Sentenza TAR Lazio 25 agosto 2010, n. 31634

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N. 31634/2010 REG.SEN.
N. 05193/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso n. reg. gen. 5193/2009 della Sig.ra [omissis], nella qualità di esercente la patria potestà sul minore [omissis], rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. [omissis] ed elettivamente domiciliata presso lo studio [omissis],
contro
l’Istituto Paritario “[omissis]”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [omissis] (già domiciliatario in [omissis]) e dall’avv. [omissis], presso lo studio del quale in Roma viale [omissis] è elettivamente domiciliato (posta elettronica: [omissis] fax:
[omissis]);
il Consiglio di classe IV ginnasio sez. B per l’anno scolastico 2008-2009 presso l’Istituto paritario [omissis] in persona del legale rappresentante pro tempore;
nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi n.12;

per l’annullamento previa sospensione cautelare, del provvedimento di non ammissione alla classe V ginnasio del Liceo classico, comunicato con la nota del Preside dell’Istituto n. 520/09 del 16 giugno 2009;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti notificati il 2 ottobre 2009 e l’8 febbraio 2010 con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente ;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Udito alla pubblica udienza del 13 maggio 2010 il Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) violazione dell’articolo 74, comma 7 bis del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come introdotto dal capoverso dell’art. 1 della Legge 8 agosto 1995, n. 352 di conversione del decreto legge 28 giugno 1995, n. 253; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, in quanto il numero di assenze dell’alunno, che hanno precluso il normale accertamento del profitto, sarebbe dipeso dall’esigenza di curare una grave “scoliosi idiopatica dell’adolescenza”, da cui sarebbe derivato l’obbligo di sospendere il giudizio, con rinvio a prove suppletive.
2) violazione dell’art. 3 terzo comma del decreto-legge 1º settembre 2008, n.137 conv. con legge 30 ottobre 2008, n. 169 e della circolare n. 10 del 23 gennaio 2009; eccesso di potere per falsità, sviamento, travisamento dei fatti ed alterazione degli appunti e dei verbali di scrutinio, perché sarebbe mancata una valutazione individuale sui singoli alunni, mediante un apposito documento di valutazione, in particolare su quelli di cui non era disposta l’ammissione alla classe successiva, con riferimento al comportamento, all’apprendimento ed alle valutazioni periodiche e finali attribuite.
3) violazione del decreto-legge 1º settembre 2008, n.137 conv. con legge 30 ottobre 2008, n. 169 e della circolare n. 10 del 23 gennaio 2009; eccesso di potere sotto vari profili, per il breve periodo di tempo dedicato alla valutazione dei candidati e le connesse carenze istruttorie.
4) violazione dell’art.10-bis della Legge 7 Agosto 1990, n.241, in quanto i genitori non sono stati convocati per la preventiva comunicazione del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, in corso di adozione.
Con appello cautelare notificato in data 7 agosto 2009, l’Istituto “[omissis]” ha ottenuto la riforma della sospensiva 2 luglio 2009 concessa inizialmente da questa sezione, a seguito dell’ordinanza cautelare della VI sez. del Consiglio di Stato del 14 sett. 2009 n. 4498.
In relazione a quanto dichiarato e depositato dal resistente Istituto in occasione dell’appello
cautelare, la ricorrente ha proposto il seguente motivo aggiunto notificato il 2 ottobre 2009:
5) violazione del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 e dei principi di solidarietà e buon
andamento, dovendosi ritenere illegittima l’attribuzione ad uno solo dei docenti del ginnasio (quello di latino, greco, storia e geografia) di un totale di ben 28 ore di lezione settimanali, essendo lo stesso assegnato contemporaneamente a due classi di 14 ore ed, in particolare, alle cattedre di latino, greco, storia e geografia sia nella Classe IV, Sezione A, sia nella Classe IV, Sezione B del resistente Istituto, in violazione dei limiti massimi consentiti dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n.66, di attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE.
Questa sezione, con ordinanza istruttoria n. 4883 del 23 ottobre 2009, ha chiesto di acquisire “l’elenco dei professori delle Sezioni A e B, del IV Ginnasio dell’Istituto paritario [omissis], nonché copia del verbale del Consiglio di Classe della Sezione A, del IV Ginnasio, cui fa riferimento nelle proprie difese il predetto Istituto Paritario resistente”.
A seguito dell’acquisizione di tali documenti, la ricorrente, ha proposto l’ulteriore seguente motivo aggiunto notificato il 5 febbraio 2010:
6) violazione degli articoli 5 e 193, comma 1°, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 e s.m.i. , eccesso di potere per carenza di istruttoria,incompetenza, in quanto nella seduta del Consiglio di classe in cui è stato adottato il provvedimento impugnato non erano presenti i professori [omissis] (informatica) e [omissis] (spagnolo), nonostante fossero docenti rispettivamente delle materie di informatica e spagnolo e come tali componenti del Consiglio stesso.
Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di
gravame, chiede la reiezione del ricorso eccependone altresì la nullità in quanto notificato in via del Vignola 56 invece che in via di S.Sebastianello 3 in Roma.

