Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78

Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00093)

(GU n.140 del 19-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 32 )

 
                             Capo I
                          Enti locali
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza  di  definire  gli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno degli enti locali per l'anno  2015,  come
approvati con l'intesa sancita nella Conferenza  Stato  -  Citta'  ed
autonomie locali del 19 febbraio 2015, in  modo  da  consentire  agli
stessi di programmare la propria attivita' finanziaria e  predisporre
in tempi rapidi il bilancio di esercizio 2015; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di  attribuire  spazi  finanziari,
anticipazioni di cassa e minori vincoli ai comuni anche  al  fine  di
consentire  spese  per  specifiche  finalita',  in  particolare   per
interventi di messa in  sicurezza  degli  edifici  scolastici  e  del
territorio, compresi quelli derivanti da eventi calamitosi; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di  implementare  le  disposizioni
finalizzate  al  collocamento  dei  dipendenti  delle  province,  non
essenziali all'espletamento delle funzioni ad esse residuate; 
  Ritenuta  la  necessita'  e  urgenza   di   consentire   a   citta'
metropolitane, province e comuni  la  rinegoziazione  dei  mutui,  la
rimodulazione dei piani pluriennali di riequilibrio; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di dettare  disposizioni  volte  a
incrementare ulteriormente la liquidita' per il pagamento dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili; 
  Ritenuta, altresi', la  necessita'  e  urgenza  di  specificare  ed
assicurare il contributo alla finanza pubblica da  parte  degli  enti
territoriali,  come  sancito  nell'Intesa  raggiunta   in   sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nella  riunione  del  26
febbraio 2015; 
  Ritenuta  la  necessita'  e   urgenza   di   dettare   disposizioni
finalizzate a migliorare ulteriormente gli obiettivi di trasparenza e
di accelerazione nei processi di ricostruzione dopo il  sisma  del  6
aprile 2009; di prevedere l'istituzione di Zone Franche Urbane  (ZFU)
nell'ambito dei territori emiliani colpiti dal  sisma  del  20  e  29
maggio 2012 e dall'alluvione del 17  gennaio  2014  in  favore  delle
microimprese; di dettare disposizioni finalizzate  ad  accelerare  la
ripresa sociale e imprenditoriale nell'ambito dei territori  lombardi
colpiti dall'alluvione del 20 e  29  maggio  2012;  di  prorogare  il
termine fissato dall'articolo 1, comma, 632 della legge  n.  190  del
2014; 
  Ritenuta la  necessita'  e  l'urgenza  di  implementare  l'Anagrafe
nazionale della popolazione residente, includendovi i  dati  relativi
allo stato civile e alle liste di leva, e di assicurare ai comuni  la
disponibilita' di un sistema di controllo, gestione  ed  interscambio
dei  dati  e  servizi  per  lo  svolgimento   delle   loro   funzioni
istituzionali, nonche' di adottare misure per  rafforzare  i  servizi
per l'impiego ai fini dell'erogazione di politiche attive del lavoro; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita'  interno  di
  Comuni, Province e Citta' metropolitane per gli  anni  2015-2018  e
  ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita' interno 
 
