Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(in GU 20 febbraio 2001, n. 42)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa. (Testo A).

CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo  1,  comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
 Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica recante il testo
unico  delle  disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
  Visto   il   parere   della   Conferenza   Stato-citta',  ai  sensi
dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  alti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre
2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno e della giustizia;
                                EMANA
                        il seguente decreto:

         DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL
     TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
             IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

                             Art. 1 (R)
                           (Definizioni).

  1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
    a)   DOCUMENTO  AMMINISTRATIVO  ogni  rappresentazione,  comunque
formata,  del  contenuto  di  atti,  anche  interni,  delle pubbliche
amministrazioni   o,  comunque,  utilizzati  ai  fini  dell'attivita'
amministrativa.  Le  relative  modalita'  di trasmissione sono quelle
indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
    b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
    c)   DOCUMENTO   DI   RICONOSCIMENTO  ogni  documento  munito  di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico
o  informatico,  da  una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
    d)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  la  carta  d'identita'  ed ogni altro
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo,  magnetico  o  informatico, da una pubblica amministrazione
competente  dello  Stato  italiano o di altri Stati, con la finalita'
prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
    e)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  ELETTRONICO il documento analogo alla
carta   d'identita'   elettronica   rilasciato  dal  comune  fino  al
compimento del quindicesimo anno di eta';
    f)  CERTIFICATO  il  documento  rilasciato da una amministrazione
pubblica    avente   funzione   di   ricognizione,   riproduzione   o
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche;
    g)  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  il documento,
sottoscritto   dall'interessato,   prodotto   in   sostituzione   del
certificato di cui alla lettera f);
    h)  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento
sottoscritto  dall'interessato, concernente stati, qualita' personali
e  fatti,  che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico;
    i)  AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di
un  pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza,   previo  accertamento  dell'identita'  della  persona  che
sottoscrive;
    l)  LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualita'  di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
    m)  LEGALIZZAZIONE  DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica  amministrazione  competente,  che  un'immagine  fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato;
    n)  FIRMA  DIGITALE  e'  un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una
pubblica  e  una  privata, che consente al titolare tramite la chiave
privata    e    al   destinatario   tramite   la   chiave   pubblica,
rispettivamente,  di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e  l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un insieme di
documenti informatici;
    o)  AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con   l'utenza,  i  gestori  di  pubblici  servizi  che  ricevono  le
dichiarazioni  sostitutive  di  cui  alle  lettere  g)  e  h)  ovvero
provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
    p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i
dati   contenuti   nelle   dichiarazioni   sostitutive,  o  richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71;
    q)  GESTIONE  DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate
alla    registrazione   di   protocollo   e   alla   classificazione,
organizzazione,    assegnazione    e    reperimento   dei   documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito
del   sistema   di   classificazione  d'archivio  adottato;  essa  e'
effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
    r)  SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse  di  calcolo,  degli  apparati, delle reti di comunicazione e
delle  procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la
gestione dei documenti;
    s)   SEGNATURA  DI  PROTOCOLLO  l'apposizione  o  l'associazione,
all'originale  del  documento, in forma permanente e non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso;
    t) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    u) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    v) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    z) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    aa) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    bb) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    cc) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    dd) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    ee) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    ff) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    gg) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    hh) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    ii) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    ll) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    mm) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    nn) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ));
    oo) (( LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
                             Art. 2 (L)
                               Oggetto

  1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il
rilascio,  la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione
di   atti   e   documenti   da   parte   di   organi  della  pubblica
amministrazione;  disciplinano  altresi'  la  produzione  di  atti  e
documenti  agli  organi  della  pubblica  amministrazione  nonche' ai
gestori  di  pubblici  servizi  nei rapporti tra loro e in quelli con
l'utenza,  e  ai  privati  che  vi consentono. ((PERIODO ABROGATO DAL
D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82)).
                             Art. 3 (R) 
                              Soggetti 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  si  applicano  ai
cittadini italiani e dell'Unione europea,  alle  persone  giuridiche,
alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti,
alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno
dei Paesi dell'Unione europea. (R) 
  2. I cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione  regolarmente
soggiornanti  in  Italia,   possono   utilizzare   le   dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  limitatamente  agli  stati,
alle qualita' personali e ai fatti  certificabili  o  attestabili  da
parte di soggetti pubblici italiani. (R) (13) (14) (16) ((17)) 
  3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini  di  Stati
non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel  territorio
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni  sostitutive  di  cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in  cui  la  produzione  delle  stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante. (R) 
  4. Al di fuori dei casi di cui  ai  commi  2  e  3  gli  stati,  le
qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni  rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello   Stato
estero,  corredati  di  traduzione  in  lingua  italiana  autenticata
dall'autorita' consolare  italiana  che  ne  attesta  la  conformita'
all'originale, dopo aver  ammonito  l'interessato  sulle  conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 17, comma  4-quater)
che "Le disposizioni  di  cui  ai  commi  4-bis  e  4-ter  acquistano
efficacia a far data dal 1º gennaio 2013". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel  modificare  l'art.  17,  comma
4-quater,  del  D.L.  9  febbraio  2012,   n.   5,   convertito   con
modificazioni dalla L. 4  aprile  2012,  n.  35,  ha  conseguentemnte
disposto (con l'art. 1, comma 388) che  le  disposizioni  di  cui  al
comma 2 decorrono dal 30 giugno 2013. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30  dicembre  2013,
n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15
ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le  disposizioni  di
cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a  far  data  dal  30
giugno 2014". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 22 agosto 2014,  n.
119, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014,  n.  146,
ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che "Le  disposizioni  di
cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a  far  data  dal  30
giugno 2015". 
                             Art. 4 (R)
        Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

  1.  La  dichiarazione  di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta
dal   pubblico   ufficiale  previo  accertamento  dell'identita'  del
dichiarante.  Il  pubblico  ufficiale attesta che la dichiarazione e'
stata  a  lui  resa  dall'interessato in presenza di un impedimento a
sottoscrivere.
  2.   La  dichiarazione  nell'interesse  di  chi  si  trovi  in  una
situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato
di  salute,  e'  sostituita  dalla dichiarazione, contenente espressa
indicazione  dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in
sua  assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in
linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale,
previo accertamento dell'identita' del dichiarante. (R)
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano in
materia di dichiarazioni fiscali. (R)
                             Art. 5 (L)
                        Rappresentanza legale

  1.  Se  l'interessato  e'  soggetto  alla  potesta' dei genitori, a
tutela,  o  a  curatela,  le dichiarazioni e i documenti previsti dal
presente  testo  unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore
esercente  la  potesta',  dal  tutore,  o dall'interessato stesso con
l'assistenza del curatore.

CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI

                            Art. 6 (L-R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 7 (L)
                Redazione e stesura di atti pubblici

  1.  I  decreti,  gli  atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti
pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con
qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
  2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere
lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono  ammesse  abbreviazioni,  acronimi,  ed  espressioni  in  lingua
straniera,  di  uso  comune.  Qualora  risulti  necessario  apportare
variazioni  al  testo,  si provvede in modo che la precedente stesura
resti leggibile.

SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO

                             Art. 8 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 9 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 10 (L)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 11 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 12 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 13 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI

                             Art. 14 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 15 (L)
    Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

  1.  In  materia  di  trasmissione  di atti o copie di atti di stato
civile   o  di  dati  concernenti  la  cittadinanza  da  parte  delle
rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  italiane, si osservano le
disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
                             Art. 15-bis
 (( (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) ))

  ((  1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi
delle  pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati
o  da  persone  da  essi  delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi
circa  il  relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo  137,  terzo comma, del codice di procedura civile. Nei
biglietti   e   negli   inviti  di  presentazione  sono  indicate  le
informazioni strettamente necessarie a tale fine. ))
                             Art. 16 (R)
                   Riservatezza dei dati personali
                  contenuti nei documenti trasmessi

  1.  Al  fine  di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui
agli  articoli  22  e  24  della  legge  31  dicembre 1996, n. 675, i
certificati   ed   i   documenti   trasmessi   ad   altre   pubbliche
amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a
stati,  fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento
e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' per le
quali vengono acquisite.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196)).
                             Art. 17 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE Dl SOTTOSCRIZIONI

