Decreto Ministeriale 26 maggio 2015, n. 315

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Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli Ordinamenti didattici universitari”;
VISTA la legge 2 agosto 1999 n.264, recante “norme in materia di accesso ai corsi universitari”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive modificazione;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e, in particolare, l’articolo 154, commi 4 e 5;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, pubblicata nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 11;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”  e,  in particolare,  l’art. 36, comma 1  – come modificato dall’art.21, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128 -, in base al quale “con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati  le modalità per l’ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove,  nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi:  a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;  b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo  parametri oggettivi;  c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;  d) all’esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria.  Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 757, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66“;

VISTO il comma 433 dell’art.2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – come sostituito dall’art.7 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 -, in base al quale “Al concorso per l’accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato“;

VISTO l’art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n., in base al quale “[…..] l’importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100,00 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione“;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 giugno 2014, n.105 (registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2014, foglio n. 2904), recante “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48 (registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015, foglio n. 1801 e pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2015), recante “Nuovo Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368”,  che ha sostituito il Regolamento emanato con DM n. 105/2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 Costo contratto formazione specialistica dei medici e s.m.i.;

VISTO il comma 3-bis dell’art.20 del richiamato D.Lgs. n.368/1999  – come modificato dall’art.15 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114 -, in base al quale “con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre  2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 2005, con l’osservanza dei  limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica”. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica“.

VISTO il comma 3-ter del richiamato art.20, D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “la durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall’Anno Accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l’ultimo anno di specialità nell’anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l’ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l’ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione dell’art.20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall’art.15 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n.114/2014, che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria“;

VISTO il comma 1, dell’art. 35, del citato D.Lgs. n. 368/1999, in base al quale “Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti  per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle  attività del  Servizio sanitario nazionale“;

VISTO il comma 2, del richiamato art.35, D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell’articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa”;

VISTO l’art.3, comma 3 del citato Decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n.68, in base al quale si dispone che “con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola“;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, d’intesa con il Ministero della Salute, del 29 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005;

VISTI i decreti del Ministro della Salute del 6 novembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, emanati di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, relativi all’accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione;

VISTI i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite le scuole di specializzazione dell’area sanitaria;

TENUTO CONTO che, in attesa dell’attuazione di quanto disposto all’art. 3, comma 3 del citato Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n.68 e stante il riordino ancora in atto, perdurano, in via transitoria, gli effetti dei precedenti decreti di accreditamento;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.191 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”;

VISTA la Tabella 2 di cui al Decreto MEF 29 dicembre 2014 n.101094 di ripartizione in capitoli e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e Finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;

VISTO il riparto relativo al citato capitolo 2700, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;

CONSIDERATO che, in ragione del riordino degli Ordinamenti didattici da parte degli Atenei, avviato con il citato D.I. n.68/2015, i risparmi derivanti dalla riduzione dei percorsi di specializzazione nonché dalle opzioni esercitate da parte degli specializzandi verso i nuovi Ordinamenti di durata ridotta sono destinati all’incremento nel tempo dei contratti di formazione specialistica medica, così come prevede il sopra citato art. 20 del D.Lgs. n.368/1999 e s.m.i.;

VISTA la comunicazione del 2 aprile 2015, fornita per via telematica, con la quale il Ministero della Salute ha indicato al MIUR il fabbisogno, individuato dalla Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ex art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999, dei medici specialisti da formare per il triennio 2014/2015, 2015/2016  e  2016/2017;

VISTA la nota prot. n. 7047 del 21 aprile 2015 con la quale il MIUR ha comunicato al Ministero dell’Economia e Finanze l’ammontare delle economie e delle sospensioni comunicate dagli Atenei con riferimento alla coorte di specializzandi iscritti agli Anni Accademici precedenti, nonché la tabella concernete la spesa prevista per l’A.A. 2014-2015 relativa alla corresponsione dei contratti di formazione specialistica già in essere;

VISTA la nota 28 aprile 2015 prot. MEF-RGS n. 36628  con la quale il MEF, alla luce delle risorse disponibili, ha comunicato il numero dei contratti di formazione specialistica attivabili con risorse statali per l’A.A. 2014-2015, pari a n. 4.400 contratti;

VISTA la nota prot. n.13004 del 6 maggio 2015 con la quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha rappresentato al Ministro dell’economia e delle finanze la necessità di perseguire l’importante obiettivo di bandire per il prossimo ciclo di specializzazioni mediche A.A.2014-2015 almeno 6.000 posti mediante il reperimento di ulteriori risorse sia a legislazione vigente sia mediante riduzione dei capitoli di spesa dello stato di previsione del MIUR da stabilizzare in occasione dell’approvazione del disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato per l’Esercizio 2015;

VISTA la nota prot. n. 7626 dell’8 maggio 2015 con la quale la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione del MIUR, alla luce delle priorità evidenziante dal Ministro con la richiamata nota prot. 13004/2015 ed a parziale rettifica della precedente nota MIUR prot. n. 7047/2015, ha comunicato al MEF l’ammontare delle economie e delle sospensioni comunicate dagli Atenei con riferimento alla coorte di specializzandi iscritti agli Anni Accademici precedenti, nonché la tabella concernente la spesa prevista per l’A.A. 2014-2015 relativa alla corresponsione dei contratti di formazione specialistica già in essere;

VISTA la nota prot. n. 10469 del 15 maggio 2015 con la quale il Ministro dell’economia e delle finanze, alla luce delle risorse disponibili, ha comunicato il numero dei contratti di formazione specialistica attivabili con risorse statali per l’A.A. 2014-2015, pari a n. 6000 contratti, di cui 1000 subordinati all’approvazione del disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato per l’Esercizio 2015;

VISTO il decreto 20 maggio 2015 del Ministero della Salute di concerto con il MIUR ed il MEF, adottato ai sensi dell’art.35, comma 1, del citato D.Lgs. n.368/1999, contenente “la determinazione del numero globale degli specialisti da formare annualmente per ciascuna delle tipologie di specializzazione individuato tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei  medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi  previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale”, per un totale di n. 6.000 specialisti da formare per l’A.A. 2014/2015, rispetto ai quali 5000 contratti di formazione specialistica sono coperti dalle risorse a legislazione vigente e 1000 subordinati all’effettiva disponibilità delle risorse conseguente all’approvazione del disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato per l’Esercizio 2015, in quanto coperti mediante riduzione di capitoli di spesa dello stato di previsione del MIUR;

VISTO il Decreto ministeriale 21 maggio 2015 prot. n. 307 con il quale, in relazione al citato Decreto ministeriale Salute-MIUR-MEF del 20 maggio 2015, il MIUR, ai sensi del comma 2, dell’art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999, acquisito il parere del Ministero della Salute ha ripartito per l’A.A. 2014-2015 i richiamati 5.000 più 1.000 (6.000) contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali tra le diverse scuole di specializzazione istituite presso i singoli Atenei ed ha, altresì, chiesto alle Regioni e alla Province autonome di comunicare i contratti aggiuntivi finanziati con risorse proprie;

