Legge 23 dicembre 1996, n. 662

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

  Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
  (GU n.303 del 28-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 233) 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
Misure in materia di sanita', pubblico impiego,  istruzione,  finanza
             regionale e locale, previdenza e assistenza 
 
  1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui
all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  come
sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17  maggio
1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18  luglio
1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o  delle
unita' sanitarie locali  interessate  provvedono,  non  oltre  il  30
giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle  singole
unita'  operative  ospedaliere   che   nell'ultimo   triennio   hanno
mediamente registrato un tasso di occupazione  inferiore  al  75  per
cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione,  le
malattie infettive, le attivita' di trapianto di organi e di  midollo
osseo nonche' le unita' spinali, in  misura  tale  da  assicurare  il
rispetto  di   detto   tasso   di   occupazione,   e   rideterminano,
conseguentemente, le dotazioni organiche anche  in  deroga,  al  solo
fine della loro riduzione,  a  quanto  stabilito  dal  comma  52  del
presente articolo. Fino  a  quando  non  sono  esperite  le  suddette
procedure e' fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale.
Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato
dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere  o  delle
unita' sanitarie locali assicurano  che  la  riduzione  prevista  dal
presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti
letto per ciascuna unita' operativa ospedaliera interessata. 
  2. Le regioni possono fissare un tasso  di  occupazione  dei  posti
letto superiore al 75  per  cento  destinando  una  quota  parte  dei
risparmi  derivanti  dalla  conseguente  riduzione  dei  posti  letto
all'assistenza domiciliare a favore di portatori di  handicap  gravi,
di patologie  cronico-degenerative  in  stato  avanzato  o  terminale
nonche'  degli  anziani  non  autosufficienti.  Le  regioni   possono
altresi' fissare un tasto di occupazione di posti letto inferiore  al
75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e  nelle  zone
montane particolarmente disagiate. 
  3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni  in
regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano  misure  al
fine di  razionalizzare  la  spesa  sanitaria  facendo  ricorso  alla
prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita. 
  4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui
al citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,
le regioni, entro il 30 giugno 1997,  provvedono  ad  incrementare  i
posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre  1992,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22  ottobre  1992,  fino  ad  una
dotazione media regionale non inferiore al 10  per  cento  dei  posti
letto della dotazione standard per  acuti  prevista  dalla  normativa
vigente. Alle regioni inadempienti si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del  citato  decreto-legge  n.
280 del 1996. 
  5. Ferme restando le  incompatibilita'  previste  dall'articolo  4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle
strutture sanitarie private  accreditate  ovvero  a  quelle  indicate
dall'articolo 6, comma 6  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,
l'opzione per l'esercizio della libera  professione  intramuraria  da
parte del personale dipendente del Servizio  sanitario  nazionale  da
espletare dopo aver assolto al debito orario,  e'  incompatibile  con
l'esercizio di attivita'  libero  professionale.  L'attivita'  libero
professionale da parte dei soggetti che hanno optato  per  la  libera
professione extramuraria non puo' comunque essere  svolta  presso  le
strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di  appartenenza,  o
presso   le   strutture   sanitarie   private   accreditate,    anche
parzialmente. L'accertamento delle incompatibilita' compete, anche su
iniziativa di chiunque vi  abbia  interesse,  al  direttore  generale
dell'azienda ospedaliera o dell'unita' sanitaria locale interessata. 
  6. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano  anche
al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo
6, comma 5, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  8. I direttori generali  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle
aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma
10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive
modificazioni, attivano ed  organizzano,  d'intesa  con  le  regioni,
nell'ambito   della   ristrutturazione   della   rete    ospedaliera,
l'attivita' libero professionale intramuraria. Provvedono altresi'  a
comunicare  alle  regioni  il  quantitativo  e  la  tipologia   delle
strutture attivate  nonche'  il  numero  di  operatori  sanitari  che
possono  potenzialmente  operare  in  tali  strutture.  I   direttori
generali dell'unita'  sanitaria  locale  e  dell'azienda  ospedaliera
individuano,  inoltre,  nell'ambito  dell'applicazione  delle   norme
contrattuali, istituti incentivanti l'attivita' libero  professionale
intramuraria. 
  9. Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo,  le
regioni possono integrare i programmi di edilizia  sanitaria  di  cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  10. I dipendenti  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  servizio
presso  strutture  nelle  quali  l'attivita'   libero   professionale
intramuraria risulti organizzata e attivata, ai  sensi  dell'articolo
4, comma 10, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni,  anche  secondo  le  modalita'  transitorie
dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale,  entro  il  31
marzo  1997,  l'opzione   tra   l'esercizio   dell'attivita'   libero
professionale   intramuraria   o   extramuraria.   In   assenza    di
comunicazione  si  presume  che  il  dipendente  abbia   optato   per
l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore
dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un
periodo di tre anni. 
  11. I dipendenti  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  servizio
presso  strutture  nelle  quali  l'attivita'   libero   professionale
intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di  entrata
in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione
di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione
dei direttori  generali  alle  regioni,  prevista  dal  comma  8.  Si
applicano altresi' le disposizioni previste al comma  10,  secondo  e
terzo periodo. 
  12.  Le  direttive  impartite  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle  pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 50, commi 4  e  5,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, indicano altresi' i criteri per  l'attribuzione  di  un
trattamento economico aggiuntivo al personale che  abbia  optato  per
l'esercizio  della  libera  professione  intramuraria.  Tale  opzione
costituisce titolo di preferenza per  il  conferimento  di  incarichi
comportanti  direzioni  di  struttura  ovvero  per   l'accesso   agli
incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello.  Resta
ferma la riduzione  del  15  per  cento  della  componente  fissa  di
posizione  della  retribuzione  per  i  dipendenti  che  optano   per
l'esercizio della libera professione extramuraria. 
  13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio  sanitario
nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  succes-
sive  modificazioni,  si  tiene  conto  dei  principi  stabiliti  dal
presente articolo. 
  14. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro  il  28
febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi  8,
11  e  12,  le  modalita'  per  il  controllo  del   rispetto   delle
disposizioni  sulla  incompatibilita',  nonche'  la  disciplina   dei
consulti e delle consulenze. 
  15. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al  Parlamento
sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio  della  libera
professione intramuraria nonche' sulle misure dirette ad  incentivare
il ricorso alle prestazioni rese  in  regime  di  libera  professione
intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998. 
  16.  I  posti  letto  riservati  per   l'esercizio   della   libera
professione  intramuraria  e  per  l'istituzione   delle   camere   a
pagamento,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma   10,   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni,
concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille  abitanti
previsto dal citato articolo 2, comma  5,  della  legge  28  dicembre
1995,  n.  549.  Le  regioni   tengono   conto   dell'attivazione   e
dell'organizzazione dell'attivita' libero professionale  intramuraria
in sede di  verifica  dei  risultati  amministrativi  e  di  gestione
ottenuti  dal  direttore  generale  dell'unita'  sanitaria  locale  e
dell'azienda ospedaliera ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 27 agosto 1994,  n.  512,  convertito  dalla  legge  17
ottobre 1994, n. 590, nonche'  ai  fini  della  corresponsione  della
quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. 
  17. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 
  18.  Le  prestazioni  strettamente  e  direttamente  correlate   al
ricovero  programmato,  preventivamente  erogate  al  paziente  dalla
medesima struttura che esegue il  ricovero  stesso,  sono  remunerate
dalla  tariffa  onnicomprensiva  relativa  al  ricovero  e  non  sono
soggette alla partecipazione alla spesa da  parte  del  cittadino.  I
relativi referti devono essere allegati  alla  cartella  clinica  che
costituisce il diario del ricovero. 
  19. Le istituzioni sanitarie private, ai  fini  dell'accreditamento
di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502,  e  successive  modificazioni,  devono  documentare  la
capacita' di garantire l'erogazione  delle  proprie  prestazioni  nel
rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa  vigente  in
materia di rapporto di lavoro del personale  del  Servizio  sanitario
nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di  situazioni
d'incompatibilita' preclude l'accreditamento e comporta  la  nullita'
dei rapporti eventualmente instaurati con le unita' sanitarie locali.
L'accertata insussistenza della capacita'  di  garantire  le  proprie
prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e  la  risoluzione
dei rapporti costituiti. 
  20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio  1978,
n. 180, ferma restando la scadenza del  31  dicembre  1996  e  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre  1994,  n.
724, le regioni provvedono, entro il  31  gennaio  1997,  sentite  le
associazioni nazionali del settore e degli enti  locali  interessati,
all'adozione di appositi strumenti di pianificazione  riguardanti  la
tutela della salute mentale in  attuazione  di  quanto  previsto  dal
progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994. 
  21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 3,  comma  5,
il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I  beni
mobili ed immobili degli  ospedali  psichiatrici  dismessi,  che  non
possono essere utilizzati per altre attivita' di carattere sanitario,
sono  destinati  dall'unita'   sanitaria   locale   competente   alla
produzione di reddito, attraverso la vendita, anche  parziale,  degli
stessi con  diritto  di  prelazione  per  gli  enti  pubblici,  o  la
locazione. I redditi prodotti sono  utilizzati  per  l'attuazione  di
quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della  salute  mentale
1994-1996", approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  7
aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai  relativi
progetti regionali di attuazione". 
  22. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in
sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione  ottenuti
dai direttori  generali  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 27 agosto 1994,  n.  512,  convertito  dalla  legge  17
ottobre 1994, n. 590, nonche'  ai  fini  della  corresponsione  della
quota integrativa del trattamento economico per i medesimi  direttori
generali  prevista  dall'articolo  1,  comma  5,  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono
conto delle iniziative adottate dai direttori  generali  interessati,
all'interno  della  programmazione  regionale,  per   la   definitiva
chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-
obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996". 
  23. Nell'anno 1997, alle regioni  inadempienti  rispetto  a  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre  1994,  n.
724, e dal comma 20 del presente articolo, si  applica,  in  sede  di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo  12
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per
cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale e'  elevata  in  misura
pari al 2 per cento. 
  24. Il Ministro della sanita' trasmette al Parlamento una relazione
trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale
per la chiusura degli ospedali psichiatrici e  per  l'attuazione  del
progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996",  in  base
ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicita'. 
  25. Le regioni sono tenute ad  individuare  tra  le  priorita'  cui
destinare quote dei finanziamenti  previsti  dall'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, i dipartimenti di  salute  mentale  delle
aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni  e  di
case alloggio. 
  26. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal
Piano sanitario nazionale  adottato  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  sentita   l'ANCI,   quali   tipologie   di   risposta
assistenziale,   le   regioni   provvedono   all'accertamento   delle
situazioni di bisogno e all'organizzazione dei  servizi,  assicurando
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni. 
  27. L'attivita' dei medici di medicina generale, nel  quadro  delle
funzioni  attribuite  dall'articolo  8  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  e'  orientata  al
rispetto degli obiettivi assistenziali  e  dei  connessi  livelli  di
spesa  individuati  dalle  unita'  sanitarie  locali  sulla  base  di
specifici indirizzi regionali, volti, tra  l'altro,  al  contenimento
delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero.  La
quota variabile della remunerazione dei medici di  medicina  generale
viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi  ed
al rispetto dei vincoli. Per l'anno  1997  i  livelli  di  spesa  non
possono superare,  a  livello  regionale,  i  corrispondenti  livelli
registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento. 
  28. Allo  scopo  di  assicurare  l'uso  appropriato  delle  risorse
sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati
alle funzioni prescrittive conformano le proprie  autonome  decisioni
tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo
al    rispetto    degli    obiettivi    di    spesa.    I    percorsi
diagnostico-terapeutici sono  costituiti  dalle  linee-guida  di  cui
all'articolo 1, comma 283, terzo periodo,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente
con  decreto  del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  del  Comitato
strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al  decreto  del
Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un  rappresentante
della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri . Il Ministro della salute, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  entro  il  31  marzo  2007,  gli
indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi  in  ambito
locale e le misure da  adottare  in  caso  di  mancato  rispetto  dei
protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del  sanitario
che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi. 
  29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili,
sulla  base  degli  indirizzi  del  livello  centrale  e   regionale,
dell'attivazione  dei  sistemi  informativi   per   la   rilevazione,
l'elaborazione e l'analisi comparativa dei  dati  epidemiologici,  di
attivita' e di spesa necessari per fini di programmazione,  controllo
e valutazione dell'attivita'  assistenziale  e  prescrittiva  facente
capo ai singoli medici e per la  valutazione  dei  percorsi,  nonche'
della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero  della  sanita'.
Per corrispondere alle esigenze informative del livello centrale,  il
Ministero  della  sanita'  puo'   attivare   forme   campionarie   di
rilevazione   stipulando   all'occorrenza   appositi    accordi    di
cooperazione con aziende sanitarie e regioni. 
  30. Per l'analisi, la programmazione e  il  controllo  del  settore
degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio  sanitario  nazionale,
nonche' per fini di  orientamento  e  supporto,  il  Ministero  della
sanita',  nel  quadro  delle  competenze  in   materia   di   sistema
informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e
l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 6,  comma
2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  all'organizzazione  e  alla
gestione di un osservatorio centrale degli  acquisti  e  dei  prezzi.
L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il  collegamento
in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario
nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e
private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio
sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici
e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale,
provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della  sanita'  ed
alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito  alla
spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto  delle
decisioni gestionali  locali.  L'osservatorio  provvede  altresi'  al
monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di  cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  31. Sulle confezioni esterne dei  prodotti  farmaceutici  collocati
nella classe a) di cui all'articolo  8,  comma  10,  della  legge  24
dicembre  1993,  n.  537,  devono  essere  riportati   in   caratteri
"Braille", in quanto compatibili con la dimensione della  confezione,
il nome commerciale del prodotto e un eventuale  segnale  di  allarme
che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari
condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni
messe in commercio a partire dal 1 gennaio 1998. 
  32. Le regioni, per l'esercizio 1997,  nell'ambito  delle  funzioni
previste  dall'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  individuano,  nel
rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantita'
e le tipologie di prestazioni sanitarie che  possono  essere  erogate
nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione  dei
piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, ed all'articolo 2, comma 8, della legge  28
dicembre 1995, n. 549, deve essere  realizzata  in  conformita'  alle
predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo  di  spesa
sostenibile. 
  33. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro  il  28
febbraio 1997 sono fissati i termini  e  le  sanzioni  per  eventuali
inadempienze degli amministratori, per la completa  attuazione  delle
disposizioni di  cui  all'articolo  5,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede  di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale,  ai  sensi  dell'articolo
12, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modificazioni,  il  Comitato  interministeriale  per   la
programmazione economica  (CIPE),  su  proposta  del  Ministro  della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire  ai  seguenti  elementi:  popolazione
residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi
di mortalita' della popolazione, indicatori  relativi  a  particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i  bisogni
sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali.  Il
CIPE, su  proposta  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo'  vincolare  quote  del
Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di  specifici  obiettivi
del Piano sanitario nazionale, con priorita'  per  i  progetti  sulla
tutela della salute materno-infantile, della  salute  mentale,  della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,
e  in  particolare  alla  prevenzione  delle   malattie   ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive  nell'infanzia
le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere  gratuitamente  i   vaccini   per   le   vaccinazioni   non
obbligatorie  quali  antimorbillosa,  antirosolia,   antiparotite   ,
antipertosse e  antihaemophulius  influenzae  tipo  B  quando  queste
vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma
possono usufruire anche i bambini extracomunitari non  residenti  sul
territorio nazionale. 
  34-bis.  Per  il  perseguimento  degli   obiettivi   di   carattere
prioritario e di  rilievo  nazionale  indicati  nel  Piano  sanitario
nazionale le regioni elaborano specifici  progetti  sulla  scorta  di
linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali ed approvate con  accordo  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano.  La  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra l o Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, su proposta  del  Ministro  della  sanita',  individua  i
progetti ammessi a finanziamento utilizzando  le  quote  a  tal  fine
vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi  del  comma  34.  La
predetta modalita' di ammissione al finanziamento e'  valida  per  le
linee  progettuali  attuative  del  Piano  sanitario  nazionale  fino
all'anno   2008.   A   decorrere   dall'anno   2009,   il    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  provvede  a
ripartire  tra  le  regioni  le  medesime  quote  vincolate  all'atto
dell'adozione della propria  delibera  di  ripartizione  delle  somme
spettanti  alle  regioni  a  titolo  di  finanziamento  della   quota
indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di
agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze  provvede  ad  erogare,  a
titolo di acconto, il 70 per  cento  dell'importo  complessivo  annuo
spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per
cento e'  subordinata  all'approvazione  da  parte  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle
regioni, comprensivi di  una  relazione  illustrativa  dei  risultati
raggiunti  nell'anno  precedente.   Le   mancate   presentazione   ed
approvazione dei progetti comportano, nell'anno  di  riferimento,  la
mancata erogazione della  quota  residua  del  30  per  cento  ed  il
recupero, anche a carico delle somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti
nell'anno  successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento  gia'
erogata. ((A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per
cento e' erogato  a  seguito  dell'intervenuta  intesa,  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  sulla  ripartizione  delle
predette quote vincolate per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
carattere prioritario e  di  rilievo  nazionale  indicati  nel  Piano
sanitario nazionale)).(29) 
  35.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  registrati  a  decorrere
dall'anno 1995 dagli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  devono
essere destinati, in via prioritaria, alla  copertura  dei  disavanzi
verificatisi negli anni  precedenti,  anche  oggetto  delle  gestioni
liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. 
  36.  L'onere  a  carico  del  Servizio  sanitario   nazionale   per
l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo  7,
comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e'  rideterminato  in
lire 9.600 miliardi anche  per  assicurare  l'erogazione  di  farmaci
innovativi di alto valore terapeutico,  nonche'  la  copertura  degli
oneri di cui al comma 42. (1) 
  37. Alla maggiore spesa per l'assistenza  farmaceutica  per  l'anno
1997, pari a lire 600 miliardi, si provvede con le  maggiori  entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 39. 
  38. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio  sanitario  nazionale
per l'assistenza  farmaceutica  puo'  registrare  un  incremento  non
superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 36,
fermo restando il mantenimento  delle  occorrenze  finanziarie  delle
regioni nei limiti degli stanziamenti  complessivi  previsti  per  il
medesimo anno. 
  39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla
classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della  legge  24  dicembre
1993,  n.  537,  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   e'
stabilita nella misura del 10 per cento. 
  40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di
vendita al pubblico  delle  specialita'  medicinali  collocate  nelle
classi a) e b), di cui all'articolo  8,  comma  10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per
i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al
6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al  pubblico
al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA).  Il   Servizio
sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle  farmacie
di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialita' medicinali il  cui  prezzo  di  vendita  al  pubblico  e'
inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali
il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra  lire  50.000  e
lire 99.999, al 9 per cento per  le  specialita'  medicinali  il  cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra  lire  100.000  e  lire
199.999 , al 12,5 per cento per  le  specialita'  medicinali  il  cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso  tra  euro  103,29  e  euro
154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il cui  prezzo
di vendita al pubblico e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della
salute,   sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative delle  farmacie  pubbliche  e  private,  sottopone  a
revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti  di  fatturato,
di  cui  al  presente  comma.  Per  le  farmacie  rurali  che  godono
dell'indennita' di residenza ai sensi dell'articolo 2 della  legge  8
marzo 1968, n. 221, e  successive  modificazioni,  con  un  fatturato
annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non
superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre  1995,  n.  549.
Per le farmacie con fatturato annuo in regime di  Servizio  sanitario
nazionale al netto dell'IVA non superiore  a  lire  500  milioni,  le
percentuali previste dal presente comma sono ridotte in  misura  pari
al 60 per cento. (61) (63) 
  41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui
al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del  22  luglio  1993,
sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato
con il Ministero della sanita', su conforme parere della  Commissione
unica del farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE,  entro  il  31
gennaio 1997. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289. In
caso di mancato accordo, il medicinale e' collocato nella  classe  c)
di cui all'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537. 
  42. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 1998, N. 124. 
  43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi
ad operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai  sensi
dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive  modificazioni,  puo'  essere  consentito  l'uso
gratuito di locali e servizi strettamente necessari  all'espletamento
delle relative attivita'. 
  44. Sono considerate semplici violazioni  amministrative,  punibili
con sanzioni disciplinari, le irregolarita'  formali  commesse  nella
compilazione delle ricette. 
  45. Fino al 31 dicembre 1997 e' fatto divieto alle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  di  assumere  personale,  anche   a   tempo
determinato, escluso quello delle categorie protette. E'  autorizzato
esclusivamente il ricorso alle procedure  di  mobilita',  secondo  la
normativa vigente. 
  46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica  alle  aziende  ed
agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente  pubblico
Croce rossa italiana, limitatamente  per  quest'ultimo  al  personale
che, alla data del 30 settembre 1996,  presta  servizio  nei  servizi
sanitari  con  contratto  a  tempo  determinato,  ferme  restando  le
previsioni di cui al comma 1, agli ordini  e  collegi  professionali,
alle universita', agli enti pubblici di ricerca, alle  regioni,  alle
province autonome ed agli enti locali non strutturalmente  deficitari
ed a quelli per i  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sia  intervenuta  l'approvazione  dell'ipotesi   di
bilancio stabilmente riequilibrato, agli enti non  in  condizioni  di
squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della  legge
23 dicembre 1994, n. 724, al personale della carriera  diplomatica  e
dei contrattisti  all'estero,  alle  Forze  armate  ed  al  personale
tecnico,  nelle  qualifiche  funzionali  sesta,  settima  e   ottava,
dell'Istituto Idrografico e degli Arsenali  della  Marina  in  misura
complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi,  a
parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel
1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi  riservati  al
personale  gia'  in  servizio,   ai   Corpi   di   polizia   previsti
dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, limitatamente  al
personale  addetto  all'espletamento  dei  servizi  di  ordine  e  di
sicurezza pubblica  e  dell'amministrazione  della  giustizia  per  i
servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e  degli  internati,
al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per  il  solo  personale
operativo, ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-
legge 29 marzo 1995, n.  97,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203, per  il  quale  si  siano  esaurite  le
prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 9, comma 4, secondo  e  terzo  periodo,  della
legge 23  dicembre  1992,  n.  498.  Il  divieto  non  opera  per  le
assunzioni  di  personale  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali,  nella  misura  del  40  per  cento  dei   posti   resisi
disponibili per cessazioni, nonche' per  le  assunzioni  previste  da
specifiche norme legislative per  l'attuazione  ed  il  funzionamento
degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi  i
casi previo espletamento delle procedure di mobilita'  da  concludere
entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si  procede  alle
assunzioni. Il divieto non opera  altresi'  per  le  assunzioni,  sia
mediante procedure concorsuali, sia a tempo determinato,  degli  enti
di gestione dei parchi nazionali,  da  effettuare  nei  limiti  della
pianta organica o dell'attuale dotazione organica  purche'  approvati
dal Ministero dell'ambiente, previo espletamento delle  procedure  di
mobilita' da concludere entro il termine di  trenta  giorni.  Per  il
comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73  e  per  il
personale  del  Ministero  degli  affari  esteri  si   applicano   le
disposizioni  dal  comma  132  al  comma  142.   Restano   ferme   le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Sono
consentite le assunzioni dei vincitori  di  concorsi  per  qualifiche
dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le  cui  graduatorie
risultino approvate dalle commissioni d'esame entro  il  15  dicembre
1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del  Ministero  del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  per  il  personale  del  ruolo
dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190  unita'  dell'ottava
qualifica  funzionale,  dell'INPDAP,  limitatamente  a   250   unita'
complessive di personale da utilizzare nelle  strutture  periferiche,
dell'INPS, nei limiti di 200 unitacomplessive di personale da adibire
alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150  unita'  complessive.
Gli  enti  locali  dissestati  che  abbiano  ottenuto  l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore
della presente legge possono chiedere, per esigenze di  funzionamento
dei servizi,  l'assegnazione  di  personale  posto  in  mobilita'  al
momento della rideterminazione delle piante organiche e  in  servizio
presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995. 
  47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei  concorsi
pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate
successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere  utilizzate  fino
al 31 dicembre 1998. 
  48.  Fermi  restando  i  limiti   previsti   dal   comma   46,   le
amministrazioni di cui al medesimo comma assumono prioritariamente  i
soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello
dei posti occupati  da  falsi  invalidi,  accertati  ai  sensi  delle
vigenti  disposizioni  di  legge   e   comunque   nell'ambito   delle
disponibilita' dei posti derivanti da cessazioni dal servizio. 
  49. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 45, con le esclusioni di cui al comma  46,  possono  provvedere
alla copertura dei posti resisi disponibili per  cessazioni  mediante
ricorso alle procedure di mobilita' e, nel limite del 10 per cento di
tali posti disponibili, attraverso  nuove  assunzioni  di  personale.
Fino al 31 dicembre 1999, in relazione  all'attuazione  dell'articolo
89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo  Statuto
speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  possono  essere
banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali
delle amministrazioni  pubbliche  nella  provincia  di  Bolzano,  nei
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. 
  50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le
assunzioni  dei  magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,
nonche' degli avvocati e procuratori  dello  Stato.  Il  Ministro  di
grazia  e  giustizia  puo'  procedere,  nei  limiti  delle  dotazioni
organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di  lavoro  ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e dell'articolo 3, comma  5,  della  legge  24  dicembre
1993, n.  537,  alla  copertura  dei  posti  del  restante  personale
dell'amministrazione della giustizia in misura non  superiore  al  70
per cento del complesso delle vacanze  esistenti  alla  data  del  31
dicembre 1996, anche al  fine  di  soddisfare  sopraggiunte  maggiori
esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del  personale
dell'amministrazione centrale non potra' essere determinata in misura
superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996,  salva  la
possibilita'  di  variazioni,  nell'ambito  della  stessa   dotazione
organica,  per  quanto  riguarda  la  consistenza  delle   qualifiche
funzionali e dei  profili  professionali,  senza  ulteriori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato. 
  51. In deroga al comma 45,  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione puo' assumere ispettori di volo con contratti  a  termine
annuali rinnovabili di anno in anno sino ad un massimo di  tre  anni,
da utilizzare per le esigenze del servizio  della  navigazione  della
Direzione generale dell'aviazione civile, e al Ministero per  i  beni
culturali e ambientali e'  consentita  l'assunzione  di  personale  a
tempo determinato, ai sensi della normativa vigente. 
  52. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, con le  esclusioni  di  cui  al  comma  46,  che  non  abbiano
provveduto alla rideterminazione delle  dotazioni  organiche,  previa
verifica dei carichi di lavoro, ai  sensi  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, sono provvisoriamente rideterminate in misura  pari  ai
posti coperti al 31 agosto 1996, nonche' ai posti per i  quali,  alla
stessa data, risultino in corso  di  espletamento  concorsi  o  siano
stati pubblicati i bandi di concorso. Alle universita' si applica  il
comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai  sensi
del comma 52  costituiscono  il  parametro  di  riferimento  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge  28  dicembre
1995, n. 549, e sono ridotte in via  definitiva  in  misura  pari  al
numero  dei  posti  che  si  rendono  disponibili   nel   quinquennio
successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale,  esclusi
i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla  data  del  30
aprile 1997 non  si  provvede  alla  rideterminazione  delle  stesse,
previa verifica dei carichi di lavoro.  La  mancata  rideterminazione
delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina,  per
le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica  del  5  per
cento delle dotazioni iniziali iscritte  nei  capitoli  del  bilancio
dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie. 
  54. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, sono introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in
materia di determinazione delle piante organiche per gli ordini  e  i
collegi professionali in relazione al numero  degli  iscritti  e  per
l'ente autonomo "La Triennale" di Milano, senza oneri per il bilancio
dello Stato. 
  55. Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  del  personale,  i
dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO gia' assegnati
ad amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  2,  comma  14  del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base  delle
disponibilita'  negli  organici  e  delle   effettive   esigenze   di
funzionalita', e previa domanda da presentarsi entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  alle  sedi
periferiche dell'amministrazione statale o ad  altre  amministrazioni
pubbliche nell'ambito della provincia in cui  la  base  militare  era
collocata.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni  si  provvede   al
trasferimento mediante  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma  1,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' le disposizioni di legge e di  regolamento  che
vietano l'iscrizione  in  albi  professionali  non  si  applicano  ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di  lavoro  a
tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore  al  50  per
cento di quella a tempo pieno. 
  56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano  l'iscrizione  ad
albi e l'esercizio di attivita' professionali per i soggetti  di  cui
al comma 56. Restano  ferme  le  altre  disposizioni  in  materia  di
requisiti per l'iscrizione ad albi professionali  e  per  l'esercizio
delle relative attivita'. Ai dipendenti  pubblici  iscritti  ad  albi
professionali e che esercitino attivita'  professionale  non  possono
essere  conferiti  incarichi  professionali   dalle   amministrazioni
pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere  il  patrocinio
in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. 
  57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo'  essere  costituito
relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie
qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,
ad esclusione del  personale  militare,  di  quello  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigli del fuoco. 
  58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale puo' essere  concessa  dall'amministrazione  entro  sessanta
giorni dalla domanda, nella quale e' indicata  l'eventuale  attivita'
di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende  svolgere.
L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la  trasformazione
del rapporto  nel  caso  in  cui  l'attivita'  lavorativa  di  lavoro
autonomo o subordinato comporti un  conflitto  di  interessi  con  la
specifica attivita' di servizio svolta  dal  dipendente  ovvero,  nel
caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni  e
alla posizione organizzativa ricoperta  dal  dipendente,  pregiudizio
alla funzionalita' dell'amministrazione stessa. La trasformazione non
puo' essere  comunque  concessa  qualora  l'attivita'  lavorativa  di
lavoro  subordinato   debba   intercorrere   con   un'amministrazione
pubblica. Il dipendente  e'  tenuto,  inoltre,  a  comunicare,  entro
quindici giorni, all'amministrazione  nella  quale  presta  servizio,
l'eventuale  successivo  inizio  o   la   variazione   dell'attivita'
lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui  al  comma  57,  per  il
restante personale che esercita competenze istituzionali  in  materia
di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di  ordine  e  di
sicurezza  pubblica,  con  esclusione  del   personale   di   polizia
municipale e provinciale, le modalita' di costituzione  dei  rapporti
di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che
puo' accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli  casi
di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto
del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la  funzione
pubblica, ad indicare le attivita' che in ragione della  interferenza
con  i  compiti  istituzionali,  sono  comunque  non  consentite   ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo  parziale  con  prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo  pieno.  I
dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni  per  conto
di altri enti previa autorizzazione  rilasciata  dall'amministrazione
di appartenenza. (12) 
  58-ter. Al fine di consentire la  trasformazione  del  rapporto  di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite  percentuale  della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, puo' essere arrotondato  per  eccesso  onde
arrivare comunque all'unita' 
  59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti
di lavoro dei dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  da  tempo
pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie  di
bilancio. Un quota pari al 70 per  cento  dei  predetti  risparmi  e'
destinata,  secondo  le  modalita'  ed  i  criteri  stabiliti   dalla
contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale
esclusivamente  per  le  amministrazioni  che  dimostrino   di   aver
provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione
stessa. I risparmi  eventualmente  non  utilizzati  per  le  predette
finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio. 
  60. Al di fuori dei casi previsti al  comma  56,  al  personale  e'
fatto  divieto  di  svolgere  qualsiasi  altra  attivita'  di  lavoro
subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne
prevedano   l'autorizzazione   rilasciata   dall'amministrazione   di
appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La  richiesta  di
autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove  entro
trenta giorni dalla presentazione  non  venga  adottato  un  motivato
provvedimento di diniego. 
  61. La violazione del divieto  di  cui  al  comma  60,  la  mancata
comunicazione di cui al comma 58, nonche' le comunicazioni  risultate
non   veritiere   anche   a   seguito   di   accertamenti   ispettivi
dell'amministrazione costituiscono giusta  causa  di  recesso  per  i
rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di
lavoro  e  costituiscono  causa  di  decadenza  dall'impiego  per  il
restante personale, sempreche' le prestazioni  per  le  attivita'  di
lavoro subordinato o autonomo svolte al  di  fuori  del  rapporto  di
impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo
gratuito,  presso  associazioni  di  volontariato  o  cooperative   a
carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure  per
l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi
in contradditorio fra le parti. 
  62. Per  effettuare  verifiche  a  campione  sui  dipendenti  delle
pubbliche     amministrazioni,      finalizzate      all'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da  56  a  65,  le
amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi  ispettivi,  che,
comunque, devono essere costituiti entro  il  termine  perentorio  di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.
Analoghe  verifiche  sono  svolte  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica  che  puo'  avvalersi,  d'intesa  con   le   amministrazioni
interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il
Ministero delle finanze ed  anche  ai  fini  dell'accertamento  delle
violazioni tributarie, della Guardia di finanza. 
  63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il  1
marzo 1997. Entro tale termine  devono  cessare  tutte  le  attivita'
incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti
di rinuncia  all'incarico,  comunque  denominati,  producono  effetto
dalla data della relativa comunicazione. 
  64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza
ai  familiari  che  assistono  persone  portatrici  di  handicap  non
inferiore  al  70  per  cento,   malati   di   mente,   anziani   non
autosufficienti, nonche' ai genitori con figli minori in relazione al
loro numero. 
  65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli  enti  locali
che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie  e  la  cui
pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque
unita'. 
  66. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre  1992,  n.  438,  confermate  per  il   triennio   1994-1996
dall'articolo 3, comma 36, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999. 
  67. Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche  alle
misure  dell'indennita'  di  missione  e  di   trasferimento,   delle
indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e di quelle aventi
natura  di  rimborso  spese,  che  sono  suscettibili  per  legge   o
disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti  collettivi
nazionali di lavoro di variazioni in relazione al  tasso  programmato
di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base
agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennita'
continuano, comunque,  ad  essere  corrisposti  nella  stessa  misura
dell'anno 1996. 
  68. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma  2,
del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  stipulano  alle
condizioni piu' favorevoli, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, convenzioni con societa'  o  con  catene
alberghiere o con associazioni di categoria presso le  cui  strutture
il dipendente in missione e' tenuto a pernottare. Il  dipendente  che
non  utilizza  nella  localita'  di  missione  strutture  alberghiere
convenzionate   ha   diritto,   su   presentazione   della   relativa
documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali
vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del costo piu'
basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella localita'
di missione. 
  69.  Per  il  triennio   1997-1999,   gli   stanziamenti   per   la
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
dello Stato, ivi compreso  quello  addetto  agli  uffici  di  diretta
collaborazione all'opera del Ministro di cui  all'articolo  19  della
legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli appositi capitoli degli
stati di previsione delle amministrazioni dello Stato,  sono  ridotti
nella misura del 10 per cento e per  l'Amministrazione  della  difesa
nella misura del 10,5 per cento, con  esclusione  degli  stanziamenti
relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per  i  servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
  70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa  complessiva
per l'istruzione pubblica, con decreto del  Ministro  della  pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per  la  funzione
pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti  delle  regioni,  sono
definiti  criteri  e  parametri  generali  per  la   riorganizzazione
graduale della rete  scolastica,  con  effetto  dall'anno  scolastico
1997-1998 con  la  previsione  di  deroghe  con  riguardo  alle  zone
definite a rischio per problemi di  devianza  giovanile  e  minorile,
nonche' alle necessita' e  ai  disagi  che  possono  determinarsi  in
relazione a specifiche esigenze, particolarmente  nelle  comunita'  e
zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede  altresi'  una
graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe,  anche
tenendo  conto  di  quelli  con  difficolta'  di  apprendimento.  Ove
necessario,  potranno  essere  costituiti,  su  tutto  il  territorio
nazionale, istituti  comprensivi  di  scuola  materna,  elementare  e
secondaria di primo grado, cui sara'  assegnato  personale  direttivo
della scuola elementare o della  scuola  media.  Analoghe  misure  di
riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate  per
i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando  i  servizi
amministrativi e ausiliari delle  scuole  annesse,  con  accorgimenti
necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza
accolta.  In  attuazione  del   suddetto   decreto   e   nei   limiti
dell'organico provinciale complessivo determinato a norma  del  comma
71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati  e
i consigli  scolastici  provinciali,  adottano,  con  propri  decreti
aventi  carattere  definitivo,  i  piani  organici  di  aggregazione,
fusione, soppressione di scuole e  istituti  di  istruzione  di  ogni
ordine e grado, nonche' dei plessi, sezioni e corsi con minor  numero
di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di
musica, le accademie  e  gli  istituti  superiori  per  le  industrie
artistiche. 
  71. In conformita' agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998,  gli  organici  del  personale  della
scuola  sono  rideterminati  con  periodicita'  pluriennale,  secondo
criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto  con  i  Ministri
del tesoro e per  la  funzione  pubblica.  Nel  limite  dell'organico
complessivo fissato  per  ciascuna  provincia  dallo  stesso  decreto
interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione
di ciascuna scuola e istituto  di  istruzione  nonche'  le  dotazioni
organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la
diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei
programmi di prevenzione e  recupero  della  dispersione  scolastica,
degli interventi di supporto e valutazione  dei  processi  formativi,
dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola  elementare  e,
limitatamente  agli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore,
dell'integrazione degli alunni portatori di handicap.  Sono  abrogati
gli articoli 104, comma 5, 442,  comma  1,  e  445  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  72. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 81. 
  73. Con le modalita' previste dall'articolo 442, comma 4, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  sono
ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di  personale
docente  a  tempo  indeterminato,  in  relazione   alle   prevedibili
disponibilita' dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in
connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e  alle  effettive
esigenze di insegnamento da soddisfare. 
  74. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 
  75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni  organiche
provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,  oltre  ai
corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo  473  del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
saranno istituiti anche  corsi  intensivi  di  durata  non  superiore
all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di  specializzazione
prescritto per l'attivita' di  sostegno  all'integrazione  scolastica
degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva  saranno,
altresi', stabiliti i criteri per la mobilita' d'ufficio del medesimo
personale.  Sono  abrogati  i  commi  1  e  2  dell'articolo  28  del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. 
  76.  Nelle  istituzioni  scolastiche   di   istruzione   secondaria
superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della
autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare
che l'insegnamento dell'educazione fisica sia  impartito  per  classi
intere anziche' per squadre maschili  e  femminili.  E'  abrogato  il
comma 2 dell'articolo 302  del  testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  77.  Le  spese  per  le  supplenze  brevi  e  saltuarie  e  per   i
corrispondenti  oneri  riflessi  sono  effettuate  dalle  istituzioni
scolastiche  ed  educative,  nonche'  dagli  istituti  superiori   di
istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati  dai
competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli  1032,
1035 e 1036 dello stato di previsione del  Ministero  della  pubblica
istruzione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione
saranno definiti i criteri e le modalita' per  la  ripartizione,  tra
gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati
ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli
stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali  o,
comunque impreviste, nonche' per riequilibrare,  ove  necessario,  la
ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle  specifiche
situazioni  che  dovessero  determinarsi  nelle  diverse  istituzioni
interessate. 
  78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle  supplenze
brevi  e  saltuarie  solo  per  i  tempi  strettamente  necessari  ad
assicurare  il  servizio   scolastico   e   dopo   aver   provveduto,
eventualmente utilizzando spazi di flessibilita'  dell'organizzazione
dell'orario didattico, alla sostituzione del  personale  assente  con
docenti gia' in servizio nella medesima  istituzione  scolastica.  Le
eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia
di supplenze brevi  e  saltuarie  sono  utilizzabili  nel  successivo
esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento  amministrativo  e
didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di  supplenze  brevi  e
saltuarie. 
  79. Il comma 2 dell'articolo 358  del  testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'  abrogato,  e  per  le
spese  relative  agli  accertamenti   da   compiere   ai   fini   del
riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o,  comunque,  in
relazione ai  servizi  amministrativi  svolti  a  loro  richiesta,  i
gestori provvederanno direttamente, analogamente  a  quanto  previsto
dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene  seguita
dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad  attuare
i corsi biennali di specializzazione per il sostegno  didattico  agli
alunni handicappati, nonche'  dai  gestori  di  scuole  straniere  in
Italia. 
  80. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, va interpretato nel senso che il limite della spesa  complessivo
di lire 116  miliardi  e'  riferito  alla  spesa  complessiva  per  i
compensi forfettari relativi agli esami di  maturita',  compresi  gli
oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata  in
vigore della legge citata. 
  81. Dall'applicazione dei commi  70,  71,  72,  75  e  76  dovranno
conseguirsi economie  di  spesa  pari  a  lire  400  miliardi,  1.541
miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e
1999. 
  82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti  di  ulteriori
60 miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999;  tali  riduzioni
si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 69. 
  83. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, alla Tabella A, parte III, al numero 1), e' soppressa la parola:
"cavalli". 
  84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2, il
Ministro delle finanze puo' disporre entro il 28 febbraio  1997,  con
proprio decreto, l'aumento di un  punto  dell'aliquota  prevista  dal
comma 1, lettera a), dell'articolo 28  del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427. 
  85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a  80  non  si  applicano
alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano che disciplinano  la  materia  nell'ambito  delle  competenze
derivanti  dai  rispettivi  statuti  e  dalle   relative   norme   di
attuazione. 
  86. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  1995,  n.
549, e' soppresso l'ultimo periodo. 
  87. A decorrere dall'esercizio  finanziario  1997,  tutti  i  mezzi
finanziari  destinati  dallo  Stato  agli  Osservatori   astronomici,
astrofisici e vesuviano sono iscritti  in  un  unico  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, denominato  "Fondo  per  il  finanziamento
ordinario degli Osservatori". Il Fondo e' ripartito, sulla  base  dei
criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che
provvedono,  altresi',  direttamente  al  pagamento  degli  stipendi,
assegni,  indennita'  e  compensi  di  ogni   natura   al   personale
dipendente.  Si  applicano,  inoltre,  in  analogia  le  disposizioni
contenute nell'articolo 5 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
nonche' le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 della  legge  28
dicembre 1995, n. 549. 
  88. Per il funzionamento dell'osservatorio  previsto  dall'articolo
5, comma 23, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  su
proposta dell'osservatorio medesimo, puo' nominare  esperti  a  tempo
pieno tra persone  aventi  specifiche  capacita'  professionali,  nel
limite  dell'apposito  stanziamento  di  bilancio.  Il  compenso  dei
componenti l'osservatorio e quello degli esperti e'  determinato  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in  deroga
alle  vigenti  disposizioni.  Le  spese  relative  al   funzionamento
dell'osservatorio,  valutate  in  lire  un  miliardo  annue,  vengono
iscritte su un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli  anni  successivi.
Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione e'
ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997. 
  89. Il fondo di  intervento  integrativo  per  la  concessione  dei
prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della  legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' ridotto dello 0,5 per cento e puo' essere
destinato  anche  alle  erogazioni  di  borse  di   studio   di   cui
all'articolo 8 della medesima legge. 
  90. Il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica e' autorizzato a provvedere, nel termine di cinque  anni,
con propri decreti da adottare, anche in deroga  alle  norme  di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione  organica
delle universita', anche preceduta da suddivisioni delle  facolta'  o
corsi  di  laurea,  secondo  modalita'  concordate  con  gli   Atenei
interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che
verra' determinato sede per sede, con apposito decreto  ministeriale,
previo  parere  dell'osservatorio  per  la  valutazione  del  sistema
universitario. 
  91. I provvedimenti ministeriali  saranno  adottati  anche  tenendo
conto  delle   specifiche   situazioni   ed   esigenze   delle   aree
metropolitane maggiormente congestionate. 
  92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le  procedure
dell'intervento,  comprendente  l'indicazione   degli   immobili   da
utilizzare e delle risorse di personale e  finanziarie  da  destinare
allo stesso, nonche' alle modalita' di verifica periodica. I  decreti
contenenti disposizioni di programmazione  sono  emanati  sentite  le
Commissioni parlamentari competenti per materia. 
  93. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti,  possono  essere
concessi in uso perpetuo e gratuito delle universita', con  spese  di
manutenzione ordinaria e straordinaria a  carico  delle  stesse,  gli
immobili dello Stato liberi. 
  94. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. 
  95. Il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica promuove, altresi', ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per
la destinazione ad uso perpetuo e  gratuito  delle  universita',  con
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria  a  loro  carico,  di
immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti. 
  96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale,
territoriale e periferica  della  Difesa,  disciplinata  dai  decreti
legislativi previsti  dalla  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  le
dotazioni organiche e  le  consistenze  effettive  complessive  degli
ufficiali in servizio permanente dell'esercito,  esclusa  l'Arma  dei
carabinieri,  della  Marina  militare,   escluso   il   Corpo   delle
capitanerie di porto, e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25
per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30  per
cento della alimentazione dei ruoli. 
  97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il  Governo  e'
delegato ad emanare, entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi  per  il
riordino del reclutamento, dello stato giuridico  e  dell'avanzamento
degli ufficiali, che dovranno: 
a) definire per ciascuna Forza armata,  in  relazione  alle  esigenze
   ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai  livelli  gerarchici  da
   assicurare,  in  rapporto  anche   alle   funzioni   da   svolgere
   nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di
   altri  organismi  multinazionali  similari,  i  ruoli  normali   e
   speciali anche attraverso revisione dei  ruoli  esistenti  e,  ove
   occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero  istituzione
   di nuovi ruoli,  con  determinazione  delle  relative  consistenze
   organiche; 
b) apportare le necessarie modificazioni alla  normativa  vigente  al
   fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati
   paritetici ed uguali limiti di eta' per la cessazione dal servizio
   tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari; 
c) prolungare opportunamente  la  permanenza  nei  singoli  gradi  in
   relazione ai piu' elevati limiti di eta', che comunque non possono
   eccedere i sessantacinque anni; 
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i  numeri  massimi  di  cui  alla
   legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel
   comma 96, precisando le cariche da escludere dal  collocamento  in
   aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo  7  della
   medesima legge n. 804 del 1973; 
e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in  un  arco
   di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verra' definita
   con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di  idoneita'
   espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata  in
   vigore dei predetti decreti, nonche'  disciplinando  il  transito,
   senza  oneri  aggiuntivi,  del  personale   eccedente   in   altre
   amministrazioni; 
f) prevedere  la  semplificazione  e   la   razionalizzazione   delle
   procedure  relative  alla  valutazione  del  personale   ai   fini
   dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12
   novembre 1955, n. 1137, e dalla legge  19  maggio  1986,  n.  224,
   mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi
   valutativa della  documentazione  caratteristica  disponibile,  la
   razionalizzazione  del  funzionamento   dei   collegi   giudicanti
   preposti alla valutazione  del  personale,  nonche'  procedure  di
   verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso  di
   annullamento delle valutazioni; 
g) aggiornare la normativa relativa alla  posizione  dell'ausiliaria,
   limitandone le condizioni di accesso, riducendone  la  durata  che
   sara' allineata ai limiti di eta' per la cessazione  dal  servizio
   previsti  per  le  differenti  categorie  del  pubblico   impiego,
   ampliandone le cause di esclusione e di  cessazione  anticipata  e
   ridisciplinandone le modalita' di impiego, continuando comunque ad
   assicurare il  versamento  delle  ritenute  contributive  ai  fini
   pensionistici  per  tutta  la  durata  della  permanenza  in  tale
   posizione; 
h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per
   gli ufficiali in servizio permanente effettivo  previsti  ai  fini
   del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori,  rispettivamente,
   a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire  138
   miliardi nel 1999. 
  98. Ferme restando le economie previste dal comma 97,  lettera  h),
l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui  al  comma  97
non puo' comunque comportare a regime  oneri  superiori,  in  termini
reali, alla  spesa  per  gli  ufficiali  in  servizio  permanente  di
ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996. 
  99. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per apportare le  necessarie  modificazioni  alla
normativa  relativa  alla  posizione  di  ausiliaria   del   restante
personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri  ed  il
Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel  comma
97, lettera g), nonche'  per  apportare  alla  vigente  normativa  le
modifiche e le integrazioni necessarie  al  fine  di  armonizzare  il
trattamento giuridico del  personale  militare  volontario  in  ferma
breve al terzo anno di ferma  a  quello  previsto  per  il  personale
militare in servizio permanente effettivo. 
  100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi  dei
decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione
del  parere  da  parte  delle  competenti  Commissioni   parlamentari
permanenti. 
  101. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  102. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti  di
lavoro del Genio  militare,  continuano  a  trovare  applicazione  le
disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a),  e
52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365. 
  104. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  105. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  106. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  107. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  108. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  109. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  110. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  111. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999,  N.  110,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25) 
  112. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999,  N.  110,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25) 
  113. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999,  N.  110,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25) 
  114. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999,  N.  110,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25) 
  115. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  116. A decorrere dal  1  gennaio  1997  al  personale  che  espleta
servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui  all'articolo
16 della legge 1 aprile 1981, n.  121,  e  successive  modificazioni,
compete, in luogo del trattamento economico previsto dal  quadro  IV,
sezione C, del decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1079, e successive modificazioni, e  dalla  legge  20  marzo
1984, n. 34, e successive modificazioni, la  paga  netta  giornaliera
prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto  1981,  n.  440,
come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342. 
  117. Al personale di cui al comma 116 e'  corrisposta  l'indennita'
aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge  25
luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23
settembre 1992, n. 386. 
  118. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  ai  fini  della   misura   dell'equo
indennizzo, la tabella 1 allegata al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n.  686,  e'  sostituita  dalla  tabella  1
allegata alla presente legge. E' abrogato il comma  29  dell'articolo
22 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724.  Per  la  determinazione
dell'equo  indennizzo  si  considera,  in  ogni  caso,  lo  stipendio
tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi
compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianita'. 
  120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995,
avevano in corso il procedimento per l'accertamento della  dipendenza
da causa di servizio di infermita' o lesioni o  che,  con  decorrenza
dalla  stessa  data,  abbiano  presentato  domanda  di   aggravamento
sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,  continuano  a
trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo,  le
disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  121. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461. 
  122. Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche  ai  dipendenti  degli  enti
pubblici  economici  nazionali,  regionali  e  locali  a  suo   tempo
collocati in aspettativa ai sensi delle leggi  31  ottobre  1965,  n.
1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078. 
  123. Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti dai  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  per  l'espletamento  di
incarichi affidati dall'amministrazione  di  appartenenza,  da  altre
amministrazioni ovvero da societa' o imprese controllate direttamente
o indirettamente dallo Stato o da  altro  ente  pubblico  o  comunque
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il
50 per cento degli importi lordi superiori  a  200  milioni  di  lire
annue, nel conto dell'entrata del  bilancio  dell'amministrazione  di
appartenenza del dipendente. Il versamento e' effettuato dai soggetti
che hanno conferito l'incarico all'atto  della  liquidazione,  previa
dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del  limite
sopra indicato. 
  124. Sono escluse dalla disciplina di cui al  comma  123  le  somme
corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il
dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori  ruolo,
o svolge altra forma di collaborazione autorizzata nonche' i  diritti
d'autore, i compensi per l'attivita'  di  insegnamento  e  i  redditi
derivanti  dall'esercizio  di  attivita'   libero-professionale   ove
consentita ai  pubblici  dipendenti  e  per  la  quale  sia  previsto
l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale. 
  125. Il limite di cui al comma 123 e' aggiornato,  ogni  due  anni,
con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con  il
Ministro del tesoro. 
  126. I compensi corrisposti da  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti  di  organi
di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono  ridotti
per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento  per  gli  importi
superiori a lire 5 milioni lordi annui,  al  10  per  cento  per  gli
ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20  per
cento per gli ulteriori importi superiori a  lire  20  milioni  lordi
annui. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono
definite  le  modalita'   di   versamento   all'erario   dell'importo
corrispondente  alla  riduzione  per  prestazioni  comunque  rese   a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  127. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33. 
  128. L'osservanza delle disposizioni dei commi  da  123  a  131  e'
curata dal Dipartimento della funzione pubblica che  puo'  avvalersi,
d'intesa con  il  Ministero  delle  finanze,  dei  servizi  ispettivi
dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza. 
  129. E' abrogato l'articolo 24 della legge  23  dicembre  1994,  n.
724. 
  130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati  fuori
ruolo o in aspettativa  per  l'assolvimento  di  pubbliche  funzioni,
possono  essere   ammessi,   previa   domanda   a   svolgere   presso
l'amministrazione di appartenenza prestazioni  lavorative  saltuarie,
gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti  di
prestazioni di alta qualificazione professionale  in  relazione  alle
quali si renda  necessario  il  continuo  esercizio  per  evitare  la
perdita della professionalita' acquisita. 
  131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del  31  dicembre
1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto  dai  commi  6,  7  e  8
dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive modificazioni, in materia di anagrafe  delle  prestazioni,
e' fatto divieto di conferire nuovi incarichi. 
  132. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge sono abrogati i commi quinto, sesto  e  settimo,  dell'articolo
162 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Il  terzo  comma
dell'articolo 162 del medesimo decreto n. 18 del 1967  e'  sostituito
dal seguente: "La  retribuzione  annua  base  e'  fissata  secondo  i
criteri e nei limiti stabiliti dal primo  comma  dell'articolo  157".
Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del personale a  contratto,
da assumere ai sensi  degli  articoli  157  e  162  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo
nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in  lire
italiane o nei casi in cui sia necessario  adeguarsi  alle  normative
locali. (12) 
  133. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103. 
  134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio  presso  le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari  con  contratto  a
tempo indeterminato possono essere immessi nei  ruoli  del  Ministero
degli  affari   esteri,   nell'ambito   delle   dotazioni   organiche
determinate ai sensi dell'articolo  22,  comma  16,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, in numero  massimo  di  cinquanta  unita'  per
ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite  appositi  concorsi  per
titoli ed esami purche' in possesso dei requisiti prescritti  per  le
qualifiche cui aspirano e purche' abbiano compiuto almeno tre anni di
servizio continuativo  e  lodevole.  Le  relative  modalita'  saranno
fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il  Ministro  del  tesoro.
Gli impiegati a contratto cosi' immessi  nei  ruoli  sono  destinati,
quale  sede  di  prima  destinazione,  a  prestare  servizio   presso
l'amministrazione centrale per un periodo minimo di  due  anni.  (12)
(27) (39) 
  135.  I  posti  che  risulteranno  disponibili   nelle   qualifiche
funzionali IV, VI ed VIII in sede di determinazione  delle  dotazioni
organiche ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  16,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite concorso per titoli ed
esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della
qualifica  immediatamente  inferiore  che  posseggano   i   necessari
requisiti ai sensi della normativa vigente, nonche' una anzianita' in
ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli
anni  trascorsi  all'estero.  Le  modalita'  del   concorso   saranno
determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro per la  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del
tesoro. Il personale in servizio all'estero che risulti vincitore dei
concorsi predetti  mantiene  il  trattamento  economico  relativo  al
posto-funzione gia' ricoperto, fino  al  rientro  in  Italia,  ovvero
all'assegnazione presso altra sede all'estero. 
  136. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo  168  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' diminuito a  78  unita'.
Il  sub  contingente  presso  le  Rappresentanze  permanenti   presso
organismi internazionali e' elevato a 37 unita', ferme restando le  4
unita' fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
  137. Il Governo e' autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,  uno  o  piu'  regolamenti
diretti a: 
a) promuovere lo snellimento delle procedure per la  somministrazione
   e la gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche
   e degli altri uffici  dipendenti  in  linea  con  quanto  previsto
   dall'articolo 8, secondo comma, della legge 6  febbraio  1985,  n.
   15, e, per il trasferimento ad esercizi  successivi  di  eventuali
   residui  e  per  la  rendicontazione,  agendo  anche   in   deroga
   all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  ed
   agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
b) riconoscere una controllata autonomia contabile ed  amministrativa
   agli uffici all'estero, operando l'estensione ed armonizzazione di
   quanto previsto per gli istituti italiani di cultura dall'articolo
   7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ispirandosi a tal  fine  a
   quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto  del  Presidente
   della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; 
c) garantire  in  materia  contrattuale  la  compatibilita'  con  gli
   ordinamenti  dei  rispettivi  paesi  di  accreditamento,  operando
   opportune modifiche all'articolo 86  del  decreto  del  Presidente
   della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ispirandosi  al  principio
   del  controllo  successivo  anche  per  i  contratti  di   importo
   superiore a quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera  g),
   della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
d) prevedere  appositi  strumenti   per   sopperire   alle   esigenze
   caratterizzate da imprevedibilita' ed urgenza,  prevedendo  a  tal
   fine l'estensione agli uffici all'estero dei fondi scorta  di  cui
   all'articolo 7, comma 7, della legge 22  dicembre  1990,  n.  401,
   nonche' l'istituzione temporanea, per l'attuazione  all'estero  di
   specifiche  iniziative  e   programmi   di   particolare   rilievo
   finanziario ed organizzativo, di appositi  servizi  amministrativi
   decentrati, con le modalita' previste dall'articolo 9 della  legge
   6 febbraio 1985, n. 15. 
  138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  quattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi  diretti  a  riordinare  la  disciplina  del  trattamento
economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni  in
servizio all'estero, nonche' ad aggiornare le altre disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  comunque  attinenti  alla
materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti  regolamentari,
sulla base dei seguenti  principi  e  criteri  direttivi  per  quanto
concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri: 
a) il provvedimento non dovra' comportare  oneri  aggiuntivi  per  il
bilancio dello Stato per il 1997; 
b) durante il servizio all'estero  tutti  i  dipendenti  percepiranno
   un'apposita  indennita',  che  non   ha   carattere   retributivo,
   commisurata, per ciascun posto-funzione  previsto  negli  organici
   degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere,
   al costo della  vita,  al  costo  degli  affitti,  al  numero  dei
   familiari  a  carico,  agli  oneri  scolastici  e  sanitari  e   a
   condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio; 
c) per le categorie da individuare con i  decreti  stessi  si  dovra'
   prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo
   conto  della  normativa  vigente  negli  altri  Paesi  dell'Unione
   europea; 
 