                           Arti. 18 (L-R)
                          Copie autentiche

  1.  Le  copie  autentiche,  totali  o parziali, di atti e documenti
possono  essere  ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia
della  riproduzione  fedele  e  duratura  dell'atto o documento. Esse
possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
  2.  L'autenticazione  delle  copie  puo'  essere fatta dal pubblico
ufficiale  dal  quale e' stato emesso o presso il quale e' depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da
un  notaio,  cancelliere,  segretario  comunale,  o altro funzionario
incaricato   dal   sindaco.   Essa   consiste   nell'attestazione  di
conformita' con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del
pubblico  ufficiale  autorizzato,  il quale deve altresi' indicare la
data  e  il  luogo  del  rilascio,  il numero dei fogli impiegati, il
proprio  nome  e  cognome,  la qualifica rivestita nonche' apporre la
propria  firma  per  esteso  ed  il  timbro dell'ufficio. Se la copia
dell'atto  o  documento  consta  di  piu' fogli il pubblico ufficiale
appone  la  propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per
le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 20. (L)
  3.   Nei   casi   in   cui   l'interessato  debba  presentare  alle
amministrazioni  o  ai gestori di pubblici servizi copia autentica di
un  documento,  l'autenticazione  della  copia  puo' essere fatta dal
responsabile   del  procedimento  o  da  qualsiasi  altro  dipendente
competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale
e  senza  obbligo  di  deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente.  In  tal  caso  la copia autentica puo' essere utilizzata
solo nel procedimento in corso. (R)
                             Art. 19 (R)
          Modalita' alternative all'autenticazione di copie

  1.  La  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' di cui
all'articolo  47  puo'  riguardare  anche il fatto che la copia di un
atto  o  di  un  documento  conservato  o  rilasciato da una pubblica
amministrazione,  la  copia  di  una pubblicazione ovvero la copia di
titoli  di  studio  o  di  servizio sono conformi all'originale. Tale
dichiarazione  puo'  altresi' riguardare la conformita' all'originale
della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati.
                           Art. 19-bis (L)
   (( (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva). ))

  ((  1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui
all'articolo  19,  che  attesta  la  conformita' all'originale di una
copia  di  un  atto  o di un documento rilasciato o conservato da una
pubblica  amministrazione,  di un titolo di studio o di servizio e di
un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai
privati, puo' essere apposta in calce alla copia stessa. ))
                             Art. 20 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 21 (R)
                 Autenticazione delle sottoscrizioni

  1.  L'autenticita'  della  sottoscrizione  di  qualsiasi  istanza o
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta' da produrre agli
organi  della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi
pubblici  e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e
comma 3. (R)
  2.   Se  l'istanza  o  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta'  e'  presentata  a  soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi
di   benefici  economici,  l'autenticazione  redatta  da  un  notaio,
cancelliere,  segretario  comunale, dal dipendente addetto a ricevere
la  documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale
ultimo   caso,   l'autenticazione   e'   redatta   di   seguito  alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione  e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identita'   del   dichiarante,   indicando   le   modalita'   di
identificazione,  la  data  ed il luogo di autenticazione, il proprio
nome,  cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria
firma e il timbro dell'ufficio. (R)

SEZIONE V
(( FIRME ELETTRONICHE ))

                             Art. 22 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 23 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 24 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 25 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 26 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 27 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                           Art. 27-bis (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 28 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                           Art. 28-bis (L)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 29 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                           Art. 29-bis (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                           Art. 29-ter (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                         Art. 29-quater (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                        Art. 29-quinquies (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                         Art. 29-sexies (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                         Art. 29-septies (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                         Art. 29-octies (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))

SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE

                             Art. 30 (L)
              Modalita' per la legalizzazione di firme

  1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome
di   colui   la   cui  firma  si  legalizza.  Il  pubblico  ufficiale
legalizzante  deve  indicare la data e il luogo della legalizzazione,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
                             Art. 31 (L)
                 Atti non soggetti a legalizzazione

  1.  Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette
a  legalizzazione  le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici
ufficiali  su  atti,  certificati,  copie  ed  estratti  dai medesimi
rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data
e  il  luogo  del  rilascio,  il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita,  nonche'  apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
                             Art. 32 (L)
              Legalizzazione di firme di capi di scuole
                parificate o legalmente riconosciute

  1.   Le  firme  dei  capi  delle  scuole  parificate  o  legalmente
riconosciute  sui  diplomi  originali  o sui certificati di studio da
prodursi  ad  uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la
scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
                             Art. 33 (L)
          Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

  1.  Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto,
legalizzate  a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del
Ministero  competente,  o  di altri organi e autorita' delegati dallo
stesso.
  2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorita' estere e da
valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti
dai  competenti  organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane  o  dai  funzionari  da  loro  delegati  non sono soggette a
legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
  3.  Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in
lingua  straniera,  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua
italiana  certificata  conforme  al  testo straniero dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da  un traduttore
ufficiale.
  4.  Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare
estera   residente   nello  Stato,  sono  legalizzate  a  cura  delle
prefetture.
  5.  Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione
e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
                             Art. 34 (L)
                    Legalizzazione di fotografie

  1.  Le  amministrazioni  competenti  per  il  rilascio di documenti
personali   sono   tenute  a  legalizzare  le  prescritte  fotografie
presentate    personalmente   dall'interessato.   Su   richiesta   di
quest'ultimo  le fotografie possono essere, altresi', legalizzate dal
dipendente incaricato dal Sindaco.
  2.  La  legalizzazione  delle fotografie prescritte per il rilascio
dei  documenti  personali  non  e' soggetta all'obbligo del pagamento
dell'imposta di bollo.

SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’

                            Art. 35 (L-R)
             Documenti di identita' e di riconoscimento

  1.  In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto
un  documento  di  identita',  esso puo' sempre essere sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
  2.  Sono  equipollenti  alla  carta  di identita' il passaporto, la
patente  di  guida,  la  patente nautica, il libretto di pensione, il
patentino  di  abilitazione  alla  conduzione di impianti termici, il
porto  d'armi,  le  tessere  di  riconoscimento,  purche'  munite  di
fotografia  e  di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato. (R)
  3.  Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria
l'indicazione  o  l'attestazione  dello stato civile, salvo specifica
istanza del richiedente. (L)
                             Art. 36 (L)
              Carta d'identita' e documenti elettronici

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 )).
  7.  La  carta  di  identita',  ancorche' su supporto cartaceo, puo'
essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la
scadenza.

SEZIONE VIII
REGIME FISCALE

                             Art. 37 (L)
                          Esenzioni fiscali

  1.  Le  dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono
esenti dall'imposta di bollo.
  2. L'imposta di bollo non e' dovuta quando per le leggi vigenti sia
esente  da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale e' apposta
la firma da legalizzare.

CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                            Art. 38 (L-R)
          Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze

  1.  Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono
essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
  2.  Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica((, ivi
comprese  le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione,   a   qualsiasi   titolo,   in   tutte   le   pubbliche
amministrazioni,  o  per  l'iscrizione  in  albi,  registri o elenchi
tenuti   presso   le  pubbliche  amministrazioni,))  sono  valide  se
effettuate  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  65  del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3.  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti  di  pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritte e presentate
unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di
identita'  del  sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita   nel   fascicolo.   ((La  copia  dell'istanza  sottoscritta
dall'interessato  e  la  copia  del))  documento di identita' possono
essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione
di  contratti  pubblici,  detta  facolta'  e'  consentita  nei limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge
15 marzo 1997, n. 59. (L)
  ((3-bis.  Il  potere  di  rappresentanza  per  la  formazione  e la
presentazione   di   istanze,   progetti,   dichiarazioni   e   altre
attestazioni  nonche'  per  il  ritiro  di atti e documenti presso le
pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi
puo'  essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalita'
di cui al presente articolo)).
                             Art. 39 (L)
          Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

  1.   La  sottoscrizione  delle  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni,   nonche'   ad   esami   per   il  conseguimento  di
abilitazioni,   diplomi   o  titoli  culturali  non  e'  soggetta  ad
autenticazione.

SEZIONE II
CERTIFICATI

                             Art. 40 (L) 
                             Certificati 
  
  01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione  in
ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Nei  rapporti  con  gli  organi  della
pubblica  amministrazione  e  i  gestori  di   pubblici   servizi   i
certificati e gli atti di notorieta'  sono  sempre  sostituiti  dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. (12) ((13)) 
  02.  Sulle  certificazioni  da  produrre  ai  soggetti  privati  e'
apposta, a pena di nullita', la dicitura:  "Il  presente  certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi". (12) ((13)) 
  1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine
a stati, qualita' personali e fatti, concernenti la  stessa  persona,
nell'ambito del medesimo procedimento, sono  contenute  in  un  unico
documento. 
  
