Decreto Ministeriale 28 giugno 2011, n. 53

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio Sesto

 

Decreto Ministeriale 28 giugno 2011, n.53

Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2010-2011.

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO l’articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n.1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, che ha sostituito gli articoli 2,3 e 4 della citata legge n.425/1997; in particolare l’articolo 1, capoverso articolo 3, comma 9;

VISTO l’articolo 18 dell’O.M. n.42 in data 6 maggio 2011, ai sensi del quale il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;

RITENUTO che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l’eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;

 

DECRETA

Art. 1

1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore, per l’anno scolastico 2010-2011, si svolge secondo il seguente diario:

  • prima prova scritta: martedì 13 settembre 2011;
  • seconda prova scritta: mercoledì 14 settembre 2011 e, per gli istituti d’istruzione artistica, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;
  • terza prova scritta: venerdì 16 settembre 2011, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria; ove la terza prova cada nel giorno festivo del Santo Patrono, essa sarà effettuata martedì 20 settembre 2011.
  • Per i licei artistici e gli istituti d’arte, la terza prova si svolge al termine della seconda prova;
  • inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.
  • quarta prova scritta: mercoledì 21 settembre 2011.

Art. 2

1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l’esame ha luogo nei giorni di mercoledì 14 e venerdì 16 settembre 2011.

2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per martedì 13 settembre 2011.

3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 13 settembre 2011.

Art. 3

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 12 settembre 2011, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.

2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell’eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità di quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d’esame della sessione ordinaria.

3. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.

Art. 4

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell’O.M. n.42 in data 6 maggio 2011.

2. I Capi degli istituti sedi d’esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

 

IL MINISTRO

MARIASTELLA GELMINI

 

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