VISTA la nota prot. n. 5246 del 3 aprile 2015 con la quale il MIUR, a seguito della intervenuta emanazione del Decreto  di riordino n. 68/2015, ha chiesto alle Regioni di volere provvedere, con la massima sollecitudine, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l’emanazione del bando di concorso, dei contratti per la formazione medico specialistica che intendono finanziare per l’A.A. 2014/2015 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del D.I. n.68/2015, in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali  in quanto tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni e delle Province autonome;

VISTE le comunicazioni con le quali le Regioni e le Province autonome hanno fornito le indicazioni richieste in ordine ai suddetti contratti aggiuntivi;

VISTA la nota 23 aprile 2015 prot. n. 7124 con la quale, stante le previsioni di cui all’articolo 5, comma 4 del Regolamento n. 48/2015, il MIUR ha chiesto alle Università di comunicare, prima dell’emanazione del bando di concorso, gli eventuali contratti aggiuntivi – rispetto a quelli finanziati con risorse statali e regionali – derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, da attivare per l’A.A. 2014-2015 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del Decreto ministeriale n.68/2015;

RAVVISATA la necessità, sentito anche il Ministero della Salute, di apportare delle rettifiche alla tabella di cui al decreto MIUR 20 maggio 2015 n. 307, recante l’assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con risorse statali per l’A.A. 2014-2015, emendandola degli errori materiali in essa riscontrati;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, e, in particolare, l’art. 757 in base al quale “per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all’art.35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999, è stabilita, d’intesa con il Ministero della Difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare“;

VISTA la nota 2 marzo 2015 prot. n. 26971 con la quale il Ministero della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare ha comunicato, ai sensi del citato art.757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, le proprie esigenze di medici specialisti per l’A.A. 2014/2015 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero;

VISTO il comma 3 dell’art. 35, del D.Lgs. n. 368/1999 nella parte in cui dispone che, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, “è stabilita, d’intesa con il Ministero dell’interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato […]. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2“;

SENTITO, ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, il Ministero dell’Interno, il quale ha segnalato di non avere, per l’A.A. 2014-2015, riserve di posti in soprannumero per le esigenze della sanità della Polizia di Stato;

VISTO il comma 5 dell’articolo 39, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, come sostituito dall’articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

VISTA la Legge 14 gennaio 1999, n. 4 recante “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole” e, in particolare, l’art.1 comma 7 in base al quale “il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, d’intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e della Sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l’intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli Accordi governativi, culturali e scientifici, ai Programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei Paesi interessati“;

VISTA la Legge 26 febbraio 1987, n.49 recante la “Nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo”;

VISTO il comma 3 dell’art. 35, del D.Lgs. n. 368/1999 in base al quale si dispone che, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, “è stabilita, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2“;

VISTA la nota 3 aprile 2015 prot. n. 5274 con la quale il MIUR ha chiesto al Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale di volere comunicare per l’A.A. 2014/2015, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ai sensi del citato comma 3 dell’art.35 del D.Lgs. n.368/1999, nonché, il numero di mediciextracomunitari destinatari per l’intera durata del corso di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee ai sensi del comma 7 dell’art.1 della Legge n.4/1999;

VISTO il comma 4 dell’articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l’ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola“;

TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l’ammissione alle scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex comma 4 dell’articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici: a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l’Università;  b) medici dipendenti dell’INPS e dell’INAIL; c) medici dell’Emergenza territoriale, ai quali si applica l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, per i quali l’articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto D.P.R. n. 270/2008 prevede l’incompatibilità con l’iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999;  d) medici per i quali è applicabile l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008;

VISTA la nota prot. n. 5250 del 3 aprile 2015 con la quale il MIUR, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, ha chiesto al Ministero della Salute di volere formulare, sempre con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del D.I. n.68/2015, eventuali proposte con riferimento all’A.A. 2014/2015 in ordine alle possibili riserve in soprannumero relative alla formazione di personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTE le note con le quali il Ministero della Salute ha comunicato, ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, le proprie proposte per l’A.A. 2014/2015 in ordine alle riserve in soprannumero relative alla formazione di personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il comma 1-bis dell’articolo 36, del D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all’assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università “;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino – Alto Adige” nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell’ambito della formazione medica specialistica di cui alla Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n.14 e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n.4;

VISTA la Legge della Provincia autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4 “Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico” e in particolare gli articoli 3, 4 e 4 bis;

VISTA Legge della regione Autonoma Valle d’Aosta 30 gennaio 1998, n. 6 “Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico” e in particolare l’articolo 2;

VISTA la legge della regione Sardegna 31 marzo 1992, n. 5 recante “Contributo alle Università della Sardegna per l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia” come integrata dall’art.46 della legge 23 maggio 2013, n. 12;

VISTA la legge della regione Sicilia 20 agosto 1994 n. 33 recante “Contributi alle Università della Sicilia per l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Provvedimenti urgenti in materia sanitaria. Intervento per l’Ente acquedotti siciliano“;

VISTE le leggi delle Regioni a statuto ordinario dettate in materia di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti;

VISTO l’articolo 3, comma 4, del Regolamento emanato con DM n. 48/2015 il quale prevede che la predisposizione dei quesiti “è affidata al Ministero che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio“;

VISTO l’articolo 4 del Regolamento emanato con DM n. 48/2015 che prevede l’istituzione di una Commissione nazionale composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area con il compito di validare i quesiti oggetto della prova d’esame e di specificare i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio;

D E C R E T A

Articolo 1
(Disposizioni generali)

  1. Per l’anno accademico 2014/2015, l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all’Allegato 1,  riordinate ai sensi del Decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, avviene a seguito di superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato dal presente decreto.
    La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell’A.A. 2014/2015 alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all’Allegato 1  è  fissata al 1° novembre 2015.
    Ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 368/1999 e dell’art. 3, comma 4, del Regolamento emanato con DM n. 48/2015, le prove di ammissione si svolgono a livello locale in una o più sedi, nella stessa data ed allo stesso orario per tutte le tipologie di Scuola appartenenti alla medesima Area. L’organizzazione delle prove a livello locale è affidata alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, che dovranno garantire sicurezza, trasparenza e standard omogenei di gestione nello svolgimento delle prove attenendosi alle disposizioni fornite dal MIUR ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 8.