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma
9)  che  "Il  termine  del  1°  gennaio  2012   di   decorrenza   per
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e
02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive  modificazioni,   e'   differito   al   30   giugno   2012
relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per l'esecuzione di  formalita'  ipotecarie,  nonche'  ai
certificati  ipotecari  e  catastali  rilasciati   dall'Agenzia   del
territorio". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 6, comma  5)  che  "In
deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,   e   successive
modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02  del  predetto
articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del
2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da  produrre
al  conservatore  dei  registri  immobiliari  per   l'esecuzione   di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari  e  catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio." 
                             Art. 41 (L) 
                      Validita' dei certificati 
 
  1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni 
attestanti  stati,  qualita'  personali  e  fatti  non   soggetti   a
modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti  certificazioni
hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di
legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore. 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). 
                             Art. 42 (R)
                     Certificati di abilitazione

  1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di
formazione   o   di   procedimenti   autorizzatori  all'esercizio  di
determinate   attivita',   ancorche'   definiti  "certificato",  sono
denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".

SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI

                            Art. 43 (L-R) 
                       Accertamenti d'Ufficio 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche e i  gestori  di  pubblici  servizi
sono tenuti ad acquisire  d'ufficio  le  informazioni  oggetto  delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti
i  dati  e  i  documenti  che  siano  in  possesso  delle   pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni  o  dei
dati richiesti, ovvero  ad  accettare  la  dichiarazione  sostitutiva
prodotta dall'interessato (L). (12) 
  2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di
cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza,  si
considera operata per finalita' di rilevante interesse  pubblico,  ai
fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11  maggio  1999,  n.
135,  la  consultazione   diretta,   da   parte   di   una   pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio,  degli  archivi
dell'amministrazione   certificante,   finalizzata   all'accertamento
d'ufficio di stati,  qualita'  e  fatti  ovvero  al  controllo  sulle
dichiarazioni sostitutive presentate  dai  cittadini.  Per  l'accesso
diretto ai propri  archivi  l'amministrazione  certificante  rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono
indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad  assicurare  la
riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L) 
  ((3. L'amministrazione procedente opera  l'acquisizione  d'ufficio,
ai sensi del precedente  comma,  esclusivamente  per  via  telematica
(L))). 
  4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni  e
dati relativi a stati, qualita' personali e fatti, contenuti in albi,
elenchi o pubblici registri,  le  amministrazioni  certificanti  sono
tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri,  la
consultazione per via telematica dei loro  archivi  informatici,  nel
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R) 
  5. In tutti i casi in cui l'amministrazione  procedente  acquisisce
direttamente informazioni relative  a  stati,  qualita'  personali  e
fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione,
il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e  le
suddette informazioni sono  acquisite,  senza  oneri,  con  qualunque
mezzo  idoneo  ad  assicurare  la  certezza  della  loro   fonte   di
provenienza. (R) 
  6.  I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una   pubblica
amministrazione  tramite  fax,  o  con  altro  mezzo   telematico   o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,  soddisfano
il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve
essere seguita da quella del documento originale. (R) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma
9)  che  "Il  termine  del  1°  gennaio  2012   di   decorrenza   per
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e
02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive  modificazioni,   e'   differito   al   30   giugno   2012
relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per l'esecuzione di  formalita'  ipotecarie,  nonche'  ai
certificati  ipotecari  e  catastali  rilasciati   dall'Agenzia   del
territorio". 
                             Art. 43-bis 
           (( (Certificazione e documentazione d'impresa). 
 
  1. Lo sportello unico per le attivita' produttive: 
    a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche  coinvolte  nel
procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti  atti,  fatti,
qualita', stati  soggettivi,  nonche'  gli  atti  di  autorizzazione,
licenza, concessione,  permesso  o  nulla  osta  comunque  denominati
rilasciati dallo stesso sportello unico per le attivita' produttive o
acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati  dall'impresa  o
dalle agenzie per le  imprese,  ivi  comprese  le  certificazioni  di
qualita' o ambientali; 
    b) invia alla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento
nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)  e  al
fine della raccolta e conservazione in un fascicolo  informatico  per
ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui  alla
lettera a). 
  2. Le  comunicazioni  tra  lo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive, le amministrazioni pubbliche,  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per  le
imprese avvengono esclusivamente in modalita' telematica  secondo  le
disposizioni vigenti. 
  3.  Le  amministrazioni  non   possono   richiedere   ai   soggetti
interessati la produzione dei documenti da  acquisire  ai  sensi  del
comma 1, lettera a). 
  4.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie di sponibili a legislazione vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)). 
                             Art. 44 (R)
       Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

  1.   Gli  estratti  degli  atti  di  stato  civile  sono  richiesti
esclusivamente  per  i  procedimenti che riguardano il cambiamento di
stato  civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile
in  Italia  o  dalle autorita' consolari italiane all'estero, vengono
acquisiti d'ufficio.
  2.  Al  di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni
possono  provvedere  all'acquisizione  d'ufficio  degli estratti solo
quando cio' sia indispensabile.
                           Art. 44-bis (L) 
           (( (Acquisizione d'ufficio di informazioni) )) 
 
  (( 1. Le informazioni relative alla regolarita'  contributiva  sono
acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai  sensi  dell'articolo  71,
dalle  pubbliche  amministrazioni  procedenti,  nel  rispetto   della
specifica normativa di settore )). 

SEZIONE IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO

                            Art. 45 (L-R)
                 Documentazione mediante esibizione

  1.  I  dati  relativi  a cognome, nome, luogo e data di nascita, la
cittadinanza,  lo  stato civile e la residenza attestati in documenti
di  identita'  o  di  riconoscimento  in  corso di validita', possono
essere  comprovati  mediante  esibizione  dei  documenti medesimi. E'
fatto   divieto  alle  amministrazioni  pubbliche  ed  ai  gestori  o
esercenti  di  pubblici  servizi,  nel  caso  in  cui  all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento
di   identita'   o   di  riconoscimento,  di  richiedere  certificati
attestanti  stati  o  fatti  contenuti  nel  documento  esibito.  E',
comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e
gli  esercenti  di  pubblici  servizi  la facolta' di verificare, nel
corso  del  procedimento,  la  veridicita'  e l'autenticita' dei dati
contenuti nel documento di identita' o di riconoscimento. (L)
  2.   Nei   casi  in  cui  l'amministrazione  procedente  acquisisce
informazioni  relative a stati, qualita' personali e fatti attraverso
l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identita' o
di  riconoscimento  in  corso di validita', la registrazione dei dati
avviene   attraverso   l'acquisizione  della  copia  fotostatica  non
autenticata del documento stesso. (R)
  3.  Qualora  l'interessato  sia  in  possesso  di  un  documento di
identita'  o  di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le  qualita'  personali  e  i  fatti in esso contenuti possono essere
comprovati  mediante  esibizione  dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel  documento  non  hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
(R)

SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

                             Art. 46 (R)
             Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

  1.   Sono   comprovati   con   dichiarazioni,   anche   contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle  normali  certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
    a) data e il luogo di nascita;
    b) residenza;
    c) cittadinanza;
    d) godimento dei diritti civili e politici;
    e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
    f) stato di famiglia;
    g) esistenza in vita;
    h)  nascita  del  figlio,  decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
    i)   iscrizione   in   albi,   in  elenchi  tenuti  da  pubbliche
amministrazioni;
    l) appartenenza a ordini professionali;
    m) titolo di studio, esami sostenuti;
    n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di  abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
    o)   situazione  reddituale  o  economica  anche  ai  fini  della
concessione   dei  benefici  di  qualsiasi  tipo  previsti  da  leggi
speciali;
    p)   assolvimento   di   specifici   obblighi   contributivi  con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
    q)  possesso  e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
    r) stato di disoccupazione;
    s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
    t) qualita' di studente;
    u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone  fisiche  o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
    v)   iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni  sociali  di
qualsiasi tipo;
    z)  tutte  le  situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari,  ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
    aa)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di non essere
destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano l'applicazione (( di
misure  di  sicurezza  e  ))  di  misure di prevenzione, di decisioni
civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
    bb)   di   non   essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a
procedimenti penali;
    ((  bb-bis)  di  non  essere l'ente destinatario di provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; ))
    cc) qualita' di vivenza a carico;
    dd)  tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile;
    ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di
non aver presentato domanda di concordato. (R) ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.P.R.  14  novembre  2002,  n. 313 ha disposto (con l'art. 55,
comma  1)  che  le  presenti  modifiche hanno effetto a decorrere dal
quarantacinquesimo  giorno  a partire dalla data di pubblicazione del
suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.
                             Art. 47 (R)
          Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'

