Circolare Funzione Pubblica 29 gennaio 2015, n. 1

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Circolare Funzione Pubblica 29 gennaio 2015, n. 1

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di
personale e di altri profili  connessi  al  riordino  delle  funzioni
delle province e delle citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418
a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (15A01976) 

(GU n.62 del 16-3-2015)

 

 Vigente al: 16-3-2015

 

 
                            Alle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
                            all'articolo 1, comma 2,  del  d.lgs.  n.
                            165 del 2001 
 
  Attesa  la  rilevanza  e  l'urgenza   di   dare   attuazione   alle
disposizioni in materia di personale, in relazione al riordino  delle
funzioni delle province e  delle  citta'  metropolitane,  nonche'  di
fornire chiarimenti in merito ad altri profili  di  raccordo  tra  le
disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014,  n.  190  (legge  di
stabilita' 2015) e quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n.  56,
si ritiene necessario adottare le seguenti linee guida. Sui contenuti
del presente documento e' stato sentito l'Osservatorio  nazionale  ed
e' stata data informativa alle Organizzazioni sindacali. 
    Roma, 29 gennaio 2015 
 
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                     e la pubblica amministrazione    
                                                 Madia                
Il Ministro per gli affari regionali 
          e le autonomie 
             Lanzetta 

