Va sempre provato il danno per la mancata assegnazione delle ore di sostegno

da Il Sole 24 Ore

Va sempre provato il danno per la mancata assegnazione delle ore di sostegno

di Andrea Alberto Moramarco

Se l’istituto scolastico non assegna correttamente all’alunno disabile il monte ore di sostegno a lui spettante, il risarcimento del danno patito dal minore non avviene in maniera automatica e in via equitativa, ma le conseguenze pregiudizievoli della mancata assegnazione devono essere adeguatamente provate, nonché rapportate alle limitate risorse finanziarie degli istituti scolastici. Questo è in sintesi il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato 3400/2015.

La vicenda
La questione era sorta in seguito al ricorso presentato dinanzi al Tar dell’Abruzzo dai genitori di un ragazzo disabile, volto a ottenere il risarcimento del danno sofferto per la non completa assegnazione delle ore di sostegno. La scuola, infatti, aveva assegnato al minore per i primi 4 mesi dell’anno scolastico soltanto 9 ore di sostengo, a fronte delle 18 a lui spettanti. I giudici amministrativi di primo grado avevano riconosciuto il diritto al risarcimento del danno e lo avevano quantificato in via equitativa in 5mila euro.
Di diverso avviso si è mostrato invece il Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar e ha fornito alcune precisazioni sulla prova del danno e sul diritto all’assistenza scolastica.

È necessaria la prova del danno patito dal minore
In primo luogo, i giudici ritengono che il danno non patrimoniale subìto dal minore in conseguenza della mancata assegnazione dell’esatto monte ore di sostegno a lui spettanti non può essere considerato in re ipsa, ma per addivenire a una riparazione per equivalente è necessario dare la prova, anche per presunzioni, «che il minore abbia subìto “micro-pregiudizi”per effetto della mancata assegnazione di un numero sufficiente di ore». Nel caso di specie, il Consiglio di Stato evidenzia come i genitori del minore non abbiano assolutamente dimostrato che la mancata assegnazione di un numero congruo di ore di sostegno ha provocato un pregiudizio all’apprendimento scolastico del figlio, il quale non ha subìto per ciò «deficit cognitivi che abbiano pregiudicato il suo corso di studi».

La parità di bilancio e l’assistenza scolastica
Ciò posto, i giudici sottolineano un aspetto importante della vicenda, ovvero il corretto rapporto che deve sussistere tra il diritto all’assistenza scolastica e le esigenze finanziarie dell’amministrazione. Per il Consiglio di Stato, infatti, il primo non è un diritto incondizionato «dovendo coniugarsi e essere posto in giusta e ragionevole proporzione con le esigenze generali rivenienti dalla limitatezza delle risorse finanziarie degli istituti scolastici», non potendo in tal caso rimproverarsi l’istituzione scolastica di non essersi adoperata per far fronte alle esigenze assistenziali di cui il minore aveva bisogno.