  1.  L'atto  di  notorieta'  concernente stati, qualita' personali o
fatti  che  siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito
da  dichiarazione  resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalita' di cui all'articolo 38. (R)
  2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del dichiarante
puo'  riguardare  anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
  3.  Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti  con  la  pubblica  amministrazione e con i concessionari di
pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le qualita' personali e i fatti
non   espressamente   indicati   nell'articolo   46  sono  comprovati
dall'interessato  mediante  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di
notorieta'. (R)
  4.  Salvo  il  caso  in  cui  la legge preveda espressamente che la
denuncia   all'Autorita'   di   Polizia  Giudiziaria  e'  presupposto
necessario  per  attivare  il procedimento amministrativo di rilascio
del  duplicato  di  documenti di riconoscimento o comunque attestanti
stati  e  qualita'  personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei
documenti  medesimi  e'  comprovato  da  chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
                             Art. 48 (R)
                  Disposizioni generali in materia
                    di dichiarazioni sostitutive

  1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale
degli atti che sostituiscono.
  2.  Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per
la  redazione  delle  dichiarazioni  sostitutive, che gli interessati
hanno  facolta'  di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni  sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo
alle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo 76, per le ipotesi di
falsita'  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci ivi indicate. Il modulo
contiene  anche  l'informativa  di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
  3.   In   tutti  i  casi  in  cui  sono  ammesse  le  dichiarazioni
sostitutive,  le  singole  amministrazioni  inseriscono  la  relativa
formula nei moduli per le istanze.
                             Art. 49 (R)
         Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

  1.  I  certificati  medici,  sanitari,  veterinari,  di origine, di
conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da
altro  documento,  salvo  diverse  disposizioni  della  normativa  di
settore.
  2.   Tutti   i   certificati  medici  e  sanitari  richiesti  dalle
istituzioni  scolastiche  ai  fini  della  pratica  non agonistica di
attivita'  sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un
unico  certificato  di  idoneita'  alla  pratica  non  agonistica  di
attivita'  sportive  rilasciato  dal medico di base con validita' per
l'intero anno scolastico.

CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

                             Art. 50 (R)
                       Attuazione dei sistemi

  1.  Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani
di  sviluppo  dei  sistemi  informativi automatizzati progetti per la
realizzazione  di  sistemi  di  protocollo  informatico in attuazione
delle disposizioni del presente testo unico.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  predispongono appositi progetti
esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con
sistemi  informatici  conformi  alle  disposizioni del presente testo
unico.
  3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1( gennaio 2004
a   realizzare   o   revisionare  sistemi  informativi  automatizzati
finalizzati   alla   gestione   del   protocollo  informatico  e  dei
procedimenti  amministrativi  in  conformita'  alle  disposizioni del
presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza  dei  dati personali, nonche' dell'articolo 15, comma 2,
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e dei relativi regolamenti di
attuazione.
  4.  Ciascuna  amministrazione  individua,  nell'ambito  del proprio
ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o
coordinata  dei  documenti  per  grandi  aree organizzative omogenee,
assicurando  criteri  uniformi  di  classificazione  e archiviazione,
nonche' di comunicazione interna tra le aree stesse.
  5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione
informatica  dei  documenti  presso  gli  uffici  di registrazione di
protocollo gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente
testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che
a  queste  corrispondono,  i  dipartimenti,  gli  uffici  centrali di
bilancio, le segreterie di gabinetto.
                             Art. 51 (R)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
                             Art. 52 (R)
          Il sistema di gestione informatica dei documenti

  1.  Il  sistema  di  gestione  informatica  dei documenti, in forma
abbreviata "sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrita' del sistema;
b) garantire  la  corretta e puntuale registrazione di protocollo dei
   documenti in entrata e in uscita;
c) fornire   informazioni  sul  collegamento  esistente  tra  ciascun
   documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa
   formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire   il   reperimento  delle  informazioni  riguardanti  i
   documenti registrati;
e) consentire,   in   condizioni   di   sicurezza,   l'accesso   alle
   informazioni  del  sistema  da parte dei soggetti interessati, nel
   rispetto  delle  disposizioni in materia di tutela delle persone e
   di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del
   sistema di classificazione d'archivio adottato.
                             Art. 53 (R)
                     Registrazione di protocollo

  1.  La  registrazione  di  protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito  dalle  pubbliche  amministrazioni  e' effettuata mediante la
memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero  di  protocollo  del documento generato automaticamente dal
   sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data  di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal
   sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente   per   i   documenti  ricevuti  o,  in  alternativa,  il
   destinatario  o  i destinatari per i documenti spediti, registrati
   in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta   del  documento  informatico,  se  trasmesso  per  via
   telematica,  costituita  dalla sequenza di simboli binari in grado
   di  identificarne  univocamente  il contenuto, registrata in forma
   non modificabile.
  2.   Il   sistema   deve  consentire  la  produzione  del  registro
giornaliero  di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni
inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di
uno stesso giorno.
  3.   L'assegnazione   delle   informazioni   nelle   operazioni  di
registrazione  di  protocollo  e'  effettuata  dal  sistema  in unica
soluzione,  con  esclusione di interventi intermedi, anche indiretti,
da   parte  dell'operatore,  garantendo  la  completezza  dell'intera
operazione di modifica o registrazione dei dati.
  4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta    dell'Autorita'    per    l'informatica   nella   pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono  specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni   previste   nelle   operazioni   di   registrazione  di
protocollo.
  5.  Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti
e  spediti  dall'amministrazione  e tutti i documenti informatici. Ne
sono  esclusi  le  gazzette  ufficiali,  i  bollettini  ufficiali e i
notiziari  della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle
circolari  e  altre  disposizioni,  i  materiali statistici, gli atti
preparatori  interni,  i  giornali,  le riviste, i libri, i materiali
pubblicitari,  gli  inviti  a manifestazioni e tutti i documenti gia'
soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
                             Art. 54 (R)
                 Informazioni annullate o modificate

  1.  Le  informazioni  non modificabili di cui all'articolo 53 lett.
a),  b),  c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al
presente   articolo.   Le   informazioni  annullate  devono  rimanere
memorizzate   nella   base   di   dati  per  essere  sottoposte  alle
elaborazioni previste dalla procedura.
  2.  La  procedura  per  indicare  l'annullamento riporta, secondo i
casi,  una  dicitura  o un segno in posizione sempre visibile e tale,
comunque,   da   consentire  la  lettura  di  tutte  le  informazioni
originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed
agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
                             Art. 55 (R)
                       Segnatura di protocollo

  1.  La  segnatura  di  protocollo e' l'apposizione o l'associazione
all'originale  del  documento,  in forma permanente non modificabile,
delle  informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di
individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni
minime previste sono:
a) il  progressivo  di  protocollo,  secondo  il formato disciplinato
   all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione   in   forma  sintetica  dell'amministrazione  o
   dell'area  organizzativa  individuata  ai  sensi dell'articolo 50,
   comma 4.
  2.   L'operazione   di   segnatura   di  protocollo  va  effettuata
contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
  3. L'operazione di segnatura di protocollo puo' includere il codice
identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice
dell'ufficio    che   ha   prodotto   il   documento,   l'indice   di
classificazione  del  documento  e  ogni  altra  informazione utile o
necessaria,  qualora  tali  informazioni  siano  disponibili  gia' al
momento della registrazione di protocollo.
  4.  Quando  il documento e' indirizzato ad altre amministrazioni ed
e'  formato  e  trasmesso  con strumenti informatici, la segnatura di
protocollo  puo' includere tutte le informazioni di registrazione del
documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico puo'
utilizzare  tali  informazioni  per  automatizzare  le  operazioni di
registrazione di protocollo del documento ricevuto.
  5.  Con  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta    dell'Autorita'    per    l'informatica   nella   pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate
al documento informatico ai sensi del comma 4.
                             Art. 56 (R)
            Operazioni ed informazioni minime del sistema
                di gestione informatica dei documenti

  1.  Le  operazioni  di  registrazione indicate all'articolo 53 e le
operazioni  di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonche'
le  operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie
e  sufficienti  per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
                             Art. 57 (R)
                        Numero di protocollo

  1.  Il  numero  di protocollo e' progressivo e costituito da almeno
sette cifre numeriche. La numerazione e' rinnovata ogni anno solare.