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri
Reg.ne - Prev. n. 399 
                                                             Allegato 
Linee guida  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
  amministrazione e del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
  autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di
  personale e di altri profili connessi al  riordino  delle  funzioni
  delle province e delle citta' metropolitane. Articolo 1,  commi  da
  418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    L'intitolazione dei paragrafi e il richiamo dei  commi,  ove  non
diversamente previsto, sono riferiti all'articolo 1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015). 
Sommario: 
Comma 735 - Decorrenza delle misure della legge di stabilita'. 
Commi 418 e 419 - Contenimento della  spesa  per  le  province  delle
  Regioni a statuto ordinario. 
Comma 420 - Contenimento della spesa di personale mediante divieti in
  materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti
  di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza. 
    Finalita' 
    Ambito soggettivo 
    Chiarimenti in merito ai divieti per le province  riguardanti  il
personale 
      Lettera  c):  divieto  di  procedere  ad  assunzioni  a   tempo
indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilita'. 
      Lettera  d):  divieto   di   acquisire   personale   attraverso
l'istituto del comando. I comandi in  essere  cessano  alla  naturale
scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi. 
      Lettera e): divieto di attivare rapporti  di  lavoro  ai  sensi
degli articoli 90 e 110 del TUEL (d.lgs. 18 agosto 2000,  n.  267)  I
rapporti in essere ai sensi del predetto articolo  110  cessano  alla
naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi. 
      Lettera f): divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile
di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. 
      Lettera  g):  divieto  di  attribuire  incarichi  di  studio  e
consulenza. 
Disposizioni speciali in materia di proroghe dei contratti. 
    Comma 429 - Disciplina speciale per il personale  degli  enti  di
area vasta adibito a servizi per l'impiego  e  politiche  attive  del
lavoro (Finanziamento della spesa di personale a tempo  indeterminato
e delle proroghe per i tempi  determinati  e  per  le  collaborazioni
coordinate e continuative) 
    Finalita', ambito soggettivo e vigenza temporale 
    Lettura sistematica con la legge n. 183 del 2014 
    Contenuto 
    Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 -
Proroga dei contratti a valere sui fondi dell'articolo 9,  comma  28,
del D.L. 78/2010 
Comma  421  -  Riduzione  della  dotazione  organica   delle   citta'
metropolitane e delle province delle Regioni a statuto ordinario. 
    Finalita' e ambito soggettivo 
    Percentuali di riduzione della dotazione organica 
    Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo 
    Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni 
Comma 422 - Individuazione del personale che  rimane  assegnato  agli
  enti di area vasta e del personale  che  sara'  destinatario  delle
  procedure di mobilita'. 
    Partecipazione sindacale 
    Elenchi del personale e procedure di mobilita' in relazione  alle
funzioni 
    Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione della dotazione
organica 
Comma 423 - Piani di riassetto organizzativo,  decreto  che  fissa  i
criteri per la mobilita', informatizzazione dei processi. 
Commi 424 e 425 - Ricollocazione del personale a  valere  sui  budget
delle assunzioni 2015 e 2016 delle amministrazioni pubbliche. 
    Ambito soggettivo e disciplina del comma 424 
    Ambito soggettivo e disciplina del comma 425 
    Incontro domanda e offerta di mobilita' 
    Mobilita' prioritaria verso gli uffici giudiziari 
    Divieti  ed  effetti  derivanti  dai  commi  424  e  425  per  le
amministrazioni pubbliche 
    Categorie infungibile 
Comma 426 - Proroga del termine per le procedure di stabilizzazione. 
    Finalita' 
    Contenuto 
Comma 427 - Utilizzo del personale nelle more della conclusione delle
  procedure di mobilita' e forme di mobilita' temporanea in  caso  di
  delega di funzioni. 
Comma 428 - Riassorbimento e mobilita' del  personale  non  utilmente
  ricollocato. 
    Finalita' 
Comma 430 - Rinegoziazione delle rate di ammortamento dei mutui. 
    Finalita' e contenuto 
    Modalita' di rinegoziazione 
Chiarimenti aggiuntivi e altre iniziative operative. 
    Partita IVA 
    Collegio revisori 
    Comparto di contrattazione delle citta' metropolitane 
    Alienazione del patrimonio immobiliare 
Cronoprogramma. 
 Comma 735 - Decorrenza delle misure della legge di stabilita'. 
    La legge 23 dicembre 2014, n. 190  (legge  di  stabilita'  2015),
salvo quanto disposto dall'articolo 1, commi 17, 284, 397, 406,  487,
503, 512 e 701 della medesima legge, entra in vigore  il  1°  gennaio
2015. 
Commi 418 e 419 - Contenimento della  spesa  per  le  province  delle
  regioni a statuto ordinario. 
    Le province e le citta' metropolitane (di seguito  enti  di  area
vasta) concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di  euro  per  l'anno
2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2017. L'ammontare  della  riduzione  della
spesa corrente che  ciascun  ente  deve  conseguire  e'  definito  da
apposito  decreto  interministeriale  tenendo   conto   anche   della
differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. 
    La riduzione incrementale della spesa corrente si coordina  anche
con la graduale attuazione dei processi di  mobilita'  del  personale
definiti dalla legge 56 del 2014 e dai  commi  da  420  a  428.  Tali
processi  determinano  una  progressiva  riduzione  della  spesa  del
personale sostenuta  dalle  citta'  metropolitane  e  dalle  province
attraverso una ricollocazione del personale in  mobilita'  presso  le
amministrazioni  titolari  delle   funzioni   non   fondamentale   in
attuazione della predetta legge 56/2014 e  in  altre  amministrazioni
pubbliche, a cui si aggiunge, nello stesso arco temporale del biennio
2015-2016, la riduzione di spesa del personale in servizio presso gli
enti di area vasta in ragione dell'estinzione dei rapporti di  lavoro
in relazione alle cessazioni dal servizio previste  dalla  disciplina
vigente (anche mediante applicazione dell'articolo 2,  comma  3,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125). 
Comma 420 - Contenimento della spesa di personale mediante divieti in
  materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti
  di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza. 
Finalita' 
    La previsione del comma 420 e' da collegare alla misura del comma
418 che dispone per le province e per  le  citta'  metropolitane  una
significativa e progressiva riduzione della spesa corrente. 
Ambito soggettivo 
    La previsione si applica solo alle province, comprese quelle  con
territorio interamente montano  e  confinanti  con  paesi  stranieri,
delle Regioni  a  statuto  ordinario.  Non  si  applica  alle  citta'
metropolitane. Questo si evince dalla formulazione del comma 420 (che
parla solo delle province) raffrontata con quella del comma 418  (che
cita espressamente sia le province,  sia  le  citta'  metropolitane).
Pertanto con riguardo al comma 421, che contempla tra  i  destinatari
tanto le province quanto le citta' metropolitane, il periodo  secondo
cui "Restano fermi i  divieti  di  cui  al  comma  420  del  presente
articolo." si intende riferito esclusivamente alle province. 
    Si evidenzia che, poiche' le misure del comma 418 sono  destinate
anche  alle  citta'  metropolitane,  pur  non   essendo   le   stesse
destinatarie del comma 420, e' evidente  che  la  compressione  delle
spese  correnti  si  riflettera'  anche  sulla  spesa  di   personale
riducendo notevolmente i margini di ampliamento  della  stessa  anche
per le medesime citta' metropolitane. 
    Si aggiunge, inoltre, che,  fintanto  che  permangono  presso  le
predette citta' metropolitane situazioni di  soprannumerarieta',  non
sara' comunque consentito alle stesse, in applicazione  dei  principi
generali che vietano  assunzioni  in  assenza  di  disponibilita'  di
posti, ricorrere  ad  assunzioni  di  personale  con  la  conseguente
sostanziale applicazione dei divieti di cui alle lettere c) e d). 
Chiarimenti in merito ai  divieti  per  le  province  riguardanti  il
personale 
Lettera c): divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato,
  anche nell'ambito di procedure di mobilita': 
    Il divieto era gia'  previsto  dall'articolo  16,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale divieto e'  stato  confermato
dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
dall'articolo 3, comma 5, secondo periodo del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114. Fino al 31 dicembre 2014 il divieto si  applicava  alle
province  secondo  l'ordinamento  anteriore  alla  legge  56/2014.  A
decorrere dal 1°  gennaio  2015  il  divieto  si  applica  alle  sole
province e non anche  alle  citta'  metropolitane,  fatti  salvi  gli
effetti di riduzione della spesa corrente derivanti per queste ultime
dal citato comma 418. 
La lettera c) del comma precisa che il divieto, a  decorrere  dal  1°
  gennaio  2015,  si  estende  anche  all'acquisizione  di  personale
  mediante  mobilita',  anche  laddove  avviata  anteriormente   alla
  predetta data. 