d) le indennita', determinate secondo  criteri  e  modalita'  che  ne
assicurino la trasparenza della struttura, devono essere  corrisposte
in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un  rapporto  di
ragguaglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle
variazioni del costo della vita si terra' conto, per quanto possibile
e  comunque  nei  limiti  delle   disponibilita'   finanziarie,   dei
meccanismi e dei livelli che 
   regolano la stessa materia nei Paesi dell'Unione europea. (12) 
  139. Dall'attuazione  dei  commi  da  132  a  138  devono  derivare
economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5  miliardi
per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999. 
  140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalita'  italiana  o
straniera  residenti  anche  temporaneamente  all'estero,  assunti  a
contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici  consolari
il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri,  tenuto  conto
di quanto previsto al comma 138: 
a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta
   locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello
   e dell'andamento delle retribuzioni locali  o  delle  retribuzioni
   corrisposte nella stessa sede  da  rappresentanze  diplomatiche  o
   uffici consolari degli altri Paesi europei, prevedendo  emolumenti
   sufficienti ad attrarre gli elementi piu' qualificati; 
b) garantire la compatibilita' con  gli  ordinamenti  dei  rispettivi
Paesi di accreditamento; 
c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per
   funzioni professionali, che tenga conto anche  dell'anzianita'  di
   servizio. 
  141. Per  i  dipendenti  di  altre  pubbliche  amministrazioni  che
prestano servizio all'estero ed il cui trattamento e' gia' rapportato
a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari  esteri,
il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati  nel  comma  138,
per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti. 
  142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti  al
parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  che   dovranno
pronunciarsi entro trenta giorni. 
  143. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno  1997  le
misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma  3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come  modificate  dall'articolo
2, comma 3, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  sono  elevate,
rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono  al
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   nei   rispettivi
territori, ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  3,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, senza alcun  apporto  a  carico  del  bilancio
dello Stato. Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997,  non  si
applicano, alla regione Valle d'Aosta e  alle  province  autonome  di
Trento e Bolzano, le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  3,  4,  16,
primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30,  32,  34,  35,
36, 37 e 38 dell'articolo 1. (4) 
  144. A decorrere  dal  1997  sono  soppresse  le  quote  del  Fondo
sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore  della
regione  Friuli-Venezia  Giulia   che   provvede   al   finanziamento
dell'assistenza sanitaria con i proventi dei  contributi  sanitari  e
con risorse  del  proprio  bilancio.  Dalla  stessa  data  gli  oneri
previsti  a  carico  dello  Stato  derivanti  dai  mutui  non  ancora
stipulati  dalla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  a  copertura  dei
disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni  successivi  al  1994,
sono fronteggiati dalla regione medesima. 
  145. Per le finalita' di cui al comma  144  e  sino  alla  data  di
applicazione di quanto disposto al comma  146,  le  quote  fisse  dei
tributi  devoluti  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  ai   sensi
dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale  approvato  con
legge  costituzionale  31  gennaio   1963,   n.   1,   e   successive
modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque
decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3)  e  4)  del
primo comma del citato articolo 49. 
  146. Dalla data di  inizio  dell'efficacia  delle  norme  attuative
dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato
con  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  e  successive
modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo  5
della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2,  al  primo  comma
dell'articolo 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e  4),
le parole: "quattro decimi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sei
decimi" e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono  sostituite
dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo". 
  147. A decorrere dal 1997  l'anticipazione  di  lire  150  miliardi
prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del  decreto-legge  30  dicembre
1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1996, n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite  ai  sensi  della
disposizione di cui al comma 145. 
  148. Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative  di
leggi di settore nazionali che,  alla  data  del  31  dicembre  1996,
risultino  non  impegnate  o  per  le  quali  non  sia  ancora  stato
identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge  regionale,
essere  riutilizzate   per   interventi   nel   settore   cui   erano
originariamente  destinate.  Tale  facolta'   non   si   applica   ai
finanziamenti relativi ad  interventi  nel  settore  delle  calamita'
naturali e dell'assistenza sanitaria. 
  149. La regione  Trentino-Alto  Adige  e'  delegata  a  fissare  le
tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere
alla  loro  riscossione.  Gli  introiti  relativi  confluiscono   nel
bilancio regionale. La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.  569,  per
lo svolgimento delle funzioni  delegate  in  materia  di  catasto  e'
rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello
Stato. 
  150. Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui  all'articolo  3,
comma 2, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e'  ridotto  di  un
importo  pari  al  6  per  cento  dell'ammontare  dei   trasferimenti
soppressi di cui alla  colonna  a)  della  tabella  C  allegata  alla
medesima legge, fino alla concorrenza delle singole  quote  di  fondo
perequativo spettanti. Per  l'anno  1999,  ferma  restando  l'entita'
complessiva della riduzione  nello  stesso  importo  determinato  per
l'anno 1998, la quota di riduzione posta a  carico  di  ogni  singola
regione e le modalita' di attuazione verranno stabilite d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  151. Le  regioni  iscrivono  provvisoriamente  nei  propri  bilanci
l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella  tabella  C
allegata alla  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  al  netto  delle
riduzioni di cui al comma 150. 
  152. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di  cui  al
comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  sono
ridotte, per le stesse regioni, nella  misura  determinata  al  comma
150; a decorrere dal 1998 per le modalita'  si  provvedera'  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  153. La misura massima dell'addizionale regionale all'  accisa  sul
gas naturale e  dell'imposta  regionale  sostitutiva  per  le  utenze
esenti di cui all'articolo 9  del  decreto  legislativo  21  dicembre
1990,  n.  398,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'
determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato. 
  154. La misura massima dell'imposta  regionale  sulla  benzina  per
autotrazione prevista dall'articolo 17  del  decreto  legislativo  21
dicembre 1990, n. 398, e' elevata a lire 50 a litro. PERIODO ABROGATO
DAL D.L. 6 GIUGNO 2012, N. 74, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.
1 AGOSTO 2012, N. 122. 
  155. A decorrere dal  1  gennaio  1997  i  comuni  con  popolazione
inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali  sono
inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e  successive  modificazioni,  e  ad  essi  si  applicano  tutte   le
disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica.  In  sede
di prima applicazione i  tesorieri  dei  comuni  non  sono  tenuti  a
versare nelle contabilita'  speciali  aperte  presso  le  sezioni  di
tesoreria  provinciale  dello  Stato  competenti  per  territorio  le
disponibilita' liquide dei comuni esistenti al 31 dicembre  1996,  ma
eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente
tali disponibilita'. A  valere  sulle  suddette  disponibilita'  sono
tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro  specifico
utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un
vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da  mutui.
Per i comuni il cui servizio di tesoreria e' gestito da  un  soggetto
diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77,  l'inserimento  nella  predetta  tabella  A  e'
differito al giorno  successivo  alla  prima  scadenza  dell'incarico
affidato   al   soggetto   non   abilitato;   al   versamento   delle
disponibilita' liquide del comune provvede  il  tesoriere  abilitato,
entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico. 
  156. Ai comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti  e'
attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al  6
per cento delle disponibilita' liquide  di  cui  al  comma  155,  nei
limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi. 
  157. Sono esonerati dall'applicazione  obbligatoria  degli  aumenti
delle  aliquote  massime  di   imposte   e   tasse   comunali,   come
rideterminate dalla presente legge, gli enti  locali  dissestati  che
presentino  consuntivi  in  attivo,  per  due   esercizi   finanziari
consecutivi, della gestione riequilibrata. 
  158. I contributi sui fondi di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del
comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il  mese  di
febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese
di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata  puo'
essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro. 
  159. All'articolo 3, comma 39,  secondo  periodo,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "limitatamente  alla
parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani
interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette". 
  160. In deroga a quanto  stabilito  dall'articolo  31  del  decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n.  77,  come  sostituito  dal  decreto
legislativo 11 giugno 1996, n. 336, a decorrere  dall'esercizio  1997
l'avanzo di amministrazione puo'  essere  iscritto  nel  bilancio  di
previsione ed essere utilizzato anche per le spese  una  tantum,  ivi
comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli
organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati
degli  enti  locali  dissestati  che  hanno  adottato   il   bilancio
stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente
a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo
di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle  entrate
previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale. 
  161. Il comma  1  dell'articolo  117  del  decreto  legislativo  25
febbraio 1995, n. 77, come  modificato  dal  decreto  legislativo  11
giugno 1996, n. 336, e' sostituito dal seguente: 
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo  9  decorre
dal  1998.  A  tal  fine  gli  enti  locali  iscrivono  nell'apposito
intervento   di   ciascun   servizio   l'importo    dell'ammortamento
accantonato per i beni relativi,  con  la  seguente  gradualita'  del
valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: 
a) per il 1998 il 6 per cento del valore; 
b) per il 1999 il 12 per cento del valore; 
c) per il 2000 il 18 per cento del valore; 
d) per il 2001 il 24 per cento del valore". 
  162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti  ai
comuni ed  alle  province  ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  e  successive  modificazioni,
sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000  milioni.  Sono
esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati. 
  163. Le regioni e gli enti  locali  sono  autorizzati  a  contrarre
mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti
per  la  copertura  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di
trasporto e dei servizi di trasporto in  gestione  diretta,  relativi
agli esercizi 1995, 1996 e 1997, e per il finanziamento  delle  somme
occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione  azionaria,
per la ricapitalizzazione delle aziende di  trasporto  costituite  in
forma di societa' per azioni, quando la regione  o  gli  enti  locali
rivestono  la  posizione  di  unico  azionista  o  di  azionista   di
maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresi' autorizzati a
contrarre, a  decorrere  dall'anno  1997,  con  istituti  di  credito
diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri  bilanci
ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente
per le rispettive tipologie di  enti,  mutui  per  la  copertura  dei
contributi  per  l'esercizio  del  trasporto   pubblico   locale   in
adempimento a contratti di servizio  e  contratti  di  programma  che
prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con  i
proventi del traffico e la corrispondente riduzione,  per  la  durata
del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento  annuo
al netto del tasso di inflazione programmato  anche  in  applicazione
dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del  Regolamento  (CEE)  n.
1191/69 del Consiglio,  del  26  giugno  1969,  come  modificato  dal
Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991. 
  164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri
della fiscalita' locale spettanti ai comuni, alle  province  ed  alle
comunita'  montane  sulla  base  della  legislazione   vigente   sono
attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156  e
con le seguenti ulteriori variazioni: 
a) incremento del fondo ordinario dell'importo  complessivo  di  lire
   212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per
   cento  dei  contributi  ordinari  definitivamente  attribuiti  per
   l'anno 1995; 
b) incremento del fondo ordinario dell'importo  complessivo  di  lire
   281.000 milioni, spettante  ai  soli  enti  che  hanno  subito  la
   riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'articolo 3  del
   decreto-legge  23  febbraio   1995,   n.   41,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e da ripartire in
   misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il  1996
   a tale titolo; 
c) incremento  del  fondo  ordinario  dell'importo  di  lire   10.000
   milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per  lire  3.850
   milioni, alla provincia di Forli' per lire 3.150 milioni  ed  alla
   provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni; 
d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000  milioni
   per l'erogazione di  contributi  per  la  fusione  e  l'unione  di
   comuni, da attribuire con le modalita' ed i criteri a tale  titolo
   stabiliti per il 1996; 
e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri della fiscalita'
   locale di un importo complessivo pari a lire 506.100  milioni  per
   il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere  a),  b),
   c) e d). (12) 
  165. Agli enti locali e' assegnato un fondo di lire 175.000 milioni
da attribuire ai sensi dell'articolo 41 del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
  166. Le somme dovute agli enti locali a seguito  di  correzione  di
errori materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul  contributo
per gli squilibri della fiscalita' locale, possono essere corrisposte
a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario. 
  167.  I  capitoli  della  rubrica  3  (Servizi  del  Provveditorato
generale dello Stato) dello stato di  previsione  del  Ministero  del
tesoro  per  l'anno  1997  sono  ridotti  per  complessive  lire  190
miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra
i capitoli della rubrica medesima. 
  168. Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione
1997 degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1997. E'  altresi'
differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per  deliberare  le
tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi  locali  relativamente  all'anno
1997. Ai fini della predisposizione del  bilancio  1997  e  dei  suoi
allegati, i  contributi  erariali  di  parte  corrente  ed  in  conto
capitale spettanti ai comuni, alle province, alle comunita'  montane,
sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entita'
previste dal bilancio dello Stato e dalla legge  finanziaria  per  il
1997 definitivamente approvati. In  deroga  a  quanto  stabilito  dal
decreto  legislativo  25  febbraio  1995,   n.   77,   e   successive
modificazioni, l'ente locale puo' deliberare l'esercizio provvisorio,
sulla base del bilancio gia' deliberato, per un  periodo  di  quattro
mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo  i
regolamenti di contabilita' e i modelli  di  bilancio  validi  per  i
bilanci del 1996. 
  169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n.  156,  25
maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390, e 20 settembre 1996,  n.
492. 
  170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e  son  fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n.  376,
8 agosto 1994, n. 492, 11 ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre  1994,  n.
676, 8 febbraio 1995, n. 33, 7 aprile 1995, n. 106, 10  giugno  1995,
n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995,  n.  414,  4  dicembre
1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno
1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516. 
  171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e
23 ottobre 1996, n. 550. 
  172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995,  n.  155,
30 giugno 1995, n. 267, 1 settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n.
452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1 marzo 1996, n. 98, 29  aprile  1996,
n. 235, 1 luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996,  n.  415,  23  ottobre
1996, n. 549. 
  173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina  concernente
l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali,  nei
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo
popolazione inferiore,  siano  capoluoghi  di  provincia,  la  giunta
comunale e' composta dal sindaco che la presiede e da  un  numero  di
assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati
al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per  eccesso  e,
ove occorra, anche  mediante  aumento  di  una  unita',  in  modo  da
raggiungere il numero pari e la giunta provinciale  e'  composta  dal
presidente della provincia, che  la  presiede,  e  da  un  numero  di
assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati
al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per  eccesso  e,
ove occorra, anche con aumento di una unita', in modo da  raggiungere
il numero pari. (1) 
  173-bis.  Fino  all'entrata  in  vigore  della   nuova   disciplina
concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti
locali,  nei  consigli  provinciali  e'  eletto  un  presidente   del
consiglio con poteri di  convocazione  e  direzione  dei  lavori.  Il
presidente del  consiglio  deve  convocare  l'assemblea  nel  termine
massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da  un  quinto  dei
consiglieri o dal presidente della  provincia,  inserendo  all'ordine
del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta. (1) 
  173-ter. Il comma 189  va  interpretato  nel  senso  che  non  sono
considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione  le
indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n.
816, e successive modificazioni. (1) 
  173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e  dei  consigli
comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed
indennita'  stabilite  dalla  legge  27  dicembre  1985,  n.  816,  e
successive modificazioni, per gli  assessori  di  province  o  comuni
delle  classi  demografiche  ivi  indicate,  compatibilmente  con  le
disponibilita' di bilancio. (1) 
  174. Le affissioni di manifesti di  partiti  o  movimenti  politici
effettuate fino al 30 novembre 1996 in  violazione  dell'articolo  8,
ultimo comma, della legge 4  aprile  1956,  n.  212,  possono  essere
sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei  responsabili
pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso
comma ed entro un massimo di lire un milione. A tali  violazioni  non
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  dell'articolo  15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515. 
  175. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o  piu'
decreti legislativi, su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle
finanze, le disposizioni occorrenti per la revisione ed  il  riordino
del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunita' montane,
previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a modifica
dell'articolo  3  del  decreto-legge  23  febbraio   1995,   n.   41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  e
successive modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori  principi
e criteri direttivi: 
a) introduzione di parametri che tengano conto  dei  servizi  forniti
   maggiormente diffusi sul territorio e della accessibilita' ad essi
   per i comuni che ne sono sprovvisti; 
b) determinazione di indicatori per l'individuazione delle condizioni
di degrado socio-economico degli enti; 
c) introduzione di parametri per misurare gli eventuali  insediamenti
militari presenti nel territorio dell'ente; 
d) introduzione   di   correttivi   ai   parametri    in    relazione
   all'incremento della domanda di servizi dovuta  alla  peculiarita'
   degli enti di maggiore  dimensione  demografica  e  in  relazione,
   altresi', alla rigidita' dei costi degli enti di minore dimensione
   demografica; 
e) determinazione di un periodo  di  riequilibrio  dei  trasferimenti
   erariali tenendo  conto  del  complesso  degli  stessi  di  genere
   ordinario e consolidato,  incrementato  dei  tributi  detratti  in
   precedenza e  delle  conseguenze  derivanti  dall'applicazione  di
   nuovi criteri; 
f) attribuzione delle  eventuali  maggiori  assegnazioni  annuali  di
   contributi erariali ai diversi fondi tenendo conto  dell'incidenza
   delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali; 
g) definizione di indicatori che facciano riferimento  e  incentivino
lo sforzo tariffario e lo sforzo fiscale dei singoli enti; 
h) parametri  che  incentivino  la  gestione  dei  servizi  in  forma
   associata da parte dei comuni con popolazione  inferiore  a  5.000
   abitanti. 
  176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma  175  sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica  per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni  parlamentari,
da esprimere entro trenta giorni. 
  177. Disposizioni integrative e correttive possono essere  emanate,
con uno o piu' decreti legislativi,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore dei decreti di cui al comma 175, nel  rispetto  dei
principi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175 a 177 e
previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176, con
l'osservanza delle modalita' ivi indicate. (12) 
  178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31  dicembre  1997
il collocamento in ausiliaria  del  personale  militare  delle  Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di
finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal  servizio
permanente per raggiungimento del limite  di  eta'  previsto  per  il
grado rivestito. 
  179. Al personale militare che abbia presentato domanda  di  revoca
ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge  28  settembre
1996, n. 505, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  13,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  180. Restano validi  gli  atti  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
28 settembre 1996, n. 505, e del decreto-legge 29 novembre  1996,  n.
606. 
  181. Per il pagamento delle somme, maturate  fino  al  31  dicembre
1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti  previdenziali
interessati, in conseguenza dell'applicazione  delle  sentenze  della
Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994,  il  Ministro
del tesoro e'  autorizzato  ad  effettuare,  con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge  30  marzo  1981,  n.
119, e successive  modificazioni,  emissioni  di  titoli  del  debito
pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra  il  1996  ed  il
2001; tali emissioni non  concorrono  al  raggiungimento  del  limite
dell'importo massimo di  emissione  di  titoli  pubblici  annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il  ricavo  netto
delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima
annualita', sara'  versato  ai  competenti  enti  previdenziali,  che
provvederanno  direttamente  a  soddisfare  in   contanti,   in   sei
annualita',  gli  aventi  diritto  nelle  forme   previste   per   la
corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo  di  ciascuna
annualita' sara' determinato in relazione  all'ammontare  del  ricavo
netto delle emissioni versato agli enti previdenziali. (21) 
  182. La verifica annuale del requisito reddituale  per  il  diritto
all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in  relazione
ai redditi riferiti  all'anno  1983,  ma  anche  con  riferimento  ai
redditi  degli  anni  successivi.  Sugli  arretrati  maturati  al  31
dicembre 1995 e' dovuta eslcusivamente una somma pari al 5 per  cento
dell'importo maturato a tale data. Per  gli  anni  successivi,  sulle
somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un
tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei  prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai  ed  impiegati,  accertata  dall'ISTAT  per
l'anno precedente. Con  la  prima  annualita'  sono  corrisposti  gli
interessi  maturati  sull'intero  ammontare  degli  arretrati  dal  1
gennaio 1996 alla data di pagamento. 
  183. I giudizi pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi  181  e
182 del presente  articolo  sono  dichiarati  estinti  d'ufficio  con
compensazione delle spese fra le parti.  I  provvedimenti  giudiziari
non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. 
  184.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare  le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione  dell'articolo
1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione  del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510. 
  185. Con effetto dalla data del  30  settembre  1996,  al  fine  di
incentivare  l'assunzione  di  nuovo  personale,  ai  lavoratori   in
possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione  per  l'accesso  al
pensionamento di anzianita', di cui  alla  tabella  B  allegata  alla
legge 8 agosto 1995, n.  335,  dipendenti  da  imprese,  puo'  essere
riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al
regime di non cumulabilita' di cui al  comma  189,  il  passaggio  al
rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18  ore
settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa
autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro  e  della  massima
occupazione, ferme restando le decorrenze  dei  trattamenti  previste
dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma
nuovo personale  per  una  durata  e  per  un  tempo  lavorativo  non
inferiore a quello ridotto  ai  lavoratori  che  si  avvalgono  della
predetta facolta'.  A  questi  ultimi  l'importo  della  pensione  e'
ridotto  in  misura   inversamente   proporzionale   alla   riduzione
dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50
per cento. La somma della pensione e della retribuzione non  puo'  in
ogni  caso  superare  l'ammontare  della  retribuzione  spettante  al
lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera  a
tempo pieno. 
  186. L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro  a
tempo parziale di  cui  al  comma  185  deve  dare  comunicazione  ai
competenti istituti previdenziali e all'ispettorato  provinciale  del
lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione. 
  187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  sono  emanate  le  necessarie  norme
regolamentari per  la  definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'
applicative di  quanto  disposto  al  comma  185  nei  confronti  del
personale delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso
nell'ambito delle predette  amministrazioni  pubbliche  si  prescinde
dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185. 
  188.  Continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui   alla
previgente normativa in materia di cumulo per i  lavoratori  pubblici
che  avevano  presentato  domanda  di  collocamento  a   riposo   per
anzianita' entro il 28 settembre 1994 e  la  cui  domanda  era  stata
regolarmente accolta. I lavoratori pubblici  che  abbiano  presentato
domanda di pensionamento di anzianita' prima del  30  settembre  1996
possono revocare la domanda conservando comunque la  precedente  sede
di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo  parziale
di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla  data  di  cui  al
comma 185, le pensioni  di  anzianita'  a  carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa
sostitutive, nonche' i trattamenti  anticipati  di  anzianita'  delle
forme esclusive della medesima, non  sono  cumulabili,  limitatamente
alla quota liquidata con  il  sistema  retributivo,  con  redditi  da
lavoro di qualsiasi natura e il  loro  conseguimento  e'  subordinato
alla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro.  A  tal  fine   trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7  dell'articolo
10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503.  Ai  lavoratori
che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero
che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello  di
35 anni, quest'ultimo unitamente a  quello  anagrafico  di  52  anni,
continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui  alla  previgente
normativa. Il regime previgente  continua  ad  applicarsi  anche  nei
confronti di coloro che si pensionano con 40  anni  di  contribuzione
ovvero    con    l'anzianita'    contributiva    massima     prevista
dall'ordinamento di appartenenza, nonche' per  le  eccezioni  di  cui
all'articolo  10  del  decreto-legge  28  febbraio   1986,   n.   49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile  1986,  n.  120.
(28) 
  190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in
vigore della presente legge,  le  pensioni  di  anzianita'  a  carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi  non
sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro
autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso.  Ai  lavoratori  che
alla data del 30 settembre 1996  sono  titolari  di  pensione  ovvero
hanno maturato il requisito contributivo di  35  anni,  unitamente  a
quello  anagrafico  di  55  anni,   continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni di cui alla previgente normativa. 
  191. L'assunzione di personale di cui  ai  commi  185  e  192  deve
risultare ad incremento delle  unita'  effettivamente  occupate  alla
data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato
al  netto  delle  diminuzioni  intervenute  nell'anno  precedente  il
pensionamento. 
  192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di eta'  e
di  contribuzione  per  l'accesso  al  pensionamento  di   anzianita'
indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di  compimento
dell'anzianita' contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non
superiore all'eta' del pensionamento di vecchiaia, una riduzione  sui
contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a  condizione  che  il
lavoratore autonomo assuma, con le modalita' di cui al comma 186  del
presente articolo, una o piu' unita' anche a tempo  parziale  per  un
orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale  di  lavoro,
ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo  di
cui  al  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   novembre   1996,   n.   608,   per
regolarizzare posizioni  lavorative  non  conformi  ai  contratti  di
categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attivita'. 
  193. All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo  1991,  n.  103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Salvo quanto disposto  dai  commi  seguenti,  dalla  retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche
con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro
nei confronti  del  lavoratore,  a  finanziamento  di  casse,  fondi,
gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi  o  da
accordi o da regolamenti aziendali, al fine  di  erogare  prestazioni
integrative previdenziali o assistenziali a favore del  lavoratore  e
suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale
disposizione si applica  anche  ai  periodi  precedenti  la  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto;
tuttavia i versamenti contributivi  sulle  predette  contribuzioni  e
somme restano salvi e conservano  la  loro  efficacia  se  effettuati
anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge  di
conversione". 
  194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985  al
30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo  3,
commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di  lavoro,
per i periodi per  i  quali  non  abbiano  versato  i  contributi  di
previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme  di  cui
all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1  giugno  1991,  n.  166,
come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono  tenuti  al
pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per  cento
sui  predetti  contributi  e   somme,   da   devolversi,   ai   sensi
dell'articolo  9-bis,  comma  2,  del  predetto  decreto-legge,  alle
gestioni pensionistiche di iscrizione  del  lavoratore,  senza  oneri
accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate  bimestrali
consecutive di eguale importo, la prima delle quali  avente  scadenza
il 20 del mese  successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con le modalita' che  saranno  stabilite  dagli  enti
previdenziali. Qualora nel corso della  rateizzazione  intervenga  la
cessazione dell'azienda, le rate residue  devono  essere  saldate  in
unica soluzione. Il contributo dovuto ai  sensi  del  presente  comma
puo' essere  imputato  in  parti  uguali  al  conto  economico  degli
esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.  La  misura
dei contributi previdenziali previsti dal presente comma  e'  ridotta
al 2 per cento in caso di contribuzioni  e  somme  versate  ai  fondi
integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi
collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione
della legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo  onere,  valutato  in
lire 13 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1997,  1998  e  1999  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999  al  capitolo  6856
del Ministero del tesoro per l'anno 1997,  a  tal  fine  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare  con
proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 
  195.  Le  disposizioni  del  comma  194  non  si  applicano  per  i
contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al  Fondo
nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
e delle agenzie  marittime  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge 1 marzo 1985, n.  44,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1985, n. 155. 
  196. A decorrere dal primo  gennaio  1997,  ai  fini  della  tutela
previdenziale i soggetti iscritti  all'albo  di  cui  all'articolo  5
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di
mandatari   sono   iscritti   all'assicurazione   obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli esercenti  attivita'
commerciali, previa istituzione di  apposita  evidenza  contabile  in
seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9  marzo  1989,
n. 88. 
  197. Rientrano nell'ambito di  applicazione  del  comma  196  anche
coloro che cooperano con i  soggetti  ivi  indicati  in  qualita'  di
collaboratori familiari ai sensi  dell'articolo  230-bis  del  codice
civile. 
  198. Ai soggetti che svolgono attivita' in qualita'  di  praticanti
promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento  CONSOB
n. 5388/91, e'  consentito,  all'atto  dell'iscrizione  all'INPS,  di
procedere al riscatto degli anni di  praticantato  secondo  modalita'
determinate con decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  nel  rispetto  del
principio di corrispettivita'. 
  199. I soggetti di cui ai commi 196 e  197  che  vantano  posizioni
contributive  presso  l'INPS  anteriore  al  1992,  sono  ammessi,  a
copertura del periodo compreso  fra  il  1  gennaio  1992  ed  il  31
dicembre 1996, al versamento dei contributi  per  i  periodi  in  cui
hanno espletato le attivita' previste ai medesimi commi.  I  predetti
contributi non sono gravati da sanzioni  e  da  interessi  e  per  il
pagamento di essi e' ammessa la rateizzazione in misura non superiore
a trentasei rate mensili, con  l'applicazione  dell'interesse  dell'8
per cento annuo qualora gli interessati ne facciano  richiesta  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  200. Eventuali contributi comunque versati per  periodi  precedenti
il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della  legge
9 marzo 1989, n. 88, vengono imputati all'evidenza contabile  di  cui
al comma 196. 
  201.  La  composizione   del   comitato   amministratore   di   cui
all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrata  da  un
membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196,  designato
dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa. 
  202. A decorrere dal 1 gennaio  1997  l'assicurazione  obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge  22
luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed  integrazioni,  e'
estesa ai soggetti che esercitino in qualita' di lavoratori  autonomi
le attivita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge
9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti. 
  203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975,  n.
160, e' sostituito dal seguente: 
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli  esercenti
attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio  1966,  n.  613,  e
successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a  prescindere
    dal  numero  dei  dipendenti,  siano  organizzate   e/o   dirette
    prevalentemente  con  il  lavoro  proprio  e  dei  componenti  la
    famiglia, ivi compresi i parenti e  gli  affini  entro  il  terzo
    grado, ovvero siano familiari coadiutori  preposti  al  punto  di
    vendita; 
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa  ed  assumano  tutti
    gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale  requisito
    non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto  di
    vendita  nonche'  per  i  soci  di  societa'  a   responsabilita'
    limitata; 
c) partecipino personalmente al lavoro  aziendale  con  carattere  di
abitualita' e prevalenza; 
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze
o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". 
  204. I familiari coadiutori preposti al  punto  di  vendita  devono
essere iscritti nell'elenco speciale  di  cui  all'articolo  9  della
legge 11 giugno 1971, n. 426. 
  205. Sono altresi' compresi nell'ambito di applicazione  dei  commi
da  185  a  216  i  soggetti  che  esercitino  le  attivita'  di  cui
all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 
  206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia
ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,  e'  estesa
ai parenti ed affini entro il terzo  grado  che  non  siano  compresi
nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della  predetta  legge  e
che siano in possesso dei requisiti ivi previsti. 
  207. I soggetti per i quali l'assicurazione per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti  degli  esercenti  attivita'  commerciali
diviene  obbligatoria  per  effetto  del  presente  articolo  possono
chiedere  l'iscrizione  con  effetto  retroattivo  nei  limiti  della
prescrizione.  L'eventuale  regolarizzazione  del  periodo  pregresso
comporta il versamento di contributi gia' previsti per  i  rispettivi
anni  di  competenza  secondo  le  modalita'  fissate  dal   comitato
amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9  marzo  1989,  n.
88. Sull'ammontare  del  debito  contributivo  complessivo  non  sono
dovuti oneri accessori, fatti salvi gli  interessi  legali.  Per  gli
stessi soggetti e'  ammessa,  altresi',  la  facolta'  di  riscattare
periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. 
  208. Qualora i soggetti  di  cui  ai  precedenti  commi  esercitino
contemporaneamente,  anche  in  un'unica  impresa,  varie   attivita'
autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti,  sono  iscritti
nell'assicurazione prevista per l'attivita'  alla  quale  gli  stessi
dedicano  personalmente  la  loro  opera  professionale   in   misura
prevalente. Spetta all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale
decidere   sulla   iscrizione    nell'assicurazione    corrispondente
all'attivita'  prevalente.  Avverso  tale  decisione,   il   soggetto
interessato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del
provvedimento, al  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto,  il
quale decide in via definitiva,  sentiti  i  comitati  amministratori
delle rispettive gestioni pensionistiche. (63) 
  209. E' abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge  8
agosto 1995, n. 335. 
  210. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11,  commi  9  e
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' aggiunto il seguente: 
"4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non  cumulabili  con  i
redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente  dagli
enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi  che  i
pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.  A  tal  fine
gli interessati  sono  tenuti  a  rilasciare  all'ente  previdenziale
competente apposita dichiarazione. Le  trattenute  sono  conguagliate
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente  percepiti,
rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per  la
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF". 
  211. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
503, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40  del  decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di
pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma
4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di  appartenenza  una
somma pari all'importo annuo della pensione percepita  nell'anno  cui
si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma  sara'  prelevata
dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione  dovute  al
trasgressore". 
  212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro
autonomo di cui all'articolo 49,  comma  1,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
hanno titolo  ad  addebitare  ai  committenti,  con  effetto  dal  26
settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4
per cento dei  compensi  lordi.  Il  versamento  e'  effettuato  alle
seguenti scadenze: 
a) entro il 31 maggio di ciascun  anno,  un  acconto  del  contributo
   dovuto, nella misura corrispondente al 40 per  cento  dell'importo
   dovuto  sui  redditi   di   lavoro   autonomo   risultanti   dalla
   dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente; 
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un  acconto  del  contributo
   dovuto nella misura corrispondente al 40  per  cento  dell'importo
   dovuto  sui  redditi   di   lavoro   autonomo   risultante   dalla
   dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente; 
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto
   per il periodo compreso  tra  il  1  gennaio  ed  il  31  dicembre
   dell'anno precedente. 
  213. Qualora all'atto della determinazione  del  saldo  di  cui  al
comma  212,  lettera  c),  risultano  gia'  versate  all'INPS   somme
superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma,
l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti
assicurati  nell'anno  successivo.  Su   richiesta   l'eccedenza   e'
restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi
nella misura e secondo le modalita' stabilite  dall'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  214. Per l'anno 1996, i  versamenti  a  titolo  di  acconto  devono
essere  effettuati  sulla  base  dei  redditi  dichiarati   ai   fini
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  per  l'anno  1995,
rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze
dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata  legge  n.
335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati
e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;  1  aprile  1996  per
coloro che risultano non iscritti alle  predette  forme;  per  questi
ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il  versamento  del
contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti  nei  mesi  di
aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la scadenza del versamento  di
cui al comma 212, lettera b), e'  fissata  al  31  gennaio  1997;  il
versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve  essere
calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse  fino  alle
date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi
successivi. 
  215. Il versamento di cui ai commi precedenti e'  effettuato  entro
il limite del massimale contributivo annuo  di  cui  all'articolo  2,
comma 18, della citata legge n. 335 del 1995. 
  216. Restano validi  gli  atti  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
30 settembre 1996, n. 508. 
  217. I soggetti che non provvedono entro il  termine  stabilito  al
pagamento dei contributi o premi dovuti alle  gestioni  previdenziali
ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore  a  quella
dovuta, sono tenuti: 
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi  o  premi,
   il cui ammontare e' rilevabile  dalle  denunce  e/o  registrazioni
   obbligatorie, al pagamento di una  somma  aggiuntiva,  in  ragione
   d'anno,  pari  al  tasso  dell'interesse  di  differimento  e   di
   dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981,
   n. 402, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26  settembre
   1981,  n.  537,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,
   maggiorato di tre punti;  la  somma  aggiuntiva  non  puo'  essere
   superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non
   corrisposti entro la scadenza di legge; 
b) in  caso  di  evasione  connessa   a   registrazioni   o   denunce
   obbligatorie omesse o non  conformi  al  vero,  oltre  alla  somma
   aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di  una  sanzione,
   una tantum, da graduare secondo criteri fissati  con  decreto  del
   Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
   Ministro del tesoro, in relazione alla entita' dell'evasione e  al
   comportamento complessivo del contribuente, da un  minimo  del  50
   per cento ad una massimo del 100 per  cento  di  quanto  dovuto  a
   titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione
   debitoria sia effettuata spontaneamente prima di  contestazioni  o
   richieste da parte degli enti impositori,  e  comunque  entro  sei
   mesi dal termine stabilito  per  il  pagamento  dei  contributi  o
   premi, la sanzione di cui alla  presente  lettera  non  e'  dovuta
   sempreche' il versamento dei contributi  o  premi  sia  effettuato
   entro trenta giorni dalla denuncia stessa. (12) 
  218. Nei casi di mancato o  ritardato  pagamento  di  contributi  o
premi derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse  a  contrastanti
orientamenti  giurisprudenziali  o  amministrativi  sulla  ricorrenza
dell'obbligo  contributivo,  successivamente  riconosciuto  in   sede
giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei  contributi
o  premi  sia  effettuato  entro  il  termine  fissato   dagli   enti
impositori, si applica una somma aggiuntiva, in  ragione  d'anno,  in
misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di
cui all'articolo  13  del  decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e successive modificazioni ed integrazioni. La somma  aggiuntiva  non
puo' essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi  o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 
  219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato  nonche'
gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e
della maggiorazione di cui  al  comma  217  nonche'  degli  interessi
legali. 
  220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso  di  pagamento
integrale dei contributi e spese, la  somma  aggiuntiva  puo'  essere
ridotta ad un tasso annuo non  inferiore  a  quello  degli  interessi
legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori. 
  221. In caso di omesso o  ritardato  versamento  dei  contributi  o
premi da parte  di  enti  non  economici  e  di  enti,  fondazioni  e
associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e'  ridotta
fino ad un tasso non  inferiore  a  quello  degli  interessi  legali,
secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o
l'omissione siano connessi alla documentata ritardata  erogazione  di
contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione. 
  222. Allorche' si fa luogo al pagamento dei contributi e di  quanto
previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai
commi  precedenti,  sono  estinte  le   obbligazioni   per   sanzioni
amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24  novembre  1981,
n. 689. 
  223. I pagamenti effettuati per contributi sociali  obbligatori  ed
accessori a favore  degli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di
previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria  di
cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. 
  224. All'articolo 3  del  decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1  giugno  1991,  n.  166,
comma 4 e' soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: 
"1. L'importo delle  somme  aggiuntive  e  della  maggiorazione  puo'
essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sentiti  gli  enti
impositori, fino alla misura degli interessi legali,  nelle  seguenti
ipotesi: 
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di  contributi  o  premi
    derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse   a   contrastanti
    orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla  ricorrenza
    dell'obbligo contributivo successivamente  riconosciuto  in  sede
    giudiziale  o  amministrativa  in  relazione   alla   particolare
    rilevanza delle incertezze interpretative che  hanno  dato  luogo
    alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento  di
    contributi  o  premi,  derivanti  da  fatto  doloso   del   terzo
    denunciato  all'autorita'  giudiziaria,  in  relazione  anche   a
    possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare
    rilevanza; 
b) per le aziende in crisi  per  le  quali  siano  stati  adottati  i
    provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675,  dalla
    legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979,
    n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile  1979,
    n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in  tutti
    i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione  aziendale  che
    presentino il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre
    dell'anno presituazione occupazionale locale ed  alla  situazione
    produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi  non
    superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5,  della
    citata legge n. 223 del 1991, con  riferimento  alla  concessione
    per   i   casi   di   crisi   aziendali,   di   ristrutturazione,
    riorganizzazione o conversione aziendale. 
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il  decreto  ministeriale
puo' disporre anche  l'estinzione  della  obbligazione  per  sanzioni
amministrative  connesse  con  la  denuncia  ed  il  versamento   dei
contributi o dei premi. 
3. In attesa dell'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  1,  i
soggetti che  abbiano  avanzato  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale ed agli enti  impositori  motivata  e  documentata
istanza per  ottenere  la  riduzione  ivi  prevista,  procedono  alla
regolarizzazione contributiva  mediante  la  corresponsione,  in  via
provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive  nella  misura
degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data
di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non
sia intervenuto il predetto decreto, gli enti  impositori  provvedono
all'addebito di tali somme nella misura ordinaria". 
  225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto- legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla  legge
29 febbraio 1988, n. 48, e l'articolo 53 del  regio  decreto-legge  4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
aprile  1936,  n.  1155,  ed  ogni  altra   disposizione   di   legge
incompatibile con il presente articolo. 
  226. I soggetti tenuti al versamento dei  contributi  e  dei  premi
previdenziali ed assistenziali,  debitori  per  contributi  omessi  o
pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati  fino  a
tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione
debitoria nei  confronti  degli  enti  stessi  presso  gli  sportelli
unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della  legge  30  dicembre
1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1  del  decreto-legge  15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di
quanto dovuto a titolo di contributi e premi  stessi  maggiorati,  in
luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17  per
cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e  dei
premi complessivamente dovuti. 
  227.  La  regolarizzazione  puo'  avvenire,  secondo  le  modalita'
fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate  bimestrali  con-
secutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro  il
31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi  pari
all'8  per  cento  annuo  e'  calcolato  applicando  al   debito   il
coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella  2  allegata  alla
presente legge. 
  228. I soggetti che hanno provveduto  al  versamento  della  prima,
della seconda  e  della  terza  rata  del  condono  previdenziale  ed
assistenziale di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  24  settembre
1996, n. 499, alle scadenze, gia' previste  dal  citato  articolo  3,
comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31  luglio  1996  e
del  30  settembre   1996,   hanno   facolta'   di   procedere   alla
regolarizzazione,  per  la  parte  residua  del  debito,  secondo  le
disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero  secondo  le  seguenti
modalita' e con la maggiorazione degli  interessi  dell'8  per  cento
annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento,  decorrente
dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo  con
il versamento della quarta rata, di importo uguale  alle  precedenti,
da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore
a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con  il  versamento  delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997
ed entro il 31 maggio 1997; per debiti  di  importo  superiore  ai  5
miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio  1997,  entro  il  31  marzo
1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30
settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire
con il  versamento  delle  rimanenti  rate,  di  uguale  importo,  da
pagarsi, rispettivamente, entro il 30  novembre  1996,  entro  il  31
gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997,  entro
il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il  30  novembre
1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro  il  31
maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998. 
  229. I soggetti che  hanno  provveduto  al  versamento  delle  rate
scadenti  nel  corso  dell'anno  1996,  in   relazione   al   condono
previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 511, hanno facolta' di estinguere la parte residua
del debito secondo le modalita' previste al comma 227  ovvero  in  23
rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997  e  con
la  maggiorazione  dell'interesse  dell'8  per  cento   annuo   sulla
rateizzazione per il periodo di differimento. 
  230.  La  regolarizzazione  estingue  i  reati  previsti  da  leggi
speciali in materia di versamento di  contributi  e  di  premi  e  le
obbligazioni per sanzioni amministrative,  e  per  ogni  altro  onere
accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul  collocamento,
nonche' con la denuncia e con il  versamento  dei  contributi  o  dei
premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del  testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro  gli
infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124.  In
caso di regolarizzazione non si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.
389. I provvedimenti di esecuzione in  corso,  in  qualsiasi  fase  e
grado, sono sospesi per effetto della domanda di  regolarizzazione  e
subordinatamente al puntuale pagamento delle somme  determinate  agli
effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste. 
  231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai  sensi
dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge  22  marzo  1995,  n.  85,
dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile  1995,  n.  105,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995,  n.  232,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto  1995,  n.  326,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995,  n.  416,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n.  515,
dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1 febbraio 1996,  n.  40,
dell'articolo 3 del  decreto-legge  24  settembre  1996,  n.  499,  i
versamenti tardivi delle rate dovute,  successive  alla  prima,  sono
considerati validi, ancorche'  sia  stato  omesso  il  versamento  di
talune  di  dette  rate,  se  i  soggetti  interessati  abbiano  gia'
provveduto, ovvero provvedano, antro il 16 dicembre 1996, a  versare,
secondo le modalita' fissate dagli enti impositori,  interessi  nella
misura dell'8 per cento annuo commisurati al  ritardo  rispetto  alle
scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse. 
  232.  I  crediti  di  importo  non  superiore  a  lire  50.000  per
contributi o premi dovuti agli enti  pubblici  che  gestiscono  forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla  data
del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed
alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione. 
  233. Restano validi  gli  atti  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 538. 
  234. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30. 
  235. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della  legge  23  dicembre
1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: 
"3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995  per  coloro
che siano cessati dal servizio dal 1 dicembre  1984  al  31  dicembre
1986; entro il 1996 per coloro che siano  cessati  dal  servizio  nel
biennio 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che
siano cessati dal servizio nel biennio  1  gennaio  1989-31  dicembre
1990; entro il 1999 per coloro che siano  cessati  dal  servizio  nel
biennio 1 gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000  per  coloro
che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1993  al  30
novembre 1994". 
  236. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della  legge  23  dicembre
1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: 
"1. L'onere  complessivo  derivante  dall'attuazione  della  presente
legge e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire  1.400
miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996,  in
lire 1.090 miliardi per l'anno  1997,  in  lire  2.020  miliardi  per
l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999,  in  lire  2.180
miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere  dall'anno
2001". 
  237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di
coloro che abbiano compiuto l'eta' di settantatre anni alle  relative
date di corresponsione  indicate  nell'articolo  16  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, ovvero abbiano percepito nell'anno  precedente
un  reddito  imponibile  IRPEF  pari  o  inferiore  al   doppio   del
trattamento  minimo  INPS,  ovvero  abbiano   avanzato   domanda   di
corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave
stato di salute da individuare secondo  criteri  obiettivi  stabiliti
dagli enti obbligati alla riliquidazione. 
  238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 il
contributo a carico  degli  enti  datori  di  lavoro  degli  iscritti
all'Istituto   nazionale   di    previdenza    per    i    dipendenti
dell'amministrazione pubblica, gestioni  Cassa  per  le  pensioni  ai
dipendenti degli enti locali, Cassa  per  le  pensioni  ai  sanitari,
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate e Cassa per le  pensioni  agli  ufficiali  giudiziari,  e'
elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. 
  239. Con la stessa decorrenza di  cui  al  comma  238  le  aliquote
contributive dovute dai lavoratori  dipendenti  iscritti  alle  Casse
pensioni di cui al medesimo comma 238  sono  stabilite  nella  misura
dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1  dicembre  1996,
il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di
quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici e' elevato al
23,80   per   cento   della   retribuzione   imponibile.   L'aliquota
contributiva  a  carico  dei  lavoratori  dell'Ente  poste   italiane
iscritti  all'Istituto  postelegrafonici  e'  fissata  nella   misura
dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad
applicarsi il  disposto  dell'articolo  3-ter  del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438. 
  242.  Il  contributo   obbligatorio   per   il   credito   previsto
dall'articolo 37,  secondo  comma,  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e'
pari  allo  0,35  per  cento  della   retribuzione   contributiva   e
pensionabile determinata ai sensi dell'articolo  2,  commi  9  e  10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  243. I dipendenti iscritti alle Casse  pensioni  gia'  amministrate
dalla Direzione generale degli istituti  di  previdenza  e  confluite
nell'INPDAP sono iscritti  per  le  sole  prestazioni  creditizie  al
"Fondo di previdenza e credito" di cui  all'articolo  32  del  citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1032, e  obbligati  al  versamento  del  contributo
indicato al comma 242. 
  244.  Nei  confronti  dei  dipendenti  di  cui  al  comma  243   le
prestazioni erogate dal "Fondo di previdenza e credito"  sono  quelle
stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224. 
  245. E'  istituita  presso  l'INPDAP  la  gestione  unitaria  delle
prestazioni creditizie e  sociali  agli  iscritti.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari. 
  246. Il contributo per il "Fondo  credito"  dovuto  dai  dipendenti
dell'Ente poste italiane iscritti  all'Istituto  postelegrafonici  e'
stabilito nella misura dello  0,35  per  cento  e  si  applica  sulla
retribuzione imponibile indicata al comma 242. 
  247. Le disposizioni contenute nei commi 242,  243  e  246  trovano
applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al  1  dicembre
1996. 
  248. Gli invalidi civili titolari di indennita' di  accompagnamento
o chi ne ha la tutela sono obbligati, annualmente, a presentare  alla
prefettura, al comune o all'unita' sanitaria locale  del  territorio,
una dichiarazione di responsabilita', ai sensi della legge 4  gennaio
1968, n. 15, relativa  alla  sussistenza  o  meno  di  uno  stato  di
ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo  gratuito,  ai
fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18. 
  248-bis. Il termine per la  presentazione  della  dichiarazione  di
responsabilita' di cui al comma 248 e' stabilito  con  determinazione
del presidente dell'INPS. 
  249. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247. 
  250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate  su
apposito modello determinato dal Ministro  dell'interno  con  proprio
decreto. 
  251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui  ai  commi
248 e 249 entro il termine stabilito determina  l'immediata  verifica
della sussistenza delle condizioni di cui ai  medesimi  commi  248  e
249. 
  252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione,  il  titolare
del beneficio e'  obbligato  alla  restituzione  di  tutte  le  somme
indebitamente percepite, oltre agli interessi legali  maturati  sulle
stesse. 
  253. Nel caso  in  cui  sia  stata  accertata  l'insussistenza  del
diritto all'indennita' di accompagnamento, il soggetto interessato  o
i suoi aventi causa sono tenuti a restituire  i  ratei  indebitamente
percepiti a  decorrere  dalla  data  in  cui  avrebbe  dovuto  essere
presentata la dichiarazione di cui al comma 248. 
  254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono  obbligati,
entro  il  31  marzo  1997,  a  presentare  in   sostituzione   della
dichiarazione di responsabilita'  di  cui  ai  commi  248  e  249  un
certificato medico. Il certificato e' valido per tutta la  durata  in
vita dei soggetti interessati. 
  255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva
il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254  e'  fissato
al dodicesimo mese dalla nascita. 
  256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente  loro  di
autocertificare responsabilmente, e' fatto obbligo di  presentare  la
dichiarazione di responsabilita'  di  cui  ai  commi  248  e  249  ai
rispettivi  tutori  o  rappresentanti,  qualora   siano   interdetti,
inabilitati o minori di eta', ovvero  di  presentare  un  certificato
medico. 
  257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili,
i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro  ai  sensi  della  legge  2
aprile 1968, n. 482, direttamente per  assunzione  nominativa  o  per
assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e  della
massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al
loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilita', ai  sensi
della legge 4 gennaio 1968, n.  15,  relativa  alla  sussistenza  dei
requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione  della  suddetta
dichiarazione determina l'immediato  accertamento  della  sussistenza
dei citati requisiti da parte della Direzione  generale  dei  servizi
vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora  si
accerti l'insussistenza dei  requisiti,  il  rapporto  di  lavoro  e'
risolto di diritto a decorrere dalla data di  accertamento  da  parte
della medesima Direzione. 
  258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si  applicano  alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
che disciplinano le materie di cui ai commi  da  248  a  259  secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti  e  dalle  relative  norme  di
attuazione. 
  259. Dopo l'articolo 9 della legge 20  ottobre  1990,  n.  302,  e'
inserito il seguente: 
"Art. 9-bis. - (Condizioni per la fruizione dei benefici).  -  1.  Le
condizioni di estraneita' alla commissione degli atti terroristici  o
criminali e agli ambienti  delinquenziali,  di  cui  all'articolo  1,
commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti
dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari". 
  260. Nei confronti dei soggetti che hanno  percepito  indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di  prestazioni  pensionistiche  o
trattamenti di  famiglia  nonche'  rendite,  anche  se  liquidate  in
capitale, a carico degli enti pubblici  di  previdenza  obbligatoria,
per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, non si fa luogo al  recupero
dell'indebito qualora i soggetti  medesimi  siano  percettori  di  un
reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari  o
inferiore a lire 16 milioni. 
  261.  Qualora  i  soggetti  che  hanno  indebitamente  percepito  i
trattamenti di cui al  comma  260  siano  percettori  di  un  reddito
personale imponibile IRPEF per l'anno 1995  di  importo  superiore  a
lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei  limiti
di un quarto dell'importo riscosso. 
  262. Il recupero e' effettuato mediante  trattenuta  diretta  sulla
pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo  residuo  e'
recuperato  ratealmente  senza   interessi   entro   il   limite   di
ventiquattro mesi. Tale  limite  puo'  essere  superato  al  fine  di
garantire che  la  trattenuta  di  cui  al  presente  comma  non  sia
superiore al quinto della pensione. 
  263. Il recupero non si estende agli eredi  del  pensionato,  salvo
che si accerti il dolo del pensionato medesimo. 
  264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e  263  si  applicano
anche nei confronti dei soggetti che  hanno  percepito  indebitamente
somme a titolo di pensioni di guerra,  ovvero  a  titolo  di  assegni
accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1  novembre  1996.
Sono fatti salvi i provvedimenti di  revoca  emanati,  alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  in  base  alla  precedente
disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali  casi,  i
benefici economici di  cui  ai  commi  260  e  261  sono  riferiti  e
calcolati soltanto sul  residuo  debito  al  1  gennaio  1997  e  non
sull'intero indebito riscosso dal pensionato. E' altresi' escluso che
le  piu'  favorevoli  disposizioni  della  presente   legge   possano
applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato.  La
rateazione del recupero e' definita ai sensi dell'articolo 3, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.
1544, entro il periodo massimo di cinque anni. 
  265. Qualora sia  riconosciuto  il  dolo  del  soggetto  che  abbia
indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici  di
guerra, il recupero di  cui  ai  commi  260,  261  e  264  si  esegue
sull'intera somma. 
  266. Le  pubbliche  amministrazioni  che  erogano  prestazioni  sia
pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi  effettuano,
entro  il  30  giugno  1997,  accertamenti  sulla   persistenza   dei
presupposti per la  concessione  del  beneficio.  Le  verifiche  sono
ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro. 
  267. All'articolo 3 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.   1032,   come
modificato dall'articolo 7 della legge 29 aprile  1976,  n.  177,  e'
aggiunto il seguente comma: 
"All'iscritto al Fondo  di  previdenza  per  il  personale  civile  e
militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di
qualifica, di  carriera  o  di  amministrazione  senza  soluzione  di
continuita', e che comunque, dopo tali passaggi, continui  ad  essere
iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto  della  cessazione
definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita commisurata
al periodo complessivo di servizio prestato". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto: 
  - (con l'art. 4, comma 2) che "La quota spettante  alle  regioni  a
statuto ordinario e' destinata  all'incremento  del  Fondo  sanitario
nazionale  per  il  finanziamento  dell'assistenza  farmaceutica  per
l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo
1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato a  lire
9.960 miliardi"; 
  - (con l'art. 10, comma 4-bis) che  le  modifiche  dei  commi  173,
173-bis, 173-ter e 173-quater  hanno  efficacia  a  decorrere  dal  1
gennaio 1997. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Successivamente la  Corte  Costituzionale,  con  sentenza  9  -  15
febbraio 2000 n. 63 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2000, n. 9), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  2  del  decreto  legge  20
giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  attivita'
libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, dalla  legge  7
agosto 1997, n. 272, (che ha disposto la modifica dell'ultimo periodo
del comma 143 del  presente  articolo)  "nella  parte  in  cui  rende
applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano  l'art.  1,
comma  33,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   (Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica)". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il Decreto 29 luglio 1997, n. 331 ha disposto (con l'art. 1,  comma
1)  che  "Al  personale  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, in possesso dei requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,
indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995,  n.  335,
puo' essere riconosciuto, in deroga al regime di non cumulabilita' di
cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
il trattamento di pensione di anzianita' e  quello  conseguente  alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto: 
  - (con l'art. 39, comma 25) che "I decreti di cui  all'articolo  1,
comma 58-bis, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  introdotto
dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono  essere
emanati entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge"; 
  - (con l'art. 42, comma 1) che "Il termine di cui  all'articolo  1,
comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito  al  28
febbraio 1998"; 
  - (con l'art. 42, comma 4) che "Il  termine  per  l'immissione  nei
ruoli del Ministero degli affari  esteri,  ai  sensi  del  comma  134
dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  dei  50
impiegati  di   cittadinanza   italiana   in   servizio   presso   le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari  con  contratto  a
tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, e'
prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo l'obbligo  di  bandire  il
relativo concorso entro il 31 dicembre 1997"; 
  -  (con  l'art.  42,  comma  6)  che  "Ai  fini   dell'applicazione
dell'articolo 1, comma 132, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
l'espressione: "Fatti salvi i rapporti  contrattuali  in  atto"  deve
essere  interpretata  come  riferentesi   a   tutti   quei   rapporti
contrattuali approvati con decreto del Ministro degli  affari  esteri
anteriormente alla data di entrata in vigore della  citata  legge  n.
662 del 1996"; 
  - (con  l'art.  49,  comma  1)  che  "Per  l'anno  1998  conservano
validita' le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  164,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662"; 
  - (con l'art. 49, comma 5) che "Il termine di un anno,  di  cui  al
comma 177 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  per
l'emanazione, con uno o piu' decreti legislativi, delle  disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno  1997,  n.
244, e' prorogato al 31 luglio 1999"; 
  - (con l'art. 59, comma 22) che la modifica di cui  al  comma  217,
lettera b) del presente articolo decorrere dal 1 gennaio 1997. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 36, comma 2)
che  "Nell'espressione  "aventi  diritto"  di  cui   al   comma   181
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  si  intendono
comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo
avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni  dalla
L. 18 giugno 1999, n. 186, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-quater)
che "Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 1  della
legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  fatta  salva  la  posizione  del
personale gia' trattenuto ai sensi delle predette norme  compresa  la
possibilita' di transito nei volontari in ferma breve". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 28 luglio 1999, n. 266 ha disposto (con l'art.  5,  comma  1)
che "E' prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'immissione nei
ruoli del Ministero degli affari  esteri,  ai  sensi  del  comma  134
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dei  cinquanta
impiegati di cittadinanza italiana che, alla  data  del  23  dicembre
1996, erano in servizio presso le rappresentanze diplomatiche  e  gli
uffici  consolari  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  la   cui
assunzione era prevista, in base alla predetta norma, entro il 1998". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre-4  novembre  1999,
n.  416  (in  G.U.  1a  s.s.  10/11/1999,  n.   45)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 189, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione  della  finanza
pubblica), nella parte in cui, con effetto sui trattamenti  liquidati
dal 30 novembre 1996 al 31 dicembre 1996, prevede, quanto alla  quota
liquidata con il sistema retributivo, il totale divieto di cumulo dei
ratei della pensione di anzianita' e dei  trattamenti  anticipati  di
anzianita',  maturati  in  detto  periodo,  con  redditi  da   lavoro
autonomo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto; 
  - (con l'art. 28, comma 8)  che  "le  disponibilita'  destinate  al
finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni,  sono
ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue"; 
  - (con l'art. 28, comma 11) che  "Le  disponibilita'  destinate  al
finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni,  sono
ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  La L. 21 dicembre 2001, n. 442 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1) che che "E' prorogata, entro  il  termine
di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  la
scadenza per  l'immissione  nei  ruoli  del  Ministero  degli  affari
esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della legge 23  dicembre
1996, n. 662, e  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche  esistenti,
della  quota  residua  del  contingente  per  il  1999  di  cinquanta
impiegati di cittadinanza italiana che, alla  data  del  23  dicembre
1996, erano in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche  e  gli
Uffici  consolari  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  la   cui
assunzione era prevista per il 1999"; 
  - (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine di  cui  al  comma  1  e'
prorogato  limitatamente  all'inquadramento  del  solo  personale   a
contratto con mansioni di concetto nella posizione economica B3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (61) 
  Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 giugno 2009, n. 77,  ha  disposto  (con  l'art.  13,  comma  1,
lettera b)) che, al fine di conseguire  una  razionalizzazione  della
spesa farmaceutica territoriale, "per i medicinali equivalenti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
e   successive   modificazioni,   con   esclusione   dei   medicinali
originariamente coperti  da  brevetto  o  che  abbiano  usufruito  di
licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul  prezzo
di vendita al pubblico al netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono cosi' rideterminate:  per  le  aziende
farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i
farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota  dell'8  per  cento  e'
ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo  le  regole  di
mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del  26,7  per
cento". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto: 
- (con l'art. 11, comma 6) che "le quote di spettanza dei grossisti e
dei farmacisti sul prezzo di vendita al  pubblico  delle  specialita'
medicinali di classe A, di cui all'articolo 8, comma 10, della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura  rispettivamente  del
6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1,  lettera
b),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono  rideterminate
nella misura del 3 per cento per i grossisti e del  30,35  per  cento
per i farmacisti che deve  intendersi  come  quota  minima  a  questi
spettante"; 
- (con l'art. 12, comma 11) che "L'art. 1, comma 208 della  legge  23
dicembre 1996, n. 662  si  interpreta  nel  senso  che  le  attivita'
autonome,  per  le  quali  opera  il  principio  di   assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita'  prevalente,  sono  quelle
esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai
coltivatori  diretti,  i  quali  vengono  iscritti   in   una   delle
corrispondenti  gestioni  dell'Inps.   Restano,   pertanto,   esclusi
dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i  rapporti
di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335". 
                               Art. 2 
Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per  il  sostegno
                  dell'occupazione e dello sviluppo 
 