  1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno  dei  comuni  sono  quelli  approvati  con  intesa
sancita nella Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  del  19
febbraio 2015 e indicati, con riferimento  a  ciascun  comune,  nella
tabella  1  allegata  al  presente  decreto.  Ciascuno  dei  predetti
obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato
nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento,  al  Fondo
crediti di dubbia esigibilita'. 
  2. In ciascuno degli anni 2015-2018,  con  riferimento  alle  spese
relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti  ai  comuni  i
seguenti spazi finanziari: 
    a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e
risulti vigente alla data di pubblicazione del  presente  decreto  lo
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge  24  febbraio
1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza  del  territorio
diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per  10
milioni di euro; 
    b) spese per interventi  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici, nonche' del territorio, connessi alla bonifica  dei  siti
contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro; 
    c) spese per l'esercizio della funzione di ente  capofila:  spazi
finanziari per 30 milioni di euro; 
    d)  spese  per  sentenze  passate  in  giudicato  a  seguito   di
contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale,  di
procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro. 
  3. I comuni  di  cui  al  comma  1  comunicano,  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, con riferimento  all'anno  2015,  ed  entro  il
termine perentorio del 10 maggio, con  riferimento  agli  anni  2016,
2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante  il
sistema  web  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  gli   spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere le  spese  relative  alle
fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai
commi  4  e  5.  Nell'anno  2015,  ai  comuni  che  richiedono  spazi
finanziari per spese finanziate con entrate  conseguenti  ad  accordi
transattivi stipulati  entro  il  31  dicembre  2012,  connessi  alle
bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, e' riservato un  importo
pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui  alla  lettera
b) del comma 2. Le richieste di spazi  finanziari  per  sostenere  le
spese connesse alla bonifica dei siti contaminati  dall'amianto  sono
prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della  quota  di  cui
alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al  periodo
precedente. Nel caso  in  cui  tali  richieste  superino  l'ammontare
complessivo  di  20  milioni  di  euro,  le  quote   riguardanti   le
fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono  ridotte
in  misura  proporzionale  al  fine  di  assicurare  che  agli  altri
interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo  pari
a 20 milioni  di  euro.  Qualora  la  richiesta  complessiva  risulti
superiore  agli  spazi  finanziari  disponibili  per  ciascuna  delle
fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari,  fermo  restando
quanto previsto dai periodi precedenti,  sono  attribuiti  in  misura
proporzionale alle singole richieste. Nel caso in  cui  la  richiesta
complessiva risulti inferiore agli spazi  finanziari  disponibili  in
ciascuna fattispecie, la parte residuale e' attribuita ai comuni  con
le procedure di cui al comma  122  dell'articolo  1  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni. 
  4. Per l'anno 2015, la comunicazione  da  parte  dei  comuni  delle
spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici  scolastici,
di cui al comma 2,  lettera  b),  e'  effettuata,  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Struttura di missione  per  il  coordinamento  e  l'impulso  per  gli
interventi di edilizia scolastica, secondo  modalita'  individuate  e
pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro  il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  la  Struttura  di  missione  comunica   alla
Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire  a
ciascun comune  per  sostenere  spese  per  interventi  di  messa  in
sicurezza  degli  edifici  scolastici.  Gli  spazi  finanziari   sono
assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere
e sostenute nell'anno 2015  attraverso  stanziamenti  di  bilancio  o
risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per  gli  interventi
di edilizia scolastica finanziati con delibera  CIPE  n.  22  del  30
giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48  del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89. Gli spazi  finanziari  disponibili  sono  attribuiti  in
misura proporzionale alle singole richieste, nel  caso  la  richiesta
complessiva risulti superiore  alla  disponibilita'  di  detti  spazi
finanziari. 
  5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi  finanziari
di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a  sterilizzare  gli
effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute  dagli  enti
capofila nel periodo assunto  a  riferimento  per  la  determinazione
degli obiettivi programmatici del patto di stabilita'  interno,  puo'
essere effettuata, entro il termine  perentorio  di  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  esclusivamente
dagli enti che non hanno beneficiato della  riduzione  dell'obiettivo
in attuazione  del  comma  6-bis  dell'articolo  31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183. 
  6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  dopo  il
comma 6-bis e' inserito il  seguente:  "6-ter.  Per  l'anno  2015  la
comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di  cui
al comma 6-bis avviene entro il 15  luglio  2015,  sulla  base  delle
istanze trasmesse dagli enti interessati non  oltre  il  quindicesimo
giorno  precedente  la  predetta   scadenza,   relative   alle   sole
rimodulazioni  degli   obiettivi   in   ragione   di   contributi   o
trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti  direttamente  dal
comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente  trasferita
ai propri comuni associati. Per assicurare  l'invarianza  finanziaria
di  cui  al  comma  6-bis,  l'accordo  assume  come  riferimento  gli
obiettivi dei comuni interessati di cui al  punto  2.1.3  della  nota
metodologica   condivisa   nell'Intesa   sancita   dalla   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19  febbraio  2015,
resi  noti  agli  enti   dall'Associazione   nazionale   dei   comuni
italiani.". 
  7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato  nell'anno  2014  i
vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno,  la  sanzione  prevista
dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011,
n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.  Alle  province  e
alle citta' metropolitane la predetta sanzione si applica  in  misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito  nello  stesso  anno  e  comunque  in
misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate
nell'ultimo consuntivo disponibile. 
  8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1  della  legge  23
dicembre 2014, n.190, e' sostituito dai seguenti: "Per  l'anno  2015,
per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione
del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente  beneficiario
gli importi relativi: 
    a) all'esclusione, dai saldi di cui al  comma  463,  delle  spese
relative  al  cofinanziamento   nazionale   dei   fondi   strutturali
dell'Unione europea sostenute dalle regioni; 
    b) all'esclusione, dal patto di  stabilita'  interno  dei  comuni
sede delle citta' metropolitane, delle spese  per  opere  prioritarie
del programma delle infrastrutture strategiche  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1,  della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di  economia  e
finanza 2015, sostenute a valere sulla  quota  di  cofinanziamento  a
carico dei predetti enti locali; 
    c) all'esclusione, dal patto di  stabilita'  interno  dei  comuni
sede delle citta' metropolitane, delle  spese  per  le  opere  e  gli
interventi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  europei  ricompresi
nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione  "2014-2020",
a valere sulla quota di cofinanziamento a carico  dei  predetti  enti
locali. 
  Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di
coesione della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  entro  il
termine perentorio del 30 settembre, secondo  le  modalita'  definite
dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi  finanziari  di  cui
necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.". 
  9. All'articolo 43 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
  "3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto  dei  vincoli  del
patto  di  stabilita'  interno  nell'anno  2012  o   negli   esercizi
precedenti non trovano applicazione,  e  qualora  gia'  applicate  ne
vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali
la   dichiarazione   di   dissesto   finanziario   sia    intervenuta
nell'esercizio  finanziario  2012  e  la  violazione  del  patto   di
stabilita' interno sia stata accertata successivamente alla data  del
31 dicembre 2013". 
  10. Per  l'anno  2015,  l'ammontare  della  riduzione  della  spesa
corrente  che  ciascuna  provincia  e   citta'   metropolitana   deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito secondo
gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
       Disposizioni finalizzate alla sostenibilita' dell'avvio 
               a regime dell'armonizzazione contabile 
 
  1. Gli enti locali che non hanno provveduto  nei  termini,  possono
effettuare  il  riaccertamento  straordinario  dei  residui  di   cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale
data,   le   quote   libere   e   destinate    del    risultato    di
amministrazionerisultanti  dal  rendiconto  2014  nonpossono   essere
applicate al bilancio di previsione.  In  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011,  e
successive modificazioni, la procedura prevista dal  comma  2,  primo
periodo, dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  eventualmente  gia'  avviata,  cessa  di  avere  efficacia  nei
confronti  degli  enti  locali  che  deliberano   il   riaccertamento
straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015. 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 7, primo periodo,  le  parole:  "escluse  quelle  che
hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014," sono soppresse; 
    b) dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente: 
  "17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione  hanno
la facolta' di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario  al
1° gennaio 2015 di cui al comma 7,  lettera  a),  limitatamente  alla
cancellazione dei residui attivi e passivi che non  corrispondono  ad
obbligazioni   perfezionate,   compilando   il   prospetto   di   cui
all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione  del  risultato  di
amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16
e' disciplinata  la  modalita'  di  ripiano  dell'eventuale  maggiore
disavanzo in non piu' di 30  esercizi  in  quote  costanti,  compreso
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'.". 
  3.  Nell'esercizio  2015,  glienti  che  hanno   partecipato   alla
sperimentazione  possono  utilizzare  i  proventi   derivanti   dalle
alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia
esigibilita' di parte corrente, per un  importo  non  superiore  alla
differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo  e
quello che avrebbero  stanziato  se  non  avessero  partecipato  alla
sperimentazione. 
  4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  "c-bis) da altre fonti di finanziamento  individuate  nei  principi
contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
successive modificazioni." 
  5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo  78  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014
hanno  presentato  la  richiesta  di  adesione  alla   procedura   di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi  dell'articolo  243-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare  la
quota  di  disavanzo  derivante  dalla  revisione  straordinaria  dei
residui effettuata ai sensi del comma 8,  lettera  e),  del  medesimo
articolo 243-bis, secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  3,
comma 17, del decreto legislativo n. 118 del  2011  e,  a  tal  fine,
hanno facolta' di rimodulare il  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale di cui al  comma  5  dell'articolo  243-bis  del  decreto
legislativo  n.  267  del  2000  eventualmente  gia'   presentato   e
ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di  controllo  della
Corte dei conti. 
  6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidita' a  valere
sul fondo per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato  di
amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini
dell'accantonamento al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  nel
risultato di amministrazione. 
                               Art. 3 
 
Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni  concernenti
  il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015 
 
  1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno,  entro  il
31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei  comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione  Sicilia
e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento  delle
risorse  di  riferimento  per  ciascun  comune  risultanti  dai  dati
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del
16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo  di  spesa  1365  del
bilancio dello Stato e  da  contabilizzare  nei  bilanci  comunali  a
titolo di riscossione di imposta municipale propria. 
  2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di  ciascun  anno
il  Ministero  dell'interno  comunica   all'Agenzia   delle   entrate
l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in  misura
pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a
trattenere le relative somme, per i comuni interessati,  dall'imposta
municipale  propria  riscossa  tramite  il  sistema  del   versamento
unitario, di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate  sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato
entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione  per
il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. 
  3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole "delle  capacita'  fiscali  nonche'
dei"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "della  differenza  tra   le
capacita' fiscali e i" 
    b) in fine e' aggiunto il seguente  periodo:  "Per  l'anno  2015,
l'ammontare complessivo della  capacita'  fiscale  dei  comuni  delle
regioni  a  statuto  ordinario  e'   determinata   in   misura   pari
all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti  ai  predetti
comuni a titolo di imposta municipale propria  e  di  tributo  per  i
servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo
di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e'  pari  al  45,8
per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale." 
  4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto il seguente periodo: 
  "La misura della riduzione nei confronti dei singoli  comuni  delle
regioni a statuto ordinario e delle regioni  Sicilia  e  Sardegna  e'
determinata  in  misura  proporzionale  alle   risorse   complessive,
individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi: 
    a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria
di competenza comunale ad  aliquota  base  comunicato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, al netto della quota di  alimentazione
del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014; 
    b) gettito relativo all'anno  2014  del  tributo  per  i  servizi
indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
    c) importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale per  l'anno
2014, come risultante dagli elenchi B e C  allegati  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  1°   dicembre   2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al  netto
della  riduzione  di  risorse  applicata  per  l'anno  2014  in  base
all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.". 
                               Art. 4 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore  dei
tempi medi nei pagamenti, del  patto  di  stabilita'  interno  e  dei
termini per l'invio della relativa certificazione, al  solo  fine  di
consentire  la  ricollocazione  del  personale  delle  province,   in
attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile  2014,
n. 56, e  successive  modificazioni,  e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  non
si applicano le  sanzioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma  462,
lettera d), della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d),  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. 
  2. Il personale delle province che alla data del 31  dicembre  2014
si trova in posizione di comando o  distacco  presso  altra  pubblica
amministrazione, e'  trasferito,  previo  consenso  dell'interessato,
presso l'amministrazione dove presta servizio, a  condizione  che  ci
sia capienza nella dotazione organica  e  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti
garantita la  sostenibilita'  finanziaria  a  regime  della  relativa
spesa. 
  3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno
e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti ";  e'
altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora  disponibili  delle
quote percentuali delle facolta' assunzionali  riferite  al  triennio
precedente". 
  4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento,  si  escludono  i
pagamenti  effettuati  mediante  l'utilizzo  delle  anticipazioni  di
liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32,  comma
2, nonche' dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64." 
                               Art. 5 
 
 
              Misure in materia di polizia provinciale 
 
  1. In relazione al riordino delle funzioni di cui  all'articolo  1,
comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo  restando  quanto
previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al  riordino
delle  funzioni  da  parte  delle  regioni,  per  quanto  di  propria
competenza, il personale appartenente  ai  Corpi  ed  ai  servizi  di
polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo  1986,
n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento  delle
funzioni di polizia municipale,  secondo  le  modalita'  e  procedure
definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. 
  2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti
locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica  e  della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga  alle
vigenti disposizioni in materia di limitazioni  alle  spese  ed  alle
assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di
stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la  sostenibilita'
di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1. 
  3. Fino al completo assorbimento del personale di cui  al  presente
articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle
relative  assunzioni,  di  reclutare   personale   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale per lo  svolgimento  di  funzioni  di  polizia
locale. 
                               Art. 6 
 
 
           Misure per emergenza liquidita' di enti locali 
                  impegnati in ripristino legalita' 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  agli
enti locali che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
risultano  commissariati  ai  sensi  dell'articolo  143  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla  medesima
data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non  piu'  di
un  anno,  e'  attribuita   un'anticipazione   di   liquidita'   fino
all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015. 
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa,  previa  apposita
istanza dell'ente interessato da presentare  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi.  Qualora  le
istanze superino il predetto  importo  di  40  milioni  di  euro,  le
anticipazioni di liquidita' saranno concesse in misura  proporzionale
alle predette istanze. 
  3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con  piano  di
ammortamento a rate costanti,  comprensive  degli  interessi,  in  un
periodo massimo di  trenta  anni  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
versamento  ad  appositi   capitoli   dello   stato   di   previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale
e per la quota interessi. Gli importi dei  versamenti  relativi  alla
quota capitale sono  riassegnati  al  fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni poliennali del tesoro a  5  anni  in  corso  di  emissione  con
comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e  pubblicare
sul sito internet del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  In
caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti,  le
somme sono recuperate a  valere  sulle  risorse  a  qualunque  titolo
dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e  riassegnate,  per
la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato. 
  4. Ai fini di cui al comma 1,  e'  autorizzato  l'  utilizzo  delle
somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di  euro
per l'anno 2015, della "Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali"
del Fondo di cui al comma 10  dell'articolo  1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno,  all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di  previsione  del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 1. 
  5. La restituzione delle anticipazioni  di  liquidita',  maggiorate
degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a  valere  sulla
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  in  ragione  delle
specifiche ed esclusive finalita' del presente articolo e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge,
e' effettuato a  decorrere  dall'anno  2019  fino  alla  scadenza  di
ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso  della
stessa. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per
l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per
l'anno 2018, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciale»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2015, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  7. Per fronteggiare le esigenze  di  riorganizzazione  strutturale,
necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo  e
di recupero della  legalita',  gli  enti  locali  che  versino  nella
condizione di cui al comma 1 alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sono autorizzati ad assumere,  anche  in  deroga  ai
limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre
unita' di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli  90,
comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267;
per tali enti non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il  periodo  di
scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque  anni
immediatamente successivi alla  scadenza  del  predetto  periodo.  Ai
relativi oneri si  fa  fronte  nei  limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione  di
altre spese correnti. 
                               Art. 7 
 