    Resta  fermo  l'obbligo  di  assunzione  per  coprire  la   quota
riservata alle categoria protette, anche in deroga al divieto di  cui
alla lettera c). 
Lettera d): divieto di acquisire personale attraverso l'istituto  del
  comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza  ed  e'
  fatto divieto di proroga degli stessi. 
    Il divieto scaturisce  dal  principio  secondo  cui  l'onere  del
trattamento economico del personale in  posizione  di  comando  grava
sull'amministrazione utilizzatrice. 
Lettera e): divieto di attivare rapporti di  lavoro  ai  sensi  degli
  articoli 90 e 110 del TUEL  (d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267)  I
  rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano  alla
  naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi. 
    Alle province e' preclusa in modo assoluto, per le  finalita'  di
contenimento della spesa derivanti principalmente dalla misura di cui
al comma 418, la possibilita' di attivare nuovi rapporti di lavoro ai
sensi dell'articolo 90 (Uffici di supporto agli organi  di  direzione
politica) e 110 (Incarichi a contratto) del TUEL, sia per le province
che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che devono  ancora
svolgerle, ai sensi della legge 56/2014. Sul  punto  occorre  operare
una distinzione tra l'articolo  90  e  l'articolo  110,  nonche'  tra
disciplina a regime e disciplina transitoria. 
Disciplina a regime articolo 90. 
    Rispetto  all'articolo  90  il   divieto   interviene   impedendo
l'attivazione di  nuovi  rapporti  di  lavoro.  Ne  deriva  che,  per
supportare  il  Presidente  della  Provincia   nell'esercizio   delle
funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge lo stesso
puo' ricorrere esclusivamente ai dipendenti di ruolo dell'ente  senza
maggiori oneri.  In  nessun  caso,  invece,  e'  consentito  assumere
collaboratori  con  contratto  a  tempo   determinato,   secondo   le
prescrizioni del predetto articolo 90. 
Disciplina a regime articolo 110. 
    La distinzione tra  personale  interno  e  soggetti  esterni  non
rileva ai fini dell'articolo 110 in quanto  in  entrambi  i  casi  e'
presupposto  necessario  l'instaurazione  di  un  nuovo  rapporto  di
lavoro. In sostanza, le Province non possono  stipulare  contratti  a
tempo determinato ex articolo 110 neppure con personale  interno,  in
quanto  il  predetto  articolo  presuppone  l'attivazione  di   nuovi
rapporti di lavoro espressamente vietata dalla lettera e). 
Disciplina transitoria articolo 110. 
    La lettera e) prevede che i  rapporti  in  essere  ai  sensi  del
predetto articolo 110 cessano alla  naturale  scadenza  ed  e'  fatto
divieto di prorogare gli stessi. Resta inteso  che  il  contratto  e'
risolto di diritto nel caso di ente che dichiari il dissesto o  venga
a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie (art. 110, c.
4). La disciplina transitoria dettata per l'articolo 110  si  applica
sia per le province che hanno  svolto  le  nuove  elezioni,  sia  per
quelle che devono ancora svolgerle, ai sensi della legge 56/2014. 
Disciplina transitoria articolo 90. 
    Per quanto riguarda i contratti in essere ai sensi  dell'articolo
90, per le  province  che  non  hanno  ancora  proceduto  alle  nuove
elezioni  si  applica  la  disciplina  ordinaria  sulla  durata   del
contratto, con la conseguenza che alla scadenza prevista il  rapporto
di lavoro  si  estingue  ed  e'  vietata  tanto  la  proroga,  quanto
l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro. 
Lettera f): divieto di instaurare rapporti di  lavoro  flessibile  di
  cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.
  122. 
    I rapporti di lavoro flessibile contemplati dal predetto articolo
9 comma 28 sono i contratti di lavoro: a)  a  tempo  determinato,  b)
quelli flessibili scaturenti da  convenzioni,  c)  di  collaborazione
coordinata e continuativa, d) di formazione-lavoro o  altri  rapporti
formativi, e) di somministrazione di lavoro, f) di lavoro accessorio.
Il divieto si estende anche alle proroghe  o  alla  prosecuzione  dei
predetti  rapporti  di  lavoro.  In  relazione  alle   finalita'   di
contenimento della spesa, si ritiene che il  divieto  si  estenda  al
caso in cui il costo  del  personale  sia  coperto  da  finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea ritenendo che per
i progetti connessi con tali fondi si possa utilizzare  il  personale
gia' in servizio presso gli enti di area vasta. Si aggiunge, ad  ogni
buon fine e  a  supporto  della  coerenza  esegetica,  che  la  legge
56/2014, all'articolo 1, comma 92 prevede la garanzia dei rapporti di
lavoro a tempo determinato in  corso  fino  alla  scadenza  per  essi
prevista. Pertanto, le  proroghe  sono  ammesse  nei  limiti  in  cui
eventuali disposizioni speciali di leggi le consentono come si andra'
meglio a dire nel paragrafo dedicato alle proroghe. 
Lettera g): divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza. 
    Nella  casistica  rientrano  tutte  le  tipologie   di   incarico
disciplinate dall'articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
Disposizioni speciali in materia di proroghe dei contratti. 
    Sono fatte salve, in materia di  proroga,  per  le  tipologie  di
lavoro e  per  la  platea  dei  soggetti  ivi  indicate,  le  diverse
previsioni di legge quali, per  quanto  concerne  gli  enti  di  area
vasta, quelle contenute: 
      a) nell'articolo 1, comma 429, della legge 190/2014. 
      b) nell'articolo 1, comma  6,  del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192. 
Comma 429 - Disciplina speciale per il personale degli enti  di  area
  vasta adibito a servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro
  (finanziamento della spesa di personale  a  tempo  indeterminato  e
  delle proroghe per i tempi  determinati  e  per  le  collaborazioni
  coordinate e continuative). 
Finalita', ambito soggettivo e vigenza temporale 
    La previsione e'  indirizzata  agli  enti  di  area  vasta  e  ha
l'obiettivo di consentire il regolare funzionamento dei  servizi  per
l'impiego  e  la  conduzione  del  Piano   per   l'attuazione   della
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile  2013
sull'istituzione di una "garanzia per i giovani". 
    La norma deve intendersi di vigenza annuale in  quanto,  pur  non
fissando un dies ad quem delimitativo della  propria  efficacia,  una
norma di pari tenore, anch'essa priva di limite temporale,  era  gia'
prevista nella legge di stabilita' 2014 (l. n. 147/2013) e,  malgrado
cio', il legislatore ha ritenuto di disporre la  medesima  previsione
anche nella legge di stabilita' 2015. Cio' comprova l'intenzione  del
legislatore di attribuire anche al comma 429 efficacia annuale. 
Lettura sistematica con la legge n. 183 del 2014 
    La  previsione  detta  una  disciplina  speciale  per  le  citta'
metropolitane e le province che, a seguito o nelle more del  riordino
delle funzioni fondamentali, continuino a esercitare le funzioni ed i
compiti relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del
lavoro.  La  disciplina  speciale  per  il  personale  dedicato  alle
predette funzioni va letta in relazione al riordino  della  normativa
in materia di servizi per il lavoro e  di  politiche  attive  per  il
lavoro di cui alla legge delega n. 183/2014. Tale legge prevede,  tra
i principi delega del comma 4, l'istituzione di un'Agenzia  nazionale
per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome,
vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  cui
funzionamento  si  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali   gia'   disponibili   a   legislazione    vigente,    la
razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali,  mediante  l'utilizzo  delle
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente,  la  possibilita'  di  far  confluire,  in  via
prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia
il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici  soppressi  o
riorganizzati. Come meglio si dira'  nel  prosieguo,  tale  personale
seguira' un percorso di ricollocazione separato da definire  in  sede
di attuazione della legge 183/2014, secondo i criteri di delega sopra
descritti. 
Contenuto 
    La norma autorizza gli enti suddetti a finanziare,  a  valere  su
piani e programmi nell'ambito  dei  fondi  strutturali,  le  seguenti
fattispecie: 
      rapporti di lavoro a tempo  indeterminato:  la  disciplina  del
comma 429 rende possibile finanziare,  a  valere  sui  programmi  dei
fondi strutturali, le spese del personale di ruolo adibito ai servizi
per l'impiego e alle politiche attive  del  lavoro.  Cio'  determina,
nelle more del riordino delle funzioni, anche per effetto della legge
183/2014, un effetto positivo sul bilancio degli enti di area  vasta.
Questo finanziamento straordinario e' in linea con  quanto  detto  in
merito al percorso  differenziato  riservato  al  personale  a  tempo
indeterminato adibito a tali funzioni; 
      proroghe  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato   e
prosecuzione   di   contratti   di   collaborazione   coordinata    e
continuativa,  che   siano   strettamente   indispensabili   per   la
realizzazione di attivita' di gestione dei fondi e di  interventi  da
essi finanziati. Si tratta di rapporti di lavoro finanziati a  valere
sui fondi comunitari, anche in applicazione della legge di stabilita'
2014, a cui gli enti fanno ricorso per garantire la  continuita'  del
servizio. 
