Reiterazione dei contratti a termine in stand by

da ItaliaOggi

Reiterazione dei contratti a termine in stand by

Il punto sulla questione dei 36 mesi e del diritto gli scatti

Carlo Forte

Reiterazione dei contratti di supplenza annuale, la Consulta non decide. E intanto salgono a 7 le ordinanze di rimessione dei Tribunali che chiedono al giudice delle leggi di pronunciarsi sulla questione: 3 del Tribunale di Roma (143, 144 e 244 del 2012) due del Tribunale di Lamezia Terme (248 e 249 del 2012) e due del Tribunale di Trento (32 e 34 del 2014). La Consulta avrebbe dovuto pronunciarsi il 23 giugno scorso, ma l’udienza è stata rinviata e non si sa ancora quando sarà emesso il responso. Una pronuncia tanto attesa quanto di esito scontato. La questione sotto la lente della Consulta, infatti, è stata già sottoposta alla Corte di giustizia europea, che ha risposto nel senso della incompatibilità della legge 124/99 con il diritto comunitario, nella parte in cui consente la reiterazione senza limite delle supplenze annuali. E cioè delle supplenze che vengono disposte sui posti vacanti e disponibili con termine fino al 31 agosto. L’ordinanza di rimessione era stata stilata a suo tempo dall’allora giudice costituzionale Sergio Mattarella. Che nel frattempo è stato eletto presidente della repubblica. Ciò ha comportato un cambiamento del giudice relatore e un inevitabile allungamento dei tempi del procedimento.

Il governo, però, è già corso ai ripari, introducendo nella legge 107/2015 un comma che preclude il cumulo di incarichi di supplenza su posti vacanti e disponibili oltre i 36 mesi a partire dall’entrata in vigore delle legge. E questa nuova disposizione dovrebbe fungere da «norma di recepimento» preventiva. In buona sostanza, dunque, gli effetti della sentenza dovrebbero essere, tutto sommato, contenuti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, il legislatore sarà chiamato ad introdurre una sanzione a carico dell’amministrazione in caso di reiterazione abusiva di tali contratti. E con ogni probabilità, anche in considerazione del più recente orientamento esplicitato dalla Consulta, l’eventuale sanzione dovrebbe essere non retroattiva. Anche perché, con l’ingresso del pareggio di bilancio in Costituzione, questa esigenza costituisce un limite di cui anche il giudice delle leggi ha ritenuto di tenere nel debito conto.

Resta aperta, invece, la questione degli scatti di carriera che vengono preclusi ai docenti precari. Della vicenda, peraltro, si è occupata anche la Cassazione. Che ha escluso l’esistenza di tale diritto per i docenti precari. Ma la prevalente giurisprudenza di merito è incline a ritenere che il diritto sussista. E non sono rari i casi in cui l’amministrazione è risultata soccombente e ha dovuto versare ai ricorrenti anche gli arretrati. Ad oggi non risulta che su tale questione sia stata sollevata una questione di legittimità costituzionale. Che potrebbe essere l’unica soluzione percorribile per mettere la parola fine all’intera vicenda. Sempre che il governo non ritenga di porre mano alla questione in sede di contrattazione collettiva. Dopo la sentenza della Consulta, che ha dichiarato incostituzionale la normativa che prevede il blocco dei contratti pubblici, il governo dovrà necessariamente dare mandato all’Aran per aprire le trattative. E in quella sede, probabilmente, sarà affrontata anche la questione della disparità di trattamento retributivo. Resta il fatto, però, che quand’anche al tavolo negoziale si dovesse trovare un accordo, ciò non cancellerebbe il pregresso. E cioè i crediti retributivi eventualmente maturati negli ultimi anni. Che sotto il profilo del diritto agli arretrati potrebbero incontrare un limite nella prescrizione quinquennale, che dovrebbe applicarsi.