 
         Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali 
 
  1.  Gli  enti  locali   possono   realizzare   le   operazioni   di
rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  anche  nel  corso  dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare
le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 
  2.  Per  l'anno  2015,  le  risorse  derivanti  da  operazioni   di
rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli  enti  locali
senza vincoli di destinazione. 
  3. Per l'anno 2015  ed  i  successivi  esercizi,  la  riduzione  di
risorse relativa ai comuni e alle province di  cui  all'articolo  16,
commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  viene  effettuata
mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente  di
100 milioni di euro per i comuni e di  50  milioni  di  euro  per  le
province, in proporzione alle riduzioni gia'  effettuate  per  l'anno
2014 a carico di  ciascun  comune  e  di  ciascuna  provincia,  fermo
restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi  6  e  7  del
citato articolo 16. La maggiore riduzione non  puo',  in  ogni  caso,
assumere un valore negativo. 
  4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole "e della TARES". 
  5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del  decreto  legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:  "Per  i
comuni la  predetta  quota  del  10%  e'  destinata  prioritariamente
all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante  quota  secondo
quanto stabilito  dal  comma  443  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228.". 
  6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: "obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione
della anticipazione da parte della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.
ai sensi del comma 13" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il
termine del 31 dicembre 2014" . 
  7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e successive modificazioni, le  parole:  "30  giugno  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
  8. All'articolo 1,  comma  568-bis,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole:
"allo scioglimento  della  societa'"  e'  inserita  la  seguente:  ",
consorzio". 
  9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dopo  il
comma 654 e' aggiunto il seguente: 
  "654-bis. Tra le componenti di costo vanno  considerati  anche  gli
eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con
riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata
ambientale, nonche' al tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi
(TARES)." 
                               Art. 8 
 
Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per  pagamenti  dei
  debiti certi, liquidi ed esigibili e  contributi  in  favore  degli
  enti territoriali 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le
risorse della "Sezione per assicurare la liquidita'  alle  regioni  e
alle province autonome per pagamenti dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e  sanitari"  del  "Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, sono incrementate,  per  l'anno  2015,  di  2.000
milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti  da  parte  delle
regioni e delle  province  autonome  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla  data
del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa
fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto
termine,  nonche'  dei  debiti  fuori  bilancio  che  presentavano  i
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche
se riconosciuti in bilancio  in  data  successiva.  Per  le  predette
finalita' sono utilizzate le somme iscritte in  conto  residui  delle
rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni
di euro della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti  locali"  e  per  1.892
milioni di euro della  "Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del
Servizio Sanitario Nazionale". Il predetto importo di  2.000  milioni
di euro e' ulteriormente  incrementabile  delle  ulteriori  eventuali
risorse disponibili ed inutilizzate della "Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale". 
  2. Le somme di cui al comma 1 da concedere  a  ciascuna  regione  e
provincia autonoma  proporzionalmente  alle  richieste  trasmesse,  a
firma del Presidente e del  responsabile  finanziario,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno
2015, ivi incluse le regioni e le province  autonome  che  non  hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di  liquidita'  a
valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15  luglio  2015.
Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  puo'
individuare modalita' di riparto diverse dal  criterio  proporzionale
di cui al periodo precedente. Il decreto  di  cui  al  primo  periodo
assegna anche eventuali disponibilita' relative ad  anticipazioni  di
liquidita' attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non
hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli  adempimenti  di  cui
all' articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
nonche'  le  eventuali  somme  conseguenti   a   verifiche   negative
effettuate  dal  Tavolo  di  cui  all'articolo  2,   comma   4,   del
decreto-legge  n.  35  del  2013,  fatte  salve  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e  le
risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno
2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e  delle  finanze
sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo
periodo, le ulteriori  eventuali  risorse  resesi  disponibili  nella
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale"  di
cui al terzo periodo del comma 1. 
  3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al  comma  2  a  ciascuna
regione e provincia autonoma e' subordinata agli adempimenti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte  del  competente
Tavolo di cui al comma 2. 
  4.  L'erogazione  delle  anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  ai
precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del Tesoro e' subordinata,  oltre  che  alla  verifica
positiva effettuata dal Tavolo di cui al  comma  2,  in  merito  agli
adempimenti di cui all'articolo  2,  comma  3,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, anche alla formale  certificazione  dell'avvenuto
pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti  e  dell'effettuazione
delle relative registrazioni contabili da  parte  delle  regioni  con
riferimento    alle    anticipazioni    di    liquidita'     ricevute
precedentemente. 
  5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la
spesa per acquisto di beni e  servizi  e  i  trasferimenti  di  parte
corrente agli enti locali soggetti al patto  di  stabilita'  interno,
effettuati a valere delle  anticipazioni  di  liquidita'  erogate  in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non  rilevano
ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1,  comma  463,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.  231,  una
quota  delle  somme  disponibili  sul  conto  di  tesoreria  di   cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"  del  Fondo
di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e
non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di  euro,
per la concessione di anticipazioni di  liquidita'  al  fine  di  far
fronte ai pagamenti da parte degli  enti  locali  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento  entro  il  predetto  termine,  nonche'  dei
debiti  fuori  bilancio  che  presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se  riconosciuti
in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui  all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei  conti.
Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  periodo  precedente   sono
utilizzate le somme iscritte in  conto  residui  della  "Sezione  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al primo periodo per un
importo complessivo pari a 200 milioni di euro. 
  7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il
30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  i  criteri,  i
tempi e le modalita' per la concessione e la restituzione delle somme
di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti  locali  che
non hanno precedentemente  avanzato  richiesta  di  anticipazione  di
liquidita'. 
  8. Le somme di cui  al  comma  7  saranno  erogate  previa  formale
certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento
di almeno il 75 per  cento  dei  debiti  e  dell'effettuazione  delle
relative  registrazioni  contabili  da  parte   degli   enti   locali
interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute
precedentemente. 
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato,  con
propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad  apportare  le
occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del
Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64. 
  10. Per l'anno 2015  e'  attribuito  ai  comuni  un  contributo  di
complessivi  530  milioni  di  euro.  Con   decreto   del   Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, e'  stabilita,  secondo
una metodologia adottata sentita la  Conferenza  Stato  -  citta'  ed
autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun
comune,  tenendo  anche  conto  dei  gettiti  standard  ed  effettivi
dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per  l'anno  2014,
derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al  periodo  precedente  non  sono
considerate tra le entrate finali di cui all'articolo  31,  comma  3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto  di
stabilita' interno. 
  11. Ai fini di cui al comma 10, per  l'anno  2015,  e'  autorizzato
l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui,  per  l'importo  di
530 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali"
del Fondo di cui al comma 10  dell'articolo  1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno,  all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di  previsione  del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 9. 
  12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari  a  5.671.000  euro  per
l'anno 2016, a 5.509.686  euro  per  l'anno  2017  e  a  5.346.645  a
decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciale»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34, le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite  dalle  parole:
"30 giugno 2015". 
                               Art. 9 
 