  2. Ai fini del presente bando:

  • 1. per “Ministro” e per “Ministero” si intende rispettivamente il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  • 2. per “Decreto di riordino n. 68/2015” si intende il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015, n. 68 recante “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione dell’art.20, comma 3-bis, del D.Lgs. n.368/1999, come modificato dall’art.15 del D.L. n.90/2014, convertito in L. n.114/2014;
  • 3. per “Regolamento n. 48/2015” si intende il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48, recante “Nuovo Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art.36, comma1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368“;
  • 4. per “area”, ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del Decreto di riordino n.68/2015;
  • 5. per “tipologia di scuola” si intende la specifica tipologia di corso di specializzazione, compresa nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi clinici  di cui al citato Decreto di riordino n. 68/2015;
  • 6. per “Scuola” si intende la specifica scuola di specializzazione di una specifica università;
  • 7. per “ssd” si intende settore scientifico-disciplinare;
  • 8. per “Commissione nazionale” si intende la Commissione nazionale di cui all’articolo 4 del Regolamento ministeriale n. 48/2015.

 

Articolo 2
(Posti disponibili)

  1. I posti disponibili per l’A.A. 2014/2015 sono indicati, per ciascuna scuola di specializzazione e nei limiti della capacità ricettiva di ciascuna, nella tabella di cui all’Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra e sostituisce la tabella di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 maggio 2015 n. 307 recante l’assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con risorse statali per l’A.A. 2014-2015.

  2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, i posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e delle Province autonome sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici/privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome.

  3. I posti aggiuntivi coperti con finanziamenti della Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Puglia, Veneto e Regione autonoma Valle d’Aosta che prevedono il possesso di specifici requisiti, sono assegnati, in ordine di graduatoria,  ai candidati  in possesso degli specifici requisiti richiesti dalle rispettive normative regionali e richiamati al successivo art. 4, comma 2.

  4. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 48/2015, è precluso lo scambio di sede tra i vincitori dei posti a concorso.

Articolo 3
(Posti riservati ed in sovrannumero)

  1. Per l’A.A. 2014/2015, tenuto conto di quanto comunicato dalle Amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, è prevista, nei limiti della capacità ricettiva delle singole scuole, l’assegnazione di posti riservati ed in sovrannumero esclusivamente alle seguenti categorie:

a) Medici Militari. Ai sensi dell’art. 757 del D.Lgs. n. 66/2010, recante “Codice dell’ordinamento militare”, possono concorrere per la riserva dei posti disponibili per le esigenze della Sanità Militare i candidati in possesso di formale atto di designazione da parte della Direzione Generale della Sanità Militare, per un contingente non superiore al 5% individuato nell’ambito della programmazione di cui all’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999, d’intesa con il Ministero della Difesa. Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all’articolo 5.

Nell’Allegato 1 del presente decreto, sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia.
b) Personale medico di ruolo del SSN. Ferme restando le esclusioni di cui al parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda n. 5311/2005 citato in premessa, la specifica categoria destinataria della riserva(10%) di cui al comma 4, dell’art. 35 del decreto legislativo n.368/1999 è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. I posti in soprannumero sono assegnati alle diverse tipologie di scuola ed alle specifiche scuole nel rispetto delle maggiori esigenze delle singole Regioni e Province autonome espresse dal Ministero della Salute e nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi. Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all’articolo 5.
Nell’Allegato 1 del presente decreto, sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia.

c) Medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ex art.35, comma 3, del D.Lgs. n.368/1999 e Medici extracomunitari di cui all‘art. 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n.4. In attuazione della Legge n.49/1987 ed ai sensi del comma 3 dell’art. 35, del D.Lgs. n.368/1999, è stabilito, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Parimenti d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stabilita una riserva in sovrannumero di posti per i medici extracomunitari che siano destinatari per l’intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. La ripartizione tra le singole sedi dei posti riservati è effettuata nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi. Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all’articolo 5.
Per l’A.A. 2014-2015 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alle riserve di posti da destinare ai richiamati medici stranieri.

d) Sanità della Polizia di Stato. Nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999, è stabilita, d’intesa con il Ministero dell’interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per  cento per le  esigenze  della  Sanità  della  Polizia  di  Stato.
Per l’A.A. 2014-2015 il Ministero dell’Interno non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Polizia di Stato.

  1. Tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente comma devono necessariamente svolgere l’attività formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell’ambito della propria rete formativa. A tale obbligo è, pertanto, tenuto anche il personale medico di ruolo del SSN, che dovrà svolgere tale attività formativa anche durante l’orario ordinario di servizio, con il consenso della Struttura sanitaria di appartenenza,  e dovrà presentare pertanto, nell’ambito della procedura di iscrizione di cui all’articolo 5, un atto formale della Direzione Sanitaria dell’Azienda sanitaria di appartenenza in cui nel segnalare le attività di servizio svolte dal dipendente sia esplicitato il consenso della Struttura sanitaria di appartenenza a far svolgere al candidato, durante l’orario ordinario di servizio, l’attività formativa presso le strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN. Non è consentito che i medici di cui trattasi possano svolgere il previsto percorso formativo pratico a tempo pieno e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell’ambito del reparto dell’Azienda/Ente del SSN di provenienza, pur se corrispondente alla specializzazione scelta, in quanto la maggior parte del percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso l’Ateneo le cui strutture siano state valutate prioritariamente ai fini dell’accreditamento. Per una completa e armonica formazione professionale il medico dipendente è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Articolo 4
(Requisiti di ammissione)

  1. Ai sensi del comma 433 dell’art. 2 della legge 244/2007 nonché dell’art. 2, comma 1, del Regolamento n. 48/2015 al concorso possono partecipare tutti i laureati in Medicina e Chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso fissata al successivo art. 5.
    Ai sensi del comma 433, dell’art. 2 della legge n. 244/2007 e del Regolamento n.48/2015, il candidato che supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di inizio delle attività didattiche, fissata per l’A.A. 2014-2015 al 1 novembre 2015, consegua l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta. In caso di abilitazione all’esercizio della professione conseguita all’estero entro la suddetta data è richiesto il possesso del Decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute.

  2. Per l’assegnazione dei contratti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Puglia, Veneto e Regione autonoma Valle d’Aosta  sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni dettate in materia dalle Regioni o delle Province autonome interessate:

  • a) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Trento a favore delle Scuole delle Università di Padova, Pavia, Udine e Verona e riportati nell’Allegato 2, il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis della Legge Provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 “Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico”;
  • b) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Puglia a favore delle Scuole delle Università di Bari e Foggia e riportati nell’Allegato 2, l’iscrizione presso uno degli Ordini dei medici pugliesi e residenza in Puglia da almeno tre anni, all’atto della firma del contratto di formazione;
  • c) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Veneto a favore delle Scuole delle Università di Padova e Verona riportati nell’Allegato 2, il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso gli atenei del Veneto, l’impegno dello specializzando a svolgere  la propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla regione Veneto e dalle Università e precisate negli appositi protocolli d’intesa annuali, nonché l’impegno a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni, entro i 5 anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario nonché presso università o istituzioni di livello internazionale veneti,  nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1438 del 5 agosto 2014;
  • d) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Valle d’Aosta a favore delle Scuole dell’Università di Torino e riportati nell’Allegato 2, il possesso della residenza presso il territorio della  Regione.
  1. I cittadini comunitari medici e i rifugiati politici medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all’esercizio professionale, ovvero possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute). La domanda di ammissione è presentata direttamente al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall’articolo 5 del presente bando di concorso.

  2. I cittadini extracomunitari medici, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero i medici non comunitari regolarmente soggiornanti in possesso del diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero i medici in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute ai sensi della legge n.271/2004 sono ammessi al concorso a parità di condizioni con gli italiani. La domanda di ammissione è presentata direttamente al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall’articolo 5 del presente bando di concorso.

  3. Eventuali cittadini extracomunitari medici (in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio professionale, ovvero in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute) che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 4 potranno partecipare al concorso ai sensi dell’articolo 1, comma 7 della Legge 14 gennaio 1999, n.4, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani e previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie, per posti in sovrannumero che siano comunicati dalle Rappresentanze diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri.

  4. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

  5. Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per:

  • a difetto dei requisiti prescritti;
  • b dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio.
  1. Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato all’interessato secondo le modalità previste da ciascuna università.

Articolo 5
(Domanda di ammissione al concorso nazionale)

  1. Ciascun candidato si iscrive al concorso esclusivamente in modalità on line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). La procedura di caricamento dell’iscrizione on line al concorso è attiva da mercoledì 3 giugno 2015 e si chiude inderogabilmente alle ore 13.00 (GMT+1) di martedì 23 giugno 2015.
    L’iscrizione è modificabile ed integrabile dal candidato fino a che non procede alla chiusura della propria posizione con l’implementazione delle operazioni di cui al successivo comma 9.
    Ogni candidato può scegliere di partecipare alla selezione per l’ammissione ad un massimo di 3 tipologie di Scuola (non più di 2 per Area). Ai fini della graduatoria, il candidato, all’atto dell’iscrizione, deve specificare le tipologie di Scuola prescelte, indicandole in ordine di preferenza. All’interno di ogni tipologia prescelta il candidato deve, altresì, elencare le specifiche Scuole rientranti nella Tipologia indicandole in ordine di preferenza di sede. Tali preferenze, successivamente alla chiusura della domanda, sono irrevocabili e non integrabili. Non è ammessa la partecipazione al concorso per la stessa tipologia di Scuola a cui il candidato risulti già iscritto o di cui già possegga il relativo titolo di specializzazione

  2. Fermo restando quanto specificato al comma 9 del presente articolo, l’iscrizione al concorso si perfeziona con il pagamento di un contributo di 100,00 euro. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a:

Tesoreria provinciale di Roma succursale via dei Mille 52, 00185 – ROMA

IBAN: IT 48T 01000 03245 348 0 13 2411 00

Causale: “codice di iscrizione – nome e cognome del candidato”

La causale è generata in automatico dal sistema di iscrizione on line e va fedelmente riportata nel bonifico bancario.
In mancanza dell’indicazione della causale secondo quanto sopra specificato, l’iscrizione non sarà considerata valida e, quindi, non sarà consentita la partecipazione alla prova di ammissione della Scuola.

  1. Al momento dell’iscrizione on line il candidato, attraverso l’apposita procedura informatica e a seguito di registrazione, fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco* sono obbligatori):
  • – Cognome* e Nome*
  • – Luogo di nascita : Paese *, Provincia *, Città *
  • – Data di nascita *
  • – Sesso *
  • – Cittadinanza *
  • – Codice Fiscale *
  • – Documento di riconoscimento: Tipo di Documento *, Numero Documento *, Rilasciato da *, Valido dal ..al.. *
  • – Residenza: Paese * Provincia * Città* C.A.P.* Indirizzo *
  • – Email *
  • – Almeno un recapito telefonico*
  1. I candidati, riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n.104/1992 e della legge n. 17/99, o dislessici ai sensi della legge n. 170/2010 possono richiedere l’utilizzo di ausili e/o prove individualizzate per sostenere le prove di accesso in relazione alla propria disabilità. Tale richiesta deve essere indicata nella compilazione della domanda on line. L’istituzione universitaria presso cui il candidato è assegnato per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata. In relazione alla suddetta richiesta, non appena il MIUR avrà reso noto l’Ateneo di destinazione, il candidato dovrà tempestivamente presentare all’Ateneo, ai fini dell’organizzazione della prova, la certificazione (in originale o copia autenticata in carta semplice) rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante lo specifico handicap.

  2. All’atto dell’iscrizione on line il candidato deve contestualmente autocertificare – una sola volta, indipendentemente da numero di tipologie di Scuola per le quale concorre – le seguenti informazioni obbligatorie:

– l’Università presso cui ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia, indicando altresì il numero di matricola (facoltativo), l’anno accademico di conseguimento del titolo, l’Ordinamento didattico di riferimento e il voto di laurea;
– il possesso o meno dell’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, ovvero, per il candidato in possesso di abilitazione conseguita all’estero il possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute;
– l’eventuale iscrizione ad una Scuola di specializzazione, indicando la Scuola a cui è iscritto e l’anno di corso;
– l’eventuale possesso di un diploma di specializzazione;
Il candidato che si è laureato in Italia deve altresì procedere, contestualmente all’atto dell’iscrizione on line, al caricamento – una sola volta, indipendentemente da numero di tipologie di Scuola per le quali concorre – del certificato rilasciato dall’Ateneo presso il quale si è laureato nel quale deve essere riportata la media ponderata degli esami sostenuti, che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica. Nel rilasciare il certificato, l’Ateneo deve tenere conto che nel calcolo della media ponderata (che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica) il voto 30 e lode deve essere considerato pari al voto 30/30  e  deve altresì tenere conto che la media ponderata deve essere arrotondata alla prima cifra decimale (es. 28,44=28,4; 28,45=28,5). Il candidato dovrà riportare la media indicata nel certificato anche nell’apposita sezione della procedura informatica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio il candidato è tenuto, altresì, ad indicare nell’apposita sezione della procedura informatica, per ciascuna tipologia di Scuola per la quale concorre, un numero massimo di 5 esami riferiti ai settori scientifico-disciplinari indicati come fondamentali e caratterizzanti la singola Scuola all’interno dell’apposita tabella di cui all’Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Coloro i quali intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi per i quali la normativa locale prevede il possesso di specifici requisiti, dovranno altresì autocertificare il possesso dei suddetti requisiti così come specificati al precedente art. 4, comma 2.
Il candidato che intendesse avvalersi dell’eventuale attribuzione del punteggio di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b) punto 3  deve caricare in formato pdf:

  • – il frontespizio e l’indice della tesi di laurea e/o di dottorato e dell’eventuale riassunto/abstract;
  • – la dichiarazione controfirmata dal Relatore della tesi, oppure dal Presidente del Corso di studi, Direttore del Dipartimento cui afferisce il corso di studi o di dottorato, Direttore del Corso di Dottorato. I soggetti di cui sopra sono tenuti alla controfirma.