  1. Al fine di accelerare il coordinamento  funzionale  e  operativo
delle  gestioni  governative  nei  sistemi  regionali  di  trasporto,
nonche' l'attuazione delle deleghe alle  regioni  delle  funzioni  in
materia di servizi ferroviari di interesse  locale  e  regionale,  il
Ministro dei trasporti affida, a decorrere dal 1  gennaio  1997,  con
proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato  Spa  la  ristrutturazione
delle aziende in gestione commissariale governativa  e  la  gestione,
per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da  esse
esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati  da  quello
della Ferrovie dello Stato Spa. 
  2. La ristrutturazione di cui al comma 1,  finalizzata  anche  alla
trasformazione societaria  delle  gestioni  governative,  e'  operata
attraverso la predisposizione e  attuazione  di  un  piano  unitario,
articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e  gestionali
delle aziende interessate  d'intesa  con  le  regioni  e  sentite  le
organizzazioni sindacali, approvato  dal  Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia. Nella predisposizione del piano: 
    a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterra' ai criteri di cui agli
articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del
26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91  del
Consiglio, del 20 giugno 1991, nonche' all'obiettivo di ottenere  nel
corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da  traffico
complessivamente  conseguiti  e  costi   operativi   complessivamente
sostenuti  al  netto  dei  costi   di   infrastruttura,   conservando
l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro
degli autoferrotranvieri; 
    b) potra' essere prevista l'adozione di uno o piu' idonei modelli
organizzativi   per   una   diversa   ripartizione   delle   gestioni
governative, nonche' specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio; 
    c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati  dalle
singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, definira'  le  procedure  per  regolarizzare  le
eventuali   situazioni    debitorie    emergenti    dalla    suddetta
quantificazione. La gestione si svolgera' nel  rispetto  delle  norme
contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa.  Il  controllo
sull'attuazione dei piani di ristrutturazione e' svolto dal Ministero
dei  trasporti  e  della  navigazione  -  Direzione  generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 
  3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il  Ministero  dei
trasporti e della navigazione  provvede  ad  affidare  alla  Ferrovie
dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1
gennaio 1997 e per i tre anni  seguenti,  i  rami  tecnici  aziendali
delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non
utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali
la Ferrovie dello Stato Spa potra'  dare  attuazione  alla  procedura
prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9,  della  legge  15  dicembre
1990, n. 385, destinando i proventi ai processi di  razionalizzazione
necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate. 
  4. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della  navigazione,
al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai  servizi  di
navigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie  dello  Stato  Spa
per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione  commissariale
governativa. Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie dello Stato Spa
le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978,
n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati  in  gestione
governativa. Le somme di cui al presente  comma  saranno  versate  su
apposito conto di tesoreria intestato alla Ferrovie dello Stato  Spa,
che rendera' conto annualmente del loro impiego sia complessivamente,
sia per singola azienda. Il  rendiconto  e'  comunicato  altresi'  al
Parlamento. 
  5. Il personale dipendente dalle aziende in gestione  commissariale
governativa che risulti in esubero strutturale puo' essere  collocato
in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di  33
anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'eta'  di  55  anni,  con
tempi e modalita' determinati con decreto del Ministro dei  trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale e con il Ministro  del  tesoro,  fronteggiando  il
relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  non
impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre
1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  gennaio
1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facolta'
di cui all'ultimo periodo del comma  2  dell'articolo  4  del  citato
decreto-legge  n.  501  del  1995.  Possono  altresi'  applicarsi  al
personale delle predette aziende risultante in  esubero  strutturale,
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge  12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione e le regioni interessate, possono  essere  attivate
procedure di mobilita' del personale  in  esubero  verso  aziende  di
trasporto regionale. 
  6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10,  per  i  servizi
ferroviari di cui trattasi,  le  attivita'  in  materia  di  polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla  Ferrovie  dello
Stato Spa  sotto  la  vigilanza  e  le  direttive  del  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione,  secondo  le   modalita'   di   cui
all'articolo 19 dell'atto di concessione  di  cui  al  decreto  dello
stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme  le  attuali
competenze e procedure relative ai programmi  di  intervento  di  cui
alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26  febbraio
1992, n. 211. Cessano  di  applicarsi,  ai  sensi  del  comma  1,  le
disposizioni contenute negli articoli 5 e 6  della  legge  18  luglio
1957, n. 614. 
  7. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le regioni potranno  affidare  in
concessione,  regolata  da  contratti  di   servizio,   le   gestioni
ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1  a  10  a  societa'
gia' esistenti o che verranno costituite per la gestione dei  servizi
ferroviari d'interesse regionale  e  locale,  eventualmente  compresi
quelli attualmente in concessione. Tali societa' avranno accesso, per
i loro servizi, alla rete in concessione alla  Ferrovie  dello  Stato
Spa con le modalita' che verranno stabilite,  in  applicazione  della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio  1991  ai  trasporti
ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso  le  quali  le
regioni assumono la qualita' di ente concedente nei  confronti  delle
predette societa' verranno definite mediante accordi di programma tra
il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  le   regioni
interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali  accordi  definiranno
il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle
gestioni commissariali governative a titolo  gratuito  alle  regioni.
(17) 
  8.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della   navigazione   presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del
piano di ristrutturazione di cui al comma 1. 
  9. Sono abrogate le norme contenute  nel  regio-decreto  8  gennaio
1931, n.  148,  nella  legge  28  settembre  1939,  n.  1822,  e  nel
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la
presente legge. 
  10. Per effetto  delle  norme  di  cui  ai  commi  da  1  a  10  lo
stanziamento  del  capitolo  1653  dello  stato  di  previsione   del
Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto  di  lire  300
miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi. 
  11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16 relative  al  contratto
di servizio, per  una  quota  di  lire  321  miliardi  sono  riferite
prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato,  in  modo
da garantire una  maggiore  efficienza  e  funzionalita'  complessiva
della rete anche attraverso la valorizzazione delle  tratte  a  minor
traffico. 
  12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in  essere
alla data della trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli
contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di  entrata
in vigore  della  presente  legge,  sulla  base  ed  entro  i  limiti
autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne  pongono  l'onere
di ammortamento a totale carico dello Stato,  sono  da  intendersi  a
tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto  del  Ministro  del
tesoro sono stabilite le modalita' per l'ammortamento  del  debito  e
per l'accensione dei mutui da contrarre. (12) (41) 
  13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere
tra il Ministero dei trasporti e  della  navigazione  e  la  Ferrovie
dello Stato Spa dovra' assicurare un minore  onere  per  il  bilancio
dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue. 
  14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva
in corso, gli apporti al capitale della  Ferrovie  dello  Stato  Spa,
previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre  1994,  n.
725, come modificati dal  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  e
dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550,  sono
rideterminati complessivamente in lire 19.118  miliardi,  da  erogare
per lire 2.400 miliardi  nell'anno  1997,  per  lire  3.264  miliardi
nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno  1999  e  per  lire
3.450  miliardi  annue  nel  periodo  2000-2002.  Tale  programma  di
investimenti dovra' rispettare  quanto  disposto  dai  commi  1  e  2
dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550. 
  15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica  e
riferisce alle competenti Commissioni  parlamentari  sullo  stato  di
attuazione del progetto di alta velocita', ed  in  particolare  sulle
conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa,
sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimita' degli appalti,
sui meccanismi  di  indennizzo,  sui  nodi,  le  interconnessioni,  i
criteri  di  determinazione  della  velocita',   le   caratteristiche
tecniche  che  consentano   il   trasporto   delle   merci,   nonche'
sull'attivazione dell'unita' di vigilanza  presso  il  Ministero  dei
trasporti e della  navigazione,  con  l'obiettivo  di  consentire  al
Parlamento di valutare il  progetto  di  alta  velocita'  all'interno
degli obiettivi piu' generali  del  potenziamento  complessivo  della
rete ferroviaria, dell'intermodalita', dell'integrazione del  sistema
dei trasporti in funzione del collegamento  dell'intero  Paese  e  di
questo con l'Europa. 
  16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8,  comma
3,  del  decreto-legge  17  giugno  1996,  n.  321,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' estesa  all'anno
1997. 
  17. Con decorrenza dal 1 aprile  1997  gli  importi  dovuti  per  i
servizi di corrispondenza e telegrafici di  cui  all'articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono
corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo
le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio,
a  carico  delle  dotazioni  di  bilancio  opportunamente   integrate
nell'importo complessivo valutato in  lire  160  miliardi  annue.  Il
rispettivo pagamento avviene,  dietro  presentazione  del  rendiconto
mensile,  entro  e  non  oltre  il  mese  successivo  a   quello   di
riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997  il  predetto  onere
permane a carico del Tesoro ed e' stabilito forfettariamente in  lire
80 miliardi. 
  18. Entro il 31  marzo  1997,  l'Ente  poste  italiane  propone  ai
beneficiari  dei  pagamenti  delegati  previsti  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  febbraio  1972,  n.  171,
l'accredito diretto su conti correnti o conti  di  deposito  postale,
previa   definizione   delle   caratteristiche   e   condizioni    di
remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero  del
tesoro e la Cassa  depositi  e  prestiti.  Tali  forme  di  accredito
diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane,
anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico  e  privato.  Con
decorrenza dal 1 gennaio 1997, il tasso d'interesse  riconosciuto  ai
titolari di conto corrente postale  e'  determinato  dall'Ente  poste
italiane. Esso puo' essere  definito  in  maniera  differenziata  per
tipologia di correntista  e  per  caratteristiche  del  conto,  fermo
restando l'obbligo di pubblicita' e  di  parita'  di  trattamento  in
presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste
italiane puo' stabilire commissioni a carico dei correntisti postali.
Con decorrenza dal 1 febbraio 1997, in riferimento ai conti  correnti
postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti
o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste  italiane  puo'  utilizzare
l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media  del  quarto
trimestre 1996 per  impieghi  diretti  nei  confronti  del  Tesoro  e
l'acquisto di titoli di Stato. 
  19.  I  servizi  postali  e  di  pagamento  per  i  quali  non   e'
esplicitamente  previsto  dalla  normativa  vigente  un   regime   di
monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e  dagli  altri
operatori in regime  di  libera  concorrenza.  In  relazione  a  tali
servizi cessa, con decorrenza  dal  1  aprile  1997,  ogni  forma  di
obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste  italiane
nonche' ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti  che
si avvalgono del predetto Ente,  definite  dalle  norme  vigenti.  E'
soppressa l'esclusivita' postale dei servizi di trasporto di pacchi e
colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono  abrogati
i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo  2  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549. E' fatto obbligo all'ente  di  tenere
registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i
ricavi collegati alla fornitura dei  servizi  erogati  in  regime  di
monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di
libera concorrenza. 
  20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE  2003,  N.353,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46. 
  21. Con decorrenza dal 1 gennaio  1997  i  conti  correnti  postali
intestati al Ministero del tesoro  ed  utilizzati  per  il  pagamento
delle pensioni di  Stato  sono  chiusi  e  la  relativa  giacenza  e'
trasferita  in  apposito  conto  corrente  infruttifero   presso   la
Tesoreria centrale dello Stato intestato  al  Ministero  del  tesoro-
Pensioni di  Stato.  Con  proprio  decreto  il  Ministro  del  tesoro
stabilisce le  modalita'  di  utilizzo  del  predetto  conto  per  il
servizio di pagamento delle  pensioni  di  Stato.  Per  gli  obblighi
tariffari e sociali connessi ai servizi resi nel triennio  1994-1996,
il compenso previsto  dall'articolo  6  del  contratto  di  programma
vigente tra Ente poste italiane  e  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni e' forfettariamente stabilito nella somma  globale,
relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sara'
corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire  150
miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999,  2000,
2001 e 2002. La somma predetta e' comunque ad ogni titolo comprensiva
di quanto dovuto all'Ente poste italiane per  l'attivita'  gestionale
da quest'ultimo svolta a favore del Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni negli esercizi 1994,  1995  e  1996,  relativamente
agli  importi  per  i  quali  e'  stato  chiesto  il   rimborso   con
quantificazione forfettaria. 
  22. Entro il 31  gennaio  1997  il  Nucleo  di  consulenza  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'  (NARS),  istituito  con
delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane,  sulla  base
dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante
"Linee-guida per la regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita'",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22  maggio  1996,  una
nuova struttura tariffaria per  i  servizi  postali  riservati  e  un
metodo di adeguamento delle tariffe che  consenta  di  promuovere  la
convergenza verso livelli efficienti  dei  costi  di  produzione  dei
servizi postali. 
  23.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  poste  italiane
presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale  in  cui
sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda
e le modalita' della loro realizzazione. Tale riassetto deve  portare
l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a
livello europeo in tema di qualita'  e  caratteristiche  dei  servizi
prestati, produttivita',  costi  unitari  di  produzione,  equilibrio
economico dell'azienda, nonche' eliminare ogni aggravio sul  bilancio
dello Stato derivante da condizioni di non efficienza.  Il  contratto
di programma previsto dal decreto-legge  1  dicembre  1993,  n.  487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio  1994,  n.  71,
stabilira' anche per l'anno 1997 gli obblighi di  servizio  a  carico
dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione. 
  24. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica alle
competenti Commissioni parlamentari entro il  30  giugno  di  ciascun
anno, a decorrere dal 1997, lo stato di  attuazione  degli  obiettivi
previsti dal contratto di programma e del piano di imprese di cui  al
comma 23. 
  25. Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa  depositi  e  prestiti
all'Ente poste italiane per il  risparmio  postale  sono  versate  su
apposito conto fruttifero acceso  presso  la  Tesoreria  dello  Stato
intestato all'Ente medesimo. 
  26. Le operazioni di collocamento  e  di  distribuzione  di  valori
mobiliari emessi da enti pubblici  territoriali  e  da  societa'  per
azioni al cui capitale sociale  lo  Stato  partecipa  direttamente  o
indirettamente, possono essere effettuate  anche  presso  le  agenzie
postali. 
  27. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge  1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio 1994, n. 71, e' differito al 31 dicembre  1997.  Il  predetto
termine puo' essere modificato con delibera del CIPE. 
  28. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). 
  29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1  ottobre  1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono  sostituite  dalle
seguenti: "sino al 31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla procedura
dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le seguenti:  ",  a
procedure concorsuali, a  fallimento,  nonche'  a  tutti  i  casi  di
cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza
degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo  tra
l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le finalita' di cui  al
presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' preordinata  la
somma di lire 10 miliardi. 
  30.  La  Sezione   speciale   per   l'assicurazione   del   credito
all'esportazione  (SACE)  e  il  Mediocredito   centrale   Spa   sono
autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a  contrarre  mutui  e
prestiti, anche obbligazionari,  sia  in  lire  che  in  valuta,  sul
mercato nazionale o  estero,  nei  limiti  determinati,  con  proprio
decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro  del
commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessita'
operative d'istituto e a copertura delle esigenze del  Fondo  di  cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto e'
versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla
SACE e al Mediocredito centrale Spa. 
  31. La SACE e' altresi' autorizzata, nei limiti fissati annualmente
dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere transazioni
o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo  Stato,  gestiti
dalla stessa  SACE,  anche  a  valore  inferiore  rispetto  a  quello
nominale. In relazione alla quota non coperta da  garanzia,  la  SACE
provvede  a  richiedere  preventivamente  l'assenso  degli  operatori
economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi  realizzati
in proporzione alla quota suddetta. 
  32. I ricavi delle operazioni di cui al comma 31, detratta la quota
spettante agli operatori  economici  indennizzati  dalla  SACE,  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato. 
  33. All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio  1977,  n.
227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti: 
"g-bis) deliberare l'emissione  di  obbligazioni  e  l'assunzione  di
mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione
al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro  ricezione,
ove  da  parte  del   suddetto   Ministro   non   vengano   formulate
osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate; 
g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro  delle
iniziative di recupero degli  indennizzi  erogati;  le  deliberazioni
sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro;  trascorsi
dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro
non vengano formulate osservazioni,  le  deliberazioni  si  intendono
approvate". 
  34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi  dei  mutui  e
prestiti di cui al comma 30 sono  rimborsate,  rispettivamente,  alla
SACE ed al Mediocredito centrale Spa,  dal  Ministero  del  tesoro  a
carico delle rispettive assegnazioni. 
  35. Il Ministero del tesoro puo' stipulare  direttamente  contratti
di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990,  n.  397,
anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. 
  36. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  del
commercio con l'estero, puo' altresi' autorizzare e  disciplinare,  a
fronte dei crediti della SACE, propri o di  terzi,  ivi  compreso  lo
Stato, gestiti dalla stessa SACE,  nonche'  dei  crediti  concessi  a
valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo  6  della  legge  26
febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei  Paesi
per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale  tra
i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono  essere
convertiti, anche per un  valore  inferiore  a  quello  nominale,  ed
utilizzati per realizzare iniziative  di  protezione  ambientale,  di
sviluppo  socio-economico  o  commerciali.  Tali  iniziative  possono
essere attuate  anche  attraverso  finanziamenti,  cofinanziamenti  e
contributi a fondi espressamente destinati alla  realizzazione  delle
suddette attivita'. Le  disponibilita'  finanziarie  derivanti  dalle
operazioni di conversione, qualora non utilizzate  con  le  modalita'
predette,  confluiscono  nei  conti  correnti  presso  la   Tesoreria
centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo
rotativo di cui al richiamato articolo  6  della  legge  26  febbraio
1987, n. 49, e possono essere utilizzate per  le  finalita'  indicate
nel presente comma, nonche' per le attivita' previste dalla legge  24
maggio 1977, n. 227, e per le  esigenze  finanziarie  del  richiamato
fondo rotativo. 
  37. All'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,  come
modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23  febbraio  1995,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  dopo  le  parole:  "volumetria  iniziale"  sono
aggiunte le seguenti: "o assentita"; 
    b) al comma 1 l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Il
procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in  essere  dalla
persona imputata di uno dei delitti di  cui  agli  articoli  416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi  per  suo  conto,  e'
sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere  o  di
proscioglimento o di  assoluzione.  Non  puo'  essere  conseguita  la
concessione in sanatoria degli abusi edilizi se  interviene  sentenza
definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi  gli
accertamenti  di  ufficio  in  ordine  alle  condanne  riportate  nel
certificato generale del casellario giudiziale ad opera  del  comune,
il richiedente deve attestare, con dichiarazione  sottoscritta  nelle
forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non
avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui  agli  articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale"; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Il rilascio della concessione o autorizzazione  in  sanatoria
non comporta limitazione ai diritti dei terzi"; 
    d) al comma  4,  dopo  il  penultimo  periodo,  sono  inseriti  i
seguenti: "Le citate sanzioni non si applicano nel  caso  in  cui  il
versamento sia stato effettuato nei termini  per  errore  ad  ufficio
incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata  presentazione
dei documenti previsti per legge entro il termine di tre  mesi  dalla
espressa richiesta di integrazione  notificata  dal  comune  comporta
l'improcedibilita' della  domanda  e  il  conseguente  diniego  della
concessione  o   autorizzazione   in   sanatoria   per   carenza   di
documentazione."; 
    e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole:  "31  marzo
1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995,  purche'  la
domanda sia stata presentata nei termini"; 
    f) al comma 6, primo periodo, le parole:  "31  marzo  1995"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996"; 
    g) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
    "10-bis. Per  le  domande  di  concessione  o  autorizzazione  in
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali  il  sindaco
abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al  31  marzo
1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono
chiederne la rideterminazione sulla  base  delle  disposizioni  della
presente legge"; 
    h) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno  dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 1997"; 
    i) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Le
regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo
37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  successive  modificazioni,
le norme di attuazione degli articoli  5,  6  e  10  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10. La misura  del  contributo  di  concessione,  in
relazione alla tipologia delle costruzioni,  alla  loro  destinazione
d'uso ed alla loro  localizzazione  in  riferimento  all'ampiezza  ed
all'andamento   demografico   dei   comuni    nonche'    alle    loro
caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al  70  per
cento di quello determinato secondo le norme  vigenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Il   potere   di
legiferare in tal senso e' esercitabile entro  novanta  giorni  dalla
predetta data; decorso inutilmente  tale  termine,  si  applicano  le
disposizioni vigenti alla medesima data"; 
    l) al comma 14, primo  periodo,  dopo  le  parole:  "che  l'opera
abusiva risulti adibita ad abitazione principale"  sono  aggiunte  le
seguenti:  ",  ovvero  destinata   ad   abitazione   principale   del
proprietario residente all'estero"; dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente "La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di
ampliamento dell'abitazione e di effettuazione  degli  interventi  di
cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 457"; 
    m) al comma 16, e' aggiunto, in fine  il  seguente  periodo:  "Se
l'opera e' da completare, il  certificato  di  cui  all'articolo  35,
terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  puo'
essere sostituito da dichiarazione  del  richiedente  resa  ai  sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15"; 
    n)  al  comma  18,  le  parole:  "modificativi  di  quelli"  sono
sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle"; 
    o) alla tabella B le parole: "10.000 a  m",  riferite  all'ultima
tipologia di abuso, sono sostituite  dalle  seguenti:  "10.000  a  mq
oltre all'importo previsto fino a 750 m3"; 
    p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole:  "e  degli
oneri concessori" e la parola: "dovuti" e' sostituita dalla seguente: 
    "dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le  parole:  "e
degli oneri concessori". 
  38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo  39,  comma  4,
quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla
data di entrata in vigore della presente legge.  Le  disposizioni  di
cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge  23
dicembre 1994, n. 724, e  successive  modificazioni,  introdotte  dal
comma 37, lettera d), del presente articolo,  relative  alla  mancata
presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. La domanda di  cui  al  comma
10-bis  dell'articolo  39  della  citata  legge  n.  724  del   1994,
introdotto dal comma 37, lettera  g),  del  presente  articolo,  deve
essere presentata entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge anche qualora la notifica del  provvedimento  di
diniego intervenga successivamente alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
  39. Ai fini della determinazione delle  somme  da  corrispondere  a
titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del  decreto-legge  23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
marzo 1995, n. 85, sono fatti  salvi  il  quinto  e  il  sesto  comma
dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  e  successive
modificazioni. 
  40. Per i soggetti o i  loro  aventi  causa  che  hanno  presentato
domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in  sanatoria  ai
sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, e successive modificazioni,  il  mancato  pagamento  del  triplo
della differenza tra la somma dovuta e  quella  versata  nel  termine
previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724  del  1994,  e
successive modificazioni, o il mancato pagamento  dell'oblazione  nei
termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima  legge  n.
724 del 1994, e  successive  modificazioni,  comporta  l'applicazione
dell'interesse legale annuo  sulle  somme  dovute,  da  corrispondere
entro sessanta giorni dalla data di  notifica  da  parte  dei  comuni
dell'obbligo di pagamento. 
  41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40  in  un
massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso,  gli
interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data
di notifica dell'obbligo di pagamento, il  prospetto  delle  rate  in
scadenza, comprensive degli interessi maturati  dal  pagamento  della
prima rata allegando l'attestazione del versamento della  prima  rata
medesima. 
  42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio  della  concessione  o
dell'autorizzazione in sanatoria e subordinato all'avvenuto pagamento
dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove  dovuti,  e  degli
interessi, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  38  della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni. 
  43. All'articolo 32 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  come
modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23  dicembre  1994,
n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo  33,
il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria  per
opere eseguite su aree sottoposte a vincolo e' subordinato al  parere
favorevole delle amministrazioni preposte  alla  tutela  del  vincolo
stesso. Qualora  tale  parere  non  venga  formulato  dalle  suddette
amministrazioni entro centottanta giorni dalla  data  di  ricevimento
della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole". 
  44. All'articolo 32 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  come
modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23  dicembre  1994,
n. 724, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
"Il rilascio della  concessione  edilizia  o  dell'autorizzazione  in
sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi statali
e regionali e dagli strumenti  urbanistici,  a  tutela  di  interessi
idrogeologici e delle falde idriche nonche' dei parchi e  delle  aree
protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, e'
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte  alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga  reso  entro
centottanta giorni dalla domanda il  richiedente  puo'  impugnare  il
silenzio-rifiuto dell'amministrazione". 
  45. Per le modalita' di riscossione e versamento dell'oblazione per
la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti  salvi  gli  effetti  dei
decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e  in  data  13
ottobre 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  244  del  18
ottobre  1994,  ad  esclusione  dei   termini   per   il   versamento
dell'importo fisso e della  restante  parte  dell'oblazione  previsti
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.  724.  Con  decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con  i  Ministri  dei  lavori
pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' ed
i termini per il versamento dell'oblazione per la  definizione  delle
violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia.  I
suddetti termini per il versamento dell'acconto  dell'oblazione  sono
fissati in trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto
nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della  restante  parte
dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e  210
giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di
concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto. 
  46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985,  n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1985,  n.
431,  il  versamento  dell'oblazione  non   esime   dall'applicazione
dell'indennita' risarcitoria prevista dall'articolo 15  della  citata
legge n. 1497 del 1939. Allo scopo di rendere celermente  applicabile
la disposizione di cui al presente comma ai  soli  fini  del  condono
edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
di concerto con il Ministro dei lavori  pubblici,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  sono  determinati  parametri  e   modalita'   per   la
qualificazione della indennita' risarcitoria  prevista  dall'articolo
15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle  singole
tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo. 
  47. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate
le modalita' di rimborso delle differenze  non  dovute  e  versate  a
titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro  in
data 19 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2  del  3
gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di  concessione
in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per  la  quale  il  sindaco  ha
espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda  ai
sensi dell'articolo  39  della  citata  legge  n.  724  del  1994,  e
successive  modificazioni,  per   il   medesimo   immobile,   possono
compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima
domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo  calcolo
dell'oblazione relativa alla domanda di condono  inoltrata  ai  sensi
del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa  spesa  si  provvede
anche  mediante  utilizzo  di  quota  parte  del  gettito   eccedente
l'importo  di  lire  2.550  miliardi  e  di  lire   6.915   miliardi,
rispettivamente per gli anni 1994 e  1995,  derivante  dal  pagamento
delle oblazioni previste dall'articolo 39  della  legge  23  dicembre
1994, n. 724. La quota eccedente tali  importi,  versata  all'entrata
dello Stato, e' riassegnata, limitatamente alla misura  necessaria  a
coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma,
con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato
di previsione del bilancio dell'amministrazione competente. 
  48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci  le  somme
versate a titolo di oneri concessori per  la  sanatoria  degli  abusi
edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le  somme
relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo  II  della
spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per  far  fronte
ai  costi  di  istruttoria  delle  domande  di   concessione   o   di
autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di
demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,  per  le  opere  di
urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi  di  demolizione
delle opere non soggette a sanatoria entro  la  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  nonche'  per   gli   interventi   di
risanamento   urbano   ed   ambientale   delle    aree    interessate
dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo  39,  comma  9,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  hanno  adottato  provvedimenti
per consentire  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  con
scorporo delle aliquote, possono utilizzare  una  quota  parte  delle
somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di  garanzia
per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme
consortili costituitesi e  di  integrare  i  progetti  relativi  alle
predette opere con progetti di intervento comunale. 
  49.  Per  l'attivita'  istruttoria  connessa  al   rilascio   delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo
accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre  l'orario  di
lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili.  I
comuni  possono  anche  avvalersi  di  liberi  professionisti  o   di
strutture di consulenze e servizi ovvero promuovere  convenzioni  con
altri enti locali. 
  50. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37) 
  51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di  cui  all'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal  presente
articolo,  le  costruzioni  abusive  realizzate  sopra  e  sotto   il
soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato  per  cause  naturali  o
atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto  e
quinto dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, e  successive
modificazioni. 
  52. Ai fini della relazione prevista dal comma 3  dell'articolo  13
del  decreto-legge  12  gennaio   1988,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono
annualmente al Ministero dei lavori pubblici  sull'utilizzazione  dei
fondi di cui al comma 48. 
  53. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche
agli abusi consistenti in mutamenti di  destinazione  d'uso  eseguiti
senza opere edilizie. 
  54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in  corso
di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  succes-
sive modificazioni, che non siano stati ancora  oggetto  di  recupero
urbanistico a mezzo di variante agli strumenti  urbanistici,  di  cui
all'articolo 29 della stessa  legge,  dovranno  essere  definiti  dai
comuni entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sulla base della normativa  regionale  specificamente
adottata. In caso  di  inadempienza  la  regione,  su  istanza  degli
interessati ovvero d'ufficio,  nomina  un  commissario  ad  acta  per
l'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei  limiti
dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
  55. In caso di inadempienze, le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  successive
modificazioni,  su   segnalazione   del   prefetto   competente   per
territorio, ovvero d'ufficio, nominano un  commissario  ad  acta  per
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco. 
  56. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. (37) 
  57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai  sensi
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato
dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la  cui  nullita',  ai  sensi
dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge  28
febbraio 1985, n. 47,  e  successive  modificazioni,  non  sia  stata
ancora dichiarata, acquistano validita' di diritto. Ove  la  nullita'
sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e  trascritta,
puo' essere richiesta  la  sanatoria  retroattiva  su  accordo  delle
parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al  secondo
comma  dell'articolo  40  della  legge  28  febbraio  1985,  n.   47,
sempreche' non siano nel frattempo intervenute altre  trascrizioni  a
favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a
determinare l'effetto di cui  ai  commi  da  37  a  59  e'  decurtato
l'importo eventualmente gia' versato per la  registrazione  dell'atto
dichiarato nullo. 
  58. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40  della  legge
28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni  di
fabbricati costruiti senza concessione  edilizia  sono  nulli  e  non
possono essere rogati se da essi  non  risultino  gli  estremi  della
domanda di condono con gli estremi del  versamento,  in  una  o  piu'
rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di  contributo
concessorio nonche', per i fabbricati assoggettati ai vincoli di  cui
all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio  1985,  n.  47,
introdotto  dal  comma  44  del  presente  articolo,   l'attestazione
dell'avvenuta richiesta alle  autorita'  competenti  dell'espressione
del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il  silenzio
assenso disciplinato  dall'articolo  39,  comma  4,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono  essere  indicati,  a
pena di nullita', i seguenti elementi costitutivi dello stesso:  data
della domanda, estremi del  versamento  di  tutte  le  somme  dovute,
dichiarazione dell'autorita' preposta alla  tutela  dei  vincoli  nei
casi di cui al periodo precedente,  dichiarazione  di  parte  che  il
comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di  sanatoria  nei
termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della  citata  legge  n.
724 del 1994.  Nei  successivi  atti  negoziali  e'  consentito  fare
riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i
dati  sopracitati.  Le  norme  del  presente  comma  concernenti   il
contributo concessorio non trovano applicazione  per  le  domande  di
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987. 
  59. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40
della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  si  applicano  anche   ai
trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560,  nonche'
ai trasferimenti di immobili di proprieta' di enti  di  assistenza  e
previdenza e delle amministrazioni comunali. 
  60.  L'articolo  4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,
e' sostituito dal seguente: 
"Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione edilizia).  -
1. Al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  concessione
edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato  il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si  svolge
secondo l'ordine di presentazione. 
2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  il
responsabile  del  procedimento  cura  l'istruttoria,   eventualmente
convocando una conferenza di servizi  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e  redige  una  dettagliata  relazione  contenente  la
qualificazione  tecnico-giuridica  dell'intervento  richiesto  e   la
propria valutazione sulla conformita' del progetto alle  prescrizioni
urbanistiche ed edilizie. Il termine puo' essere interrotto una  sola
volta se il responsabile del procedimento  richiede  all'interessato,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni
documentali  e  decorre  nuovamente  per   intero   dalla   data   di
presentazione della documentazione integrativa.  Entro  dieci  giorni
dalla scadenza del termine il responsabile del  procedimento  formula
una motivata proposta  all'autorita'  competente  all'emanazione  del
provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente  comma  sono
raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti. 
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento
deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere  della
commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il  termine
predetto il  responsabile  del  procedimento  e'  tenuto  comunque  a
formulare la proposta di cui al comma  2  e  redigere  una  relazione
scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine  non  e'
stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina  i  casi
in  cui  il  parere  della  commissione  edilizia  non  deve   essere
richiesto. 
4. La concessione edilizia e' rilasciata entro quindici giorni  dalla
scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  2,  qualora  il  progetto
presentato non sia in contrasto con le prescrizioni  degli  strumenti
urbanistici  ed  edilizi  e  con  le  altre  norme  che  regolano  lo
svolgimento dell'attivita' edilizia. 
5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del  provvedimento
conclusivo, l'interessato puo', con atto notificato  o  trasmesso  in
plico   raccomandato   con   avviso   di   ricevimento,    richiedere
all'autorita' competente  di  adempiere  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento della richiesta. 
6.  Decorso  inutilmente  anche  il  termine  di  cui  al  comma   5,
l'interessato puo'  inoltrare  istanza  al  presidente  della  giunta
regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,
nomina entro i quindici giorni successivi,  un  commissario  ad  acta
che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che  ha  i
medesimi effetti della concessione  edilizia.  Gli  oneri  finanziari
relativi all'attivita' del commissario di cui al presente comma  sono
a carico del comune interessato. 
7. I seguenti interventi sono subordinati  alla  denuncia  di  inizio
attivita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della  legge  24
dicembre 1993, n. 537: 
    a) opere di manutenzione straordinaria,  restauro  e  risanamento
conservativo; 
    b)  opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in
edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 
    c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; 
    d) aree  destinate  ad  attivita'  sportive  senza  creazione  di
volumetria; 
    e) opere interne di singole unita' immobiliari che non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile; 
    f) revisione o installazione di impianti tecnologici al  servizio
di edifici o di attrezzature  esistenti  e  realizzazione  di  volumi
tecnici  che  si  rendano  indispensabili,  sulla   base   di   nuove
disposizioni; 
    g) varianti  a  concessioni  edilizie  gia'  rilasciate  che  non
incidano sui  parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che  non
cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non  alterino
la sagoma e non violino le  eventuali  prescrizioni  contenute  nella
concessione edilizia; 
    h) parcheggi di  pertinenza  nel  sottosuolo  del  lotto  su  cui
insiste il fabbricato. 
8. La  facolta'  di  cui  al  comma  7  e'  data  esclusivamente  ove
sussistano tutte le seguenti condizioni: 
    a)  gli  immobili  interessati  non   siano   assoggettati   alle
disposizioni di cui alle leggi 1 giugno  1939,  n.  1089,  29  giugno
1939, n. 1497, e 6 dicembre  1991,  n.  394,  ovvero  a  disposizioni
immediatamente  operative  dei  piani  aventi  la  valenza   di   cui
all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.   312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.  431,  o
della legge 18 maggio 1989, n. 183, non  siano  compresi  nelle  zone
omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto  ministeriale  2  aprile
1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,
non  siano  comunque  assoggettati  dagli  strumenti  urbanistici   a
discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche
paesaggistiche,          ambientali,           storico-archeologiche,
storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali; 
    b) gli immobili interessati  siano  oggetto  di  prescrizioni  di
vigenti  strumenti  di  pianificazione,  nonche'  di  programmazione,
immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano  in
contrasto con strumenti adottati. 
9. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7 e' sottoposta al
termine massimo di validita' fissato in anni  tre,  con  obbligo  per
l'interessato di comunicare al comune  la  data  di  ultimazione  dei
lavori. 
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata  la  facolta'  di
denuncia di attivita' ai  sensi  del  comma  7  e'  subordinata  alla
medesima  disciplina  definita  dalle  norme  nazionali  e  regionali
vigenti  per  le  corrispondenti  opere  eseguite  su   rilascio   di
concessione edilizia. 
11. Nei casi di cui al comma 7,  venti  giorni  prima  dell'effettivo
inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio
dell'attivita', accompagnata da una dettagliata relazione a firma  di
un  progettista  abilitato,   nonche'   dagli   opportuni   elaborati
progettuali che asseveri la conformita'  delle  opere  da  realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o  approvati  ed  ai  regolamenti
edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di  sicurezza  e  di
quelle igienico-sanitarie. Il  progettista  abilitato  deve  emettere
inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la  conformita'
dell'opera al progetto presentato. 
12. Il  progettista  assume  la  qualita'  di  persona  esercente  un
servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del
codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione
di cui  al  comma  11,  l'amministrazione  ne  da'  comunicazione  al
competente ordine  professionale  per  l'irrogazione  delle  sanzioni
disciplinari. 
13. L'esecuzione di opere in assenza della  o  in  difformita'  dalla
denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione  pecuniaria  pari  al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente  alla
realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a
lire  un  milione.  In  caso  di  denuncia  di  inizio  di  attivita'
effettuata quando le opere  sono  gia'  in  corso  di  esecuzione  la
sanzione si applica nella  misura  minima.  La  mancata  denuncia  di
inizio dell'attivita'  non  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio  1985,  n.  47.  E'
fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale  per  le
opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. 
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli  adempimenti  necessari
per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione
delle trasformazioni tengono  luogo  delle  autorizzazioni  le  copie
delle denunce di inizio di attivita', dalle quali risultino  le  date
di ricevimento delle  denunce  stesse,  nonche'  l'elenco  di  quanto
prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e  le
attestazioni dei professionisti abilitati. 
15. Nei casi di cui al comma 7, il  sindaco,  ove  entro  il  termine
indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una  o  piu'  delle
condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato  di
non effettuare le previste  trasformazioni,  e,  nei  casi  di  false
attestazioni dei professionisti abilitati, ne da' contestuale notizia
all'autorita'   giudiziaria   ed   al   consiglio   dell'ordine    di
appartenenza. Gli aventi titolo hanno facolta' di inoltrare una nuova
denuncia di inizio di  attivita',  qualora  le  stabilite  condizioni
siano  soddisfacibili  mediante  modificazioni  o  integrazioni   dei
progetti  delle  trasformazioni,  ovvero  mediante  acquisizioni   di
autorizzazioni, nulla  osta,  pareri,  assensi  comunque  denominati,
oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione. 
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la  quale
il progetto viene approvato  o  l'opera  autorizzata  ha  i  medesimi
effetti della concessione  edilizia.  I  relativi  progetti  dovranno
peraltro essere corredati da una relazione a firma di un  progettista
abilitato che attesti la conformita' del progetto  alle  prescrizioni
urbanistiche ed edilizie,  nonche'  l'esistenza  dei  nulla  osta  di
conformita'  alle  norme  di  sicurezza,  sanitarie,   ambientali   e
paesistiche. 
17.  Le  norme  di  cui  al  presente   articolo   prevalgono   sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e  dei  regolamenti
edilizi comunali in materia di procedimento. 
18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai  principi  contenuti
nel presente articolo in tema di procedimento. 
19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18  gennaio  1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  marzo  1993,  n.
68, la lettera c) e' sostituita dalla  seguente:  "c)  autorizzazione
edilizia, nonche' denuncia di inizio dell'attivita', ad esclusione di
quella per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  da  un
valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo  di  lire  150.000.
Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in  base  al  75
per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per  le
famiglie di operai e impiegati;". 
20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985,  n.
47 e' sostituito dal seguente: "Le leggi regionali stabiliscono quali
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro  parti,  subordinare  a  concessione,  e  quali
mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso
di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione". 
  61. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994,  n.  468,  27  settembre
1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995,  n.  24,  27
marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20
settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n.
30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n.
388, e 24 settembre 1996, n. 495. 
  62. Le amministrazioni appaltanti  sono  autorizzate  a  completare
entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione
di opere pubbliche, relativamente alle istanze  presentate  entro  la
data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione  prevista
a tale fine. 
  63. Le maggiori entrate dei fondi di cui  alla  legge  14  febbraio
1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate  al  31  dicembre
1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate: 
    a) lire 300 miliardi per i programmi di  riqualificazione  urbana
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre  1994,
come modificato dal  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  4
febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 28 dicembre 1994 e n. 55  del  7  marzo  1995,  che  verranno
versati all'entrata dello Stato per essere  riassegnati  con  decreto
del  Ministro  del  tesoro  all'apposito  capitolo  dello  stato   di
previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71; 
    b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo
comma, lettera f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  con  le
modalita' di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10  gennaio  1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995; 
    c) lire 100  miliardi  per  la  realizzazione  di  interventi  da
destinare  alla  soluzione  di  problemi  abitativi  di   particolari
categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei  familiari
con portatori  di  handicap,  nuclei  familiari  soggetti  a  sfratto
esecutivo  o  gia'  eseguito,   nuclei   familiari   coabitanti,   in
particolare nelle aree ad alta tensione abitativa; 
    d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi  della
delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
114 del 18 maggio  1994,  da  utilizzare  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,  nonche'  per
la realizzazione, con  le  modalita'  previste  dall'articolo  9  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive  modificazioni,  di
alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire
la mobilita' dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima  finalita'  le
regioni destinano una  quota  non  superiore  al  25  per  cento  dei
suddetti fondi; 
    e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78 e 79. 
  64. Con i fondi di cui all'articolo 2,  comma  primo,  lettera  f),
della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  possono  essere  finanziati
ulteriori interventi di riqualificazione urbana purche' essi  vengano
effettuati  in  ambiti  a   prevalente   insediamento   di   edilizia
residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B,  come
definite dal decreto ministeriale 2  aprile  1968,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. 
  65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge
sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'   di   concessione   dei
finanziamenti  e  dettati  i  criteri  per   l'individuazione   delle
particolari  categorie  sociali  destinatarie  degli  interventi   di
edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c).  I
programmi straordinari di edilizia  residenziale  agevolata  previsti
dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3,
comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,  n.  12,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo
22,  comma  3,  della  legge  11  marzo   1988,   n.   67,   relativi
all'annualita' 1989, i cui lavori non siano  iniziati  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio  della
concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori
entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei  lavori  entro
tale data, il  segretariato  generale  del  Comitato  per  l'edilizia
residenziale (CER), nei  trenta  giorni  successivi,  trasmette  alle
regioni l'elenco dei programmi per i quali non e' stata rilasciata la
concessione edilizia. Il presidente  della  giunta  regionale,  entro
trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,   nomina   un
commissario ad acta, il quale  provvede  entro  i  successivi  trenta
giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad  acta,
nei dieci giorni successivi alla scadenza  di  tale  ultimo  termine,
trasmettono al segretario generale del  CER  l'elenco  dei  programmi
costruttivi per i quali e' stata rilasciata la concessione  edilizia.
Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione,
il segretario generale del  CER  procede  alla  revoca  dei  relativi
finanziamenti. I  programmi  sperimentali  di  edilizia  residenziale
sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23  gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in
vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio  dei
lavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei  lavori
entro tale data il Ministro dei lavori pubblici,  previa  diffida  ad
adempiere  all'operatore  affidatario  del  programma,  procede  alla
nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato  rilascio  della
concessione edilizia, si applica la  procedura  di  cui  al  presente
comma. (1) 
  66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65,  per
i quali i lavori non siano iniziati alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non  siano  stati
completati, si applicano, in deroga alle procedure  finanziarie  gia'
stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale  del
CER  e  gli  operatori  affidatari   dei   programmi   suddetti,   le
disposizioni del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  5  agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto  1994.
Per la quota parte di lavori gia' eseguiti alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui
ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori.
Alla  copertura  finanziaria  delle  disposizioni  di  cui  sopra  si
provvede con le disponibilita' derivanti dai fondi  residui  e  dalle
economie gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le  minori
spese derivanti dalle rinunce e revoche  dai  programmi  di  edilizia
sovvenzionata ed agevolata, previsti  dall'articolo  4  del  decreto-
legge 23 gennaio 1982, n. 9,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 25 marzo 1982,  n.  94.  Fatti  salvi  gli  accantonamenti  per
adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non  utilizzate  sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo,  lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
  67. I finanziamenti per  l'edilizia  agevolata  gia'  assegnati  in
attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma
7-bis, del decreto-legge 7 febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.  67,  resisi  disponibili  per
effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia  da  parte
dei  soggetti  beneficiari,  sono   utilizzati   per   l'assegnazione
definitiva di contributi che sono  stati  gia'  deliberati  ai  sensi
delle stesse leggi. Eventuali somme  non  utilizzate  sono  destinate
alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f),  della
legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro  dei  lavori  pubblici,  con
proprio decreto, provvede ad  accreditare  al  comune  di  Ancona  il
finanziamento di lire 30 miliardi, gia' stanziato  con  deliberazione
CIPE 30 luglio 1991,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13
agosto 1991, n.  189,  per  l'attuazione  del  programma  di  cui  al
decreto-legge   14   dicembre   1974,   n.   658,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975,  n.  7.  Il  decreto  e'
emanato nelle stesse modalita' dei decreti di accredito gia' disposti
a favore del comune di Ancona,  che  dovra'  provvedere  all'utilizzo
delle somme  con  le  stesse  modalita'  attuate  in  precedenza  nel
rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici  del
gennaio 1972. 
  68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore
dell'edilizia  residenziale  di  cui  all'articolo  2,  primo  comma,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali  e'  stata
data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8,  comma  2,
del  decreto-legge  5  ottobre  1993,   n.   398,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,  sono  revocati
qualora i lavori, relativi a detti  interventi,  non  siano  iniziati
entro e non oltre il 1 aprile 1997. 
  69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso  di
mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e  68,  il
Ministro dei lavori pubblici puo' promuovere, su  motivata  richiesta
presentata dagli enti locali entro il 30 giugno  1999,  l'accordo  di
programma di cui al comma 75. 
  70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977,  n.
10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22,
comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato. 
  71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n.  179,
come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
493,  dopo  il  terzo  periodo  sono   inseriti   i   seguenti:   "La
disponibilita' del Ministero  dei  lavori  pubblici  e'  incrementata
delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi
previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio  1991,  n.  203,
purche' gli accordi di programma proposti dal  Ministero  dei  lavori
pubblici si riferiscano ad aree  concordate  con  le  amministrazioni
locali. Tali disponibilita',  ivi  compresa  la  somma  di  lire  288
miliardi,  sono  versate   all'entrata   dello   Stato   per   essere
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Le somme non utilizzate in  ciascun  esercizio  possono  esserlo  nel
biennio successivo". 
  72. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione
dell'articolo  18  del  decreto  legge  13  maggio  1991,   n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  e
dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,  gli  accordi
di  programma  adottati  dai  comuni  sono  direttamente  ammessi  ai
finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito
delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in  vigore  della
presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma  non
ratificati alla data di  pubblicazione  della  presente  legge,  sono
esclusi dal finanziamento.  L'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui
sopra  avviene  senza  pregiudizio  per  i   procedimenti   pendenti,
preliminari all'accordo  di  programma  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla  data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge.  A  tale  fine  viene
accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento
del complessivo importo. 
  73. Al fine  di  agevolare  l'adozione  dell'accordo  di  programma
previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5  ottobre  1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la  parola:  "sessanta"  e'
sostituita dalla seguente: "centottanta". 
  74.  Al  fine  di  agevolare  il  rilascio  delle  concessioni   di
edificazione, all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla  legge  4  dicembre
1993, n. 493, la parola: "centoventi" e' sostituita  dalla  seguente:
"centottanta". 
  74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre  1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga  rispetto  ai
termini  stabiliti  nella  procedura   originaria,   si   considerano
validamente rilasciate ai fini della  prosecuzione  degli  interventi
stessi e dell'ammissione al finanziamento. 
  75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
493, e' sostituito dal seguente: 
"8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma  8,  la
regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la  localizzazione
degli interventi e l'individuazione dei soggetti  attuatori.  Qualora
la regione non provveda, nel termine predetto,  agli  adempimenti  di
sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci  mesi  dalla
data di adozione  dei  provvedimenti  regionali,  gli  interventi  di
edilizia sovvenzionata e  agevolata  non  pervengano  all'inizio  dei
lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta,  entro  i
successivi  sessanta  giorni,  un  accordo  di  programma  ai   sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.  142.  All'accordo  di
programma partecipano anche i rappresentanti  delle  categorie  degli
operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati  agli
interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti  alle
disponibilita' finanziarie da ripartire tra le regioni". 
  76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3  della  legge
17 febbraio  1992,  n.  179,  come  modificate  dall'articolo  7  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi  modificative
di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9  della
legge 5 agosto 1978, n. 457. 
  77. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1999, N. 136 
  78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere  a),
b) e c) e dei commi 65, 66, 67 e  68  nonche'  per  tutti  gli  altri
programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, gia'  in  sede
preliminare, la fattibilita' degli  interventi  e  la  compatibilita'
degli stessi  con  la  tutela  degli  interessi  storici,  artistici,
architettonici ed archeologici.  A  questo  fine  e  per  i  casi  di
particolare rilievo i comuni,  sentita  l'amministrazione  competente
alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su  proposta
della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63,  lettera
e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di  detti
interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli
appalti. La deliberazione comunale con la quale il  comune  individua
le aree ove svolgere tali accertamenti equivale  a  dichiarazione  di
pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza  degli  interventi
stessi. 
  79. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con  i  fondi  di
cui al comma 63, lettera e). 
  80. Gli Istituti autonomi per  le  case  popolari  (IACP)  comunque
denominati, per i quali le regioni dichiarano lo  stato  di  dissesto
finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un piano di risanamento relativo  all'eventuale
disavanzo  finanziario   consolidato   al   31   dicembre   dell'anno
precedente. 
  81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari,  deve
indicare: 
    a)  l'entita'  del  disavanzo  finanziario,  con  esclusione   di
componenti relative agli ammortamenti; 
    b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le
cause che ne hanno determinato la formazione; 
    c)  l'entita'  dell'anticipazione  di  cui  viene  richiesta   la
concessione a norma del comma 83; 
    d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e  le  modalita'
di restituzione; 
    e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento
delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da  alienazione
degli alloggi, in quote diverse da quelle previste  dall'articolo  1,
comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560; 
    f) il  bilancio  sintetico  di  previsione  pluriennale,  da  cui
risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo  disavanzo
finanziario. 
  82. Il piano di risanamento e' inviato alla  regione  e  da  questa
approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua  ricezione  o
dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti. 
  83. Il mutuo e' ammortizzabile in un periodo non superiore a  dieci
anni secondo un piano di ammortamento a  rate  costanti  posticipate,
comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui  i  proventi  di
cui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il  periodo
di ammortamento puo' essere esteso a quindici anni. 
  84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato,  la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata  a  concedere  agli  IACP  i
mutui di cui ai commi da 80 a  85,  con  garanzia  della  regione  di
appartenenza. La garanzia dovra'  essere  concessa  con  decreto  del
presidente della giunta regionale nel quale dovra' essere indicato il
capitolo di bilancio sul quale gravera' l'eventuale onere e  comporta
l'obbligo  del  pagamento  della  retta  eventualmente  insoluta,   a
semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi  la
regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla  regione
ha carattere meramente facoltativo. 
  85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla
alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza
degli IACP, iscritti  in  capitoli  di  bilancio  o  in  contabilita'
speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e  finalita'  di
istituto, nonche' al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi
titolo dovuti al personale dipendente in servizio  o  in  quiescenza,
essere sottratti alla loro destinazione  se  non  in  modi  stabiliti
dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del  codice
civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di  sequestro
o pignoramento eventualmente eseguiti sono  nulli  ed  inefficaci  di
pieno diritto e non determinano obbligo di  accantonamento  da  parte
del  terzo  e  non  sospendono  l'accreditamento  delle  somme  nelle
contabilita' intestate agli IACP e la disponibilita' di essi da parte
degli istituti medesimi. 
  86. Per consentire il finanziamento degli interventi  necessari  al
completamento e all'adeguamento  dell'autostrada  Torino-Savona  alle
norme di sicurezza del codice della strada e' concesso alla  relativa
societa' concessionaria un contributo pari a lire 20  miliardi  annui
per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la societa'
stessa e' autorizzata a contrarre. 
  87.  Per  consentire  l'avvio   del   nuovo   tratto   Aglio-Canova
dell'autostrada  Firenze-Bologna  e'  concesso  alla   concessionaria
Societa' autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi  annui  per
il periodo 1997-2016 per l'ammortamento  di  mutui  che  la  societa'
stessa e' autorizzata a contrarre. (2) (10) 
  88. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24  luglio  1995,
n. 296, 20 settembre 1995, n. 396,  25  novembre  1995,  n.  499,  24
gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996,  n.  286,
22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491. 
  89. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114. 
  90. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114. 
  91.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni,  anche  di  carattere
speciale,  che  consentono,   per   i   contratti   stipulati   dalle
amministrazioni  pubbliche,  anticipazioni  del  prezzo   in   misura
superiore  al  5  per  cento  dell'importo  dei  lavori,  servizi   e
forniture, esclusa l'imposta sul valore  aggiunto.  La  misura  delle
anticipazioni e' fissata, entro il predetto limite  massimo,  con  le
modalita' stabilite  dal  sesto  comma  dell'articolo  12  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito  dall'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  65,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,  n.  155.  Rimane  ferma,
tranne che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per  cento
dell'importo contrattuale, la  disciplina  di  cui  all'articolo  26,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 
  92. La disposizione di cui al comma 91 non si applica ai  contratti
gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge. 
Rimangono ferme le  disposizioni  dell'articolo  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
  93. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  94. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  95. Il limite  di  valore  fissato  in  lire  100  milioni  di  cui
all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 27 aprile  1990,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e'
elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal  predetto
articolo possono essere  adeguati,  in  relazione  all'andamento  dei
valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro delle finanze. 
  96. Il Ministro del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
sentite le amministrazioni dello Stato e  su  conforme  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE
la riprogrammazione delle risorse dei fondi  strutturali  comunitari,
programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996  per  le  quali,  alla
data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora  provveduto  all'impegno
contabile  ed  all'individuazione  dei  soggetti  attuatori,   e   la
conseguente  ridestinazione  delle  stesse   ad   altri   interventi,
compatibili  con  i  termini  temporali  previsti   dalla   normativa
comunitaria,  assicurando  il  rispetto  dell'originaria  allocazione
territoriale delle risorse. 
  97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a
programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato  luogo
ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data  del  31
dicembre   1997    a    causa    dell'inerzia    dell'amministrazione
aggiudicatrice  dei  lavori,  il  Ministro  del  bilancio   e   della
programmazione economica ne  propone  alla  medesima  Commissione  la
riprogrammazione e la conseguente destinazione ad  altri  interventi,
sulla base dei criteri di cui al comma 96. 
  98.   Per   l'attuazione   degli   interventi    derivanti    dalle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97  il  CIPE,  ove  necessario,
provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale,
gia'  stabilite,  in  linea  con  le  decisioni   assunte   in   sede
comunitaria. 
  99.  Le  risorse  statali  attribuite  per  la   realizzazione   di
investimenti pubblici e rimaste in  tutto  o  in  parte  inutilizzate
anche per effetto delle riprogrammazioni di cui  ai  commi  96  e  97
possono essere  destinate  dal  CIPE  al  finanziamento  di  progetti
immediatamente eseguibili, anche  relativi  a  finalita'  diverse  da
quelle previste  dalle  rispettive  legislazioni.  A  tale  fine,  le
amministrazioni dello Stato e le regioni interessate  trasmettono  al
Ministro del bilancio e della programmazione  economica  le  relative
proposte. Gli importi  in  questione  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere assegnati con  decreto  del  Ministro
del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione,
anche  relativi  a  finalita'  diverse  da  quelle   previste   dalle
rispettive legislazioni. 
  100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,  escluse  quelle
derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi  96  e
97, il CIPE puo' destinare: 
    a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di  lire  per  il
finanziamento  di  un  fondo  di  garanzia   costituito   presso   il
Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo  di  assicurare  una  parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a  favore
delle piccole e medie imprese; (6) (72) 
    b) una somma fino ad un massimo  di  100  miliardi  di  lire  per
l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia  istituito  presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. 
    Nell'ambito delle  risorse  che  si  renderanno  disponibili  per
interventi nelle aree depresse, sui fondi della  manovra  finanziaria
per il triennio 1997-1999, il CIPE  destina  una  somma  fino  ad  un
massimo  di  lire  600  miliardi  nel  triennio  1997-1999   per   il
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge  del
23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo  17,  comma
5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa  di  cui
alla predetta legge n. 1068 del 1964 e' trasformata da sussidiaria ad
integrativa e puo' essere  concessa  su  operazioni  a  favore  delle
imprese artigiane effettuate dalle banche  e  da  altri  intermediari
finanziari,  compresi  i  confidi  artigiani.  A  valere  sul  fondo,
l'Artigiancassa Spa puo' anche prestare fideiussioni, ferma  restando
la non cumulabilita' degli interventi. Con decreto del  Ministro  del
