Reinserimento in GaE

I Tribunali del Lavoro danno ragione all’ANIEF sul reinserimento in GaE: il MIUR non può negare un diritto previsto dalla legge.

Accolti altri due ricorsi patrocinati dall’ANIEF sul diritto al reinserimento nelle Graduatorie a Esaurimento dei docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza; gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo, Guglielmo Abbate e Giancarlo Longo ottengono piena ragione in tribunale per i nostri iscritti con altre due ordinanze emanate dai Tribunali di Enna e Santa Maria Capua Vetere (CE) che impongono al Ministero dell’Istruzione l’immediato reinserimento delle ricorrenti nelle graduatorie d’interesse anche al fine di partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo.

Le ordinanze, ottenute con estrema perizia dai legali ANIEF, ricostruiscono con precisione l’assetto normativo che regola le Graduatorie a Esaurimento e, riconoscendo piena ragione ai nostri iscritti, evidenziano come “non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all’inserimento e sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento”. Nelle Ordinanze viene ribadito come “il carattere ad esaurimento delle graduatorie […] non ha impedito al legislatore di consentire l’inserimento in graduatoria, in via di eccezione, per ulteriori categorie di persone” ritenendo, pertanto, “ragionevole depurare le graduatorie dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, mentre non è corretto determinarne l’esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati”.

Il Giudice del lavoro di Enna, inoltre, concorda in pieno con quanto già ottenuto dai legali ANIEF in altre circostanze similari e riconosce che “in linea di principio, dunque, non si può affermare che il docente che già figura in graduatoria debba necessariamente riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l’esclusione dalla graduatoria” e valuta che le previsioni contenute nei D.M. di aggiornamento delle graduatorie, che si sono succeduti nel corso degli anni, “nella misura in cui contrastano con il disposto dell’art. 1 co. 1-bis D.L. n. 97/2004 devono essere pertanto disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge”. La stessa Ordinanza, inoltre, ritiene che i D.M. di aggiornamento delle Graduatorie “devono ritenersi illegittimi per l’omessa previsione di una garanzia partecipativa, non avendo contemplato l’obbligo degli Uffici Scolastici provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento – e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati – gli effetti della L. 143/2004, con l’avviso che il mancato rispetto dell’onere di presentare detta domanda di conferma entro il termine prefissato comporta la cancellazione dalla graduatoria stessa”.

Vittoria piena per l’ANIEF, dunque, e nuova conferma che il Ministero dell’Istruzione ha commesso un illecito negando, sin dal 2009, la possibilità per i docenti cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento, di essere reinseriti nelle Graduatorie come è sempre stato loro diritto.