Tale dichiarazione deve attestare:

  • per la tesi di laurea il carattere sperimentale della stessa e l’indicazione del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tesi che deve essere relativo a quello di riferimento della specifica Scuola secondo quanto indicato nell’apposita tabella di cui all’Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto;
  • per la tesi di dottorato l’indicazione del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tesi che deve essere relativo a quello di riferimento della specifica Scuola secondo quanto indicato nell’apposita tabella di cui all’Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Relativamente alle informazioni generali e di carriera di cui ai commi 3, 4 e 5, se ivi non diversamente indicato, la procedura on line di iscrizione richiede al candidato l’inserimento dei dati una sola volta anche nel caso di partecipazione al concorso per più Scuole.

  1. Ai fini dell’attribuzione del punteggio i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e redatti in lingua straniera dovranno allegare in formato pdf copia dei titoli debitamente tradotti e legalizzati, nonché corredati dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Tale documentazione deve riportare:
  • – voto di laurea, indicando, altresì, il voto minimo e massimo del Paese in cui è rilasciato il titolo.
  • – esami sostenuti con indicazione per ciascuno di essi del voto ottenuto, dell’ambito disciplinare di riferimento, della denominazione dell’esame e degli eventuali CFU attribuiti.
  • – eventuali Tesi di laurea e di dottorato, per le quali è richiesto il caricamento integrale della tesi in formato pdf. Non saranno presi in considerazione elaborati sostitutivi della tesi integrale.
  1. Ai fini dell’attribuzione del punteggio la valutazione dei titoli conseguiti presso Università straniere sarà effettuata dalla Commissione nazionale, tenendo altresì conto della tabella di conversione di cui all’Allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.

  2. Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente bando sono autocertificate e rese ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 DPR 445/2000) e l’esposizione del dichiarante all’azione di risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si procederà all’annullamento dell’eventuale immatricolazione alla Scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.

  3. Il candidato deve salvare la domanda, stampare la scheda di sintesi della stessa, firmarla in calce e scansionarla in formato elettronico (.pdf) unitamente alla fotocopia di un documento di identità e della ricevuta del bonifico bancario relativo al contributo di iscrizione alla prova. Il candidato deve, quindi, procedere al caricamento del file (.pdf)  tramite  l’apposita sezione della procedura telematica. L’iscrizione si perfeziona esclusivamente con il caricamento del file (.pdf) la cui dimensione massima non può superare 50 MB. In assenza del caricamento secondo le modalità sopra descritte, l’iscrizione non risulterà valida. Il perfezionamento della procedura di iscrizione nei termini sopra descritti, dovrà improrogabilmente essere ultimato entro la data di chiusura dell’iscrizione on line di cui al precedente comma 1.

  4. Il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione dei recapiti.

Articolo 6
(Prova d’esame)

  1. La prova d’esame consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con quattro possibili risposte. La prova d’esame è divisa nelle seguenti parti :
Prova
Prima parte comune a tutte le tipologie di Scuola (70 quesiti)
Seconda parte specifica di Area (30 quesiti)
specifica per tipologia di Scuola (10 quesiti)

 

  1. Ai fini della preparazione alle prove e in relazione ai temi di studio si specifica quanto segue:

a) Prima parte della prova – parte generale (70 quesiti con 4 opzioni di risposta)
I 70 quesiti saranno riferiti ad argomenti caratterizzanti il corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed inerenti la formazione clinica del percorso di studi.

b) Seconda parte della prova

  • Parte di Area (30 quesiti con 4 opzioni di risposta) Tali quesiti sono definiti prevalentemente in relazione a scenari predefiniti a livello di Area, in modo tale che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione di dati clinici, diagnostici, analitici nonché di dati epidemiologici. Tale valutazione è riferita, in particolare, alle materie riconducibili ai seguenti ssd fondamentali dell’Area di riferimento:
    AREA MEDICA: MED/08 – Anatomia Patologica; MED/09 – Medicina Interna; MED/18 – Chirurgia Generale; BIO/14 – Farmacologia.
    AREA CHIRURGICA: MED/08 – Anatomia Patologica; MED/09 – Medicina Interna; MED/18 – Chirurgia Generale; BIO/16 – Anatomia Umana.
    AREA SERVIZI: MED/04 – Patologia Generale; MED/08 – Anatomia Patologica; MED/09 – Medicina Interna; MED/18 – Chirurgia Generale.
  • Parte specifica per tipologia di Scuola (10 quesiti con 4 opzioni di risposta)
    Tali quesiti sono predisposti prevalentemente in relazione a scenari predefiniti a livello di singola tipologia di scuola, in modo che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici, nonché di dati epidemiologici. Tale valutazione è riferita, in particolare, alle materie riconducibili al ssd caratterizzante di ciascuna tipologia di Scuola indicato nella tabella di cui all’Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 7
(Punteggio dei titoli, punteggio delle prove)

  1. Il Punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in graduatoria (massimo 135 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 15 punti) ed al punteggio conseguito nella prova (massimo 120 punti).

  2. Il Punteggio relativo ai titoli si compone di:
    a) Voto di laurea – Punteggio massimo 2 punti

 

Voto di laurea Punteggio
110 e lode 2 punti
110 1,5 punti
da 108 a 109 1 punto
da 105 a107 0,5 punti

 

b) Curriculum – Punteggio massimo 13 punti:
b.1) Media ponderata degli esami sostenuti (corrispondente per i laureati ante 509/99 alla media aritmetica) – Punteggio massimo 5 punti:

Media dei voti degli esami sostenuti Punteggio
Superiore o uguale a 29,5 punti 5 punti
Superiore o uguale a 29 punti 4 punti
Superiore o uguale a 28,5 punti 3 punti
Superiore o uguale a 28 punti 2 punti
Superiore o uguale a 27,5 punti 1 punto

 

b.2) Voto ottenuto negli esami fondamentali e caratterizzanti la singola Scuola – Punteggio massimo 5 punti.
Il punteggio è attribuito sulla base delle modalità indicate nell’Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto e secondo i seguenti criteri:

 

Voto ottenuto Punteggio per singolo esame
30 o 30 e lode 1 punto
29 0,7 punti
28 0,5 punti
27 0,2 punti

 

b.3) Altri titoli – massimo 3 punti. Tale Punteggio non può essere attribuito a coloro che alla data di presentazione della domanda sono già in possesso di un diploma di specializzazione, ovvero che siano già titolari di un contratto di specializzazione da almeno un anno. Il punteggio è attribuito sulla base dei seguenti criteri:
– 1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina afferente a uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola debitamente documentato secondo quanto specificato all’art. 5, comma 5;
– 2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina afferente a uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola debitamente documentato secondo quanto specificato all’art. 5, comma 5 .

  1. Per la prova d’esame di cui all’articolo 6 è attribuito un punteggio massimo di 120 punti, così suddivisi:
  • 70 punti per la prima parte della prova, costituita da 70 quesiti con 4 opzioni di risposta di cui 1 sola corretta;

  • 30 punti per la seconda parte della prova specifica di Area, costituita da 30 quesiti con 4 opzioni di risposta di cui 1 sola corretta;

  • 20 punti per la seconda parte della prova specifica per tipologia di Scuola, costituita da 10 quesiti con 4 opzioni di risposta di cui 1 sola corretta.