DIRITTO
1. L’eccezione di nullità del ricorso per erroneità nella notifica deve essere disattesa.
La sede indicata dallo stesso Istituto resistente nell’epigrafe dell’appello cautelare per la riforma
dell’ordinanza n.3083/2009 cit. è proprio “Viale del Vignola n.56”, confermandosi così l’esattezza della sede dove l’atto introduttivo è stato notificato.
Deve in ogni caso rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza, anche amministrativa, “la nullità della notificazione del ricorso è sanata dalla costituzione in giudizio della parte, a nulla valendo che tale costituzione sia stata fatta proprio al fine di eccepire la nullità della notifica, essendo tale fatto – la costituzione – la dimostrazione da parte dell’intimato di essere in grado per fatto volontario, di esercitare il diritto di difesa. Il principio di cui al comma 3 dell’art. 156 c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo cui l’atto è preordinato ne sana la nullità, trova piena applicazione nel processo amministrativo; pertanto non può eccepirsi o sostenersi la inammissibilità del ricorso per difetto di notifica al controinteressato, quando questo si sia spontaneamente costituito in giudizio esercitando il diritto di difesa” (tra le altre, cfr. C. Stato, IV, 10.2.2000, n.721; 30 .11.2007 n. 6096).
2. Nel merito il ricorso è fondato per l’ultimo assorbente, motivo aggiunto, secondo cui nella seduta del Consiglio di classe in cui è stato adottato il provvedimento impugnato non erano presenti i professori [omissis] (informatica) e [omissis] (spagnolo), nonostante fossero docenti rispettivamente delle materie di informatica e spagnolo e come tali componenti del Consiglio stesso.
Secondo la vigente normativa sugli organi collegiali della scuola, il Docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell’alunno in riferimento alla propria materia, mentre l’Organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti dell’alunno è il Consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza.
Dispongono in proposito gli articoli 5, comma 7, e 193, comma 1, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297, che (art. 5 c.7) negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, e che (art. 193 c.1) i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. Il Consiglio di classe, costituito da tutti i Docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico.
Nell’attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale.
Tanto premesso, deve nella specie osservarsi che nell’impugnato provvedimento di non ammissione alla classe V ginnasio successiva, quale comunicato con la nota del Preside dell’Istituto n. 520/09 del 16 giugno 2009, compaiono, oltre al “giudizio espresso all’unanimità dal Consiglio di Classe”, anche i voti finali riportati nelle singole materie, tra le quali sono anche indicate “Spagnolo” ed “Informatica” con le relative votazioni finali. Per quest’ultime due, quindi, risulta attribuito il rispettivo voto finale, senza che il corrispondente docente sia stato presente alla seduta. Nè ne risulta la sostituzione, e la conseguente delega ad altro docente della potestà di esprimere i relativi giudizi.
Non ha pregio infine, l’osservazione della difesa dell’Istituto, secondo cui tali materie sarebbero “extracurricolari”. Va, al contrario, considerato che tali materie sono state inserite nel giudizio finale con le rispettive votazioni, che hanno oltretutto fatto media.
Tanto basta per ritenere illegittimo il provvedimento impugnato, che deve conseguentemente essere annullato ed il il ricorso accolto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione 3^ bis), definitivamente
pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 13 maggio 2010 con l’intervento dei

Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/08/2010