Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
VISTO il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’articolo 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l’articolo 16, recante modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264;
VISTA la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
VISTO il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;
VISTA la legge 25 luglio 2005, n. 150 che all’art. 2 comma 1, lett. b1) prescrive che il numero dei laureati da ammettere alla scuola di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell’art. 16 del decreto 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi per uditori giudiziari;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;
VISTA la nota prot. n. 50908 del 23 aprile 2015 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei Magistrati, Ufficio III – Concorsi;
VISTA la nota prot. n. 76669 del 18 maggio 2015 del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale della giustizia civile, Ufficio III – Reparto Libere Professioni;
VISTA la nota prot. n. 1784 del 21 maggio 2015 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, Ufficio VI – Statistica e Studi;
VISTA la nota prot. n. 62787 del 22 maggio 2015 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei Magistrati, Ufficio II – Status giuridico ed economico;
CONSIDERATA la necessità di determinare, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell’art. 2, comma 1, lett. b1) della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell’anno accademico 2015-2016;
D E C R E T A:
1 – Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell’anno accademico 2015-2016 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell’art 2, comma 1, lettera b1) della legge 25 luglio 2005, n. 150, è pari a 3.700 unità.
2 – Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
F.to Stefania Giannini |
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
F.to Andrea Orlando |