Qualora, all’atto dello svolgimento della prova specifica dell’Area e/o della tipologia, il candidato selezioni  erroneamente un’Area e/o una tipologia di Scuola diversa da quelle preventivamente scelte all’atto dell’iscrizione e svolga, quindi, erroneamente la prova per tali Aree e/o per tali tipologie, il punteggio ottenuto dal candidato per tali specifiche prove non sarà considerato valido e non verrà conteggiato.

  1. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi della prova d’esame si tiene conto dei seguenti criteri:

 

Prova Risposta esatta Risposta errata Risposta non data
Prima parte comune (70 quesiti) 1 punto – 0,30 punti 0 punti
Seconda parte specifica di Area (30 quesiti) 1 punto – 0,30 punti 0 punti
Seconda parte specifica per tipologia di Scuola (10 quesiti) 2 punti – 0,60 punti 0 punti

 

 

Articolo 8
(Calendario e modalità di svolgimento della prova di ammissione)
1. La prova di ammissione si svolge telematicamente ed è identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di Scuola.

  1. Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

 

Prova Data
Prima parte (comune a tutte le tipologie di Scuola) 28 luglio 2015 – inizio ore 11.00
Seconda parte – Scuole di AREA MEDICA 29 luglio 2015 – inizio ore 11.00
Seconda parte – Scuole di AREA CHIRURGICA 30 luglio 2015 – inizio ore 11.00
Seconda parte – Scuole di AREA DEI SERVIZI CLINICI 31 luglio 2015 – inizio ore 11.00

 

I candidati sono tenuti a prendere visione della Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2015 per la comunicazione della conferma delle date delle prove, che verrà inserita anche sul sito www.universitaly.it

  1. Per lo svolgimento della prova i candidati hanno a disposizione computer privi di tastiera, non connessi a internet, sui quali è possibile operare esclusivamente attraverso un mouse. Il software necessario all’espletamento della prova, fornito dal CINECA, resta crittografato fino al giorno della prova, quando il responsabile d’aula procede all’attivazione della postazione. Ogni postazione può essere utilizzata da qualsiasi candidato che, al termine della prova, dopo aver visualizzato il risultato ottenuto, autentica la prova stessa attraverso l’inserimento del proprio codice fiscale. In caso di inerzia nell’inserimento del codice fiscale o di impedimento, interviene il responsabile d’aula per il buon fine dell’autenticazione da parte del candidato. Con l’autenticazione la prova può essere attribuita soltanto al candidato. Concluse le richiamate  operazioni di salvataggio dei dati,  i punteggi ottenuti dai singoli candidati sono esposti al di fuori dell’aula.

  2. Per lo svolgimento delle prove di ammissione è assegnato un tempo di:

  • 100 minuti per i 70 quesiti della prima parte della prova;
  • 50 minuti per i 30 quesiti della seconda parte della prova comune per Area;
  • 20 minuti per i 10 quesiti della seconda parte della prova specifica per singola tipologia di Scuola.
  1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, del Regolamento n. 48/2015, l’organizzazione della prova di ammissione, svolta a livello locale, compete  alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, alle quali il MIUR assegna i relativi candidati. L’elenco delle Istituzioni universitarie sedi di svolgimento della prova di ammissione verrà pubblicato, nel rispetto di quanto disposto all’art. 2, comma 4, del Regolamento n. 48/2015, lunedì 6 luglio 2015 sul sito www.universitaly.it, ed i singoli candidati potranno prendere visione dell’Istituzione sede di assegnazione accedendo all’area riservata del medesimo sito. Le Istituzioni universitarie di assegnazione provvederanno entro giovedì 9 luglio 2015 a rendere note ai candidati loro assegnati, nell’area riservata del sito www.universitaly.it le informazioni relative allo specifico orario e luogo di presentazione per lo svolgimento della prova per ognuno di essi.  Ciascun candidato è tenuto a presentarsi presso il luogo indicato, secondo le modalità e tempistiche sopra descritte, dalla propria Istituzione universitaria sede di assegnazione.

  2. Il giorno fissato per ciascuna prova, ogni candidato si presenterà all’orario e presso il luogo che gli è stato indicato dall’Istituzione universitaria di assegnazione per consentire le procedure di riconoscimento. Per sostenere la prova i candidati, a pena di inammissibilità, dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento tra quelli indicati nell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed essere in possesso del tesserino con codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle entrate o della tessera sanitaria.

  3. Non saranno ammessi a sostenere le prove di ammissione i candidati che:

  • – si presenteranno in una sede o luogo diverso da quello loro indicato, ovvero in un orario o in un giorno diverso da quello stabilito;
  • – non avranno perfezionato l’iscrizione secondo le modalità previste dal presente decreto.
  1. Le modalità di svolgimento della prova e le istruzioni applicative sono indicate nell’Allegato 6, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il MIUR si riserva, inoltre, di inviare alle Istituzioni universitarie interessate, con apposita nota esplicativa, disposizioni operative di dettaglio delle modalità di svolgimento della prova, nonché delle misure di sicurezza da seguire, e delle istruzioni applicative contenute nell’allegato 6 che verranno altresì rese note ai candidati, prima dello svolgimento delle prove, mediante la pubblicazione nell’area riservata del sito www.universitaly.it.

Articolo 9
(Graduatorie)
1. Nell’ambito dei posti disponibili per l’ammissione alle scuole di specializzazione sono definite graduatorie nazionali per ciascuna tipologia di Scuola in cui sono ammessi anche i candidati comunitari e non comunitari di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma del punteggio dei titoli e della prova.

  1. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame, quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella seconda parte della prova di esame relativa ai dieci quesiti specifici di ciascuna tipologia di scuola e, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica.

  2. Per i posti riservati e in sovrannumero di cui all’articolo 3, comma 1, si procede all’assegnazione alle Scuole in relazione ai posti indicati nell’Allegato 2.

  3. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuna tipologia di Scuola ai fini dell’iscrizione avviene secondo le seguenti regole, fasi  e limiti, tenuto conto delle specifiche situazioni derivanti dalla copertura dei posti mediante contratti aggiuntivi finanziati da Regioni e Province autonome.
    Fermo restando quanto specificato in tema di chiusura degli scorrimenti al successivo articolo 10,  l’assegnazione  dei candidati alle Scuole segue, in ragione della loro posizione in graduatoria, l’ordine delle preferenze scelte in via preventiva dagli stessi candidati al momento della domanda di iscrizione, tenuto conto che il candidato iscrivendosi al concorso è chiamato a scegliere preventivamente – ponendole in ordine di preferenza – le  tipologie di Scuola sulle quali, in ragione della propria posizione in graduatoria, accetta anticipatamente di essere assegnato. All’interno delle tipologie preventivamente scelte egli è chiamato, altresì, ad indicare in via preventiva le sedi, ponendo anch’esse in ordine di preferenza.