tesoro di concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato sono  fissate  le  modalita'  e  le  condizioni  che
disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione  dei
versamenti, la quale puo' essere stabilita anche  in  misura  diversa
rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068  del  1964;
detti  versamenti  sono  amministrati  dall'Artigiancassa   Spa   con
contabilita' separata. 
  102. Le regioni possono  proporre  al  CIPE,  ad  integrazione  dei
programmi di cui al comma 99,  anche  l'utilizzazione  delle  risorse
resesi   disponibili   sui   propri   bilanci   per   effetto   delle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97. 
  103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96
a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per
la tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati  dal
CIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  secondo  le  forme   di
intervento regolate sulla base di accordi. 
  104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per
la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre  1996,  e
per le quali non siano stati completati entro la  data  predetta  gli
adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera  CIPE  21  dicembre
1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
58 dell'11 marzo 1994, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di
intesa con le regioni interessate sono revocate e  destinate,  previa
verifica    dell'attualita'    dell'interesse    prioritario     alla
realizzazione degli interventi  originariamente  previsti,  ad  altri
interventi  tra  quelli  individuati  nel  documento   regionale   di
programma. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  31  DICEMBRE  1996,  N.  669,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N.  30.  Le
risorse attribuite dal programma triennale alle  regioni  e  province
autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non  sia  stato
ancora  approvato  il  documento  regionale  di  programma,   vengono
altresi'  revocate  con  decreto   del   Ministro   dell'ambiente   e
ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma. (1) 
  105.  Le  risorse   di   cui   al   comma   104   sono   utilizzate
prioritariamente per la  copertura  della  quota  di  cofinanziamento
nazionale di interventi di risanamento  e  protezione  ambientale  da
realizzare nell'ambito dei programmi regionali  previsti  nel  quadro
comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di
interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate  dalle
revoche, per la copertura della quota  di  cofinanziamento  nazionale
destinata a specifici programmi  operativi  in  campo  ambientale  da
realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno. 
  106. Il Ministro dell'ambiente, sentita  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, definisce  altresi'  un  programma  stralcio  di
tutela   ambientale,   avvalendosi   delle   risorse   a   tal   fine
specificamente previste per il triennio 1997-1999. (1) 
  107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  rideterminate  nel  triennio
1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella  4  della
delibera  CIPE  21  dicembre  1993,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, ivi comprese quelle di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione cosi' effettuata
sono escluse e da escludere le risorse gia'  assegnate  ai  programmi
approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione. 
  108. Le risorse finanziarie relative ad opere  appaltate  entro  la
data di entrata in vigore della  presente  legge  sui  fondi  dell'ex
Agenzia per la promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno  vengono
accreditate alle regioni e agli enti locali, nonche' agli altri  enti
di cui  al  comma  214  dell'articolo  3  della  presente  legge.  Il
trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze  e'
disposto,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio,  secondo
criteri e modalita' attuative da stabilire con apposita deliberazione
del CIPE. 
  109.  Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  e   le   regioni
interessate approvano entro il  30  giugno  1997  i  programmi  delle
risorse dei fondi strutturali  comunitari  per  il  secondo  triennio
1997-1999, indicando gli eventuali  enti  o  aziende  attuatori,  gli
interventi da  realizzare  ed  i  relativi  importi  da  assegnare  e
fissando in dodici mesi il termine  per  l'assunzione  degli  impegni
contabili con l'avvio dei lavori. 
  110. La disciplina di cui ai commi  103,  104  e  105  si  applica,
relativamente  alle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,
compatibilmente con le disposizioni stabilite dallo Statuto  speciale
e dalle relative norme di attuazione. 
  111. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della  legge  10  febbraio
1981, n. 22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre  1987,  n.
534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.
47. 
  112. L'ENI provvede a vendere le  scorte  strategiche  di  petrolio
greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981,
n. 22, che risultino alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, alle piu' favorevoli condizioni di  mercato,  sia  per  quanto
riguarda  il  livello  dei  prezzi  che  le   quantita'   normalmente
contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso.
Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione. 
  113. Gli introiti derivanti dalla vendita di cui al comma 112  sono
versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato  entro  sette  giorni
lavorativi dalla data del  pagamento  del  prodotto  venduto  e  sono
riassegnati, nella misura occorrente per le finalita' di cui al comma
114, allo stato  di  previsione  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti
vantati dall'ENI nei confronti dello Stato. 
  114. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio  per  il  pagamento  dei
crediti liquidati di cui al comma 113. 
  115. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61,
come modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le
parole: "della scorta strategica di  proprieta'  dello  Stato,"  sono
soppresse. 
  116. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
dispone  con  proprio  decreto  l'eventuale  utilizzo  delle   scorte
obbligatorie e la loro dislocazione  nelle  situazioni  di  emergenza
dichiarate  tali  dagli  organismi  internazionali  preposti  o   dal
Governo. 
  117. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici  non
economici provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, a censire, secondo le  modalita'  indicate  con
decreto del Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  dei
trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione. 
  118.  Le  autorita'  cui  e'  consentito  l'uso   esclusivo   delle
autovetture sono: 
    a) Presidente del Consiglio dei ministri e  Vice  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
    b) Ministri; 
    c) Sottosegretari di Stato. 
  119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in
gestione diretta dalle amministrazioni civili  dello  Stato  e  dagli
enti pubblici non economici sono affidati,  previa  analisi  tecnico-
economica predisposta dal Ministero del  tesoro,  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a societa' pri-
vate. (15) 
  120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari  a
soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 e'  affidata,  anche
mediante  mandato,  a  societa'  specializzate  entro   dodici   mesi
dall'affidamento del servizio  di  trasporto  di  persone  e  cose  a
societa' private. (15) 
  121. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle  di  cui
al comma 118, cui e' consentito l'uso  esclusivo  delle  autovetture,
fermo restando quanto previsto dal comma 122. (15) 
  122. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi
titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il  diritto  all'uso
dell'autovettura di Stato. 
  123. Le disposizioni di cui ai commi da 117  a  122  si  applicano,
altresi',  al  parco  auto  in  dotazione  alle  amministrazioni  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario
all'espletamento  delle  funzioni  primarie   delle   amministrazioni
medesime. 
  124.  Per  l'esercizio  finanziario  1997  e'  fatto  divieto  alle
amministrazioni  civili  dello   Stato,   nonche'   agli   enti   non
territoriali del settore pubblico  allargato,  con  esclusione  delle
Forze di polizia, di acquistare autovetture. (15) 
  125. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n. 70,
dopo le parole: "alla prima" sono inserite le seguenti: "e sino  alla
quinta"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "In  caso  di
contemporanea  effettuazione  di  piu'  consultazioni  elettorali   o
referendarie,  ai  componenti  degli  uffici  elettorali  di  sezione
possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni". 
  126. Per consentire la concessione  dell'agevolazione  prevista  al
numero 5 della tabella  A  allegata  al  testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o
buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali determina, entro il 31  marzo  1997,  i  consumi  medi  dei
prodotti petroliferi per ettaro  e  per  ogni  tipo  di  coltivazione
necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla  predetta  data,
del decreto previsto nelle note della citata tabella A.  A  decorrere
dal 1 luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,  in  relazione  alla
riduzione dei consumi gia' realizzati per effetto delle  disposizioni
di cui al periodo precedente, indicata  dal  Ministro  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali, puo' ridurre la misura  dell'accisa
prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo  unico
approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995. 
  127. Per il gasolio utilizzato per  il  riscaldamento  delle  serre
adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella  misura
del 10 per cento dell'aliquota normale.  L'agevolazione  e'  concessa
mediante  rimborso  dell'accisa,  effettuato  nei   confronti   degli
esercenti depositi per  la  distribuzione  dei  prodotti  petroliferi
agevolati per uso agricolo limitatamente alle  quantita'  di  gasolio
agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento
delle serre adibite a colture floro-vivaistiche,  mediante  accredito
dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato  con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
  128. Le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie
derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare,  da  cessione  o
scadenza  di  valori  mobiliari  di  cui  siano  titolari  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN- AIL), l'Istituto
di  previdenza  per  il  settore   marittimo   (IPSEMA),   l'Istituto
postelegrafonici (IPOST) e l'Istituto nazionale di previdenza  per  i
dipendenti dell'amministrazione pubblica  (INPDAP)  sono  determinate
nell'ambito dei piani annuali delle disponibilita' di  cui  al  comma
129. 
  129. Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di  cui  al
comma 128 non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  65
della legge 30 aprile 1969, n.  153,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e  ogni  altra  norma,  anche  di  carattere  speciale,
vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad
uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti  sono  tenuti  a
disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del  lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
piani   di   impiego   annuali   delle    disponibilita',    soggetti
all'approvazione dei Ministri stessi. 
  130.  Restano  ferme   le   disposizioni   previste   per   l'INAIL
dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  per
l'attuazione  degli  interventi  da  realizzare   nell'ambito   degli
indirizzi di programma del Ministero della  sanita'  e  d'intesa  con
questo. 
  131. La partecipazione azionaria nella RIBS Spa posseduta dall'EFIM
e'  trasferita  al  Ministero  del   tesoro.   Conseguentemente,   il
rappresentante dell'EFIM  decade  dal  consiglio  di  amministrazione
della RIBS Spa. 
  132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a.,  nell'
ambito  delle  operazioni  di   acquisizione   delle   partecipazioni
azionarie e di erogazioni di finanziamenti a  societa'  ed  organismi
operanti nel settore della trasformazione e  commercializzazione  dei
prodotti  agricoli,  puo'  definire  condizioni  compatibili  con   i
principi di economia di mercato e stipulare appositi  accordi  con  i
quali, tra  l'altro,  gli  altri  soci,  o  eventualmente  terzi,  si
impegnano a riscattare al valore di mercato,  nel  termine  stabilito
dal relativo piano specifico di intervento,  le  azioni  o  le  quote
sociali acquisite. 
  132-bis. ISA S.p.a., con le medesime modalita' di cui al comma 132,
partecipa ad iniziative promosse da societa', enti,  fiere  ed  altri
organismi allo scopo di predisporre  studi,  ricerche,  programmi  di
promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali  dei  prodotti
agricoli ed agroindustriali. 
  132-ter. Per le finalita' di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA S.p.a.
si avvale dei propri fondi. 
  133. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996,  1997  e  1998
stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi  da
134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di
lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per  il  1997  e  a  3.578
miliardi  di  lire  per  il  1998  in  termini   di   competenza   e,
rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire  in  termini
di cassa. I commi da 134 a 165 dispongono altresi'  maggiori  entrate
in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a
3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e  a
lire 1.660 miliardi per il 1998. 
  134. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli  del  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le  relative
proiezioni per gli anni 1997  e  1998,  appartenenti  alle  categorie
economiche di seguito elencate,  con  esclusione  della  quota  parte
destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad  accordi
internazionali e a intese con confessioni  religiose,  a  regolazioni
contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita'  relative  a
limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per
importi  corrispondenti  alle  seguenti   percentuali,   intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: 
    a) Categoria IV  -  con  esclusione  delle  spese  aventi  natura
obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della  rubrica  14  dello
stato di previsione del Ministero  della  difesa:  5  per  cento.  Su
proposta del Ministro interessato, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati  capitoli  di
spese   discrezionali   della   medesima   categoria   ovvero   sugli
accantonamenti di fondo speciale  per  provvedimenti  legislativi  in
corso della medesima amministrazione; 
    b) Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674,  6675  e  6676
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei  capitoli  4630,  4633,  4634,  5941  e  6771  dello  stato  di
previsione del Ministero  del  tesoro,  delle  spese  per  assistenza
gratuita diretta (codice economico 5.1.4.),  dei  trasferimenti  alle
province  e  ai  comuni  (codice   economico   5.5.0.),   agli   enti
previdenziali  (codice  economico  5.6.0.)   e   all'estero   (codice
economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.)
nonche' dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40,  della  legge
28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento; 
    c) Categorie X e XI - con  esclusione  del  capitolo  8405  dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e  delle  spese
per danni bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.): 2
per cento. 
  135.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  134  che  non   consentono
l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate  alla  data
di entrata in vigore  della  presente  legge  possono  dare  luogo  a
reiscrizioni  ai  pertinenti  capitoli  di  bilancio   dell'esercizio
successivo. 
  136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma  5,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla  tabella
C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria  1996),  e'
ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire  200  miliardi
per ciascuno degli  anni  1997  e  1998.  L'autorizzazione  di  spesa
prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre  1995,  n.
550 (legge finanziaria 1996), e' ridotta di  lire  370  miliardi  per
l'anno 1996, di lire 550 miliardi per  l'anno  1997  e  di  lire  600
miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288,
4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le
relative proiezioni sono complessivamente ridotti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno  degli  anni
1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme  comunque
erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico  del  bilancio  dello
Stato a favore di societa' per azioni, il cui capitale sia di  totale
proprieta' dello Stato,  o  di  enti  pubblici  non  assoggettati  al
sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre  1984,  n.
720,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  devono  essere
versati su appositi  conti  correnti  infruttiferi  gia'  in  essere,
ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato. 
  137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994
ricavi derivanti dall'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  di  cui
all'articolo 53, comma 1, ad  esclusione  di  quelli  indicati  nella
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o
compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di  ammontare
non superiore a lire dieci  miliardi,  sono  ammessi  a  definire  il
reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni  sulla  base  dei  parametri  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  31
gennaio  1996,  tenendo  conto  degli  elementi,   desumibili   dalle
dichiarazioni   dei   redditi   presentate   ovvero   dal   bilancio,
opportunamente riclassificati per l'applicazione  dei  parametri.  La
disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi  siano  di
importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei
ricavi  e  degli  altri  componenti  positivi,  ad  esclusione  delle
plusvalenze  diverse  da   quelle   derivanti   da   immobilizzazioni
finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha  effetto
anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare  come  indicato
nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.  La
definizione non e' ammessa: 
    a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le  ipotesi  in-
dicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge  30  settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre
1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione. 
  138.  Il  contribuente  che  intende  avvalersi  della  definizione
presenta all'ufficio delle imposte competente,  entro  il  31  luglio
1996, ovvero entro il 5  settembre  1996  se  i  relativi  dati  sono
registrati   anche   su   supporto   magnetico,   apposita    istanza
irretrattabile redatta secondo i modelli approvati  con  decreto  del
Ministro delle finanze 16 maggio  1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del  20  maggio  1996.
All'istanza dei soggetti che esercitano attivita' di impresa o arti e
professioni in forma associata possono essere allegate le istanze  di
ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  la  trattazione  delle  istanze
puo' essere attribuita anche  agli  uffici  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, tenendo conto sia della qualita'  dei  soggetti  sia  della
loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata  l'istanza,  la
rigetta, se riscontra cause ostative  per  legge,  ovvero  invita  il
contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto  di
adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione
di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del  decreto-legge  30  settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre
1994,  n.  656,  concernente  disposizioni  per  l'accertamento   con
adesione del contribuente, emanato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si  perfeziona  con
il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro  il  30  novembre
1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza  o  l'invito
al contribuente a presentarsi per redigere  l'atto  di  adesione,  il
contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione.  La
stessa si perfeziona con il versamento, entro il  15  dicembre  1996,
delle maggiori  somme  dovute,  da  effettuare  in  base  alle  norme
sull'autoliquidazione mediante delega  ad  un'azienda  di  credito  o
tramite il competente concessionario della riscossione.  Con  decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,
sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e  i  codici  di
versamento. Qualora l'importo dovuto  sia  superiore  a  lire  cinque
milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per  gli  altri
soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due  rate,  di
pari ammontare, rispettivamente entro il  quarto  e  il  decimo  mese
dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate
degli  interessi  legali  computati  a  decorrere  dal  primo  giorno
successivo alla scadenza del termine  stabilito  per  il  versamento,
ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel  caso
previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
16 dicembre 1996.  L'omesso  versamento  nei  termini  non  determina
l'inefficacia della definizione e per il  recupero  delle  somme  non
corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  succes-
sive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari  al  40
per cento delle somme non versate e gli interessi legali. (1) (3) 
  139. La  definizione  non  e'  soggetta  ad  impugnazione,  non  e'
integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere  di
autotutela  dell'amministrazione  finanziaria   ove   sussistano   le
condizioni ostative indicate al comma 137,  nonche'  in  presenza  di
inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono  i  parametri.
Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il  contributo
per il Servizio sanitario nazionale,  nonche'  ai  fini  dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti  e  professioni.  Sulle
maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per  infedele
dichiarazione sono ridotte ad  un  ottavo  del  minimo,  le  sanzioni
inerenti  ad  adempimenti  relativi  al  periodo  d'imposta  cui   si
riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa
con irregolarita' od omissioni rilevabili  dalle  dichiarazioni  sono
applicabili nella misura di un quarto del  minimo.  Alla  definizione
eseguita ai sensi dei commi da 133 a  165  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo
3 del decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.  656,  e  successive
modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse  in  applicazione
dei  commi  da  133  a  165  si  rendono,  altresi',  applicabili  le
disposizioni dell'articolo 4 del  citato  decreto-legge  n.  564  del
1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini  dei  contributi
previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo
1  del  decreto-legge  9  agosto  1995,  n.  345,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18  ottobre  1995,  n.  427.  Sulle  somme
dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione
del procedimento di cui ai commi da 133 a 165 non  si  applicano  gli
articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12  del  decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e  62-ter,  comma
1,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427.  L'intervenuta
definizione dell'accertamento con adesione inibisce  la  possibilita'
per  l'ufficio  di  effettuare,  per  lo  stesso  periodo  d'imposta,
l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni. 
  140. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi  o  compensi  di
importo non  inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione  dei
parametri indicati al comma 137  non  si  applicano  le  disposizioni
richiamate nel penultimo periodo del comma 139. 
  141. Gli esercenti attivita' di impresa in regime  di  contabilita'
ordinaria che per il periodo di imposta  1995  e  per  il  precedente
hanno  dichiarato  ricavi  di  cui  all'articolo  53,  comma  1,   ad
esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di  ammontare  non  superiore  a
lire 10  miliardi  e  comunque  non  inferiore  a  quello  risultante
dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del  31  gennaio  1996,
anche mediante la definizione di cui  ai  commi  da  137  a  140  del
presente articolo,  possono  procedere  alla  regolarizzazione  della
situazione patrimoniale iniziale relativa  all'esercizio  successivo.
Gli elementi  posti  a  base  della  regolarizzazione  devono  essere
indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  150
del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri
di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in
ragione del domicilio fiscale posseduto alla  predetta  ultima  data.
(1) 
  142.  La   regolarizzazione   puo'   essere   effettuata   mediante
l'eliminazione  delle  passivita'   o   delle   attivita'   fittizie,
inesistenti o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli  effettivi
nonche'  mediante  l'iscrizione  di  attivita'   o   di   passivita',
costituite  da  debiti  verso  fornitori,   in   precedenza   omesse,
assoggettando i maggiori  e  i  minori  valori  iscritti  ad  imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta  lo-
cale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore  valore
del patrimonio netto derivante dalle  predette  regolarizzazioni,  al
netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato  in  apposita
riserva, designata con  riferimento  ai  commi  da  133  a  165,  che
concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta  e  nella
misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o
all'imprenditore; nell'esercizio in cui  si  verificano  le  predette
ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta  sostitutiva  ad
esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della
societa' o dell'ente  o  dell'impresa,  ai  quali  e'  attribuito  un
credito di imposta ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche o dell'imposta sul  reddito  delle  persone  giuridiche  pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva  pagata,  nonche'  il  reddito
imponibile dei soci o  dei  partecipanti.  Per  i  soggetti  indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va  calcolata
l'imposta sul patrimonio netto delle  imprese  e'  assunto  al  lordo
dell'imposta sostitutiva. 
  143. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo  79
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
effettuare le regolarizzazioni limitatamente  ai  beni  di  cui  agli
articoli 59, 60 e  67  dello  stesso  testo  unico,  nelle  scritture
contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del
comma 141. 
  144.  La  regolarizzazione  si   perfeziona   con   il   versamento
dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996;  i  soggetti  con
periodo d'imposta non coincidente con l'anno  solare  devono  versare
l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva,  entro
la  data  di  scadenza  del  termine  per  la   presentazione   della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora
l'imposta dovuta superi i cinque  milioni  di  lire  per  le  persone
fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri  soggetti,  le  somme
eccedenti possono essere versate in  due  rate,  di  pari  ammontare,
rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per  i
soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,  il
versamento va effettuato entro le predette  date  o,  se  successive,
entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del  termine  per
la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme  eccedenti
vanno maggiorate degli interessi legali  computati  a  decorrere  dal
primo giorno successivo alla scadenza del  termine  previsto  per  il
versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni  di
lire. L'omesso versamento  nei  termini  delle  somme  eccedenti  non
determina l'inefficacia della  regolarizzazione  e  per  il  recupero
delle  somme   non   corrisposte   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 14 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e  successive  modificazioni;  sono  altresi'
dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e
gli interessi legali. (1) 
  145. La regolarizzazione di cui al comma 141  non  rileva  ai  fini
penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e
143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal
periodo di imposta 1996 e  non  possono  essere  utilizzati  ai  fini
dell'accertamento. L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile.  Per  la
liquidazione,  la  riscossione,  i  rimborsi  e  il  contenzioso   si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
  146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di  cui
ai commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali  in-
dicate negli articoli 59 e 60  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  relative  al  periodo  di  imposta  1995,  da
considerare per l'applicazione dei parametri di cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel
comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle
esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta. 
  147. Ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,  l'adeguamento  ai
parametri menzionati nel comma 146 del presente  articolo,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 188, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,
puo'  essere  operato  mediante  l'integrazione  della  dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore  aggiunto,  effettuando  il  relativo
versamento entro il termine per la presentazione della  dichiarazione
dei redditi. In tal caso e' dovuta una maggiorazione fissa del 3  per
cento a titolo di interessi e non si  applicano  soprattasse  e  pene
pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il
suddetto termine, in  una  apposita  sezione  del  registro  previsto
dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  148. Nel decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di
contribuenti  per  le  quali  non  e'  possibile  l'elaborazione  dei
predetti  parametri  in  relazione   al   numero   dei   contribuenti
appartenenti alla categoria di attivita' o alle  caratteristiche  del
processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica  a
decorrere dal 1 gennaio 1996. 
  149. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attivita'
di accertamento nel campo  dell'obbligo  tributario  e  contributivo,
istituito ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
marzo 1993, n. 63, e' prorogato per il triennio 1996-1998. 
  150. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'imposta fissa di  bollo,  in
qualsiasi modo  dovuta,  stabilita  in  lire  15.000  dalla  tariffa,
allegato A, annessa al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro  delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  106
alla Gazzetta Ufficiale n. 196  del  21  agosto  1992,  e  successive
modificazioni, e' elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo  di  lire
15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della
citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata a lire 20.000,
fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica  ai  contratti
relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta  fissa
di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13,
commi 1 e 2, della stessa tariffa, e' elevata a lire 2.500. 
  151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in  lire
1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28  dicembre  1995,
n. 549,  e'  aumentata  a  lire  1.249.600  per  ettolitro  anidro  e
l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi  e'  aumentata
da lire 87.000 a lire 96.000 per  ettolitro.  L'aliquota  dell'accisa
sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55)
per riscaldamento e' aumentata da lire 415.990  a  lire  625.620  per
mille litri. Le  disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 1996. 
  152. Il Ministro delle finanze puo' disporre  con  propri  decreti,
entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del  62
per  cento,  dell'aliquota  prevista  dal  comma   1,   lettera   a),
dell'articolo  28  del  decreto-legge  30  agosto   1993,   n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
  153.  Entro  il  15  gennaio  1996  sono  emanate  le  disposizioni
concernenti le variazioni delle tariffe  dei  prezzi  di  vendita  al
pubblico  dei  generi  soggetti  a   monopolio   fiscale   ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio  1965,  n.  825,  e  successive
modificazioni, anche in applicazione della  direttiva  92/79/CEE  del
Consiglio del  19  ottobre  1992.  Le  predette  disposizioni  devono
assicurare maggiori entrate  in  misura  non  inferiore  a  lire  600
miliardi per l'anno 1996 e a lire 630  miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1997 e 1998. 
  154. Le entrate derivanti dai commi  da  133  a  165  del  presente
articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura  degli
oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione
delle linee di politica economica e  finanziaria  in  funzione  degli
impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  del
tesoro, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  definite,  ove  necessarie,  le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente comma. (30) 
  155. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  dei
commi da 133 a 165 del presente articolo. 
  156. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  dicembre
1995, n. 581, recante disposizioni attuative  per  l'istituzione  del
registro  delle  imprese,  i  contributi  previdenziali  disciplinati
dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo  1968,
n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31  dicembre  1998
per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti
previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri  da  1)  a  5),
dello stesso regolamento,  sono  riscossi  con  l'applicazione  delle
apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata
a  cura  degli  obbligati  al  deposito  e  dei  richiedenti.  Per  i
certificati di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  emessi  da
sportelli non presidiati  o  mediante  sistemi  di  certificazione  a
distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle
camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  nelle
medesime forme dei diritti di segreteria;  le  somme  cosi'  riscosse
sono versate  ogni  semestre  agli  enti  previdenziali  destinatari,
secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti. 
  157. All'articolo 3, comma 30, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno  1996  il
termine per il versamento del tributo  alle  regioni,  relativo  alle
operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre,  e'  differito
al 31 luglio 1996". 
  158. Al quinto comma dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  recante  disposizioni
comuni in materia di accertamento delle  imposte  sui  redditi,  come
modificato dall'articolo 7, comma  5,  del  decreto-legge  20  giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il  risanamento  della
finanza pubblica, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "La
ritenuta  si  applica,  a  titolo  di  imposta,  anche  sui  proventi
corrisposti a soggetti  non  residenti  per  il  tramite  di  stabili
organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su
quelli  corrisposti  a  stabili  organizzazioni  estere  di   imprese
residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi". 
  159. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con  scadenza  fissa
non inferiore a 18 mesi" sono soppresse. 
  160. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la  disciplina
prevista per i titoli di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  19
settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni, dalla legge  17
novembre 1986, n. 759, come  modificata  dal  decreto  legislativo  1
aprile 1996, n. 239, riguardante  la  ritenuta  sugli  interessi  dei
titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella  misura  del
12,5 per cento, indipendentemente dalla  scadenza  dei  titoli,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"Le societa' e gli  enti  che  hanno  emesso  obbligazioni  e  titoli
similari devono operare una ritenuta con obbligo  di  rivalsa,  sugli
interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti  ai  possessori
nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non e'  inferiore
a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza e' inferiore ai
diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo  entro  diciotto  mesi
dall'emissione, sugli interessi,  sui  premi  e  sugli  altri  frutti
maturati  fino  al  momento  dell'anticipato   rimborso   e'   dovuta
dall'emittente una somma pari al 20 per cento"; 
    b) al terzo comma,  i  primi  tre  periodi  sono  sostituiti  dai
seguenti: "Se gli interessi, i premi e gli altri  frutti  di  cui  ai
precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio
dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa,
sui proventi di cui al primo e al  secondo  comma  con  aliquote  ivi
rispettivamente previste.  Qualora  il  rimborso  abbia  luogo  entro
diciotto mesi dall'emissione, sugli  interessi,  sui  premi  e  sugli
altri frutti maturati fino al  momento  dell'anticipato  rimborso  e'
dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i  premi  e
gli altri frutti  va  compresa  anche  la  differenza  tra  la  somma
corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza  e  il  prezzo  di
emissione. All'applicazione della ritenuta  ed  al  versamento  della
somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere  i  soggetti
indicati nel primo comma  dell'articolo  23  che  intervengono  nella
riscossione degli interessi, dei premi e degli  altri  frutti  ovvero
nel rimborso nei confronti di soggetti residenti". 
  161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1996,  n.
425, recante disposizioni urgenti per il  risanamento  della  finanza
pubblica, le parole: "emesse  dalle  banche"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e dei titoli similari". 
  162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del  presente  articolo
si applicano agli interessi, ai  premi  e  agli  altri  frutti  delle
obbligazioni e dei titoli similari emessi a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  163. La soprattassa di lire seicentomila,  stabilita  per  l'omessa
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta  straordinaria
su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e' soppressa. Non  si  applica  l'articolo  20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale
delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e
non si fa luogo a rimborso delle somme gia' corrisposte. 
  164. Restano validi gli atti ed i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n.  565,  28  febbraio
1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230,  29  giugno  1996,  n.  342,  30
agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547. 
  165. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22  dicembre  1984,
n. 887, e' sostituito dal seguente: 
"Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni  del  mercato,
puo ristrutturare il debito pubblico  interno  ed  estero  attraverso
operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio  o  sostituzione
di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla
prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro  puo'  altresi'
autorizzare gli enti pubblici economici e le societa'  per  azioni  a
prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse  operazioni  per
il loro indebitamento sull'interno e sull'estero". 
  166. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  167. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  168. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  169. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  170. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  171. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  172. IL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON  MODIFICAZIONI,
DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N.  119,  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA. (47) 
  173. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  174. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. (47) 
  175.  In  attuazione  dei  criteri  di  finanziamento  della  spesa
sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano,  per  le
spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge
22 dicembre 1986, n. 910, le disposizioni di  cui  al  comma  14  del
predetto articolo 8. 
  176. A decorrere dal 1 marzo 1997, le amministrazioni statali e gli
enti titolari di contabilita'  speciali,  con  esclusione  di  quelli
assoggettati al regime della tesoreria unica di  cui  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e successive  modificazioni,  devono  indicare,
nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587  del  regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale
dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  il
codice "Ministero-capitolo" del bilancio dello  Stato  a  carico  del
quale sono state accreditate alla contabilita' medesima le  somme  di
cui  si  richiede  il  prelevamento.  Gli  ordini  di  pagamento  che
utilizzano fondi diversi da quelli  provenienti  dal  bilancio  dello
Stato  devono  recare  l'indicazione  di  un  codice   opportunamente
stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno
esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente
comma,  ove  non  si  tratti  di  fondi  prelevati  per  fronteggiare
emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico
o ad interventi di protezione civile. 
  177. Le  pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  dell'accesso  degli
esercenti attivita' agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante
agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento  nazionale  e
comunitario, accertano la qualifica dell'attivita' di  impresa  sulla
base delle iscrizioni nel registro  delle  imprese,  ove  questa  sia
espressamente   richiesta   dalla   normativa    vigente,    previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.  580.  Entro  il  31
luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n.  400,  sono  stabiliti  le  semplificazioni  delle
modalita' con cui  le  pubbliche  amministrazioni  procedono  a  tale
accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti,  anche
avvalendosi  delle  informazioni  contenute  nel  repertorio  di  cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995,  n.  581,  e  i  casi  in  cui,  per  le  limitate   dimensioni
dell'attivita',  l'iscrizione  al  registro  delle  imprese  non   e'
obbligatoria per i produttori agricoli di cui al  primo  periodo  del
quarto comma  dell'articolo  34  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40,  della  legge
29  dicembre  1995,  n.   549,   fermo   restando   l'obbligo   della
rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi  dello  Stato
in favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana  per
ciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio internazionale  per
la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio
medico, dell'Ente  nazionale  italiano  per  il  turismo,  del  Fondo
edifici  di  culto,  di   organismi   nazionali   ed   internazionali
nell'ambito  delle  relazioni  culturali  con  l'estero,  del  Centro
internazionale    di    alti    studi    agronomici     mediterranei,
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo  industriale,
del Centro internazionale di ingegneria  genetica  e  biotecnologica,
del Centro internazionale di perfezionamento professionale e  tecnico
di Torino, nonche' alle erogazioni agli istituti italiani di  cultura
all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali. 
  179. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40  e  44,  della
legge 28 dicembre 1995, n, 549, non si applicano ai contributi  dello
Stato in favore del Club alpino italiano ed  ai  contributi  previsti
dalle leggi 23 settembre 1993, n. 379, 20 gennaio 1994, n.  52,  e  5
giugno 1995, n. 221. 
  180. Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28  dicembre  1995,  n.
549, le parole: "lire  940  miliardi"  e  "lire  800  miliardi"  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire  829  miliardi"  e
"lire 689 miliardi". 
  181. La lettera b) del comma  1  dell'articolo  3  della  legge  27
ottobre 1993, n. 432, e' sostituita dalla  seguente:  "b)  gli  altri
proventi relativi alla vendita di partecipazioni  dello  Stato".  Dai
proventi di cui al presente  comma  sono  escluse  in  ogni  caso  le
dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3. 
  182. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
dopo le parole: "titoli di  Stato"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
nonche' per  l'acquisto  di  partecipazioni  azionarie  possedute  da
societa' delle quali il Tesoro sia unico  azionista,  ai  fini  della
loro dismissione". 
  183. Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione e
la  contabilita'  degli  organismi  dell'Esercito,  della  Marina   e
dell'Aeronautica,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti: 
"Art.  179.  -  1.  La  direzione  di  amministrazione  provvede   al
rifornimento dei fondi agli enti  amministrativamente  dipendenti,  a
mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla  contabilita'  speciale
della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle
somme necessarie al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale  che
richiede l'accredito bancario e postale; tali  ordinativi,  intestati
agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili  di
cassa degli enti medesimi". 
"Art. 182. - 1. A richiesta  dell'ente  e  sempre  nei  limiti  delle
assegnazioni  ad  esso  concesse,  la  direzione  di  amministrazione
provvede ad accreditare al sistema bancario ed  a  quello  postale  i
fondi occorrenti  al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale  da
effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste
italiane ed a pagamenti a  favore  di  terzi  creditori  traendo  gli
ordinativi  di  pagamento  sulla  contabilita'  speciale  e  ne   da'
contemporaneo  avviso  all'ente  richiedente   per   le   conseguenti
registrazioni contabili". 
  184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono  modificabili
con la procedura di cui all'articolo 17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400. 
  185. Il  primo  comma  dell'articolo  1284  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
"Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al  5
per cento in ragione d'anno. Il  Ministro  del  tesoro,  con  proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il  saggio
si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base  del
rendimento medio annuo lordo  dei  titoli  di  Stato  di  durata  non
superiore a dodici mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di  inflazione
registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre  non  sia  fissata
una nuova misura del  saggio,  questo  rimane  invariato  per  l'anno
successivo". 
  186.  Il  numero  complessivo  dei  posti  per  le  assunzioni  del
personale da parte della Commissione nazionale per le societa'  e  la
borsa (CONSOB), come fissato  dall'articolo  2  del  decreto-legge  8
aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e' ridotto da 475  a
450 unita'. La ripartizione dei posti  suddetti  tra  l'aliquota  del
personale di ruolo a tempo indeterminato e  quella  del  personale  a
contratto a tempo determinato e' stabilita con  apposito  regolamento
adottato dalla Commissione con le modalita'  di  cui  al  nono  comma
dell'articolo 1  del  citato  decreto-legge  n.  95  del  1974,  resa
esecutiva con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato in conformita' alla procedura prevista dalla norma suddetta.
Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2
relativamente alle modalita' di accesso del personale di ruolo. 
  187. Per la  piu'  efficace  attuazione  degli  obiettivi  in  esso
contenuti il quinto piano nazionale della pesca  e  dell'acquacoltura
1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo'  prevedere
la ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori  di  intervento
anche in deroga alle  percentuali  stabilite  dall'articolo  2  della
medesima legge. 
  188. Il comma 5-ter dell'articolo 1  del  decreto-legge  28  giugno
1995, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
1995, n. 351, e' sostituito dal seguente: 
"5-ter. I canoni per le concessioni alle societa' costituite ai sensi
dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono
fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio di  concerto  con  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione,
al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base  delle
quali possono essere definite anche le pendenze afferenti  ai  canoni
pregressi. Le disposizioni di cui al  presente  comma  e  al  secondo
periodo del comma 1-quater del presente articolo si  applicano  anche
alle societa' che attualmente provvedono alla gestione  totale  degli
aeroporti, in base a  leggi  speciali.  Gli  introiti  derivanti  dal
presente comma sono versati sul  capitolo  di  entrata  del  bilancio
statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449". 
  189. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993,  n.
537, e' sostituito dal seguente: 
"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla  legge  5  maggio
1976,  n.  324,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'
annualmente determinata con decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita
la Commissione di cui all'articolo 9 della  medesima  legge,  tenendo
conto dei seguenti obiettivi: 
    a) progressivo allineamento ai livelli medi europei; 
    b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione  delle
dimensioni di traffico di ciascuno; 
    c)  applicazione,  per  ciascuno  scalo,  di  livelli   tariffari
differenziati in relazione all'intensita' del  traffico  nei  diversi
periodi della giornata; 
    d) correlazione con il livello  qualitativo  e  quantitativo  dei
servizi offerti; 
    e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base  a
criteri  di   efficienza   e   di   sviluppo   delle   infrastrutture
aeroportuali; 
    f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale". 
  190. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  191. I termini di cui all'articolo 1,  comma  1,  secondo  e  terzo
periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  1995,  n.  351,  sono  differiti
rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997. 
  192. Sono abrogate le disposizioni legislative  che  fanno  obbligo
all'Istituto  per  la  ricostruzione  industriale  (I.R.I.  Spa)   di
detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di  maggioranza
in societa' esercenti servizi  di  trasporto  aereo  ed  al  medesimo
Istituto ed alla Societa'  finanziaria  marittima  (FINMARE  Spa)  di
detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di  maggioranza
in societa' esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e
relative societa' che svolgono servizi di supporto. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  25  SETTEMBRE
2009, N.135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE  2009,
N. 166. 
  193. Il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari e operativi
definiti dalla legge che individuera' l'intervento da realizzare  per
il potenziamento  e  l'ammodernamento  della  linea  ferroviaria  del
Brennero  e  per  la  realizzazione  delle  relative   gallerie,   e'
autorizzato a prorogare il termine di concessione dell'autostrada del
Brennero SpA alle condizioni che la legge stessa definira'. 
  194.  Nell'ambito  delle  somme  derivanti  dai  mutui  di  cui  al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a  lire  100  miliardi,
per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 42,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui  al
comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio  1992,  n.  91,  gia'
prorogato con legge  22  dicembre  1994,  n.  736,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1997. 
  196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,  n.
649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con
dette somme sono realizzate prioritariamente strutture  pubbliche  di
seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti  autogestiti,  al
fine  di   assicurare   migliori   condizioni   per   l'integrazione,
l'avviamento al lavoro e l'agevolazione  al  rientro  in  patria  dei
cittadini extracomunitari. Le finalita' di seconda  accoglienza  sono
perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate  con  i
contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39. Le somme non  impegnate  per  la  realizzazione  dei  predetti
centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono  definitivamente
revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.". 
  197. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n.  56,
dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: 
    "h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da  utilizzare
nei cantieri comunali, per  progetti  finalizzati  all'occupazione  e
finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali,
tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalita' e
parametri per l'avviamento al lavoro, anche  in  deroga  all'articolo
16, e successive modifiche  ed  integrazioni,  comprese  le  relative
norme di attuazione  e  regolamenti,  tenendo  conto  delle  esigenze
territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi
rappresentativi degli enti locali interessati e della natura  sociale
degli interventi di cui trattasi". 
  198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del  decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608, le parole: "di dodici  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di quindici mesi". 
  199. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28. 
  200.  Nell'articolo  27,  comma  quattordicesimo,  della  legge   4
novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del  decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge  1
marzo 1994, n. 153, le parole "tre  anni"  e  "triennio",  contenute,
rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono  sostituite  dalle
parole "quarantadue mesi" e "periodo di quarantadue mesi". 
  201. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto  1996,  n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  1996,  n.
515, dopo la parola "Chioggia" sono inserite le seguenti parole: "ivi
compresi,  limitatamente  a  lire   9   miliardi,   quelli   per   il
completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice". 
  202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15,
commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992,  n.  141,  in  materia  di
previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180  giorni  dalla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  anche  per  il
versamento, secondo le modalita' di cui  all'articolo  15,  comma  3,
della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i  contributi  dovuti,
scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni gia' iscritte
a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente  si  estendono  alle
rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'  di  soggetti
pubblici e privati ed implicano  decisioni  istituzionali  e  risorse
finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle
province autonome nonche' degli enti locali possono  essere  regolati
sulla base di accordi cosi' definiti: 
    a)  "Programmazione  negoziata",  come   tale   intendendosi   la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra  il  soggetto
pubblico competente e la parte o le parti  pubbliche  o  private  per
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di
sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle  attivita'
di competenza; 
    b) "Intesa istituzionale di programma",  come  tale  intendendosi
l'accordo tra amministrazione centrale, regionale  o  delle  province
autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla  base
di  una  ricognizione   programmatica   delle   risorse   finanziarie
disponibili,   dei   soggetti   interessati   e    delle    procedure
amministrative  occorrenti,  per  la  realizzazione   di   un   piano
pluriennale  di  interventi  d'interesse  comune   o   funzionalmente
collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i  quali  sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello  Stato,  nonche'
di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche
operanti in regimeprivatistico, puo' attuarsi secondo le procedure  e
le modalita' previste dall'articolo  8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; 
    c)  "Accordo  di  programma  quadro",  come   tale   intendendosi
l'accordo con enti  locali  ed  altri  soggetti  pubblici  e  privati
promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una
intesa istituzionale di programma per la definizione di un  programma
esecutivo  di  interventi  di  interesse  comune   o   funzionalmente
collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare,  con  i  relativi  tempi  e
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per  gli  adempimenti
procedimentali; 2)  i  soggetti  responsabili  dell'attuazione  delle
singole  attivita'  ed  interventi;  3)  gli  eventuali  accordi   di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge  8  giugno  1990,  n.
142; 4) le eventuali conferenze di servizi o  convenzioni  necessarie
per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni  di  ciascun  soggetto,
nonche' del soggetto cui competono  poteri  sostitutivi  in  caso  di
inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o
definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;  7)
le  risorse  finanziarie  occorrenti  per  le  diverse  tipologie  di
intervento, a valere sugli stanziamenti  pubblici  o  anche  reperite
tramite  finanziamenti  privati;  8)  le  procedure  ed  i   soggetti
responsabili  per  il  monitoraggio  e  la  verifica  dei  risultati.
L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti  che
vi partecipano. I controlli sugli atti e  sulle  attivita'  posti  in
essere in attuazione dell'accordo di programma quadro  sono  in  ogni
caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),  gli
atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono  derogare
alle  norme  ordinarie  di  amministrazione  e  contabilita',   salve
restando  le  esigenze  di  concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel
rispetto della  normativa  comunitaria  in  materia  di  appalti,  di
ambiente e di valutazione di impatto ambientale.  Limitatamente  alle
predette aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni  congiunte
adottate dai soggetti pubblici  interessati  territorialmente  e  per
competenza istituzionale in materia  urbanistica  possono  comportare
gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici  gia'  previsti
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
    d)  "Patto  territoriale",  come  tale  intendendosi   l'accordo,
promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti  pubblici
o  privati  con  i  contenuti  di  cui  alla  lettera  c),   relativo
all'attuazione  di  un  programma  di  interventi  caratterizzato  da
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; 
    e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N.  83,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134; (73) 
    f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N.  83,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. (73) 
    204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera
c) del medesimo comma 203. 
  205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   con
deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e  della
programmazione  economica,  approva  le   intese   istituzionali   di
programma. 
  206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma  205  e  sentite  le
Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici
giorni dalla richiesta, delibera le  modalita'  di  approvazione  dei
contratti di programma, dei patti territoriali  e  dei  contratti  di
area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai  territori  delle
aree depresse;  puo'  definire  altresi'  ulteriori  tipologie  della
contrattazione programmata disciplinandone le modalita' di  proposta,
di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo. 
  207. In sede di riparto delle risorse  finanziarie  destinate  allo
sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare
per i contratti di area e per i  patti  territoriali  ed  integra  la
disciplina stabilita dai commi 203 a 214  del  presente  articolo  ai
fini della relativa attuazione. Le somme  da  iscrivere  su  apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  riservate
dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite,
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, che ne dovra' prevedere criteri e modalita'
ti controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento
delle iniziative previste dal contratto o dal patto,  rispettivamente
al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile
del patto territoriale  che  provvedono  ai  relativi,  pagamenti  in
favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi,
per la gestione di dette risorse,  di  istituti  bancari  allo  scopo
convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le  somme  da
corrispondere  al  responsabile  unico  del  contratto  d'area  o  al
soggetto responsabile del patto territoriale per lo  svolgimento  dei
compiti di cui al presente comma. 
  208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con  l'Unione
europea con deliberazione  adottata  su  proposta  del  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari  reso  nel  termine  di  quindici
giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate
nel territorio di  cui  all'obiettivo  1  del  regolamento  (CEE)  n.
2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti  d'area
o da patti  territoriali,  nelle  quali  sono  concesse  agevolazioni
fiscali dirette ad attrarre investimenti in attivita' produttive e  a
favorire lo sviluppo delle stesse attivita'. Le aree sono individuate
in  numero  e  in  modo  tale  da  perseguire  la  crescita  omogenea
dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1,  tenendo  conto  della
rispondenza  alle  finalita'  della  dotazione  infrastrutturale;  b)
definisce le attivita'  ammesse  alla  incentivazione  fiscale  anche
sulla base del criterio di evitare  l'insorgere  di  nuovi  squilibri
interregionali e infraregionali; c)  determina  le  intensita'  delle
agevolazioni nei  limiti  temporali  e  quantitativi  concordati  con
l'Unione  europea,  in  misura  decrescente  nel  tempo  e   comunque
inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui  redditi
e  altresi'  stabilisce,  ove  necessario,  le  compensazioni   anche
parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni
e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma ed in particolare per l'approvazione e per la  fruizione  delle
agevolazioni, favorendo la massima celerita' delle relative procedure
in relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili;  e)
individua le amministrazioni competenti  a  svolgere  l'attivita'  di
istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento  e  quella
di  monitoraggio  e   verifica   dell'attuazione   dei   progetti   e
dell'attivita' delle  imprese  per  il  periodo  di  fruizione  delle
agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle  agevolazioni
stesse. 
  209. Il comma 1, lettere b), c), d),  e),  e-bis),  e  il  comma  2
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,  convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come  modificato  dall'articolo  8
del  decreto-legge  23  giugno  1995,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 agosto  1995,  n.  341,  sono  abrogati.
Restano  in  vigore  le  delibere  del  CIPE  di   disciplina   della
programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal
CIPE con le modalita' del comma 207. 
  210. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  211. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  212. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  213. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  214. Le disposizioni di cui ai commi da 203  a  214,  del  presente
articolo sono attuate a valere sulle  risorse  finanziarie  destinate
allo sviluppo delle aree depresse. 
  215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia  la
disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della
legge  9  marzo  1989,  n.  88.  A  far  tempo  da   tale   data   la
classificazione  dei  datori  di  lavoro   deve   essere   effettuata
esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti  dal
predetto articolo  49.  Restano  comunque  validi  gli  inquadramenti
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti  di  aggregazione
emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo
industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
88 del 1989 e' fatta salva  la  possibilita'  di  mantenere,  per  il
personale dirigente gia'  iscritto  all'INPDAI,  l'iscrizione  presso
l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata  di  0,3  punti
percentuali l'aliquota contributiva  di  finanziamento  dovuta  dagli
iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n.  88  del
1989. 
  216. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio
1985, n. 49, le parole: "le cooperative appartenenti  al  settore  di
produzione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti: 
"le  cooperative,  ivi  comprese  le  piccole  societa'  cooperative,
appartenenti al settore di produzione e lavoro". 
  217. Le cooperative sociali che associno  anche  lavoratori  dotati
dei requisiti di cui all'articolo 14,  comma  1,  lettera  a),  della
legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono  accedere  ai  benefici  della
legge stessa.  La  partecipazione  prevista  dall'articolo  17  della
citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sara' commisurata,  nei  limiti
previsti dai commi 3 e 5,  al  capitale  sottoscritto  da  tali  soci
lavoratori. 
  218. Le societa' finanziarie costituite ai sensi  dell'articolo  16
della legge 27 febbraio  1985,  n.  49,  per  svolgere  attivita'  di
promozione   delle   finalita'   della   legge    medesima    e    di
sensibilizzazione alla salvaguardia  dell'occupazione  attraverso  la
costituzione  di  cooperative  di  produzione  e  lavoro   ai   sensi
dell'articolo  14  della  legge  27  febbraio  1985,  n.   49,   sono
autorizzate  a  stipulare  apposite  convenzioni  con  il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla  remunerazione
delle  attivita'  svolte  sulla  base  di  dette   convenzioni   sono
destinati, a valere sulla  attuale  consistenza  del  Fondo  per  gli
interventi  a  salvaguardia  dei  livelli  di  occupazione   di   cui
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo  per
l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 
  219. All'articolo 17,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  27
febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la
parola: "speciale", sono soppresse. 
  220. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio  1985,  n.
49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le seguenti: 
"anche con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della legge  31
gennaio 1992, n. 59". 
  221. All'articolo 18 della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49,  e'
aggiunto il seguente comma: 
"4-bis. Le societa' finanziarie di  cui  al  precedente  articolo  16
disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le  modalita'
di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi  della  presente
legge.  Dette  societa'  finanziarie  devono  utilizzare   le   somme
rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque
titolo,  delle  proprie  partecipazioni,  assunte   avvalendosi   del
contributo  di  cui  all'articolo  17,  per  attivita'  e  iniziative
comunque    connesse    alla    salvaguardia     e     all'incremento
dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra
le riserve indivisibili". 
  222. Al fondo previsto dall'articolo 17  della  legge  27  febbraio
1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi  per  l'anno
1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. 
  223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma  1,  lettera  a),
della legge 27 febbraio 1985,  n.  49,  sono  compresi  i  lavoratori
dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad  attivita'  che  il
rispettivo ente di appartenenza intende affidare a  soggetti  privati
per il  conseguimento  dei  propri  scopi  istituzionali,  nonche'  i
lavoratori gia' impegnati in lavori socialmente utili ai sensi  della
normativa vigente. 
  224. All'onere derivante dai  commi  da  216  a  223  del  presente
articolo e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre  1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100  miliardi
per l'anno 1996 e a lire 50 miliardi per l'anno  1997,  si  provvede:
quanto a lire 60 miliardi per l'anno  1995,  mediante  corrispondente
utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui  all'articolo  25
della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  e  successive  modificazioni.
Tali somme sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli   delle   amministrazioni
interessate; quanto a lire 100 miliardi  per  l'anno  1996  a  carico
degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire
50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello
stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto: 
  - (con l'art. 6-bis, comma 1) che "I termini del 31 luglio  1996  e
del 5 settembre  1996,  di  cui  all'articolo  2,  comma  138,  primo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati  al  30
aprile 1997"; 
  - (con l'art. 6-bis, comma 3) che "Per i soggetti che si  avvalgono
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui
ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  1996,
n. 662. Per gli stessi soggetti il  termine  del  20  dicembre  1996,
nonche' i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997  e  del  30
settembre  1997,  indicati  rispettivamente  nei  commi  141  e   144
dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono prorogati di
dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta  ai  sensi  del  comma  144
dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del  1996  va  maggiorata
degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996"; 
  - (con l'art. 10, comma 8-septies) che le modifiche di cui ai commi
65, 104 e 106 del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1
gennaio 1997. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 1997, n. 135, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1)  che
"Per le finalita' e con le modalita' previste nell'articolo 2,  comma
87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per  la  realizzazione  del
tratto  Aglio-Canova  e   il   potenziamento   del   tratto   Firenze
Nord-Firenze Sud  dell'autostrada  Bologna-Firenze,  e'  concesso  un
ulteriore contributo di  lire  100  miliardi  annui  per  il  periodo
1997-1999". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L.
28 maggio 1997, n. 140, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 19)  che
il termine del 30 aprile di cui al  comma  138,  primo  periodo,  del
presente articolo, e' prorogato al 31 luglio 1997. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art.  15,  comma  1)
che "Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  sono  attribuite,  a
integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello  stesso
articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto  1977,  n.  675,  e  successive
modificazioni, e del fondo di garanzia di cui  all'articolo  7  della
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un
importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a
favore dei consorzi e cooperative  di  garanzia  collettiva  fidi  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto  legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 1997, n. 135, come modificato dalla L. 2 ottobre  1997,  n.
345, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che "Per le finalita' e
con le modalita' previste nell'articolo 2, comma 87, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Aglio-Canova e
il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud  dell'autostrada
Bologna-Firenze, e' concesso un  ulteriore  contributo  di  lire  100
miliardi annui per il periodo 1998 - 2017 quali rate di  ammortamento
di mutui ventennali che la societa' concessionaria e'  autorizzata  a
contrarre ai sensi del citato articolo 2, comma 87,  della  legge  n.
662 del 1996. E' altresi' autorizzata la spesa di lire  100  miliardi
per l'anno 1997". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con  l'art.  54,  comma
13) che "Sono abrogate le norme che  autorizzano  la  contrazione  di
mutui da parte del  Tesoro  destinati  a  specifiche  finalita',  ivi
comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo  2  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 4 maggio 1998, n. 133 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che
"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120,  121  e  124,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel  senso  che
non riguardano le autovetture  protette  assegnate  al  personale  di
magistratura a fini di  tutela  e  sicurezza  o  ad  altri  soggetti,
incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 18 giugno 1998, n. 194 ha disposto (con l'art.  2,  comma  4)
che "Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2  della  legge  23
dicembre 1996,  n.  662,  puo'  essere  anticipato  per  le  gestioni
commissariali governative gia' ristrutturate ai  sensi  dello  stesso
articolo 2. Gli accordi di programma di cui  al  richiamato  comma  7
prevederanno anche il trasferimento alle  regioni  interessate  delle
risorse necessarie  all'espletamento  delle  funzioni  amministrative
anticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate  con  decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n.  98  (in
G.U. 1a s.s.  19/4/2000,  n.  17)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale del comma 154 del presente articolo nella parte in cui
detta disposizione,  nello  stabilire  che  le  modalita'  della  sua
attuazione siano definite con decreto ministeriale,  non  prevede  la
partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.P.R. 6 giugno 2001,  n.  380,  come  modificato  dal  D.L.  23
novembre 2001, n. 411,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  31
dicembre 2001, n. 463, ha disposto  (con  l'art.  138,  comma  1)  la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 50 e 56 del
presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. 
  Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1  agosto  2002,
n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga  dell'entrata
in vigore dell'abrogazione dei commi 50 e 56  del  presente  articolo
dal 30 giugno 2002 al 30 giugno 2003. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 27 dicembre  1997,  n.  449,  come  modificata  dalla  L.  28
dicembre 2001, n. 448, ha disposto (con  l'art.  54,  comma  13)  che
"Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione  di  mutui  da
parte del Tesoro  destinati  a  specifiche  finalita',  ivi  comprese
quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni
internazionali o comunitarie,  al  cui  capitale  o  fondo  lo  Stato
partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalita'
specifiche di interesse pubblico". 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L.
30 maggio 2003, n. 119, ha disposto (con l'art. 10, comma 47)  che  i
commi dal 166 al 174 del presente articolo sono abrogati "a decorrere
dal  primo  periodo  di  applicazione  del  presente  decreto,   come
individuato dal presente articolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 3, comma 4)  che
"La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle  piccole  e  medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'
incrementata di 400 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni
2012, 2013 e 2014". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che
"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge." 
                               Art. 3 
                 Disposizioni in materia di entrata 
 
