Sentenza Tribunale di Trieste 21 ottobre 2010

TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
Ordinanza 21 ottobre 2010

(Omissis)

Il giudice designato, sciogliendo la riserva che precede osserva quanto segue.
S.G. e S.B., quali genitori esercenti la patria potestà del minore A.G. di anni 10, allievo della scuola elementare (omissis), facente parte dell’Istituto comprensivo di (omissis), hanno chiesto al Tribunale di Trieste di disporre, in via cautelare, “I provvedimenti necessari e urgenti affinché il minore A.G. possa rincasare da solo all’uscita di scuola”.
La domanda è priva di qualsiasi fondamento.
È principio acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte che “L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente immissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto la obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso” (Cass. Sez. Un. 27-VI-2002 n° 9346; Cass. 11-XI-2003 n° 16947; Cass. 18-XI-2005 n° 24456).
La Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 11-XI-2008 n° 26973) qualifica quello che intercorre tra istituto scolastico ed allievo come contratto di protezione avente ad oggetto, tra l’altro, – come già detto – la salvaguardia dell’incolumità degli alunni.
Con riguardo al contenuto dell’obbligo di vigilanza la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che esso permane a carico dell’istituto scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni gli sono affidati “E quindi fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricate” (Cass. 30-3-1999 n° 3074).
Il rango costituzionale del diritto all’integrità fisica dell’alunno suscettivo di lesione dall’inadempimento dell’obbligo di vigilanza rende nulli i patti di esonero o limitazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 1229, 2° co. c.c. (v. Cass. Sez. Un. 11-XI-2008 n° 26973; ad analoga conclusione, anche se con motivazione diversa, in precedenza, Cass. 5-XI-1986 n° 5424 secondo la quale “Non possono costituire esimente della responsabilità dell’istituto, e del suo incaricato, le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo che possa trovarsi in situazione di pericolo: l’istituto o il suo incaricato, ha il dovere di sorveglianza al fine di tutelare l’incolumità del minore, perciò, non può essere esentato da questo dovere di disposizioni impartite dai genitori che siano potenzialmente pregiudizievoli per quella incolumità (…) non potendo i genitori disporre dell’incolumità, eventualmente pregiudicabile, del figlio minore”.
Orbene, anche se il dovere di vigilanza in esame va qualificato non assoluto, ma relativo, dovendosi commisurare all’età e perciò al grado di maturazione del soggetto sorvegliato, deve ritenersi dettato sicuramente da necessaria e ragionevole prudenza atta a tutelare l’integrità fisica del minore, il rifiuto dell’istituto scolastico di consentire al minore A. di rincasare da solo all’uscita da scuola ove si consideri che non ha ancora compiuto dieci anni, che la casa dista circa 550 metri e la strada è priva di marciapiedi.
In definitiva, la domanda di giustizia avanzata a questo Tribunale dai ricorrenti genitori non è volta ad ottenere una tutela dell’integrità fisica del figlio minore, sebbene a veder riconosciuta e garantita la pretesa a non esser distolti da quelle occupazioni ritenute prioritarie rispetto all’incolumità fisica del figlio.
La madre S.B., all’udienza del 12-X-2010, a domanda di questo giudice che si attivava per trovare una soluzione condivisa che salvaguardasse l’interesse del minore e le esigenze dei genitori e i profili di responsabilità dell’istituto, ha dichiarato che “Il lavoro (presso l’azienda del marito di cui tiene la contabilità) non le consente di disporre del tempo necessario per accompagnare A. dalla scuola a casa (…) in quanto il tempo richiesto di circa trenta minuti comporterebbe e sarebbe fonte di disagio (…) non essendo più conveniente ritornare al lavoro” mentre il fratello maggiore “studente alla scuola superiore ha i suoi impegni sportivi e di studio e non gli consentono né gli lasciano alcuno spazio di tempo per andare a ritirare a scuola ed accompagnare a casa il fratello minore A.”.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il giudice designato, rigetta il ricorso proposto da S.B. quale genitore esercente la patria potestà del minore A.G. contro l’Istituto Comprensivo (omissis) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; condanna i ricorrenti alla rifusione a favore dei resistenti delle spese di lite che liquida d’Ufficio in complessivi € 5.000,00 di cui € 1.500,00 per diritti ed € 3.500,00 per onorari.

Trieste, 21/10/2010.