Il candidato ha facoltà di indicare anche una sola delle tre tipologie di Scuola che gli è consentito selezionare ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 48/2015. Nell’indicare la tipologia o le tipologie di Scuola il candidato accetta anticipatamente di accedere, in ragione della propria posizione in graduatoria, alle tipologie di Scuola preventivamente scelte.
All’interno di ogni tipologia di Scuola preventivamente indicata il candidato ha facoltà di scegliere  da  una  sede  a  tutte le  sedi  elencate.  Nell’indicare la sede o le sedi il candidato accetta anticipatamente di essere assegnato, in ragione della propria posizione in graduatoria, ad ognuna delle possibili sedi preventivamente scelte, ciò al fine di realizzare l’interesse prioritario all’iscrizione alla tipologia di Scuola preventivamente scelta.

Nel funzionamento della graduatoria e nell’individuazione delle relative assegnazioni si considera, dunque, in ragione della collocazione in graduatoria, la tipologia di Scuola indicata come prima scelta e  all’interno di essa le sedi selezionate secondo l’ordine di preferenza preventivamente scelto. A seguire, e in ordine della preferenza espressa, si considera l’eventuale successiva tipologia di Scuola preventivamente scelta e all’interno di essa la sede o le sedi indicate, secondo l’ordine di preferenza preventivamente scelto.

In considerazione del calendario delle prove di cui all’art. 8, comma 2,  e tenuto conto di quanto sopra esplicitato:

a) giovedì 6 agosto 2015 sono pubblicate sul sito riservato www.universitaly.it le graduatorie nominative per ogni tipologia di Scuola  – che tengono conto dell’ordine di preferenza espresso dal candidato sulle tre tipologie di Scuola prescelte – con l’indicazione, per ogni candidato, del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria con indicazione del relativo status, della sede universitaria in cui lo stesso si collocherebbe tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede. Con riferimento alle suddette graduatorie :

  • – i candidati utilmente collocatisi in graduatoria nella loro prima preferenza di Tipologia di Scuola nonché, all’interno di questa, nella loro prima preferenza di sede, decadono automaticamente ed immediatamente da tutte le graduatorie relative alle altre preferenze indicate all’atto dell’iscrizione al concorso e devono provvedere all’iscrizione alla Scuola prescelta cui risultano assegnati nell’arco di tempo compreso tra venerdì 7 agosto  e  lunedì 24 agosto 2015 in considerazione della concomitanza del periodo di ferragosto, secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria.  Il candidato  che non  provvede entro il termine indicato decade automaticamente dal diritto all’iscrizione alla Scuola prescelta cui risulta assegnato, non assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo, ed è eliminato definitivamente da tutte le graduatorie.
  • – i candidati utilmente collocatisi in graduatoria nella loro prima preferenza di tipologia di Scuola  ma, all’interno di questa, in una sede diversa da quella indicata come prima scelta, permangono su tutte le preferenze migliori in termini di sede rispetto a quella in cui si sono collocati, in attesa della loro assegnazione alla migliore scelta di sede possibile  in ragione della loro posizione in graduatoria, dell’ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato all’atto dell’iscrizione e della situazione dei candidati che li precedono in graduatoria,  decadendo, viceversa, automaticamente da tutte le altre preferenze espresse in termini di sede all’interno della suddetta tipologia, nonché  da  tutte le altre graduatorie relative alle tipologie di Scuola indicate in ordine di preferenza, all’atto dell’iscrizione al concorso, come successive alla prima.  A tali candidati è data facoltà di iscriversi alla Scuola e nella sede su cui risultano essersi collocati, perfezionando l’iscrizione, in considerazione della concomitanza del periodo di ferragosto, nell’arco di tempo compreso tra venerdì 7 agosto e lunedì 24 agosto 2015, oppure di attendere gli esiti dei successivi scorrimenti e l’assegnazione alla migliore scelta di sede possibile in ragione della loro posizione in graduatoria, dell’ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato all’atto dell’iscrizione e della situazione dei candidati che li precedono in graduatoria.  Nel caso il candidato scelga di iscriversi, decade automaticamente e definitivamente da tutte le altre preferenze di sede indicate all’atto dell’iscrizione.
  • – i candidati utilmente collocatisi in graduatoria dalla loro seconda preferenza di tipologia di Scuola in poi, permangono nelle graduatorie relative  a  tutte  le  preferenze  migliori, sia in termini di tipologia di Scuola sia in termini di sede,  rispetto a quella in cui si sono collocati, in attesa della loro assegnazione alla migliore scelta possibile in ragione della loro posizione in graduatoria, dell’ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato all’atto dell’iscrizione e della situazione dei candidati che li precedono in graduatoria,  decadendo, viceversa, automaticamente da tutte le altre preferenze espresse sia in termini di tipologia di Scuola sia in termini di sede. A tali candidati è data facoltà di iscriversi alla Scuola e nella sede in cui risultano essersi collocati, perfezionando l’iscrizione, in considerazione della concomitanza del periodo di ferragosto, nell’arco di tempo compreso tra venerdì 7 agosto e lunedì 24 agosto 2015, oppure di attendere gli esiti dei successivi scorrimenti e l’assegnazione alla migliore scelta possibile in ragione della loro posizione in graduatoria, dell’ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato all’atto dell’iscrizione e della situazione dei candidati che li precedono in graduatoria. Nel caso il candidato scelga di iscriversi, decade automaticamente e definitivamente da tutte le graduatorie in cui si trova ancora collocato sia in termini di tipologia di Scuola sia di sede.
  • – i candidati che non si collocano in posizione utile all’interno di una graduatoria restano, con riferimento ad essa, in posizione di attesa,  aspettando eventualmente di collocarsi, in ragione degli scorrimenti, in posizione utile in graduatoria.

b) entro martedì 25 agosto 2015 ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi dei candidati che hanno provveduto ad iscriversi alla Scuola.

c) mercoledì 26 agosto 2015 il CINECA procede alla pubblicazione dei nuovi scorrimenti per ogni tipologia di Scuola aggiornati a seguito di quanto verificatosi nei punti che precedono da a) a b), proseguendo nell’assegnazione dei candidati alla loro prima preferenza utile cioè alla loro migliore scelta possibile in ragione della loro posizione in graduatoria, dell’ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato all’atto dell’iscrizione ed  della situazione  dei candidati che li precedono in graduatoria.

Si riavviano conseguentemente i successivi scorrimenti fino alla loro chiusura e alla conseguente assegnazione definitiva, ai sensi di quanto disposto al successivo art. 10, di tutti i candidati in posizione utile alla loro migliore scelta possibile in ragione della loro posizione in graduatoria, dell’ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato all’atto dell’iscrizione e della situazione dei candidati che li precedono in graduatoria.
In caso di mancata iscrizione secondo le modalità indicate dal presente bando o di rinuncia comunicata prima della saturazione di tutti i posti disponibili nella specifica Scuola,  subentra  il candidato, che non risulti già iscritto, che segue nella graduatoria, fermo restando l’inizio delle attività didattiche e fermo restando che, tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione è precluso lo scambio di sede.
Le date in cui saranno effettuati i successivi scorrimenti e, quindi, riavviate le procedure indicate ai punti da a) a c), saranno comunicate ai candidati tramite pubblicazione dell’informazione nell’area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it, area a cui il candidato ha l’onere di accedere con regolarità.

Con la pubblicazione dello scorrimento il candidato assegnato alla sua prima preferenza utile (cioè alla sua migliore scelta possibile in ragione della  posizione che ricopre in graduatoria, dell’ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato all’atto dell’iscrizione e della situazione  dei candidati che lo precedono in graduatoria),  deve provvedere  all’iscrizione  entro 4 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione stessa (incluso il giorno della pubblicazione ed esclusi il sabato ed i giorni festivi); l’Università, entro il giorno lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi) alla data entro cui il candidato deve perfezionare l’iscrizione, comunica le iscrizioni al CINECA mediante l’area riservata sul sito www.universitaly.it;  il CINECA il giorno lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi)  alla data di comunicazione delle iscrizioni da parte degli Atenei,   procede alla pubblicazione dei nuovi scorrimenti per ogni tipologia di Scuola aggiornati a seguito di quanto verificatosi in precedenza.

  1. La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera l’Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati nell’area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it relativi alla procedura concorsuale, ivi comprese quelle relative alle sedi di assegnazione per lo svolgimento della prova e quelle relative alla formazione ed allo scorrimento delle graduatorie, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica  nei confronti dei candidati.

  2. Il Ministero  si riserva  la facoltà di adottare ogni eventuale provvedimento utile a consentire il più rapido scorrimento delle graduatorie, ivi compresa la convocazione personale dei candidati ai fini della loro assegnazione alla tipologia di Scuola ed alla sede a cui accedere.

  3. Nell’ambito di ciascuna tipologia di Scuola saranno, altresì, considerate le riserve di posti previste dal presente bando.

  4. L’iscrizione dei candidati presso ciascuna Scuola è disciplinato secondo modalità definite dalle singole Università. Nell’ambito di tali modalità sono, altresì, indicati:

  • a) l’importo delle tasse e dei contributi per la frequenza delle Scuole;
  • b) per le Università beneficiarie di contratti aggiuntivi  regionali o delle province autonome che prevedono specifici requisiti, eventuali obblighi previsti a carico dei vincitori dei suddetti contratti;

 

Art. 10
(Chiusura degli scorrimenti ed assegnazione definitiva dei candidati alle Scuole preventivamente scelte)

1.  La modalità di scorrimento delle graduatorie, di cui al precedente articolo 9, intende assicurare coerenza didattica al  Sistema formativo e, quindi, garantire a tutti i candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria un tempestivo e contestuale inizio delle attività didattiche, finalizzato a soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici specializzandi  i più alti livelli di formazione specialistica da acquisire all’interno dello specifico arco temporale coincidente con l’Anno Accademico. Pertanto, con l’ultimo scorrimento – da effettuarsi entro e non oltre il 20 ottobre 2015 – si chiude la procedura di scorrimento delle graduatorie e il candidato che si trova, in ragione della propria collocazione in graduatoria,  nella posizione di prenotato su una determinata tipologia di Scuola e, all’interno di essa, su una determinata sede, acquisisce automaticamente lo status di assegnato a quella specifica Scuola e deve inderogabilmente procedere, a pena di decadenza, entro i successivi 4 giorni (incluso il giorno stesso della pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i giorni festivi) al perfezionamento dell’immatricolazione presso la suddetta Scuola, secondo le procedure amministrative proprie di tale sede universitaria. Terminate le operazioni relative all’ultimo scorrimento, con l’inizio delle attività didattiche di cui all’articolo 1, non sono possibili ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non assegnati in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce, o di ogni altra ragione. I contratti di formazione specialistica eventualmente resi si liberi sono oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell’ambito del contingente di dei contratti di specializzazione per il successivo Anno Accademico.

Articolo 11
(Trattamento economico)
1. Al medico in formazione specialistica, salvo le eccezioni previste dalla vigente normativa in ragione dell’appartenenza a specifiche categorie, è corrisposto, per tutta la durata del corso, un trattamento economico annuo omnicomprensivo.

  1. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso, il cui importo viene definito con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La parte fissa annua lorda è attualmente determinata in euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in euro 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in euro 3.300,00 annui lordi.

  2. Il trattamento economico è corrisposto dall’Università sede della Scuola in dodici rate mensili posticipate ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell’Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.

  3. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 885.

  4. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

  5. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui all’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Articolo 12
(Copertura Assicurativa)

Ai sensi dell’art. 41, comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999 l’Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Articolo 13
(Incompatibilità)
1. L’iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina generale ed ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall’art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45.

  1. Per i medici che rientrano nell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista l’incompatibilità con l’iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al d.lgs. 368/1999.

  2. I medici dipendenti pubblici che risultino assegnatari di un posto con contratto, dovranno collocarsi in posizione di aspettativa senza assegni, come disposto dall’art. 40, comma 2, del d.lgs. 368/1999.

  3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.40, comma 1, del D.Lgs. n. 368/1999, al medico con contratto di formazione specialistica per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l’esercizio di attività libero professionali all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica), fatte salve successive modificazioni e/o integrazioni.

  4. La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

 

Articolo14
(Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

 

  1. Il trattamento dei dati personali richiesti all’articolo 5 del presente decreto è finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura di ammissione alle Scuole.
  2. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell’ambito delle procedure di iscrizione online al test, per conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), è curato dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.
  3. CINECA pubblica sul proprio sito http://scuole-specializzazione.miur.it, nel rispetto dell’anonimato dei candidati e in ossequio alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la determinazione del punteggio riferito ai singoli prove d’esame, dei titoli e al totale complessivo, con l’indicazione delle scuole e delle sedi prescelte da ciascun candidato.
  4. Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite dai candidati accedendo all’area riservata dello stesso sito attraverso l’utilizzo delle chiavi personali (username e password) loro assegnate in fase di iscrizione.
  5. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’attribuzione del punteggio, per la formulazione della graduatoria e la conseguente assegnazione alla scuola presso una delle Università indicate dal candidato nella domanda di iscrizione. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l’accesso alle scuole di specializzazione e alla successiva iscrizione. La mancata acquisizione dei dati comporta l’esclusione della graduatoria.
  6. È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio complessivo, corrispondente a ciascun codice iscrizione, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, cui ciascun candidato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003.
  7. È responsabile del trattamento dei dati il CINECA, designato dal titolare del trattamento dei dati.

  8. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso.

Della pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 26 maggio 2015

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini


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