  1. L'articolo 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e' abrogato a far data dal 1 gennaio 1997. Da
tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica  lo
stesso trattamento fiscale riservato all'indennita' parlamentare. 
  2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nell'articolo  10,  comma  1,  lettera  b),  concernente   la
deducibilita' delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute
dai portatori di menomazioni funzionali permanenti, le  parole:  "per
la parte che eccede lire 500 mila" sono soppresse; 
    b) nell'articolo 13-bis, comma 1,  lettera  c),  concernente  tra
l'altro la detrazione  di  imposta  per  spese  sanitarie,  il  primo
periodo e' sostituito dai seguenti: "Le spese sanitarie, per la parte
che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite  esclusivamente
dalle spese mediche, diverse da  quelle  indicate  nell'articolo  10,
comma 1, lettera b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per  prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese
riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione  e
al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti  si
assumono integralmente."; 
    c) nell'articolo 16, comma 1,  lettera  n-bis),  riguardante  tra
l'altro l'inapplicabilita' del regime della tassazione separata  alle
spese sanitarie rimborsate, al secondo periodo, le  parole:  "lettera
c), terzo e quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti:  "lettera
c), quinto e sesto periodo"; 
    d) nell'articolo 48,  comma  2,  lettera  b),  che  individua  le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore  dipendente,
le parole: ", anche in forma assicurativa,  "  sono  soppresse  e  le
parole: "di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla
lettera e) del  comma  1  dell'articolo  10"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "delle spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1,
lettera c)". 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 
  4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attivita' agricole
produttive di reddito agrario: 
      1) nella lettera a), le parole: ",  alla  silvicoltura  e  alla
funghicoltura" sono sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura"; 
      2)  la  lettera  b)   e'   sostituita   dalla   seguente:   "b)
l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un  quarto
dal terreno e  le  attivita'  dirette  alla  produzione  di  vegetali
tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se
la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di  quella
del terreno su cui la produzione stessa insiste;"; 
    b) nell'articolo 51, comma 2, lettera  c),  che  ricomprende  nel
reddito d'impresa anche quello  derivante  dalle  attivita'  agricole
esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le
parole: "nonche' alle societa' in nome collettivo  e  in  accomandita
semplice". 
  5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla  data  del  31  dicembre
1996. 
  6. All'articolo 48 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 2, lettera d), che esclude dalla determinazione  del
reddito di lavoro dipendente, tra  l'altro,  le  somministrazioni  in
mense aziendali o equipollenti, dopo le  parole:  "o  le  prestazioni
sostitutive",  sono   inserite   le   seguenti:   "fino   all'importo
complessivo giornaliero di lire 10.000"; 
    b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in natura  erogati  al
dipendente e ai suoi familiari, e' inserito il seguente:  "3-bis.  Ai
fini dell'applicazione del comma 3: 
    a)  per  le  autovetture,  gli  autoveicoli,  i  motocicli  e   i
dipendente si assume il 30 per cento dell'importo  corrispondente  ad
una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri  calcolato  sulla
base del costo chilometrico di  esercizio  desumibile  dalle  tabelle
elaborate dall'Automobile Club d'Italia,  al  netto  degli  ammontari
eventualmente trattenuti al  dipendente  e  suddivisibile  per  quote
mensili; 
    b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per
quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume
il 50 per cento  della  differenza  tra  l'importo  degli  >interessi
calcolato al tasso ufficiale  di  sconto  vigente  al  momento  della
concessione del prestito e l'importo  degli  interessi  calcolato  al
tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per  i
prestiti concessi anteriormente al 1 gennaio 1997  e  per  quelli  di
durata inferiore ai  dodici  mesi  concessi,  a  seguito  di  accordi
aziendali, dal  datore  di  lavoro  ai  dipendenti  in  contratto  di
solidarieta' o in cassa integrazione guadagni.". 
  7. A decorrere dal 1 aprile 1996 e sino alla effettiva  concessione
dei buoni pasto, di cui all'articolo 2,  comma  11,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 550, e, comunque, non oltre il 31  marzo  1997,  al
personale indicato nel comma stesso e' attribuita una somma  pari  al
controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15  maggio  1996,  per
ogni  giornata  di  servizio   svolto   nelle   condizioni   previste
dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della  ritenuta
erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  che
e' applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento.  La
spesa complessiva, rapportata  alla  durata  della  erogazione,  deve
essere contenuta dalle singole amministrazioni entro  le  somme  loro
assegnate sui competenti capitoli dei relativi  stati  di  previsione
per la concessione dei buoni pasto. (9) 
  8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in  corso  alla  data  del  31
dicembre 1996. 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano per i compensi in natura
ed i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine
per il versamento delle somme dovute e' fissato al 31 maggio 1997. 
  10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3  della
citata legge n. 549 del 1995, per i soggetti di cui  all'articolo  29
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, le maggiori ritenute di cui al comma 9 sono a titolo di  imposta
e per esse va operata  la  rivalsa  sui  percettori  dei  valori  non
assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non  abbiano  gia'
provveduto a versare il  tributo  dovuto.  In  ogni  caso  non  vanno
presentate le dichiarazioni integrative. 
  11.  Tra  i  soggetti  di  cui  all'articolo  29  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  si  intendono
comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli
organi legislativi delle regioni a statuto speciale,  anche  ai  fini
dell'articolo 3, comma 99, della citata legge n. 549  del  1995.  Per
tali enti la disposizione di cui al  periodo  precedente  ha  effetto
anche per i periodi di  imposta  antecedenti  all'entrata  in  vigore
della presente legge se gli atti e gli adempimenti  posti  in  essere
anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa. 
  12. All'articolo 14, comma 18, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per  i  periodi
d'imposta anteriori a  quelli  aventi  inizio  dal  1  gennaio  1994,
restano validi gli  effetti  prodotti  dall'applicazione  del  regime
fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
1989, n. 154". 
  13. Entro 30 giorni dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
legge  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,   e'
istituita una commissione composta da quindici  senatori  e  quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei  deputati  nel  rispetto
della proporzione esistente tra i  gruppi  parlamentari,  sulla  base
delle designazioni dei gruppi medesimi. 
  14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi  19,  66,
120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla
commissione di  cui  al  comma  13  per  l'acquisizione  del  parere.
Quest'ultimo  e'  espresso  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione degli schemi dei decreti. 
  15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della materia o  per  il
numero di schemi  trasmessi  nello  stesso  periodo  all'esame  della
commissione. 
  16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15,  la  proroga  per
l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa  sia
concessa, i termini per l'esercizio della delega  sono  prorogati  di
venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14  ovvero  quello
prorogato ai sensi del  comma  15,  il  parere  si  intende  espresso
favorevolmente. Nel computo dei termini previsti dai commi  14  e  15
del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione
estiva dei lavori parlamentari. (7) 
  17. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e
previo parere della commissione di cui al comma  13,  possono  essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative
o correttive. 
  18. Per l'esame degli schemi di decreti  legislativi  che  le  sono
trasmessi, la commissione puo' costituire una o piu' sottocommissioni
per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il
parere sullo schema di  decreto  legislativo  deve  essere  approvato
dalla commissione in seduta plenaria. 
  19. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare  e  semplificare  le
disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di  lavoro
dipendente e i relativi adempimenti da parte dei  datori  di  lavoro,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai
fini  fiscali   e   previdenziali,   per   prevederne   la   completa
equiparazione, ove possibile; 
    b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali
e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal  reddito  di  lavoro
dipendente; 
    c) revisione e armonizzazione del  criterio  di  imputazione  del
reddito di lavoro dipendente, tenendo conto  per  quanto  riguarda  i
compensi in natura  del  loro  valore  normale,  ai  fini  fiscali  e
previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta
fiscale e della trattenuta contributiva; 
    d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione
degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei  datori  di
lavoro; 
    e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori. 
  20. L'attuazione della delega di cui al comma  19  deve  assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori  entrate  per  il  bilancio
dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate  nette  pari  a
lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 
  21. All'articolo 50 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, primo periodo,  riguardante  l'indeducibilita'  ai
fini della determinazione del reddito di lavoro  autonomo  di  talune
spese, le parole: "di cui all'articolo  26,  lettere  a)  e  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "indicati  nell'articolo  54,  comma  1,
lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"; 
    b) al comma 6, primo periodo, relativo alla deducibilita' ai fini
della determinazione del reddito di lavoro autonomo di  talune  spese
per prestazioni di lavoro, dopo  le  parole:  "si  comprendono"  sono
inserite le seguenti: ", salvo il disposto di cui al comma 6-bis,"; 
    c) dopo il comma 6 e' inserito  il  seguente:  "6-bis.  Non  sono
ammesse deduzioni per i compensi al coniuge,  ai  figli,  affidati  o
affiliati, minori  di  eta'  o  permanentemente  inabili  al  lavoro,
nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci
o associati per il lavoro prestato o  l'opera  svolta  nei  confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa' o associazione. I
compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti". 
  22. Per il periodo di imposta  1996,  le  ritenute  effettuate  sui
compensi di cui al comma 21, lettera c), sono scomputate dall'artista
o professionista ovvero dai soci o associati. 
  23. Le disposizioni del comma  21  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 
  24. L'opzione per la contabilita' ordinaria  prevista  all'articolo
10, comma 1, lettere a), e b-bis) del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154,  esercitata  entro  il  31  gennaio  1995  ha  effetto  ai  fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  anche  se  risulta  solo   dalla
comunicazione fatta all'Ufficio  delle  imposte  dirette  secondo  le
modalita' fissate ai commi 2 e 4 dell'articolo 10  del  decreto-legge
citato,  a  condizione  che  sia   stata   tenuta   regolarmente   la
contabilita' e siano stati adempiuti gli obblighi per la contabilita'
ordinaria. 
  25. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 54, comma 5, riguardante le plusvalenze relative
alla cessione di aziende, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a
familiari  non  costituisce  realizzo  di  plusvalenze   dell'azienda
stessa;  l'azienda  e'  assunta  ai   medesimi   valori   fiscalmente
riconosciuti nei confronti del dante  causa.  I  criteri  di  cui  al
periodo precedente  si  applicano  anche  qualora,  a  seguito  dello
scioglimento, entro  cinque  anni  dall'apertura  della  successione,
della societa' esistente tra gli eredi,  la  predetta  azienda  resti
acquisita da uno solo di essi."; 
    b) nell'articolo 81, comma 1,  riguardante  l'individuazione  dei
redditi diversi, dopo la lettera h) e' inserita la seguente: 
    "h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione,
anche parziale, delle aziende acquisite ai  sensi  dell'articolo  54,
comma 5, ultimo periodo;"; 
    c) all'articolo 85,  che  determina  l'ammontare  di  taluni  dei
redditi e delle plusvalenze indicati  nell'articolo  81  relativo  ai
redditi diversi, nel comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  "alla
predetta lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere h)
e h-bis) del predetto articolo 81". 
  26. Nell'articolo 10, comma 1, della legge  29  dicembre  1990,  n.
408, come sostituito  dall'articolo  28,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724,  riguardante  il  potere  dell'amministrazione
finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in talune
operazioni economiche e finanziarie  se  realizzate  per  meri  scopi
elusivi, dopo  la  parola:  "scorporo"  sono  inserite  le  seguenti:
"cessione di azienda,". 
  27. Le disposizioni del comma 26 si  applicano  per  le  operazioni
poste in essere successivamente al 30 settembre 1996. 
  28. Dopo  il  comma  4  dell'articolo  25  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,
approvato con  decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346,  e'
aggiunto il seguente: 
  "4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purche' ubicati in
comuni montani con meno di cinquemila  abitanti,  aziende,  quote  di
societa' di persone o beni strumentali di  cui  all'articolo  40  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  trasferiti  al
coniuge o al parente entro il  terzo  grado  del  defunto,  l'imposta
dovuta  dal  beneficiario  e'  ridotta   dell'importo   proporzionale
corrispondente al quaranta per cento  della  parte  del  loro  valore
complessivo,  a  condizione   che   gli   aventi   causa   proseguano
effettivamente  l'attivita'  imprenditoriale  per  un   periodo   non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario
deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza
del suindicato termine mediante dichiarazione  da  presentare  presso
l'ufficio competente ove sono registrate la  denuncia  o  l'atto;  in
mancanza di tale dimostrazione il beneficiario stesso  e'  tenuto  al
pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora,
decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere
pagata.  Per  il  pagamento  dell'imposta  di  successione   relativa
all'ipotesi di cui al presente comma  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 38". 
  29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati
in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998,  1999,  si
fa fronte con le riduzioni di spesa derivanti dai commi da 111 a  116
dell'articolo 2. 
  30. Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e  della
previdenza sociale, adottato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni
parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge,  disposizioni  volte  a  favorire  la
cessione incentivata di impresa. 
  31. Nell'esercizio della  potesta'  regolamentare,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) definizione della nozione di cessione incentivata  di  impresa
avuto riguardo all'anzianita' contributiva dell'imprenditore  cedente
ed al fatto che l'imprenditore aspirante non possa beneficiare  delle
disposizioni del comma 25 sul trasferimento di azienda per  causa  di
morte o per atto gratuito a familiari; 
    b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse  di
studio ed attivita'  formative  anche  nell'ambito  dei  progetti  di
formazione  continua,  previsione  di  contributi  creditizi   e   di
agevolazioni fiscali per il rilevamento e la prima fase  di  gestione
dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore; 
    c) definizione degli incentivi entro il  limite  di  20  miliardi
annui. 
  32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e 31
si fa fronte con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e 84
dell'articolo 1. 
  33. All'articolo 67 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8-bis,  riguardante  l'indeducibilita'  dei  costi  e
delle spese relativi a taluni beni, alla lettera b), le  parole:  "di
cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del  Presidente
della Repubblica 15  giugno  1959,  n.  393"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c)  e  m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"; 
    b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I
limiti di deducibilita' del 50 per cento previsti per le autovetture,
gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli  di  cui  al  precedente
periodo si applicano anche alle societa' in  nome  collettivo  ed  in
accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico,
di  quelli  destinati  ad  essere  utilizzati   esclusivamente   come
strumentali nell'attivita' propria dell'impresa e di quelli  dati  in
uso promiscuo al dipendente". 
  34. Le disposizioni del comma  33  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 
  35. Al comma 1 dell'articolo 9 della  legge  29  ottobre  1961,  n.
1216, come modificato dall'articolo 11 del  decreto-legge  20  giugno
1996, n. 323, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425, dopo le parole: "in ciascun mese solare" sono  aggiunte
le seguenti: ", nonche' eventuali conguagli dell'imposta  dovuta  sui
premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente". 
  36. La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge  20
giugno 1996, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1996, n. 425, deve intendersi non applicabile ai  consorzi  di
garanzia collettiva fidi, cosi' come definiti dagli articoli 29, 30 e
33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 
  37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  del  15
settembre 1996, nell'articolo 30 della legge  23  dicembre  1994,  n.
724, concernente le societa' di comodo e la valutazione  dei  titoli,
come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio  1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo  1995,  n.
85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  1. Agli effetti del presente articolo le societa'  per  azioni,  in
accomandita  per  azioni,  a  responsabilita'   limitata,   in   nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli  enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non  operativi
se  l'ammontare  complessivo  dei  ricavi,  degli  incrementi   delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal
conto economico,  ove  prescritto,  e'  inferiore  alla  somma  degli
importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni
indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  anche   se   costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il
4 per cento al  valore  delle  immobilizzazioni  costituite  da  beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il  15
per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in  locazione
finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da  riferimenti
a oggettive situazioni di  carattere  straordinario  che  hanno  reso
impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze  e
di proventi nella misura richiesta dalle  disposizioni  del  presente
comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai
soggetti ai quali, per la  particolare  attivita'  svolta,  e'  fatto
obbligo di costituirsi sotto forma di societa'  di  capitali;  2)  ai
soggetti che non si trovano in  un  periodo  di  normale  svolgimento
dell'attivita'; 3) ai soggetti che si trovano nel  primo  periodo  di
imposta;  4)  alle  societa'   in   amministrazione   controllata   o
straordinaria; 5) alle societa' ed enti i cui titoli  sono  negoziati
in  mercati  regolamentati  italiani;  6)  alle  societa'   esercenti
pubblici servizi di trasporto. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i  ricavi  e  i  proventi
nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno  assunti  in
base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due  precedenti.  Per
la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i  beni
in locazione finanziaria si assume il  costo  sostenuto  dall'impresa
concedente, ovvero, in  mancanza  di  documentazione,  la  somma  dei
canoni  di  locazione  e  del  prezzo  di  riscatto  risultanti   dal
contratto. 
  3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai  fini  dell'imposta
personale sul reddito per le societa' e per gli  enti  non  operativi
indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all'ammontare della somma degli  importi  derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle
seguenti percentuali: a) lo  0,75  per  cento  sul  valore  dei  beni
indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento  sul  valore
delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
anche in locazione  finanziaria;  c)  il  12  per  cento  sul  valore
complessivo  delle  altre   immobilizzazioni   anche   in   locazione
finanziaria.  Le  perdite  di  esercizi  precedenti  possono   essere
computate soltanto in diminuzione della parte  di  reddito  eccedente
quello minimo di cui al presente comma. 
  4. Se il reddito dichiarato dalle societa'  o  dagli  enti  che  si
presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di  cui  al
comma 3, il reddito puo' essere determinato induttivamente in  misura
pari  a  quella  presunta,  anche   mediante   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 41-bis del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, riguardante il potere  di  procedere  ad  accertamento
parziale. Tale accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa
richiesta  al  contribuente,  anche  per  lettera  raccomandata,   di
chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla  data
di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i
motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1.  I
motivi non addotti in risposta  alla  richiesta  di  chiarimenti  non
possono essere fatti valere in  sede  di  impugnazione  dell'atto  di
accertamento; di cio' l'amministrazione finanziaria deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta". 
  38. Le societa' considerate non operative nel periodo di imposta in
corso alla data del 15 settembre 1996 nonche' quelle che a tale  data
si  trovano  nel  primo  periodo  di  imposta,  che   deliberano   lo
scioglimento entro il 31 maggio 1997 e  richiedono  la  cancellazione
dal registro delle imprese a  norma  dell'articolo  2456  del  codice
civile  entro  un  anno  dalla   delibera   di   scioglimento,   sono
assoggettate alla disciplina  prevista  dai  commi  da  37  a  45,  a
condizione che tutti i soci siano persone  fisiche  e  che  risultino
iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre
1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge,  in  forza  di  titolo  di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1996. 
  39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio  e  la
chiusura della liquidazione, determinato ai sensi  dell'articolo  124
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  si  applica
l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25
per cento; le perdite di esercizi  precedenti  non  sono  ammesse  in
deduzione. Le riserve e  i  fondi  in  sospensione  di  imposta  sono
assoggettati ad imposta sostitutiva delle  imposte  sui  redditi  con
l'aliquota del 25 per cento; per  i  saldi  attivi  di  rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi  29  dicembre  1990,  n.  408,  e  30
dicembre  1991,  n.  413,  recanti  disposizioni  tributarie  per  la
rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per
la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle  imprese,
l'imposta sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10 per cento  e
non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4,  comma  5,
della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della  legge
n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e  c)
del  comma  7  dell'articolo  105  del  citato   testo   unico   sono
assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento. 
  40. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   riguardante   la
qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in
caso  di  recesso,  di  riduzione  di  capitale   esuberante   e   di
liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci
sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva  di
cui al comma 39  da  parte  della  societa',  al  netto  dell'imposta
sostitutiva stessa. Detti importi non  costituiscono  redditi  per  i
soci. 
  41. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso
e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni,  anche  se
di diversa natura, posti in essere dalle societa' di cui al comma  38
successivamente  alla  delibera  di  scioglimento,   si   considerano
effettuati ad un valore non inferiore  al  valore  normale  dei  beni
ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e
nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale e' quello
risultante  dall'applicazione  dei  moltiplicatori  stabiliti   dalle
singole leggi di imposta  alle  rendite  catastali  ovvero  a  quella
stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo  1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,  n.
154,  riguardante  la  procedura  per  l'attribuzione  della  rendita
catastale. 
  42. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38  a  41
deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella  dichiarazione  dei
redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento. 
  43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta  di  registro
nella misura dell'1 per cento e non sono  considerate  cessioni  agli
effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Nel  caso  in  cui  le
assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e
catastale sono applicabili in misura  fissa  per  ciascun  tributo  e
l'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili  e'
ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non  puo'
essere  inferiore   a   quella   risultante   dall'applicazione   dei
moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle  rendite
catastali ovvero a quella stabilita ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del  contribuente  e
nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni
immobili, la cui base imponibile non e' determinabile con i  predetti
criteri nonche' per le assegnazioni di beni  di  diversa  natura,  si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51  e  52  del
testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e
operazioni concernenti societa', enti, consorzi, associazioni e altre
organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle
misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni  di  cui
all'articolo 7 della tariffa, parte I,  allegata  al  predetto  testo
unico, si applicano le  imposte  nella  misura  e  con  le  modalita'
previste dal medesimo testo unico  ovvero  dalla  legge  23  dicembre
1977, n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal
decreto  legislativo   21   dicembre   1990,   n.   398,   istitutivo
dell'addizionale regionale alla  predetta  imposta,  come  modificato
dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito  la  predetta
addizionale  regionale  con  l'addizionale  provinciale   all'imposta
erariale e  soppresso  l'imposta  provinciale  per  l'iscrizione  dei
veicoli nel pubblico  registro  automobilistico.  L'applicazione  del
presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza,  nell'atto
di assegnazione ai soci. 
  44. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte  sostitutive
si  applicano  le  disposizioni  previste,   rispettivamente,   dagli
articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 600, concernente la presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi da parte del liquidatore, e  8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai  termini  per
il   versamento   diretto   dell'imposta;   per   la    liquidazione,
l'accertamento, la riscossione,  le  sanzioni  e  il  contenzioso  si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
  45. Per le societa' e gli enti non operativi di cui  al  comma  37,
non e' ammessa al rimborso l'eccedenza di  credito  risultante  dalla
dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per
l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte  dell'esercizio,
per il quale si verificano le condizioni ivi previste. 
  46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996, e' soppressa l'agevolazione tributaria,  prevista  dal
terzo  comma  dell'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  per  il  dividendo  attribuito
allo Stato sugli apporti  al  fondo  di  dotazione  del  Mediocredito
centrale Spa. 
  47. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie previste dal
primo e  dal  secondo  comma  dell'articolo  12,  riguardante  talune
societa' cooperative, del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. Nel terzo comma del predetto articolo 12,  le
parole: ", ferme restando le disposizioni dei precedenti commi," sono
soppresse. 
  47-bis. In caso di scioglimento di societa' cooperative o  di  loro
consorzi, di diritto o disposto  per  atto  dell'autorita'  ai  sensi
dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni  previste
in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per  le  omesse
dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione
o di inattivita' si applica la pena pecuniaria di lire 300.000. 
  48. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe
d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono  rivalutate  del  5
per cento  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili e di ogni altra imposta. 
  49. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,
nell'articolo 34, comma 4-quater, le parole:  "un  milione  di  lire"
sono sostituite dalle seguenti: "unmilionecentomila lire". 
  50. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe
d'estimo,  ai  soli  fini  delle  imposte  sui  redditi,  i   redditi
dominicali e agrari sono  rivalutati,  rispettivamente,  dell'80  per
cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo  posto
a base della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo  31,  comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  51. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe
d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma  50
i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per  cento.  L'incremento
si applica sull'importo posto a base della rivalutazione  operata  ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge  23  dicembre  1994,  n.
724. 
  52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano: 
    a) per  quanto  riguarda  le  imposte  sui  redditi  e  l'imposta
comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996; 
    b) per quanto riguarda  le  altre  imposte,  agli  atti  pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o  emanati,  alle  scritture
private autenticate e a quelle  non  autenticate  presentate  per  la
registrazione, alle successioni apertesi e  alle  donazioni  fatte  a
decorrere dal 1 gennaio 1997. 
  53. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituito   dal
seguente: 
  "Art. 6 - (Determinazione delle  aliquote  e  dell'imposta).  -  1.
L'aliquota e' stabilita dal comune,  con  deliberazione  da  adottare
entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno  successivo.
Se la delibera  non  e'  adottata  entro  tale  termine,  si  applica
l'aliquota del 4 per mille, ferma restando  la  disposizione  di  cui
all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come
modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336. 
  2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore  al  4
per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo'  essere  diversificata
entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi  dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,  o  di
alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle
diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro. 
  3.  L'imposta  e'  determinata  applicando  alla  base   imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4. 
  4. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556". 
  54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo  6
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal
comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997. 
  55. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituito   dal
seguente: 
  "Art. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta  e'
ridotta del 50 per cento per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o
inabitabili e di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al  periodo
dell'anno   durante   il   quale   sussistono    dette    condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita'  e'  accertata  dall'ufficio  tecnico
comunale con perizia a carico del  proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente  ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 gennaio 1968,  n.  15,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
precedente. L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella  misura
del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore  a  tre  anni,
relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e  non  venduti
dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto   esclusivo   o   prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. 
  2.  Dalla  imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto  passivo  si  detraggono,  fino  a
concorrenza del suo ammontare, lire  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione  medesima  si  verifica.  Per
abitazione principale si intende quella nella quale il  contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re-
ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 
  3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la  deliberazione  di
cui al  comma  1  dell'articolo  6,  l'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo
puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in  alternativa,  l'importo
di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere
elevato,  fino  a  lire  500.000,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle unita' immobiliari, appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
Istituti autonomi per le case popolari". 
  56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata. 
  57.  Una  percentuale  del  gettito  dell'imposta  comunale   sugli
immobili  puo'  essere  destinata  al  potenziamento   degli   uffici
tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del  comune  sono
ordinati secondo procedure informatiche, stabilite  con  decreto  del
Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati
coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria. 
  58. Gli uffici tributari  dei  comuni  partecipano  alla  ordinaria
attivita' di accertamento fiscale in collaborazione con le  strutture
dell'amministrazione      finanziaria.      Partecipano      altresi'
all'elaborazione  dei  dati  fiscali  risultanti  da  operazioni   di
verifica.  Il  comune  chiede   all'Ufficio   tecnico   erariale   la
classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato
ovvero palesemente non  congruo  rispetto  a  fabbricati  similari  e
aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico  erariale  procede
prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati
dal comune. 
  59. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di
liquidazione e di accertamento  in  rettifica,  relativi  all'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di  un
anno. 
  60. All'articolo 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 76 e' sostituito  dal  seguente:  "76.  Il  consiglio
comunale puo' individuare le aree escluse dall'applicazione del comma
75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte salve le domande di acquisto
presentate prima dell'approvazione della delibera comunale"; 
    b) dopo il comma 78 e' inserito il  seguente:  "78-bis.  Le  aree
alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 75 a  78  sono
disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo  8,  commi  primo,
quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per  una  durata
pari  a  quella  massima  prevista  da  queste  ultime   disposizioni
diminuita del tempo trascorso  fra  la  data  di  stipulazione  della
convenzione  che  ha  accompagnato  la  concessione  del  diritto  di
superficie o la  cessione  in  proprieta'  delle  aree  e  quella  di
stipulazione della nuova convenzione"; 
    c) al comma 79, sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ";  tale
deliberazione diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle  somme
dovute al comune a carico  di  ogni  singolo  condomino  o  socio  di
cooperativa"; 
    d) il comma 80 e' abrogato; 
    e) il comma 81 e' sostituito dal seguente: "81.  Gli  atti  e  le
convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a  registrazione
a tassa fissa e non si considerano,  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore  aggiunto,  operazioni  svolte  nell'esercizio  di   attivita'
commerciali". 
  61. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  62. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  63. All'articolo 35 della legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'ottavo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il corrispettivo della concessione e le  modalita'  del  relativo
versamento, determinati dalla delibera di cui al  settimo  comma  con
l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;"; 
    b) il decimo comma e' sostituito dal seguente:  "I  comuni  ed  i
consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti  e
delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono  alloggi  da
dare in locazione, condizioni  particolari  per  quanto  riguarda  il
corrispettivo della concessione e gli oneri relativi  alle  opere  di
urbanizzazione"; 
    c) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente; "Le aree di cui
al secondo comma, destinate alla costruzione  di  case  economiche  e
popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei  commi
precedenti, o cedute in proprieta'  a  cooperative  edilizie  e  loro
consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi  ed  ai  singoli,
con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della  presente
legge sempre che questi abbiano i requisiti  previsti  dalle  vigenti
disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata"; 
    d)  il  dodicesimo  comma  e'   sostituito   dal   seguente:   "I
corrispettivi della concessione  in  superficie,  di  cui  all'ottavo
comma, lettera a), ed  i  prezzi  delle  aree  cedute  in  proprieta'
devono,  nel  loro  insieme,  assicurare  la  copertura  delle  spese
sostenute dal comune o dal consorzio per  l'acquisizione  delle  aree
comprese in ciascun piano approvato a norma  della  legge  18  aprile
1962,  n.  167;  i  corrispettivi  della  concessione  in  superficie
riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60
per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso  volume  ed  il
loro  versamento  puo'  essere  dilazionato  in  un  massimo  di   15
annualita', di importo costante o crescente, ad un  tasso  annuo  non
superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici
soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per
il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione
di  cui  al  settimo  comma.  Il   corrispettivo   delle   opere   di
urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle
cedute in proprieta', e' determinato  in  misura  pari  al  costo  di
realizzazione in proporzione al volume edificabile"; 
    e) l'alinea del tredicesimo comma  e'  sostituito  dal  seguente:
"Contestualmente all'atto della cessione della proprieta'  dell'area,
tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata  una
convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 8, commi primo, quarto  e  quinto,  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10, la quale,  oltre  a  quanto  stabilito  da  tali
disposizioni, deve prevedere:". 
  64. I comuni possono cedere in proprieta' le aree gia' concesse  in
diritto di superficie nell'ambito dei piani delle  aree  destinate  a
insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre
1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree  cedute  in  proprieta'  e'
determinato con  delibera  del  consiglio  comunale,  in  misura  non
inferiore  alla  differenza  tra  il  valore  delle  aree  da  cedere
direttamente in diritto di proprieta' e quello delle aree  da  cedere
in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di
cui al presente comma. La proprieta' delle  suddette  aree  non  puo'
essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto. 
  65. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327. (36) 
  66. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in conformita'
alla normativa comunitaria, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a)  revisione  della  soggettivita'  passiva  di   imposta,   con
riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attivita'  di  mero
godimento di beni, non dirette alla produzione  ed  allo  scambio  di
beni o servizi; 
    b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle
relative rettifiche, escludendo il diritto alla  detrazione  per  gli
acquisti di beni  e  servizi  destinati  esclusivamente  a  finalita'
estranee  all'esercizio  dell'impresa  o  dell'arte   o   professione
utilizzati esclusivamente per operazioni  non  soggette  all'imposta,
eccettuate quelle cui le norme comunitarie  ricollegano  comunque  il
diritto alla detrazione; 
    c) revisione dei regimi speciali o  particolari  o  che  comunque
derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo,  al  fine
di  assicurare,  se  riguardano  la  base  imponibile,  una  maggiore
aderenza  a  quella  risultante  dall'applicazione  dei  criteri   di
determinazione  ordinari;  se  riguardano   aliquote   o   detrazione
forfettarie, che le stesse non possono  dar  luogo  a  determinazioni
dell'imposta sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti  dalla
disciplina ordinaria; 
    d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo  da  parte
del contribuente nell'invio della documentazione  richiesta  ai  fini
dell'effettuazione del rimborso. 
    e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti  di  beni  e
servizi destinati alla esclusiva attivita' solidaristica,  effettuati
da organizzazioni di volontariato costituite  esclusivamente  per  il
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma  1,  della
legge 11 agosto 1991, n. 266. 
  67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori  entrate  per  il  bilancio
dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate  nette  pari  a
lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600  miliardi  per  l'anno
1999. 
  68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla  data  del  31
luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio  2001,
in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del  libro
quinto del codice civile secondo le procedure e con  le  agevolazioni
previste dai commi da 69 a 74. 
  69. L'atto di regolarizzazione della societa' puo' essere stipulato
con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo
2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere  ai  fini  della
regolarizzazione delle societa' di fatto, gli onorari  notarili  sono
ridotti ad  un  quarto.  Il  comune  dove  ha  sede  la  societa'  da
regolarizzare puo' applicare  uno  specifico  tributo,  nella  misura
massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di
atto di regolarizzazione, verifica che  sia  stata  pagata  l'imposta
sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle  parti,
versandola entro i trenta  giorni  successivi  presso  il  competente
ufficio del registro; verifica altresi' che  il  tributo  di  cui  al
periodo precedente sia stato assolto o provvede a  riscuoterlo  dalle
parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi  alla  tesoreria
comunale. 
  70. Gli atti  e  le  formalita'  posti  in  essere  ai  fini  della
regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad
una imposta sostitutiva, qualora il contribuente  faccia  contestuale
richiesta, dovuta nelle seguenti misure: 
    a)  dalle  societa'  irregolari  costituite  con   atto   scritto
registrato, nonche' dalle societa' di fatto denunciate  agli  effetti
dell'imposta di registro e gia' assoggettate a detto tributo, in lire
500.000  per  l'atto  di  regolarizzazione  e   per   la   variazione
nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei
beni immobili strumentali di  proprieta'  della  societa'  ovvero  di
quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per
conto della societa'; 
    b) dalle societa' di fatto, in lire 1.000.000;  se  nell'atto  di
regolarizzazione figurano beni, gia' utilizzati  dalla  societa',  di
proprieta' del socio e che vengono conferiti  alla  societa'  stessa,
l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  lire  1.500.000  quando  il
conferimento  ha  per  oggetto  beni  mobili  iscritti  nei  pubblici
registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto  beni
immobili strumentali. 
  71.  Entro  trenta   giorni   dalla   stipulazione   dell'atto   di
regolarizzazione  gli  amministratori   della   societa'   richiedono
l'iscrizione nel registro delle imprese. 
  72.  La  regolarizzazione  costituisce  titolo  per  la  variazione
dell'intestazione a favore della societa' regolarizzata, di tutti gli
atti ed i provvedimenti  della  pubblica  amministrazione  intestati,
alla data della regolarizzazione, alla societa'  preesistente  ovvero
ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti. 
  73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni  e  gli
adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  effettuati
dai soci per l'attivita' esercitata dalla societa' anteriormente alla
regolarizzazione,   si   considerano   effettuati   dalla    societa'
regolarizzata. 
  74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie
e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della
presente legge. 
  75.  Ai  fini  della  regolarizzazione  agli  effetti  fiscali,  le
disposizioni  dei  commi  da  68  a  74  si  applicano,   in   quanto
compatibili, alle societa' semplici che svolgono attivita'  agricola,
esistenti  alla  data  del  19  febbraio  1996.  Per  dette  societa'
l'imposta sostitutiva e' determinata nella misura  di  lire  500.000.
(5) (12) 
  75-bis. Le  societa'  di  fatto  esercenti  le  attivita'  indicate
dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite  familiari
di  cui  all'articolo  230-bis,  ultimo  comma,  del  codice  civile,
esistenti alla data del 1 gennaio 1997,  possono  essere  modificate,
entro il 1 dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e
le formalita'  posti  in  essere  ai  fini  della  modificazione,  ad
esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in
luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta  sostitutiva  di
L. 500.000. La  modificazione  costituisce  titolo,  senza  ulteriori
oneri, per la variazione  dell'intestazione,  a  favore  dell'impresa
individuale,  di  tutti  gli  atti  e  provvedimenti  della  pubblica
amministrazione  intestati  alla  societa'  di  fatto   o   comunione
preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese. (12) 
  76. Fermo restando quanto previsto  nell'articolo  1  del  decreto-
legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, non si applicano  le  sanzioni  previste
per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi  da  parte
della societa', a  condizione  che  la  stessa  abbia  presentato  le
dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  e
che i soci abbiano presentato le  dichiarazioni  prescritte  ai  fini
dell'imposta   sui   redditi,   indicandovi   completamente    quelli
riconducibili all'attivita' sociale. 
  77. L'organizzazione e la gestione dei  giochi  e  delle  scommesse
relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla  legge  24  marzo
1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,  e
successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,  i  quali  possono
provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa'  o
allibratori da essi individuati. La  disposizione  ha  effetto  dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78. 
  78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previo   parere   delle
competenti Commissioni parlamentari, si provvede  al  riordino  della
materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali  e
sanzionatori,  nonche'  al  riparto   dei   relativi   proventi.   Il
regolamento e' ispirato ai seguenti principi: 
    a) individuazione dei casi in cui  alla  organizzazione  ed  alla
gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicita',
provvede   direttamente   l'amministrazione   ovvero   e'   opportuno
rivolgersi a terzi; 
    b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza
ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie; 
    c) gestione congiunta tra  i  Ministeri  delle  finanze  e  delle
risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della
gestione dei giochi e  delle  scommesse  compatibilmente  con  quanto
indicato nel criterio  di  cui  alla  lettera  a)  e  assicurando  il
coordinamento tra le amministrazioni; 
    d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte  in  modo  da
garantire  l'espletamento  dei  compiti   istituzionali   dell'Unione
nazionale incremento razze equine (UNIRE)  ed  il  finanziamento  del
montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento  secondo
programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali. 
    d-bis)  revisione  e   adeguamento   del   sistema   sanzonatorio
applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse  relativi  alle
corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti  della
materia conseguente all'osservanza dei criteri di  cui  alle  lettere
precedenti, con la previsione,  in  particolare,  di  sanzioni  anche
pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravita' delle
violazione delle nuove fattispecie definite  nonche'  di  termini  di
prescrizione  ridotti  quanto  all'azione   di   accertamento   delle
infrazioni  e   del   diritto   alla   restituzione   delle   imposte
indebitamente pagate. 
    d-ter)  previsione  di  procedure  finalizzate  ad  un   costante
monitoraggio del benessere degli animali  e  alla  prevenzione  delle
pratiche del doping; 
    d-quater) realizzazione di un sistema organico  di  misure  volte
alla promozione della salute e del  benessere  del  cavallo,  nonche'
definizione di un codice che regoli il  mantenimento,  l'allevamento,
la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli; 
    d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti  allo
scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di  giochi  e
scommesse relativi alle corse dei cavalli; 
    d-sexies)  individuazione  di  adeguate  forme  di  concertazione
dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti  la  materia  dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; 
    d-septies) accesso dell'UNIRE in  tempo  reale  a  tutti  i  dati
concernenti i giochi e le scommesse  alle  corse  dei  cavalli  e  ai
rapporti con i concessionari. 
  79. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
comma 78, sono applicate le disposizioni di cui alla legge  24  marzo
1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. 
  80. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  sostituito
dal seguente: 
      "6) le  operazioni  relative  all'esercizio  del  lotto,  delle
lotterie  nazionali,  nonche'  quelle  relative   all'esercizio   dei
totalizzatori e delle scommesse di cui  al  decreto  ministeriale  16
novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  26
novembre 1955, e alla legge 24  marzo  1942,  n.  315,  e  successive
modificazioni, ivi comprese  le  operazioni  relative  alla  raccolta
delle giuocate". 
  81. Con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore
o a libro o di  qualunque  altro  genere,  relative  alle  corse  dei
cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  si  applica
l'imposta unica di cui alla  legge  22  dicembre  1951,  n.  1379,  e
successive modificazioni, con  l'aliquota  nella  misura  del  5  per
cento. Tale aliquota e' elevata al 7 per cento per le scommesse  TRIO
e al 10 per cento per la scommessa  TRIS  relativa  a  corse  ippiche
inserite   nello   specifico    calendario    nazionale,    accettate
contemporaneamente negli ippodromi, nelle  agenzie  ippiche  e  nelle
ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa
TRIS e' elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997  al
31 dicembre 1999. 
  82. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  al
comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al  controllo
e alla gestione dell'imposta unica. 
  83. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del  gioco  del
lotto. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali,  da  emanare
entro il 30 giugno di ogni anno,  sulla  base  degli  utili  erariali
derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio
immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i
beni culturali e ambientali una quota  degli  utili  derivanti  dalla
nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di
lire,  per  il  recupero  e  la  conservazione  dei  beni  culturali,
archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonche' per
interventi di restauro paesaggistico e per attivita' culturali. 
  84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui  al  nono
comma dell'articolo 2 della legge 6  agosto  1967,  n.  699,  e  suc-
cessive modificazioni, ed al  quarto  comma  dell'articolo  17  della
legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato e restano acquisite all'erario. 
  85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono  al
bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per  complessive
lire 1.055 miliardi per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi  per  l'anno
1998 e lire 1.175 miliardi per l'anno 1999. 
  86. Il Ministro del tesoro, al fine  di  attivare  il  processo  di
dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, e' autorizzato  a
sottoscrivere  quote  di  fondi  immobiliari   istituiti   ai   sensi
dell'articolo 14-bis  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  come
sostituito dal comma 111, mediante apporto  di  beni  immobili  e  di
diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio  dello  Stato  ,
nonche' mediante apporti  in  denaro  nella  misura  stabilita  dalla
citata legge n. 86 del 1994. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica si avvale a tal fine  di  uno  o  piu'
consulenti  finanziari  o   immobiliari,   incaricati   anche   della
valutazione  dei  beni,  scelti,  anche  in  deroga  alle  norme   di
contabilita'  di  Stato,  con  procedure  competitive  tra   primarie
societa' nazionali ed estere. 
  87. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 
  88. Ai fondi immobiliari di  cui  al  comma  86  sono  inizialmente
apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili  appartenenti
al patrimonio  dello  Stato,  suscettibili  di  valorizzazione  e  di
proficua gestione economica, inclusi in  un  elenco  predisposto  dal
Ministro delle finanze, entro  il  31  dicembre  1997,  trasmesso  al
Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (12) (21) 
  89. L'elenco  di  cui  al  comma  88  comprende,  tra  l'altro,  la
descrizione dei beni e dei diritti con tutti i  dati  necessari  alla
loro  individuazione  e  classificazione,  compresi  la  natura,   la
consistenza, la destinazione urbanistica, il  titolo  di  provenienza
con la relativa certificazione catastale ed una  sintetica  relazione
sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante. 
  90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di  entrata
in vigore della presente legge, utilizzano o detengono,  a  qualunque
titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato  o  sono
titolari di diritti reali su  detti  immobili  devono  comunicare  al
Ministero delle  finanze  i  dati  indicati  nel  comma  89  entro  i
successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in  ogni  caso
la presunzione di cessazione delle  esigenze  di  pubblico  interesse
all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze e'  autorizzato
a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per  l'individuazione
dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  dei
commi da  86  a  95  nonche'  a  dichiarare  la  cessazione  dell'uso
governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei  comuni  nei
cui territori  sono  siti,  risultino  esuberanti  in  rapporto  alle
relative potenzialita'. 
  91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro del tesoro promuove la costituzione di  una  o  di
piu' societa' di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei  beni
e diritti di cui al comma 86 e ha facolta' di assumere,  direttamente
o   indirettamente   partecipazioni   nel   relativo   capitale.   La
partecipazione nella societa' di gestione puo' essere dismessa, anche
gradualmente,  in  relazione  al   trasferimento   delle   quote   di
partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante
apporto in natura. La restante quota del capitale della  societa'  di
gestione  puo'  essere  sottoscritta  da  banche,  da   societa'   di
intermediazione mobiliare  e  da  imprese  assicurative,  nonche'  da
societa' immobiliari possedute  in  misura  prevalente  dai  predetti
soggetti ovvero da societa' immobiliari quotate in borsa. (21) 
  92. Su richiesta della societa' di  gestione  e  con  preavviso  di
almeno trenta giorni, il Ministro del tesoro convoca  una  conferenza
di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, per procedere all'esame dei progetti  presentati
in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86 come modificato dal comma 111 del presente articolo.  Entro  lo
stesso termine devono pervenire ai soggetti  chiamati  a  partecipare
alla  conferenza  i  progetti  da  sottoporre  alla  approvazione  di
quest'ultima. 
  93.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  sono  stabilite   le
condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari  di  cui  al
comma 86, nonche' le modalita' e le  condizioni  per  l'emissione  di
titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14-bis della
legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  come  modificato  dal  comma  111
convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle
quote o il rapporto di conversione dei titoli  speciali  puo'  essere
fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a  quello  di
cui al comma 4 del citato articolo 14-bis,  riducibile  nella  misura
massima del 30 per cento. 
  94. Con lo stesso decreto di cui  al  comma  93,  il  Ministro  del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, puo' assegnare una
quota dei titoli  speciali  convertibili  alle  imprese  che  vantano
crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi
e delle dichiarazioni annuali dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  a
parziale estinzione, in misura non superiore  al  30  per  cento  dei
crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici  di
non  accettare  l'assegnazione  degli   stessi   titoli.   Le   somme
eventualmente gia' iscritte in bilancio per l'estinzione dei  crediti
di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura  degli  oneri
del servizio del debito pubblico. 
  95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi
immobiliari di cui al comma 86, nonche' i  proventi  derivanti  dalla
vendita di cui al comma 99, sono  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati,  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro: 
    a) all'amministrazione dello Stato che deteneva  o  utilizzava  i
beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo,  in  misura  non
inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del  valore
dell'apporto  al  fondo  medesimo,  stimato  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 14-bis  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  come
sostituito  dal  comma  111,  per  il  potenziamento   dell'attivita'
istituzionale; 
    b) al Ministero dell'interno, per la successiva  attribuzione  ai
comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati  alla
lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al
15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai
comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai
sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 
  96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al  Parlamento  una
relazione  che  illustra  i   risultati   ottenuti   in   conseguenza
dell'applicazione dei commi da 86 a 95. 
  97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5  dicembre  1991,
n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il  comma  6
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  98. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  99. I  beni  immobili  e  i  diritti  immobiliari  appartenenti  al
patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui  al  comma  86,
individuati dal  Ministro  delle  finanze,  possono  essere  alienati
secondo programmi, modalita' e tempi definiti,  di  concerto  con  il
Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che ne  cura  l'attuazione  fatto  comunque
salvo il diritto di  prelazione  attribuito,  relativamente  ai  beni
immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei  concessionari
e dei conduttori, nonche' in favore di tutti  i  soggetti  che,  gia'
concessionari, siano  comunque  ancora  nel  godimento  dell'immobile
oggetto di alienazione e che  abbiano  soddisfatto  tutti  i  crediti
richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente  alle  nuove
iniziative di vendita avviate a decorrere  dal  1  gennaio  2001  che
prevederanno  la  vendita  frazionata.  In  detti  programmi  vengono
altresi'  stabiliti  le  modalita'  di  esercizio  del   diritto   di
prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori
e gli obblighi a carico  degli  stessi  secondo  i  medesimi  criteri
previsti  dal  secondo  periodo  della  lettera  d)   del   comma   1
dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.  140.  Il  Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a
tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della
valutazione  dei  beni,  scelti,  anche  in  deroga  alle  norme   di
contabilita'  di  Stato,  con  procedure  competitive  tra   primarie
societa' nazionali ed estere. I consulenti  eventualmente  incaricati
non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza
in  conflitto  di  interessi  con  i  compiti  propri   dell'incarico
ricevuto. I beni e i  diritti  immobiliari  dello  Stato,  anche  non
compresi  nei  programmi  sono  alienati  in  deroga  alle  norme  di
contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna
dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene  nonche'
alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale  producendo  apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica
e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I  beni
e  i  diritti  immobiliari  compresi  nei  programmi  possono  essere
alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e
secondo  i  termini  che   seguono.   Gli   intermediari   acquirenti
corrispondono  al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione  economica  l'importo  pattuito  e  si   impegnano   a
rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto,  al
netto di una commissione percentuale progressiva  calcolata  su  tale
differenza.  Nel  caso  in  cui  l'intermediario  non  proceda   alla
rivendita  degli  immobili  nel   termine   concordato,   lo   stesso
corrisponde  al  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli
immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo  di
acquisto, al netto della commissione percentuale di  cui  al  periodo
precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione  si  applica
solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte
le procedure finalizzate alla rivendita, ivi  inclusa  anche  un'asta
pubblica. In caso contrario la differenza  dovuta  dall'intermediario