SEZIONE SECONDA
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA

                             Art. 58 (R)
                  Funzioni di accesso ai documenti
                   e alle informazioni del sistema

  1.   L'accesso  al  sistema  da  parte  degli  utenti  appartenenti
all'amministrazione,  nonche'  la  ricerca,  la  visualizzazione e la
stampa  di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti
sono   disciplinati   dai   criteri  di  abilitazione  stabiliti  dal
responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.
  2.  La ricerca delle informazioni del sistema e' effettuata secondo
criteri   di  selezione  basati  su  tutti  i  tipi  di  informazioni
registrate.  I  criteri  di  selezione  possono  essere costituiti da
espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro
per  mezzo  di  operatori  logici.  Per le informazioni costituite da
testi  deve  essere  possibile  la specificazione delle condizioni di
ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
  3.   Il  sistema  deve  offrire  la  possibilita'  di  elaborazioni
statistiche  sulle  informazioni registrate allo scopo di favorire le
attivita' di controllo.
                             Art. 59 (R)
                           Accesso esterno

  1.   Per   l'esercizio   del   diritto   di  accesso  ai  documenti
amministrativi,  possono  essere utilizzate tutte le informazioni del
sistema   di   gestione  informatica  dei  documenti  anche  mediante
l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e
strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da
parte dell'interessato.
  2.  A  tal  fine  le  pubbliche  amministrazioni  determinano,  nel
rispetto  delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad
assicurare  il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi i
criteri  tecnici  ed  organizzativi  per  l'impiego,  anche  per  via
telematica,  del sistema di gestione informatica dei documenti per il
reperimento,  la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei
documenti.
  3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono
l'acquisizione  diretta  delle  informazioni e dei documenti da parte
dell'interessato,   le  misure  organizzative  e  le  norme  tecniche
indicate   al   comma   2  determinano,  altresi',  le  modalita'  di
identificazione  del  soggetto  anche mediante l'impiego di strumenti
informatici  per  la  firma  digitale del documento informatico, come
disciplinati dal presente testo unico.
  4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla
pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e
di  visualizzazione  delle  informazioni  e  dei  documenti  messe  a
disposizione,   anche  per  via  telematica,  attraverso  gli  uffici
relazioni col pubblico.
                             Art. 60 (R)
         Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

  1.  Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni
informatiche,   accedono  al  sistema  di  gestione  informatica  dei
documenti  delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4
dell'articolo 50, adottano le modalita' di interconnessione stabilite
nell'ambito  delle  norme  e  dei  criteri  tecnici  emanati  per  la
realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
  2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione
informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni  utilizzano  funzioni  minime e comuni di accesso per
ottenere le seguenti informazioni:
a) numero  e  data  di  registrazione  di  protocollo  dei documenti,
   ottenuti   attraverso   l'indicazione   alternativa   o  congiunta
   dell'oggetto,   della   data  di  spedizione,  del  mittente,  del
   destinatario;
b) numero  e  data  di  registrazione  di  protocollo  del  documento
   ricevuto,  ottenuti  attraverso  l'indicazione  della  data  e del
   numero  di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento
   spedito.
  3.  Ai  fini  del  presente  articolo, le pubbliche amministrazioni
provvedono   autonomamente,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla
determinazione  dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai
documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti.

SEZIONE TERZA
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA Dl GESTIONE DEI DOCUMENTI

                             Art. 61 (R)
         Servizio per la gestione informatica dei documenti,
               dei flussi documentali e degli archivi

  1.  Ciascuna  amministrazione  istituisce un servizio per la tenuta
del  protocollo  informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli  archivi  in  ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee
individuate  ai  sensi  dell'articolo  50.  Il servizio e' posto alle
dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
  2.  Al  servizio  e'  preposto  un dirigente ovvero un funzionario,
comunque   in   possesso  di  idonei  requisiti  professionali  o  di
professionalita' tecnico archivistica acquisita a seguito di processi
di   formazione   definiti  secondo  le  procedure  prescritte  dalla
disciplina vigente.
  3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce  il  livello  di  autorizzazione  per  l'accesso  alle
   funzioni  della  procedura,  distinguendo  tra  abilitazioni  alla
   consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle
   informazioni;
b) garantisce  che  le  operazioni di registrazione e di segnatura di
   protocollo   si  svolgano  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
   presente testo unico;
c) garantisce  la corretta produzione e la conservazione del registro
   giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalita' del sistema in caso di guasti o anomalie
   siano   ripristinate  entro  ventiquattro  ore  dal  blocco  delle
   attivita' e, comunque, nel piu' breve tempo possibile;
e) conserva  le  copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri
   differenti;
f) garantisce    il    buon    funzionamento    degli   strumenti   e
   dell'organizzazione    delle   attivita'   di   registrazione   di
   protocollo,  di  gestione  dei documenti e dei flussi documentali,
   incluse le funzionalita' di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e
   le attivita' di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68
   e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico
   da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
                             Art. 62 (R)
              Procedure di salvataggio e conservazione
                   delle informazioni del sistema

  1.   Il   responsabile  per  la  tenuta  del  sistema  di  gestione
informatica  dei  documenti  dispone per la corretta esecuzione delle
operazioni   di   salvataggio   dei   dati  su  supporto  informatico
rimovibile.
  2.   E'   consentito   il  trasferimento  su  supporto  informatico
rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che
fanno riferimento a procedimenti conclusi.
  3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine,
il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti  dispone,  in  relazione  all'evoluzione  delle  conoscenze
scientifiche  e  tecnologiche,  con  cadenza  almeno quinquennale, la
riproduzione  delle  informazioni del protocollo informatico su nuovi
supporti informatici.
  4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti
costituiscono  parte  integrante  del  sistema di indicizzazione e di
organizzazione  dei  documenti  che  sono  oggetto delle procedure di
conservazione sostitutiva.
                             Art. 63 (R)
                        Registro di emergenza

  1.  Il  responsabile  del  servizio  per  la  tenuta del protocollo
informatico,  della  gestione  dei flussi documentali e degli archivi
autorizza   lo   svolgimento   anche   manuale  delle  operazioni  di
registrazione di protocollo su uno o piu' registri di emergenza, ogni
qualvolta  per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale
procedura  informatica.  Sul  registro di emergenza sono riportate la
causa,  la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonche' la data e
l'ora del ripristino della funzionalita' del sistema. (R)
  2.  Qualora l'impossibilita' di utilizzare la procedura informatica
si  prolunghi  oltre  ventiquattro  ore,  per  cause  di  eccezionale
gravita',   il   responsabile  per  la  tenuta  del  protocollo  puo'
autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di
non  piu' di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati
gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
  3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza e' riportato sul
registro  di  emergenza  il  numero  totale  di operazioni registrate
manualmente. (R)
  4.  La  sequenza  numerica  utilizzata su un registro di emergenza,
anche  a  seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire
l'identificazione  univoca  dei  documenti registrati nell'ambito del
sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)
  5.  Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza
sono   inserite  nel  sistema  informatico,  utilizzando  un'apposita
funzione  di  recupero  dei  dati,  senza ritardo al ripristino delle
funzionalita'  del  sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun
documento  registrato  in  emergenza  viene  attribuito  un numero di
protocollo   del   sistema  informatico  ordinario,  che  provvede  a
mantenere  stabilmente  la  correlazione  con il numero utilizzato in
emergenza. (R)

SEZIONE QUARTA
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

                             Art. 64 (R)
             Sistema di gestione dei flussi documentali

  1.  Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione
dei   procedimenti   amministrativi   mediante   sistemi  informativi
automatizzati,  valutando  i relativi progetti in termini di rapporto
tra   costi   e   benefici,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
  2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i
procedimenti  amministrativi  di  cui  al  comma  1 e' finalizzata al
miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi
delle amministrazioni secondo i criteri di economicita', di efficacia
dell'azione amministrativa e di pubblicita' stabiliti dalla legge.
  3.  Il  sistema  per  la gestione dei flussi documentali include il
sistema di gestione informatica dei documenti.
  4.   Le   amministrazioni   determinano  autonomamente  e  in  modo
coordinato  per  le  aree  organizzative  omogenee,  le  modalita' di
attribuzione  dei  documenti  ai  fascicoli  che  li  contengono e ai
relativi  procedimenti,  definendo  adeguati piani di classificazione
d'archivio  per  tutti  i  documenti,  compresi quelli non soggetti a
registrazione di protocollo.
                             Art. 65 (R)
                    Requisiti del sistema per la
                   gestione dei flussi documentali

