Precari Ata, uno su cento ce la fa

da ItaliaOggi

Precari Ata, uno su cento ce la fa

Al lumicino le chance di supplenza per i 300mila iscritti . La legge di Stabilità ha ridotto i posti in organico e vietato le supplenze fino a 7 giorni

Nicola Mondelli

Sarebbero in totale trecentomila gli aspiranti a supplenze brevi e saltuarie di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, guardarobiere, cuoco e infermiere che entro l’8 ottobre 2014 avevano presentato domanda di aggiornamento o di inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale Ata.

Si tratta delle graduatorie valide per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

Il loro numero, peraltro assolutamente indicativo, lo si ricava dalla presa visione, appunto, delle graduatorie provvisorie consultabili sui siti degli uffici scolastici territoriali e su quelli degli istituti presenti nelle singole province. Il dato definitivo, che presumibilmente non si discosterà molto da quello ufficioso, lo si potrà tuttavia definire solo dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, pubblicazione che dovrebbe avvenire entro la prossima settimana.

In ogni caso il dato di trecentomila non sorprende più di tanto quanti avevano fatto osservare, fin dal momento della pubblicazione del decreto ministeriale (5 settembre 2014) con il quale si fornivano le disposizioni per l’aggiornamento o l’inseriment nelle graduatorie di istituto di terza fascia, che l’avere consentito a chiunque di presentare la domanda, purché in possesso dei titoli di studio richiesti per ognuna delle figure professionali del personale Ata – non inferiore comunque al diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale – avrebbe indotto migliaia di giovani e meno giovani a presentarla nella speranza di ottenere nel corso del triennio di validità delle graduatorie una supplenza breve o saltuaria.

Una speranza che, alla luce dell’elevatissimo numero di aspiranti e soprattutto delle ulteriori riduzioni di posti in organico (2.020 a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016) e del divieto imposto ai dirigente scolastici al conferimento di supplenze brevi di assistente amministrativo nelle scuole con più di tre unità in organico di diritto, di assistente tecnico, di collaboratore scolastico per i primi sette giorni di assenza del titolare, previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), potrà realizzarsi per l’1 o al massimo per il 2 per cento degli inclusi nelle graduatorie di istituto.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive, i dirigenti scolastici saranno tenuto a conferire eventuali supplenze utilizzando esclusivamente le nuove graduatorie, ciò comporterà in non pochi casi la risoluzione del contratto stipulato con gli aspiranti inclusi nelle graduatorie in vigore per il triennio 2011/2014, contratti validi fino alla nomina dell’avente diritto incluso nelle nuove graduatorie.