La scuola come quarto potere costituzionale

La scuola come quarto potere costituzionale

di Maurizio Tiriticco

 

Ferdinando Imposimato in un convegno tenutosi a Roma lo scorso 24 aprile, promosso dagli insegnanti dell’Adida, nell’esprimere la sua preoccupazione nei confronti del disegno di legge di riforma della scuola presentato dal Governo Renzi, ha voluto sottolineare che si tratta di un vero e proprio attacco “contro la democrazia e la Costituzione e contro il diritto degli studenti a ricevere gratuitamente una seria educazione e formazione culturale e morale a vantaggio della loro persona e della collettività. A differenza dello Stato totalitario, lo Stato democratico, perseguendo l’interesse collettivo alla cultura, lascia alle persone libertà di formarsi e non stabilisce con arbitraria sopraffazione, quello che è etico e giusto insegnare (Atti costituzionali, relazione A Moro 18 ottobre 1946)”. E, a sostegno della sua tesi, ha voluto ricordare come lo stesso Piero Calamandrei sostenesse che la scuola è un vero e proprio organo costituzionale.

Mi piace riportare quanto testualmente ebbe a dire in proposito Piero Calamandrei nel suo intervento al terzo Congresso dell’ADSN, Associazione per la Difesa della Scuola Nazionale, tenutosi in Roma l’11 febbraio 1950: “La scuola, come la vedo io, è un organo costituzionale. Ha la sua posizione, la sua importanza al centro di quel complesso di organi che formano la Costituzione. Come voi sapete (tutti voi avrete letto la nostra Costituzione), nella seconda parte della Costituzione, quella che si intitola L’ordinamento dello Stato, sono descritti quegli organi attraverso i quali si esprime la volontà del popolo. Quegli organi attraverso i quali la politica si trasforma in diritto, le vitali e sane lotte della politica si trasformano in leggi. Ora, quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi verrà naturale la risposta: sono le Camere, la Camera dei deputati, il Senato, il presidente della Repubblica, la Magistratura: ma non vi verrà in mente di considerare fra questi organi anche la scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l’organismo costituzionale e l’organismo umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell’organismo umano hanno la funzione di creare il sangue”.

In tempi non sospetti, in un articolo dallo stesso titolo, del 9 ottobre 2012, avanzavo l’dea della scuola come “quarto potere”, sollecitato da un documento varato dal Coordinamento nazionale per la Scuola della Costituzione, contenente severe e fondate critiche al pdl 953, meglio noto, allora, come proposta Aprea. E sostenevo anche che l’autonomia della Scuola, o meglio dell’intero “Sistema educativo di istruzione formazione” – così hanno voluto denominarlo due ministri di posizioni politiche avverse, Luigi Berlinguer, con la legge 30/2000, e Letizia Moratti, con la legge 53/2003 – ha e deve avere un respiro ben più ampio di quello indicato dalla legge delega 59/1997 e dal dpr 275/99, un respiro costituzionale. E non è un caso che, con la legge costituzionale 3/2001, con cui si è modificato il Titolo V della Costituzione, al comma 3 dell’articolo Cos. 117, l’autonomia delle istituzioni scolastiche sale al rango costituzionale.

In quell’articolo così mi esprimevo:

“Se queste considerazioni sono vere, perché non rivendicare allora il fatto che il Sistema di istruzione si colloca come un quarto potere autonomo e indipendente dagli altri? La sua diretta discendenza è data dalla Carta costituzionale (e si potrebbero citare altri articoli, oltre ai già noti 2, 3, 9, 33, 34, 117), come dalla Carta discendono le autonomie dei tre poteri canonici. Tutte le disquisizioni sui rapporti tra Stato, Parlamento, Miur e Istituzioni scolastiche (fino a che punto deve giungere la decretazione centrale?) vengono a cadere nel momento in cui si ritorna alle origini stesse della separazione dei poteri, che ovviamente non significa – e non lo è – la via delle delegificazione! Esiste un Ministero della Giustizia ed esiste una Magistratura indipendente (anche se a volte emergono delle frizioni). Quindi possono e devono continuare ad esistere un Miur e una Scuola autonoma: ai quali sono affidati finalità e compiti diversi”.

“Tutto questo per dire che l’autonomia non solo viene da lontano, ma costituisce, o dovrebbe costituire, la garanzia stessa dell’esercizio della democrazia. I Padri costituenti hanno anche guardato lontano quando, nella Parte seconda, hanno chiaramente indicato quale fosse la scelta di fondo di un Paese democratico: l’indipendenza dei tre poteri, dalla felice intuizione di quel Montesqiueu che in pieno Illuminismo gettò le basi teoriche di un governo della Cosa Pubblica che fosse autenticamente democratico. Ricordo a memoria quella sua massima, secondo la quale, ‘perché non si possa abusare del potere, occorre che il potere arresti il potere’. E’ una delicata operazione di uncinetto quella svolta dai nostri Padri costituenti, quando hanno puntualmente descritto gli ambiti e i limiti del Governo, del Parlamento, della Magistratura: una tripartizione che è nel contempo il sale della democrazia e l’esercizio dell’autonomia”

Se queste considerazioni, di ieri e di oggi, sono vere, è anche vero che l’autonomia delle istituzioni scolastiche non può e non deve essere rimessa in discussione da un ddl che non solo attenta al principio stesso dell’autonomia, ma intende costruire una scuola “altra” che con la Costituzione e con la nostra storia non ha nulla a che fare.

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