  1.  Oltre  a  possedere  i  requisiti  indicati all'articolo 52, il
sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
a) fornire  informazioni  sul  legame esistente tra ciascun documento
   registrato,  il  fascicolo  ed il singolo procedimento cui esso e'
   associato;
b) consentire  il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i
   fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonche' la
   gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attivita' dell'ufficio;
d) consentire  lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione
   dei  flussi  documentali  di  altre  amministrazioni  al  fine  di
   determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
                             Art. 66 (R)
             Specificazione delle informazioni previste
           dal sistema di gestione dei flussi documentali

  1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste,  delle  operazioni  di registrazione e del formato dei dati
relativi   ai   sistemi   informatici  per  la  gestione  dei  flussi
documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta  dell'Autorita'  per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  di concerto con il Ministro della funzione
pubblica.

SEZIONE QUINTA
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI

                             Art. 67 (R)
        Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito

  1.  Almeno  una volta ogni anno il responsabile del servizio per la
gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire
fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un
apposito    archivio   di   deposito   costituito   presso   ciascuna
amministrazione. (R)
  2.    Il    trasferimento    deve    essere   attuato   rispettando
l'organizzazione  che  i  fascicoli  e le serie avevano nell'archivio
corrente. (R)
  3.  Il  responsabile  del  servizio  per  la  gestione  dei  flussi
documentali  e  degli archivi deve formare e conservare un elenco dei
fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)
                             Art. 68 (R)
           Disposizioni per la conservazione degli archivi

  1.  Il  servizio  per  la  gestione  dei flussi documentali e degli
archivi  elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi,
integrato  con  il sistema di classificazione, per la definizione dei
criteri  di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di
conservazione  permanente  dei  documenti, nel rispetto delle vigenti
disposizioni  contenute  in  materia  di  tutela dei beni culturali e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia
del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
  3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei
documenti  contenenti  dati personali, le disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali.
                             Art. 69 (R)
                           Archivi storici

  1.  I  documenti  selezionati  per la conservazione permanente sono
trasferiti   contestualmente   agli  strumenti  che  ne  garantiscono
l'accesso,  negli  Archivi di Stato competenti per territorio o nella
separata  sezione  di  archivio secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

SEZIONE SESTA
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI

                             Art. 70 (R)
                      Aggiornamenti del sistema

  1.   Le  pubbliche  amministrazioni  devono  assicurare,  per  ogni
aggiornamento  del  sistema,  il  pieno recupero e la riutilizzazione
delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

CAPO V
CONTROLLI

                             Art. 71 (R)
                       Modalita' dei controlli

  1.  Le  amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi,  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47. (R)
  2.   I   controlli   riguardanti   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le
modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione  certificante  ovvero richiedendo alla medesima,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta
della  corrispondenza  di  quanto  dichiarato  con  le risultanze dei
registri da questa custoditi. (R)
  3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino
delle  irregolarita'  o  delle  omissioni  rilevabili  d'ufficio, non
costituenti   falsita',  il  funzionario  competente  a  ricevere  la
documentazione  da'  notizia  all'interessato  di tale irregolarita'.
Questi  e'  tenuto  alla  regolarizzazione  o  al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
  4.   Qualora   il   controllo  riguardi  dichiarazioni  sostitutive
presentate  ai  privati  che  vi  consentono  di  cui all'articolo 2,
l'amministrazione   competente   per   il   rilascio  della  relativa
certificazione,  previa  definizione di appositi accordi, e' tenuta a
fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del
dichiarante,  conferma  scritta,  anche attraverso l'uso di strumenti
informatici  o  telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
                             Art. 72 (L) 
((  (Responsabilita'  in  materia  di  accertamento  d'ufficio  e  di
                      esecuzione dei controlli) 
 
  1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43,  dei
controlli di  cui  all'articolo  71  e  della  predisposizione  delle
convenzioni   quadro   di   cui   all'articolo    58    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano  un  ufficio
responsabile per tutte le attivita'  volte  a  gestire,  garantire  e
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto  agli  stessi
da parte delle amministrazioni procedenti. 
  2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio  di
cui  al  comma  1,  individuano  e  rendono   note,   attraverso   la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le  misure
organizzative  adottate  per  l'efficiente,  efficace  e   tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione  dei  controlli
medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione. 
  3. La mancata risposta alle richieste  di  controllo  entro  trenta
giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e  viene  in  ogni
caso presa in  considerazione  ai  fini  della  misurazione  e  della
valutazione   della   performance   individuale   dei    responsabili
dell'omissione.)) 

CAPO VI
SANZIONI

                             Art. 73 (L)
      Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione

  1.  Le  pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi
di  dolo  o  colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli
atti   emanati,   quando   l'emanazione   sia  conseguenza  di  false
dichiarazioni  o  di  documenti  falsi  o  contenenti  dati  non piu'
rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi.
                            Art. 74 (L-R) 
                   Violazione dei doveri d'Ufficio 
 
  1.  Costituisce  violazione  dei  doveri   d'ufficio   la   mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione  o  di
atto di notorieta' rese a norma delle disposizioni del presente testo
unico. (L) 
  2. Costituiscono altresi' violazioni dei doveri d'ufficio: 
 ((a) la richiesta e l'accettazione  di  certificati  o  di  atti  di
notorieta' (L))); 
   b) il  rifiuto  da  parte  del  dipendente  addetto  di  accettare
l'attestazione  di  stati,  qualita'  personali  e   fatti   mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R) 
   c) la richiesta e la produzione, da  parte  rispettivamente  degli
ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari,  del  certificato
di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.
(R) 
 ((c-bis) il rilascio di certificati non conformi a  quanto  previsto
all'articolo 40, comma 02 (L))). 
                             Art. 75 (R)
                       Decadenza dai benefici

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo  di  cui  all'articolo  71  emerga  la  non veridicita' del
contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
                             Art. 76 (L)
                            Norme penali

  1.  Chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa  uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  2.  L'esibizione  di un atto contenente dati non piu' rispondenti a
verita' equivale ad uso di atto falso.
  3.  Le  dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47   e  le  dichiarazioni  rese  per  conto  delle  persone  indicate
nell'articolo  4,  comma  2,  sono  considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
  4.  Se  i  reati  indicati  nei  commi  1,  2 e 3 sono commessi per
ottenere   la  nomina  ad  un  pubblico  ufficio  o  l'autorizzazione
all'esercizio  di  una  professione o arte, il giudice, nei casi piu'
gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione e arte.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

                            Art. 77 (L-R)
                           Norme abrogate

  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati:  la  legge  4  gennaio  1968 n. 15; l'articolo 2, comma 15,
primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi
3,  4,  7,  9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito
dall'articolo  2,  comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della
legge  15  maggio  1997  n.  127; l'articolo 2, comma 11 della citata
legge  16  giugno  1998  n.  191;  gli  articoli 2 e 3 della legge 24
novembre  2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre
2000, n.342. (L)
  2.  Sono  altresi'  abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il
D.P.R.  20  ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i
commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
                           Art. 77-bis (L)
                    (( (Applicazione di norme) ))

  ((  1.  Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa
contenute  nei  capi  II e III si applicano a tutte le fattispecie in
cui  sia  prevista  una  certificazione  o  altra  attestazione,  ivi
comprese   quelle   concernenti  le  procedure  di  aggiudicazione  e
affidamento  di  opere pubbliche o di pubblica utilita', di servizi e
di  forniture, ancorche' regolate da norme speciali, salvo che queste
siano espressamente richiamate dall'articolo 78. ))
                            Art. 78 (L-R)
                    Norme che rimangono in vigore

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano
comunque in vigore:
    a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia
di  trasmissione  delle  dichiarazioni  fiscali  di  cui al D.P.R. 22
luglio  1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10
marzo  2000,  n.  100,  al  decreto  direttoriale  31 luglio 1998, al
decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e
le  disposizioni  di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
concernenti  la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione
dell'indicatore  della  situazione economica equivalente dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate;
    b)  il  D.P.R.  26  ottobre  1972 n. 642 in materia di imposta di
bollo;
    c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
    d)  l'articolo  2,  comma  15,  secondo  periodo  della  legge 24
dicembre 1993 n. 537;
    e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge
31  dicembre  1996,  n.  675  e  ai  decreti  legislativi adottati in
attuazione  delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n.
344;
    f)  fino  alla  loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le
direttive  e  i decreti ministeriali a contenuto generale, nonche' le
regole  tecniche  gia'  emanate  alla  data  di entrata in vigore del
presente testo unico;
    g)  tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione
di beni archivistici di cui al capo il del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
  2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli
articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e
di  regolamento  concernenti i trattamenti di dati personali da parte
delle  forze  dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre
1996, n. 675.


       TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL
     TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
             IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA


=====================================================================
ARTICOLATO DEL TESTO UNICO          |   RIFERIMENTO PREVIGENTE

=====================================================================
Articolo 1 (Definizioni) |          | articolo 22, comma 2 L. 241/90
                                       e
comma 1 lettera a)                  |art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
 comma 1 lettera b)                 | articolo 1, comma 1, lett. a)
                                    | D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettere c), d)              | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera e)                  |articolo 1, comma 1, lett.b)
                                    |D.P.C.M. n. 437/99
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettere f), g), h)          | ----
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 20, secondo comma L.
comma 1 lettera i)                  |15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera l)                  |articolo 15, primo comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera m)                  | ----
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. b)
comma 1 lettera n)                  |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettere o), p)              | ----

---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera q), primo periodo   |articolo 1 D.P.R. 428/98

---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera q), secondo periodo |articolo 2, comma 1 D.P.R.428/98

---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera r)                  |articolo 1 D.P.R. 428/98

---------------------------------------------------------------------
comma 1 lettera s)                  |articolo 1 D.P.R. 428/98;
---------------------------------------------------------------------
Articolo 2 (Oggetto)
comma 1                             |articolo 1 L. 15/68 e articolo 2
                                    |comma 1,primo periodo L.340/2000
---------------------------------------------------------------------
Articolo 3 (Soggetti) |
comma 1                             |articolo 5,comma 1 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 5,comma 2 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             | ----

---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 2 comma 2 D.P.R. 394/99

---------------------------------------------------------------------
Articolo 4 (Impedimento alla        |
sottoscrizione e alla               |
dichiarazione)                      |
comma 1                             |articolo 4 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 2                             | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 5 (Rappresentanza legale)  |
comma 1                             |articolo 8 L. 15/68

---------------------------------------------------------------------
Articolo 6 (Riproduzione e          |
conservazione di documenti)         |
comma 1                             |articolo 25 L. 15/68 e art. 15
                                    |D.P.R. 513/1997
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 2, comma 15, primo
                                    |periodo L. 537/1993

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             | ----

---------------------------------------------------------------------
comma 4                             | ----

---------------------------------------------------------------------
Articolo 7 (Redazione e stesura di  |
atti pubblici)                      |
comma 1                             |articolo 12,primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |   articolo 13 primo e secondo
                                    |    comma  L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 8 (Documento informatico)  |
comma 1                             |articolo 2 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R.
comma 2                             |513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 3,comma 3 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 3,comma 4 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
Articolo 9 (Documenti informatici   |
delle pubbliche amministrazioni)    |

comma 1                             |articolo 18,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 18,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 22,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 18 comma 3 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
Articolo 10 (Forma ed efficacia     |
del documento informatico)          |

comma 1                             |articolo 4, comma 1 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 4, comma 2 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 5, comma 1 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 5, comma 2 D.P.R.513/97

---------------------------------------------------------------------
Articolo 11 (Contratti stipulati    |
con strumenti informatici o per     |
via telematica)                     |
comma 1                             |articolo 11,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 11,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 12 (Pagamenti informatici) |
comma 1                             |articolo 14 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 13 (Libri e scritture)     |
comma 1                             |articolo 15 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 14 (Trasmissione del       |
documento informatico)              |
comma 1                             |articolo 12,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 12,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 12,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 15 (Trasmissione           |
dall'estero di atti agli uffici di  |
stato civile)                       |
comma 1                             |articolo 19 L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 16 (Riservatezza dei dati  |
personali contenuti nei documenti   |
trasmessi)                          |
comma 1                             |articolo 8,comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 8,comma 2 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 8,comma 2 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
Articolo 17 (Segretezza della       |
corrispondenza trasmessa per via    |
telematica)                         |
comma 1                             |articolo 13,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 13,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 18 (Copie autentiche)      |articolo 14, primo comma e
comma 1                             |articolo 7, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 14, secondo comma L.
comma 2                             |15/68

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 3,comma 4 D.P.R.403 /98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 19(Modalita' alternative   |
all'autenticazione di copie)        |
comma 1                             |articolo 2,comma 2 D.P.R.403/98

---------------------------------------------------------------------
Articolo 20 (Copie di atti e        |
documenti informatici)              |
comma 1                             |articolo 6,comma 1 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 6,comma 2 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 6,comma 3 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 6,comma 4 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
comma 5                             |articolo 6,comma 5 D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
Articolo 21 l'autenticazione delle  |
sottoscrizioni)                     |
comma 1                             | ----

---------------------------------------------------------------------
comma 2                             | ----

---------------------------------------------------------------------
Articolo 22 (Definizioni)           |
                                    |articolo 1, comma 1 lett. c)
comma 1, lettera a)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. d)
comma 1, lettera b)                 |D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. e)
comma 1, lettera c)                 |D.P.R. 513/97

---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. f)
comma 1, lettera d)                 |D.P.R. 513197

---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. g)
comma l. lettera e)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. h)
comma 1, lettera f)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. i)
comma 1, lettera g)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. l)
comma 1, lettera h)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. m)
comma 1, lettera i)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. n)
comma 1, lettera l)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. o)
comma 1, lettera m)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. p)
comma 1, lettera n)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 1, comma 1 lett. q)
comma 1, lettera o)                 |D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 23 (Firma digitale)        |
comma 1                             |articolo10, comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 10,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 10,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 10,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 5                             |articolo 10,comma 5 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 6                             |articolo 10,comma 6 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 7                             |articolo 10,comma 7 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 24 (Firma digitale         |
autenticata)                        |
comma 1                             |articolo 16,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Comma 2                             |articolo 16,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 16,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 16,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 5                             |articolo 16,comma 5 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 6                             |articolo 16.comma 6 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 25 (Firma di documenti |

informatici delle pubbliche |

amministrazioni) |

---------------------------------------------------------------------
comma     1     |articolo     19,     comma     1    D.P.R.    513/97
---------------------------------------------------------------------
comma     2     |articolo     19,     comma     2    D.P.R.    513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 26 (Deposito della chiave   |
privata)                             |
comma 1                              |articolo 7,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                              |articolo 7,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                              |articolo 7,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 27 (Certificazione delle    |
chiavi)                              |
comma 1                              |articolo 8,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                              |articolo 8,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                              |articolo 8,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4                              |articolo 8,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 28 (Obblighi dell'utente   |
e del certificatore)                |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                             |articolo 9,comma 1 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 9,comma 2 D.P.R. 513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 29 (Chiavi di cifratura    |
della pubblica amministrazione)     |
comma 1                             |articolo 17,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 17,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 17,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 17,comma 4 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 30 (Modalita' per la      |
legalizzazione di firme)           |
comma 1                            |articolo 15 secondo comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 31 (Atti non soggetti a   |
legalizzazione)                    |
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 18,primo e secondo comma
comma 1                            |L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 32 (Legalizzazione di     |
firme di capi di scuole parificate |
o legalmente riconosciute)         |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                            |articolo 16 L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 33 (Legalizzazione di     |
firme di atti da e per l'estero)   |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                            |articolo 17, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 17, secondo comma L.
comma 2                            |15/68

---------------------------------------------------------------------
comma 3                            |articolo 17, terzo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 4                            |articolo 17, quarto comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 5                            |articolo 17, quinto comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 34 (Legalizzazione di     |
fotografie)                        |
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 2,comma 7 L. 127/97 come
                                   |modificato dall'articolo 55 comma
comma 1                            |3 della L. 342/2000
---------------------------------------------------------------------
Articolo 35(Documenti di identita  |
e di riconoscimento)               |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                            | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 292 R.D. n. 635/40