e' calcolata includendo la commissione. Con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, puo' essere  previsto  che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita successiva. All'alienazione  singola  dei  beni  e  diritti
immobiliari, anche non compresi nei  programmi,  a  soggetti  diversi
dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze. 
  99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si  applicano  anche  ai
beni immobili appartenenti al patrimonio dello  Stato  non  conferiti
nei fondi di cui al comma 86, soggetti ad utilizzazione agricola;  il
relativo programma di alienazione e'  definito  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano solo agli immobili utilizzati  per  la
coltivazione  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione; non sono ricompresi gli  usi  civici  non  agricoli,  i
boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo
svolgimento,  da  parte  di  aziende  demaniali,  di   programmi   di
biodiversita' animale e vegetale,  le  aree  interne  alle  citta'  e
quelle in  possesso  o  in  gestione  alle  universita'  agrarie.  Ai
conduttori degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso  il
diritto di prelazione, le cui modalita' di  esercizio  sono  definite
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole  e  forestali.  Il  Ministro  delle  politiche  agricole   e
forestali   presenta   al   Parlamento    una    relazione    annuale
sull'attuazione delle disposizioni del presente comma. 
  100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna  dei  documenti
relativi  alla  proprieta'  o  al  diritto  sul  bene  nonche'   alla
regolarita'  urbanistica  e  a  quella  fiscale  producendo  apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica
e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti  al  20  per  cento.  Le
valutazioni di interesse storico e artistico  sui  beni  da  alienare
sono effettuate secondo le modalita' e i  termini  stabiliti  con  il
regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, il regolamento di cui  all'articolo  32  della
predetta legge n. 448 del 1998  ancora  non  sia  stato  emanato,  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al  Ministero
per i beni e le attivita' culturali che  si  pronuncia  entro  e  non
oltre novanta giorni dalla ricezione della  comunicazione  in  ordine
all'eventuale   sussistenza    dell'interesse    storico    artistico
individuando, in caso positivo, le singole parti  soggette  a  tutela
degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale  interesse  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24  e  seguenti  della
legge 1 giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni  di
cui alla predetta legge  n.  1089  del  1939  sono  rilasciate  entro
novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale  termine
senza che la valutazione sia stata effettuata  vi  provvede,  in  via
sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri. 
  101. I limiti di valore previsti per  l'obbligo  di  richiesta  del
parere del Consiglio di Stato  sono  decuplicati  relativamente  alle
alienazioni di cui al comma 99. 
  102. I contratti sono  stipulati,  rispettivamente,  dal  direttore
generale del dipartimento del territorio del Ministero delle  finanze
per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale
del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e  2.000  milioni
di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio
per importi nel limite di 600 milioni di lire. 
  103. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 
  104. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 
  105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n.  790,  i  funzionari
che  agiscono   quali   ufficiali   roganti   possono   chiedere   la
registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti  ed  autenticati,
esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della  relativa  imposta
da parte del soggetto contraente. 
  106. E' abrogato il  comma  82  dell'articolo  1,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, concernente  le  cessioni  dei  beni  immobili
patrimoniali della Amministrazione dei monopoli  di  Stato.  Ai  beni
immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo
svolgimento della attivita' produttiva e commerciale, si applicano le
disposizioni generali per la gestione e la  cessione  del  patrimonio
immobiliare dello Stato. 
  107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre  1995,
n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  1995,
n. 503, dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti:  ",
dei periti industriali edili". 
  108. Il Ministro delle finanze procede alla  cessione,  su  istanza
del comune di San Remo, delle  aree  dell'alveo  del  torrente  Armea
occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata "centro di
commercializzazione di prodotti  floricoli,  mercato  dei  fiori",  a
seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del  suddetto
alveo autorizzati dalla regione Liguria con  deliberazione  9  luglio
1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione e' subordinata  al
mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e
delle  relative  infrastrutture  e  pertinenze.   L'Ufficio   tecnico
erariale di Imperia procedera' d'intesa con il  comune  di  San  Remo
alla identificazione e ricognizione delle aree  suddette.  Il  prezzo
della cessione di cui al presente comma non potra'  essere  superiore
al 50 per cento del valore delle sole aree  determinato  dall'Ufficio
tecnico  erariale  di  Imperia  e  l'indennita'  per   la   pregressa
occupazione delle aree demaniali non potra' essere  superiore  al  20
per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base  dei
valori in comune commercio. 
  109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge  24
dicembre  1993,  n.  560,  la  Concessionaria  servizi   assicurativi
pubblici Spa  (CONSAP),  e  le  societa'  derivanti  da  processi  di
privatizzazione  nelle  quali,  direttamente  o  indirettamente,   la
partecipazione pubblica e' uguale o superiore al  30  per  cento  del
capitale espresso in azioni ordinarie procedono alla dismissione  del
loro patrimonio immobiliare, con le seguenti modalita': 
    a) e' garantito, nel caso di  vendita  frazionata  e  in  blocco,
anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il
diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso
ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino
nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre
che siano in regola con i pagamenti al  momento  della  presentazione
della domanda di acquisto; 
    b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le
norme  vigenti,  agli  inquilini  titolari   di   reddito   familiare
complessivo  inferiore  ai  limiti  di  decadenza  previsti  per   la
permanenza negli  alloggi  di  edilizia  popolare.  Per  famiglie  di
conduttori  composte  da  ultrasessantacinquenni  o  con   componenti
portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti per cento; 
    c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388; 
    d) per la determinazione del prezzo di vendita degli  alloggi  e'
preso a  riferimento  il  prezzo  di  mercato  degli  alloggi  liberi
diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita',  in  caso
di difforme valutazione,  di  ricorrere  ad  una  stima  dell'Ufficio
tecnico erariale; 
    e) i soggetti alienanti di cui  al  presente  comma,  sentite  le
organizzazioni    sindacali    rappresentative    degli    inquilini,
disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di  acquisto
per gli immobili posti in vendita e di  accesso  ad  eventuali  mutui
agevolati; 
    f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli  immobili
appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su  un  apposito
capitolo dello stato di  previsione  dell'entrata;  il  Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 
    f-bis) gli  alloggi  in  edifici  di  pregio  sono  definiti  con
circolare del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Si
considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle
quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore
del 70 per  cento  rispetto  al  valore  di  mercato  medio  rilevato
nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita
ai titolari di contratti di locazione in corso  ovvero  di  contratti
scaduti non ancora rinnovati  purche'  si  trovino  nella  detenzione
dell'immobile, e ai  loro  familiari  conviventi,  in  regola  con  i
pagamenti al momento della presentazione della domanda  di  acquisto,
ad un prezzo di vendita pari  al  prezzo  di  mercato  degli  alloggi
liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma.  All'offerta  degli  immobili  si  provvede  mediante  lettera
raccomandata, con avviso  di  ricevimento,  recante  indicazione  del
prezzo di vendita dell'alloggio, inviata  dall'ente  proprietario  ai
soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data  di
ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano  domanda
di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine
gli immobili sono posti in vendita  con  asta  pubblica  al  migliore
offerente. (55) 
  110. Per le obbligazioni  della  CONSAP  derivanti  dalle  cessioni
legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n.
301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  1994,  n.
403,  il  concedente  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con  il  Ministero  del  tesoro,  fissa
annualmente, a  partire  dal  1  gennaio  1994,  il  tasso  annuo  di
rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le
obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni  legali,  tenuto  conto
del rendimento medio degli investimenti finanziari,  al  netto  delle
ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di  natura  normativa,
attuativa o  convenzionale  incompatibile  con  quanto  statuito  nel
presente comma deve intendersi espressamente abrogata. 
  111.  L'articolo  14-bis  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86,
introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n.  406,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1995,  n.  503,   e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 14-bis - (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). - 1.
In alternativa alle modalita' operative indicate negli  articoli  12,
13 e 14, le quote del fondo possono  essere  sottoscritte,  entro  un
anno dalla sua costituzione,  con  apporto  di  beni  immobili  o  di
diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre
il 51 per cento da beni  e  diritti  apportati  esclusivamente  dallo
Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti  locali  e
loro consorzi,  nonche'  da  societa'  interamente  possedute,  anche
indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con
apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),
d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi  7  e
8. Si applicano altresi',  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo 12, commi 4 e 5. 
  2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione  non  deve
essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
neanche  indirettamente,  da  alcuno  dei  soggetti   che   procedono
all'apporto.  Tuttavia,  ai   fini   della   presente   disposizione,
nell'individuazione del soggetto  controllante  non  si  tiene  conto
delle partecipazioni detenute dal Ministero  del  tesoro.  La  misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di  cui  all'articolo
13, comma 8, e'  determinata  dal  Ministro  del  tesoro  nel  limite
massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo. 
  3. Il  regolamento  del  fondo  deve  prevedere  l'obbligo,  per  i
soggetti che effettuano conferimenti  in  natura,  di  integrare  gli
stessi con un apporto in denaro non inferiore  al  5  per  cento  del
valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora  partecipino  al
fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche  soggetti  diversi
da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1
e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia  inferiore  al  10
per cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli  apporti
in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni  immobili
o diritti reali immobiliari; fanno eccezione  gli  acquisti  di  beni
immobili  e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi
del comma 1 e sempreche' detti acquisti  comportino  un  investimento
non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro. 
  4. Gli immobili apportati al  fondo  ai  sensi  del  comma  1  sono
sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche  al
momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta  e  depositata
al  momento  dell'apporto  con  le  modalita'  e  le  forme  indicate
nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere  i  dati  e  le
notizie richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8. 
  5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi  da  quelli
indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14, commi 6 e 6-ter. 
  6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma
3, la societa' di gestione  procede  all'offerta  al  pubblico  delle
quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal
fine, le quote sono tenute in deposito presso la  banca  depositaria.
L'offerta al pubblico  deve  essere  corredata  dalla  relazione  dei
periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante
l'avvenuta approvazione dei progetti  di  utilizzo  dei  beni  e  dei
diritti da parte della conferenza di servizi  di  cui  al  comma  12.
L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data
dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote  per
un numero non inferiore al 60 per cento del  loro  numero  originario
presso investitori diversi dai soggetti  conferenti.  Il  regolamento
del fondo prevede le modalita' di  esecuzione  del  collocamento,  il
termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti
delle quote, le modalita' con cui la  societa'  di  gestione  procede
alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i  corrispettivi
ai soggetti  conferenti  e  restituisce  ai  medesimi  le  quote  non
collocate. 
  7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte  ai  sensi  del
comma 6 sono tenuti a fornire alle societa' di gestione, su richiesta
della  medesima,  garanzie  per  il  buon   esito   dell'impegno   di
sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono  indicate
nel regolamento del fondo. 
  8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote  agli  acquirenti,  la
societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione  dei  relativi
certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato,  salvo  il
caso in cui le quote siano destinate  esclusivamente  ad  investitori
istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a). 
  9.  Qualora,  decorso  il  termine  di  diciotto  mesi  dalla  data
dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero  di  quote
inferiore a quello indicato nel comma  6,  la  societa'  di  gestione
dichiara  il  mancato   raggiungimento   dell'obiettivo   minimo   di
collocamento,  dichiara  caducate  le   prenotazioni   ricevute   per
l'acquisto delle quote e delibera  la  liquidazione  del  fondo,  che
viene effettuata da un commissariato nominato dal Ministro del tesoro
e operante secondo le direttive impartite da  Ministro  medesimo,  il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili  e  i  diritti  reali
immobiliari apportati ai soggetti conferenti. 
  10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma  1  non  danno
luogo  a  redditi  imponibili  ovvero  a   perdite   deducibili   per
l'apportante al momento dell'apporto. Le  quote  ricevute  in  cambio
dell'immobile o del diritto oggetto di apporto  mantengono,  ai  fini
delle  imposte  sui   redditi,   il   medesimo   valore   fiscalmente
riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte
di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori  a
quelli attribuiti agli immobili o ai  diritti  reali  immobiliari  al
momento  del  conferimento  ai  sensi  del  comma  4   comporta   una
corrispondente  proporzionale  rettifica   del   valore   fiscalmente
riconosciuto dei beni  e  dei  diritti  medesimi  rilevante  ai  fini
dell'articolo 15. 
  11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali
successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in luogo  delle
ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e  dell'imposta
comunale  sull'incremento  di  valore  degli   immobili,   un'imposta
sostitutiva di lire 1  milione  che  e'  liquidata  dall'ufficio  del
registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve
essere presentata dalla societa' di gestione  entro  sei  mesi  dalla
data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato. 
  12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a
norma del comma 1 di importo complessivo superiore a  2  miliardi  di
lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4,  sono  sottoposti
all'approvazione della conferenza di servizi di cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni.  Ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di   servizi
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta
e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle  conferenze  non  si
pervenga alle determinazioni conclusive entro  novanta  giorni  dalla
convocazione  ovvero  non  si   raggiunga   l'unanimita'   anche   in
conseguenza  della  mancata  partecipazione  ovvero   della   mancata
comunicazione   entro   venti   giorni   delle   valutazioni    delle
amministrazioni e dei soggetti regolarmente  convocati,  le  relative
determinazioni sono  assunte  ad  ogni  effetto  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato  una  sola  volta
per non piu'  di  sessanta  giorni.  I  termini  stabiliti  da  altre
disposizioni di legge e regolamentari per la  formazione  degli  atti
facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a  determinarsi
nelle conferenze di servizi, ove non  risultino  compatibili  con  il
termine di cui al precedente  periodo,  possono  essere  ridotti  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   per   poter
consentire di assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.  Eventuali
carenze, manchevolezze, errori  od  omissioni  della  conferenza  nel
procedimento di approvazione del progetto non  sono  opponibili  alla
societa' di gestione, al  fondo,  ne'  ai  soggetti  cui  sono  stati
trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti. 
  13. Il Ministro  del  tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali  che
prevedono diritti di conversione in  quote  dei  fondi  istituiti  ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le  condizioni  di  tali  emissioni
sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In  alternativa  alla
procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il
Ministro del tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali  che  prevedano
diritti di conversione in quote dei  fondi  istituiti  ai  sensi  del
comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono  fissate
con decreto dello stesso Ministro. 
  14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai  sensi
del comma 13 o  dalla  cessione  delle  quote  nonche'  dai  proventi
distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1  affluiscono  al
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di  cui  alla  legge  27
ottobre 1993, n. 432. 
  15.  Gli  enti  locali  territoriali  sono  autorizzati,   fino   a
concorrenza del valore  dei  beni  conferiti,  ad  emettere  prestiti
obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del
comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della  legge  23
dicembre 1994, n. 724. In  alternativa  alla  procedura  prevista  al
comma 6,  per  le  quote  di  propria  pertinenza,  gli  enti  locali
territoriali possono emettere titoli speciali che  prevedano  diritti
di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi  ai  sensi
del comma 1, secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  35  della
predetta legge n. 724 del 1994. 
  16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai  sensi
del comma 15 o  dalla  cessione  delle  quote  nonche'  dai  proventi
distribuiti  dai  fondi  sono  destinate   al   finanziamento   degli
investimenti secondo le norme previste  dal  decreto  legislativo  25
febbraio 1995, n. 77, nonche' alla riduzione del debito complessivo. 
  17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e  dei
diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti  locali
territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione  dei
lavori su beni immobili di pertinenza  del  fondo  stesso,  gli  enti
locali  territoriali   conferenti   dovranno   effettuare   anche   i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti  al
comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad  emettere
prestiti obbligazionari  convertibili  in  quote  del  fondo  fino  a
concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in
denaro saranno tenute in deposito presso la  banca  depositaria  fino
alla conversione". 
  112. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del  comma
86, ai fondi immobiliari  istituiti  ai  sensi  dell'articolo  14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di
alienazione dei  beni  immobili  e  dei  diritti  reali  su  immobili
appartenenti allo Stato non conferiti  nei  medesimi  fondi,  secondo
quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati
dal comma 112, gli enti locali  territoriali  possono  esercitare  il
diritto di prelazione. 
  114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti
allo Stato, situati nei territori delle regioni a  statuto  speciale,
nonche'  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti  e
secondo quanto  previsto  dai  rispettivi  statuti.  Detti  beni  non
possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o
permutati. (1) ((63)) 
  115. I beni gia' in capo  alla  Azienda  nazionale  autonoma  delle
strade, strumentali alle attivita' dell'Ente nazionale per le strade,
sono trasferiti in proprieta'  all'Ente  medesimo,  con  le  seguenti
modalita', anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile: 
    a) per i beni mobili,  all'atto  dell'iscrizione  nell'inventario
dell'Ente; 
    b) per i beni mobili registrati, alla data  di  presentazione  ai
pubblici registri di apposite  richieste  da  parte  della  direzione
generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio; 
    c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai  competenti
uffici e conservatorie delle schede  di  identificazione  di  cui  al
comma 116. 
  116. Gli Uffici tecnici erariali e le  conservatorie  dei  registri
immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto  Adige  sono  autorizzati  a  provvedere  agli
adempimenti di rispettiva competenza in  ordine  alle  operazioni  di
trascrizione e voltura sulla base di schede compilate  e  predisposte
dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con
l'indicazione  degli  eventuali  oneri  gravanti  su  di  essi  e  la
valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla  data  del  2
marzo 1994, fatte salve le  successive  variazioni  intervenute  alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore  che
sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti  dell'imposta
comunale sugli immobili. 
  117.  Le  schede  compilate  ai  sensi  del  comma  116  contengono
l'attestazione, da  parte  dei  dirigenti  compartimentali  dell'Ente
competenti per territorio, che alla data del 2  marzo  1994  il  bene
risultava nella disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma  delle
strade. 
  118.  L'Ente  nazionale  per  le  strade  trasmette  con   adeguata
gradualita' temporale copia delle schede e note di trascrizione rela-
tive ai beni  immobili  al  Ministero  delle  finanze.  Il  direttore
generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze,
entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata
la condizione di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto  il  trasferimento
del bene. Il decreto costituisce titolo  per  la  trascrizione  e  la
voltura. 
  119. Tutti gli atti  connessi  con  l'acquisizione  del  patrimonio
dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse. 
  120. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi recanti disposizioni per la revisione organica,  a  scopo
di semplificazione e di ampliamento  dell'ambito  applicativo,  della
disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli  2-bis
e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,  nonche'  della
conciliazione  giudiziale  di  cui  all'articolo   48   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo  il  criterio  indicato
alla lettera i), con l'osservanza dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) applicazione dell'accertamento con adesione  nei  riguardi  di
tutti i contribuenti e di tutte le categorie  reddituali,  anche  con
riferimento ai periodi di imposta per i quali e'  stata  prevista  la
definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge  30  settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre
1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'articolo 2 della presente
legge; 
    b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con  adesione
con quella della  conciliazione  giudiziale,  stabilendo  l'identita'
delle  materie  oggetto  di  definizione,  nonche'  delle  cause   di
esclusione e  ampliando  il  termine  di  impugnazione  dell'atto  di
accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto
della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio; 
    c) regolamentazione  degli  effetti  della  definizione  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto,  stabilendo  che  la  stessa  possa
riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e
che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi,  l'imposta
sul valore aggiunto debba essere liquidata  sui  maggiori  componenti
positivi  di  reddito  rilevanti  ai  fini  della   stessa   imposta,
applicando l'aliquota media determinata  tenendo  anche  conto  della
esistenza di operazioni non soggette ad  imposta  ovvero  soggette  a
regimi speciali; 
    d)  possibilita'  di   definire   anche   le   rettifiche   delle
dichiarazioni  basate  sulla  determinazione  sintetica  del  reddito
complessivo   netto   e   quelle   effettuabili   senza   pregiudizio
dell'ulteriore  azione  accertatrice  anche  a  seguito  di  accessi,
ispezioni e verifiche; 
    e) possibilita' per i contribuenti nei cui confronti  sono  stati
effettuati  accessi,  ispezioni  e  verifiche,   di   richiedere   la
conseguente rettifica  delle  dichiarazioni  ai  fini  dell'eventuale
definizione; 
    f) previsione della possibilita' di  procedere  alla  definizione
anche delle rettifiche delle dichiarazioni la  cui  copia  sia  stata
acquisita nel corso dell'attivita' di controllo, stabilendo l'obbligo
di conservazione della detta copia per i soggetti che  devono  tenere
le scritture contabili e la loro utilizzabilita'  anche  in  sede  di
attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari; 
    g) previsione di un'unica procedura di definizione  nei  riguardi
delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  del  titolare  dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria  e  dei  soci  o  associati
nonche'  del  coniuge,  da  effettuare  presso  l'ufficio  competente
all'accertamento nei riguardi delle societa', dell'associazione o del
titolare dell'azienda coniugale; 
    h) revisione della disciplina degli  effetti  della  definizione,
prevedendo  che  gli  stessi  si  estendono   anche   ai   contributi
previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile
a quella delle imposte sui redditi e che e'  esclusa  la  punibilita'
per i reati previsti  dal  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1982,  n.  516,
tranne quelli di cui agli articoli 2,  comma  3,  e  4  dello  stesso
decreto; previsione che la definizione  non  pregiudichi  l'esercizio
dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora: 
    1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza i
soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la
procedura di cui alla lettera g); 
    2) successivamente alla definizione sia accertata l'esistenza  di
condizioni  ostative  alla  definizione  stessa,  limitatamente  agli
elementi, dati e notizie di cui l'ufficio e' venuto a  conoscenza,  o
di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito  definito
e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia
accertato  il  reddito  delle  societa'  od   associazioni   indicate
nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
o delle  aziende  coniugali  non  gestite  in  forma  societaria  cui
partecipa il contribuente interessato nei cui confronti  e'  avvenuta
la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito; 
    i) previsione  della  possibilita'  di  effettuare  i  versamenti
conseguenti alla definizione in  forma  rateale  con  prestazione  di
idonea garanzia. 
  121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995
ricavi derivanti dall'esercizio  dell'attivita'  di  impresa  di  cui
all'articolo 53, comma 1,  ad  esclusione  di  quelli  indicati  alla
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o
compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di  ammontare
non  superiore  a  lire  dieci  miliardi  sono   tenuti   a   fornire
all'amministrazione finanziaria i dati contabili  ed  extra-contabili
necessari  per  l'elaborazione  degli  studi  di  settore.   Per   la
comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede  ad
inviare al domicilio  fiscale  del  contribuente,  sulla  base  degli
ultimi  dati  disponibili  presso  l'anagrafe  tributaria,   appositi
questionari, approvati con decreti del  Ministro  delle  finanze,  da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  che  il  contribuente   deve
ritrasmettere,  dopo  averli  debitamente  compilati,  alla  medesima
amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i  contribuenti  che
hanno iniziato l'attivita' nel  1995  o  hanno  cessato  la  medesima
successivamente al 31 dicembre 1994, quelli  che  nel  1995  si  sono
trovati in un periodo di non  normale  svolgimento  dell'attivita'  e
quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno  solare.  In
caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di
un  questionario  relativo  ad  una  attivita'  diversa   da   quella
esercitata, i contribuenti  devono  provvedere  autonomamente,  anche
utilizzando il modello  di  questionario  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,  a  fornire  i   dati   all'amministrazione   finanziaria,
indicando, comunque, il codice relativo all'attivita'  effettivamente
esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione
di  un  codice  di  attivita'  diverso  da  quello  gia'   comunicato
all'amministrazione  finanziaria  per  il  periodo  di  imposta  1995
produce gli stessi effetti della dichiarazione  di  cui  all'articolo
35, terzo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo  di  imposta
1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla
mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti  con
il medesimo questionario. 
  122. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 MARZO 2000, N. 100. 
  123. Con decreto del Ministro delle  finanze  sono  determinate  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122. 
  124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione  degli  studi
di settore, previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi  hanno
validita' ai  fini  dell'accertamento  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta 1998. 
  125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187  dell'articolo  3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  riguardanti  gli  accertamenti
effettuati in base a parametri, si  applicano  per  gli  accertamenti
relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti
con periodo di imposta non coincidente con  l'anno  solare,  per  gli
accertamenti relativi al secondo e al terzo  periodo  di  imposta  di
durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30  giugno  1995.
Per i menzionati  periodi  di  imposta  ai  parametri  approvati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  gennaio  1996,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  25
del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con  riferimento
alla voce "Valore dei beni strumentali",  alla  voce  "Compensi"  con
esclusione della variabile "Spese per il personale" a al  fattore  di
adeguamento. 
  126. Gli accertamenti di  cui  al  comma  125  non  possono  essere
effettuati  nei  confronti  dei  contribuenti  che   indicano   nella
dichiarazione  dei  redditi  ricavi  o  compensi  di  ammontare   non
inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto
di un importo pari a  quello  determinato  in  base  ai  criteri  che
saranno stabiliti con il decreto che apporta le  modificazioni  indi-
cate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
55, quarto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, ma non e' dovuto il  versamento  della  somma
pari a un ventesimo dei ricavi  o  dei  compensi  non  annotati,  ivi
previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto  l'adeguamento  al
volume d'affari risultante dall'applicazione dei  parametri,  ridotto
del menzionato importo, puo' essere operato,  senza  applicazioni  di
sanzioni  e  interessi,  effettuando  il  versamento  della  relativa
imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi. I maggiori corrispettivi devono essere  annotati,  entro  il
suddetto  termine,  in  un'apposita  sezione  del  registro  previsto
dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  127. Con il decreto di cui al comma 123  sono  stabilite  le  quote
della capacita' operativa degli Uffici delle entrate e della  Guardia
di finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti  che
hanno dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore  a  quello
derivante  dall'applicazione  dei  parametri  ovvero   di   ammontare
superiore a quello  derivante  dall'applicazione  dei  parametri,  ma
inferiore a quello dichiarato in periodi  di  imposta  precedenti  in
presenza di indicatori di  carattere  economico-aziendale,  quali  la
ricarica lorda, la rotazione di magazzino, la  produttivita'  o  resa
oraria per addetto e la congruita'  dei  costi,  anomali  rispetto  a
quelli risultanti dalle  precedenti  dichiarazioni  presentate  dagli
stessi contribuenti o rispetto a quelli  caratterizzanti  il  settore
economico di appartenenza, tenendo anche conto dell'area territoriale
nella quale e' svolta l'attivita'. 
  128. In deroga all'articolo 1, comma 45, per il solo anno 1997 sono
consentite le assunzioni del personale del Ministero  delle  finanze,
limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione,  nonche'
a quelli comunque gia' autorizzati alla data del 30 settembre 1996. 
  129. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a
qualsiasi  altra  causa,  la  direzione  degli  uffici   centrali   e
periferici  del  Ministero  delle  finanze  e  degli   uffici   della
Amministrazione dei monopoli di Stato puo' essere affidata, a  titolo
di temporanea reggenza, con il  procedimento  previsto  dall'articolo
19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  130. Sono abrogate tutte le disposizioni in  contrasto  con  quanto
previsto dal comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge
24 aprile 1980, n. 146, 7 del decreto-legge 10 gennaio  1983,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e
7, ottavo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre  1982,
n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre  1982,
n. 873. 
  131. Al fondo costituito nello stato di  previsione  del  Ministero
delle finanze in attuazione dell'articolo 3, comma 196,  della  legge
28 dicembre 1995,  n.  549,  sono  destinate:  a)  le  somme  di  cui
all'articolo  4  del  decreto-legge  30  settembre  1994,   n.   564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656;
b) le somme di cui al comma 139 dell'articolo 2 della presente legge; 
    c) le somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,  dalla
legge  26  febbraio  1994,  n.  133;  d)   gli   importi   risultanti
dall'applicazione, alle somme riscosse ai sensi del comma 120,  delle
disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 564 del
1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma  195,
della citata legge n. 549 del 1995. 
  132. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il  comma
1947 e' sostituito dal seguente: 
  "194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto del Ministro
delle finanze previsto dal terzo periodo dell'articolo  7,  comma  4,
del  decreto-legge  27  aprile   1990,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  giugno  1990,  n.  165,  a  decorrere
dall'anno finanziario 1996 si fa riferimento  alle  maggiori  imposte
riscosse derivanti dal maggior numero di  accertamenti,  verifiche  e
controlli effettuati rispetto  all'anno  precedente  e  all'ammontare
delle somme riscosse relative  alle  entrate  di  cui  al  comma  193
rilevate dal rendiconto  dello  Stato,  eccedenti  l'ammontare  delle
somme  riscosse  nell'anno  precedente,  al   netto   dell'incremento
proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali e  degli
incrementi di gettito  indotti  da  modifiche  normative  sulle  basi
imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione". 
  133. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi recanti disposizioni  per  la  revisione  organica  e  il
completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non  penali,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  adozione  di   un'unica   specie   di   sanzione   pecuniaria
amministrativa, assoggettata ai principi di legalita',  imputabilita'
e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo
e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui  si
riferisce la violazione; 
    b) riferibilita' della sanzione alla  persona  fisica  autrice  o
coautrice della violazione secondo il regime  del  concorso  adottato
dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  previsione
della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte; (1) 
    c) previsione di obbligazione solidale  a  carico  della  persona
fisica, societa' o ente, con o senza personalita' giuridica,  che  si
giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici  della
violazione anche con riferimento ai  casi  di  cessione  di  azienda,
trasformazione, fusione, scissione di societa' o  enti;  possibilita'
di accertare tale  obbligazione  anche  al  verificarsi  della  morte
dell'autore  della  violazione  e  indipendentemente   dalla   previa
irrogazione della sanzione; 
    d) disciplina delle cause  di  esclusione  della  responsabilita'
tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle  ipotesi
di errore incolpevole o di errore causato da  indeterminatezza  delle
richieste  dell'ufficio  tributario  o  dei  modelli   e   istruzioni
predisposti dall'amministrazione delle finanze; 
    e) previsione dell'applicazione della sola disposizione  speciale
se uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che
prevede una sanzione amministrativa; 
    f)  adozione  di  criteri  di   determinazione   della   sanzione
pecuniaria in relazione alla  gravita'  della  violazione,  all'opera
prestata per l'eliminazione o  attenuazione  delle  sue  conseguenze,
alle  condizioni  economiche  e  sociali  dell'autore  e   alla   sua
personalita' desunta anche dalla precedente commissione di violazioni
di natura fiscale; 
    g)  individuazione  della  diretta  responsabilita'  in  capo  al
soggetto che si sia avvalso di persona che  sebbene  non  interdetta,
sia incapace, anche transitoriamente, di intendere  e  di  volere  al
momento del compimento dell'atto o abbia  indotto  o  determinato  la
commissione della violazione da parte di altri; 
    h) disciplina della  continuazione  e  del  concorso  formale  di
violazioni sulla base dei criteri  risultanti  dall'articolo  81  del
codice penale; 
    i)  previsione  di   sanzioni   amministrative   accessorie   non
pecuniarie che incidono sulla capacita' di ricoprire  cariche,  sulla
partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici  o  sulla
efficacia dei  relativi  contratti,  sul  conseguimento  di  licenze,
concessioni,     autorizzazioni     amministrative,      abilitazioni
professionali  e  simili  o  sull'esercizio  dei  diritti   da   esse
derivanti; previsione  della  applicazione  delle  predette  sanzioni
accessorie secondo criteri di proporzionalita' e di  adeguatezza  con
la sanzione principale; previsione di un sistema di misure  cautelari
volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che  hanno  titolo
nella sanzione amministrativa pecuniaria; 
    l) previsione di circostanze esimenti,  attenuanti  e  aggravanti
strutturate in  modo  da  incentivare  gli  adempimenti  tardivi,  da
escludere la punibilita' nelle  ipotesi  di  violazioni  formali  non
suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determi-
nate da fatto doloso di  terzi,  da  sanzionare  piu'  gravemente  le
ipotesi di recidiva; 
    m) previsione, ove possibile, di  un  procedimento  unitario  per
l'irrogazione delle sanzioni  amministrative  tale  da  garantire  la
difesa e nel contempo  da  assicurare  la  sollecita  esecuzione  del
provvedimento; previsione della riscossione parziale  della  sanzione
pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il  potere
di  sospensione  dell'autorita'  investita  del  giudizio   e   della
sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia; 
    n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di  accettazione
del provvedimento e di pagamento nel  termine  previsto  per  la  sua
impugnazione; revisione della misura della riduzione  della  sanzione
prevista in caso di accertamento  con  adesione  e  di  conciliazione
giudiziale; 
    o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione  dei
procedimenti di adozione delle misure cautelari; 
    p) disciplina della riscossione  della  sanzione  in  conformita'
alle modalita' di riscossione dei  tributi  cui  essa  si  riferisce;
previsione  della  possibile  rateazione  del  debito  e   disciplina
organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla  amministrazione
delle finanze e della compensazione con i crediti di questa; 
    q)  adeguamento  delle  disposizioni  sanzionatorie   attualmente
contenute nelle singole  leggi  di  imposta  ai  principi  e  criteri
direttivi dettati con il  presente  comma  e  revisione  dell'entita'
delle sanzioni attualmente previste con loro migliore  commisurazione
all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo
da assicurare uniformita'  di  disciplina  per  violazioni  identiche
anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo  delle
previsioni punitive dettate dagli  ordinamenti  tributari  dei  Paesi
membri dell'Unione europea; 
    r) previsione dell'abrogazione delle  disposizioni  incompatibili
con quelle dei decreti legislativi da emanare. 
  134.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare  uno  o  piu'  decreti
legislativi  contenenti  disposizioni  volte   a   semplificare   gli
adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema  di  gestione
delle  dichiarazioni  e  a  riorganizzare  il  lavoro  degli   uffici
finanziari,  in  modo  da  assicurare,  ove  possibile,  la  gestione
unitaria delle posizioni dei singoli  contribuenti,  sulla  base  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) semplificazione della normativa concernente  le  dichiarazioni
delle imposte sui redditi e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  in
relazione   alle   specifiche   esigenze   organizzative    e    alle
caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di: 
      1) unificare le dichiarazioni dei redditi  e  dell'imposta  sul
valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto; 
      2) includere la dichiarazione del  sostituto  di  imposta,  che
abbia non piu' di dieci dipendenti o collaboratori,  in  una  sezione
della dichiarazione dei redditi; 
      3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1)  e  2)  i
termini e le modalita' di liquidazione, riscossione e accertamento; 
    b)  unificazione  dei  criteri  di  determinazione   delle   basi
imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle  rela-
tive  procedure  di   liquidazione,   riscossione,   accertamento   e
contenzioso; effettuazione di  versamenti  unitari,  anche  in  unica
soluzione, con eventuale compensazione, in  relazione  alle  esigenze
organizzative e alle  caratteristiche  dei  soggetti  passivi,  delle
partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a
cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione,  nominata,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno
dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze,  e  composto
da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno
esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale;
attribuzione alla commissione  del  compito  di  formulare  proposte,
entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto  dalla  presente
lettera; 
    c)  possibilita'  di  prevedere  la  segnalazione,  a  cura   del
concessionario della  riscossione,  nell'ambito  della  procedura  di
conto fiscale, del mancato versamento da parte di  contribuenti  che,
con continuita', effettuano il versamento di ritenute fiscali; 
    d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei
relativi allegati a mezzo di modalita' che consentano: 
      1) una rapida  acquisizione  dei  dati  da  parte  del  sistema
informativo, nel termine massimo  di  sei  mesi  dalla  presentazione
stessa; 
      2) l'esecuzione  di  controlli  automatici,  il  cui  esito  e'
comunicato   al   contribuente   per   consentire    una    immediata
regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare  la  reiterazione
di  errori  e   comportamenti   non   corretti   e   per   effettuare
tempestivamente gli eventuali rimborsi; 
      3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448; 
      4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra  contribuente  e
amministrazione  finanziaria  prevedendo  per  gli  imprenditori   un
maggiore ricorso  ai  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  e
l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e
degli studi professionali per  i  propri  clienti;  l'adeguamento  al
nuovo  sistema  della  disciplina  degli  adempimenti  demandati   ai
predetti  soggetti  e   delle   relative   responsabilita',   nonche'
dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni  e  degli  effetti
dell'omissione della sottoscrizione stessa; 
      5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti  che  non
si avvalgano delle procedure sopra indicate; 
      6) la progressiva utilizzazione  delle  procedure  telematiche,
prevedendone l'obbligo per i predetti centri  di  assistenza  fiscale
per i dipendenti e per  le  imprese,  per  i  commercialisti,  per  i
professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e  per  il
sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e
per le societa' di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni; 
      e)  razionalizzazione  delle  modalita'   di   esecuzione   dei
versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento diversificati,
quali bonifici bancari, carte di credito  e  assegni;  previsione  di
versamenti rateizzati mensili  o  bimestrali  con  l'applicazione  di
interessi e revisione delle modalita' di acquisizione, da  parte  del
sistema informativo, dei dati  dei  versamenti  autoliquidati,  anche
attraverso procedure telematiche, per rendere coerente  e  tempestivo
il controllo automatico delle dichiarazioni; 
      f)  previsione  di  un  sistema  di   versamenti   unitari   da
effettuare,  per  i  tributi   determinati   direttamente   dall'ente
impositore, tramite la comunicazione di un avviso  recante  la  somma
dovuta per ciascun tributo; graduale estensione di tale sistema anche
a tributi spettanti a diversi enti  impositori,  con  previsione  per
l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del
gettito tra i destinatari; istituzione di una  commissione  nominata,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
del tesoro e dell'interno, presieduta da uno  dei  Sottosegretari  di
Stato del Ministero delle finanze e composta da otto membri,  di  cui
tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno  rappresentante  delle
regioni, uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia,  uno
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e  due
esperti di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione  alla
commissione del compito di stabilire, entro il  30  giugno  1997,  le
modalita' attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi
regionali  e  locali  e  da  estendere  progressivamente  ai  tributi
erariali di importo  predefinito  e  ai  contributi;  individuazione,
entro il predetto termine, da parte della commissione,  dei  soggetti
destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto  della  esigenza  di
ridurre i costi di  riscossione  e  di  migliorare  la  qualita'  del
servizio; 
    g) utilizzazione di procedure  telematiche  per  gli  adempimenti
degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche
previa definizione  di  un  codice  unico  identificativo,  tutte  le
operazioni di competenza in materia immobiliare, nonche' le modalita'
di pagamento; armonizzazione  e  autoliquidazione  delle  imposte  di
registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli  altri  tributi  e
diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli  immobili  su
base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad  eccezione
dei terreni per  i  quali  gli  strumenti  urbanistici  prevedono  la
destinazione edificatoria e dei fabbricati  non  ultimati;  revisione
della disciplina dei procedimenti tributari  riguardanti  le  materie
sopra indicate  al  fine  del  loro  migliore  coordinamento  con  le
innovazioni introdotte; 
    h) razionalizzazione  delle  sanzioni  connesse  alle  violazioni
degli adempimenti di cui alle precedenti lettere; 
    i) semplificazione, anche  mediante  utilizzazione  esclusiva  di
procedure automatizzate,  del  sistema  dei  rimborsi  relativi  alle
imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto,  alle  tasse  e
alle  altre  imposte  indirette  sugli  affari,  con   facolta'   per
l'amministrazione  finanziaria  di  chiedere,  fino  al  termine   di
decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice,  idonee  garanzie
in  relazione  all'entita'  della  somma   da   rimborsare   e   alla
solvibilita'  del  contribuente.  Sono   altresi'   disciplinate   le
modalita' con  le  quali  l'amministrazione  finanziaria  effettua  i
controlli relativi ai rimborsi  di  imposta  eseguiti  con  procedure
automatizzate; 
    l) revisione della composizione dei comitati tributari  regionali
di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di
garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione
ai predetti comitati di compiti propositivi;  istituzione  presso  il
Ministero  delle  finanze  di  un  analogo  organismo   con   compiti
consultivi e propositivi; 
    m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi
con dichiarazione congiunta,  previsione  di  un  rimborso  personale
intestato singolarmente a ciascun  coniuge,  se  nel  frattempo  sono
sopraggiunti la separazione legale o il divorzio. 
  135. I decreti legislativi che  attuano  i  principi  e  i  criteri
direttivi di cui alle lettere a), d), e), h), i) e l) del  comma  134
sono emanati entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. I decreti legislativi che  attuano  i  principi  e  i
criteri direttivi di cui alle  lettere  b),  c),  f),  g)  e  m)  del
medesimo comma 134 sono  emanati  entro  dieci  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. La commissione  di  cui  alla
lettera b) del citato comma 134 formula entro  il  31  dicembre  1997
proposte per trasformare la dichiarazione unificata annuale,  di  cui
alla stessa  lettera  b),  nella  sintesi  annuale  della  situazione
economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari,
ai  redditi,  alle  retribuzioni  del  personale  dipendente   e   ai
contributi previdenziali e  assistenziali,  da  presentare  in  unica
sede. 
  136.  Al  fine   della   razionalizzazione   e   della   tempestiva
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie,
gli  adempimenti  contabili   e   formali   dei   contribuenti   sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   tenuto   conto
dell'adozione  di  nuove  tecnologie  per   il   trattamento   e   la
conservazione delle informazioni e  del  progressivo  sviluppo  degli
studi di settore. 
  137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, si provvede: 
    a) alla revisione delle presunzioni di cui  all'articolo  53  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
secondo criteri di  aderenza  alla  prassi  commerciale  delle  varie
categorie di impresa, assicurando la possibilita'  di  stabilire  con
immediatezza,  nel  corso  di  accessi,  ispezioni  e  verifiche,  la
provenienza dei  beni  oggetto  dell'attivita'  propria  dell'impresa
reperiti presso i locali della medesima ma  senza  alcun  obbligo  di
istituire ulteriori registri vidimati; 
    b) al riordino  della  disciplina  delle  opzioni,  unificando  i
termini e semplificando le modalita' di esercizio e di  comunicazione
agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite  il
servizio  postale;  alla  eliminazione  dell'obbligo   di   esercizio
dell'opzione nei casi in cui le  modalita'  di  determinazione  e  di
assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili  dalle
scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti; 
    c) alla previsione, in presenza di provvedimento di  diniego  del
rimborso  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   con   contestuale
riconoscimento  del  credito,  della  possibilita'  di  computare  il
medesimo in detrazione nella liquidazione periodica  successiva  alla
comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale; 
    d)  alla  semplificazione  delle  annotazioni  da  apporre  sulla
documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione,
di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31; 
    e) alla disciplina  dei  versamenti  delle  ritenute  alla  fonte
effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone  lo
scomputo a fronte dei versamenti successivi; 
    f)  alla  semplificazione  degli  adempimenti  dei  sostituti  di
imposta che effettuano ritenute  alla  fonte  su  redditi  di  lavoro
autonomo di ammontare non significativo. 
  138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi finalizzati a modificare  la  disciplina  in  materia  di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a)  razionalizzare  il  sistema  di  riscossione  delle   imposte
indirette e delle altre  entrate  affidando  ai  concessionari  della
riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste  italiane  gli
adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli  uffici  del
Ministero  delle  finanze  ed  armonizzandoli   alla   procedura   di
funzionamento del conto fiscale di cui  al  regolamento  emanato  con
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567; 
    b) apportare le conseguenti modifiche agli  adempimenti  posti  a
carico dei contribuenti, dei concessionari della  riscossione,  delle
banche, dell'Ente poste italiane  e  degli  uffici  finanziari  dalla
vigente normativa. 
  139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il  Ministero
delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi  di
riscossione  e  riscontro  delle  tasse  automobilistiche   e   degli
abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del  Ministro  delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del  22  dicembre
1986, gia' prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3, comma 157,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ulteriormente  prorogata  al
31 dicembre 1997. 
  140.  Le  disposizioni  recate  dai  commi  da  120  a  139  devono
assicurare per il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari  a
lire 800 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.100 miliardi  per  l'anno
1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 1999. 
  141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3  per  cento
semestrale,  sono  dovuti,  a   decorrere   dal   1   gennaio   1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi
previsti  dalla  legge  26  gennaio  1961,  n.   29,   e   successive
modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a
decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per  cento.  Dalla
stessa data gli interessi previsti in materia di imposta  sul  valore
aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella  misura
del 5 per cento. 
  142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo  13  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
  143. Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro
undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  al
fine  di  semplificare   e   razionalizzare   gli   adempimenti   dei
contribuenti,  di  ridurre  il  costo  del  lavoro  e   il   prelievo
complessivo che grava sui redditi da lavoro  autonomo  e  di  impresa
minore, nel rispetto dei principi costituzionali  del  concorso  alle
spese  pubbliche  in   ragione   della   capacita'   contributiva   e
dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno  o
piu' decreto legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di
accertamento, di  riscossione,  di  sanzioni,  di  contenzioso  e  di
ordinamento e funzionamento  dell'amministrazione  finanziaria  dello
Stato, delle regioni, delle province autonome e  degli  enti  locali,
occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario: 
    a) istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
e di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle  persone
fisiche con una aliquota compresa tra  lo  0,5  e  l'1  per  cento  e
contemporanea abolizione: 
      1) dei contributi per il Servizio sanitario  nazionale  di  cui
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,  e  successive
modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo
1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo
20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della  quota
di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la  tubercolosi
eccedente quella prevista  per  il  finanziamento  delle  prestazioni
economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27  della
legge 9 marzo 1989, n. 88; 
      2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al  titolo  III  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
      3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e
professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  aprile  1989,  n.
144; 
      4) della tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione
del numero di partita IVA,  di  cui  all'articolo  24  della  tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 641; 
      5) dell'imposta sul patrimonio netto delle  imprese,  istituita
con  decreto-legge  30  settembre  1992,  n.  394,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461; 
    b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e  delle  detrazioni
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire  la
graduale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e  previsione
di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al  riequilibrio  degli
effetti  finanziari  derivanti  dalla  istituzione   dell'imposta   e
dell'addizionale di cui alla lettera a); 
    d) previsione per le regioni della facolta' di non  applicare  le
tasse sulle concessioni regionali; 
    e) revisione  della  disciplina  degli  altri  tributi  locali  e
contemporanea abolizione: 
      1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui  all'articolo
8 del  decreto-legge  10  novembre  1978,  n.  702,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; 
      2) NUMERO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448; 
      3) della addizionale comunale e provinciale sul  consumo  della
energia elettrica,  di  cui  all'articolo  24  del  decreto-legge  28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
aprile 1983, n. 131; 
      4)  dell'imposta  erariale  di   trascrizione,   iscrizione   e
annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico  di  cui
alla legge 23 dicembre 1977, n. 952; 
      5)  dell'addizionale  provinciale   all'imposta   erariale   di
trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre
1995, n. 549; 
    f) revisione della disciplina relativa  all'imposta  di  registro
per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi  per  oggetto
veicoli a motore  da  sottoporre  alle  formalita'  di  trascrizione,
iscrizione e annotazione al pubblico registro automobilistico; 
    g) previsione di adeguate forme  di  finanziamento  delle  citta'
metropolitane di cui all'articolo 18 della legge 8  giugno  1990,  n.
142; attraverso l'attribuzione di  gettito  di  tributi  regionali  e
locali in rapporto alle funzioni assorbite. 
  144.  Le  disposizioni  del  decreto  legislativo  da  emanare  per
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  di
cui al comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) previsione del carattere reale dell'imposta; 
    b) applicazione dell'imposta in relazione  all'esercizio  di  una
attivita' organizzata per  la  produzione  di  beni  o  servizi,  nei
confronti degli imprenditori individuali, delle societa', degli  enti
commerciali e non commerciali, degli esercenti  arti  e  professioni,
dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche; 
    c)  determinazione  della  base  imponibile  in  base  al  valore
aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio,
con le eventuali variazioni previste  per  le  imposte  erariali  sui
redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del  bilancio,
dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione  della
base imponibile; 
      1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie  ed
assicurative, sottraendo dal valore  della  produzione  di  cui  alla
lettera A) del primo comma  dell'articolo  2425  del  codice  civile,
riguardante i criteri di redazione del conto economico  del  bilancio
di esercizio delle societa' di capitali, i costi della produzione  di
cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a)  e
b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi  erogati
per collaborazioni coordinate e continuative; 
      2)  per  le  imprese  di  cui  al  numero  1)  a   contabilita'
semplificata, sottraendo  dall'ammontare  dei  corrispettivi  per  la
cessione di beni e per la prestazione  di  servizi  e  dall'ammontare
delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  l'ammontare  dei  costi  per
materie prime, sussidiarie, di consumo e per  merci  e  servizi,  con
esclusione dei  compensi  erogati  per  collaborazioni  coordinate  e
continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60  del
citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto
di beni strumentali  fino  a  un  milione  di  lire  e  le  quote  di
ammortamento; 
      3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui
all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte  sui  redditi,
sottraendo  dall'ammontare   dei   corrispettivi   delle   operazioni
effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini  dell'imposta  sul
valore  aggiunto,   l'ammontare   degli   acquisti   destinati   alla
produzione; 
      4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di
cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi,
ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo
dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di  ammortamento  e
dei costi di produzione,  esclusi  quelli  per  il  personale  e  per
accantonamenti; 
      5) per le banche e  per  le  societa'  finanziarie,  sottraendo
dall'ammontare degli interessi attivi e altri  proventi  inerenti  la
produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri  inerenti
la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio; 
      6) per le imprese di assicurazione,  sottraendo  dall'ammontare
dei premi incassati, al netto delle  provvigioni,  l'ammontare  degli
indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le  riserve  tecniche
obbligatorie; 
      7) per gli enti non  commerciali,  per  lo  Stato  e  le  altre
amministrazioni   pubbliche,    relativamente    all'attivita'    non
commerciale,  in  un  importo  corrispondente   all'ammontare   delle
retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni  coordinate  e
continuative; 
      8)  per  gli   esercenti   arti   e   professioni,   sottraendo
dall'ammontare  dei  compensi  ricevuti  l'ammontare  dei  costi   di
produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti  e
dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coor-
dinate e continuative; 
    d) in caso di soggetti passivi che svolgono attivita'  produttiva
presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di piu' regioni,
ripartizione della base imponibile tra queste ultime  in  proporzione
