Mancata presentazione on-line della domanda d’aggiornamento: cancellazione illegittima

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da La Tecnica della Scuola

Mancata presentazione on-line della domanda d’aggiornamento: cancellazione illegittima

Il  Tribunale del lavoro di Roma, conferma l’inefficacia della cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento di un docente che era stato depennato per non aver prodotto domanda d’aggiornamento per il triennio 2014-2017.

È illegittimo cancellare dalle graduatorie ad esaurimento un docente che, per vari motivi, non ha prodotto domanda di aggiornamento ON-LINE  per il triennio 2014-2017. A stabilirlo, con  provvedimento depositato il 17 Agosto 2015, è stato il Tribunale del lavoro di Roma, che ha quindi dichiarato inefficace la decisione dell’Ambito territoriale locale di depennare, nella fattispecie un docente, per la mancata presentazione on-line della richiesta di aggiornamento di posizione nella graduatoria provinciale.

L’insegnante, difeso dagli avvocati  Pietro Raimondo e Daniela Berardelli  rispettivamente del foro di Catanzaro e Cosenza , in occasione della procedura di aggiornamento delle GaE disposta con DM 235/2014, aveva infatti dimenticato di presentare la domanda on-line di aggiornamento. Proprio in considerazione dell’espressa previsione contenuta nel decreto, l’Amministrazione scolastica locale aveva proceduto al suo depennamento definitivo dalle graduatorie.

Con tale provvedimento  spiegano i legali Raimondo e Berardelli  viene ripristinato il diritto sacrosanto di un docente che per effetto della riforma  scolastica in atto  avrebbe dovuto dire addio ad un posto di lavoro meritato a seguito del superamento di un concorso , nonostante i tantissimi anni di precariato a cui si era visto costretto a causa di governi in realtà poco attenti alle vere esigenze dei docenti della scuola e quindi della formazione dei nostri figli”.