 
                 Disposizioni concernenti le regioni 
                 e in tema di sanita' ed universita' 
 
  1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
la parola: "2.005" e' sostituita dalla seguente: "1.720". 
  2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 488 e' aggiunto il seguente: 
  "488-bis.  In  applicazione  dell'intesa  sancita   in   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26  febbraio  2015,  le
risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota
attribuibile  alle  regioni  a  statuto  ordinario,  ai  fini   delle
riduzioni di cui all'articolo  46,  comma  6,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89,  come  modificato  dal  comma  398  del  presente
articolo, a condizione che le regioni abbiano  ceduto  effettivamente
spazi finanziari validi ai fini del patto di  stabilita'  interno  ai
comuni, alle citta'  metropolitane  e  alle  province  ricadenti  nel
proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e  provvedano
alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare  le  somme
spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata  del  bilancio
statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e
delle finanze, le regioni effettuano  tempestivamente  le  necessarie
regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri  rendiconti
di  tali  operazioni  a  salvaguardia  degli  equilibri  di   finanza
pubblica.". 
  3. All'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  484  le  parole:  "previste  dal  comma  481"  sono
sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 481 e 482", le parole:
"esclusivamente per pagare i" sono sostituite  dalle  seguenti:  "per
sostenere pagamenti  in  conto  capitale  dando  priorita'  a  quelli
relativi ai", le parole:  "30  giugno  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014" e le parole: "per il  75  per  cento  ai
comuni." sono sostituite dalle seguenti: "per  il  75  per  cento  ai
comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non
assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli
altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.". 
    b) al comma 485 dopo le parole: "30 aprile 2015" sono inserite le
seguenti: "e del 30 settembre 2015". 
  4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 478 e' aggiunto il seguente: "478-bis. Le  disposizioni  recate
dai commi da 460 a 478, ad esclusione del  comma  465,  si  applicano
anche alla Regione Sardegna.". 
  5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e  successive  modifiche,  il  disavanzo  al  31
dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito  autorizzato  e  non
contratto e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio  2014,
puo' essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti,
contestualmente all'adozione di una  delibera  consiliare  avente  ad
oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al  parere  del
collegio dei revisori, nel quale  sono  individuati  i  provvedimenti
necessari  a  ripristinare  il  pareggio.  La  quota  del   disavanzo
formatosi nel 2014 e' interamente applicata  all'esercizio  2015.  La
deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale  di
evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo,  ed  e'
allegata al bilancio di previsione  e  al  rendiconto,  costituendone
parte integrante. Con periodicita' almeno  semestrale  il  Presidente
della  giunta  regionale  trasmette  al   Consiglio   una   relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. 
  6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e successive modificazioni, dopo le parole:  "Per  le  finalita'  del
presente comma"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ivi  compreso  il
contributo al riacquisto anche da  parte  del  medesimo  ministero  a
valere sulle relative  disponibilita',  fino  a  un  importo  massimo
complessivo di 543.170.000 di euro,". 
  7. All'articolo 1, comma  431,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "Entro il 30 giugno  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Entro il 30 novembre 2015"; 
    b) dopo le parole: "e con il Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali e del turismo," sono inserite le seguenti:  "previa  intesa
in sede di Conferenza unificata,". 
  8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre  2012,  n.
234, secondo  periodo,  la  parola:  "sentite"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "d'intesa con". 
  9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo  2,  al  comma  1,  la  parola:  "2013",  ovunque
ricorra, e' sostituita  dalla  seguente:  "2017"  e  le  parole:  "da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro  sessanta
giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2"; 
    b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: "Per gli  anni  2011  e
2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2016"
e le parole: "A  decorrere  dall'anno  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "A decorrere dall'anno 2017"; al comma  3,  le  parole:  "A
decorrere  dall'anno  2013"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "A
decorrere dall'anno 2017"; 
    c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: "A decorrere  dall'anno
2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere  dall'anno  2017";
al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre  2011"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2016"; 
    d) all'articolo 15,  ai  commi  1  e  5,  la  parola:  "2013"  e'
sostituita dalla seguente: "2017". 
  10. All'articolo 8 del decreto legislativo  21  dicembre  1999,  n.
517, e successive modificazioni, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
  "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  alle
universita'  non  statali  che  gestiscono  policlinici  universitari
attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di  diritto
privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla  stessa
universita' attraverso la nomina  della  maggioranza  dei  componenti
dell'organo amministrativo". 
  11. All'articolo 1, comma 377, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   "La   presente
disposizione continua ad applicarsi anche ove le  strutture  indicate
al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei  termini
previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517
del 1999". 
                               Art. 10 
 
Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione
  Residente e di carta d'identita' elettronica 
 
  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  L'ANPR
contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di
stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta
delle liste di cui  all'articolo  1931  del  codice  dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  secondo
le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6,  in  cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi  entro
il 31 dicembre 2018."; 
    b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai  seguenti:
"L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita' dei dati,  degli
atti  e  degli  strumenti  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di
competenza statale attribuite al sindaco ai sensi  dell'articolo  54,
comma 3, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  mette
a disposizione  dei  comuni  un  sistema  di  controllo,  gestione  e
interscambio, puntuale e massivo,  di  dati,  servizi  e  transazioni
necessario ai  sistemi  locali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e  solo
fino  al  completamento  dell'Anagrafe  nazionale,  il  comune   puo'
utilizzare i dati  anagrafici  eventualmente  conservati  localmente,
costantemente allineati con l'ANPR.". 
  2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  dell'interno,  in
attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, si avvale della societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  Le  attivita'  di
implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione,  sono
curate  dal  Ministero  dell'  interno  d'intesa  con  l'Agenzia  per
l'Italia digitale. 
  3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. L'emissione  della
carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero  dell'interno
che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in  materia  di
carte valori, di documenti di  sicurezza  della  Repubblica  e  degli
standard  internazionali  di  sicurezza.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica  amministrazione  ed  il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante  per  la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta'  autonomie
locali, sono definite le caratteristiche tecniche,  le  modalita'  di
produzione,  di  emissione,  di  rilascio  della  carta   d'identita'
elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato." 
  4. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  i
commi 2 e 3 sono abrogati. 
  5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si  mantiene  il  rilascio
della carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter,
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
  6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo e'
autorizzata la spesa per investimenti di 59,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di  62,5  milioni  di
euro, ogni  cinque  anni,  a  decorrere  dall'anno  2020  e,  per  le
attivita' di gestione, di 0,7 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede,  quanto  a  59,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e  a
62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere  dall'anno  2020,
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse,  anche  in  conto
residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui  all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
                               Art. 11 
 
Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei
  processi di ricostruzione dei territori abruzzesi  interessati  dal
  sisma del 6 aprile 2009 
 