al  costo  del  personale  dipendente  operante  presso   i   diversi
stabilimenti ed uffici con possibilita' di correzione e  sostituzione
di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle
immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare,
per le aziende creditizie e le  societa'  finanziarie,  in  relazione
all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse  sedi,  per  le
imprese  di  assicurazione,  in  relazione  ai  premi  raccolti   nel
territorio  regionale  e,  per  le  imprese  agricole,  in  relazione
all'ubicazione ed estensione dei terreni; 
    e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in misura  tale  da
rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei
tributi e dei contributi di cui al comma 143,  lettera  a),  gravanti
sulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in  una
misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per  cento  e  con  attribuzione
alle regioni del potere di variare l'aliquota fino a un massimo di un
punto  percentuale;  fissazione  per  le  amministrazioni   pubbliche
dell'aliquota  in  misura  tale  da  garantire  il  medesimo  gettito
derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale; 
    f) possibilita'  di  prevedere,  anche  in  via  transitoria  per
ragioni di politica economica e redistribuiva, tenuto anche conto del
carico dei  tributi  e  dei  contributi  soppressi,  differenziazioni
dell'aliquota rispetto a quella di cui alla  lettera  e)  e  di  basi
imponibili di cui alla lettera c) per  settori  di  attivita'  o  per
categorie di soggetti passivi, o  anche,  su  base  territoriale,  in
relazione agli sgravi contributivi  ed  alle  esenzioni  dall'imposta
locale sui redditi ancora vigenti per le attivita' svolte nelle  aree
depresse; 
    g)  possibilita'  di  prevedere  agevolazioni  a   soggetti   che
intraprendono nuove attivita' produttive; 
    h)  previsione  della  indeducibilita'  dell'imposta  dalla  base
imponibile  dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche   e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
    i) attribuzione alla regione del  potere  di  regolamentare,  con
legge, le  procedure  applicative  dell'imposta,  ferma  restando  la
presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per
l'imposta  sul  reddito   delle   persone   fisiche   e   giuridiche,
opportunamente integrata; 
    l) previsione di una disciplina  transitoria  da  applicare  sino
alla  emanazione  della  legge  regionale  di  cui  alla  lettera  i)
informata ai seguenti principi: 
      1)  presentazione   della   dichiarazione   all'amministrazione
finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni
le informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai  controlli
e agli accertamenti dell'imposta; 
      2) previsione della partecipazione alla attivita' di  controllo
e accertamento da parte delle regioni, delle province e  dei  comuni,
collaborando, anche tramite apposite  commissioni  paritetiche,  alla
stesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi e  notizie
utili  e  formulando  osservazioni  in  ordine   alle   proposte   di
accertamento ad essi comunicate; 
      3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente  alle
singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti
erariali; 
    m)  attribuzione  del  contenzioso   alla   giurisdizione   delle
commissioni tributarie; 
    n) coordinamento delle disposizioni  da  emanare  in  materia  di
sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi; 
    o)  attribuzione  allo  Stato,  per  la   fase   transitoria   di
applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione  finanziaria,
di una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e  della
soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese; 
    p)  attribuzione  alle  regioni  del  potere  di  stabilire   una
percentuale di compartecipazione al  gettito  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive a favore degli  enti  locali  al  fine  di
finanziare le  funzioni  delegate  dalle  regioni  agli  enti  locali
medesime; 
    q) previsione di  una  compartecipazione  delle  province  e  dei
comuni al gettito dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive
tale da compensare per ciascun comune e per  ciascuna  provincia  gli
effetti dell'abolizione  dell'imposta  comunale  per  l'esercizio  di
imprese e di arti e  professioni  e  delle  tasse  sulle  concessioni
comunali; 
    r) possibilita', con i decreti di cui al comma 152,  di  adeguare
la  misura  dell'aliquota  di  base  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive in funzione dell'andamento del gettito, e  della
facolta' di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera e); 
    s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali  contro  le
doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
ai tributi erariali aboliti. 
  145. In attuazione della semplificazione di cui  al  comma  143  la
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al  comma  143,
lettera  b),  e'   finalizzata   a   controbilanciare   gli   effetti
redistributivi e  sul  gettito  derivanti  dalla  soppressione  delle
entrate  di  cui  al  comma  143,  lettera  a),  e   dall'istituzione
dell'addizionale di cui al comma 146  ed  e'  informata  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) revisione e riduzione a cinque del  numero  delle  aliquote  e
degli scaglioni di reddito; 
    b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni  per
lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie  e  per
lavoro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad  evitare  che  si
determinimo aumenti del prelievo fiscale per  i  diversi  livelli  di
reddito, in particolare per quelli piu' bassi  e  per  i  redditi  da
lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui  primi  15  milioni  di
lire sara' compresa tra il 18 e il 20 per cento;  l'aliquota  massima
non potra' superare il 46  per  cento;  le  aliquote  intermedie  non
potranno essere maggiorate; le detrazioni per  i  redditi  di  lavoro
dipendente, per i redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa  saranno
maggiorate, con opportune graduazioni  in  funzione  del  livello  di
reddito in modo che non si determini aumento della pressione  fiscale
su  tutti  i  redditi  di   lavoro   dipendente   e   per   mantenere
sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse
categorie  di  contribuenti  e  le  diverse  fasce  di  reddito,   in
particolare per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I  livelli
di  esenzione  attualmente  vigenti  per  le  diverse  categorie   di
contribuenti dovranno essere garantiti; 
    c) revisione  della  disciplina  concernente  le  detrazioni  per
carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con
figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli  importi,  tenendo
conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre
che del numero delle persone a  carico  e  di  quelle  componenti  la
famiglia che producono reddito. 
  146.  La  disciplina  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche di cui al comma  143,  lettera  a),  e'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata
ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  prevedendo
abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni  riconosciute  per
l'imposta principale; 
    b) fissazione dell'aliquota  da  parte  delle  regioni  entro  un
minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento; 
    c) attribuzione del gettito  dell'addizionale  alla  regione  con
riferimento   alla   residenza   del   contribuente   desunta   dalla
dichiarazione dei redditi e, in  mancanza,  dalla  dichiarazione  dei
sostituti di imposta; 
    d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in  materia
di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo  l'immediato
introito dell'addizionale alla regione; 
    e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della  competenza
in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione. 
  147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c),  e'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi
da sopprimere, al fine  di  evitare  carenze  e  sovrapposizioni  nei
flussi finanziari dello Stato,  delle  regioni  e  degli  altri  enti
locali; 
    b) esclusione dell'esercizio della facolta' concessa alle regioni
di variare l'aliquota base  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e riserva allo Stato  del  potere  di  fissare  l'aliquota
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  nei
limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due
periodi di imposta; 
    c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello
di fiscalizzazione dei contributi sanitari a  carico  dei  datori  di
lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
successive modificazioni, a decorrere dal periodo di  paga  in  corso
alla data del 1 gennaio 1997; 
    d)  previsione   del   mantenimento   dell'attuale   assetto   di
finanziamento della sanita', anche  in  presenza  dei  nuovi  tributi
regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come
dotazione  propria  della   regione   il   gettito   dell'addizionale
all'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  una  percentuale
compresa tra il 65  e  il  90  per  cento  del  gettito  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  al   netto   della   quota,
attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144; 
    e)  per  quanto  riguarda  i  trasferimenti  ad   altro   titolo,
decurtazione degli stessi di  un  importo  pari  al  residuo  gettito
dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  al  netto  delle
devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma  144
con  la  previsione,  qualora  il  residuo  gettito   sia   superiore
all'ammontare di detti trasferimenti,  del  riversamento  allo  Stato
dell'eccedenza. 
    e-bis)  il  gettito  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive ai fini della determinazione del fondo  sanitario  di  cui
alla lettera d) e delle  eccedenze  di  cui  alla  lettera  e)  viene
ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera
e). 
  148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di  cui  al
comma 143, lettera c), e' informata al criterio del riequilibrio  tra
le  regioni  degli  effetti  finanziari  derivanti   dalla   maggiore
autonomia tributaria secondo modalita' e tempi, determinati di intesa
con le regioni, che tengano conto della capacita' fiscale di ciascuna
di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale. 
  149. La revisione della disciplina dei tributi  locali  di  cui  al
comma 143, lettera e), e' informata ai seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)  attribuzione  ai  comuni  e  alle  province  del  potere   di
disciplinare con regolamenti tutte le  fonti  delle  entrate  locali,
compresi  i  procedimenti  di  accertamento  e  di  riscossione,  nel
rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto attiene alle
fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e  all'aliquota  massima,
nonche'  alle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti; 
    b)  attribuzione  al  Ministero  delle  finanze  del  potere   di
impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi  di
legittimita' i regolamenti di cui  alla  lettera  a)  entro  sessanta
giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero; 
    c) previsione dell'approvazione, da parte delle  province  e  dei
comuni,  delle  tariffe  e  dei   prezzi   pubblici   contestualmente
all'approvazione del bilancio di previsione; 
    d)  attribuzione  alle  province  della  facolta'  di   istituire
un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione  dei
veicoli al  pubblico  registro  automobilistico  secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
      1) determinazione di una tariffa  base  nazionale  per  tipo  e
potenza dei veicoli  in  misura  tale  da  garantire  il  complessivo
gettito  dell'imposta  erariale   di   trascrizione,   iscrizione   e
annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e  della
relativa addizionale provinciale; 
      2) attribuzione alle province del potere di deliberare  aumenti
della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento; 
      3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133; 
    e) attribuzione alle  province  del  gettito  dell'imposta  sulle
assicurazioni per la responsabilita'  civile  riguardante  i  veicoli
immatricolati nelle province medesime; 
    f)  integrazione   della   disciplina   legislativa   riguardante
l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504: 
      1) stabilendo, ai fini  degli  articoli  1  e  3  del  predetto
decreto legislativo n. 504 del 1992, che presupposto dell'imposta  e'
la proprieta' o la titolarita' di diritti reali di godimento  nonche'
del diritto di utilizzazione  del  bene  nei  rapporti  di  locazione
finanziaria; 
      2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9  del  citato  decreto
legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati; 
      3)  individuando  le   materie   suscettibili   di   disciplina
regolamentare ai sensi della lettera a); 
      4)  attribuendo  il  potere  di  stabilire  una  dotazione  per
l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  fino  alla
misura   massima   dell'imposta   stessa,    prevedendo,    altresi',
l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per  le  altre
unita' immobiliari a disposizione del contribuente  nell'ipotesi  che
la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita; 
    g) attribuzione ai comuni della  facolta',  con  regolamento,  di
escludere  l'applicazione  dell'imposta  sulla   pubblicita'   e   di
individuare le  iniziative  pubblicitarie  che  incidono  sull'arredo
urbano  o  sull'ambiente,  prevedendo  per  le   stesse   un   regime
autorizzatorio e  l'assoggettamento  al  pagamento  di  una  tariffa;
possibilita'  di  prevedere,  con  lo  stesso  regolamento,  divieti,
limitazioni ed agevolazioni  e  di  determinare  la  tariffa  secondo
criteri di ragionevolezza  e  di  gradualita',  tenendo  conto  della
popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici  presenti
nel comune e delle caratteristiche urbanistiche  delle  diverse  zone
del territorio comunale; 
    h) attribuzione alle province  e  ai  comuni  della  facolta'  di
prevedere per l'occupazione di aree  appartenenti  al  demanio  e  al
patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone
determinato nell'atto di concessione secondo una  tariffa  che  tenga
conto, oltre che delle esigenze del bilancio,  del  valore  economico
della disponibilita' dell'area in relazione al tipo di attivita'  per
il cui esercizio l'occupazione e' concessa,  del  sacrificio  imposto
alla collettivita' con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa,
e   dell'aggravamento   degli   oneri   di   manutenzione   derivante
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del  potere
di equiparare alle concessioni, al  solo  fine  della  determinazione
dell'indennita' da corrispondere, le occupazioni abusive; 
    i) facolta' di applicazione,  per  la  riscossione  coattiva  dei
canoni di autorizzazione e di concessione e delle relative  sanzioni,
delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43,  riguardanti  la
riscossione  coattiva  delle  tasse,  delle  imposte  indirette,  dei
tributi locali e di altre entrate; 
    l) attribuzione alle province  e  ai  comuni  della  facolta'  di
deliberare una addizionale all'imposta  erariale  sul  consumo  della
energia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni  entro
l'aliquota massima stabilita dalla legge statale. 
  150. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma  143  sono
adottati sentita, per quelli riguardanti le  regioni,  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  151.  L'attuazione  della  delega  di  cui  al  comma  143   dovra'
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,
anche prevedendo misure compensative delle minori entrate  attraverso
la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti
territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie
e dovra', altresi', assicurare l'assenza di effetti finanziari  netti
negativi per le regioni e gli enti locali. 
  152. Per l'adozione di disposizioni integrative  e  correttive  dei
decreti legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del
presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150. 
  153. Ai fini di consentire alle  regioni  e  agli  enti  locali  di
disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e  gestire  la
propria  autonomia   tributaria,   e'   istituito   un   sistema   di
comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed  enti  locali,
secondo i seguenti principi: 
    a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle
informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento  dei
fini sopra citati; 
    b) definizione delle caratteristiche delle  banche  dati  di  cui
alla lettera a), delle modalita' di comunicazione e delle linee guida
per l'operativita' del sistema. 
  154. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi  dell'articolo
17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   al   fine
dell'aggiornamento del catasto e  della  sua  gestione  unitaria  con
province e comuni, anche per favorire il recupero  dell'evasione,  e'
disposta la revisione generale delle zone  censuarie,  delle  tariffe
d'estimo,  della  qualificazione,   della   classificazione   e   del
classamento delle unita' immobiliari e dei  terreni  e  dei  relativi
criteri nonche'  delle  commissioni  censuarie,  secondo  i  seguenti
principi: 
    a)  attribuzione  ai  comuni  di  competenze   in   ordine   alla
articolazione del territorio comunale in microzone omogenee,  secondo
criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima
applicazione, e' deliberata entro il 31 dicembre 1997 e  puo'  essere
periodicamente modificata; 
    b) individuazione  delle  tariffe  d'estimo  di  reddito  facendo
riferimento,  al  fine   di   determinare   la   redditivita'   media
ordinariamente ritraibile dalla unita' immobiliare, ai  valori  e  ai
redditi medi espressi  dal  mercato  immobiliare  con  esclusione  di
regimi legali di determinazione dei canoni; 
    c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle
tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze  di  servizi  in
applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Nel
caso di dissenso, la determinazione delle  stesse  e'  devoluta  agli
organi di cui alla lettera d); 
    d)  revisione  della  disciplina  in   materia   di   commissioni
censuarie. La composizione delle  commissioni  e  i  procedimenti  di
nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di
rappresentativita' tecnica anche delle regioni, delle province e  dei
comuni; 
    e) attribuzione della rendita catastale alle unita'  appartenenti
alle varie categorie ordinarie con  criteri  che  tengono  conto  dei
caratteri specifici dell'unita' immobiliare, del fabbricato  e  della
microzona ove l'unita' e' sita. 
    e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle  zone
censuarie e della qualificazione dei terreni; 
    e-ter) individuazione  di  nuovi  criteri  di  classificazione  e
determinazione delle rendite del catasto  dei  terreni,  che  tengano
conto anche della potenzialita' produttiva dei suoli. 
  155. Nei regolamenti di cui al comma 154 e' stabilita  la  data  di
decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi  catastali.  Tale  data
non puo' essere  in  ogni  caso  anteriore  al  1  gennaio  dell'anno
successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi. 
  156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'  disposta  la
revisione  dei  criteri  di  accatastamento  dei  fabbricati   rurali
previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
tenendo conto del  fatto  che  la  normativa  deve  essere  applicata
soltanto all'edilizia rurale abitativa con  particolare  riguardo  ai
fabbricati  siti  in  zone  montane  e   che   si   deve   provvedere
all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione  speciale
per il classamento dei fabbricati strumentali,  ivi  compresi  quelli
destinati all'attivita' agrituristica, considerando  inoltre  per  le
aree  montane   l'elevato   frazionamento   fondiario   e   l'elevata
frammentazione delle superfici agrarie e  il  ruolo  fondamentale  in
esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione  tra  piu'
attivita' economiche per la cura dell'ambiente.  Il  termine  del  31
dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo
9 del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. (12) 
  157. Al fine di consentire il riordino  fondiario  nelle  zone  del
Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni
di cui all'articolo 4  della  legge  8  agosto  1977,  n.  546,  come
sostituito dall'articolo 15 della legge 11  novembre  1982,  n.  828,
ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15  e  19  della
legge 1 dicembre 1986, n. 879,  e  prorogato  dall'articolo  1  della
legge 23 gennaio 1992, n.  34  sono  ulteriormente  prorogate  al  31
dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle  procedure
sono prorogati al 31 dicembre 1999 per  le  amministrazioni  comunali
che  abbiano  avviato  le  procedure  previste   per   i   piani   di
ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate disposizioni. 
  158.  La  regione  siciliana  provvede  con  propria   legge   alla
attuazione dei decreti  di  cui  ai  commi  da  143  a  149,  con  le
limitazioni   richieste   dalla   speciale   autonomia    finanziaria
preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative
norme di attuazione. 
  159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle  Regioni
ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti. 
  160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi, concernenti il riordino del trattamento  tributario  dei
redditi di capitale e dei  redditi  diversi  nonche'  delle  gestioni
individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo
mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi
di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) revisione della disciplina dei redditi  di  capitale  con  una
puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo
norme di chiusura  volte  a  ricomprendere  ogni  provento  derivante
dall'impiego di capitale; 
    b) revisione della disciplina dei redditi  diversi  derivanti  da
cessioni di partecipazioni  in  societa'  o  enti,  di  altri  valori
mobiliari, nonche' di valute  e  metalli  preziosi;  introduzione  di
norme volte ad assoggettare ad imposizione i  proventi  derivanti  da
nuovi  strumenti  finanziari,  con  o  senza  attivita'  sottostanti;
possibilita',  anche  ai  fini  di  semplificazione,   di   prevedere
esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie; 
    c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare  arbitraggi
fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e
quelle produttive di risultati economici equivalenti; 
    d)   ridefinizione   dei   criteri   di   determinazione    delle
partecipazioni  qualificate,  eventualmente  anche  in  ragione   dei
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
    e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale
delle plusvalenze derivanti da  cessioni  di  partecipazioni  sociali
qualificate e degli  altri  redditi  di  cui  alla  lettera  b),  con
possibilita' di compensare distintamente le relative  minusvalenze  o
perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo  non  oltre
il quarto periodo di imposta successivo; 
    f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui  redditi  di  cui
alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilita'  di
optare per l'applicazione di modalita'  semplificate  di  riscossione
dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo  di
successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima  lettera
b) non derivanti da cessioni  di  partecipazioni  qualificate;  detta
possibilita' e' subordinata all'esistenza di stabili rapporti  con  i
predetti intermediari; 
    g) previsione di forme  opzionali  di  tassazione  sul  risultato
maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera  b)
non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e  conseguiti
mediante  la  gestione  individuale  di  patrimoni  non  relativi  ad
imprese;  applicazione  di  una  imposta  sostitutiva  sul   predetto
risultato, determinato al netto dei redditi affluenti  alla  gestione
esenti da imposta o soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di
imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono  a  formare  il
reddito del contribuente, per i quali  rimane  fermo  il  trattamento
sostitutivo  o  di  esenzione  specificamente  previsto;   versamento
dell'imposta sostitutiva  da  parte  del  soggetto  incaricato  della
gestione; possibilita' di  compensare  i  risultati  negativi  di  un
periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi; 
    h)  introduzione  di  meccanismi  correttivi  volti   a   rendere
equivalente la tassazione dei risultati di cui alla  lettera  g)  con
quella dei redditi diversi  di  cui  alla  lettera  f)  conseguiti  a
seguito di realizzo; 
    i) revisione del regime fiscale degli organismi  di  investimento
collettivo in valori mobiliari  secondo  criteri  analoghi  a  quelli
previsti alla lettera g)  e  finalizzati  a  rendere  il  regime  dei
medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti; 
    l)  revisione  delle  aliquote  delle  ritenute  sui  redditi  di
capitale  o  delle  misure  delle  imposte  sostitutive  afferenti  i
medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su  non  piu'
di tre livelli compresi fra un  minimo  del  12,5  per  cento  ed  un
massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso,
ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del  12,5  per  cento;
differenziazione  delle  aliquote,  nel  rispetto  dei  principi   di
incoraggiamento e tutela  del  risparmio  previsti  dall'articolo  47
della  Costituzione,  in  funzione  della  durata  degli   strumenti,
favorendo  quelli  piu'  a  lungo  termine,  trattati   nei   mercati
regolamentati  o   oggetto   di   offerta   al   pubblico;   conferma
dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle  imposte
sostitutive sui redditi di capitale  percepiti  da  persone  fisiche,
soggetti di cui all'articolo 5 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, ed enti  di  cui  all'articolo  87,  comma  1,
lettera  c),  del  medesimo  testo  unico,  non  esercenti  attivita'
commerciali e residenti nel  territorio  dello  Stato;  conferma  dei
regimi di non applicazione dell'imposta nei  confronti  dei  soggetti
non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  previsti  dal  decreto
legislativo  1  aprile  1996,   n.   239,   emanato   in   attuazione
dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
    m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera  l),
possibilita'  di  prevedere   l'applicazione   di   una   imposizione
sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed
enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e),  del  citato  testo
unico delle imposte sui redditi in  misura  pari  al  livello  minimo
indicato nella  predetta  lettera  l);  sono  in  ogni  caso  esclusi
dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da
partecipazioni qualificate; 
    n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f)
secondo  i  medesimi  livelli  indicati  nella  lettera  l)   e,   in
particolare, applicando il livello piu' basso ai redditi di cui  alla
lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni  qualificate,
nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni  di  cui  alle
lettere g) e i); coordinamento fra  le  disposizioni  in  materia  di
ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte  sostitutive
afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti previsti  alle  lettere
g) e i); 
    o) introduzione  di  disposizioni  necessarie  al  piu'  efficace
controllo dei redditi  di  capitale  e  diversi,  anche  mediante  la
previsione di particolari obblighi di rilevazione e di  comunicazione
delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali
o di altri soggetti che intervengano  nelle  operazioni  stesse,  con
possibilita' di limitare i predetti obblighi nei  casi  di  esercizio
delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina
contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione  di
tutte le disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei redditi
di capitale e diversi anche di fonte estera; p)  coordinamento  della
nuova disciplina con quella contenuta nel  decreto-legge  28  gennaio
1991, n. 27, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  marzo
1991, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con
il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  introducendo
nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie  ad  attuare  il
predetto coordinamento, con particolare riguardo al  trattamento  dei
soggetti non residenti nel territorio dello Stato; 
    q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta  nel
decreto legislativo 1 aprile 1996, n.  239,  e  con  le  disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, introducendo tutte le modifiche necessarie  ad  attuare
il predetto coordinamento; 
    r) possibilita' di  disporre  l'entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione. 
  161. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi aventi per oggetto la  modifica  organica  e  sistematica
delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai  processi
di organizzazione delle attivita' produttive,  con  l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende,
complessi  aziendali,  partecipazioni  in  societa'   controllate   o
collegate, sempreche' possedute per un periodo non  inferiore  a  tre
anni solari, di un regime opzionale di imposizione sostitutiva  delle
imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata
alla cessione di partecipazioni qualificate  di  cui  al  comma  160,
lettera e); 
    b) armonizzazione  del  regime  tributario  delle  operazioni  di
conferimento di aziende o di  complessi  aziendali  e  di  quelle  di
scambio  di  partecipazioni  con  il  regime  previsto  dal   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 544,  per  le  operazioni  poste  in
essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato  e  soggetti
residenti in altri Stati membri dell'Unione europea; 
    c) previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza  delle
operazioni indicate nella lettera b) nonche' per  quelle  iscritte  a
seguito di operazioni di fusione e di  scissione,  di  un  regime  di
imposizione sostitutiva delle imposte sui  redditi,  da  applicare  a
scelta del contribuente ed in alternativa al  regime  indicato  nella
lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera a); 
    d) esclusione  o  limitazione  dell'applicazione  del  regime  di
imposizione sostitutiva, per le  operazioni  indicate  nelle  lettere
precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni
volte  ad  evitare  possibili  effetti  distorsivi   in   conseguenza
dell'applicazione dei  regimi  sostitutivi  di  cui  alle  precedenti
lettere; 
    e) individuazione di una disciplina specifica per la  riscossione
delle imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo  la
possibilita'  di  introdurre  criteri  di  dilazione,   eventualmente
differenziati; 
    f)  revisione  del  trattamento  tributario  delle   riserve   in
sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del
codice civile e con i principi contabili in materia di conti annuali; 
    g) revisione dei criteri di individuazione  delle  operazioni  di
natura elusiva indicate nell'articolo  10  della  legge  29  dicembre
1990, n. 408, anche in funzione di un miglior  coordinamento  con  le
operazioni indicate nelle precedenti lettere e  con  le  disposizioni
contenute nel testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544. 
  162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi concernenti  il  riordino  delle  imposte  personali  sul
reddito, ai fine di favorire  la  capitalizzazione  delle  imprese  e
tenendo  conto  delle  esigenze  di   efficienza,   rafforzamento   e
razionalizzazione  dell'apparato  produttivo,  con  l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) applicazione  agli  utili  corrispondenti  alla  remunerazione
ordinaria del capitale investito di un'aliquota  ridotta  rispetto  a
quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del  capitale  investito
sara' determinata in base al rendimento  figurativo  fissato  tenendo
conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e
privati, trattati nei mercati regolamentati italiani; 
    b)  applicazione   della   nuova   disciplina   con   riferimento
all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve  formate  con
utili, nonche' del capitale sociale e delle riserve e  fondi  di  cui
all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  sempreche'  derivanti  da  conferimenti  in  denaro,
effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti
dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30
settembre 1996 la nuova disciplina puo' essere  applicata  anche  con
riferimento a un moltiplicatore di tale incremento;  possibilita'  di
limitazioni o esclusioni del beneficio nel  caso  di  utilizzo  degli
incrementi per finalita' non rispondenti ad esigenze  di  efficienza,
rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo; (26) 
    b-bis)  possibilita'  di  applicare  la  nuova   disciplina   con
riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese  individuali  e
delle societa' di persone in regime di contabilita' ordinaria; (26) 
    c)  previsioni  di  particolari  disposizioni  per  le   societa'
costituite dopo il 30 settembre 1996; 
    d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in
una misura compresa tra i livelli minimo  e  massimo  previsti  dalla
lettera l) del comma 160; 
    e)  abrogazione  della  maggiorazione  di  conguaglio  prevedendo
l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui  ai  commi  2  e  4
dell'articolo  105  del  testo  unico  delle  imposte  sui   redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  con  il  pagamento  di  un'imposta  sostitutiva  non
superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva,  non  deducibile  ai
fini della  determinazione  del  reddito  imponibile,  potra'  essere
prelevata a carico  delle  riserve  e  per  la  relativa  riscossione
potranno  essere  previste  diverse  modalita'  di   rateazione   non
superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza; 
    f) possibilita' di prevedere trattamenti temporanei di favore per
le  societa'  i  cui  titoli  di  partecipazione  sono  ammessi  alla
quotazione  nei  mercati  regolamentati  italiani,   consistenti   in
riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della  lettera  d)  e  nella
eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b)  senza
limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre
periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione; 
    g) possibilita' di prevedere speciali incentivazioni per favorire
la ricerca e la tecnologia avanzata; 
    h) abrogazione della tassa  sui  contratti  di  borsa  aventi  ad
oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e  conclusi
nell'ambito dei  mercati  medesimi,  con  possibilita'  di  apportare
misure di coordinamento con le altre disposizioni del  regio  decreto
30 dicembre 1923, n. 3278, e con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  642,  anche  al  fine  di  evitare
disparita' di trattamento; 
    i) coordinamento della disciplina del credito  di  imposta  sugli
utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere  e
con la lettera m) del comma 160; compensazione, ai  soli  fini  della
lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva;  negli
altri casi l'ammontare del  credito  di  imposta  non  potra'  essere
superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla  societa'
alla cui distribuzione di utili il credito di imposta e' riferito; 
    l)  coordinamento  delle  disposizioni  previste  nelle   lettere
precedenti con quelle  di  cui  al  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600,  procedendo  anche  alla  revisione  della
disciplina delle  ritenute  sugli  utili  di  cui  e'  deliberata  la
distribuzione. 
  163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a  162  deve
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate  per  il
bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate  nette
pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. 
  164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e  b),  del  testo  unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  e
successive modificazioni, la parola: "decuplo"  e'  sostituita  dalla
seguente: "ventuplo".  Il  prospetto  dei  coefficienti  allegato  al
predetto testo unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, e' sostituito
dal prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.  La
disposizione  si  applica  agli  atti  pubblici  formati,  agli  atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture  private  autenticate
ed a  quelle  non  autenticate  presentate  per  la  registrazione  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  Per
le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere  dalla  stessa
data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente
alle  rendite  e  alle  pensioni  si   tiene   conto   del   ventuplo
dell'annualita' e si applicano altresi' i coefficienti  previsti  nel
prospetto di cui alla tabella 3  allegata  alla  presente  legge.  Il
valore del multiplo dell'annualita' indicato nell'articolo 46,  comma
2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  131   del   1986,   e   successive
modificazioni, nonche'  il  prospetto  dei  coefficienti  allegato  a
quest'ultimo sono  variati,  in  ragione  della  modificazione  della
misura del saggio legale degli interessi, con  decreto  del  Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro,  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre  dell'anno  in  cui
detta modifica e'  intervenuta.  Le  variazioni  di  cui  al  periodo
precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione  della
base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni,  per  le
successioni aperte e le donazioni fatte a  decorrere  dal  1  gennaio
dell'anno successivo a quello in cui  e'  pubblicato  il  decreto  di
variazione. 
  165. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  166. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  167. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  168. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  169. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  170. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  171. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  172. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  173. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  174. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  175. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  176. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  177. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  178.  IL  D.L.  30  SETTEMBRE  2005,  N.   203,   CONVERTITO,   CON
MODIFICAZIONI, DALLA L.  2  DICEMBRE  2005,  N.  248,  HA  CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. 
  179.  IL  D.L.  30  SETTEMBRE  2005,  N.   203,   CONVERTITO,   CON
MODIFICAZIONI, DALLA L.  2  DICEMBRE  2005,  N.  248,  HA  CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. 
  180. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  181. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  182. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  183. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  184. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248. 
  185. Le disposizioni  dei  commi  da  165  a  184  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 1997. 
  186. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di  unitarieta'  e
coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in
materia di imposte  dirette  e  indirette,  erariali  e  locali,  nel
rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali. 
  187.  Il  riordino  della  disciplina  tributaria  degli  enti  non
commerciali e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) definizione della nozione di ente non commerciale,  conferendo
rilevanza ad elementi  di  natura  obiettiva  connessi  all'attivita'
effettivamente esercitata; 
    b) esclusione  dall'imposizione  dei  contributi  corrisposti  da
amministrazioni  pubbliche  ad  enti  non  commerciali,  aventi  fine
sociale, per lo svolgimento convenzionato di attivita' esercitate  in
conformita' ai propri fini istituzionali; 
    c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di  tipo
associativo, da individuare con riferimento  ad  elementi  di  natura
obiettiva connessi all'attivita' effettivamente  esercitata,  nonche'
sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie  elu-
sive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi  resi  agli
associati nell'ambito delle attivita' proprie della vita associativa; 
    d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche  di  fondi
effettuate  occasionalmente,  anche  mediante  offerta  di  beni   ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione; 
    e) previsione omogenea di regimi di imposizione  semplificata  ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei
confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da
attivita' commerciali entro  limiti  predeterminati,  anche  mediante
l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive; 
    f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di
obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con  possibili  deroghe
giustificate dall'ordinamento  vigente,  differenziati  in  relazione
alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di
cui alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto  soggetto  a
pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate  complessive
dell'ente superino i  limiti  previsti  in  materia  di  imposte  sui
redditi; 
    g) previsione di agevolazioni temporanee  per  le  operazioni  di
trasferimento di beni patrimoniali; 
    h) previsione di un regime agevolato, semplificato e  forfettario
con riferimento ai  diritti  demaniali  sugli  incassi  derivanti  da
rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusione di opere e all'imposta
sugli spettacoli. 
  188. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla  data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo  tributario  le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, attraverso  un  re-
gime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti.
Sono fatte salve  le  previsioni  di  maggior  favore  relative  alle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto  1991,  n.
266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre  1991,  n.
381, e alle organizzazioni non  governative  di  cui  alla  legge  26
febbraio 1987, n. 49. 
  189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di
utilita'  sociale  e'  informata  ai  seguenti  principi  e   criteri
direttivi: 
    a) determinazione di  presupposti  e  requisiti  qualificanti  le
organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'   sociale,   escludendo
dall'ambito dei soggetti ammessi gli  enti  pubblici  e  le  societa'
commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie,  i
partiti politici, le organizzazioni  sindacali,  le  associazioni  di
datori di lavoro e le  associazioni  di  categoria,  individuando  le
attivita'  di  interesse  collettivo  il  cui  svolgimento   per   il
perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta'  sociale,  anche
nei  confronti  dei  propri  soci,  giustifica  un   regime   fiscale
agevolato, e prevedendo il  divieto  di  distribuire  anche  in  modo
indiretto utili; 
    b) previsione dell'automatica qualificazione come  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale  degli  organismi  di  volontariato
iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi della legge 26  febbraio  1987,  n.  49,  e  delle  cooperative
sociali, con relativa previsione di una  disciplina  semplificata  in
ordine agli adempimenti formali, e differenziata  e  privilegiata  in
ordine alle agevolazioni previste,  in  ragione  del  valore  sociale
degli stessi; 
    c)  previsione,  per  l'applicazione  del  regime  agevolato,  di
espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza  di
principi di trasparenza  e  di  democraticitacon  possibili  deroghe,
giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla  particolare
natura di taluni enti; 
    d) previsione di misure  dirette  ad  evitare  abusi  e  fenomeni
elusivi e di specifiche sanzioni tributarie; 
    e) previsione della detraibilita'  o  della  deducibilita'  delle
erogazioni  liberali  effettuate,  entro  limiti  predeterminati,  in
favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e degli
enti a regime equiparato; 
    f) previsione di regimi agevolati,  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi, per i proventi  derivanti  dall'attivita'  di  produzione  o
scambio  di  beni  o  di  servizi,  anche  in  ipotesi  di  attivita'
occasionali,  purche'  svolte  in  diretta  attuazione  degli   scopi
istituzionali o in diretta connessione con gli stessi; 
    g) facolta' di prevedere  agevolazioni  per  tributi  diversi  da
quelli di cui alla lettera f). 
  190. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro  e  della  previdenza
sociale e per  la  solidarieta'  sociale,  da  emanare  entro  il  31
dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo. 
  191.  L'organismo  di  controllo  opera  sotto  la  vigilanza   del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze  e
garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori  e  vincolanti,
l'uniforme applicazione della normativa sui  requisiti  soggettivi  e
sull'ambito di operativita' rilevante per gli enti di  cui  ai  commi
186 e 188.  L'organismo  di  controllo  e'  tenuto  a  presentare  al
Parlamento apposita relazione annuale; e'  investito  dei  piu'  ampi
poteri  di  indirizzo,  promozione  e  ispezione  per   la   corretta
osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di
terzo settore. Puo' inoltre  formulare  proposte  di  modifica  della
normativa  vigente  ed  adottare  provvedimenti  di  irrogazione   di
sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460. 
  192.  L'organismo  di  controllo  ha,  altresi',  il   compito   di
assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attivita'
di  raccolta  di  fondi  e  di  sollecitazione  della  fede  pubblica
attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione. 
  192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro  e  della  previdenza
sociale  e  per  la  solidarieta'  sociale,  da  adottare  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti la sede, l'organizzazione  interna,  il  funzionamento,  il
numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le  modalita'
di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190. 
  193. Alle minori entrate  derivanti  dall'attuazione  delle  misure
previste dai commi 186 e 188, che  non  potranno  superare  lire  100
miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi  per  gli  anni  1998  e
1999, si  fa  fronte  mediante  quota  parte  dei  maggiori  introiti
derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192. 
  194. E' istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per
l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri
previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti
e quanto non espressamente previsto nei commi da 195 a  203,  valgono
le disposizioni del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le  persone
fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico  delle
imposte sui redditi. Il contributo  e'  determinato  applicando  alla
base imponibile dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  per
l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  del  predetto  testo
unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
    a) fino a lire 7.200.000 0 per cento; 
    b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento; 
    c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento; 
    d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento; 
    e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento. 
  196.  Dal  contributo  determinato  ai  sensi  del  comma  195   si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi: 
    a) lire 40.000 per il coniuge non  legalmente  ed  effettivamente
separato e per ciascuna delle persona indicate nella lettera  c)  del
comma 1 dell'articolo 12 del citato testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati  o  affiliati
indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12; 
    b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che
per il periodo  d'imposta  1996  fruiscono  delle  detrazioni  per  i
redditi di lavoro  dipendente;  la  maggiorazione  e'  rapportata  al
periodo di lavoro o di pensione nell'anno. 
  197. Il contributo non e' comunque compensabile e non e' deducibile
ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa  o  contributo;
l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto  d'imposta  ai  sensi
del comma 198,  rispetto  all'importo  del  contributo  dovuto,  puo'
essere chiesta a  rimborso  ovvero  computata  in  diminuzione  dalle
imposte sui redditi dovute dal contribuente. 
  198.  Il  contributo  straordinario,  al  netto   dell'importo   da
trattenere ai sensi del  comma  199,  deve  essere  versato,  con  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle  finanze,  in  due
rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente  per  il
versamento a saldo dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche
relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto  della
seconda o unica rata di detta  imposta  relativa  all'anno  1997.  La
liquidazione,  il  conguaglio  e  la  comunicazione  dei   dati   del
contributo straordinario dovuto ai  sensi  del  presente  comma  sono
effettuate anche  dai  soggetti  che  prestano  l'assistenza  fiscale
avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge  30
dicembre 1991, n. 413. Si applicano, inoltre, in quanto  compatibili,
le disposizioni dell'articolo 15,  secondo  comma,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  597,
come sostituito dal decreto-legge 5 marzo  1986,  n.  57,  convertito
dalla legge 18 aprile 1986, n. 121, con il quale si  prevede  che  il
versamento non e' dovuto se di importo non superiore a lire 20.000. 
  199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente  ed  ai  redditi
assimilati di cui all'articolo 47, comma 1,  lettere  a)  e  d),  del
citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  il  contributo  e'
trattenuto, in rate di uguale  importo,  dai  soggetti  di  cui  agli
articoli 23 e 29 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti
nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed e'  versato
con le modalita' previste per  le  ritenute  sui  redditi  di  lavoro
dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o
nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e
sui compensi corrisposti nel periodo di  paga  successivo.  L'importo
che non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di  lavoro  o
per  incapienza  delle  retribuzioni  deve  essere  comunicato   agli
interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997. 
  200. Nel caso in cui i  soggetti  che  operano  le  ritenute  sulle
retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo
1997 siano diversi da quelli che, per l'anno 1996,  hanno  rilasciato
il certificato previsto dai commi  2  e  3  dell'articolo  7-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473,  si  applicano  le
modalita'  previste  dal  comma  198.  E'  fatta  salva  la  facolta'
dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997
l'applicazione delle disposizioni del  comma  199,  previa  consegna,
entro  il  mese  di  febbraio  1997,  del  predetto  certificato,  in
originale o in copia. 
  201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2  e  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
introdotto dal citato decreto-legge n. 330 del 1994  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 473 del 1994, relativo  all'anno  1996,
sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al
contributo, quello del contributo dovuto, nonche'  l'ammontare  delle
detrazioni spettanti. 
  202. I soggetti tenuti  al  versamento  del  contributo  nonche'  i
datori di lavoro devono indicare,  nelle  dichiarazioni  relative  al
periodo d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1  e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600, i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e  le
modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di  cui
all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.
600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione. 
  203. Per la  dichiarazione,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni,  si  applicano
le disposizioni previste per le imposte  sui  redditi  delle  persone
fisiche. 
  204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
riguardante la sanatoria delle irregolarita' e delle omissioni  rela-
tive  ad  operazioni  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, il contribuente puo' regolarizzare, senza  applicazione  di
sanzioni e di  interessi,  gli  omessi  versamenti  dell'imposta  sul
valore aggiunto risultanti dalle  dichiarazioni  presentate  e  dalle
liquidazioni periodiche, provvedendo  a  versare,  entro  il  termine
perentorio del 28 febbraio 1998, l'imposta stessa ed una  soprattassa
nella misura del venticinque per cento, del venti  per  cento  o  del
quindici  per  cento,  a  seconda   che   la   violazione   riguardi,
rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con  riferimento  ai
versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di
dichiarazione annuale senza usufruire  delle  circostanze  attenuanti
previste nel citato articolo 48,  le  soprattasse  di  cui  al  primo
periodo sono ridotte alla meta'. L'applicazione delle disposizioni di
cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal pagamento della
soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n.  633  del
1972. (21) 
  205. Per la  regolarizzazione  dei  versamenti  periodici  relativi
all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per
cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla  scadenza  del
termine per la presentazione della relativa dichiarazione. 
  206. Per gli omessi versamenti per  i  quali  l'ufficio  IVA  abbia
provveduto  a  notificare  l'avviso  di  pagamento  o   ad   eseguire
l'iscrizione a ruolo o se  entro  il  30  settembre  1997  lo  stesso
ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma sesto,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  introdotto
dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del  decreto-legge  20  giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425, si applicano le disposizioni del  periodo  seguente,  a
condizione che il contribuente effettui il versamento previsto  entro
trenta giorni dal  ricevimento  dell'avviso  di  pagamento.  Per  gli
avvisi di pagamento notificati fino alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, il termine per il versamento e' prorogato al 31
gennaio 1997. Se la  violazione  e'  gia'  stata  constatata  o  sono
comunque iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo  52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
la soprattassa da versare entro la predetta  data  del  30  settembre
1997 e' pari al trentacinque per  cento,  al  trenta  per  cento,  al
venticinque per cento o al  venti  per  cento,  rispettivamente,  per
ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996. 
  207. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse di cui ai commi
204, 205 e 206 deve  essere  effettuato  con  le  modalita'  indicate
nell'articolo 38, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini della regolarizzazione di
cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena
di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni  dal  pagamento,  al
competente  ufficio  IVA,   apposita   istanza,   allegandovi   copia
dell'attestazione di versamento. La  trasmissione  dell'istanza  puo'
essere  effettuata  anche  tramite  servizio   postale,   con   plico
raccomandato senza busta. 
  208. Le disposizioni  del  comma  204  si  applicano,  fino  al  28
febbraio 1998, anche se per l'imposta sono stati emessi i  ruoli  per
la riscossione, a condizione che la cartella  di  pagamento  non  sia
stata notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della  data
di entrata in vigore  della  presente  legge.  In  caso  di  avvenuta
notifica della cartella  di  pagamento,  resta  fermo  il  versamento
dell'imposta  al  concessionario   della   riscossione,   mentre   il
versamento della soprattassa deve essere effettuato presso  l'ufficio
IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta. (21) 
  209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,
riguardanti i ritardati o mancati versamenti  diretti  delle  imposte
sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti e i  sostituti  di
imposta possono regolarizzare, senza applicazione di  sanzioni  e  di
interessi, gli omessi versamenti delle  imposte  sui  redditi,  delle
altre  imposte,  nonche'  dei  contributi  dovuti  risultanti   dalle
dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi  entro  il
31 dicembre 1995, provvedendo a  versare,  in  mancanza  di  notifica
della cartella di pagamento,  entro  il  termine  perentorio  del  28
febbraio 1998, gli ammontari dovuti,  maggiorati  di  un  importo,  a
titolo di soprattassa, p ari al trentacinque per cento, al trenta per
cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per
cento, a seconda che  l'imposta  o  il  contributo  siano  dovuti  in
relazione  alla  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta  o  all'esercizio  chiuso,  rispettivamente,  entro  il  31
dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994  e  1995.  La
soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente
dovuta per omesso o tardivo pagamento  degli  acconti  relativi  allo
stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il  contribuente
ha versato  l'imposta  o  il  contributo  in  sede  di  dichiarazione
annuale, in caso di omesso o tardivo  versamento  degli  acconti,  la
misura della soprattassa di cui al  primo  periodo  e'  ridotta  alla
meta'. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento. (21) 
  210. Le disposizioni del comma 209 non si  applicano  per  i  ruoli
gia' emessi,  per  i  quali  sia  stata  notificata  la  cartella  di
pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di  entrata
in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali  la  cartella
di pagamento sia stata  notificata  dopo  tale  data  e  fino  al  30
settembre  1997,  si  applicano  le  disposizioni  del  comma  209  a
condizione che il contribuente versi gli  importi  rideterminati,  in
base a detto comma, alla scadenza della rata. I  concessionari  della
riscossione sono tenuti a  comunicare  ai  competenti  uffici,  entro
trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 209,  i
relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo
111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio
1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla  base  delle
comunicazioni dei concessionari, gli  uffici  dispongono  lo  sgravio
degli importi iscritti a ruolo per la differenza. 
  211.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  23  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante  i
sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente,  sono  tenuti
al versamento di un  importo  pari  al  5,89  e  al  3,89  per  cento
dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto,  di  cui
all'articolo  2120  del  codice  civile,  maturati  al  31  dicembre,
rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a  titolo  di  acconto  delle
imposte  dovute  su  tali  trattamenti  dai  dipendenti.  Ognuno  dei
predetti ammontari e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al  netto
delle somme gia'  erogate  a  titolo  di  anticipazione  fino  al  31
dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi  di  cui
al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  nonche'  quelli  che
alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti: 
    a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2  per
cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996; 
    b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del
3,89 per cento degli importi maturati al 31  dicembre  1996,  nonche'
alla  prevista  intera  percentuale  degli  importi  maturati  al  31
dicembre 1997; 
    b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento
del 3,89 per  cento  degli  importi  maturati  al  31  dicembre  1996
relativi ai dieci dipendenti di piu' recente assunzione. 
  211-bis. Il versamento previsto dal comma 211  non  e'  dovuto  per
tutti i dipendenti assunti successivamente al  30  ottobre  1996  che
determinino  incremento  del  numero  degli  addetti  delle   singole
aziende. 
  211-ter.  Sono  parimenti  escluse  dal  versamento  le  quote   di
accantonamento annuale del  trattamento  di  fine  rapporto  comunque
imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  212.  Gli  importi  indicati  al  comma  211,  da  riportare  nella
dichiarazione prevista nell'articolo 7  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.    600,    relativa,
rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno  versati  in  parti  uguali
entro il 31 luglio e  il  30  novembre  dei  predetti  anni,  con  le
modalita' prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi  da
lavoro dipendente. 
  213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla
data del 31 dicembre di ogni anno, e' rivalutato  secondo  i  criteri
previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile.  Esso
costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle
ritenute applicate sui trattamenti di  fine  rapporto  corrisposti  a
decorrere dal 1 gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78  per  cento
di  detti  trattamenti,  ovvero,  se  superiore,   alla   percentuale
corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data
e i trattamenti di fine rapporto  risultanti  alla  stessa  data.  Se
precedentemente al 1 gennaio  2000  il  credito  di  imposta  risulta
superiore al 12 per cento dei  trattamenti  residui,  l'eccedenza  e'
utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti
la cui corresponsione determina detta eccedenza. 
  214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le  disponibilita'
liquide nelle contabilita'  speciali  o  in  conti  correnti  con  il
Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del  bilancio  dello  Stato  sono
accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo  ad
avvenuto accertamento che le disponibilita'  sui  conti  medesimi  si
sono ridotte a  un  valore  non  superiore  al  20  per  cento  delle
disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997. La cadenza temporale delle
rate di pagamento risultanti  dalla  normativa  vigente  decorre  dal
raggiungimento del predetto limite.  Con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15
gennaio  1997,  sono   disciplinati   modalita'   e   termini   degli
accreditamenti di somme spettanti alle province,  ai  comuni  e  alle
comunita' montane. (4) 
  215. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 2, commi 3 e 4, le  parole  "14.550  miliardi"  e
"16.205 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "500 miliardi"; 
    b) all'articolo 2, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, con  decreto  del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, e' stabilita, a  carico  delle  Amministrazioni  statali,
un'aliquota  contributiva  di  finanziamento  aggiuntiva  rispetto  a
quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e  modalita'
di versamento."; 
    c) all'articolo 2, comma 4,  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:
"b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705
miliardi  per  l'anno  1997,  quale  contribuzione  di  finanziamento
aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali". 
  216. Le entrate  derivanti  dalla  presente  legge  sono  riservate
all'erario e concorrono alla copertura degli oneri  per  il  servizio
del debito  pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle  linee  di
politica  economica  e  finanziaria  in  funzione  degli  impegni  di
riequilibrio del bilancio assunti in sede  comunitaria.  Con  decreto
del Ministro delle finanze, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite,  ove
necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente comma. (30) 
  217. Le disposizioni della presente legge entrano in  vigore  il  1
gennaio 1997, salvo che non sia espressamente stabilita  una  diversa
decorrenza. 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di di  osservarla  e  di
farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996 
 
