Nota 9 giugno 2015, AOODGOSV 5155

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I.

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI – LORO SEDI
AI SOVRINTENDENTI SCOLASTICI PER LE PROVINCE DI BOLZANO E TRENTO
e p.c. AL CAPO DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE – SEDE
ALL’INTENDENZA SCOLASTICA PER LA LINGUA TEDESCA BOLZANO
ALL’INTENDENTESCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITA’ LADINE BOLZANO
ALL’ ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA – PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO

Oggetto: Esami di abilitazione all’esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di ottico e di odontotecnico per l’anno scolastico 2014/2015.

Premesso che gli esami di abilitazione sono tuttora disciplinati dall’O.M. n. 180, prot. 6888. dell’11 luglio 2000, si fa presente, che appare opportuno non prevedere lo svolgimento degli esami in una data predefinita, lasciandone l’ individuazione alla determinazione delle Istituzioni scolastiche interessate, che dovranno, comunque, effettuarli entro e non oltre il giorno 18 ottobre
2015.
Si rammenta che, nell ‘ individuare la data degli esami, le istituzioni scolastiche dovranno tenere conto anche del calendario delle prove di ammissione ai corsi universitari per consentire agli studenti l’eventuale partecipazione.
Oltre ai componenti della commissione stabiliti dall ‘ aliicolo 9, comma 3 della predetta ordinanza il Presidente della commissione può nominare un esperto, a titolo gratuito, in materie tecniche – professionali.
Inoltre, si comunica che, a seguito delle istanze provenienti da alcune Facoltà Universitarie, in cui è attivo un Corso di Studio in Ottica e Optometria, tese a far sostenere nelle sedi universitarie ai propri laureati gli esami di abilitazione di cui sopra, le commissioni di esame, per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ottico operanti presso gli Istituti Professionali statali e paritari, su richiesta delle Facoltà Universitarie interessate, possono essere autorizzate dal competente Direttore Generale Regionale a svolgere gli esami in questione, anche al di fuori della propria sede scolastica, direttamente presso le sedi universitarie delle suddette Facoltà, per consentire ai laureati in Ottica e Optometria di sostenere l’esame in qualità di candidati esterni. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico delle Università.
Al riguardo, si è dell’ avviso che, i requisiti previsti per candidati esterni, dall’art. 3, della O.M. 11 settembre 2000, n. 180 ai fini dell’ ammissione all ‘esame di abilitazione alla professione, sono da considerarsi “assorbiti” dal possesso della laurea in Ottica e Optometria, visti i contenuti formativi della laurea stessa. Dovranno, comunque, essere allegati in copia agli atti della Commissione i programmi svolti nel percorso universitario.
Il credito da assegnare ai candidati esterni, laureati in Ottica e Optometria, sarà da diciotto (18) a trenta (30) punti, secondo i criteri stabiliti dalla commissione.
Nelle commissioni di esame possono essere presenti, in qualità di osservatori, docenti universitari eventualmente designati dalle Facoltà universitarie in cui è attivo un Corso di Studio in Ottica e Optometria che, tuttavia, non hanno alcun potere di intervento sulle operazioni di esame.
Il rilascio della relativa certificazione rientra nella esclusiva competenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato con indirizzo ottico, sia statale sia paritario.
Si precisa inoltre che al fine dell’ammissione all’esame di abilitazione i candidati esterni, che siano già in possesso del diploma di qualifica (ora abolito) del 3° anno di operatore Ottico od Odontotecnico ma non siano in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore specifico per gli indirizzi di Odontotecnico o di Ottico, dovranno sostenere le prove di accesso mirate all ‘accertamento delle conoscenze nelle discipline relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione (4° anno) e nelle discipline della 51’ classe, non oggetto delle prove di abilitazione. Ciascun Istituto dovrà, autonomamente, predisporre le eventuali prove d’accesso all ‘esame di abilitazione dopo aver vagliato i titoli e i programmi presentati dai candidati.
La prova d’accesso si considera superata se il candidato consegue una valutazione di non meno di sei decimi (6/10) in ciascuna materia. Il superamento della prova di accesso consente di ottenere un credito che va dodici (12) fino a venti (20) punti. Tale punteggio sarà sommato al punteggio derivante dal voto conseguito negli esami di qualifica di Operatore Meccanico Odontotecnico o di Operatore Meccanico Ottico.
I candidati estemi che non abbiano conseguito il diploma di qualifica ora abolito del 3° anno di operatore Ottico o Odontotecnico possono sostenere l’esame di abilitazione solo se in possesso del titolo di studio conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, specifico per gli indirizzi di Odontotecnico o di Ottico.
Si prega di comunicare il contenuto della presente nota agli Istituti Scolastici interessati.

IL DlRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO

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