  1. I contratti per la redazione del progetto e la realizzazione dei
lavori  relativi  agli  interventi  di  ricostruzione  nei  territori
abruzzesi interessati dal sisma  del  6  aprile  2009  devono  essere
stipulati  ai   sensi   dell'articolo   67-quater,   comma   8,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134;  in  particolare,  devono  essere
contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere  a),  b),
c), d), e) ed f), la cui mancanza determina la nullita' del contratto
stesso. Il direttore dei lavori  attesta,  trasmettendo  copia  della
certificazione ai comuni interessati per  gli  idonei  controlli,  la
regolarita'  del  contratto  stipulato  tra  le  parti.  Si   applica
l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. 
  2. Il progettista e il direttore dei lavori non  possono  avere  in
corso ne' avere avuto  negli  ultimi  tre  anni  rapporti  di  natura
professionale, commerciale o di collaborazione, comunque  denominati,
con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o  ricostruzione,
anche in subappalto. 
  3. I contratti gia' stipulati purche' non in corso  di  esecuzione,
sono adeguati, entro 45 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, alla previsione del comma 1.  In  caso  di  mancata
conferma della sussistenza  dei  requisiti  accertati  da  parte  del
direttore dei lavori, il committente effettuera' una nuova  procedura
di selezione  dell'operatore  economico  e  l'eventuale  obbligazione
precedentemente assunta e'  risolta  automaticamente  senza  produrre
alcun  obbligo  di  risarcimento  a  carico   del   committente.   Le
obbligazioni precedentemente assunte si  considerano  non  confermate
anche in mancanza della suddetta  verifica  nei  tempi  previsti  dal
presente decreto. 
  4. Gli amministratori di condominio, i  rappresentanti  legali  dei
consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di  cui  all'articolo
7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3820 del 12 novembre 2009, e  successive  modificazioni,  ai  fini
dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle
ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  adottate  per
consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  del  6  aprile
2009, assumono la qualifica di incaricato di  pubblico  servizio,  ai
sensi dell'articolo 358 del codice penale. 
  5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna
dello stato finale devono essere consegnate  entro  30  giorni  dalla
chiusura dei cantieri. In caso  di  ritardo  agli  amministratori  di
condominio, ai  rappresentanti  di  consorzio  e  ai  commissari  dei
consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per
il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi. 
  6. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1656  del  codice
civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le
lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della  quota  parte
del trenta per cento dei lavori. Sono nulle  tutte  le  clausole  che
dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore  o  ulteriori
subappalti.  E'  fatto  obbligo  all'affidatario  di  comunicare   al
committente, copia dei contratti  con  il  nome  del  sub-contraente,
l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto
per la realizzazione dei lavori di riparazione  o  ricostruzione  non
puo' essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche  riconducibile  alla
cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullita'. 
  7.  In  caso  di  fallimento  dell'affidatario  dei  lavori  o   di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, nonche' nei
casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori  di
riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto. 
  8. Al fine di garantire la massima trasparenza  e  l'efficacia  dei
controlli  antimafia  e'  prevista  la  tracciabilita'   dei   flussi
finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti  privati
per  l'esecuzione  di  tutti  gli  interventi  di   ricostruzione   e
ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La
Corte dei conti effettua  verifiche  a  campione,  anche  tramite  la
Guardia di Finanza, sulla regolarita' amministrativa e contabile  dei
pagamenti effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari  ad
essi collegati.  Nell'ambito  dei  controlli  eseguiti  dagli  Uffici
speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici  speciali  informano  la
Guardia di Finanza e  la  Corte  dei  conti  circa  le  irregolarita'
riscontrate. 
  9. Al fine di razionalizzare il  processo  di  ricostruzione  degli
immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di  interesse
artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a  tutela  ai
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42,  ciascuna  delle  amministrazioni,  competenti  per  settore   di
intervento, predispone  un  programma  pluriennale  degli  interventi
nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario
delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i
piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti  i  sindaci  dei
comuni interessati e la diocesi competente nel  caso  di  edifici  di
culto. Il  programma  e'  reso  operativo  attraverso  piani  annuali
predisposti nei limiti dei fondi disponibili  e  nell'osservanza  dei
criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite con delibera
del CIPE e approvati con delibera  del  predetto  Comitato.  In  casi
motivati dall'andamento demografico e dai  fabbisogni  specifici,  il
programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti
all'uso scolastico danneggiati  dal  sisma  puo'  prevedere,  con  le
risorse destinate alla  ricostruzione  pubblica,  la  costruzione  di
nuovi edifici. 
  10. Al fine  di  accelerare  il  processo  di  ricostruzione  degli
edifici pubblici danneggiati dal sisma  del  6  aprile  2009  che  ha
interessato la  regione  Abruzzo,  e'  istituita  la  Stazione  Unica
Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi  colpiti  dal
sisma del 6 aprile 2009, in conformita' al decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  30  giugno  2011,  recante  "Stazione  Unica
Appaltante, in attuazione dell'articolo  13  della  legge  13  agosto
2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  29  agosto  2011,  n.  200,  con  il  compito  di
assicurare: 
    a) l'efficacia, l'efficienza e  l'economicita'  nell'espletamento
delle procedure di evidenza pubblica; 
    b)  l'imparzialita',  la  trasparenza  e  la  regolarita'   della
gestione dei contratti pubblici; 
    c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali; 
    d) il rispetto  della  normativa  in  materia  di  sicurezza  sul
lavoro. 
  11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico,  culturale
o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i  lavori  non  possono
essere  iniziati  senza   la   preventiva   autorizzazione   di   cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel
caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della  parte  terza  del
decreto legislativo n. 42 del  2004,  i  lavori  non  possono  essere
iniziati senza la  preventiva  autorizzazione  paesaggistica  di  cui
all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo. 
  12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis
del  decreto-legge  del  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  una  quota  fissa,
fino a un valore massimo del 4 per cento degli  stanziamenti  annuali
di bilancio, e' destinata,  per  gli  importi  cosi'  determinati  in
ciascun anno, nel  quadro  di  un  programma  di  sviluppo  volto  ad
assicurare  effetti  positivi  di  lungo  periodo   in   termini   di
valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali
endogene,  di  ricadute  occupazionali  dirette   e   indirette,   di
incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al  benessere  dei
cittadini  e  delle  imprese,  a:  a)  interventi   di   adeguamento,
riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione  produttiva;
b) attivita' e  programmi  di  promozione  dei  servizi  turistici  e
culturali; c) attivita' di ricerca, innovazione  tecnologica  e  alta
formazione; d) azioni di sostegno alle attivita' imprenditoriali;  e)
azioni di sostegno per l'accesso al credito delle  imprese,  comprese
le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettivita',
anche attraverso la  banda  larga,  per  cittadini  e  imprese.  Tali
interventi sono realizzati all'interno di un  programma  di  sviluppo
predisposto dalla  Struttura  di  missione  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  giugno  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Il  programma  di
sviluppo e' sottoposto al CIPE per  l'approvazione  e  l'assegnazione
delle  risorse.  Il  programma  individua  tipologie  di  intervento,
amministrazioni  attuatrici,  disciplina  del   monitoraggio,   della
valutazione degli interventi in itinere ed ex post,  della  eventuale
revoca o rimodulazione delle risorse per la piu' efficace allocazione
delle medesime. 
  13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, alla fine del  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "sui
restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti: "nonche'  sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1,  comma
3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77." 
  14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al terzo  periodo,  dopo  la  parola:  "titolari"  sono
aggiunte le  seguenti:  "nominati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri". 
  15. In  relazione  alle  esigenze  connesse  alla  ricostruzione  a
seguito del sisma del 6  aprile  2009,  e'  assegnato  al  comune  de
L'Aquila un contributo straordinario  di  8,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma
1,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2013,  n.  71,  e  successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tale contributo  e'
destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per  fare  fronte  a
oneri connessi al processo di ricostruzione del comune  de  L'Aquila;
b) per l'importo  di  1  milione  di  euro  a  integrare  le  risorse
stanziate per le finalita' di cui all'articolo 1,  comma  448,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di  0,5  milione  di
euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare  ai
comuni, diversi da  quello  de  L'Aquila,  interessati  dal  suddetto
sisma. 
  16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da  13  a  14  di  cui  al
presente articolo,  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 12 
 
