Nota 27 febbraio 2015, AOODGOSV 1730

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DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

Gentile prof Nocera,

in riferimento alla Sua nota del 12 febbraio scorso, nella quale venivano segnalate alcune perplessità circa le previsioni contenute nella CM 51/14 relative agli ultradiciotenni disabili, le rappresento quanto segue.
Come noto, la CM a cui fa riferimento dispone in relazione alla questione in oggetto, quanto segue:
“Resta fermo che gli alunni con disabilità ultradiciottennt non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti presso i Centri di istruzione per gli adulti o presso le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n.226/2001).”
Tale formulazione ha voluto, innanzitutto, esplicitare e rendere operativo il diritto “proprio ed esclusivo” degli “alunni con disabilità ultra diciottenni disabili” alla frequenza dei corsi di istruzione per adulti presso i CPIA o presso le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni; tale diritto (diritto alla frequenza con “i diritti previsti”), come ovvio, non è immediatamente estendibile agli ultradiciottenni non disabili.
Pertanto, la formulazione è da intendere come enunciazione a garanzia di un diritto e non come affermazione di una esclusione o peggio ancora di una “discriminazione”.
Al riguardo, posso confortarLa sull’intenzione della Scrivente, in linea con il quadro ordinamentale di riferimento, di ritenere esclusa la possibilità di iscrizione degli ultradiciottenni, non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, ai percorsi (“corsi del mattino”) del sistema di istruzione (essendo, come noto, destinati ai soggetti in età di diritto-dovere all’istruzione) e, non per questo, di ritenere affermato anche per loro il diritto alla frequenza dei percorsi di istruzione degli adulti, che si connota come possibilità connessa alle effettive condizioni di fattibilità.
In ogni caso, voglio rassicuraLa sul fatto che nelle istruzioni sulle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, di prossima emanazione, sarà mia cura provvedere a precisare meglio la questione in modo da evitare fraintendimenti ed equivoci.
L’occasione mi è gradita per salutarLa cordialmente.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo