Preselettiva TFA II ciclo

Preselettiva TFA II ciclo: il TAR Lazio dà ragione all’ANIEF, il MIUR deve alzare bandiera bianca.

 

Vittoria piena dell’ANIEF al TAR del Lazio sull’accesso alle prove del TFA II ciclo dei candidati che non avevano raggiunto il punteggio di 21/30 alla preselettiva. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli ottengono una nuova soddisfacente sentenza che fa ottenere finalmente giustizia a tre candidati che si erano rivolti con fiducia al nostro sindacato per la tutela dei propri diritti, con l’immediato scioglimento della riserva sul titolo già conseguito dopo aver superato con profitto le prove scritte e orali e gli esami finali di idoneità. Tra febbraio e maggio 2016 attese le discussioni delle altre cause instaurate dall’ANIEF in favore di oltre 1000 candidati illegittimamente esclusi sin dalla prova preselettiva dal MIUR e dalle competenti Università che avevano bandito il corso del Tirocinio Formativo Attivo. Il Ministero dell’Istruzione deve alzare bandiera bianca: il titolo conseguito dai nostri iscritti a seguito dell’accesso con riserva ai corsi TFA II ciclo, è definitivamente valido a tutti gli effetti.

 

 

Il TAR Lazio dà piena ragione ai nostri legali che con caparbietà ed estrema competenza hanno tutelato i diritti degli iscritti ANIEF e, richiamando, precedenti giurisprudenziali della medesima Sezione già ottenuti dal nostro sindacato in analoghe occasioni, ribadisce che “è immanente nell’ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall’art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi similari) secondo il quale <<Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela>>”.

 

Considerato che, nel caso in esame, il titolo abilitativo TFA conseguito dai ricorrenti ANIEF “è il frutto sia del superamento delle prove scritte e orali per l’ammissione al corso di studi sia del superamento di quest’ultimo, con la conseguenza che esso è il frutto dell’accertamento in via amministrativa dell’idoneità degli interessati, alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale”, il Tribunale Amministrativo per il Lazio non può che dare piena ragione agli Avvocati Ganci e Miceli, con una pronuncia di merito che produce “i suoi rivenienti effetti sostanziali sulla riserva apposta dall’amministrazione universitaria alla abilitazione conseguita dai ricorrenti, consentendo loro, quindi, di essere considerati abilitati a pieno titolo”. Ancora una volta il MIUR ha dovuto arrendersi e alzare “bandiera bianca” di fronte alle ragioni patrocinate con perizia in tribunale dai legali ANIEF e dovrà provvedere, ora, all’immediato riconoscimento “a pieno titolo” dell’abilitazione già conseguita dai nostri iscritti cui aveva illegittimamente negato l’accesso ai corsi del Tirocinio Formativo.