    La disciplina recata dal comma 429,  in  quanto  derogatoria,  e'
soggetta ad applicazione restrittiva. Resta fermo il  rispetto  della
vigente normativa in materia di contenimento della spesa  complessiva
di personale. Ne consegue che,  atteso  il  finanziamento  con  fondi
comunitari, gli oneri sostenuti non si calcolano ai fini del rispetto
dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010 e
dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006. 
    In merito alle conseguenze derivanti  dal  mancato  rispetto  del
patto di stabilita' si rinvia alla circolare n.  6  del  18  febbraio
2014 del Ministero dell'economia e delle finanze. Per completezza  si
fa rilevare che la previsione del comma 429 trova applicazione  anche
per le Regioni che  hanno  mantenuto  la  gestione  dei  servizi  per
l'impiego, come espressamente previsto dal comma 427. 
    Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera',  per
quanto di competenza, gli atti connessi con la parte della norma  che
autorizza lo stesso Dicastero, nei limiti di 60  milioni  di  euro  a
valere sul Fondo di  rotazione  per  la  formazione  professionale  e
l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n.  845,  a  concedere  anticipazioni  delle  quote
europee e di cofinanziamento nazionale dei  programmi  a  titolarita'
delle  regioni  cofinanziati  dall'Unione   europea   con   i   fondi
strutturali.  Per  la  parte   nazionale,   le   anticipazioni   sono
reintegrate  al  Fondo  a  valere  sulle  quote  di   cofinanziamento
nazionale riconosciute  per  lo  stesso  programma  a  seguito  delle
relative rendicontazioni di spesa. 
Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre  2014,  n.  192  -
  Proroga dei contratti a valere sui fondi dell'articolo 9, comma 28,
  del d.l. 78/2010. 
    La previsione di cui al predetto comma 6 e' applicabile sia  alle
province, sia alle citta' metropolitane. Infatti, il comma proroga al
31 dicembre 2015 il termine del 31 dicembre 2014 di cui  all'articolo
4, comma 9, terzo periodo del d.l. 101/2013 secondo  cui,  nel  testo
novellato, "Fermo restando  il  divieto  previsto  dall'articolo  16,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono
prorogare fino al 31 dicembre 2015 i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato per le  strette  necessita'  connesse  alle  esigenze  di
continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di  cui
al presente comma, del patto di stabilita' interno  e  della  vigente
normativa di contenimento  della  spesa  complessiva  di  personale."
L'accezione "province"  di  cui  al  predetto  comma  9  e'  riferita
all'assetto istituzionale anteriore alla legge 56/2014  e,  pertanto,
comprensiva  delle  citta'  metropolitane  succedute  alle   relative
province a decorrere dal 1° gennaio 2015. La possibilita' di  proroga
e' da riferire, in base al  contesto  normativo  di  riferimento,  al
personale a tempo  determinato  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  4,  comma  6,  del  d.l.  101/2013.  Sono  altresi'  da
rispettare i vincoli scaturenti dai seguenti articoli: 
      1, comma 557, della legge 296/2006; 
      9, comma 28, del d.l. 78/2010; 
      31, comma 26, lettera d), della legge n. 183 del 2011. 
    Resta   ininfluente,   in   caso   di   violazione   del   patto,
l'applicabilita'  del  comma  429  in  merito  alla  possibilita'  di
finanziare con i fondi  comunitari  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato in quanto non determinano alcuna forma di assunzione  o
di maggiore onere per l'ente. 
Comma  421  -  Riduzione  della  dotazione  organica   delle   citta'
  metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario. 
Finalita' e ambito soggettivo 
    Il comma ha l'obiettivo di ridurre ex lege la dotazione  organica
delle citta' metropolitane e delle province delle regioni  a  statuto
ordinario. 
    In  relazione  ai  processi  di  riordino  delle  funzioni  delle
province, secondo la previsione della legge 7 aprile 2014, n. 56,  il
legislatore  ha  rapportato  le  dotazioni  organiche  delle   citta'
metropolitane e delle province delle regioni a statuto  ordinario  al
fabbisogno connesso con lo svolgimento  delle  funzioni  fondamentali
attribuite dalla predetta legge 56/2014. Le percentuali di  riduzione
sono tarate, infatti, in ragione  della  consistenza  delle  funzioni
fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta. 
Percentuali di riduzione della dotazione organica 
    La previsione dispone che, a decorrere dal 1°  gennaio  2015,  la
dotazione organica delle citta' metropolitane e delle province  delle
regioni a statuto ordinario e' ridotta in misura rispettivamente pari
al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla  data
di entrata in vigore della legge 7  aprile  2014,  n.  56  (8  aprile
2014).  Per  le  province,  con  territorio  interamente  montano   e
confinanti con Paesi stranieri,  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la predetta misura
di riduzione e' fissata nella percentuale del 30. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti
possono deliberare una riduzione superiore. 
    Si precisa, per esigenze di chiarezza, che  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015 il  valore  della  spesa  della  dotazione  organica  e'
ridotto ex lege nelle percentuali indicate e che, entro 30 giorni (31
gennaio  2015),  gli  enti  di  area  vasta  possono  effettuare  una
riduzione  maggiore  laddove  ritengano  che   il   loro   fabbisogno
complessivo di personale,  necessario  a  consentire  lo  svolgimento
delle funzioni fondamentali, possa essere inferiore. 
    Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di  stabilita'  2015  le  amministrazioni  provinciali  e  le  citta'
metropolitane comunicano, nel contesto degli osservatori regionali di
cui all'accordo sottoscritto in applicazione dell'articolo  1,  comma
91, della legge 56/2014, la consistenza finanziaria  della  dotazione
organica ridotta, in misura non inferiore alle  percentuali  previste
dalla  legge,  e  la  base  di  computo  presa  a  riferimento.   Per
sottrazione si determinera' il valore finanziario  dei  soprannumeri.
Il termine previsto per gli adempimenti di cui al presente paragrafo,
data  la  complessita'  dell'operazione  e  i  tempi  richiesti   per
l'adozione delle linee guida, potra', ove necessario, coincidere  con
quello  previsto  per  la  definizione   dei   piani   di   riassetto
organizzativo (1° marzo 2015), come si andra' a dire. 
    In chiave di coordinamento sistematico del disposto del comma 421
con il comma 423, nonche' di coerenza dei criteri  che  sovraordinano
le misure di riorganizzazione, si ritiene che  l'articolazione  della
dotazione  organica  ridotta  possa  essere  declinata  in  sede   di
determinazione  dei  piani  di  riassetto  organizzativo,  economico,
finanziario e patrimoniale di ciascun ente di area  vasta,  piani  da
adottare entro il termine di 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di stabilita' (1° marzo 2015). 
    Alla data del 1°  marzo  2015,  ove  l'ente  ritenga  di  operare
un'ulteriore riduzione di dotazione organica, dovra'  procedere  alla
rideterminazione del valore finanziario della  stessa  e  quindi  del
soprannumero. I termini di cui sopra presuppongono una sincronia  con
i processi  di  riordino  delle  funzioni.  L'Osservatorio  nazionale
previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma  91,  della  legge
56/2014  adotta  le  iniziative  necessarie  di  impulso  e  raccordo
prevedendo, in caso di necessita', il riallineamento  delle  scadenze
nella misura strettamente indispensabile, in relazione allo stato  di
attuazione del riordino. 
Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo. 
    Si deve precisare che con la nozione di "spesa del  personale  di
ruolo" deve intendersi la  spesa  complessiva  riferita  a  tutto  il
personale, (impegnato tanto nelle  funzioni  fondamentali  quanto  in
quelle non fondamentali), appartenente al  ruolo  della  provincia  o
della citta' metropolitana, ivi inclusi i  dipendenti  di  ruolo  che
prestano servizio a qualsiasi titolo presso altre  amministrazioni  o
enti o eventualmente in aspettativa. La  commisurazione  della  spesa
complessiva deve avvenire  operativamente  facendo  riferimento  alla
spesa di  personale  "fotografata"  all'8  aprile  2014  prendendo  a
riferimento, per definire la base di computo,  il  costo  individuale
dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni  categoria
calcolato per ciascun ente  di  area  vasta.  Il  predetto  costo  si
determina considerando il trattamento economico fondamentale e quello
accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico  del  datore  di
lavoro. 
Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni 
    La  quantificazione  in  termini  di   valore   finanziario   dei
sovrannumerari e' ripartita, entro il 31 gennaio  2015,  utilizzando,
ove possibile, anche i dati gia' forniti agli osservatori  regionali.
Ove necessario il termine puo' coincidere con  quello  del  1°  marzo
2015. 
    E'  utile  distinguere  il  valore  finanziario   del   personale
soprannumerario   stimandolo   in   relazione   alle   funzioni   non
fondamentali  svolte  [ad  esempio:  a)  personale  impegnato   nello
svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia  di  servizi  per
l'impiego e politiche attive del lavoro; b) personale con  qualifiche
riguardanti lo svolgimento dei compiti  di  vigilanza  e  di  polizia
locale; c) personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di
riordino.] E' opportuno, inoltre, stimare il valore  finanziario  del
personale destinato al collocamento a riposo  entro  il  31  dicembre
2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le  previsioni  di
cui all'articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013. La  ripartizione  del
valore finanziario dei soprannumeri consente di quantificare, gia' in
questa fase, la consistenza finanziaria del personale che seguira'  i
vari percorsi che si andranno a delineare. 
Comma 422 - Individuazione del personale che  rimane  assegnato  agli
  enti di area vasta e del personale  che  sara'  destinatario  delle
  procedure di mobilita'. 
    La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha previsto un sistema di  riordino
delle funzioni che facevano capo agli enti di area vasta  stabilendo,
con  procedure  definite  in  sede  di  provvedimenti  attuativi,  le
modalita' di trasferimento delle risorse. 
    In particolare, rilevano i seguenti commi dell'articolo 1: 
      comma 92 secondo cui con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  [...]  sono  stabiliti,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza unificata, i criteri generali per  l'individuazione  [...]
delle risorse finanziarie, umane [...] connesse  all'esercizio  delle
funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97,
dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro
a tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo determinato in
corso fino alla scadenza per essi prevista. 
      comma 96, lettera  a),  secondo  cui  nei  trasferimenti  delle
funzioni oggetto del riordino il  personale  trasferito  mantiene  la
posizione giuridica ed  economica,  con  riferimento  alle  voci  del
trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio,   in   godimento
all'atto  del  trasferimento,  nonche'   l'anzianita'   di   servizio
maturata;  le  corrispondenti  risorse   sono   trasferite   all'ente
destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare  le  voci
fisse e variabili del trattamento accessorio, nonche' la progressione
economica orizzontale, secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni
contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici  fondi,  destinati
esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei piu' generali
fondi delle  risorse  decentrate  del  personale  delle  categorie  e
dirigenziale.  I  compensi  di  produttivita',  la  retribuzione   di
risultato  e  le  indennita'  accessorie  del  personale   trasferito
rimangono  determinati  negli  importi  goduti  antecedentemente   al
trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione
del  contratto   collettivo   decentrato   integrativo   sottoscritto
conseguentemente al primo contratto collettivo  nazionale  di  lavoro
stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 
    Quanto sopra e' opportunamente  richiamato  in  quanto  la  legge
56/2014 mantiene la sua portata  primaria  e  le  disposizioni  della
legge 190/2014 si configurano come misure aggiuntive per favorire  la
ricollocazione  del  personale  degli  enti   di   area   vasta.   Il
coordinamento tra le due leggi e' operato in fase applicativa,  sulla
base delle presenti linee guida. 
    In merito ai provvedimenti  attuativi  si  richiamano  quelli  di
seguito indicati: 
      Accordo sottoscritto in attuazione dell'articolo 1,  comma  91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56. L'Accordo (1)  per i  fini  che  ci
riguardano ha previsto: 
        a) la costituzione di un osservatorio nazionale con funzioni,
tra l'altro, di: 
          a. impulso e  di  raccordo  per  l'attuazione  della  legge
56/2014 e di coordinamento con le sedi di concertazione  istituite  a
livello regionale (ovvero gli osservatori regionali); 
          b. supporto al monitoraggio delle attivita'  attuative  del
processo di riordino. 
        b) la costituzione di  osservatori  regionali  come  sedi  di
impulso  e  coordinamento  per   la   ricognizione   delle   funzioni
amministrative provinciali oggetto di riordino  con  formulazione  di
proposte concernenti la ricollocazione delle funzioni  stesse  presso
il livello istituzionale piu' adeguato. 
Decreto del Presidente del Consiglio 26 settembre 2014, in attuazione
  dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
    Il decreto del Presidente del Consiglio, adottato  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 92, della legge  7  aprile  2014,  n.  56  (2)
 rileva per i seguenti punti o criteri: 
      l'individuazione  dei  beni  e  delle  risorse  connessi   alle
funzioni  oggetto  di  riordino  tiene  prevalentemente  conto  della
correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di  entrata
in vigore della legge (risorse correlate alle funzioni); 
      in applicazione del criterio di cui al  punto  precedente,  gli
enti di area  vasta  hanno  effettuato  un  mappatura  delle  risorse
connesse a tutte le funzioni fondamentali e non alla data di  entrata
in vigore della legge 56/2014 ( 8 aprile 2014); 
      attribuzioni  ai  soggetti  che   subentrano   nelle   funzioni
trasferite delle  risorse  spettanti  alle  province  dedotte  quelle
necessarie alle funzioni fondamentali; 
      garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso,
nonche' di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per
essi prevista. 
    Gli  osservatori  regionali,  tenuto  conto  del  riordino  delle
funzioni provinciali, devono individuare le modalita' e i criteri  in
base ai quali le Province e le Citta'  metropolitane  definiscono  il
personale che rimane a tali enti per l'esercizio delle loro  funzioni
e il personale che e' destinato a procedure di mobilita'. A tal  fine
occorre tenere conto di quanto segue. 
Partecipazione sindacale 
    In ogni fase dei processi che interessano il rapporto  di  lavoro
del personale, sono garantite le forme  di  partecipazione  sindacale
previste dalla normativa vigente. 
    Si rinvia alle previsioni del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 ed in particolare agli articoli: 
      6,  comma  1,  secondo  cui  nelle  amministrazioni   pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza
e  la  variazione  delle  dotazioni  organiche  sono  determinate  in
funzione delle finalita' indicate  all'articolo  1,  comma  1,  dello
stesso decreto previa verifica degli effettivi  fabbisogni  e  previa
informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Nei casi
in  cui  processi  di  riorganizzazione   degli   uffici   comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi  di  mobilita',  al
fine  di  assicurare  obiettivita'  e   trasparenza,   le   pubbliche
amministrazioni  sono  tenute  a   darne   informazione,   ai   sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali  rappresentative  del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame  sui  criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i  processi
di mobilita'; 
      33 secondo la procedura individuata nell'articolo medesimo: 
    La legge 56/2014 ha previsto all'articolo 1: 
      comma 91 che sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo  puntuale,
mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le  funzioni  di
cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze; 
      comma 92 che con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri [...] sono stabiliti, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni  e  delle
risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative  connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite [...] dalle
province agli enti subentranti, garantendo i  rapporti  di  lavoro  a
tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo  determinato  in
corso fino alla scadenza per essi prevista. Sullo schema di  decreto,
per  quanto  attiene  alle  risorse   umane,   sono   consultate   le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
      comma 95 che la regione  provvede,  sentite  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo
di cui al comma 91. 
    L'Accordo sopracitato (ex  articolo  1,  comma  91,  della  legge
56/2014) prevede, al punto 17, che lo Stato e le  regioni  convengono
che, per quanto riguarda il personale, sentiti comuni, enti  di  area
vasta e loro  rappresentanze  territoriali  sara'  garantito  l'esame
congiunto con le organizzazioni sindacali per individuare  i  criteri
per la mobilita' e per affrontare le altre  questioni  riguardanti  i
rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal protocollo di
intesa stipulato in data 19 novembre 2013 e suoi aggiornamenti. 
    Rileva, altresi', il Protocollo d'intesa del 19 novembre 2013. 
    In merito alla  partecipazione  sindacale  si  evidenzia  che  la
stessa si svolgera' ai vari  livelli  previsti,  fermo  restando  che
quella ricadente nell'ambito di competenza del "datore di lavoro", in
relazione all'impatto diretto degli atti  adottati  sui  rapporti  di
lavoro dei dipendenti, dovra' essere curata dagli enti di area vasta. 
Elenchi del personale e procedure  di  mobilita'  in  relazione  alle
  funzioni 
    In sede di osservatori regionali, sulla base del  riordino  delle
funzioni, gli enti determinano i criteri affinche' gli enti  di  area
vasta definiscano l'elenco del personale che rimane  a  carico  della
dotazione organica degli enti medesimi di ciascuna regione a  statuto
ordinario  e  quello  da  destinare,  nel  rispetto  delle  forme  di
partecipazione  sindacale  previste  dalla  normativa  vigente,  alle
procedure di mobilita'. Il termine del 31 marzo  2015,  previsto  dal
comma 422 per l'individuazione del personale,  si  intende  che  puo'
essere diversamente modulato  in  relazione  al  completamento  degli
adempimenti  che  costituiscono   il   presupposto   dell'indicazione
nominativa del personale. Gli elenchi  nominativi  sono  definiti  in
relazione al criterio del citato d.P.C.M. 26 settembre 2014,  secondo
cui l'individuazione dei beni e delle risorse connessi alle  funzioni
oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione  e
della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della
legge (risorse correlate alle  funzioni).  I  percorsi  di  mobilita'
previsti sono: 
      a) ex  legge  56/2014.  Qualora  la  Regione,  sulla  base  del
precedente assetto, avesse delegato  alla  provincia  l'esercizio  di
funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie (anche  in
forma  di  potesta'  impositiva,  comprese   le   entrate   derivanti
dall'esercizio delle funzioni) a copertura degli oneri  di  personale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con  la
provincia,  lo  stesso  personale  e'  trasferito  alla  regione  con
relative  risorse   corrispondenti   all'ammontare   dei   precedenti
trasferimenti (v. punto 15 lettera e)  dell'accordo  ex  articolo  1,
comma 91, della legge 56/2014). In tal caso il personale  provinciale
adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali  e'  trasferito
alla Regione con possibilita', ove necessario, di  ampliamento  della
dotazione organica. In termini finanziari deve  essere  garantita  la
neutralita' del processo, attese le risorse economiche gia' stanziate
e  assegnate  dalla  Regione  alla  Provincia,  comprese  le  entrate
derivanti dall'esercizio delle funzioni.  L'operazione  di  cui  alla
presente lettera si esaurisce nel corso dell'anno 2015  in  relazione
ai tempi di attuazione del riordino delle funzioni definito con legge
regionale. Gli atti necessari sono tempestivamente adottati dall'ente
di area vasta  d'intesa  con  le  regioni,  sulla  base  dei  criteri
definiti in sede di osservatorio regionale. Si  applica,  per  quanto
riguarda le entrate tributarie, quanto previsto dal punto 15  lettera
e) dell'accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014. 
      b) ex commi da 421 a 425. Nei casi diversi da quelli  descritti
dalla lettera a), ossia nelle ipotesi in cui la Regione  in  base  al
precedente assetto non avesse delegato l'esercizio di  funzioni  alla
Provincia  il  personale  e'  trasferito  presso   la   Regione   con
ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a valere sulle
risorse destinate alle assunzioni, secondo la disciplina prevista dal
comma 424. Rispetto alle altre amministrazioni che in base alla legge
56/2014 non ereditano la titolarita' delle funzioni non fondamentali,
al  passaggio  di  personale,  secondo  le  procedure  di   mobilita'
derivanti dai commi 424 e 425, non  corrisponde  anche  l'ampliamento
della dotazione organica. 
    In sede di osservatori regionali vengono,  percio'  definiti  gli
elenchi del personale di cui alle lettere a) e b). Sono  esclusi  dai
predetti  elenchi,  in  quanto  interessati  a  percorsi  diversi,  i
dipendenti che: 
      svolgono i compiti di polizia provinciale. Per questo personale
saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a  valle  degli
interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia  delle
funzioni di polizia, anche in funzione di una  migliore  cooperazione
sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralita' finanziaria; 
      svolgono  le  funzioni  presso  i  centri  per  l'impiego.   Il
personale sara' ricollocato in sede di attuazione del riordino  delle
funzioni in materia di servizi per l'impiego e politiche  attive  del
lavoro (art. 1, comma 4, della legge 183/2014); 
      saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche  in
virtu' dell'articolo 2, comma 3, d.l. 101/2013. 
Verifica del rispetto degli obblighi  di  riduzione  della  dotazione
  organica 
    Il valore  finanziario  degli  oneri  del  personale  di  cui  ai
predetti elenchi, destinatario delle procedure di mobilita',  nonche'
quello che sara' collocato a riposo entro il 31  dicembre  2016,  non
puo' essere inferiore al valore  finanziario  del  soprannumero  come
individuato dall'ente di area vasta al 31 gennaio o al 1°  marzo.  E'
fatta salva  la  possibilita'  di  un  valore  finanziario  superiore
laddove, in esito ai piani di riassetto organizzativo,  le  dotazioni
organiche sono ridotte in misura superiore rispetto al valore del  31
gennaio 2015. 
Comma 423 - Piani di riassetto organizzativo,  decreto  che  fissa  i
  criteri per la mobilita', informatizzazione dei processi. 
    Come anticipato nel  precedente  paragrafo,  nel  contesto  delle
procedure  e  degli   osservatori   di   cui   all'accordo   previsto
dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile  2014,  n.  56,  sono
determinati, con il supporto dei  soggetti  o  enti  in  house  delle
amministrazioni  centrali  competenti  (SOSE  s.p.a.  e  Associazione
Formez), piani di riassetto organizzativo, economico,  finanziario  e
patrimoniale  degli  enti  di  area  vasta.  In  particolare  i  dati
elaborati da SOSE connessi con le funzioni, potranno essere  presi  a
riferimento per realizzare adeguati processi di razionalizzazione. 
    Sempre in tale contesto sono, altresi', definite le procedure  di
mobilita'  del  personale  interessato,  i  cui  criteri,  anche   in
riferimento all'ambito territoriale, sono fissati con il  decreto  di
cui al comma 2 dell'articolo 30  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge (1° marzo 2015). Tali criteri  tengono
conto di quanto previsto nelle presenti linee guida. 
    La  mobilita'  si  svolgera'  tenendo  conto  delle  tabelle   di
equiparazione  adottate  in  applicazione  dell'articolo  29-bis  del
d.lgs. 165/2001. 
    Gli altri criteri, che potranno tenere conto  di  caratteristiche
professionali, di anzianita' anagrafica e contributiva,  di  sede  di
domicilio, saranno condivisi in  sede  di  osservatorio  nazionale  e
recepiti con  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, nel rispetto delle forme di  partecipazione
sindacale previste. 
    E' il caso di evidenziare che  le  procedure  di  mobilita'  sono
finalizzate a garantire la continuita' dei  rapporti  di  lavoro  del
personale interessato e a valorizzare la  professionalita'  acquisita
favorendo la ricollocazione in  relazione  alle  competenze  ed  alle
precedenti esperienze. In  tale  senso  il  criterio  delle  funzioni
svolte e' prioritario laddove il personale e' trasferito per  effetto
del riordino di cui alla legge 56/2014. 
    Laddove  il  personale  si  dovra'   ricollocare   presso   altre
amministrazioni,  non  interessate  ai  processi  di  riordino  delle
funzioni, per accelerare i tempi di attuazione  e  la  ricollocazione
ottimale del personale, si fa ricorso a strumenti informatici gestiti
dai predetti soggetti o enti in  house.  Essi  predisporranno,  sulla
base delle indicazioni  delle  amministrazioni  centrali  competenti,
apposite  banche  dati  del  personale,  previa  ricognizione   delle
informazioni necessarie per quantificare e  censire  qualitativamente
il personale da ricollocare (Domanda di mobilita') e per rilevare  le
capacita'  di  assorbimento  da  parte   delle   amministrazioni   di
destinazione (Offerta di mobilita'), in relazione alle loro  esigenze
funzionali. 
    Il  personale  destinatario  delle  procedure  di  mobilita'   e'
prioritariamente ricollocato presso le  regioni  e  gli  enti  locali
secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le
modalita' di cui al comma 425. 
    Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 96, lettera a),
della legge n. 56 del 2014, come sopra richiamato. 
Commi 424 e 425 - Ricollocazione del personale a  valere  sui  budget
  delle assunzioni 2015 e 2016 delle amministrazioni pubbliche. 
    In  relazione  alla  necessita'  di  ricollocare   il   personale
soprannumerario, al netto di quello interessato  a  percorsi  diversi
secondo l'illustrazione precedente, il  legislatore  ha  previsto  di
vincolare le risorse destinate alle assunzioni a tempo  indeterminato
delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni dei commi 424 e  425
rispondono alla medesima finalita'. 
Ambito soggettivo e disciplina del comma 424 
    Le  regioni  (strutture  di  tutta  l'amministrazione  regionale,
nonche' enti da queste dipendenti) e gli  enti  locali  destinano  il
budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalita'
individuate dal comma. Le regioni  valutano  se  estendere  l'obbligo
anche agli enti del Servizio sanitario regionale in relazione al loro
fabbisogno di personale amministrativo e adottano  appositi  atti  di
indirizzo per un'applicazione del comma coerente con il regime  delle
assunzioni degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale.  Gli
enti locali sono quelli definiti dal TUEL. 
    Il budget che e' vincolato dalla legge e'  quello  riferito  alle
cessazioni 2014 e 2015. 
    Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per  gli  enti
sottoposti al patto di stabilita' (articolo  3,  comma  5,  del  d.l.
90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno  2015  e
dell'80% per l'anno 2016. La percentuale e' fissata al 100%  per  gli
enti sottoposti al patto la cui spesa  di  personale  in  rapporto  a
quella corrente e' pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5-quater, del
d.l. 90/2014). La percentuale di turn over legata  alle  facolta'  di
assunzioni deve essere destinata in  via  prioritaria  all'immissione
nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle  proprie
graduatorie vigenti o  approvate  al  1°  gennaio  2015.  Le  risorse
rimanenti, ovvero quelle derivanti  dalle  facolta'  ad  assumere  al
netto di quelle utilizzate per  l'assunzione  dei  vincitori,  devono
essere  destinate,  sommate  ai  risparmi  derivanti  dalla  restante
percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016),
ai processi di mobilita' del personale soprannumerario degli enti  di
area vasta. 
    In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare  il  100%
del turn over alla mobilita' del personale degli enti di area  vasta,
salvaguardando l'assunzione dei  vincitori  esclusivamente  a  valere
sulle facolta' ordinarie di assunzione. Sono  altresi'  salvaguardate
le esigenze  di  incremento  di  part-time  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007. 
    Il vincolo descritto si applica anche agli enti non sottoposti al
patto nel rispetto del regime delle assunzioni previsto. 
    Secondo i criteri di mobilita' definiti con  le  modalita'  sopra
illustrate, qualora l'osservatorio nazionale rilevi che il bacino del
personale da ricollocare e' completamente assorbito, vengono adottati
appositi atti per ripristinare le ordinarie  facolta'  di  assunzione
alle amministrazioni interessate. 
    Le assunzioni sono consentite soltanto per gli enti che  sono  in
regola con i vincoli del patto di  stabilita'  interno  e  che  hanno
sostenibilita' finanziaria di bilancio. 
    Le spese per il personale assorbito in mobilita' secondo il comma
in argomento non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa
di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
296. Il numero delle unita' di personale ricollocato o  ricollocabile
e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di
cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma  91,  della  legge  7
aprile  2014,  n.  56.  Si  precisa  al  riguardo  che,  in  sede  di
osservatorio nazionale, saranno predisposte  dal  Dipartimento  della
funzione pubblica schede di rilevazione delle capacita' di assunzione
e dei processi di mobilita' realizzati dagli enti, in  analogia  alla
ricognizione prevista dal comma 425. 
    La possibilita' di superamento della spesa di cui  al  comma  557
citato e' consentita, al netto delle assunzioni fatte per i vincitori
in  applicazione  del  comma  424,  per  assorbire  il  personale  in
mobilita'. Tale incremento va quantificato e si decurta  gradualmente
in coerenza con la disciplina prevista per il turn over. In  sostanza
rimane permanente nella misura in cui le facolta' ad assumere a tempo
indeterminato lo consentono. 
    I dati rilevati per via informatica  potranno  assolvere,  previa
valutazione di coerenza, agli obblighi di comunicazione previsti  dal
comma 424. 
Ambito soggettivo e disciplina del comma 425 
    Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, le universita'  e  gli  enti  pubblici  non  economici,  ivi
compresi  quelli  di  cui  all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  destinano  il  budget  delle
assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalita'  individuate
dal comma con 425. 
    Sono fatte salve le assunzioni, secondo il regime ordinario,  del
personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa  e  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti  di
ricerca. 
    La Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  avvia  presso  le  citate   amministrazioni   una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale
di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi  di
mobilita'.  Le  amministrazioni  comunicano  un  numero   di   posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano
finanziario, alla disponibilita' delle  risorse  destinate,  per  gli
anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo  indeterminato
secondo la normativa vigente. Saranno predisposte apposite schede  di
rilevazione  a  cui  le   amministrazioni   risponderanno   per   via
informatica.  Le  schede  indicheranno  i  parametri  finanziari   da
prendere a riferimento. 
    Anche in questa circostanza le risorse da destinare  ai  processi
di mobilita' degli enti di area vasta sono da considerare al netto di
quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi  pubblici
collocati nelle graduatorie vigenti o approvate al 1°  gennaio  2015.
Sono altresi' salvaguardate le esigenze di  incremento  di  part-time
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  3,  comma  101,  della
legge 244/2007. 
Incontro domanda e offerta di mobilita' 
    Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  predispone  apposita
piattaforma pubblica al fine di rendere  trasparente  l'incontro  tra
domanda e offerta di mobilita' in applicazione dei commi 424  e  425,
nonche' dei criteri definiti nell'apposito decreto del  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione. 
Mobilita' prioritaria verso gli uffici giudiziari 
    Per quanto riguarda le amministrazioni di cui al  comma  425,  le
procedure di mobilita' si svolgono prioritariamente verso gli  uffici
giudiziari e facendo ricorso al fondo di cui all'articolo  30,  comma
2.3,  del  decreto  legislativo  n.  165   del   2001,   prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del  trattamento
economico   spettante   al   personale   trasferito   facente    capo
all'amministrazione  cedente.  Il  bando  di   mobilita'   volontaria
adottato dal Ministero  della  giustizia  con  provvedimento  del  25
novembre 2014, per la copertura di 1.031 posti vacanti, e'  destinato
a riassorbire il personale degli enti di area vasta  e  solo  in  via
residuale, in assenza di domanda di mobilita' da parte  del  predetto
personale, a processi di mobilita' di altro personale. 
Divieti  ed  effetti  derivanti  dai  commi  424   e   425   per   le
  amministrazioni pubbliche 
    Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424
e 425 alle amministrazioni sopra  individuate  e'  fatto  divieto  di
effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget  2015
e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi  424  e  425
sono nulle. 
    Rimangono consentite le assunzioni, a  valere  sui  budget  degli
anni precedenti, nonche' quelle previste da norme speciali. 
    Per quanto riguarda l'assunzione delle categorie  protette  resta
fermo l'obbligo di copertura della quota di riserva. A  tale  obbligo
si puo' adempiere anche attraverso  l'acquisizione  di  personale  in
mobilita' dagli enti di area  vasta  assunto  in  applicazione  della
normativa vigente in materia di categorie protette. 
    Le procedure concorsuali avviate,  anche  se  finanziate  su  una
programmazione che prevedeva  l'utilizzo  dei  budget  2015  e  2016,
possono  essere  proseguite  ove  l'amministrazione  possa  vincolare
risorse  relative  ad  anni  successivi.  Lo  stesso  dicasi  per  le
procedure di avviamento mediante collocamento. 
    Saranno fornite istruzioni separate  in  merito  all'applicazione
dell'articolo 1, comma 5, del d.l. 192/2014 secondo cui  "Le  risorse
per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera  b)  e  del
comma 2, per le quali, alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, non e' stata presentata alle amministrazioni  competenti  la
relativa richiesta di autorizzazione  ad  assumere,  sono  destinate,
previa ricognizione da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  a   realizzare
percorsi di mobilita' a favore del personale degli enti di area vasta
in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7  aprile
2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in  favore
dei vincitori di concorso, del personale di cui  all'articolo  3  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  di   quello   non
amministrativo degli enti di ricerca." 
    Non e' consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015
e 2016, ne' procedure di mobilita'. 
    Le procedure di mobilita' volontaria avviate prima del 1° gennaio
2015 possono essere concluse. 
    Fintanto che non sara' implementata la piattaforma di incontro di
domanda e offerta di mobilita' presso il Dipartimento della  funzione
pubblica, e' consentito alle amministrazioni pubbliche  indire  bandi
di procedure di  mobilita'  volontaria  riservate  esclusivamente  al
personale di ruolo degli enti di area vasta. 
Categorie infungibile 
    Per  il  personale  infungibile  (es.:   magistratura,   carriera
prefettizia e diplomatica, docenza universitaria; personale educativo
e docente degli enti locali) l'eventuale assunzione anche di  idonei,
nel  rispetto  delle  procedure  di  autorizzazione  previsti   dalla
normativa vigente, non puo' superare  la  percentuale  di  turn  over
consentita secondo  il  regime  ordinario.  Dell'assunzione  di  tali
categorie ne va data comunicazione all'osservatorio  nazionale  e  al
Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi  informativi
previsti. 
Comma 426 - Proroga del termine per le procedure di stabilizzazione 
Finalita' 
    La previsione mira a dilazionare di un  biennio  il  termine  per
l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei  precari  nelle
pubbliche amministrazioni. Il  disegno  di  politica  legislativa  di
contrasto  del  precariato  nel  lavoro  pubblico  non  viene  quindi
interrotto ma post-posto al fine di offrire  una  finestra  temporale
negli  anni   2015-2016   per   il   riassorbimento   del   personale
sovrannumerario degli enti di area vasta. 
Contenuto 
    La norma proroga al 31 dicembre 2018 il  termine  originariamente
fissato al  31  dicembre  2016  per  l'espletamento  delle  procedure
previste dall'art. 4, commi 6 e 8  del  D.L.  n.  101  del  2013;  si
prevede altresi' che si possa attingere, per le finalita' indicate  e
nel  rispetto  delle  percentuali  massime  previste  per   garantire
l'adeguato accesso dall'esterno,  alle  risorse  disponibili  per  le
assunzioni per gli anni 2017 e 2018. Le graduatorie definite in esito
alle previste procedure di  reclutamento  speciale  transitorio  sono
utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre 2018. I contratti  di
lavoro a tempo determinato  sono  prorogabili,  nei  limiti  previsti
dall'articolo 4, comma 9, del d.l. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018. 
Comma 427 - Utilizzo del personale nelle more della conclusione delle
  procedure di mobilita' e forme di mobilita' temporanea in  caso  di
  delega di funzioni. 
    Nelle more della conclusione delle procedure di mobilita' di  cui
ai commi da 421 a 428,  il  relativo  personale  rimane  in  servizio
presso le citta' metropolitane e  le  province  con  possibilita'  di
avvalimento da parte delle regioni e  degli  enti  locali  attraverso
apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni  e
con oneri a carico dell'ente utilizzatore. 
    In merito  alla  possibilita'  delle  regioni  di  utilizzare  le
facolta' previste dal comma 429, si rinvia al relativo paragrafo. 
    A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai  commi  da
421 a 425, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme,
anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di  cui  al
comma  421  o  ad  altri  enti  locali,  dispongono   contestualmente
l'assegnazione del relativo personale con oneri  a  carico  dell'ente
delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. 
    E' facilmente desumibile che in tale fattispecie, ove la funzione
fosse delegata all'ente di area vasta, il personale interessato  alla
funzione, ove sia transitato in  mobilita'  verso  la  regione,  puo'
essere distaccato all'ente di area vasta e di fatto non mutare la sua
sede lavorativa, pur mutando il suo rapporto di lavoro. 
Comma 428 - Riassorbimento e mobilita' del  personale  non  utilmente
  ricollocato 
Finalita' 
    La disposizione reca una  disposizione  di  chiusura  dell'intero
processo di riassorbimento del personale  sovrannumerario,  prendendo
in  considerazione  l'ipotesi  residuale  in  cui  vi  siano   unita'
sovrannumerarie non utilmente ricollocate all'esito  delle  procedure
previste dai commi 421-425. 
    La previsione si puo' applicare solo al 31 dicembre 2016. 
    A tal riguardo, il  legislatore  prevede  l'implementazione,  nel
rispetto delle prerogative sindacali,  di  istituti  contrattuali  di
solidarieta' che consistono nel ricorso al contratto a tempo parziale
al fine di ripartire tra  tutto  il  personale  rimasto  in  servizio
nell'ente di area vasta, senza piu' distinzione tra personale adibito
alle funzioni fondamentali e quello  precedentemente  individuato  in
soprannumero, il valore finanziario del personale soprannumerario non
ricollocato. 
    In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui  l'applicazione
di  tali  istituti  risulti  infruttuosa   ai   fini   del   completo
riassorbimento  dei  soprannumerari,  il  legislatore  prevede   come
extrema ratio l'attivazione del  collocamento  in  disponibilita'  di
tali unita' secondo la disciplina generale dell'articolo 33 commi 7 e
8 del d.lgs.165. 
Ambito soggettivo. 
    La norma si indirizza espressamente a  tutti  gli  enti  di  area
vasta,  pertanto  ne  sono  interessate  sia  Province   sia   Citta'
metropolitane.  Gli  atti  da  adottare   sono   in   capo   a   tali
amministrazioni. 
Contenuto 
    La norma stabilisce che, in caso  di  mancato  ricollocamento  di
tutto il personale soprannumerario, si definiscono  entro  30  giorni
criteri e tempi per l'utilizzo, presso ogni ente di  area  vasta,  di
forme contrattuali a tempo parziale che riguardino tutto il personale
e non solo il contingente  dei  sovrannumerari.  In  particolare,  la
definizione dei criteri per il ricorso a  queste  forme  contrattuali
deve avvenire previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali,
tenendo conto che la norma  stabilisce  espressamente  come  criterio
prioritario la maggiore anzianita' contributiva. 
    Si precisa che l'attivazione di questi istituti contrattuali deve
avvenire nel  limite  necessario  per  il  riassorbimento  dell'onere
finanziario relativo alle unita' soprannumerarie 
    In via esclusivamente residuale,  in  caso  di  mancato  completo
assorbimento con le modalita' appena illustrate, la norma prevede  da
ultimo  il  ricorso  al  collocamento  in  disponibilita'  ai   sensi
dell'art. 33, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 165 del 2001. 
Comma 430 - Rinegoziazione delle rate di ammortamento dei mutui 
Finalita' e contenuto 
    La disposizione prevede la facolta' per le province e  le  citta'
metropolitane - in considerazione del processo di trasferimento delle
funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile  2014,
n. 56 - di rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza  nell'anno
2015 dei mutui non trasferiti  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326. 
    Ne deriva la rimodulazione del relativo  piano  di  ammortamento,
anche in deroga alle disposizioni di cui  al  comma  2,  lettera  c),
dell'articolo 204 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
    Gli oneri derivanti dall'applicazione della  disposizione  stessa
restano a carico dell'ente richiedente. 
Modalita' di rinegoziazione 
    Le operazioni di rinegoziazione dei mutui, da effettuare entro il
30 giugno 2015 ai fini di garantire la sterilizzazione del pagamento,
possono essere effettuate con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la
"CDP"), nonche' con gli altri soggetti finanziatori. 
    Non  possono  essere  oggetto  delle   suddette   operazioni   di
rinegoziazione i mutui trasferiti al Ministero dell'economia e  delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326. 
    La CDP, previa  autorizzazione  dei  propri  organi  deliberanti,
regolamenta  le  operazioni  di  rinegoziazione  dei   propri   mutui
attraverso l'emanazione di apposite Circolari che ne rendono note  le
condizioni, i termini e le modalita'. Le  Circolari  sono  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel sito internet  della  CDP  onde
consentirne la massima pubblicita', nel rispetto di  quanto  previsto
dall'art. 13 del Decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 6 ottobre 2004. 
    Per  quanto  riguarda  i  mutui  concessi   da   altri   soggetti
finanziatori, gli  enti  potranno  formulare  apposita  richiesta  di
rinegoziazione al fine di consentire l'attivazione  dei  processi  di
valutazione istruttoria da parte degli stessi finanziatori. 
Chiarimenti aggiuntivi e altre iniziative operative 
Partita IVA 
    Le Citta' Metropolitane possono mantenere la  Partita  IVA/Codice
Fiscale delle omonime Province. 
Collegio revisori 
    La citta' metropolitano  puo'  deliberare  che  il  collegio  dei
revisori gia' in carica presso la provincia possa rimanere in  carica
sino alla naturale  scadenza  del  mandato  anche  presso  la  Citta'
Metropolitana, al fine di garantire la continuita' delle funzioni  di
controllo. 
Comparto di contrattazione delle citta' metropolitane 
    Fino alla nuova tornata contrattuale,  le  citta'  metropolitane,
poiche' succedono alle province, applicano  il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali. 
Alienazione del patrimonio immobiliare 
    Con riferimento al patrimonio  immobiliare  di  proprieta'  delle
Province, nell'ottica di una progressiva alienazione dello stesso, e'
possibile procedere al trasferimento, a titolo oneroso, ad  un  fondo
immobiliare  sottoscritto  da  investitori   professionali   privati,
appositamente istituito da Invimit Sgr, societa' detenuta al 100% dal
MEF. 
    Gli immobili oggetto della vendita  possono,  in  prima  istanza,
essere individuati  fra  quelli  condotti  attualmente  in  locazione
passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato. 
    Tale operazione consente di rendere disponibile per  le  Province
risorse economiche importanti, eliminando anche i costi  di  gestione
degli  immobili,  e   per   lo   Stato   di   avviare   processi   di
razionalizzazione mirati accompagnati da  azioni  di  efficientamento
energetico senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, in  quanto
sono a carico del fondo  tutti  gli  oneri  connessi  al  portafoglio
immobiliare. 

cfp1_15_1

 

cfp1_15_2

(1) Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre
    2014, repertorio atti n. 106/CU. 

(2) Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre
    2014, repertorio atti n. 107/CU.