 
                    Zone Franche urbane - Emilia 
 
  1. Nell'intero territorio colpito  dall'alluvione  del  17  gennaio
2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la zona
franca  ai  sensi  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296.   La
perimetrazione della zona franca e' la seguente: comuni di Bastiglia,
Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice  sul  Panaro,
Finale Emilia, comune di Modena limitatamente  alle  frazioni  di  la
Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici dei comuni
con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi  di
Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino. 
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni  le  imprese  localizzate
all'interno della zona franca di  cui  al  comma  precedente  con  le
seguenti caratteristiche: 
    a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto
stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio  2003,  n.
2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005, e avere un reddito lordo nel  2014  inferiore  a  80.000
euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5; 
    b) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza
di cui al  successivo  comma  9,  purche'  la  data  di  costituzione
dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014; 
    c) svolgere la propria attivita' all'interno della  zona  franca,
ai sensi di quanto previsto dal comma 3; 
    d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali. 
  3.  Gli  aiuti  di   stato   corrispondenti   all'ammontare   delle
agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei
limiti del regolamento (CE) della Commissione 18  dicembre  2013,  n.
1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli  107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis" e dal regolamento (CE) della  Commissione  del  18  dicembre
2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli  articoli  107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis"/ nel settore agricolo. 
  4. Per accedere alle agevolazioni di cui al  presente  articolo,  i
soggetti individuati ai sensi  del  comma  1  devono  avere  la  sede
principale  o  l'unita'  locale  all'interno  della  zona  franca   e
rispettare  i  limiti  e  le  procedure  previsti   dai   regolamenti
comunitari di cui al comma precedente. 
  5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare,  nel
rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma  3,  nonche'  nel
rispetto della dotazione finanziaria del fondo di  cui  al  comma  7,
delle seguenti agevolazioni: 
    a) esenzione dalle imposte  sui  redditi  del  reddito  derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella ZFU fino a
concorrenza,  per  ciascun  periodo  di  imposta,   dell'importo   di
100.000,00   euro   del   reddito   derivante    dallo    svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella ZFU; 
    b) esenzione dall'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
del  valore  della  produzione  netta  derivante  dallo   svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa  nella  ZFU  nel  limite  di  euro
300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al  valore  della
produzione netta; 
    c) esenzione dalle imposte municipali proprie  per  gli  immobili
siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati  dai
soggetti di cui al presente articolo per  l'esercizio  dell'attivita'
economica. 
  6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente  per
il periodo di imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente articolo e per quello successivo. 
  7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi  dell'articolo
22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito  in  legge
con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016  e'  destinata
all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione  di  spesa  di
cui al presente comma costituisce limite  annuale  per  la  fruizione
delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. 
  8. Per l'attuazione degli interventi di cui al  presente  articolo,
si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  11  luglio  2013,  n.  161,  e  successive
modificazioni, recante le condizioni, i  limiti,  le  modalita'  e  i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse  ai  sensi
dell'articolo  37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
                               Art. 13 
 
 
         Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni 
        colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
 
  1. Il Presidente della  regione  Lombardia  puo'  destinare,  nella
forma di contributi in conto capitale, fino a 205  milioni  di  euro,
per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  a),  b)  ed
f),  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1  si  fa  fronte  quanto  a  140
milioni   di   euro    mediante    riduzione    per    l'anno    2015
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo   3-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni  di  euro  a
valere sulle risorse relative  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri.  Le  predette  risorse  sono  versate  sulla   contabilita'
speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia. 
  3. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  dei  comuni  e
delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del  20
e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e  dall'articolo  67-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  sono  ridotti  con  le  procedure
previste per il patto regionale verticale,  secondo  quanto  previsto
dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati  dagli  enti
locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui
propri immobili, che concorrono al  finanziamento  di  interventi  di
ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, gia' inseriti  nei
piani attuativi del Commissario delegato per  la  ricostruzione,  nel
limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015. 
  4. Al fine di agevolare la ripresa  delle  attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, le parole  "e  comunque  non  oltre  il  30  giugno  2015"  sono
sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016". 
  5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo le parole:  "  la  continuita'  produttiva,"  sono  inserite  le
seguenti: " e dei danni subiti da prodotti in  corso  di  maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE)  n.  510/2006  del
Consiglio,  del  20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione   delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei  prodotti
agricoli e alimentari,". 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari  a  33,1  milioni  di
euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per  l'anno  2016,  si
provvede mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
delle  risorse  relative   all'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
                               Art. 14 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. All'articolo 1, comma  632,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, le parole "30  giugno  2015"  sono  sostituite
dalle parole "30 settembre 2015". 
                               Art. 15 
 
 
                        Servizi per l'impiego 
 
  1. Allo scopo di garantire livelli  essenziali  di  prestazioni  in
materia di servizi e politiche attive del lavoro,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province  autonome,
definiscono,  con  accordo  in  Conferenza  unificata,  un  piano  di
rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle
politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e
regionali, nonche' dei programmi  operativi  cofinanziati  dal  Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con  fondi  nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo  Sociale  Europeo,  nel  rispetto  dei
regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. 
  2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso
meccanismi coordinati di gestione amministrativa,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e  con  le
province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata  a
regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione  alla  gestione
dei servizi per l'impiego e delle politiche  attive  del  lavoro  nel
territorio della regione o provincia autonoma. 
  3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le
regioni  a  statuto  ordinario,  le  parti   possono   prevedere   la
possibilita'  di  partecipazione  del   Ministero   agli   oneri   di
funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei
limiti di 70 milioni di euro annui, ed  in  misura  proporzionale  al
numero di lavoratori dipendenti a  tempo  indeterminato  direttamente
impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. 
  4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al  comma
2 e nei limiti temporali e di  spesa  stabiliti  dalle  medesime,  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  ad
utilizzare una somma non superiore a 70  milioni  di  euro  annui,  a
carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui al comma 3. 
  5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per  l'anno
2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede,  su
richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in  via  di  mera
anticipazione rispetto a quanto erogabile  a  seguito  della  stipula
della convenzione di cui al  comma  2,  all'assegnazione  a  ciascuna
regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo  di  rotazione
di cui al comma 4.  Laddove  con  la  medesima  regione  destinataria
dell'anticipazione non si addivenga alla  stipula  della  convenzione
entro il 30 settembre 2015,  e'  operata  una  riduzione  di  importo
corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui  trasferimenti
statali a qualsiasi titolo disposti in favore della  regione  stessa.
Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione di cui  al
primo periodo del presente comma. 
  6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole da "Allo scopo di consentire  il  temporaneo  finanziamento
dei rapporti di lavoro" fino alla fine del comma sono abrogate. 
                               Art. 16 
 
 
             Misure urgenti per il gli istituti e luoghi 
               della cultura di appartenenza pubblica 
 
  1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento  delle  procedure
di  gara  per  l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di   cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della  cultura
di appartenenza pubblica, nonche' allo  scopo  di  razionalizzare  la
spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono  avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni per  la  disciplina  dei  relativi
rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza,  per
lo svolgimento delle relative procedure. 
                               Art. 17 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con  l'emissione
di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa,   e'
effettuata entro la conclusione  dell'esercizio  in  cui  e'  erogata
l'anticipazione. 
                               Art. 18 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 giugno 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

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