                              SCALFARO 
 
                           PRODI, Presidente del Consiglio 
                           dei Ministri 
                           CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio 
                           e della Programmazione economica 
                           VISCO, Ministro delle finanze 
 
    Visto, il Guardasigilli: FLICK 
 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto: 
  - (con l'art. 5-bis, comma 1) che "In  attesa  dell'emanazione  dei
decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge  23
dicembre 1996, n. 662,  concernente  disposizioni  per  la  revisione
organica delle sanzioni tributarie non  penali,  sono  sospese,  sino
alla emanazione dei citati decreti legislativi,  le  pene  pecuniarie
tributarie a carico degli eredi per effetto della  intrasmissibilita'
dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella
lettera b) del citato comma"; 
  - (con l'art. 6, comma 3-bis) che la modifica di cui al  comma  114
del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni  dalla
L. 16 luglio 1997, n. 228, ha disposto (con l'art. 4-quinquies, comma
6) che i limiti e le condizioni di cui  al  comma  214  del  presente
articolo, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui conti  aperti
presso la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai  fondi  pubblici
assegnati alla Cassa per il credito  alle  imprese  artigiane  spa  -
Artigiancassa ed al Mediocredito centrale spa. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 27 giugno 1997, n. 185, convertito con modificazioni  dalla
L. 31 luglio 1997, n. 259, ha disposto (con l'art.  1-bis,  comma  1)
che "Il termine  per  la  regolarizzazione  delle  societa'  semplici
esercenti attivita' agricola di cui all'articolo 3, comma  75,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 1 dicembre 1997". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 31 luglio 1997, n. 259 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)  i
termini per  l'esercizio  delle  deleghe  legislative  stabilite  dal
presente articolo sono fissati al 30 novembre  1997,  fermo  restando
quanto disposto dal comma 133 del presente articolo 3. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 2 ottobre 1997, n. 334 ha disposto (con l'art.  3,  comma  2)
che "Il termine del 31 marzo 1997, previsto dall'articolo 3, comma 7,
della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'  prorogato  al  30  giugno
1997". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto: 
  - (con l'art. 14, comma 11) che "Il termine del 31  dicembre  1997,
indicato nell'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996,  n.
662, e' differito al 30 giugno 1998"; 
  - (con  l'art.  14,  comma  13)  che  "Ai  medesimi  fini,  per  le
variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati gia' rurali, che
non presentano piu' i requisiti  di  ruralita',  il  termine  del  31
dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' prorogato al 31 dicembre 1998"; 
  - (con l'art. 17, comma 36) che "Il comma 112 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso di fare salvi
gli  effetti  delle  procedure  negoziali  in  corso  alla  data   di
emanazione del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed  altre
pubbliche  amministrazioni,  finalizzate  al  trasferimento  di  beni
immobili  gia'  destinati  ad  uso  pubblico  dai  piani   regolatori
generali"; 
  - (con l'art. 56, comma 3) che "Il termine per la  regolarizzazione
delle societa'  semplici  che  svolgono  attivita'  agricola  di  cui
all'articolo 3, comma 75, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
differito al 1 dicembre 1997 dall'articolo 1-bis dei decreto-legge 27
giugno 1997, n. 185, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 1997, n. 259, e' prorogato al 1 dicembre 1998"; 
  - (con l'art. 56, comma 4) che "Il termine di cui al  comma  75-bis
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto  dal
comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e'
prorogato al 1 dicembre 1998". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto: 
  - (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine  del  28  febbraio  1998
previsto ai commi 204, 208 e  209  dell'articolo  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,  e'  differito  al
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in  vigore  della
presente legge"; 
  - (con l'art. 19, comma 5) che "E'  soppresso  il  termine  di  cui
all'articolo 3, comma 88, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
prorogato dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  per
la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari  costituenti
apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui  all'articolo  14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e  successive  modificazioni.  E'
inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di  fondi
istituiti con l'apporto dei beni predetti,  di  cui  all'articolo  3,
comma 91, della citata legge n. 662 del 1996". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art.  2,  comma  6)
che le modifiche di cui  al  comma  162,  lettere  b)  e  b-bis)  del
presente articolo, "si applicano a decorrere dal  quarto  periodo  di
imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996,
anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi
di imposta successivi a  quello  predetto,  e  per  l'emanazione  dei
provvedimenti di attuazione  del  comma  5  trovano  applicazione  le
disposizioni dei commi 3 e 4". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5-13 aprile 2000, n.  98  (in
G.U. 1a s.s.  19/4/2000,  n.  17)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale del comma 216 del presente articolo nella parte in cui
detta disposizione,  nello  stabilire  che  le  modalita'  della  sua
attuazione siano definite con decreto ministeriale,  non  prevede  la
partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 8 giugno 2001,  n.  327,  come  modificato  dal  D.L.  23
novembre 2001, n. 411,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  31
dicembre 2001, n. 463, ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la
proroga dell'entrata in vigore  dell'abrogazione  del  comma  65  del
presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. 
  Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1  agosto
2002, n. 166  ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del  comma  65  del  presente
articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. 
  Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n.
185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga  dell'entrata  in
vigore dell'abrogazione del comma 65 del  presente  articolo  dal  31
dicembre 2002 al 30 giugno 2003. 
  Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato  dal  D.  Lgs.  27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del  comma  65  del  presente
articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003. 
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AGGIORNAMENTO (55) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
217) che "Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, e successive modificazioni, si interpreta  nel  senso  che  i
requisiti necessari per essere ammessi  alle  garanzie  di  cui  alle
lettere a) e b) del citato  comma  devono  sussistere  in  capo  agli
aventi diritto al momento del ricevimento della proposta  di  vendita
da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data  stabilita,
con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani
di dismissione programmati". 
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AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 88, ha disposto (con l'art.  6,  comma
1) che "La Commissione di congruita' di  cui  all'articolo  3,  comma
112, lettera c), della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  con  sede
presso la Direzione generale dei lavori e del demanio, e' soppressa". 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268,  comma
1, n. 924)) che il  comma  114  del  presente  articolo  e'  abrogato
limitatamente alle dismissioni della difesa. 
                                                            TABELLA 1 
                                             (articolo 11, comma 119) 
 
     TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO 
PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 
     1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29 
    

Categoria di menomazione
di cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente
della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834                       Misura
Prima categoria         due volte l'importo dello stipendio
                        tabellare iniziale alla data di presentazione
                        della domanda
Seconda categoria       92 per cento dell'importo stabilito per la
                        prima categoria
Terza categoria         75 per cento dell'importo stabilito per la
                        prima categoria
Quarta categoria        61 per cento dell'importo stabilito per la
                        prima categoria
Quinta categoria        44 per cento dell'importo stabilito per la
                        prima categoria
Sesta categoria         27 per cento dell'importo stabilito per la
                        prima categoria
Settima categoria       12 per cento dell'importo stabilito per la
                        prima categoria
Ottava categoria        6 per cento dell'importo stabilito per la
                        prima categoria
Menomazioni della integrita'
fisica di cui alla tabella
B allegata al decreto del
Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834                    Misura
Per tutte le            3 per cento dell'importo stabilito per la
menomazioni ivi         prima categoria.
previste


    
                                                            TABELLA 2 
                                             (articolo 21, comma 227) 
 
   Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestralmente 
  al tasso annuo semplice dell'8 per cento relativo ad un capitale 
                              unitario. 
    

=====================================================================
N. rate|Quota capitale|Quota interesse|Rata anticipata|Debito residuo
Colonna| Colonna 2    | Colonna 3     | Colonna 4     | Colonna 5
1      |              |               |               |
       |              |               |               |
       |              |               |               |
  1    | 0,040127     |    ----       | 0,040127      | 0,959873
       |              |               |               |
  2    | 0,027329     | 0,012798      | 0,040127      | 0,932544
       |              |               |               |
  3    | 0,027693     | 0,012434      | 0,040127      | 0,904851
       |              |               |               |
  4    | 0,028062     | 0,012065      | 0,040127      | 0,876789
       |              |               |               |
  5    | 0,028436     | 0,011691      | 0,040127      | 0,848353
       |              |               |               |
  6    | 0,028816     | 0,011311      | 0,040127      | 0,819537
       |              |               |               |
  7    | 0,029200     | 0,010927      | 0,040127      | 0,790337
       |              |               |               |
  8    | 0,029589     | 0,010538      | 0,040127      | 0,760748
       |              |               |               |
  9    | 0,029984     | 0,010143      | 0,040127      | 0,730764
       |              |               |               |
 10    | 0,030383     | 0,009744      | 0,040127      | 0,700381
       |              |               |               |
 11    | 0,030789     | 0,009338      | 0,040127      | 0,669592
       |              |               |               |
 12    | 0,031199     | 0,008928      | 0,040127      | 0,638393
       |              |               |               |
 13    | 0,031615     | 0,008512      | 0,040127      | 0,606778
       |              |               |               |
 14    | 0,032037     | 0,008090      | 0,040127      | 0,574741
       |              |               |               |
 15    | 0,032464     | 0,007663      | 0,040127      | 0,542277
       |              |               |               |
 16    | 0,032897     | 0,007230      | 0,040127      | 0,509380
       |              |               |               |
 17    | 0,033335     | 0,006792      | 0,040127      | 0,476045
       |              |               |               |
 18    | 0,033780     | 0,006347      | 0,040127      | 0,442265
       |              |               |               |
 19    | 0,034230     | 0,005897      | 0,040127      | 0,408035
       |              |               |               |
 20    | 0,034687     | 0,005440      | 0,040127      | 0,373348
       |              |               |               |
 21    | 0,035149     | 0,004978      | 0,040127      | 0,338199
       |              |               |               |
 22    | 0,035618     | 0,004509      | 0,040127      | 0,302581
       |              |               |               |
 23    | 0,036093     | 0,004034      | 0,040127      | 0,266488
       |              |               |               |
 24    | 0,036574     | 0,003553      | 0,040127      | 0,229914
       |              |               |               |
 25    | 0,037061     | 0,003066      | 0,040127      | 0,192853
       |              |               |               |
 26    | 0,037556     | 0,002571      | 0,040127      | 0,155297
       |              |               |               |
 27    | 0,038056     | 0,002071      | 0,040127      | 0,117241
       |              |               |               |
 28    | 0,038564     | 0,001563      | 0,040127      | 0,078677
       |              |               |               |
 29    | 0,039078     | 0,001049      | 0,040127      | 0,039599
       |              |               |               |
 30    | 0,039599     | 0,000528      | 0,040127      | 0,000000
       |              |               |               |
       |              |               |               |
       | 1.000000     | 0,203810      | 1,203810      |
       |              |               |               |

    
                                                            TABELLA 3 
                                             (articolo 66, comma 164) 
 
                     PROSPETTO DEI COEFFICIENTI 
               Coefficienti per la determinazione dei 
            diritti di usufrutto a vita e delle rendite o 
              pensioni vitalizie calcolati al saggio di 
                   interesse del cinque per cento. 
    

                Eta' del beneficiario       Coefficiente
                   (anni compiuti)
                   da   0 a  20                   19
                   da  21 a  30                   18
                   da  31 a  40                   17
                   da  41 a  45                   16
                   da  46 a  50                   15
                   da  51 a  53                   14
                   da  54 a  56                   13
                   da  57 a  60                   12
                   da  61 a  63                   11
                   da  64 a  66                   10
                   da  67 a  69                    9
                   da  70 a  72                    8
                   da  73 a  75                    7
                   da  76 a  78                    6
                   da  79 a  82                    5
                   da  83 a  86                    4
                   da  87 a  92                    3
                   da  93 a  99                    2


    

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