---------------------------------------------------------------------
comma 3                            |articolo 2, comma 9 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 36 (Carta d'identita' e   |
documenti elettronici)             |
                                   |articolo 2, comma 10 L. 127/97
                                   |come modificato dall'articolo 2,
comma 1                            |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 2, comma 10 L. 127/97
                                   |come modificato dall'articolo 2,
 comma 2                           |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 2, comma 10 L. 127/97
                                   |come modificato dall'articolo 2,
comma 3                            |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 2, comma 10 L. 127/97
                                   |come modificato dall'articolo 2,
comma 4                            |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 2, comma 10 L. 127/97
                                   |come modificato dall'articolo 2,
comma 5                            |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 2, comma 10 L. 127/97
                                   |come modificato dall'articolo 2,
comma 6                            |comma 4 L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 2, comma 10 L. 127/97
                                   |come modificato dall'articolo 2,
comma 7                            |comma 4 L.191/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 37 (Esenzioni fiscali)    |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                            |articolo 21, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 23, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 38 (Modalita' di invio e  |
sottoscrizione delle istanze)      |
---------------------------------------------------------------------
                                   |art. 3 comma 11 della L. 127/97
                                   |come modificato dall'art. 2 comma
comma 1                            |10 della L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            | ----
---------------------------------------------------------------------
                                   |articolo 3, comma 11 L. 127/97,
                                   |come modificato dall'art.2 comma
comma 3                            |10 della L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 39 (Domande per la        |
partecipazione a concorsi          |
pubblici)                          |
comma 1                            |articolo 3, comma 5 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 40 (Certificazioni        |
contestuali)                       |
comma 1                            |articolo 11 L.15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 41 (Validita' dei         |
certificati)                       |
                                   |articolo 2, comma 3 L. 127/97,
                                   |come modificato dall'art. 2 comma
comma 1                            |2 della L. 191/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 2, comma 4 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 42 (Certificati di        |
abilitazione)                      |
comma 1                            |articolo 12 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 43 (Accertamenti          |
d'ufficio)                         |
comma 1                            | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 3, comma 1 L.3 40/2000
---------------------------------------------------------------------
comma 3                            | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 4                            | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 5                            |articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 6                            |articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
Articolo 44 (Acquisizione di       |
estratti degli atti dello stato    |
civile)                            |
comma 1                            |articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 45 (Documentazione        |
mediante esibizione) |
comma 1                            |articolo 3, comma 1 L. 127/97

---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98

---------------------------------------------------------------------
comma 3                            | ----
 --------------------------------------------------------------------
Articolo 46 (Dichiarazioni         |
sostitutive di certificazioni)     |
                                   |articolo 2,primo comma L. 15/68 e
                                   |articolo 1, comma 1 D.P.R.
comma 1                            |403/1998
---------------------------------------------------------------------
Articolo 47 (Dichiarazioni         |
sostitutive dell'atto di           |
notorieta')                        |
comma 1                            |articolo 4, primo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                            |articolo 2, comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                            | ----

---------------------------------------------------------------------
Articolo 48 (Disposizioni generali |
in materia di dichiarazioni        |
sostitutive)                       |
comma 1                            |articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                            |articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                            |articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 49 (Limiti di utilizzo    |
delle misure di semplificazione)   |
comma 1                             |articolo 10,comma 1 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 10,comma 2 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 50 (Attuazione dei         |
sistemi)                            |

comma 1                             |articolo 21,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 21,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 21,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 2, comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5                             |articolo 2, comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 51 (Sviluppo dei sistemi   |
informativi delle pubbliche         |
amministrazioni)                    |

comma 1                             |articolo 20,comma 1 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 20,comma 2 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 20,comma 3 D.P.R.513/97
---------------------------------------------------------------------
Articolo 52 (Sistema di gestione    |
informatica dei documenti)          |
comma 1                             |articolo 3 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 53 (Registrazione di       |
protocollo)                         |
comma 1                             |articolo 4,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 4,comma 2 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 4,comma 3 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 4,comma 4 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5                             |articolo 4,comma 5 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 54 (Informazioni           |
annullate o modificate)             |
                                    |articolo 5 comma 1 e comma 2
comma 1                             |D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 5 comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 55 (Segnatura di           |
protocollo)                         |
comma 1                             |articolo 6,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 6,comma 2 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 6,comma 3 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 6,comma 4 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5                             |articolo 6,comma 5 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 56 (Informazioni minime    |
del sistema di gestione             |
informatica dei documenti)          |
comma 1                             |articolo 7 D.P.R. 428/98

 --------------------------------------------------------------------
Articolo 57 (Numero di protocollo)  |
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 8 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 58 (Funzioni di accesso    |
ai documenti e alle informazioni    |
del sistema)                        |
comma 1                             |articolo 9,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 9,comma 2 D.P.R. 428/98

---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 9,comma 3 D.P.R. 428/98

---------------------------------------------------------------------
Articolo 59 (Accesso esterno)       |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                             |articolo 10,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 10,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 10,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 10,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 60 (Accesso effettuato     |
dalle pubbliche amministrazioni)    |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                             |articolo 11,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 11,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 11,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 61 (Servizio per la        |
gestione informatica dei documenti  |
dei flussi documentali e degli      |
archivi)                            |
comma 1                             |articolo 12,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 12,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 12,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 62 (Procedure di           |
salvataggio e conservazione delle   |
informazioni del sistema)           |

comma 1                             |articolo 13,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 13,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 13,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 13,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 63 (Registro di            |
emergenza)                          |
comma 1                             |articolo 14,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 14,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 14,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 14,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 5                             |articolo 14,comma 5 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 64 (Sistema di gestione    |
dei flussi documentali)             |
comma 1                             |articolo 15,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 5,comma 1 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 15,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 15,comma 4 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 65 (Requisiti del sistema  |
per la gestione dei flussi          |
documentali)                        |
comma 1                             |articolo 16 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 66 (Specificazione delle   |
informazioni previste dal sistema   |
di gestione dei flussi              |
documentali)                        |
comma 1                             |articolo 17 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 67 (Trasferimento dei      |
documenti all'archivio di           |
deposito)                           |
comma 1                             |articolo 18,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 18,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             | ----

---------------------------------------------------------------------
Articolo 68 (Disposizioni per la    |
 conservazione degli archivi)       |
comma 1                             |articolo 19,comma 1 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 19,comma 2 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             |articolo 19,comma 3 D.P.R.428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 69 (Archivi storici)       |
comma 1                             |articolo 20 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 70 (Aggiornamenti del      |
sistema)                            |
comma 1                             |articolo 22 D.P.R. 428/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 71 (Modalita' dei          |
controlli)                          |
comma 1                             |articolo 11,comma 1 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             |articolo 11,comma 2 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 3                             | ----
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 2 comma 1, secondo
comma 4                             |periodo L. 340/2000
---------------------------------------------------------------------
Articolo 72 (Responsabilita' dei    |
controlli)                          |
comma 1                             | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 73 (Assenza di             |
responsabilita' della pubblica      |
amministrazione)                    |
---------------------------------------------------------------------
comma 1                             |articolo 24 L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 74 (Violazione dei doveri  |
d'ufficio)                          |
comma 1                             |articolo 3, comma 4 L. 127/97
---------------------------------------------------------------------
comma 2, lettera a)                 |articolo 3, comma 3 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2, lettera b)                 |articolo 7, comma 5 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
comma 2, lettera c)                 | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 75 (Decadenza dai          |
benefici)                           |
comma 1                             |articolo 11,comma 3 D.P.R.403/98
---------------------------------------------------------------------
Articolo 76 ( Norme penali)         |
comma 1                             |articolo 26, primo comma L.15/68
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 26, secondo comma L.
comma 2                             |15/68
---------------------------------------------------------------------
                                    |articolo 26, secondo comma L.
comma 3                             |15/68
---------------------------------------------------------------------
comma 4                             |articolo 26,terzo comma L. 15/68
---------------------------------------------------------------------
Articolo 77 (Norme abrogate)        |
comma 1                             | ----
---------------------------------------------------------------------
comma 2                             | ----
---------------------------------------------------------------------
Articolo 78 (Norme che rimangono    |
in vigore)                          |
comma 1                             | ----

Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  degli  atti  normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2000

                            CIAMPI AMATO,

                    Presidente del Consiglio dei Ministri
                    BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
                    BIANCO, Ministro dell'interno
                    FASSINO, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 368