finanziamento del  monte  premi  delle  corse,  in  caso  di  mancata
adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, o,  comunque,  nelle  more  dell'emanazione
dello stesso, costituiscono determinazione della  quota  parte  delle
entrate erariali ed extraerariali derivanti da  giochi  pubblici  con
vincita in denaro affidati in concessione allo  Stato  ai  sensi  del
comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004. 
  22. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli  stati
di  previsione  delle  amministrazioni  interessate,  occorrenti  per
l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, relativo al trasferimento delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  economica
del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale. 
  23. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli  stati
di  previsione  delle  amministrazioni  interessate,  occorrenti  per
l'attuazione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
emanato ai sensi dell'articolo 21,  comma  6,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n.  114,  concernente  il  trasferimento  delle  risorse
finanziarie e strumentali dalle scuole di formazione  unificate  alla
Scuola nazionale dell'amministrazione. 
  24. Le risorse finanziarie iscritte nei  fondi  da  destinare  alle
regioni, alle province  autonome  e  agli  altri  enti  territoriali,
istituiti negli stati di previsione  dei  Ministeri  interessati,  in
relazione all'eliminazione dei residui passivi  di  bilancio  e  alla
cancellazione dei residui passivi perenti, a  seguito  dell'attivita'
di ricognizione svolta  in  attuazione  dell'articolo  49,  comma  2,
lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite  con
decreti del Ministro competente. 
  25. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative  per  il
triennio 2015-2017 tra i programmi  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato  di
previsione dell'entrata, in  relazione  al  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e successive  modificazioni,  da  attribuire  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  a  carico  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  26. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti,  le  variazioni  di  bilancio  per  la
ripartizione, tra  le  diverse  finalita'  di  spesa,  delle  risorse
finanziarie iscritte negli stati di previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi  2  e  3,
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 23 dicembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando