Nota 20 giugno 2011, Prot. n. 5020

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

Ufficio VII

Oggetto: Rilevazione degli impegni di spesa per le supplenze brevi e saltuarie

L’analisi dei rendiconti progetto/attività (modelli I) inviati mensilmente dalle istituzioni scolastiche a questa Amministrazione, ha evidenziato che in numerosi casi gli impegni di spesa per le supplenze brevi dei docenti e del personale Ata sono registrati in contabilità per importi notevoli, poi oggetto di successive riduzioni anche significative.

Questo fenomeno, come detto molto diffuso, impedisce una corretta individuazione dei fabbisogni per supplenze e, quindi, non consente l’assegnazione delle relative risorse in misura corrispondente alle effettive necessità, col rischio di ridurre, nei fatti, l’ammontare delle risorse che si possono rendere disponibili a tutte le scuole.

Si ritiene, quindi, opportuno ribadire che l’ammontare degli impegni da iscrivere in bilancio per le supplenze brevi e saltuarie deve coincidere con l’importo complessivo delle obbligazioni giuridiche assunte a tal fine, cioè dei contratti di supplenza effettivamente sottoscritti, per il periodo ricadente nell’anno finanziario in corso. Fanno eccezione i contratti che non sono pagati a carico del bilancio della scuola ai sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto legge n. 147/2007 (e.g. sostituzioni su maternità), che ovviamente non devono essere registrati quali impegni di spesa.

L’importo degli impegni per supplenze brevi, determinato come sopra, deve essere successivamente ridotto qualora, in occasione della liquidazione dei relativi compensi, si determini una somma inferiore.

Invece, è contrario alle norme di contabilità iscrivere, quale “impegno” di spesa per supplenze brevi, la mera previsione di spesa o, comunque, qualunque importo che non trovi puntuale corrispondenza in un contratto effettivamente sottoscritto per le supplenze brevi e saltuarie.

In particolare, si ricorda che le spese per ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti nonché la spesa per il sostituto del dirigente scolastico o del Dsga non sono contratti di supplenza breve e, quindi, tali poste devono essere contabilizzate utilizzando l’apposita voce del piano dei conti.

Infine, si invita il revisore dei conti in rappresentanza di questo Ministero a voler verificare, in occasione della prima visita utile, che gli impegni di spesa per supplenze brevi iscritti nel bilancio siano strettamente corrispondenti ai contratti di supplenza perfezionati per la parte afferente il relativo esercizio finanziario, nonché a quanto iscritto nell’apposito registro dei contratti.

Con l’occasione va, inoltre, verificato il grado di veridicità ed attendibilità dei residui attivi iscritti in bilancio afferenti alle supplenze brevi e saltuarie.

Sarà cura del medesimo revisore far correggere all’istituzione scolastica eventuali discordanze tra quanto iscritto in bilancio e quanto si sarebbe dovuto iscrivere sulla base delle regole di contabilità, comprese quelle sopra richiamate, dandone comunicazione a questa direzione al seguente indirizzo di posta elettronica: dgbilancio.ufficio7@istruzione.it.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti